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Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 1 LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI OSPEDALI 1. LA PROBLEMATICA OSPEDALIERA L’ATTIVITÀ OSPEDALIERA È CONTEMPLATA AL N. 86 DELL’ELENCO ANNESSO AL D.M. 16.02.1982.. IN UNA ATTIVITÀ OSPEDALIERA GENERALMENTE POSSIAMO TROVARE UN GRAN NUMERO DI ATTIVITÀ CON PROFILO DI RISCHIO MEDIO E ALTO ELENCATE NELL D.M. 16.02.1982; LE PIU’ FREQUENTI SONO: ATTIVITÀ N. 3 - DEPOSITI DI GAS COMBUSTIBILI IN BOMBOLE; ATTIVITÀ N. 4 - DEPOSITI DI GAS COMBUSTIBILI IN SERBATOI FISSI; ATTIVITÀ N. 5 - DEPOSITI DI GAS COMBURENTI IN SERBATOI; ATTIVITÀ N. 15 - DEPOSITI DI LIQUIDI INFIAMMABILI; ATTIVITÀ N. 22 - DEPOSITI DI ALCOL A CONCENTRAZIONE 60%; ATTIVITÀ N. 64 - GRUPPI ELETTROGENI CON POTENZA SUPERIORE A 25 KVA; ATTIVITÀ N. 75 - IMPIEGO DI ISOTOPI RADIOATTIVI ED APPARECCHIATURE IONIZZANTI; ATTIVITÀ N. 91 - IMPIANTI DI PRODUZIONE DEL CALORE; ATTIVITÀ N. 92 - AUTORIMESSE; ATTIVITÀ N. 95 - VANI ASCENSORE E MONTACARICHI. L’ATTIVITA’ OSPEDALIERA E’ SICURAMENTE DA COLLOCARE FRA QUELLE CON ALTO PROFILO DI RISCHIO PER I SEGUENTI MOTIVI: GRANDE COMPLESSITA’ IMPIANTISTICA DISTRIBUTIVO SPESSO ARTICOLATO ELEVATO CARICO DI INCENDIO ELEVATO AFFOLLAMENTO PRESENZA DI PERSONE CON LIMITATE CAPACITA’ MOTORIE

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LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI OSPEDALI

1. LA PROBLEMATICA OSPEDALIERA

L’ATTIVITÀ OSPEDALIERA È CONTEMPLATA AL N. 86

DELL’ELENCO ANNESSO AL D.M. 16.02.1982..

IN UNA ATTIVITÀ OSPEDALIERA GENERALMENTE POSSIAMO

TROVARE UN GRAN NUMERO DI ATTIVITÀ CON PROFILO DI RISCHIO

MEDIO E ALTO ELENCATE NELL D.M. 16.02.1982; LE PIU’ FREQUENTI

SONO:

• ATTIVITÀ N. 3 - DEPOSITI DI GAS COMBUSTIBILI IN BOMBOLE;

• ATTIVITÀ N. 4 - DEPOSITI DI GAS COMBUSTIBILI IN SERBATOI

FISSI;

• ATTIVITÀ N. 5 - DEPOSITI DI GAS COMBURENTI IN SERBATOI;

• ATTIVITÀ N. 15 - DEPOSITI DI LIQUIDI INFIAMMABILI;

• ATTIVITÀ N. 22 - DEPOSITI DI ALCOL A CONCENTRAZIONE 60%;

• ATTIVITÀ N. 64 - GRUPPI ELETTROGENI CON POTENZA SUPERIORE

A 25 KVA;

• ATTIVITÀ N. 75 - IMPIEGO DI ISOTOPI RADIOATTIVI ED

APPARECCHIATURE IONIZZANTI;

• ATTIVITÀ N. 91 - IMPIANTI DI PRODUZIONE DEL CALORE;

• ATTIVITÀ N. 92 - AUTORIMESSE;

• ATTIVITÀ N. 95 - VANI ASCENSORE E MONTACARICHI.

L’ATTIVITA’ OSPEDALIERA E’ SICURAMENTE DA COLLOCARE

FRA QUELLE CON ALTO PROFILO DI RISCHIO PER I SEGUENTI MOTIVI:

• GRANDE COMPLESSITA’ IMPIANTISTICA

• DISTRIBUTIVO SPESSO ARTICOLATO

• ELEVATO CARICO DI INCENDIO

• ELEVATO AFFOLLAMENTO

• PRESENZA DI PERSONE CON LIMITATE CAPACITA’ MOTORIE

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2. LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO

• DECRETO MINISTERIALE 18.9.2002 " APPROVAZIONE DI REGOLA

TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE,

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE STRUTTURE SANITARIE.

Art. 1

Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per scopo l’emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie di seguito elencate e classificate sulla base di quanto riportato dall’art. 4 del D.P.R. 14 gennaio 1997 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997) in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:

a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;

b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;

c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Art. 2

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, le strutture sanitarie, di cui al precedente articolo, devono essere realizzate e gestite in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;

b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;

c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali;

d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;

e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

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Art. 3

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 4

Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le disposizioni tecniche riportate al Titolo II dell’allegato si applicano alle strutture sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), di nuova costruzione ed a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d’uso.

Qualora gli interventi effettuati su locali esistenti, comportino la sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti, le disposizioni del presente decreto si applicano solamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati su locali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.

A fronte di interventi di ampliamento e/o modifiche di strutture sanitarie esistenti, comportanti un incremento di affollamento, in misura tale da essere compatibile con il sistema di vie di uscita esistente e con l’eventuale nuovo assetto planovolumetrico, il predetto sistema di vie di uscita dovrà essere rispondente alle disposizioni di cui al Titolo III.

2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le strutture sanitarie di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate alle disposizioni riportate al Titolo III dell’allegato entro i termini temporali di cui al successivo art. 6. Non sussiste l’obbligo dell’adeguamento per le strutture sanitarie:

a) per le quali sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi;

b) per le quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

3. Le disposizioni di cui al Titolo IV dell’allegato si applicano alle strutture sanitarie di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), di nuova costruzione ed esistenti.

4. Le disposizioni di cui al Titolo IV dell’allegato si applicano altresì:

alle strutture fino a 25 posti letto, esistenti e di nuova costruzione, che erogano:

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a) alle strutture fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni a ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia esistenti che di nuova costruzione;

b) alle strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo.

Art. 5

Commercializzazione CE

1. I prodotti provenienti da uno dei Paesi dell’Unione Europea, o da uno dei Paesi contraenti l’accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate ovvero di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere commercializzati per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

2. Nelle more dell’ entrata in vigore di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte e agli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonché ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, si applica la regolamentazione italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione Europea, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell’interno:

decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;

decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco;

decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;

decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi di chiusura ai quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

Art. 6

Disposizioni finali

Fatti salvi gli obblighi ed i relativi termini di adeguamento stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza, le strutture sanitarie esistenti di cui al comma 2 del precedente art. 4 sono adeguate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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REGOLA TECNICA

TITOLO I

Generalità

1) DEFINIZIONI

Per le definizioni si fa riferimento al D.M 30/11/1983.

Ai fini delle presenti disposizioni si definisce inoltre:

a) Corridoio Cieco: corridoio dal quale è possibile l’esodo in una sola

direzione.

b) Esodo orizzontale progressivo: modalità di spostamento dei degenti

in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a

quando l’incendio non sia stato domato o fino a quando non sia

necessario procedere ad una nuova evacuazione verso un luogo

sicuro.

c) Percorso orizzontale protetto: percorso di comunicazione

orizzontale o sub orizzontale protetto con elementi strutturali di

adeguata resistenza al fuoco, con funzione di collegamento tra

compartimenti e di adduzione verso luogo sicuro.

d) Piano di uscita dell’edificio: piano dal quale sia possibile

l’evacuazione degli occupanti verso luogo sicuro all’esterno

dell’edificio.

e) Scala di sicurezza esterna: scala totalmente esterna, rispetto al

fabbricato servito, munita di parapetto avente le seguenti

caratteristiche:

- incombustibile

- parete esterna ed infissi per almeno 2,5 mt. per ogni lato della

proiezione in pianta della scala del tipo REI 60. In alternativa la

scala deve essere distaccata di 2.5 mt. dall’edificio e collegarsi

alle porte di piano con passerelle protette con setti laterali REI

60.

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2) CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

A) aree e impianti a rischio specifico ricompresi nel D.M.

16/2/1982 e D.P.R. 689/59

B) aree a rischio specifico accessibile al solo personale

dipendente

C) aree adibite a prestazioni ambulatoriali senza ricovero

D) aree destinate a ricovero ospedaliero e/o residenziale

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TITOLO II

Ubicazione

1) Generalità

a) edifici indipendenti

b) in edifici con presenza di altre attività con limitazioni a quelle di cui ai

punti (64,83,84,85,89,90,91,92,94 e 95 del D.M 16/2/1982)

2) Comunicazioni e separazioni

a) nessuna con attività non pertinenti

b) possono comunicare con attivita pertinenti non soggette al controllo dei

VV.F.

c) possono comunicare con filtri a prova di fumo con alcune attività

soggette al controllo dei VV.F

d) elementi di separazione con a,b,c di adeguate caratteristiche di

resistenza al fuoco e comunque non inferiori a REI 90

3) Accesso all’area

requisiti minimi:

- larghezza 3.50 mt

- altezza libera 4.00 mt.

- raggio di volta 13.00 mt.

- pendenza max. 10%

- resistenza al carico 20 ton. (8 ton. Su asse ant. E 12 ton. su asse post. con

passo di 4.00 mt.

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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1)Resistenza al fuoco delle strutture

- piani interrati R/REI 120

- altezza antincendio fino a 24 mt. R/REI 90

- altezza antincendio superiore a 24 mt. R/REI 120

REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI

- negli atri, corridoi, disimpegni, scale, percorsi e passaggi in

genere

- il 50% della superficie totale deve essere in classe 1 e l’altro

50% in classe 0.

- Negli altri ambienti i pavimenti devono essere in classe 2,

materiali di rivestimento in classe 1 o in classe 2 in presenza di

impianti di spegnimento automatico o di smaltimento di fumi

comandati da impianto di rivelazione degli incendi

- I materiali sospesi (tende) in classe1

- I mobili imbottiti (poltrone, materassi) in classe 1IM

3) COMPARTIMENTAZIONE

- aree tipo C su un solo livello max 1500 mq.

- aree tipo D su un solo livello max 1000 mq.

- aree tipo E suddivise in compartimenti omogenei

4) LIMITAZIONI ALLE DESTINAZIONI D’USO

- nessun locale sotto – 10 mt. dal piano di campagna

- da –7.5 a –10 locali protetti da impianti di spegnimento

automatici

- i piani interrati non devono essere destinati a degenza

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- la aree tecniche per laboratori di analisi e ricerca e

apparecchiature ad alta energia possono essere situate ai piani

interrati a condizione che siano separate da filtri a prova di fumo

- i locali destinati ad apparecchiature ad alta energia non

possono essere contigui con aree tipo D

5) SCALE

- tutte le scale del tipo protetto

- se a servizio di aree di tipo D a prova di fumo

- i filtri a prova di fumo per aree tipo D devono avere ampiezza

per consentire il transito delle barelle e letti

- tutte le scale protette e a prova di fumo devono immettere in

luogo sicuro esterno

- rampe rettilinee non meno di tre gradini e non più di 15. pedata

e alzata dei gradini non inferiori rispettivamente a 17 e 30 cm.

- i vani scala privi di pareti aperte verso l’esterno devono avere in

sommità aperture di superficie non inferiore ad 1 mq. con

sistema di apertura comandato da impianto di rivelazione e

azionabile manualmente con dispositivo facilmente accessibile e

segnalato posto alla base delle scale.

6) ASCENSORI E MONTACARICHI

- tutti ascensori e montacarichi devono essere del tipo protetto

- non utilizzare in caso di incendio.

7) MONTALETTIGHE UTILIZZABILI IN CASO DI INCENDIO

- gli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D devono

devono avere almeno un montalettighe utilizzabile in caso di

incendio per le operazioni di soccorso e di evacuazione da parte

di personale appositamente incaricato o dai VV.F.

- I requisiti del montalettighe sono:

a) immettere in luogo sicuro esterno

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b) avere strutture con caratteristiche REI 120

c) immettere nei piani attraverso filtri a prova di fumo REI 120

d) accesso al locale macchinario da esterno o da filtro a prova di

fumo REI 120

e) avere doppia alimentazione elettrica, uno dei quali di sicurezza

con inserimento automatico in caso di assenza della corrente di

rete.

f) Avere montanti dell’alimentazione elettrica normale e di

sicurezza protetti dal fuoco per almeno 120 minuti

g) Essere dotato di sistema citofonico

h) Avere vano corsa e locale macchinario indipendente da altri

elevatori.

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MUSURE PER L’ESODO

1) AFFOLLAMENTO

a) aree tipo B: perone presenti incrementate del 20%

b) aree tipo C:

- per ambulatori 0.1 persone /mq.

- sale di attesa 0.4 persone/mq.

c) aree tipo D:

- 3 persone per posto letto in strutture ospedaliere

- 2 persone per posto letto in strutture residenziali

d) aree di tipo E

- uffici amministrativi: 0.1 persone/mq.

- spazi per riunioni, mense scuole etc: numero posti previsti

- spazi per visitatori: 0.4 persone/mq.

2) CAPACITA’ DI DEFLUISSO

- 50 per piani a quota compresa tra più o meno un metro rispetto

al piano di uscita

- 37.5 per piani a più o meno 7.5 mt. rispetto al piano di uscita

- 33 per piani al di sopra o al di sotto di 7.5 mt. rispetto al piano

di uscita.

3) ESODO ORIZZONTALE PROGRESSIVO

- tutti i piani di aree tipo D devono essere progettati per

consentire l’esodo orizzontale progressivo

- ogni piano deve essere suddiviso in almeno due compartimenti

ciascuno con un sistema di vie di uscita. I parametri di

progettazione devono essere di almeno 0.7 mq./persona. Per

evacuazioni su letti o barelle tale parametro deve essere 1.5

mq./persona.

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4) SISTEMI DI VIE DI USCITA

- ogni compartimento deve essere provvisto di un sistema

organizzato di vie di uscita

- i percorsi di uscita devono essere conformi alle vigenti

disposizioni in materia di superamento delle barriere

architettoniche (D.P.R. n. 503 del 24/7/1996)

5) LUNGHEZZA DELLE VIE DI USCITA

- 40 mt. per raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di

sicurezza esterna

- 30 mt. per raggiungere una uscita su scala protetta

- nelle aree di tipo D la distanza da compartimenti attigui deve

essere non superiore a mt. 30

- corridoi ciechi di lunghezza non superiore a 15 mt.

6) CARATTERISTICHE DELLE VIE DI USCITA

- elementi sporgenti oltre mt. 2 di altezza

- altezza non inferiore a mt. 2

- pavimenti antisdrucciolevoli

- vietata la presenza di specchi

- percorsi non tortuosi

- porte apribili verso l’esodo

- nessuna presenza di materiali di ostacolo al regolare deflusso

7) LARGHEZZA DELLE VIE DI ESODO

- non inferiore a mt. 1.20 nel punto poù stretto

- profondità dei pianerottoli con cambi di direzione a 180° non

inferiore a mt. 2

- la larghezza totale deve essere congruente con l’affollamento

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- per edifici oltre due piani la larghezza totale va calcolata

sommando il massimo l’affollamento previsto su due piani

consecutivi.

- Le scale mobili non vanno calcolate ai fini della larghezza delle

uscite.

8) SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE DI EVENTUALI INFISSI

- aperture verso l’esodo

- per patologie particolari il sistema di uscita può essere

progettato in modo da consentire l’esodo azionato da personale

dipendente e sempre presente

- possono essere installate porte scorrevoli a condizione che

possono essere aperte anche a spinta verso l’esterno e restare

in posizione di apertura in caso di assenza di corrente di rete

- le porte resistenti al fuoco devono essere provviste di sistema di

autochiusura. In alternativa possono essere installate porte

normalmente aperte comandate da dispositivo automatico di

chiusura in caso di incendio.

9) NUMERO DI USCITE

- le uscite di ciascun piano non deve essere inferiore a 2 e

collocate in posizione contrapposta

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AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

1) GENERALITA’

- gli impianti a rischio specifico devono essere realizzati in

conformità alla specifiche normative esistenti

- nei filtri a prova di fumo devono essere previsti sitemi di

intercettazione dei seguenti impianti:

a) elettrico

b) distribuzione gas medicali

c) condizionamentoe ventilazione

- nei filtri devono essere ripetuti i segnali relativi allo stato di

servizio dei seguenti impianti dei compartimenti attigui

a) impianto elettrico

b) distribuzione gas medicali

c) rete idrica antincendio

d) rivelazione di allarme

2) DEPOSITI E SERVIZI GENERALI

Possono essere presenti piccoli depositi di superficie inferiori a mq.10 anche

senza ventilazione alle seguenti condizioni:

- carico di incendio non superiore a 30 Kg/mq. di l.s.

- strutture di separazione almeno REI 30

- porte di accesso almeno REI 30

- rilevatori di fumo collegato impianto di allarme

- estintore portatile 21A 89BC

3) DEPOSITI DI MATERIALI COMBUSTIBILI DISUPERFICIE MAX DI 50

MQ.

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- possono essere ubicati anche in aree di tipo C e D

- strutture di separazione REI 60

- carico di incendio inferiore 30 Kg/mq. di l.s.

- ventilazione naturale almeno 1/40 superficie in pianta

- impianto rilevazione incendi

4) DEPOSITI DI MATERIALI COMBUSTIBILI DI SUPERFICIE MAX DI

500 MQ.

- possono essere ubicati all’interno di strutture sanitarie con

esclusione delle aree tipo C e D

- accesso da spazio scoperto o da intercapedine di larghezza

almeno 0.90 mt

- parete almeno del 15% del perimetro attestato su spazio a cielo

libero

- strutture di separazione REI 90

- impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio

- idranti UNI 45

- estintori di classe 34A 144BC

- per carichi di incendio superiori a 30Kg/mq di l.s. occorre

proteggere il locale con impianto automatico di estinzione

incendio

2) DEPOSITO DI SOSTANZE INFIAMMABILI

- fuori del volume del fabbricato

- quantitativi modesti per esigenze igienico sanitarie devono

essere contenutio in armadi metallici dotati di bacino di

contenimento

3) LABORATORI PER SERVIZI GENERALI (ANALISI E RICERCA,

LAVANDERIE, STERILIZZAZIONE LOCALI OVE SI DETENGONO O

IMPIGANO SOSTANZE RADIOATTIVE)

- adeguata distanza dalle aree tipo C e D

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- strutture REI 90

- servizi lavanderia e sterilizzazione con carico di incendio

superiore a 30 Kg/mq. di l.s. devono essere protetti con

impianto di spegnimento automatico

4) DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILI

- vedi norma specifica

5) DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI

- rete primaria con derivazioni così da garantire l’autonomia

funzionale di ciascun compartimento

- compatibilità con la compartimentazione

- interferenza con altre reti (elettriche acqua etc)

- se in cavedi questi devono essere ventilati tenendo conto della

densità

6) IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE

- come da norma specifica

7) IMPIANTI ELETTRICI

- come da norma specifica

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IMPIANTI DI ESTINZIONE

1) ESTINTORI

- max distanza mt. 30

- n° 1 estintore ogni 100 mq. di pavimemento

- efficacia 34A 144BC

2) NASPI E IDRANTI

- fino a 100 posti naspi DN 25

- da 100 a 300 posti idranti UNI 45

- oltre 300 posti idranti interni UNI 45 e UNI 70 esterni

- per naspi portata 60 lt/min a 2 bar

- per idranti UNI 45 portata 120 lt/min a 2 bar con tre bocche

aperte in condizioni più sfavorevoli

- per idranti UNI 70 portata 300lt/ min a 4 bar con quattro bocche

aperte in condizioni più sfavorevoli e senza contemporaneità

con idranti interni

- riserva idrica per 60 min.

IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE

1) In tutte le aree

- segnalatori di allarme incendio a pulsante

- impianto fiso di rivelazione e segnalazione automatica degli

incendi

2) CARATTERISTICHE

- la segnalazione deve essere ottica ed acustica presso il centro

di gestione delle emergenze

- l’impianto di rivelazione deve consentire l’attivazione di:

a) chiusura automatica di porte tagliafuoco

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b) disattivazione elettrica impianti ventilazione e/o

condizionamento

c) chiusure di serrande tagliafuoco

d) trasmissione a distanza della segnalazione di allarme

3) SISTEMI DI ALLARME

- deve essere in grado di avvertire la presenza di un pericolo allo

scopo di avviare le procedure di emergenza.

- Deve avvenire con impianto di altoparlanti

- La codificazione della segnaletica di allarme deve essere

regolamentata con il piano di emergenza

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SEGNALETICA DI SICUREZZA

1) Conforme alle disposizioni contenute nel D.L.vo 14/8/1996 n. 493

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANINCENDIO

1) PROCEDURE

- per oltre 100 posti letto deve essere previsto un locale per il

centro di gestione

- sotto 100 posti letto il centro di gestione può coincidere con la

portineria

- il centro di gestione deve tenere disponibili tutte le planimetrie

dei locali

- nei locali di degenza bisogna tenere esposte le istruzioni sui

comportamenti da tenere in caso di incendio

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TITOLO III

STRUTTURE ESISTENTI

Le strutture esistenti devono essere adeguate entro 5 anni dalla

data di entrata in vigore del decreto.

Per le strutture esistenti la norma rimanda spesso, per gli aspetti

più importanti, alla norma generale. Vi sono tuttavia diverse

garanzie per quelle situazioni spesso strutturali il cui

adeguamento spesso non è possibile.

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TITOLO IV

AMBULATORI

1) STRUTTURE DI SUPERFICIE FINO A 500 MQ.

- strutture R/REI 30

- misure generali di sicurezza D.M. 10/3/98

- aree a rischio specifico conformi alle relative normative

- vedi titolo II p.ti 7.2, 9, 10.1, 10.2, 11, 12

- sotto 25 posti che erogano prestazioni in regime di ricovero

deve esser installato un impianto di allarme collegato a

dispositivi ottici e acustici

2) STRUTTURE DI SUPERFICIE SUPERIOE A 500 MQ.

- applicare le disposizioni per le aree tipo C

- per le nuove attività si applicano le prescrizioni del titolo II

- per le attività esistenti valgono le prescrizioni del titolo III

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ALLEGATO 1

IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE

3. ANALISI DI RISCHIO

CON UNA METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI IN GENERALE IL

RISCHIO DI INCENDIO È UNA ESPRESSIONE MOLTO COMPLESSA TRA:

1. CAUSE DI INCENDIO (INNESCHI POSSIBILI)

2. POSSIBILITÀ DI COMBUSTIONE (ARREDI + IMPIANTISTICA)

3. POSSIBILITÀ DI PROPAGAZIONE (STRUTTURE E

COMPARTIMENTAZIONE)

4. -COMPORTAMENTI UMANI (PROCEDURE, DIVIETI, PRECAUZIONI)

5. POSSIBILITÀ DI SFOLLAMENTO E SOCCORSO.

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3.1 RIDUZIONE DELLE CAUSE DI INCENDIO

- IMPIANTI ELETTRICI A NORMA CEI

- IMPIANTI DI POTENZA A NORMA

- ESCLUSIONI DI FONTI DI CALORE MOBILE (STUFE,

CUCINE, ECC.)

- MANUTENZIONE.

3.2 POSSIBILITÀ DI COMBUSTIONE

- LIMITAZIONE DEL CARICO DI FUOCO

- IMPIEGO DI MATERIALI CLASSIFICATI

- DIVIETO DI UTILIZZARE ARREDI LA CUI COMBUSTIONE

PRODUCE FUMI TOSSICI O NOCIVI.

3.3 POSSIBILITÀ DI PROPAGAZIONE

- TUTTE LE ATTIVITÀ A RISCHIO BEN SEPARATE DALLE

DEGENZE

- PRESENZA DI COMPARTIMENTAZIONE REI O, MEGLIO,

DI ISOLAMENTO PER DISTANZA TRA REPARTI DIVERSI

- IMPIANTISTICA FINALIZZATA.(SERRANDE

TAGLIAFUOCO, CHIUSURA AUTOMATICA PORTE REI

ECC)

3.4 COMPORTAMENTI UMANI

- DIVIETO DI FUMARE

-DIVIETO DI IMPIEGARE SORGENTI DI CALORE

- ATTUAZIONE PROCEDURE RIPORTATE NEL

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- FORMAZIONE E INFORMAZIONE SU RISCHI, VIE DI

ESODO PROCEDURE IN CASO DI INCIDENTE

- SOMMINISTRAZIONE CORSI 10.3.98

- RISPETTO IL CARATTERE PUBBLICO DELLA

STRUTTURA

- GIUSTO COINVOLGIMENTO DELLE RESPONSABILITÀ

DIREZIONALI

Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 24

- DISPONIBILITA' AD ACCETTARE I CONTROLLI.E

RELATIVE PRESCRIZIONI

3.5 POSSIBILITÀ DI SFOLLAMENTO E SOCCORSO

- SCALE E USCITE DI SICUREZZA

- VIE DI ESODO LIBERE

- IMPIANTI DI EMERGENZA

- IMPIANTI DI SPEGNIMENTO

- INTERFACCIA CON STRUTTURA VV.F.

IN QUESTE ATTIVITÀ IL PROBLEMA DEL DEFLUSSO IN CASO DI

INCIDENTE, CIOÈ L'ORGANIZZAZIONE DELLE VIE DI ESODO, È

PRIORITARIO VISTA ANCHE LA PARTICOLARE UTENZA DEGLI EDIFICI

OSPITANTI TALI ATTIVITÀ.

L’IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA SECONDO UNA METODOLOGIA DI

ANALISI DEI RISCHI NEL SENSO ANZIDETTO DOVREBBE TRADURSI IN

UN DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO REDATTO E O

VERIFICATO AI SENSI DEL 626 DA COMPETENZE DIVERSE (UFFICIO

TECNICO, DIREZIONE SANITARIA, DIREZIONE AMMINISTRATIVA PER

CIO' CHE ATTIENE FORNITURE A NORMA ECC)

SI RIPORTA IN ALLEGATO 5 DUE LISTE DI CONTROLLO.

4. I PERICOLI ESISTENTI NEI COMPLESSI OSPEDALIERI

POSSONO ESSERE SCHEMATIZZATI IN DUE GRUPPI:

• PERICOLI INSITI NEGLI IMPIANTI E NELLE STRUTTURE.

• ALTRI PERICOLI.

4.1 PERICOLI INSITI NEGLI IMPIANTI

-INCENDI DI APPARECCHIATURE ED IMPIANTI ELETTRICI,

-INCENDI DI GAS ANESTETICO E MEDICALE,

-INCENDI DI CENTRALI TERMICHE,

-ACCENSIONE ED ESPLOSIONE DI MISCELE GASSOSE,

-SCOPPI DI TUBAZIONI O BOMBOLE CON FUGHE DI GAS E VAPORE,

Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 25

-AZIONI DELLA CORRENTE SUL CORPO UMANO (USTIONI, MICRO E MACRO

SHOCKS),

-FUGHE DI RADIAZIONI IONIZZANTI,

-DANNI ALLE PERSONE CAUSATI DALLA PRESENZA DI IMPIANTI ED

ATTREZZATURE E STRUTTURE PERICOLOSE.

I PERICOLI ELENCATI SONO CONSEGUENTI NORMALMENTE ALLE CARENZE

PROGETTUALI, ESECUTIVE E DI MANUTENZIONE

4.2 ALTRI:

-SVILUPPO RAPIDO D’INCENDIO IN STRUTTURE CON ALTO CARICO

D’INCENDIO,

- SVILUPPO DI FUMI TOSSICI,

- SCOPPI DI TUBAZIONI E CONTENITORI DI GAS O SOSTANZE INFIAMMABILI

IN AMBIENTI INTERESSATI ALL’INCENDIO,

- INTERRUZIONI DI ALIMENTAZIONI ELETTRICHE PREFERENZIALI O DI

SICUREZZA PERCHÉ POCO ISOLATE E PROTETTE,

- SCOPPIO DI APPARECCHI TELEVISIVI,

SOFFOCAMENTO O SCHIACCIAMENTO DI PERSONE LUNGO I PERCORSI DI

ESODO O CONTRO LE USCITE DI SICUREZZA PER CARENZA DIMENSIONALE O

NUMERICA, - MANCANZA DI ADEGUATI MANIGLIONI ANTIPANICO O CON

ERRATO SENSO DI APERTURA DELLE PORTE,

- CADUTE E DANNI A PERSONE IN LOCALI DI LAVORO (LAVASTOVIGLIE,

CUCINE),

- INCIDENTI A PERSONALE TECNICO PER PROBLEMI IMPIANTISTICI,

- CADUTE, DANNI FISICI A DISABILI PER MANCANZA DI ADEGUATO

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (RAMPE DI

RACCORDO, ASCENSORI PER CARROZZINE, SERVIZI IGIENICI).

GLI INCIDENTI AL PERSONALE OSPEDALIERO NORMALMENTE AVVENGONO

PER INOSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE ( USO DEI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, INDUMENTI PROTETTIVI,IDONEE

CALZATURE DI SICUREZZA).

Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 26

4.3 LA PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI DI ESPLOSIONE

LA NORMA CEI 64-4 SUGLI IMPIANTI ELETTRICI IN LOCALI ADIBITI AD USO MEDI-

CO, NELLA SEZIONE 4 “PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI DI

ESPÌOSIONE:PRESCRIZIONI PARTICOLARI” RECITA:

"NELLE CAMERE OPERATORIO E IN GENERALE NEI LOCALI DI ANESTESIA

QUALORA LE ANESTESIE GENERALI SIANO EFFETTUATE CON SOSTANZE ATTE

A FORNIRE MISCELE ESPLOSIVE, OPPURE SI TROVINO DISINFETTANTI E/O

SOSTANZE SGRASSANTI INFIAMMABILI MISCELATE ALL’ARIA, ALL’OSSIGENO,

AL PROTOSSIDO D’AZOTO, SI PRESENTANO RISCHI DI ESPLOSIONE.

PERCHÉ SI VERIFICHI UNA SITUAZIONE DI RISCHIO SONO NECESSARIE LE

SEGUENTI TRE CONDIZIONI: L’ASSENZA DI UNA SOLA DI ESSE IMPEDISCE IL

CREARSI DEL PERICOLO DI ESPLOSIONE.

- CONDIZIONE A): CHE IL GAS ANESTETICO SIA ESPLOSIVO.

- CONDIZIONE BÌ: CHE IL GAS ESPLOSIVO SIA PRESENTE NELLA

PERCENTUALE PERICOLOSA.

- CONDIZIONE C): CHE SIA CONTEMPORANEAMENTE PRESENTE E

PROSSIMA UNA CAUSA DI INNESCO (SCINTILLA).

PER OVVIARE A QUESTA SITUAZIONE DI PERICOLO È POSSIBILE FAR RICORSO

A DELLE MISURE DI PROTEZIONE ATTIVA RAPPRESENTATE DA IMPIANTI DI

RIVELAZIONE GAS TOSSICI E ATMOSFERE ESPLOSIVE.

Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 27

4.4 PRINCIPALI CAUSE DI INCENDIO

LE STATISTICHE DIMOSTRANO CHE IL MAGGIOR NUMERO DEI SINISTRI

OCCORSI NEI COMPLESSI OSPEDALIERI DELL’EUROPA OCCIDENTALE SI

MANIFESTANO TRA LE ORE 20 E LE 8 DEL MATTINO,SI RIPORTANO LE TABELLE

E SCHEMI: