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La riforma della disciplina sugli

intermediari finanziari non

bancari

Dott. Edoardo Guffanti

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• Il perimetro delle attività: le attività riservate e le altre attività esercitabili

• Autorizzazione vs. cancellazione: i driver della scelta – costi ed opportunità connesse alla prosecuzione dell’attività

• Le tempistiche per l’iscrizione/cancellazione dall’albo

• Il regime transitorio

Indice

2 07/07/2015

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• Gli intermediari finanziari esercitano almeno una delle seguenti attività

finanziarie:

concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti

del pubblico (cfr. art. 106, comma 1, TUB);

riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento ai

sensi dell’art. 2, commi 3, 6 e 6-bis della legge 30 aprile 1999, n.

130 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing).

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Attività riservate

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• Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si

intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie

sostitutive del credito e di impegni di firma.

• Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato

nella forma di:

a) locazione finanziaria;

b) acquisto di crediti a titolo oneroso;

c) credito ai consumatori, così come definito dall'articolo 121, t.u.b.;

d) credito ipotecario;

e) prestito su pegno;

f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria,

accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché' ogni altra

forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma.

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Attività riservate: concessione finanziamenti

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• L'attività di concessione di finanziamenti si considera esercitata nei

confronti del pubblico qualora sia svolta:

nei confronti di terzi

con carattere di professionalità.

• Non configurano operatività nei confronti del pubblico:

a) tutte le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di

appartenenza ad eccezione dell'attività di acquisto di crediti vantati

nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo;

b) l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo

di appartenenza;

c) l'attività di rilascio di garanzie, di cui alla lettera f) che precede,

quando anche uno solo tra l'obbligato garantito e il beneficiario della

garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante;

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Attività riservate: concessione finanziamenti

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d) i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, da produttori di beni

e servizi o da società del gruppo di appartenenza, a soggetti

appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva del bene

o del servizio quando ricorrano le seguenti condizioni: 1) i

destinatari del finanziamento non siano consumatori ai sensi

dell'articolo 121, t.u.b., ne' utilizzatori finali del bene o servizio; 2) il

contratto di finanziamento sia collegato a un contratto per la

fornitura o somministrazione di beni o servizi, di natura continuativa

ovvero di durata non inferiore a quella del finanziamento concesso;

e) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del

gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a

coloro che operano in forma diversa dal rapporto di lavoro

subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza

interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti

sul mercato;

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Attività riservate: concessione finanziamenti

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f) le attività di concessione di finanziamenti poste in essere da società

costituite per singole operazioni di raccolta o di impiego e destinate

a essere liquidate una volta conclusa l'operazione, purché' le

limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della

capacità di indebitamento risultino dalla disciplina contrattuale e

statutaria della società ed essa sia consolidata integralmente nel

bilancio consolidato della capogruppo di un gruppo bancario,

finanziario o di SIM.

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Attività riservate: concessione finanziamenti

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• Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 2, TUB, gli intermediari finanziari

possono:

emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento, se

autorizzati ai sensi dell’art. 114-quinquies, comma 4, TUB e iscritti

nel relativo albo;

attività connesse e strumentali;

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Attività esercitabili

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• Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 2, TUB, gli intermediari finanziari

possono:

prestare ai sensi dell’art. 18, comma 3, TUF i seguenti servizi di

investimento:

i. negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per

conto dei clienti limitatamente agli strumenti finanziari derivati;

ii. sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo

ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

iii. collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di

garanzia nei confronti dell'emittente.

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Attività esercitabili

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• Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 2, TUB, gli intermediari finanziari

possono:

effettuare le altre attività previste da norme di legge, a condizione

che siano svolte in via subordinata rispetto alle attività di

concessione di finanziamenti; a titolo esemplificativo, tra tali

attività rientrano:

o la promozione e conclusione di contratti relativi alla

concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla

prestazione di servizi di pagamento (cfr. art. 12 del d.lgs. 13

agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni);

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Attività esercitabili

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• Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 2, TUB, gli intermediari finanziari

possono:

effettuare le altre attività previste da norme di legge, a condizione

che siano svolte in via subordinata rispetto alle attività di

concessione di finanziamenti; a titolo esemplificativo, tra tali

attività rientrano:

o l’erogazione di finanziamenti agevolati e la gestione di fondi

pubblici (cfr. art. 110 TUB, che estende l’applicazione dell’art.

47 del medesimo testo unico agli intermediari finanziari) (1);

o l’intermediazione assicurativa e riassicurativa previa iscrizione

negli appositi registri (cfr. art. 109, d.lgs. 7 settembre 2005, n.

209).

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Attività esercitabili

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• Autorizzazione vs. cancellazione: i driver della scelta – costi ed opportunità connesse alla prosecuzione dell’attività

• Le tempistiche per l’iscrizione/cancellazione dall’albo

• Il regime transitorio

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Linee di indirizzo

Le disposizioni di vigilanza dettate dalla

Circolare n. 288 confermano per gli

intermediari finanziari il regime di vigilanza

prudenziale “equivalente” a quello delle

banche già previsto per gli intermediari

iscritti nell’Elenco speciale (in sostanza,

anche gli intermediari finanziari sono

soggetti ai “tre pilastri” della disciplina

prudenziale bancaria).

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Capitale minimo pari a 2 milioni di euro per la generalità degli

intermediari ex 106 TUB;

Capitale minimo pari a 3 milioni di euro per gli intermediari ex

106 TUB che svolgono (esclusivamente o congiuntamente con

altre forme di finanziamento per cassa) l’attività di rilascio di

garanzie.

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Capitale minimo

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• Per gli intermediari finanziari che:

adottano la forma di società cooperativa a mutualità prevalente;

e che esercitano esclusivamente l’attività di concessione di

finanziamenti senza rilasciare garanzie;

è previsto un capitale iniziale minimo di 1,2 milioni di euro.

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Capitale minimo

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Confidi: il capitale minimo è di 2 milioni di Euro.

Agenzie di Prestito su pegno: il capitale minimo è di 600 mila

Euro.

Società Fiduciarie ex 199 TUF: non è previsto un capitale sociale

minimo.

Il capitale sociale rileva unicamente ai fini dell’individuazione delle

condizioni che comportano l’obbligo di iscrizione nella speciale

sezione dell’albo unico (S.p.A. con capitale sociale pari o

superiore a 100 mila Euro).

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Capitale minimo

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• Capogruppo di un gruppo finanziario può essere:

un intermediario finanziario; ovvero

una società finanziaria ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b),

TUB, con sede legale in Italia, purché sussistano le seguenti

condizioni:

a) la finanziaria controlli almeno un intermediario finanziario

italiano e non sia controllata da altro intermediario finanziario o

società finanziaria che possa essere considerata capogruppo;

b) la finanziaria sia costituita sotto forma di società di capitali;

c) sia verificato il requisito della “finanziarietà” del gruppo.

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Gruppo Finanziario

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• Capogruppo di un gruppo finanziario può essere:

un intermediario finanziario; ovvero

una società finanziaria ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b),

TUB, con sede legale in Italia, purché sussistano le seguenti

condizioni:

d) nell'insieme delle società controllate dalla finanziaria risulti

avere “rilevanza determinante” l’attività di quelle finanziarie;

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Gruppo Finanziario

Tale condizione risulta soddisfatta qualora la sommatoria degli attivi di bilancio delle

società e dei soggetti esercenti attività diversa da quella finanziaria, controllati dalla

capogruppo, non ecceda il 30% del totale degli attivi di bilancio della capogruppo e

di tutte le società e soggetti da essa controllati

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Assetti proprietari ed esponenti aziendali

Le disposizioni sono allineate a

quanto previsto dalla direttiva

2007/44/CE (relativa all’acquisto di

partecipazioni qualificate in banche,

imprese di investimento e di

assicurazione e società di gestione)

e dalle linee guida applicative delle

autorità di regolamentazione

europee (EBA, ESMA, EIOPA).

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• Le disposizioni di vigilanza dettate dalla Circolare n. 288 disciplinano, tra

l’altro :

i requisiti generali di organizzazione (es: flussi informativi interni,

procedure amministrative e contabili, misure di salvaguardia della

continuità operativa);

le regole di governo societario, che delineano i compiti e le

responsabilità minimali degli organi aziendali;

il sistema dei controlli interni (è previsto che gli intermediari

istituiscano funzioni di risk management, compliance, internal

audit);

l’esternalizzazione di funzioni aziendali;

le caratteristiche del sistema informativo-contabile.

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Organizzazione e controlli

Sono previste semplificazioni per gli intermediari minori

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• Applicazione del pacchetto CRR/CRD, fatta eccezione per alcuni istituti

quali le regole in materia di i) liquidità e leva finanziaria; ii) riserva di

conservazione del capitale e (iii) riserva di capitale anticiclica. In

applicazione del principio di proporzionalità le disposizioni di vigilanza

introducono alcuni trattamenti specifici relativamente ai livelli di capitale.

• Per quanto riguarda il requisito patrimoniale complessivo, è previsto che

gli intermediari che non effettuano raccolta di risparmio presso il pubblico

mantengano un requisito patrimoniale a fronte dei rischi di credito e di

controparte pari al 6% delle esposizioni ponderate per il rischio.

• Per gli altri intermediari, il coefficiente è pari all’8% come per le banche.

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Disciplina prudenziale

Disciplina prudenziale semplificate per gli intermediari minori

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• Con riferimento alla concentrazione dei rischi, è previsto che gli

intermediari finanziari rispettino i medesimi limiti prudenziali stabiliti per

le banche.

• In via transitoria (fino al 31.12.2017) è, tuttavia, consentito di superare il

limite di esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, pari

al 25% del capitale ammissibile. All’esposizione eccedente tale limite è

prevista l’applicazione di uno specifico requisito patrimoniale; in ogni

caso, l’esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi non

può superare il 40% del capitale ammissibile.

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Disciplina prudenziale

Disciplina prudenziale semplificate per gli intermediari minori

07/07/2015

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• Autorizzazione vs. cancellazione: i driver della scelta – costi ed opportunità connesse alla prosecuzione dell’attività

• Le tempistiche per l’iscrizione/cancellazione dall’albo

• Il regime transitorio

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Termine per l’iscrizione al nuovo albo unico

07/07/2015

Fonte: Banca d’Italia

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Termine per l’iscrizione al nuovo albo unico

Termine per la presentazione dell’istanza di autorizzazione da

parte degli attuali intermediari 107 TUB ovvero 106 TUB inclusi

nella vigilanza consolidata bancaria

11 ottobre 2015

07/07/2015

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Termine per l’iscrizione al nuovo albo unico

Termine di presentazione dell’istanza di autorizzazione da parte

degli altri soggetti

(intermediari 106 TUB e fiduciarie 199 TUF)

12 febbraio 2016

07/07/2015

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Termine

Decorsi i termini stabiliti (12 maggio 2016), i soggetti che non

abbiano presentato istanza di autorizzazione:

deliberano la liquidazione della società;

ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il

riferimento ad attività riservate ai sensi di legge.

o Le società fiduciarie che non abbiano presentato

istanza entro il 12 febbraio 2016 eliminano le condizioni

che comportano l’obbligo di iscrizione nella speciale

sezione dell’albo unico. In mancanza, decade

l’autorizzazione di cui all’art. 2 della Legge 23 novembre

1939, n. 1966.

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• Il perimetro delle attività: le attività riservate e le altre attività

esercitabili

• Autorizzazione vs. cancellazione: i driver della scelta – costi ed opportunità connesse alla prosecuzione dell’attività

• Le tempistiche per l’iscrizione/cancellazione dall’albo

• Il regime transitorio

Indice

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Regime transitorio

Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui

all’articolo 106 TUB;

gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui

all'articolo 107 TUB vigenti alla data di entrata in vigore del

decreto 141/2010;

e le società fiduciarie previste dall’articolo 199, comma 2, TUF:

che presenteranno istanza entro i termini per l’iscrizione potranno

continuare ad operare in pendenza del procedimento

amministrativo (relativo all’istanza di autorizzazione) avviato ai

sensi della Legge 241/90 e delle disposizioni attuative, fino al:

termine del periodo transitorio:

12 maggio 2016