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La riforma della contabilità nelle Università Normativa e aspetti applicativi Sonia Caffù

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La riforma della contabilit nelle Universit

Normativa e aspetti applicativi

Sonia Caff

Agenda

Il percorso evolutivo Normativa e stato Sistema

Legge 196/2009 e D.Lgs. 91/2011

Legge 240/2010 e D.Lgs. 18/2012

Decreti Interministeriali MIUR-MEF: quali e quanti

Prime riflessioni sullavvio del cambiamento

COEP Casi pratici

Il percorso evolutivo - Normativa

T.U. 31 agosto 1933, n. 1592

D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382

D.P.R. 4 marzo 1982 n. 371

Legge 9 maggio 1989, n. 168

Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Il percorso evolutivo - Normativa

Legge 9 maggio 1989, n. 168

Istituzione Ministero universit e ricerca

Autonomia Universit

L autonomia finanziaria e contabile Disciplinata dallart. 7

Omogenea redazione Conti consuntivi

(D.I. 1 marzo 2007)

Regolamento dAteneo per lamministrazione

la finanza e la contabilit (anche in deroga alle norme di

Contabilit di Stato vincolo solo PRINCIPI)

Il percorso evolutivo - Normativa

Omogenea redazione Conti Consuntivi (D.I. 1 marzo 2007)

Il perch del cambiamento

Com strutturata Cosa contiene (allegati) Come vengono utilizzati i dati Da chi vengono utilizzati i dati

stato del Sistema Universitario pre L. 240/10

CHI e QUANTI siamo

Universit STATALI: 59

Universit STATALI per Stranieri: 2

Istituti ad ordinamento speciale STATALI: 6

Universit NON Statali: 17

Universit Telematiche: 11

TOTALE 95

Strutture con autonomia di bilancio

Strutture di Ricerca: 1.946

Altre strutture: 403

TOTALE 2.349

Anno 2006

Anno 2010

Strutture di Ricerca: 1.921

Altre strutture: 343

TOTALE 2.264

stato del Sistema Universitario pre L. 240/10

che CONTABILITAutilizziamo

COEP

COFI comp.

COFI comp./cassa

COFI crediti/debiti

3

41

21

2

STATALI

COEP

COFI comp.

COFI crediti/debiti

10

5

2

non STATALI

stato del Sistema Universitario pre L. 240/10

dove stiamo andando(anno 2010)

Economico-Patrimoniale a regime 2

Economico-Patrimoniale in atto 1

Finanziaria e Economico-Patrimoniale Risultati ufficiali sottoposti (C.E.+S.P.) organi governo 3

Finanziaria e Economico-Patrimoniale Risultati ufficiali sottoposti (C.E.) organi governo 6

Finanziaria e Economico-Patrimoniale Risultati (C.E. e/o S.P.) non sottoposti organi governo 8

Finanziaria e Economico-Patrimoniale Avvio doppia registrazione 6

Finanziaria e Economico-Patrimoniale Rivisto piano conti e acquistato software 14

37

3

stato del Sistema Universitario pre L. 240/10

Legge 31 dicembre 2009, n. 196

Armonizzazione sistemi contabili PA

Principali punti dinteresse: principi e ambito di riferimento (art. 1); delega armonizzazione sistemi contabili e schemi di bilancio (art. 2); monitoraggio dei conti pubblici (art. 13); testo unico delle disposizioni in materia di contabilit di stato (art. 50).

Legge 196/2009 e Dlgs 91/2011

Legge 31 dicembre 2009, n. 196

Armonizzazione sistemi contabili PA

Armonizzazione sistemi contabili (art. 2), delega al Governo per:

adozione regole contabili uniformi e piano dei conti integrato; tassonomia per riclassificazione COEP vs COFI; missioni e programmi; bilancio consolidato; sistema di indicatori di risultato.

Legge 196/2009 e Dlgs 91/2011

Legge 31 dicembre 2009, n. 196

Armonizzazione sistemi contabili PA

Monitoraggio dei conti pubblici (artt. 13-15):

Banca dati unitaria amministrazioni pubbliche. Dati concernenti: - Bilanci di previsione; - Relative variazioni; - Conti consuntivi. Determina MEF-RGS: 0037547 del 26/04/2010

Legge 196/2009 e Dlgs 91/2011

D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91

Attuazione delega art. 2, Legge 196/2009

Destinatari e obiettivi: tutte le amministrazioni pubbliche (ISTAT); armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo.

Legge 196/2009 e D.Lgs. 91/2011

D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91

Attuazione delega art. 2, Legge 196/2009

Piano dei conti (e sistema) integrato: destinatari: amministrazioni pubbliche (COFI); finalit: qualit e trasparenza; voci comuni piano dei conti e contenuti, nonch principi contabili di contabilizzazione; base comune: consolidamento e monitoraggio nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione.

Legge 196/2009 e D.Lgs. 91/2011

D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91

Attuazione delega art. 2, Legge 196/2009

Omogeneit classificazione della spesa: destinatari: amministrazioni pubbliche; finalit: classificazione spesa missioni e programmi; definizione del contenuto di missioni e programmi; criteri per la classificazione della spesa per missioni e programmi.

Legge 196/2009 e D.Lgs. 91/2011

D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91

Attuazione delega art. 2, Legge 196/2009

Disposizioni speciali enti e amministrazioni con bilancio civilistico:

destinatari: amministrazioni pubbliche COEP; obblighi: missioni e programmi, nonch redazione conto consuntivo finanziario; tassonomia per riclassificazione dati contabili (SIOPE).

Legge 196/2009 e D.Lgs. 91/2011

D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91

Attuazione delega art. 2, Legge 196/2009

Sistema di indicatori di risultato: destinatari: amministrazioni pubbliche; previsione, monitoraggio, consuntivazione; struttura: missioni e programmi, coerenza con piano delle performance; requisiti minimi del piano.

Legge 196/2009 e D.Lgs. 91/2011

LINEE GUIDA D.P.C.M. 18 settembre 2012

Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Riforma Universit

In particolare, delega al governo per (art. 5, comma 1, lett. b) e comma 4, lett. a)):

Contabilit economico-patrimoniale e

analitica; Bilancio Unico dAteneo; Bilancio consolidato; richiamo: art. 2, comma 2, L. 196/2009; Piano economico triennale per garantire la

sostenibilit di tutte le attivit dellateneo.

Legge 240/2010 e D.Lgs. 18/2012

Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Principi ispiratori

La contabilit economico-patrimoniale per: garantire trasparenza e omogeneit dei sistemi e delle procedure contabili; consentire lindividuazione della situazione patrimoniale dellAteneo. Le criticit legate al cambiamento: necessit rispetto disposizioni previste dalla legge 196/2009; forte cambiamento del lavoro degli operatori (stress organizzativo).

Legge 240/2010 e D.Lgs. 18/2012

Le universit operano in un contesto dove differenti stakeholders richiedono una politica unitaria

MIUR: finanziamento Finanziatori: reputazione e risultati ottenuti Studenti: didattica (qualit)

Le universit perseguono le proprie strategie e svolgono le attivit attraverso un modello organizzativo complesso

Non esiste un unico centro decisionale I diversi centri autonomi acquisiscono le decisioni centrali come guida ma possono svilupparle con autonomia

Legge 240/2010 e D.Lgs. 18/2012 Bilancio UNICO

Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Trasparenza dei bilanci Semplificazione delle procedure contabili Omogeneit delle procedure contabili Gestione unitaria del ciclo di programmazione contabile

alcune considerazioni lautonomia didattica e di ricerca dei centri autonomi NON influenzata dalle norme sul bilancio Autonomia gestionale, finanziaria e amministrativa sono concetti differenti da autonomia contabile Autonomia contabile NON un valore aggiunto rispetto alle competenze di un dipartimento/centro autonomo

Legge 240/2010 e D.Lgs. 18/2012 Bilancio UNICO

Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Le NOVITA legislative

t

31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014

Legge 196/2009

Legge 240/2010

D.Lgs. 91/2011

D.Lgs. 18/2012

una lettura dinsieme

Le NOVITA legislative

Passaggio alla Contabilit economico-patrimoniale

Necessit di consentire il consolidamento e monitoraggio dei conti

(legge 196/2009)

TASSONOMIA ai fini della riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per gli enti

che adottano la COEP

una lettura dinsieme

Le NOVITA legislative

Bilancio UNICO desercizio (preventivo e consuntivo)

proposto dal Rettore, previo parere del Senato Accademico, e approvato dal Consiglio di Amministrazione

Bilancio CONSOLIDATO desercizio (consuntivo)

Obbligatorio ai sensi della legge 196/2009 e legge 240/2010

una lettura dinsieme

Le NOVITA legislative

Rappresentazione della spesa per MISSIONI e PROGRAMMI

Decisioni: cosa definire e come

OBBLIGHI informativi

MIUR (omogenea redazione, L. 240/2010) e MEF (L. 196/2009)

Legge 240/2010 e D.Lgs. 18/2012 Attuazione delega legge 240/2010

D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 art. 1

Il provvedimento, allarticolo 1, stabilisce: finalit; quadro informativo economico-patrimoniale (annuale e pluriennale); bilancio consolidato. Ma anche: obbligo, per consolidamento e monitoraggio conti P.A. (L.196/2009), redazione previsione e consuntivo in contabilit finanziaria; contabilit analitica.

Legge 240/2010 e D.Lgs. 18/2012 Principi contabili e quadro informativo

D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 art. 2 e 5

Il provvedimento, agli articoli 2 e 5, disciplina: principi contabili e schemi, rinvio a DI MIUR-MEF; obblighi per le universit considerate amministrazioni pubbliche e NON; tempi di approvazione dei documenti contabili. Ma anche: informazioni obbligatorie da inserire in nota integrativa (elenco enti e societ partecipate); attori coinvolti nellapprovazione dei documenti contabili.

Legge 240/2010 e D.Lgs. 18/2012 Missioni e programmi

D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 art. 4

Il provvedimento, allarticolo 4 disciplina: le universit obbligate alla classificazione della spesa per missioni e programmi; definisce missioni e programmi; elenco missioni e programmi, nonch criteri di classificazione, rinvio a DI MIUR-MEF.

Legge 240/2010 e D.Lgs. 18/2012 Bilancio consolidato

D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 art. 6

Il provvedimento, allarticolo 6 disciplina: le universit obbligate alla predisposizione del bilancio consolidato; larea di consolidamento; principi contabili di consolidamento, rinvio a DI MIUR-MEF.

Legge 240/2010 e D.Lgs. 18/2012 Tempi introduzione e obblighi trasparenza

D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 artt. 7 e 8

Il provvedimento, agli articoli 7 e 8, stabilisce: tempi per ladozione dei D.I. e pareri obbligatori; tempo massimo di adeguamento RAFC e adozione nuovo sistema di contabilit; obblighi informativi MIUR-MEF; obblighi pubblicit sito istituzionale. Ma anche: incentivi MIUR specifici a valere su FFO.

Legge 240/2010 e D.Lgs. 18/2012 Commissione e fase transitoria

D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 artt. 9 e 10

Il provvedimento, agli articoli 9 e 10, stabilisce: commissione ministeriale COEP: obiettivi e composizione; disciplina del periodo transitorio in contabilit finanziaria. Ma anche: obbligo redazione 1 Stato patrimoniale entro il 31 dicembre 2013.

Legge 240/2010 e D.Lgs. 18/2012 I decreti interministeriali

D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18

Volont del legislatore di rendere pi flessibili eventuali modifiche future.

Quadro di sintesi, quali e quanti sono!? COEP, principi e schemi di bilancio; Missioni e Programmi; COEP consolidato, principi di consolidamento; COFI, fase transitoria.

Legge 240/2010 e D.Lgs. 18/2012 I decreti interministeriali

D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18

Il G.L. Ministeriale: attori coinvolti e obiettivi

Obiettivi principali:

coerenza con la normativa nazionale di armonizzazione dei sistemi contabili; previsione di principi contabili specifici per il sistema universitario.

COEP e Missioni/Programmi: trasmessi a CRUI per parere, ancora da trasmettere alle Commissioni parlamentari; COFI: alla firma Ministri competenti; COEP: consolidato: non ancora predisposto.

Principi contabili applicati COFI: Entrate derivanti da FFO; Entrate derivanti da tasse e contributi degli

studenti; Entrate derivanti da finanziamenti esterni per le

attivit di didattica e di ricerca; Formazione dei residui e relativo accertamento.

Schemi di bilancio e obblighi informativi

Legge 240/2010 e D.Lgs. 18/2012 I decreti interministeriali

COFI, Fase transitoria

Il quadro di riferimento:

Ricerca e Innovazione

Ricerca scientifica e tecnologica di base

Ricerca scientifica e tecnologica applicata

Istruzione universitaria

Sistema univ. e formazione post universitaria

Diritto allo studio

Tutela della salute

Servizi istituzionali e generali

Assistenza in materia sanitaria

Assistenza in materia veterinaria

Indirizzo politico

Servizi e affari generali per le amministrazioni

Legge 240/2010 e D.Lgs. 18/2012 I decreti interministeriali

Missioni e programmi

Legge 240/2010 e D.Lgs. 18/2012 I decreti interministeriali

Missioni e programmi

Quando

Previsione annuale e Bilancio desercizio

Come

Criteri generali di classificazione per le spese direttamente riconducibili al programma (piano conti) Criteri specifici di classificazione per le spese destinate congiuntamente a pi programmi (COAN)

Criteri Generali, alcuni esempi: Sistema universitario: incarichi di

insegnamento, CEL, borse di studio, ; Diritto allo studio: fornitura di vitto e alloggio,

immobili destinati a residenze, spese sostenute a seguito trasferimento competenze da Stato/Regione;

Ricerca di base: borse di dottorato e post, assegni di ricerca;

Ricerca applicata: c/terzi, inclusi compensi personale, .

Legge 240/2010 e D.Lgs. 18/2012 I decreti interministeriali

Missioni e programmi

Criteri Specifici, le spese interessate: Assegni fissi personale docente e ricercatore; Assegni fissi personale tecnico-amministrativo; Acquisto, manutenzione immobili e utenze; Servizi, attrezzature e materiale di consumo.

Legge 240/2010 e D.Lgs. 18/2012 I decreti interministeriali

Missioni e programmi

Un possibile approccio: Piano dei conti vs Programmi (criteri generali); Aggiornamento DB personale TA per

ribaltamento costi; Aggiornamento DB personale docente e

ricercatore, tenendo conto delle disposizioni previste dalla L. 240 e del carico didattico effettivo per ribaltamento costitime sheet!?;

Suddivisione spazi e apparati per ribaltamento costi.

Legge 240/2010 e D.Lgs. 18/2012 I decreti interministeriali

Missioni e programmi

I documenti: Stato Patrimoniale (SP); Conto Economico (CE); Rendiconto finanziario.

La commissione potr approfondire alcune riflessioni sulla Nota integrativa e la Relazione sulla gestione. Schema per la predisposizione del bilancio e del rendiconto in contabilit finanziaria.

Legge 240/2010 e D.Lgs. 18/2012 I decreti interministeriali

COEP, principi contabili e schemi

Stato Patrimoniale (rif. Codice civile): poste di debito e di credito rappresentative delle diverse categorie di soggetti interlocutori; immobilizzazioni rappresentative del contesto specifico delle universit; particolare attenzione al patrimonio netto.

Legge 240/2010 e D.Lgs. 18/2012 I decreti interministeriali

COEP, principi contabili e schemi

ATTIVO PASSIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

I. IMMATERIALI

II. MATERIALI

III. FINANZIARIE

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I. RIMANENZE

II. CREDITI

III. ATTIVITA FINANZIARIE

IV. DISPONIBILITA LIQUIDE

C) RATEI E RISCONTI ATTIVO

TOTALE ATTIVO CONTI DORDINE

A) PATRIMONIO NETTO

I. FONDO DI DOTAZIONE DELLATENEO

II. PATRIMONIO VINCOLATO

III. PATRIMONIO NON VINCOLATO

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

SUBORDINATO

D) DEBITI

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO CONTI DORDINE

Stato Patrimoniale: schema

Legge 240/2010 e D.Lgs. 18/2012

Conto economico: poste rappresentative della natura dei ricavi e dei costi delle Universit; poste ricavo che tengono in considerazione anche i soggetti finanziatori; nessuna distinzione tra attivit commerciale e istituzionale.

Legge 240/2010 e D.Lgs. 18/2012 I decreti interministeriali

COEP, principi contabili e schemi

PROVENTI OPERATIVI (A) I. PROVENTI PROPRI

II. CONTRIBUTI

III. PROVENTI PER ATTIVITA ASSISTENZIALE

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA DIRITTO ALLO STUDIO

V. ALTRI PROVENTI

VI. VARIAZIONI LAVORI IN CORSO

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

COSTI OPERATIVI (B) VIII. COSTI SPECIFICI

IX. COSTI GENERALI

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

XII. ALTRI ACCANTONAMENTI

XIII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Differenza tra PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)

Legge 240/2010 e D.Lgs. 18/2012

Conto economico: schema 1/2

Differenza tra PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELLESERCIZIO CORRENTI,

DIFFERITE, ANTICIPATE

RISULTATO DESERCIZIO

Legge 240/2010 e D.Lgs. 18/2012

Conto economico: schema 2/2

Principi contabili: disciplina puntuale delle poste di bilancio particolarmente significative per il Sistema universitario: - Immobilizzazioni - Crediti/Debiti - Patrimonio Netto - Proventi propri e contributi rinvio, per tutto quanto non disciplinato, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi contabili nazionali emanati dallOIC.

Legge 240/2010 e D.Lgs. 18/2012 I decreti interministeriali

COEP, principi contabili e schemi

Ma anche: criteri di predisposizione del primo Stato Patrimoniale; piano dei conti; criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico dateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico dateneo in contabilit finanziaria.

Legge 240/2010 e D.Lgs. 18/2012 I decreti interministeriali

COEP, principi contabili e schemi

Le NOVITA legislative

t

31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014

Legge 196/2009

Legge 240/2010

D.Lgs. 91/2011

D.Lgs. 18/2012

DI MIUR-MEF

DPCM 18/09/12

Le NOVITA legislative

t

31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014

Legge 196/2009

Legge 240/2010

D.Lgs. 91/2011

D.Lgs. 18/2012

DI MIUR-MEF

DPCM 18/09/12

Missioni e programmi Inizio sperimentazione e

Indicatori 1 gennaio 2013

Termine MAX Passaggio a

COEP 1 gennaio 2014

per affrontare il percorso verso il nuovo modello contabile: analisi condivisione/revisione dei processi pulizia dati contabili ricognizione del patrimonio mobiliare e immobiliare e relativa valorizzazione formazione e comunicazione Necessit di un leader di progetto forte per

affrontare il cambiamento e lo stress da cambiamento

Prime riflessioni sullavvio del cambiamento

Punti di attenzione

Criticit emerse prima del passaggio: pulizia trasferimenti interni; necessit di una analisi di dettaglio di tutte le poste attive e passive;

Criticit emerse durante la gestione: revisione dei processi legati ai vecchi trasferimenti interni; necessit di monitorare i flussi di cassa; necessit di mantenere invariata loperativit dei dipartimenti; mancato rispetto dei tempi dettati.

Prime riflessioni sullavvio del cambiamento

Bilancio UNICO

Criticit emerse prima del passaggio: necessit di una analisi di dettaglio di tutte le poste attive e passive; necessit di chiarezza sul patrimonio; analisi puntuale di tutti i progetti in corso; forte stress organizzativo; formazione serrata in aggiunta allordinaria attivit lavorativa. Criticit emerse durante la gestione: nei parliamo a fine 2013!

Prime riflessioni sullavvio del cambiamento

COEP

COEP Casi pratici

Prima alcune definizioni

La determinazione dei risultati di un periodo implica una diversa prospettiva di analisi della gestione: laspetto economico diviene laspetto originario di osservazione. Occorre considerare, infatti, le utilit residue da impiegare nella gestione nel futuro, come pure quelle gi consumate o ottenute. Di fatto CAMBIA la prospettiva di osservazione

COEP Casi pratici

Il comportamento dei diversi fattori produttivi

PLURIENNALI: lutilit dura pi cicli produttivi e pi anni, viene ceduta parzialmente e lentamente: - Quota utilizzata nellanno - Rimanenza: quota da utilizzare negli esercizi futuri

DI ESERCIZIO: lutilit viene ceduta nella

produzione totalmente e immediatamente

Strutturali e di esercizio

COEP Casi pratici

Il comportamento dei diversi fattori produttivi

Costi pluriennali Costi desercizio

Immobilizzazioni

Quota utilizzata

Utilizzo totale desercizio

(magazzino)

Valore o quota residua

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

COEP Casi pratici

Il piano dei conti COEP e COAN

- La definizione del piano dei conti COEP; - La definizione del piano dei conti COAN; - Il legame tra i due piani dei conti. Uno sguardo ai due piani dei conti.

COEP Casi pratici

es. FFO

Conto GE.R.04.01.01.001 Assegnazione MIUR fondo di finanziamento ordinario Conto GE.A.05.01.01.001 Crediti verso MIUR esigibili entro 12 mesi

Il conto di natura economica rileva in avere il ricavo (variazione economica positiva) generato dallassegnazione da parte del MIUR

Il conto di natura patrimoniale rileva in dare la contropartita legata ai maggiori crediti verso MIUR (variazione numeraria positiva)

DARE a

AVERE Crediti verso MIUR esigibili entro 12

mesi Assegnazione MIUR fondo di

finanziamento ordinario

Il credito verso MIUR si estingue in avere (variazione numeraria negativa) con la rilevazione dellincremento del Deposito Bancario di Tesoreria (variazione numeraria positiva) al conto:

DARE a

AVERE

Depositi bancari Tesoreria Unica Crediti verso MIUR entro 12 mesi

COEP Casi pratici

es. Tasse di iscrizione Scuole Dottorato

Conto GE.R.01.01.02.001 Tasse di iscrizione scuole di dottorato Conto GE.A.05.01.09.001 Crediti verso Studenti per tasse e contributi esigibili entro 12 mesi

Il conto di natura economica rileva in avere il ricavo (variazione economica positiva) generato dai versamenti degli studenti per le tasse di iscrizione ai corsi di dottorato.

Il conto di natura patrimoniale rileva in dare la contropartita legata ai maggiori crediti verso gli studenti (variazione numeraria positiva)

DARE a

AVERE Crediti verso Studenti per tasse e contributi esigibili entro 12 mesi

Tasse di iscrizione scuole di dottorato

Il credito verso gli studenti si estingue in avere (variazione numeraria negativa) con la rilevazione dellincremento del Deposito Bancario di Tesoreria (variazione numeraria positiva) al conto:

DARE a

AVERE

Depositi bancari Tesoreria Unica Crediti verso Studenti per tasse e contributi esigibili entro 12 mesi

COEP Casi pratici

es. Tasse di iscrizione Scuole Dottorato

Poich lanno accademico si colloca a cavallo di due esercizi (inizio: 1/11/anno n; termine: 31/10/anno n+1), a fine anno si rende necessario attribuire la corretta competenza economica al ricavo registrato nel corso dellesercizio, mantenendo la correlazione con i costi ad esso connessi. In particolare, si rende necessario imputare una quota dei ricavi allanno successivo, mediante la registrazione di un risconto passivo movimentando il conto: GE.P.07.01.01.001 Risconti passivi per tasse e contributi

DARE a

AVERE Tasse di iscrizione scuole di

dottorato Risconti passivi per tasse e contributi

Il conto di natura patrimoniale rileva in avere la quota di ricavo, gi incassata (manifestazione finanziaria) nellesercizio, ma di competenza economica dellesercizio successivo (ricavo sospeso)

COEP Casi pratici

es. Materiale di consumo

Conto GE.C.05.01.01.001 Materiale di consumo per laboratori

Il conto di natura economica rileva in dare il costo (variazione economica negativa) associato allacquisto di materiale di consumo

Conto GE.P.07.02.14.001 Debiti verso fornitori

Il conto di natura patrimoniale rileva in avere la contropartita legata ai maggiori debiti verso fornitori (variazione numeraria negativa)

DARE a

AVERE

Materiale di consumo per laboratori Debiti verso fornitori

Il debito verso i fornitori si estingue in dare (variazione numeraria positiva) con la relativa diminuzione del Deposito Bancario di Tesoreria (variazione numeraria negativa) al conto:

DARE a

AVERE

Debiti verso fornitori Depositi bancari Tesoreria Unica

COEP Casi pratici

es. Attrezzature scientifiche

Conto GE.A.02.02.02.001 Attrezzature tecnico - scientifiche

Il conto di natura patrimoniale rileva in dare il costo storico associato allacquisto delle attrezzature (variazione numeraria positiva)

Conto GE.P.07.02.14.001 Debiti verso fornitori

Il conto di natura patrimoniale rileva in avere la contropartita legata ai maggiori debiti verso fornitori (variazione numeraria negativa)

DARE a

AVERE

Attrezzature tecnico - scientifiche Debiti verso fornitori

Il debito verso i fornitori si estingue in dare (variazione numeraria positiva) con la relativa diminuzione del Deposito Bancario di Tesoreria (variazione numeraria negativa) al conto:

DARE a

AVERE

Debiti verso fornitori Depositi bancari Tesoreria Unica

COEP Casi pratici

es. Attrezzature scientifiche

Linvestimento ha durata pluriennale, pertanto a fine anno si rende necessario attribuire la corretta competenza economica al costo registrato nel corso dellesercizio, attraverso limputazione della relativa quota di ammortamento

Conto GE.C.14.07.02.001 Ammortamento attrezzature tecnico - scientifiche

Il conto di natura economica rileva in dare il costo (variazione economica negativa) associato alla quota di ammortamento di competenza dellesercizio

DARE a

AVERE Ammortamento attrezzature tecnico-

scientifiche Fondo ammortamento attrezzature

tecnico-scientifiche

Conto GE.P.05.07.02.001 Fondo Ammortamento attrezzature tecnico - scientifiche

Il conto di natura patrimoniale rileva in avere la contropartita legata allaccantonamento al fondo (variazione numeraria negativa)

COEP Casi pratici

es. Locazioni passive

Conto GE.C.12.01.01.001 Locazioni immobili e spese condominiali

Il conto di natura economica rileva in dare il costo (variazione economica negativa) associato al canone di locazione

Conto GE.P.07.02.12.008 Debiti verso altri soggetti privati in scadenza entro 12 mesi

Il conto di natura patrimoniale rileva in avere la contropartita legata ai maggiori debiti (variazione numeraria negativa)

DARE a

AVERE Locazione immobili e spese

condominiali Debiti verso altri soggetti privati in

scadenza entro 12 mesi

Il debito si estingue in dare (variazione numeraria positiva) con la relativa diminuzione del Deposito Bancario di Tesoreria (variazione numeraria negativa) al conto:

DARE a

AVERE Debiti verso altri soggetti privati in

scadenza entro 12 mesi Depositi bancari Tesoreria Unica

COEP Casi pratici

es. Locazioni passive

Il conto di natura patrimoniale rileva in dare la quota di costo, gi pagata (manifestazione finanziaria) nellesercizio, ma di competenza economica dellesercizio successivo (costo sospeso)

DARE a

AVERE

Altri Risconti attivi Locazione Immobili e spese

condominiali

Poich il contratto di locazione dellimmobile si colloca a cavallo di due esercizi (inizio: 1/11/anno n; termine: 31/10/anno n+1), a fine anno si rende necessario attribuire la corretta competenza economica al costo registrato (in via anticipata) nel corso dellesercizio. In particolare, si rende necessario imputare una quota dei costi allanno successivo, mediante la registrazione di un risconto attivo movimentando il conto: GE.A.08.01.04.001 Altri Risconti attivi

Grazie per lattenzione!!!!

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Percorso formativo per i responsabili amministrativi del Dipartimento - Giornata formativa del 26 ottobre 2012

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI

Modalit: le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante: a) amministrazione diretta; b) cottimo fiduciario. Il ricorso a questo tipo di procedura deve essere opportunamente motivato. Il ricorso al cottimo fiduciario deve essere preceduto dalla determina o decreto a contrattare di cui allart. 11 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni.

Requisiti dellaffidatario: laffidatario delle acquisizioni in economia deve possedere gli stessi requisiti di idoneit morale e di capacit tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni del medesimo importo affidate mediante le ordinarie procedure di gara (articolo 125 comma 12 del decreto legislativo n. 163/06).

Possibilit di ricorso ai lavori in economia: i lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante nellambito delle seguenti categorie generali (articolo 125, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006):a) manutenzione o riparazione di opere o impianti, quando ricorre un evento imprevedibile e non sia possibile realizzarle con gli ordinari sistemi di affidamento; b) manutenzione di opere o di impianti; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; d) lavori che non possono essere differiti, dopo linfruttuoso esperimento delle procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno dellappaltatore inadempiente, quando vi necessit e urgenza di completare i lavori. Lacquisizione in economia di lavori per ragioni di urgenza deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di urgenza. Tale verbale deve essere compilato dal RUP o da un tecnico alluopo incaricato e, unitamente ad una perizia estimativa, trasmesso alla stazione appaltante per la copertura della spesa e lautorizzazione dei lavori. In caso di somma urgenza il RUP e/o il tecnico che si reca per primo sul luogo pu disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, limmediata esecuzione dei lavori entro il limite di euro 200.000 o, comunque, di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumit (art. 176 del Regolamento)

Possibilit di ricorso alle acquisizioni di beni e servizi in economia: il ricorso alle acquisizioni in economia previsto nei seguenti casi: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) necessit di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne lesecuzione nellambito del contratto medesimo; c) prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; d) urgenza, nellipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per ligiene e la salute pubblica, ovvero per il

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patrimonio storico, artistico, culturale; e) l'acquisizione in economia di beni e servizi ammessa inoltre in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.

Gli importi previsti per il ricorso allamministrazione diretta: nel caso di lavori in economia (articolo 125 comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006), lamministrazione diretta prevista per importi non superiori ad euro 50.000. Non invece espressamente fissato un importo per lamministrazione diretta nei servizi e nelle forniture. Ai sensi dellarticolo 125, comma 3, del Codice dei contratti Nellamministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per loccasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Pertanto, la stazione appaltante, nel caso dellamministrazione diretta, non ricorre ad un imprenditore esterno, ma provvede direttamente allacquisizione, anche con mezzi e personale proprio.

Gli importi previsti per il ricorso al cottimo fiduciario: nei lavori in economia il cottimo fiduciario previsto per importi fino ad un massimo di euro 200.000, iva esclusa (comma 8, articolo 125, del Decreto legislativo n. 163/2006). Nei servizi e nelle forniture il cottimo fiduciario ammesso entro i limiti previsti dallart. 125, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006, ovverosia: 1) per importi inferiori a 130.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici di cui allarticolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006; 2) per importi inferiori a 200.000 euro per le stazioni appaltanti di cui allarticolo 28, comma 1, lett. b) del medesimo decreto n. 163/2006. Ai sensi dellarticolo 125, comma 4, del Codice dei contratti Il cottimo fiduciario una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. Sulla base di tale procedura viene stipulato un contratto tra la stazione appaltante ed un operatore economico qualificato, avente ad oggetto i lavori, servizi e forniture, previamente individuati dallamministrazione nel proprio provvedimento generale di disciplina dellattivit contrattuale. Il cottimo fiduciario dunque una procedura negoziata di acquisto in economia di lavori beni o servizi di entit economica non elevata, ammissibile solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'ordinamento e previa individuazione da parte della stazione appaltante dei lavori beni o servizi acquisibili in economia.

Differenze tra i lavori in economia e i lavori in economia contemplati allinterno di un contratto di appalto: sono due fattispecie del tutto diverse. I lavori in economia di cui allarticolo 125 del Codice dei contratti costituiscono un sistema autonomo di affidamento sostanzialmente assimilabile alla procedura negoziata. I lavori in economia contemplati allinterno di un contratto di appalto, invece, non hanno una propria autonomia, ma riguardano una o pi lavorazioni allinterno di un contratto di appalto (tali lavorazioni sono previste dagli articoli 153, 161, 162 e 166 del D.P.R. n. 554/99 e dallart. 5 comma 2 del capitolato generale di cui al DM n. 145/2000).

Differenze tra il cottimo fiduciario e il cottimo previsto dallarticolo 118, comma 8, del Codice dei contratti. Sono due fattispecie del tutto diverse. La prima un sistema autonomo di affidamento assimilabile alla procedura negoziata. Il cottimo contemplato nellart. 118, comma 8 del Codice dei contratti, invece, trova ora una sua definizione nel nuovo regolamento recentemente approvato con D.P.R. n. 207/2010, che allarticolo

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170, comma 6, stabilisce: Il cottimo di cui all'articolo 118 del Codice consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che pu risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.

Contenuto dellatto di cottimo per lavori (articolo 144, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 554/99; articolo 173 del D.P.R. n. 207/2010): latto di cottimo per lavori deve indicare: a) lelenco dei lavori e delle somministrazioni; b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e limporto di quelle a corpo; c) le condizioni di esecuzione; d) il termine di ultimazione dei lavori; e) le modalit di pagamento; f) le penalit in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista; g) le garanzie dellesecutore.

Contenuto dellatto di cottimo per servizi e forniture (articolo 334, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010): per servizi e forniture, latto di cottimo contiene le medesime indicazioni e prescrizioni previste per i lavori. A partire dall8 giugno 2011, la normativa (articolo 334 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010) fa riferimento al contenuto della lettera di invito. La lettera di invito dovr indicare: a) loggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dellIVA; b) le garanzie richieste allaffidatario del contratto; c) il termine di presentazione delle offerte; d) il periodo in giorni di validit delle offerte stesse; e) lindicazione del termine per lesecuzione della prestazione; f) il criterio di aggiudicazione prescelto; g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dellofferta economicamente pi vantaggiosa; h) leventuale clausola che preveda di non procedere allaggiudicazione nel caso di presentazione di ununica offerta valida; i) la misura delle penali, determinata in conformit delle disposizioni del Codice e del Regolamento; j) lobbligo per lofferente di dichiarare nellofferta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonch di accettare condizioni contrattuali e penalit; k) lindicazione dei termini di pagamento; l) i requisiti soggettivi richiesti alloperatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

Forma del contratto affidato mediante cottimo fiduciario negli appalti di lavori, servizi e forniture: il contratto affidato mediante cottimo fiduciario pu essere stipulato attraverso scrittura privata, che pu anche consistere in uno scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone lordinazione dei beni o dei servizi. In generale, per la forma del contratto di cottimo si osserva la disposizione dellarticolo 11, comma 13, del Codice dei contratti

Criteri della procedura di affidamento di cottimo fiduciario: la procedura di affidamento del cottimo un procedura negoziata e come tale debbono rispettarsi i principi di trasparenza, rotazione, parit di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato, o in seguito alla consultazione di appositi elenchi predisposti dalla stazione appaltante e disciplinati dallarticolo 125, rispettivamente, al comma 8, per i lavori, e al comma 11 per lacquisizione di servizi e forniture, del Codice dei contratti. La stazione appaltante ha

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la possibilit di fissare regole procedurali pi stringenti, a fronte di una disciplina normativa che lascia maggiori margini di discrezionalit, pur nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti (Parere Avcp n. 94/2007).

Forme di pubblicit da espletarsi dopo laffidamento di cottimo di lavori: dopo laffidamento la stazione appaltante provvede a: 1) comunicare lavvenuto affidamento allOsservatorio dellAutorit; 2) pubblicare un avviso di post-informazione sul profilo del committente.

Forme di pubblicit da espletarsi dopo la conclusione delle procedure di acquisto in economia di servizi e forniture: le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono soggette agli obblighi di pubblicit normalmente previsti per gli affidamenti sotto soglia, fermo restando che lattivit amministrativa deve comunque essere improntata al rispetto dei principi della massima trasparenza, di parit di trattamento e di non discriminazione. Nel caso di cottimo fiduciario, lesito della procedura soggetto ad avviso di post-informazione pubblicato sul profilo del committente.

Casi di possibile affidamento diretto del contratto: laffidamento diretto del contratto consentito: a) nel caso di lavori inferiori a 40.000 euro (articolo 125, comma 8, ultimo periodo, del Codice dei contratti); b) nel caso di servizi e forniture inferiori a 40.000 euro (articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei contratti). Tuttavia, anche entro tali importi, la stazione appaltante tenuta a rispettare i principi della rotazione, non discriminazione, par condicio e con il supporto di adeguata motivazione. Nel caso di affidamento diretto, sussiste lobbligo di motivare la scelta di affidare lappalto senza alcun confronto tra concorrenti diversi, in quanto il cottimo fiduciario costituisce una procedura negoziata, come tale assoggettata a motivazione adeguata ai sensi dellarticolo 57, comma 1 del Codice dei contratti.

Previsione programmatica di lavori, servizi e forniture in economia: i lavori in economia di importo superiore a 100.000 euro vanno inseriti nel programma dei lavori pubblici, mediante previsione, anche sommaria, e in particolare vanno indicati nel conto annuale dei lavori da farsi; i servizi e le forniture acquisibili in economia possono formare oggetto di una previsione, anche sommaria, mediante linserimento nel programma annuale (articolo 271 del D.P.R. n. 207/2010).

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Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti

Prot. n 39878pos1/8..int. Da citare nella risposta Allegati.. Oggetto: avviso volontario per la trasparenza preventiva (art. 3 del d.lgs. n.53/2010- nuovo art. 79- bis del d.lgs.163/2006)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2010, stato pubblicato il decreto

legislativo 20 marzo 2010 n. 53 che, in recepimento della nuova direttiva

2007/66/CE, introduce significative modifiche sia sul piano degli strumenti di tutela

nella materia degli appalti pubblici, sia relativamente ad alcune disposizioni di

carattere sostanziale previste nel codice dei contratti pubblici (d. lgs. 163/2006), in

aderenza alla delega contenuta nellart. 44 della legge Comunitaria 2008 (legge 7

luglio 2008, n.88).

Una delle principali novit previste riguarda listituto dellavviso volontario per la

trasparenza preventiva (nuovo art. 79 bis del codice dei contratti), volto a dare una

pi ampia attuazione al principio di trasparenza nellambito delle procedure di gara.

Infatti la stazione appaltante da ora in avanti deve dare pubblicit di tutte le

procedure negoziate senza bando e di tutti gli affidamenti diretti e in economia,

quindi in tutti i casi di affidamenti senza bando. A tal fine la stazione appaltante

deve seguire unarticolata procedura che si snoda in tre passaggi:

A) atto motivato (decreto dirigenziale) nel quale si dichiara che il diritto

comunitario o nazionale consentono in quel caso di omettere la pubblicazione

del bando di gara;

Ai Dirigenti Ai Presidi di Facolt Ai Direttori UADR Ai Segretari Amministrativi Ai Responsabili degli uffici Dott.ssa Antonella Maraviglia Responsabile Ufficio Redazione sito web LORO SEDI

Firenze, 15 06 2010

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B) pubblicazione dell avviso volontario per la trasparenza preventiva;

C) rispetto del termine dilatorio di almeno 10 giorni per la stipulazione del

contratto, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione

dellavviso volontario per la trasparenza preventiva.

Il formato di tale avviso stabilito, per i contratti di rilevanza comunitaria, dalla

Commissione Europea, dallart. 3-ter, par. 2 , direttiva 89/665/CEE e dallart. 3-ter,

par. 2, direttiva 92/13/CEE.

Esso deve contenere le seguenti informazioni:

1. denominazione e recapito della stazione appaltante;

2. descrizione delloggetto del contratto;

3. motivazione della decisione della stazione appaltante di affidare il contratto

senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale

dellUnione Europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,

rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per i contratti sotto

soglia;

4. denominazione e recapito delloperatore economico a favore del quale

avvenuta laggiudicazione definitiva;

5. qualunque altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante (ad

esempio il nominativo del responsabile del procedimento).

Tale avviso volontario si applica sia nei settori ordinari, sia nei settori speciali.

Questo si desume sia dalla direttiva 2007/66/CE, sia dallart. 245 bis, co. 5, codice

degli appalti, che lo menziona nellambito del contenzioso, ossia una disciplina

contenuta nella parte V del codice , che si applica anche ai settori speciali.

Va infine precisato che listituto dellavviso volontario, oltre a dare una pi ampia

attuazione al principio di trasparenza nellambito delle procedure di gara, assume

particolare rilievo per gli effetti in tema di inefficacia del contratto. Infatti lart.245-

bis comma 5 del codice degli appalti, anchesso introdotto dal d.lgs. 53/2010,

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prevede che il giudice non possa dichiarare linefficacia del contratto stipulato a

seguito di un procedimento a evidenza pubblica viziato, qualora:

la stazione appaltante abbia, con atto motivato anteriore allavviso della

procedura di affidamento, dichiarato di ritenere che la procedura senza previa

pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta

Ufficiale dellUnione Europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana sia consentita dal codice dei contratti;

la stazione appaltante abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di

rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale

dellUnione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dellart. 79-bis, in

cui manifesta lintenzione di concludere il contratto;

il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno

dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione

dellavviso volontario.

Inoltre lavviso volontario sar pubblicato nel sito web dellUniversit, nella sezione

appalti, nellapposito spazio riservato agli avvisi volontari.

Cordiali saluti.

Il Dirigente

dott. Massimo Benedetti

Piazza San Marco n. 4 50121 Firenze Tel. 055 2756 622/730/731/732/734/613 Telefax 055 2756736

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Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti Prot. n41108pos..int. Da citare nella risposta Allegati.. Oggetto: Appalti di forniture e servizi. Obblighi in materia di sicurezza ex D.lgs. 81/2008 e s.m.

Come gi a tutti noto la normativa vigente in materia di sicurezza richiede che,

ai fini dellespletamento di una procedura di gara per laffidamento di un servizio o di

una fornitura, sia fatta una valutazione di eventuali rischi di interferenza, cio rischi

specifici esistenti nellambiente in cui limpresa appaltatrice o i lavoratori autonomi

sono destinati ad operare.

Pertanto, laddove si configurino tali situazioni di rischio, necessario che sia

redatto e posto tra gli atti di gara un documento denominato D.U.V.R.I.

(documento unico valutazione dei rischi di interferenza) in cui siano indicate le

misure adottate per eliminare o ove non sia possibile ridurre al minimo i rischi da

interferenze. Nello stesso documento dovranno essere valutati anche gli oneri

derivanti da rischi di interferenza (non soggetti a ribasso), in aggiunta a quelli

generali.

Linterpretazione dellattuale quadro normativo sembra attribuire al

Responsabile Unico del Procedimento il compito di redigere il suddetto documento

Ai Dirigenti dellAmm.ne Centrale Ai Dirigenti di Polo Ai Presidi Ai Direttori di Dipartimento Al Direttore di Museo E p.c. Al R.S.P.P. Al Responsabile Ufficio Formazione e Sviluppo del personale Dott.ssa Daniela Orati ai Responsabili di Ufficio Ai Segretari Amministrativi L O R O S E D I

Firenze, li 9 giugno 2009

Piazza San Marco n. 4 50121 Firenze Tel. 055 2756 622/730/731/732/734/613 Telefax 055 2756736

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che, dunque, dovr essere inoltrato laddove necessario - allUfficio scrivente

unitamente agli altri elaborati di gara ivi incluso il Capitolato Speciale di Appalto.

E altres opportuno prevedere, in collaborazione con il R.S.P.P., dei corsi

interni allAteneo che diano una specifica formazione in questo campo a tutte le

figure coinvolte tra cui sicuramente i referenti di Polo per la sicurezza, i Dirigenti e/o

al personale da questi individuato, ai Responsabili degli Uffici ed ai Segretari

Amministrativi, affinch i R.U.P. che di volta in volta vengano nominati possano

essere supportati nella fase di individuazione, di valutazione e di redazione di tale

documento. A questo proposito si rende necessario individuare il numero di persone

coinvolte, pertanto i dirigenti delle strutture, cui la presente indirizzata, dovranno

comunicare i nominativi di personale incaricato o che intendono incaricare per il

supporto in tali procedure con un e-mail allUfficio Formazione e sviluppo del

personale [email protected] entro il 25 giugno 2009.

Qualora poi si ravvisino situazioni pi complesse legate a servizi e forniture

particolari potranno essere costituiti gruppi di lavoro in accordo con il R.S.P.P.,

ovvero potranno essere richieste specifiche consulenze al predetto R.S.P.P.

Cordiali saluti

Il Dirigente

Dott. Massimo Benedetti

Piazza San Marco n. 4 50121 Firenze Tel. 055 5032441/440/491/417/428/ Telefax 055 5032442

Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti

Prot. n42488pos..int. Da citare nella risposta Allegati.. Oggetto: avviso volontario per la trasparenza preventiva (art. 3 del d.lgs. n.53/2010- nuovo art. 79- bis del d.lgs.163/2006) integrazioni alla circolare del 15.06.2010 prot. 39878. A seguito dei chiarimenti richiesti dalle varie unit amministrative, relativi alla nota

inerente loggetto, del 15 giugno scorso, si precisa che tale avviso manifesta

lesigenza di dare pi ampia attuazione al principio di trasparenza nellambito delle

procedure di affidamento.

Alla luce di tale principio la stazione appaltante potr pubblicizzare, mediante

lavviso volontario, tutti gli affidamenti diretti previsti dal codice dei contratti, e

comunque tutte le procedure per le quali non prevista la pubblicazione di un

bando, manifestando lintenzione di concludere un contratto.

La norma, daltro canto, non prevede sanzioni qualora non venga data la suddetta

pubblicit agli affidamenti in questione. La mancata pubblicizzazione, nei tempi e

con le forme previste dallavviso volontario potr, eventualmente, assumere

particolare rilievo in tema di inefficacia del contratto.

Infatti, laddove non venga effettuato lavviso in oggetto, nellipotesi in cui il contratto

venga impugnato da soggetti terzi, aventi un interesse diretto, il giudice, ove ritenga

fondata limpugnativa, potr dichiarare linefficacia del contratto. Viceversa, ove

fosse stato effettuato lavviso in parola tale inefficacia non potr essere pronunciata,

fermo restando lapplicazione delle sanzioni alternative di cui all'articolo 245-quater

(sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5 per

Ai Dirigenti Ai Presidi di Facolt Ai Direttori UADR Ai Segretari Amministrativi Ai Responsabili degli uffici

Firenze, 25 06 2010

Piazza San Marco n. 4 50121 Firenze Tel. 055 5032441/440/491/417/428/ Telefax 055 5032442

cento al 5 per cento del valore del contratto o riduzione della durata del contratto,

ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per

cento della durata residua) oltre alleventuale risarcimento dei danni.

Quindi ogni struttura sar chiamata a verificare, caso per caso, la convenienza o

meno di ricorrere a tale avviso volontario in considerazione delle esigenze di stabilit

del contratto da stipularsi.

Sperando di aver chiarito la portata del suddetto istituto si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente

dott. Massimo Benedetti

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Vigente al: 26-10-2012

Parte I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTIESCLUSI

IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITODI APPLICAZIONE DEL CODICE

Titolo IPRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appaltodegli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono

servizi di trasporto e servizi postali, ed in particolare l'articolo71; Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e diservizi, ed in particolare l'articolo 80; Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie diapplicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti; Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62,legge comunitaria per l'anno 2004, recante delega al Governo per

l'attuazione delle citate direttive; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 13 gennaio 2006; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 9febbraio 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezioneconsultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 febbraio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera deideputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 23 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con iMinistri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia edelle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari

esteri, della giustizia, delle attivita' produttive, dell'interno eper i beni e le attivita' culturali;

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

1 di 346 26/10/2012 1.13

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

Oggetto 1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioniappaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori,

aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori eopere. ((1-bis. Il presente codice si applica ai contratti pubbliciaggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezionedei contratti cui si applica il decreto di attuazione della direttiva2009/81/CE e dei contratti di cui all'articolo 6 dello stesso decretolegislativo di attuazione.)) 2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di

societa' miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblicao di un servizio, la scelta del socio privato avviene con proceduredi evidenza pubblica. Art. 2.

Principi (art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, leggen. 241/1990; art. 1, co. 1, legge n. 109/1994; Corte di giustizia, 7dicembre 2000, C - 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001,

C. 59/2000) 1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizie forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualita'delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di

economicita', efficacia, tempestivita' e correttezza; l'affidamentodeve altresi' rispettare i principi di libera concorrenza, parita' ditrattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita',nonche' quello di pubblicita' con le modalita' indicate nel presente

codice. 1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia diappalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medieimprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed

economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lottifunzionali.((I criteri di partecipazione alle gare devono essere talida non escludere le piccole e medie imprese)). 1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese

quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, nonche'delle connesse opere integrative o compensative, deve garantiremodalita' di coinvolgimento delle piccole e medie imprese. 2. Il principio di economicita' puo' essere subordinato, entro i

limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dalpresente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenzesociali, nonche' alla tutela della salute e dell'ambiente e allapromozione dello sviluppo sostenibile.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, leprocedure di affidamento e le altre attivita' amministrative inmateria di contratti pubblici si espletano nel rispetto delledisposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7

agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. 4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice,l'attivita' contrattuale dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolgenel rispetto, altresi', delle disposizioni stabilite dal codice

civile.

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Art. 3 Definizioni (art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17; artt.2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2,

3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004) 1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che

seguono. 2. Il "codice" e' il presente codice dei contratti pubblici dilavori, servizi, forniture. 3. I "contratti" o i "contratti pubblici" sono i contratti di

appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione diservizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, postiin essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, daisoggetti aggiudicatori.

4. I "settori ordinari" dei contratti pubblici sono i settoridiversi da quelli del gas, energia termica, elettricita', acqua,trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, comedefiniti dalla parte III del presente codice, in cui operano le

stazioni appaltanti come definite dal presente articolo. 5. I "settori speciali" dei contratti pubblici sono i settori delgas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizipostali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte

III del presente codice. 6. Gli "appalti pubblici" sono i contratti a titolo oneroso,stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un enteaggiudicatore e uno o piu' operatori economici, aventi per oggetto

l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione diservizi come definiti dal presente codice. 7. Gli "appalti pubblici di lavori" sono appalti pubblici aventiper oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione

esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede diofferta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva el'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegatoI, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo

III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'operarispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante odall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare odefinitivo posto a base di gara.

8. I "lavori" di cui all'allegato I comprendono le attivita' dicostruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro,manutenzione, di opere. Per "opera" si intende il risultato di uninsieme di lavori, che di per se' esplichi una funzione economica o

tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di uninsieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio edifesa ambientale e di ingegneria naturalistica. 9. Gli "appalti pubblici di forniture" sono appalti pubblici

diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggettol'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto ariscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. 10. Gli "appalti pubblici di servizi" sono appalti pubblici diversi

dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggettola prestazione dei servizi di cui all'allegato II. 11. Le "concessioni di lavori pubblici" sono contratti a titolooneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformita'

al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e

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l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazioneesecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilita', edi lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche'la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse

caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione delfatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel dirittodi gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, inconformita' al presente codice. La gestione funzionale ed economica

puo' anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o partidi opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione eda ricomprendere nella stessa. (31) 12. La "concessione di servizi" e' un contratto che presenta le

stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, adeccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di serviziconsiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in talediritto accompagnato da un prezzo, in conformita' all'articolo 30.

13. L'"accordo quadro" e' un accordo concluso tra una o piu'stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici e il cui scopoe' quello di stabilire le clausole relative agli appalti daaggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto

riguarda i prezzi e, se del caso, le quantita' previste. 14. Il "sistema dinamico di acquisizione" e' un processo diacquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente,le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato

soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempoe aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economicoche soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offertaindicativa conforme al capitolato d'oneri.

15. L'"asta elettronica" e' un processo per fasi successive basatosu un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi,modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementidelle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa

delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essereeffettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti diservizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali,come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste

elettroniche. 15-bis. "La locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblicautilita'" e' il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizifinanziari e l'esecuzione di lavori.

((15-bis.1. Il "contratto di disponibilita'" e' il contrattomediante il quale sono affidate, a rischio e a spesadell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favoredell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprieta' privatadestinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di uncorrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto aproprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazioneaggiudicatrice la costante fruibilita' dell'opera, nel rispetto deiparametri di funzionalita' previsti dal contratto, garantendo alloscopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti glieventuali vizi, anche sopravvenuti.)) 15-ter. Ai fini del presente codice, i "contratti di partenariato

pubblico privato" sono contratti aventi per oggetto una o piu'prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o lamanutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilita', oppure lafornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento

totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di

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tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delleprescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, atitolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblicoprivato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la

locazione finanziaria, ((il contratto di disponibilita',))l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le societa'miste. Possono rientrare altresi' tra le operazioni di partenariatopubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il

corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parteposticipato e collegato alla disponibilita' dell'opera per ilcommittente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi dicomunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis del

decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazionidi partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delledecisioni Eurostat.

16. I contratti "di rilevanza comunitaria" sono i contrattipubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valoreaggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie di cui agliarticoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che

non rientrino nel novero dei contratti esclusi. 17. I contratti "sotto soglia" sono i contratti pubblici il cuivalore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e'inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera

e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero deicontratti esclusi. 18. I "contratti esclusi" sono i contratti pubblici di cui allaparte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del

presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice. 19. I termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di servizi"designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un entesenza personalita' giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di

interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decretolegislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato,rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura diprodotti, la prestazione di servizi.

20. Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un insieme diimprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anchemediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla proceduradi affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante

presentazione di una unica offerta. 21. Il termine "consorzio" si riferisce ai consorzi previstidall'ordinamento, con o senza personalita' giuridica. 22. Il termine "operatore economico" comprende l'imprenditore, il

fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorziodi essi. 23. L'"offerente" e' l'operatore economico che ha presentatoun'offerta.

24. Il "candidato" e' l'operatore economico che ha chiesto dipartecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogocompetitivo. 25. Le "amministrazioni aggiudicatrici" sono: le amministrazioni

dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblicinon economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni,unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. 26. L'"organismo di diritto pubblico" e' qualsiasi organismo, anche

in forma societaria:

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- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interessegenerale, aventi carattere non industriale o commerciale; - dotato di personalita' giuridica; - la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,

dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della meta'

e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. 27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categoriedi organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti

figurano nell'allegato III, al fine dell'applicazione delledisposizioni delle parti I, II, IV e V. 28. Le "imprese pubbliche" sono le imprese su cui leamministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o

indirettamente, un'influenza dominante o perche' ne sonoproprietarie, o perche' vi hanno una partecipazione finanziaria, o invirtu' delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenzadominante e' presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici,

direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamenteo cumulativamente: a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le

azioni emesse dall'impresa; c) hanno il diritto di nominare piu' della meta' dei membri delconsiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanzadell'impresa.

29. Gli "enti aggiudicatori" al fine dell'applicazione delledisposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono leamministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggettiche, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche,

operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi concessi lorodall'autorita' competente secondo le norme vigenti. 30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai finidell'applicazione della parte III, figurano nell'allegato VI.

31. Gli "altri soggetti aggiudicatori", ai fini della parte II,sono i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni delpresente codice. 32. I "soggetti aggiudicatori", ai soli fini della parte II, titolo

III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche einsediamenti produttivi), comprendono le amministrazioniaggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui alcomma 29 nonche' i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari

dei fondi, di cui al citato capo IV. 33. L'espressione "stazione appaltante" (...) comprende leamministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cuiall'articolo 32.

34. La "centrale di committenza" e' un'amministrazioneaggiudicatrice che: - acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioniaggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o

- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori. 35. Il "profilo di committente" e' il sito informatico di una

stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le

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informazioni previsti dal presente codice, nonche' dall'allegato X,punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82, il profilo di committente e'istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e

successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione edesecuzione. 36. Le "procedure di affidamento" e l'"affidamento" comprendono sial'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di

progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori oservizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi diprogettazione e di concorsi di idee. 37. Le "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni operatore

economico interessato puo' presentare un'offerta. 38. Le "procedure ristrette" sono le procedure alle quali ognioperatore economico puo' chiedere di partecipare e in cui possonopresentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle

stazioni appaltanti, con le modalita' stabilite dal presente codice. 39. Il "dialogo competitivo" e' una procedura nella quale lastazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi,avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di

elaborare una o piu' soluzioni atte a soddisfare le sue necessita' esulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sarannoinvitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasioperatore economico puo' chiedere di partecipare.

40. Le "procedure negoziate" sono le procedure in cui le stazioniappaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti enegoziano con uno o piu' di essi le condizioni dell'appalto. Ilcottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.

41. I "concorsi di progettazione" sono le procedure intese afornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore dellapianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura,dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto,

selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, cono senza assegnazione di premi. 42. I termini "scritto" o "per iscritto" designano un insieme diparole o cifre che puo' essere letto, riprodotto e poi comunicato.

Tale insieme puo' includere informazioni formate, trasmesse earchiviate con mezzi elettronici. 43. Un "mezzo elettronico" e' un mezzo che utilizza apparecchiatureelettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di

archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissionee la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altrimezzi elettromagnetici. 44. L'"Autorita" e' l'Autorita' per la vigilanza sui contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6. 45. L'"Osservatorio" e' l'Osservatorio dei contratti pubblicirelativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7. 46. L'"Accordo" e' l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel

quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round. 47. Il "regolamento" e' il regolamento di esecuzione e attuazionedel presente codice, di cui all'articolo 5. 48. La "Commissione" e' la Commissione della Comunita' europea.

49. Il "Vocabolario comune per gli appalti", in appresso CPV("Common Procurement Vocabulary"), designa la nomenclatura diriferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre

nomenclature esistenti.

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50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo diapplicazione del presente codice derivanti da eventuali discrepanzetra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato Io tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione

provvisoria) di cui all'allegato II, avra' la prevalenzarispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC. 51. Ai fini dell'articolo 22 e dell'articolo 100 valgono leseguenti definizioni:

a) "rete pubblica di telecomunicazioni" e' l'infrastrutturapubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnalitra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, ondehertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

b) "punto terminale della rete" e' l'insieme dei collegamentifisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte dellarete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accessoa tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;

c) "servizi pubblici di telecomunicazioni" sono i servizi ditelecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hannospecificatamente affidato l'offerta, in particolare ad uno o piu'enti di telecomunicazioni;

d) "servizi di telecomunicazioni" sono i servizi che consistono,totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento disegnali su una rete pubblica di telecomunicazioni medianteprocedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione

e della televisione. -------------- AGGIORNAMENTO (31) Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla

L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 42, comma 3) chela presente modifica si applica "ai contratti di concessione i cuibandi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamentealla data di entrata in vigore del presente decreto."

Art. 4. Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome (artt. 1, 3, legge n. 109/1994)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzanoesercitano la potesta' normativa nelle materie oggetto del presentecodice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamentocomunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza

esclusiva dello Stato. 2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano lapotesta' normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti

nelle norme del presente codice, in particolare, in tema diprogrammazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai finiurbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compitie requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.

3. Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, dellaCostituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quelladel presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione deiconcorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di

organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; alsubappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidatiall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,servizi e forniture; alle attivita' di progettazione e ai piani di

sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi

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compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori,contabilita' e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione econtabilita' amministrative; al contenzioso. Resta ferma lacompetenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi

alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa,i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezzarelativi a lavori, servizi, forniture. 4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o

esclusiva, le disposizioni del presente codice si applicano alleregioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa diattuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data dientrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna

regione. 5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento eBolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizionicontenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

Art. 5 Regolamento e capitolati (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)

1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva eattuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici dilavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e,limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in

relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggettoequiparato. 2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuativedi disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in

ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anchealle regioni e province autonome. (8) 3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamentoper i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al

comma 1 e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica,previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consigliodi Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto1988, n. 400.

4. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro delleinfrastrutture, di concerto con i Ministri delle politichecomunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delleattivita' produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i

Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore deilavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Statoesprime parere entro quarantacinque giorni dalla data ditrasmissione, decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato. Con

la procedura di cui al presente comma si provvede altresi' allesuccessive modificazioni e integrazioni del regolamento. 5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e' di volta involta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione

del presente codice, quanto a:a) programmazione dei lavori pubblici;b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e

relative competenze;c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse

normative tecniche;

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e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti;f) modalita' di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;

g) requisiti soggettivi compresa la regolarita' contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266,

certificazioni di qualita', nonche' qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le

piccole e medie imprese;h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalita' di

funzionamento delle commissioni giudicatrici;i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attivita' di supporto tecnico-amministrativo;l) procedure di esame delle proposte di variante;

m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonche' modalita' applicative;n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;

o) norme riguardanti le attivita' necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;p) modalita' di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto

di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;q) tenuta dei documenti contabili;r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di

inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;s) collaudo e attivita' di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualita', le ipotesi di collaudo in

corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilita' dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incaric