La Riforma: cosa cambia per il terzo settore e per l’impresa sociale - Ubi Banca, nuovi strumenti...
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1
I nuovi strumenti finanziari a supporto
degli ETS
Area UBI Comunità
Servizio Terzo Settore ed Economia Civile
Settembre 2017
2
Agenda
I titoli di solidarietà (Art. 77 del Codice del TS)
Il Fondo Rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati
per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale
3
Finalità e tipologia di Titoli di solidarietà (Articolo 77 Codice del
TS)
OBIETTIVO
Gli Istituti di Credito possono emettere specifici Titoli di Solidarietà, senza applicare commissioni
di collocamento.
Favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività (rif. Art. 59 Codice del TS) svolte
dagli ETS non commerciali iscritti al Registro: Obbligazioni e Certificati di Deposito
Certificati di deposito (Dlgs 385/93)
Tipologia di titoli
Obbligazioni /altri titoli di debito(Dlgs 58/98)
4
Caratteristiche dei Titoli di Solidarietà
Obbligazioni
Obbligazioni ed altri titoli di debito (non
subordinati, non convertibili, “ non scambiabili”, non
danno diritto a sottoscrivere altri titoli, non collegati a
derivati etc)
Scadenza non inferiore a 36 mesi
Nominativi / al portatore
Interessi con periodicità almeno annuale
Tasso d’interesse pari al maggiore tra: i) il tasso di
rendimento lordo annuo di obbligazioni
dell’emittente di pari caratteristiche e durata,
collocate nel trimestre precedente e ii) tasso lordo
annuo titoli di stato con vita residua similare
Certificati di deposito
Certificati Deposito
Scadenza non inferiore a 12 mesi
Interessi periodicità almeno annuale
Tasso d’interesse pari al maggiore tra: i) il tasso di
rendimento lordo annuo di obbligazioni
dell’emittente di pari caratteristiche e durata,
collocate nel trimestre precedente e ii) tasso lordo
annuo titoli di stato con vita residua similare
Gli emittenti possono applicare un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento
sopra indicati, a condizione che si riduca corrispondentemente il tasso di interesse applicato ai
finanziamenti correlati.
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Gli Emittenti
possono erogare una liberalità di importo commisurato all’ammontare nominale dei titoli collocati ad
uno o più ETS non commerciali per il sostegno di attività sulla base di un progetto appositamente
predisposto dall’Ente nel caso di liberalità almeno pari allo 0,60%, agli emittenti spetta un credito
di imposta del 50%* (non cumulabile con altre agevolazioni)
devono destinare l’intera raccolta effettuata attraverso l’emissione dei titoli, al netto dell’eventuale
erogazione liberale, ad impieghi a favore degli ETS commerciali (tenuto conto delle richieste
pervenute e compatibilmente con regole di sana e prudente gestione)
devono comunicare al Ministero del Lavoro entro il 31/3 di ogni anno l’ammontare delle emissioni, le
eventuali erogazioni liberali (indicando anche gli ETS beneficiari e le iniziative sostenute), gli importi
dei finanziamenti erogati e le relative iniziative
Impegni degli Emittenti
* Disposizione subordinata ad autorizzazione Commissione Europea
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Benefici
• Gli interessi/proventi sono soggetti al regime fiscale previsto per i
titoli di Stato (12,50%)
• I titoli non rilevano ai fini della determinazione dell’imposta di bollo
• I titoli non concorrono alla formazione dell’attivo ereditario
Sottoscrittore
• Eventuale credito di imposta del 50%* delle liberalità erogate (se
liberalità almeno pari allo 0,60%)
• I titoli non rilevano ai fini della sterilizzazione ACE (DL. 201/2011)
Emittente
* Disposizione subordinata ad autorizzazione Commissione Europea
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Considerazioni
Obbligatorietà di destinare l’intera raccolta effettuata tramite l’emissione dei titoli a finanziamenti a
favore degli ETS commerciali (di fatto formalmente esclusi dal calcolo gli impieghi alle
imprese/cooperative sociali) anziché prevedere due fattispecie distinte: Titoli di Solidarietà “grant
based” (per ETS non commerciali) e “loan based” (per ETS commerciali/imprenditorialità sociale)
Problematiche e possibili evoluzioni degli strumenti sociali previsti dalla Riforma:
allargare la gamma degli strumenti messi a disposizione dagli intermediari finanziari alla clientela
(i.e. Investimenti a Responsabilità Sociale –SRI)
assenza di meccanismi volti a promuovere l’accesso al mercato dei capitali da parte degli ETS
(i.e. mini bond) e di misure per rafforzare la cultura imprenditoriale e stimolare la domanda di
capitale (i.e. strumenti di capacity building, fondi di dotazione a copertura costi legati all’accesso
agli strumenti di finanza sociale)
ridotta presenza di soggetti “facilitatori” (business angels, incubatori, fondi, investitori, etc) che
contribuiscano ad supportare e accelerare percorsi di innovazione sociale
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Agenda
I titoli di solidarietà (Art. 77 del Codice del TS)
Il Fondo Rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati
per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale
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Finalità e risorse
Risorse:
200 milioni a valere sul Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. CDP
23 milioni relativi alla concessione di contributi alle spese
a fondo perduto, per programmi non superiori a 3 milioni
fino a un massimo del 5% dei costi del programma. MISE
OBIETTIVO
• Promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale
• Nuovo Regime di Aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti in tutto il
territorio nazionale, per il perseguimento delle finalità di utilità sociale e degli interessi generali
Concessione di aiuti ai sensi
dei regolamenti europei
“de minimis”.
70%
30%
Agevolazioni
Contributo alle spese per
programmi non superiori a 3 milioni
fino a un massimo del 5% dei costi.
Finanziamenti a tasso agevolato a valere sulle
risorse del Fondo Rotativo per il sostegno alle
imprese e gli investimenti di ricerca (FRI), presso la
gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.
Co-finanziamento con quota a tasso di mercato
da parte di banca convenzionata con ABI, CDP,
MISE.
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Soggetti Beneficiari
Soggetti beneficiari Soggetti beneficiari
• Imprese sociali costituite in forma di società (D.lgs n. 155/2006)
• Cooperative sociali e relativi consorzi, di cui alla legge n.381/1991
• Società cooperative aventi qualifica di ONLUS (D.lgs n. 460/1997)
A decorrere dal 7 novembre 2017, i Soggetti Beneficiari possono trasmettere le domande al
MISE, corredate da delibera preventiva di una delle banche aderenti alla Convenzione ABI, CDP
e MISE.
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Convezione CDP e banche aderenti
In data 28 luglio 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE),
l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e la Cassa Depositi e Prestiti (CDP).
La Banca Finanziatrice si impegna a:
1) svolgere la valutazione anche in nome e per conto di CDP in virtù del Mandato, effettuando le
istruttorie tecniche (delibera finanziamento attestante la capacità economico-finanziaria) e
l’accertamento della consistenza delle garanzie
2) valutare impatto socio-ambientale
3) Stipulare in forma unitaria (CDP e Banca finanziatrice) il contratto di finanziamento con il
beneficiario
Finanziamenti erogati ai soggetti beneficiari,
negli ultimi cinque anni pari almeno al 50% del
credito complessivamente erogato dalla banca,
ovvero media annuale del credito erogato nel
medesimo quinquennio non inferiore a 100
milioni
Metodologie di valutazione specifiche o
sistemi e criteri di valutazione specifici per
l'ammissione al credito dei soggetti beneficiari
Requisiti banche aderenti (alternativi)
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Valutazione impatto sociale
• Incremento occupazionale categorie svantaggiate
• Inclusione sociale soggetti vulnerabili
• Salvaguardia e valorizzazione ambiente, territorio,
beni storico-culturali
• Conseguimento beneficio in grado di colmare uno
specifico fabbisogno di una comunità attraverso
incremento disponibilità/qualità di beni servizi
4
obiettivi di intervento
• Comunità e Territorio
• Innovazione
• Destinatari/Beneficiari programma
• Governance
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aree di impatto
• Riferibili ad una o più Aree di Impatto 14
indicatori
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Programmi ammissibili e spese finanziabili
Programmi Ammissibili
Interventi finalizzati alla creazione o allo sviluppo dei soggetti
beneficiari:
a) compatibili con le rispettive finalità statutarie;
b) organici e funzionali all’attività esercitata;
c) avviati successivamente alla presentazione della domanda
di agevolazione;
d) che presentino spese ammissibili, al netto dell’IVA, non
inferiori a euro 200.000 e non superiori a euro 10.000.000.
Spese Finanziabili
a) suolo aziendale e sue sistemazioni (massimo 20%);
b) fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni;
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive
e gestionali dell’impresa;
e) brevetti, licenze e marchi;
f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti
dell’impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del
progetto;
g) consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità
economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori,
studi di valutazione di impatto ambientale;
h) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
i) spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di
qualità;
j) spese generali inerenti allo svolgimento dell’attività
d’impresa (massimo 20%).
NB:
• Avvio programma di investimento successivamente la data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro 60 gg
dalla stipula del contratto
• Realizzazione del progetto di investimento entro 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento
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Finanziamento Agevolato: tasso fisso dello 0,50% nominale annuo.
Finanziamento Bancario: a condizioni di mercato.
• durata minimo 4 anni e massimo di 15 anni, compreso preammortamento della durata
massima di 4 anni.
• rate: semestrali costanti posticipate, con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni
anno.
• erogazione Finanziamento Agevolato a SAL, in non più di 6 erogazioni esclusa l’ultima a
saldo.
• l’ammortamento del Finanziamento Agevolato deve essere pari ad almeno il 50%, per
procedere al rimborso del Finanziamento Bancario.
Il Finanziamento Agevolato e Bancario coprono insieme fino all’ 80% dei costi del programma,
con un importo minimo di 200.000 euro e massimo di 10.000.000 euro (di pari durata e
disciplinati da un unico contratto).
Finanziamento Agevolato: 70%.
Finanziamento Bancario: non inferiore al 30%.
Caratteristiche del finanziamento
IMPORTO
TASSO
GARANZIA
COMMISSIONI
E SPESE
DURATA
Le garanzie richieste eventualmente dalla Banca Finanziatrice assistono sia il Finanziamento
Agevolato sia il Finanziamento Bancario, in misura direttamente proporzionale.
La Banca Finanziatrice è l’unica responsabile per l’adeguatezza del “pacchetto di garanzie”.
Prevista l’applicazione di spese e commissioni per: istruttoria, stipula contratto, incasso rata e
modifiche contrattuali.
BENEFICIARI Imprese sociali costituite in forma di società (D.lgs n. 155/2006), Cooperative sociali e relativi
consorzi, di cui alla legge n.381/1991, Società cooperative aventi qualifica di ONLUS (D.lgs n.
460/1997).
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Processo e tempistiche
* (Comitato Tecnico di valutazione congiunta, istituito presso il Ministero, composto da tre rappresentati del Ministero, tre rappresentati del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e un rappresentante dell’ABI)
CDP delibera di Finanziamento
agevolato
MISE Provvedimento di Concessione delle
agevolazioni
Stipula del Contratto di
Finanziamento
Entro
90 giorni
Entro
90 giorni
Entro
10 giorni
Domande di agevolazione corredata da delibera della
Banca Finanziatrice
Verifica MISE dell’adeguatezza documentazione
inviata e del progetto/obiettivi
Comitato tecnico* parere
sull’ammissibilità
Entro
60 giorni
Entro
60 giorni
Entro
ca 30 giorni
Entro
ca 30 giorni
Dal 7
Novembre 2017
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Scheda di domanda
Alla domanda di agevolazioni deve essere allegata la seguente documentazione:
scheda tecnica contenente principali dati e informazioni relativi all’impresa richiedente e al
programma di investimento;
delibera di finanziamento adottata dalla Banca finanziatrice comprensiva della valutazione
impatto socio-ambientale;
piano progettuale comprensivo della fattibilità economico-finanziaria e tecnica del programma di
investimento;
dichiarazione sostitutiva relativa alle dimensioni di impresa;
dichiarazione sostitutiva attestante eventuali altri aiuti “de minimis” ricevuti durante
l’esercizio finanziario corrente e nei due precedenti;
dichiarazione del Legale Rappresentante in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte
del Ministero, delle informazioni antimafia per erogazioni superiori a 150.000 €.
17
Considerazioni
Considerazioni
• Strumento di agevolazione complesso a valere sul FRI
a sostegno degli investimenti in ricerca, poco adatto a
piccole/medie cooperative/imprese sociali
• Tempistiche lunghe (ca 130-220 giorni)
• Strumento concepito in epoca di crisi dei mercati
finanziari (al posto di prevedere un fondo di garanzia
ad hoc)
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Back-up: normativa di riferimento
Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale
Decreto Ministeriale
3 luglio 2015 (MISE)
Economia sociale. Condizioni e modalità per l’accesso ai finanziamenti
agevolati concessi a valere sul Fondo Sostegno Imprese e Investimenti in
Ricerca (FRI)
Decreto
Interministeriale 14
febbraio 2017
(MISE, MEF, MLPS)
Economia sociale. Criteri e le modalità per l’accesso ai contributi non
rimborsabili concessi a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile
Decreto Ministeriale
8 marzo 2017 (MISE)
Modalità e termini per l’accesso ai finanziamenti agevolati e ai
contributi non rimborsabili da parte delle imprese operanti nell’ambito
dell’economia sociale
Decreto Direttoriale
26 luglio 2017
(MISE – DG Incentivi
Imprese)
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Estinzione anticipata
Prima della data di scadenza finale, il Soggetto Beneficiario ha la facoltà di estinguere
anticipatamente, in tutto o in parte, il finanziamento in misura tale che sia sempre rispettata
l’originaria proporzione tra il Finanziamento Agevolato e quello Bancario, corrispondendo un
indennizzo a CDP in base al tempo trascorso dalla data di sottoscrizione.
L’estinzione anticipata del Finanziamento Bancario può avvenire solo previa estinzione di quello
Agevolato.
Revoca Agevolazioni
Il Ministero ha facoltà di disporre la revoca del Contributo al verificarsi di alcune situazioni (es.
documentazione incompleta, programma non portato a termine, fallimento o procedura concorsuale,
mancato consenso ai controlli, etc.).
La revoca totale delle agevolazioni comporta la risoluzione del contratto di Finanziamento e l’impresa
è tenuta alla restituzione delle quote di Finanziamento agevolato erogate e dell’importo dell’eventuale
contributo ricevuto.
Back-up: estinzione anticipata e revoca delle agevolazioni