LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI AGENZIA 27 settembre 2011 VERONA.

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LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI AGENZIA

27 settembre 2011

VERONA

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Definizione del contratto di agenzia

• Con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra, verso retribuzione la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive.

• Tale diritto è irrinunciabile

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Le condizioni nel contratto di agenzia dovranno essere

• La stabilità dell’incarico;

• La zona: elemento naturale del rapporto ancorché non essenziale;

• la retribuzione di regola in forma provvigionale sugli affari promossi e che hanno avuto regolare esecuzione.

• La forma scritta richiesta dalla norma ad probationem

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DIRITTO DI ESCLUSIVA

• Come si diceva elemento naturale del contratto ma non essenziale;

• Possibilità delle parti di derogarvi anche per facta concludentia ovvero con un comportamento che nei fatti dimostri che il diritto di esclusiva sia stato superato

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Che cosa è ?• Il preponente non può valersi contemporaneamente nella stessa

zona di più agenti per lo stesso ramo di attività né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro;

• In caso di violazione ovvero vendita diretta da parte della mandante nella zona attribuita in esclusiva la stessa sarà comunque tenuta al pagamento delle provvigioni dovute all’agente;

• La violazione sistematica al dovere di esclusiva comporta inadempimento contrattuale ancorché le provvigioni vengano pagate.

• L’obbligo delle parti ovvero di entrambi i contraenti è quello (principio generale del nostro ordinamento) di comportarsi secondo lealtà e buona fede contrattuale.

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L’inadempimento contrattuale

• Come si diceva prima, l’obbligo delle parti è quello di comportarsi secondo lealtà e buona fede e nel corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti.

• Gli obblighi contrattuali assunti sono quelli previsti dal codice, dal contratto collettivo (se richiamato o comunque applicabile), dal contratto di agenzia sottoscrittocontratto di agenzia sottoscritto.

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La violazione al dovere contrattuale

• La violazione ai doveri contrattuali costituisce inadempimento.

• L’inadempimento del contratto laddove grave può comportare la risoluzione immediata del contratto.

• Nell’ambito dei contratti di durata costituisce un principio consolidato che ciascuna parte possa sciogliere il rapporto senza osservare il preavviso previsto

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La gravità dell’inadempimento

• Però per risolvere anzitempo il contratto occorre un inadempimento grave.

• Nell’ambito del contratto di agenzia mancano norme specifiche sulla risoluzione anticipata.

• Si ritiene applicabile in via analogica l’art. 2119 c.c. applicabile al rapporto di lavoro dipendente.

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Cosa prevede l’art. 2119 c.c.

• Ciascuna delle parti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria se il contratto è a tempo indeterminato al prestatore di lavoro che recede spetterà la relativa indennità risarcitoria.

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Cosa dice la giurisprudenza• Le pronunce dei giudici hanno sostanzialmente affermato

l’applicabilità dell’art. 2119 c.c. nel contratto di agenzia.

• In tema di contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, si può utilizzare per analogia il concetto di giusta causa previsto dall'art. 2119 c.c. per il lavoro subordinato.

•Cassazione civile, sez. II, 04/05/2011, n. 9779 SO.GE.AS. s.r.l. in liq. c. SIC Diritto & Giustizia 2011 (nota CESCHEL)

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Ancora ……• Nel contratto di agenzia, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso

sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato, e il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata. (Nella specie, il giudice di merito, ad avviso della Corte, ha correttamente ritenuto l'insussistenza dell'inadempimento dell'agente, e con essa della giusta causa del recesso, perché l'agente non aveva potuto ampliare la clientela a causa della mancata omologazione del prodotto da parte del preponente).

•Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2011, n. 3595 Soc. Mescoli e altro c. Mattioli Red. Giust. civ. Mass. 2011, 2

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Esempi di giusta causa

• Riduzione drastica della zona anche se consentita dal contratto.

• Ritardo di pagamento delle provvigioni a condizioni che le stesse non siano di modesta entità.

• Rifiuto sistematico di dare corso alle proposte dell’agente.

• Il recesso in tronco può essere comunicato anche durante il periodo di preavviso.

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La clausola risolutiva espressa

• L’art. 1456 c.c. recita che i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

• In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiari all’altra di volersi avvalere della clausola risolutiva.

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Il buon senso contrattuale

• La clausola risolutiva deve comunque essere conforme a buona fede contrattuale.

• Non si potrà richiamare qualsiasi inadempimento previsto nel contratto.

• Il richiamo a qualsiasi violazione del regolamento contrattuale la rende invalida in quanto da ritenersi mera clausola di stile.

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L’omessa valutazione della gravità dell’inadempimento

• L’inserimento della clausola risolutiva espressa non consente al giudicante di valutare la gravità dell’inadempimento.

• A differenza che per il rapporto di lavoro subordinato, la disciplina del contratto di agenzia non preclude alle parti la stipulazione della clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) con la conseguenza che, ove le parti abbiano preventivamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice non può compiere alcuna indagine sull'entità dell'inadempimento stesso rispetto all'interesse della controparte, ma deve solo accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato quanto meno a titolo di colpa (che peraltro si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c.).

•Cassazione civile, sez. lav., 16/04/1992, n. 4659

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Recentemente i giudici a proposito della clausola risolutiva espressa

…..• Cass. 18/5/2011, n. 10934.•  • La Sentenza enuncia un principio di diritto molto importante in tema di

clausole risolutive espresse e recesso per giusta causa.•  • Basandosi sulla tesi secondo cui "...una clausola risolutiva espressa possa

ritenersi legittima solo nei limiti in cui non venga a giustificare un recesso senza preavviso in situazioni concrete a norma di legge non legittimanti un recesso in tronco, e fermo restando che la clausola stessa può comportare la cessazione del rapporto di durata di agenzia solo per il futuro...", ha cassato la Sentenza impugnata " perchè il giudice di appello ha basato la sua decisione sulla affermazione, erronea in linea di diritto, che nel contratto di agenzia, il ricorrere di un inadempimento previsto da una clausola risolutiva espressa giustifichi di per sé il recesso in tronco, senza necessità di verificare la sussistenza di un inadempimento che integri una giusta causa a norma dell'art. 2119 c.c., e cioè che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto".

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Il preavviso

• Il rispetto del periodo di preavviso prima dello spirare del periodo contrattuale è applicazione di un principio generale che è proprio dei negozi a tempo indeterminato.

• Consente alla parte non recedente di ultimare le attività contrattuali in essere e di avere il tempo di reperire un altro agente o un’altra mandante.

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Il periodo di preavviso ne codice civile

• Varia a seconda che si prenda a riferimento il codice civile o l’AEC.

• Il codice civile individua un mese per il primo anno di durata del contratto, due mesi per il secondo anno iniziato, sei mesi dal sesto anno in poi.

• Le parti possono concordare termini di maggiore durata ma il preponente non può osservare inferiore rispetto a quello posto a carico degli aec.

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Il preavviso nell’aec

• L’aec prevede termini di preavviso pari a mesi tre per i primi tre anni, e così sino a mesi sei dal sesto anno in poi.

• Da maggiorare di mesi due nel caso di agente che operi in monomandato.

• Il preavviso è dato nell’interesse di chi lo riceve, il quale potrà rinunciarvi dandone comunicazione nei successivi giorni 30 dalla ricezione.

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L’indennità sostitutiva del mancato preavviso

• Nel caso di mancanza osservanza del periodo di preavviso dovrà essere riconosciuta l’indennità sostitutiva.

• La stessa deve essere calcolata prendendo a riferimento le provvigioni percepite nell’anno solare precedente con riferimento agli affari che abbiano avuto regolare esecuzione indipendentemente dal momento dal momento in cui siano stati soddisfatti i relativi crediti o nei dodici mesi laddove più favorevole.

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Il contratto a termine e il preavviso

• Nell’ambito del contratto di agenzia a tempo determinato l’istituto del preavviso non è applicabile.

• La cessazione del rapporto prima dello spirare del termine, in assenza di giusta causa, comporterà per le parti (agente o mandante) l’obbligo di risarcire il danno cagionato.

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Il danno risarcibile

• Si può utilizzare il criterio delle provvigioni della media delle provvigioni in precedenza percepite dall’agente e commisurate al periodo non lavorato (in questo senso la Cassazione).

• Si potrà fare ricorso anche a presunzioni o a criteri equitativi.

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Le indennità dovute a seguito della cessazione del rapporto di agenzia

• La cessazione del rapporto ad iniziativa della casa mandante o per giusta causa legittima l’agente a richiedere il pagamento della relativa indennità: rappresentata dall’indennità supplettiva di clientela, dal FIRR, o in via alternativa dall’indennità meritocratica (art. 1751 c.c.).

• Le indennità indicate sono tra loro alternative.• La prima definita pattizia la seconda europea.

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L’indennità pattizia

• L’indennità pattizia è quella di natura collettiva ovvero richiamata negli AEC ai quali le parti abbiano voluto fare riferimento in modo esplicito.

• Il richiamo all’AEC se non esplicito può essere per facta concludentia con l’accantonamento del FIRR presso l’Enasarco

• L’indennità suppletiva di clientela è calcolata in forma percentuale su tutte le retribuzioni percepite nel corso del rapporto.

• L’esatto dettaglio si rinviene nell’aec di riferimento al quale rimandiamo

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L’art. 1751 c.c.

• All’atto della cessazione del rapporto la preponente è tenuta a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono alcune condizioni.

• L’agente abbia procurato nuovi clientiOO

abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti

E SEil preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti

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La misura dell’indennità

• Il pagamento dell’indennità deve essere equo tenuto conto di tutte le circostanze del caso e in particolare tenuto conto delle provvigioni che l’agente perde.

• L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni percepite dall’agente negli ultimi cinque anni o nel periodo in questione se inferiore.

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L’indennità è anche dovuta

• Se l’agente recede per:

• A) età;

• B) malattia;

• C) Infermità.

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DECADENZA E PRESCRIZIONE

• Si decade dall’indennità se non la si richiede entro un anno dalla cessazione del rapporto.

• Trattandosi di decadenza e non di prescrizione non si dovrà decorso l’anno reiterare la richiesta

• La richiesta invece della indennità suppletiva di clientela dovrà essere fatta entro 10 anni dalla cessazione del rapporto; diversamente il diritto si prescrive.

• La prescrizione si può interrompere.