LA NORMATIVA. Fino al XVIII SECOLO Le calamità e i disastri non sono spiegati scientificamente.

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LA NORMATIVALA NORMATIVA

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Fino al XVIII SECOLOLe calamità e i disastri

non sono spiegati scientificamente

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sono invece interpretati come

castighi divini

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…oppure sono interpretati come

Artifici malefici

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Bisognerà attendere il ‘700 perché le calamità naturali e i disastri siano studiati ed accettati per

quello che sono e cioè ……

oppureoppure

fenomeni naturalifenomeni naturali

prodotti dell’attività umanaprodotti dell’attività umana

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A questa presa di coscienza consegue, nel tempo, l’intervento legislativo nel campo della protezione civile.

In Italia la legislazione specifica può essere rappresentata schematicamente in tre fasi.

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Prima FasePrima Fase LEGISLAZIONE LEGISLAZIONE DISORGANICADISORGANICA

L’intervento è sporadico e scollegato

E’ assente una qualsiasi nozione di protezione civile

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Leggi principali della 1a fase

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18651865 - Legge n°2359 Potere di ordinanza per Sindaci e Prefetti

19081908 Introduzione della normativa antisismica. Classificazione sismica del territorio

19061906Disposizioni particolari aventi per oggetto alluvioni, mareggiate, uragani

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Seconda FaseSeconda Fase LEGISLAZIONE ORGANICALEGISLAZIONE ORGANICA

ALL’INSEGNA DELL’ALL’INSEGNA DELL’ACCENTRAMENTOACCENTRAMENTO

Si afferma un concetto di protezione civile basato, però, esclusivamente sul soccorso.

E’ predominante il ruolo dello Stato centrale e della sua amministrazione periferica (Prefetto).

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Leggi principali della 2a fase

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Legge n°473 del 1925Legge n°473 del 1925 Competenza al Ministero dei LL.PP, al Genio civile

Legge Legge n°833 del 1928Precisa la legge del 1925 e prevede un ruolo temporaneamente sostitutivo per sindaci e prefetti

R.D.L n°1021/1938 – R.D.L n°333/1939R.D.L n°1021/1938 – R.D.L n°333/1939Ristrutturazione del servizio antincendio.

Legge n°469 del 1961Legge n°469 del 1961Si completa la riorganizzazione dei VVdF. Soppressi i corpi provinciali. Completa statalizzazione dei servizi antincendi

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Legge n° 996 del 1970Legge n° 996 del 1970“Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità”. Prime disposizioni a carattere generale.

D.P.R. n°66 del 1981D.P.R. n°66 del 1981Regolamento di esecuzione della 996/70

DPCM 22 giugno 1982DPCM 22 giugno 1982 Istituzione del Dipartimento della Protezione civile

Leggi n°187 e n° 938 del 1982Leggi n°187 e n° 938 del 1982Viene nominato un ministro per il coordinamento della p.c. che si avvarrà del DPC. Autonoma figura di coordinamento. Potere di ordinanza derogatorio.

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Terza FaseTerza Fase LEGISLAZIONE ORGANICALEGISLAZIONE ORGANICA

ALL’INSEGNA DEL ALL’INSEGNA DEL DECENTRAMENTODECENTRAMENTO

Si delinea l’odierno concetto di protezione civile

normativa caratterizzata dai

principi di “sussidiarietà” ed “integrazione”

Si attua il trasferimento di competenze dallo Stato alle Autonomie

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Leggi principali della 3a fase

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Legge n°183 del 1989“Difesa del suolo” Legge n°142 del 1990“Ordinamento delle Autonomie locali”

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Legge n°225 del 1992

“Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”

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Legge n°59 del 1997Legge delega per il trasferimento di funzioni alle Autonomie e la riorganizzazione dello Stato 

D.lgs 112 del 1998Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle autonomie locali

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Legge costituzionale 3/2001Legge costituzionale 3/2001Modifiche al Titolo V della Modifiche al Titolo V della

CostituzioneCostituzione

Inserisce la Inserisce la protezione civile protezione civile fra le materie a fra le materie a

legislazione concorrentelegislazione concorrente

L.R.T. 67/2003L.R.T. 67/2003

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FINALITA’

IL SERVIZIO NAZIONALE IL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PROTEZIONE CIVILE SOGGETTI

COMPETENZE

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FINALITA’FINALITA’art.1 comma 1 Legge n°225/92art.1 comma 1 Legge n°225/92

“ “E' istituito il Servizio nazionale di E' istituito il Servizio nazionale di protezione civile al fine di tutelare protezione civile al fine di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, danni derivanti da calamità naturali, catastrofi e da altri eventi calamitosi.”catastrofi e da altri eventi calamitosi.”

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TIPOLOGIA DEGLI EVENTI ETIPOLOGIA DEGLI EVENTI EAMBITI DI COMPETENZEAMBITI DI COMPETENZE

art.2 L.225/92 – LRT 67/2003art.2 L.225/92 – LRT 67/2003

LOCALELOCALE

REGIONALEREGIONALE

NAZIONALENAZIONALE

Gli eventi di protezione civile si distinguono in base alla loro rilevanza. Essa può essere:

La rilevanza è regionale o locale La rilevanza è regionale o locale in rapporto alla complessità in rapporto alla complessità

dell’organizzazione necessaria dell’organizzazione necessaria per le attività di soccorso e degli per le attività di soccorso e degli

interventi per il superamento interventi per il superamento dell’emergenza. dell’emergenza.

La rilevanza nazionale è La rilevanza nazionale è conseguente a catastrofi, conseguente a catastrofi,

calamità naturali o altri calamità naturali o altri eventi simili che, per eventi simili che, per

intensità ed estensione, intensità ed estensione, devono essere fronteggiati devono essere fronteggiati

con modalità, mezzi e poteri con modalità, mezzi e poteri straordinari.straordinari.

Essa è dichiarata, d’intesa con le Regioni interessate, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con la dichiarazione di stato di emergenza.

La rilevanza regionale è dichiarata dal Presidente della Giunta Regionale con la “dichiarazione di stato di emergenza regionale”

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“ “Sono attività di protezione civile Sono attività di protezione civile quelle volte alla quelle volte alla previsione e prevenzione previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al delle varie ipotesi di rischio, al soccorsosoccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta attività necessaria ed indifferibile diretta a a superare l'emergenzasuperare l'emergenza connessa agli connessa agli eventi di cui all'articolo 2” eventi di cui all'articolo 2”

ATTIVITA' E COMPITI ATTIVITA' E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILEDI PROTEZIONE CIVILE

art.3 L.225/92art.3 L.225/92

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PREVISIONE

Consiste nell'attività diretta allo studio ed alla determinazione delle cause dei vari fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi

PREVENZIONE

Consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi descritti nella precedente tabella. Anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione

SOCCORSO

Consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi descritti nella precedente tabella ogni forma di assistenza primaria

SUPERAMENTO

EMERGENZA

Consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli della ripresa alle normali condizioni di vita

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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

A LIVELLO CENTRALE

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COMPETENZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN MATERIA DI COMPETENZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILEPROTEZIONE CIVILE

art. 5 L. 401/2001 come modificato dalla L.152/2005art. 5 L. 401/2001 come modificato dalla L.152/2005

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

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STATO DI EMERGENZA E POTERE DI ORDINANZAArt.5 L.225/92 – art. 107 dlgs 112/98– art.5 L.401/2001- come modificati dalla L. n°152 del 26.7.2005

Al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (eventi di tipo C), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera, d’intesa con le Regioni interessate, lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede all’eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presuppostiPer l'attuazione degli interventi di emergenza , anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, possono, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d’intesa con le regioni interessate, essere emanate ordinanze che verranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e trasmesse ai sindaci interessati. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d’intesa con le regioni interessate, può emanare altresì ordinanze (predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile) finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'attuazione degli interventi di emergenza, può avvalersi di commissari delegati. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. 

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ORGANI OPERANTI NELL’AMBITO DELLA PRESIDENZA DEL ORGANI OPERANTI NELL’AMBITO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRICONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento della Protezione civileDipartimento della Protezione civile

Commissione nazionale per la previsione e la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischiprevenzione dei grandi rischi

Comitato operativo della Protezione civileComitato operativo della Protezione civile

Servizio sismico nazionaleServizio sismico nazionale

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Dipartimento della Protezione civileDipartimento della Protezione civileart. 5 L. 401/2001 come modificato dalla L.152/2005art. 5 L. 401/2001 come modificato dalla L.152/2005

• Il Presidente del Consiglio dei Ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove, altresì, l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali, nonché l'attività di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; l'attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le regioni.

• Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.. Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f), n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1, comma 2, al Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'approvazione al Consiglio dei Ministri nonché quelli relativi alle attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile,

• Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto, per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

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COMITATO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILECOMITATO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILEart. 10 L.225/92 e art. 5 L. 401/2001art. 10 L.225/92 e art. 5 L. 401/2001

È l'organo interministeriale cui è affidata la direzione È l'organo interministeriale cui è affidata la direzione unitaria e il coordinamento delle emergenze.unitaria e il coordinamento delle emergenze.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PREVISIONE E PREVENZIONE DEI GRANDI COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PREVISIONE E PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI RISCHI

artt.9 L.225/92 e art. 5 L. 401/2001artt.9 L.225/92 e art. 5 L. 401/2001

È l'organo consultivo e propositivo su tutte le attività di È l'organo consultivo e propositivo su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. delle varie ipotesi di rischio.

SERVIZIO SISMICO NAZIONALESERVIZIO SISMICO NAZIONALEart. 5 L.401/2001art. 5 L.401/2001

Svolge la propria attività nel campo della riduzione del rischio Svolge la propria attività nel campo della riduzione del rischio sismico in coordinamento con le strutture di ricerca ed è sismico in coordinamento con le strutture di ricerca ed è

struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civilestruttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile

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STRUTTURE OPERATIVE NAZIONALIart. 11 L.225/92

IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO LE FORZE ARMATE LE FORZE ARMATE LE FORZE DI POLIZIA LE FORZE DI POLIZIA IL CORPO FORESTALE DELLO STATO IL CORPO FORESTALE DELLO STATO I SERVIZI TECNICI NAZIONALI I SERVIZI TECNICI NAZIONALI I GRUPPI NAZIONALI DI RICERCA SCIENTIFICA, I GRUPPI NAZIONALI DI RICERCA SCIENTIFICA, LA CROCE ROSSA ITALIANA LA CROCE ROSSA ITALIANA LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATOLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO CNSA (CAI)IL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO CNSA (CAI) LE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALELE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Comma 3 : <<le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al SNPC sono emanate secondo le procedure di cui all’art.17 comma 1 della L.400/1988>>

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GRUPPI NAZIONALI E ISTITUTI DI RICERCA SCIENTIFICA

Per il conseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio il Dipartimento della protezione civile si avvale dell'opera dei gruppi nazionali e istituti di ricerca scientifica sotto indicati. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività.

*Gruppo nazionale difesa dai terremoti

*Gruppo nazionale di Vulcanologia

**Gruppo nazionale

difesa dalle catastrofi

idrogeologich

**Gruppo nazionale

difesa rischi chimico-

industriale ed ecologico

Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia(INGV)

* strutture dell’INGV** gruppi costituiti presso il CNR

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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' A LIVELLO PERIFERICO

 

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COMUNIart.15 L.225/92art.108 dlgs112/98art.12 L.265/99art. 8 L.R.T 67/2003

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art.15 L.225/92

•·       il sindaco è l'autorità comunale di protezione civile.

•·       al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari

•·       nell'ambito del proprio ordinamento ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile. (SUPERATO DALLA LRT 67/2003)

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art.108 dlgs112/98Sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale

alla predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza

all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza

alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti

all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale

 art.12 L.265/99Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali

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art.8 L.R.T 67/2003

Tutte le funzioni amministrative concernenti le attività di protezione civile [….], salvo quanto previsto agli articoli 9 e 11, sono di competenza del comune

adotta tutti gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire, in emergenza, la salvaguardia della popolazione e dei beni, assumendo il coordinamento degli interventi di soccorso nell’ambito del territorio comunale e raccordandosi con la provincia per ogni necessario supporto.

oltre a quanto previsto per fronteggiare le situazioni di emergenza nel piano comunale di protezione civile [….] il comune stabilisce l’organizzazione per assicurare lo svolgimento delle altre funzioni di protezione civile di propria competenza..

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PROVINCEart.19-20 Dgls 267/2000art.13 L. 225/92art.108 dlgs 112/98art. 9 L.R.T 67/2003

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art.19-20 Dlgs 267/2000Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale nei seguenti settori: a)    Difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità (art.19). La Provincia , inoltre, dispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque (art.20).  

art.13 L.225/92Sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L.142/90 le Province partecipano alla organizzazione e all'attuazione delle attività del servizio nazionale di protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e all'elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione in armonia con i programmi nazionali e regionali. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal Presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del Prefetto.

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art.108 dlgs112/98

Sono attribuite alle province le funzioni relative:

1.     all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi

2.     alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali

3.     alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti anche di natura tecnica

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art.9 L.R.T 67/20031. La provincia esercita le seguenti funzioni:a) elabora, in conformità a quanto previsto nell’articolo 17, il quadro dei rischi relativo al territorio provinciale;b) definisce, in conformità a quanto previsto nel capo III, sezione II e sulla base del quadro dei rischi di cui alla lettera a), l’organizzazione e le procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza nell’ambito del territorio provinciale;c) provvede agli adempimenti previsti nel regolamento regionale di cui all’articolo 15 concernenti la previsione e il monitoraggio degli eventi;d) adotta gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire, in emergenza, il supporto alle attività di competenza dei comuni assumendo a tal fine il coordinamento degli interventi di soccorso nell’ambito del territorio provinciale e rapportandosi con la Regione per ogni ulteriore esigenza d’intervento;e) provvede all’organizzazione dell.attività di censimento dei danni, nell’ambito provinciale,in collaborazione con i comuni, e a fornire il relativo quadro complessivo alla Regione;f) concorre con i comuni alle iniziative per il superamento dell’emergenza; ove a tale fine siano approvati interventi ai sensi dell’articolo 24, provvede agli adempimenti previsti nel medesimo articolo;g) provvede all’impiego del volontariato e agli adempimenti conseguenti in conformità a quanto previsto alla sezione II.2. La provincia provvede altresì ad assicurare, in rapporto con la Regione, ogni necessaria forma di supporto ai comuni e di raccordo tra i medesimi per le attività di previsione e di prevenzione, in particolare per quanto attiene:a) l’elaborazione del quadro dei rischi;b) l’attività di formazione;c) la realizzazione di iniziative di informazione, soprattutto finalizzate alla popolazione scolastica, da realizzare d’intesa con i comuni e le altre autorità competenti.3. La provincia, nell’ambito delle procedure di programmazione degli interventi di formazione definiti dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), ai fini di cui al comma 2, lettera b garantisce l’integrazione delle politiche formative con gli obiettivi di cui alla presente legge, anche utilizzando le risorse di cui all’articolo 22.

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Comunità Montane, Circondari ed altre forme associative

art. 10 L.R.T 67/2003

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art.10 L.R.T 67/2003

1. Anche fuori dei casi in cui la gestione associata delle attività comunali di p.c sia realizzata dalle comunità montane, le medesime possono concorrere alle attività di prevenzione e soccorso, in rapporto con i comuni interessati e le province, e alle iniziative per il superamento dell’emergenza […]

2. Alle comunità montane, ai circondari istituiti ai sensi della legislazione regionale nonché ai comuni che esercitano le funzioni comunali in forma associata in uno o piu’ livelli ottimalidi cui alla l.r 40/2001 le province, con convenzione […..], possono dele gare le funzioni relative:

a) alla gestione degli adempimenti provinciali previsti nel regolamento regionale […] concernenti la previsione e il monitoraggio degli eventi;

b) alla gestione delle attività di cordinamento in ambito intercomunale dei soccorsi attivati dalla provincia;

c) al censimento dei danni

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REGIONEart.12 L. 225/92art.15 L. 225/92art.108 dlgs 112/98art. 11 L.R.T 67/2003

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art.12 L.225/92•Le Regioni partecipano alla organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza;

•provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, sulla base delle indicazioni dei programmi nazionali;

•per l’esercizio delle competenze di protezione civile si avvalgono di un apposito Comitato regionale di protezione civile.

art.15 L.225/92

 La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l’organizzazione di strutture comunali di protezione civile

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art.108 dlgs112/98

 sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

1.    alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

2.    all’attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’art. 2 comma 1, lettera b), della legge 225/92, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

3.    agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all’art.2, comma 1, lettera b della legge 225/92

4.    all’attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi

5.    allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito dal dlgs 112/98

6.    alla dichiarazione dell’esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l’individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 185/1992

7.    degli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato

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art.11 L.R.T 67/2003

 1. La Regione esercita le seguenti funzioni :

b) definisce l’organizzazione del sistema regionale di p.c e detta gli indirizzi per l’attività di competenza degli EE.LL

d) promuove il potenziamento del sistema regionale di p.c […]   

e) provvede al supporto delle attività di soccorso di competenza dei comuni in raccordo con le province […];  

2.    La Regione provvede altresì alla valutazione degli eventi e alla individuazione delle iniziative per il superamento della conseguente emergenza: a tali fini […]:

a) dichiara lo stato di emergenza regionale per gli eventi di rilevanza regionale;

b) richiede la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell’articolo 5 della L.225/1992;

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PREFETTURE

art.14 L.225/92 art. 5 L. 401/2001 

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NOTA: L.27.12.2002 n°286Combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3:

[….] Il capo del Dipartimento della protezione civile […..] provvede al coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, definendo con le regioni e gli enti locali interessati appositi piani esecutivi di misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse. Tali disposizioni [.,..] si applicano altresì alle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24.2.1992, n°225 qualora per l’eccezionalità della situazion emergenziale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell’integrità della vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all’articolo 5, comma 1, della stessa legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri disponga, con proprio decreto, su proposta del Capo del D.P.C, sentito il Presidente della regione interessata, il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del S.N.P.C per fronteggiare l’emergenza.

art.14 L.225/92Al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari [(eventi di tipo C),] il Prefetto assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati,[della Provincia] e della Regione;

N.B: QUESTO ARTICOLO SI APPLICA SOLO SE INOPERANTE LA L.27.12.2002 n°286 (vedi nota)

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Art.5 L. 401/2001

[In occasione di eventi di tipo C) ] il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove […] l'attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225….

Il prefetto, per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

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VOLONTARIATO

Artt 6-11-18 L.225/92 Art.108 dlgs112/98 Art.9 d.p.r 613/94 Art.12 e 13 L.R.T 67/2003 

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Art. 6 L.225/92Concorrono, altresì, all’attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile

Art. 11 L.225/92“Costituiscono strutture operative nazionali del servizio nazionale della protezione civile: [………] le organizzazioni del volontariato

Art. 18 L.225/92Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.Il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

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art.108 dlgs112/98

Sono attribuite alle regioni le funzioni relative a :7) agli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato; sono attribuite ai comuni le funzioni relative:6) all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali

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art.9 D.P.R 613/1994Le associazioni di volontariato di protezione civile [….] prestano la loro opera in base a

esplicita richiesta dell’autorità competente in materia di previsione, prevenzione e soccorso sul territorio

  art.9 L.R.T 67/20031. La Provincia esercita le seguenti funzioni:

b)    provvede all’impiego del volontariato e agli adempimenti conseguenti in conformità a quanto previsto dal regolamento

art.12 L.R.T 67/20031. Il volontariato costituisce una componente essenziale del sistema regionale della

protezione civile

art.13 L.R.T 67/20031. La Regione provvede al censimento delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel

registro regionale del volontariato […], che esercitano attività di protezione civile ed alla verifica della loro capacità tecnico-operativa.

2. Le organizzazioni censite […] sono inserite in apposito elenco regionale

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