La semplificazione della disciplina edilizia nella LR 15/2013 · Corso di formazione e...

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La semplificazione della disciplina edilizia nella LR 15/2013 Corso di formazione e aggiornamento per tecnici professionisti e comunali Relatori Dott. Giovanni Santangelo Dott.ssa Rossella Ventura

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La semplificazione della disciplina

edilizia nella LR 15/2013

Corso di formazione e aggiornamento per tecniciprofessionisti e comunali

RelatoriDott. Giovanni SantangeloDott.ssa Rossella Ventura

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1° modulo

Il riordino della disciplina edilizia regionale

2° modulo

La standardizzazione della disciplina edilizia

3° modulo

La riforma della disciplina sanzionatoria

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1° modulo

Il riordino della disciplina edilizia regionale

Esposizione completa della disciplina edilizia in sensostretto:

1. Titoli edilizi

2. Vicende della esecuzione dei lavori (varianti, decadenza, proroga

dei titoli edilizi)

3. Certificato di conformità edilizia e di agibilità

4. Modalità di svolgimento dei controlli delle pratiche edi lizie

- Alla luce del DL sbocca Italia convertito in legge

- della giurisprudenza

- Pareri e circolari regionali

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2° modulo

La standardizzazione della disciplina edilizia

La semplificazione della “attività” edilizia,attraverso :

1. Definizioni uniformi (interventi edilizi, parametri tecn ici, destinazioni

d’uso)

2. Modulistica edilizia unificata

3. NON RUE: normativa tecnica e di settore sovraordinata ave nte diretta

applicazione

- Alla luce dell’agenda per la semplificazione statale:

- Modulistica unica

- Regolamento edilizio unico

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3° modulo

La riforma della disciplina sanzionatoria

Semplificazione dei procedimenti di regolarizzazione e di applicazione delle sanzioni, attraverso :

1. definizione di abuso edilizio

2. Abusi risalenti nel tempo

3. tolleranze

4. accertamento di conformità

5. sanatorie

6. sanzioni pecuniarie

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PREMESSA: RIFORME PER DECRETI

La riforma statale della disciplina edilizia per decreti legge :• DL 40 del 2010 (L conv. 73/2010):

– 5 regimi giuridici (4 titoli: DIA, PdC, CIL con assev., CIL senza assev. + attività edilizia liberalizza ta)

• DL 78 del 2010 (L. conv.122/2010):

– Sostituzione della DIA con la SCIA

• DL 70 del 2011 (L. conv. 106/2011)

– Interpretazione autentica Super-DIA e non sostituzione autorizzazioni presupposte

• DL 5 del 2012 (L. conv. 35/2012) e 83 del 2012 (L. conv. 134/201 2)

– Modifiche disciplina della SCIA

– Ruolo del SUE

• DL 69 del 2013 (L. conv. 98/2013 )

– modifica disciplina della ristrutturazione

– Modifica disc. della SCIA

• DL 90 del 2014 (L. conv.114/2014 )

– Modulistica unica, agenda per la semplificazione

• DL 133 del 2014 (L. conv.164/2014 )

– Numerose modifiche della disciplina edilizia

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PREMESSA: NECESSITÀ DI CALARE LE RIFORME NELL AESPERIENZA AMMINISTRATIVA REGIONALE

La L.R. 15:1. ha recepito criticamente le riforme statali , circa:

1. Il potenziamento delle funzioni del SUE e ilchiarimento rispetto a quelle del SUAP

2. Il riordino dei titoli edilizi

3. L’armonizzazione della disciplina della SCIA con leesigenze di tutela del territorio e di certezza delleposizioni giuridiche

4. Ulteriori semplificazioni del permesso di costruire

5. La revisione della disciplina della agibilità

2. Ma anche riformando Il sistema dei controlli e

3. Adeguando la disciplina sanzionatoria

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FUNZIONE DEL SUE

• Confermata la necessità di costituire, informa singola o associata, il SUE perl’esercizio delle funzioni edilizie(distinto dalla struttura che sovrintende alpaesaggio e dalla polizia municipale, per quantoattiene ai controlli edilizi, ecc.)

• Preferenza per la unificazione con il

SUAP

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CHIARIMENTO RAPPORTO CON IL SUAP

• Chiarimento delle funzioni del SUE nei procedimenti SUAP :– Verifica della conformità dell’intervento alla disciplina

dell’attività edilizia – Vigilanza e controllo dell’attività edilizia

• Precisazioni circa la confluenza :– delle CIL e delle SCIA, nel procedimento

automatizzato , di cui art. 5 DPR 160/ 2010 (con la possibilità di richiedere preventivamente al SUAP di acquisire la documentazione mancante)

– dei PdC, nel procedimento Ordinario , di cui art. 7DPR n. 160/2010.

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POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL SUE

• Rafforzate le funzioni di sportello unico :– obbligatoria, per i PdC– Facoltativa, per le SCIA e per le CIL

• Previsione di accordi regionali perstandardizzare tempi e modalità di espressionedelle autorizzazioni (e altri atti di assenso) dienti terzi

• Confermato il compito di fornire informazioni aicittadini sulla disciplina dell’attività edilizia (pianie norme di settore)

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VALUTAZIONE PREVENTIVA

Per interventi soggetti a SCIA e a PdC• Richiesta di valutare ammissibilità dell’intervento• Allegando relazione di tecnico abilitato, con principali

parametri del progetto :– Vincoli - categorie di intervento, – indici urbanistici - destinazioni d’uso

• Rilascio da parte SUE entro 45 gg• Silenzio assenso “secondo quanto indicato nella

relazione” • Vincolante per il SUE ( a condizione che il progetto sia

conforme)• Validità per un anno, salvo normativa sopravvenuta• NB: Oneroso “il rilascio” (non la richiesta)

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RIORDINO DEL SISTEMA DEI TITOLI EDILIZI

La possibilità di semplificare il sistema dei titoliedilizi richiesti deriva dal superamento delprincipio di corrispondenza tra titolo richiestoe regime sostanziale (da art. 6, c.5, art. 10, c. 3,e art. 22, c. 4 , DPR 380/2001), tra:

• disciplina sostanziale , circa la onerosità, le sanzioniamministrative e penali (stabilita dal legislatorestatale ) e

• titolo edilizio richiesto per l’intervento (che puòessere modificato/semplificato dalle Regioni neilimiti fissati dalla norma statale,)

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RIORDINO DEL SISTEMA DEI TITOLI EDILIZI

La L.15 ha previsto:a) LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI TITOLI EDILIZI,

attraverso la soppressione:– della DIA come titolo autonomo alternativo al PdC , nel

DPR 380 c.d. SUPER-DIA

– della CIL non asseverata tranne:

– Opere temporanee e stagionali

– Accatastamento all’urbano

b) LA MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEI TITOLIEDILIZI RICHIESTI per i vari interventi, che siacompatibile con la salvaguardia della qualità ediliziae del territorio

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RIORDINO DEL SISTEMA DEI TITOLI EDILIZI

• Ampliando i casi di attività edilizialiberalizzata , con :

– Le attività prima assoggettate al regime della CIL

non asseverata,

– le opere esterne per abbattimento barriere

architettoniche (prima SCIA)

– l’accatastamento all’urbano edif. resid. (prima SCIA)

• Sottoponendo a CIL asseverata anche– mutamento di destinazione d’uso , senza opere e senza

aumento del carico urbanistico (prima DIA/SCIA)

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RIORDINO DEL SISTEMA DEI TITOLI EDILIZI

• Assoggettando a SCIA (e non a PdC) anche:

– Le nuove costruzioni in piani attuativi

compiutamente regolati (Super-SCIA )

– le ristrutturazioni pesanti

– [le varianti in corso d’opera]

– la demolizione senza ricostruzione

– le piscine private

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RIORDINO DEL SISTEMA DEI TITOLI EDILIZI

c) ma anche la certezza e unicità del titoloedilizio (richiesto per ciascuna tipologia diintervento edilizio) attraverso:

• obbligatoria sottoposizione degli interventi altitolo edilizio individuato dalla legge

• Tassatività dei casi di» Attività edilizia liberalizzata» CIL asseverata» PdC

• Criterio residuale per individuare interventisoggetti a SCIA

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INTERVENTI NON SOGGETTI AI TITOLI EDILIZI

d) Chiarimento degli interventi sottratti ai titoliedilizi:

– Tutte le Opere pubbliche (purché la validazionedel progetto sia subordinata a verifica di conformitàalla disciplina dell’attività edilizia)

– Le opere private approvate con accordo diprogramma (purché il Comune operi il medesimoaccertamento di conformità prima della stipula )

– Impianti per la produzione di energia rinnovabilesoggetti a PAS o procedimento unico: art. 12D.Lgs. N. 387/2003 o altri titoli speciali

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ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

Insieme di interventi che non richiedono un titolo edilizio per la loro esecuzione perché non hanno impatto sull’assetto del territorio

La disciplina è contenuta nell’art. 6 del DPR 380/01, articolo che è stato modificato con il

DL 40 del 2010 e recentemente con il DL 133/2014 che hanno ampliato la casistica

degli interventi liberalizzati

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PRINCIPI STATALI CHE REGOLANO L’ATTIVITÀ EDILIZIA L IBERA

1. Suddivisione dell’attività in due tipi:– A) interventi eseguibili senza comunicazione e senza alcun

adempimento edilizio– B) interventi eseguibili con comunicazione semplice/asseverata

2. Condizioni e limiti cui è sottoposta l’A. E. L.- A) osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali- B) osservanza della normativa settoriale incidente sull’edilizia

(sismica, sicurezza, antincendio, igienico sanitaria, efficienza energetica, tutela dei beni culturali e del paesaggio)

3. Obbligo di aggiornamento catastale(4. Rinvio alla competenza legislativa regionale per ampliare l’ambito dell’A.E.L.)

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AMPLIATO IL BLOCCO DI INTERVENTI LIBERALIZZATI ESEG UIBILI SENZA ALCUNA COMUNICAZIONE

1. manutenzione ordinaria e pompe di calore con potenza < a 12 Kw

2. opere per eliminare le barriere architettoniche in edifici e in spazi esterni

– Non su beni culturali (parte II D. Lgs. 42/2004) su edifici tutelati da strumenti comunali

– Non su parti strutturali

– Non se comportano deroghe agli strumenti urbanistici e alle misure del DM 1444/1968.

3. Opere di ricerca nel sottosuolo fuori dai centri edificati (sondaggi e perforazioni per analizzare il suolo in profondità) con esclusione delle attività di ricerca degli idrocarburi

4. Opere per indagini geologiche e geotecniche finalizzate all’edificazione del territorio urbanizzato

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AMPLIATO IL BLOCCO DI INTERVENTI LIBERALIZZATI ESEG UIBILI SENZA ALCUNA COMUNICAZIONE

5. Movimenti di terra per attività agricole

6. Serre mobili stagionali non in muratura per attività di coltivazione

7. opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni pertinenziali,

anche per aree di sosta, contenute nell’indice di permeabilità

8. Aree ludiche e opere di arredo delle aree pertinenziali senza

creazione di volumetria (escluse le piscine)

9. Pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici fuori dai centri

storici e dagli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale

10. I depositi di gas di petrolio liquefatto

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INTERVENTI LIBERALIZZATI ESEGUIBILI CON UNA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE/PROPRIETARIO

– 11. Opere per esigenze contingenti, temporanee,stagionali che devono essere rimosse decorsi 180 giorni.Una norma di interpretazione autentica, inserita nellalegge regionale di bilancio 28/013, ha chiarito che anche imanufatti stagionali che soddisfano esigenze ricorrenti, cheperiodicamente si ripresentano, fanno parte dell’A.E.L. Lanorma interpretativa ha voluto contrastare quellagiurisprudenza che ritiene necessario il titolo edilizio perrealizzare opere stagionali.

– Prevista per la loro installazione una comunicazione(mod. 9) del proprietario con l’indicazione della data dimontaggio e smontaggio. La mancata comunicazione èsanzionata ora con 1000 euro. La sanzione è ridotta a 333euro se i lavori di installazione sono in corso.

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INTERVENTI LIBERALIZZATI ESEGUIBILI CON UNA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE/PROPRIETARIO

– 12. Mutamenti d’uso senza opere di fabbricatiabitativi rurali che variano l’iscrizione catastalemantenendo l’uso residenziale

La legge regionale richiede una comunicazione(modello 10) del proprietario /acquirente con i datidell’immobile, della richiesta di accatastamento e idati dell’azienda agricola (venditore) a cui eraasservito l’immobile abitativo.

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INTERVENTI DI A.E.L. ESEGUIBILI PREVIA CIL ASSEVERATA

• Sono elencati all’art. 7 della lr n.15 attengono:

– alla manutenzione straordinaria, alle opere interne alle costruzioni, ma non strutturali

– alle modifiche interne edilizie sulla superficie coperta dei fabbricati destinati ad esercizio di impresa, ma non strutturali

– alle modifiche della destinazione d’uso senza opere e senza aumento del carico urbanistico

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Decreto 133 nuova definizione di M.S. e di R.E. pesante ampliato il pacchetto di opere eseguibili con CIL asseverata

Definizione previgente di M.S.• Le opere e le modifiche

necessarie per rinnovare esostituire parti anchestrutturali degli edifici,nonché per realizzare eintegrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,sempre che non alterino ivolumi e le superfici dellesingole unità immobiliari enon comportino modifichedelle destinazioni d’uso

Definizione attuale di M.S.

• ..la volumetria complessivadegli edifici e noncomportino modifiche delledestinazioni d’uso. Sonocompresi anche ilfrazionamento oaccorpamento delle u.i.anche se comportanovariazione delle superficidelle singole unitàimmobiliari nonché delcarico urbanistico purchénon sia modificata lavolumetria complessivadegli edifici e sia mantenutal’originaria destinazioned’uso.

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Decreto 133 nuova definizione di M.S. E di R.E. Aampliato il pacchetto di opere eseguibili con CIL asseverata

Definizione previgente di R.E. pesante

• Includeva gli interventi cheportano ad un organismoedilizio in tutto o in partediverso dal precedente e checomportano aumento di unitàimmobiliari, modifiche delvolume, dei prospetti o dellesuperfici ovvero che,limitatamente agli immobilicompresi nella zona A,comportano mutamenti didestinazione d’uso, nonchéinterventi che comportanomodifiche della sagoma diimmobili sottoposti a vincoli aisensi del d.lgs. 42/04

Definizione attuale di R.E. pesante

• Include gli interventi cheportano ad un organismoedilizio in tutto o in partediverso dal precedente eche comportanomodifiche dellavolumetria complessivadegli edifici o deiprospetti, ovvero chelimitatamente agliimmobili compresi nellazona A……

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Le disposizioni statali che definiscono le categorie di intervento sono principi fondamentali della materia e pertanto spetta allo Stato fissare in modo uniforme la distinzione delle diverse categorie di intervento .Le leggi regionali non possono intervenire al riguardo perché l’intervento legislativo sarebbe in contrasto con principi fondamentali.Da ciò consegue che dall’entrata in vigore del D. 133 gli interventi di accorpamento/frazionamento e quelli che aumentano la superficie (es. realizzazione di soppalchi) sono transitati nella M.S. e sono eseguiti con CIL.Oltre all’effetto di semplificazione procedurale la modifica del d. 133 ha un effetto di depenalizzazione.

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LA CIL prima e dopo il DL 133

CIL precedente il Decreto 133 per M.S.• No modifica sagoma e

dei prospetti• No aumento superficie

utile• No aumento delle unità

immobiliari• No modifica destinazioni

d’uso• No modifica delle parti

strutturali (salvo IPRIPI)

Ambito della CIL attuale per M.S.• No alterazione della

volumetria complessiva• Si variazione della

superficie con passaggio da accessoria a utile, con aumento della SU

• Si aumento/diminuzione del numero delle unità immobiliari

• No modifica destinazioni• No modifica delle parti

strutturali (salvo IPRIPI)

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modulo regionale di CIL

• Si compone di più parti:• 1. La comunicazione del titolare include:- i dati, la tipologia di CIL (ordinaria, a lavori

cominciati, a sanatoria, a effetti differiti), lalocalizzazione e tipologia dell’intervento, i dati delprogettista e degli altri tecnici incaricati, i dati deldirettore dei lavori e i dati della/e impresa/e cherealizza/no i lavori/impianti comprensiva dei dati perla verifica della regolarità contributiva (DURC)

- Gli allegati- l’impegno a comunicare la fine lavori, eventuali

varianti, l’aggiornamento catastale, le certificazionidegli impianti

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modulo regionale di CIL

• 2. la seconda parte è l’asseverazione del progettista architettonico econtiene

• -i dati dell’immobile,• -la dichiarazione di conformità dell’intervento

• alle tipologie eseguibili con CIL,• alle leggi regolamenti in materia urb. Edilizia, agli strumenti

urbanistici, alla normativa tecnica, alla normativa di tutela,• L’indicazione degli atti di assenso acquisiti che condizionano

l’inizio dei lavori (oppure la richiesta allo sportello di acquisirlicon contestuale obbligo di conformare la progettazione agliatti di assenso)

• Alla esclusione di interventi strutturali , oppure di interventocompreso nell’elenco IPRIPI con conseguente allegazione dielaborati tecnici richiesti dalla delibera regionale 687 del2011

• - Predisposizione di elaborati progettuali e relazione tecnicasintetica

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modulo regionale di CIL

• 3. Infine una terza parte del committente odel responsabile dei lavori che contiene ledichiarazioni previste dal decreto 81/2008sulla tutela della salute e sicurezza neiluoghi di lavoro

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modulo regionale diCOMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI

• Si tratta di un adempimento richiesto dalla leggeregionale di conclusione dei lavori a firmacongiunta del direttore dei lavori e delcommittente. Essa contiene:

• - varie comunicazioni (la data di effettivaconclusione delle opere, le varianti eseguite, lamodifica della toponomastica);

• - gli allegati relativi all’aggiornamento catastale;• - l’asseverazione del direttore lavori di conformità

delle opere rispetto alla CIL iniziale, alle varianti eagli atti di assenso delle amm. preposte a tutela divincoli.

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Agibilità per frazionamenti con CIL

• La LR 15 non richiede il certificato diconformità edilizia e agibilità per gliinterventi eseguiti con CIL

• Ma dopo il D. 133 si pone la questionedelle unità frazionate che necessitano diapposita certificazione di agibilità.Nell’ambito della legge sui controlli, che laregione è tenuta ad assumere, siprovvederà ad aggiornare la normativasull’agibilità.

• Richiesta facoltativa di conformità ediliziae agibilità

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Gratuità della A.E.L. (art. 32 della lr 15)

• Gli interventi di attività edilizia libera sono esonerati dalcontributo di costruzione,

• Anche il frazionamento di unità immobiliari era già unintervento esonerato dalla l.r. 15 (conferma nel D. 133onerosità dell’aumento della superficie calpestabile)

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Aspetti sanzionatori

• Le sanzioni amministrative sono stateaumentate col D. 133 a 1000 euro per lamancata comunicazione e per la mancataCIL (la sanzione si applica per sanare operesolo formalmente abusive)

• A 333 euro per comunicazioni e CIL tardive• Se le opere realizzate contrastano con la

normativa urbanistica ed edilizia trovanoapplicazione le sanzioni pecuniarie eripristinatorie della l.r. 23/2004

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LA SCIA: PREMESSA

NB: si tratta di una riforma epocale del rapporto tracittadino e Stato /PA/ordinam . Giur .:

- In origine, rapporto improntato al concetto di discrezionaleconcessione del diritto edificatorio (dalla PA al cittadino)

- A partire dal 1980 il titolo abilitativo edilizio è indispensabile macome condizione per l’esercizio di un diritto (obbligo diacquisire un atto della PA non discrezionale che accerta chesussistono requisiti e condizioni e rimuove il limite all’eserciziodel diritto )

- Scia come onere informativo verso la PA, che si sta avviandouna attività: è atto privato di comunicazione che ha l’effetto diavviare il procedimento di controllo della PA. e fornisce allastessa tutte le informazioni e gli elaborati necessari

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LA SCIA: PREMESSA

NB trattandosi di un atto di un privato (dicomunicazione alla PA),

È titolo edilizio, nel senso che il privato èabilitato a realizzare solo i lavori per i quali haassolto a tale suo onere di informazione neiconfronti della PA fornendo la documentazione

progettuale asseverata

– che dimostri la conformità alla disciplina dell’attivitàedilizia e

– che le consenta di attuare i necessari controlli.

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LA SCIA: 1. PREMESSA

La L.R. 15 tiene conto delle caratteristichedella SCIA e dà più ampia attuazione aiprincipi che la stessa introduce:

a) il privato è legittimato direttamente dallalegge ad avviare l’attività, ove ricorrano irequisiti e presupposti richiesti

(senza la necessità di un atto della P.A.)

b) in tal modo viene ampliata l’autonomia e laresponsabilità dei privati (committenti eprofessionisti)

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LA SCIA: PREMESSA

c) con evidenti effetti pratici di SEMPLIFICAZIONE PER IL PRIVATO, in termini di:

- possibilità dell’immediato avvio dei lavori

- ( Previsione di termini perentori (certi e brevi) p er l’esercizio del controllo )

d) Ma con DIFFICOLTÀ OPERATIVE PER LA P.A.,legate allo svolgimento dei controlli ex post ed entro tempi certi

e) ed evidenti RISCHI DI UN MAGGIOR CONTENZIOSO(che impone la formale contestazione dell’addebito, atti interdittivi della prosecuzione dei lavori e ordine di ripristino o conformazio-ne dell’intervento)

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LE SCELTE GENERALI DELLA L.R. N. 15

In generale, la L.R. n. 15 considera sia le opportunità siai rischi di questa maggiore autonomia dei privati.Quanto alle OPPORTUNITÀ:

a) Assegna alla SCIA il ruolo di titolo edilizio principale

b) Valorizza la funzione sussidiaria dei professionisti

(art.1, c.3):• nella proroga dei titoli edilizi con comunicazione

• (nell’ampliamento delle varianti in corso d’opera)

• nella immediata utilizzabilità dell’immobile, dopo lacompleta presentazione della istanza di CCEA

• nella SCIA con effetti differiti

�Dichiarazione di conformità sostitutiva del CCEAprevista dal D.L. 133/2014 (V. oltre)

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LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA STATALE DELLA SCIA

Ma nella disciplina della SCIA considerasoprattutto i RISCHI di :

A. UN DANNO AI VALORI AMBIENTALI , paesaggistici eculturali, che possono derivare dall’inizio dei lavori inassenza dei requisiti e presupposti richiesti

B. UN FREQUENTE E INSANABILE CONTENZIOSO sesolo con il controllo ex post si rilevassero aspettipreclusivi dell’intervento

C. (IL NECESSARIO SVOLGIMENTO DI ONEROSI EPROLUNGATI PROCEDIMENTI in caso diaccertamenti tardivi dei vizi della SCIA)

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PROCEDIMENTO DELLA SCIA: CONTROLLO PRELIMINARE

Ciò ha portato a modifiche del PROCEDIMENTO DELLA SCIA rispetto a quello statale:

1. Controllo preliminare della completezza e adeguatezza della documentazione presentata

2. Possibilità di richiedere chiarimenti e integrazioni istruttorie, con sospensione del termine del procedimento di controllo (ma non dei lavori)

3. Previsione delle segnalazione tardiva (dopo 30 gg) dei vizi preclusivi del rilascio del CCEA

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PROCEDIMENTO DELLA SCIA: CONTROLLO PRELIMINARE

1. Controllo preliminare della completezza e

adeguatezza della documentazione presentata:

– Non si tratta del solo controllo di

completezza formale . Sulla base:

• della corretta individuazione dell’immobile e

delle sue caratteristiche (Tavola dei vincoli),

• della corretta qualificazione dell’intervento che

si intende realizzare (definizioni uniformi)

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PROCEDIMENTO DELLA SCIA: CONTROLLO PRELIMINARE

È evidente la finalità del controllo preliminare: evitare irischi sopra indicati:

• di un DANNO A INTERESSI SENSIBILI (A)

• della CRESCITA DEL CONTENZIOSO ( B):

impedendo quantomeno che i lavori possano essereiniziati se il privato non sia in possesso :

– di tutti gli elaborati progettuali

– delle autorizzazioni e certificazioni necessarie

in quanto una pratica completa fa presumere ( salva lasuccessiva verifica nel merito) che il professionistaabbia valutato adeguatamente tutti i profili rilevantidell’intervento, acquisendo tutti gli atti di assensorichiesti

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PROCEDIMENTO DELLA SCIA: CONTROLLO PRELIMINARE

– Il Comune verifica, entro 5 gg lav. , se:

• Sono state acquisite tutte le autorizzazioninecessarie

• Se è stata allegata tutta la documentazioneprogettuale richiesta (salvo quella che il privatosi riservi di presentare prima dell’inizio dei lavori)

LA MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA semplifica

significativamente questa verifica

IL SIEDER INTEGRATO CON LA TAVOLA DEI VINCOLI

renderà immediato e automatico il controllo

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PROCEDIMENTO DELLA SCIA: CONTROLLO PRELIMINARE

– ESITI del controllo preliminare:

• dichiarazione dell’inefficacia della SCIA(cioè della non legittimazione all’inizio dei lavori):

Piuttosto che : - ordine di interruzione dei lavori - ordine di ripristino

• Comunicazione di regolare deposito o silenzio assenso (= avvio del termine di 30 gg per i controlli di merito)

trascorsi 5 gg lavorativi dalla presentazione, in assenza di comunicazione degli esiti negativi del controllo

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PROCEDIMENTO DELLA SCIA: CONTROLLO DI MERITO

2. Controllo di merito dei documenti presentati (entro termine perentorio di 30 gg ):

– Possibilità di svolgere tale controllo a campione (V. modalità di selezione del campione)

– Possibilità di richiedere chiarimenti e integrazioni istruttorie (con sospensione del termine).

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PROCEDIMENTO DELLA SCIA: CONTROLLO DI MERITO

• ESITI del controllo di merito: • Se emergono elementi preclusivi

dell’intervento:- divieto di proseguire i lavori

- ordine di ripristino

• Negli altri casi :- ordine di conformare l’opera alla disciplina che risulta violata

(con presentazione di variazione progettuale entro un

termine max di 60gg , trascorso il quale, ordine di ripristino )

CONFORMAZIONE E SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ

Legge Madia introduce un elemento dinovità:• Come la legge regionale, PROCEDURALIZZA

LA CONFORMAZIONE, specificando che laconformazione è ordinata dalla PA e non attuatadall’interessato (quasi spontaneamente)

• ma prevede:

– che la PA «dispone la sospensione dell’attività

intrapresa»

– e prescrive le misure necessarie per conformare .

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CONFORMAZIONE E SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ

IN EDILIZIA,• la L.R. n. 15 non prevedeva la

sospensione dei lavori .

• Tale soluzione non appare più praticabile:– Lo SU deve ordinare SEMPRE la sospensione dei lavori

– Quantomeno per le PER LA PARTE DI OPERE IN

CONTRASTO CON LA NORMATIVA VIGENTE, potendo

i lavori proseguire solo per le opere non connesse alla

conformazione

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INTERVENTO DOPO I 30GG

3. Trascorsi i 30 gg per il controllo di merito,

rimane doveroso svolgere/completare i

controlli di legittimità

– d’ufficio o su segnalazione di agenti di poliziagiudiziaria

– Su richiesta dei controinteressati (con requisitiminimi di serietà: scritta, con indicazione dell’illegitti-mità lamentata e richiesta di esercitare ilpotere/dovere di verifica ed eventuale repressione)

e gli accertamenti di vizi cosa comportano?

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A: DISCIPLINA ORIGINARIA DELLA SCIA

Secondo la disciplina origiraria della SCIA :a) procedere in via di Autotutela per ogni ragione di

interesse pubblico, per poi assumere misureinterdittive/ ordine di conformare

b) assumere direttamente misure interdittive :– Se vi è pericolo di danno ad interessi sensibili (amb., paes.,

cult., salute, difesa naz.), qualora il progetto non sia conformabile

c) assumere direttamente misure interdittive :– Se è accertata la falsità o il mendacio circa asseverazioni,

dichiarazioni sostitutive, atti di notorietà o certificazioni

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B. DISCIPLINA DELLO SBLOCCA ITALIA

Con le modifiche introdotte dallo Sblocca Italiasono stati “unificati” i casi a) e b)1. procedere solo in via di Autotutela per ogni ragione

di interesse pubblico, per poi assumere misureinterdittive/ ordine di conformare

2. assumere direttamente misure interdittive :– Se vi è pericolo di danno ad interessi sensibili (amb., paes.,

cult., salute, difesa naz.), qualora il progetto non sia conformabile

3. assumere direttamente misure interdittive :– Se è accertata la falsità o il mendacio circa asseverazioni,

dichiarazioni sostitutive, atti di notorietà o certificazioni

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SBLOCCA ITALIA

Pertanto, dopo (solo) 30 gg la SCIA “si consolida/si perfeziona”.

– LA LEGGE TUTELAVA MAGGIORMENTE “ L’AFFIDAMENTO

INGENERATOSI IN CAPO AI PRIVATI PER EFFETTO DEL DECORSO

DEL TEMPO” (Cons.Stato n. 4780/2014) rispetto a tutti gli interessi

pubbl. (tranne quelli sensibili)

– NON ERA PIÙ AMMESSO ALCUN INTERVENTO INTERDITTIVO

DIRETTO (salvo falso e mendacio, dopo sentenza di condanna)

– SI POTEVA SOLO AGIRE IN AUTOTUTELA E SOLO NEI CASI DI

PERICOLO DI DANNO AD INTERESSI SENSIBILI (amb., paes., cult.,

salute, difesa naz.), se il progetto non era conformabile

NB: PER LA SOLA VIOLAZIONE DI UNA NORMA DI PRG/RUE MA ANCHE

NORMA SETTORIALE NON ERA PIÙ POSSIBILE ORDINARE IL

RIPRISTINO MA NEPPURE LA CONFORMAZIONE SE NON SI FOSSE

TRATTATO DI NORMA AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIA, ECC.

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INTERVENTO (STRAORDINARIO) DOPO I 30GG

Cosa vuol dire agire in autotutela?

- Occorre avvio del procedimento (art. 7 L. 241)

- Occorre assumere l’atto in contraddittorio ( dando ai

privati termini adeguati per controdedurre a una

formale contestazione e consentendogli di partecipare

a eventuali accertamenti istruttori)

- L’atto è discrezionale e dunque deve essere

ADEGUATAMENTE MOTIVATO (VEDI OLTRE):

INTERVENTO (STRAORDINARIO) DOPO I 30 GG

Con la solita disinvoltura, lo Stato è re-intervenuto su aspetti delicatissimi dellaSCIA, nel giro di pochi mesi (9), mettendoda parte,

– sia quanto era previsto dalla disciplinaoriginaria della SCIA

– sia le acquisizioni del decreto sbloccaItalia

E introducendo una nuova diversadisciplina

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INTERVENTO (STRAORDINARIO) DOPO I 30 GG

la legge Madia introduce una importante modifica:�Fissa un termine massimo per l’intervento della

PA di 18 mesi�Ma rafforza la posizione della PA:

– Anche dopo i 30gg, lo SU può assumere«comunque» i medesimi provvedimenti previsti adesito dei controlli:

• Divieto di prosecuzione e ordine di ripristino• Ordine di conformazione previa sospensione lavori

– «In presenza delle condizioni previste dall’articolo»che regola l’annullamento d’ufficio

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INTERVENTO (STRAORDINARIO) DOPO I 30 GG

Questo significa che:•Non occorre più avviare formalmente un procedimento in via di autotutela•Ma si può intervenire direttamente, nei casi in cui è ammesso l’annullamento d’ufficio:

– entro 18 mesi– Motivando sull’esistenza di un interesse pubblico,

concreto e attuale, a ripristinare/conformare (interesse diverso dalla semplice rimozione del vizio)

60

61

INTERVENTO (STRAORDINARIO) DOPO I 30GG

L’ANNULLAMENTO D’UFFICIO è infatti ammesso :– se sussistono ragioni di interesse pubblico (diverse dal

ripristino della legalità)– Entro un termine ragionevole COMUNQUE NON

SUPERIORE A 18 MESI– Anche dopo 18 mesi in caso di accertamento con

sentenza di falso o mendacio su cui si fondava l’atto– Tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei

Controinteressati

– L’esercizio tardivo del potere repressivo non puòessere riferito a vizi procedurali o sulla forma degliatti se, per la natura vincolata del titolo edilizio, l’esitodel controllo non poteva essere diverso

SINTESI MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE MADIA

Quanto alla certezza delle posizioni giuridiche :- Prima:

a) Intervento entro 30 gg per tutti i motivib) Intervento senza limiti di tempo ma con

procedimento aggravato) e solo per interessisensibili e in caso di reato di falso

- Ora:a) Intervento entro 30 gg per tutti i motivib) Intervento entro 18 mesi con motivazione su

qualsiasi interesse pubblicoc) Impossibilità di intervenire dopo 18 mesi , salvo il

caso del reato di falso62

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INTERVENTO (STRAORDINARIO) DOPO I 30GG

Nella nostra regione residua il caso introdotto dalla L.R. n. 15 :

La possibilità di segnalare agli interessati le care nze progettuali che risultino preclusive del rilascio del CCEA”

che consentiva :– di evitare il procedimento di autotutela e – di ordinare la conformazione prima della fine lavori:

Nei casi di :• contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente al

momento del rilascio e • di carenza dei requisiti tecnici elencati nell’art. 23:

– sicurezza - igiene - salubrità – efficienza energetica - superamento barriere architettoniche

MA ORA HA PERSO RILEVANZA, IN QUANTO IL S.U.E. PUÒCONTESTARE ENTRO 18 MESI DALLA PRESENTAZIONEDELLA SCIA OGNI CONTRASTO CON LA NORMATIVA

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SCIA CON EFFETTI DIFFERITI

La L.R. n. 15 ha previsto la c.d. SCIA coneffetti differiti, avente tre diverse forme :

1. La SCIA CON INIZIO LAVORIDIFFERITO, qualora l’interessato precisinella segnalazione che i lavori sarannoavviati:

• solo al termine del controllo di merito• In altra data, comunque successiva al termine

degli stessi (ed entro l’anno di efficacia dellaSCIA)

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SCIA CON EFFETTI DIFFERITI

2. La SCIA con inizio lavori differito inambiti del centro storicoindividuati con la deliberazione del Consiglio

comunale , con cui può stabilire due perimetri:

– Aree nelle quali non è ammessa laristrutturazione con modifica della sagoma

– Aree nelle quali (è consentito modificare anche lasagoma) ma i lavori non possono essere iniziatiprima della conclusione del termine per ilcontrollo di merito (30 gg)

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SCIA CON EFFETTI DIFFERITI

3. La SCIA AD EFFICACIA DIFFERITA

che si ha quando l’interessato richiede al SUEdi acquisire atti di assenso di altre Amm .:

– La SCIA ha efficacia solo dopo lacomunicazione comunale dell’avvenutaacquisizione completa delladocumentazione necessaria,

e comporta l’obbligo di uniformarsi aeventuali prescrizioni stabilite da tali atti diassenso

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SCIA CON EFFETTI DIFFERITI

I vantaggi dei primi due casi , consistono nel fattoche se il SUE accerta un vizio del progetto:

• non scattano le conseguenze negative conseguentiall’inizio dei lavori in carenza di titolo:– l’avvio del procedimento per abuso edilizio e la conseguente

sospensione dei lavori (interruzione del cantiere)

– la comunicazione all’autorità giudiziaria

• E il SUE si limita a :– Dichiarare che la SCIA è inefficace e ad ordinare di non iniziare

i lavori, per l’esistenza di fattori preclusivi

– ovvero

– Ordinare agli interessati di conformare il progetto alla normaviolata prima dell’inizio lavori

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SCIA CON EFFETTI DIFFERITI

nel terzo caso :• l’efficacia della SCIA è solo sospesa , fin

tanto che non si acquisisce ladocumentazione necessaria,

dopo tale acquisizione, si producono glieffetti ordinari della SCIA, e cioè:• l’immediato inizio dei lavori, (e del controllo di

merito), ovvero• l’inizio dei lavori differito, a seguito di specifica

segnalazione dell’interessato

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Il Permesso di costruire

• E’ il titolo edilizio ordinario per gli interventiche ricadono nella N.C. e nella R.U.(mentre il ripristino tipologico è eseguitocon SCIA)– Ridimensionato l’ambito applicativo col DL

69/2013, che ha qualificato il ripristino edilizionella R.E. Analogia con il ripristino tipologico

• E’ il titolo edilizio da utilizzare per eseguireinterventi in deroga

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Permesso di costruireAspetti procedurali innovativi della LR

• Incompletezza della pratica– La fase istruttoria inizia con la presentazione

della richiesta allo sportello ed è composta dauna prima fase di verifica di completezza delladurata di 10 giorni. L’incompletezza è sanzionatacon l’improcedibilità.

– La modulistica è necessaria per definire concertezza e uniformità gli allegati checostituiscono la documentazione essenzialela cui assenza determina l’improcedibilitàdella domanda.

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Permesso di costruireAspetti procedurali innovativi della LR

• Ruolo dello sportello unico che è l’ufficio checura tutti i procedimenti edilizi compresa laraccolta degli atti di assenso delle altreamministrazioni– Con il D. 83/2012 il SUE è una struttura operativa

di raccordo che gestisce tutto il processo edilizio,i rapporti tra il privato e le altre amministrazionicoinvolte, e pertanto richiede e riceve gli atti diassenso, fornisce informazioni, tiene l’archivio,cura l’accesso agli atti, rilascia i certificati didestinazione urbanistica.

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Permesso di costruire aspetti procedurali

• La fase istruttoria dura 60 giorni durante la quale:• - il responsabile acquisisce gli atti di assenso• - convoca gli interessati per chiarimenti istruttori e

per definire modeste modifiche progettualiconcordando con apposito verbale i tempi dipresentazione dei progetti modificati. Sospensionedel termine di 60 giorni

• Convoca la conferenza dei servizi nei casi di ritardoo di parere negativo (purché non fondato sumotivazioni preclusive es. vincolo assoluto diinedificabilità).

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Permesso di costruire aspetti procedurali

• Il provvedimento finale è adottato daldirigente:

• -entro i successivi 15 giorni se è positivo,• -entro i successivi 30 giorni qualora sia

comunicato il preavviso di rigetto (motivi cheimpediscono il rilascio del permesso art. 10-bis l. 241/90)

• Il d. 133 non prevede raddoppio dei terminiper i comuni con più di 100.000 abitanti.

• Il raddoppio rimasto per progetti complessi

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Silenzio assenso nel rilascio del PdC

• È una forma di semplificazione in vigore giàcon lr 31/2002 introdotta nel DPR 380/01.

• Risponde al principio della l. 241: sel’amministrazione a fronte di una istanza nonassume entro il tempo prestabilito un atto di rispostail silenzio equivale ad accoglimento, senza chel’interessato debba sollecitare l’amministrazione conistanze o diffide a provvedere.

• Attestato di formazione del silenzio assenso• Se l’amministrazione ritiene di avere posto

in essere un atto illegittimo deveprovvedere in autotutela ad annullare l’attoformatosi tacitamente.

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Silenzio rifiuto beni vincolati

• L’istituto del silenzio assenso non operarispetto ai beni gravati da vincoli di tutela intutti i casi in cui l’amministrazionecompetente alla tutela abbia negato l’atto diassenso. Quindi in presenza di diniego diautorizzazione, lo sportello

• - comunica il diniego di permesso• - se resta inattivo nonostante il diniego, il

decorso del termine per concludere ilprocedimento comporta il formarsi delsilenzio rifiuto.

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Permesso in deroga agli strumenti urbanistici (art. 20 lr 15/2013)

• Presupposto per chiedere e ottenere un PdC in deroga è l’edificabilitàdell’area. Se l’area è inedificabile (agricola, verde, di rispetto) manca lacondizione essenziale per il rilascio non tanto della deroga ma proprio delpermesso.

• Campo della deroga• Non sono derogabili le normative di settore aventi incidenza sull’attività

edilizia (norme igieniche, eliminazione delle barriere architettoniche, disicurezza, normativa di tutela)

• Sono derogabili alcune norme degli strumenti urbanistici riferite:• - alle destinazioni d’uso ammissibili: la destinazione deve essere

compatibile con le destinazioni ammesse dal piano (Consiglio di stato,conferma TAR Parma che ha negato la legittimità di permesso in derogaper una moschea in zona produttiva in quanto uso non ammesso dal piano),

• - ai limiti di densità edilizia, alle altezze, alle distanze tra i fabbricati stabilitidallo strumento urbanistico senza comunque derogare ai limiti definiti dalDM 1444 del 1968 che costituiscono un livello minimo da garantire su tutto ilterritorio nazionale.

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Permesso in deroga agli strumenti urbanistici (art. 20 lr 15/2013)

Oggetto della deroga •1 -Edifici ed impianti pubblici (edifici diproprietà pubblica e destinati a finalitàpubbliche)•2 -Edifici ed impianti di interesse pubblico(edifici di proprietà pubblica o privatadestinati a finalità di carattere generale (edifici ad uso culturale teatri biblioteche, aduso produttivo alberghi, ad uso religioso, aduso sportivo, ad uso residenza universitaria)

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Permesso in deroga agli strumenti urbanistici (art. 20 lr 15/2013)

Oggetto della deroga3 interventi di ristrutturazione edilizia anche inambiti industriali dismessi, senza aumento dellasuperficie coperta (DL 133/2014)4 Interventi di riqualificazione urbana e diqualificazione degli edifici. Qualificati di rilevanzapubblica pur avendo ad oggetto edifici privati di usoprivato. Con il decreto sviluppo 70 del 2011 c’èstata un’apertura dell’istituto della deroga agliinterventi di riqualificazione. In E-R la deroga èprevista in via transitoria , per i comuni che nonhanno provveduto a definire con gli strumentiurbanistici le volumetrie aggiuntive e le altremisure premiali per favorire la riqualificazione degliedifici in applicazione dell’art. 7-ter della lr 20/00.

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Permesso in deroga agli strumenti urbanistici (art. 20 lr 15/2013)

• Procedimento aggravato• Il permesso in deroga è conseguente ad

una apposita deliberazione del consigliocomunale che valuta discrezionalmente larilevanza pubblica dell’intervento,definisce la misura della deroga,determina la destinazione d’uso.

• L’aggravio del procedimento si applicaanche per riqualificazione di edifici(ristrutturazione edilizia richiede PdC secomporta deroga)

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Modulo regionale richiesta di PdC

Unico modulo per chiederep.d.c. ordinariop.d.c. in deroga (specificare motivo e casi)p.d.c. a sanatoria (specificare tipo)p.d.c. a sanatoria con lavorip.d.c. in variante

- Dichiarazioni del proprietario/committente:Legittimazione, localizzazione, precedenti edilizi,conformità/difformità dell’immobile, onerosità, incaricatiprogettisti e (imprese), (obblighi in materia di salute esicurezza sul lavoro), (antimafia)

Allegati

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Modulo regionale richiesta di PdC

Comprende tutte le dichiarazioni delprogettistaTipo di opere, il rilevo dell’area e il progetto,legittimità dello stato di fatto, dati geometricidell’immobile e progettuali, calcolo delcontributo di costruzione,Le dichiarazioni di altri tecnici progettisti sulrispetto della normativa tecnicaLe dichiarazioni sul vincoli

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DECADENZA DEL TITOLO EDILIZIO

principio fondamentale della materia, è che ilTITOLO EDILIZIO DECADE (perde lasua efficacia) se:

1. i lavori non sono iniziati entro 1 anno dalrilascio

2. i lavori non sono conclusi entro 3 annidal rilascio (entro il termine previsto daltitolo stesso, comunque non superiore a3 anni dal rilascio)

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DECADENZA DEL TITOLO EDILIZIO

ALTRA CAUSA DI DECADENZA:3. SE PRIMA DELL’INIZIO LAVORI, interviene una

disciplina incompatibile con l’intervento (un piano, unalegge o un regolamento)

Pertanto solo l’effettivo inizio dei lavori mette in salvo il diritto (acquisito)

Se la disciplina incompatibile interviene DOPO L’INIZIODEI LAVORI,

• è consentito realizzare i lavori entro il termine massimodi validità (i 3 anni originari come eventualmenteprorogati in precedenza )

• si può attuare varianti in corso d’opera non essenziali• MA NON È PIÙ CONSENTITO PRESENTARE LA

PROROGA DEI TERMINI DI VALIDITÀ DEL TITOLO

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PROROGA DEI TITOLI ABILITATIVI

PROROGA DEI TITOLI EDILIZI o meglio deiTERMINI DI VALIDITÀ DI PdC e SCIA:

• Per l’inizio lavori (max 1 anno)• di ultimazione lavori (max 3 anni)

• Anteriormente alla decadenza del titolo,• Occorre una comunicazione motivata

dell’interessato, che indichi:• Le ragioni per cui si chiede la proroga• La durata della proroga (i termini comunque non possono

superare quelli di validità della SCIA stessa)

• E asseverazione del progettista che non sonoentrate in vigore contrastanti previsioni

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PROROGA DEI TITOLI ABILITATIVI

È evidente la differenza con il DPR n. 380, anchedopo la modifica del DL n. 133, che prevede:- la proroga come provvedimento straordinario e

discrezionale , e dunque motivato e da assumerenei soli casi previsti dalla legge :

- Fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare delpermesso

- In considerazione della mole dell’opera- In considerazione delle particolari caratteristiche tecnico

costruttive- Di difficoltà tecnico esecutive incontrate

- “Sempre accordata” per fatto dell’amministrazioneo del giudice (il che dimostra che negli altri casisarebbe discrezionale!?)

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PROROGA DEI TITOLI ABILITATIVI

• Evidente residuo della fase storica in cui lo iusaedificandi era “concesso” dalla PA

• In palese contraddizione con l’attuale fase incui:– non solo il rilascio del titolo è vincolato ,– ma con la SCIA non vi è più il generale limite

all’esercizio diretto del diritto ad edificare

MA COSA COMPORTA LA MANCATAPROROGA?

• l’onere per il priv. di richiedere un nuovotitolo edilizio che può essere negato solo sesia intervenuta disciplina incompatibile con ilavori

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PROROGA DEI TITOLI ABILITATIVI

Per questo, secondo la circolare, la L.R.continua a trovare applicazione

- Intervenendo su norma regolamentare (R)- Operando una effettiva semplificazione del

procedimento che- Evita la necessità di sospendere il cantiere- in attesa una istruttoria e di un apposito

atto del Comune- subordina direttamente la proroga ai requisiti

cui sarebbe subordinato il rilascio del nuovotitolo, che appare un inutile adempimento .

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Varianti in corso d’opera (art. 22)

• Sono modifiche eseguibili nel corso dei lavori dadenunciare alla fine dei lavori dopo la loro esecuzionecon SCIA.

Presupposto• le varianti in corso d’opera devono essere conformi alla

normativa edilizia ed urbanistica, agli strumentiurbanistici, alla normativa tecnica edilizia.

• E’ richiesta l’acquisizione preventiva di autorizzazioni eatti di assenso (compreso il parere della CQAP) in casodi varianti a lavori su beni gravati da vincoli di tutela

• La procedura sismica (deposito o autorizzazione) se lamodifica incide sulla parte strutturale dell’edificio e seriveste carattere sostanziale.

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Varianti in corso d’opera (art. 22)

FACOLTA ’ di presentare la SCIA di variante prima diiniziare le opere di modifica•La presentazione della variante contestualmente alla finedei lavori non è obbligatoria ma è facoltativa. E’ evidenziatonella modulistica (modello CCEA) sia il caso in cui la SCIAper varianti in corso d’opera sia presentata insieme allarichiesta di conformità edilizia e agibilità sia il caso in cui laSCIA già stata presentata prima della fine dei lavori.•Si è inteso dare quindi l’opportunità agli interessati e aiprogettisti di utilizzare la SCIA con effetti differiti adesempio nei casi in cui l’asseverazione possa risultarerischiosa.

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OGGETTO DELLE VARIANTI IN CORSO D’OPERA

posizionamento della variante in c.d’o. sulla nozione di di fformitàtotaleE’ stato consentito eseguire nel corso dei lavori e con SCIA finalenotevoli modifiche al progetto iniziale comprese le modifichequalificabili nelle variazioni essenziali.Sono state escluse le modifiche che comportano una nuovaprogettazione e un nuovo titolo•- le modifiche alla tipologia di intervento•- la realizzazione di un intervento integralmente diverso percaratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione (es. titoloper realizzare un sottotetto che viene trasformato con opere in variantein abitazione)•- la realizzazione di volumetria aggiuntiva rispetto a quella inizialmenteconsentita che costituisce un organismo o una parte di organismoautonomamente utilizzabile (aumento volume con nuove unitàimmobiliari)

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OGGETTO DELLE VARIANTI IN CORSO D’OPERA dopo il D. 133

• Con l’entrata in vigore del D. 133 la disciplina regionalenon è più applicabile.

• La nuova disciplina statale delle varianti in corso d’operaha sottoposto a SCIA da comunicare anche alla fine deilavori le varianti progettuali a permessi che non siconfigurano come variazioni essenziali.

• Siamo perciò tornati al regime della precedente lr 31 del2002.

• Per lo Stato la nuova norma costituisce un ampliamentodelle varianti (prima non potevano avere incidenza suiparametri urbanistici, sulla volumetria, sulla sagoma,sulle destinazioni d’uso).

• Per la Regione la disposizione statale costituisce unritorno alla disciplina previgente.

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Variante in corso d’opera posizionata sulla nozione d i variazione essenziale

La definizione di v. e. è stata ritoccata: • mutamenti d’uso con aumento carico urbanistico• aumenti ˃20% della sup. coperta, rapporto di copertura, perimetro,

altezza fabbricati• scostamenti ˃20% della sagoma, sedime• riduzione ˃20% delle distanze confini, tra fabbricati• aumenti di cubatura del 10% cmq. ˃ 300 mc (esclusi vol. accessori

e tecnici)• aumenti di superficie utile ˃ 100 mq• ogni difformità eseguita rispetto al titolo in violazione delle norme

tecniche antisismiche (salva preventiva autorizzazione/deposito)• ogni difformità su immobili soggetti a vincoli di tutela (salva

preventiva autorizzazione)

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ONEROSITA’ SANZIONIdelle varianti in corso d’opera

• ricalcolo del contributo di costruzioneper maggiori o minori superfici realizzaterispetto a quelle inizialmente autorizzate(differenza tra c. di c. dell’interventocomprensivo delle varianti e le somme giàversate inizialmente)

• Termine per comunicare la SCIA pervarianti entro la data di validità del titolooriginario. Le varianti comunicatetardivamente sono regolarizzabili conaccertamento di conformità: titolo asanatoria con oblazione.

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DEFINIZIONE DI CCEA

DEFINIZIONE DI CCEA:Certificato con il quale il Comune attesta che un

immobile o l’intervento attuato: 1. è conforme alla pianificazione2. presenta (in conformità al titolo abilitativo

originario) i requisiti richiesti di:• sicurezza, • igiene, • salubrità, • efficienza energetica, • superamento/non creazione barriere

architettoniche

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CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

• Ribadita l’Obbligatorietà del certificatodi conformità edilizia-agibilità, dopo larealizzazione di lavori per:

– tutti gli «interventi soggetti a» SCIA oPdC,

– per le opere private abilitate con accordo diprogramma

• Confermato da specifiche sanzioni :a) per il ritardo nella sua presentazione e

b) per la mancata presentazione

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SANZIONI PER RITARDO O MANCATA RICHIESTA CCEA

a) Per il ritardo , da computarsi solo dallascadenza della validità del titolo :

– € 100 X unità immobiliare X mese, fino adun max di 12 mesi.

b) Per la mancata presentazione :– Trascorso tale periodo, il comune deve

diffidare formalmente il privato a provvedereentro 60gg

– Trascorsi i quali applica una sanzione di€1000, per la mancata presentazione

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CCEA PER IMMOBILI PRIVI DI AGIBILITÀ

La modulistica unificata disciplina anche la

FACOLTÀ di richiedere (in qualunque

tempo) il rilascio del CCEA PER GLI

IMMOBILI CHE NE SIANO PRIVI, anche

senza la realizzazione dei lavori .

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CCEA PER IMMOBILI PRIVI DI AGIBILITÀ

il CCEA può avere una duplice portata :

- PIÙ LIMITATA : di certificare solo la correttaconclusione del processo edilizio , accertando che ilavori sono stati realizzati in conformità al titolo abilitativo(specialmente per lavori circoscritti )

- PIÙ AMPIA: di accertamento che l’intera unitàimmobiliare/edificio presenta tutti i requisiti richiest iper ottenere la certificazione di agibilità,

- a seguito di lavori che hanno coinvolto l’interoimmobile

- senza lavori

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OGGETTO DELLA CCEA

Pertanto, le situazioni concrete che sono stateconsiderate dalla modulistica sono le seguenti:

1. Rilascio del CCEA A SEGUITO DI LAVORI :

1.1. Per immobili che ne erano privi (MS, RE di intera UI)

1.2. quale aggiornamento del CCEA di cui l’immobili è giàdotato (rifacimento impianti, risparmio energetico)

1.3. Certificato di conformità dei lavori (parziali) realizzati,

rimanendo l’immobile privo di agibilità (muri erecinzioni)

2. Rilascio del CCEA SENZA LA REALIZZAZIONE DILAVORI (ai fini della cessione / divisione ereditaria )

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CCEA E CIL ASSEVERATA

• Il CCEA non è invece richiesto per interventisoggetti a CIL asseverata , per i quali sononecessari:

– la comunicazione di fine lavori

– l’eventuale certificazione degli impianti tecnologici

– l’eventuale aggiornamento delle iscrizioni catastali

• Il CCEA non è richiesto per i titoli in

sanatoria ex artt. 17 e 17-bis L.R. n. 23

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CONTROLLO SISTEMATICO

• Controllo formale di completezza e regolaritàentro 15 gg dalla presentazione della richiesta

• Immediata utilizzabilità del bene se istanzacompleta (valorizza ruolo del professionista)

• Controllo DI MERITO– che può essere Sistematico per:

• Nuova costruzione

• Ristrutturazione urbanistica

• Ristrutturazione edilizia

• Intervento edilizio con variazione essenziale

ma il Comune può deliberare di sottoporli a controlloa campione , ove ricorrano carenze organizzative (VediD.G.R. n. 76/2014)

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CONTROLLO A CAMPIONE

• Controllo a campione per tutti gli altriinterventi (quota minima del 25%)– L’inserimento nel campione deve essere

comunicato entro 20 gg dalla istanza diagibilità

– Silenzio assenso (su quanto asseverato dalprofessionista) per chi non riceve dettacomunicazione, cioè per gli interventi nonfacenti parte del campione (i restanti 75%).

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ISPEZIONE DELL’EDIFICIO

Termine perentorio per il controllo di 90 gg :– con Silenzio assenso su quanto attestato dal

professionista trascorso tale termine

Il controllo comprende necessariamentel’ispezione dell’edificio, che si devesvolgere con le modalità indicate nellaDGR n. 76/2014

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OGGETTO DEL CONTROLLO

Il controllo riguarda :

– La legittimità della SCIA/nuovo titolo per levarianti in corso d’opera se presentata a fine lavori

– la conformità dell’opera realizzata al progettoautorizzato e alla eventuale variante (e allanormativa vigente all’epoca del suo rilascio), perquanto attiene:

• agli aspetti dimensionali

• alla conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie

• alla presenza dei requisiti richiesti per l’agibilità(sicurezza, igiene, antisismica, risparmio energetico, barrierearchitettoniche, ecc.)

– La corretta classificazione catastale

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ESITO NEGATIVO DEL CONTROLLO

• ESITI NEGATIVI DEL CONTROLLO:a) sanzioni della L.R. n. 23 del 2004 :

• se totale/parziale difformità rispetto al titolo,• ma anche se varianti in corso d’opera illegittime

b) Ordine di conformare l’opera alla normativavigente:• Se conforme al titolo che però presentava carenze dei

requisiti per l’agibilità accertate

e, in caso di inottemperanza, non rilascio delCCEA e applicazione della sanzione per lamancata richiesta di CCEA

c) Segnalazione al Catasto della irregolarità:• Se incoerenza della pratica catastale rispetto alle

caratteristiche dell’intervento

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LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SOSTITUTIVA DELLA CC EA

Dichiarazione di “conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità”

Introdotta dal DL 69/2013, ripresa e resa immediatamente operativa dal DL n. 133/2014

Espressione del principio della diretta abilitazione del privato per legge

Ha natura e caratteristiche della SCIA:

– Obbligo di completezza (NB: certificato della AUSL)

– Necessità di attestazione di conformità

– Consente l’immediato utilizzo (come già prevede la L.R. 15 per la domanda completa di CCEA)

– Controllo successivo della PA

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LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SOSTITUTIVA DELLA CC EA

NON presenta vantaggi e differenze sostanzialirispetto alla L.R. n. 15:

- non l’immediata operatività,

- occorre comunque l’asseverazione del tecnico e la

completezza della documentazione,

- può essere sottoposta agli ordinari controlli previsti

dalla legge regionale (sistematico a campione DGR

76/2014), poiché anche i controlli sulla richiesta di CCEA

sono sempre successivi rispetto alla fine dei lavori

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Sistema dei controlli: Principi

Oggetto del controllo- SCIA (30 giorni)-opere realizzate (20 o 90 giorni dalla richiesta

CCEA)Tipo di controllo

-sistematico sulle SCIA-sistematico sulle opere di N.C R.U R.E var.ess.-a campione per altre tipologie di opere

Facoltà comunale di deliberare il controllo a campione Obbligo di comunicare a interessato e direttore lavori il controllo sull’opera

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Delibera regionale 76/2014

Percentuale minima del 25% su pratiche e opereModalità di selezione del campionein ragione della rilevanza delle opere

-pratiche che devono comporre il campione

-pratiche che sono inserite due volte

in ragione del procedimento (SCIA o agibilità)

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Controllo su agibilità

Tempi del controllo entro 20 g. dalla richiesta CCEA

-verifica completezza di tutte le pratiche (15 g

-sorteggio pratiche (5 g.)

-comunicazione agli interessati del sorteggio

Il silenzio dopo 20 g. equivale ad assenso

Controllo su agibilità

Composizione del campionePratiche che devono fare parte del campione:

variazione essenziale, titoli a sanatoria, agibilità tardiva, altro deciso da comune

Pratiche da inserire due volte nel campione:

Per funzioni non abitative,

Per funzioni abitative di nuova costruzione Ristrutturazione edilizia, restauro di edifici storici, altro deciso dal comune

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Controllo SCIA

Tempi del controllo 30 g. delle SCIA completeComposizione del campionePratiche che devono fare parte del campioneInterventi di nuova costruzione, ristrutturazione con cambio d’uso e aumento di carico, eliminazione barriere architettoniche in deroga, altro;

Pratiche da inserire due volte nel campioneRistrutturazione senza aumento di carico, restauro in edifici storici, varianti in corso d’opera con dimensione di variazione essenziale, altro

Controllo SCIA

Effetti del controlloSe positivo non sono richieste comunicazioniSe negativo:

- richiesta chiarimenti, modifiche progettuali con sospensione del termine di 30 giorni per il controllo

- Ordine di ripristino, ordine di non eseguire i lavori

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2° modulo

La standardizzazione della disciplina edilizia nella LR 15/2013

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Premessa: necessità di migliorare la qualità della regolazione

Evidente importanza di migliorare la qualità dellaregolazione , come fattore competitivo dei territori,ma prima ancora di benessere sociale, in quanto:

– Semplifica gli iter amministrativi

– Riduce gli oneri amministrativi

– accelera il rilascio delle autorizzazioni

– Riduce le incertezze applicative e il conseguente

contenzioso

121

MISURE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE

Sono state introdotte misure per :

1 rendere uniforme e certa la “DISCIPLINAGENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA”,– individuando e rendendo immediatamente operativa su tutto il

territorio regionale la disciplina sovracomunale vigente

– superando l’eccessiva differenziazione locale (e deicontenuti dei regolamenti locali)

2 aumentare la conoscibilità e la certezza dellaDISCIPLINA URBANISTICA che condizional’ATTIVITÀ EDILIZIA, legata a peculiarità del territorioo a scelte discrezionali di g.d.t., sulle tutele o i divieti diinterventi, ecc.

122

Misure per rendere uniforme la disciplina generale edilizia

1. Definizioni cogenti:a) Dei parametri edilizib) Degli interventi edilizic) Degli usi

2. Procedure edilizie uniche, quanto a:a) titoli e procedimenti abilitativib) certificato di conformità edilizia e di agibilitàc) sistema dei controlli

3. Modulistica e Documentazione unificata4. Utilizzo delle tecnologie informatiche5. Normativa tecnica uniforme6. (NON RUE) come Regolamento edilizio

unico

123

ATTI DI COORDINAMENTO TECNICO

Principale strumento di tale uniformazione sono gli ATTI DI COORDINAMENTO TECNICO:

– Atto della Giunta regionale ,– Predisposto e condiviso in sede di CAL– Elaborato con il diretto coinvolgimento

professionisti e imprese dal Tavolo tecnico per il coordinamento delle politiche di G.d.T.

– Termine di 180 gg per conformare il RUE e gli altri piani

– Attraverso una mera delibera, di variazione

– Trascorso tale termine, • operano direttamente, prevalendo sulle previsioni

incompatibili• senza la necessità di alcun recepimento

Elencazione non tassativa nell’art. 12

124

TAPPE DELLA SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA

• DAL 28 SETTEMBRE 2013 : (entrata in vigore della legge)• definizioni uniformi degli interventi edilizi (Manutenzione straordinaria,

ristrutturazione, ecc,)• procedimenti edilizi uniformi (rilascio dei titoli edilizi, abitabilità, ecc)• obbligo tavola dei vincoli (rappresentazione dei vincoli dei piani)• obbligo di non duplicazione nei nuovi piani della disciplina sovraordinata

• DAL 28 GENNAIO 2014 (180 gg dopo l’entrata in vigore della legge) • definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed e dilizi (nozione e

modalità di calcolo di superfici, volumi, altezze, pergolato, tettoie, unità immobiliare, ecc.) DAL n. 279/2010

• DAL 27 LUGLIO 2014 (180 gg dopo approvazione DGR n. 75/76 2014)• frazionamento gratuito• Modalità uniformi di svolgimento dei controlli

• DAL 5 GENNAIO 2015 (180 gg dopo approvazione DGR n. 993 e 994 2014)

• modulistica unificata• documentazione tecnica da allegare• individuazione delle normative tecniche e settorial i sovraordinate,

operanti in tutta la regione (“non RUE”)

125

DIVIETO DI DUPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SOVRAORDINA TA

Art. 50 L.R. 15 (art. 18-bis L.R. n. 20)Norma cardine , di portata generale, che fissa il

picchetto per assicurare l’effettivo cambiodi rotta rispetto al passato :

a) Divieto di duplicazione della normativasovraordinata (commi 1 e 2):

• Leggi• Regolamenti• Atti di indirizzo e coordinamento regionali• Norme tecniche piani o atti sovraordinati

divieto operante dal 28 settembre 2013(per nuovi piani e delibere)

126

DIVIETO DI DUPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SOVRAORDINA TA

b) (con l’effetto che) il RICHIAMO agli atti

sovraordinati deve avvenire “per rinvio ”, e non

con la tradizionale riproduzione (/modifica) nei

piani (comma 2), per

• evitare che i comuni continuino (“ricomincino”) a

differenziare le loro discipline

• Fare in modo che si affermi “l’idea” di un sistema di regole

edilizie che operano direttamente anche se non sono

riprodotte nei piani (anche prima che lo siano) senza la

necessità di un recepimento

• consentire un automatico e immediato adeguamento del

sistema, al mutare delle norme sovraordinate.

127

DIVIETO DI DUPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SOVRAORDINA TA

c) ATTO DI COORD. TECNICO PER RECUPERARELA SITUAZIONE IN ESSERE (COMMA 4)

– per individuare le vigenti normative sovraordinate cogenti

ed autoapplicative

– Far scattare l’obbligo per i Comuni di adeguare i

propri strumenti entro 180 giorni attraverso delibera di

ricognizione che:

– individua NTA superate e

– richiama la normativa sovraordinata operante

direttamente nel territorio comunale

– prevedere la diretta applicazione di tale normativa in

caso di mancato preventivo recepimento

128

DIVIETO DI DUPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SOVRAORDINA TA

d) Necessità di RENDERE DISPONIBILI SUL SITOWEB della Regione tale normativa sovraordinata

e) STRETTA INTEGRAZIONE tra Modulistica, Attodi Coordinamento NON RUE e Sito Web diconsultazione, per:

– Delimitare il campo della normativa di settore

applicabile all’attività edilizia

– Assicurare l’effettiva conoscibilità (consapevolezza)

della stessa

– Definire in modo univoco gli elaborati da allegare, le

caratteristiche del progetto e dell’opera da realizzare

129

DEFINIZIONI UNIFORMI DEGLI INTERVENTI EDILIZI

b) Definizioni uniformi DEGLI INTERVENTI EDILIZI:

- Contenute nell’Allegato alla L.R. n.15, che ha solol’obiettivo di integrare le definizioni statali masempre conformato alle definizioni statali :

- Es. ampliamento dell’ambito di applicazione della ristrutturazione

edilizia “ricostruttiva” al ripristino edilizio (art. 30, comma1, lettera a)

DL n. 69/2013, conv. L. 98/2013)

- Es. esclusione dall’ambito di applicazione della nuova costruzione

dei manufatti leggeri, prefabbricati e di qualsiasi genere in

campeggi (art.. 10-ter DL n. 47/2014 conv. L. 80)

- Es. modifica della definizione di manutenzione ordinaria,

straordinaria e della ristrutturazione (art. 15 DL n. 133/2014 conv.

L. 164/2014)

130

Es.: NOZIONE DI RISTRUTTURAZIONE

La R. può essere :1. CONSERVATIVA : se prevede la conservazione della

struttura complessiva dell’edificio originario (NON ne

prevede la demolizione e ricostruzione)

2. RICOSTRUTTIVA: se prevede, nell’ambito di un

unico intervento edilizio, la demolizione completa

dell’edificio originario e la sua ricostruzione;

– cui è equiparato il ripristino di edificio crollato odemolito antecedentemente (purché si abbiadocumentazione dell’edificio originario): D.L. delFare

131

Es.: NOZIONE DI RISTRUTTURAZIONE

La R. CONSERVATIVA può essere:1. PESANTE

se totale trasformazione dell’immobile ma anche altrointervento che interessa i parametri considerati dallegislatore di particolare rilevanza edil./ urbanist. :– Volume complessivo– Sagoma di edifici vincolati– Prospetti– Destinazione d’uso nel centro storico

2. SEMPLICE/LEGGERA :se detta trasformazione dell’organismo edilizio nonprevede anche una modifica di detti parametri

132

RISTRUTTURAZIONE RICOSTRUTTIVA

• La ricostruzione deve avvenire : – Con la medesima volumetria , fatte salve le sole

innovazioni necessarie per l'adeguamento allanormativa antisismica , per accessibilità , perl’installazione di impianti tecnologici e perl’efficientamento energetico

– Con la possibilità: • del cambio d’uso e• di limitate modifiche degli altri parametri :

» sedime, » sagoma (salvo che per gli edifici vincolati )» numero unità immobiliari (con rispetto del volume)» superficie (senza incidere sul volume complessivo)

133

DIFFERENZE TRA LE VARIE TIPOLOGIE DI RISTRUTTURAZIO NE

EFFETTI della identificazione delle due forme di

ristrutturazione sono:

a) Che se l’intervento edilizio non presenta i requisiti

essenziali di una di esse, è nuova costruzione .

Per es., non è una ristrutturazione (ma è NC):

- Una R. RICOSTRUTTIVA che preveda anche aumento di

volume/ mod. sagoma edificio vincolato,

- Una R. RICOSTRUTTIVA o una R. CONSERVATIVA che

prevedano anche significative modifiche della sagoma,

del sedime, ecc.

134

DIFFERENZE TRA LE VARIE TIPOLOGIE DI RISTRUTTURAZIO NE

EFFETTI:b) Che in caso di opere abusive, cambia la

sanzione:

- nei casi di R. CONSERVATIVA SEMPLICE e di

R. RICOSTRUTTIVA si applica (solo) la

sanzione amministrativa art. 15 L.R. n. 23/2004

- nel caso di una R. PESANTE abusiva si applica

anche la sanzione penale

135

DEFINIZIONI UNIFORMI DEGLI INTERVENTI EDILIZI

EFFETTIc) necessità di apposite norme

urbanistiche per limitare o escluderetalune facoltà proprie di ciascunintervento:- es. la delibera consiliare sulla

limitazione della modifica della sagomain centro storico (art. 23-bis, comma 4DPR 380/2001)

136

DIFFERENZA TRA R.E. PESANTE E SEMPLICE /LEGGERA

R. E. PESANTE R. E. SEMPLICE

Trasformare in un organismo edilizio in tutto o in parte diversoMediante un insieme sistematico di opere

Trasformare in un organismo edilizio in tutto o in parte diversoMediante un insieme sistematico di opere

Comprensivo di:opere internefrazionamenti o accorpamentiaumento superficie (utile)aumento del carico urbanistico

Comprensivo di:opere internefrazionamenti o accorpamentiaumento superficie (utile)aumento del carico urbanistico

CON NON SIGNIFICATIVI:– aumento volume complessivo

LIMITI:– stesso volume complessivo

– modif. sagoma anche edifici vincolati

– non modif. sagoma edifici vincolati

– modif. prospetti – stessi prospetti (?)

– cambio d’uso anche nel centro storico

– con cambio d’uso solo fuori dal centro storico

137

DIFFERENZA TRA RISTRUTTUZIONE SEMPLICE /LEGGERA E M S

R. E. SEMPLICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Trasformare in un organismo edilizio in tutto o in parte diversoMediante un insieme sistematico di opere

Rinnovare e sostituire parti anche strutturaliRealizzare ed integrare i servizi

Comprensivo di:opere internefrazionamenti o accorpamentiaumento superficie (utile)aumento del carico urbanistico

Comprensivo di:opere internefrazionamenti o accorpamentiaumento superficie (utile)aumento del carico urbanistico

LIMITI:– stesso volume complessivo

LIMITI:– stesso volume complessivo

– modif. sagoma solo di edifici non vincolati

– stessa sagoma

– stessi prospetti (?) – stessi prospetti (?)

– cambio d’uso solo fuori dal centro storico

– stessa destinazione d’uso

138

DIFFERENZA TRA R.E. CONSERVATIVA E RICOSTRUTTIVA

R.E. CONSERVATIVA (pesante) R.E. RICOSTRUTTIVA

Trasformare in un organismo edilizio in tutto o in parte diversoMediante un insieme sistematico di opere

Demolizione e ricostruzione (anche con modifica del sedime) ,Ripristino edilizio (e tipologico)

Comprensivo di:opere internefrazionamenti o accorpamentiaumento superficie (utile)aumento del carico urbanistico

Comprensivo di:opere internefrazionamenti o accorpamentiaumento superficie (utile)aumento del carico urbanistico

Con non significativi:– aumento volume complessivo

con:– stesso volume complessivo(+ antisismica, accessibilità, impianti tecnologici e efficientamento energetico)

– modif. sagoma anche edifici vincolati

– stessa sagoma per edifici vincolati

– modif. prospetti – modif. prospetti

– cambio d’uso (anche nel centro storico)

– cambio d’uso (anche nel centro storico)

139

DIFFERENZA TRA RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO

R. E. CONSERVATIVA (pesante) R. R. C.

Trasformare in un organismo edilizio in tutto o in parte diversoMediante un insieme sistematico di opere

Conservare e assicurare la funzionalitàMediante un insieme sistematico di opere Nel rispetto elementi tipologici, formali e strutturali

Comprensivo di:opere internefrazionamenti o accorpamentiaumento superficie (utile)aumento del carico urbanistico

Comprensivo (se compatibili) di:opere internefrazionamenti o accorpamentiaumento superficie (utile)aumento del carico urbanistico

CON NON SIGNIFICATIVI:– aumento volume complessivo

CON (se compatibili) :– inserimento elementi accessori e impianti– eliminazione superfetazioni

= Modif. volume/prospetti/sagoma

– modif. sagoma anche edifici vincolati– modif. prospetti

– cambio d’uso (anche nel centro storico)

– cambio d’uso (anche nel centro storico)

140

141

Gratuità frazionamenti (art. 32)

L’aumento delle unità immobiliari costituisceuna ipotesi di aumento di carico urbanistico e dionerosità dell’intervento.Limitatezza delle opere ed esonero dalcontributo

Frazionamento di unità immobiliari realizzato- con opere di M.S. - senza aumento di S.U. - senza mutamento di destinazione con aumento di carico

142

Gratuità frazionamenti delibera G.R. 75/014

A) Frazionamento unità immobiliari- le condizioni dell’esonero , cioè le opere devono qualificarsi nella

M.S. e non possono connotarsi come insieme sistematico diinterventi da cui risulti un edificio in tutto o in parte diverso dalprecedente ;

- l’indicazione delle opere connesse al frazionamento (quelleelencate come A.E. L., anche modifiche ai prospetti)

- il divieto di aumento di carico urbanistico. Il frazionamento puòcomportare un uso diverso, purché contenuto all’interno di unadelle categorie funzionali elencate nella delibera regionale 849 del1998 (oneri di urbanizzazione), quindi non è esonerato ilmutamento d’uso che comporta il passaggio ad una categoria conmaggior carico.

E’ eseguito con CIL asseverata/SCIA se intervento struttur ale (ladelibera 75 è in parte superata dal D. 133) e se modifica aiprospetti

143

Frazionamento di fabbricati produttivi

Misura per favorire l’uso di fabbricatiinutilizzatiesistenti al 31.07.2013Escluse le strutture ricettive alberghiereDeroga ai limiti dimensionali o quantitativistabiliti dal piano urbanisticoUnità frazionata mantiene l’uso produttivotra quelli ammessi dal piano

144

Frazionamento di fabbricati produttivi

- Rispetto disciplina settoriale e normativatecnica

- CIL/SCIA attraverso i procedimenti SUAPdel DPR 160/2010

- Frazionamento è esonerato- Se le opere sono M.S.,- senza aumento di SU,- Se non comporta il passaggio ad una

categoria con maggior carico.

145

Recupero sottotetti a fini abitativi

Requisiti urbanisticiEdificio ubicato nel territorio urbanizzato /urbanizzabile (escluso il territorio agricolo)

Requisiti ediliziEdificio con almeno 25% della S.U. residenzialeEdificio esistente e accatastato al 31.12.013

146

Recupero sottotetti a fini abitativi

Requisiti di abitabilitàAltezze, rapporto illuminante, requisiti diprestazione energetica, normativa sismica.Opere eseguibili immediatamente :Abbassamento del solaio senza modifica deiprospetti, apertura finestre, abbaini, lucernai,terrazzi in falda

Rinvio alla delibera del consigliocomunaleModifica sagoma nei centri storici

147

Recupero sottotetti a fini abitativi

Rinvio al RUE

Ambiti e tipologie edilizie esclusi dalrecuperoTipologie di aperture in edifici e areetutelatiInnalzamento del tetto con aumentodelle altezze di colmo e gronda, anchein deroga alle distanze dai confini e daifabbricati.

148

Recupero sottotetti a fini abitativi

Il recupero sottotetti è R.E.Eseguibile con SCIA onerosa secondo letariffe R.E. con aumento del caricoCessione aree per dotazioni omonetizzazione se l’ambito è già dotato,area per dotaz. irrisoria, area per dotaz.irreperibile nel compartoReperimento parch. Pertin./monetizzazione

149

150

DEROGHE AL D.I. N. 1444/1968

L’Art. 2-bis T.U. edilizia, introdotto dal DL 69 del 2013abilita le Regioni a stabilire con leggi o regolamenti:

• disposizioni derogatorie al D.I. n. 1444/1968

• nuovi standard urbanistici sostitutivi di quelli indicatidallo stesso decreto

Il DI n. 1444/1968 riguarda i seguenti parametri:

• Limiti (massimi) di densità edilizia (art. 7)

• Altezza (massima) degli edifici (art.8)

• Distanza (minima) tra i fabbricati e dai confini diproprietà e di zona (art. 9)

• indice di visuale libera (art. 9, terzo comma)

151

DEROGHE AL D.I. N. 1444/1968

Art. 30 LR n. 17/2014 (assestamento bilancio 2014)prevale sulle difformi previsioni di piano (c. 2) etrova applicazione solo in caso di :

1. interventi di qualificazione del patrimonio edilizioesistente

2. riqualificazione urbana

(art. 7-ter L.R. 20/2000 e art. 20, comma 3, L.R.15 del 2013)

3. recupero funzionale, accorpamento e ogni altratrasformazione

espressamente qualificata di interessepubblico

152

DEROGHE AL D.I. N. 1444/1968

AMMETTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE• SCIA per ristrutturazione ricostruttiva,• PdC per demoliz. e ricostruz. con ampliamento

• nella stessa area di sedime (o meglio “all’interno”dell’area di sedime)

• in miglioramento (aumentando cioè la distanza dagliedifici antistanti)

• Rimanendo pur sempre in deroga all’art. 9 (distanze):- di 10 m tra pareti finestrate e non- di 5 se con strada interposta < 7m,- di 7,5 se con strada interposta da 7m a 15m- di 10 se con strada interposta > 15m

• Ma rispettando codice civile e tutela storico artist.

153

DEROGHE AL D.I. N. 1444/1968

Gli incentivi volumetrici si possono realizzare:

• In sopraelevazione

– in deroga a 7, 8, e 9 (cioè a tutti i limiti di densità,

altezza, distanze, visuale libera)

• Con ampliamento fuori sagoma

– Solo se non comportano nuova deroga al 9 e non

comportano un peggioramento delle distanze

preesistenti dai fabbricati antistanti (se già inferiori al

minimo)

154

155

DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI EDILIZI

a) DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI EDILIZI:dando generale efficacia alla DAL 279/2010 :

– Delibera per conformare il piano entro il 27

gennaio 2014 (180 gg dall’entrata in vigore della

legge)

– Automatica operatività dal 28 gennaio 2014

– Successiva approvazione, con delibera del

Consiglio Comunale (solo) della tabella di

equivalenza

NB: divieto di riprodurre ( e in parte modificare) con

una delibera di recepimento (tardiva), le definizioni

regionali (art. 18-bis L.R. 20/2000)

156

PROCEDURE EDILIZIE UNIFORMI

2. Uniformazione delle procedure edilizie:• non si consente più ai Comuni di:

– modificare il procedimento dei titoli edilizi (DIA)

– sottoporre a P.d.C. i principali interventi sull’esistente,

– ampliare le funzioni della Commissione per la QualitàArchitettonica e il Paesaggio (ora competente solo per gliinterventi su immobili vincolati)

• Rimane riservata ai Comuni la facoltà di:– introdurre la c.d. super SCIA ,

– prevedere il controllo a campione delle SCIA e CCEApresentate (in caso di carenza del personale) e comunque inattuazione di un atto di coordinamento sulla definizione delcampione di pratiche da controllare

157

MODULISTICA UNIFICATA

GRANDE UTILITÀ DELLA MODULISTICAUNIFICATA, in quanto consente di ricostruirela disciplina vigente e fissare la correttainterpretazione della stessa , e dunque:– di mettere a fuoco, in modo tassativo, i requisiti e

presupposti cui è subordinato l’intervento edilizio,secondo la normativa vigente (“la prestazionedovuta”)

– di dare soluzione ai molteplici dubbi e difficoltàinterpretative e applicative che la normativapresenta

– assumendo posizione unitaria del sistemaRegione-Enti locali (evitando soluzioni diversificatecomune per comune)

158

UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE

Assoluta evidenza delle potenzialità degli strumenti

informatici come, mezzo tecnico per migliorare la

gestione del settore edilizio, per:

– presentazione della pratica edilizia

– interpolazione della pratica edilizia, anche da Amm.

diverse dal Comune

– raccogliere e rendere immediatamente disponibili

informazioni ( sui piani, sugli oggetti edilizi, sulle

pratiche edilizie precedenti, ecc.) aggiornare

banche dati comunali

159

NORMATIVA TECNICA UNIFORME

4. Normativa tecnica uniforme :a) rinvio (solo) alla normativa tecnica “vigente”,

cioè prevista da leggi, e atti di naturaregolamentare (DM, DAL, DG, ecc. ),

b) Individuata attraverso atto di coordinamentotecnico (c.d. NON RUE),

c) Abrogazione esplicita delle delibere suirequisiti cogenti e volontari , (dubbi sullapossibilità di introdurre o modificare a livellolocale la normativa tecnica vigente, bensì solodi incentivare più elevati livelli qualitativi)

160

REQUISITI IGIENICO SANITARI E PARERE PREVENTIVO

d) necessità della predefinizione dei requisitiigienico -sanitari delle opere eventisignificativo impatto sulla salute esull’ambiente, attraverso atti dicoordinamento tecnico

e) conseguente soppressione del parerepreventivo congiunto Ausl-Arpa

f) Delibera (transitoria) G.R. n. 193/ 2014

161

MISURE PER LA CONOSCIBILITÀ E CERTEZZA DELLA DISCIP LINA SPECIALE

La “disciplina speciale”, propria di ogni

realtà locale, deve poter rimanere

differenziata, in quanto, deriva:

- dalle caratteristiche e valori del territorio

- da specifiche scelte della pianificazione

urbanistica (le tutele ma anche gli obiettivi di

sviluppo locale)

162

MISURE PER LA CONOSCIBILITÀ E CERTEZZA DELLA DISCIP LINA SPECIALE

Obbligo però per i Comuni di predisporre la c.d.TAVOLA DEI VINCOLI (e le relative SCHEDEDEI VINCOLI), quale:- elaborato costitutivo dei piani (a pena di illegittimità

dal 28 settembre 2013):- del PSC- di ogni variante parziale o altro strumento urbanistico

POC RUE PUA piani attuativi speciali

- aggiornabile, con deliberazione consiliare , di meraricognizione , in caso di modifiche apportate daglialtri livelli di pianificazione (sovraordinati osettoriali)

- riferimento necessario per la ValSAT del pianostesso

163

MISURE PER LA CONOSCIBILITÀ E CERTEZZA DELLA DISCIP LINA SPECIALE

OBIETTIVO:- aumentare la conoscibilità e la certezza delle

posizioni giuridiche ,

- ma anche incentivare la predisposizione diuna pianificazione essenziale , che tenga contodegli effetti diretti sull’attività edilizia

È previsto un atto di coordinamento tecnico solo per uniformare la legenda delle Tavole dei vincoli

164

3° modulo

La riforma della disciplina sanzionatoria nella LR 15/2013

166

ABUSI EDILIZI RISALENTI NEL TEMPO

Giurisprudenza divisa tradizionalmente tra dueposizioni. LA PRIMA:

• per contestare un abuso e ordinarne larimozione,– non rileva quanto tempo sia trascorso dalla

commissione dell’abuso– non occorre una specifica motivazione (sulla

esistenza di un rilevante interesse pubblico concretoe attuale – diverso dalla semplice rimozione di unasituazione abusiva – che giustifica l’interventosanzionatorio)

• Non ci può essere legittimo affidamento suuna situazione che è nata in modo illegittimo

167

ABUSI EDILIZI RISALENTI NEL TEMPO

L’altra posizione altrettanto tradizionale dellagiurisprudenza:

• per il solo fatto che sia trascorso un lungo lassodi tempo e che il protrarsi dell’inerziadell’Amm . crea un affidamento nel privato

• sussiste l’onere di una congrua motivazioneche deve essere riferita:

– Alla entità e alla tipologia dell’abuso

– Al pubblico interesse – diverso dal ripristino dellalegalità – che giustifica il sacrificio dell’interessecontrapposto del privato

168

ABUSI EDILIZI RISALENTI NEL TEMPO

Recente Pronuncia intermedia : se di norma èda preferire la prima posizione, tuttavia , indeterminate situazioni la motivazione ècertamente necessaria:

• quando è trascorso un lungo periodo dallacommissione dell’abuso,– se nel frattempo sono stati assunti dal

comune atti abilitativi edilizi (o vi sono staticontrolli che non hanno contestato l’abuso)

– se l’abuso non è stato commesso dall’attuale titolare

169

ABUSI EDILIZI RISALENTI NEL TEMPO

In tali casi,• Il ripristino può essere ordinato solo in caso di

danno o pericolo di danno a interessipubblici rilevanti (tra cui innanzitutto i c.d.interessi sensibili: salute, ambiente, paesaggio,beni culturali; abusi su aree demaniali o adestinazione pubblica)

• occorre comunque tener conto (sentire emotivare sulle eventuali osservazioni)dell’affidamento che si è creato nel privato allaconservazione del bene nella sua ordinariautilizzazione, ecc.,

170

ABUSI EDILIZI RISALENTI NEL TEMPO

Più in generale se si considera l’evidenteincoerenza tra:– Da una parte la prima giurisprudenza

tradizionale e le previsioni che continuano aprevedere un potere illimitato di sanzionaregli abusi edilizi

– Dall’altra la rapida evoluzione legislativa egiurisprudenziale verso una sempremaggiore tutela dell’affidamento dei privati edella certezza della circolazione dei beni

171

ABUSI EDILIZI RISALENTI NEL TEMPO

Appare ragionevole che i comuni applichino icriteri indicati dalla giurisprudenza anche perabusi più recenti , ordinando il ripristino:

• solo in presenza di un interesse pubblico rilevante e

• tenendo conto dell’entità e tipologia dell’abuso e anche:

• degli interessi dei controinteressati (vicini) e

• dei destinatari del provvedimento (specialmente se

soggetti diversi da quelli che hanno realizzato l’abuso, per

es. eredi, acquirenti).

172

ABUSI EDILIZI RISALENTI NEL TEMPO

• Si consideri tuttavia che la mancatacontestazione dell’abuso NON COSTITUI-SCE COMUNQUE UNA SANATORIA PIENA:

• Manca un titolo edilizio in sanatoria (accom-pagnato dal pagamento di una sanzione) cheproduca detta regolarizzazione

• IL PROFESSIONISTA non può dichiarare chelo stato di fatto coincide con lo statolegittimo (dichiarerebbe il falso)

173

ABUSI EDILIZI RISALENTI NEL TEMPO

• L’opera abusiva si trova in una situazione

analoga a quella degli interventi per i quali è

stata applicata la pena pecuniaria alternativa

al ripristino

• L’immobile non può beneficiare delle

prerogative previste dal piano, essendo

consentiti solo interventi conservativi di M.O.

174

ABUSI EDILIZI RISALENTI NEL TEMPO

Per risolvere radicalmente tale situazioneoccorrerebbe un intervento legislativo stataleche introducesse:

• una forma di sanatoria discrezionale degliabusi risalenti nel tempo , con la qualel’amministrazione comunale possa valutare tradue alternative, se:– ripristinare o

– sanare l’abuso a tutti gli effetti ( e non tollerarnesolo la permanenza)

175

ABUSI EDILIZI RISALENTI NEL TEMPO

un procedimento di accertamento caso percaso :

• su istanza dei privati , magari attraverso lapresentazione di un apposito titolo edilizio a sanatoriae con il pagamento di una sanzione pecuniaria

• che attiva una istruttoria comunale colta ad accertare sesussista o meno un interesse pubblico prevalenteche imponga di rimuovere l’abuso

• Tale titolo, dovrebbe avere l’effetto di legittimarel’attuale stato di fatto dandosi effettivamenteprevalenza all’affidamento dei privati

176

177

NOZIONE DI ABUSO EDILIZIO

Abuso formale: avere realizzato un intervento,soggetto a PdC, SCIA o CIL, in assenza o indifformità dal titolo edilizio , ma rispettando ladisciplina urbanistica ed edilizia(di modo che, se avessi richiesto / presentato il titolo, tisarebbe stato rilasciato / non sarebbe stato contestato)

Abuso sostanziale: avere realizzato un inter-vento in contrasto con la disciplinadell’attività edilizia , di cui all’art. 9, comma 3,L.R.n. 15 (anche se in possesso di titolo)

178

NOZIONE DI ABUSO EDILIZIO

In entrambe le nozioni di abuso assume rilevanzala presenza di:

• un danno/il pericolo di danno ad un interesse

pubblico (la c.d. rilevanza urbanistica ed edilizia

dell’abuso ) dell’attività edilizia svolta abusivamente

• Un aumento delle prerogative del privato, un

vantaggio economicamente quantificabile (un

maggior volume, una maggior superficie utile, la

destinazione abitativa di un locale accessorio …)

179

NOZIONE DI ABUSO EDILIZIO

COME SI ESPRIME INFATTI LA LEGGE?– l’abuso va RIMOSSO O DEMOLITO– si paga una sanzione pecuniaria parametrata

ALL’AUMENTO del valore venale

• la variazione essenziale consiste in un :– Cambio d’uso con INCREMENTO del carico

urbanistico– AUMENTO di superficie coperta, rapporto di

copertura perimetro altezza– RIDUZIONE delle distanze MINIME– AUMENTI di cubatura e superficie utile– solo per sagome e sedime si parla di uno

SCOSTAMENTO (in + o in -) del 20%

180

NOZIONE DI ABUSO EDILIZIO

Es.: in caso di abuso formale,• Per interventi soggetti a PdC o SCIA paghi

una SANZIONE IN MISURA FISSA PER ILSOLO FATTO che hai agito senza il titoloabilitativo:– 2000 € per un intervento di N.C. o R.E.– 1000 € per altri interventi di recupero– 500 € negli altri casi soggetti a (PdC e) SCIA

• Per gli interventi soggetti a CIL– 1000 € per mancata presentazione– 333 € presentazione dopo inizio lavori

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NOZIONE DI ABUSO EDILIZIO

– solo per interventi che richiedono PdC eSCIA, e

– in presenza anche di un:• aumento della superficie/volume• aumento di valore

• PAGHI IN PROPORZIONE AL MAGGIORVANTAGGIO PER I PRIVATI:

• il doppio degli oneri - per interventi onerosi• gli oneri previsti - per interventi gratuiti su edifici

per la ristrutturazione esistenti• da 500 a 5000 € - per altro abuso non misurabile

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DIFFORMITÀ ESECUTIVE TOLLERATE

Dalla nozione di abuso edilizio consegueche, non è abuso (non deve esseresanzionata), una limitata difformità chepresenti i seguenti requisiti :

– non ha rilevanza urbanistica ed edilizia (non

danneggia o mette in pericolo un interesse

pubblico)

– non comporta per il privato un vantaggio

economicamente apprezzabile

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DIFFORMITÀ ESECUTIVE TOLLERATE

NB come vedremo tra un attimo, nella tolleranzadel 2% non siamo in questa ipotesi :

- l’abuso c’è, perché ne è derivato un aumentodi volume, superficie, altezza, ecc.

- può aver violato norme a presidio diinteressi pubblici (per profili edilizi)

- ma – si dice – l’ordinamento rinuncia asanzionarlo, per l’esiguità (> del 2%) …

Nel nostro caso, invece mancano i requisitistessi dell’abuso edilizio

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DIFFORMITÀ ESECUTIVE TOLLERATE

CASI TIPICI:• Edificio dal dimensionamento complessivo

minore rispetto al progetto autorizzato• irregolarità “geometriche”, dei muri

perimetrali, delle superfici e dei volumi, senzaaumento del dimensionamento complessivo,

• non realizzazione di elementi architettonici difinitura

• Limitate difformità delle partiture interne,purché non comportino aumento delle superficiutili a danno delle accessorie e non incidanosulle strutture

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DIFFORMITÀ ESECUTIVE TOLLERATE

• Difformità nella collocazione di porte efinestre nonché limitate difformitàdimensionali delle stesse

• Difformità rispetto alle piantinecatastali originarie (di primo impianto)

• Errore degli elaborati, progettuali, qualila mancata rappresentazuione di unelemento (es. canna fumaria)

• …+ variante che consista in opere di M.O.

(per finiture degli edifici )

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DIFFORMITÀ ESECUTIVE TOLLERATE

Con riferimento a tali situazioni, la modulistica introduce ilconcetto di “tolleranze esecutive ammesse all’epocadi realizzazione”, ipotizzando che tali tolleranze eranomaggiori in passato e introducendo, la seguenteasseverazione del professionista:

“□ 3.2. Corrisponde allo stato legittimo, ad eccezione dei seguenti

parametri dimensionali o geometrici rientranti nelle

tolleranze esecutive ammesse all’epoca di realizzazione, e

pertanto:

□ 3.2.1. si allegano elaborati grafici dello stato di fatto,

rappresentativi di dette difformità, elaborati grafici

dello stato legittimo, messi a disposizione da parte

del titolare, ed elaborati comparativi”

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DIFFORMITÀ ESECUTIVE TOLLERATE

Effetti:

• Il professionista può dichiarare liberamente ciò che

rileva, esprimendo anche la propria valutazione (non

asseverazione) di tollerabilità

• L’amministrazione comunale valuta in sede

istruttoria la compatibilità di tali difformità

• Se nel corso del rilascio/controllo del titolo, il SUE avalla

quanto dichiarato, si “consolida” lo stato legittimo

(creando legittimo affidamento sulla non successiva

contestazione di dette difformità).

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DIFFORMITÀ ESECUTIVE TOLLERATE

Si tratta di una sorta di procedimento diaccertamento (simile a quello che i privatiattivano ex art. 17 L.R. n. 23 del 2004)

• Ma non autonomo, bensì integrato nelprocedimento per il rilascio/controllo delnuovo titolo edilizio

• Che ha ad oggetto la verifica se le difformitàevidenziate dal professionista rispetto alprogetto originario presentano o meno irequisiti che caratterizzano le opere abusive(sopra ricordati)

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DIFFORMITÀ ESECUTIVE TOLLERATE

ESITI: Il comune può:1. prendere atto e avallare quanto dichiarato

dal professionista e dunque riconoscere lo stato legittimo dell’immobile

2. valutare che si tratti di difformità abusiva,– ma rientrante nella tolleranza del 2%

– Da sanzionare quale parziale difformità, in quanto esubera dalla tolleranza, il che attiverà:

→ procedimento di accertamento di conformità

→ applicazione della sanzione prevista per l’abuso

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TOLLERANZA COSTRUTTIVA (art. 19-bis lr 23/2004)

Lievi scostamenti tra le misure progettuali del titoloedilizio e le dimensioni effettive dell’opera. Noncompromettono la conformità dell’intervento sonoconsiderati errori costruttivi.Scostamenti tollerati:•contenuti nel tetto max 2% in più o in meno rispetto allemisure di progetto•riguardanti altezza, distacchi, cubatura, superficiecoperta e ogni altro parametro/dimensione dell’unitàimmobiliare (compresi i limiti di distanza definiti nel D. M.1444/68 e i limiti di altezza e requisiti igienici delleabitazioni stabiliti dal D. 5.7.1975)Gli scostamenti tollerati non devono essere dichiarati allafine dei lavori

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TOLLERANZA COSTRUTTIVA (art. 19-bis lr 23/2004)

• presuppone un progetto iniziale conforme allanormativa poiché la tolleranza dimensionale non puòcoprire illegittimità del titolo edilizio e aggravare leirregolarità iniziali,

• l’ambito di applicazione è limitato agli scostamenti tra ilprogetto e la costruzione, la tolleranza non si applicaper decurtare del 2% le misure che definiscono levariazioni essenziali,

• L’applicazione coerente della tolleranza costruttiva noncomprende un sistematico incremento di tutte ledimensioni progettate (non è una norma di favore ma disemplificazione)

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TOLLERANZA COSTRUTTIVA (art. 19-bis lr 23/2004)

• la tolleranza trova applicazione solo incampo edilizio, non è utilizzabile perritenere regolarizzati scostamenti relativi abeni culturali e paesaggistici o scostamentirispetto a progetti strutturali. La tolleranzaedilizia non ha effetti né sugli abusipaesaggistici, né su difformità strutturali.

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SANATORIA CON ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ

Art. 17 c.1 lr 23 del 2004

Presupposto •opera conforme dall’inizio fino alla richiesta di sanatoria. Abuso formale

Art. 17 c. 2 lr 23 del 2004

Presupposto•Opera abusiva al momentodella realizzazione econforme al momento dellarichiesta di sanatoria. Lasituazione abusiva è riferitaal passato e la conformità èsopravvenuta.

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SANATORIA CON ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ

Effetti• Sospensione/estinzio-ne del procedimento penale

Effetti•Nessun effetto sulprocedimento penale. Ilresponsabile dell’abusorimane perseguibile.

•Nessun effetto sulleazioni civili. I terzipossono citare ilproprietario

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SANATORIA CON ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ

• Titolo oneroso – Permesso / SCIA

• Soggetti legittimati – Responsabile dell’abuso (cioè l’attuale proprietario)

• Sanatoria e vincolo paesaggistico- La sanatoria edilizia è rilasciata previa acquisizione

dell’accertamento di compatibilità paesaggistica e parereCQAP (art. 167 D.Lgs. N. 42/2004)

• Sanatoria e conformità alla normativa tecnica • - osservanza della normativa tecnica vigente all’epoca

dell’esecuzione delle opere da sanare. Obbligodell’asseverazione del professionista.

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SANATORIA DELLE PARZIALI DIFFORMITÀ ANTE L. 10/1977

Art. 17-bis L.R. n. 23 /2004 ha riguardo solo agliabuso che presentano le seguenticaratteristiche:

– parziali difformità realizzate nel corso dei lavorianche se presentano gli attuali requisiti dellevariazioni essenziali)

– per la esecuzione di titoli edilizi rilasciati primadel 30 gennaio 1977 (data di entrata in vigore dellaL.R. n. 10 del 1977

E dunque non si applica:– Ai casi di totale difformità– Ad abusi realizzati dopo la conclusione dei lavori

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SANATORIA DELLE PARZIALI DIFFORMITÀ ANTE L. 10/1977

Prevede due norme in qualche modo distinte eautonome , una rivolta al Comune, l’altra alprivato :

• L’esclusione dell’obbligo di perseguirel’abuso , una volta accertato o autodenunciato(ordinandone il ripristino)

• La possibilità di sanatoria attraverso:– la presentazione di una SCIA e– il pagamento del doppio del contributo di

costruzione dovuto (art. 17 lr n. 23/2004)

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SANATORIA DELLE PARZIALI DIFFORMITÀ ANTE L. 10/1977

Rimangono ferme eventuali sanzioni setto -riali (non potendosi intervenire su altri campi sui quali non si ha competenza, tra cui gli aspetti di sicurezza strutturale )

Ma nel contempo, si regolarizzano tutte le difformità attinenti al campo edilizio:

– violazione del piano– requisiti igienici edilizi– dimensionamenti, altezze, distanze– ecc.

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SANATORIA DELLE PARZIALI DIFFORMITÀ ANTE L. 10/1977

a differenza dell’accertamento di conformità ( art. 17che ha riguardo ad abusi solo formali)

• PER LA SANATORIA EDILIZIA non è richiesto ilrispetto di alcun requisito specifico dell’opera

Non si prevede una disciplina speciale per richiedere ilCCEA (se immobile privo di agibilità):

• di conseguenza si dovranno soddisfare i requisitiper le richieste di CCEA (senza la realizzazione dilavori) per edifici privi di agibilità che, per edifici diquell’epoca sono:

• Certificazione degli impianti• Certific. di idoneità statica (certific. di collaudo stati co, se posseduto)• Asseverazione del rispetto dei requisiti igienico sanitar i dell’epoca di

realizzazione• Attestato di certificazione energetica• Allacciamento fognario e all’acqua potabile

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EFFETTI DELLE SANATORIE (condono, artt. 17 e 17-bis )

A seguito delle sanatorie previste dai condoniedilizi e dagli artt. 17 e 17-bis l’immobileacquisisce la medesima condizione giuridicadegli edifici realizzati regolarmente (lo statolegittimo ):

• può usufruire di tutte le facoltà previste dalpiano (ampliamento, ristrutturazione, cambiod’uso)

• e il piano non può stabilire limitazioni orequisiti aggiuntivi, per il solo fatto che si trattadi edificio condonato

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EFFETTI DELLE SANATORIE (condono, artt. 17 e 17-bis )

Consiglio di Stato, sentenza, sez. V, 12 marzo 2002, n. 5117 : il

condono edilizio “rende legittimo un edificio … che era abusivo” “ma

non conferisce nessun ulteriore automatico beneficio o vantaggio,

attuale o potenziale né cambia la destinazione urbanistica del

terreno su cui insiste l’edificio condonato”, né la relativa normativa

TAR Abruzzo Pescara, Sez. I, 28 aprile 2008, n. 445 : “una volta

condonato un immobile diventa legittimo a tutti gli effetti, senza

limitazioni derivanti dall’applicazione del condono medesimo”

TAR Toscana, sez. III, 2 maggio 2014, n. 675 : è illegittima una

previsione di piano che “imponendo un regime differenziato tra

fabbricati originariamente legittimi e fabbricati legittimati tramite

condono, introduce, di fatto, nei confronti di questi ultimi una

sanzione che non è prevista dalla legge”.

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MODIFICHE AL REGIME SANZIONATORIO

1. Semplificazione dell’accertamento del valore venale degli abusi edilizi (riferito a quello di mercato)

2. Adeguamento del regime sanzionatorio :

a) all’ampliamento della categoria della AELb) al nuovo titolo edilizio: la SCIAc) (per rafforzare l’obbligo della agibilità degli

edifici) d) (Al nuovo regime delle varianti in corso

d’opera)

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VALORE VENALE DEGLI IMMOBILI

1. Parametrazione ai valori immobiliari definiti dall’Osservatorio mercato immobiliare (OMI dell’Agenzia del territorio)

In assenza di tali parametri, necessità di una

determinazione caso per caso , da parte:

• delle (eventuali) strutture comunali competenti in materia di stime immobiliari o

• in loro carenza, delle Commissioni VAM .

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ADEGUAMENTO REGIME SANZIONATORIO

a) sanzione (solo) pecuniaria per le AEL difformi dalla

disciplina edilizia (salvo che l’interessato ripristini);

b) sanzione (solo) pecuniaria per le SCIA difformi dalladisciplina edilizia (salvo che l’interessato ripristini);

c) sanzione pecuniaria per il ritardo nella istanza diagibilità e per la mancata richiesta dopo un annodalla fine lavori;

d) (efficacia delle variazioni essenziali ai soli finisanzionatori e) raddoppio delle soglie (dal 10 al20%) di taluni parametri dell’abuso (superficiecoperta, rapporto di copertura, perimetro, altezza delfabbricato, sagoma, sedime, distanze minime )