la MALATTIA e l’ INFORTUNIO - Sindacato FSI · Le malattie e gli infortuni sono regolamentati...

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la MALATTIA e l’ INFORTUNIO Vademecum informativo con Norme e Strumenti di Tutela F E D E R A Z I O N E S I N D A C A T I I N D I P E N D E N T I F . S . I . Federazione Sindacati Indipendenti

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Vademecum informativo con Norme e Strumenti di Tutela

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ATTENZIONELe malattie e gli infortuni sono regolamentati dalla Legge e dai con-tratti Collettivi.I datori di lavoro e i Lavoratori, sono tenuti al rispetto di apposite procedure prefissate dai contratti collettivi o dai contratti integrativi. L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

Tutti i Diritti sono riservati.E’ vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

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ioSindacato FSI NewsletterProprietario:Coordinamento FENAIP SANITÀ Regione LombardiaDirettore Responsabile: Angelo Greco

IndiceLa malattia ......................................................................................... 03Periodo di conservazione del posto (periodo comporto) .............................04Superamento periodo di comporto .........................................................06Adempimenti del lavoratore nel caso di malattia ......................................07Lavoratori che si ammalano all’estero .....................................................09Obbligo di reperibilità e di sottoporsi ai controlli sanitari ............................10Visite di controllo .................................................................................13Lavoratore che risulti assente alle eventuali visite di controllo ....................14False attestazioni o certificazioni ............................................................17Malattia in occasione di visite specialistiche o accertamenti diagnostici .......18Infortunio sul lavoro .............................................................................19Infortunio in itinere ..............................................................................20Adempimenti del lavoratore...................................................................21Indennità Inail .....................................................................................21Malattia professionale ...........................................................................22Adempimenti del lavoratore...................................................................23Danno biologico ...................................................................................23Comparto Sanità - Art 23 ......................................................................25Assenze per malattia - Esempi pratici .....................................................29Trattamento economico dopo la Legge del 6 agosto 2008 n° 133 ...............31Le assenze per malattie prive di decurtazione ..........................................33Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all’AIOP, all’ARIS e alla Fondazione don Carlo Gnocchi 2002-2005 ...............................................................39CCNL UNEBA sottoscritto il 05.05.2013 ...................................................43

Redattori:Bonvissuto Angelo CremonaFerrero Piercarlo CremonaPrunella Mario MilanoFerrara Rocco MilanoMantovani Marco MantovaVetri Santo PaviaAbbiati Maurizio BergamoTomassini Walter ComoNegro Antonio Varese

Redazione:SINDACATO FSIVia Lessona, 5 - 20157 MilanoWeb: www.sindacatofsi.itEmail: [email protected]. 0233202026 - Fax 0233202078

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ioLA MALATTIA

La malattia non professionale rappresenta una delle più tipiche situazioni nelle quali si vengono a manifestare i presupposti legali per l’assenza dal lavoro. Essa è costituita da un alterazione dello stato di salute del lavoratore tale da dare luogo ad una concreta incapacità temporanea al lavoro.

È necessario precisare che lo stato patologico deve essere concreto, non deve necessariamente essere assoluto, ma è sufficiente che sia tale da impedire l’ordinario svolgimento della attività lavorativa secondo le modalità previste dagli accordi contrattuali.

Il verificarsi di uno stato di malattia determina una serie di conseguenze sul rapporto di lavoro, tra le quali:

• Il diritto al relativo trattamento economico;• Il diritto alla conservazione del posto durante periodo

di comporto;• Il diritto di far decorrere la relativa anzianità al servizio;

Viene poi demandato alle leggi speciali, alla contrattazione collettiva, agli usi e all’equità la determinazione del periodo di sospensione del rapporto la misura e la durata dell’erogazione del trattamento economico.

Durante il periodo di malattia, (o comunque entro i limiti previsti dalla contrattazione collettiva comunemente chiamati periodi di comporto), sussiste, per il datore di lavoro il divieto di licenziamento, come verrà meglio specificato in seguito.Infine per determinate categorie di lavoratori, dall’insorgenza di una patologia scaturisce il diritto all’indennità prevista dall’Inps.

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io PERIODO DI CONSERVAZIONE DEL POSTO (PERIODO COMPORTO)

Come anticipato, in caso malattia, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo di tempo, comunemente noto come periodo di comporto.

Una volta scaduto il suddetto periodo, secondo quanto previsto dall’art.2110, comma 2 del codice civile (di seguito C.C.), il lavoratore può essere licenziato ai sensi dell’art. 2118 del C.C. ovvero con il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, ciò significa che il datore di lavoro può recedere dal contratto senza che sia necessaria la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento.

Invece, il lavoratore durante tutta la durata del periodo di comporto, è tutelato e non può essere licenziato (salvo alcuni casi particolari o qualora la malattia del lavoratore sia considerata irreversibile e venga accertato che egli non possa essere più in grado di riprendere la sua normale attività lavorativa).

In determinate ipotesi, la durata del citato periodo di comporto è prevista dalla legge, in mancanza di precise previsioni normative, sono i contratti collettivi, ovvero gli usi che ne regolano la durata. Quando il contratto di lavoro fa riferimento all’anno di calendario si intende il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno; se il riferimento è all’anno solare, si deve intendere un periodo di 365 giorni computati dal primo giorno di malattia.

La contrattazione collettiva può prevedere che il periodo di comporto possa essere determinato secondo differenti

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iomodalità che generalmente sono identificate come segue: comporto per sommatoria: quando si riferisce a tutti

i periodi di assenza per malattie che si sono verificati nell’arco di un predeterminato periodo di tempo;

comporto secco: quando si riferisce alla durata dell’assenza per ogni singolo evento. In tali casi, peraltro, è possibile che venga prevista la possibilità di una particolare durata del comporto nel caso di ricaduta della stessa malattia;

comporto con sistema misto: ovvero quando la possibilità di recesso da parte del datore di lavoro scaturisce dopo una certa durata di ogni singolo evento morboso, o comunque dopo che in un certo periodo di tempo si sono sommate assenze per malattia oltre un determinato numero di giorni.

Nel periodo di comporto vanno sommati i giorni lavorativi, sabato, domenica, festività infrasettimanali, che cadono nel periodo di assenza per malattia - giorni di sciopero che cadono nel periodo di assenza per malattia (se il lavoratore aderisce) - assenze per cure termali retribuite fruite in periodo extra ferialeNell’ipotesi che l’ultimo giorno di malattia cada di venerdì ed il lavoratore riprenda servizio il lunedì successivo le giornate di sabato (qualora non lavorativo) e di domenica non vanno conteggiate.

Qualora, invece, la malattia termini il venerdì e venga presentato un nuovo certificato medico con decorrenza dal lunedì successivo, anche il sabato non lavorativo e la domenica vanno conteggiati come malattia e quindi nel periodo di comporto.

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io Mentre non sono cumulabili i periodi per assenze per malattia imputabile al datore di lavoro derivante dalla nocività dell’ambiente di lavoro in violazione alle norme di sicurezza- assenza per malattia dell’invalido dovuta allo svolgimento di mansioni non compatibili con lo stato di salute - periodi di malattia a causa di gravidanza e puerperio. Nel caso in cui l’ultimo giorno di assenza, in base al certificato medico, cada di venerdì, il sabato e la domenica successivi non dovranno essere conteggiati.

Inoltre per i dipendenti pubblici non sono cumulabili anche le assenze per patologie gravi che richiedono terapia salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, ecc., dal computo sono esclusi i giorni di ricovero ospedaliero o in day hospital, nonché i giorni di assenza per l’effettuazione delle relative terapie.

Nell’ipotesi di assenze discontinue e frequenti del lavoratore per malattia, ove il contratto collettivo non preveda l’ipotesi dell’applicazione del comporto per sommatoria, peraltro, la giurisprudenza ha affermato che il giudice deve provvedere ricorrendo agli usi e all’equità per far fronte a situazioni che legalmente non legittimano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ex art 3, legge 604/1966).

SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORTO

Ai sensi dell’art. 2118 del Cod. Civ., qualora si verifichi la situazione per cui lo stato di malattia si prolunghi oltre il termine finale di conservazione del posto, ciascuno dalle parti può liberamente recedere dal rapporto senza rispetto del preavviso.

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ioNaturalmente si tratta di un diritto delle parti, ma non sussiste alcun obbligo di rescindere il rapporto di lavoro in essere, e quindi, in assenza di una manifestazione di volontà in tal senso, il rapporto di lavoro prosegue ma rimane sospeso senza decorrenza di anzianità di servizio in riferimento a nessun istituto contrattuale.

Alcuni contratti di lavoro come quello della Sanità pubblica, prevedono la possibilità per il lavoratore di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita che permetta di evitare il licenziamento.

Secondo la prevalente giurisprudenza, il datore di lavoro non ha alcun obbligo di informare il lavoratore malato dell’esistenza di una previsione contrattuale in tal senso; se invece il lavoratore richiede espressamente informazioni in merito al numero di giorni in cui si è assentato il datore di lavoro è tenuto a fornire tale informazione.

ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE NEL CASO DI MALATTIA

Nel caso di insorgenza dell’evento morboso, il lavoratore è tenuto a presentare un certificato di malattia rilasciato da qualsiasi medico (purché sul certificato siano riportate le generalità e la firma del medico medesimo), contenente prognosi e durata della malattia al proprio datore di lavoro.

Per i Lavoratori del pubblico impiego, dopo l’introduzione della Legge n° 133 del 6 Agosto del 2008, i certificati medici idonei per giustificare le assenze per malattia devono essere rilasciati da un medico di una struttura sanitaria pubblica tra i quali:

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io Medici ospedalieri;Medici del pronto soccorso;Medico ambulatoriale dell’ASL;Medici di medicina generale (medico di famiglia);Medici di cliniche o specialisti purché

convenzionati con il S.S.N..

Trasmissione telematica. Il medico è tenuto ad inviare la certificazione per via telematica. Il lavoratore deve richiedere il numero di protocollo identificativo del certificato inviato e fornirlo al proprio datore di lavoro.

Solo nel caso in cui per qualsiasi motivo non sia possibile inviare il certificato telematicamente, il medico o la struttura sanitaria rilasciano la certificazione in forma cartacea e il lavoratore è tenuto alla trasmissione dello stesso al proprio datore di lavoro e, se dipendente privato, all’INPS.

Il lavoratore dunque è tenuto, entro due giorni (tre giorni per il comparto sanità) dal rilascio da parte del medico, a recapitare o trasmettere l’attestazione di malattia alla sede Inps (solo per i lavoratori privati) e al datore di lavoro.

L’eventuale ritardo nel recapito, comporta la perdita dell’indennità per i giorni precedenti la data di arrivo della certificazione di inizio malattia.

Il lavoratore può inoltre continuare ad inviare il certificato di malattia in formato cartaceo, quando lo stesso viene rilasciato da medici privati non abilitati all’invio telematico o da strutture di pronto soccorso, nonché quando l’evento di malattia comporta il ricovero ospedaliero.

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ioInvio a mezzo di fax. La trasmissione del certificato tramite fax è considerata valida ai soli fini del rispetto del termine di invio, fermo restando che per la concessione dell’indennità di malattia occorre che il certificato originale pervenga in tempo utile.

La contrattazione collettiva può prevede che il mancato rispetto degli obblighi riguardanti la comunicazione dello stato di malattia possa prevedere sanzioni disciplinari che possano provocare, nei casi più gravi, anche al licenziamento.

In ogni caso, la sanzione della perdita dell’indennità per i giorni di ritardo non è applicabile qualora il motivo del ritardo nella presentazione della certificazione sanitaria sia determinato da uno stato di infermità che abbia comportato ricovero in luogo di cura o quando sia determinato da forza maggiore. In caso di prosecuzione dell’evento, il lavoratore è tenuto a documentare, con apposita certificazione, che l’evento di malattia è proseguito oltre il termine prognosticato.

Al fine di consentire le visite di controllo del suo stato di malattia, inoltre, il lavoratore ha l’obbligo di comunicare al datore di lavoro l’eventuale cambiamento di indirizzo ovvero ove possa essere raggiunto durante il periodo di convalescenza.

LAVORATORI CHE SI AMMALANO ALL’ESTERO

Nel caso di malattia insorta in un Paese della Comunità Europea, i nuovi Regolamenti comunitari (Reg. n. 883/2004 e n. 987/2009) prevedono che venga applicata la legislazione del Paese dove risiede l’Istituzione competente, ovvero quella presso la quale è assicurato il lavoratore.

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io Pertanto, il lavoratore dovrà presentare il certificato di malattia all’Inps e al datore di lavoro, entro 2 giorni dal rilascio. Diversamente, potrà rivolgersi direttamente all’autorità locale competente che procederà immediatamente all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato da trasmettere immediatamente all’istituzione competente.

Nel caso di malattia insorta durante il soggiorno in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia Convenzioni o Accordi che regolano la materia o in Paesi non facenti parte della Comunità Europea, ai fini della indennizzabilità, la certificazione deve essere legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare Italiana all’estero e inoltrata alle Sedi competenti anche in un momento successivo al rientro, fermo restando il rispetto del termine di invio (2 giorni dal rilascio) al datore di lavoro e all’Inps (anche eventualmente in copia).

La sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla “legalizzazione”. Per “legalizzazione” si intende l’attestazione, anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali.

OBBLIGO DI REPERIBILITÀ E DI SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI

Al datore di lavoro e allo stesso Ente erogatore dell’indennità di malattia è concessa la facoltà di effettuare verifiche sullo stato di malattia denunciato dal lavoratore, attraverso le preposte strutture sanitarie.

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ioIl lavoratore, ha l’obbligo sia di consentire la visita di controllo da parte dei sanitari appartenenti alle strutture pubbliche previste dalla legge, sia di fornire le indicazioni sulla propria identità personale, ove richieste dal medico che procede alla visita, essendo questi un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.Allo scopo di rendere possibile il controllo dello stato di malattia da parte delle strutture competenti, il lavoratore è anche soggetto al rispetto dell’obbligo di reperibilità presso il proprio domicilio durante tutto il periodo di malattia comprese le domeniche e i giorni festivi nelle seguenti fasce orarie:

Lavoratori privati: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00, pena l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dal comma 14 D.l. 463/19831 convertito in Legge n° 638 del 1983, e integrato dalla contrattazione collettiva.

Lavoratori pubblici: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, pena l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dal comma 14 D.L. 463/1983, convertito in Legge n° 638 del 1983, e integrato dalla contrattazione collettiva.

Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile

1 Articolo 5 comma15: Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo (2).(2) La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 1988, n. 78, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l’ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni.

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io ad una delle seguenti circostanze:a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;b) infortuni sul lavoro;c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;d) stati patologici connessi ad una situazione di invalidità riconosciuta;

Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Il Jobs Act2 ha esteso ai dipendenti del settore privato l’esclusione dalla reperibilità in caso di malattie gravi (per seguire terapie salvavita anche in orari di visita fiscale), a fronte della presentazione al datore di lavoro e all’INPS della documentazione medica attestante la malattia.

La circolare INPS n. 95/2016 definisce quando un lavoratore può considerarsi esonerato dalle visite fiscali dell’INPS, individuando le patologie che ne danno diritto: “patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria”; “stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%”. Per i casi particolari, la Circolare fornisce apposite linee guida per i medici che redigono i certificati di malattia3.

2 Decreto legislativo, 15/06/2015 n° 81, G.U. 24/06/20153 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali DECRETO 11 gennaio 2016

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ioVISITE DI CONTROLLO

L’art 2, comma 3, del D.L.663/1979 prevede che gli accertamenti sanitari sullo stato di infermità del lavoratore possono essere chiesti dal datore di lavoro all’Inps o alla struttura sanitaria pubblica da esso indicata.L’art 5, legge 300/1970, infatti, prevede che sia vietata la possibilità da effettuare tali accertamenti direttamente dal datore di lavoro.

Nel caso in cui il datore di lavoro chieda alla sede Inps (nella cui circoscrizione il lavoratore ha residenza per i privati e all’ASL per i dipendenti pubblici) di effettuare la visita domiciliare, tale richiesta può essere fatta telefonicamente, ma deve essere seguita da conferma scritta secondo uno schema apposito predisposto agli istituti.

Il medico deve effettuare la visita nella stessa giornata se la comunicazione arriva prima di mezzogiorno se invece arriva nel pomeriggio la visita sarà effettuata il giorno seguente.

Qualora il lavoratore non venga reperito al suo indirizzo durante le fasce orarie di reperibilità, oltre alla applicazione del sistema sanzionatorio, si vengono a verificare una serie di conseguenze. Il medico competente è innanzitutto tenuto a rilasciare apposito avviso, recante l’invito a presentarsi al controllo ambulatoriale il giorno successivo non festivo presso il presidio sanitario pubblico indicato nell’avviso stesso.

In seguito alla visita di controllo il medico è tenuto a redigere in 4 copie sull’apposito modulo fornito dall’Inps il referto con indicazione dell’accertamento dell’incapacità lavorativa riscontrata.

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io Il medico che effettua il controllo deve essere munito, a cura dello ASL, di apposito documento di identificazione. Il medico stesso è tenuto a confermare o meno l’esistenza dello stato di malattia denunciato dal lavoratore, al fine dl verificare l’effettiva incapacità al lavoro. Se il medico ritiene esaurita la malattia, invita il lavoratore a riprendere il lavoro nel primo giorno non festivo successivo alla visita.

Il medico, Inoltre, è tenuto a redigere il referto relativo alla visita svolta, sull’apposito modulo fornito dall’Inps, di cui due copie vanno consegnate alla ASL e uno al lavoratore.

LAVORATORE CHE RISULTI ASSENTE ALLE EVENTUALI VISITE DI CONTROLLO

Come anticipato, nel caso in cui il lavoratore risulti assente alla visita di controllo domiciliare effettuata dal medico competente, il medico stesso deve informare il lavoratore che la visita è stata effettuata ed invitare lo stesso a presentarsi il giorno successivo non festivo alla visita ambulatoriale.

Nello stesso tempo deve anche dare comunicazione alla sede Inps competente che, a sua volta, è tenuta a dare notizia dell’assenza al datore di lavoro. Nell’ipotesi nella quale il lavoratore non si presenti alla visita ambulatoriale, l’Inps è tenutaa darne comunicazione al datore di lavoro e invita il lavoratore a fornire le proprie giustificazioni dell’assenza entro 10 giorni.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio previsto nel caso di assenza del lavoratore alla visita domiciliare, il comma 14 dell’art. 5 del Decreto Legislativo n, 463/1983, prevede che:

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ioIn caso di assenza durante le fasce di reperibilità, alla prima visita di controllo senza giustificato motivo il lavoratore decade dal diritto al trattamento economico di malattia totalmente per i primi 10 giorni;

In caso di assenza ad una seconda visita di controllo, il lavoratore perde il diritto al trattamento di malattia nella misura del 50% per l’ulteriore periodo successivo ai primi 10 giorni. Le due sanzioni, pertanto sono autonome tra loro, derivando da due distinti accertamenti sanitari. Non vengono sanzionati i periodi di ricovero ospedaliero e quelli eventualmente accertati da precedenti visite di controllo;

In caso di assenza alla eventuale terza visita di controllo si provvederà ad interrompere, dalla data in cui viene riscontrata tale ultima assenza e fino al termine dell’evento morboso, la corresponsione delle prestazioni economiche o carico dell’Inps.

È importante notare che la perdita del trattamento di malattia viene causata semplicemente dalla assenza del lavoratore dal domicilio denunciato e non dalla inesistenza dell’evento morboso. A tal proposito, L’INPS, con Circolare n, 65/1989, ha chiarito che le citate sanzioni non sono da intendersi quale ulteriore sanzione del comportamento omissivo del lavoratore, ma semplicemente quale conseguenza della insussistenza delle condizioni per la conferma dello stato di malattia.

Questo significa che, nell’ipotesi in cui il lavoratore, dopo l’eventuale assenza alla terza visita, dovesse spontaneamente presentarsi volontariamente alla visita ambulatoriale, dalla relativa data verrà ripristinata la corresponsione dell’indennità di malattia.

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io Esistono, peraltro, delle situazioni per le quali le eventuali assenze del lavoratore nel caso di visite mediche possano essere giustificate e quindi non dare atto alla applicazione delle sanzioni previste dall’istituto, né di quelle previste dalla contrattazione collettiva.

Anche l’Inps, con la Circolare 8 agosto 1984, n. 134421, ha indicato quali possano essere le circostanze che giustifichino la mancata applicazione del sistema sanzionatorio. Esse sono:

cause dl forza maggiore, che il lavoratore deve essere in grado di dimostrare;

cause che abbiano reso imprescindibile la presenza del lavoratore malato in altri luoghi;

la concomitanza di visite o prestazioni ospedaliere nelle ore di reperibilità.

Una volta trascorso inutilmente il termine entro il quale il lavoratore è tenuto a presentarsi alle visite ambulatoriali, oppure una volta che siano stati valutati negativamente i motivi addotti dal lavoratore, l’istituto applicherà la sanzione prevista, comunicandola al lavoratore mediante lettera raccomandata e, nel casi di pagamento a conguaglio, al datore di lavoro

Si ricorda, inoltre, che è fatto obbligo al lavoratore di avvisare il datore di lavoro qualora ci si debba allontanare dal domicilio indicato nel certificato medico.

Nei casi in cui si verifichi l’effettiva necessità per il lavoratore di dover cambiare il proprio indirizzo di reperibilità, durante il periodo rientrante nella prognosi del certificato, egli dovrà darne tempestivamente, con congruo anticipo, oltre che al datore di lavoro, anche con le seguenti modalità previste nel messaggio dell’Istituto n. 1290 del 22.1.2013:

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io• posta elettronica: inviando una e-mail indirizzata alla casella [email protected];

• fax: inviando specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla Struttura territoriale;

• Contact Center Multicanale: contattando il numero verde 803.164.

False attestazioni o certificazioni

L’alterazione del sistema di rilevazione delle presenze oppure la presentazione di falsi giustificazioni porta al licenziamento senza preavviso.

L’art. 55 – quinquies del D.lgs. 165/2001 oltre a quanto previsto dal codice penale sancisce che qualora il lavoratore dipendente:

• Attesti falsamente la propria presenza in servizio;• Alteri i sistemi di rilevamento della presenza;• Giustifichi l’assenza mediante certificazione falsa;• Giustifichi l’assenza mediante certificazione falsamente

attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 a euro 1.600.

La stessa pena è applicata anche al medico o a chiunque concorre nella commissione del delitto.

Inoltre il lavoratore dovrà risarcire all’amministrazione il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dell’amministrazione. L’eventuale sentenza di condanna definitiva o di applicazione

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io della pena comporta la radiazione dall’albo e se dipendente di una struttura pubblica o convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza della convenzione.

MALATTIA IN OCCASIONE DI VISITE SPECIALISTICHE O ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

Appare opportuno un chiarimento in merito alla corretta modalità di applicazione dell’istituto della malattia in occasione di visite specialistiche o accertamenti diagnostici effettuati dai dipendenti, ai sensi dell’art. 55 septies, comma 5 ter, del d.lgs. n.165 del 2001

ln proposito, il citato comma 5 ter, stabilisce che “nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.

In base alla nuova norma è possibile fruire delle assenze per malattia nel caso in cui si debbano effettuare visite mediche specialistiche, terapie od accertamenti diagnostici, ove le stesse abbiano luogo durante l’orario di lavoro, e la giustificazione dell’assenza avviene mediante la certificazione rilasciata dal medico o dalla struttura sanitaria, anche privata, che ha erogato la prestazione, a prescindere dalla circostanza che questi siano connessi ad una patologia in atto.

Infatti, stante l’ampiezza e la generalità della previsione legale, non si ritiene che la stessa possa essere interpretata nel senso di richiedere anche tale ultima condizione legittimante.

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ioE’ anche opportuno precisare che la norna non ha previsto accertamenti sull’impossibilità di effettuare visite specialistiche in orario diverso da quello di servizio.

Quindi, è rimessa alla valutazione e al buon senso del dipendente interessato la scelta di utilizzo di istituti contrattuali alternativi (permessi brevi, permessi per motivi personali, banca delle ore, ferie), ferma restando l’applicazione del regime della decurtazione del trattamento retributivo previsto dalla legge e dal CCNL in caso di assenza per malattia.

INFORTUNIO SUL LAVORO

Secondo la definizione contenuta nell’articolo 2, del D.P.R. n. 1124/1965, viene considerato infortunio sul lavoro l’infortunio accaduto “… per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata o la morte o un’inabilità permanente al lavoro, oppure un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”. Secondo quanto disposto dal citato testo unico, l’inabilità permanente assoluta è la conseguenza di un infortunio sul lavoro che privi completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro.

L’inabilità permanente parziale è invece la conseguenza di un infortunio che diminuisca in misura superiore al 10%, e per tutta la vita l’attitudine al lavoro.L’inabilità temporanea assoluta è infine la conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente e di fatto, per più di tre giorni di andare al lavoro.

Il verificarsi di un infortunio in occasione del lavoro o di una malattia dovuta all’attività lavorativa, come sopra definita,

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io comporta da un lato il diritto del lavoratore ad assentarsi dal luogo di lavoro e, allo stesso tempo, a ottenere una serie di prestazioni previdenziali a carico dell’Istituto Nazionale per gli Infortuni sul lavoro (INAIL), e dall’altro una serie di obblighi in capo al datore di lavoro.

Il datore di lavoro è generalmente tenuto a tenere una serie di comportamenti tali da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori infortunati, come verrà in seguito specificato. Inoltre esso è chiamato ad erogare un trattamento economico integrativo delle prestazioni previdenziali erogate dall’INAIL e, su richiesta dello stesso istituto, ovvero in presenza di specifiche disposizioni contrattuali collettive in tal senso.

Da parte sua, il Lavoratore ha diritto ad assentarsi dal lavoro e alla conseguente conservazione del posto di lavoro per il periodo stabilito dalla legge o, dai singoli contratti collettivi.

L’infortunio sul lavoro non è indennizzabile quando esso sia dovuto a dolo del lavoratore preordinato ad ottenere il relativo trattamento economico senza prestare l’attività lavorativa ovverosia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore di sottoporsi a un rischio diverso da quello cui sarebbe esposto per esigenze di servizio.

INFORTUNIO IN ITINERE

Un’altra tipologia di infortuni è quella che comprende gli infortuni occorsi ai lavoratori durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, salvo il caso di interruzione o deviazione del percorso del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non dovute a causa di forza maggiore.

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ioL’assicurazione trova applicazione anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato da esigenze di carattere oggettivo. Naturalmente restano esclusi gli infortuni occorsi nella propria proprietà, nel condominio, e quelli che non si sono verificati sul suolo pubblico. Inoltre vengono esclusi gli infortuni causati direttamente dall’abuso di alcolici e psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti.

ADEMPIMENTI DEL LAVORATOREIl lavoratore che subisce un infortunio, anche se di lieve entità è tenuto ai sensi dell’art. 52, comma 1 del D.P.R. n.1124/1965, a darne immediata notizia di quanto occorsogli, al proprio datore di lavoro recandosi al più presto presso il pronto soccorso della struttura. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, il lavoratore perde il diritto alla indennità per tutti i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro è stato informato di quanto avvenuto.

INDENNITÀ INAILLe prestazioni economiche a carico dell’Inail, nel caso di infortuni, possono essere sintetizzate come segue:

• per il lavoratore infortunato, un’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea assoluta o una rendita nel caso di inabilità permanente;

• per gli eventuali superstiti una rendita ed un assegno “una tantum” in caso di morte;

• per la persona che svolge un’assistenza continuativa, infine, un assegno.

Noi affronteremo nello specifico il caso classico, quello più comune, l’inabilità temporanea assoluta. L’indennità economica giornaliera per inabilità temporanea assoluta è a carico del datore di lavoro è cioè il 100% della retribuzione per il giorno dell’infortunio e il 60% per i successivi tre giorni.

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io Dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio, l’indennità viene erogata dall’Inail, fino a quanto dura l’inabilità assoluta.

L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta a carico dall’Inail è pari al 60% della retribuzione media giornaliera riferita ai 15 giorni immediatamente precedenti l’evento stesso, che viene elevata al 75% a decorrere dal novantunesimo giorno anche non continuativo. Il contratto collettivo del comparto sanità prevede norme più favorevoli rispetto alla norma nazionale, infatti vi è l’obbligo da parte del datore di lavoro dell’integrazione della retribuzione al 100%.

MALATTIA PROFESSIONALELa malattia professionale, secondo quanto disposto dall’articolo 3, del D.P.R. n.1124/1965, si considera quella alterazione contratta nell’esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore. In particolare, la malattia professionale è costituita dalla aggressione dell’organismo che il lavoratore subisce a causa dello svolgimento della propria attività lavorativa, e che si riflette in una definitiva alterazione dell’organismo stesso che produce, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa.E’ immediatamente evidente, quindi, come la natura della malattia professionale sia differente rispetto a quella dell’infortunio sul lavoro, in quanto la stessa non deriva da una causa violenta ed istantanea, ma dall’azione lenta nel tempo causata dal contatto e dall’esposizione a sostanze nocive che il lavoratore ha dovuto subire negli anni di svolgimento della propria attività lavorativa.Pertanto, deve essere considerata malattia professionale, e come tale indennizzabile dall’INAIL, qualsiasi infermità di cui

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iosia comunque provata la causa di servizio (sentenza della corte costituzionale 179/1988 e D.lgs. n. 38/2000 articolo 10).

ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE

Come previsto dall’articolo 52, comma 2 del D.P.R. n. 1124/1965, il lavoratore ha l’obbligo di denunciare l’eventuale insorgenza di una malattia professionale ai datori di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della stessa. Eventuali ritardi nella denuncia producono la decadenza dal diritto a ricevere la relativa indennità da parte dell’istituto per tutto il periodo antecedente la denuncia stessa.Il Lavoratore che ritiene essere soggetto ad una malattia professionale, dunque, è tenuto a produrre tutta la documentazione ragionevolmente acquisibile sia sulle condizioni di rischio sia sull’esistenza della malattia.Qualora vi sia una prima valutazione di possibile insorgenza di una malattia professionale, tutti gli ulteriori esami clinico-specialistici necessari per l’approfondimento di nesso eziologico tra questa e lo svolgimento della attività lavorativa devono essere svolti a cura ed a carico dell’istituto.

DANNO BIOLOGICO

Con l’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 38/2000 (riforma Inail), è stato per la prima volta introdotto, anche se invia sperimentale, il concetto di danno biologico, definendolo come qualsiasi lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale.

Sempre secondo quanto disposto dallo stesso decreto, le prestazioni per il risarcimento del danno biologico sono determinate indipendentemente dalla retribuzione della

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io persona che ha subito il danno. Infatti le menomazioni dell’integrità psicofisica sono valutate in base ad una specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. Innanzitutto è necessario specificare che non hanno diritto ad alcuna indennità gli infortunati con postumi di invalidità inferiori al 6%.

In particolare, l’indennizzo delle menomazioni accertate in sede medico legale di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in forma capitale.Dal 16% in poi, l’indennizzo viene liquidato in forma di rendita, secondo la “tabella indennizzo danno biologico”. Tale tabella varia in funzione dell’età del Lavoratore al momento della guarigione clinica e del sesso dello stesso. Le menomazioni di grado pari o superiori al 16% danno diritto ad un’ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione del lavoratore e al coefficiente di cui all’apposita “tabelle dei coefficienti”. La tabelle vengono aggiornate ogni anno con D.M. In tutti i casi di aggravamento conseguente alla malattia professionale, entro 15 anni dalla denuncia di malattia professionale, il lavoratore stesso può chiedere, l’adeguamento dell’indennizzo del capitale già concesso.

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ioAbbiamo visto le norme generali che si applicano ai Lavoratori in caso di malattia e infortunio, adesso esamineremo le norme sancite dalla contrattazione collettiva del comparto sanità, contrattazione che si applica a tutti i dipendenti del S.S.N. nonché il CCNL AIOP e UNEBA

COMPARTO SANITÀ

La malattia nel comparto sanità è regolata dall’art 23 del CCNL comparto Sanità personale non dirigente - parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 che così recita:

ART. 23 (Assenze per malattia)

1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.

Il contratto prevede il comporto per sommatoria, ne consegue che le assenze per malattia effettuate negli ultimi tre anni si sommano. 2. Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi ovvero di essere sottoposto all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza

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io di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

Come abbiamo visto in precedenza, il nostro contratto prevede per chi supera il periodo di comporto retribuito un ulteriore periodo di 18 mesi di aspettativa senza assegni, o può richiede all’ASL competente una visita per valutare la sua idoneità al lavoro.

3. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, ovvero qualora non sia stato possibile applicare l’art. 16 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 perché il dipendente, a seguito degli accertamenti sanitari, è stato dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’azienda o l’ente può procedere, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.

Superato il periodo di comporto l’azienda a seguito anche degli accertamenti sanitari, può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro. 4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.6. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:

a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo per le malattie

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iosuperiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella 1 allegata al presente contratto.

b) 90% della retribuzione di cui alla lettera “a” per i successivi 3 mesi di assenza;

c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera “a” per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;

d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.

6.bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale della azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 6, lettera a). Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, ove ottenuto, il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento (comma integrato dal C.C.N.L. INTEGRATIVO 20/09/2001)

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io 7. L’assenza per malattia deve essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato impedimento. 8. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell’assenza entro i tre giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.9. L’azienda o l’ente dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso l’azienda sanitaria locale territorialmente competente.10. Il dipendente che, durante l’assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.11. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.12. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’azienda o all’ente.13. Nel caso in cui l’infermità sia causata da colpa di un terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all’azienda o ente. In tal caso il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile –

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ioqualora comprensivo anche della normale retribuzione – è versato dal dipendente all’azienda o ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, ai sensi del comma 6, lettere “a”, “b” e “c”, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’azienda o ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.14. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, dalla quale decorre il triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell’insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto se più favorevole.

ASSENZE PER MALATTIA - ESEMPI PRATICIperiodo di comporto

Applicazione dell’art. 23, comma 1.1.1. Si supponga che un dipendente, dopo l’entrata in vigore del presente contratto, si assenti per malattia secondo il seguente schema:dal 10.9.95 al 10.11.95 (2 mesi);dal 15.1.96 al 15.11.96 (10 mesi);dal 20.7.98 al 20.2.99 (7 mesi - ultimo episodio

morboso).Per stabilire se e quando sarà superato il cosiddetto “periodo di comporto” è necessario:

1. sommare le assenze intervenute nei tre anni precedenti la nuova malattia;

2. sommare a tali assenze quelle dell’ultimo episodio morboso.

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io Applicando tali regole si ha:totale assenze effettuate dal 19.7.95 al 19.7.98: 12 mesiultimo episodio morboso: 7 mesitotale 19 mesiAl 20.1.99 il dipendente avrà totalizzato 18 mesi di assenza. Dal 21.1.99 egli avrà quindi superato il periodo massimo consentito (salva la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di assenza non retribuita).1.2. Si supponga ora che il dipendente si assenti secondo il seguente schema: dal 10.9.95 al 10.11.95 (2 mesi);dal 15.1.96 al 15.11.96 (10 mesi);dal 20.12.97 al 20.6.98 (6 mesi);dal 20.12.99 al 20.1.00 (1 mese - ultimo episodio morboso).Applicando le regole illustrate nel punto 1.1. si può verificare che il dipendente ha ancora diritto alla conservazione del posto per un periodo di 11 mesi. Infatti: assenze effettuate dal 19.12.96 al 19.12.99: 6 mesiultimo episodio morboso: 1 mese totale 7 mesi

Al 20.6.98 il dipendente completa, ma non supera, il periodo consentito; successivamente egli non effettua assenze fino al 20.12.99, con la conseguenza che al fine del computo dei tre anni si dovrà andare a ritroso fino al 19.12.96. Al 20.1.99 egli avrà totalizzato solo 7 mesi di assenza.2. Applicazione dell’art. 23, comma 6 - Trattamento economico.

2.1. Per stabilire il tipo di trattamento economico da applicare al caso concreto è innanzitutto necessario stabilire, secondo le regole illustrate nel punto 1, quante assenze sono state effettuate negli ultimi tre anni e sommare a queste ultime quelle del nuovo episodio morboso. Per stare agli esempi fatti

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ionel punto 1, il dipendente avrà diritto al seguente trattamento economico:

Caso illustrato nel punto 1.1.:dal 10.9.95 al 10.11.95 (2 mesi) Intera

retribuzione; dal 15.1.96 al 15.11.96 (10 mesi) Intera

retribuzione fino al 15 .8.96; 90% della retribuz. fino al 15.11.96; dal 20.7.98 al 20.2.99 (7 mesi) 50% della

retribuzione fino al 20.1.99.Dal 21.1.99 l’assenza non è retribuita (questo a prescindere dall’eventuale richiesta fatta ai sensi del comma ... dell’art...)

Caso illustrato nel punto 1.2.:dal 10.9.95 al 10.11.95 (2 mesi); Intera

retribuzione;dal 15.1.96 al 15.11.96 (10 mesi) Intera

retribuzione fino al 15 .8.96 ; 90% della retribuz. fino al 15.11.96;dal 20.12.97 al 20.6.98 (6 mesi) 50% della

retribuzione;dal 20.12.99 al 20.1.00 (1 mese) 100% della

retribuzione.

Trattamento economico dopo la Legge del 6 agosto 2008 n° 133

Per ogni singolo evento di malattia, i primi dieci giorni di assenza (qualunque sia la durata) è corrisposto solo il trattamento economico fondamentale, l’eventuale proseguimento

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io della malattia oltre il decimo giorno non comporta alcuna decurtazione.

Per trattamento economico fondamentale, si intende:Stipendio tabellare;Tredicesima mensilità;Retribuzione individuale di anzianità R.I.A.Fasce;Assegni ad personam;Indennità di qualificazione professionale;Indennità professionale specifica;Posizione organizzativa e/o di coordinamento nel valore

minimo fissato in sede di contrattazione collettiva nazionale4.

Il trattamento economico accessorio è quello finalizzato, invece, a compensare la produttività e remunerare le prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di rischio o disagio. Tali voci retributive, aventi carattere fisso, continuativo o accessorio, quindi soggette alla decurtazione, nei primi dieci giorni di assenza per malattia per ogni singolo evento nell’anno sono:

Retribuzione di posizione organizzativa;Indennità di coordinamento;Indennità ex art. 44;Indennità rischio radiologico;Indennità di rischio per profilassi tubercolare;Indennità di bilinguismo;

4 Interpretazione della conferenza delle regioni e delle provincie autonome del 13 novembre 2008

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ioIndennità SERT;Indennità assistenza domiciliare;Produttività collettiva.

Le assenze per malattia prive di decurtazione

Ai dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale continuerà ad essere corrisposta l’intera retribuzione comprensiva del trattamento economico accessorio per quanto attiene tutte le giornate di assenze per malattia dovute a:Infortunio sul lavoro;Causa di servizio;Ricovero ospedaliero;Day hospital;Patologie gravi che richiedano terapie salva vita;Convalescenza post-ricovero in presenza di

certificazione medica dove si evidenzi la sussistenza di un nesso etiologico ed una continuità tra il ricovero e la convalescenza5

ESEMPI PRATICI 1. Se il dipendente si ammala ed il medico certifica 12

giorni di assenza per malattia, nei primi 10 giorni viene retribuito con il trattamento economico fondamentale e sui restanti 2 giorni non vi è alcuna decurtazione;

2. Se il dipendente prorogasse, con un ulteriore certificato di malattia i primi 12 giorni, ai successivi non viene applicata nessuna decurtazione

5 Interpretazione della conferenza delle regioni e delle provincie autonome del 13 novembre 2008

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io 3. Nel caso invece il dipendente abbia diversi episodi morbosi in periodi diversi, per ogni assenza per malattia i primi 10 giorni o periodo inferiore sarà retribuito solo con il trattamento economico fondamentale, ad esempio porta nell’anno cinque certificazioni mediche:1° certificato: giorni 5 di malattia, per tutti i 5

giorni avrà la decurtazione;2° certificato: giorni 1 di malattia, per l’unico

giorno si applica la decurtazione;3° certificato: giorni 16 di malattia, solo per i

primi 10 giorni avrà la decurtazione;4° certificato: giorni 7 di malattia, si applica per

tutti i 7 giorni la decurtazione;5° certificato: giorni 6 di malattia, quale

continuazione della malattia di cui al quarto certificato, solo per i primi 3 giorni si applica la decurtazione (i primi 3 giorni si sommano ai 7 del precedente certificato)

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ioNella contrattazione collettiva di comparto è inoltre regolata infortunio sul lavoro e malattie dovute a cause di servizio, ecco cosa prevede il C.C.N.L.:

ART. 24(Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio)

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e, comunque, non oltre il periodo di conservazione del posto. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 23, comma 6 lett. a), comprensiva del trattamento accessorio come determinato nella tabella n 1 allegata al presente contratto.2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione l’art. 23, comma 3. Nel caso che l’azienda o ente non proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente riconosciuto permanentemente inidoneo a proficuo lavoro, per l’ulteriore periodo di assenza non compete alcuna retribuzione.3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell’equo indennizzo.CCNL integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999

Art. 47Modalità di applicazione di benefici economiciprevisti da discipline speciali

1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento

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io formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell’1,25% del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa domanda, a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità.

2. Nulla è innovato per quanto riguarda tutta la materia relativa all’accertamento dell’infermità per causa di servizio, al rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e all’equo indennizzo che rimangono regolate dalle seguenti leggi e loro successive modificazioni, che vengono automaticamente recepite nella disciplina pattizia: DPR 3 maggio 1957, n. 686; legge 27 luglio 1962, n. 1116 e successivo DPR del 5 luglio 1965; art. 50 DPR 761/1979; DPR 20 aprile 1994, n. 349; DPR 834/1981 (Tabelle); art. 22 ,commi da 27 a 31, legge 23.12.1994, n. 724; art. 1, commi da 119 a 122 della legge 23.12.1996, n. 662. Con riferimento alla misura dell’equo indennizzo, le parti concordano, inoltre, quanto segue.

a. Per la determinazione dell’equo indennizzo si considera il trattamento economico iniziale di cui all’art. 30, comma 1, lett. a), del CCNL del 7 aprile 1999, della categoria e posizione economica di appartenenza maggiorata dell’80%;

b. La misura dell’equo indennizzo per le menomazioni dell’integrità fisica, iscritte alla prima categoria della tabella A allegata al DPR 23 dicembre 1978, n. 915, è pari a 2,5 volte l’importo dello stipendio determinato a norma del punto a);

c. Per la liquidazione dell’equo indennizzo si fa riferimento

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ioin ogni caso al trattamento economico corrispondente alla posizione di appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda;

d. restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le menomazioni dell’integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria.

L’azienda ha diritto di dedurre dall’importo dell’equo indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite allo stesso titolo dal dipendente per effetto di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati corrisposti dall’azienda stessa.

Nel caso che per effetto di tali assicurazioni l’indennizzo venga liquidato al dipendente sotto la forma di rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà capitalizzando la rendita stessa in relazione all’età dell’interessato. Sono disapplicati l’art.49 del DPR 761/1979 e l’art. 63 del DPR 270/1987.

3. Per quanto riguarda la disciplina della 13.ma mensilità si continua a fare riferimento al D.lgs. C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 263 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La misura dell’indennità integrativa speciale è stabilita dalla tabella allegato 2.

5. In materia di congedo per cure degli invalidi si rinvia alle seguenti leggi: legge 30 marzo 1971, n. 118; DPR 29 dicembre 1973, n. 1032; D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; D.lgs. 23 novembre 1988, n. 509; D.L. 25 novembre 1989, n. 382 convertito in legge 25 gennaio 1990, n. 8; legge 24 dicembre 1993, n. 537.

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io 6. Nei confronti del personale del comparto continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 336/1970 e successive modificazioni e integrazioni; in particolare, il previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% della nozione di retribuzione di cui all’art.37, comma 2, lett. b) per ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio.

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ioContratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all’AIOP, all’ARIS e alla Fondazione don Carlo Gnocchi 2002 - 2005

TITOLO VIMALATTIA, INFORTUNIO E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 42 - Trattamento economico di malattia ed infortunio

In caso di assenza per malattia ed infortunio non professionale il lavoratore deve informare immediatamente, di norma, prima dell’inizio del turno di servizio, la Direzione sanitaria o quella amministrativa, secondo le rispettive competenze, e trasmettere l’attestazione di malattia entro due giorni dalla data del rilascio.

L’infortunio sul lavoro (anche in itinere) riconosciuto dall’INAIL, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le necessarie cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge previste.

Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare per conto dell’INPS le indennità previste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia; inoltre, se la malattia è indennizzata e assistita dall’INPS e l’infortunio dall’INAIL, o se non è indennizzata a causa del superamento dei 180 giorni nell’anno solare in caso di assenza per non più di due episodi morbosi, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere:

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io a) il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per malattia nell’arco di quattro anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in corso.

Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione della malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili. La corresponsione dell’integrazione va corrisposta in base alle norme di legge (Legge 29 febbraio 1980, n. 33, art.1).

Il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite dei diciotto mesi complessivi nell’arco di un quadriennio mobile.

Si conviene, però, che in via eccezionale, per quei lavoratori che abbiano una ricaduta nello stesso evento morboso che ha comportato un prolungato ricovero ospedaliero, in atto al momento della scadenza del prefissato periodo di comporto, questo va prolungato di due mesi, da diciotto a venti mesi; qualora il predetto ricovero ospedaliero sia ancora in atto alla scadenza del 20° mese, il lavoratore ha diritto a richiedere un periodo di aspettativa non retribuito, che può protrarsi per un massimo di tre mesi (dal 20° al 23° mese), purché permanga la situazione di ricovero ospedaliero;

b) il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per infortunio.

Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il 40% della retribuzione, salvo conguaglio con quanto erogato dall’INAIL, con conseguente obbligo del lavoratore di rimborsare quanto

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iopercepito a titolo di anticipazione. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto, se avesse lavorato, a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili. Si fanno salve le condizioni di miglior favore delle singole Amministrazioni.

Ai fini del riconoscimento della retribuzione nella misura del 100%, non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.

Il lavoratore assente per malattia decade dal diritto all’indennità di malattia dovuta dall’Istituto previdenziale e dalla predetta integrazione a carico della Struttura sanitaria, in caso di assenza alla visita di controllo domiciliare, richiesta o disposta ai sensi dell’art.5 della Legge n.300/70, nelle fasce orarie di reperibilità previste dal Dm 8 gennaio 1985 (G.Uff. n.33/85) e successive modificazioni.

Qualora il lavoratore debba assentarsi dal proprio domicilio per sottoporsi a visita specialistica o ambulatoriale, comunque ha l’obbligo di avvertire l’Amministrazione entro le ore 9.00 dello stesso giorno.

In caso di licenziamento del lavoratore comminato dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, il periodo di conservazione del posto sarà limitato alla sola durata del periodo di preavviso e non oltre, anche in caso di successiva insorgenza di malattia.

Nel caso in cui l’infortunio o la malattia sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell’Azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte, subentrando la Struttura sanitaria nella titolarità delle corrispondenti azioni legali, nei limiti del danno subito.

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io Per i lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le disposizioni legislative che regolano la materia.

In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale della azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, ove ottenuto, il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento.

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ioCCNL UNEBA SOTTOSCRITTO IL 08.5.2013

Art. 67Malattia ed infortunio

Per malattia od infortunio si intende ogni alterazione dello stato di salute, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto, accertata dagli Enti assistenziali presso i quali i lavoratori sono assicurati. Il diritto al trattamento di malattia nel caso di infortunio non riconosciuto dall’Inail verrà garantito a seguito di convalida da parte dell’Inps.

Malattia

Salvo il caso di grave e legittimo impedimento, di cui sempre incombe alla lavoratrice ed al lavoratore l’onere della prova, L’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’Istituzione e le prosecuzioni delle stesse debbono essere comunicate tempestivamente in tempo utile per consentire la normale continuità del servizio, prima dell’inizio del turno di lavoro e successivamente idoneamente certificate entro 48 ore. Parimenti devono essere tempestivamente comunicati anche i rientri dalle assenze stesse.

Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore dovranno inviare all’Istituzione stessa entro 48 ore dall’inizio dell’assenza il numero del protocollo informatico relativo alla certificazione sanitaria attestante l’incapacità lavorativa, nonché i successivi numeri di protocollo dei certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine.

La comunicazione del numero di protocollo dovrà avvenire secondo la normativa vigente.

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io L’Istituzione ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti.

Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 365 giorni di calendario continuativi ovvero frazionati nell’arco dell’ultimo triennio a partire dall’evento in corso e comprensivo dello stesso; ai fini di tale comporto si conteggeranno solo gli eventi morbosi insorti a partire dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

I limiti di cui sopra potranno essere raggiunti per assenze di malattia o di infortunio non sul lavoro anche se in più riprese.

Nel caso di superamento di tale comporto l’Istituzione potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell’indennità di anzianità e di preavviso.

Le lavoratrici o i lavoratori affetti da patologie gravi, debitamente documentate dalle strutture pubbliche o private convenzionate/accreditate, che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, non sono soggetti al computo del comporto di cui sopra.

La retribuzione dei giorni di malattia sarà corrisposta secondo la normativa INPS vigente. Nel caso di lavoratore assunto con contratto a termine, le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al presente articolo saranno applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso. Il periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle ferie, degli

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ioscatti di anzianità, della 13° e 14° mensilità.

Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto: a) alle prestazioni sanitarie del servizio sanitario nazionale; b) ad una indennità pari al 50% della normale retribuzione

percepita per i giorni di malattia dal 4° al 20°, e pari a 2/3 della normale retribuzione per i giorni successivi, da corrispondersi dall’INPS;

c) ad una integrazione dell’indennità a carico dell’INPS da corrispondersi dall’Istituzione, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:

1. il 90% della normale retribuzione per i giorni dal l o al 17°;2. il l 00% della normale retribuzione per i giorni dal 18° in poi;

d) alle anticipazioni di cui alla L. 29 dicembrel980, n. 33.

Le indennità a carico delle Istituzioni non sono dovute se l’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo le indennità di cui alla lettera b); se l’indennità è corrisposta dall’INPS in misura ridotta, l’istituzione non è tenuta ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall’INPS stessa.

Tubercolosi

Per il trattamento dei lavoratori affetti da tubercolosi, si fa riferimento alle norme legislative vigenti.

Infortunio

Il personale che ha subito infortunio ha diritto al trattamento economico stabilito per la malattia fino al 180° giorno e alla conservazione del posto sino alla guarigione clinica dai postumi

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io dell’infortunio medesimo regolarmente denunciato all’INAIL.

Le indennità dovute dall’Inail saranno anticipate dall’Istituzione alle normali scadenze del periodo di retribuzione nella misura dell’ 80%.

I lavoratori aventi diritto sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Istituzione l’avvenuta liquidazione a pagamento da parte dall’Inail delle indennità spettanti, onde permettere all’ Amministrazione di conguagliare l’anticipo.

Nel caso di malattia o infortunio denunciati dopo la notificazione del preavviso le norme relative alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico sono applicabili nei limiti di scadenza del preavviso stesso.

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