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COSTITUZIONALE LA RIFORMA PER UN VOTO CONSAPEVOLE La Costituzione attuale Come cambia il Senato Come cambia la Camera Funzione legislativa Soppressione CNEL Il Titolo V LA RIFORMA COSTITUZIONALE RENZI-BOSCHI RISCRIVE I RAPPORTI TRA LA CAMERA, IL SENATO E LE REGIONI Le leggi di revisione della Costuzione e le altre leggi costituzionali, in forza dell’articolo 138 della Costituzione, sono sottoposte a referen- dum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o 500’000 elettori o cinque Consigli Regionali LA RIFORMA LA PROCEDURA DI REVISIONE COSTITUZIONALE I punti salienti

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COSTITUZIONALELA RIFORMA

PER UN VOTO CONSAPEVOLE

La Costituzione attuale

Come cambia il Senato

Come cambia la Camera

Funzione legislativa

Soppressione CNEL

Il Titolo V

LA RIFORMA COSTITUZIONALERENZI-BOSCHI RISCRIVE IRAPPORTI TRA LA CAMERA,IL SENATO E LE REGIONI

Le leggi di revisione della Costuzione e le altre leggi costituzionali, inforza dell’articolo 138 della Costituzione, sono sottoposte a referen-dum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, nefacciano domanda un quinto dei membri di una Camera o500’000 elettori o cinque Consigli Regionali

LA RIFORMALA PROCEDURA DI REVISIONE COSTITUZIONALE

I punti salienti

I PUNTI SALIENTIQUALI SONO I PRINCIPALI OBIETTIVII target primari dichiarati dalla riforma cotituzionale Renzi-Boschi sarebbero volti alla modifica delle pro-cedure legislative e dei poteri della Camera dei Deputati, all’eliminazione dell’elezione diretta dei Senatori ed alla riduzione del loro numero, alla soppressione del CNEL e ad una nuova ripar-tizione di competenze legislative tra Stato e Regioni

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V

QUALI SONO

5 MACRO-AREED’INTERVENTODisposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, riduzione del numero dei parlamentari, contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, soppressione del CNEL erevisione del Titolo V della parte IIdella Costituzione

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE 1429-D, APPROVATO ALLA CAMERA IN SECONDA LETTURA IL 12 APRILE 2016 CON 361 VOTI FAVOREVOLI

È STATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE NUMERO 88 DEL 15 APRILE 2016

Intenderebbe assicurare una maggiore governabilità, concentrando la maggior parte delle scelte legislative alla sola Camera, riservando ad un Senato ridotto una compe-tenza legislativa attenuata, solo per alcune materie

LA LEGGE COSTITUZIONALECOME INTERVIENE NELL’ASSETTO DEL PARLAMENTO

GLI OBIETTIVIDELLA RIFORMARENZI-BOSCHI

GLI OBIETTIVI

Il testo di legge privilegia la governabilità a scapito della rappresen-tatività I cittadini non potranno più eleggere i loro Senatori e l’iniziativa

legislativa sarà appannaggio quasi esclusivo del Governo che avrà

un controllo pressoché totale della Camera, portando a un Governo del Primo Ministro che non vede eguali nelle democrazie occidentali

UNA RIFORMA DISORGANICA

DELLA RIFORMASuperamento del bicameralismo perfetto

Riduzione del numero dei parlamentari

Soppressione del CNEL

Diminuzione dei costi esemplificazione delle istituzioni

Revisione del Titolo V

E IL NOSTRO PARERE

COSTITUZIONALELA REVISIONE

LA COSTITUZIONE DA IERI AD OGGI

Come è nata nel 1946

Il percorso costituente

L’attuale percorso di riforma

LA COMPOSIZIONEASSEMBLEA COSTITUENTE

PCI Partito Comunista ItalianoPSIUP Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria

PRI Partito Repubblicano Italiano

Partito dei Contadini & Partito Sardo d’AzionePdA Partito d’Azione

DC Democrazia CristianaUDN Unione Democratica NazionaleBNL Blocco Nazionale della Libertà

UQ Fronte dell’Uomo QualunqueAltri

556 SEGGI

È stata eletta con il metodo proporzionale puro, senza sbarramento

L’ESITO DEL VOTO DEL 1946COME È NATA L’ASSEMBLEA COSTITUENTE?

L’ASSEMBLEA COSTITUENTEQUAL È IL COMPITO DI UN’ASSEMBLEA COSTITUENTEEsercitare, segnando il passaggio tra una fase storica e l’altra, il cosiddetto POTERE COSTITUENTE,un potere originario e non vincolato dalle regole pre-esistenti, finalizzato all’elaborazione dellaCostituzione, la legge fondamentale dello Stato che cristallizza i diritti, i doveri e le istituzioni

Il Governo fungeva da Comitato di Gestione,senza interferenza nel processo di redazione della Costituzione

LA XVII LEGISLATURA

ELEZIONI 201324-25 FEBBRAIONessuna delle coalizioniottenne una vittoria nettadeterminando un risultatosenza precedenti nellastoria delle elezionipolitiche italiane

VIENE CREATO UN GOVERNO FORMATO DAI DUE POLI DI CENTRO-SINISTRA E CENTRO-DESTRA

La composizione delle camere, all’esito delle elezioni, non consentiva ad una sola forza politica di governare stabilmentePertanto, come già accadde nella XVI Legislatura, il governo è stato composto da Ministri provenienti da partiti contrapposti durante le elezioni

IL COMPROMESSONELLO STESSO GOVERNO COESISTONO PARTITI CONTRAPPOSTI

LA NASCITA DELLA

Il disegno di legge di provenienza legislativa è stato imposto dal Governo alle Camere che si sono viste contingentare i tempi di discussione e non hanno potuto modificare, nella dialettica parlamentare, le disposizioni di legge a causa dell’apposizione da parte del Governo della questione di fiducia per l’approvazione della legge

APPROVAZIONE A COLPI DI FIDUCIA

XVII LEGISLATURAParlamento eletto con una legge elettorale dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sentenza 1/2014)

Premio di maggioranza scattato con 0,37% di vantaggio portato in dote da SEL alla coalizione Italia Bene Comune

Questa situazione ha determinato la creazione di una maggioranza spuria, approssimata e sempre più indefinita

La riforma costituzionale è di iniziativa governativa

Il testo è stato approvato con una forzatura dei tempi di discussione parlamentare, con l’uscita dall’Aula di tutte le opposizioni, sia durante l’approvazione di prima lettura che in occasione della votazione finale

Il disegno di legge Boschi segue al tentativo del Governo Letta di aggirare l’articolo 138 della Costituzione

ECCO LA RIFORMA

RIFORMA DEL

LA SITUAZIONE ATTUALE EDIL SENATO POST-RIFORMA

La composizioneLe funzioni

ARTICOLO 57 COSTITUZIONE

"IL SENATO DELLA REPUBBLICA È ELETTO A BASE REGIONALE, I SENATORI ELETTIVI SONO TRECENTOQUINDICI, SEI DEI QUALI ELETTI NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

LE FUNZIONI LEGISLATIVE SONO PARITARIE A QUELLE DELLA CAMERA"

Il Senato conterà 100 membri eletti dai Consigli Regionali e dai Sindaci fra i loro componenti, con un sostanziale indebolimento della rappresentatività popolare ed il parallelo svuotamento di funzioni legislative che confluiranno nelle prerogative della Camera dei Deputati

MODIFICHE AL SENATOLE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA COSTITUZIONALE

SENATO

IL CONFRONTO

IL SENATO ORA

I Senatori sono coperti da immunità parlamentare per quel che concerne l'attività amministrativaPregiudizio delle funzioni legislative dei Senatori “part-time”: non lavoreranno a tempo pieno essendo contemporaneamente in carica come Consiglieri Regionali o Sindaci I vitalizi dei Senatori, anche delle passate legislature, verrano versati senza alcuna variazione

CAMBIA IL SENATO, MA NON I PRIVILEGI

IL SENATO DOPO

315 SENATORI

SENATORIA VITAEX PRESIDENTIREPUBBLICA

4

2

RIFORMA DEL

LA SITUAZIONE ATTUALE EDIL SENATO POST-RIFORMA

IL SENATO NON SARÀ PIÙ CHIAMATO A CONFERMARE LA FIDUCIA AL GOVERNO

Assistiamo ad un sottodimensionamento irrazionale dei componenti del Senato che si riflette in un irrilevante peso politico dei voti espressi nelle riunioni del Parla-mento nelle sedute comuni

SENATO SOTTODIMENSIONATOIL SENATO RESTA, MA CON SOLI 100 MEMBRI

SENATO

LE FUNZIONII DUBBI

I DUBBI SULLE FUNZIONIDEL SENATO POST-RIFORMA

Il Senato sarà la Camera delle autonomie (?)In nessun ordinamento al mondo i sindaci sono chiamati nelle Camere legislative

I consiglieri regionali non hanno alcun vincolo di mandato, quindi agiranno secondo logica di partito e non per rappresentare il territorio

Esisteranno modalità e tempi diversi di elezione dei consiglieri regionali e sindaci

Perplessità sulle funzioniSarà pienamente competente su 16 materie (ad esempio in tema di autonomie)

Nessun superamentodel bicameralismo

Sarà chiamato ad esprimere pareri sui commissariamenti degli enti locali

Non è chiaro in qualiforme e in quali limiti,ma solamente in casi di non-urgenza

RIFORMA DEL

LA SITUAZIONE ATTUALE EDIL SENATO POST-RIFORMA

I rimborsi per le spese generali, l’esercizio del mandato e le ragioni di servizio saranno comunque pagati o dalla Regioni o da Palazzo Madama: il risparmio sarà dovuto alla sola riduzione del numero dei Senatori, non dall’eliminazione dei rimborsi che rimarrannoI Senatori a vita, peraltro, manterranno l’attuale status giuridico ed il relativo trattamento economico

INCERTEZZA SUI RIMBORSIGLI STIPENDI SARANNO PAGATI DAI CONSIGLI REGIONALI

SENATO

LE FUNZIONII COSTI

ARTICOLO 69 COSTITUZIONE

“I MEMBRI DEL PARLAMENTO RICEVONO UNA INDENNITÀ STABILITA DALLA LEGGE”

I COSTI DEL SENATOOGGI POST-RIFORMA

Costo Senato 85% Costo Senato 97%

Senatori 8%

Rimborsi 7%Rimborsi 3%

Restando immutati i costi del Senato, circa 461 milioni €, l’effetto della

scomparsa della voce Senatori dal bilancio (oltre 42 milioni €)

produrrebbe una minor spesa nei rimborsi di circa 25 milioni €

Complessivamente, il risparmio ammonterebbe a 67 milioni €

In un bilancio annuale complessivo di circa 800 miliardi €,

è come se un impiegato che guadagna 1300 € mensili,

mettesse da parte 0,07 € ogni mese

IL GIOCO VALE LA CANDELA?

RIFORMA DELLA

LA SITUAZIONE ATTUALE ELA CAMERA POST-RIFORMA

La composizioneLe funzioni

ARTICOLO 56 COSTITUZIONE

“LA CAMERA DEI DEPUTATI È ELETTA A SUFFRAGIO UNIVERSALE E DIRETTO IL NUMERO DEI DEPUTATI È DI 630”

La riforma vorrebbe eliminare i contro-poteri costituzionali di

controllo della Camera, quale ad esempio il Senato stesso, senza riequilibrare il potere così rafforzato con altri contro-poteri interni alla Camera di vigilanza e controllo dell’attività legislativa

MODIFICHE ALLA CAMERASI CREA UNA CAMERA AGLI ORDINI DEL GOVERNO

CAMERA

IL CONFRONTO

FUNZIONI E PREROGATIVE

QUALE FUTURO CI ATTENDE?Il Senato sarà ridotto a un vero e proprio albergo ad ore, le Regioni e i Comuni si rinnovano in tempi diversi, come si fa ad assicurare una maggioranza solida all’interno del Senato?

La Camera dei Deputati sarà l’esclusiva titolare del rapporto

di fiducia con il Governo

Essa sarà l’unica Camera al mondo, di fatto monocamerale,

eletta con un maggioritario spinto, come previsto dall’Italicum

La Camera sarà la protagonista del procedimento legislativoche l’Italicum rischia di ridurre solo a un passaggio formale

Sarà la sola a dichiarare guerra a maggioranza assoluta

Sarà la sola a votare leggi di amnistia e indulto

Il Presidente della Camera dei Deputati prenderà il posto del

Presidente del Senato come seconda carica dello Stato

CONSIDERAZIONI E IMPLICAZIONILA GOVERNABILITÀ È SOLO UN MITOLe Riforme costituzionali immaginano un Paese dominato

esclusivamente dal partito di maggioranza attuale,

senza un’idea compiuta di democrazia

E se domani cambieranno i rapporti di forza

o nelle Regioni o nella Camera dei Deputati,

cosa succederebbe?

Se il PD continuasse ad essere maggioranza al Senato e non più alla Camera? Il Governo (soltanto la Camera dei Deputati vota la fidu -cia) si troverebbe intralciato dagli esami di legge del Senato, e sulle materie di bicameralismo perfetto (ratifica di trattati e modifiche costituzionali) si creerebbe una vera paralisi istituzionale che il nostro Paese non ha mai conosciuto

LA FUNZIONE

LA SITUAZIONE ATTUALE ELA FUNZIONE LEGISLATIVA DOPO

L’articolo 708 modi per fareuna legge

L’articolo 70 viene ampliato enormemente consegnando l’iter legislati-

vo alla più completa confusione applicativa negli otto diversi sistemi

di voto per l’approvazione di una legge, in palese contrasto con un’auspicabile semplificazione

OTTO SISTEMI DI VOTOLA RIFORMA AUMENTA I SISTEMI DI VOTO

LEGISLATIVA

IL CONFRONTO

OGGI TRE MODI PER FARE UNA LEGGE1) LEGGE ORDINARIA2) DECRETO LEGGE 3) LEGGE DELEGA

L’incremento dei modi per legiferare appare farraginoso: ci saranno conflitti di com-petenze tra Camera e Senato e non sempre le osservazioni potranno essere trattate

in modo effettivamente critico, poiché sarà sempre il voto della Camera a preva-lere senza un aperto contraddittorio

LA FUNZIONELEGISLATIVA COM’È & COME SARÀ

L’articolo 70 ORA L’articolo 70 DOPO

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere

LA FUNZIONE LEGISLATIVA È ESERCITATA COLLETTIVAMENTE DALLE DUE CAMERE PER LE LEGGI DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E LE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI, E SOLTANTO PER LE LEGGI DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI CONCERNENTI LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE, I REFERENDUM POPOLARI, LE ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 71, PER LE LEGGI CHE DETERMINANO L’ORDINAMENTO, LA LEGISLAZIONE ELETTORALE, GLI ORGANI DI GOVERNO, LE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI E DELLE CITTÀ METROPOLITANE E LE DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO SULLE FORME ASSOCIATIVE DEI COMUNI, PER LA LEGGE CHE STABILISCE LE NORME GENERALI, LE FORME E I TERMINI DELLA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALLA FORMAZIONE E ALL’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA, PER QUELLA CHE DETERMINA I CASI DI INELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ CON L’UFFICIO DI SENATORE DI CUI ALL’ARTICOLO 65, PRIMO COMMA, E PER LE LEGGI DI CUI AGLI ARTICOLI 57, SESTO COMMA, 80, SECONDO PERIODO, 114, TERZO COMMA, 116, TERZO COMMA, 117, QUINTO E NONO COMMA, 119, SESTO COMMA, 120, SECONDO COMMA, 122, PRIMO COMMA, E 132, SECONDO COMMA. LE STESSE LEGGI, CIASCUNA CON OGGETTO PROPRIO, POSSONO ESSERE ABROGATE, MODIFICATE O DEROGATE SOLO IN FORMA ESPRESSA E DA LEGGI APPROVATE A NORMA DEL PRESENTE COMMA. LE ALTRE LEGGI SONO APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI OGNI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI È IMMEDIATAMENTE TRASMESSO AL SENATO DELLA REPUBBLICA CHE, ENTRO DIECI GIORNI, SU RICHIESTA DI UN TERZO DEI SUOI COMPONENTI, PUÒ DISPORRE DI ESAMINARLO. NEI TRENTA GIORNI SUCCESSIVI IL SENATO DELLA REPUBBLICA PUÒ DELIBERARE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DEL TESTO, SULLE QUALI LA CAMERA DEI DEPUTATI SI PRONUNCIA IN VIA DEFINITIVA. QUALORA IL SENATO DELLA REPUBBLICA NON DISPONGA DI PROCEDERE ALL’ESAME O SIA INUTILMENTE DECORSO IL TERMINE PER DELIBERARE, OVVERO QUANDO LA CAMERA DEI DEPUTATI SI SIA PRONUNCIATA IN VIA DEFINITIVA, LA LEGGE PUÒ ESSERE PROMULGATA. L’ESAME DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PER LE LEGGI CHE DANNO ATTUAZIONE ALL’ARTICOLO 117, QUARTO COMMA, È DISPOSTO NEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA DATA DI TRASMISSIONE. PER I MEDESIMI DISEGNI DI LEGGE, LA CAMERA DEI DEPUTATI PUÒ NON CONFORMARSI ALLE MODIFICAZIONI PROPOSTE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, SOLO PRONUNCIANDOSI NELLA VOTAZIONE FINALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI. I DISEGNI DI LEGGE DI CUI ALL’ARTICOLO 81, QUARTO COMMA, APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SONO ESAMINATI DAL SENATO DELLA REPUBBLICA, CHE PUÒ DELIBERARE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA DATA DELLA TRASMISSIONE. I PRESIDENTI DELLE CAMERE DECIDONO, D’INTESA TRA LORO, LE EVENTUALI QUESTIONI DI COMPETENZA, SOLLEVATE SECONDO LE NORME DEI RISPETTIVI REGOLAMENTI. IL SENATO DELLA REPUBBLICA PUÒ, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PROPRIO REGOLAMENTO, SVOLGERE ATTIVITÀ CONOSCITIVE, NONCHÉ FORMULARE OSSERVAZIONI SU ATTI O DOCUMENTI ALL’ESAME DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

LA FUNZIONE LEGISLATIVA È ESERCITATA COLLETTIVAMENTE DALLE DUE CAMERE PER LE LEGGI DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E LE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI, E SOLTANTO PER LE LEGGI DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI CONCERNENTI LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE, I REFERENDUM POPOLARI, LE ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE DI CUI ALL’ARTICO-LO 71, PER LE LEGGI CHE DETERMINANO L’ORDINAMENTO, LA LEGISLAZIONE ELETTORALE, GLI ORGANI DI GOVERNO, LE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI E DELLE CITTÀ METROPOLITANE E LE DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO SULLE FORME ASSOCIATIVE DEI COMUNI, PER LA LEGGE CHE STABILISCE LE NORME GENERALI, LE FORME E I TERMINI DELLA PARTECIPAZIONE DELL’ITA-LIA ALLA FORMAZIONE E ALL’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA, PER QUELLA CHE DETERMINA I CASI DI INELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ CON L’UFFICIO DI SENATORE DI CUI ALL’ARTICOLO 65, PRIMO COMMA, E PER LE LEGGI DI CUI AGLI ARTICOLI 57, SESTO COMMA, 80, SECONDO PERIODO, 114, TERZO COMMA, 116, TERZO COMMA, 117, QUINTO E NONO COMMA, 119, SESTO COMMA, 120, SECONDO COMMA, 122, PRIMO COMMA, E 132, SECONDO COMMA. LE STESSE LEGGI, CIASCUNA CON OGGETTO PROPRIO, POSSONO ESSERE ABROGATE, MODIFICATE O DEROGATE SOLO IN FORMA ESPRESSA E DA LEGGI APPROVATE A NORMA DEL PRESENTE COMMA. LE ALTRE LEGGI SONO APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI OGNI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI È IMMEDIATAMENTE TRASMESSO AL SENATO DELLA REPUBBLICA CHE, ENTRO DIECI GIORNI, SU RICHIESTA DI UN TERZO DEI SUOI COMPONENTI, PUÒ DISPORRE DI ESAMINARLO. NEI TRENTA GIORNI SUCCESSIVI IL SENATO DELLA REPUBBLICA PUÒ DELIBERARE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DEL TESTO, SULLE QUALI LA CAMERA DEI DEPUTATI SI PRONUNCIA IN VIA DEFINITIVA. QUALORA IL SENATO DELLA REPUB-BLICA NON DISPONGA DI PROCEDERE ALL’ESAME O SIA INUTILMENTE DECORSO IL TERMINE PER DELIBERARE, OVVERO QUANDO LA CAMERA DEI DEPUTATI SI SIA PRONUNCIATA IN VIA DEFINITIVA, LA LEGGE PUÒ ESSERE PROMULGATA. L’ESAME DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PER LE LEGGI CHE DANNO ATTUAZIONE ALL’ARTICOLO 117, QUARTO COMMA, È DISPOSTO NEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA DATA DI TRASMISSI-ONE. PER I MEDESIMI DISEGNI DI LEGGE, LA CAMERA DEI DEPUTATI PUÒ NON CONFORMARSI ALLE MODIFICAZIONI PROPOSTE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, SOLO PRONUNCIANDOSI NELLA VOTAZIONE FINALE A MAGGIORAN-ZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI. I DISEGNI DI LEGGE DI CUI ALL’ARTICOLO 81, QUARTO COMMA, APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SONO ESAMINATI DAL SENATO DELLA REPUBBLICA, CHE PUÒ DELIBERARE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA DATA DELLA TRASMISSIONE. I PRESIDENTI DELLE CAMERE DECIDONO, D’INTESA TRA LORO, LE EVENTUALI QUESTIONI DI COMPETENZA, SOLLEVATE SECONDO LE NORME DEI RISPETTIVI REGOLAMENTI. IL SENATO DELLA REPUBBLICA PUÒ, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PROPRIO REGOLAMENTO, SVOLGERE ATTIVITÀ CONOSCITIVE, NONCHÉ FORMULARE OSSERVAZIONI SU ATTI O DOCUMENTI ALL’ESAME DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

LA FUNZIONE

8 MODI PER FARE UNA LEGGEBicameraleMonocameraleLegge di Bilancio & collegateRichiesta del SenatoDisegni di legge governativiConversione decreti leggeLeggi d’iniziativa popolareLeggi elettorali

Dal 2008 al 2013 i disegni di legge governativi (sono i più frequenti nell’iniziativa parlamentare) sono stati approvati definitivamente con una media di 116 giorniPer le leggi di conversione dei decreti legge la media è di 38 giorniPer la conversione dei decreti collegati alla manovra finanziaria, la media è di 26 giorni

NAVETTE RAPIDESE C’È UNA VOLONTÀ POLITICA FORTE, LE LEGGI VENGONOAPPROVATE RAPIDAMENTE, ANCHE COL SISTEMA ATTUALE

LEGISLATIVA

IL METODO BICAMERALE VIENE LIMITATO A CIRCA QUINDICI MATERIE FONDAMENTALI

Principi fondamentali per il sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente, degli assessori e consiglieri regionali, nonché per promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza

Durata degli organi elettivi regionali

Emolumenti degli organi regionali, nel limite dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo

Distacco dei comuni da una Regione ed aggregazione ad un’altra

Potere sostitutivo del Governo e casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dalle funzioni in caso di grave dissesto finanziario dell’ente

Legge che disciplina i casi e le forme in cui la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali di altri Stati

Attribuzione alle Regioni di forme particolari di autonomia

Ordinamento di Roma Capitale

Revisione della Costituzione e leggi costituzionali

Ratifica dei trattati sull’appartenenza dell’Italia all’UE

Ineleggibilità ed incompatibilità dei Senatori

Legge che stabilisce le norme generali per la partecipazione dell’Italia alla formazione ed all’at-tuazione della normativa delle politiche UE

Ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane

Forme associative dei Comuni

Legge elettorale del Senato

Referendum popolari e altre forme di consultazione

Tutela delle minoranze linguistiche

I MODALITÀ BICAMERALISMO

QUANDO

COME

LA FUNZIONE

8 MODI PER FARE UNA LEGGEBicameraleMonocameraleLegge di Bilancio & collegateRichiesta del SenatoDisegni di legge governativiConversione decreti leggeLeggi d’iniziativa popolareLeggi elettorali

IL SISTEMA DI APPROVAZIONE MONOCAMERALE SARÀ IL PIÙ UTILIZZATO

SARÀ ADOTTABILE IN TUTTI I CASI NEI QUALI NON SIA PREVISTO IL METODO MONOCAMERALE

Dopo l’approvazione di una legge con il metodo monocamerale da parte della Camera, un terzo dei Senatori potrà scegliere, entro dieci giorni, se chiedere di esaminare la legge ed entro trenta giorni di deliberare le modificheQueste modifiche, deliberate dal Senato, saranno nuovamente votate dalla sola Camera per l’approvazione definitiva e, perciò, potranno essere disattese senza alcun meccanismo di garanzia

SENATO SCAVALCATOIL SENATO PUÒ PROPORRE MODIFICHE DA VOTARE ALLA CAMERA

LEGISLATIVA

II MODALITÀ MONOCAMERALISMO

QUANDO

COME

SI PROCEDE IN TUTTI GLI ALTRI CASI NON PREVISTI DAL PROCEDIMENTO BICAMERALE

LA FUNZIONE

8 MODI PER FARE UNA LEGGEBicameraleMonocameraleLegge di Bilancio & collegateRichiesta del SenatoDisegni di legge governativiConversione decreti leggeLeggi d’iniziativa popolareLeggi elettorali

LA LEGGE DI BILANCIO È UN ADEMPIMENTO FONDAMENTALE PER OGNI GOVERNO

RAPPRESENTA LA LEGGE PIÙ IMPORTANTE DELL’ANNO PER LA STABILITÀ DELLO STATO

La legge di bilancio seguirà il metodo monocamerale, lasciando allo Stato la possibilità di deliberare modifiche soltanto entro quindici giorni dalla richiesta di esame del testoÈ un’evidente ed ulteriore compressione delle prerogative del Senato che contrasta con la complessità sistematica della legge di bilancio

TEMPI RIDOTTI PER IL SENATOITER MONOCAMERALE E SOLO 15 GIORNI PER LE MODIFICHE AL SENATO

LEGISLATIVA

DUBBI E PERPLESSITÀCHE NATURA HA LA RICHIESTA DEL SENATO?

COSA PUÒ CHIEDERE ALLA CAMERA?

LA CAMERA QUALI VINCOLI HA?

IL SENATO PUÒ INVIARE UN SUO DDL ALLA CAMERA?

III MODALITÀ LEGGE DI BILANCIONEL CASO SI TRATTI DI LEGGI DI BILAN-CIO E COLLEGATE, SI ADOTTERÀ L’ITERMONOCAMERALE, MA RIDUCENDO ILTEMPO CHE IL SENATO HA A DISPOSIZIONEPER OPERARE MODIFICHE DA 30 A 15 GIORNI

IV MODALITÀ RICHIESTA DI LEGIFERARE ALLA CAMERADA PARTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Il 55% del Senato può deliberare di chiedere alla Camera Deputatidi procedere all’esame di un disegno di legge

La Camera ha sei mesi di tempo dalla deliberazione del Senato per procedere all’esame edalla pronuncia sulla Legge

LA FUNZIONE

8 MODI PER FARE UNA LEGGEBicameraleMonocameraleLegge di Bilancio & collegateRichiesta del SenatoDisegni di legge governativiConversione decreti leggeLeggi d’iniziativa popolareLeggi elettorali

Dal momento della proposta approvata della Camera dei Deputati, vengono dimezzati i tempi per la trasmissione e per l’esame del testo al SenatoDunque, i Senatori - Consiglieri Regonali o Sindaci - avranno sempre meno tempo a disposizione per approfondire gli argomenti ed esprimersi con competenza

TERMINI DIMEZZATIIL SENATO SUBIRÀ UN’ULTERIORE LIMITAZIONE

LEGISLATIVA

I DISEGNI DI LEGGE GOVERNATIVI ESSENZIALI “PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO” POTRANNO ESSERE POSTI ALL’ORDINE DEL GIORNO PRESSO LA CAMERA ENTRO CINQUE GIORNI DALLA PRESENTAZIONE

DUBBI E PERPLESSITÀ

Il Governo può chiedere alla Camera di iscrivere entro cinque giorni all’ordine del giorno un disegno di legge “indicato come essenziale per l’attuazione del programma di Governo”

La Camera deve deliberare la legge entro 70 giorni e i termini per la trasmissione e l’esame del Senato sono ridotti della metà

V MODALITÀ CORSIA PREFERENZIALE PER I DISEGNIDI LEGGE DI PROPOSTA GOVERNATIVA

Il Parlamento non è un “ratificatoio”del Governo!Cos’è il programma di Governo?Compressione ulteriore degli spazi di discussione

VI MODALITÀ DECRETI LEGGE

LA FUNZIONE

8 MODI PER FARE UNA LEGGEBicameraleMonocameraleLegge di Bilancio & collegateRichiesta del SenatoDisegni di legge governativiConversione decreti leggeLeggi d’iniziativa popolareLeggi elettorali

Per la presentazione delle proposte di legge d’iniziativa popolare viene aumentato il numero di firme necessarie da 50’000 a 150’000Non viene posto alcun limite alla maggioranza parlamentare che potrà anche stravolgere la legge, ovvero rigettarlaInoltre, resta una possibilità marginale poiché, fino ad ora, si rinvia ad una normativa di dettaglio futura da adottarsi con regolamento

LEGGI D’INIZIATIVA POPOLARETRIPILICATO IL NUMERO DELLE FIRME NECESSARIE

LEGISLATIVA

SI PREVEDE UN NUOVO METODO DI RICORSO PREVENTIVO ALLA CORTE COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALLE PROPOSTE DI LEGGE ELETTORALI

Le sottoscrizioni per le leggi di iniziativa popolare passano da 50’000 a 150’000Con una non meglio identificata legge costituzionale, saranno previste dellemodalità ed effetti di referendum consultivi e propositiviIl quorum dei referendum abrogativi diventa ballerino:

Se il referendum sarà stato firmato da 500’000 elettori la consultazione sarà valida con la partecipazione al voto del 50%+1 degli aventi diritto

Se il referendum sarà stato firmato da 800’000 elettori il quorum sarà il 50%+1 degli ultimi partecipanti alle elezioni politiche

DUBBI E PERPLESSITÀ

Le leggi elettorali seguono l’iter perfettamente bicamerale

La promulgazione resta sospesa se un quarto dei Deputati o un terzo dei Senatori chiede con ricorso motivato un giudizio di legittimità preventivo alla Corte Costituzionale, che deve esprimersi entro 30 giorni

VII MODALITÀ LEGGI ELETTORALI

Creazione di una nuova modalità di accesso alla Corte Costituzionale oltre a quelle esistenti della via incidentale e della via principale?

È legittimo porre un termine alla Corte in rapporto a un altro organo indefettibile dello Stato come il Parlamento?Cos’è il ricorso motivato? Ha natura politica o giuridica?

E questo in che rapporto si pone con l’imparzialità della Corte Costituzionale?

Il Presidente della Repubblica opera già un controllo di legittimità costituzionale prima della promulgazione delle leggi

VII MODALITÀ LEGGI D’INIZIATIVA POPOLARE Si demandano ai regolamenti parlamentari modalità, forme e limiti per discutere e approvare le leggi di iniziativa popolare

S’inserisce una fonte del diritto nei regolamenti parlamentari, ma non dove dovrebbe essere, ossia nella Costituzione

DEMOCRAZIA DIRETTA

12

ABOLIZIONE

CONSIGLIO NAZIONALEECONOMIA E LAVORO

Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) è un organo di rilievo costituzionale, previsto dall’articolo 99 della Costituzione istituito con legge numero 33 del 5 gennaio 1957

Sebbene il CNEL non abbia dato i risultati sperati e si sia rivelato, a tutti gli effetti, un ente scarsamente produttivo, la sua abolizione viene sottolineata come una grande conquista dell’attuale riformaEd invece, sarebbe stata sufficiente una legge brevissima per sopprimere il CNEL anziché attuare una riforma ben più ampia che cela lo stravolgimento della Carta CostituzionaleResta il nodo dei dipendenti CNEL: quale sarà il loro destino?

IL CNEL HA MANCATO L’OBIETTIVODOPO 50 ANNI, I RISULTATI NON SONO ANCORA ARRIVATI

DEL CNEL

IL CNEL VOLEVA COSTITUIRE UN CONSIGLIO INTERMEDIO TRA I CITTADINI ED IL PARLAMENTO PER IL CONFRONTO TRA LE PARTI SOCIALI SU MATERIE DI LAVORO ED ECONOMIA

ABOLIZIONE DEL CNELNel disegno costituente il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro doveva rap-presentare il mondo corporativo e conso-ciativo ed elaborare proposte di legge in materia di econo-mia e lavoro

DALLA SUA ISTITUZIONE, L’ATTIVITÀ DI QUESTOORGANISMO SI È RIVELATA DEL TUTTO INUTILE

LA SUA ABOLIZIONEÈ CONDIVISIBILE

IL TITOLO VLA RIFORMA DEL TITOLO VDELLA COSTITUZIONE

Competenze dello Stato

Competenze della Regione

Clausola di supremazia

La riforma vorrebbe l’eliminazione della potestà concorrente, sebbene potrebbe creare confusione, quindi, sulle potestà legisla-tive esclusive dello Stato e delle RegioniVengono introdotti concetti poco chiari, quali i riferimenti a “dispo-sizioni generali e comuni” e “di principio” che, unitamente al ritorno delle materie oggi di potestà concorrente al solo Stato, evocano un’idea neo-centralista dello Stato stesso

STATO E REGIONINEO-CENTRALISMO E VECCHI DISSAPORI

LA RIFORMA RISCRIVE I RAPPORTI TRA LO STATO E LE REGIONI, ADOMBRANDO LO SPETTRO DI NUOVI E MAGGIORI CONFLITTI TRA POTERI CENTRALI

RIFORMA DEL TITOLO VTutela e promozione della concorrenza

Coordinamento della finanza pubblicaOrdinamento scolasticoIstruzione universitaria

Programmazione strategica Ricerca scientifica e tecnologica

Ordinamento di professioni e comunicazioneDisposizioni generali e comuni su governo territorio

Sistema nazionale e coordinamento della Protezione CivileProduzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia

Infrastrutture strategicheGrandi reti di trasporto e navigazione di interesse nazionale

Norme di sicurezzaPorti e aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale

QUALI COMPETENZE RITORNANO ALLO STATO

QUALI COMPETENZE RESTANO ALLE REGIONIRappresentanza delle minoranze linguistichePianificazione territorio e mobilità all’interno

Programmazione e organizzazione servizi sanitari e socialiPromozione dello sviluppo economico locale Organizzazione regionale servizi alle impreseOrganizzazione regionale formazione professionaleServizi scolastici, promozione diritto allo studio, anche universitario

Attività culturali, promozione beni ambientali, culturali e paesaggisticiValorizzazione e organizzazione regionale del turismoRispetto degli obiettivi programmatici regionali di finanza pubblica

LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIASu proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale

IL TITOLO VLA RIFORMA DEL TITOLO VDELLA COSTITUZIONE

Competenze dello Stato

Competenze della Regione

Clausola di supremazia

CONCLUSIONI TITOLO VCosa cambierà la riforma?

Tutte le materie passate nella competenza esclusiva dello Stato erano oggetto di legislazione concorrente fra lo Stato e le Regioni

Lo Stato dettava i principi e la Regione, con sua legge, li declinava sul suo territorio

Con questo nuovo assetto, via libera a TAV, MUOS, trivelle in mare e gasdotti

Senza ostacoli di alcun genere

Previsione di una legge che introduca indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno standardper le funzioni amministrative

Abolizione definitiva Provincee costituzionalizzazione delleassociazioni dei Comuni

Gli emolumenti dei consiglieri regionali sono parificati a quelli dei Sindaci dei capoluoghi di Regione

Per lo scioglimento dei ConsigliRegionali occorrerà il parere

obbligatorio del Senato

I Consigli Regionali potranno rivolgereproposte di legge soltantoalla Camera dei Deputati