La semplificazione della disciplina edilizia nella LR 15/2013 · Corso di formazione e...
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La semplificazione della disciplina
edilizia nella LR 15/2013
Corso di formazione e aggiornamento per tecniciprofessionisti e comunali
RelatoriDott. Giovanni SantangeloDott.ssa Rossella Ventura
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1° modulo
Il riordino della disciplina edilizia regionale
2° modulo
La standardizzazione della disciplina edilizia
3° modulo
La riforma della disciplina sanzionatoria
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1° modulo
Il riordino della disciplina edilizia regionale
Esposizione completa della disciplina edilizia in sensostretto:
1. Titoli edilizi
2. Vicende della esecuzione dei lavori (varianti, decadenza, proroga
dei titoli edilizi)
3. Certificato di conformità edilizia e di agibilità
4. Modalità di svolgimento dei controlli delle pratiche edi lizie
- Alla luce del DL sbocca Italia convertito in legge
- della giurisprudenza
- Pareri e circolari regionali
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2° modulo
La standardizzazione della disciplina edilizia
La semplificazione della “attività” edilizia,attraverso :
1. Definizioni uniformi (interventi edilizi, parametri tecn ici, destinazioni
d’uso)
2. Modulistica edilizia unificata
3. NON RUE: normativa tecnica e di settore sovraordinata ave nte diretta
applicazione
- Alla luce dell’agenda per la semplificazione statale:
- Modulistica unica
- Regolamento edilizio unico
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3° modulo
La riforma della disciplina sanzionatoria
Semplificazione dei procedimenti di regolarizzazione e di applicazione delle sanzioni, attraverso :
1. definizione di abuso edilizio
2. Abusi risalenti nel tempo
3. tolleranze
4. accertamento di conformità
5. sanatorie
6. sanzioni pecuniarie
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PREMESSA: RIFORME PER DECRETI
La riforma statale della disciplina edilizia per decreti legge :• DL 40 del 2010 (L conv. 73/2010):
– 5 regimi giuridici (4 titoli: DIA, PdC, CIL con assev., CIL senza assev. + attività edilizia liberalizza ta)
• DL 78 del 2010 (L. conv.122/2010):
– Sostituzione della DIA con la SCIA
• DL 70 del 2011 (L. conv. 106/2011)
– Interpretazione autentica Super-DIA e non sostituzione autorizzazioni presupposte
• DL 5 del 2012 (L. conv. 35/2012) e 83 del 2012 (L. conv. 134/201 2)
– Modifiche disciplina della SCIA
– Ruolo del SUE
• DL 69 del 2013 (L. conv. 98/2013 )
– modifica disciplina della ristrutturazione
– Modifica disc. della SCIA
• DL 90 del 2014 (L. conv.114/2014 )
– Modulistica unica, agenda per la semplificazione
• DL 133 del 2014 (L. conv.164/2014 )
– Numerose modifiche della disciplina edilizia
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PREMESSA: NECESSITÀ DI CALARE LE RIFORME NELL AESPERIENZA AMMINISTRATIVA REGIONALE
La L.R. 15:1. ha recepito criticamente le riforme statali , circa:
1. Il potenziamento delle funzioni del SUE e ilchiarimento rispetto a quelle del SUAP
2. Il riordino dei titoli edilizi
3. L’armonizzazione della disciplina della SCIA con leesigenze di tutela del territorio e di certezza delleposizioni giuridiche
4. Ulteriori semplificazioni del permesso di costruire
5. La revisione della disciplina della agibilità
2. Ma anche riformando Il sistema dei controlli e
3. Adeguando la disciplina sanzionatoria
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FUNZIONE DEL SUE
• Confermata la necessità di costituire, informa singola o associata, il SUE perl’esercizio delle funzioni edilizie(distinto dalla struttura che sovrintende alpaesaggio e dalla polizia municipale, per quantoattiene ai controlli edilizi, ecc.)
• Preferenza per la unificazione con il
SUAP
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CHIARIMENTO RAPPORTO CON IL SUAP
• Chiarimento delle funzioni del SUE nei procedimenti SUAP :– Verifica della conformità dell’intervento alla disciplina
dell’attività edilizia – Vigilanza e controllo dell’attività edilizia
• Precisazioni circa la confluenza :– delle CIL e delle SCIA, nel procedimento
automatizzato , di cui art. 5 DPR 160/ 2010 (con la possibilità di richiedere preventivamente al SUAP di acquisire la documentazione mancante)
– dei PdC, nel procedimento Ordinario , di cui art. 7DPR n. 160/2010.
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POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL SUE
• Rafforzate le funzioni di sportello unico :– obbligatoria, per i PdC– Facoltativa, per le SCIA e per le CIL
• Previsione di accordi regionali perstandardizzare tempi e modalità di espressionedelle autorizzazioni (e altri atti di assenso) dienti terzi
• Confermato il compito di fornire informazioni aicittadini sulla disciplina dell’attività edilizia (pianie norme di settore)
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VALUTAZIONE PREVENTIVA
Per interventi soggetti a SCIA e a PdC• Richiesta di valutare ammissibilità dell’intervento• Allegando relazione di tecnico abilitato, con principali
parametri del progetto :– Vincoli - categorie di intervento, – indici urbanistici - destinazioni d’uso
• Rilascio da parte SUE entro 45 gg• Silenzio assenso “secondo quanto indicato nella
relazione” • Vincolante per il SUE ( a condizione che il progetto sia
conforme)• Validità per un anno, salvo normativa sopravvenuta• NB: Oneroso “il rilascio” (non la richiesta)
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RIORDINO DEL SISTEMA DEI TITOLI EDILIZI
La possibilità di semplificare il sistema dei titoliedilizi richiesti deriva dal superamento delprincipio di corrispondenza tra titolo richiestoe regime sostanziale (da art. 6, c.5, art. 10, c. 3,e art. 22, c. 4 , DPR 380/2001), tra:
• disciplina sostanziale , circa la onerosità, le sanzioniamministrative e penali (stabilita dal legislatorestatale ) e
• titolo edilizio richiesto per l’intervento (che puòessere modificato/semplificato dalle Regioni neilimiti fissati dalla norma statale,)
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RIORDINO DEL SISTEMA DEI TITOLI EDILIZI
La L.15 ha previsto:a) LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI TITOLI EDILIZI,
attraverso la soppressione:– della DIA come titolo autonomo alternativo al PdC , nel
DPR 380 c.d. SUPER-DIA
– della CIL non asseverata tranne:
– Opere temporanee e stagionali
– Accatastamento all’urbano
b) LA MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEI TITOLIEDILIZI RICHIESTI per i vari interventi, che siacompatibile con la salvaguardia della qualità ediliziae del territorio
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RIORDINO DEL SISTEMA DEI TITOLI EDILIZI
• Ampliando i casi di attività edilizialiberalizzata , con :
– Le attività prima assoggettate al regime della CIL
non asseverata,
– le opere esterne per abbattimento barriere
architettoniche (prima SCIA)
– l’accatastamento all’urbano edif. resid. (prima SCIA)
• Sottoponendo a CIL asseverata anche– mutamento di destinazione d’uso , senza opere e senza
aumento del carico urbanistico (prima DIA/SCIA)
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RIORDINO DEL SISTEMA DEI TITOLI EDILIZI
• Assoggettando a SCIA (e non a PdC) anche:
– Le nuove costruzioni in piani attuativi
compiutamente regolati (Super-SCIA )
– le ristrutturazioni pesanti
– [le varianti in corso d’opera]
– la demolizione senza ricostruzione
– le piscine private
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RIORDINO DEL SISTEMA DEI TITOLI EDILIZI
c) ma anche la certezza e unicità del titoloedilizio (richiesto per ciascuna tipologia diintervento edilizio) attraverso:
• obbligatoria sottoposizione degli interventi altitolo edilizio individuato dalla legge
• Tassatività dei casi di» Attività edilizia liberalizzata» CIL asseverata» PdC
• Criterio residuale per individuare interventisoggetti a SCIA
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INTERVENTI NON SOGGETTI AI TITOLI EDILIZI
d) Chiarimento degli interventi sottratti ai titoliedilizi:
– Tutte le Opere pubbliche (purché la validazionedel progetto sia subordinata a verifica di conformitàalla disciplina dell’attività edilizia)
– Le opere private approvate con accordo diprogramma (purché il Comune operi il medesimoaccertamento di conformità prima della stipula )
– Impianti per la produzione di energia rinnovabilesoggetti a PAS o procedimento unico: art. 12D.Lgs. N. 387/2003 o altri titoli speciali
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ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
Insieme di interventi che non richiedono un titolo edilizio per la loro esecuzione perché non hanno impatto sull’assetto del territorio
La disciplina è contenuta nell’art. 6 del DPR 380/01, articolo che è stato modificato con il
DL 40 del 2010 e recentemente con il DL 133/2014 che hanno ampliato la casistica
degli interventi liberalizzati
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PRINCIPI STATALI CHE REGOLANO L’ATTIVITÀ EDILIZIA L IBERA
1. Suddivisione dell’attività in due tipi:– A) interventi eseguibili senza comunicazione e senza alcun
adempimento edilizio– B) interventi eseguibili con comunicazione semplice/asseverata
2. Condizioni e limiti cui è sottoposta l’A. E. L.- A) osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali- B) osservanza della normativa settoriale incidente sull’edilizia
(sismica, sicurezza, antincendio, igienico sanitaria, efficienza energetica, tutela dei beni culturali e del paesaggio)
3. Obbligo di aggiornamento catastale(4. Rinvio alla competenza legislativa regionale per ampliare l’ambito dell’A.E.L.)
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AMPLIATO IL BLOCCO DI INTERVENTI LIBERALIZZATI ESEG UIBILI SENZA ALCUNA COMUNICAZIONE
1. manutenzione ordinaria e pompe di calore con potenza < a 12 Kw
2. opere per eliminare le barriere architettoniche in edifici e in spazi esterni
– Non su beni culturali (parte II D. Lgs. 42/2004) su edifici tutelati da strumenti comunali
– Non su parti strutturali
– Non se comportano deroghe agli strumenti urbanistici e alle misure del DM 1444/1968.
3. Opere di ricerca nel sottosuolo fuori dai centri edificati (sondaggi e perforazioni per analizzare il suolo in profondità) con esclusione delle attività di ricerca degli idrocarburi
4. Opere per indagini geologiche e geotecniche finalizzate all’edificazione del territorio urbanizzato
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AMPLIATO IL BLOCCO DI INTERVENTI LIBERALIZZATI ESEG UIBILI SENZA ALCUNA COMUNICAZIONE
5. Movimenti di terra per attività agricole
6. Serre mobili stagionali non in muratura per attività di coltivazione
7. opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni pertinenziali,
anche per aree di sosta, contenute nell’indice di permeabilità
8. Aree ludiche e opere di arredo delle aree pertinenziali senza
creazione di volumetria (escluse le piscine)
9. Pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici fuori dai centri
storici e dagli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale
10. I depositi di gas di petrolio liquefatto
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INTERVENTI LIBERALIZZATI ESEGUIBILI CON UNA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE/PROPRIETARIO
– 11. Opere per esigenze contingenti, temporanee,stagionali che devono essere rimosse decorsi 180 giorni.Una norma di interpretazione autentica, inserita nellalegge regionale di bilancio 28/013, ha chiarito che anche imanufatti stagionali che soddisfano esigenze ricorrenti, cheperiodicamente si ripresentano, fanno parte dell’A.E.L. Lanorma interpretativa ha voluto contrastare quellagiurisprudenza che ritiene necessario il titolo edilizio perrealizzare opere stagionali.
– Prevista per la loro installazione una comunicazione(mod. 9) del proprietario con l’indicazione della data dimontaggio e smontaggio. La mancata comunicazione èsanzionata ora con 1000 euro. La sanzione è ridotta a 333euro se i lavori di installazione sono in corso.
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INTERVENTI LIBERALIZZATI ESEGUIBILI CON UNA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE/PROPRIETARIO
– 12. Mutamenti d’uso senza opere di fabbricatiabitativi rurali che variano l’iscrizione catastalemantenendo l’uso residenziale
La legge regionale richiede una comunicazione(modello 10) del proprietario /acquirente con i datidell’immobile, della richiesta di accatastamento e idati dell’azienda agricola (venditore) a cui eraasservito l’immobile abitativo.
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INTERVENTI DI A.E.L. ESEGUIBILI PREVIA CIL ASSEVERATA
• Sono elencati all’art. 7 della lr n.15 attengono:
– alla manutenzione straordinaria, alle opere interne alle costruzioni, ma non strutturali
– alle modifiche interne edilizie sulla superficie coperta dei fabbricati destinati ad esercizio di impresa, ma non strutturali
– alle modifiche della destinazione d’uso senza opere e senza aumento del carico urbanistico
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Decreto 133 nuova definizione di M.S. e di R.E. pesante ampliato il pacchetto di opere eseguibili con CIL asseverata
Definizione previgente di M.S.• Le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare esostituire parti anchestrutturali degli edifici,nonché per realizzare eintegrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,sempre che non alterino ivolumi e le superfici dellesingole unità immobiliari enon comportino modifichedelle destinazioni d’uso
Definizione attuale di M.S.
• ..la volumetria complessivadegli edifici e noncomportino modifiche delledestinazioni d’uso. Sonocompresi anche ilfrazionamento oaccorpamento delle u.i.anche se comportanovariazione delle superficidelle singole unitàimmobiliari nonché delcarico urbanistico purchénon sia modificata lavolumetria complessivadegli edifici e sia mantenutal’originaria destinazioned’uso.
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Decreto 133 nuova definizione di M.S. E di R.E. Aampliato il pacchetto di opere eseguibili con CIL asseverata
Definizione previgente di R.E. pesante
• Includeva gli interventi cheportano ad un organismoedilizio in tutto o in partediverso dal precedente e checomportano aumento di unitàimmobiliari, modifiche delvolume, dei prospetti o dellesuperfici ovvero che,limitatamente agli immobilicompresi nella zona A,comportano mutamenti didestinazione d’uso, nonchéinterventi che comportanomodifiche della sagoma diimmobili sottoposti a vincoli aisensi del d.lgs. 42/04
Definizione attuale di R.E. pesante
• Include gli interventi cheportano ad un organismoedilizio in tutto o in partediverso dal precedente eche comportanomodifiche dellavolumetria complessivadegli edifici o deiprospetti, ovvero chelimitatamente agliimmobili compresi nellazona A……
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Le disposizioni statali che definiscono le categorie di intervento sono principi fondamentali della materia e pertanto spetta allo Stato fissare in modo uniforme la distinzione delle diverse categorie di intervento .Le leggi regionali non possono intervenire al riguardo perché l’intervento legislativo sarebbe in contrasto con principi fondamentali.Da ciò consegue che dall’entrata in vigore del D. 133 gli interventi di accorpamento/frazionamento e quelli che aumentano la superficie (es. realizzazione di soppalchi) sono transitati nella M.S. e sono eseguiti con CIL.Oltre all’effetto di semplificazione procedurale la modifica del d. 133 ha un effetto di depenalizzazione.
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LA CIL prima e dopo il DL 133
CIL precedente il Decreto 133 per M.S.• No modifica sagoma e
dei prospetti• No aumento superficie
utile• No aumento delle unità
immobiliari• No modifica destinazioni
d’uso• No modifica delle parti
strutturali (salvo IPRIPI)
Ambito della CIL attuale per M.S.• No alterazione della
volumetria complessiva• Si variazione della
superficie con passaggio da accessoria a utile, con aumento della SU
• Si aumento/diminuzione del numero delle unità immobiliari
• No modifica destinazioni• No modifica delle parti
strutturali (salvo IPRIPI)
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modulo regionale di CIL
• Si compone di più parti:• 1. La comunicazione del titolare include:- i dati, la tipologia di CIL (ordinaria, a lavori
cominciati, a sanatoria, a effetti differiti), lalocalizzazione e tipologia dell’intervento, i dati delprogettista e degli altri tecnici incaricati, i dati deldirettore dei lavori e i dati della/e impresa/e cherealizza/no i lavori/impianti comprensiva dei dati perla verifica della regolarità contributiva (DURC)
- Gli allegati- l’impegno a comunicare la fine lavori, eventuali
varianti, l’aggiornamento catastale, le certificazionidegli impianti
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modulo regionale di CIL
• 2. la seconda parte è l’asseverazione del progettista architettonico econtiene
• -i dati dell’immobile,• -la dichiarazione di conformità dell’intervento
• alle tipologie eseguibili con CIL,• alle leggi regolamenti in materia urb. Edilizia, agli strumenti
urbanistici, alla normativa tecnica, alla normativa di tutela,• L’indicazione degli atti di assenso acquisiti che condizionano
l’inizio dei lavori (oppure la richiesta allo sportello di acquisirlicon contestuale obbligo di conformare la progettazione agliatti di assenso)
• Alla esclusione di interventi strutturali , oppure di interventocompreso nell’elenco IPRIPI con conseguente allegazione dielaborati tecnici richiesti dalla delibera regionale 687 del2011
• - Predisposizione di elaborati progettuali e relazione tecnicasintetica
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modulo regionale di CIL
• 3. Infine una terza parte del committente odel responsabile dei lavori che contiene ledichiarazioni previste dal decreto 81/2008sulla tutela della salute e sicurezza neiluoghi di lavoro
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modulo regionale diCOMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI
• Si tratta di un adempimento richiesto dalla leggeregionale di conclusione dei lavori a firmacongiunta del direttore dei lavori e delcommittente. Essa contiene:
• - varie comunicazioni (la data di effettivaconclusione delle opere, le varianti eseguite, lamodifica della toponomastica);
• - gli allegati relativi all’aggiornamento catastale;• - l’asseverazione del direttore lavori di conformità
delle opere rispetto alla CIL iniziale, alle varianti eagli atti di assenso delle amm. preposte a tutela divincoli.
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Agibilità per frazionamenti con CIL
• La LR 15 non richiede il certificato diconformità edilizia e agibilità per gliinterventi eseguiti con CIL
• Ma dopo il D. 133 si pone la questionedelle unità frazionate che necessitano diapposita certificazione di agibilità.Nell’ambito della legge sui controlli, che laregione è tenuta ad assumere, siprovvederà ad aggiornare la normativasull’agibilità.
• Richiesta facoltativa di conformità ediliziae agibilità
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Gratuità della A.E.L. (art. 32 della lr 15)
• Gli interventi di attività edilizia libera sono esonerati dalcontributo di costruzione,
• Anche il frazionamento di unità immobiliari era già unintervento esonerato dalla l.r. 15 (conferma nel D. 133onerosità dell’aumento della superficie calpestabile)
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Aspetti sanzionatori
• Le sanzioni amministrative sono stateaumentate col D. 133 a 1000 euro per lamancata comunicazione e per la mancataCIL (la sanzione si applica per sanare operesolo formalmente abusive)
• A 333 euro per comunicazioni e CIL tardive• Se le opere realizzate contrastano con la
normativa urbanistica ed edilizia trovanoapplicazione le sanzioni pecuniarie eripristinatorie della l.r. 23/2004
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LA SCIA: PREMESSA
NB: si tratta di una riforma epocale del rapporto tracittadino e Stato /PA/ordinam . Giur .:
- In origine, rapporto improntato al concetto di discrezionaleconcessione del diritto edificatorio (dalla PA al cittadino)
- A partire dal 1980 il titolo abilitativo edilizio è indispensabile macome condizione per l’esercizio di un diritto (obbligo diacquisire un atto della PA non discrezionale che accerta chesussistono requisiti e condizioni e rimuove il limite all’eserciziodel diritto )
- Scia come onere informativo verso la PA, che si sta avviandouna attività: è atto privato di comunicazione che ha l’effetto diavviare il procedimento di controllo della PA. e fornisce allastessa tutte le informazioni e gli elaborati necessari
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LA SCIA: PREMESSA
NB trattandosi di un atto di un privato (dicomunicazione alla PA),
È titolo edilizio, nel senso che il privato èabilitato a realizzare solo i lavori per i quali haassolto a tale suo onere di informazione neiconfronti della PA fornendo la documentazione
progettuale asseverata
– che dimostri la conformità alla disciplina dell’attivitàedilizia e
– che le consenta di attuare i necessari controlli.
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LA SCIA: 1. PREMESSA
La L.R. 15 tiene conto delle caratteristichedella SCIA e dà più ampia attuazione aiprincipi che la stessa introduce:
a) il privato è legittimato direttamente dallalegge ad avviare l’attività, ove ricorrano irequisiti e presupposti richiesti
(senza la necessità di un atto della P.A.)
b) in tal modo viene ampliata l’autonomia e laresponsabilità dei privati (committenti eprofessionisti)
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LA SCIA: PREMESSA
c) con evidenti effetti pratici di SEMPLIFICAZIONE PER IL PRIVATO, in termini di:
- possibilità dell’immediato avvio dei lavori
- ( Previsione di termini perentori (certi e brevi) p er l’esercizio del controllo )
d) Ma con DIFFICOLTÀ OPERATIVE PER LA P.A.,legate allo svolgimento dei controlli ex post ed entro tempi certi
e) ed evidenti RISCHI DI UN MAGGIOR CONTENZIOSO(che impone la formale contestazione dell’addebito, atti interdittivi della prosecuzione dei lavori e ordine di ripristino o conformazio-ne dell’intervento)
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LE SCELTE GENERALI DELLA L.R. N. 15
In generale, la L.R. n. 15 considera sia le opportunità siai rischi di questa maggiore autonomia dei privati.Quanto alle OPPORTUNITÀ:
a) Assegna alla SCIA il ruolo di titolo edilizio principale
b) Valorizza la funzione sussidiaria dei professionisti
(art.1, c.3):• nella proroga dei titoli edilizi con comunicazione
• (nell’ampliamento delle varianti in corso d’opera)
• nella immediata utilizzabilità dell’immobile, dopo lacompleta presentazione della istanza di CCEA
• nella SCIA con effetti differiti
�Dichiarazione di conformità sostitutiva del CCEAprevista dal D.L. 133/2014 (V. oltre)
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LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA STATALE DELLA SCIA
Ma nella disciplina della SCIA considerasoprattutto i RISCHI di :
A. UN DANNO AI VALORI AMBIENTALI , paesaggistici eculturali, che possono derivare dall’inizio dei lavori inassenza dei requisiti e presupposti richiesti
B. UN FREQUENTE E INSANABILE CONTENZIOSO sesolo con il controllo ex post si rilevassero aspettipreclusivi dell’intervento
C. (IL NECESSARIO SVOLGIMENTO DI ONEROSI EPROLUNGATI PROCEDIMENTI in caso diaccertamenti tardivi dei vizi della SCIA)
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PROCEDIMENTO DELLA SCIA: CONTROLLO PRELIMINARE
Ciò ha portato a modifiche del PROCEDIMENTO DELLA SCIA rispetto a quello statale:
1. Controllo preliminare della completezza e adeguatezza della documentazione presentata
2. Possibilità di richiedere chiarimenti e integrazioni istruttorie, con sospensione del termine del procedimento di controllo (ma non dei lavori)
3. Previsione delle segnalazione tardiva (dopo 30 gg) dei vizi preclusivi del rilascio del CCEA
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PROCEDIMENTO DELLA SCIA: CONTROLLO PRELIMINARE
1. Controllo preliminare della completezza e
adeguatezza della documentazione presentata:
– Non si tratta del solo controllo di
completezza formale . Sulla base:
• della corretta individuazione dell’immobile e
delle sue caratteristiche (Tavola dei vincoli),
• della corretta qualificazione dell’intervento che
si intende realizzare (definizioni uniformi)
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PROCEDIMENTO DELLA SCIA: CONTROLLO PRELIMINARE
È evidente la finalità del controllo preliminare: evitare irischi sopra indicati:
• di un DANNO A INTERESSI SENSIBILI (A)
• della CRESCITA DEL CONTENZIOSO ( B):
impedendo quantomeno che i lavori possano essereiniziati se il privato non sia in possesso :
– di tutti gli elaborati progettuali
– delle autorizzazioni e certificazioni necessarie
in quanto una pratica completa fa presumere ( salva lasuccessiva verifica nel merito) che il professionistaabbia valutato adeguatamente tutti i profili rilevantidell’intervento, acquisendo tutti gli atti di assensorichiesti
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PROCEDIMENTO DELLA SCIA: CONTROLLO PRELIMINARE
– Il Comune verifica, entro 5 gg lav. , se:
• Sono state acquisite tutte le autorizzazioninecessarie
• Se è stata allegata tutta la documentazioneprogettuale richiesta (salvo quella che il privatosi riservi di presentare prima dell’inizio dei lavori)
LA MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA semplifica
significativamente questa verifica
IL SIEDER INTEGRATO CON LA TAVOLA DEI VINCOLI
renderà immediato e automatico il controllo
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PROCEDIMENTO DELLA SCIA: CONTROLLO PRELIMINARE
– ESITI del controllo preliminare:
• dichiarazione dell’inefficacia della SCIA(cioè della non legittimazione all’inizio dei lavori):
Piuttosto che : - ordine di interruzione dei lavori - ordine di ripristino
• Comunicazione di regolare deposito o silenzio assenso (= avvio del termine di 30 gg per i controlli di merito)
trascorsi 5 gg lavorativi dalla presentazione, in assenza di comunicazione degli esiti negativi del controllo
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PROCEDIMENTO DELLA SCIA: CONTROLLO DI MERITO
2. Controllo di merito dei documenti presentati (entro termine perentorio di 30 gg ):
– Possibilità di svolgere tale controllo a campione (V. modalità di selezione del campione)
– Possibilità di richiedere chiarimenti e integrazioni istruttorie (con sospensione del termine).
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PROCEDIMENTO DELLA SCIA: CONTROLLO DI MERITO
• ESITI del controllo di merito: • Se emergono elementi preclusivi
dell’intervento:- divieto di proseguire i lavori
- ordine di ripristino
• Negli altri casi :- ordine di conformare l’opera alla disciplina che risulta violata
(con presentazione di variazione progettuale entro un
termine max di 60gg , trascorso il quale, ordine di ripristino )
CONFORMAZIONE E SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
Legge Madia introduce un elemento dinovità:• Come la legge regionale, PROCEDURALIZZA
LA CONFORMAZIONE, specificando che laconformazione è ordinata dalla PA e non attuatadall’interessato (quasi spontaneamente)
• ma prevede:
– che la PA «dispone la sospensione dell’attività
intrapresa»
– e prescrive le misure necessarie per conformare .
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CONFORMAZIONE E SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
IN EDILIZIA,• la L.R. n. 15 non prevedeva la
sospensione dei lavori .
• Tale soluzione non appare più praticabile:– Lo SU deve ordinare SEMPRE la sospensione dei lavori
– Quantomeno per le PER LA PARTE DI OPERE IN
CONTRASTO CON LA NORMATIVA VIGENTE, potendo
i lavori proseguire solo per le opere non connesse alla
conformazione
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INTERVENTO DOPO I 30GG
3. Trascorsi i 30 gg per il controllo di merito,
rimane doveroso svolgere/completare i
controlli di legittimità
– d’ufficio o su segnalazione di agenti di poliziagiudiziaria
– Su richiesta dei controinteressati (con requisitiminimi di serietà: scritta, con indicazione dell’illegitti-mità lamentata e richiesta di esercitare ilpotere/dovere di verifica ed eventuale repressione)
e gli accertamenti di vizi cosa comportano?
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A: DISCIPLINA ORIGINARIA DELLA SCIA
Secondo la disciplina origiraria della SCIA :a) procedere in via di Autotutela per ogni ragione di
interesse pubblico, per poi assumere misureinterdittive/ ordine di conformare
b) assumere direttamente misure interdittive :– Se vi è pericolo di danno ad interessi sensibili (amb., paes.,
cult., salute, difesa naz.), qualora il progetto non sia conformabile
c) assumere direttamente misure interdittive :– Se è accertata la falsità o il mendacio circa asseverazioni,
dichiarazioni sostitutive, atti di notorietà o certificazioni
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B. DISCIPLINA DELLO SBLOCCA ITALIA
Con le modifiche introdotte dallo Sblocca Italiasono stati “unificati” i casi a) e b)1. procedere solo in via di Autotutela per ogni ragione
di interesse pubblico, per poi assumere misureinterdittive/ ordine di conformare
2. assumere direttamente misure interdittive :– Se vi è pericolo di danno ad interessi sensibili (amb., paes.,
cult., salute, difesa naz.), qualora il progetto non sia conformabile
3. assumere direttamente misure interdittive :– Se è accertata la falsità o il mendacio circa asseverazioni,
dichiarazioni sostitutive, atti di notorietà o certificazioni
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SBLOCCA ITALIA
Pertanto, dopo (solo) 30 gg la SCIA “si consolida/si perfeziona”.
– LA LEGGE TUTELAVA MAGGIORMENTE “ L’AFFIDAMENTO
INGENERATOSI IN CAPO AI PRIVATI PER EFFETTO DEL DECORSO
DEL TEMPO” (Cons.Stato n. 4780/2014) rispetto a tutti gli interessi
pubbl. (tranne quelli sensibili)
– NON ERA PIÙ AMMESSO ALCUN INTERVENTO INTERDITTIVO
DIRETTO (salvo falso e mendacio, dopo sentenza di condanna)
– SI POTEVA SOLO AGIRE IN AUTOTUTELA E SOLO NEI CASI DI
PERICOLO DI DANNO AD INTERESSI SENSIBILI (amb., paes., cult.,
salute, difesa naz.), se il progetto non era conformabile
NB: PER LA SOLA VIOLAZIONE DI UNA NORMA DI PRG/RUE MA ANCHE
NORMA SETTORIALE NON ERA PIÙ POSSIBILE ORDINARE IL
RIPRISTINO MA NEPPURE LA CONFORMAZIONE SE NON SI FOSSE
TRATTATO DI NORMA AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIA, ECC.
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INTERVENTO (STRAORDINARIO) DOPO I 30GG
Cosa vuol dire agire in autotutela?
- Occorre avvio del procedimento (art. 7 L. 241)
- Occorre assumere l’atto in contraddittorio ( dando ai
privati termini adeguati per controdedurre a una
formale contestazione e consentendogli di partecipare
a eventuali accertamenti istruttori)
- L’atto è discrezionale e dunque deve essere
ADEGUATAMENTE MOTIVATO (VEDI OLTRE):
INTERVENTO (STRAORDINARIO) DOPO I 30 GG
Con la solita disinvoltura, lo Stato è re-intervenuto su aspetti delicatissimi dellaSCIA, nel giro di pochi mesi (9), mettendoda parte,
– sia quanto era previsto dalla disciplinaoriginaria della SCIA
– sia le acquisizioni del decreto sbloccaItalia
E introducendo una nuova diversadisciplina
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INTERVENTO (STRAORDINARIO) DOPO I 30 GG
la legge Madia introduce una importante modifica:�Fissa un termine massimo per l’intervento della
PA di 18 mesi�Ma rafforza la posizione della PA:
– Anche dopo i 30gg, lo SU può assumere«comunque» i medesimi provvedimenti previsti adesito dei controlli:
• Divieto di prosecuzione e ordine di ripristino• Ordine di conformazione previa sospensione lavori
– «In presenza delle condizioni previste dall’articolo»che regola l’annullamento d’ufficio
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INTERVENTO (STRAORDINARIO) DOPO I 30 GG
Questo significa che:•Non occorre più avviare formalmente un procedimento in via di autotutela•Ma si può intervenire direttamente, nei casi in cui è ammesso l’annullamento d’ufficio:
– entro 18 mesi– Motivando sull’esistenza di un interesse pubblico,
concreto e attuale, a ripristinare/conformare (interesse diverso dalla semplice rimozione del vizio)
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INTERVENTO (STRAORDINARIO) DOPO I 30GG
L’ANNULLAMENTO D’UFFICIO è infatti ammesso :– se sussistono ragioni di interesse pubblico (diverse dal
ripristino della legalità)– Entro un termine ragionevole COMUNQUE NON
SUPERIORE A 18 MESI– Anche dopo 18 mesi in caso di accertamento con
sentenza di falso o mendacio su cui si fondava l’atto– Tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei
Controinteressati
– L’esercizio tardivo del potere repressivo non puòessere riferito a vizi procedurali o sulla forma degliatti se, per la natura vincolata del titolo edilizio, l’esitodel controllo non poteva essere diverso
SINTESI MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE MADIA
Quanto alla certezza delle posizioni giuridiche :- Prima:
a) Intervento entro 30 gg per tutti i motivib) Intervento senza limiti di tempo ma con
procedimento aggravato) e solo per interessisensibili e in caso di reato di falso
- Ora:a) Intervento entro 30 gg per tutti i motivib) Intervento entro 18 mesi con motivazione su
qualsiasi interesse pubblicoc) Impossibilità di intervenire dopo 18 mesi , salvo il
caso del reato di falso62
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INTERVENTO (STRAORDINARIO) DOPO I 30GG
Nella nostra regione residua il caso introdotto dalla L.R. n. 15 :
La possibilità di segnalare agli interessati le care nze progettuali che risultino preclusive del rilascio del CCEA”
che consentiva :– di evitare il procedimento di autotutela e – di ordinare la conformazione prima della fine lavori:
Nei casi di :• contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente al
momento del rilascio e • di carenza dei requisiti tecnici elencati nell’art. 23:
– sicurezza - igiene - salubrità – efficienza energetica - superamento barriere architettoniche
MA ORA HA PERSO RILEVANZA, IN QUANTO IL S.U.E. PUÒCONTESTARE ENTRO 18 MESI DALLA PRESENTAZIONEDELLA SCIA OGNI CONTRASTO CON LA NORMATIVA
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SCIA CON EFFETTI DIFFERITI
La L.R. n. 15 ha previsto la c.d. SCIA coneffetti differiti, avente tre diverse forme :
1. La SCIA CON INIZIO LAVORIDIFFERITO, qualora l’interessato precisinella segnalazione che i lavori sarannoavviati:
• solo al termine del controllo di merito• In altra data, comunque successiva al termine
degli stessi (ed entro l’anno di efficacia dellaSCIA)
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SCIA CON EFFETTI DIFFERITI
2. La SCIA con inizio lavori differito inambiti del centro storicoindividuati con la deliberazione del Consiglio
comunale , con cui può stabilire due perimetri:
– Aree nelle quali non è ammessa laristrutturazione con modifica della sagoma
– Aree nelle quali (è consentito modificare anche lasagoma) ma i lavori non possono essere iniziatiprima della conclusione del termine per ilcontrollo di merito (30 gg)
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SCIA CON EFFETTI DIFFERITI
3. La SCIA AD EFFICACIA DIFFERITA
che si ha quando l’interessato richiede al SUEdi acquisire atti di assenso di altre Amm .:
– La SCIA ha efficacia solo dopo lacomunicazione comunale dell’avvenutaacquisizione completa delladocumentazione necessaria,
e comporta l’obbligo di uniformarsi aeventuali prescrizioni stabilite da tali atti diassenso
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SCIA CON EFFETTI DIFFERITI
I vantaggi dei primi due casi , consistono nel fattoche se il SUE accerta un vizio del progetto:
• non scattano le conseguenze negative conseguentiall’inizio dei lavori in carenza di titolo:– l’avvio del procedimento per abuso edilizio e la conseguente
sospensione dei lavori (interruzione del cantiere)
– la comunicazione all’autorità giudiziaria
• E il SUE si limita a :– Dichiarare che la SCIA è inefficace e ad ordinare di non iniziare
i lavori, per l’esistenza di fattori preclusivi
– ovvero
– Ordinare agli interessati di conformare il progetto alla normaviolata prima dell’inizio lavori
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SCIA CON EFFETTI DIFFERITI
nel terzo caso :• l’efficacia della SCIA è solo sospesa , fin
tanto che non si acquisisce ladocumentazione necessaria,
dopo tale acquisizione, si producono glieffetti ordinari della SCIA, e cioè:• l’immediato inizio dei lavori, (e del controllo di
merito), ovvero• l’inizio dei lavori differito, a seguito di specifica
segnalazione dell’interessato
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Il Permesso di costruire
• E’ il titolo edilizio ordinario per gli interventiche ricadono nella N.C. e nella R.U.(mentre il ripristino tipologico è eseguitocon SCIA)– Ridimensionato l’ambito applicativo col DL
69/2013, che ha qualificato il ripristino edilizionella R.E. Analogia con il ripristino tipologico
• E’ il titolo edilizio da utilizzare per eseguireinterventi in deroga
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Permesso di costruireAspetti procedurali innovativi della LR
• Incompletezza della pratica– La fase istruttoria inizia con la presentazione
della richiesta allo sportello ed è composta dauna prima fase di verifica di completezza delladurata di 10 giorni. L’incompletezza è sanzionatacon l’improcedibilità.
– La modulistica è necessaria per definire concertezza e uniformità gli allegati checostituiscono la documentazione essenzialela cui assenza determina l’improcedibilitàdella domanda.
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Permesso di costruireAspetti procedurali innovativi della LR
• Ruolo dello sportello unico che è l’ufficio checura tutti i procedimenti edilizi compresa laraccolta degli atti di assenso delle altreamministrazioni– Con il D. 83/2012 il SUE è una struttura operativa
di raccordo che gestisce tutto il processo edilizio,i rapporti tra il privato e le altre amministrazionicoinvolte, e pertanto richiede e riceve gli atti diassenso, fornisce informazioni, tiene l’archivio,cura l’accesso agli atti, rilascia i certificati didestinazione urbanistica.
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Permesso di costruire aspetti procedurali
• La fase istruttoria dura 60 giorni durante la quale:• - il responsabile acquisisce gli atti di assenso• - convoca gli interessati per chiarimenti istruttori e
per definire modeste modifiche progettualiconcordando con apposito verbale i tempi dipresentazione dei progetti modificati. Sospensionedel termine di 60 giorni
• Convoca la conferenza dei servizi nei casi di ritardoo di parere negativo (purché non fondato sumotivazioni preclusive es. vincolo assoluto diinedificabilità).
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Permesso di costruire aspetti procedurali
• Il provvedimento finale è adottato daldirigente:
• -entro i successivi 15 giorni se è positivo,• -entro i successivi 30 giorni qualora sia
comunicato il preavviso di rigetto (motivi cheimpediscono il rilascio del permesso art. 10-bis l. 241/90)
• Il d. 133 non prevede raddoppio dei terminiper i comuni con più di 100.000 abitanti.
• Il raddoppio rimasto per progetti complessi
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Silenzio assenso nel rilascio del PdC
• È una forma di semplificazione in vigore giàcon lr 31/2002 introdotta nel DPR 380/01.
• Risponde al principio della l. 241: sel’amministrazione a fronte di una istanza nonassume entro il tempo prestabilito un atto di rispostail silenzio equivale ad accoglimento, senza chel’interessato debba sollecitare l’amministrazione conistanze o diffide a provvedere.
• Attestato di formazione del silenzio assenso• Se l’amministrazione ritiene di avere posto
in essere un atto illegittimo deveprovvedere in autotutela ad annullare l’attoformatosi tacitamente.
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Silenzio rifiuto beni vincolati
• L’istituto del silenzio assenso non operarispetto ai beni gravati da vincoli di tutela intutti i casi in cui l’amministrazionecompetente alla tutela abbia negato l’atto diassenso. Quindi in presenza di diniego diautorizzazione, lo sportello
• - comunica il diniego di permesso• - se resta inattivo nonostante il diniego, il
decorso del termine per concludere ilprocedimento comporta il formarsi delsilenzio rifiuto.
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Permesso in deroga agli strumenti urbanistici (art. 20 lr 15/2013)
• Presupposto per chiedere e ottenere un PdC in deroga è l’edificabilitàdell’area. Se l’area è inedificabile (agricola, verde, di rispetto) manca lacondizione essenziale per il rilascio non tanto della deroga ma proprio delpermesso.
• Campo della deroga• Non sono derogabili le normative di settore aventi incidenza sull’attività
edilizia (norme igieniche, eliminazione delle barriere architettoniche, disicurezza, normativa di tutela)
• Sono derogabili alcune norme degli strumenti urbanistici riferite:• - alle destinazioni d’uso ammissibili: la destinazione deve essere
compatibile con le destinazioni ammesse dal piano (Consiglio di stato,conferma TAR Parma che ha negato la legittimità di permesso in derogaper una moschea in zona produttiva in quanto uso non ammesso dal piano),
• - ai limiti di densità edilizia, alle altezze, alle distanze tra i fabbricati stabilitidallo strumento urbanistico senza comunque derogare ai limiti definiti dalDM 1444 del 1968 che costituiscono un livello minimo da garantire su tutto ilterritorio nazionale.
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Permesso in deroga agli strumenti urbanistici (art. 20 lr 15/2013)
Oggetto della deroga •1 -Edifici ed impianti pubblici (edifici diproprietà pubblica e destinati a finalitàpubbliche)•2 -Edifici ed impianti di interesse pubblico(edifici di proprietà pubblica o privatadestinati a finalità di carattere generale (edifici ad uso culturale teatri biblioteche, aduso produttivo alberghi, ad uso religioso, aduso sportivo, ad uso residenza universitaria)
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Permesso in deroga agli strumenti urbanistici (art. 20 lr 15/2013)
Oggetto della deroga3 interventi di ristrutturazione edilizia anche inambiti industriali dismessi, senza aumento dellasuperficie coperta (DL 133/2014)4 Interventi di riqualificazione urbana e diqualificazione degli edifici. Qualificati di rilevanzapubblica pur avendo ad oggetto edifici privati di usoprivato. Con il decreto sviluppo 70 del 2011 c’èstata un’apertura dell’istituto della deroga agliinterventi di riqualificazione. In E-R la deroga èprevista in via transitoria , per i comuni che nonhanno provveduto a definire con gli strumentiurbanistici le volumetrie aggiuntive e le altremisure premiali per favorire la riqualificazione degliedifici in applicazione dell’art. 7-ter della lr 20/00.
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Permesso in deroga agli strumenti urbanistici (art. 20 lr 15/2013)
• Procedimento aggravato• Il permesso in deroga è conseguente ad
una apposita deliberazione del consigliocomunale che valuta discrezionalmente larilevanza pubblica dell’intervento,definisce la misura della deroga,determina la destinazione d’uso.
• L’aggravio del procedimento si applicaanche per riqualificazione di edifici(ristrutturazione edilizia richiede PdC secomporta deroga)
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Modulo regionale richiesta di PdC
Unico modulo per chiederep.d.c. ordinariop.d.c. in deroga (specificare motivo e casi)p.d.c. a sanatoria (specificare tipo)p.d.c. a sanatoria con lavorip.d.c. in variante
- Dichiarazioni del proprietario/committente:Legittimazione, localizzazione, precedenti edilizi,conformità/difformità dell’immobile, onerosità, incaricatiprogettisti e (imprese), (obblighi in materia di salute esicurezza sul lavoro), (antimafia)
Allegati
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Modulo regionale richiesta di PdC
Comprende tutte le dichiarazioni delprogettistaTipo di opere, il rilevo dell’area e il progetto,legittimità dello stato di fatto, dati geometricidell’immobile e progettuali, calcolo delcontributo di costruzione,Le dichiarazioni di altri tecnici progettisti sulrispetto della normativa tecnicaLe dichiarazioni sul vincoli
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DECADENZA DEL TITOLO EDILIZIO
principio fondamentale della materia, è che ilTITOLO EDILIZIO DECADE (perde lasua efficacia) se:
1. i lavori non sono iniziati entro 1 anno dalrilascio
2. i lavori non sono conclusi entro 3 annidal rilascio (entro il termine previsto daltitolo stesso, comunque non superiore a3 anni dal rilascio)
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DECADENZA DEL TITOLO EDILIZIO
ALTRA CAUSA DI DECADENZA:3. SE PRIMA DELL’INIZIO LAVORI, interviene una
disciplina incompatibile con l’intervento (un piano, unalegge o un regolamento)
Pertanto solo l’effettivo inizio dei lavori mette in salvo il diritto (acquisito)
Se la disciplina incompatibile interviene DOPO L’INIZIODEI LAVORI,
• è consentito realizzare i lavori entro il termine massimodi validità (i 3 anni originari come eventualmenteprorogati in precedenza )
• si può attuare varianti in corso d’opera non essenziali• MA NON È PIÙ CONSENTITO PRESENTARE LA
PROROGA DEI TERMINI DI VALIDITÀ DEL TITOLO
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PROROGA DEI TITOLI ABILITATIVI
PROROGA DEI TITOLI EDILIZI o meglio deiTERMINI DI VALIDITÀ DI PdC e SCIA:
• Per l’inizio lavori (max 1 anno)• di ultimazione lavori (max 3 anni)
• Anteriormente alla decadenza del titolo,• Occorre una comunicazione motivata
dell’interessato, che indichi:• Le ragioni per cui si chiede la proroga• La durata della proroga (i termini comunque non possono
superare quelli di validità della SCIA stessa)
• E asseverazione del progettista che non sonoentrate in vigore contrastanti previsioni
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PROROGA DEI TITOLI ABILITATIVI
È evidente la differenza con il DPR n. 380, anchedopo la modifica del DL n. 133, che prevede:- la proroga come provvedimento straordinario e
discrezionale , e dunque motivato e da assumerenei soli casi previsti dalla legge :
- Fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare delpermesso
- In considerazione della mole dell’opera- In considerazione delle particolari caratteristiche tecnico
costruttive- Di difficoltà tecnico esecutive incontrate
- “Sempre accordata” per fatto dell’amministrazioneo del giudice (il che dimostra che negli altri casisarebbe discrezionale!?)
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PROROGA DEI TITOLI ABILITATIVI
• Evidente residuo della fase storica in cui lo iusaedificandi era “concesso” dalla PA
• In palese contraddizione con l’attuale fase incui:– non solo il rilascio del titolo è vincolato ,– ma con la SCIA non vi è più il generale limite
all’esercizio diretto del diritto ad edificare
MA COSA COMPORTA LA MANCATAPROROGA?
• l’onere per il priv. di richiedere un nuovotitolo edilizio che può essere negato solo sesia intervenuta disciplina incompatibile con ilavori
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PROROGA DEI TITOLI ABILITATIVI
Per questo, secondo la circolare, la L.R.continua a trovare applicazione
- Intervenendo su norma regolamentare (R)- Operando una effettiva semplificazione del
procedimento che- Evita la necessità di sospendere il cantiere- in attesa una istruttoria e di un apposito
atto del Comune- subordina direttamente la proroga ai requisiti
cui sarebbe subordinato il rilascio del nuovotitolo, che appare un inutile adempimento .
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Varianti in corso d’opera (art. 22)
• Sono modifiche eseguibili nel corso dei lavori dadenunciare alla fine dei lavori dopo la loro esecuzionecon SCIA.
Presupposto• le varianti in corso d’opera devono essere conformi alla
normativa edilizia ed urbanistica, agli strumentiurbanistici, alla normativa tecnica edilizia.
• E’ richiesta l’acquisizione preventiva di autorizzazioni eatti di assenso (compreso il parere della CQAP) in casodi varianti a lavori su beni gravati da vincoli di tutela
• La procedura sismica (deposito o autorizzazione) se lamodifica incide sulla parte strutturale dell’edificio e seriveste carattere sostanziale.
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Varianti in corso d’opera (art. 22)
FACOLTA ’ di presentare la SCIA di variante prima diiniziare le opere di modifica•La presentazione della variante contestualmente alla finedei lavori non è obbligatoria ma è facoltativa. E’ evidenziatonella modulistica (modello CCEA) sia il caso in cui la SCIAper varianti in corso d’opera sia presentata insieme allarichiesta di conformità edilizia e agibilità sia il caso in cui laSCIA già stata presentata prima della fine dei lavori.•Si è inteso dare quindi l’opportunità agli interessati e aiprogettisti di utilizzare la SCIA con effetti differiti adesempio nei casi in cui l’asseverazione possa risultarerischiosa.
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OGGETTO DELLE VARIANTI IN CORSO D’OPERA
posizionamento della variante in c.d’o. sulla nozione di di fformitàtotaleE’ stato consentito eseguire nel corso dei lavori e con SCIA finalenotevoli modifiche al progetto iniziale comprese le modifichequalificabili nelle variazioni essenziali.Sono state escluse le modifiche che comportano una nuovaprogettazione e un nuovo titolo•- le modifiche alla tipologia di intervento•- la realizzazione di un intervento integralmente diverso percaratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione (es. titoloper realizzare un sottotetto che viene trasformato con opere in variantein abitazione)•- la realizzazione di volumetria aggiuntiva rispetto a quella inizialmenteconsentita che costituisce un organismo o una parte di organismoautonomamente utilizzabile (aumento volume con nuove unitàimmobiliari)
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OGGETTO DELLE VARIANTI IN CORSO D’OPERA dopo il D. 133
• Con l’entrata in vigore del D. 133 la disciplina regionalenon è più applicabile.
• La nuova disciplina statale delle varianti in corso d’operaha sottoposto a SCIA da comunicare anche alla fine deilavori le varianti progettuali a permessi che non siconfigurano come variazioni essenziali.
• Siamo perciò tornati al regime della precedente lr 31 del2002.
• Per lo Stato la nuova norma costituisce un ampliamentodelle varianti (prima non potevano avere incidenza suiparametri urbanistici, sulla volumetria, sulla sagoma,sulle destinazioni d’uso).
• Per la Regione la disposizione statale costituisce unritorno alla disciplina previgente.
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Variante in corso d’opera posizionata sulla nozione d i variazione essenziale
La definizione di v. e. è stata ritoccata: • mutamenti d’uso con aumento carico urbanistico• aumenti ˃20% della sup. coperta, rapporto di copertura, perimetro,
altezza fabbricati• scostamenti ˃20% della sagoma, sedime• riduzione ˃20% delle distanze confini, tra fabbricati• aumenti di cubatura del 10% cmq. ˃ 300 mc (esclusi vol. accessori
e tecnici)• aumenti di superficie utile ˃ 100 mq• ogni difformità eseguita rispetto al titolo in violazione delle norme
tecniche antisismiche (salva preventiva autorizzazione/deposito)• ogni difformità su immobili soggetti a vincoli di tutela (salva
preventiva autorizzazione)
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ONEROSITA’ SANZIONIdelle varianti in corso d’opera
• ricalcolo del contributo di costruzioneper maggiori o minori superfici realizzaterispetto a quelle inizialmente autorizzate(differenza tra c. di c. dell’interventocomprensivo delle varianti e le somme giàversate inizialmente)
• Termine per comunicare la SCIA pervarianti entro la data di validità del titolooriginario. Le varianti comunicatetardivamente sono regolarizzabili conaccertamento di conformità: titolo asanatoria con oblazione.
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DEFINIZIONE DI CCEA
DEFINIZIONE DI CCEA:Certificato con il quale il Comune attesta che un
immobile o l’intervento attuato: 1. è conforme alla pianificazione2. presenta (in conformità al titolo abilitativo
originario) i requisiti richiesti di:• sicurezza, • igiene, • salubrità, • efficienza energetica, • superamento/non creazione barriere
architettoniche
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CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
• Ribadita l’Obbligatorietà del certificatodi conformità edilizia-agibilità, dopo larealizzazione di lavori per:
– tutti gli «interventi soggetti a» SCIA oPdC,
– per le opere private abilitate con accordo diprogramma
• Confermato da specifiche sanzioni :a) per il ritardo nella sua presentazione e
b) per la mancata presentazione
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SANZIONI PER RITARDO O MANCATA RICHIESTA CCEA
a) Per il ritardo , da computarsi solo dallascadenza della validità del titolo :
– € 100 X unità immobiliare X mese, fino adun max di 12 mesi.
b) Per la mancata presentazione :– Trascorso tale periodo, il comune deve
diffidare formalmente il privato a provvedereentro 60gg
– Trascorsi i quali applica una sanzione di€1000, per la mancata presentazione
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CCEA PER IMMOBILI PRIVI DI AGIBILITÀ
La modulistica unificata disciplina anche la
FACOLTÀ di richiedere (in qualunque
tempo) il rilascio del CCEA PER GLI
IMMOBILI CHE NE SIANO PRIVI, anche
senza la realizzazione dei lavori .
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CCEA PER IMMOBILI PRIVI DI AGIBILITÀ
il CCEA può avere una duplice portata :
- PIÙ LIMITATA : di certificare solo la correttaconclusione del processo edilizio , accertando che ilavori sono stati realizzati in conformità al titolo abilitativo(specialmente per lavori circoscritti )
- PIÙ AMPIA: di accertamento che l’intera unitàimmobiliare/edificio presenta tutti i requisiti richiest iper ottenere la certificazione di agibilità,
- a seguito di lavori che hanno coinvolto l’interoimmobile
- senza lavori
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OGGETTO DELLA CCEA
Pertanto, le situazioni concrete che sono stateconsiderate dalla modulistica sono le seguenti:
1. Rilascio del CCEA A SEGUITO DI LAVORI :
1.1. Per immobili che ne erano privi (MS, RE di intera UI)
1.2. quale aggiornamento del CCEA di cui l’immobili è giàdotato (rifacimento impianti, risparmio energetico)
1.3. Certificato di conformità dei lavori (parziali) realizzati,
rimanendo l’immobile privo di agibilità (muri erecinzioni)
2. Rilascio del CCEA SENZA LA REALIZZAZIONE DILAVORI (ai fini della cessione / divisione ereditaria )
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CCEA E CIL ASSEVERATA
• Il CCEA non è invece richiesto per interventisoggetti a CIL asseverata , per i quali sononecessari:
– la comunicazione di fine lavori
– l’eventuale certificazione degli impianti tecnologici
– l’eventuale aggiornamento delle iscrizioni catastali
• Il CCEA non è richiesto per i titoli in
sanatoria ex artt. 17 e 17-bis L.R. n. 23
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CONTROLLO SISTEMATICO
• Controllo formale di completezza e regolaritàentro 15 gg dalla presentazione della richiesta
• Immediata utilizzabilità del bene se istanzacompleta (valorizza ruolo del professionista)
• Controllo DI MERITO– che può essere Sistematico per:
• Nuova costruzione
• Ristrutturazione urbanistica
• Ristrutturazione edilizia
• Intervento edilizio con variazione essenziale
ma il Comune può deliberare di sottoporli a controlloa campione , ove ricorrano carenze organizzative (VediD.G.R. n. 76/2014)
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CONTROLLO A CAMPIONE
• Controllo a campione per tutti gli altriinterventi (quota minima del 25%)– L’inserimento nel campione deve essere
comunicato entro 20 gg dalla istanza diagibilità
– Silenzio assenso (su quanto asseverato dalprofessionista) per chi non riceve dettacomunicazione, cioè per gli interventi nonfacenti parte del campione (i restanti 75%).
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ISPEZIONE DELL’EDIFICIO
Termine perentorio per il controllo di 90 gg :– con Silenzio assenso su quanto attestato dal
professionista trascorso tale termine
Il controllo comprende necessariamentel’ispezione dell’edificio, che si devesvolgere con le modalità indicate nellaDGR n. 76/2014
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OGGETTO DEL CONTROLLO
Il controllo riguarda :
– La legittimità della SCIA/nuovo titolo per levarianti in corso d’opera se presentata a fine lavori
– la conformità dell’opera realizzata al progettoautorizzato e alla eventuale variante (e allanormativa vigente all’epoca del suo rilascio), perquanto attiene:
• agli aspetti dimensionali
• alla conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie
• alla presenza dei requisiti richiesti per l’agibilità(sicurezza, igiene, antisismica, risparmio energetico, barrierearchitettoniche, ecc.)
– La corretta classificazione catastale
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ESITO NEGATIVO DEL CONTROLLO
• ESITI NEGATIVI DEL CONTROLLO:a) sanzioni della L.R. n. 23 del 2004 :
• se totale/parziale difformità rispetto al titolo,• ma anche se varianti in corso d’opera illegittime
b) Ordine di conformare l’opera alla normativavigente:• Se conforme al titolo che però presentava carenze dei
requisiti per l’agibilità accertate
e, in caso di inottemperanza, non rilascio delCCEA e applicazione della sanzione per lamancata richiesta di CCEA
c) Segnalazione al Catasto della irregolarità:• Se incoerenza della pratica catastale rispetto alle
caratteristiche dell’intervento
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LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SOSTITUTIVA DELLA CC EA
Dichiarazione di “conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità”
Introdotta dal DL 69/2013, ripresa e resa immediatamente operativa dal DL n. 133/2014
Espressione del principio della diretta abilitazione del privato per legge
Ha natura e caratteristiche della SCIA:
– Obbligo di completezza (NB: certificato della AUSL)
– Necessità di attestazione di conformità
– Consente l’immediato utilizzo (come già prevede la L.R. 15 per la domanda completa di CCEA)
– Controllo successivo della PA
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LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SOSTITUTIVA DELLA CC EA
NON presenta vantaggi e differenze sostanzialirispetto alla L.R. n. 15:
- non l’immediata operatività,
- occorre comunque l’asseverazione del tecnico e la
completezza della documentazione,
- può essere sottoposta agli ordinari controlli previsti
dalla legge regionale (sistematico a campione DGR
76/2014), poiché anche i controlli sulla richiesta di CCEA
sono sempre successivi rispetto alla fine dei lavori
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Sistema dei controlli: Principi
Oggetto del controllo- SCIA (30 giorni)-opere realizzate (20 o 90 giorni dalla richiesta
CCEA)Tipo di controllo
-sistematico sulle SCIA-sistematico sulle opere di N.C R.U R.E var.ess.-a campione per altre tipologie di opere
Facoltà comunale di deliberare il controllo a campione Obbligo di comunicare a interessato e direttore lavori il controllo sull’opera
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Delibera regionale 76/2014
Percentuale minima del 25% su pratiche e opereModalità di selezione del campionein ragione della rilevanza delle opere
-pratiche che devono comporre il campione
-pratiche che sono inserite due volte
in ragione del procedimento (SCIA o agibilità)
115
Controllo su agibilità
Tempi del controllo entro 20 g. dalla richiesta CCEA
-verifica completezza di tutte le pratiche (15 g
-sorteggio pratiche (5 g.)
-comunicazione agli interessati del sorteggio
Il silenzio dopo 20 g. equivale ad assenso
Controllo su agibilità
Composizione del campionePratiche che devono fare parte del campione:
variazione essenziale, titoli a sanatoria, agibilità tardiva, altro deciso da comune
Pratiche da inserire due volte nel campione:
Per funzioni non abitative,
Per funzioni abitative di nuova costruzione Ristrutturazione edilizia, restauro di edifici storici, altro deciso dal comune
116
117
Controllo SCIA
Tempi del controllo 30 g. delle SCIA completeComposizione del campionePratiche che devono fare parte del campioneInterventi di nuova costruzione, ristrutturazione con cambio d’uso e aumento di carico, eliminazione barriere architettoniche in deroga, altro;
Pratiche da inserire due volte nel campioneRistrutturazione senza aumento di carico, restauro in edifici storici, varianti in corso d’opera con dimensione di variazione essenziale, altro
Controllo SCIA
Effetti del controlloSe positivo non sono richieste comunicazioniSe negativo:
- richiesta chiarimenti, modifiche progettuali con sospensione del termine di 30 giorni per il controllo
- Ordine di ripristino, ordine di non eseguire i lavori
118
120
Premessa: necessità di migliorare la qualità della regolazione
Evidente importanza di migliorare la qualità dellaregolazione , come fattore competitivo dei territori,ma prima ancora di benessere sociale, in quanto:
– Semplifica gli iter amministrativi
– Riduce gli oneri amministrativi
– accelera il rilascio delle autorizzazioni
– Riduce le incertezze applicative e il conseguente
contenzioso
121
MISURE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE
Sono state introdotte misure per :
1 rendere uniforme e certa la “DISCIPLINAGENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA”,– individuando e rendendo immediatamente operativa su tutto il
territorio regionale la disciplina sovracomunale vigente
– superando l’eccessiva differenziazione locale (e deicontenuti dei regolamenti locali)
2 aumentare la conoscibilità e la certezza dellaDISCIPLINA URBANISTICA che condizional’ATTIVITÀ EDILIZIA, legata a peculiarità del territorioo a scelte discrezionali di g.d.t., sulle tutele o i divieti diinterventi, ecc.
122
Misure per rendere uniforme la disciplina generale edilizia
1. Definizioni cogenti:a) Dei parametri edilizib) Degli interventi edilizic) Degli usi
2. Procedure edilizie uniche, quanto a:a) titoli e procedimenti abilitativib) certificato di conformità edilizia e di agibilitàc) sistema dei controlli
3. Modulistica e Documentazione unificata4. Utilizzo delle tecnologie informatiche5. Normativa tecnica uniforme6. (NON RUE) come Regolamento edilizio
unico
123
ATTI DI COORDINAMENTO TECNICO
Principale strumento di tale uniformazione sono gli ATTI DI COORDINAMENTO TECNICO:
– Atto della Giunta regionale ,– Predisposto e condiviso in sede di CAL– Elaborato con il diretto coinvolgimento
professionisti e imprese dal Tavolo tecnico per il coordinamento delle politiche di G.d.T.
– Termine di 180 gg per conformare il RUE e gli altri piani
– Attraverso una mera delibera, di variazione
– Trascorso tale termine, • operano direttamente, prevalendo sulle previsioni
incompatibili• senza la necessità di alcun recepimento
Elencazione non tassativa nell’art. 12
124
TAPPE DELLA SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA
• DAL 28 SETTEMBRE 2013 : (entrata in vigore della legge)• definizioni uniformi degli interventi edilizi (Manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, ecc,)• procedimenti edilizi uniformi (rilascio dei titoli edilizi, abitabilità, ecc)• obbligo tavola dei vincoli (rappresentazione dei vincoli dei piani)• obbligo di non duplicazione nei nuovi piani della disciplina sovraordinata
• DAL 28 GENNAIO 2014 (180 gg dopo l’entrata in vigore della legge) • definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed e dilizi (nozione e
modalità di calcolo di superfici, volumi, altezze, pergolato, tettoie, unità immobiliare, ecc.) DAL n. 279/2010
• DAL 27 LUGLIO 2014 (180 gg dopo approvazione DGR n. 75/76 2014)• frazionamento gratuito• Modalità uniformi di svolgimento dei controlli
• DAL 5 GENNAIO 2015 (180 gg dopo approvazione DGR n. 993 e 994 2014)
• modulistica unificata• documentazione tecnica da allegare• individuazione delle normative tecniche e settorial i sovraordinate,
operanti in tutta la regione (“non RUE”)
125
DIVIETO DI DUPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SOVRAORDINA TA
Art. 50 L.R. 15 (art. 18-bis L.R. n. 20)Norma cardine , di portata generale, che fissa il
picchetto per assicurare l’effettivo cambiodi rotta rispetto al passato :
a) Divieto di duplicazione della normativasovraordinata (commi 1 e 2):
• Leggi• Regolamenti• Atti di indirizzo e coordinamento regionali• Norme tecniche piani o atti sovraordinati
divieto operante dal 28 settembre 2013(per nuovi piani e delibere)
126
DIVIETO DI DUPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SOVRAORDINA TA
b) (con l’effetto che) il RICHIAMO agli atti
sovraordinati deve avvenire “per rinvio ”, e non
con la tradizionale riproduzione (/modifica) nei
piani (comma 2), per
• evitare che i comuni continuino (“ricomincino”) a
differenziare le loro discipline
• Fare in modo che si affermi “l’idea” di un sistema di regole
edilizie che operano direttamente anche se non sono
riprodotte nei piani (anche prima che lo siano) senza la
necessità di un recepimento
• consentire un automatico e immediato adeguamento del
sistema, al mutare delle norme sovraordinate.
127
DIVIETO DI DUPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SOVRAORDINA TA
c) ATTO DI COORD. TECNICO PER RECUPERARELA SITUAZIONE IN ESSERE (COMMA 4)
– per individuare le vigenti normative sovraordinate cogenti
ed autoapplicative
– Far scattare l’obbligo per i Comuni di adeguare i
propri strumenti entro 180 giorni attraverso delibera di
ricognizione che:
– individua NTA superate e
– richiama la normativa sovraordinata operante
direttamente nel territorio comunale
– prevedere la diretta applicazione di tale normativa in
caso di mancato preventivo recepimento
128
DIVIETO DI DUPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SOVRAORDINA TA
d) Necessità di RENDERE DISPONIBILI SUL SITOWEB della Regione tale normativa sovraordinata
e) STRETTA INTEGRAZIONE tra Modulistica, Attodi Coordinamento NON RUE e Sito Web diconsultazione, per:
– Delimitare il campo della normativa di settore
applicabile all’attività edilizia
– Assicurare l’effettiva conoscibilità (consapevolezza)
della stessa
– Definire in modo univoco gli elaborati da allegare, le
caratteristiche del progetto e dell’opera da realizzare
129
DEFINIZIONI UNIFORMI DEGLI INTERVENTI EDILIZI
b) Definizioni uniformi DEGLI INTERVENTI EDILIZI:
- Contenute nell’Allegato alla L.R. n.15, che ha solol’obiettivo di integrare le definizioni statali masempre conformato alle definizioni statali :
- Es. ampliamento dell’ambito di applicazione della ristrutturazione
edilizia “ricostruttiva” al ripristino edilizio (art. 30, comma1, lettera a)
DL n. 69/2013, conv. L. 98/2013)
- Es. esclusione dall’ambito di applicazione della nuova costruzione
dei manufatti leggeri, prefabbricati e di qualsiasi genere in
campeggi (art.. 10-ter DL n. 47/2014 conv. L. 80)
- Es. modifica della definizione di manutenzione ordinaria,
straordinaria e della ristrutturazione (art. 15 DL n. 133/2014 conv.
L. 164/2014)
130
Es.: NOZIONE DI RISTRUTTURAZIONE
La R. può essere :1. CONSERVATIVA : se prevede la conservazione della
struttura complessiva dell’edificio originario (NON ne
prevede la demolizione e ricostruzione)
2. RICOSTRUTTIVA: se prevede, nell’ambito di un
unico intervento edilizio, la demolizione completa
dell’edificio originario e la sua ricostruzione;
– cui è equiparato il ripristino di edificio crollato odemolito antecedentemente (purché si abbiadocumentazione dell’edificio originario): D.L. delFare
131
Es.: NOZIONE DI RISTRUTTURAZIONE
La R. CONSERVATIVA può essere:1. PESANTE
se totale trasformazione dell’immobile ma anche altrointervento che interessa i parametri considerati dallegislatore di particolare rilevanza edil./ urbanist. :– Volume complessivo– Sagoma di edifici vincolati– Prospetti– Destinazione d’uso nel centro storico
2. SEMPLICE/LEGGERA :se detta trasformazione dell’organismo edilizio nonprevede anche una modifica di detti parametri
132
RISTRUTTURAZIONE RICOSTRUTTIVA
• La ricostruzione deve avvenire : – Con la medesima volumetria , fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento allanormativa antisismica , per accessibilità , perl’installazione di impianti tecnologici e perl’efficientamento energetico
– Con la possibilità: • del cambio d’uso e• di limitate modifiche degli altri parametri :
» sedime, » sagoma (salvo che per gli edifici vincolati )» numero unità immobiliari (con rispetto del volume)» superficie (senza incidere sul volume complessivo)
133
DIFFERENZE TRA LE VARIE TIPOLOGIE DI RISTRUTTURAZIO NE
EFFETTI della identificazione delle due forme di
ristrutturazione sono:
a) Che se l’intervento edilizio non presenta i requisiti
essenziali di una di esse, è nuova costruzione .
Per es., non è una ristrutturazione (ma è NC):
- Una R. RICOSTRUTTIVA che preveda anche aumento di
volume/ mod. sagoma edificio vincolato,
- Una R. RICOSTRUTTIVA o una R. CONSERVATIVA che
prevedano anche significative modifiche della sagoma,
del sedime, ecc.
134
DIFFERENZE TRA LE VARIE TIPOLOGIE DI RISTRUTTURAZIO NE
EFFETTI:b) Che in caso di opere abusive, cambia la
sanzione:
- nei casi di R. CONSERVATIVA SEMPLICE e di
R. RICOSTRUTTIVA si applica (solo) la
sanzione amministrativa art. 15 L.R. n. 23/2004
- nel caso di una R. PESANTE abusiva si applica
anche la sanzione penale
135
DEFINIZIONI UNIFORMI DEGLI INTERVENTI EDILIZI
EFFETTIc) necessità di apposite norme
urbanistiche per limitare o escluderetalune facoltà proprie di ciascunintervento:- es. la delibera consiliare sulla
limitazione della modifica della sagomain centro storico (art. 23-bis, comma 4DPR 380/2001)
136
DIFFERENZA TRA R.E. PESANTE E SEMPLICE /LEGGERA
R. E. PESANTE R. E. SEMPLICE
Trasformare in un organismo edilizio in tutto o in parte diversoMediante un insieme sistematico di opere
Trasformare in un organismo edilizio in tutto o in parte diversoMediante un insieme sistematico di opere
Comprensivo di:opere internefrazionamenti o accorpamentiaumento superficie (utile)aumento del carico urbanistico
Comprensivo di:opere internefrazionamenti o accorpamentiaumento superficie (utile)aumento del carico urbanistico
CON NON SIGNIFICATIVI:– aumento volume complessivo
LIMITI:– stesso volume complessivo
– modif. sagoma anche edifici vincolati
– non modif. sagoma edifici vincolati
– modif. prospetti – stessi prospetti (?)
– cambio d’uso anche nel centro storico
– con cambio d’uso solo fuori dal centro storico
137
DIFFERENZA TRA RISTRUTTUZIONE SEMPLICE /LEGGERA E M S
R. E. SEMPLICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Trasformare in un organismo edilizio in tutto o in parte diversoMediante un insieme sistematico di opere
Rinnovare e sostituire parti anche strutturaliRealizzare ed integrare i servizi
Comprensivo di:opere internefrazionamenti o accorpamentiaumento superficie (utile)aumento del carico urbanistico
Comprensivo di:opere internefrazionamenti o accorpamentiaumento superficie (utile)aumento del carico urbanistico
LIMITI:– stesso volume complessivo
LIMITI:– stesso volume complessivo
– modif. sagoma solo di edifici non vincolati
– stessa sagoma
– stessi prospetti (?) – stessi prospetti (?)
– cambio d’uso solo fuori dal centro storico
– stessa destinazione d’uso
138
DIFFERENZA TRA R.E. CONSERVATIVA E RICOSTRUTTIVA
R.E. CONSERVATIVA (pesante) R.E. RICOSTRUTTIVA
Trasformare in un organismo edilizio in tutto o in parte diversoMediante un insieme sistematico di opere
Demolizione e ricostruzione (anche con modifica del sedime) ,Ripristino edilizio (e tipologico)
Comprensivo di:opere internefrazionamenti o accorpamentiaumento superficie (utile)aumento del carico urbanistico
Comprensivo di:opere internefrazionamenti o accorpamentiaumento superficie (utile)aumento del carico urbanistico
Con non significativi:– aumento volume complessivo
con:– stesso volume complessivo(+ antisismica, accessibilità, impianti tecnologici e efficientamento energetico)
– modif. sagoma anche edifici vincolati
– stessa sagoma per edifici vincolati
– modif. prospetti – modif. prospetti
– cambio d’uso (anche nel centro storico)
– cambio d’uso (anche nel centro storico)
139
DIFFERENZA TRA RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO
R. E. CONSERVATIVA (pesante) R. R. C.
Trasformare in un organismo edilizio in tutto o in parte diversoMediante un insieme sistematico di opere
Conservare e assicurare la funzionalitàMediante un insieme sistematico di opere Nel rispetto elementi tipologici, formali e strutturali
Comprensivo di:opere internefrazionamenti o accorpamentiaumento superficie (utile)aumento del carico urbanistico
Comprensivo (se compatibili) di:opere internefrazionamenti o accorpamentiaumento superficie (utile)aumento del carico urbanistico
CON NON SIGNIFICATIVI:– aumento volume complessivo
CON (se compatibili) :– inserimento elementi accessori e impianti– eliminazione superfetazioni
= Modif. volume/prospetti/sagoma
– modif. sagoma anche edifici vincolati– modif. prospetti
– cambio d’uso (anche nel centro storico)
– cambio d’uso (anche nel centro storico)
141
Gratuità frazionamenti (art. 32)
L’aumento delle unità immobiliari costituisceuna ipotesi di aumento di carico urbanistico e dionerosità dell’intervento.Limitatezza delle opere ed esonero dalcontributo
Frazionamento di unità immobiliari realizzato- con opere di M.S. - senza aumento di S.U. - senza mutamento di destinazione con aumento di carico
142
Gratuità frazionamenti delibera G.R. 75/014
A) Frazionamento unità immobiliari- le condizioni dell’esonero , cioè le opere devono qualificarsi nella
M.S. e non possono connotarsi come insieme sistematico diinterventi da cui risulti un edificio in tutto o in parte diverso dalprecedente ;
- l’indicazione delle opere connesse al frazionamento (quelleelencate come A.E. L., anche modifiche ai prospetti)
- il divieto di aumento di carico urbanistico. Il frazionamento puòcomportare un uso diverso, purché contenuto all’interno di unadelle categorie funzionali elencate nella delibera regionale 849 del1998 (oneri di urbanizzazione), quindi non è esonerato ilmutamento d’uso che comporta il passaggio ad una categoria conmaggior carico.
E’ eseguito con CIL asseverata/SCIA se intervento struttur ale (ladelibera 75 è in parte superata dal D. 133) e se modifica aiprospetti
143
Frazionamento di fabbricati produttivi
Misura per favorire l’uso di fabbricatiinutilizzatiesistenti al 31.07.2013Escluse le strutture ricettive alberghiereDeroga ai limiti dimensionali o quantitativistabiliti dal piano urbanisticoUnità frazionata mantiene l’uso produttivotra quelli ammessi dal piano
144
Frazionamento di fabbricati produttivi
- Rispetto disciplina settoriale e normativatecnica
- CIL/SCIA attraverso i procedimenti SUAPdel DPR 160/2010
- Frazionamento è esonerato- Se le opere sono M.S.,- senza aumento di SU,- Se non comporta il passaggio ad una
categoria con maggior carico.
145
Recupero sottotetti a fini abitativi
Requisiti urbanisticiEdificio ubicato nel territorio urbanizzato /urbanizzabile (escluso il territorio agricolo)
Requisiti ediliziEdificio con almeno 25% della S.U. residenzialeEdificio esistente e accatastato al 31.12.013
146
Recupero sottotetti a fini abitativi
Requisiti di abitabilitàAltezze, rapporto illuminante, requisiti diprestazione energetica, normativa sismica.Opere eseguibili immediatamente :Abbassamento del solaio senza modifica deiprospetti, apertura finestre, abbaini, lucernai,terrazzi in falda
Rinvio alla delibera del consigliocomunaleModifica sagoma nei centri storici
147
Recupero sottotetti a fini abitativi
Rinvio al RUE
Ambiti e tipologie edilizie esclusi dalrecuperoTipologie di aperture in edifici e areetutelatiInnalzamento del tetto con aumentodelle altezze di colmo e gronda, anchein deroga alle distanze dai confini e daifabbricati.
148
Recupero sottotetti a fini abitativi
Il recupero sottotetti è R.E.Eseguibile con SCIA onerosa secondo letariffe R.E. con aumento del caricoCessione aree per dotazioni omonetizzazione se l’ambito è già dotato,area per dotaz. irrisoria, area per dotaz.irreperibile nel compartoReperimento parch. Pertin./monetizzazione
150
DEROGHE AL D.I. N. 1444/1968
L’Art. 2-bis T.U. edilizia, introdotto dal DL 69 del 2013abilita le Regioni a stabilire con leggi o regolamenti:
• disposizioni derogatorie al D.I. n. 1444/1968
• nuovi standard urbanistici sostitutivi di quelli indicatidallo stesso decreto
Il DI n. 1444/1968 riguarda i seguenti parametri:
• Limiti (massimi) di densità edilizia (art. 7)
• Altezza (massima) degli edifici (art.8)
• Distanza (minima) tra i fabbricati e dai confini diproprietà e di zona (art. 9)
• indice di visuale libera (art. 9, terzo comma)
151
DEROGHE AL D.I. N. 1444/1968
Art. 30 LR n. 17/2014 (assestamento bilancio 2014)prevale sulle difformi previsioni di piano (c. 2) etrova applicazione solo in caso di :
1. interventi di qualificazione del patrimonio edilizioesistente
2. riqualificazione urbana
(art. 7-ter L.R. 20/2000 e art. 20, comma 3, L.R.15 del 2013)
3. recupero funzionale, accorpamento e ogni altratrasformazione
espressamente qualificata di interessepubblico
152
DEROGHE AL D.I. N. 1444/1968
AMMETTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE• SCIA per ristrutturazione ricostruttiva,• PdC per demoliz. e ricostruz. con ampliamento
• nella stessa area di sedime (o meglio “all’interno”dell’area di sedime)
• in miglioramento (aumentando cioè la distanza dagliedifici antistanti)
• Rimanendo pur sempre in deroga all’art. 9 (distanze):- di 10 m tra pareti finestrate e non- di 5 se con strada interposta < 7m,- di 7,5 se con strada interposta da 7m a 15m- di 10 se con strada interposta > 15m
• Ma rispettando codice civile e tutela storico artist.
153
DEROGHE AL D.I. N. 1444/1968
Gli incentivi volumetrici si possono realizzare:
• In sopraelevazione
– in deroga a 7, 8, e 9 (cioè a tutti i limiti di densità,
altezza, distanze, visuale libera)
• Con ampliamento fuori sagoma
– Solo se non comportano nuova deroga al 9 e non
comportano un peggioramento delle distanze
preesistenti dai fabbricati antistanti (se già inferiori al
minimo)
155
DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI EDILIZI
a) DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI EDILIZI:dando generale efficacia alla DAL 279/2010 :
– Delibera per conformare il piano entro il 27
gennaio 2014 (180 gg dall’entrata in vigore della
legge)
– Automatica operatività dal 28 gennaio 2014
– Successiva approvazione, con delibera del
Consiglio Comunale (solo) della tabella di
equivalenza
NB: divieto di riprodurre ( e in parte modificare) con
una delibera di recepimento (tardiva), le definizioni
regionali (art. 18-bis L.R. 20/2000)
156
PROCEDURE EDILIZIE UNIFORMI
2. Uniformazione delle procedure edilizie:• non si consente più ai Comuni di:
– modificare il procedimento dei titoli edilizi (DIA)
– sottoporre a P.d.C. i principali interventi sull’esistente,
– ampliare le funzioni della Commissione per la QualitàArchitettonica e il Paesaggio (ora competente solo per gliinterventi su immobili vincolati)
• Rimane riservata ai Comuni la facoltà di:– introdurre la c.d. super SCIA ,
– prevedere il controllo a campione delle SCIA e CCEApresentate (in caso di carenza del personale) e comunque inattuazione di un atto di coordinamento sulla definizione delcampione di pratiche da controllare
157
MODULISTICA UNIFICATA
GRANDE UTILITÀ DELLA MODULISTICAUNIFICATA, in quanto consente di ricostruirela disciplina vigente e fissare la correttainterpretazione della stessa , e dunque:– di mettere a fuoco, in modo tassativo, i requisiti e
presupposti cui è subordinato l’intervento edilizio,secondo la normativa vigente (“la prestazionedovuta”)
– di dare soluzione ai molteplici dubbi e difficoltàinterpretative e applicative che la normativapresenta
– assumendo posizione unitaria del sistemaRegione-Enti locali (evitando soluzioni diversificatecomune per comune)
158
UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE
Assoluta evidenza delle potenzialità degli strumenti
informatici come, mezzo tecnico per migliorare la
gestione del settore edilizio, per:
– presentazione della pratica edilizia
– interpolazione della pratica edilizia, anche da Amm.
diverse dal Comune
– raccogliere e rendere immediatamente disponibili
informazioni ( sui piani, sugli oggetti edilizi, sulle
pratiche edilizie precedenti, ecc.) aggiornare
banche dati comunali
159
NORMATIVA TECNICA UNIFORME
4. Normativa tecnica uniforme :a) rinvio (solo) alla normativa tecnica “vigente”,
cioè prevista da leggi, e atti di naturaregolamentare (DM, DAL, DG, ecc. ),
b) Individuata attraverso atto di coordinamentotecnico (c.d. NON RUE),
c) Abrogazione esplicita delle delibere suirequisiti cogenti e volontari , (dubbi sullapossibilità di introdurre o modificare a livellolocale la normativa tecnica vigente, bensì solodi incentivare più elevati livelli qualitativi)
160
REQUISITI IGIENICO SANITARI E PARERE PREVENTIVO
d) necessità della predefinizione dei requisitiigienico -sanitari delle opere eventisignificativo impatto sulla salute esull’ambiente, attraverso atti dicoordinamento tecnico
e) conseguente soppressione del parerepreventivo congiunto Ausl-Arpa
f) Delibera (transitoria) G.R. n. 193/ 2014
161
MISURE PER LA CONOSCIBILITÀ E CERTEZZA DELLA DISCIP LINA SPECIALE
La “disciplina speciale”, propria di ogni
realtà locale, deve poter rimanere
differenziata, in quanto, deriva:
- dalle caratteristiche e valori del territorio
- da specifiche scelte della pianificazione
urbanistica (le tutele ma anche gli obiettivi di
sviluppo locale)
162
MISURE PER LA CONOSCIBILITÀ E CERTEZZA DELLA DISCIP LINA SPECIALE
Obbligo però per i Comuni di predisporre la c.d.TAVOLA DEI VINCOLI (e le relative SCHEDEDEI VINCOLI), quale:- elaborato costitutivo dei piani (a pena di illegittimità
dal 28 settembre 2013):- del PSC- di ogni variante parziale o altro strumento urbanistico
POC RUE PUA piani attuativi speciali
- aggiornabile, con deliberazione consiliare , di meraricognizione , in caso di modifiche apportate daglialtri livelli di pianificazione (sovraordinati osettoriali)
- riferimento necessario per la ValSAT del pianostesso
163
MISURE PER LA CONOSCIBILITÀ E CERTEZZA DELLA DISCIP LINA SPECIALE
OBIETTIVO:- aumentare la conoscibilità e la certezza delle
posizioni giuridiche ,
- ma anche incentivare la predisposizione diuna pianificazione essenziale , che tenga contodegli effetti diretti sull’attività edilizia
È previsto un atto di coordinamento tecnico solo per uniformare la legenda delle Tavole dei vincoli
166
ABUSI EDILIZI RISALENTI NEL TEMPO
Giurisprudenza divisa tradizionalmente tra dueposizioni. LA PRIMA:
• per contestare un abuso e ordinarne larimozione,– non rileva quanto tempo sia trascorso dalla
commissione dell’abuso– non occorre una specifica motivazione (sulla
esistenza di un rilevante interesse pubblico concretoe attuale – diverso dalla semplice rimozione di unasituazione abusiva – che giustifica l’interventosanzionatorio)
• Non ci può essere legittimo affidamento suuna situazione che è nata in modo illegittimo
167
ABUSI EDILIZI RISALENTI NEL TEMPO
L’altra posizione altrettanto tradizionale dellagiurisprudenza:
• per il solo fatto che sia trascorso un lungo lassodi tempo e che il protrarsi dell’inerziadell’Amm . crea un affidamento nel privato
• sussiste l’onere di una congrua motivazioneche deve essere riferita:
– Alla entità e alla tipologia dell’abuso
– Al pubblico interesse – diverso dal ripristino dellalegalità – che giustifica il sacrificio dell’interessecontrapposto del privato
168
ABUSI EDILIZI RISALENTI NEL TEMPO
Recente Pronuncia intermedia : se di norma èda preferire la prima posizione, tuttavia , indeterminate situazioni la motivazione ècertamente necessaria:
• quando è trascorso un lungo periodo dallacommissione dell’abuso,– se nel frattempo sono stati assunti dal
comune atti abilitativi edilizi (o vi sono staticontrolli che non hanno contestato l’abuso)
– se l’abuso non è stato commesso dall’attuale titolare
169
ABUSI EDILIZI RISALENTI NEL TEMPO
In tali casi,• Il ripristino può essere ordinato solo in caso di
danno o pericolo di danno a interessipubblici rilevanti (tra cui innanzitutto i c.d.interessi sensibili: salute, ambiente, paesaggio,beni culturali; abusi su aree demaniali o adestinazione pubblica)
• occorre comunque tener conto (sentire emotivare sulle eventuali osservazioni)dell’affidamento che si è creato nel privato allaconservazione del bene nella sua ordinariautilizzazione, ecc.,
170
ABUSI EDILIZI RISALENTI NEL TEMPO
Più in generale se si considera l’evidenteincoerenza tra:– Da una parte la prima giurisprudenza
tradizionale e le previsioni che continuano aprevedere un potere illimitato di sanzionaregli abusi edilizi
– Dall’altra la rapida evoluzione legislativa egiurisprudenziale verso una sempremaggiore tutela dell’affidamento dei privati edella certezza della circolazione dei beni
171
ABUSI EDILIZI RISALENTI NEL TEMPO
Appare ragionevole che i comuni applichino icriteri indicati dalla giurisprudenza anche perabusi più recenti , ordinando il ripristino:
• solo in presenza di un interesse pubblico rilevante e
• tenendo conto dell’entità e tipologia dell’abuso e anche:
• degli interessi dei controinteressati (vicini) e
• dei destinatari del provvedimento (specialmente se
soggetti diversi da quelli che hanno realizzato l’abuso, per
es. eredi, acquirenti).
172
ABUSI EDILIZI RISALENTI NEL TEMPO
• Si consideri tuttavia che la mancatacontestazione dell’abuso NON COSTITUI-SCE COMUNQUE UNA SANATORIA PIENA:
• Manca un titolo edilizio in sanatoria (accom-pagnato dal pagamento di una sanzione) cheproduca detta regolarizzazione
• IL PROFESSIONISTA non può dichiarare chelo stato di fatto coincide con lo statolegittimo (dichiarerebbe il falso)
173
ABUSI EDILIZI RISALENTI NEL TEMPO
• L’opera abusiva si trova in una situazione
analoga a quella degli interventi per i quali è
stata applicata la pena pecuniaria alternativa
al ripristino
• L’immobile non può beneficiare delle
prerogative previste dal piano, essendo
consentiti solo interventi conservativi di M.O.
174
ABUSI EDILIZI RISALENTI NEL TEMPO
Per risolvere radicalmente tale situazioneoccorrerebbe un intervento legislativo stataleche introducesse:
• una forma di sanatoria discrezionale degliabusi risalenti nel tempo , con la qualel’amministrazione comunale possa valutare tradue alternative, se:– ripristinare o
– sanare l’abuso a tutti gli effetti ( e non tollerarnesolo la permanenza)
175
ABUSI EDILIZI RISALENTI NEL TEMPO
un procedimento di accertamento caso percaso :
• su istanza dei privati , magari attraverso lapresentazione di un apposito titolo edilizio a sanatoriae con il pagamento di una sanzione pecuniaria
• che attiva una istruttoria comunale colta ad accertare sesussista o meno un interesse pubblico prevalenteche imponga di rimuovere l’abuso
• Tale titolo, dovrebbe avere l’effetto di legittimarel’attuale stato di fatto dandosi effettivamenteprevalenza all’affidamento dei privati
177
NOZIONE DI ABUSO EDILIZIO
Abuso formale: avere realizzato un intervento,soggetto a PdC, SCIA o CIL, in assenza o indifformità dal titolo edilizio , ma rispettando ladisciplina urbanistica ed edilizia(di modo che, se avessi richiesto / presentato il titolo, tisarebbe stato rilasciato / non sarebbe stato contestato)
Abuso sostanziale: avere realizzato un inter-vento in contrasto con la disciplinadell’attività edilizia , di cui all’art. 9, comma 3,L.R.n. 15 (anche se in possesso di titolo)
178
NOZIONE DI ABUSO EDILIZIO
In entrambe le nozioni di abuso assume rilevanzala presenza di:
• un danno/il pericolo di danno ad un interesse
pubblico (la c.d. rilevanza urbanistica ed edilizia
dell’abuso ) dell’attività edilizia svolta abusivamente
• Un aumento delle prerogative del privato, un
vantaggio economicamente quantificabile (un
maggior volume, una maggior superficie utile, la
destinazione abitativa di un locale accessorio …)
179
NOZIONE DI ABUSO EDILIZIO
COME SI ESPRIME INFATTI LA LEGGE?– l’abuso va RIMOSSO O DEMOLITO– si paga una sanzione pecuniaria parametrata
ALL’AUMENTO del valore venale
• la variazione essenziale consiste in un :– Cambio d’uso con INCREMENTO del carico
urbanistico– AUMENTO di superficie coperta, rapporto di
copertura perimetro altezza– RIDUZIONE delle distanze MINIME– AUMENTI di cubatura e superficie utile– solo per sagome e sedime si parla di uno
SCOSTAMENTO (in + o in -) del 20%
180
NOZIONE DI ABUSO EDILIZIO
Es.: in caso di abuso formale,• Per interventi soggetti a PdC o SCIA paghi
una SANZIONE IN MISURA FISSA PER ILSOLO FATTO che hai agito senza il titoloabilitativo:– 2000 € per un intervento di N.C. o R.E.– 1000 € per altri interventi di recupero– 500 € negli altri casi soggetti a (PdC e) SCIA
• Per gli interventi soggetti a CIL– 1000 € per mancata presentazione– 333 € presentazione dopo inizio lavori
181
NOZIONE DI ABUSO EDILIZIO
– solo per interventi che richiedono PdC eSCIA, e
– in presenza anche di un:• aumento della superficie/volume• aumento di valore
• PAGHI IN PROPORZIONE AL MAGGIORVANTAGGIO PER I PRIVATI:
• il doppio degli oneri - per interventi onerosi• gli oneri previsti - per interventi gratuiti su edifici
per la ristrutturazione esistenti• da 500 a 5000 € - per altro abuso non misurabile
183
DIFFORMITÀ ESECUTIVE TOLLERATE
Dalla nozione di abuso edilizio consegueche, non è abuso (non deve esseresanzionata), una limitata difformità chepresenti i seguenti requisiti :
– non ha rilevanza urbanistica ed edilizia (non
danneggia o mette in pericolo un interesse
pubblico)
– non comporta per il privato un vantaggio
economicamente apprezzabile
184
DIFFORMITÀ ESECUTIVE TOLLERATE
NB come vedremo tra un attimo, nella tolleranzadel 2% non siamo in questa ipotesi :
- l’abuso c’è, perché ne è derivato un aumentodi volume, superficie, altezza, ecc.
- può aver violato norme a presidio diinteressi pubblici (per profili edilizi)
- ma – si dice – l’ordinamento rinuncia asanzionarlo, per l’esiguità (> del 2%) …
Nel nostro caso, invece mancano i requisitistessi dell’abuso edilizio
185
DIFFORMITÀ ESECUTIVE TOLLERATE
CASI TIPICI:• Edificio dal dimensionamento complessivo
minore rispetto al progetto autorizzato• irregolarità “geometriche”, dei muri
perimetrali, delle superfici e dei volumi, senzaaumento del dimensionamento complessivo,
• non realizzazione di elementi architettonici difinitura
• Limitate difformità delle partiture interne,purché non comportino aumento delle superficiutili a danno delle accessorie e non incidanosulle strutture
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DIFFORMITÀ ESECUTIVE TOLLERATE
• Difformità nella collocazione di porte efinestre nonché limitate difformitàdimensionali delle stesse
• Difformità rispetto alle piantinecatastali originarie (di primo impianto)
• Errore degli elaborati, progettuali, qualila mancata rappresentazuione di unelemento (es. canna fumaria)
• …+ variante che consista in opere di M.O.
(per finiture degli edifici )
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DIFFORMITÀ ESECUTIVE TOLLERATE
Con riferimento a tali situazioni, la modulistica introduce ilconcetto di “tolleranze esecutive ammesse all’epocadi realizzazione”, ipotizzando che tali tolleranze eranomaggiori in passato e introducendo, la seguenteasseverazione del professionista:
“□ 3.2. Corrisponde allo stato legittimo, ad eccezione dei seguenti
parametri dimensionali o geometrici rientranti nelle
tolleranze esecutive ammesse all’epoca di realizzazione, e
pertanto:
□ 3.2.1. si allegano elaborati grafici dello stato di fatto,
rappresentativi di dette difformità, elaborati grafici
dello stato legittimo, messi a disposizione da parte
del titolare, ed elaborati comparativi”
188
DIFFORMITÀ ESECUTIVE TOLLERATE
Effetti:
• Il professionista può dichiarare liberamente ciò che
rileva, esprimendo anche la propria valutazione (non
asseverazione) di tollerabilità
• L’amministrazione comunale valuta in sede
istruttoria la compatibilità di tali difformità
• Se nel corso del rilascio/controllo del titolo, il SUE avalla
quanto dichiarato, si “consolida” lo stato legittimo
(creando legittimo affidamento sulla non successiva
contestazione di dette difformità).
189
DIFFORMITÀ ESECUTIVE TOLLERATE
Si tratta di una sorta di procedimento diaccertamento (simile a quello che i privatiattivano ex art. 17 L.R. n. 23 del 2004)
• Ma non autonomo, bensì integrato nelprocedimento per il rilascio/controllo delnuovo titolo edilizio
• Che ha ad oggetto la verifica se le difformitàevidenziate dal professionista rispetto alprogetto originario presentano o meno irequisiti che caratterizzano le opere abusive(sopra ricordati)
190
DIFFORMITÀ ESECUTIVE TOLLERATE
ESITI: Il comune può:1. prendere atto e avallare quanto dichiarato
dal professionista e dunque riconoscere lo stato legittimo dell’immobile
2. valutare che si tratti di difformità abusiva,– ma rientrante nella tolleranza del 2%
– Da sanzionare quale parziale difformità, in quanto esubera dalla tolleranza, il che attiverà:
→ procedimento di accertamento di conformità
→ applicazione della sanzione prevista per l’abuso
192
TOLLERANZA COSTRUTTIVA (art. 19-bis lr 23/2004)
Lievi scostamenti tra le misure progettuali del titoloedilizio e le dimensioni effettive dell’opera. Noncompromettono la conformità dell’intervento sonoconsiderati errori costruttivi.Scostamenti tollerati:•contenuti nel tetto max 2% in più o in meno rispetto allemisure di progetto•riguardanti altezza, distacchi, cubatura, superficiecoperta e ogni altro parametro/dimensione dell’unitàimmobiliare (compresi i limiti di distanza definiti nel D. M.1444/68 e i limiti di altezza e requisiti igienici delleabitazioni stabiliti dal D. 5.7.1975)Gli scostamenti tollerati non devono essere dichiarati allafine dei lavori
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TOLLERANZA COSTRUTTIVA (art. 19-bis lr 23/2004)
• presuppone un progetto iniziale conforme allanormativa poiché la tolleranza dimensionale non puòcoprire illegittimità del titolo edilizio e aggravare leirregolarità iniziali,
• l’ambito di applicazione è limitato agli scostamenti tra ilprogetto e la costruzione, la tolleranza non si applicaper decurtare del 2% le misure che definiscono levariazioni essenziali,
• L’applicazione coerente della tolleranza costruttiva noncomprende un sistematico incremento di tutte ledimensioni progettate (non è una norma di favore ma disemplificazione)
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TOLLERANZA COSTRUTTIVA (art. 19-bis lr 23/2004)
• la tolleranza trova applicazione solo incampo edilizio, non è utilizzabile perritenere regolarizzati scostamenti relativi abeni culturali e paesaggistici o scostamentirispetto a progetti strutturali. La tolleranzaedilizia non ha effetti né sugli abusipaesaggistici, né su difformità strutturali.
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SANATORIA CON ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ
Art. 17 c.1 lr 23 del 2004
Presupposto •opera conforme dall’inizio fino alla richiesta di sanatoria. Abuso formale
Art. 17 c. 2 lr 23 del 2004
Presupposto•Opera abusiva al momentodella realizzazione econforme al momento dellarichiesta di sanatoria. Lasituazione abusiva è riferitaal passato e la conformità èsopravvenuta.
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SANATORIA CON ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ
Effetti• Sospensione/estinzio-ne del procedimento penale
Effetti•Nessun effetto sulprocedimento penale. Ilresponsabile dell’abusorimane perseguibile.
•Nessun effetto sulleazioni civili. I terzipossono citare ilproprietario
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SANATORIA CON ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ
• Titolo oneroso – Permesso / SCIA
• Soggetti legittimati – Responsabile dell’abuso (cioè l’attuale proprietario)
• Sanatoria e vincolo paesaggistico- La sanatoria edilizia è rilasciata previa acquisizione
dell’accertamento di compatibilità paesaggistica e parereCQAP (art. 167 D.Lgs. N. 42/2004)
• Sanatoria e conformità alla normativa tecnica • - osservanza della normativa tecnica vigente all’epoca
dell’esecuzione delle opere da sanare. Obbligodell’asseverazione del professionista.
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SANATORIA DELLE PARZIALI DIFFORMITÀ ANTE L. 10/1977
Art. 17-bis L.R. n. 23 /2004 ha riguardo solo agliabuso che presentano le seguenticaratteristiche:
– parziali difformità realizzate nel corso dei lavorianche se presentano gli attuali requisiti dellevariazioni essenziali)
– per la esecuzione di titoli edilizi rilasciati primadel 30 gennaio 1977 (data di entrata in vigore dellaL.R. n. 10 del 1977
E dunque non si applica:– Ai casi di totale difformità– Ad abusi realizzati dopo la conclusione dei lavori
200
SANATORIA DELLE PARZIALI DIFFORMITÀ ANTE L. 10/1977
Prevede due norme in qualche modo distinte eautonome , una rivolta al Comune, l’altra alprivato :
• L’esclusione dell’obbligo di perseguirel’abuso , una volta accertato o autodenunciato(ordinandone il ripristino)
• La possibilità di sanatoria attraverso:– la presentazione di una SCIA e– il pagamento del doppio del contributo di
costruzione dovuto (art. 17 lr n. 23/2004)
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SANATORIA DELLE PARZIALI DIFFORMITÀ ANTE L. 10/1977
Rimangono ferme eventuali sanzioni setto -riali (non potendosi intervenire su altri campi sui quali non si ha competenza, tra cui gli aspetti di sicurezza strutturale )
Ma nel contempo, si regolarizzano tutte le difformità attinenti al campo edilizio:
– violazione del piano– requisiti igienici edilizi– dimensionamenti, altezze, distanze– ecc.
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SANATORIA DELLE PARZIALI DIFFORMITÀ ANTE L. 10/1977
a differenza dell’accertamento di conformità ( art. 17che ha riguardo ad abusi solo formali)
• PER LA SANATORIA EDILIZIA non è richiesto ilrispetto di alcun requisito specifico dell’opera
Non si prevede una disciplina speciale per richiedere ilCCEA (se immobile privo di agibilità):
• di conseguenza si dovranno soddisfare i requisitiper le richieste di CCEA (senza la realizzazione dilavori) per edifici privi di agibilità che, per edifici diquell’epoca sono:
• Certificazione degli impianti• Certific. di idoneità statica (certific. di collaudo stati co, se posseduto)• Asseverazione del rispetto dei requisiti igienico sanitar i dell’epoca di
realizzazione• Attestato di certificazione energetica• Allacciamento fognario e all’acqua potabile
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EFFETTI DELLE SANATORIE (condono, artt. 17 e 17-bis )
A seguito delle sanatorie previste dai condoniedilizi e dagli artt. 17 e 17-bis l’immobileacquisisce la medesima condizione giuridicadegli edifici realizzati regolarmente (lo statolegittimo ):
• può usufruire di tutte le facoltà previste dalpiano (ampliamento, ristrutturazione, cambiod’uso)
• e il piano non può stabilire limitazioni orequisiti aggiuntivi, per il solo fatto che si trattadi edificio condonato
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EFFETTI DELLE SANATORIE (condono, artt. 17 e 17-bis )
Consiglio di Stato, sentenza, sez. V, 12 marzo 2002, n. 5117 : il
condono edilizio “rende legittimo un edificio … che era abusivo” “ma
non conferisce nessun ulteriore automatico beneficio o vantaggio,
attuale o potenziale né cambia la destinazione urbanistica del
terreno su cui insiste l’edificio condonato”, né la relativa normativa
TAR Abruzzo Pescara, Sez. I, 28 aprile 2008, n. 445 : “una volta
condonato un immobile diventa legittimo a tutti gli effetti, senza
limitazioni derivanti dall’applicazione del condono medesimo”
TAR Toscana, sez. III, 2 maggio 2014, n. 675 : è illegittima una
previsione di piano che “imponendo un regime differenziato tra
fabbricati originariamente legittimi e fabbricati legittimati tramite
condono, introduce, di fatto, nei confronti di questi ultimi una
sanzione che non è prevista dalla legge”.
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MODIFICHE AL REGIME SANZIONATORIO
1. Semplificazione dell’accertamento del valore venale degli abusi edilizi (riferito a quello di mercato)
2. Adeguamento del regime sanzionatorio :
a) all’ampliamento della categoria della AELb) al nuovo titolo edilizio: la SCIAc) (per rafforzare l’obbligo della agibilità degli
edifici) d) (Al nuovo regime delle varianti in corso
d’opera)
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VALORE VENALE DEGLI IMMOBILI
1. Parametrazione ai valori immobiliari definiti dall’Osservatorio mercato immobiliare (OMI dell’Agenzia del territorio)
In assenza di tali parametri, necessità di una
determinazione caso per caso , da parte:
• delle (eventuali) strutture comunali competenti in materia di stime immobiliari o
• in loro carenza, delle Commissioni VAM .
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ADEGUAMENTO REGIME SANZIONATORIO
a) sanzione (solo) pecuniaria per le AEL difformi dalla
disciplina edilizia (salvo che l’interessato ripristini);
b) sanzione (solo) pecuniaria per le SCIA difformi dalladisciplina edilizia (salvo che l’interessato ripristini);
c) sanzione pecuniaria per il ritardo nella istanza diagibilità e per la mancata richiesta dopo un annodalla fine lavori;
d) (efficacia delle variazioni essenziali ai soli finisanzionatori e) raddoppio delle soglie (dal 10 al20%) di taluni parametri dell’abuso (superficiecoperta, rapporto di copertura, perimetro, altezza delfabbricato, sagoma, sedime, distanze minime )