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La visita fiscale ha la funzione di accertare la veridicità della prognosi, dunque l' inattitudine del

dipendente al lavoro, la sua permanenza presso il domicilio e la sua reperibilità nelle fasce orarie

previste.

La produzione di idonea certificazione medica ha, invece, la funzione probatoria dell'esistenza dello

stato di malattia che assurge a causa di impedimento del regolare svolgimento della prestazione

lavorativa. Per il lavoratore all'obbligo di comunicazione dello stato di malattia, si aggiunge quindi

l'obbligo probatorio.

Il medico che ha l' incarico di effettuare il controllo della malattia del dipendente deve dare

conferma o meno della stessa e dell' effetto preclusivo dello svolgimento dell' attività lavorativa.

Nell' ipotesi in cui il medico ritenga opportuno modificare la prognosi dovrà darne motivazione,

inoltre dovrà redigere apposito referto attestante il controllo svolto. Una copia di tale referto

rimarrà al dipendente, mentre altra copia sarà consegnata alla ASL.

Qualora il dipendente non risulti reperibile presso il suo domicilio, il medico deve lasciare apposito

avviso, invitandolo a sottoporsi a visita ambulatoriale.

Potrebbe verificarsi il caso di un contrasto tra certificati medici, dunque all' invito del medico a

riprendere l' attività lavorativa, il dipendente oppone un certificato attestante la prosecuzione dello

stato di malattia. La Corte di Cassazione si è pronunciata al riguardo con sentenza, affermando che il

datore di lavoro deve richiedere una ulteriore visita fiscale.

In base alla vigente normativa, in caso di assenza ingiustificata del dipendente dal domicilio,

conseguirà la decurtazione del trattamento economico nei confronti del dipendente.

Gli obblighi del Dipendente in caso di malattia ed in particolare quello di diligenza:

Il dipendente è tenuto a ottemperare alcuni obblighi quali: la tempestiva comunicazione dell'

assenza, non oltre l' inizio del turno lavorativo del giorno in cui si verifica, il suo eventuale protrarsi,

la presentazione del certificato medico attestante lo stato di infermità o la sua spedizione mediante

raccomandata, entro i cinque giorni successivi all' inizio della malattia o alla prosecuzione della

stessa. Qualora il termine cada di giorno festivo, è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il dipendente è tenuto a rendersi reperibile durante le fasce orarie previste.

Per il Dipendente l'adempimento di questi obblighi particolari è basato sul rispetto dell' obbligo più

generale di diligenza. Si tratta di uno degli obblighi (obbligo di obbedienza, di fedeltà, di riservatezza,

di diligenza) che "specificano il contenuto della prestazione di lavoro subordinato e costituiscono

indici di misura dell' adempimento della stessa" (Luisa Galantino, "Diritto del lavoro"). L' obbligo di

diligenza, in particolare, vincola il lavoratore ai fini del corretto e puntuale svolgimento della

propria attività. Il significato ontologico della diligenza si percepisce in base ad una serie di cautele,

cure, attenzioni che devono plasmare l'esecuzione della prestazione. La diligenza nel suo significato

oggettivo assurge a criterio di misura della prestazione dovuta dal lavoratore, in grado di indicare il

livello e l'entità del quantum debeatur. (Del Giudice, Mariani, Izzo, "Diritto del Lavoro"). Dalla fine

degli anni ottanta a oggi, si sono susseguite varie riforme del pubblico impiego che hanno

determinato la sua contrattualizzazione, implicante l' applicazione di gran parte del corpo normativo

civilistico che già disciplinava i rapporti di lavoro privato. Per l' obbligo di diligenza si può richiamare

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la disposizione contenuta nell' art. 2104 del Codice Civile. La Corte Suprema di Cassazione è

intervenuta in questo ambito con sentenza del 14/05/1997, precisando che la diligenza nel caso

particolare dell 'assenza per malattia, consiste nel determinare l' effettività del dovere di

comunicazione dell' assenza e della reperibilità. La diligenza, perciò, pone per il dipendente un

contegno di tipo collaborativo, soprattutto in relazione alla prognosi ed all' eventuale durata dell'

assenza.

Gli interventi della Corte di Cassazione:

Nell 'ottica di tale contegno cooperativo, si può considerare la giurisprudenza della Corte di

Cassazione che ha offerto la soluzione per svariati problemi che si sono manifestati in casi quotidiani.

Nella Sentenza del 9/10/1998 la Corte di Cassazione si è pronunciata sull' assenza del dipendente per

malattia verificatasi all' estero. La suprema Corte ha precisato che il dipendente non aveva soltanto

il dovere di comunicare al datore di lavoro l' assenza, ma altresì il dovere di accertarsi dell' effettiva

ricezione della comunicazione della malattia e delle coordinate dove eseguire la visita fiscale. Nella

stessa sentenza, inoltre, la Suprema Corte ha affermato che il domicilio del dipendente può ben

coincidere con la sede di un albergo. In tal caso il dipendente ha l'onere di comunicare precisamente

l' indirizzo in cui eventualmente si possa svolgere la visita di controllo.

L' Organo Giurisdizionale si è, inoltre, pronunciato con sentenza del 11/02/1993 sul concetto di

giustificato motivo, in caso di assenza del dipendente al domicilio comunicato: un impedimento

ragionevole, un motivo serio ed apprezzabile che comporti il compimento di adempimenti non

rinviabili oltre le fasce orarie previste.

Con Sentenza del 14/04/1994, la Suprema Corte, si è pronunciata sulla prova dell 'esistenza del

giustificato motivo, affermando l' incombenza dell'onere probatorio del giustificato motivo di

assenza, in capo al dipendente.

Gli interventi normativi recenti:

Sul solco precedentemente tracciato dal legislatore e sulla disciplina contenuta nei C.C.N.L. , il D.L.

112 del 2008 prima, e la legge 131 di conversione, successivamente, hanno stabilito una serie di

regole aggiuntive per le visite fiscali.

Il dipendente assente per malattia, e’ tenuto a rendersi reperibile all’indirizzo comunicato

all’amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo dalla malattia, ivi compresi i giorni

domenicali, festivi o comunque non lavorativi, per consentire il controllo medico dell’incapacita’

lavorativa. Sono fatte salve le eventuali documentate necessita’ di assentarsi dal domicilio per visite

mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per

altri giustificati motivi, dei quali il dipendente e’ tenuto a dare preventiva informazione

all’amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.

All' art. 71 del D.L. 112 del 2008 si precisa che: "L'amministrazione dispone il controllo in ordine alla

sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto

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delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali

devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore

14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi non lavorativi e festivi".

Il Legislatore con il "Decreto Anticrisi" 78/2009, è intervenuto ed ha abrogato il secondo periodo del

comma 3 dell' art. 71 del decreto 112/08 convertito in Legge 133/08, laddove prevedeva il

summenzionato regime di reperibilità per i dipendenti ai fini delle visite fiscali. Attualmente, dunque

si considera applicabile il previgente sistema di fasce orarie: Tutti i giorni, anche la domenica ed i

festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.