La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

57
La Nuova Normativa sulla La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81) (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81) Relatore: ROBERTO DE LORENZIS 28 Novembre 2008

description

La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81). 28 Novembre 2008. Relatore: ROBERTO DE LORENZIS. Norme di Riferimento. PRINCIPI GENERALI ARTT. 32, 35 E 41 DELLA COSTITUZIONE ART. 2087 DEL CODICE CIVILE ARTT. 437 E 451 DEL CODICE PENALE - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

Page 1: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

La Nuova Normativa sulla La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi Sicurezza e Salute nei Luoghi

di Lavorodi Lavoro(D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)(D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

Relatore: ROBERTO DE LORENZIS

28 Novembre 2008

Page 2: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

Norme di RiferimentoNorme di Riferimento

PRINCIPI GENERALI

ARTT. 32, 35 E 41 DELLA COSTITUZIONE ART. 2087 DEL CODICE CIVILE ARTT. 437 E 451 DEL CODICE PENALE ART . 9 Legge 20/05/70 n. 300

Page 3: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

Norme di RiferimentoNorme di RiferimentoNORME SPECIFICHE

(come erano)

DPR 547/55 (NORME GENERALI DI PREVENZIONE INFORTUNI); DPR 164/56 (PREVENZIONE INFORTUNI NELL’EDILIZIA) DPR 303/56 (NORME GENERALI SULL'IGIENE DEL LAVORO); LEGGE 292/63 (ANTITETANICA OBBLIGATORIA); ART. 9 LEGGE 300/70 (STATUTO DEI LAVORATORI); ARTT. DA 20 A 24 LEGGE 833/78 (RIFORMA SANITARIA); D.M. 16/2/82-DPR 577/82-D.M. 10/3/98 (NORME DI PREVENZIONE INCENDI); LEGGE 46/90 (NORME PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEGLI

IMPIANTI); D. LGS. 277/91 (RISCHI DA AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI); D. LGS. 475/92 (NORME SULL’IMPIEGO DEI D.P.I.) D. LGS. 626/94 (SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO); D.LGS. 242/96

(MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL 626/94); DPR 459/96 (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA

MACCHINE); D. LGS. 493/96 (NORME SULLA SEGNALETICA DI SICUREZZA);

Page 4: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

Norme di RiferimentoNorme di Riferimento D.M. 22/02/06 (PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI) D. LGS. 494/96 (DIRETTIVA CANTIERI MOBILI); D.P.R. 459/96 (DIRETTIVE CEE SULLE MACCHINE); D.M. 10/03/98 (SICUREZZA ANTINCENDIO E GESTIONE

EMERGENZE); D.M. 02/10/00 (LINEE GUIDA ALL’USO DEI VIDETERMINALI); D.LGS. 151/01 (TUTELA LAVORATRICI MADRI); D.P.R. 462/01 (IMPIANTI MESSA A TERRA ED ELETTRICI); D. LGS. 25/02 (TUTELA CONTRO I RISCHI DERIVANTI

DALL’IMPIEGO DI PRODOTTI CHIMICI); LEGGE 14/03 (TUTELA LAVORO NOTTURNO); D.M. 388/03 (GESTIONE EMERGENZE PRONTO SOCCORSO); D. LGS. 195/03 (REQUISITI PROFESSIONALI R.S.P.P. ED A.S.P.P.); D. LGS. 187/05 (TUTELA DAI RISCHI VIBRAZIONI MECCANICHE); D. LGS. 195/06 (TUTELA DAI RISCHI RUMORE).

Page 5: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

Norme di RiferimentoNorme di Riferimento

NORME ABROGATEDPR 547/55 – DPR 164/56 – DPR 303/56 (escluso art. 64) – D.Lgs. 277/91 – D.Lgs. 626/94 – D.Lgs. 493/96 – D.Lgs. 494/96 – D.Lgs. 187/05 – Art. 36-bis, commi 1 e 2 L. 248/06 – Artt. 2, 3, 5, 6 e 7 L. 123/07.

Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili col D.Lgs. 81/08.

Page 6: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81TITOLO I Principi comuni;

TITOLO II Luoghi di Lavoro;

TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI;

TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili;

TITOLO V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;

TITOLO VI Movimentazione manuale dei carichi;

TITOLO VII Attrezzature munite di videoterminali;

TITOLO VIII Agenti fisici;

TITOLO IX Sostanze pericolose;

TITOLO X Esposizione ad agenti biologici;

TITOLO XI Protezione da atmosfere esplosive;

TITOLO XII Disposizioni in materia penale e di p. penale;

TITOLO XIII Norme transitorie e finali.

Page 7: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 8115/05/2008 – Entrata in vigore generale;29/07/2008 – Adeguamento della valutazione dei rischi (e dei POS) alle variazioni normative apportate dal decreto 81/08;15/11/2008 – Comunicazione da parte del medico competente al Ministero della salute, mediante autocertificazione, del possesso dei titoli richiesti;ANNUALMENTE – Comunicare all’INAIL i nominativi dei RLS ovvero dei RLST15/05/2009 – Termine per la determinazione dei contenuti minimi della formazione da parte della Conferenza Stato/Regioni e Province Autonome;26/04/2010 – Entrata in vigore delle disposizioni specifiche in relazione all’utilizzo di radiazioni ottiche;30/04/2012 - Entrata in vigore delle disposizioni specifiche in relazione alla presenza di campi elettromagnetici;30/06/2012 – Termine ultimo oltre il quale non è possibile effettuare l’autocertificazione dei rischi.

Page 8: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

Disposizioni successive al D.Lgs. 81/08

Con il D.L. 03/06/2008, n. 97, sono stati sospesi, sino al 01/01/2009

L’obbligo di comunicare all’INAIL gli infortuni della durata di un giorno, oltre a quello dell’infortunio;

Il divieto di effettuare visite mediche preassuntive. L’adeguamento della valutazione dei rischi alle variazioni

normative apportate dal decreto 81/08, prorogato al 01/01/09

Page 9: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

Disposizioni successive al D.Lgs. 81/08

Con il D.L. 25/06/2008, n. 112, sono state introdotte le seguenti modifiche

al D.Lgs. 81/08 Abrogazione della sanzione amministrativa

(2.500-10.000 €) per mancata fornitura tesserino di riconoscimento;

Esclusione dai motivi validi per la sospensione dell’attività della violazione della normativa sull’orario di lavoro.

Page 10: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Definizioni (Art. 2)

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi di cui all’articolo 18 della legge 24/06/1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del modo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiatura fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 01/08/1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 01/12/1997, n. 468 e successive modificazioni.

IN ROSSO LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.Lgs. 81/08

Page 11: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Definizioni (Art. 2)

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice dell’organo stesso.

IN ROSSO LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.Lgs. 81/08

Page 12: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Definizioni (Art. 2)

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

LE FIGURE DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO NON ERANO MAI STATE DEFINITE DALLA PRECEDENTE NORMATIVA AI FINI

DELL’ATTUAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Page 13: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Compiti del PREPOSTO (Art. 19)

Sovrintende e vigila sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezioni collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell’inosservanza, informa i diretti superiori

Page 14: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Definizioni (Art. 2)

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio stesso.

IN ROSSO LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.Lgs. 81/08

Page 15: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Non è stato riproposto l’obbligo di comunicare alla DPL ed all’ ASL il nominativo del RSPP.Chi, in vigenza del D.Lgs. 626/94, non avesse provveduto, non è più sanzionabile.

Page 16: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Definizioni (Art. 2)

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

IN ROSSO LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.Lgs. 81/08

Page 17: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Definizioni (Art. 2)Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

TERMINI GIA’ UTILIZZATI, MA MAI DEFINITI DALLA PRECEDENTE NORMATIVA SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Page 18: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Definizioni (Art. 2)

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

TERMINI GIA’ UTILIZZATI, MA MAI DEFINITI DALLA PRECEDENTE NORMATIVA SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Page 19: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Delega di funzioni (Art. 16)La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:a) Che essa risulti da atto scritto recante data certa;b) Che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;c) Che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;d) Che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;e) Che la delega sia accettata per iscritto.Alla delega deve essere data adeguata tempestiva pubblicità.La delega non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro per le funzioni delegate.

Page 20: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Obblighi non delegabili (Art. 17)Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) La valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento;

b) La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Rispetto alla precedente normativa il datore di lavoro può delegare l’obbligo di convocazione della riunione annuale

Page 21: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Denuncia infortuni (Art. 18)

Comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

Page 22: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Oggetto della valutazione dei rischi (Art. 28)La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-collegato (accordo europeo 08/10/2004), quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età ed alla provenienza da altri paesi.

La valutazione dei rischi deve avere data certa.

NON SONO STATE INDICATE LE MODALITA’ PER DIMOSTRARE LA DATA CERTA

Page 23: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Contenuto della valutazione dei rischi (Art. 28)

Il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve avere i seguenti contenuti minimi:

a) I criteri adottati per la valutazione stessa;

b) L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati in seguito alla valutazione;

c) Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbano provvedere (in possesso di adeguate competenze e poteri);

e) L’indicazione dei nominativi del RSPP, del RLS o del RLST e del MC che ha partecipato alla valutazione dei rischi;

f) L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

LA MANCANZA DI UNO SOLO DEI CONTENUTI MINIMI E’ PENALMENTE RILEVANTE

Page 24: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Soggetti coinvolti nella valutazione dei rischi (Art. 29)

1. La valutazione dei rischi è un compito, NON DELEGABILE, che fa capo al datore di lavoro.

2. La valutazione dei rischi è effettuata in collaborazione con il RSPP e con il MC, ove previsto.

3. La valutazione dei rischi è realizzata previa consultazione del RLS.

4. Il DVR è conservato presso l’unità produttiva interessata.

5. Per particolari aziende (fino a 10 lavoratori e attività non pericolose) saranno emanate con D.M. procedure standardizzate per effettuare la VR. Fino alla scadenza del 18° mese successivo all’entrata in vigore del D.M. e comunque non il oltre il 30/06/2012 gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.

NON SONO STATI INDICATI I CONTENUTI MINIMI DA INSERIRE NELL’EVENTUALE AUTOCERTIFICAZIONE

Page 25: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Servizio di prevenzione e protezione (Art. 31)Ogni datore di lavoro si deve dotare di un Servizio di Prevenzione e

Protezione (SPP)

1. Gli addetti (ASPP) ed i responsabili (RSPP) dei servizi, interni od esterni all’azienda, debbono possedere le capacità e i requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08.

2. Il ricorso a persone o sevizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla norma-

3. L’istituzione del SPP all’interno dell’azienda, ivi compreso il RSPP, è obbligatorio per quelle attività espressamente indicate dall’art. 31 del D.Lgs. 81/08.

A DECORRERE DAL 15/05/2008 E’ STATO SOPPRESSO L’OBBLIGO DI COMUNICARE ALLE A.S.L. ED ALLE D.P.L. COMPETENTI PER

TERRITORIO IL NOMINATIVO DEL RSPP

Page 26: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Compiti del servizio di prevenzione e protezione (Art. 33)Il SPP è utilizzato dal datore di lavoro per i seguenti compiti:

a) Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;

b) Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

c) Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

d) Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;

e) Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica annuale;

f) Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/08.

Page 27: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Riunione periodica (Art. 35)

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il SPP, indice almeno una volta l’anno una riunione cui partecipano:1. Il datore di lavoro o un suo rappresentante;2. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);3. Il medico competente (MC), ove nominato;4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Page 28: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Riunione periodica – Ordine del giorno (Art. 35)Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:1. Il documento di valutazione dei rischi (DVR);2. L’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;3. I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei DPI;4. I programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e protezione della loro salute.

Page 29: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Riunione periodica – Altri contenuti (Art. 35)

Nel corso della riunione possono essere individuati:

1. Codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;

2. Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Della riunione deve essere redatto un verbale.Tale verbale è a disposizione dei partecipanti.

Page 30: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Informazione ai lavoratori (Art. 36)Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione.

L’informazione, il cui contenuto è indicato di seguito, deve interessare anche i lavoratori a domicilio ed i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati.

Il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori.

Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.

Page 31: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Contenuto dell’Informazione (Art. 36)

1. Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività generale dell’impresa;

2. Procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

3. I nominativi del personale addetto alla gestione dell’emergenza;

4. I nominativi del RSPP, degli ASPP e del MC, ove previsto;

5. Rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

6. I pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

7. Misure e attività di protezione e prevenzione adottate.

Page 32: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Formazione dei lavoratori (Art. 37)Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti, entro il 15/05/2009, mediante accordo in sede di Conferenza Stato/Regioni e Province Autonome.

La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

1. Della costituzione del rapporto di lavoro;

2. Del trasferimento o cambiamento di mansioni;

3.Dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.

Page 33: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Formazione dei preposti (Art. 37)

I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono:

a) Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) Definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) Valutazione dei rischi;

d) Individuazione delle misure tecniche organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Page 34: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Formazione dei RLS (Art. 37)

Le modalità ed i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Page 35: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Formazione addetti all’emergenza (Art. 37 e 45)Nelle more delle nuove disposizioni da emanarsi con uno o più D.M., la formazione del personale addetto alla gestione dell’emergenza avverrà secondo le indicazioni di cui al D.M. 10/03/1998 ed al D.M. 388/03.

Page 36: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Il Medico Competente (Art. 38)

I medici in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 81/08 sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

Page 37: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Sorveglianza sanitaria (Art. 41)La sorveglianza sanitaria è a carico del datore di lavoro.La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:a) Nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee e

dalla Commissione consultiva prevista dal D.Lgs. 81/08;b) Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal

medico competente correlata ai rischi lavorativi.La sorveglianza sanitaria comprende:a) Visita medica preventiva;b) Visita medica periodica;c) Visita medica su richiesta del lavoratore;d) Visita medica in occasione del cambio di mansione;e) Visita medica alla cessazione del rapporto nei casi previsti dalla

normativa vigente.

Page 38: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Sorveglianza sanitaria (Art. 41)

Le visite mediche relative alla sorveglianza sanitaria non possono essere effettuate:

1. In fase preassuntiva;

2. Per accertare stati di gravidanza;

3. Negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Page 39: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Sorveglianza sanitaria (Art. 41)

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio da istituirsi a cura del medico competente.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) Idoneità;

b) Idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni;

c) Inidoneità temporanea;

d) Inidoneità permanente.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Page 40: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Sorveglianza sanitaria - Ricorsi (Art. 41)Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente.

Il ricorso può essere presentato sia dal datore di lavoro che da parte del lavoratore.

Page 41: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Inidoneità del lavoratore (Art. 42)

Il datore di lavoro, qualora il giudizio del medico competente preveda una inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.Il lavoratore adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte.Al lavoratore adibito a mansioni superiori si applicano le norme di cui all’art. 2103 del codice civile.

Page 42: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Gestione delle emergenze (Art. 43)In relazione alla gestione delle emergenze il datore di lavoro deve:1. Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

2. Programma gli interventi e adotta i relativi provvedimenti necessari per la gestione dell’emergenza ed Informa i lavoratori dell’eventuale presenza di un rischio grave ed immediato.

3. Effettua la prescritta formazione per i lavoratori incaricati della gestione dell’emergenza (D.M. 10/03/98 e D.M. 388/03).

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

Page 43: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS (Art. 47)Eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive.N° 1 RLS per aziende fino a 200 lavoratori;N° 3 RLS per aziende da 200 a 1.000 lavoratori;N° 6 RLS per aziende con oltre 1.000 lavoratori.Nelle aziende con oltre 1.000 lavoratori il numero dei rappresentanti può essere aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.Qualora non si proceda alla elezione del RLS le sue funzioni sono svolte dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ovvero dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSP).

Page 44: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale RLST (Art. 48)Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) esercita le proprie competenze nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS).

La mancata elezione del RLS comporta la partecipazione, da parte delle aziende, ad un fondo la cui entità e modalità di gestione, verrà stabilita con apposito D.M. entro il 15/05/2009.

Page 45: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo RLSP (Art. 49)

E’ individuato nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla competenza di più aziende o cantieri:a) Aree portuali;b) Centri intermodali di trasporto;c) Impianti siderurgici;d) Cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno;e) Contesti produttivi con complesse problematiche legate alle interferenze delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.

Page 46: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione (Art. 26)a) Verifica l’idoneità tecnico-professionale con:

1) Acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA;2) Acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa

appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/00).

b) Fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Page 47: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione (Art. 26)

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di

valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia

possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze.

Page 48: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81TITOLO IV - Cantieri temporanei o mobili

Art. 90 – Nomina del Coordinatore alla progettazione e del Coordinatore

all’esecuzione.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, indipendentemente

dalla durata del cantiere.

Page 49: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81TITOLO IV - Cantieri temporanei o mobili Art. 99 – Notifica preliminare

(da effettuare alla ASL e alla DPL in conformità all’allegato XII)

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, indipendentemente dalla durata del cantiere.

Nei cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Page 50: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81TITOLO IV - Cantieri temporanei o mobili

Art. 99 – Notifica preliminare

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

Page 51: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81TITOLO IV - Cantieri temporanei o mobili

DEFINIZIONI

PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento. E’ elaborato dai Coordinatori. Nei cantieri di durata superiore a 30.000 uomini-giorno viene redatto il PSG (Piano di Sicurezza Generale).

POS – Piano Operativo di Sicurezza . E’ elaborato da ogni azienda esecutrice in conformità al PSC od al PSG.

Page 52: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81TITOLO IV - Cantieri temporanei o mobili

DEFINIZIONI

Impresa Affidataria: Impresa titolare del contratto di appalto con il committente e che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Page 53: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81TITOLO IV - Cantieri temporanei o mobili

OBBLIGHI DI VIGILANZA (art. 97)

Le imprese affidatarie sono obbligate a vigilare, nei confronti delle aziende esecutrici, sulle disposizioni e prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) ed a coordinare gli interventi per l’attuazione delle misure generali di sicurezza e verificare la congruità dei piani operativi di sicurezza (POS) redatti dalle aziende esecutrici.

Page 54: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81TITOLO IV - Cantieri temporanei o mobili

Art. 101 – Obblighi di trasmissione

Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il PSC, ovvero il

PSG, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi

Page 55: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81TITOLO IV - Cantieri temporanei o mobili

Art. 101 – Obblighi di trasmissione

Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascun impresa esecutrice trasmette il proprio

POS all’impresa affidataria, la quale previa verifica della congruenza rispetto al PSC,

lo trasmette al Coordinatore per l’esecuzione.

Page 56: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81TITOLO IV - Cantieri temporanei o mobili

Art. 102 – Consultazione del RLS

Prima dell’accettazione del PSC e delle eventuali modifiche apportate allo stesso, il

datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il RLS e gli fornisce

chiarimenti sul contenuto del piano.

Il RLS ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

Page 57: La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81TITOLO IV - Cantieri temporanei o mobili

Il Piano operativo di sicurezza (POS) redatto ai sensi dell’art. 89, 1° comma, lettera h), rappresenta

la valutazione dei rischi, effettuata dall’azienda esecutrice,

per il singolo cantiere.