La patente nautiCa - Hoepli · 2018. 11. 12. · M. Caimmi La patente nautica lrico oepli Editore...

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Massimo Caimmi LA PATENTE NAUTICA ENTRO E OLTRE LE 12 MIGLIA A VELA E A MOTORE Terza edizione EDITORE ULRICO HOEPLI MILANO AGGIORNAMENTI 2018

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  • Massimo Caimmi

    La patente nautiCa

    entro e oLtre Le 12 MigLia a veLa e a Motore

    Terza edizione

    EDITORE ULRICO HOEPLI MILANO

    aggiornaMenti 2018

  • M. Caimmi, La patente nautica © Ulrico Hoepli Editore S.p.A., 2018

    Indice

    Il fascicolo contiene recenti aggiornamenti normativi. I paragrafi coinvolti dagli ag-giornamenti sono qui riportati in sostituzione dei corrispondenti paragrafi del libro. Le appendici Norme di protezione dell’ambiente marino e Il nuovo codice della navi-gazione da diporto sono due parti aggiuntive.

    Nota alla Terza edizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

    Capitolo 1Navigazione da diporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.4 Classificazione e iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.8 Documenti di bordo obbligatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.10 Tassa di possesso sulle unità da diporto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.11 Patente di abilitazione al comando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.15 Locazione e noleggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

    Capitolo 2Sicurezza della navigazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.1 Dotazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.2.3 Cassetta di pronto soccorso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.3 Estintori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.4 Tavola degli estintori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

    Capitolo 11Carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1411.2.3 La carta elettronica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

    AppendiceModalità e programmi d’esame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.1 Modalità d’esame per le patenti nautiche di categoria A e C. . . . . . . . . . . . . . . . . 16

    AppendiceNorme di protezione dell’ambiente marino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

    AppendiceIl nuovo codice della navigazione da diporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  • M. Caimmi, La patente nautica © Ulrico Hoepli Editore S.p.A., 2018

    Nota alla Terza edizione

    Questa nuova edizione, forte della positiva accoglienza ricevuta dall’opera, pur mante-nendo l’indice e la veste editoriale della precedente, è stata per intero rivista, corretta e aggiornata alla luce anche delle più recenti normative. Il testo del nuovo Codice della Nautica da Diporto è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri riuniti in data 27 ottobre 2017 (da consultare in Appendice).

    L’autore sarà grato fin d’ora a quei lettori che, individuando possibili errori, omis-sioni o imprecisioni, vorranno cortesemente comunicarli, in modo da rendere la pub-blicazione sempre più accurata.

    Eventuali aggiornamenti e/o correzioni saranno di volta in volta rese disponibili alla pagina web: www.hoeplieditore.it/6301-7.

    MassiMo CaiMMi

  • Capitolo 1 • Navigazione da diporto4

    M. Caimmi, La patente nautica © Ulrico Hoepli Editore S.p.A., 2018

    1.4 Classificazione e iscrizione*La navigazione da diporto è stata regolamentata per la prima volta con la legge n° 50 dell’11.12.1971 e successive modifiche; recentemente è stata riordinata con la legge n° 172 dell’8.7.2003, il D.L. n° 171 del 18.7.2005 e il Regolamento applicativo D.M. n° 146 del 29.7.2008, seguito dal nuovo Codice approvato nel 2017.

    La navigazione da diporto è quella attività che si svolge per scopi sportivi o ricreativi senza finalità di lucro. Tuttavia le unità da diporto possono essere utilizzate per fini lucrativi con contratti di locazione e noleggio, per l’insegnamento della na-vigazione da diporto e come appoggio per le immersioni subacque a scopo sportivo o ricreativo (diving).

    La nuova normativa sulla navigazione da diporto ha soppresso la distinzione tra le unità in relazione al mezzo di propulsione anche se il regolamento di attuazione del codice ha reintrodotto la categoria delle unità a motore definendole come “quelle unità in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione – compreso il fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker – e la potenza del motore in cavalli o kilowatt è inferiore, rispettivamente, a 1 o 1,36. Le unità ora si distinguono secondo la lunghezza: • navi: unità, sia a vela che a motore, di lunghezza superiore a 24 m; non è previsto

    alcun limite di lunghezza o tonnellaggio oltre i quali l’unità non rientri più nella legge sul diporto;

    • imbarcazioni: unità, sia a vela che a motore, con una lunghezza compresa tra 10 e 24 m;

    • natanti: unità, sia a vela che a motore, che raggiungono i 10 m di lunghezza. Nei natanti sono comprese le unità a remi e tutte le unità fino a 10 m destinate alla sola navigazione in acque interne.

    In relazione alla costruzione, le imbarcazioni e i natanti si dividono in due categorie:• unità con marcatura CE, soggette alla Direttiva comunitaria 94/25/CE e

    2003/44/CE, abilitate alla navigazione in base alla Categoria di progettazione; dal

    * Il paragrafo 1.4 sostituisce il corrispondente paragrafo a p. 3 del libro.

    Capitolo 1

    Navigazione da diporto

  • Capitolo 1 • Navigazione da diporto 5

    M. Caimmi, La patente nautica © Ulrico Hoepli Editore S.p.A., 2018

    17.6.1998 le unità di nuova costruzione da 2,5 a 24 m per essere commercializzate devono portare il marchio CE;

    • unità senza il marchio CE, che rimangono soggette, e quindi abilitate, alla legge n° 50 del 1971 e relative modifiche.

    Le navi da diporto sono escluse dalla normativa CE.

    1.8 Documenti di bordo obbligatori*I documenti nella navigazione tra i porti nazionali possono essere tenuti a bordo in copia autenticata; all’estero sempre in originale.

    In caso di smarrimento o distruzione della licenza, è possibile, sempre tra i porti nazionali, continuare a navigare per 30 giorni con la copia della denuncia resa all’au-torità di Pubblica Sicurezza o ai Carabinieri.

    ■ Per le imbarcazioni: • licenza di navigazione e certificato di sicurezza;• la dichiarazione di potenza del motore o il certificato d’uso del motore (solo per

    motori fuoribordo);• polizza e contrassegno di assicurazione (obbligatoria per ogni potenza); • licenza RTF e certificato limitato RTF dell’operatore;• contratto radio con la concessionaria o dichiarazione di responsabilità;• patente nautica valida;• pagamento del canone radiotelevisivo degli apparecchi di bordo (solo per le

    unità in locazione o noleggio);• documenti di riconoscimento personali se si naviga all’estero.

    ■ Per i natanti: • la dichiarazione di potenza del motore e il libretto d’uso del motore (sono ripor-

    tati potenza e cilindrata per determinare l’obbligo della patente) sia per i motori fuoribordo sia entrobordo;

    • polizza e contrassegno di assicurazione (obbligatoria per ogni potenza);• licenza RTF e certificato limitato RTF dell’operatore (obbligatori oltre le 6

    miglia);• contratto radio con la concessionaria o dichiarazione di responsabilità;• patente nautica valida, se prevista.

    Inoltre, per navigare fino a 12 miglia dalla costa, i natanti devono avere a bordo il certificato di omologazione e dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.

    Per le unità senza marchio CE non è obbligatorio a bordo il “manuale del proprie-tario”, documento di cui è invece fornita un’unità marcata CE.

    La navigazione con acquascooter e tavole a vela è regolamentata dalle ordinanze dell’autorità marittima locale.

    * Il paragrafo 1.8 sostituisce il corrispondente paragrafo a p. 6 del libro.

  • Capitolo 1 • Navigazione da diporto6

    M. Caimmi, La patente nautica © Ulrico Hoepli Editore S.p.A., 2018

    1.10 Tassa di possesso sulle unità da diporto*Dal 1° maggio 2012, per le unità da diporto con lunghezza fuori tutto superiore a 10 m, è stata introdotta una tassa annuale. Tuttavia, il 21.6.2013 con il “Decreto del Fare” (D.L. n° 69/2013) la tassa per le imbarcazioni inferiori ai 14 metri è stata abolita e per le barche dai 14 ai 20 metri è stata dimezzata. Con la Legge di Stabilità 2016, comma 366, art. 1 della legge n° 208/2015, è stato abrogato il tributo dovuto per il possesso di imbarcazioni e navi da diporto oltre i 14 metri di lunghezza.

    Le unità superiori a 14 metri (10 m prima delle modifiche introdotte dal D.L. n° 69/2013) sono soggette al pagamento di una tassa annuale.

    La tassa non è dovuta per il primo anno dalla prima immatricolazione e per:• le unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici;• le unità obbligatorie di salvataggio;• i battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al

    cui servizio sono posti;• le unità da diporto possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontariato

    esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;• le nuove unità da diporto con “targa prova” che sono nella disponibilità del can-

    tiere costruttore, del manutentore o del distributore, nonché quelle usate che sono state ritirate dai cantieri o dai distributori con mandato di vendita e in attesa di perfezionamento dell’atto;

    • le unità inserite in contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore.

    Inoltre la tassa non è dovuta per le unità a disposizione di soggetti portatori di handicap, affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle stesse unità.

    L’Agenzia delle Entrate è l’ente preposto a disciplinare e a fornire eventuali chia-rimenti sulle modalità e i termini di versamento della tassa.

    1.11 Patente di abilitazione al comando**Le patenti per il comando di unità da diporto sono di tre categorie: A (comando di natanti e imbarcazioni); B (comando di navi); C (direzione nautica di natanti e imbarcazioni) riservata ai portatori di patologie indicate dal Codice del Diporto. I possessori della patente C devono avere a bordo un’altra persona di età non inferiore ai 18 anni, in grado di svolgere le funzioni manuali per la condotta del mezzo nautico e la salvaguardia della vita umana in mare, e l’unità deve essere munita di un dispositivo elettronico che consenta, in caso di caduta in mare, oltre all’individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto del motore.

    Le patenti A per le unità da diporto inferiori a 24 m (natanti e imbarcazioni) senza distinzione di caratteristiche tecniche (a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, motovelieri) sono per la navigazione:

    * Il paragrafo 1.10 sostituisce il corrispondente paragrafo a p. 7 del libro.** Il paragrafo 1.11 sostituisce il corrispondente paragrafo a p. 8 del libro.

  • Capitolo 1 • Navigazione da diporto 7

    M. Caimmi, La patente nautica © Ulrico Hoepli Editore S.p.A., 2018

    • entro 12 miglia dalla costa; • senza alcun limite.

    Per entrambe, a richiesta del candidato, la patente può essere limitata alle sole unità a motore.

    L’età minima per accedere agli esami è di 18 anni.Per le unità superiori a 24 m (navi) viene rilasciata la patente B per nave da di-

    porto al cui esame accede chi è in possesso da almeno 3 anni della patente A per la navigazione senza alcun limite.

    La patente è obbligatoria: • per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa (sempre);• per la navigazione entro le 6 miglia dalla costa (acqu e interne e in mare) quando

    a bordo è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a due tempi, a 1000 cc se a quattro tempi fuoribordo o se a iniezione diretta, a 1300 cc se a quattro tempi entrobordo, o a 2000 cc se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV;

    • quando, indipendentemente dalla potenza, si esercita lo sci nautico o si conduce una moto d’acqua (acquascooter).

    Per le unità da diporto inferiori a 24 m (natanti e imbarcazioni) che navigano entro 6 miglia dalla costa e con a bordo un motore di cilindrata inferiore a quanto in pre-cedenza descritto, non vi è obbligo di patente, ma sono necessari i seguenti requisiti:• aver compiuto 18 anni di età per le imbarcazioni a motore, a vela e a propulsione

    mista; • aver compiuto 16 anni per i natanti a motore, a vela e a propulsione mista;• aver compiuto 14 anni per i natanti a vela con superficie velica superiore a 4 m e

    per le unità a remi oltre un miglio dalla costa.

    Le patenti sono rilasciate:• tutti i tipi, dalle Capitanerie di Porto e dagli Uffici Circondariali Marittimi;• entro le 12 miglia dalla costa, anche dagli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC).

    La copia della domanda d’esame, vidimata e protocollata, costituisce autorizza-zione provvisoria, valida 3 mesi rinnovabili, per le esercitazioni pratiche a bordo con la presenza di un istruttore munito di patente da almeno 3 anni e non inferiore a quella a cui aspira l’interessato.

    La patente ha validità di 10 anni dal rilascio, rinnovabili; oltre i 60 anni d’età il rinnovo è ogni 5 anni.

    La patente scaduta può essere convalidata in ogni momento con la visita medica.Gli stranieri con regolare permesso di soggiorno possono condurre imbarcazioni e

    navi da diporto se sono in possesso di un titolo idoneo rilasciato dallo Stato di appar-tenenza. Se comunque si esibisce una valida dichiarazione da cui risulti che nessuna abilitazione è richiesta dallo Stato di appartenenza per la conduzione dell’unità, anche in Italia si prescinde dall’obbligo di avere la patente.

  • Capitolo 1 • Navigazione da diporto8

    M. Caimmi, La patente nautica © Ulrico Hoepli Editore S.p.A., 2018

    La sospensione della patente è prevista:• per la perdita temporanea dei requisiti psico-fisici richiesti; • in caso di imprudenza o imperizia gravi contro l’incolumità pubblica tale da pro-

    durre danni; • per aver esercitato il comando in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di stupefa-

    centi o inebrianti; • per motivi di ordine pubblico su richiesta del Prefetto; • in caso di procedimento penale per omicidio, lesioni o colpe gravissime.

    La revoca della patente è prevista per la perdita dei requisiti psico-fisici o dei requisiti morali richiesti. I soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire una nuova abilitazione senza un provvedimento di riabilitazione.

    1.15 Locazione e noleggio*Come previsto dal nuovo Codice della nautica da diporto, le unità da diporto possono essere utilizzate per uso commerciale nelle attività di locazione e di noleggio. Nello specifico:• la locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga

    verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto per un periodo di tempo determinato e il conduttore che esercita la navigazione ne assume la respon-sabilità e i rischi;

    • il noleggio di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti, in corri-spettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra l’unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marit-time o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni sta-bilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.

    * Il paragrafo 1.15 sostituisce il corrispondente paragrafo a p. 11 del libro.

  • Capitolo 2 • Sicurezza della navigazione 9

    M. Caimmi, La patente nautica © Ulrico Hoepli Editore S.p.A., 2018

    2.1 Dotazioni*I mezzi di salvataggio collettivi e individuali devono essere sufficienti per tutte le persone presenti a bordo.

    Le dotazioni di sicurezza sono richieste in relazione alla navigazione effettivamente svolta. La presenza a bordo delle dotazioni obbligatorie, tuttavia, non solleva il coman-dante dalla responsabilità di avere a bordo ulteriori mezzi e accessori non obbligatori, ma necessari per la sicurezza della navigazione come, per esempio, lo scandaglio, l’ancora, i remi, le cime d’ormeggio ecc.

    I conduttori e le persone trasportate, di tavole a vela, acquascooter e unità similari con l’obbligo di navigazione entro un miglio dalla costa devono indossare in modo permanente un mezzo di salvataggio individuale a qualsiasi distanza dalla costa.

    DotAzioni Di siCurezzA minime Delle unità DA Diporto (DA 2,5 A 24 m) Con o senzA mArCAturA Ce

    il pallino indica obbligatorietà, il numero indica la quantità

    senza alcun limite

    entro 50

    miglia

    entro 12

    miglia

    entro 6 miglia

    entro 3 miglia

    entro 1 miglio

    entro 300

    metri

    nei fiumi e nei corsi

    d’acqua

    Zattera di salvataggio per tutte le persone a bordo • •

    Zattera di salvataggio costiera per tutte le persone a bordo •

    Cinture di salvataggio per tutte le persone a bordo • • • • • • •

    Salvagente anulare con cima (30 m) • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1

    Boetta luminosa • 1 • 1 • 1 • 1

    Boetta fumogena • 3 • 2 • 2 • 2 • 1

    Fuochi a mano a luce rossa • 4 • 3 • 2 • 2 • 2

    Razzi a paracadute a luce rossa • 4 • 3 • 2 • 2

    * Il paragrafo 2.1 sostituisce il corrispondente paragrafo a p. 12 del libro.

    Capitolo 2

    Sicurezza della navigazione

  • Capitolo 2 • Sicurezza della navigazione10

    M. Caimmi, La patente nautica © Ulrico Hoepli Editore S.p.A., 2018

    Bussola e tabella (a) di deviazione • • •

    Orologio + barometro + binocolo • •

    Carte nautiche della zona di navigazione (b) • •

    Strumenti di carteggio • •

    Cassetta di pronto soccorso (c) • •

    Fanali regolamentari (d) • • • • •

    Apparecchi sonori (e) • • • • •

    Strumento di radio posizionamento (Loran, GPS) • •

    Apparato VHF • • •

    Riflettore radar • •

    EPIRB •

    ulteriori DotAzioni per le unità senzA mArCAturA Ce

    Mezzi antincendio – estintori e pompa o altro per svuotamento

    • • • • • •

    Mezzi antincendio e di svuotamento acqua: le unità CE ne sono dotate all’origine

    a) Le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni.b) È consentito l’uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle Capi-tanerie di Porto del 10.7.2002.c) Secondo la tabella D allegata al D.M. Sanità n. 279-28.5.1988.d) Nel caso di navigazione diurna entro 12 miglia dalla costa i fanali possono essere sostituiti da una torcia a luce bianca.e) Per unità superiori a 12 metri sono obbligatori anche il fischio e la campana [può essere sostituita da un dispositivo portatile].

    Il tender (battello di servizio) di un’unità, individuato con la sigla e il numero dell’unità di appartenenza, deve navigare entro 1 miglio dalla costa o dall’unità. In questo caso si ha l’obbligo di avere a bordo solo i mezzi di salvataggio individuali e il salvagente anulare con cima oltre alla polizza assicurativa e al certificato d’uso del motore o alla dichiarazione di potenza del motore).

    Nel caso in cui il battello navighi oltre il limite di un miglio, le dotazioni di sicu-rezza devono essere quelle di un natante.

    2.2.3 Cassetta di pronto soccorso*

    Dal 1° ottobre 2015 è stato diramato il Decreto (G.U. n° 269 del 18.11.2015) che ridimensiona la Tabella D (allegata al D.M. n° 279 del 25.05.1998), che si riferisce al materiale della cassetta di pronto soccorso da tenere a bordo delle imbarcazioni da diporto che navigano oltre le 12 miglia dalla costa, non sono adibite al noleggio e il cui equipaggio non è formato nemmeno in parte da personale marittimo arruolato.

    * Il paragrafo 2.2.3 sostituisce il corrispondente paragrafo a p. 15 del libro.

  • Capitolo 2 • Sicurezza della navigazione 11

    M. Caimmi, La patente nautica © Ulrico Hoepli Editore S.p.A., 2018

    Il contenitore deve essere rigido, galleggiante e a chiusura stagna e deve avere al proprio interno:• 1 flacone da 500 ml di clorexidina, soluzione al 5%;• 1 flacone da 250 ml di acqua ossigenata 10 volumi;• 1 pallone Ambu adulto;• 1 maschera Ambu adulto;• 1 laccio emostatico;• 1 laccio emostatico di Esmark o Tourniquet;• 10 bende garza t 12/8 orlata h 10 cm;• 1 borsa freddo istantaneo;• 2 cerotti telati 10 cm;• 1 pacco cotone idrofilo da 1000 g;• 1 forbice da medicazione;• 1 forbice per taglio abiti;• 5 garze sterili t 12/8 16 strati cm 18 × 40;• 5 garze non sterili cm 20 × 20;• 1 paio di guanti latex free L;• 1 paio di guanti latex free M;• 1 scatola portarifiuti a rischio taglienti;• 1 sfigmomanometro;• 1 fonendoscopio;• 1 stecca immobilizzazione;• 1 manuale di pronto soccorso in lingua italiana e International medical guide for

    ships edito da Who (sono validi anche i manuali in lingua italiana predisposti dal Cirm o dal Servizio Sanitario dell’armatore o della compagnia).

    Per le navi, le imbarcazioni da pesca e commerciali si fa riferimento alle Tabelle A, B, C.

    2.3 Estintori*Gli estintori sono costituiti da: bombola, otturatore con ugello, leva o pulsante, mano-metro per il controllo della pressione di carica. Il principio di funzionamento è quello di eliminare l’ossigeno dal focolaio d’incendio e perciò il getto deve essere sempre diretto alla base delle fiamme.

    Perché si generi e si sviluppi il fuoco, devono essere presenti tre elementi: 1. il combustibile (materiale infiammabile); 2. il comburente (aria /ossigeno); 3. l’innesco (fonte di calore).

    Secondo il CEN (Comitato Europeo Normativo) la classificazione dei fuochi è: • classe A – combustibili solidi (legno, carta ecc.); • classe B – liquidi infiammabili (carburanti, grassi, oli). Questa è la classe di ri-

    ferimento per la nautica;

    * Il paragrafo 2.3 sostituisce il corrispondente paragrafo a p. 16 del libro.

  • Capitolo 2 • Sicurezza della navigazione12

    M. Caimmi, La patente nautica © Ulrico Hoepli Editore S.p.A., 2018

    • classe C – gas infiammabili (metano, propano ecc.);• classe D – particolari metalli infiammabili;• classe E – apparecchi elettrici in tensione.

    Gli estintori, quindi, possono agire per: • soffocamento, eliminando l’ossigeno; • raffreddamento, abbassando la temperatura al di sotto di quella di combustione; • azione chimica, negativa tra combustibile e comburente.

    A bordo gli estintori, omologati RINa, possono essere caricati a: schiuma; anidride carbonica (CO2); polvere inerte; alogenati (fluobrene).

    Sono marcati con un numero e la lettera B. Per esempio, 13 B vuol dire che l’e-stintore ha la capacità estinguente per 13 litri di benzina.

    Naturalmente gli estintori vanno usati a seconda del tipo di intervento. Per esem-pio, non acqua o schiuma sulle apparecchiature elettriche, la CO2 in locali chiusi va usata agendo dall’esterno per non soffocare.

    Gli estintori vanno revisionati quando la lancetta del manometro esce dalla zona verde della scala di carica e quando è visibile uno stato di cattiva conservazione. È consigliabile fare un controllo almeno una volta l’anno (D.L. n° 93 del 25.02.2000 e regolamento D.M. n° 329 del 01.12.2004).

    2.4 Tavola degli estintori*

    A) nAtAnti DA Diporto (1 estintore)

    potenza totale installata p (KW) Capacità estinguente portatile

    P ≤ 18,4 13 B

    18,4 < P ≤ 147 21 B

    P > 147 34 B

    B) imBArCAzioni DA Diporto

    potenza totale installata numero di capacità estinguente degli estintori

    P (KW)In plancia o posto

    guida

    In prossimità dell’apparecchio

    motore*

    In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti

    P ≤ 18,4 1 da 13B // 1 da 13 B

    18,4 < P ≤ 74 1 da 13B 1 da 21 B 1 da 13 B

    74 < P ≤ 147 1 da 13B 2 da 13 B 1 da 13 B

    * Il paragrafo 2.4 sostituisce il corrispondente paragrafo a p. 17 del libro.

  • Capitolo 2 • Sicurezza della navigazione 13

    M. Caimmi, La patente nautica © Ulrico Hoepli Editore S.p.A., 2018

    B) imBArCAzioni DA Diporto

    potenza totale installata numero di capacità estinguente degli estintori

    P (KW)In plancia o posto

    guida

    In prossimità dell’apparecchio

    motore*

    In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti

    147 < P ≤ 294 1 da 13B1 da 21 B e 1

    da 13 B1 da 13 B

    294 < P ≤ 368 1 da 13B1 da 34 B e 1

    da 21 B1 da 13 B

    * Per i locali o vani dell’apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 KW, 1 da 13 B; per potenza superiore a 294 KW, 1 da 21 B.

  • Capitolo 11 • Carte14

    M. Caimmi, La patente nautica © Ulrico Hoepli Editore S.p.A., 2018

    11.2.3 La carta elettronica*

    Lo sviluppo della tecnologia informatica e la necessità di gestire più rapidamente in modo efficace i dati di navigazione hanno portato allo sviluppo delle carte elettroni-che, o ENC, Electronic Navigational Charts.

    Questa carta è un database digitale prodotto da un istituto idrografico o da un’a-genzia governativa nazionale, standardizzato come contenuto, struttura e formato. Per avere valore legale e, quindi, essere utilizzata in sostituzione della carta nautica tradi-zionale, la ENC deve essere impiegata su uno specifico strumento chiamato ECDIS, Electronic Chart Display and Information System (le cui prestazioni standard sono state approvate nel 1995 dall’IMO, International Maritime Organization) come previsto dalla convenzione sulla sicurezza della vita in mare (SOLAS 1974 e succes-sive modifiche). La carta elettronica è una versione interattiva della carta ufficiale tradizionale. Visualizzata sull’ECDIS, la carta elettronica assomiglia molto a una carta tradizionale (figura 11.6), ma contiene tutte le informazioni relative a ogni singolo elemento e consente la visualizzazione delle caratteristiche descrittive e spaziali di qualsiasi oggetto rappresentato, selezionandolo semplicemente con il cursore.

    Oltre alle informazioni strettamente necessarie per la sicurezza della navigazione, contenute anche nella cartografia nautica tradizionale (informazioni geografiche, idro-grafiche, geofisiche, aree regolamentate, zone di separazione del traffico, aiuti alla navigazione ecc.), la ENC permette di accedere a informazioni normalmente presenti in altre pubblicazioni nautiche, come Portolani, Elenco dei fari e Radioservizi, e può contenere foto digitali della costa con altre informazioni non presenti nelle carte tradizionali.

    Dopo un periodo di sperimentazione, l’Istituto Idrografico della Marina italiana ha iniziato la produzione della ENC per la distribuzione capillare e oggi il portafoglio cartografico di circa 250 carte spazia dalle carte a grande scala delle acque territoriali italiane, coste e porti principali, alle carte a piccola scala con copertura di tutto il Mediterraneo e del Mar Nero.

    Una delle facilitazioni più apprezzate della carta elettronica è quella della sicu-rezza dell’aggiornamento. Infatti, una volta sottoscritto il servizio di fornitura ENC,

    * Il paragrafo 11.2.3 sostituisce il corrispondente paragrafo a p. 95 del libro.

    Capitolo 11

    Carte

  • Capitolo 11 • Carte 15

    M. Caimmi, La patente nautica © Ulrico Hoepli Editore S.p.A., 2018

    gli aggiornamenti arrivano all’utilizzatore sotto forma di file di dati. Il navigante deve solo assicurarsi di caricare il file di aggiornamento, senza ulteriore dispendio di tempo e di lavoro.

    Le carte nautiche tradizionali, quindi, possono essere sostituite con quelle elet-troniche. Il D.M. 10.7.2000 che stabilisce le modalità di impiego della cartografia digitale prevede che nei casi di avaria al sistema principale dell’ECS (Electronic Chart System) debba essere presente a bordo un sistema ausiliario. Esso può essere costituito da un altro sistema della stessa classe o di classe inferiore ovvero un porta-foglio di carte nautiche in scala 1:250.000 o maggiore, in relazione alla navigazione da intraprendere.

    Figura 11.6 Esempio di ENC.

  • Appendice • Modalità e programmi d’esame16

    M. Caimmi, La patente nautica © Ulrico Hoepli Editore S.p.A., 2018

    1.1 Modalità d’esame per le patenti nautiche di categoria A e C*Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Decreto Ministeriale del 4 otto-bre 2013 (G.U. n° 271 del 19.11.2013) ha emanato la nuova disciplina sui programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C, introducendo nella prova teorica delle patenti A e C:• per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa, i quiz di carteggio nautico, i quiz

    base e i quiz vela per l’abilitazione relativa alle unità a vela;• per la navigazione senza alcuna limitazione dalla costa, oltre alla prova di carteggio

    già esistente, i quiz base, i quiz d’integrazione senza limiti e i quiz vela per l’abi-litazione relativa alle unità a vela.

    Per la prova pratica nessuna variazione.

    A seguito di due circolari emesse dal Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari generali e il Personale, Direzione generale per la Motorizzazione, Divisione 5, a partire dal 1° marzo 2016 l’esame per la patente nautica entro le 12 miglia cambia completamente tempi e modalità in tutti gli Uffici della Motorizzazione Civile. Si tratta della circolare n° 1326/8.7.6 del 20 gennaio 2016 e della circolare protocollo n° 5799 del 07.03.2016, che annulla e sostituisce la precedente, riportata di seguito nei punti salienti.

    Prot. 5799Roma, 7 marzo 2016

    Oggetto: Esame per il conseguimento della patente nautica per la navigazione entro le dodici miglia.

    Con circolare prot. 1326/8.7.6 del 20 gennaio 2016 sono state date istruzioni per uniformare, sul terri-torio nazionale, le procedure degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa svolti presso gli Uffici Motorizzazione Civile. Nelle more della sua applicazione, è emersa la necessità, segnalata da molti Uffici periferici, di fornire ulteriori chiarimenti in merito alla disposizione emanata. Con la presente, quindi, si annulla e si sostituisce la circolare prot. 1326/8.7.6 del 20 gennaio 2016.

    * Il paragrafo 1.1 dell’appendice Modalità e programmi d’esame sostituisce il corrispondente para-grafo a p. 203 del libro.

    Appendice

    Modalità e programmi d’esame

  • Appendice • Modalità e programmi d’esame 17

    M. Caimmi, La patente nautica © Ulrico Hoepli Editore S.p.A., 2018

    Al fine di uniformare, sul territorio nazionale, le procedure per il conseguimento delle patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa, lo scrivente ritiene opportuno, in una prima fase, di estendere agli Uffici Motorizzazione Civile e relative sezioni, facenti capo al Dipartimento, i questionari d’esame e i pertinenti software già utilizzati dalla Capitaneria di Porto di Genova, che ha aderito con pronta sollecitudine alla richiesta del Dipartimento stesso.Di conseguenza, a far data 1° marzo 2016, gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche richiesti agli Uffici in indirizzo si svolgono sulla base delle seguenti disposizioni.OmissisL’esame è sostenuto dinanzi ad un esaminatore, nominato dal Direttore Generale Territoriale competente, supportato, esclusivamente per l’espletamento delle attività amministrative, da un segretario. Per lo svolgi-mento della prova teorica e pratica di navigazione a vela, lo stesso è assistito, inoltre, da un esperto velista designato dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana.Omissis

    proVA teoriCAL’esame di teoria è effettuato esclusivamente presso la sede dell’Ufficio e si articola in due fasi. I funzionari esaminatori, prima dell’inizio di ogni prova, dovranno illustrare ai candidati la procedura di svolgimento della prova stessa.Nella prima fase è somministrato un esercizio, nello svolgere il quale il candidato deve, in via prioritaria, dimostrare di saper leggere e/o conoscere:• le coordinate geografiche di un punto sulla carta nautica;• gli elementi essenziali di navigazione stimata;• il sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore;• il calcolo dell’autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carbu-

    rante.

    Il candidato deve presentarsi munito di squadrette o parallela o tracciatore rapido di rotta, compasso, matita, gomma, carta nautica di tipo didattico 5D in settori di formato A3. Quest’ultima, qualora il can-didato ne fosse sprovvisto, sarà resa disponibile dall’Ufficio. Al fine di tenere conto dell’approssimazione insita nella carta nautica utilizzata, la prova si considera superata se l’esercizio proposto è correttamente eseguito e risolto, pervenendo a risultati contenuti nei limiti delle tolleranze indicate nei singoli correttori.La prova deve essere conclusa in un tempo massimo di quindici minuti. La stessa è superata, e il candi-dato accede alla seconda prova, se l’esercizio proposto è correttamente eseguito e risolto. L’esito negativo invece determina il giudizio definitivo d’inidoneità.Nella seconda fase il candidato risolve un questionario articolato su venti domande con tre risposte ciascuna, delle quali sola una è quella corretta. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di trenta minuti. La risposta ritenuta esatta è indicata apponendo chiaramente una X nell’ap-posito spazio.Sono considerati errori:• la risposta inesatta;• la risposta data con segni diversi dalla X;• la risposta omessa;• la correzione della risposta.

    Al momento della correzione, l’esaminatore apporrà, a fianco di ogni risposta data dal candidato, un “SÌ” ovvero un “NO” a seconda che sia corretta ovvero errata.La prova è superata se si commettono non più di tre errori, il quarto determina il giudizio definitivo d’i-nidoneità.Durante lo svolgimento della prova teorica è ammesso l’uso della calcolatrice. È tassativamente vietato, invece, l’utilizzo di ogni diversa apparecchiatura elettronica o di comunicazione o la consultazione di testi.

  • Appendice • Modalità e programmi d’esame18

    M. Caimmi, La patente nautica © Ulrico Hoepli Editore S.p.A., 2018

    Ogni trasgressione accertata comporterà l’esito negativo dell’intero esame. In caso di esito positivo il candidato è ammesso alla prova pratica.Il listato delle esercitazioni, dei questionari e dei relativi correttori sarà oggetto di pubblicazione.

    ulteriori Disposizioni orGAnizzAtiVeOmissisCiascun questionario è originato secondo un criterio di casualità che garantisce la differenziazione delle sin-gole schede di esame, e viene elaborato in base alla ripartizione per argomento di programma sotto riportata:

    Argomento d’esame (descrizione sintetica) ripartizione dei quesiti

    Teoria della nave 2

    Motori endotermici 2

    Sicurezza della navigazione 4

    Colreg 72 e segnalamento marittimo 5

    Meteorologia 2

    Navigazione 4

    Normativa diportistica 1

    totale quesiti 20

    tempo concesso 30 minuti

    errori tollerati 3

    OmissisLe schede quiz devono essere stampate la mattina stessa dell’esame oppure, in caso d’impossibilità, il giorno precedente direttamente dal Direttore/Capo Sezione dell’Ufficio (o da un suo delegato) e con-segnate all’esaminatore in busta sigillata, unitamente al correttore chiuso in altra busta. La busta delle schede d’esame – la cui integrità sarà fatta constatare, prima della sua apertura, ad almeno due candidati i cui nominativi saranno riportati sui verbali d’esame – dovrà essere aperta esclusivamente nell’imminenza della prova. La busta del correttore sarà aperta solo dopo la consegna, da parte di tutti i candidati, delle schede compilate. Ai candidati sarà temporaneamente fornita una tavola contenente sia le avvertenze sulle modalità di svolgimento delle prove, sia le rappresentazioni grafiche contenute nelle schede quiz.Omissis

    proVA prAtiCAAl fine di individuare il numero massimo di candidati per ogni sessione pratica, si ritiene congruo un tempo pari a 15 minuti per ogni prova solo motore e 30 minuti per ogni prova motore/vela o solo vela, compren-sivo del tempo necessario al controllo documentale e all’eventuale consegna della patente.Durante lo svolgimento della prova pratica non è necessaria la presenza del segretario.OmissisAl termine della prova pratica, conclusa con esito favorevole, l’esaminatore rilascia al candidato la patente nautica.

  • Appendice • Norme di protezione dell’ambiente marino 19

    M. Caimmi, La patente nautica © Ulrico Hoepli Editore S.p.A., 2018

    La tutela dell’ambiente marino e costiero è uno degli obiettivi nazionali prioritari, sia per la ricchezza del patrimonio naturalistico, sia per gli importanti interessi sociali ed economici coinvolti nell’utilizzo delle relative risorse. L’enorme estensione della linea costiera italiana impone un’attività di tutela costante e puntuale, supportata da una presenza territoriale capillare e qualificata. In tale settore, le norme di legge che si sono susseguite nel tempo hanno individuato, nel Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, un’organizzazione operativa impegnata nella salvaguardia dell’ambiente marino e costiero, sino alla recente costituzione di un Reparto Am-bientale Marino (RAM), che si aggiunge al sistema di sorveglianza e tutela. Per tale attività ambientale, il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera dipende funzionalmente dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (art. 8, Legge 8 luglio 1986, n° 349 e art. 3, Legge 28 gennaio 1994, n° 84), eser-citando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero.

    Tra i principali compiti si possono citare:• nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale, il controllo dell’esatta applica-

    zione delle norme del diritto italiano, del diritto dell’Unione Europea e dei trattati internazionali in vigore per l’Italia in materia di inquinamento marino, compresi l’inquinamento da navi e da acque di zavorra, l’inquinamento da rifiuti, l’inquina-mento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondali marini;

    • la direzione (art. 23, Legge 31 dicembre 1982, n° 979) delle attività di sorve-glianza e controllo per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e altre sostanze nocive, nonché per l’accertamento delle infrazioni alle relative norme;

    • nelle acque di giurisdizione e di interesse nazionale, il controllo del traffico marit-timo per fini di tutela ambientale e di sicurezza della navigazione (Legge 7 marzo 2001, n° 51);

    • esercitare (art. 19, Legge 6 dicembre 1991, n° 394) la sorveglianza nelle aree ma-rine protette e sulle aree di reperimento;

    • la vigilanza sul mare territoriale e su altre zone di mare poste sotto la giurisdizione

    Appendice

    Norme di protezione dell’ambiente marino*

    * L’appendice Norme di protezione dell’ambiente marino è una parte aggiuntiva.

  • Appendice • Norme di protezione dell’ambiente marino20

    M. Caimmi, La patente nautica © Ulrico Hoepli Editore S.p.A., 2018

    dello Stato con particolari vincoli di tutela ambientale (Zone di Protezione Ecolo-giche, aree nella rete Natura 2000 di cui alla direttiva 92/43/CEE ecc.);

    • il controllo e il monitoraggio della filiera di traffici dei rifiuti, con specifico riferi-mento agli ambiti marittimi, costieri e portuali;

    • la salvaguardia delle specie di flora e fauna marine, degli ecosistemi e dei cetacei;• il monitoraggio e la verifica sugli scarichi in mare provenienti sia da terra, sia

    da navi, aeromobili e piattaforme site nel mare territoriale e/o sulla piattaforma continentale;

    • l’attività di telerilevamento aereo attraverso la raccolta di dati in situ e relativa validazione;

    • l’attuazione di programmi di comunicazione ed educazione ambientale.

    I servizi relativi all’azione di contrasto agli inquinamenti marini e alla vigilanza sulle Aree Marine Protette sono integrati da un servizio di sorveglianza satellitare re-alizzato nell’ambito di una specifica collaborazione con la European Maritime Safety Agency (EMSA).

  • Appendice • Il nuovo codice della navigazione da diporto 21

    M. Caimmi, La patente nautica © Ulrico Hoepli Editore S.p.A., 2018

    Il 13 febbraio 2018 è entrato in vigore il Nuovo Codice della nautica da di-porto con il decreto legislativo 3 novembre 2017, n° 229, che revisiona e integra il decreto legislativo 18 luglio 2005, n° 171.

    In maniera sintetica si riportano le maggiori novità.• Introduzione del Registro Telematico delle imbarcazioni: attraverso la targa si

    potranno immediatamente riscontrare le caratteristiche dell’imbarcazione, la sto-ria, il libretto nautico, la licenza di navigazione, attraverso cui si avrà la certezza dei diritti dell’imbarcazione.

    • Introduzione dello STED, Sportello Telematico per i diportisti: che assumerà il compito di rilascio della licenza di navigazione occupandosi anche degli aggior-namenti, diritto esteso anche agli utilizzatori in leasing.

    • Definizione e semplificazione delle procedure di iscrizione, compra/vendita di im-barcazioni da diporto e definizione di un termine di 20 gg (7 gg per i duplicati) per il rilascio dei documenti da parte dello STED.

    • Introduzione del Bollino Blu, adesivo da attaccare sulla barca in maniera visibile che attesta che l’imbarcazione è stata sottoposta a controlli preventivi su: regolarità della documentazione, dotazioni di sicurezza e versamento della tassa di possesso, con validità per l’intera stagione balneare (giugno-settembre).

    • Istituzione della Camera internazionale arbitrale del mare e della nautica, studiata per la risoluzione delle controversie legali e tecniche di ogni rapporto inerente alla nautica.

    • Istituzione di un Archivio telematico in sostituzione di quello cartaceo.• Ampliamento dei servizi delle strutture ricettive portuali con l’inclusione dell’assi-

    stenza all’ormeggio e al traino in mare per natanti e imbarcazioni (fino a 24 metri).• Introduzione di un Passenger yacht code italiano per le imbarcazioni che tra-

    sportano più di 12 ma meno di 36 passeggeri, prevista adozione di un apposito regolamento.

    • Riforma della patente nautica e Anagrafe Nazionale delle Patenti Nautiche.• Introduzione e definizione di nuove figure professionali: Ufficiale di naviga-

    zione del diporto di 2° classe, Mediatore del diporto, Istruttore di vela.

    Appendice

    Il nuovo codice della navigazione da diporto*

    * L’appendice Il nuovo codice della navigazione da diporto è una parte aggiuntiva.

  • Appendice • Il nuovo codice della navigazione da diporto22

    M. Caimmi, La patente nautica © Ulrico Hoepli Editore S.p.A., 2018

    • Ridefinizione della disciplina delle Scuole nautiche e dei Centri di forma-zione per la nautica (circoli sportivi e associazioni).

    • Introduzione di una patente limitata D, con limitazioni per scafo, potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, e l’anagrafe delle patenti.

    • Disciplina del transito delle unità da diporto. L’accosto gratuito è concesso fino a 4 ore (massimo 3 volte nel mese), nella fascia diurna stabilita dal concessionario stesso. Le tariffe del transito sono pubbliche. I porti a secco vengono equiparati alle altre strutture della portualità turistica.

    • Introduzione del danno ambientale.• Elevamento delle sanzioni pecuniarie, ammettendo il pagamento di 1/3 del mas-

    simo o del doppio del minimo (nella misura più favorevole).• Istituzione della Giornata del Mare nella data dell’11 aprile a favore della for-

    mazione sul tema, negli istituti scolastici.

    Nuovo Codice della nauticaIl Consiglio dei Ministri, riunito in data 27 ottobre 2017, ha approvato, in secondo esame preliminare, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, un importante decreto legislativo che, in attuazione dell’art. 1 della legge 7 ottobre 2015 n° 167, rivede e soprattutto integra il Codice della nautica da diporto (decreto legislativo 18 luglio 2005, n° 171) e di fatto conferisce piena attuazione alla direttiva europea 2003/44/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri ri-guardanti le imbarcazioni da diporto.

    (i) PARTE ILa nuova classificazione delle unità da diportoL’art. 3 del decreto modifica il corrispondente art. 3 del Codice della nautica da di-porto.

    La nuova classificazione delle unità da diporto è la seguente:a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con

    qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;b) unità da diporto utilizzata a fini commerciali (commercial yacht): si in-

    tende ogni unità da diporto di cui all’art. 2 del codice e che non tra-sporta merci, comprese le navi di cui all’art. 3 della legge 8 luglio 2003, n° 172.Queste ultime sono le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turi-stiche, che in base al citato art. 3 hanno lunghezza superiore a 24 metri e stazza lorda inferiore a 1000 tonnellate e che possono essere iscritte al Registro interna-zionale e assoggettate alla relativa disciplina: sono navi adibite alla navigazione internazionale solo per il noleggio turistico e abilitate al trasporto di massimo 12 passeggeri, escluso l’equipaggio e a loro non si applica il divieto di cabotaggio previsto per le navi iscritte al Registro internazionale;

    c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da

  • Appendice • Il nuovo codice della navigazione da diporto 23

    M. Caimmi, La patente nautica © Ulrico Hoepli Editore S.p.A., 2018

    diporto, e di stazza superiore alle 500 GT ovvero a 600 TSL dell’Ente nazionale italiano di unificazione, dell’Organismo di Normazione Eu-ropea e dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione, di seguito UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL;

    d) nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL;

    e) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;

    f) natante da diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma ar-monizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d’acqua;

    g) moto d’acqua: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.

    La nuova classificazione del Nuovo Codice della nautica introduce pertanto la navigazione commerciale da diporto (commercial yacht) e l’applicazione del codice alle navi immatricolate con la disciplina speciale del registro internazionale in base all’art. 3 della legge n° 172/2003.

    Si distingue inoltre tra navi da diporto maggiori e minori a seconda della stazza e si introducono espressamente le moto d’acqua tra le unità da diporto.

    L’iscrizione delle navi da diporto e delle imbarcazioni da diportoL’art. 15 del codice prevede attualmente che le navi da diporto siano iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto.

    L’art. 5 introduce la possibilità di iscrizione provvisoria per le navi da diporto, attualmente prevista per le sole imbarcazioni.

    Il novellato comma 4 prevede che il proprietario o l’utilizzatore dell’unità da di-porto in locazione finanziaria può richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l’annotazione della perdita di possesso dell’unità medesima a seguito di reato contro il patrimonio, presentando l’originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione.

    La stessa richiesta può essere presentata in caso di provvedimenti dell’autorità giu-diziaria o della pubblica amministrazione che comportano l’indisponibilità dell’unità da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per l’intestatario dell’unità da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l’utilizzatore dell’u-nità da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso dell’unità può richiederne l’annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione.

  • Appendice • Il nuovo codice della navigazione da diporto24

    M. Caimmi, La patente nautica © Ulrico Hoepli Editore S.p.A., 2018

    L’art. 6 inserisce nel codice il nuovo art. 15-bis, che disciplina specificamente l’iscrizione delle navi da diporto.

    L’iscrizione nel registro delle navi da diporto, anche provvisoria, può essere chiesta dal proprietario con il titolo di proprietà e il certificato di stazza, mentre nel caso di navi estere è richiesto anche l’estratto del registro di iscrizione di provenienza o il certificato di cancellazione; quest’ultimo documento può essere sostituito da un cer-tificato che attesta le procedure di cancellazione dal registro estero.

    Se nei certificati suddetti sono indicate le generalità del proprietario si prevede che non sia necessario presentare il titolo di proprietà.

    Per l’annotazione dell’utilizzo a fini commerciali nel registro delle navi da diporto è necessario che il proprietario presenti anche il certificato di iscrizione al registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva con gli estremi dell’impresa individuale o della società.

    Analogamente ai precedenti, l’art. 10 introduce una disciplina specifica per l’iscri-zione delle imbarcazioni da diporto.

    Il nuovo schema di regolamento prevede il superamento del vecchio sistema di te-nuta dei registri di iscrizione delle unità da diporto, gestiti a oggi in formato cartaceo e in termini decentrati presso ciascun circondario marittimo, attraverso la loro completa informatizzazione e la devoluzione delle relative competenze a un’unica autorità cen-trale competente su tutto il territorio nazionale. A tale obiettivo si accompagna anche quello della semplificazione e della razionalizzazione delle modalità di iscrizione e cancellazione delle unità da diporto nei relativi registri e delle modalità di rilascio dei documenti di navigazione attraverso l’istituzione degli sportelli telematici del di-portista (STED) collegati con una banca dati centrale.

    Il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) è istituito presso il Dipartimento per i Trasporti del MIT ed è articolato nelle seguenti strutture: Archi-vio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN, contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico delle unità da diporto); Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto; Sportello telematico del diportista.

    Altre disposizioni relative all’iscrizione delle unità da diportoL’art. 16 del codice prevede che le unità da diporto utilizzate a titolo di leasing con facoltà di acquisto siano iscritte a nome del locatore, con specifica annotazione sul registro di iscrizione e sulla licenza di navigazione del nominativo dell’utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto. Su tale norma interviene l’art. 7 dello schema, che prevede che, in caso di risoluzione del contratto di locazione finan-ziaria, il proprietario chieda la cancellazione dell’annotazione. In caso di perdita di possesso la cancellazione dell’annotazione è richiesta dal proprietario o dall’u-tilizzatore.

    L’art. 8 dello schema prevede l’eliminazione circa l’obbligo di pubblicità per la dichiarazione e la revoca di armatore.

    L’art. 9, con riferimento all’iscrizione delle unità da diporto da parte di stranieri o estero residenti, specifica infine, novellando l’art. 18, co. 4 del codice, che il rappre-sentante, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.

  • Appendice • Il nuovo codice della navigazione da diporto 25

    M. Caimmi, La patente nautica © Ulrico Hoepli Editore S.p.A., 2018

    Snellimento dei controlli di sicurezza sulla navigazione da diportoL’art. 19 introduce un nuovo art. 26-bis nel codice. Si prevede in tal senso che sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche direttive annuali, a deter-minare le modalità di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della naviga-zione da diporto, anche commerciale, al fine di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unità da diporto, con particolare riguardo alla stagione balneare. è prevista anche la verifica successiva dell’attuazione di tali direttive.

    Il mediatore del diportoL’art. 31 introduce nel codice un nuovo Capo II-bis, relativo alle figure professionali per le unità da diporto, composto dai nuovi artt. 49-ter, 49-quater, 49-quinquies e 49-sexies.

    In particolare, con l’art. 49-ter viene istituita la figura professionale del mediatore del diporto, definito come colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di compravendita, costru-zione, locazione, noleggio, comodato, ormeggio di barche e locazione finanziaria di unità da diporto.

    (ii) PARTE IIAnagrafe nazionale delle patenti nautiche e categorie di patentiGli artt. 28 e 29 apportano una serie di modifiche in materia di patenti nautiche.

    L’art. 29 istituisce l’Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, presso il Dipar-timento per i trasporti del Ministero delle infrastrutture e trasporti. A tal fine si in-troduce nel codice il nuovo art. 39-bis. La nuova Anagrafe includerà infatti anche i sinistri marittimi, gli eventi straordinari e le violazioni.

    I dati saranno raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero dei trasporti, e saranno forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi accertatori (ufficiali di polizia giudiziaria delle Forze di polizia e del Corpo della Capitanerie di porto), nonché dalle compagnie di assicurazione, soggetti che sono tutti tenuti alla trasmissione dei dati al Centro Elaborazione Dati della Dire-zione generale per la motorizzazione del Dipartimento dei trasporti.

    L’art. 28 dispone invece l’aggiornamento e la semplificazione dei requisiti neces-sari per il conseguimento della patente nautica.

    L’istruttore di velaCon il nuovo decreto nasce la figura professionale dell’istruttore di vela, definito come colui che insegna professionalmente, anche in modo non continuativo, le tecniche della navigazione a vela in tutte le specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, laghi e acque interne.

    L’esercizio professionale dell’istruttore di vela è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    L’art. 49-sexies del Nuovo Codice della nautica prevede l’elenco nazionale degli istruttori di vela come abilitante a svolgere la professione in tutto il territorio nazio-nale, e i requisiti che occorrono per richiedere l’iscrizione:

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    a) cittadinanza dell’Unione europea;b) età minima di 23 anni (in seguito 18);c) avere assolto l’obbligo di istruzione, di cui all’art. 1, comma 622, della

    legge 27 dicembre 2006, n° 296;d) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per ten-

    denza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;

    e) avere residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della Repub-blica;

    f) essere in possesso almeno di brevetto che abilita all’insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela, rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi del Comitato olim-pico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche – European Qualification Framework dell’Unione europea;

    g) essere in possesso del certificato di idoneità psicofisica, sulla base dei re-quisiti previsti dalle disposizioni di attuazione di cui all’art. 5 del decreto legge 30 dicembre 1979, n° 663;

    h) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge.

    Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nauticaL’art. 32 introduce nel codice due nuovi articoli: l’art. 49-septies, che disciplina le Scuole nautiche, e l’art. 49-octies, che disciplina i Centri di istruzione per la nautica.

    Il nuovo art. 49-septies definisce come “scuole nautiche” le scuole per l’educa-zione marinaresca, l’istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conse-guimento delle patenti nautiche.

    Tali scuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Pro-vince o delle Città metropolitane o delle Province autonome di Trento e di Bolzano del luogo in cui hanno la sede principale.

    Per la gestione di una scuola nautica è richiesto che le persone fisiche o giuridi-che, le società ed enti presentino l’apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Il titolare della scuola deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali della scuola nautica e risponde del suo regolare funzionamento nei confronti delle autorità competenti. Si prevede che possano svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i seguenti soggetti:• chi è in possesso dell’abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di

    titolo professionale di capitano del diporto;• i docenti degli istituti tecnici di sopra citati (di cui al comma 5);• gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato maggiore e delle capitanerie di porto

    che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni;

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    • coloro che hanno conseguito da almeno dieci anni la patente nautica per la navi-gazione senza alcun limite.

    L’attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta dall’istruttore di vela.

    Gli insegnanti e i soggetti che gestiscono le scuole nautiche, inoltre, non devono essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

    Il nuovo art. 49-octies dispone che le associazioni nautiche, e gli enti a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, ri-conosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumano la denominazione di “Centri di istruzione per la nautica”. Per questi enti non è richiesta la segnalazione certificata in materia di inizio attività.

    Tali enti sono vigilati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e devono svol-gere l’attività di formazione dei candidati agli esami per patenti nautiche di qualsi-asi categoria, possedere una adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti previsti per le scuole nautiche, nonché di una adeguata unità da diporto, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del codice.

    Accosti riservati per le unità in transito e riserva per i soggetti diversamente abiliL’art. 33, comma 1, introduce nel codice il nuovo Capo II-quater del Titolo III del codice, composto, tra l’altro, dagli artt. 49-novies, 49-decies, 49-undecies e 49-duo-decies, che disciplinano le strutture dedicate alla nautica da diporto.

    Il nuovo art. 49-novies del Nuovo Codice della nautica disciplina il transito delle unità da diporto, prevedendo che vi sia un congruo numero di ormeggi riservati alle unità in transito e ai soggetti diversamente abili. Per quanto riguarda il transito delle unità da diporto condotte da soggetti diversamente abili o con persone diversamente abili a bordo, il numero degli accosti riservati è pari, nel periodo estivo, all’uno per cento dei posti disponibili, mentre per gli altri periodi dell’anno a un numero che va da uno a otto posti a seconda della capienza del porto. Viene però stabilito che per tali soggetti venga scelta un’area di comodo accesso, con banchina di accesso di al-tezza massima di 50 cm rispetto al livello dell’acqua e a minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua ed energie elettrica, nonché che l’ormeggio sia ricono-scibile delimitandolo con strisce gialle dipinte e con apposito simbolo. In alternativa è possibile l’utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra, che consentano comodo accesso e uso.

    Illeciti amministrativi (artt. 35-43)Gli articoli da 35 a 43 dello schema di decreto legislativo modificano il Titolo V del Codice della nautica da diporto, relativo agli illeciti amministrativi, dando attuazione alla delega per la revisione della disciplina sanzionatoria (comma 1, lett. c) della legge).

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    Quanto al pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della nautica da diporto, la riforma consente:• entro 60 giorni dalla contestazione della violazione, il pagamento di una

    somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento. Solo a titolo di esempio, se viene contestato il superamento del limite di velocità, per il quale il Codice prevede il pagamento di una somma da 207 a 1033 euro, l’autore dell’illecito potrà pagare entro 60 giorni dalla contestazione 344 euro;

    • l’ulteriore riduzione della suddetta somma del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione. Questa agevolazione non si applica per le violazioni che comportano la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente nautica, il sequestro dell’unità da diporto o a coloro che abbiano rifiutato l’esibizione di documenti di bordo.

    Per una lettura completa vedasi

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n° 171Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE,

    a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n° 172Testo aggiornato al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n° 5 (in G.U. 11/01/2016,

    n° 7)