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La responsabilità del La responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed i sicurezza sul lavoro ed i danni risarcibili Avvocato Aldo Garlatti Avvocato Aldo Garlatti Studio Legale Garlatti MILANO, 12.11.2013

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La responsabilità del La responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e

sicurezza sul lavoro ed i sicurezza sul lavoro ed i danni risarcibili

Avvocato Aldo GarlattiAvvocato Aldo GarlattiStudio Legale GarlattiMILANO, 12.11.2013

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La nozione di sicurezza e la diversa natura della responsabilità.

INSIEME DI MISURE TECNICO ORGANIZZATIVE, MEDICO SANITARIE, FOMATIVE PROCEDURALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DI EVENTI DI DANNO NEI CONFRONTI DEI PREVENZIONE DI EVENTI DI DANNO NEI CONFRONTI DEI

PRESTATORI DI LAVORO, AUTONOMI, SUBORDINATI O FLESSIBILI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’

LAVORATIVA.LAVORATIVA.

LA SICUREZZA ATTINGE DUNQUE A TUTTI I FATTORI DI ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA ED IN PARTICOLARE I ORGANIZZAZIONE DELL IMPRESA ED IN PARTICOLARE I

SOGGETTI GRAVATII DALLA POSIZIONE DI GARANZIA CHE DEVONO ADOTTARE QUELLE MISURE CHE NEI DIVERSI

SETTORI E NELLE DIVERSE LAVORAZIONI SETTORI, E NELLE DIVERSE LAVORAZIONI, CORRISPONDONO AD APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

GENERALMENTE PRATICATE E QUEGLI ACCORGIMENTI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI GENERALMENTE ACQUISITI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI GENERALMENTE ACQUISITI

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LE DIVERSE RESPONSABILITA’ CONSEGUENTILE DIVERSE RESPONSABILITA’ CONSEGUENTI

La responsabilità conseguente alla violazione dell’obbligazione dii di di isicurezza, può assumere diversa natura e diverso regime

sanzionatorio/risarcitorio. In particolare può rilevare come:1) penale; 2) civile contrattuale ; 2) civile contrattuale ; 3) penale amministrativa dell’Ente ex Dlgs 231/01 introdotta con l’art9 della L. 123/07 che ha esteso la portata della norma ai delitti di cuiagli artt. 589 e 590 comma 3 cp, commessi con violazione delle normeantinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro aiantinfortunistiche e sulla tutela dell igiene e della salute sul lavoro aiquali si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore allemille quote ed inoltre in caso di condanna per uno dei delitti di cui alcomma 1 si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2per una durata non inferiore a mesi 3 e non superiore ad un anno. Ilper una durata non inferiore a mesi 3 e non superiore ad un anno. Ilcriterio di imputazione è dato dalla cosidetta colpa di organizzazioneche fonda la responsabilità dell’ente quale espressione di scelte dipolitica aziendale errate ed imprudenti4) previdenziale (cfr azione di regresso Inail prestazioni assicurative4) previdenziale (cfr. azione di regresso Inail, prestazioni assicurativeindennitarie per il lavoratore)

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LA RESPONSABILITA’ CIVILE E CONTRATTUALE DEL DATORE DI LA RESPONSABILITA’ CIVILE E CONTRATTUALE DEL DATORE DI LAVORO

La responsabilità civile e contrattuale del datore di lavoronell’ambito giuslavoristico/diritto del lavoro, riveste caratteristichepeculiari.Riconoscimento della natura contrattuale della responsabilità Riconoscimento della natura contrattuale della responsabilità datoriale (anche se concorrente con quella eventualmente extracontrattuale o da atto illecito);

La fonte giuridica dell’obbligazione di sicurezza viene intesa comeobbligazione integrativa del contratto di lavoro: oltre alle fonti dirango costituzionale, comunitario, ed alla legislazione specialistica,tra cui in particolare il D.Lgs 81/’08 rilevano gli artt. 2043, 2049,p g / g , ,2087 codice civile

Cfr. Cass. Sez. Lav nr. 12445/2006:«il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato perlegge ex art 1341 c.c. e la responsabilità contrattuale è configurabiletutte le volte che risulti fondata sull’inadempimento di unaobbligazione giuridica preesistente»g g p

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L i ti i d li i d ll La ripartizione degli oneri della provaDalla natura contrattuale, consegue la ripartizione degli oneri probatori nelprocesso del lavoro ( cfr. art 414 e 416 c.p.c) ex art 1218 c.c.Il creditore deve provare ed allegare i fatti costitutivi della pretesa essendoIl creditore deve provare ed allegare i fatti costitutivi della pretesa, essendonecessario e sufficiente l’allegazione dell’inadempimento colpevole.Incombe quindi sul lavoratore , nell’atto introduttivo del giudizio risarcitorio:1. fornire tutti gli elementi in fatto ed in diritto affinché possa essere accertabile

l’i d i d i l ifi ll i d lll’inadempimento datoriale, con specifica allegazione delle normeantinfortunistiche che si assumono violate: la mera enunciazione generica erichiamo alla normativa ex art 2087 c.c è inammissibile e impedisce di fatto ladifesa datoriale trasformando il regime dell’imputazione dalla colpa a quellod ll bilità ttidella responsabilità oggettiva;

2. Circostanze in fatto atte a ricostruire la dinamica dell’infortunio e provadell’evento lesivo (infortunio o malattia professionale), dimostrazione dellecondizioni lavorative ed ambientali, delle misure di sicurezza concretamented tt t d ll f i d i f i t t ( )adottate o meno, della formazione ed informazione concretamente (non)

ricevuta, delle disposizioni violate (e quindi della colpa), del nesso causale siaesso attivo od omissivo rispetto all’evento finale;

3. Allegazione degli elementi utili a connotare la condotta datoriale in materia dii ( t tt d l DVR t li I i i ASL ARPA I tt tsicurezza ( es: estratto del DVR, eventuali Ispezioni ASL ARPA Ispettorato

Lavoro, acquisizione registro Infortuni)4. Prova ed allegazione di tutti gli elementi utili alla liquidazione del danno

derivato (eventuale CTU, allegazione in fatto del cambiamento dell’agenda dii )vita) ;

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Onere della prova incombente sul datoreOnere della prova incombente sul datoreIncombe sul datore di lavoro:1. Dimostrare il fatto estintivo dell’adempimento e quindi la concreta adozione di

tutte le misure di sicurezza ambientali ed individuali secondo il migliortutte le misure di sicurezza ambientali ed individuali secondo il migliorprogresso tecnologico e secondo gli standard di sicurezza propri di quel settoredi attività e del momento esistenti in quel determinato contesto produttivo;

2. Di aver effettuato una corretta valutazione del rischio (cfr. DVR);3 Di aver adeguatamente formato informato ed addestrato i lavoratori sui rischi3. Di aver adeguatamente formato, informato ed addestrato i lavoratori sui rischi

specifici e generici derivanti dalla mansione concretamente svoltadall’infortunato;

4. Di aver dotato i lavoratori delle misure di sicurezza ambientali ed individuali,vigilando sulla loro concreta adozione;g

5. Di avere predisposto idonee prassi operative aziendali e la sorveglianzasanitaria;

6. Di aver aver attuato ed efficacemente adottato un modello di gestione per la salute e la sicurezza;

7. Di aver effettivamente vigilato e controllato sul concreto rispetto ed adozione delle misure di sicurezza avvalendosi di personale professionalmente qualificato;

8. L’eventuale concorso di colpa del lavoratore o l’interruzione del nesso causale per fatto abnorme dello stesso;per fatto abnorme dello stesso;

9. La contestazione sul danno patrimoniale e non patrimoniale; 10. Dedurre eventuali eccezioni estintive del diritto (prescrizione), di procedibilità

della domanda e ovviamente formulare l’idonea istanza di chiamata in causadella compagnia di assicurazionedella compagnia di assicurazione

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I di ltIn caso di appalto

LA SOLIDARIETA’ EX ART 26 D.LGS 81/08In caso di infortunio avvenuto nel corso di lavorazioni eseguite in appalto, opera lasolidarietà prevista dall’art. 26 comma 4 del D.Lgs 81/08 per cui il committente rispondein solido con appaltatori ed eventuali sub appaltatori dei danni differenziali nonindennizzati dall’Inail. La solidarietà non opera ai danni conseguenza dei rischi specifici

àpropri dell’attività delle imprese appaltatrici o sub appaltatrici.

“in tema dì infortuni sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ., espressione del principio del "neminem laedere" perl'imprenditore e l'art. 7 del D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626, che disciplina l'affidamento di lavori in

àappalto all'interno dell'azienda, prevedono l'obbligo per il committente, nella cui disponibilitàpermane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute deilavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata deisingoli lavoratori e non solo dell'appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie alraggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l'appaltatrice per l'attuazione degli strumenti digg g p , p pp p gprotezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più secaratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi. Pertanto l'omissione di cautele da parte dei lavoratorinon è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che nonabbia provveduto all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioniconcrete di svolgimento del lavoro non essendo né imprevedibile né anomala una dimenticanza deiconcrete di svolgimento del lavoro, non essendo né imprevedibile né anomala una dimenticanza deilavoratori nell'adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, delcd. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale ma ravvisabile solo quando l'attività nonsia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso” Cfr Cass Sez. Lav21694/2011.

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La giurisprudenzaSulla natura contrattuale della responsabilità datoriale

Cass. Sez. L, Sentenza n. 21590 del 13/08/2008 (Rv. 604175) Presidente: Senese S. Estensore: De Matteis A. Relatore: De Matteis A. P.M. Matera M (Diff )Matera M. (Diff.)

La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. è di caratterecontrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro,risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., dalladisposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nelsinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatorinella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi terminie a do a da d da o da o tu o su a o o s po e eg stess tedell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciòdiscendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del dannodifferenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenzadell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tradell obbligazione lavorativa, l esistenza del danno ed il nesso causale traquest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare ladipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di averadempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misureper evitare il dannoper evitare il danno.

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Il lavoratore infortunatoIl lavoratore infortunatoo tecnopatico non ha azione diretta ex art 1916 c.c nei confronti

dell’assicurazione del datore di lavoro Il lavoratore infortunato non ha azione diretta nei confronti della compagniaIl lavoratore infortunato non ha azione diretta nei confronti della compagniaassicurativa, anche nell’ipotesi in cui abbia ottenuto sentenza favorevole dicondanna. Quindi la compagnia di assicurazione manleva l’assicurato (ossiail datore di lavoro) solo dopo che questi abbia corrisposto il risarcimento al) p q plavoratore infortunato. Rilevanti sono le conseguenze in ambitofallimentare, dove il risarcimento del danno, pur trattandosi di dirittopersonalissimo, viene corrisposto alla massa fallimentare e assoggettato alriparto tra i vari creditoririparto tra i vari creditori. In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non

può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabiledel danno (facoltà prevista con disciplina speciale dalla legge n. 990 del( p p p gg1969 e, quindi, non applicabile al di fuori della fattispecie di cui alla citatalegge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante el'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una

i h t d ll' i t li ff tti d ll t dipronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza diaccertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chiedaall'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato,attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazionepindennitaria

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Assicurazione, fallimento e credito privilegiato del lavoratore ex art 1917 cc

Cass Sez L Ordinanza interlocutoria n 11921 del 13/05/2008 (Rv 603207)Cass Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 11921 del 13/05/2008 (Rv. 603207)

Alla luce del principio di concentrazione delle tutele ex art. 111, comma 2, Cost., cheimpone - nell'alternatività tra l'azione diretta verso l'assicuratore e l'ammissione alpassivo fallimentare dell'assicurato - una risposta giudiziaria contestuale e nonlimitativa della domanda di giustizia del danneggiato è rilevante e non manifestamentelimitativa della domanda di giustizia del danneggiato, è rilevante e non manifestamenteinfondata - in relazione agli artt. 3, 24, 35 e 111 Cost. - la questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 1917, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui nonprevede azione diretta del lavoratore per il risarcimento del danno conseguentead infortunio sul lavoro nei confronti dell'assicuratore del datore di lavoro,dovendosi ritenere che l'esigenza posta alla base dell'applicazione dell'art 3 Cost edovendosi ritenere che l esigenza, posta alla base dell applicazione dell art. 3 Cost. edell'art. 35 Cost. (in relazione alla qualità soggettiva degli infortunati), di attribuire asituazioni identiche trattamenti equipollenti - quali quelli riconosciuti ai dipendentidell'appaltatore ex art. 1676 cod. civ., al lavoratore in tema di contratto disomministrazione di manodopera e di appalto ex artt. 23, comma 3, e 29, comma 2,d lgs n 276 del 2003 nonché ai danneggiati da sinistro stradale ex art 18 legge nd.lgs. n. 276 del 2003, nonché ai danneggiati da sinistro stradale ex art. 18, legge n.990 del 1969 - ne venga ingiustificatamente lesa, tanto più che la norma presentaulteriori profili di irrazionalità atteso che, da un lato, il soddisfacimento del creditorisarcitorio del lavoratore infortunato resta affidato alla discrezionalità dell'assicuratoreo dell'assicurato, per cui, in ragione del momento in cui interviene, può restare sottrattoalla "par condicio creditorum" mentre dall'altro è ravvisabile una irragionevolealla par condicio creditorum , mentre, dall altro, è ravvisabile una irragionevoledifferenziazione tra la situazione del lavoratore infortunato sul luogo di lavoro e quelladel lavoratore infortunato in infortunio "in itinere", godendo solo quest'ultimo, inquanto vittima della strada, di azione diretta. Né vanno sottesi i maggiori tempiprocessuali per la realizzazione del diritto - ostacoli di fatto la cui considerazione èimposta dall'art 3 Cost - conseguenti alla non esperibilità dell'azione direttaimposta dall art. 3 Cost. - conseguenti alla non esperibilità dell azione diretta,integrandosi anche una lesione degli artt. 24 e 111 Cost.

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LA PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI LA PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI

Il termine prescrizionale del diritto al risarcimento dei danni ex art 2087 cc è quellodecennale ex art 2947 cc.

Il dies a quo, nel caso di infortunio sul lavoro, coincide con l’evento stesso e nonsubisce sospensione (sino alla cessazione del rapporto) in ragione del requisitodimensionale dell’impresa come per i crediti retributivi.

Diversa è la problematica nell’ipotesi di malattia professionale, dove il dies a quocoincide con quello in cui è stata formulata la diagnosi della natura professionale dellapatologia contratta dal lavoratore (es accertamento Clinica del Lavoro, INAIL).

Non solo, ma ove si tratti di condotta permanente (es protratta esposizione a sostanzenocive) la prescrizione comincia a decorrere dalla cessazione della condotta illecita, inassoluta sintonia con la disciplina del reato permanente.

“La prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore inconseguenza della mancata adozione da parte del datore di adeguate misure di sicurezzadelle condizioni di lavoro, ai sensi dall'art. 2087 cod. civ., decorre dal momento in cui ildanno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile solo ovel'illecito sia istantaneo, ossia si esaurisca in un tempo definito, ancorchè abbia effetti

l ill i i i i iò lpermanenti, mentre ove, l'illecito sia permanente e si sia perciò protratto neltempo, il termine prescrizionale inizia a decorrere al momento della definitivacessazione della condotta inadempiente”. Cfr Cass. Sez. Lavoro nr. 7272 del30.3.2011 Est Di Cerbo

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Sulla prescrizione: la problematica degli aggravamentiSulla prescrizione: la problematica degli aggravamentiParticolare rilevanza riveste la questione degli aggravamenti nell’ambitodella malattia professionale. L’aggravamento non costituisce di regolanuovo evento di danno di per se suscettibile di configurare nuovo dies anuovo evento di danno di per se suscettibile di configurare nuovo dies aquo per la decorrenza del termine prescrizionale rispetto a quellooriginario riconducibile alla diagnosi.

Es: il semplice aumento del grado di invalidità della stessa patologiaEs: il semplice aumento del grado di invalidità della stessa patologiaprofessionale (ipoacusia) non sposta il termine prescrizionale. Diverso èse da un evento iniziale (es asbestosi) la patologia professionaledegenera in un evento successivo più grave ( tumore polmonare)

Cfr. Cass. Sez. Lav. nr. 19022/2007 Est. Monaci“In tema di risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto dellamancata tutela da parte del datore delle condizioni di lavoro, inp ,violazione degli obblighi imposti dall'art. 2087 cod. civ., la prescrizione -decennale, ove il lavoratore esperisca l'azione contrattuale - decorre dalmomento in cui il danno si è manifestato, divenendooggettivamente percepibile e riconoscibile e non dal momento digg p pun successivo aggravamento che non sia dovuto ad una causaautonoma, dotata di propria efficienza causale (In applicazione ditale principio, la S.C. ha censurato la sentenza di merito, che avevacollocato l'inizio della malattia professionale - ipoacusia per adibizione al i i i i i ll' d ll di i)”lavorazioni nocive - in un momento successivo all'epoca della diagnosi)”.

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LA COLPA Il Giudizio normativo sulla colpa e quindi sul comportamento esigibile daldatore di lavoro e sulla prevedibilità dell’evento, trova fondamento innanzitutto nell’art 43 codice penale ed è presupposto necessario pertutto nell’art 43 codice penale ed è presupposto necessario perl’affermazione della responsabilità datoriale.La colpa deve essere accertata nel suo concreto contenuto sostanzialesecondo un criterio oggettivo di esigibilità generale: l’art. 2087 codice civileè norma di chiusura del sistema costruito con tecnica normativa apertaè norma di chiusura del sistema costruito con tecnica normativa apertavolta a supplire alle lacune della disciplina speciale che non puòprevedere ogni fattore di rischio. La norma ha una funzioneprecettiva immediata e cogente, costitutiva dell’obbligo di protezionecioè di attuale applicazione delle misura di sicurezza esistenti, ovveropp ,già rinvenibili ed esigibili secondo un parametro di adeguatezzasociale.La giurisprudenza condivide il principio della massima sicurezzatecnologicamente fattibile fatto proprio ed enunciato dalla sentenzag p pdella Corte Costituzionale nr. 312/1996 in tema di responsabilità peripoacusia.La dottrina evidenzia il rischio conseguente alla mancata specificazione edenucleazione degli obblighi di protezione in deroga al principio di legalità.La base di riferimento per valutare lo stato delle misure previsto econcretamente adottato dal datore di lavoro è costituita solo da queicomportamenti specifici, suggeriti da conoscenze sperimentali etecniche standard di sicurezza adottate normalmente .

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Il giudizio sulla colpa: la verifica delle misure concretamente Il giudizio sulla colpa: la verifica delle misure concretamente adottabili

Il giudizio comparativo (Corte Cost. 312/96) tra misure adottate dall’imprenditore equelle concretamente adottabili viene effettuato sulla base delle delle misure che neiquelle concretamente adottabili viene effettuato sulla base delle delle misure che, neidiversi settori e nelle differenti lavorazioni , corrispondono ad applicazionitecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e proceduralialtrettanto generalmente acquisiti .Rimane censurabile la deviazione dei comportamenti dell’imprenditore dagli standard dii i i t d l t d ll di tti ità d ttisicurezza propri, in concreto ed al momento, delle diverse attività produttive.

L’adempimento alla singola disposizione tecnica prevista dalla normativa speciale, nonlibera da responsabilità il datore di lavoro se si dimostra che il progresso tecnologico e lamigliore esperienza imponevano nel caso concreto l’adozione di una misura ulteriore emigliore esperienza imponevano nel caso concreto l adozione di una misura ulteriore ediversa ex art 2087 quale norma di chiusura del sistema della specifica normativaantinfortunistica.

Ma se la norma cautelare prevenzionale viene introdotta successivamente, difetta lacolpa:colpa:In tema di malattia professionale ed infortuni sul lavoro, va esclusa la responsabilità deldatore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. ove la normativa specifica sullapericolosità ambientale delle attività inerenti la prestazione lavorativa (nella specie, peraver fatto bruciare, come combustibile, in una stufa all'interno del locale di lavorazioned ll i f i i i i l di li didelle traversine ferroviarie impregnate con una miscela di olio di catrame epentaclorofenolo) sia stata introdotta solo in epoca successiva ai fatti che hannodato causa all'infermità, dovendosi escludere, in tale eventualità, la colpadell'azienda, mentre resta fermo, in ogni caso, il diritto dell'interessato a vedersiriconosciuto, a tutela del danno subito, un equo indennizzo, la cui attribuzione

i d d i fil di lprescinde da ogni profilo di colpa.

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sulla inesigibilità della condotta cautelare da parte del datore di sulla inesigibilità della condotta cautelare da parte del datore di lavoro

Cfr Cass Sez Lav nr 20142 del 23 9 2010 Est Di NubilaCfr Cass. Sez. Lav nr. 20142 del 23.9.2010 Est. Di Nubila“L'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro omalattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dall'art. 10 del D.P.R.nr.1124 del 1965 e per i soli eventi coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentrequalora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano comunque a verificarsi inpregiudizio del lavoratore e siano casualmente ricollegabili alla nocivitàdell'ambiente di lavoro, viene in rilievo l'art. 2087 cod. civ., che come norma dichiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dovefaccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misuregeneriche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo legeneriche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo lenorme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato.Anche tale responsabilità datoriale non è, peraltro, configurabile ove il nessocausale tra l'uso di una sostanza e la patologia professionale non fosseconfigurabile allo stato delle conoscenze scientifiche dell'epoca, sicché nonpoteva essere prospettata l'adozione di adeguate misure precauzionali (Nellapoteva essere prospettata l adozione di adeguate misure precauzionali. (Nellaspecie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domandadi risarcimento del danno proposta dagli eredi di un lavoratore, già addetto allalavorazione dell'amianto, deceduto per mesotelioma ed esposti al rischio tra il1953 ed il 1962, ritenendo congruamente motivato il giudizio secondo il

l il i d ll li i i i i l i i bili ll'quale il rispetto delle limitate prescrizioni cautelative praticabili all'epocadello svolgimento dell'attività lavorativa, non avrebbe impedito l'insorgere delmesotelioma in quanto malattia dose-dipendente)”

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Il giudizio sulla responsabilità

Oltre all’accertamento sulla concreta adozione delle misure diOltre all accertamento sulla concreta adozione delle misure disicurezza concretamente adottato dall’imprenditore rispetto aglistandard tecnologici esistenti, soccorre quello relativoall’assolvimento degli obblighi FORMATIVI ED INFORMATIVI deilavoratori da parte del datore di lavoro e dei suoi preposti ossialavoratori da parte del datore di lavoro e dei suoi preposti, ossiasulla organizzazione della sicurezza nell’ambito aziendale.

La formazione fornisce gli strumenti in termini di conoscenze egcompetenze (saper fare) supportate da adeguati convincimenti emotivazioni per adottare comportamenti lavorativi conformi allaprevenzione e sicurezza

Pari rilevanza assume l’obbligo di vigilanza e controllo da parte deldatore di lavoro e suoi preposti sulla concreta osservanza e rispettodelle disposizioni antinfortunistiche da parte dei lavoratori.

Il giudizio sulla responsabilità inerisce anche il comportamentotenuto dall’infortunato che può incidere sia sul nesso causale siasulla determinazione del risarcimento del danno ex art 1227 c c :sulla determinazione del risarcimento del danno ex art 1227 c.c :

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L’obbligo formativo al centro della strategia prevenzionistica L obbligo formativo al centro della strategia prevenzionistica

Il D.Lgs 81/08 pone al centro della strategia prevenzionistical’obbligo formativo, informativo di aggiornamento e dil obbligo formativo, informativo di aggiornamento e diaddestramento (ove necessario).Rilevano in particolare le relative disposizioni di cui:• All’art 2 c I lett aa) (definizioni);• All art 2 c. I lett. aa) (definizioni);• All’art. 18 c.1 lett. l (obblighi del datore di lavoro e del dirigente);• All’art. 36 (informazione ai lavoratori);• All’art. 37 ( formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) ,• All’art. 28.c II lett. e) ed f) (oggetto della valutazione dei rischi);• All’art 55 comma V (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)All art 55 comma V (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

Il D.Lgs 106/2009 ha potenziato in modo incisivo definendo inmodo analitico contenuti e modalità ed individuando negli Accordimodo analitico contenuti e modalità ed individuando negli AccordiStato Regione lo strumento di attuazione completa del dettatonormativo

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GLI ACCORDI STATO REGIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE

In attuazione delle disposizioni di cui all’art 34 e 37 comma II del D.Lgs81/08 (la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sonodefiniti mediante apposito accordo in sede di Conferenza Stato Regioniprevia consultazione delle Parti Sociali) sono stati pubblicati gli AccordiStato Regioni e Province autonome Trento e Bolzano, in particolare:

’ d f / / l f d• L’Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011 per la formazione deilavoratori, preposti e dirigenti ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs.81/08, pubblicato il 11.1.2012 ed entrato in vigore il 26.1.2012

• L’Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011 sui corsi diformazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro deicompiti di prevenzione e protezione (DL.SPP) ai sensi dell’art. 34, commi 2p p p ( ) ,e 3 del D.Lgs. 81/08 entrata in vigore il 26.1.2012

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Gli Accordi Stato Regione- Accordo Conferenza Stato-Regioni 22/02/2012 per gli operatori che utilizzano attrezzature di lavoro per le quali e richiesta una specificautilizzano attrezzature di lavoro per le quali e richiesta una specificaabilitazione degli operatori ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08(es. piattaforme, gru, escavatori) entrata in vigore il 12.3.2013;

A d C f St t R i i 25/07/2012 ll’ d t li- Accordo Conferenza Stato-Regioni 25/07/2012 sull’adeguamento e lineeapplicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decretolegislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni

I d di d l 21 11 2011 t ti i i il 26 1 2012 l- I due accordi del 21.11.2011 entrati in vigore il 26.1.2012, neldisciplinare contenuti e modalità di uno dei principali obblighi del datore dilavoro in materia di sicurezza (cfr. art 34 comma II e art. 37 comma IIID.Lgs 81/08), hanno la funzione di dare corpo e attuazione alla generalenozione di formazione sufficiente e adeguata prevista dall’art 37 c 1 delnozione di formazione sufficiente e adeguata prevista dall art 37 c. 1 delD.Lgs 81/2008 ossia di disciplinare i contenuti, le articolazioni e le modalitàdi espletamento del percorso formativo per: a) lo svolgimento diretto deicompiti di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro (DL SPP)con particolare riferimento alla natura e livello di rischio presente sul luogop p gdi lavoro; b) Lavoratori, Preposti e Dirigenti.

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LO SCOPO DELLA FORMAZIONE DEL LAVORATORE LO SCOPO DELLA FORMAZIONE DEL LAVORATORE

La formazione (sufficiente ed adeguata) e un processoeducativo attuato al fine di trasferire ai lavoratori aglieducativo attuato al fine di trasferire ai lavoratori, aglialtri enti ed ai soggetti del sistema di prevenzione eprotezione aziendale, conoscenze e procedure utilialla acquisizione di competenze per lo svolgimentoalla acquisizione di competenze per lo svolgimentoin sicurezza dei rispettivi compiti in azienda ed allaidentificazione, alla riduzione ed alla gestione deirischi;;

L’adeguatezza della formazione viene dimostrataattraverso la verifica dell’apprendimento passaattraverso la verifica dell apprendimento, passaattraverso i dirigenti ed i preposti (art 37 c. VII) soggettia formazione specifica, sino a quella degli RLS (art 37c. XI) i quali devono avere una formazione di almeno 12) qh (delle 32) inerenti i rischi specifici dell’azienda nellaquale svolgono la funzione

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L l t i d i i hi l’i t i d ll La valutazione dei rischi e l’integrazione della formazione

Gli Accordi Stato Regione individuano un percorso Gli Accordi Stato Regione individuano un percorso formativo “minimo” e tuttavia sufficiente rispetto al dato normativo ex art 37 D.lgs 81/08;

Il principio fondamentale e che la formazione siaprogettata e realizzata tenendo conto dellerisultanze della valutazione dei rischi : da talirisultanze della valutazione dei rischi : da talirisultanze può emergere la necessita di integrare laformazione cosi come previsto nelle altre ipotesi exlege (introduzione di nuove procedure di lavoro o dig ( pnuove attrezzature);

Quindi il percorso formativo ed il numero di oreQuindi il percorso formativo ed il numero di orepossono (e devono) essere ampliati in base alla naturaed all’entità dei rischi presenti in azienda, conaumento del numero di ore;aumento del numero di ore;

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La disciplina attuale dell’obbligo formativo

Articolo 37 D.Lgs 81/08 – “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva unaf i ffi i d d i i di l iformazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza,anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolareriferimento a:a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione ) , , p , p , gdella prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza (trattasi di formazione generale); b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti ) p gmisure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. (trattasi di formazione specifica). Sanzione per la violazione per il datore di lavoro e il dirigente: arresto Sanzione per la violazione per il datore di lavoro e il dirigente: arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.200,00 a 1.500,00 euro il datore di lavoro dirigente

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2 “ L d t i t ti i i i l d lità d ll f i2. “ La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione(di ciascun lavoratore) sono definiti mediante accordo in sede diConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato – Regioni .... previaconsultazione delle parti sociali entro il termine di 12 mesi dalla data dientrata in vigore del presente Decreto Legislativo”entrata in vigore del presente Decreto Legislativo

3. “Il datore di lavoro assicura altresì che ciascun lavoratore riceva unaformazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici dif ff g p fcui ai titoli del presente decreto successivi al I”.

4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico, devonoavvenire in occasione:avvenire in occasione:a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o del cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature da lavoro o di nuove tecnologie di nuove sostanze e preparati pericolosi;

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Segue art. 37 Formazione e addestramento

5. l’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro; luogo di lavoro; 6. la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deveessere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione deii hi ll’i di i i hirischi o all’insorgenza di nuovi rischi;

Espressione del principio per il quale ogni significativocambiamento nella esposizione al rischio dei lavoratori comportarivisitazione della valutazione dei rischi.

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Formazione dirigenti e preposti

Art 37 c. 7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura deldatore di lavoro una adeguata e specifica formazione edaggiornamento periodico in relazione ai propri compiti inmateria di salute e sicurezza sul lavoro.

I contenuti della formazione di cui al presente commaI contenuti della formazione di cui al presente commacomprendono: a) principali soggetti convolti e relativiobblighi; b) definizione ed individuazione dei fattori dirischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle; ) ; )misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzionee protezione.

Sanzione per la violazione per il datore di lavoro e ildirigente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.200,00ad € 5 200 00 il datore di lavoroad € 5.200,00 il datore di lavoro

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i ifi i iFormazione specifica dirigente e preposto

Il PREPOSTO e il garante del controllo sull’esecuzione inOS O e ga a te de co t o o su esecu o esicurezza del lavoro, ossia colui che sovraintende all’attivitàlavorativa e controlla che avvenga nel rispetto delledisposizioni aziendali e garantisce l’attuazione delle direttivericevute Il preposto risponde penalmente per la violazionericevute. Il preposto risponde penalmente per la violazionedegli obblighi previsti dall’art. 19 D.Lgs 81/08

Il DIRIGENTE e il garante organizzativo della sicurezza inIl DIRIGENTE e il garante organizzativo della sicurezza inazienda.

Entrambi sono destinatari di formazione specifica eEntrambi sono destinatari di formazione specifica eperiodicamente aggiornata (ogni 5 anni) con riferimento a(art 37 c. VII) : - principali soggetti coinvolti e relativiobblighi; - definizione ed individuazione dei fattori di rischio;g ; ;- valutazione dei rischi; individuazione misure tecnicheorganizzative e procedurali di prevenzione e protezione

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L’obbligo di informazione ex art 36 L’informazione e un processo diL informazione e un processo dicomunicazione/ricezione di notizie e concettiovvero quel complesso di attività dirette a fornireconoscenze utili alla identificazione, alla riduzioneed alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.(art 2 c 1 lett bb);(art. 2 c. 1 lett. bb);Informare significa fornire notizie utili o funzionali. Ha ad oggetto il trasferimento mirato a tutti i soggettigg gginteressati di notizie e contenuti di caratterecomportamentale, procedurale, concettuale, in areet ti h t l i h t i h i tifi htematiche tecnologiche, tecniche scientifiche elegislative utili ad attivare il processo di prevenzionedegli infortuni e delle tecnopatie.g p

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L’oggetto dell’informazione ex art 36 e la formazione ai lavoratori stranieriL’oggetto dell’informazione ex art 36 e la formazione ai lavoratori stranieri

L’art 36 ai commi I e II individua l’oggetto della informazione che ildatore di lavoro/dirigente, il preposto devono impartire ad ognilavoratore;• Sanzione per la violazione: arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da €1.200,00 ad € 5.200,00 per il datore di lavoro/ dirigente• L’art 36 c. IV prescrive che le informazioni devono essere fornite ailavoratori in forma semplice ed immediata, nella lingua lorofacilmente comprensibile e facendo anche uso di immagini e figure( til l t i t i i b l i i ) i ifi(utile per lavoratori stranieri o a bassa scolarizzazione) e previa verificadella comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.L’Accordo Stato Regioni del 2011 prevede, nelle modalità diorganizzazione della formazione (cfr § 2 Accordo) relativamente aiorganizzazione della formazione (cfr. § 2 Accordo) relativamente ailavoratori stranieri che:• “i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali ad es. la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore. • Potranno essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici Potranno essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalità e -learning.

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Le azioni preventive

INFORMARE: portare a conoscenza di qualcuno datiINFORMARE: portare a conoscenza di qualcuno datifatti pensieri, con l’obiettivo di fare in modo che lapersona SAPPIA;

ADDESTRARE: insegnare a qualcuno some svolgeredelle azioni con l’obiettivo di fare in modo che lapersona sappia FARE;

FORMARE i ll ll it FORMARE: agire sulle conoscenze, sulle capacita esulla motivazione di un soggetto affinché in certesituazioni si comporti nella maniera desiderata conl’obiettivo che la persona scelga di attivare un certocomportamento, ovvero sappia ESSERE

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àLa responsabilità conseguente all’inadempimento dell’obbligo informativo, formativo

In tema di infortuni sul lavoro, il responsabile della sicurezza (sia, o meno, datore dilavoro) deve attivarsi per controllare fino alla pedanteria che i lavoratorilavoro) deve attivarsi per controllare fino alla pedanteria che i lavoratoriassimilino le norme antinfortunistiche nella ordinaria prassi di lavoro; e taleonere di informazione e di assiduo controllo si impone a maggior ragione neiconfronti di coloro che prestino lavoro alle dipendenze di altri, venendo per la primavolta a contatto con un ambiente e delle strutture ad essi non familiari, e che perciòpossono riservare insidie non note (Cass Pen Sez 4 Sentenza nr 27738 delpossono riservare insidie non note. (Cass Pen Sez. 4, Sentenza nr 27738 del27.5.2011)

In materia di infortuni sul lavoro, il debito di sicurezza cui e tenuto il datore dilavoro nei confronti del lavoratore comprende l'obbligo di informare ip gdipendenti dei rischi specifici per la sicurezza e la salute in relazione all'attivitàsvolta nell'impresa, non solo attraverso la esplicitazione di divieti, ma ancheattraverso la indicazione delle conseguenze che determinate modalità di lavoropossono comportare. (Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza nr. 34771 dell’8.6.2010)

Il datore di lavoro, essendo tenuto a rendere edotto i lavoratori dei rischispecifici cui sono esposti e a fornir loro adeguata formazione in relazione allemansioni cui sono assegnati, risponde degli infortuni occorsi in caso diviolazione di tale obbligo. (Nella specie, il lavoratore, cui veniva comandata laviolazione di tale obbligo. (Nella specie, il lavoratore, cui veniva comandata lapulitura dell'albero motore di un autocarro aziendale, si procurava la morteper effetto della chiusura repentina del cassone di copertura del motoreconseguente all'incauto smontaggio, che una specifica formazione avrebbeevitato, del raccordo del tubo idraulico). (Cass. Pen Sez. IV Sentenza nr. 11112del 29 11 2011)del 29.11.2011)

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Principio di effettività della formazione

a) L’informazione deve dunque essere accompagnata sempre da un opera di particolaresensibilizzazione e spiegazione sui contenuti del materiale distribuito.

b) Non e esaustivo dell’obbligo informativo e formativo la mera consegna di materialeillustrativo anche se controfirmata dall’interessato: il datore di lavoro deve assicurarsi che leillustrativo anche se controfirmata dall interessato: il datore di lavoro deve assicurarsi che leregole vengano assimilate dai lavoratori e rispettate nelle ordinarie prassi di lavoro specie conriferimento al corretto utilizzo di impianti o macchine pericolose o ad operazioni dimanutenzione delle stesse;

c) altrettanto la mera affissione di estratti di norme l’affissione di cartelli sugli impianti; non e c) altrettanto, la mera affissione di estratti di norme, l affissione di cartelli sugli impianti; non ein alcun modo liberatoria della posizione di garanzia del datore di lavoro;

d) L’obbligo formativo assume e riveste particolare intensità nei confronti del lavoratore apprendista o neo assunto;

Le Procure sono sempre più orientate ad accertare che vi sia stata la concreta verifica dell’apprendimento da parte del lavoratore e non ad aspetti formali quali la mera partecipazione a corsi. Se la formazione non ha previsto una effettiva verifica (sia per dirigenti e preposti quanto per i lavoratori) si ritiene sussistente la violazione della normativa con la

bili di lconseguente responsabilità di natura penale Sono stati rilevati casi di formazione simulata attuata attraverso la vendita di attestati falsi

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La registrazione dell’attività di formazione ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio

Per ogni evento formativo e quindi opportuno per il datoredi lavoro predisporre un documento aziendale dal qualei ltirisulti:

• 1. la data; • 2. l’indice degli argomenti svolti; • 3.la firma dei docenti; • 4.la firma dei lavoratori coinvolti;Infine:5. La verifica finale dell’apprendimento sottoscritta dadocente e lavoratore o una breve descrizione della provapratica eseguita.

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Sull’obbligo di vigilanza e controllo del datore di lavoro

Cfr Cass. Sez III nr. 10097 del 9.5.2011Cfr Cass. Sez III nr. 10097 del 9.5.2011“Il datore di lavoro deve non solo predisporre le misure necessarie agarantire l'incolumità del lavoratore, ma anche vigilare sulla loroosservanza da parte di quest'ultimo. Risponde, pertanto, del danno patitodai familiari di una guardia giurata uccisa da rapinatori mentre era indai familiari di una guardia giurata, uccisa da rapinatori mentre era inservizio di piantonamento ad una banca, la società datrice di lavoro che,pur avendone l'obbligo in base al contratto collettivo, abbia omesso didotare la vittima del giubbotto antiproiettile ovvero abbia omesso diaccertarsi che tale indumento enisse effetti amente indossato”accertarsi che tale indumento venisse effettivamente indossato”.

Cfr. Cass. Sez. Lav. nr. 4656 del 25.2.2011 Est Filabozzi

“la S C ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che lala S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che lacondotta del lavoratore, infortunatosi mentre era intento nelle operazioni dilavaggio della cucina di un albergo, avesse i caratteri dell'abnormità odell'imprevedibilità atteso che, anche ammesso che il dipendente si fosse

l l l di i i di i il di ltolto le calzature di sicurezza prima di terminare il turno di lavoro, eraonere del datore di lavoro predisporre controlli idonei per garantirel'osservanza dell'obbligo e ciò tanto più che il lavoratore era stato addettoa mansioni di lavoro diverse da quelle di assunzione ed operava in unambiente di lavoro nuovo rispetto a quello abituale.

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IL CONCORSO DI COLPA DEL LAVORATOREIL CONCORSO DI COLPA DEL LAVORATOREPrincipio costante nella giurisprudenza di legittimità:“Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sonod l l l l d l d d d lldirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dallasua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia,negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che ildatore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso alp plavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive,sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fattoeffettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsialcun effetto esimente per l'imprenditore all'eventuale concorso dialcun effetto esimente, per l imprenditore, all eventuale concorso dicolpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale delmedesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti icaratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al

di l i d ll di i i ì d iprocedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsicome causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine,una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamentodel lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità delglavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quelloconnesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere”.

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Il concorso di colpa del lavoratore l i i i l h l l l di i d h il diIl principio generale è che la colpa, la disattenzione ed anche il comportamento disaccorto

o di confidenza con il pericolo del lavoratore, non escludono il nesso causale. Anchel’affidamento su una particolare qualifica professionale esperta del lavoratore noncostituisce esimente della responsabilità, se risultano violazioni delle norme.1. Il comportamento collaborativo imposto al lavoratore (e sanzionato nel nuovo TU

81/08) nell’adempimento dell’obbligazione di sicurezza e diviene rilevante ex art 1175e 1365 c.c nella determinazione del contenuto obbligatorio del contratto;

2. Il concorso di colpa del lavoratore infortunato o tecnopatico (es. concausa comep p (tabagismo in patologie professionali all’apparato respiratorio) se non esclude il nessodi causalità, può incidere sull’entità del risarcimento del danno ex art 1227 c.c

3. Notevole rilevanza assumono gli obblighi formativi ed informativi del lavoratore: sipensi ai contratti con causa mista con finalità formativa quali l’apprendistato o ilpensi ai contratti con causa mista con finalità formativa, quali l apprendistato o ilvecchio contratto di formazione: in assenza di adeguata informazione e formazionedel lavoratore nessuna rilevanza può assumere il comportamento gravementeimprudente del giovane lavoratore.

Cfr. Cass. Sez. Lav 2289/2008: «In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di responsabilità deldatore di lavoro la condotta del lavoratore è abnorme, divenendo unico elemento causale del fatto, soloquando assume le connotazioni dell'inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimentolavorativo, non già quando sia caratterizzata da imprudenza, imperizia o negligenza. Nella specie,la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ascritto l'infortunio, determinato dal mancatobloccaggio delle ruote del trabattello sul quale il lavoratore si apprestava ad effettuare il propriointervento, al preponderante concorso di colpa della società datoriale nella causazionedell'infortunio per il mancato assolvimento, da parte del responsabile della sicurezza dell'obbligodella puntuale vigilanza sull'esecuzione dei lavori affinché condizioni ed uso delle attrezzaturedella puntuale vigilanza sull esecuzione dei lavori affinché condizioni ed uso delle attrezzaturefossero conformi alle condizioni di sicurezza specifiche o generiche”

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IL RAPPORTO DI CAUSALITA’ IL RAPPORTO DI CAUSALITA Il giudizio sul rapporto di causalità è indispensabile perl’attribuzione dell’evento lesivo di danno (morte o lesioni) alla

d tt d t i l i tti h i i i i l i d llcondotta datoriale sia essa attiva che omissiva e in violazione dellenorme in materia di sicurezza e fa ricorso a leggi scientifiche dotatedi altro grado di attendibilità.La causalità omissiva trova fonte immediata e diretta nell’art 40 cpLa causalità omissiva trova fonte immediata e diretta nell art. 40 cp(cosidetta formula dell’equivalenza): «non impedire un evento che siha l’obbligo giuridico equivale a cagionarlo» ovvero nella cosidettaformula dell’equivalenzaq

Il giudizio controfattuale o di prognosi postuma è finalizzato allaverifica se l’adozione delle cautele imposte dalla legge e dal migliorp gg gprogresso tecnologico avrebbero impedito il verificarsi dell’eventolesivo hic et nunc concretamente verificatosi e/o consentito ilverificarsi di un evento meno grave e/o determinato il manifestarsidell’evento medesimo in un momento successivodell evento medesimo in un momento successivo.

Trattasi di giudizio di probabilità che rispetta parametri diversi insede civile rispetto a quelli propri del processo penalesede civile rispetto a quelli propri del processo penale.

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La probabilità nel rapporto causale.

Nel giudizio civile di risarcimento danno l’accertamento del nesso causaletra la condotta omessa e concretamente esigibile del datore di lavoro (equindi sulla reale efficacia condizionante dell’omissione dell’agente) vale laq g )regola del “più probabile che non” ossia è necessario e sufficienteverificare che l’adozione della cautela imposta dalla legge avrebbeverosimilmente evitato l’evento.

Cfr Cass. Civ Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011 (Rv. 618880)La disomogenea morfologia e la disarmonica funzione del torto civilei l i ll' li i d ll li à i l l' d i d lrispetto al reato impone, nell'analisi della causalità materiale, l'adozione del

criterio della probabilità relativa (anche detto criterio del "più probabile chenon"), che si delinea in una analisi specifica e puntuale di tutte lerisultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, conrisultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, conla conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenzaprobabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragionedella specificità del caso concreto, senza potersi fare meccanico e

li i ti i ll l d l "50% l "semplicistico ricorso alla regola del "50% plus unum".

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Il giudizio di accertamento grapporto di causalità nel reatoCfr Cass Sez IV Penale nr. 988/2002 Est Brusco – art 589 cpc malattiaprofessionale pluralità di esposizioni.p p pIl rapporto di causalità tra una condotta (commissiva od omissiva) ed undeterminato evento è configurabile non solo quando, secondo un giudizio dialta probabilità logica, l'evento stesso non avrebbe avuto luogo se il

id f h i i i icomportamento considerato non fosse stato tenuto, ma anche nei casi in cuirisulti, con elevato grado di credibilità razionale, che detto evento si sarebberealizzato in epoca significativamente posteriore, o con minore intensitàlesiva. (Fattispecie relativa al decesso di lavoratori in conseguenzalesiva. (Fattispecie relativa al decesso di lavoratori in conseguenzadell'inalazione di polveri di amianto, ove è stata assegnata rilevanza causalealla condotta di soggetti responsabili della gestione aziendale per una partesoltanto del periodo di esposizione a rischio delle persone offese, sul

t h t l d tt id tt i t i di l t d llpresupposto che tale condotta avesse ridotto i tempi di latenza dellamalattia, nel caso di patologie già insorte, oppure accelerato i tempi diinsorgenza, nel caso di affezioni insorte successivamente).

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Le concause e l’art. 41 cpLe concause e l art. 41 cpLa disciplina delle concause è dettata dall’art. 41 cod.pen. Il principio è che lasussistenza di una concausa non interrompe la serie causale iniziale posta inessere, salvo il sopravvenire di una concausa da se sola sufficiente a determinarel’eventol evento.Rilevanza delle concause nella problematica delle malattie professionali inparticolare nelle patologie neoplasiche dell’apparato respiratorio conseguenzadell’esposizione a sostanze nocive (es amianto) in concorso con altri fattori iltabagismo, o ancora nelle patologie muscolo scheletriche.g , p g

Le concause operano in modo totalmente diverso nel campo previdenziale dovesono assoggettate ad una propria disciplina legislativa.Cfr Cass Sez Lav nr. 11523/2996 Est De Matteis:Cfr Cass Sez Lav nr. 11523/2996 Est De Matteis:In relazione alla responsabilità del datore di lavoro per violazione degli obblighi disicurezza, ex art. 2087 cod.civ., l'onere probatorio a carico del lavoratore non èlimitato alla prova dell'evento lesivo, ma comprende anche la prova del nessocausale tra tale evento e l'attività svolta; in quest'ambito, peraltro, è possibile la

i i d l l i l i di i i di d ll' tti itàscomposizione del nesso causale in relazione a diversi periodi dell'attivitàlavorativa, in quanto determinate mansioni (nella specie, sollevamento carichi), insè faticose ma inizialmente non rischiose nè particolarmente usuranti per lemodalità con le quali vengono svolte, possono divenire concausadell'aggravamento di una malattia preesistente a fronte dell'aggravarsi dellagg p ggsituazione fisica del lavoratore, portata a conoscenza del datore, il quale avrebbedovuto rideterminare il contenuto delle mansioni del lavoratore, e dei propriobblighi di protezione, esentandolo dal compimento dell'attività divenuta rischiosa

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CONCAUSE GIURISPRUDENZACONCAUSE GIURISPRUDENZA

Cfr Cass Sez Lav nr 13361 del 17 6 2011Cfr Cass. Sez. Lav nr. 13361 del 17.6.2011

Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali,trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per

i il t l t t d è t d l i i icui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principiodell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciutal'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche inmaniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentresolamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di unsolamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di unfattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficientea produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze asemplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologicorichiesto dalla legge (Nella specie la S C in applicazione dell'anzidettorichiesto dalla legge. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell anzidettoprincipio, ha ritenuto la riconducibilità all'attività lavorativa dellamalattia contratta per complicanze insorte dalla vaccinazione control'epatite B atteso che la necessità di questo intervento sanitario -nonchè dei successivi richiami - era conseguente ad un infortunio sulnonchè dei successivi richiami era conseguente ad un infortunio sullavoro).

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Causalità: giurisprudenza Causalità: giurisprudenza Cass. Sez. Lav nr. 16681/2006Per quanto l'art. 2087 cod. civ. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ai finidell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore che lamenti di aversubito a causa dell'attività lavorativa svolta un danno alla salute incombe l'onere di provaresubito, a causa dell attività lavorativa svolta, un danno alla salute incombe l onere di provarel'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi dueelementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l'oneredi dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento all'infortuniooccorso al macchinista di un treno a causa del deragliamento del convoglio, aveva affermato lag gresponsabilità del datore di lavoro sul presupposto che la spa Rete Ferroviaria Italiana, sullaquale gravava l'obbligo di mantenere le rotaie in condizioni di sicurezza per il transito deiconvogli, avesse omesso di provare che lo smottamento di terreno sui binari, non evitabile conl'ordinaria diligenza, era stato dovuto ad abnormi ed eccezionali precipitazioni piovose).

Cass. Sez. Lav nr. 7127/2007La responsabilità del datore di lavoro, in relazione al precetto stabilito dall'art. 2087 cod. civ.,nel caso di danno alla salute subito dal lavoratore dipendente è esclusa se il danno è provocatoda una condotta di quest'ultimo del tutto atipica ed eccezionale rispetto al procedimentolavorativo e alle direttive ricevute in modo da porsi come causa esclusiva dell'evento dannoso.( ll i l S C h f l'i l l h(Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza con la quale era stato accertato chel'evento da cui era derivato il danno dedotto dal lavoratore dipendente consistito in unoschiacciamento del rachide con effetti invalidanti - siccome del tutto imprevedibile, in quantoriconducibile ad una manovra di sorpasso improvvisa ed ingiustificata del conducentedell'automezzo su cui si trovava il ricorrente con conseguente impatto contro un muretto diprotezione non poteva essere ricondotto alla supposta violazione dell'art 2087 cod civ daprotezione - non poteva essere ricondotto alla supposta violazione dell art. 2087 cod. civ. daparte del datore di lavoro, poiché la predetta manovra era da ritenersi idonea in via esclusiva aspezzare il nesso di causalità fra il comportamento datoriale e l'evento, senza che avesseassunto alcuna rilevanza al riguardo la condotta del responsabile della sicurezza che,nell'accorgersi della predetta anomala manovra all'interno di uno stabilimento aziendale, avevacercato di favorirne la rapida conclusione al fine di evitare maggiori danni).p gg )

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Sugli obblighi formativi

Cfr Cass. Sez. Lav 11622/2007

Il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro a norma dell'art. 2087 cod. civ.,lt l' d i di t tt l t l i d it il ifi i d ll' tassolto con l'adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell'evento

dannoso ed anche con l'adozione di misure relative all'organizzazione del lavoro, tali daevitare che lavoratori inesperti siano coinvolti in lavorazioni pericolose, siatteggia in maniera particolarmente intensa nei confronti dei lavoratori digiovane età e professionalmente inesperti, esaltandosi in presenza di apprendisti

i i f ti l l i i bbli hi di f i dd t t tnei cui confronti la legge pone precisi obblighi di formazione e addestramento, trai quali primeggia l'educazione alla sicurezza del lavoro (art.11, legge n.25 del1955). Conseguentemente, l'accertato rispetto delle norme antinfortunistiche di cui agliartt. 47 e 48 del d.P.R. n.626 del 1994 e dell'allegato VI a tale decreto, non esonera, ildatore di lavoro, dall'onere di provare di aver adottato tute le cautele necessarie adi di il ifi i d ll' t ti l i d ll' tt i ti d limpedire il verificarsi dell'evento, con particolare riguardo all'assetto organizzativo dellavoro, specie quanto ai compiti dell'apprendista, alle istruzioni impartitegli,all'informazione e formazione sui rischi nelle lavorazioni, senza che in contrario possaassumere rilievo l'imprudenza dell'infortunato nell'assumere, come nella specie,un'iniziativa di collaborazione nel cui ambito l'infortunio si sia verificato (principioff t i t i i i i t i f t t di t i t iaffermato in controversia in cui era rimasto infortunato un apprendista marmista, in

ambiente di lavoro ove si montavano glossi blocchi di marmo, mentre tentava di aiutaredue esperti operai a collocare una lastra di marmo sul banco di lavoro. La Corteterritoriale, con decisione cassata con rinvio dalla S.C., aveva escluso la responsabilitàdatoriale sul presupposto che il datore fosse esonerato dall'onere di aver adottato tuttel t l h ll l ti ll' tt d l l / ll'i f i f ile cautele, anche quelle relative all'assetto del lavoro e/o all'informazione e formazionedell'apprendista, sol perché erano risultate escluse alcune specifiche violazioni dellenorme antinfortunistiche e l'evento si era prodotto per un ritenuto eccesso di zelodell'apprendista).

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IL DANNO DIFFERENZIALE RISARCIBILE NELLA RESPONSABILITA’CONTRATTUALE DEL DATORE DI LAVORO EX ART 10 DPR 1124/65

Il DANNO DIFFERENZIALE costituisce un vero e proprio istituto giuridico e nonIl DANNO DIFFERENZIALE costituisce un vero e proprio istituto giuridico e nonuna categoria dottrinaria e consiste nel danno derivante dalla “differenza traquanto a carico dell’Inail, quale indennizzo e quanto dovuto a titolo dirisarcimento, che resterebbe, alle condizioni e limiti di cui all’art 10 del TU1124/65 a carico del datore di lavoro”.1124/65 a carico del datore di lavoro .

Ferma la distinzione delle categorie dei danni nella bipartizione enunciata dallasentenze gemelle di San Martino delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cfe sentenze nr 8827 e 8828 2003) nella categorie dei danni patrimoniali e nonCfe sentenze nr. 8827 e 8828 2003) nella categorie dei danni patrimoniali e nonpatrimoniali, possiamo quindi individuare1. DANNO PATRIMONIALE è qualunque danno che colpisca il patrimonio, in una concezione materiale o economica;2 DANNO NON PATRIMONIALE è il d h l i b i 2. DANNO NON PATRIMONIALE è il danno che colpisce beni costituzionalmente rilevanti, di carattere non patrimoniale, ormai svincolato dal reato e agganciato ai noti valori costituzionali;

Per comprendere quali siano le voci di danno risarcibili da parte del datore dilavoro secondo la disciplina fondamentale dettata dall’art. 10 del TU 1124/65 edopo l’emanazione del D.Lgs 38/2000, è necessario procedere all’esame delleprestazioni indennitarie INAIL.

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Sull’art 10 Dpr nr. 1124/65 nel 1991 sono intervenute tre pronunce della CorteCostituzionale (cfr. sentenza Corte Cost. 87/91; nr. 356/91; nr. 485/91) che hanno( / ; / ; / )parzialmente dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 10 del TU 1124/65 intervenendo suilimiti relativi all’entità del risarcimento.

In sintesi, si può affermare che la Corte Costituzionale ha sancito il dirittodell’infortunato a percepire il risarcimento del danno biologico (non indennizzatodell infortunato a percepire il risarcimento del danno biologico (non indennizzatodall’Inail e quindi fuori dall’infortunio) ferme restando le ordinarie regole dellaresponsabilità civile (colpa, nesso causale, e concorso di colpa)

Le pronunce hanno reso residuale la regola dell’esonero del datore di lavoro dallap gresponsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

L’azione risarcitoria del lavoratore, dopo gli interventi della Corte Costituzionale, sicaratterizzava per la completa autonomia ed indipendenza rispetto agli esiti di unprocedimento penaleprocedimento penale.

La giurisprudenza propone quindi la lettura dell’art 10 nei seguenti termini:

“nonostante l’assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico dinonostante l assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico dicoloro nei cui confronti sia configurabile responsabilità per il fatto dal qualel’infortunio è derivato”

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IL REGIME RISARCITORIO ANTE D.LGS 38/2000

Quindi nel regime risarcitorio così modificato era chiaro che laQuindi, nel regime risarcitorio così modificato era chiaro che latutela indennitaria apprestata all’INAIL riguardava esclusivamente lasola perdita della capacità lavorativa generica con esclusione diogni altra voce di danno al cui risarcimento è tenuto il datore diogni altra voce di danno al cui risarcimento è tenuto il datore dilavoro nell’ipotesi di accertamento della responsabilità.

Il d i i i d i l i difi l’ iIl quadro normativo e giurisprudenziale si modifica con l’entrata invigore del D.LGS 38/2000 che estende la copertura assicurativa Inailnon solo al danno patrimoniale per la perdita della capacitàl ti i h ll t l i tlavorativa generica, ma anche alla avvenuta lesione permanentedell’integrità psicofisica in se e per se considerata (cosidetto dannobiologico/danno non patrimoniale)

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La nuova disciplina Inail ex art13 D lgs 38/200013 D.lgs 38/2000

Indennizzabilita’ del danno biologico da parte dell’INAIL. L’art 13 del D.lgs 38/2000L’art 13 del Dlgs 38/2000 prevede l’indennizzo in capitale ed in rendita agganciandolo al grado di

menomazione riportato dall’assicurato del danno biologico:(D bi l i )(Danno biologico)- In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione delrelativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazioneobbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno biologico come la lesioneall'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro deldanno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito deldanneggiato.-In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi odenunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAILnell'ambito del sistema d‘indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, punto 2),del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:-le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base aspecifica "tabella delle menomazioni'', comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.

L'indennizzo (nb: non il risarcimento!!) delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per centod i f i l 16 t è t i it l d l 16 t è t i dit ll ied inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura

indicata nell'apposita ‘'tabella indennizzo danno biologico''. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimentoall'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testounico;-le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriorequota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione,alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituisconoindici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delleconseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e allaricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione,d t i t l d lità i it i i ti d l t t i i lti li t il ffi i t di i lldeterminata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla"tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione.

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Il danno biologico INAIL e le tabelle

Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi ei successivi adeguamenti sono approvati con decreto delMinistro del Lavoro e della Previdenza Sociale, su delibera del

i li di i i i d ll d di iConsiglio di Amministrazione dell'INAIL. In sede di primaattuazione il decreto ministeriale è emanato entro 30 giornidalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Le tabelle sono entrate in vigore con Il DM 12.7.2000 eforniscono indicazioni su:a) il grado di invalidità corrispondente a ciascuna singolaa) il grado di invalidità corrispondente a ciascuna singolamenomazione;b) il valore monetario del punto di invalidità in base al qualeliquidare il danno biologico in forma di rendita;liquidare il danno biologico in forma di rendita;c) i coefficienti in base al quale moltiplicare il redditodell’infortunato per liquidare il danno da ridotta capacitàlavorativa.

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LA NOZIONE DI DANNO DIFFERENZIALE QUALITATIVORISARCIBILE DAL DATORE DI LAVORO IN QUANTO NONRISARCIBILE DAL DATORE DI LAVORO IN QUANTO NONOGGETTO DELL’ASSICURAZIONE INAIL

Può ritenersi risarcibile dal datore di lavoro, secondo le regolePuò ritenersi risarcibile dal datore di lavoro, secondo le regoletipiche della responsabilità contrattuale, il danno che già aborigine non è indennizzato dall’Inail ovvero:a) il danno biologico da micro permanente al di sotto del 6%) g pin franchigia Inail ex art 13 D.Lgs 38/2000;b) il danno biologico da temporanea, non essendo ristoratodall’Inail che con il pagamento della inabilità temporaneai i d t t t i i lrisarcisce un danno avente natura patrimoniale;

c) danno morale o esistenziale;d) danno patrimoniale differenziale costituito dali i t d ll dit l ità l ti ifirisarcimento della perdita per la capacità lavorativa specifica

nelle ipotesi di lesioni tra il 6 ed il 16% indennizzate dall’Inaile) il danno biologico jure proprio invocabile dai superstiti nel caso di eventi mortali caso di eventi mortali.

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Il d diff i l tit tiIl danno differenziale quantitativo

LA RISARCIBILITA’ DEL DANNO DIFFERENZIALE QUANTITATIVO

Si è già posta la differenza tra la nozione di INDENNIZZO operato dall’INAIL che noncopre necessariamente tutte le voci di danno conseguenti all’evento lesivo e quella diRISARCIMENTO che invece è commisurato all’esatta misura del danno

Il risarcimento suppone “a monte” la commissione di un illecito contrattuale oextracontrattuale da parte del datore di lavoro, il nesso di causalità e l’elementosoggettivo colpa.

L’indennizzo INAIL presuppone invece la nozione di occasione di lavoro e non richiede ladimostrazione della colpa del datore di lavoro, essendo riconosciuto al contrario anchenei casi di colpa del lavoratore, con il solo limite del cosidetto rischio elettivo.

Se poi in zona di franchigia Inail (tra l’1% ed il 5%) è pacificamente ammesso ilSe poi in zona di franchigia Inail (tra l’1% ed il 5%) è pacificamente ammesso ilrisarcimento del danno da parte del datore di lavoro, sarebbe irragionevole eincostituzionale non riconoscere la risarcibilità del danno differenziale nelle ipotesi dilesioni più gravi e con evidenti disparità di trattamento.

Il lavoratore infortunato si vedrebbe infatti riconosciuto un trattamento deteriore rispetto al danneggiato non lavoratore.

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REGIME TEMPORALE DELLA NUOVA DISCIPLINA

In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, ilte a d o tu su a o o e a att e p o ess o a ,nuovo regime introdotto dall'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000al fine del riconoscimento dell'indennizzo in capitale deldanno biologico per menomazioni superiori al 6 per centosino al 16 per cento subito dal lavoratore si applicasino al 16 per cento subito dal lavoratore si applicaunicamente per i danni conseguenti ad infortuni sullavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciatisuccessivamente all'entrata in vigore del d.m. 12 lugliog g2000 recante le tabelle valutative del danno biologico.Ne consegue che, in caso di malattia (od infortunio)denunciata dall'interessato prima del 9 agosto 2000, essodeve essere valutata in termini d'incidenza sull'attitudine aldeve essere valutata in termini d incidenza sull attitudine allavoro del richiedente, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n.1124 del 1965, e può dar luogo ad una rendita per inabilitàpermanente solo in caso di riduzione di tale attitudine inpmisura superiore al 10 per cento. (Principio affermato aisensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).

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ACCERTAMENTO E PROVA DEL DANNODANNO

L’entità del danno biologico derivato non può essere oggetto divalutazione equitativa del giudice senza il previo accertamentovalutazione equitativa del giudice senza il previo accertamentomedico legale (CTU).Cfr Cass. Sez. Lav nr. 5437 dell’8.3.2011“Anche in tema di responsabilità del datore di lavoro perp pinfortuni e malattie professionali trova applicazione ladefinizione legislativa (art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000) deldanno biologico quale "lesione della integrità psico-fisica dellapersona suscettibile di valutazione medico legale" sicchè lapersona, suscettibile di valutazione medico legale , sicchè laliquidazione equitatitva di tale danno presupponenecessariamente l'accertamento medico legale della lesionesubita dal lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha annullato lasentenza di merito che in relazione a lavoratore sottopostosentenza di merito che - in relazione a lavoratore sottopostonello svolgimento delle mansioni ad "usura da stress psico-fisica" a causa dell'effettuazione di un numero rilevante econtinuativo di ore di lavoro straordinario - aveva liquidato ild bi l i i i i i i i i l 5% d lldanno biologico in via equitativa in misura pari al 15% delleretribuzioni percepite nell'arco temporale interessato, senzaavere previamente fatto ricorso a consulenza tecnica medicolegale)”.legale) .

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LA PROVA DEI DANNI JUREPROPRIO

Anche nell’ipotesi di domanda avente ad oggetto ilrisarcimento dei danni non patrimoniali derivati juresa c e to de da o pat o a de at ju eproprio ai eredi prossimi congiunti ex art 2043, 2087,2059 cod. civ. e 185 cp , è necessario allegare la provadel medesimo (es. danno biologico /psicologico, danno( g /p gesistenziale)

Cfr Cass. Sez. Lav nr. 24362 dell’1.12.2010Cfr Cass. Sez. Lav nr. 24362 dell 1.12.2010In materia di infortunio sul lavoro e malattieprofessionali, il risarcimento dei danni nonpatrimoniali spettante ai prossimi congiunti delpatrimoniali, spettante ai prossimi congiunti dellavoratore deceduto a causa di patologie contratte sulluogo di lavoro (nella specie, mesotelioma pleurico),richiede la prova, secondo le regole generali, del dannop , g g ,dagli stessi sofferto, non essendo sufficiente allo scopola produzione di certificazioni che documentano ilrapporto con la vittima dell'illecito e non anche ildanno sofferto in concreto dal congiunto.