La Pubblica Sicurezza e la Sicurezza Privata

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LA PUBBLICA SICUREZZA e LA SICUREZZA PRIVATA Romolo Napoletano

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Nato a Monopoli (Ba) il 23 marzo 1944, in concomitanza con l’ultima eruzione del Vesuvio, si laurea in Giurisprudenza a Bari, dove insegna materie giuridiche, dopo averne conseguito l’abilitazione a Perugia, ed esercita l’attività forense fino al 25 settembre 1972, quando entra a far parte dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza come funzionario di polizia.

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LA PUBBLICA SICUREZZAe LA SICUREZZA PRIVATA

Romolo Napoletano

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Romolo NapoletanoLA PUBBLICA SICUREZZA E LA SICUREZZA PRIVATA

Lecce, PENSA MULTIMEDIA srl, 2008924 pagine

ISBN 978-88-8232-561-9

2008 © Edizioni PENSA MULTIMEDIA srl73100 Lecce • Via A. M. Caprioli 8Tel. 0832.230435 • Fax 0832.230896

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a Maria PiaAlexiaDavide

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SOMMARIO

I parteLA PUBBLICA SICUREZZA

Introduzione 9I. Le “sicurezze” 27 II. Il “territorio” 56 III. La sicurezza urbana 69 IV. La sussidiarietà e la prossimità nel sistema giuridico italiano 105V. La “pubblica sicurezza sussidiaria” 138VI. La “pubblica sicurezza di prossimità” 152VII. L’agente di pubblica sicurezza 172VIII. La pubblica sicurezza municipale 193IX. L’ausiliario del traffico e l’incaricato comunale della mobilità 211X. Le c.d. “ronde” e gli “assistenti civici” 222XI. La pubblica sicurezza provinciale 246XII. La pubblica sicurezza regionale 270

II parteLA SICUREZZA PRIVATA

Premessa 311I. Il T.U.L.P.S., l’istituto di vigilanza,

la Guardia particolare giurata 320II. La Guardia particolare giurata e il rapporto di lavoro 387III. Le tariffe, l’intermediazione e la concorrenza 410IV. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea e l’Italia 451V. Il Prefetto e il Questore 471

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VI. I compiti della Guardia particolare giurata 496VII. Il Portiere 508VIII. Le Guardie venatorie volontarie e le altre tipologie 520IX. La sicurezza integrata o complementare:

gli aeroporti 540X. La sicurezza integrata o complementare:

i porti, le stazioni ferroviarie e i trasporti pubblici 563XI. La sicurezza integrata o complementare:

il trasporto, la scorta valori e altri servizi 589XII. La sicurezza integrata o complementare:

la vigilanza, il trasporto e la scorta di armi ed esplosivi 618XIII. Le Guardie particolari giurate e le leggi speciali 630XIV. La tutela fisica della persona 639XV. Gli “steward” e lo stadio 648XVI. La sussidiarietà e la prossimità

della Guardia particolare giurata 679XVII. Le proposte di innovazione legislativa 690

III parteLE NORME

A. Gli atti normativi 711B. Le proposte di innovazione legislativa 847Indice Atti normativi e proposte di innovazione legislativa 917

Parte I - La pubblica sicurezza

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1 Ricorre in quest’anno il 60° anniversario della sua promulgazione.

La questione “sicurezza” non è una materia nuova nello scenario della vita quotidia-na, né è tipica esclusiva della realtà recente: basti pensare ai palazzi antichi per com-prendere a fondo la problematica, atteso che tutte le finestre poste a livello di stradaerano indistintamente munite di grosse inferriate o grate.

Si pensi anche ai racconti degli storici sull’insicurezza delle strade urbane ed ex-traurbane.

Per converso, ci sono ancora oggi paesi italiani nei quali gli abitanti conservanol’abitudine di lasciare inserite le chiavi di casa nella toppa della porta d’ingresso, latostrada.

Entrambe le situazioni sono emblematiche:– la prima, di un equilibrio instabile nei rapporti tra coloro che vivono il territorio

e tra gli stessi e le istituzioni;– la seconda, di una stabilizzazione positiva dei medesimi rapporti, improntati alla fi-

ducia e vigilanza reciproche.Oggi il problema s’è maggiormente acuito andando ad incidere pure sul rispetto

dei diritti della persona: si vedano, per esempio, il ripetersi delle violenze carnali indanno di donne, la scomparsa di minori, le aggressioni a passanti anche in luoghi nonisolati, i fenomeni del bullismo e del vandalismo pubblico, i c.d. “pirati della strada”,le morti sui posti di lavoro, l’abuso di alcool da parte dei giovani, ecc.

Per calarsi, per un attimo, nella complessa problematica dei nostri giorni, spessoprivi del senso di solidarietà verso il singolo individuo, perché carichi di uno sfrena-to egocentrismo ed arrivismo economico, si ritiene necessario iniziare il percorsopartendo proprio dai principi di base, che devono regolamentare i comportamenti ditutti coloro che vivono il territorio. Il riferimento è, ovviamente, alla Costituzionevigente1.

INTRODUZIONE

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Infatti, l’articolo 2 della Costituzione statuisce che la “Repubblica riconosce e ga-rantisce i diritti inviolabili dell’uomo2, sia come singolo sia nelle formazioni socialiove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili disolidarietà politica, economica e sociale”.

Vengono usati i verbi, di valenza assoluta, “riconoscere”, “garantire” e “richiede-re”, intendendo con gli stessi sottolineare che la Repubblica si fonda necessariamen-te sia sulla tutela dei diritti che sull’adempimento dei doveri da parte dei singoli edelle formazioni sociali. Infatti:– con il primo verbo si fissa un preciso punto fermo: non si può fare parte della Re-

pubblica senza diritti e nessuna legge e nessun provvedimento amministrativo puòviolare i diritti insiti nella persona;

– con il secondo si impegna formalmente e solennemente a che gli stessi diritti, frai quali anche quello alla sicurezza personale e pubblica, siano compiutamente eser-citati e fruiti;

– con il terzo si pone un limite alla garanzia, cioè il diritto di ciascuno può essereesercitato e goduto se lo si coniuga con quello altrettanto paritario degli altri e sisottolinea che, perché ciò avvenga, è necessario che inderogabilmente ogni sog-getto si assuma il dovere di porsi in termini positivi ed attivi, nonché di operarecon lo spirito della solidarietà politica, economica e sociale.È bene evidenziare che il concetto di “solidarietà” non va confuso con quello di

“sussidiarietà”. La “solidarietà”, però, può costituire una valida base per la formazio-ne dell’associazionismo volontario ed un forte stimolo per supportare la partecipa-zione di tutti, su diversificati livelli, alla vita della comunità (articolo 118, comma 4,della Costituzione).

Inoltre, l’articolo 41 della stessa Costituzione proclama la libertà dell’iniziativaeconomica privata3, la quale, però, non può svolgersi in contrasto con l’utilità socia-le o in modo tale da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Intale settore, quindi, l’intervento dello Stato deve consistere soltanto nella fissazionedelle regole (preventive e repressive) volte ad evitare siffatta possibilità senza gestirel’iniziativa economica privata.

Il successivo articolo 42, nel precisare che la proprietà privata è riconosciuta e ga-rantita, sottolinea che la legge ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i li-miti allo scopo di assicurarle la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

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Introduzione

2 Si vedano: la “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”, approvata dall’ONU il 10 di-cembre 1948, e la “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-mentali”, firmata a Roma il 4 novembre 1950 dagli Stati membri del Consiglio d’Europa e re-cepita nell’ordinamento giuridico italiano con la legge n. 848 del 5 agosto 1955.

3 La libertà dell’iniziativa economica deve coniugarsi con il dovere della solidarietà economicae sociale, di cui al precedente articolo 2, nonché con quello dell’analogo diritto degli altri, tan-to che è vietata la concorrenza sleale e punita l’intromissione e la gestione dei settori dell’e-conomia da parte della malavita (decreti legge n. 59 dell’8 aprile 2008 e n. 92 del 23 maggio2008).

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Le tre menzionate norme interagiscono perfettamente tra di loro con riferimen-to alla specifica materia che qui interessa: l’iniziativa privata e la proprietà privata so-no connotate da diritti e da doveri e la loro estrinsecazione deve correlarsi al rispet-to della solidarietà e della sicurezza di tutti.

Il secondo comma, lettera h) dell’articolo 117 afferma che lo Stato ha la legisla-zione esclusiva in materia di “ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della poliziaamministrativa locale”.

Da tale principio discende che il legislatore ha attribuito allo Stato la “sicurezza”senza aggettivi, fatta eccezione per gli aspetti relativi al lavoro per i quali concorre, aifini della legislazione, la Regione.

Però, è da sottolineare che l’esclusiva della potestà legislativa non comporta comeconseguenza che la “sicurezza” debba essere attuata soltanto ed unicamente dallo Sta-to.

Infatti, questi può chiamare in corresponsabilità altre istituzioni, centrali e locali,ed i privati cittadini in forma singola o associata nell’ambito dei principi della lealtà,della sussidiarietà o della complementarietà e del coordinamento anche a livello ter-ritoriale.

In tale ottica si collocano le Autonomie locali e il comparto della “sicurezza pri-vata”.

A questo punto appare opportuno operare una distinzione tra la “pubblica sicu-rezza” e la “sicurezza pubblica”, che non vuole essere un semplice giuoco di parole.

La prima, infatti, mira a preservare l’ordine sociale, delineato dalle norme prima-rie e secondarie, da ogni aggressione o turbativa, anche semplicemente tentata, rea-lizzata con moduli individuali o collettivi di violenza4, che mettono in pericolo la si-curezza e l’incolumità di ogni componente la comunità ovvero l’integrità dei dirittipatrimoniali.

La seconda, invece, il cui esercizio è normalmente delegato nei limiti previsti dal-la legislazione statale, riguarda tutti gli altri aspetti, tra i quali si citano, a mero titoloesemplificativo: la qualità della vita, la sicurezza del patrimonio, quella sul posto di la-voro, quella statica delle strutture, quella ambientale, quella venatoria, quella della sa-lute e dell’igiene, quella antincendio, quella degli impianti sportivi e da sci, ecc..

Appare altamente chiarificatrice della portata amministrativa della “sicurezza pub-blica” il primo comma dell’articolo 159 del decreto legislativo n. 112 del 1998 checosì si esprime: “le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia ammini-strativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudi-zi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento diattività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche de-legate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo

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Introduzione

4 Sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 16 marzo 1962.

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i beni e gli interessi tutelati in funzione dell’ordine pubblico e della sicurezza pub-blica”.

Le non appropriate e tempestive misure producono sempre riflessi negativi sullapubblica sicurezza.

L’esercizio di alcuni dei suddetti servizi può essere attribuito ad altri soggetti intermini di sussidiarietà rispetto agli organismi statali, sia in attuazione dei principi co-stituzionali di decentramento innovati dalla riforma del Titolo V del 2001 sia per li-berare le Forze di polizia statali da compiti non ritenuti più pertinenti alle stesse.

Non può sottacersi, inoltre, che il significato che oggi si attribuisce alla “sicurezzapubblica” s’è modificato ulteriormente, tanto che parte preponderante dello stesso ècollegato al “senso di percezione” individuale e collettivo.

Anche l’attuale concetto di “pubblica sicurezza” s’è arricchito di altri contenutiderivanti dall’evoluzione culturale ed organizzativa di coloro che vivono il “territo-rio”, consentendo di individuare meglio le modalità di perseguimento della stessa edegli attori chiamati a realizzarla.

Senza dubbio, uno dei soggetti al quale è riconosciuto il compito, sia pure in mo-do sussidiario, di garantire la fruizione pacifica dei diritti patrimoniali, con particola-re riferimento a quelli tutelati dal citato articolo 42, è la Guardia particolare giuratasia come soggetto singolo sia come dipendente da un istituto di vigilanza privata.

Di recente si è rideterminata anche la sua funzione come complementare inquanto sono stati estesi sia l’ambito sia le finalità d’impiego.

Da tale funzione e dallo sviluppo ordinamentale, che prende le mosse dalle dispo-sizioni emanate nei primi decenni del 1900, discende che non dovrebbe apparire az-zardata, per sottintesa o asserita esplicita incompatibilità giuridica, l’ipotesi della possi-bilità di fare coniugare la sussidiarietà con la prossimità ai fini della pubblica sicurezzacon specifico riguardo all’attività delle Guardie particolari giurate, e ciò nonostante laprecisazione che i soggetti e le funzioni siano supportati da fonti normative che tute-lano beni giuridici differenziati ed avrebbero destinatari non del tutto coincidenti.

Differente è la posizione degli istituti di vigilanza, intesi come imprese, che per-seguono formalmente un interesse economico meramente privato anche se la pre-senza operativa è subordinata alla licenza prefettizia, che è un titolo di pubblica sicu-rezza. Il rapporto della loro disciplina con i summenzionati articoli della Costituzio-ne e quello che lega gli stessi alle Guardie particolari giurate saranno opportuna-mente approfonditi.

L’ipotesi di tale approccio sarebbe, senz’altro, fallimentare se si apprezzassero sol-tanto in termini molto rigidi e restrittivi le originarie basi giuridiche e le funzioni asuo tempo riconosciute, senza tenere conto delle nuove competenze e delle innova-tive finalità attribuite, più strettamente collegate alla pubblica sicurezza statale ed alcontatto con il cittadino, tanto da arrivare a ridurre i margini di distinzione netta trai soggetti attivi (produttori di sicurezza) e gli operatori della sussidiarietà, della com-plementarietà e della prossimità.

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Introduzione

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Infatti, se le norme vengono interpretate alla luce dell’evoluzione sociale e nor-mativa con riguardo al significato di “sicurezza” e di “sussidiarietà” ed ai nuovi com-piti affidati – rimodulazione che sta caratterizzando lo Stato, obbligato a delegare o atrasferire molte proprie competenze anche a soggetti privati5 – si ritiene possibile edattuale fare interagire la sussidiarietà con la prossimità anche nell’ambito delle Guar-die particolari giurate.

A tal proposito basti pensare ai protocolli sulla legalità, a quelli stipulati dal Mini-stero dell’interno con le Regioni, con le Province e con i Comuni6, a quello sotto-scritto dallo stesso Ministero con il SILB (Sindacato dei locali da ballo), al decretolegge 18 gennaio 1992, n. 97 ed al correlato regolamento d’attuazione (decreto delMinistro dell’interno 29 gennaio 1999, n. 85), alla legge 31 luglio 2005, n. 155, alladifesa del Governo italiano contro le procedure d’infrazione aperte dall’Unione Eu-ropea proprio in tema di Guardie particolari giurate ed al relativo adeguamento allesentenze di condanna8, al decreto legge n. 8 dell’8 febbraio 2007, al correlato decre-to del Ministro dell’interno dell’8 agosto 2007 sugli steward negli stadi, al decretolegge n. 929 del 23 maggio 2008, ecc.

Tutte queste iniziative hanno reso negli anni il “sistema sicurezza” più integrato, piùcoeso, più efficiente e più articolato proprio perché si sta riuscendo a coinvolgere, si-nergicamente, più soggetti pubblici e privati, inclusi la polizia locale, i cittadini e leGuardie particolari giurate, le quali non sono annoverate fra gli operatori di polizia.

Si pensi, per esempio:– alla direttiva generale del Ministro dell’interno per l’attività amministrativa per

l’anno 200410, in base alla quale si deve dare impulso alla sicurezza sussidiaria, conparticolare riferimento alla vigilanza privata, nel più ampio contesto della sicurez-

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Introduzione

5 Anche i Comuni stanno procedendo nello stesso senso.6 Si pensi agli ultimi provvedimenti: “Patto per la sicurezza di Napoli e provincia” del novembre

2006; “Patto per la sicurezza“ con l’A.N.C.I. del 20 marzo 2007; “Protocollo d’intesa in mate-ria di politiche integrate di sicurezza urbana” con la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giu-lia del 27 marzo 2007; “Patto per Roma Sicura” e “Patto per Milano Sicura”, entrambi sotto-scritti il 18 maggio 2007, “Patto per Torino sicura” del 22 maggio 2007; “Patto per Catania si-cura” dell’11 giugno 2007; “Patto per Cagliari sicura” dell’11 giugno 2007; “Patto per Geno-va sicura” del 14 giugno 2007; “Patto per la sicurezza di Bari” dl 18 giugno 2007, ecc.

7 Convertito nella legge 28 febbraio 1992, n. 217.8 Circolare 29 febbraio 2008. n. 557/PAS/2731/10089.D (1): Dipartimento della pubblica sicu-

rezza – Ufficio per l’Amministrazione Generale – Ufficio per gli Affari della Polizia Ammini-strativa e Sociale: “Corte di Giustizia delle Comunità Europee – Sentenza del 13 dicembre2007 nella Causa C-465/05 (Commissione c/o Repubblica italiana), concernente l’ordina-mento della sicurezza privata; la legge 6 giugno 2008, n. 101 (G.U. n. 132 del 7 giugno 2008),di conversione del decreto legge n. 59 del 9 aprile 2008, avente per oggetto: “Disposizioni ur-genti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giusti-zia delle Comunità europee”.

9 È stato convertito nella legge n. 125 del 24 luglio 2008 (G.U. n. 173 del 25 luglio 2008). Nelprosieguo sarà indicato sinteticamente come “decreto legge n. 92 del 2008”.

10 È del 26 febbraio 2004. La stessa è stata registrata dalla Corte dei Conti il 15 marzo 2004.

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za generale armonizzato e controllato dal Ministero dell’interno e dalle autoritàprovinciali di pubblica sicurezza;

– al progetto di sicurezza partecipata del settembre 2007 con il coinvolgimento deicittadini di 36 città italiane;

– al decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 4 agosto 200811 che ha rifor-mato il Regolamento d’attuazione del TULPS, che introduce i “servizi di sicu-rezza complementare”.

Altro fondamentale aspetto da valorizzare è la necessità di fare interagire l’intero“sistema sicurezza” con il culto della solidarietà locale e della legalità: senza la legalitàvissuta non può crearsi la sicurezza dei singoli e della comunità.

Il continuo dinamismo, poi, alimentato anche dallo svolgersi della vita quotidia-na, sollecita inevitabilmente un momento di seria riflessione perché sul piano quali-tativo e quantitativo non sono ancora del tutto ben delineati e consolidati i rapporti,anche in termini giuridici, fra le Forze di polizia statali e quelle a livello locale (mu-nicipale e provinciale) e fra le stesse e le Guardie particolari giurate, considerato chequeste ultime sono tenute a corrispondere, senza remore o ritardi, alle richieste chevengono a loro rivolte non solo dalle autorità di pubblica sicurezza, fra le quali rien-tra anche il sindaco12, ma anche dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria: l’obbli-go di fornire collaborazione d’iniziativa, nell’ottica della sussidiarietà, è stato ribaditoanche nelle ultime leggi.

Al riguardo si richiama la c.d. “Carta di Parma”, sottoscritta il 18 aprile 2008 daisindaci di 15 città del Nord Italia.

Da tale ponderazione scaturisce la necessità di addivenire, in tempi brevi, ad unurgente ed integrale riordino della materia della “pubblica sicurezza” ed all’adegua-mento delle norme, non ricorrendo agli strumenti meramente amministrativi o aquelli regolamentari parziali, e ciò anche per determinarne con migliore precisione iruoli ed i compiti.

Anche nel comparto della sicurezza privata la medesima esigenza è stata eviden-ziata e sollecitata dalle differenti interpretazioni giudiziarie e dottrinali, dalle senten-ze di condanna della Corte di Giustizia di Lussemburgo, oltre che dagli stessi opera-tori della categoria (rappresentanti degli istituti di vigilanza e delle organizzazioni sin-dacali delle Guardie particolari giurate).

L’intervento prospettato potrebbe costituire, inoltre, un valido strumento per sod-disfare un diritto costituzionale fondamentale, cioè quello di elevare al massimo, an-che per il tramite della sicurezza privata, la soglia del senso di sicurezza nelle perso-ne, intese individualmente e come comunità: il cittadino, peraltro, è quello che è chia-

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Introduzione

11 G.U. n. 234 del 6 ottobre 2008. Nel prosieguo sarà indicato sinteticamente come “decreto diriforma”.

12 Il sindaco è autorità locale di pubblica sicurezza nei casi contemplati nell’articolo 15 della leg-ge n. 121 del 1981.

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mato a concorrere, quotidianamente e con notevole onere, a coprire i costi della pub-blica sicurezza. In fondo, come è giusto che il lavoratore venga equamente retribuitoper l’attività svolta, è altrettanto corretto che chi ha pagato le istituzioni per vedersigarantire la sicurezza abbia un adeguato beneficio per l’onere sostenuto13.

È vero che le esigenze del cittadino, a volte sostenute anche dalle amministrazio-ni comunali, diventano sempre più pressanti, ma è altrettanto vero che il costo eco-nomico, nella sua più ampia accezione, aumenta ogni anno cercando la copertura nel-le norme finanziarie statali, regionali, provinciali e comunali14. È auspicabile che leesigenze di contrazione del debito pubblico non incidano sempre sul comparto del-la pubblica sicurezza, anche se per quest’ultimo appare indispensabile procedere aduna razionalizzazione dei costi e ad una stringente verifica degli stessi e dell’impiegoresponsabile del finanziamento pubblico, anche in relazione alle costanti sollecitazio-ni di nuovi15 “diritti”, oltre a quelli già acquisiti dagli operatori del settore, che nehanno, in alcune circostanze, svilito le funzioni ed aumentato il distacco dal cittadi-no.

Sarebbe il caso che da parte di tutti, istituzioni statali e locali e cittadini, si facciaun pacato esame di coscienza: la sicurezza è un diritto, ma è anche un dovere che de-ve prendere le mosse dal rispetto della legalità. Si è dell’avviso che nessuno è esenteda responsabilità. Peraltro, sembra che la crisi della sicurezza si manifesti all’improvvi-so a pelle di leopardo ed in tempi cadenzati sul territorio: l’esplosione è il risultato diuna situazione latente, maturata lentamente, e l’affanno con cui s’interviene attestachiaramente la mancanza di conoscenza del territorio o l’incapacità di individuare lasoluzione più efficace e più duratura.

Occorre avere anche la consapevolezza che la pubblica sicurezza è un bene incontinuo divenire così come devono essere dinamiche le strategie da predisporre peril suo godimento nel tempo a medio e lungo termine16.

L’intervento d’emergenza spesso arreca maggiore danno, soprattutto perchè è af-fetto da approssimazione.

In tale ottica si guarda con particolare attenzione anche all’impegno generale delGoverno e delle Regioni, teso alla rivisitazione, in termini di coordinamento e di

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Introduzione

13 È di tutta evidenza che l’onere sostenuto soprattutto per contenere, in termini repressivi, le ma-nifestazioni delittuose non può essere dilatato oltre una certa misura sia perché non garanti-rebbe in ogni caso tutte le esigenze di giustizia e di sicurezza sia perché potrebbe determinareun serio pericolo istituzionale a causa dell’eccessiva pressione da parte degli organismi di re-pressione e di controllo, facendo sorgere la convinzione che si sia creato uno “stato di polizia”.È del mese di agosto 2006 la polemica, riportata da alcuni quotidiani, tra i cittadini della cittàdi Pesaro e la Polizia Municipale della stessa città in quanto i vigili sarebbero stati inflessibili,soprattutto nel periodo estivo, nel contestare le contravvenzioni ai numerosi automobilisti chenelle vie marine, strette, trafficate e percorse da autobus urbani, erano soliti parcheggiare le pro-prie autovetture in doppia fila, impedendo la circolazione dei mezzi pubblici.

14 Si vedano i “Patti per la sicurezza” e le leggi finanziarie.15 Non sempre di natura economica.16 Sintomatica di tale dinamismo è l’immagine riportata in copertina.

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maggiore efficienza, dell’ordinamento della polizia statale e delle autonomie locali. Inmerito a quest’ultima materia è da sottolineare che pure nelle precedenti legislatureci sono state numerose prese di posizione, che hanno coinvolto anche l’A.N.C.I., perla predisposizione di specifiche proposte di legge, delle quali, però, nessuna ha con-cluso l’iter parlamentare.

Era stato avviato anche l’esame del nuovo disegno di legge sulla “Carta delle au-tonomie locali”, approvato dal Governo il 18 febbraio 2007: l’iter s’è interrotto conlo scioglimento del Parlamento. A tutto ciò è da aggiungere il decreto legge n. 92 del23 maggio 200817 in materia di sicurezza pubblica ed i collegati cinque disegni dilegge sulla sicurezza.

Inoltre, dal quadro, che le suddette riflessioni consentono di delineare, emerge l’e-sigenza di richiamare l’attenzione sul fatto che la delittuosità e l’inciviltà, pur se con-naturate all’uomo, devono e possono essere costrette, con il concorso obbligatorio ocorresponsabile di tutti, entro i “limiti minimi” fisiologici. Per questo motivo si attri-buisce grande importanza a tutte quelle iniziative che mirano a conseguire, come ri-sultato, il maggiore avvicinamento possibile ai suddetti “limiti minimi”, creando ul-teriori occasioni per aumentare il senso di sicurezza “percepito” e diminuire quellodi insicurezza18: infatti, l’esito sarà favorevole se tutti i soggetti coinvolti concorreran-no partecipando sinergicamente con elevato senso di corresponsabilità e con lo spi-rito della solidarietà previsto dall’articolo 2 della Costituzione.

Tale deciso richiamo alla corresponsabilità è nel citato decreto legge che prevede,tra le altre misure, nell’articolo 5 la sanzione penale nei confronti di chi cede a tito-lo oneroso gli immobili a stranieri irregolari in Italia: alla condanna consegue la con-fisca dello stesso immobile. D’altra parte nei successivi articoli 7 e 8 viene previstauna più articolata collaborazione della polizia municipale e provinciale con le Forzedi polizia statali.

È da tenere pure presente che ciò che fa vacillare la percezione della sicurezza, ol-tre alla mancanza di solidarietà, non è normalmente soltanto la illiceità che coinvol-ge i “forti centri di potere economico”, quanto anche quella proveniente dalla delit-tuosità mafiosa o meno, dagli avvenimenti criminosi c.d. “di strada” (rapine, furti inabitazione, scippi, aggressioni, teppismo, bullismo, ecc.) e dalla c.d. “microcriminalità”o “criminalità diffusa”.

Infatti, sono queste le fenomenologie negative che toccano direttamente e più davicino la gente, cioè si tratta di avvenimenti pericolosi perché in grado, anche solopotenzialmente sul piano psicologico, di turbare il senso della tranquillità e della re-golarità della vita ordinaria di ciascuno. Si pensi, poi, anche all’impatto sull’opinionepubblica delle notizie divulgate dai mezzi di comunicazione sociale a volte con finieducativi, preventivi o moraleggianti.

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Introduzione

17 G.U. n. 122 del 26 maggio 2008.18 Se fosse davvero possibile avere una città completamente sicura si avrebbe la città “ideale” ed i

cittadini “perfetti”.

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D’altra parte e in linea di massima occorre evitare il perpetuarsi dei luoghi co-muni, dei pregiudizi e dei processi di piazza fondati sull’emotività, che pongono allabase dell’insicurezza esclusivamente l’operosità della malavita organizzata, la quale, inogni caso, permane come una minaccia19 costante e grave.

Non sempre, è bene sottolinearlo, il senso d’insicurezza si correla all’aumento deifatti delittuosi: infatti, lo stesso persiste anche quando gli stessi regrediscono nel nu-mero.

Altro aspetto da considerare, proprio perché collegato a quanto innanzi specifica-to, è quello mutuato dall’esperienza che ci mostra come le pubbliche autorità nonriescono sempre a soddisfare la costante richiesta di sicurezza con il solo utilizzo de-gli interventi repressivi. Le stesse, infatti, devono ricorrere anche ad altri strumenti dipubblica sicurezza concorrenti o integrativi, incidenti sulla realtà vissuta quotidiana-mente: ad esempio, il superamento del degrado urbanistico; la rivitalizzazione deiquartieri “dormitori”; una maggiore luminosità delle strade; il miglioramento delleinfrastrutture sociali urbane (centrali e periferiche); la riduzione progressiva delle areedi emarginazione e di esclusione sociale e culturale; il coinvolgimento dei giovaninelle promozioni sociali; il favorire l’integrazione culturale e sociale e produttiva deigruppi svantaggiati e, in particolare, degli immigrati; la più capillare ed intelligentepresenza sul territorio dei produttori di sicurezza; un reale coordinamento fra le for-ze di polizia statali e locali; la costante chiamata in leale corresponsabilità di tutti gliorganismi e dei singoli soggetti che, a qualunque titolo, hanno competenza nel ga-rantire la sicurezza20.

Occorre, in altri termini, una reale e leale interconnessione strategica ed operati-va, sollecitando il coinvolgimento contestuale dei molteplici operatori, sulla base delpluralismo delle competenze e delle responsabilità, nonché coniugando le azionipubbliche con quelle private secondo i principi della solidarietà, della sussidiarietà,della complementarietà, della non sovrapposizione e dell’integrazione equilibrata deidiversi livelli d’intervento.

Bisogna stare attenti perché il culto e la pratica della legalità non sono un doveresoltanto per il cittadino, ma anche per le istituzioni e per tutti coloro che concorro-no a farle vivere.

Le regole, anche quelle minime, devono essere rispettate da tutti: se ciò non av-

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Introduzione

19 Da molti si parla ancora di “minaccia” a proposito delle organizzazioni mafiose ed assimilate:la “minaccia” non si addice a tali sodalizi, perché gli stessi sono da tempo operativi sia nel mon-do economico sia in quello vicino alla gestione della “cosa pubblica”, come costantemente at-testano le decisioni dell’autorità giudiziaria.

20 In tale senso va intesa la disciplina sugli “steward” negli stadi: l’incontro di calcio è innanzi tut-to uno degli aspetti della manifestazione sportiva, in quanto lo stesso risente notevolmente dellivello dell’organizzazione. Finora le società sportive, a differenza dei gestori delle sale cinema-tografiche, si sono interessate, in genere, esclusivamente dell’aspetto economico e dello svolgi-mento della gara, ritenendo il resto di competenza delle Forze di polizia. Un deciso chiari-mento in merito è stato apportato dal decreto legge n. 8 del 2007.

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viene, l’illegalità generalizzata, alla quale consegue spesso l’impunità, assume automa-ticamente il contenuto della liceità: anche l’impunità, a sua volta, viene consideratalegittima e, quindi, un valore. Si pensi, per esempio, alla questione della non certezzadell’esecuzione della pena, giustamente stigmatizzata come “indulto quotidiano” dalPrefetto Antonio Manganelli, Capo della Polizia – Direttore Generale della PubblicaSicurezza.

Inoltre, la maggior parte dei cittadini, già preoccupata dal non facile vivere quo-tidiano, non è disponibile ad accettare come nuovo valore civico e sociale tale con-clusione e considera siffatta situazione concausa scatenante della insicurezza reale epercepita, per cui è costretto a chiedere con insistenza l’intervento repressivo delloStato, che, quando è necessario, non deve mancare con la dovuta determinazione edefficacia.

Si tratta, in definitiva, di creare un efficiente sistema integrato tra pubblica sicu-rezza e sicurezza privata, con il coordinamento delle azioni che, in ogni caso, hannoun impatto sulla persona, sul controllo del territorio, sul piano preventivo e repressi-vo, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie in uncontesto di risposte differenziate, maturate da una riflessione immersa nel concreto inrelazione all’effettività dei bisogni rappresentati.

Non bisogna tornare al sistema esclusivamente repressivo, bensì raggiungere unamaggiore coesione continuativa e solidale tra tutte le istituzioni, ad un più serratosenso di responsabilità e di motivazione in coloro che vivono le stesse al fine di ac-quisire un comune sentire, non ideologico, in ordine alla pubblica sicurezza, che nonha un “colore” di parte.

Si ritiene che quanto sopra debba avvenire anche “motu proprio” se si è sempreattenti ed in ascolto costante, attivi e non passivi, solidali e non egocentrici.

Si verte non in tema di “filosofia sociologica”, ma in quello della realtà sociale.La riflessione deve essere certa e realistica, per cui devono essere individuati an-

che i bisogni non veri, evitando iniziative idealistiche o sperimentali, le quali tendo-no normalmente a diventare definitive ed immodificabili.

I progetti, infine, devono essere immediatamente esecutivi ed operativi, nonchéprodurre, sia pure indirettamente, una sistematica “educazione” alla legalità ed alla so-lidarietà (articolo 2, Cost.): i progetti vanno seguiti anche quando l’emotività vienemeno per evitare la caduta nella “routine”.

Tra i principali risultati da conseguire, e ciò non solo tra i giovani, è quello di crea-re il gusto operativo per la cultura della solidarietà quotidiana e della legalità, che ge-neri in tutti il cointeresse ad attivare misure di partecipazione, di autocontrollo e diauto-prevenzione.

Infatti, il senso di sicurezza e l’educazione alla solidarietà ed alla legalità si matu-rano e si accrescono nella condivisione possibile21 e nel concorso di tutti, pur agen-

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Introduzione

21 La condivisione non è sinonimo di assemblearismo.

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do ciascuno nel proprio ambito: famiglia, scuola, Forze di polizia statali e locali, Sta-to, Regioni, autonomie locali, soggetti privati, mondo dell’imprenditoria e del socia-le, sicurezza privata.

È da tenere presente, che non è giusto né giuridicamente corretto fare ricadere,secondo un’antiquata concezione statalista dell’ordine e della pubblica sicurezza, l’o-nere della tutela della sicurezza esclusivamente sulle Forze dell’ordine e sui magistra-ti ed, in particolare, sulle pubbliche amministrazioni, le quali ultime, come già detto,hanno l’obbligo di procedere finalmente ad un esame approfondito e critico sullecompetenze e sulle modalità d’esercizio delle stesse allo scopo di:– spogliarsi22 di quelle che non sono più pertinenti alle funzioni attribuite alle stes-

se dalla Costituzione o, comunque, non strategiche ai fini della corretta gestionedella “cosa pubblica”, dovendo impegnarsi ad assicurare, creandolo, uno spazio dilibertà e di sicurezza. Peraltro, la stessa Carta Costituzionale richiama i principi diautonomia, di coordinamento, di complementarietà e di sussidiarietà23;

– modificare, come già sottolineato, il loro atteggiamento per fornire un concretoesempio di rispetto della legalità in termini di maggiore adesione ai principi, aiquali sono chiamati al rispetto anche gli stessi cittadini;

– concepire le iniziative come parte di un sistema integrato di sicurezza.

In questo quadro s’inserisce ovviamente anche la sicurezza privata, che va intesacome un sistema sussidiario di difesa e di auto-prevenzione dello Stato, anche se at-tuata fondamentalmente attraverso i soggetti di cui agli articoli 133 e 134, TULPS:siffatto apporto contributivo non richiede, normativamente, l’esercizio di pubblichepotestà con le quali, però, deve interagire per le ovvie connessioni con l’interessepubblico generale da perseguire, in un rinnovato contesto di licenze ed autorizzazio-ni sulle quali il Ministro dell’interno, in qualità di autorità nazionale di pubblica si-curezza, ha l’onere di garantire anche il necessario controllo. Il decreto presidenzialedi riforma del Regolamento d’Attuazione del TULPS24 modifica, capovolgendola, ta-le impostazione ponendosi dalla parte del cittadino in quanto qualifica il ricorso allavigilanza privata come strumento “per la legittima autotutela dei diritti patrimonia-li”.

Si ritiene che la Regione Emilia Romagna abbia colto nel segno, anche se in ter-mini ritenuti antinomici, in quanto con l’articolo 8, commi 1 e 5, della propria leg-ge n. 24 del 4 dicembre 2003 ha inteso coinvolgere nel sistema integrato di sicurez-za regionale anche l’apporto degli istituti di vigilanza privata per integrare le funzio-ni di vigilanza della polizia locale.

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Introduzione

22 Si tratta di settori che attengono alla “sicurezza pubblica”. Partecipa di questa spoliazione laGuardia particolare giurata: si vedano le norme succedutesi dal 1992 ad oggi.

23 Per le esigenze territoriali locali si veda l’articolo 118 della Costituzione.24 In seguito sarà indicato come “decreto di riforma”.

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Introduzione

25 I concetti di custodia e di vigilanza, riferiti alle Guardie particolari giurate, hanno un conte-nuto più ristretto rispetto a quelli più ampi di natura civilistica: basti pensare che finora, giu-sto per citare un mero esempio, aveva assunto valenza ai fini del TULPS soltanto il trasportovalori (inteso come custodia dinamica dei beni) e non anche quello di altri beni che non ne-cessita, pertanto, di autorizzazione prefettizia. La differenziazione, secondo la sentenza dellaCassazione Penale n. 782 del 26 gennaio 1994, è operabile tra le attività di custodia e di vigi-lanza che possono comportare interventi di prevenzione e di repressione di reati che attenta-no al legittimo possesso integro dei beni affidati. Il decreto di riforma amplia il suddetto con-cetto includendovi anche i beni di valore ai fini della scorta e di valore rilevante per la vigi-lanza, il cui contenuto viene a connotarsi come “sicurezza complementare”. Il problema di-venterà pratico quando dovrà operarsi la distinzione tra le due formule.

Attese le finalità che sottendono al presente lavoro, gli argomenti qui presi in esa-me sono stati trattati non in modo esaustivo, bensì soprattutto per delineare un qua-dro generale che sia di stimolo alla riflessione sulle varie tematiche afferenti alla pub-blica sicurezza ed alla sicurezza privata. Con riferimento alla seconda ci si è soffer-mati sul ruolo e su alcune delle relative questioni che anche indirettamente hanno ri-guardo alle Guardie particolari giurate, addette alla custodia25 ed alla vigilanza, ed agliistituti di vigilanza, tralasciando gli altri aspetti relativi alle investigazioni, alle ricerchedi informazioni, ecc., che pure formano oggetto delle disposizioni contenute nell’ar-ticolo 134 e seguenti del TULPS.

È da sottolineare che il tema della sicurezza privata non può essere correttamen-te affrontato se non si parte necessariamente da un approfondimento articolato sullapubblica sicurezza e sugli attori della stessa.

Non può sfuggire che la materia è oggi inserita in un complesso normativo va-riegato, contraddittorio, confusionario con ampliamenti ed attacchi posticci su untessuto obsoleto e lacerato. Peraltro, i concetti sono diventati imprecisi e la tecnicadella normazione non più conforme alla generale richiesta di trasparenza.

Occorre procedere ad innovare, non settorialmente, anche l’organizzazione del-l’intero settore, con uno sguardo alle compatibili e comparabili legislazioni europee,ai contenziosi con la Corte di Giustizia europea, alla rilevanza ai fini della tutela del-la pubblica sicurezza dei principi dell’imprenditorialità, della concorrenza e della cor-retta gestione amministrativa.

Pur non trascurando l’impatto sociale, è da rimarcare che le potenzialità della si-curezza privata rimangono ancora imbrigliate, nonostante le aperture del decreto diriforma, in una “pseudo” cornice normativa che non consente agli istituti di vigilan-za privata di rendere al meglio e di aggiornare i servizi: tale situazione, peraltro, im-pedisce allo Stato di governare lo sviluppo di soggetti che, comunque, operano tuttosommato anche nell’interesse pubblico.

Occorre organizzarsi oggi traendo esperienza dal passato con proiezioni verso ilfuturo e l’Europa inquadrando meglio il comparto della sicurezza privata, nonché, nel

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Introduzione

26 La citata legge n. 101 del 6 giugno 2008, integrando l’articolo 138 del TULPS, stabilisce che ilMinistro dell’interno, sentite le Regioni, provvede all’individuazione dei requisiti minimi pro-fessionali e di formazione delle Guardie particolari giurate.

27 Il decreto legge n. 92 del 2008 fa carico al Ministro dell’interno di fornire la definizione di in-columità pubblica e di sicurezza urbana. In merito è stato provveduto con il decreto ministe-riale del 5 agosto 2008.

contempo, fare acquisire una maggiore professionalità e senso di responsabilità a van-taggio del servizio da rendere in termini di efficace ed efficiente sussidiarietà26.

Si tratta anche di sviluppare ulteriori energie che concorrano, in stretta collabo-razione con le Forze di polizia dello Stato, al raggiungimento della sicurezza di co-munità e, indirettamente, individuale.

Pertanto, allo scopo di affrontare in termini più ampi possibili la tematica in esa-me si è reputato utile affrontare nella prima parte il tema della pubblica sicurezza, de-dicando appositi capitoli ai molteplici aspetti fondamentali della stessa, riguardanti:– le varie tipologie di “sicurezza”: pubblica, percepita, dedicata, partecipata, ausiliaria,

sussidiaria, privata, integrata, complementare, di prossimità, di comunità e diffusa;– il “territorio”, inteso come realtà unitaria composta da persone, beni mobili ed

immobili, attività lavorativa ed imprenditoriale ed istituzioni che vivono, più omeno stabilmente, ed intrecciano, anche sulla base di usi e tradizioni, interrelazio-ni su una determinata e delimitata area geografica;

– la “sicurezza urbana27”, determinata da un insieme di servizi attivati in ambito ur-bano e suburbano dalle istituzioni in sinergia con l’impegno degli altri attori del-la sicurezza e dei cittadini, come singoli e come comunità;

– la pubblica sicurezza “sussidiaria”, prodotta da soggetti che concorrono, con l’au-tore primario, a generare sicurezza quando la norma lo prevede e nei limiti dallastessa definiti;

– la pubblica sicurezza di “prossimità”, attuata attraverso i servizi resi delle Forze dipolizia statali e locali, volti a realizzare o a rafforzare un proficuo rapporto di re-ciproca fiducia con i cittadini, coinvolgendo questi ultimi nella produzione dellasicurezza;

– la pubblica sicurezza municipale, prodotta dalle autorità comunali, nell’ambitodelle proprie competenze, attraverso la Polizia Municipale;

– la pubblica sicurezza provinciale, assicurata nell’ambito delle competenze dellaProvincia attraverso la Polizia Provinciale e le associazioni di volontariato (vena-torie, Guardie particolari giurate, ecc.);

– la pubblica sicurezza regionale, garantita dalla Regione, nel contesto delle sue fun-zioni di coordinamento, attraverso le proprie agenzie e le altre autonomie locali.Si è fornito anche un contributo chiarificatore circa la legittimità o meno di uncorpo o servizio di polizia regionale.Appositi spazi sono stati dedicati all’ “agente di pubblica sicurezza”, agli “ausiliari

del traffico”, agli ”operatori comunali della mobilità” ed alle c.d. “ronde”, precisan-

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done la posizione dell’ambito del vigente ordinamento giuridico, nonché la diffe-renziazione dalle Guardie particolari giurate.

Il tema centrale della seconda parte è il mondo della sicurezza privata, quale stru-mento per garantire la sicurezza, anche se in termini di sussidiarietà e di sussidiarietànella prossimità.

All’interno dei vari capitoli dedicati alla vigilanza privata vengono approfonditivari aspetti di particolare interesse del complesso mondo, forse poco conosciuto damolti, avendo sempre presente il ruolo degli istituti di vigilanza e delle Guardie par-ticolari giurate nell’ambito della pubblica sicurezza (si veda l’inserimento della lorodisciplina, non a caso, proprio nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza, novellato perultimo dalla legge n. 101 del 6 giugno 2008, e nelle altre norme del 1992, del 2005e del 2007).

In particolare, sono state approfondite le seguenti tematiche anche alla luce deldecreto di riforma:– l’istituto di vigilanza e la Guardia particolare giurata nel contesto degli articoli 133

e 134 del TULPS: la procedura, la nomina, il rapporto con uno o più proprietari,l’adeguamento alle sentenze di condanna dell’Unione Europea, il rapporto di la-voro, il regime delle licenze, la concorrenza, l’associazione temporanea di impre-se, gli appalti, i requisiti soggettivi, la territorialità, l’uniforme di servizio;

– il ruolo del Prefetto e del Questore, con riguardo anche alla titolarità dei controlli;– i compiti ed i relativi limiti operativi della Guardia particolare giurata, con la spe-

cificazione delle attività vietate, ammesse ed obbligatorie; le relazioni e le diffe-renze con le associazioni venatorie e di volontariato, il guardaparco e la guardiacampestre consortile;

– le tariffe, l’intermediazione e la concorrenza;– la disciplina sul trasporto e la scorta valori e di armi e sugli altri servizi di custo-

dia e di vigilanza;– i controlli di sicurezza presso gli aeroporti, i porti, le stazioni ferroviarie, i mezzi

di trasporto pubblici, trasporto di armi e di materie esplodenti, che rappresentanola prima svolta decisiva rispetto ai compiti ed alle finalità individuati nel TULPS.La vigilanza privata viene proiettata verso un sistema integrato della pubblica si-curezza nell’ambito della lotta al terrorismo e non più o non soltanto in quellodella tutela dei beni mobili ed immobili. Gli istituti di vigilanza sono indicati co-me “imprese di sicurezza”28;

– la tutela della salute dei non fumatori;– la vigilanza sui campi da sci;– le problematiche relative alla tutela fisica delle persone;

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28 Il nuovo ruolo, che la Guardia particolare giurata è chiamata a svolgere, non annulla quello ini-ziale caratterizzante per oltre un secolo la sua presenza nell’ordinamento giuridico italiano qua-le vigile tutore della proprietà mobiliare ed immobiliare.

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– gli steward negli stadi: ulteriore passo dell’evoluzione del ruolo delle Guardie par-ticolari e degli istituti di vigilanza, questi ultimi denominati “istituti di sicurezzaprivata”, verso il concorso nella tutela della pubblica sicurezza.

Un capitolo è stato riservato, sia pure in modo sintetico, agli specifici contenzio-si con l’Unione Europea, a conclusione dei quali l’Italia, soccombente, ha dovutoprocedere alla modifica del TULPS nella parte relativa al requisito della cittadinanzaed a quello delle armi, che ha continuato a rivisitare, a seguito di un’ulteriore con-danna, sia con la citata preliminare Circolare 29 febbraio 2008. n.557/PAS/2731/10089.D (1) e con la correlata legge n. 101 sia con il decreto di rifor-ma.

Un ulteriore approfondimento, poi, è stato dedicato alla figura del “portiere”, pre-cisandone la posizione nel vigente ordinamento, nonché la differenziazione dallaGuardia particolare giurata.

Inoltre, all’interno di ciascuna macromateria sono state esaminate, a volte in mo-do volutamente provocatorio e critico, utilizzando pure le note a piè di pagina, pro-blematiche ritenute d’interesse: è di tutta evidenza che il richiamo e, dove è stato pos-sibile, l’approfondimento sono stati effettuati con riferimento a materie che hanno,comunque, un impatto, diretto o indiretto, sulla pubblica sicurezza e sui produttori,primari e sussidiari, della stessa.

Nel sedicesimo capitolo sono stati esaminati i termini del ruolo della Guardia par-ticolare giurata in tema di sussidiarietà e di prossimità con riflessioni su: relazioni isti-tuzionali ed operative; rapporti tra le Forze di polizia e le Guardie particolari giurate.

L’ultimo capitolo è dedicato ad alcune proposte o disegni di legge, che hanno mi-rato ad apportare modifiche all’attuale disciplina relativa alle Guardie particolari giu-rate: è da tenere presente che nessuna delle suddette iniziative ha concluso l’iter par-lamentare.

La terza parte è dedicata alla normativa di riferimento, ritenendo che la consulta-zione della stessa possa essere di utilità non solo per gli operatori di settore, ma an-che per coloro che dovessero avere, sia pure a fini di studio, l’intenzione di ap-profondire le problematiche e le connesse esigenze di ammodernamento ed aggior-namento del complesso sistema con l’elaborazione e la predisposizione di appropria-te iniziative legislative volte a meglio disciplinare la materia, avendo presente che:– il fine primario da perseguire è quello della tutela della pubblica sicurezza e del-

l’interesse pubblico mediante variegate modalità d’intervento e di impiego;– il sistema deve integrarsi con la realtà giuridica chiamata “Unione Europea”;– la nuova disciplina deve essere la più chiara e completa possibile, tenendo conto

della sua necessaria proiezione nel futuro;– devono essere meglio individuate le funzioni di ogni produttore di sicurezza sen-

za confusione di ruoli e senza sovrapposizioni in modo da realizzare un sistemastrutturato, all’interno del quale ciascuno e tutti possano lavorare nel rispetto mas-simo della leale collaborazione sinergica;

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Introduzione

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– è necessario precisare, poi, la natura giuridica, le competenze, i poteri, i diritti edi doveri delle Guardie giurate con riferimento alle varie tipologie d’impiego, eli-minando o, comunque, riducendo gli eccessivi ed ampi spazi interpretativi cheoggi, a causa delle carenze normative, hanno prodotto divergenti e contrastanti va-lutazioni da parte della magistratura, della dottrina e dell’autorità amministrativa;

– si deve procedere anche al riesame delle molteplici definizioni, sia quelle propriedel mondo della vigilanza privata sia quelle sparse nel variegato ed articolato or-dinamento giuridico vigente, generalizzandole, se del caso, in modo da farle vale-re per tutti i campi del diritto29.

La terza parte, pertanto, contiene:– le norme vigenti, riportate per intero o per stralcio, ritenute utili ai fini della co-

noscenza del mondo della pubblica sicurezza in genere e della sicurezza privata;– i disegni di legge e talune proposte normative afferenti alla sicurezza privata;– il disegno di legge sulla nuova disciplina delle autonomie locali.

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29 Si pensi anche alla formula: “ai sensi di...”, il cui richiamo, nell’applicazione delle norme, tra-valica di fatto l’ambito di specifico riferimento.