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La Posta Elettronica Certificata e La Firma Digitale

28 maggio 2010Trieste

Avv. Dario Obizzi

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LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 192). - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Uso della telematica Art. 3-bis. Articolo inserito dall’articolo 3 della legge 11 febbraio 2005, n. 15

Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

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LA FIRMA DIGITALE

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Il documento informatico.

E’ costituito da qualunque oggetto informatico (file) che contenga atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

Come si può attribuire la paternità di un documento informatico?

Per la legge italiana, lo strumento è la firma digitale.

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Cos’è la firma digitale?

E’ un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici

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Tramite la funzione di hash una stringa di lunghezza arbitraria (poche lettere come migliaia di fogli) viene trasformata in una stringa di lunghezza predefinita.

Il famoso incipit dell’Iliade “Cantami o diva del pelide Achille l’ira funesta” corrisponde alla seguente stringa: b4dd7f0b0ca6c25dd46cc096e45158eb.

Basta cambiare una lettera “Contami o diva del pelide Achille l'ira funesta” e la stringa cambia completamente: f065b51db9c592bf6ecf66a76e39f8d0.

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Qual è il valore giuridico del documento informatico al quale è allegata la firma digitale?

il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513, emanato in attuazione dell’art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevedeva che il documento informatico, sottoscritto con firma digitale, avesse l’efficacia probatoria di cui all’art. 2702 c.c., riguardante l’efficacia della scrittura privata.

Successivamente tale normativa è stata trasposta nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che, a sua volta, ha subito molteplici modifiche, dovute anche alla necessità di adattare la legislazione nazionale alla Direttiva europea 99/93.

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Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, così come modificato dal D.Lgs. 4 aprile 2006 n. 159), tre (rectius, due) tipi di firme elettroniche: la “firma elettronica” e la “firma elettronica qualificata”.

La firma elettronica cd. “semplice” è definita come un insieme di dati in forma elettronica, allegati o connessi ad altri dati, utilizzati come metodo di identificazione informatica (ad es. gli header dell’e-mail).

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La “firma elettronica qualificata”, invece, richiede in più un’identificazione univoca del titolare, tramite mezzi nell’esclusiva disponibilità del firmatario (quindi smart-card, token USB), e la certificazione del titolare da parte di un soggetto terzo e tramite un certificato qualificato.

La “firma digitale” è un particolare tipo di firma elettronica qualificata.

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Art. 20 – D.lgs. 82/2005

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71 , che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell' articolo 21 , comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall' articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile

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Art. 21 – D.Lgs. 82/2005

Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

Art. 2702 c.c.

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

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LA VALIDITA’ TEMPORALE

Il certificato rilasciato al titolare ha un periodo di validità temporale limitato. Inoltre il certificato può essere revocato o sospeso.

Come è possibile rendere opponibile a terzi un documento informatico sottoscritto con firma digitale, successivamente scaduta, revocata o sospesa?

• Tramite il servizio di marcatura temporale (art. 51 DPCM 31 marzo 2009);

• Tramite Posta elettronica certificata (art.37 DPCM 31 marzo 2009)

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LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

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Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.” (G.U. 28 aprile 2005, n. 97)

Decreto Ministeriale 2 novembre 2005, “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata” (G.U. del 15 novembre 2005, n. 266)

Circolare CNIPA CR/49 24 novembre 2005, “Modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata” (G.U. 5 dicembre 2005, n. 283)

Circolare 7 dicembre 2006, n. 51, “Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate dagli iscritti nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata (PEC), di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3».”

Legge 28 Gennaio 2009, n. 2 (G.U. 28 Gennaio 2009, n. 22, supplemento ordinario 14/L)

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2009.

Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”

Decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 ,"Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario“,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009.

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Al momento dell'invio di una mail PEC il gestore PEC del mittente si occuperà di inviare al mittente una ricevuta che costituirà valore legale dell'avvenuta (o mancata) trasmissione del messaggio con precisa indicazione temporale del momento in cui la mail PEC è stata inviata. In egual modo il gestore del destinatario, dopo aver depositato il messaggio PEC nella casella del destinatario, fornirà al mittente una ricevuta di avvenuta consegna, con l'indicazione del momento temporale nel quale tale consegna è avvenuta.

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RICEVUTA PRESA IN CARICO

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RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA

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DPR 68/2005

Utilizzo della posta elettronica certificataArt. 4.

1. La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge.

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Decreto Legislativo 82/2005Utilizzo della posta elettronica certificata

Art. 6.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al DPR 68/2005, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.

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Posta elettronica certificata Art. 48.

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del DPR 68/2005.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al DPR 68/2005, ed alle relative regole tecniche.

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LEGGE 2/2009 – Art. 167. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai

rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato,consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni,i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.

9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo.

10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6, nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e' consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

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La proliferazione delle PEC?

La PEC

La PEC PCT

La PEC PAC

La PEC PAL

Varie PEC distribuite da ACI, INPS, etc.

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