La Manutenzione degli Oliveti

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COLDIRETTI MACERATA CONDIZIONALITÀ AGRICOLA: LA MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI

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Opuscolo Condizionalità Agricola: La Manutenzione degli Oliveti

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COLDIRETTIMACERATA

CONDIZIONALITÀ AGRICOLA:

LA MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI

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COORDINAMENTO:- CLAUDIO GAGLIARDINI

VICEDIRETTORE COLDIRETTI MARCHE

PROGETTAZIONE ED ELABORAZIONE TESTO:- SAURO PETRELLI

(TECNICO CONSULENTE - COLDIRETTI MACERATA)

SI RINGRAZIA IL CERMIS "CENTRO RICERCHE E SPERIMENTAZIONE

PER IL MIGLIORA MENTO VEGETALE -" N. STRIMPELLI" , PER LA MESSA A

DISPOSIZIONE DEI DATI OTTENUTI DALLA SPERIMENTAZIONE ESEGUITA

DALL'ENTE.

Coordinamento:- Coldiretti MarChe

Claudio GaGliardini

ProGettazione ed elaborazione testo:- Coldiretti MaCerata

sauro Petrelli

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PREMESSA

Tratti salienti della condizionalitàIl Regolamento CEE n. 1782/2003 ha introdotto il

concetto di “condizionalità” quale presupposto indi-

spensabile per accedere agli aiuti comunitari per le

aziende agricole, PENA la riduzione o l’esclusione

dal pagamento degli aiuti diretti.

Gli aiuti comunitari legati alla condizionalità sono

quelli relativi ai premi PAC (es. seminativi, alla qua-

lità del latte e ai bovini maschi) ed anche i contributi

erogati dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) che

riguardano le misure agroambientali, oltre che l’in-

dennità compensativa. Per ricevere gli aiuti, il rispet-

to della condizionalità è obbligatorio sull’intera

azienda, indipendentemente dal tipo di aiuto di cui si

richiede l’erogazione e in relazione alla specifica

tipologia produttiva, nonché della sua ubicazione ter-

ritoriale. Il mancato rispetto della stessa comporta

l’applicazione di sanzioni commisurate alla gravità

dell’inosservanza.

Il rispetto della condizionalità riguarda:

a) i beneficiari di Uno o PIU’ dei seguenti regimidi sostegno (indicati all’Allegato I° del Reg.

1782/03):

1. pagamento unico (disaccoppiato);

2. altre forme di pagamento diretto per le super-

ficie, per gli animali o per le produzione:

2.1. – aiuto supplementare ad ettaro

per il frumento duro;

2.2. – premio per le colture proteiche;

2.3. – aiuto per il riso;

2.4. – aiuto per la frutta a guscio;

2.5. – aiuto specifico per colture energetiche;

2.6. – aiuto alla produzione di patate da fecola;

2.7. – premio per i prodotti lattiero caseari

e pagamenti supplementari;

2.8. – aiuto alla produzione di sementi;

2.9. – aiuto supplementare per specifici tipi

di colture e di produzioni di qualità

(art. 69 reg. CE n. 1782/03);

2.10. - aiuto alla produzione dell’olio di oliva;

2.11. – aiuto alla produzione di tabacco;

2.12. – aiuti per luppolo, uve secche e bachi da

seta.

b) – i beneficiari di UNA o PIU’ delle seguentimisure del PSR (Asse 2 – cfr. art. 51 e 36 del Reg.

n. 1698/95)

1. indennità compensative (art. 36, lett. A) punti ì-ìì);

2. Indennità Natura 2000 e Dir. 2000/60 (art. 36 lett.

A), punto iii);

3. Pagamenti agroambientali (art. 36 lett.a), punto IV);

4. Pagamenti per il benessere degli animali (art. 36

lett. A) punto V);

5. Imboschimento di terreni agricoli (art. 36 lett. B)

punto i);

6. Indennità forestale Natura 2000 (art. 36 lett. B,

punto IV);

7. Pagamenti silvoambientali (art. 36, lett. B, punto V).

c) Alcuni impegni si ritrovano come requisiti diaccesso per alcune misure di investimentodell’Ammodernamento delle aziende agricole.

Gli impegni della condizionalità si articolano secon-

do due grandi categorie:

a. - “Buone Condizioni Agronomiche edAmbientali (B.C.A.A.)”, successivamente indicate

con “Norme”, stabilite a livello nazionale per garan-

tire il raggiungimento di quattro obiettivi prioritari

fissati dall’Unione Europea ovvero:

1. proteggere il suolo mediante misure idonee;

2. mantenere i livelli di sostanza organica del suolo

mediante opportune pratiche;

3. proteggere la struttura del suolo mediante misure

adeguate;

4. assicurare un livello minimo di mantenimento del-

l’ecosistema ed evitare il deterioramento degli habi-

tat.

La manutenzione degli oliveti

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b. “Criteri di Gestione Obbligatoria (C.G.O.)”,

ovvero disposizioni di legge, successivamente indi-

cate con “Atti”, derivanti dall’applicazione nazionale

di corrispondenti disposizioni comunitarie.

I campi di condizionalità fanno riferimento ognuno a

quattro settori omogenei, quali:

a. Ambiente;

b. Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;

c. Igiene e benessere degli animali;

d. Buone condizioni agronomiche ed ambientali.

La sottoscrizione dell’impegno del rispetto della con-

dizionalità avviene con la firma della domanda volta

all’ottenimento dei benefici economici previsti in

sede europea.

I principi della condizionalità consentono di giustifi-

care la spesa PAC agli occhi del cittadino consuma-

tore e di consolidare un nuovo patto tra gli agricolto-

ri e la società, che condiziona il sostegno pubblico a

comportamenti eco-compatibili nella logica di:

Condizionalità = scambio di favori.

SISTEMA DI CONTROLLO DEL RISPETTODEGLI IMPEGNI DELLA CONDIZIONALITA’

Il rispetto degli impegni della condizionalità agri-

cola è soggetta a un sistema di controllo che viene

sommariamente tratteggiato:

- Estrazione casuale di un campione di aziendesul totale delle domande presentate da sottopor-re ai controlli amministrativi;

- Controlli oggettivi delle aziende selezionateche avviene tramite le seguenti fasi:

- Fase 1)1.1) Telerilevamento e interpretazioni foto aeree e

immagini satellitari;

1.2) Se l’interpretazione é dubbia o negative ecc. –

visita in azienda.

- Fase 2) 2.1) Controllo aziendale a completamento della

“Fase 1” e in contraddittorio con il produttore.

Durante questa fase vengono redatte le “check list”

di verifica ed il verbale di controllo;

2.2) se l’interpretazione è dubbia o negativa ecc. –

visita in azienda

- Fase 3)3.1) Acquisizione dei dati da parte di Agea, calco-

lo dell’esito del controllo e della definizione delle

eventuali riduzioni di aiuto.

- Fase 4)4.1) Se vengono riscontrate violazioni, gli impren-

ditori vengono convocati per la visione diretta dei

risultati del controllo e riceve il verbale di notifica

delle eventuali segnalazioni o livello di riduzione,

con l’eventuale indicazione degli interventi corret-

tivi da realizzare da parte dell’imprenditore.

- Fase 5) – controllo della effettiva realizzazione

degli interventi correttivi.

I controlli sono eseguiti da AGEA oppure possono

essere demandati ad uno o più organismi specializ-

zati come ad es. ASUR, ARPAM ecc.

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RIDUZIONE DEGLI AIUTILa riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà

graduata in funzione della:

- portata dell’infrazione determinata tenendo conto

in particolare dell’impatto dell’infrazione stessa,

che può essere limitato all’azienda oppure più

ampio, In sostanza viene misurata l’entità della

violazione (es. superficie, UBA ecc);

- gravità dell’infrazione che dipende in particolare

dalla rilevanza delle conseguenze dell’infrazione

alla luce degli obiettivi del requisito o della norma

in questione;

- durata di una infrazione dipendente in particola-

re dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdu-

ra l’effetto e dalla possibilità di eliminarne l’effet-

to con mezzi ragionevoli.

Il livello di violazione è quantificabile in basso,

medio e alto, a cui corrisponde un diverso grado di

penalizzazione.

Le penalizzazioni possono subire un ulteriore

aumento se all’azienda viene contestata:

UNA REITERAZIONEL’azienda incorre nella reiterazione nel caso in cui,

per una Norma o Atto, sia riscontrata una violazio-

ne due o più volte nei termini temporali stabiliti

dalle regole di applicazione della condizionalità.

Nella fattispecie il livello delle sanzioni applicabi-

li viene moltiplicato per il fattore 3.

L’INTENZIONALITA’Alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di

intenzionalità quando:

a. – siano state rilevate, per una determinata

Norma o Atto, successivamente ad una precedente

reiterazione, nei casi in cui l’agricoltore abbia già

ricevuto un’ammonizione ai sensi di quanto dispo-

sto dall’art. 66, punt 4, terzo comma del Reg. (CE)

796/04;

b. – gli indici di intenzionalità superino i limiti fis-

sati per alcune Norme ed Atti;

c. – il carattere di intenzionalità sia riscontrato

dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei

controlli previsti per l’osservanza dei Criteri di

Gestione Obbligatori.

Inoltre nel sistema di controllo è stata prevista l’in-

troduzione di una “forma di avvertimento” modu-

lata su tre livelli: segnalazione, intervento corretti-

vo, ammonizione, in modo da favorire il cosiddet-

to “ravvedimento” conseguente al mancato rispet-

to degli impegni che non si configurano come

infrazione.

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CAMPI DI APPLICAZIONE DELLA CONDIZIONALITA’Nell’ambito della condizionalità agricola è stata

prevista l’applicazione delle “Buone Condizioni

Agronomiche e Ambientali (BCAA)” e tra queste è

stata definita la “NORMA 4.3” RIGUARDANTE

LA MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI che è

l’argomento specifico del presente opuscolo infor-

mativo.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI ADEMPIMENTIGli obiettivi principali perseguiti della “Norma

4.3” possono essere così sintetizzati:

1.assicurare un livello minimo di mantenimento

delle superfici investite a olivo tramite la cura

delle piante che avviene attraverso gli interventi

agronomici fra i quali la potatura che viene ritenu-

ta la più importante;

2. preservare l’olivo quale elemento caratteristico

del paesaggio rurale che assume una notevole

importanza paesaggistica e pertanto un valore che

va al di là della semplice funzione produttiva.

Quindi la CE con la Norma 4.3 prende in consi-

derazione la questione della bellezza del paesag-

gio che va inteso come prodotto delle azioni del-

l’uomo nel corso del tempo.

Ciò è in conformità con quanto espresso nella

Convenzione Europea del Paesaggio (2000): “Il

paesaggio designa una determinata parte del ter-

ritorio, così come è percepita dalle popolazioni, il

cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali

e/o umani e dalla loro interazione (cap. 1, art.1)”.

I paesaggi dell’olivo sono espressione della cul-

tura e della storia dell’uomo che ha visto questa

pianta nel corso dei secoli assumere valori legati

alla valorizzazione dei terreni, spesso marginali,

e nello stesso tempo valori legati alla sacralità

religiosa, alimentare e di difesa del territorio.

3. Tutela del genoma olivicolo e delle cultivar

autoctone importante per il mantenimento della

biodiversità dell’olivo.

4. Gestione attiva del territorio ottenibile tramite

la cura costante delle piante di olivo e degli oli-

veti nel loro complesso, che aiuta a ridurre i

rischi idrogeologici che si manifestano sui terreni

in pendio.

5. Tutela degli agroecosistemi con possibilità di

rifugio e nutrimento per la fauna selvatica, in par-

ticolare l’avifauna, i rettili e i piccoli vertebrati,

favorendo la biodiversità animale.

IMPEGNIAl fine di assicurare quanto sopra occorre osserva-

re i seguenti impegni:

a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi

della Legge 14 febbraio 1951 n. 144 (all. a);

b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta

allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo

vegetativo dell’impianto, secondo gli usi e le consue-

tudini locali, nonché evitare il rischio di incendi.

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La manutenzione degli oliveti

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Tutto ciò viene ottenuto attraverso:

- l’esecuzione della potatura almeno una volta ogni

5 anni allo scopo di riequilibrare la chioma della

pianta, che, se lasciata a se stessa, mostra la pre-

senza di polloni e rami molto vigorosi, che origi-

nano in presenza di una forte attività vegetativa e

di squilibrio vegeto produttivo, con infittimento

eccessivo della chioma

- l’eliminazione almeno triennale di:

a.rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante

tale da danneggiare la chioma delle piante;

b. polloni

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SITUAZIONE NON CORRETTA SITUAZIONE NON CORRETTA

SITUAZIONE NON CORRETTA

SITUAZIONE NON CORRETTA

Page 8: La Manutenzione degli Oliveti

DEROGHE AGLI IMPEGNISono ammesse deroghe agli impegni aziendali

sopra descritti nei seguenti casi:

1. reimpianto autorizzato o estirpazione autoriz-

zata dall’autorità competente in base a quanto

previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144;

2. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario

VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DA PARTE DELL’IMPRENDITORE

La verifica del rispetto degli impegni previsti

dalla “Norma 4.3” avviene attraverso il controllo:

- dell’eventuale estirpazione della piante senza

autorizzazione;

- della mancata potatura quinquennale delle pian-

te;

- della mancata eliminazione della vegetazione

spontanea (rovi …..);

- della mancata eliminazione dei polloni.

Per il mancato rispetto di quanto scritto sopra,

l’azienda sarà soggetta all’apertura di un procedi-

mento di infrazione che prevede la determinazio-

ne della:

A. Portata dell’infrazione: il livello dell’infra-

zione è calcolato coerentemente con la superficie,

a livello di particelle agricole o di particelle cata-

stali, sulle quali sono state riscontrate infrazioni.

A.1 - Modalità di rilevazione. Il controllo degli

impegni verrà effettuato per fotointerpretazione

di un set multitemporale di immagini da satellite,

oppure attraverso il controllo in campo sulle aree

olivetate e sulle piante sparse di olivo presenti in

azienda.

A.2 – Il livello di violazione verrà determinato a

seconda delle seguenti classi di violazione:

A.2.1. − livello basso: qualora la superficie sulla

quale viene rilevata l’infrazione di mancata pota-

tura e/o la non eliminazione dei rovi e di altra

vegetazione pluriennale infestante tale da dan-

neggiare la chioma delle piante e/o la spollonatu-

ra degli olivi, sia inferiore o uguale al 30% della

superficie soggetta a vincolo, purché non superio-

re a 1,5 ettari;

A.2.2. − livello medio: qualora la superficie sulla

quale viene rilevata l’infrazione di mancata pota-

tura e/o la non eliminazione dei rovi e di altra

vegetazione pluriennale infestante tale da dan-

neggiare la chioma delle piante e/o la spollonatu-

ra degli olivi, sia superiore al 30% ed inferiore o

uguale al 50% della superficie soggetta a vincolo,

purché non superiore a 3 ettari;

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La manutenzione degli oliveti

Page 9: La Manutenzione degli Oliveti

La manutenzione degli oliveti

A.2.3. − livello alto: qualora la superfi-

cie sulla quale viene rilevata l’infrazione

di mancata potatura e/o la non elimina-

zione dei rovi e di altra vegetazione plu-

riennale infestante tale da danneggiare la

chioma delle piante e/o la spollonatura

degli olivi, sia superiore al 50% della

superficie soggetta a vincolo, o superiore

a 3 ettari, oppure siano riscontrate estir-

pazioni non autorizzate.

B. Gravità dell’infrazione: l’indice di

gravità dell’infrazione è stabilito in base

alla quantità di elementi d’incuria rileva-

ti nelle aree soggette ad infrazione.

B.1. - Modalità di rilevazione. Il control-

lo degli impegni verrà effettuato per

fotointerpretazione di un set multitempo-

rale di immagini da satellite, oppure

attraverso il controllo in campo sulle aree olive-

tate e sulle piante sparse di olivo presenti in

azienda.

B.2 - Parametri di valutazione:

1. assenza della potatura quinquennale;

2. presenza di polloni pluriennali e/o rovi a ridos-

so delle piante di olivo;

3. presenza di arbusti e vegetazione pluriennale

infestante che interessi la parte aerea delle piante

(è chiaramente esclusa dal parametro qualsiasi

forma di consociazione – tipo olivo-vite);

4. presenza di piante di olivo estirpate in contrav-

venzione a quanto disposto dalla Legge 14 feb-

braio 1951 n. 144

B.3 - Classi di violazione:

1 − livello basso: un solo parametro presente tra i

primi 3;

2 − livello medio: due parametri presenti tra i

primi 3;

3 − livello alto: i primi tre parametri presenti o il

solo parametro 4.

C. - Durata dell’infrazione: in relazione alla defi-

nizione di durata stabilita dall’art. 44 del Reg. CE

796/04, nei casi di estirpazione dell’oliveto in

contravvenzione a quanto disposto dalla Legge

14 febbraio 1951 n. 144, l’incidenza dell’indica-

tore di durata viene stabilita a livello alto. Negli

altri casi è assegnato un livello medio

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORESono considerate inadempienze di importanza

minore le infrazioni con livelli bassi di portata.

AZIONI CORRETTIVELe azioni correttive non sono previste nei casi di

estirpazione.

Negli altri casi consistono nel ripristino delle

condizioni di cura previste:

a. − potatura delle piante;

b. − eliminazione della vegetazione infestante;

c. − spollonatura.

Nel caso in cui sia prescritta all’azienda un’azio-

ne correttiva e l’azienda non la realizzi nei

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Page 10: La Manutenzione degli Oliveti

termini previsti, l’infrazione individuata prece-

dentemente sarà considerata ripetuta e saranno

applicate le riduzioni previste nei casi di reitera-

zione.

INTENZIONALITÀSi ha infrazione intenzionale nei casi previsti dal-

l’art. 66 del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a

quanto stabilito dall’art. 4, comma 3 del D.M.

12541/06 e successive modifiche ed integrazioni,

nei casi in cui:

• l’estensione delle infrazioni della mancata pota-

tura e/o non eliminazione dei rovi e di altra vege-

tazione pluriennale infestante tale da danneggiare

la chioma delle piante nonché la spollonatura

degli olivi, sia pari o superiore all’80% della

superficie dove è applicabile la norma o i 4 etta-

ri;

• l’estensione dell’infrazioni all’impegno di

divieto di estirpazione delle piante di olivo sia

pari o superiore al 20% della superficie dove è

applicabile la norma o 1 ettaro.

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La manutenzione degli oliveti

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La manutenzione degli oliveti

All. aLegge 14 febbraio 1951 n. 144 (GU n. 064 del17/03/1951) Modificazione degli articoli n. 1 e 2 del Decreto

Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n.

475, concernente il divieto di abbattimento di albe-

ri di olivo (pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 64

del 17 marzo 1951).

PreamboloLa Camera dei Deputati ed il Senato della

Repubblica hanno approvato ;

Il Presidente della repubblica promulga la seguan-

te legge:

Articolo unico.Gli articoli 1 e 2 del

decreto legislativo luo-

gotenenziale 27 luglio

1945, n. 475, sono

sostituiti dai seguenti:

Art. 1 – è vietato l’ab-

battimento degli alberi

di olivo oltre il numero

di cinque ogni biennio,

salvo quanto è previsto

nell’art. n. 2.

Il divieto riguarda

anche le piante dan-

neggiate da operazioni belliche o in stato di depe-

rimento per qualsiasi causa, sempre che possano

essere ricondotte a produzione con speciali opera-

zioni colturali.

.

Art 2 – il prefetto, in deroga al divieto di cui

all’art n. 1, in seguito ad accertamenti compiuti

dall’ispettorato provinciale dell’agricoltura e su

conforme parere del comitato provinciale del-

l’agricoltura autorizza, con proprio decreto, l’ab-

battimento di alberi di olivo quando ricorrano le

seguenti circostanze (2):

1) quando sia accertata la morte fisiologica della

pianta e la permanente improduttività o scarsa pro-

duttività dovuta a cause non rimovibili;

2) quando l'eccessiva fittezza dell'impianto rechi

danno all'oliveto;

3) quando l'abbattimento si renda indispensabile

per l'esecuzione di opere di miglioramento fondia-

rio. Il prefetto autorizza, altresì, con proprio

decreto, l'abbattimento di alberi di olivo qualora

esso sia indispensabile per l'esecuzione di opera di

pubblica utilità e nel caso in cui l'abbattimento

medesimo si renda necessario per la costruzione di

fabbricati destinati ad uso di abitazione.

Il decreto di autorizzazione indicherà il termine

entro cui dovrà essere ultimata l'esecuzione delle

opere di miglioramen-

to fondiario e la

costruzione di fabbri-

cati in relazione alle

quali viene consentito

l'abbattimento degli

olivi. Qualora l'interes-

sato non adempia entro

il termine suddetto

all'obbligo dell'esecu-

zione delle opere di

miglioramento o alla

costruzione dei fabbri-

cati incorre nelle san-

zioni previste dal suc-

cessivo art. 4.

(2) Articolo così sostituito dall’articolo 71, Dpr 10

giugno 1955, n. 987 “Decentramento di servizi del

Ministero dell’agricoltura e delle foreste” (Gu 5

novembre 1955 n. 255).

Art. 3 - La Camera di commercio, industria ed

agricoltura, su proposta dell’Ispettorato provincia-

le dell’agricoltura ha facoltà di imporre, con deli-

berazione della Giunta camerale ai proprietari o

conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo

da abbattere, l’obbligo di impiantare, anche in altri

fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettan-

ti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere,

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Page 12: La Manutenzione degli Oliveti

stabilendo le modalità ed il termine del reimpian-

to.(3)

(3) Articolo così sostituito dall’articolo 71, Dpr 10

giugno 1955, n. 987 “Decentramento di servizi del

Ministero dell’agricoltura e delle foreste” (GU 5

novembre 1955 n. 255).

Art. 4 - Chiunque abbatte alberi di olivo senza

averne ottenuta la preventiva autorizzazione, o nel

caso previsto dall’articolo 3, non esegue il reim-

pianto con le modalità e nel termine prescritti, è

punito con la sanzione amministrativa (4) per un

importo uguale al decuplo del valore delle piante

abbattute, considerate però in piena produttività,

da stabilirsi dall’Ispettorato provinciale dell’agri-

coltura(5).

(4) L’articolo 32, legge 24 novembre 1981, n. 689

“Modifiche al sistema penale” ha sostituito la san-

zione originaria dell’ammenda con la sanzione

amministrativa.

(5) L’ordinanza della Corte costituzionale 14 del

23 dicembre 1998, n. 437, ha dichiarato la manife-

sta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell’articolo 4, sollevata in riferi-

mento all’art. 3, primo comma, della Costituzione.

Art. 5 - Il presente decreto entra in vigore il gior-

no successivo a quello della pubblicazione nella

Gazzetta ufficiale del Regno.

Nei territori non ancora restituiti

all’Amministrazione italiana, entrerà in vigore

dalla data di tale restituzione o da quella in cui

esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo

Militare Alleato

Bibliografia- www.reteambinet.it;

- Circolare Agea ACIU.2008.1388 del 17 settem-

bre 2008;

- Condizionalità: un nuovo rapporto tra agricoltu-

ra, ambiente e società – manuale operativo

- www.reteambiente.it

- www.agroambientalemaremma.it

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La manutenzione degli oliveti

Progettazione ed elaborazione testo: Sauro Petrelli

Page 13: La Manutenzione degli Oliveti

COORDINAMENTO:- CLAUDIO GAGLIARDINI

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PROGETTAZIONE ED ELABORAZIONE TESTO:- SAURO PETRELLI

(TECNICO CONSULENTE - COLDIRETTI MACERATA)

SI RINGRAZIA IL CERMIS "CENTRO RICERCHE E SPERIMENTAZIONE

PER IL MIGLIORA MENTO VEGETALE -" N. STRIMPELLI" , PER LA MESSA A

DISPOSIZIONE DEI DATI OTTENUTI DALLA SPERIMENTAZIONE ESEGUITA

DALL'ENTE.

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sauro Petrelli

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OPUSCOLO REALIZZATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO PRESENTATOIN ATTUAZIONE DEL BANDO: REG. CE N. 320/06 DA N. 101/08 - DGR

1096/08 – PIANO DI AZIONE BIETICOLO SACCARIFERO – BANDOMISURA 1.1.1. – SOTTOMISURA B) – LETTERA C) – ANNO 2008 –

DOMANDA N. 640.