La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

41
Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall' LA NUOVA LEGISLAZIONE LA NUOVA LEGISLAZIONE IN METARIA DI SALUTE E IN METARIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO SICUREZZA SUL LAVORO D. Lgs. Governo n° 81 del 09/04/2008

description

Il nuovo testo unico sulla sicurezza sul lavoro

Transcript of La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Page 1: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

LA NUOVA LEGISLAZIONE LA NUOVA LEGISLAZIONE IN METARIA DI SALUTE E IN METARIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO SICUREZZA SUL LAVORO

D. Lgs. Governo n° 81 del 09/04/2008

Page 2: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

VALUTAZIONE DEI RISHIVALUTAZIONE DEI RISHIArt. 2 DefinizioniArt. 2 Definizioni

La valutazione dei rischi è una valutazione documentata di tutti i rischi per la salute dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività,finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

Page 3: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

VALUTAZIONE DEI RISHIVALUTAZIONE DEI RISHIDefinizioniDefinizioni

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

Page 4: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Struttura del D. lgs. 81/2008Struttura del D. lgs. 81/2008

Principi comuni Luoghi di lavoro Uso delle attrezzature di lavoro e d.p.i.

Cantieri temporanei o mobili Segnaletica di salute e sicurezza sull lavoro Movimentazione manuale dei carichi Videoterminali Agenti fisici(rumore ,vibrazioni, campi

elettromagnetici,radiazioni ottiche artificiali Sostanze pericolose (agenti chimici,cancerogeni e

mutageni,amianto) Agenti biologici

Page 5: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

VALUTAZIONE DEI RISHIVALUTAZIONE DEI RISHIDefinizioniDefinizioni

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

Page 6: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

VALUTAZIONE DEI RISHIVALUTAZIONE DEI RISHIDefinizioniDefinizioni

Informazione: Complesso delle attività dirette e fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro

Page 7: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

VALUTAZIONE DEI RISHIVALUTAZIONE DEI RISHIDefinizioniDefinizioni

Addestramento: Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine impianti, sostanze,dispositivi,anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro

Page 8: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

VALUTAZIONE DEI RISHIVALUTAZIONE DEI RISHIDefinizioniDefinizioni

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionale e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Page 9: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Obblighi del prepostoObblighi del preposto

Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei d.p.i. messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro diretti superiori

Page 10: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Obblighi del prepostoObblighi del preposto

Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

Page 11: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Obblighi del prepostoObblighi del preposto

Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori in caso di pericolo grave o immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa

Page 12: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Obblighi del prepostoObblighi del preposto

Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese e da prendere in materia di protezione

Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato

Page 13: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Obblighi del prepostoObblighi del preposto

Segnalare tempestivamente al datore di lavoro al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla basedella formazione ricevuta

Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art. 37

Page 14: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Obblighi dei progettistiObblighi dei progettisti

I progettisti dei luoghi di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia

Page 15: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Obblighi dei fabbricanti e dei Obblighi dei fabbricanti e dei fornitorifornitori

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, d.p.i. ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Page 16: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Obblighi dei fabbricanti e dei Obblighi dei fabbricanti e dei fornitorifornitori

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione

Page 17: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Obblighi degli installatoriObblighi degli installatori

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, perla parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti

Page 18: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

VALUTAZIONE DEI RISCHI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’ 8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi.

Page 19: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Art. 24 Oggetto della valutazione Art. 24 Oggetto della valutazione dei rischidei rischi

Il documento di cui all’ art. 17, comma1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa

b)l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei d.p.i. adottati, a seguito della valutazione di cui all’art. 17, comma 1, lettera a)

Page 20: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Art. 24 Oggetto della valutazione Art. 24 Oggetto della valutazione dei rischidei rischi

C) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

D) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri

Page 21: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Art. 24 Oggetto della valutazione Art. 24 Oggetto della valutazione dei rischidei rischi

E) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio

F) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

Page 22: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Art. 24 Oggetto della valutazione Art. 24 Oggetto della valutazione dei rischidei rischi

Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titolo del presente decreto

Page 23: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Art. 29 Modalità effettuazione Art. 29 Modalità effettuazione

Il DDL effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’art. 17,c.1,lett. a) in collaborazione con il RSPP e il medico competente

Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Page 24: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Art. 29 Modalità effettuazione Art. 29 Modalità effettuazione

La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

A seguito di rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Page 25: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Art. 29 Modalità effettuazione del Art. 29 Modalità effettuazione del D.V.R. D.V.R.

Il documento deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all art. 6, comma 8, lettera f)

Page 26: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Art. 31 Serizio di prevenzione e Art. 31 Serizio di prevenzione e protezioneprotezione

Salvo quanto previsto dall’art. 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici

Gli addetti e i responsabili dei servizi devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all art. 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa delle attività svolte nell’espletamento del proprio incarico

Page 27: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Art. 31 Serizio di prevenzione e Art. 31 Serizio di prevenzione e protezioneprotezione

Nell’ ipotesi di utilizzo di servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie,per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio

Page 28: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Art. 31 Serizio di prevenzione e Art. 31 Serizio di prevenzione e protezioneprotezione

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32

Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia

L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda,è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

Page 29: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Art. 31 Servizio di prevenzione e Art. 31 Servizio di prevenzione e protezioneprotezione

Nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori

Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e provate con oltre 50 lavoratori

Nei casi di aziende con più unità produttive nonché casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione

Page 30: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Art. 31 Servizio di prevenzione e Art. 31 Servizio di prevenzione e protezioneprotezione

Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un servizio esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio p.p. interno

Page 31: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Art. 33 Compiti del servizio di Art. 33 Compiti del servizio di prevenzione e protezioneprevenzione e protezione

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

A) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza a la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale

Page 32: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Art. 31 Servizio di prevenzione e Art. 31 Servizio di prevenzione e protezioneprotezione

B) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28 comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure

C) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali

D) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori

E) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35

F) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36

Page 33: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Art. 34 Svolgimento diretto da parte del Art. 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione protezione

Il datore di lavoro che intende svolgere i compite di cui al comma 1

Deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le provincie autonome di Trento e Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Page 34: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Art. 34 Svolgimento diretto da parte del Art. 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione protezione

Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome

Page 35: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Entrata in vigore D. lgs. Entrata in vigore D. lgs. 81/200881/2008

Il 15 maggio 2008: gli adempimenti generali, prorogato al 16 maggio 2009

Il 28 luglio 2008:i nuovi obblighi di valutazione dei rischi, previsti dagli articoli 17, comma 1, lettera a) e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi, che ad esse rinviano e le relative disposizioni sanzionatorie(proroga al 16 Maggio 2009

Page 36: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Entrata in vigore D. lgs. Entrata in vigore D. lgs. 81/200881/2008

Entro tempi differenziati: una serie di decreti attuativi;

Entro il 26 aprile 2010 le disposizioni relative alle radiazioni artificiali

Entro il 30 aprile 2012 i tempi previsti dalla Direttiva 2004/40/Ue per le disposizioni relative ai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

Page 37: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Art. 34 Svolgimento diretto da parte del Art. 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione protezione

Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al comma precedente. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

Page 38: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Art. 35 Riunione periodicaArt. 35 Riunione periodica

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:

A) il datore di lavoro B) il responsabile del servizio di prevenzione

e protezione dai rischi C) il medico competente D) il rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza

Page 39: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Art. 35 Riunione periodicaArt. 35 Riunione periodica

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:

Il documento di valutazione dei rischi L’andamento degli infortuni delle malattie

professionali e della sorveglianza sanitaria I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche

e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale

I programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute

Page 40: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Art. 37 Formazione dei lavoratori e Art. 37 Formazione dei lavoratori e loro rappresentantiloro rappresentanti

I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro,i contenute della formazione di cui al presente comma comprendono:

Page 41: La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E

Testo unico sulla sicurezza Stefano Dall''ara

Art. 37 Formazione dei lavoratori e Art. 37 Formazione dei lavoratori e loro rappresentantiloro rappresentanti

A) principale soggetti coinvolti e i relativi obblighi

B) definizione e individuazione dei fattori di rischio

C)Valutazione dei rischi D) individuazione delle misure tecniche,

organizzative e procedurali di prevenzione e protezione