LA REGOLAZIONE TARIFFARIA LOCALE ing. Stefano … · Stipulavano con i gestori LE CONVENZIONI DI...
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LA REGOLAZIONE TARIFFARIA LOCALE
ing. Stefano Santandrea (ATERSIR)
..Aspettando AEEG ..
Le tariffe di depurazione dei reflui da attività
produttive in Emilia Romagna: transizione
dal metodo tariffario regionale DPGR 49/2006
ad un nuovo sistema di tariffazione nazionale
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I GESTORI DEL S.I.I. NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
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Gestore
ex ATO PIACENZA IREN EMILIA SpA
ex ATO PARMA
Matilde Servizi srl
IREN ACQUA GAS SpA
MONTAGNA2000 SpA
EMILIAMBIENTE SpA
ex ATO REGGIO EMILIA IREN ACQUA GAS SpA
AST srl
ex ATO MODENA
HERA SpA (***)
AIMAG SpA (**)
SORGEAQUA srl
ex ATO BOLOGNA HERA SpA
SORGEAQUA srl
ex ATO RAVENNA HERA SpA
ex ATO FORLI'-CESENA HERA SpA
ex ATO RIMINI HERA SpA
ex ATO FERRARA
HERA SpA
CADF SpA
I GESTORI DEL S.I.I. NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
• LE GESTIONI HERA ed IREN ESISTENTI SONO SOSTANZIALMENTE IN REGIME DI SALVAGUARDIA. • CADF, SORGEA, EMILIAMBIENTE , MONTAGNA2000 E AST TOANO SONO DELLE GESTIONI IN HOUSE • AIMAG GESTISCE IL S.I.I. CON UNA SOCIETA’ MISTA DI PARTENARIATO PUBBLICO- PRIVATO • I COMUNI DI MAIOLO, RIOLUNATO, PALANZANO , GRANAGLIONE, FANANO ED ALTRI, OPPONENDOSI ATTI DELIBERATIVI DELLE EX ATO,
NON SONO STATI ASSORBITE NELLE GSTIONI DEL S.I.I. E OPERANO PERTANTO ANCORA CON GESTIONI IN ECONOMIA .
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In EMILIA ROMAGNA esistevano 9 ENTI D’AMBITO su base PROVINCIALE che:
Stipulavano con i gestori LE CONVENZIONI DI REGOLAZIONE DEL S.I.I.
Pianificavano la TARIFFA del S.I.I. sulla base del MT R.E.R. su periodi di regolazione di 5 anni
Predisponevano I PIANI D’AMBITO fino alla scadenza del periodo di affidamento
Le funzioni di governo del sistema regolatorio del S.I.I. a livello nazionale erano esercitate dal
COVIRI che verificava i Piani d’Ambito proposti dagli Enti d’Ambito territoriali ed i relativi Piani
Economico Finanziari e controllava la corretta applicazione da parte degli Enti d’Ambito del
Metodo Tariffario Normalizzato e della normativa nazionale sulla regolazione del S.I.I.
(D.LGS.152/2006)
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ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGOLATORIO REGIONALE PRIMA DELLA LEGGE
REGIONALE 23 DEL 32/12/2011 DI RIFORMA DELLE A.A.T.O.
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In tale contesto normativo la Regione Emilia Romagna, intendendo
dotarsi di uno specifico strumento economico finalizzato a perseguire
un uso sostenibile della risorsa idrica, nonché di conformarsi ai principi
di cui all’art. 9 della direttiva 2000/60/CE, ha approvato con il DPGR n.
49 del 2006 uno specifico metodo tariffario del servizio idrico integrato
da applicare sul proprio territorio.
Si fa osservare che l’art. 9 della direttiva 2000/60/CE prevede, in
particolare, che gli Stati membri tengano conto del principio del
recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi
alle risorse, sulla base di un'analisi economica e secondo il principio
“chi inquina paga”.
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Fra gli elementi principali che caratterizzavano il metodo tariffario
regionale, differenziandolo rispetto a quello nazionale, c’era proprio la
definizione di uno specifica modalità di calcolo della tariffa di fognatura
e depurazione per gli scarichi delle attività produttive (ART 20).
Il MTN nazionale, mai modificato dopo il DM 1/8/1996, non aveva mai
implementato il principio del “chi inquina paga” superando i limiti la
formulazione “storica” derivante dal DPR 24 maggio 1977 che, sotto
questo profilo, non poteva che considerarsi inadeguato rispetto agli
indirizzi più recenti della C.E.
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LA FORMULA REGIONALE PER LA TARIFFA DI DEPURAZIONE DEI REFLUI DA ATTIVITA’ PRODUTTIVE
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La formulazione regionale definiva le modalità di calcolo non solo dei
parametri di costo già presenti nella formula del DPR 24/5/1977, ma
anche di parametri legati ad ulteriori sostanze inquinanti; tali parametri,
inoltre, venivano definiti in modo omogeneo per ambito territoriale o
gestione e non erano più legati al singolo impianto di depurazione.
Dato che la formulazione teneva in considerazione i costi associati alla
depurazione delle diverse sostanze inquinanti contenute nello scarico
della singola attività produttiva la tariffa risultava maggiormente basata
sulla caratterizzazione del refluo scaricato e, quindi tale da garantire il
rispetto del principio “chi inquina paga”.
Il DPGR 49/2006 prevedeva una graduale applicazione della nuova
formulazione in sostituzione di quella esistente in 5 anni e nella maggior
parte dei vecchi ambiti territoriali il processo avviato nel 2008 ha avuto
termine nel 2012. Solo nelle provincie di Modena e Reggio Emilia il
processo di messa a regime del nuovo metodo è ancora in itinere
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IlSistema Regolatorio regionale ha subito una radicale evoluzione a
partire dal 2012 per effetto di
1. Entrata in vigore della L.R. 23 DEL 32/12/2011 di riforma delle A.A.T.O. che ha
determinato la soppressione delle ATO preesistenti e la nascita di un unico Ente
d’Ambito a livello regionale: ATERSIR
2. Operatività di A.E.E.G. quale SOGGETTO REGOLATORE NAZIONALE (D.L. 201/2011
art.21 e dal DPCM 20/07/2012)
GESTORI
A.E.E.G.
A.T.E.R.S.I.R.
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AEEGSI nel rispetto delle competenze assegnate dal DPCM 20/07/2012, ha
approvato il M.T.T. (metodo tariffario transitorio) con delibera 585/2012 e s.m.i. per
l’aggiornamento tariffario 2012-2013 ed il M.T.I. (metodo tariffario idrico) con delibera
643/2013 per l’aggiornamento tariffario 2014-2015. Ha approvato con le stesse
deliberazioni i criteri per l’aggiornamento dei Piani Economico Finanziari in coerenza
con la nuova metodologia regolatoria. Competenza specifica di AEEG è la
deliberazione definitiva delle proposte tariffarie predisposte dagli Enti d’Ambito
Territoriali nel rispetto della metodologia definita dal MTT e dal MTI.
ATERSIR (Ente d’Ambito della Regione Emilia Romagna) costituito dal 1/1/2012,
ma di fatto operativo dal 1/9/2012, in applicazione del MTT e del MTI ha predisposto
la proposta di aggiornamento tariffario 2012-2013 e 2014-2015. Nell’ambito dei
suddetti procedimenti istruttori ATERSIR ha anche proceduto all’aggiornamento dei
Piani Economico Finanziari fino alla scadenza dei periodi di affidamento delle
gestioni.
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AEEGSI, con la definizione del M.T.T., ha sostanzialmente elaborato una metodologia per
il calcolo di coefficienti moltiplicativi (teta) da applicare alle strutture tariffarie esistenti nei
rispettivi bacini tariffari (tariffe unitarie 2012 preAEEG), senza intervenire sulle articolazioni
tariffarie e senza preoccuparsi di affrontare la tematica delle tariffe di depurazione delle
acque reflue da attività produttive.
AEEGSI, con l’approvazione del M.T.I. , ha invece fornito criteri omogenei a livello
nazionale per modificare le strutture tariffarie del servizio acquedotto e del servizio
fognatura e depurazione delle utenze domestiche ed assimilabili, ma ancora una volta
non è effettivamente entrato nel merito della complessa materia della tariffazione delle
acque reflue da attività produttive.
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In effetti all’articolo 11 dell’allegato A della delibera 643 (MTI), l’Autorità ha
ritenuto di formulare esplicitamente nel vincolo dei ricavi i costi ambientali e della
risorsa a partire dal 2015, prevedendo fin da subito una specifica componente di
costo attinente a tali tipologie, al fine di ottemperare a quanto disposto all’art. 9
della direttiva 2000/60/CE in materia di politiche europee dei prezzi dell’acqua,
nelle more della definizione di una disciplina organica nazionale;
contestualmente, in ordine ai corrispettivi tariffari da applicarsi agli utenti, al
comma 35.4 del menzionato allegato A, l’Autorità ha rimandato a successivo
provvedimento l’individuazione della quota parte di costi ambientali e della risorsa
riconducibili all’uso industriale riconosciuti nel vincolo dei ricavi e pertanto allocabili
a tale tipologia di utenti in ossequio al principio “chi inquina paga”;
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Questo tipo di approccio ha per ora implicitamente consentito di considerare ammissibile il
mantenimento in vigore delle formule di tariffazione preesistenti presso tutti gli Enti d’Ambito
Territoriali anche per il servizio di depurazione delle acque reflue produttive (almeno fino
all’assunzione da parte dell’Autorità nazionale di specifiche determinazioni sulla materia).
Ciò vale evidentemente anche per la metodologia tariffaria approvata dalla regione Emilia
Romagna con il DPGR 49/2006.
In tale contesto l’applicazione del MTT e del MTI si è tradotta nella semplice applicazione
dei coefficienti moltiplicatori teta alle componenti di costo unitarie presenti nelle precedenti
formule tariffarie.
Altra conseguenza implicitamente derivante dalla mancata assunzione di specifiche
deliberazioni in materia da parte di AEEG ed al fatto che l’Autorità non ha esplicitamente
dichiarato decadute le normative locali è che sono restati per ora di competenza degli Enti
d’Ambito Territoriali le determinazioni in merito ai parametri qualitativi che sono presenti
nella formula di tariffazione: Of, Sf, Nf, Pf e che sono legati più specificamente alle forme di
regolazione vigenti in ambito locale.
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PROBLEMATICA SPECIFICA DEL DPGR 4972006
Nei bacini tariffari dove non si era ancora completato nel 2012 il
processo di graduale applicazione della nuova formula di tariffazione
definito dal DPGR 49/2006, ATERSIR (previo parere favorevole di
AEEG) ha ritenuto quindi di procedere al completamento del processo
di transizione alla formula di tariffazione dell’art.20 del DPGR49/2006.
Pertanto ancora per il 2013 e 2014 si avrà una contemporanea
applicazione delle formule del DPR 1977 e del DPGR 49/2006 (nelle
% definite dall’art 23 “disposizioni transitorie del DPGR”) e che i
coefficienti di aggiornamento tariffario teta si applicheranno alle
componenti di costo unitarie di entrambe le formule tariffarie.
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PROBLEMATICHE INCONTRATE NELL’APPLICAZIONE DEL METODO REGIONALE
Complessità nella taratura dei parametri medi di bacino Of. Sf, Nf,… dv, db, df, dt, …;
Si è rilevata la necessità da parte dei gestori di rivedere la definizione di alcuni
parametri qualitativi (per es. Azoto Totale invece del solo Azoto Ammoniacale
previsto dall’attuale formulazione)
Difficoltà applicative nella definizione di un parametro quota fissa effettivamente
legato alle caratteristiche potenziali del refluo aziendale. Il Metodo Regionale
prevede in linea di principio una quantificazione legata alla potenza depurativa
impegnata: questa a sua volta sarebbe valutabile solo in presenza di specifiche
convenzioni tra gestori ed utenti che fissino i valore massimi dei carichi inquinanti ed
idraulici su base giornaliera (molti gestori non hanno tutt’ora stipulato convenzioni
finalizzate a formalizzare quegli specifici aspetti e le autorizzazioni integrate
ambientali non fissano limiti effettivamente applicabili in tal senso). Il DPGR 49/2006
consente comunque una definizione semplificativa di tale parametro basata su dati di
consuntivo dello scarico (portata scaricata annuale) più che su dati “potenziali”. Così
in effetti non si coglie pienamente lo spirito del metodo regionale.
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PROBLEMATICHE INCONTRATE NELL’APPLICAZIONE DEL METODO REGIONALE
La messa a regime di un sistema di tariffazione omogeneo a livello di bacino
tariffario (ex ATO) ha comunque determinato una diversa distribuzione dei
carichi tariffari sulle aziende rispetto alla precedente situazione. La nuova
metodologia pur basata su principi di equità (una stessa tipologia di refluo è
soggetta alla stessa tariffa senza differenze dipendenti dal depuratore dove i
reflui vengono recapitati) ha prodotto in alcuni casi una forte discontinuità nel
livello di tariffazione, solo parzialmente compensata dal processo di graduale
applicazione (i reflui da allevamenti suinicoli sono stati particolarmente
interessati al problema ).
In alcuni casi questi aspetti hanno ulteriormente complicato il procedimento di
taratura iniziale dei parametri medi di bacino al fine di ricercare il migliore
equilibrio possibile tra tutte le utenze (caso del bacino tariffario modenese): in
tale transizione si è comunque dovuto tenere conto del vincolo relativo al
rispetto delle condizioni di isoricavo da garantire al gestore per il fatturato
complessivo del servizio di depurazione.
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In tale contesto come si sta muovendo l’AEEGSI?
Con delibera 87/2014/R/idr del 27/2/2014 AEEGSI ha avviato il procedimento
per l’adozione di provvedimenti per la definizione delle tariffe di collettamento
e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura
in premessa la delibera richiama i seguenti riferimenti normativi:
Direttiva 91/271/CE che fissa obiettivi che gli stati membri devono perseguire nel
settore fognario e depurativo per la tutela ambientale
Sentenza della Corte di Giustizia europea del 12/07/2012 che ha accertato specifiche
inadempienze dell’Italia rispetto agli obiettivi fissati dalla suddetta direttiva
Direttiva 2000/60/CE che stabilisce il principio del pieno recupero dei costi dei servizi
idrici, compresi i costi ambientali,secondo il principio “chi inquina paga”
Comunicazione COM(2000)477 che sottolinea che la tariffazione dei S.I. è il mezzo
per garantire un uso più sostenibile della risorsa idrica, considerando che una
opportuna tariffazione spinge a ridurre l’inquinamento e ad utilizzare nel modo più
efficiente le risorse idriche
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Gli obiettivi generali che in tale procedimento AEEG intende perseguire anche alla luce
dell’evoluzione del quadro normativo comunitario e nazionale sono esattamente
delineati al punto 4 della delibera:
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La delibera prevede infine che il procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2014
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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