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La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e la nuova disciplina Avv. Roberto Mastrofini Dott. Massimo Fieramonti Dott. Patrizio Belli

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La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive

futureLa riscossione dopo Equitalia

L’armonizzazione dei sistemi contabili e la nuova disciplina

Avv. Roberto MastrofiniDott. Massimo Fieramonti

Dott. Patrizio Belli

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1° PARTE:

LA IUC E LE SUE DIVERSE COMPONENTI (UN ANNO DI APPLICAZIONE E

PROSPETTIVE FUTURE)

 

1) Lineamenti generali della IUC: la struttura, la ripartizione in tre distinti tributi, il grado

di autonomia di ciascun tributo

2) La TARI, la TASI: soggetti passivi, l’oggetto dell’imposizione, la manovra sulle

aliquote e i rapporti con l’IMU

3) I principali interventi giurisprudenziali e i chiarimenti ministeriali

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Indice generale 1

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LA LEGGE DI STABILITA’ 147 DEL 2013:

IUC-TARI-TASICome eravamo rimasti –l’evoluzione continua

Ci ricordiamoImu-Trise-Tares-Tuc-Iuc,ecc…

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Comma 639 La IUC

2 PRESUPPOSTI IMPOSITIVI:

•uno riferito al possesso e commisurato alla natura e al valore dell’immobile

e

•l’altro all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali

In base a questi presupposti la IUC si compone di

-una imposta di natura patrimoniale-IMU-dovuta dal possessore di

immobili(con esclusione delle abitazioni principali non di lusso);

-una componente riferita ai servizi che a sua volta si articola in :

TASI -relativa ai servizi indivisibili del Comune (pubblica illuminazione.

Vigilanza urbana, manutenzione delle strade e del verde) a carico sia del

possessore che dell’utilizzatore

TARI -relativa al finanziamento del costo dei servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore

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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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Comma 640 La IUC

L'aliquota max IMU + TASI no > limiti prefissati per la sola IMU 2013-vedi comma 677

Comma 677

677. Il comune determina l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al

quale la somma aliquote TASI+IMU per ciascuna tipologia di immobile non può

essere superiore all'aliquota max legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata

al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione diverse tipologie di immobile.

Per il 2014, l'aliquota max TASI no > il 2,5 per mille.

Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere

superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano

finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse

equiparate detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico

di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento

all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili

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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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TARI

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Comma 641 la TARI

IL PRESUPPOSTO DELLA TARI

Nel possesso o nella detenzione di locali, aree scoperte, indipendentemente dal loro effettivo uso, purchè si tratti di

immobili potenzialmente in grado di produrre rifiuti

Giurisprudenza costante

Mera attitudine degli immobili a produrre rifiuti indipendentemente dalla

circostanza che vi sia un effettivo utilizzo del servizio pubblico

Non viene ripreso all’interno della formulazione della nuova TARI

il concetto di Occupazione

Si dispone l’esclusione dal pagamento delle Aree scoperte o pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative e delle

aree comuni condominiali di cui all’art 1117 non detenute o occupate in via esclusiva

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Comma 641 la TARI

IL PRESUPPOSTO DELLA TARI

IL PROBLEMA DELLA CASE VUOTE

Cassazione (Ord 18022 del 24.07.2013) ha ritenuto legittima la pretese

del comune di Bologna di applicare la TARSU(il principio si estende di

fatto a TARES e TARI) ad UN APPARTAMENTO INUTILIZZATO

Il cambio di residenza del contribuente, la denuncia di cessazione

dell’occupazione dell’immobile e il mancato consumo dell’energia

elettrica non lo esonerano dal pagamento della Tassa rifiuti.

I comuni quasi mai hanno applicato questo principio

SONO SICURAMENTE ESCLUSI DALLA TASSAZIONE

IMMOBILI INAGIBILI, INABITABILI DIROCCATI

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Comma 641 la TARI

IL PRESUPPOSTO DELLA TARI

IL PROBLEMA DELLA CASE VUOTE

Linee guida MEF del 2013 sulla corretta applicazione della TARES ha

sostenuto(si veda art.8 proposto) che non sono soggette al tributo le

unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili

e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

Si rimarca in particolare che si prevede la non

imponibilità delle abitazioni che risultino

congiuntamente prive di mobili e suppellettili e altresì

sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete

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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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Comma 642 la TARI

IL SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO(come nella TARES)

Possessore o detentore dell’area o del fabbricato suscettibile di produrre rifiuti urbani (sparisce la figura dell’occupante)

In caso di pluralità di possessori o di detentori vi è una responsabilità solidale tra tutti coloro che possiedono o

detengono i locali e le aree soggette al pagamento del tributo

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Comma 643 la TARI

UTILIZZO TEMPORANEO(come nella Tares)

Responsabilità del tributo al Possessore nel caso di utilizzo temporaneo di un locale o di un’area inferiore a 6 mesi.

Nel caso di utilizzo inferiore a 6 mesi ma non riconducibili all’uso temporaneo come di un contratto di locazione

quadriennale che inizia a ottobresoggettività passiva in capo all’utilizzatore per tutta la durata della detenzione

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Comma 644 la TARI

CENTRI COMMERCIALI E MULTIPROPRIETA’

Soggetto passivo del tributoTitolare dei locali o delle aree ad uso esclusivo

Responsabilità del pagamento tributo e dell’obbligo della presentazione della dichiarazione sia per i locali comuni che per

quelli a uso esclusivo Amministratore

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Comma 645 la TARI

DETERMINAZIONE SUPERFICIE ASSOGGETTABILE A TARI

(come nella Tares)

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel

catasto edilizio urbano è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree

suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio

successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-

città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle

disposizioni di cui al comma 647.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014)

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Comma 646 la TARI

APPLICAZIONE TARI

Si considerano le superfici

dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

ACCERTAMENTO TARI

Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può

considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80

per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti

dal regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

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Comma 647 la TARI

INTERSCAMBIO COMUNI-AGENZIA DELLE ENTRATE

DATI relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria,

iscritte in catasto e corredate di planimetria

. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando

le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge

27 luglio 2000, n. 212.

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Comma 648 la TARI

APPLICAZIONE TARI E SUPERFICIE

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o

iscrivibili nel catasto edilizio urbano

la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile

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Comma 649 la TARI

RIFIUTI SPECIALI E IL VALORE DEL REGOLAMENTO

non si tiene conto nella determinazione della superficie assoggettabile a TARI quella

parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui

smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione

che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Con regolamento il Comune disciplina le riduzioni della quota variabile del tributo

proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di

aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati e sempre con

regolamento individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i

magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati

all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di

assimilazione.

Il comune ha l’obbligo e lo deve fare con espresso riferimento alla quota variabile

La norma sembra estendere il divieto di assimilazione ai magazzini

“funzionalmente ed esclusivamente collegati” alla produzione stessa nozione

sulla quale il regolamento dovrà indicare i contorni17

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Comma 650-651 la TARI

CORRESPONSIONE E CRITERI

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

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Comma 652 la TARI

LE ALTERNATIVE AI CRITERI DEL DPR 158- LE COMPLESSITA’

Il comune, in alternativa può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del

servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività

quantitativa e qualitativa di rifiuti.

CONSEGUENZE

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Comma 652 la TARI

LE ALTERNATIVE AI CRITERI DEL DPR 158- LE COMPLESSITA’

CONSEGUENZENelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27

aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe IL COMUNE PUÒ

1)prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento

di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento

2)può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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Comma 652 la TARI

LE ALTERNATIVE AI CRITERI DEL DPR 158- LE COMPLESSITA’

EFFETTILa norma assicura uno strumento transitorio che evita i repentini aumenti del prelievo nel passaggio

La transitorietà della norma suggerisce l’esigenza che i Comuni prevedano un percorso di avvicinamento alle variazione ammesse dal DR 158 nell’adozione dei coefficienti tariffari

Aumentare o ridurre del 50 per cento i coefficienti è finalizzata a permettere un’applicazione transitoria della TARI

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Comma 653-654 la TARI

DETERMINAZIONE COSTI E COPERTURA

Dal 2016, nella determinazione dei costi( comma 654) il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Va assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Quindi Vanno ricompresi anche i costi per lo smaltimento in discarica (costi di realizzazione impianto, costi per la prestazione garanzia finanziaria e costi stimati di chiusura nonchè costi di gestione successiva alla chiusura)

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Comma 653-654 la TARI

RIFIUTI SPECIALI

Esclusi costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori

Art.184 comma 2 Dlgs 152/2006 sono rifiuti speciali:

-rifiuti da attività agricole e agro industriali

-rifiuti derivanti da demolizioni, costruzioni e scavo

-rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività commerciali, di servizio e sanitarie

-rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotto da potabilizzazione e da altre trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

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Comma 655 la TARI

SCUOLE STATALI

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle

istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del DL 248/2007 convertito dalla legge 28

febbraio 2008, n. 31.

Le scuole non pagano poiché è il Ministero dell’Istruzione che corrisponde ai

Comuni la somma concordata in sede conferenza Stato-città autonomie locali.

L’importo è versato è un importo forfettario (determinato non in base ALLA

SUPERFICIE MA IN BASE NUMERO ALUNNI)

Problema-Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è

sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Vuol dire che la quota relativa ai relativi oneri che non trova copertura erogata dal

Ministero sembra dover restare a carico del bilancio comunale e non traslata sulla

tariffa applicata alle altre categorie di contribuenti(posizione contrastata)

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Comma 656-657-658 la TARI

RIDUZIONI OBBLIGATORIE

-mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti,

-effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento

-interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

-nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, graduabile, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita

-a favore della raccolta differenziata delle utenze domestiche(tale obbligo appare incongruo in quanto la raccolta differenziata è in generale estensione e tende a coinvoglere tutte le utenze domestiche)

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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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Comma 659-660 la TARI

RIDUZIONI FACOLTATIVE(FINO ALL’ESENZIONE)

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e

discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad

uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di

sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

CON TARES FINO AL 30% ORA NESSUN LIMITE

-ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto lett. da a) a e) comma 659. La relativa

copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e

deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità

generale del comune (vista in relazione al comma 682 lett a n4 per ISEE).

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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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Comma 662-663 la TARI

TARIFFA GIORNALIERA E MISURA TARIFFARIA

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera.

L'occupazione o la detenzione è temporanea

quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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Comma 662-663-664 la TARI

TARIFFA GIORNALIERA E MISURA TARIFFARIA

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree

pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità

di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera.

L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi

inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI,

rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100

per cento.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento

della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di

occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche

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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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Comma 665-666 la TARI

TARIFFA ANNUALE E TRIBUTO PROVINCIALE

Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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Comma 667-668 la TARI

TARIFFA PUNTUALE E COMMISURAZIONE

Con un regolamento ministeriale sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte

dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al

servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai

criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo

modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle

forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

Quali saranno gli effetti?

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di

rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo

52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una

tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.

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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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TASI

come siamo messi?Scaduti i termini(settembre)

Un ente locale su quattro non ha fissato le aliquote. I numeri-i comuni italiani 8057

2178 -maggio5.227 hanno messo online a settembre

652 tutto a dicembreora valanga di 13 mila delibere

e 8.600 regolamenti

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TASIscadenzario

10 settembre- termine entro cui i comuni ritardatari avrebbero dovuto trasmettere al Mef le delibere TASI.

18 settembre-termine entro cui il MEF dovrà procedere alla pubblicazione on line delle delibere.

16 ottobre -termine per il pagamento dell’acconto TASI nei comuni che hanno rispettato la scadenza del 10 settembre

16 dicembre-termine per pagamento saldo IMU e nei comuni che hanno deliberato entro il 31 maggio o 10 settembre e trasmesso

le delibere al ministero anche del saldo TASI

Nei comuni che non hanno deliberato nulla la TASI si pagherà in rata unica 16 dicembre applicando l’aliquota base(1 per mille)

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Il caso-caos MilanoLa Giunta del Comune di Milano ha approvato la normativa che definisce le

regole per il versamento della TASI, introducendo sgravi fiscali mirati . TASI

aliquota 2,5 per mille e Detrazioni TASI

che si riducono con l’aumentare del valore dell’immobile e che devono essere calcolate sulla base di un quoziente familiare relativo al numero dei figli,

mentre anche chi ha denunciato l’occupazione abusiva della propria abitazione può beneficiare di importi ridotti.

Inquilini in affitto devono versare il 10% della tassa.

IMU invariata e deve essere versata sulla base delle aliquote stabilite nel 2013.

TARIdeve essere calcolata valutando la superficie calpestabile e commisurata alla quantità di rifiuti prodotti (e attività commerciali che operano nelle vicinanze di

cantieri stradali usufruiscono di uno sconto pari al 25%)

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Il caso-caos MilanoIl problema molti professionisti hanno inserito nel calcolo TASI

lo sconto di 20 euro per ciascun figlio convivente con meno di 26 anni anche a chi non ne ha diritto.

Tale detrazione per ciascun figlio con meno di 26 anni spetta per le abitazioni ubicate nel territorio del Comune di Milano, con valore catastale modesto, a patto che il figlio sia dimorante abitualmente e residente anagraficamente

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La norma di Milano «La detrazione di base è maggiorata di 20 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni,

purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale».

Detrazione non spetta indipendentemente dal reddito del contribuente ma solo se si rientra nei parametri delle detrazioni base( reddito inferiore a 21 mila €) Molti professionisti hanno applicato lo sconto indipendentemente dal reddito

conseguenzail Comune dovrà rettificare

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Comma 669-(abrogazione 670)

IL PRESUPPOSTO DELLA TASI

è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa

l’abitazione principale e di aree edificabili come definiti ai sensi

dell’imposta municipale propria ad eccezione dei terreni agricoli.

L’intervento normativo dl 16 (art 2 lett.f)

Chiarisce definitivamente l’esclusione dei terreni dal pagamento TASI .

Viene evitato l’ambiguo riferimento alle “aree scoperte”

Le incertezze circa il regime TASI da riservare alle aree edificabili che in

regime IMU sono fiscalmente considerate come terreni agricoli in presenza di

requisiti soggettivi/oggettivi previsti per questi ultimi (art2. dl 504/92 ripreso a

fini IMU dal comma 2 art.13 dl 201/2011) sono risolte dalle FAQ di giugno N.9

(vedi dopo) nel senso della non imponibilità a fini TASI di tali fattispecie

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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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Comma 669-(abrogazione 670)

IL PRESUPPOSTO DELLA TASI-IL PROBLEMA DEI TERRENI INCOLTI

POSIZIONE DEL MEF

Il MEF dopo aver evidenziato che l’esenzione IMU per i terreni montani e di collina è prevista, ai

sensi della citata lett. h) del comma 1 dell’art. 7, dlgs 504/92 per quelli agricoli, ha precisato che: “I

terreni incolti ricadenti nelle aree montane e di collina, … in base ad un’interpretazione

strettamente letterale della normativa, non potrebbero rientrare nella disposizione di

esenzione, in quanto sfuggono alla definizione di «terreno agricolo» …”. Tuttavia la lettura

sistematica delle disposizioni induce ad affermare che: nell’ambito dell’applicazione

dell’esenzione, devono rientrare anche i terreni incolti aventi le caratteristiche di cui all’art. 7,

lettera h) ... A conferma di ciò … nel decreto del MEF del 30 ottobre 2012 … recante

l’approvazione del modello di dichiarazione IMU … vengono richiamate le fattispecie di esenzione

e, tra queste, viene fatto, in generale, riferimento ai terreni «ricadenti nelle aree montane e di

collina» e non più ai soli terreni agricoli, manifestando in tal modo l’intento di escludere

dall’assoggettamento al tributo … anche i terreni cosiddetti incolti”.

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Comma 669-(abrogazione 670)

IL PRESUPPOSTO DELLA TASI-IL PROBLEMA DEI TERRENI INCOLTI

POSIZIONE IFEL

Secondo l’IFEL la mancanza nelle istruzioni della dichiarazione IMU della specificazione che, ai fini della

fruizione dell’esenzione, si deve trattare di terreni agricoli ha ingenerato la falsa impressione che i

proprietari di tali immobili non siano soggetti alla dichiarazione e, neanche al pagamento dell’IMU.

È probabile che questa ambiguità vada ricercata nell’assenza, nel testo della legge, di un’espressa

definizione della base imponibile dei terreni «incolti»” Pertanto, le istruzioni della dichiarazione IMU

possono indurre a ritenere che vi sia una sostanziale identificazione tra i terreni agricoli e quelli incolti dal

punto di vista del regime impositivo applicabile. Secondo l’IFEL detta identificazione è irrilevante

qualora entrambi (sia i terreni agricoli che incolti) siano soggetti ad IMU (in quanto siti in territori

non montani) “mentre comporta non pochi problemi e rischi quando i terreni incolti sono ubicati in

terreni montani o semimontani, nei quali è prevista l’esenzione per i terreni agricoli”.

L’IFEL conclude :“si deve ritenere che i terreni c.d. incolti, in quanto non qualificabili come «agricoli»

né «fabbricabili» … siano imponibili ai fini dell’IMU sperimentale e che le esenzioni riservate ai

terreni agricoli non siano ad essi applicabili

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Comma 670

NORMA ABROGATA

La lettera g dell’art.2del Dl 16/2014 abroga il comma 670

che escludeva dall’imposizione le arre scoperte o pertinenziali o accessorie ai locali imponibili, non operative e le aree comunali condominiali di cui all’art 1117 del cod.civ che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

L’abrogazione è coerente poiché rende più omogenea la base imponibile TASI con quella dell’IMU, anche alla luce dell’esclusione dei terreni dal campo di applicazione della TASI

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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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Comma 671

LA TASI

DA CHI E’ DOVUTA

-da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari

di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori,

essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione

tributaria.

La solidarietà opera autonomamente alle singole categorie “pluralità di

possessori” e pluralità di detentori” non potendo chiedersi al possessore

anche la quota non versata dal detentore (coerenza con comma 681)

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LA TASI

Comma 672-In caso di LOCAZIONE FINANZIARIA è dovuta dal locatario a decorrere

dalla stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione

finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di

riconsegna del bene al locatore,comprovata dal verbale di consegna

Comma 673-In caso di DETENZIONE TEMPORANEA di durata non superiore a sei

mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei

locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Comma 674-Nel caso di LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ E DI CENTRI COMMERCIALI

integrati il soggetto(amministratore) che gestisce i servizi comuni è responsabile

del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i

locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo

restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto

tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

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BASE IMPONIBILEComma 675-è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria(IMU) di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ALIQUOTAComma 676-L’aliquota DI BASE della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino

all’azzeramento.

Comma 677-Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 468, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il VINCOLO in base al quale la somma delle aliquote della TASI, al netto dell’aliquota di base, e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre aliquote minori in relazione alla diverse tipologie di immobili. Per il 2014, l’aliquota MASSIMA NO eccedere il 2,5 per mille.SEGUE

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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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SEGUE

ALIQUOTA

Comma 677Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere SUPERATI I LIMITI stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano FINANZIATE, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, DETRAZIONI D'IMPOSTA O ALTRE MISURE, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014)VEDERE SLIDES RIFERITE ALLA CIRCOLARE MEF N2/DF 29 LUGLIO 2014

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ALIQUOTA-FABBRICATI USO STRUMENTALEComma 678Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, da legge 22 dicembre 2011, n. 214, e smi, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui comma 676 presente articolo(1 per mille)

Tale limitazione va letta in coordinamento con l’abolizione dell’IMU sui fabbricati rurali strumentali(comma 708) che avrebbe consentito di adottare un’aliquota TASI su tale comparto fino al 2 per mille. Essa sembra valere anche nell’ipotesi di utilizzo dell’incremento dell’0,8 di aliquota previsti in quanto il limite appare “speciale” nel senso che sfugge ad ambedue le definizioni di cui al comma 677 ovvero è inferiore ed autonomo rispetto al limite generale del 2,5 per mille e non è rapportabile al limite-somma delle aliquote tasi+imu

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LE RIDUZIONI E LE ESENZIONIComma 679-Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:a) Abitazioni con unico occupante;b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;c) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;d) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;e) Fabbricati rurali ad uso abitativo.f) Superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa(lettera soppressa dall’art.2 comma 1 legge 68 del 2014). Quanto mai opportuna poiché la formulazione della lettera f) era stata ereditata da una precedente versione delle casistiche della TARI, incoerente con il carattere della componente TASI , tributo a base patrimoniale nel cui ambito appare incogruo introdurre distinzioni in base alle superfici degli immobili imponibili.

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MINI IMU E MAGGIORAZIONE TARES(24 gennaio)

Comma 680

Viene spostato al 24 gennaio il termine del pagamento del 40% dell’aumento

dell’aliquota 2013 rispetto alle aliquote di base delle fattispecie esentate

dall’IMU con il dl.133/2013(la cosidetta MINI IMU)

Alla stessa data del 24 gennaio viene posto il termine per il pagamento della

maggiorazione TARES se non pagata entro il 16 dicembre 2013

I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il

versamento della maggiorazione

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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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CHI PAGA-TITOLARE DIRITTO REALE E OCCUPANTE

Comma 681-. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto

diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e

l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.

L’OCCUPANTE versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel

regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare

complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676

e 677.

La restante parte è corrisposta dal TITOLARE DEL DIRITTO REALE sull’unità

immobiliare.

Rischio polverizzare una parte dell’ìmposta su un’ampia platea di affittuari e

richiedere somma minime (si ricordi limiti 12 euro per pagamenti spontanei e 30

euro per pagamenti richiesti con accertamento-vedi comma 736)

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CHI PAGA-TITOLARE DIRITTO REALE E OCCUPANTE

Calcolo TASI per inquilini

E veniamo al calcolo di quanto pagare.

La quota è decisa dal Comune e deve essere compresa fra 10 e 30%.

Se la delibera non specifica nulla, la quota carico dell’inquilino è pari al 10%.

La restante parte della TASI è a carico del proprietario.

Le modalità di calcolo sono identiche per proprietari e affittuari, cambia solo

la percentuale di imposta dovuta.

Va detto che anche se per l’inquilino l’abitazione in oggetto è la prima casa,

l’aliquota corretta da applicare è tuttavia quella stabilita dal Comune per

gli immobili concessi in affitto

Vedi esempio

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IUC: LE COMPONENTI (TARI, TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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CHI PAGA-TITOLARE DIRITTO REALE E OCCUPANTE

esempio

Comune -aliquota TASI- appartamenti locati-0,25%:

Immobile-imponibile ( lo stesso dell’IMU), 60mila euro; la TASI sarà di 150 euro.

Se il Comune non ha deliberato una quota specifica, l’inquilino paga il 10% di 150

euro (15 euro). /Se c’è quota diversa prevista dalla delibera, va applicata quella.

L’imponibile TASI si calcola prendendo la rendita catastale rivalutata del 5% e

applicando il coefficiente relativo alla tipologia dell’immobile (vedi contratto d’affitto).

Per trovare la rendita catastale servizio gratuito online dell’Agenzia Entrate.

Cosa migliorerivolgersi al proprietario.

Va detto che sugli immobili concessi in affitto l’IMU è a carico del propeietario e

laddove il comune dispone aliquota TASi zero l’inquilino non paga nulla

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IUC: LE COMPONENTI (TARI, TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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CHI PAGA-TITOLARE DIRITTO REALE E OCCUPANTE

L’INQUILINO COME PAGA

Va detto che inquilino e proprietario sono autonomamente responsabili del

tributo di propria competenza. vuol dire che effettuano il

pagamento separatamente e senza responsabilità solidale l’un l’altro. 

L’inquilino effettua il versamento se dovuto e, visto che non ci sono indicazioni

specifiche, bisogna supporre che gli strumenti e metodi di pagamento siano gli

stessi dei proprietari: bollettino postale o modello F24.

Attenzione: non esistono codici tributo per l’appartamento in affitto, quindi

bisogna segnare (nel modello F24) lo stesso codice che inserisce il proprietario

(nella maggior parte dei casi, sarà quello relativo agli immobili diversi dalla

prima casa, che è 3961).

 

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Comma 682-Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:1) i criteri di determinazione delle tariffe;2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresìdella capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle qualiapplicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

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APPROVAZIONE TARIFFE TARI E ALIQUOTE TASI

Comma 683-Il consiglio comunale DEVE APPROVARE, entro il termine

fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,

le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso

ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma

delle leggi vigenti in materia e

le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, ai

sensi della lettera b), numero 2), del comma 480 e possono essere

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e

della destinazione degli immobili.

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IUC: LE COMPONENTI (TARI, TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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DICHIARAZIONE-QUANDO,COME,COSA

Comma 684-I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa

all’IUC entro il termine del 30 giugno successivo alla data di inizio del

possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione

può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

Comma 685-La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal

comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si

verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso

ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30

giugno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni.

Inoltre al fine di allineare le informazioni catastali con quelle della toponomastica e

la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione

ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero

civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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SUPERFICI E DICHIARAZIONE

Comma 686-Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme

le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei

rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

(TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall’articolo 238 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui

rifiuti e sui servizi

Comma 687-Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le

disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU

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IUC: LE COMPONENTI (TARI, TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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IL VERSAMENTO TASI e della TARI -COME-QUANDO

Comma 688-Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo il circuito F24 (disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241- adempimenti contribuenti dichiarazione dei redditi e IVA) OVVERO tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.(bollettino postale analogo al modello F24-come stabilito per l’IMU

Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo circuito F24 –(disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali

La differenziazione sembra riconducibile all’obiettivo della conoscenza tempestiva del dato di pagamento TASI che si sarebbe ugualmente raggiunto assegnando a banche e posta l’obbligo di rendicontazione omogenee al F24

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IUC: LE COMPONENTI (TARI, TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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IL VERSAMENTO

Comma 688-

Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite LE MODALITÀ per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze (VEDI SLIDES RELATIVA)

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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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IL VERSAMENTO

Comma 688-

Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma

almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento

alla TASI.

Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3,

del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23- ( I soggetti passivi effettuano il

versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari

importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni

caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta

complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16

giugno)

E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16

giugno di ciascun anno.

Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle

detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente56

IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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IL VERSAMENTO TASI

EFFETTI Comma 688(Modificato dal dl 66/2014 conv. l.89/2014)

ACCONTO dovrà essere calcolato in base misure dell’imposta in vigore per l’anno precedente

EFFICACIA ALIQUOTE- le deliberazioni obbligatoriamente comunicate al MEF entro il 21 ottobre, per la pubblicazione apposito sito entro il 28 ottobre. Solo le delibere pubblicate entro tale termine costituiscono obbligo per il calcolo dell’imposta a saldo e dell’acconto dell’anno successivo

Viene previsto un complesso dispositivo per l’anno 2014 a seconda dell’avvenuta delibera comunale entro il 23 maggio 2014

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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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IL VERSAMENTO TASI

EFFETTI Comma 688(Modificato dal comma 12 quater articolo 4 del Dl 66/2014 conv. l.89/2014)

Per i comuni SI-che hanno inviato le delibere entro il 23 maggio 2014 la scadenza della rata di acconto resta fissata la 16 giugno senza distinzione fra abitazione principale e altri immobili.

Per i comuni che NO-non hanno inviato la delibera entro maggio la nuova scadenza dell’acconto 2014 è fissata al 16 ottobre a condizione che le delibere siano inviate al MEF entro il 10 settembre

In caso di mancato invio entro tale data(10 settembre) il versamento è in unica soluzione entro 16 dicembre 2014 applicando aliquota di base dell’1 per mille a tutti gli oggetti imponibili fermo restando il limite secondo il quale somma aliquote IMU e TASU gravanti sul medesimo immobile non può superare aliquota massima prevista per IMU

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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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IL VERSAMENTO TASI

ULTERIORI EFFETTI Comma 688 (Modificato dal dl 66/2014 conv. l.89/2014)

Nel caso di mancato invio entro la data il detentore non possessore dell’immobile è obbligato al pagamento della misura del 10% della TASI complessivamente dovuta calcolata in base alle condizioni del titolare del diritto reale

Va detto che pur in presenza proroga approvazione bilancio (30 settembre) la comunicazione al MEF delle delibere e i regolamenti TASI entro il 10 settembre costituisce per l’anno 2014 condizione essenziale per l’efficacia delle decisioni comunali in materia di TASI

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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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IL VERSAMENTO TASI

Comma 688-cosa dice la norma

il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente

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MODALITA’ DI PAGAMENTO

Comma 689

Si prevede l’emanazione di decreti ministeriali riguardanti le modalità di pagamento TARI e TASI senza menzionare l’obbligo di contestualità di pagamento.

In ottemperanza a tale disposizione con decreto del 23 maggio è stato approvato il bollettino di conto corrente postale

(si veda slide relativa)

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LA RISCOSSIONE IUC E TARI

Comma 690-La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per

la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal

soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Comma 691-. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto

legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino al 31 dicembre 2014, la gestione

dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di

adozione della tariffa di cui al comma 468, ai soggetti ai quali, alla data

del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di

accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

(viene esclusa a regime la possibilità di affidare la gestione del prelievo

al soggetto gestore del servizio rifiuti)

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LA RISCOSSIONE TASI

Per quanto attiene alla TASI

viene esclusa ogni opzione in continuità con gli affidamenti relativi all’IMU.

Ciò costringe gli Enti locali che hanno esternalizzato la gestione dell’IMU a

intraprendere nuovi affidamenti nel caso volessero acquisire servizi analoghi

alla TASI nostra la contiguità fra le due

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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Comma 692-. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono

attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e

gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali

attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al

tributo stesso.(deroga alla regola legge 88/2005 che affida la rappresentanza

in giudizio nel processo tributario al Sindaco o al dirigente o al P.O.)

Comma 693-Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi

tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al

contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di

gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre

l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale

debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

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SANZIONIComma 694-In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Comma 695 In caso di omesso o insufficiente versamento dell’IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471.(30% importo non versato)

Comma 696-. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Comma 697-. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Comma 698-. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4 dell’articolo 18, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Comma 699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi

Comma 700. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

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EFFETTI NORMATIVI

Comma 701-Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Si tratta delle disposizioni di cui al c.d mini testo unico del tributi locali contenute nelle norme soprarichiamate che attengono all’accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso

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EFFETTI NORMATIVI

Comma 702 Resta ferma l’applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(quindi ampia autonomia regolamentare nella determinazione delle aliquote, agevolazioni, modalità applicative)

Comma 703-. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.

(quindi disciplina IUC ingloba disciplina IMU)

Comma 704- . È abrogato l’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

(quindi abrogazione TARES)

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MAGGIORAZIONE TARES E IMPOSTA DI SCOPO

Comma 705-

Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi relativi

alla maggiorazione TARES il cui gettito è riservato allo STATO le relative

attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali

spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette

attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.

Comma 706-

Resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l’imposta di scopo in base a

quanto disposto dall’articolo l, comma 145, della legge 26 dicembre 2001, n.

296, e dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

Essa è destinata esclusivamente alla copertura delle spese per la

realizzazione di opere pubbliche individuate dai Comuni nello stesso

regolamento

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APPLICAZIONE A REGIME DELL’IMU(renderla stabile)

Comma 707-All’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)al comma 1, le parole “fino al 2014” sono eliminate, nel medesimo comma, è soppresso l’ultimo periodo;

Quindi l’IMU è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale

E’ cassata l’espressione l’applicazione a regime dell’IMU è fissata al 2015

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PRESUPPOSTO IMU E INAPPLICABILITA’Comma 707-All’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:b) al comma 2:1)al primo periodo sono soppresse le parole: “ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa”;Quindi l’IMU ha per presupposto il possesso di immobili

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.” cioè aliquota 0,4% in aum o dim di 0,2% e detrazione euro 200 elevabile fino a concorrenza70

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AMPLIAMENTO NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALEComma 707 Infine sono aggiunti i seguenti periodi: « I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza…

nonché l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado prevedendo che

Prevedendo che AGEVOLAZIONE operio limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro

oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15000 euro

In caso di più unità immobiliari l’agevolazione sola una unità

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QUESTIONE ISEE Il tema dell’ISEE desta perplessità

Infatti la norma indicando soglie obbligatorie per l’ISEE e per la rendita catastale su scala nazionale non tiene conto del fatto che le condizioni socioeconomiche familiari e le classificazioni catastali sono caratterizzate da forti variabilità territoriali.

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INAPPLICABILITA’ Comma 707Imposta municipale propria non si applica altresì:a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;d) a un unico immobile…Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

INTRODUZIONE COERENTE con le numerose modificazioni normative precedentemente intervenute

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MODIFICA DEL CALCOLATORE TERRENI AGRICOLIComma 707 prosegueIl comma 5 dell’art.13 dl 201/2011 le parole 110 sono sostituite con 75 (per i terreni agricoli posseduti e condotto direttamente da agricoltore professionale iscritto alla previdenza agricola)

DETRAZIONIIl comma 10 dell’art.13 dl 201/2011 è modificatoDall'imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati IACP/ATER istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.Per rendere coerente con le numerose modificazioni normative intervenute

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ESENZIONE IMU FABBRICATI RURALI STRUMENTALIComma 708

A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011

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ESENZIONE IMU FABBRICATI RURALI STRUMENTALIComma 709-710

I Commi 709 e 710 provvedono alla copertura del minor gettito derivante dall’esclusione dei fabbricati rurali strumentale sia e alla riduzione dei moltiplicatori dei terreni agricoli condotti direttamente da agricoltori riscritti alla previdenza agricola

Perdita prevista di 116,5 mln di euro

Si provvede per 16,5 mln di euro con la riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economia e per 100 mln d euro con la rimodulazione di agevolazioni per il settore agricolo

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Comma 713-All’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole“a decorrere dall’anno 2014” sono soppresse; il comma 1 dice L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.(quindi abolisce indicazione decorrenza IMU prevista nel 2014)

b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.I commi si riferiscono alla base imponibili, interventi regolamentari comunali, aliquote di fatto superate con altri interventi normativi

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SLITTAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIAComma 714Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 7, comma 1, le parole “a decorrere dall’anno 2014” sono soppresse;

L’articolo 7 comma 1 dice1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale: a)una imposta municipale propria; b)una imposta municipale secondaria

In sostanza prevede lo slittamento al 2015 dell’imposta municipale secondaria

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SLITTAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIASegue Comma 714--Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all’articolo 11, comma 1, le parole “a decorrere dall’anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno 2015”

L‘articolo 11 comma 1 diceL’imposta municipale secondaria e' introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e' abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articoloIn sostanza prevede lo slittamento al 2015 dell’imposta municipale secondaria

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DEDUCIBILITA’ E INDEDUCIBILITA’Comma 715

-Il comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

“ L’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 20%.

La medesima imposta è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.”

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DEDUCIBILITA’Comma 716

-La disposizione in materia di deducibilità dell’imposta municipale propria ai fini dell’imposta sui redditi, di cui al comma 5, ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, l’aliquota di cui al comma 509 è elevata al 30 per cento.

Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto per l’anno 2014 di 237,9 milioni di euro ed è incrementato per l’anno 2015 di 100,7 milioni di euro.

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IMMOBILI NON LOCATIComma 717Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono apportate le seguenti modificazionia) all’articolo 8, comma 1, dopo le parole “l’imposta comunale sugli immobili” sono inserite le seguenti; “fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo”;b).all’articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 50%”.

Comma 718-Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. 

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DICHIARAZIONE ENTI NON COMMERCIALIComma 719Ai fini dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011……..gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del ministero dell’economia e delle finanze.La dichiarazione per l’anno 2012 finora impedita dall’assenza di disposizioni attuative deve essere presentata con gli stessi termini e modalità di quella per l’anno 2013.

Il termine di presentazione sarebbe fissato al 30 giugno 2014.Tuttavia il decreto del 26 giugno di approvazione del modello di dichiarazione dell’IMU e della TASI ha fissato per gli enti non commerciali al 30 settembre il termine di presentazione della dichiarazione relativa gli anni 2012-2013

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DICHIARAZIONE ALTRI SOGGETTI PASSIVI Comma 720Gli altri soggetti passivi dell’imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2012 del 2011 anche in via telematica seguendo le modalità previste al comma 8 bis

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IL VERSAMENTO ENTI NON COMMERCIALIComma 721-Il versamento dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge n.201 del 2011 è effettuato dagli non commerciali esclusivamente….in 3 rate di cui le prime 2, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all’articolo 9 comma 3 DLgs 23/2011 ( 16 giugno e la seconda il 16 dicembre) e l’ultima a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento

COMPENSAZIONE PER ENTI NON COMMERCIALIGli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultante dalle dichiarazioni presentate e successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono possibili compensazioni di eventuali crediti con il Comune

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ERRONEO VERSAMENTO A COMUNE DIVERSOComma 722A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente ha effettuato un versamento relativo all’imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta,

IL COMUNE che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite.

Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento

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COMUNICAZIONE ESITI RIVERSAMENTOComma 723Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti , gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1 al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

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ERRONEO VERSAMENTO IMPORTO SUPERIORE(ISTANZA DI RIMBORSO)

Comma 724A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto l’istanza di rimborso va presentata al comune che, all’esito dell’istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l’eventuale quota a carico dell’erario che effettua il rimborso ai sensi dell’articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato approvate con decreto ministeriale del 29 maggio 2007.

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ERRONEO VERSAMENTO VERSO LO STATO PER SOMMA SPETTANTE AL COMUNE

Comma 725A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui è stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente dà notizia dell’esito dell’istruttoria al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione e, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, sul fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012.

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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)

PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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ERRONEO VERSAMENTO VERSO LO STATO PER SOMMA SPETTANTE AL COMUNE

E REGOLARIZZATA

Comma 726A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 518

90

IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)

PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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Comma 727ERRONEO VERSAMENTO AL COMUNE

SOMMA SPETTANTE ALLO STATOSempre a partire dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui, invece, è stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso un’istanza di rimborso o una comunicazione nell’ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L’ente locale impositore, all’esito dell’istruttoria, determina l’ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all’erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell’esito dell’istruttoria al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012».

91

IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)

PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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ESTENSIONE MECCANISMI RIMBORSI IMU

Il comma 4 dell’articolo 1 del Dl 16 estende il meccanismo dei rimborsi IMU introdotto dai commi da 722 a 727 della legge di stabilità 2014 ATUTTI I TRIBUTI ivi incluse LA TARI E LA TASI, LA TARES in vigore per il solo 2103 che prevedeva il versamento della maggiorazione allo Stato e che aveva dato luogo a diversi errori di versamento da parte dei contribuenti e per il recupero dei quali non era prevista alcuna metodologia.

Le modalità applicative restano demandate ad un apposito decreto MEF/MININT

92

IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)

PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

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Comma 728INAPPLICABILITA’ SANZIONI E INTERESSI

Nel caso di insufficiente della seconda rata dell’imposta municipale propria dovuta per l’anno 2013

qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima relativa alla medesima imposta dovuta per l’anno 2014

93

IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)

PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

Page 94: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

LA TASI:L’evoluzione normativa,

gli interventi ministeriali e il caos decreti legge

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Articolo 1

Interviene sulla legge di stabilità

Al Comma 677

Al comma 688

Al comma 691

95

DECRETO LEGGE N.16 DEL 6 MARZO 2014

CONVERTITO IN LEGGE 68 DEL 2 MAGGIO

Apporta modifiche in tema di TARI e TASI e sulla legge di stabilità per 2014

Articolo 2Interviene sulla legge di stabilità

Al Comma 645

Al comma 649

Al comma 652

Al comma 660

Al comma 661

Al comma 670

Al comma 679

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A decorrere dall’anno 2015,

i comuni assicurano

•massima semplificazione degli

adempimenti dei contribuenti rendendo

disponibili i modelli di pagamento

preventivamente compilati su loro

richiesta, ovvero procedendo

autonomamente all’invio degli stessi

modelli.

96

DECRETO LEGGE N.66 DEL 24 APRILE 2014

CONVERTITO IN LEGGE 89 DEL 23 GIUGNO

ART 4 COMMA 12 QUATER che modifica art 1 comma 688 legge stabilità per 2014

Per il solo anno 2014,

in deroga al settimo periodo del comma

688 , il versamento della prima rata TASI

è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla

base delle deliberazioni di approvazione

delle aliquote e delle detrazioni

inviate dai Comuni, esclusivamente in via

telematica, entro il 23 maggio 2014,

mediante inserimento del testo delle

stesse nell’apposita sezione del Portale

del federalismo fiscale

e pubblicate nel sito informatico di cui al

citato D.Lgs. n.360 del 1998 alla data del

31 maggio 2014

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1°IPOTESI

Mancato invio delle deliberazioni entro il 23 maggio 2014,

il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014

sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei

regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n.360 del

1998, alla data del 18 settembre 2014;

a tal fine i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni,

esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento

del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

97

DECRETO LEGGE N.88 DEL 24 APRILE 2014

CONVERTITO IN LEGGE 89 DEL 23 GIUGNO

ART 4 COMMA 12 QUATER che modifica art 1 comma 688 legge stabilità per 2014

Page 98: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

2°IPOTESI

Mancato invio delle deliberazioni entro il 10 settembre 2014,

il versamento della TASI è effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014

applicando l’aliquota di base dell’1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto

comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, (in base al

quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU previste per ciascuna tipologia di

immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge

statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,60 per mille e ad altre minori

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. )

La TASI dovuta dall’occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il

predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione

della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10% dell’ammontare complessivo del

tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

98

DECRETO LEGGE N.66 DEL 24 APRILE 2014

CONVERTITO IN LEGGE 89 DEL 23 GIUGNO

ART 4 COMMA 12 QUATER che modifica art 1 comma 688 legge stabilità per 2014

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EFFETTI PER MINISTERO DELL’INTERNO E AGENZIE DELLE ENTRATE

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23

maggio 2014, ai comuni,

il Ministero dell’Interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo

di solidarietà comunale corrispondente al 50% del gettito annuo della TASI, stimato

ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non

regolamentare del Mef, da emanarsi entro il 10 giugno 2014.

Il Ministero dell’Interno comunica all’Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014,

gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni

complessivamente erogate siano superiori all’importo spettante per l’anno 2014 a

titolo di Fondo di solidarietà comunale.

L’Agenzia delle Entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni

interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema di versamento

unificato

99

DECRETO LEGGE N.66 DEL 24 APRILE 2014

CONVERTITO IN LEGGE 89 DEL 23 GIUGNO

ART 4 COMMA 12 QUATER che modifica art 1 comma 688 legge stabilità per 2014

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Dopo aver incontrato l’Anci, per venire incontro da un lato alle esigenze determinate

dal rinnovo dei consigli comunali, e dall’altro all’esigenza di garantire ai contribuenti

certezza sugli adempimenti fiscali, il Governo ha deciso che:

nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote la

scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a

settembre.

Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi

resta il 16 giugno.

100

COMUNICATO STAMPA 19 MAGGIO -MINISTERO FINANZE

PROROGA TASI

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CARATTERISTICHE DEL

BOLLETTINO UNICO

•NUMERO DI CONTO 1017381649

valido per tutti i comuni del territorio

nazionale

•NON E’ POSSIBILE EFFETTUARE

BONIFICI SU TALE CONTO

•E’ OBBLIGATORIAMENTE INTESTATO

A «PAGAMENTO TASI»

101

DECRETO 23 MAGGIO 2014 –DIRETTORE DIPARTIMENTO FINANZE DI

CONCERTO CON DIRETTORE AGENZIE ENTRATE

TASI: MODALITA’ DI VERSAMENTO

CARATTERISTICHE DEL

BOLLETTINO UNICO

MOLTO SIMILE AL BOLLETTINO IMU

MANCA LA CASELLA TERRENI IN

QUANTO ESENTI

MANCA L’INDICAZIONE SE

PROPRIETARIO O OCCUPANTE

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102

DECRETO 23 MAGGIO 2014 –DIRETTORE DIPARTIMENTO FINANZE DI

CONCERTO CON DIRETTORE AGENZIE ENTRATE

TASI: MODALITA’ DI VERSAMENTO

IL RIVERSAMENTO, RISCOSSIONE E TRASMISSIONE DATI(art 3.)

Poste Italiane S.p.A. riversa sulla contabilita' speciale n. 1777 «Agenzia delle Entrate -

Fondi della riscossione», aperta presso la Banca d'Italia, le somme incassate tramite i

bollettini .

I dati trasmessi devono comprendere

•il codice fiscale del soggetto che ha eseguito il versamento,

•il codice catastali del comune ove sono ubicati gli immobili,

•le informazioni e gli importi indicati in relazione alle varie tipologie di immobili

La Struttura di Gestione di cui al comma 1, sulla base dei dati rendicontati da Poste

Italiane S.p.A., accredita ai comuni le somme spettanti e trasmette con cadenza

settimanale e modalità telematiche, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei

versamenti eseguiti

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COSA FA POSTE ITALIANE

Poste Italiane conserva

•le immagini dei bollettini di versamento

•e provvede a far stampare a proprie

spese i bollettini, con disponibilità gratuita

presso gli uffici postali

103

DECRETO 23 MAGGIO 2014 –DIRETTORE DIPARTIMENTO FINANZE DI

CONCERTO CON DIRETTORE AGENZIE ENTRATE

TASI: MODALITA’ DI VERSAMENTO

COSA PUO’ FARE IL COMUNE

Può inviare ai soggetti interessati i

bollettini di conto corrente postale,

prestampati negli spazi appositamente

previsti, sia nel corpo del bollettino che

nella zona di lettura ottica.

La stampa del bollettino da parte di

soggetti terzi rispetto a Poste Italiane

S.p.A., deve essere preventivamente

autorizzata da Poste Italiane S.p.A.

DAL 2015 OBBLIGO DEI COMUNI DI INVIARE I BOLLETTINI PRECOMPILATI

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In prossimità della scadenza del decreto legge 66 a suo tempo (ci troviamo al 09

giugno) si era reso necessario un Decreto specifico (DL 88) essendo in prossimità

della scadenza del 16 giugno

Il decreto legge 66 è stato poi convertito il 23 giugno 2014

Si è ritenuto quindi non necessario la conversione del decreto legge in quanto le

sue previsioni sono state integralmente inserita del Decreto Legge 66-2014

convertito nei termini.

104

DECRETO LEGGE N.88 DEL 9 GIUGNO 2014

NON CONVERTITO IN LEGGE

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LA STRUTTURA

Il modello è formato da 3 fogli con 2 facciate.

La prima facciata è riservata all’indicazione, oltre che del comune destinatario

della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e del rappresentante

firmatario della dichiarazione nonché dei dati relativi all’impegno alla presentazione

telematica;

La seconda facciata relativa alla descrizione degli immobili totalmente

imponibili,

La terza e la quarta dedicate agli immobili parzialmente imponibili o totalmente

esenti.

105

DECRETO 26 GIUGNO 2014 –MINISTRO FINANZE

MODELLO DI DICHIARAZIONE IMU E TASI

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LA STRUTTURA

In particolare, per quanto riguarda gli immobili parzialmente imponibili, sono

indicati sulla base del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19

novembre 2012, n. 200, i criteri per determinare per ciascun immobile la

percentuale di imponibilità in ragione dello svolgimento nello stesso dell’attività con

modalità commerciali, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria e del

tributo per i servizi indivisibili, con riferimento distintamente all’attività didattica e

alle altre attività di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 504( La dichiarazione riguarda gli immobili per i quali è

prevista l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del Dlgs n. 504 del

1992-attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,

ricreative, sportive etc, oltre a quelle di ricerca scientifica a partire dal 2014).

L’ultimo foglio contiene i dati relativi alla determinazione dell’imposta municipale

propria e del tributo per i servizi indivisibili nonché all’esposizione dei dati relativi a

compensazioni e rimborsi per entrambi i tributi. 106

DECRETO 26 GIUGNO 2014 –MINISTRO FINANZE

MODELLO DI DICHIARAZIONE IMU E TASI

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LA PRESENTAZIONE E I TERMINI

I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari

abilitati devono trasmettere i dati secondo le specifiche tecniche(Decr.4 agosto) ed

è fatto obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-

bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) di rilasciare al contribuente la

dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a

quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni

rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche

per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed

elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30

settembre 2014.

107

DECRETO 26 GIUGNO 2014 –MINISTRO FINANZE

MODELLO DI DICHIARAZIONE IMU E TASI

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PUNTO DI PARTENZA

Il comma 677 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014 prevede che il

comune può determinare l’aliquota della TASI rispettando in ogni caso il vincolo in

base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia

di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale

per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in

relazione alle diverse tipologie di immobile.

Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille

108

CIRCOLARE N.2 DEL 29 LUGLIO 2014-DIRETTORE MINISTERO FINANZE

in ordine all’applicazione della maggiorazione dell’0,8 per mille

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LA NOVITA’ DEL DECRETO SALVA ROMA

L’art. 1, comma 1, lett. a), del D. L. n. 16 del 2014, ha aggiunto al comma 677

comma, al fine di assicurare un maggior spazio finanziario, un’ulteriore

disposizione la quale stabilisce che, per lo stesso anno 2014, nella determinazione

delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti prima indicati,

per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille,

a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle

unità immobiliari ad esse equiparate

detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta

TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU

relativamente alla stessa tipologia di immobili

109

CIRCOLARE N.2 DEL 29 LUGLIO 2014-DIRETTORE MINISTERO FINANZE

in ordine all’applicazione della maggiorazione dell’0,8 per mille

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IL C.D. PRIMO LIMITE

La somma aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare

l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al

10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Le altre minori aliquote devono essere riferite a

6 per mille fissato per l’abitazione principale - esclusa dall’IMU solo a partire dal 2014, ad

eccezione delle abitazioni categorie catastali A/1, A/8 e A/9 a

2 per mille relativo ai fabbricati rurali ad uso strumentale, per i quali va però precisato che

il limite in questione è in realtà pari all’1 per mille, poiché detti immobili, da un lato sono

esclusi dall’IMU, a norma del comma 708 e dall’altro sono assoggettati ad un’aliquota

TASI che, ai sensi del comma 678, non può comunque superare l’1 per mille. Quindi

secondo la formulazione di quest’ultima norma, la quale prevede che l’aliquota della

TASI non possa comunque superare l’1 per mille, porta a concludere che non possa

essere neppure applicata la maggiorazione dello 0,8 per mille;

110

CIRCOLARE N.2 DEL 29 LUGLIO 2014-DIRETTORE MINISTERO FINANZE

in ordine all’applicazione della maggiorazione dell’0,8 per mille

Page 111: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

IL C.D. SECONDO LIMITE

L’aliquota massima TASI per il 2014 non può eccedere il 2,5 per

mille

111

CIRCOLARE N.2 DEL 29 LUGLIO 2014-DIRETTORE MINISTERO FINANZE

in ordine all’applicazione della maggiorazione dell’0,8 per mille

Page 112: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

EFFETTI DEI 2 LIMITI

Pertanto, la maggiorazione deve essere riferita ai due limiti appena esposti e non deve superare

complessivamente la misura dello 0,8 per mille. In altre parole, il comune può decidere di

1° CASO-utilizzare l’intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti

2° CASO- distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti.

1°CASO-SI POSSONO VERIFICARE 2 IPOTESI

A) se il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il primo limite e porta, quindi, la

somma IMU+TASI a 11,4 per mille per gli altri immobili e a 6,8 per mille l’abitazione principale, non

potrà fissare un’aliquota TASI superiore al 2,5 per mille;

B) se, invece, il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il secondo limite, portando

quindi l’aliquota TASI al 3,3 per mille, la somma IMU+TASI non potrà superare il 10,6 per mille per

gli altri immobili e il 6 per mille l’abitazione principale.

112

CIRCOLARE N.2 DEL 29 LUGLIO 2014-DIRETTORE MINISTERO FINANZE

in ordine all’applicazione della maggiorazione dell’0,8 per mille

Page 113: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

EFFETTI DEI 2 LIMITI

Pertanto, la maggiorazione deve essere riferita ai due limiti appena esposti e non deve

superare complessivamente la misura dello 0,8 per mille. In altre parole, il comune può

decidere di

1° CASO-utilizzare l’intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti

2° CASO- distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti.

2°CASO-SI PUO’IPOTIZZARE CHE IL COMUNE AUMENTI

A) dello 0,4 per mille, il primo limite del 10,6 per mille, portando quindi la somma IMU+TASI

all’11 per mille per gli altri immobili e al 6,4 per mille per l’abitazione principale;

B) del restante 0,4 per mille il secondo limite del 2,5 per mille, arrivando quindi ad aumentare

l’aliquota TASI al massimo al 2,9 per mille.

Va detto che il rispetto dei limiti va verificato

con riferimento a tutte le fattispecie oggetto della deliberazione comunale

113

CIRCOLARE N.2 DEL 29 LUGLIO 2014-DIRETTORE MINISTERO FINANZE

in ordine all’applicazione della maggiorazione dell’0,8 per mille

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1-ESEMPIO

ALIQUOTA ORD 10,6 0 10,6

IMMOBILI LOCATI 9,0 1 10,0

FABBR.MERCE 0 3,3 (2,5+0,8) 3,3

AB PRINC DIV.A1,A8,A9 0 3,3 (2,5+0,8) 3,3

AB PRINC A1,A8,A9 6 0 6

In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione solo per aumentare il

secondo limite (vedi aliquota TASI a 3,3 per mille)

e correttamente non ha effettuato alcun aumento del primo limite relativo alla

somma IMU+TASI che non supera il 10,6 per mille per gli immobili diversi

dall’abitazione principale e il 6 per l’abitazione principale.

114

CIRCOLARE N.2 DEL 29 LUGLIO 2014-DIRETTORE MINISTERO FINANZE

in ordine all’applicazione della maggiorazione dell’0,8 per mille

IMUIMU TASI2 LIMITE

TASI2 LIMITE

SOMMA1 LIMITESOMMA1 LIMITE

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2-ESEMPIO

ALIQUOTA ORD 10,6 0,8 11,4(10,6+0,8)

AB PRINC DIV.A1,A8,A9 0 2,5 2,5

AB PRINC A1,A8,A9 6 0,8 6,8 (6+0,8)

In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione solo per aumentare il

primo limite

e correttamente ha lasciato invariato il secondo limite relativo all’aliquota TASI

115

CIRCOLARE N.2 DEL 29 LUGLIO 2014-DIRETTORE MINISTERO FINANZE

in ordine all’applicazione della maggiorazione dell’0,8 per mille

IMUIMU TASI2 LIMITE

TASI2 LIMITE

SOMMA1 LIMITESOMMA1 LIMITE

Page 116: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

3-ESEMPIO

ALIQUOTA ORD 10,1 0,9 11,0(10,1+0,9)

AB PRINC DIV.A1,A8,A9 0 2,9(2,5+0,4) 2,9

AB PRINC A1,A8,A9 5 1,4 6,4 (6+ 0,4)

In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione per aumentare il primo

limite di 0,4 per mille e il secondo limite dell’0,4 per mille.

Ovviamente la maggiorazione può essere ripartita in misura non uguale fra i due

limiti e può essere anche non utilizzata per alcune fattispecie come è avvenuto

nell’esempio per l’Aliquota TASI fissata per l’abitazione principale classificata in

A1, A8,A9 e per l’aliquota ordinaria

116

CIRCOLARE N.2 DEL 29 LUGLIO 2014-DIRETTORE MINISTERO FINANZE

in ordine all’applicazione della maggiorazione dell’0,8 per mille

IMUIMU TASI2 LIMITE

TASI2 LIMITE

SOMMA1 LIMITESOMMA1 LIMITE

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ART 2 TRASMISSIONE DATI

Ai fini della compensazione del minor gettito dei comuni nei quali ricadono terreni a

immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e

inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta

l’esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), prevista dall'art. 4, comma 5-bis,

del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile

2012, n. 44, I DATI RELATIVI AI PREDETTI TERRENI VANNO INSERITI

NELL’APPOSITA SEZIONE DEL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE

QUALI DATI

•Cod fisc del possessore

•Qualifica proprietario (IAP/CD)

•Numero particella/e

•Reddito dominicale

•Aliquota IMU 2013 per i terreni oggetto del presente decreto

•Aliquota IMU 2014 per i terreni oggetto del presente decreto117

DECRETO 29 LUGLIO 2014 –DIRETTORE GENERALE FINANZE

TERRENI DESTINAZIONE AGRICOLA PROPRIETA’ COLLETIVA E INUSUCAPIBILE

NO ZONE MONTANE E COLLINA(vedi dopo slide 8 settembre)

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ART 1 TRASMISSIONE

GLI UTENTI TRASMETTONO IN VIA TELEMATICA I DATI CONTENUTI NELLA

DICHIARAZIONE “IMU TASI ENC” APPROVATO CON DECRETO MIN FIN 26

GIUGNO 2014 SECONDO SPECIFICHE ALLEGATO A

ART 3 CORREZIONI ALLE SPECIFICHE TECNICHE

EVENTUALI CORREZIONI SARANNO PUBBLICATE NEL SITO INTERNET

WWW.FINANZE.IT

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DECRETO 4 AGOSTO 2014 –DIRETTORE DIPARTIMENTO FINANZE DI

SPECIFICHE TECNICHE TRASMISSIONE TELEMATICA

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ART 2 DATI DICHIARAZIONE IMU-TASI NEL FRONTESPIZIO VA INDICATO

DENOMINAZIONE COMUNE+CODICE CATASTALE COMUNE)

Nella compilazione del QUADRO A e QUADRO B nel caso in cui immobile risulta

accatastato in un comune diverso da quello destinatario della dichiarazione il

contribuente indica nello spazio “annotazioni” del QUADRO A la nota “L’immobile

di cui al n.ordine…..del quadro....risulta accatastato nel comune di……il cui codice

catastale è…..e riporta indicazione di detto codice nei campi previsti nei record

relativi ai quadri A e B

Nella compilazione del QUADRO B del modello di dichiarazione qualora la

percentuale di imponibilità dei righi d) e k) è uguale o superiore al valore del 100%

l’immobile è considerato totalmente imponibile e quindi deve essere dichiarato

nell’apposito quadro A dedicato agli immobili totalmente imponibili

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DECRETO 4 AGOSTO 2014 –DIRETTORE DIPARTIMENTO FINANZE DI

SPECIFICHE TECNICHE TRASMISSIONE TELEMATICA

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ART 1 MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI

INSERIMENTO NEL PORTALE

unica modalità di trasmissione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e

dei regolamenti concernenti la TASI.

Non saranno, pertanto, presi in considerazione atti trasmessi con modalità diverse,

quali, ad esempio, posta tradizionale, fax o posta elettronica anche certificata.

Per l’eventualità in cui il Comune non disponga ancora delle credenziali di accesso

al Portale, nonché per la soluzione di altre problematiche relative all’accesso

medesimo, si rinvia alle istruzioni operative contenute nella Guida all’accesso

disponibile al seguente indirizzo https:/www.portalederalismofiscale.gov

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CIRCOLARE 2 SETTEMBRE 2014

TERMINE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA

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ART 2 NATURA PUBBLICAZIONE ED EFFETTI DEL MANCATO INVIO DEGLI ATTI

INSERIMENTO PORTALE deve avvenire entro il 10 settembre 2014 affinché si proceda

entro il 18 settembre 2014, alla pubblicazione degli stessi sul sito internet

www.finanze.it.

IN CASO MANCATO INVIO 2 EFFETTI:

1. applicazione, per l’anno 2014, dell'aliquota di base pari all'1 per mille (o diversa

inferiore misura secondo quanto disposto dal tredicesimo periodo del comma 688 in

parola). Pertanto, anche nel caso particolare in cui il comune intenda stabilire

l'azzeramento della TASI per l'anno in corso, è necessario che lo stesso inserisca nel

Portale la relativa deliberazione entro il suddetto termine del 10 settembre 2014;

2. obbligo di versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione entro il 16 dicembre

2014.

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CIRCOLARE 2 SETTEMBRE 2014

TERMINE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA

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ART 3 ATTI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NON SARANNO PUBBLICATI atti diversi dalle deliberazioni di determinazione delle

aliquote o di approvazione dei regolamenti, quali, ad esempio, prospetti riepilogativi

delle aliquote, comunicati degli uffici comunali e atti recanti mere proposte della Giunta

comunale, o di altro organo, da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio in

sede di deliberazione del bilancio di previsione.

In particolare, la circostanza che, per l’anno 2014, la data per l’approvazione del

bilancio degli enti locali sia stata prorogata al 30 settembre 2014 non incide sulla

vigenza del termine del 10 settembre 2014 fissato per la trasmissione delle deliberazioni

e dei regolamenti relativi alla TASI, con la conseguenza che entro tale ultima data i

comuni sono tenuti a trasmettere esclusivamente atti che costituiscano manifestazione

della volontà definitiva dell’Ente in materia di TASI.

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CIRCOLARE 2 SETTEMBRE 2014

TERMINE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA

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I COMUNI ENTRO IL 15 SETTEMBRE debbono inserire i dati relativi ai predetti

terreni ai fini della compensazione del minore gettito derivante dall’esenzione IMU

precisazioni nella sezione del portale del federalismo fiscale

RICHIAMO: Va detto che tale adempimento anche nel caso in cui i terreni agricoli

ricadono aree montana e collina e sono esenti (CIRC 9 del 14.06.93 Min Fin)

RICHIAMO : L'inserimento dei dati è, altresì, pregiudiziale alla compensazione del

minor gettito dei Comuni nei quali ricadono i terreni in questione non situati in zone

montane o di collina

essendo collegato art 4 comma 5 bis del DL 16/2012 in base al quale “solo “ai terreni a

immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e

inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di

collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU”.

RICHIAMO : il mancato inserimento entro il 15 settembre nel portale del federalismo

fiscale sarà considerato come inesistenza dei terreni con tali caratteristiche123

CIRCOLARE 8 SETTEMBRE 2014

TERRENI DESTINAZIONE AGRICOLA PROPRIETA’ COLLETTIVA E

INUSUCAPIBILE- NON ZONE MONTANE

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LE CRITICITA’

1) L’adempimento chiesto con il provvedimento del 29 luglio oltre a non essere previsto

d a norma primaria non è cooordinato con il disposto del DL 66/2014 in quanto la

compensazione del gettito è prevista per i soli terreni a proprietà collettiva che non

ricadono in zone montane così come saranno definite con apposito decreto non

ancora emanato

2) In vigenza di ICI non sussisteva l’obbligo di presentare la dichiarazione per i terreni

esenti ex art 7 Dlgs 504/92(carenza di informazioni)

3) Il termine del 15 settembre non può considerarsi perentorio poiché lo strumento

attuativo previsto dal 66 è individuato dalla legge in un decreto ministeriale cui è affidato

il compito di stabilire la compensazione del minor gettito IMU

4) Non esiste una classificazione ufficiale dei terreni a proprietà collettiva

5) Conflitto giurisprudenziale Cass 15552/2009 e Cass 20533/2010

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CIRCOLARE 8 SETTEMBRE 2014

TERRENI DESTINAZIONE AGRICOLA PROPRIETA’ COLLETTIVA E

INUSUCAPIBILE- NON ZONE MONTANE

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«Metteremo un limite alla tassazione, ci sarà una tassa sola e si saprà

quanto costa»: con questa frase, riferita alle tasse sugli immobili, il premier

Matteo Renzi riapre il dibattitto sul possibile accorpamento fra TASI e IMU.

Si tratta di un’ipotesi che era già stata formulata in precedenza, ma che fino

ad ora era un’indiscrezione, mentre a questo punto diventa un impegno preso

dal governo.

Non ci sono indicazioni precise sui tempi, ma l’impressione è che il tutto

possa rientrare nella Legge di Stabilità 2015. 

Sarebbe la norma ideale per far scattare le nuove regole dal primo gennaio,

evitando complicazioni relative all’avvicendarsi di diverse norme nel corso

dello stato anno d’imposta

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DICHIARAZIONE DI RENZI 9 SETTEMBRE 2014

Page 126: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

DOMANDA Il proprietario paga solo l’IMU o anche la TASI?

Risposta:

L’IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le

abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9).

Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite

secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna

tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge

statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota

TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l’abitazione principale

e gli altri immobili.

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LE FAQ DEL MINISTERO

Page 127: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

DOMANDA Nel silenzio della norma, la TASI va calcolata sui giorni di possesso o

sui mesi, applicando, in quest’ultimo caso, le regole dell’IMU (ossia conteggiando

per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per

almeno 15 giorni)?

Risposta:

Si ritiene che si possano applicare, in questo caso, le regole dell’IMU.

DOMANDA E’ legittimo ritenere che la rata d’acconto TASI debba essere calcolata

seguendo le stesse regole dell’IMU e non sia, quindi, rapportata al periodo di

riferimento (es. trimestre, semestre, ecc)?

Risposta:

Si ritiene che si possano applicare, anche in questo caso, le regole dell’IMU.

Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata

deve essere calcolata in ragione del 50% dell’imposta dovuta su otto dodicesimi.

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LE FAQ DEL MINISTERO

Page 128: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

DOMANDA L’art. 22 c. 2 del D.L. n. 66 del 24/4/2014 ha sostituito il c. 5 bis dell’art. 4 del

D.L. n. 16/2012 prevedendo un decreto con il quale sono individuati i comuni nei quali, a

decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione per i terreni agricoli sulla base

della loro altitudine, diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori

diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in

maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni

di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Si chiede:

visto l’approssimarsi della scadenza dell’acconto IMU, è possibile sapere se il decreto

previsto dalla nuova disposizione è in fase di emanazione?

nel caso in cui il suddetto decreto non venga emanato in tempo utile per il pagamento

dell’acconto IMU, è possibile continuare a riferirsi all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del

14/6/1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3/2012.

RISPOSTA: Se il decreto non viene emanato in tempi utili per il versamento della

prima rata dell’IMU, i contribuenti applicano le norme attualmente in vigore e,

quindi, ci si deve continuare a riferire all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14

giugno 1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3 del 2012.

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LE FAQ DEL MINISTERO

Page 129: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

DOMANDA Qual è l’aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali strumentali?

Può essere aumentata per il 2014 fino al 2,5 per mille?

RISPOSTA:

L’aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari

all’1 per mille e non è possibile in alcun caso aumentarla, né applicare la

maggiorazione dello 0,8 per mille, in quanto il comma 678 dell’art. 1 della legge

n. 147 del 2013, stabilisce che l’aliquota non può comunque superare l’1 per mille.

Si ricorda che per questi fabbricati l’IMU non è dovuta, a norma del successivo

comma 708.

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LE FAQ DEL MINISTERO

Page 130: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

DOMANDA Considerando che l’art. 1, comma 675, della legge di stabilità per

l’anno 2014 dispone che la base imponibile della TASI è quella prevista per l’IMU,

si chiede se trovino automatica applicazione le riduzioni al 50% del valore

imponibile di cui all’art. 13, comma 3, del D.L. n. 3 201 del 2011, concernenti gli

immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico e artistico.

RISPOSTA:

Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base

imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU; pertanto, si

ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la

determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli

immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.

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LE FAQ DEL MINISTERO

Page 131: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

DOMANDA Nella riformulazione del comma 669, dell’art. 1 della legge di stabilità

per l’anno 2014, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la

detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresa l’abitazione principale e le

aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni

agricoli. Si chiede se il rinvio alla disciplina IMU, per la definizione degli immobili

da assoggettare al tributo, comporta l’applicazione del comma 2 dell’art. 13, D.L. n

201/2011, secondo cui per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali

di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, trova

applicazione la c.d. “fictio iuris” (ex art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 504/92), per

effetto della quale non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai

predetti soggetti e sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole. Si chiede,

cioè, se per tali beni, dal momento che vengono considerati terreni agricoli,

vale l’esclusione ai fini TASI.

RISPOSTA: Al quesito si deve dare risposta positiva.

Pertanto, sono esclusi dalla TASI i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli

imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti

alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste

l’esercizio delle attività agricole. 131

LE FAQ DEL MINISTERO

Page 132: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

DOMANDA L’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per il 2014 stabilisce che

la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità

immobiliari di cui al comma 669 della stessa legge.

Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e

da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004,

iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano

l’area edificabile, la TASI è dovuta? In caso di risposta positiva, si chiede se

l’eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è

tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall’art. 1, comma 681, L. n.

147/2013.

RISPOSTA:

La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile.

L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni

del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il

comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

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LE FAQ DEL MINISTERO-LE AREE EDIFICABILI

Page 133: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

DOMANDAPosto che l’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per l’anno 2014

dispone che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della TASI, a

prescindere quindi dalla quota di possesso, qualora un fabbricato sia posseduto

da due soggetti con percentuali di proprietà diverse (es. comproprietario A 70%

e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es. il soggetto B)

quell’immobile sia adibito ad abitazione principale, come devono pagare i

due soggetti nel caso in cui il Comune abbia fissato un’aliquota del 3 per mille per

l’abitazione principale e dello zero per mille per gli altri immobili?

RISPOSTA: Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica

l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, se uno solo

dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto

soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3 per mille, e l’eventuale detrazione

deliberate dal comune. La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel

quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro

soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La

solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.

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LE FAQ DEL MINISTERO- I COMPROPRIETARI

Page 134: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

DOMANDA

Si chiede se per un appartamento in multiproprietà facente parte di un immobile

nel quale è presente una sala condominiale autonomamente accatastata:

il proprietario paga per la quota di possesso dell’appartamento;

l’amministratore versa per la sala condominiale rivalendosi sui singoli.

RISPOSTA:

L’amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di

quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un’interpretazione

anche in linea con l’esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari.

L’amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione

delle quote di possesso.

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LE FAQ DEL MINISTERO-LA MULTIPROPRIETA’

Page 135: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

DOMANDA Come si ripartisce la TASI nel caso in cui l’immobile è locato?

RISPOSTA: Il comma 681 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare

del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria;

l’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento

dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune

nel proprio regolamento, calcolata applicando l’aliquota determinata dal comune. La

norma prevede, infine, che la restante parte dell’imposta sia corrisposta dal titolare

del diritto reale. Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l’imposta

complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare

del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla

base delle percentuali stabilite dal comune.

ESEMPIO: Comune ha fissato all’1 per mille l’aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per

mille l’aliquota per l’abitazione principale. In tal caso, nell’ipotesi di un immobile locato,

l’imposta è determinata applicando l’aliquota dell’1 per mille prevista dal comune, senza

tenere conto dell’eventuale utilizzazione dell’immobile da parte dell’inquilino a titolo di

abitazione principale. L’imposta così determinata deve essere ripartita tra

proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune. Va detto

che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore

dell’occupante. 135

LE FAQ DEL MINISTERO-L’IMMOBILE LOCATO(TITOLARE DIRITTO REALE E OCCUPANTE

Page 136: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

DOMANDA

Se il comune nella delibera non ha indicato la percentuale per il riparto

dell’imposta tra proprietario e inquilino, come si paga la TASI?

RISPOSTA:

L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in

quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore

debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.

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LE FAQ DEL MINISTERO-MANCATO RIPARTO TASI TRA PROPRIETARIO E

INQUILINO

Page 137: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

DOMANDA Nel caso in cui i fabbricati posseduti da ex IACP siano

assoggettati a IMU, poiché non hanno i requisiti dell’alloggio sociale, per

l’IMU è prevista la sola applicazione della detrazione per abitazione

principale.

Come deve essere calcolata la TASI?

RISPOSTA:

In questo caso, l’immobile non è equiparato ai fini IMU all’abitazione principale.

La TASI deve, quindi, essere calcolata sul valore complessivo dell’immobile con

l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale,

sottraendo, poi, per intero l’eventuale detrazione prevista dal Comune.

L’importo così ottenuto deve essere versato in parte dal proprietario (IACP) e

in parte dall’assegnatario “occupante” secondo le quote deliberate dal

Comune.

137

LE FAQ DEL MINISTERO- EX IACP

Page 138: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

DOMANDA

In caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell’inquilino, il

proprietario è responsabile del mancato pagamento?

RISPOSTA:

No, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La

responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di stabilità

2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore

138

LE FAQ DEL MINISTERO-MANCATO VERSAMENTO INQUILINO

Page 139: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

DOMANDA

Ai fini TASI, in caso di abitazione principale parzialmente locata (es. viene

locata una camera) come deve essere considerato il locatario (occupante)?

RISPOSTA:

L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle

condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra

quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione

principale.

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LE FAQ DEL MINISTERO-PARZIALE LOCAZIONE

Page 140: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

DOMANDA

In caso di proprietari di un immobile, per quote diverse, la detrazione TASI

eventualmente deliberata dal Comune deve essere ripartita in parti uguali tra i

proprietari che utilizzano l’immobile come abitazione principale?

RISPOSTA:

Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere

ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano

l’immobile come abitazione principale.

Si vedano esempi slide successiva

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LE FAQ DEL MINISTERO-PROPRIETARI IMMOBILE PER QUOTE DIVERSE

Page 141: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

Esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del

5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B.

A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%.

Il Comune ha deliberato x abitazione principale aliquota TASI del 2,8 per mille e detrazione di € 200

Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l’immobile: 6

A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200

Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (25.200 : 1.000

x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100).

A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta;

B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800

Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (58.800 : 1.000

x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100).

B paga la TASI per € 64,64.

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LE FAQ DEL MINISTERO

Page 142: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

DOMANDA I soci delle cooperative a proprietà indivisa e gli assegnatari di “alloggi

sociali devono essere considerati “occupanti” ai fini TASI?

RISPOSTA: Occorre premettere che nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto

diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di

un’autonoma obbligazione tributaria; pertanto che l’occupante versa la TASI nella misura,

stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta;

il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.

Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione

principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU. Ai fini TASI, quindi, per la

definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011

in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano

anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di

versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante.

CONSEGUENZA

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LE FAQ DEL MINISTERO-SOCI COOP INDIVISA E ALLOGGI SOCIALI

Page 143: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

CONSEGUENZA

Ad esempio, l’imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve

essere calcolata applicando:

l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale;

la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l’abitazione principale.

Nulla è dovuto dal socio.

143

LE FAQ DEL MINISTERO

Page 144: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

DOMANDA

Quali sono i requisiti di alloggio sociale per poter beneficiare delle agevolazioni

IMU e TASI?

RISPOSTA:

Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di

civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle

infrastrutture del 22 aprile 2008. Pertanto, l’esenzione IMU si applica solo quando gli

immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto. Ai fini TASI,

l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le

agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune. A tale proposito, si fa

presente che, l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi

immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di

“Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15

relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente

frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2,

dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”. La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

144

LE FAQ DEL MINISTERO-ALLOGGIO SOCIALE

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DOMANDA Nel caso di un militare che ha la casa a Palermo, in comproprietà con la

moglie, ma che, per motivi di lavoro, ha fissato la residenza a Roma, dove risiede

anche la moglie, l’equiparazione ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 13, comma

2, lett. d), del D. L. n. 201 del 2011 vale solo per lui?

RISPOSTA: SI. La disposizione di equiparazione all’abitazione principale prevista per

l’IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per: il personale in servizio

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento

militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile; il personale

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il personale appartenente alla carriera prefettizia.

Solo per essi si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale,

indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della

residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso

in locazione. Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende

applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.

La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

145

LE FAQ DEL MINISTERO-MILITARE PROBLEMA RESIDENZA

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DOMANDA

Nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge

assegnatario è considerato ai fini IMU come titolare di un diritto di abitazione;

pertanto, in quanto titolare di un diritto reale, è soggetto passivo del tributo. La stessa

conclusione vale anche per la TASI?

RISPOSTA: Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI.

In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla

quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione,

eventualmente prevista, per l’abitazione principale.

Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai

coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di

essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal

Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà

pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate

dal Comune.

146

LE FAQ DEL MINISTERO-CONIUGE ASSEGNATARIO E CASA ASSEGNATA IN LOCAZIONE

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DOMANDA Ai fini IMU, in caso di assimilazione dell’unità immobiliare concessa in

comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado che la abita, con

riferimento alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500, tale

limite è da riferirsi solo all’abitazione o anche alle pertinenze?

Come si applica la TASI?

Risposta:

Trattandosi in sostanza di un’equiparazione all’abitazione principale, si ritiene che in tali

ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l’abitazione

principale dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l’IMU.

Ciò vale sia per l’IMU sia per la TASI.

Si deve, inoltre, precisare che l’assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato

opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita

dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e poi:

SEGUE

147

LE FAQ DEL MINISTERO

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IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:

•esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;

•versamento dell’IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro.

IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il

contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:

•fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione

principale;

•per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.

TASI il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:

•fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal

comune, per l’abitazione principale;

•per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.

148

LE FAQ DEL MINISTERO

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Come si ripartisce la detrazione a fini IMU o TASI ?

La detrazione si applica in parti uguali tra i proprietari dell’immobile indipendentemente

dalle rispettive quote di proprietà

149

LE FAQ DEL MINISTERO

-UNITA’ IMMOBILIARE COMODATO GRATUITO PROPRIETA’ DI PIU’ SOGGETTI

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Dal 1 ottobre non si potrà più utilizzare il modello F24 cartaceo per importi superiori a

mille euro o in caso di compensazione:

Chi intende compensare la nuova tassa con un credito fiscale dovrà farlo

esclusivamente online se effettuerà il versamento a ridosso della scadenza ( Fino al 30

settembre, è invece possibile presentare l’F24 cartaceo, anche per pagare la TASI in

compensazione)

Occorre eseguirli attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle

Entrate e dagli intermediari autorizzati.

Il caso dei contribuente impossibilitato a detenere un conto corrente

Nel caso debbano effettuare versamenti superiori ai mille euro, oppure effettuare delle

compensazioni, possono rivolgersi a un intermediario abilitato oppure rivolgersi a

intermediari della riscossione che prevedono il pagamento con altri mezzi, come le carte

prepagate. 

«in via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato

anche il modello F24 cartaceo».

150

CIRCOLARE 19 SETTEMBRE AGENZIE DELLE ENTRATE

applicabile per la TASi

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2° PARTE:

LA RISCOSSIONE DOPO EQUITALIA

COME COSTRUIRE UNA BEST PRACTICE

CARTELLE DI PAGAMENTO E MEZZI DI RISCOSSIONE COATTIVA

151

Indice generale 2

Page 152: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

LA RISCOSSIONE ED EQUITALIAscenari futuri!?

Le best practices

L’AGENZIA DELLE ENTRATECartelle di pagamento

e mezzi di riscossione coattiva

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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART 52 DGLS 446/1997

I comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,

salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,

dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

EFFETTI

•Si riconosce il potere di regolamentare e disciplinare le proprie entrate

•Attraverso il regolamento il comune può scegliere per ciascuna entrata comunale

tra le modalità di gestione delle entrate ritenute più idonee

Larga autonomia nelle gestione elle entrate

•I comuni possono deliberare l’affidamento a terzi, anche disgiuntamente le attività

di accertamento, riscossione dei tributi e delle altre entrate di loro spettanza

153

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IL PREVIGENTE QUADRO NORMATIVO-poi è intervenuta la legge di stabilità per

il 2014

Art. 7, comma 2 lettera gg-ter) del  D.L. n.70/2011 convertito dalla legge 106 del 12

luglio 2011 (Decreto Sviluppo) stabiliva che a decorrere dal 1°gennaio 2012, la

società Equitalia Spa cessava di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e

riscossione delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi

partecipate.

Poi tale termine è stato posticipato al 31 dicembre 2012 ai sensi dell’art. 10, comma

13–octies del D.L. n.201/2011 (Decreto Salva Italia) convertito nella L.214del 22

dicembre 2011.

Un ulteriore rinvio, questa volta al 30 giugno 2013, della data di entrata a regime della

riforma della riscossione dei tributi locali, era stato stabilito invece dall’art. 9, comma 4,

del D.L. 10 ottobre 2012 n.174 (c.d. Decreto Salva Enti)

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Pagina 155ROMA 10/07/2013

LA NORMA del decreto pagamentiArt. 10 DECRETO PAGAMENTI comma 2-ter.

(modificato dall’art 53 comma 1 L.98 / 2013 c.d. Decreto del fare)

“[Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione],

[i termini di cui all‘all’articolo 7, comma 2, lettera gg‐ter), del decreto‐legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ]

[e all’art.3 commi 24, 25 e 25 bis convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n.248]

[sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013”

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Pagina 156ROMA 10/07/2013

ANALIZZIAMO IL DISPOSTO NORMATIVOArt. 10 DECRETO PAGAMENTI [“I termini di cui di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg‐ter), del decreto‐legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e all’art.3 commi 24, 25 e 25 bis convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n.248 sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013]

GLI EFFETTI I Comuni possono continuare ad avvalersi di Equitalia fino al 31 dicembre 2013. Tale norma consente di superare la scadenza del 30 giugno a decorrere dalla quale la società Equitalia avrebbe dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei Comuni e delle società da questi ultimi partecipate. La proroga però, che ha la scadenza fissata per il 31 dicembre, non sarà vincolante. Quei comuni pronti a gestire in modo autonomo il servizio di riscossione, saranno infatti liberi di iniziare la gestione in proprio, dal 1 luglio

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Pagina 157ROMA 10/07/2013

ANALIZZIAMO IL DISPOSTO NORMATIVOArt. 10 DECRETO PAGAMENTI [“I termini di cui di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg‐ter), del decreto‐legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e all’art.3 commi 24, 25 e 25 bis convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n.248 sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013]

Il nuovo provvedimento dice di considerare «inderogabile» la scadenza:

Insomma, la promessa è che non ci sarà una quinta proroga dell'addio di Equitalia ai Comuni, messo in calendario la prima volta per il 31 dicembre 2011 ?

Vero addio? NO!!!!!!!!!

Page 158: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

Pagina 158ROMA 10/07/2013

ANALIZZIAMO IL DISPOSTO NORMATIVOL’IPOTESI ALL’ORIZZONTEArt. 10 DECRETO PAGAMENTI [“Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione]

•Si ipotizza la formazione di un Consorzio fra i Comuni, che potrà rivolgersi a Equitalia per lo svolgimento delle «attività di supporto» alla riscossione. •Riunione dei Comuni in un Consorzio è un’opzione, di cui vanno definite le linee operative (il tema può essere legato al reimpiego degli esuberi che si determinano in Equitalia con l'abbandono della riscossione locale).

Il Consorzio non può comunque essere l'unica alternativa alla gestione diretta, dal momento che gli affidamenti dovranno seguire le regole della gara a evidenza pubblica

Page 159: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

Pagina 159ROMA 10/07/2013

LA NORMA PIU’ RECENTE-L’IPOTESI ALL’ORIZZONTEArt. 10 DECRETO PAGAMENTI [“Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione]

L’impegno del legislatore è fare chiarezza nel mondo della riscossione delle entrate locali non limitandosi ad un intervento che disciplini concretamente le modalità e gli istituti del ruolo alla ingiunzione e la corretta e concreta equiparazione o l’ accesso alla Anagrafe Tributaria, ma anche nella corretta definizione dei rapporti operativi ed economici tra l’Agente della Riscossione uscente ed i Comuni. Dovrà chiarirsi il destino dei ruoli in precedenza consegnati dai Comuni agli Agenti della Riscossione e definire se essi continueranno a curarne la riscossione sino alle dichiarazioni di inesigibilità o se essi saranno e in che modalità restituiti agli enti titolari delle entrate e chiudere i conti economici afferenti alla determinazione delle quote inesigibili

Page 160: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

Pagina 160ROMA 10/07/2013

LA SVISTA La prima scrittura della norma“I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg‐ter), del decreto‐legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 anche oltre alla scadenza del 30 giugno e non oltre 31 dicembre 2013”Si riferivaAlle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipateEffettoRimaneva fuori la riscossione di multe stradali e di entrate extratributarie( es sanzioni per chi viola i regolamenti comunali)

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Pagina 161ROMA 10/07/2013

IL RECUPERO ALLA SVISTA La seconda scrittura della norma:quella definitiva Il richiamo non solo all’articolo 7, comma 2, lettera gg‐ter), del decreto‐legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ma anche all’art.3 commi 24, 25 e 25 bis convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n.248 sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013

Il recupero è stato fatto con l’art.53 del DECRETO DEL FARE n.69 del 21 giugno 2013La disposizione in esame è stata introdotta allo scopo di evitare che le entrate di natura diversa restino ingiustificatamente escluse da tale differimento ed al fine di favorire la complessiva rivisitazione del quadro normativo afferente alla gestione e riscossione delle entrate degli stessi comuni.

Possiamo aspettarci ulteriori modifiche ?

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Pagina 162ROMA 10/07/2013

LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL DECRETO DEL FARE PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO(ART.52)

DILAZIONE DI PAGAMENTO: da 72 a 120 rate mensili (comprovata e grave situazione di difficoltà)BENEFICIO DI RATEIZZAZIONE: prima si perdeva dopo aver mancato il pagamento di 2 rate, ora è prolungato fino a 8 rate saltateAVVISO DI VENDITA: Il debitore ha facoltà di procedere, in costanza di procedura mobiliare o immobiliare, alla vendita del bene al valore determinato dalla legge per il primo incanto. In base alla nuova norma, la cessione deve avvenire nei cinque giorni antecedenti il primo incanto e qualora ciò non abbia luogo e Equitalia, attivatasi per la vendita coattiva abbia necessità di procedere al secondo incanto, il debitore può comunque esercitare la facoltà di vendita diretta entro il giorno antecedente la data stabilita per il secondo incanto

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Pagina 163ROMA 10/07/2013

LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL DECRETO DEL FARE PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO(ART.52)

PIGNORAMENTO: da 120 a 200 giorni (il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 200 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto)PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI: Si stabilisce che l'ordine rivolto al terzo pignorato di pagare il credito direttamente all'agente della riscossione debba essere ottemperato nel termine di 60 giorni, anziché 15. Ciò al fine di consentire al debitore che abbia fondate ragioni da opporre all'iniziativa di riscossione avviata, di attivare, in tempi consoni, le tutele del caso, tentando così evitare che, nel frattempo, il terzo disponga l'accredito delle somme pignorate

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Pagina 164ROMA 10/07/2013

LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL DECRETO DEL FARE PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO(ART.52)ESPROPRIAZIONE IMMOBILIAREa)non si dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; b)nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto

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Pagina 165ROMA 10/07/2013

A partire dal 1 gennaio 2015

I COMUNI procedono alla riscossione spontanea e alla coattiva

Alla riscossione coattiva procedono mediante

• INGIUNZIONE FISCALE EX R.D. 639/1910

ovvero

•ALTRE FORME DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE PREVISTA DALL’ART 52 DLGS 446/1997

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Pagina 166ROMA 10/07/2013

A partire dal 1 gennaio 2014

Il ritorno di EQUITALIA Con il comma 610 della legge di stabilità

Al comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»

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Pagina 167ROMA 10/07/2013

A partire dal 1 gennaio 2015Con i commi da 424 a 428 – Definizione di situazioni debitorie pregresseLe norme, introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, prevedono, relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, e affidati agli agenti della riscossione del gruppo Equitalia fino al 31 ottobre 2013, la possibilità per i debitori di estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento di una somma pari all’importo originariamente iscritto a ruolo ovvero di quello residuo e delle somme dovute a titolo di remunerazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112. Si prevede, inoltre, che, entro il 30 giugno 2014, i debitori, a seguito di informativa da parte degli agenti della riscossione, possono aderire al pagamento delle somme come sopra indicato sottoscrivendo apposito atto, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme medesime. Il residuo importo è versato entro il 16 settembre 2014.Nella prevista definizione dei carichi dei ruoli non rientrano le somme relative ai dazi e ai tributi costituenti risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione europea e quelle dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti.

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Pagina 168ROMA 10/07/2013

A partire dal 1 gennaio 2015• INGIUNZIONE FISCALE EX R.D. 639/1910-atto recettizio non produce effetto se non è portato a conoscenza del suo destinatario e la legge prevede una particolare forma ovvero la notifica a mezzo ufficiale giudiziario addetto del tribunale o messo di conciliazione del giudice-atto propulsivo in quanto mira a promuovere e stimolare l’attività di altro soggetto pubblico o privato (per l’adempimento di obblighi ingiungendo al debitore di ottemperare, mettendolo in mora, fissando un termine per adempiere, informandolo sulle sanzioni e conseguenze in caso di inadempimento)-atto unilaterale poiché formato dall’amministrazione senza alcun soggetto e in assenza di contraddittorio-atto avente duplice natura e funzione di titolo esecutivo e di atto prodromico all’inizio dell’esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l’atto di precetto

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LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE: LA DIRETTIVA n.2.del 11 gennaio 2013 La legge di Stabilità 2013( LEGGE 228 /2012) prevede la possibilità di sospendere la riscossione dietro presentazione di una dichiarazione del debitore.In particolareDICHIARAZIONE del debitore attesta che la pretesa dell’ente creditore è interessata da prescrizione o decadenza, da un provvedimento di sgravio, da una sospensione amministrativa, da una sospensione giudiziale o da una sentenza di annullamento(ampia portata).Va presentata anche modalità telematiche entro 90 giorni dalla notifica. PROCEDURA vedi slides successive

La gestione del processoDICHIARAZIONE protocollataVerifica(conformità modello, presenza documentazione, allegati documenti)ISTANZE incompletecontatto con il Debitore(eventuali integrazioni)*L’esame della fondatezza di quanto dichiarato e documentato dal debitore iscritto è riservata all’ente creditore che in presenza di documenti falsi procede all’invio all’autorità giudiziaria

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Pagina 170ROMA 10/07/2013

LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE: LA CIRCOLARE del 14 gennaio 2013

Si confermano le casistiche e le procedureLe condizioni per la sospensione:Dichiarazione con la quale si attesta• prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;•provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;•sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;•sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;•un pagamento effettuato, prima della formazione del ruolo;•qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

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LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE: LA CIRCOLARE del 14 gennaio 2013Fasi e tempistiche del procedimento:Debitore:presentazione della dichiarazione all’Agente della riscossione entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutivaAgente della riscossione:invio della documentazione all’Ente Creditore entro 10 giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui al punto precedente.Ente creditore:comunicazione dell’accettazione o del diniego della dichiarazione sia al soggetto debitore sia all’Agente della riscossione entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al punto precedente.Agente della riscossione:annullamento del debito e conseguente discarico automatico dei ruoli in caso di mancata ricezione della comunicazione di cui al punto precedente entro 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1

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LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE: LA CIRCOLARE del 14 gennaio 2013

LA PORTATA RETROATTIVASi evidenzia che la procedura è applicabile anche alle dichiarazioni presentate all’Agente della Riscossione prima del 1°gennaio 2013 e non ancora evase.

Per tali casistiche l’Ente creditore dovrà provvedere agli adempimenti a suo carico

Trascorsi inutilmente 220 gg le dichiarazioni saranno annullate di diritto e l’agente della riscossione sarà considerato automaticamente discaricato

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LE RICHIESTE DI RIMBORSO PROVENIENTI DA EQUITALIAMolti Comuni hanno ricevute richieste di rimborso delle spese sostenute per le procedure cautelari ed esecutive “infruttuose”, cioè svolte nei confronti di contribuenti che non hanno pagato, o il cui debito è stato sgravato dall’ente impositoreIl fondamento Art. 17, comma 6-bis del d.lgs. n. 112 del 1999, come modificato per effetto dl n. 98 del 2011 la norma prevede che:“Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno”.

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LE RICHIESTE DI RIMBORSO PROVENIENTI DA EQUITALIA

Il comma 6, lettera a) dello stesso articolo 17, richiamato dalla norma sopra riportata, disciplina il rimborso degli oneri “connessi allo svolgimento delle singole procedure”, a favore del riscossore, prevedendo alla lettera a) che essi siano posti a carico “dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità”.

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LE RICHIESTE DI RIMBORSO PROVENIENTI DA EQUITALIA

INDICAZIONE IFELI Comuni che hanno ricevuto le richieste chiedano immediatamente con lettera raccomandata agli agenti della riscossione il dettaglio delle quote interessate all’anticipo del rimborso degli oneri per procedura infruttuosa: il contribuente, la cartella di pagamento, il ruolo e gli articoli oggetto della richiesta, gli estremi dell’eventuale comunicazione di inesigibilità o dello sgravio, oltre alla quantificazione delle spese per singola procedura, con l’evidenziazione delle cartelle per le quali viene richiesto il rimborso in misura proporzionale all’ammontare complessivo del carico, in concorrenza con altri creditori. Solo sulla base di tali elementi sarà possibile controllare la legittimità delle richieste a norma dell’articolo 17, comma 6, lett. a) del d.lgs. n. 112 del 1999

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Il caso della gara unica :ANCI EMILIA ROMAGNA

Anci Emilia-Romagna ha sollecitato l'effettuazione di una gara unica regionale per la fornitura di servizi di supporto alla riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali e per la gestione ordinaria dei principali tributi comunali (Tares ed IMU).

Piattaforma informatica utilizzata: Intercenter

11 lotti per 9 province

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Il caso della gara unica :ANCI EMILIA ROMAGNA

I lotti1.Gestione ordinaria TARSU/TIA/TARES2.Servizi di supporto riscossione TARSU/TARES3.Gestione recupero evasioneTARSU/TARES 4.Gestione ordinaria IMU5.Gestione recupero evasione ICI/IMU 6.Riscossione coattiva7.Censimento delle UIU e dei numeri Civici8.Gestione ordinaria e ricerca evasione IMPOSTA DI SOGGIORNO 9.Gestione servizi di supporto ricerca evasione entrate erariali e comunali10.Numerazione civica interna 11.Numerazione civica esterna

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Il CAOSAnnullata procedura di gara per partner Anci Riscossioni 24.06.2013Il fattoL’ANCI, attraverso la propria partecipata Anci Riscossioni, ha bandito la selezione di un partner con il quale definire una partnership per partecipare alle gare dei Comuni in vista della cessazione delle attività di Equitalia.La gara ha visto la partecipazione di soggetti che si sono candidati con una propria proposta tecnica ed economica e che sono stati valutati con la stesura di una graduatoria provvisoria.Tuttavia l’ANCI non ha proceduto ad aggiudicare la gara.Le ragioniL’incertezza normativa sulla riscossione degli Enti locali e il ripetersi di proroghe del termine di cessazione delle attività di Equitalia hanno invece indotto l’ANCI ad annullare la procedura di gara per procedere, anche in collaborazione con i soggetti privati che hanno avanzato le proprie candidature, ad ipotesi operative di supporto ai Comuni piu’ flessibili e adeguate alle evoluzioni normative ormai non piu’ rinviabili.

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L’AGGIO

L’aggio sulla riscossione riconosciuto ad Equitalia è fissato dalla legge (art. 17 del D.Lgs. 112/1999) ed era pari al 9% , di cui 4,65% a carico del debitore e 4,35% a carico del Comune, ma solo se cartella è pagata nei 60 giorni dalla notifica. Oltre questa data l’aggio è interamente a carico del contribuente.

Per i ruoli emessi dal 1 gennaio 2013 l'articolo 5 del Dl 95/2012 prevede la riduzione dell'aggio all'8%, con la prospettiva di un ulteriore ribasso fino al 4%, in caso di riduzione dei costi di riscossione a seguito dei processi di efficientamento e riorganizzazione di Equitalia, da accertarsi con decreto del ministero dell'Economia.

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L’AGGIO

Nel caso di riscossione coattiva affidata a soggetto diverso dal concessionario pubblico , la normativa non individua alcuna misura dell'aggio ma si limita a precisare, all'articolo 52, comma 5 del Dlgs 446/1997, che l'affidamento «non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente», senza però esplicitare rispetto a quale parametro deve essere fatto il confronto.

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L’AGGIO:la posizione del Consiglio di StatoCon sentenza n.3413 del 12 giugno 2012 afferma che le norme sull'aggio del concessionario della riscossione sono applicabili solo al concessionario pubblico; il divieto di aggravio economico è riferito non «alla concorrente procedura di riscossione mediante ruolo ed ai suoi costi, ma alla procedura di ingiunzione fiscale gestita direttamente dall'amministrazione».

Con questa norma, ad avviso del Consiglio di Stato, il legislatore ha voluto cioè chiarire che l'affidare il servizio a terzi, ovvero a propria società in house, non deve determinare un aumento degli oneri per il debitore rispetto a quanto deriverebbe dalla diretta gestione della procedura da parte degli uffici comunali

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LA RISCOSSIONEcome costruire una best practice

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A partire dal 1 gennaio 2015LA SCELTA DELLA GESTIONE DIRETTA o ASSOCIATA

LA RATIO

•Mantenimento di un controllo diretto e costante

•Disponibilità di professionalità presenti nell’Ente,

•Dotazione di risorse e strumenti tecnologici adeguati

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A partire dal 1 gennaio 2015LA SCELTA DELLA GESTIONE DIRETTA o ASSOCIATA

GLI SVANTAGGI•Dover disporre di personale necessario non sempre reperibile per la molteplicità delle funzioni svolte e destinato tendenzialmente a queste attività

•Dover disporre di attrezzature tecniche necessarie destinate allo scopo evitando usi promiscui

•Spese di spedizione postale e acquisto di beni di consumo

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A partire dal 1 gennaio 2014

LA SCELTA DELL’AFFIDAMENTO ALL’ESTERNO

•Soggetti privati iscritti all’albo

•Operatori degli stati membri UE

•Società interamente pubbliche

•Società miste

LA RATIOMotivazioni legate a scelte tecnico-organizzative con ricadute economico-finanziarie

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A partire dal 1 gennaio 2015

QUANDO SI FA LA SCELTA comportaRIFLESSI E CONSEGUENZE

•L’IMPATTO DI NATURA ORGANIZZATIVA•IL VAGLIO DELLE IPOTESI E OPZIONI CHE SI PROSPETTANO•IL RIFLESSO FINANZIARIO

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A partire dal 1 gennaio 2015

•L’IMPATTO DI NATURA ORGANIZZATIVA comportaAnalisi della scelta ottimale delle modalità di gestione ottimale:quindiVerifica delle risorse umane disponibili, Verifica delle risorse strumentali e tecnologiche presentiDefinizione procedimentale di atti, provvedimenti e disposizioni

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A partire dal 1 gennaio 2015

IL VAGLIO DELLE IPOTESI E OPZIONI CHE SI PROSPETTANO che comportaPonderazione delle diversità connaturate alla Differenza fra riscossione ordinaria e riscossione coattiva

Differenza fra le svariate formule di gestione

Differenza fra ruolo e ingiunzione.

Valutazione dell’incidenzadelle procedure da adottare (interna o esternalizzazione)dei processi di selezioni se esterni (amministrativo, contabile, contrattuale)delle determinazioni politiche

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A partire dal 1 gennaio 2015

•IL RIFLESSO FINANZIARIOLe scelte che verranno assunte comporteranno un riflesso di natura finanziaria tale da richiedere

Valutazione dello strumento in grado di assicurare una maggiore capacità di gestione degli incassi

Valutazione della problematica del riversamento

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GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO

RIFLESSIONI su ANTICIPO PREDETERMINATO DI DENARO a fronte del variabile andamento temporale degli incassi o del minimo garantito

Valutazione duplice:

vantaggi immediati

perdita di controllo sull’andamento della gestione delle entrate

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GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO

•Definizione puntuale delle attività ( accertamento, liquidazione, riscossione volontaria e/o coattiva - auspicio “pacchetto completo”)

•Definizione della durata della concessione ( termine non troppo lungo e soprattutto calibrato alla tipologia delle entrate)

•Definizione di modelli procedimentali chiari e univoci ( dalla modulistica alle formule di garanzia)

•Dettaglio degli obblighi da capitolato (attività in capo al concessionario, corrispettivo del servizio, riversamenti,ecc)

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GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO

Chiara e definita modalità di gestione del servizio

-Esatta definizione di modalità di utilizzo delle banche dati del comune e del soggetto concessionari

-Definita modulistica da utilizzare,

-Efficace forme di comunicazione e rapporti con l’utenza.

-Attività del personale impiegato

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GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO

•Evitare ogni dispositivo contrattuale che preveda la gestione diretta da parte del soggetto terzo incaricato dei canali d’incasso

•Il valore del CASH POOLING consiste nell’accentrare in capo ad un unico soggetto giuridico la gestione delle disponibilità finanziarie.EFFETTI CASH POOLING-Si evita sul nascere un possibile utilizzo improprio dei tempi e delle dimensioni dei riversamenti periodici da parte del concessionario

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GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO

Rapidità ed efficacia del servizio

L’ente, attraverso il soggetto gestore, esplica il rapporto con l’utenza secondo metodiche con le quali può avere immediati riscontri.

Quindi

adeguati mezzi di comunicazione e trasparenza nelle attività di gestione

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GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO

Programma di formazione e aggiornamento del personale

Si tratta di improntare delle azioni che consentano l’aggiornamento e la riqualificazione professionale delle persone preposte al settore(tributi, finanze, patrimonio)

L’obiettivo è generare occasioni di affiancamento per pervenire ad una graduale gestione interna delle entrate da parte dell’ente

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GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO

La dotazione di servizi aggiuntivi

In considerazione dell’affidamento di natura esterna, l’Amministrazione Comunale può richiedere servizi migliorativi sotto un profilo qualitativo rispetto a quelli previsti nel capitolato

Ciò deve avvenire senza oneri ulteriori nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge

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GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO

Iniziative mirate al recupero dell’evasione

Vanno considerate quelle metodiche che consentono di implementare il recupero dell’evasione(fermo restando l’attività medesima insita nel bando) abbinandole a strumenti che divengono di monitoraggio.

Si prendono nella dovuta considerazione le attività che consentono di intercettare comportamenti sintomatici in grado di allargare la platea dei contribuenti

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GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO

Il ricorso a forme di pagamento elettronico

Si consideri strumenti di pagamento elettronico attraverso internet senza oneri a carico dei contribuenti e dell’amministrazione comunale.

AccorgimentiVanno determinate le condizioni per una strutturazione che consente da un lato immediatezza e sicurezza contabile e dall’altro un servizio funzionale generando un nuovo modo di approccio ente-utente

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GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO

Efficace organizzazione nel ricevimento dell’utenza

EffettiPrevenzione potenziali conflitti e contraddittori,Riduzione contenziosi,Creazione sedi operative distinte dagli uffici comunali,Maggior numero di ore aperte al pubblico, Dotazione strumentali e allestimento funzionale, Carta dei servizi per i contribuenti

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I VANTAGGI DELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO

TECNICO-ORGANIZZATIVI•Recupero delle risorse professionali interne all’Ente �potenzialmente utilizzabili per lespletamento di attività �istituzionali diverse e/o non delegabili;•Flessibilità e rapidità dei processi di lavorazione, nella gestione ordinaria e straordinaria;•Attività capillare di verifica ed aggiornamento delle banche dati, mediante impiego di personale specializzato nelle attività di gestione delle entrate;•Piena tracciabilità delle attività;•Utilizzo della tecnologia informatica del partner privato, senza dover sostenere ulteriori oneri di acquisto software, licenze, assistenze

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I VANTAGGI DELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO

ECONOMICO-FINANZIARI•Recupero degli importi evasi/elusi, anche attraverso azioni di sensibilizzazione ed informazione dei contribuenti;•Incremento dei gettiti ordinari per le annualità successive a quella di attivazione dei servizi;•Eliminazione dei gravosi costi connessi al controllo e di quelli operativi attinenti la bonifica dei dati;•Ottimizzazione dei tempi di riscossione e delle attività propedeutiche;•Riduzione dei costi di gestione per attività di stampa e postalizzazione di informative ed atti, grazie al service di stampa professionale, personalizzato per ogni singolo step dell'attività di riscossione

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I RISVOLTI DELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO

L’affidamento a terzi si configura come “affidamento di una funzione pubblica con delega di poteri autoritativi” dal quale affidamento la delega dei poteri pubblici necessari per adempiere alla funzione esternalizzata costituisce elemento essenziale

Pertanto si delinea il concetto di funzione pubblica come l’esercizio autoritativo di una potestà giuridica da parte dello Stato o di altro ente pubblico (che in questo caso è delegato ad un soggetto terzo) e si distingue dal concetto di servizio pubblico inteso come l’attività svolta dai medesimi soggetti in campo prevalentemente economico e produttivo senza manifestazione di potere sovrano

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I RISVOLTI DELL’ AFFIDAMENTO ESTERNOCass. Civile sez trib 4 novembre 2009 n.23382 ha stabilito quanto segue: Omissis…la legittimazione processuale del concessionario del servizio di riscossione dei tributi sussiste soltanto se l’impugnazione concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre deve essere esclusa qualora i motivi del ricorso attengono alla debenza del tributo (Cass., sent.n.6450/2002, n.3247/2007,n.933/2009) è parzialmente derogata, in materia di tosap anche mediante affissioni(D.lgs 507/1993), dagli articoli 52,32, 25 del citato D.lgs., in quanto il comune impositore, ove lo ritenga più economico e funzionale, può affidare il servizio di accertamento e di riscossione della tassa ai soggetti iscritti in apposito albo nazionale. In tal caso, il concessionario del servizio “subentra al comune in tutti i diritti e obblighi inerenti alla gestione del servizio” e conseguentemente, anche nelle contestazioni relative agli accertamenti da esso operati (Cass.sent.n.18250/2003) spettando il potere di accertamento al concessionario e non al Comune(Cass. Sent. n.15079/2004)

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Le segnalazioni qualificate

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L’EVOLUZIONE NORMATIVA

LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI NELLE ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE

D.L. 118/2008Conv

LEGGE 133/2008Manovra

Finanziaria

D.M. ECON.FIN23/03/2011

Modalità e

procedure

MANOVRA BISDI FERRAGOSTO

2011

D.M. ECON.FIN14/03/2011Federalismo

fiscale municipale

DECRETODir. Gen.Fin e Rag. Stato15/07/2011

Criteri

DECRETO SALVA ITALIA

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DA DOVE SI E’ PARTITI D.L.203/2005 conv L248/2005

LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI NELLE ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE

COMUNIPartecipano

ACCERTAMENTO FISCALE

Ricevono 30 per cento

maggiori somme relative a tributi statali riscossi

a titolo definitivo

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NODO CENTRALE: LA MANOVRA DI FERRAGOSTO 2011

LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI NELLE ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE

COMUNIPartecipano

ACCERTAMENTO FISCALE

E CONTRIBUTIVO

Ricevono 100 per cento

maggiori somme relative a tributi statali

riscossi a titolo definitivo

PREVISIONI

RAFFORZAMENTOCONSIGLIO TRIBUTARIO

disposizioni si applicano sec’è istituzione

consiglio tributario 31.12.2011

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L’EVOLUZIONE NORMATIVA: IL DECRETO SALVA ITALIA

LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI NELLE ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE

MANTENIMENTOPARTECIPAZIONE COMUNI

ACCERTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO

PREVISIONIModifica art 18 DL 78/2010CONSIGLIO TRIBUTARIO

ABROGATO

Modifica art 44 DPR 600/73ELIMINAZIONE RIFERIMENTO

CONSIGLIO TRIBUTARIO

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I SISTEMI DI INTERSCAMBIO E IL VALORE DELLE BANCHE DATI

LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI NELLE ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE

Atti registrati dal 1986

Banche dati anagrafiche

Banche dati reddituali

Informazioni denunce

di successione immobili

Banche dati Contratti

di locazione immobili

Banche dati Contratti

luce, gas, acqua

Banche datiBonifici

Bancari/postalix ristrutturazioni

edilizie

AGENZIA ENTRATE

mette a disposizione

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LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE

VITERBO 04/11/2010

DEFINIZIONE E IPOTESI

GLI AMBITI DI INTERVENTO E LE SEGNALAZIONI PECULIARI

DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE E MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

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LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE-DEFINIZIONE E IPOTESI

VITERBO 04/11/2010

DEFINIZIONE E IPOTESI

I Comuni partecipano all’attività di accertamento fiscale fornendo informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi erariali, diretti ed indiretti.Le segnalazioni dei Comuni sono primariamente riferite: -alle annualità d’imposta 2004 e 2005 oggetto di programmazione operativa dei controlli fiscali sostanziali da effettuarsi a cura dell’AdE a partire dall’anno 2007; -a situazioni sintomatiche di fenomeni evasivi, con particolare riguardo all’economia sommersa ed all’utilizzo del patrimonio immobiliare in evasione delle relative imposte.

Le informazioni sono strutturate in termini di SEGNALAZIONI QUALIFICATE, intendendosi per tali le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi e sono costituite da archivi strutturati, con preminente riferimento ai cespiti immobiliari già oggetto di accertamento definitivo ai fini dei tributi locali.

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LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE-GLI AMBITI DI INTERVENTO E LE SEGNALAZIONI PECULIARI

VITERBO 04/11/2010

IL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’ENTRATE DEL 3 DICEMBRE 2007

Questi sono gli ambiti d’intervento rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e per quelle di controllo fiscale dell’AdE

a) commercio e professioni;b) urbanistica e territorio;c) proprietà edilizie e patrimonio immobiliare;d) residenze fittizie all’estero;e) disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva

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LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE -GLI AMBITI DI INTERVENTO E LE SEGNALAZIONI PECULIARI

VITERBO 04/11/2010

In merito al commercio e professioni le segnalazioni qualificate hanno riguardo a coloro che

-pur svolgendo un’attività di impresa, sono privi di partita IVA;

-nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un’attività diversa da quella rilevata in loco;

-sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive, in qualità di imprese utilizzatrici e di soggetti che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi;

-pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative.

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LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE -GLI AMBITI DI INTERVENTO E LE SEGNALAZIONI PECULIARI

VITERBO 04/11/2010

In merito all’ urbanistica e territorio le segnalazioni qualificate hanno riguardo a coloro che

-hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni ed in assenza di correlati redditi dichiarati;

-hanno partecipato, anche in qualità di professionisti od imprenditori, ad operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati ed insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale.

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LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE-GLI AMBITI DI INTERVENTO E LE SEGNALAZIONI PECULIARI

VITERBO 04/11/2010

In merito alle proprietà edilizie e patrimonio immobiliare le segnalazioni qualificate hanno riguardo a coloro nei cui confronti risulta: -la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse da abitazioni principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi; -la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari abitate, in assenza di contratti registrati, da residenti diversi dai proprietari o dai titolari dei diritti reali di godimento ovvero da soggetti non residenti nelle stesse; -la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ICI, in assenza di dichiarazione dei connessi redditi fondiari ai fini dell’imposizione diretta; -la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazioneTaRSU o TIAi in qualità di occupante dell’immobile diverso dal titolare del diritto reale, in assenza di contratti di locazione registrati ovvero di redditi fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell’imposizione diretta; -revisione di rendita catastale a seguito di procedura ex articolo 1, comma 336, della L.311/2004 per unità immobiliari diverse dall’abitazione principale

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LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE -GLI AMBITI DI INTERVENTO E LE SEGNALAZIONI PECULIARI

VITERBO 04/11/2010

In merito alle residenze fittizie all’estero qualificate hanno riguardo a coloro che

-pur risultando formalmente residenti all’estero, hanno di fatto nel comune il domicilio ovvero la residenza ai sensi dell’articolo 43, commi 1 e 2, del codice civile

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LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE -GLI AMBITI DI INTERVENTO E LE SEGNALAZIONI PECULIARI

VITERBO 04/11/2010

In merito alle disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva le segnalazioni qualificate hanno riguardo a coloro che

-risultano avere la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992, come sostituita dal decreto ministeriale 19 novembre 1992, ovvero altri beni e servizi di rilevante valore economico, in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto

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LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE -DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE E MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

VITERBO 04/11/2010

DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE ALL’AdE sono: il nome e cognome, il codice fiscale o la partita IVA dei soggetti in relazione ai quali sono rilevati e segnalati i fatti, atti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.

MODALITA’ DI TRASMISSIONE Le segnalazioni qualificate sono trasmesse all’Agenzia tramite il sistema S.I.A.T.E.L. in modalità web, nell’ambito del quale sarà resa disponibile apposita funzionalità di trasmissione secondo le specifiche tecniche definite con successivo provvedimento del Direttore dell’AdE.Il flusso delle informazioni è assicurato tramite supporto cartaceo in presenza di segnalazioni di contenuto particolarmente complesso non riconducibile alle specifiche tecniche definite, ovvero nelle more di attuazione della previsione di cui al precedente punto

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LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE -DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE E MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

VITERBO 04/11/2010

Nella TRASMISSIONE IL TRATTAMENTO DEI DATI avviene nell’osservanza del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed essi sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa.

il trattamento dei dati da parte dell’AdE è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui transazioni sono compiutamente tracciate.

Nella TRASMISSIONE dei dati la SICUREZZA è garantita dal sistema telematico S.I.A.T.E.L., già utilizzato per lo scambio di informazioni tra Comuni e Anagrafe Tributaria

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I SISTEMI DI INTERSCAMBIO E IL VALORE DELLE BANCHE DATI

VITERBO 04/11/2010

IL SISTEMA ANAGRAFE TRIBUTARIA-SIATEL

L’ATTIVITA’ DELLE AGENZIE DELLE ENTRATE

PROTOCOLLO D’INTESA ANCI-IFEL-AdE

BANCHE DATI

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I SISTEMI DI INTERSCAMBIO E IL VALORE DELLE BANCHE DATIIL SISTEMA ANAGRAFE TRIBUTARIA-SIATEL

VITERBO 04/11/2010

Il servizio è rivolto a Regioni e ad Enti locali per l'accesso in via telematica ad alcune informazioni dell'Anagrafe Tributaria.Per accedere al servizio è necessario:- presentare una preventiva domanda di abilitazione all‘AdE che fornirà a ciascun richiedente una password di accesso al servizio e le istruzioni per l'attivazione del servizio stesso.

Ad ogni utente del collegamento SIATEL viene attribuito un profilo, in base al quale l'applicazione rende o meno disponibile la visualizzazione di determinate funzioni del menu.

Anche l'appartenenza ad uno specifico ente può attuare una forma di filtro sulle funzioni o sulle informazioni messe a disposizione;

Gli utenti 'Regione' possono visualizzare i dati reddituali di dettaglio, i versamenti alle Regioni, i dati relativi ai mandati di pagamento, i dati di accertamento, i ruoli e i rimborsi.

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I SISTEMI DI INTERSCAMBIO E IL VALORE DELLE BANCHE DATIIL SISTEMA ANAGRAFE TRIBUTARIA-SIATEL

VITERBO 04/11/2010

Gli utenti ‘Comune' hanno a disposizione tutte le operazioni relative ai codici fiscali, che sono strettamente legate alla gestione delle informazioni anagrafiche

I principali servizi disponibili sono:

-attribuzione del codice fiscale ai neonati (solo per i Comuni): invio dei dati anagrafici e di residenza; entro quindici giorni dalla data di attribuzione verrà inviato il relativo tesserino plastificato al domicilio del neonato; -comunicazione delle variazioni anagrafiche (solo per i Comuni): invio telematico, sulla base dei dati in possesso dei Comuni, delle variazioni anagrafiche intervenute sulla popolazione residente -interrogazione dei dati anagrafici e di residenza dei contribuenti: accesso alle informazioni di natura anagrafica di persone fisiche, società ed enti non commerciali; in particolare indicando il codice fiscale ovvero i dati anagrafici conosciuti (anche parziali); -interrogazione dei dati reddituali dei contribuenti: accesso alle informazioni di natura reddituale afferenti alle dichiarazioni IVA, IRPEF, IRPEG e IRAP; per ogni anno d'imposta vengono forniti i dati di riepilogo (per Comuni e Regioni) e analitici (solo per Regioni e provincie autonome) riferiti a persone fisiche, società ed enti non commerciali con riferimento all'intero territorio nazionale

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Cartelle di pagamento e riscossione coattiva

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L’Agenzia delle Entrate svolge l’attività di riscossione “coattiva” dei tributi - in mancanza del pagamento spontaneo del contribuente - tramite la società per azioni “Equitalia”, presente su tutto il territorio nazionale (tranne in Sicilia) con 3 “Agenti della riscossione”: Equitalia Nord, Equitalia Centro, Equitalia Sud.

Quali sono gli aggiornamenti più recenti

rateizzazione delle cartelle di pagamento

compensazione tra somme iscritte a ruolo e crediti d’imposta o crediti verso PA

modifica dell’importo minimo per l’iscrizione a ruolo

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La riscossione mediante cartella:Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli, di qualsiasi tipo, e degli accertamenti effettuati dall’Amministrazione finanziaria vengono iscritte a ruolo.

COS’Eè un elenco,

DA CHIformato dall’ente impositore,

COSAcontenente i debitori e le somme da essi dovute.

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CARTELLE DI PAGAMENTO

IL RUOLO IL RUOLO

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La riscossione mediante cartella:Il ruolo viene trasmesso agli Agenti della riscossione che provvedono alle seguenti operazioni: • predisposizione e notifica delle cartelle

• riscossione delle somme e riversamento nelle casse dello Stato e degli altri enti impositori

• avvio dell’esecuzione forzata, in caso di mancato pagamento.

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CARTELLE DI PAGAMENTO

I limiti economici: Il DL n. 16/2012 ha aumentato l’importo minimo previsto dal Dpr 129/1999 (16,53 euro) per procedere all’iscrizione a ruolo. Dal 1° luglio 2012 non si procede più all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, quando la somma dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi, non è superiore, per ciascun credito e con riferimento a un singolo periodo d’imposta, a 30 euro. Questa disposizione non si applica se il credito deriva da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.

I limiti economici: Il DL n. 16/2012 ha aumentato l’importo minimo previsto dal Dpr 129/1999 (16,53 euro) per procedere all’iscrizione a ruolo. Dal 1° luglio 2012 non si procede più all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, quando la somma dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi, non è superiore, per ciascun credito e con riferimento a un singolo periodo d’imposta, a 30 euro. Questa disposizione non si applica se il credito deriva da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.

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La riscossione mediante cartella:

Iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento non sono più previste per le somme

contenute negli avvisi di accertamento emessi - ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali,

dell’Irap, dell’Iva, delle ritenute e delle imposte sostitutive - dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° ottobre 2011, relativamente ai periodi d’imposta in

corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi (i cosiddetti “accertamenti esecutivi”).

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CARTELLE DI PAGAMENTO

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La riscossione mediante cartella:Gli Agenti della riscossione attivano le procedure per il recupero del credito inviando ai contribuenti, come primo atto, la CARTELLA DI PAGAMENTO.

è effettuata dal personale dell’Agente della riscossione o da altri soggetti abilitati dallo stesso Agente. Può essere eseguita anche per raccomandata con avviso di ricevimento o – per le società con sede in alcune regioni - per “PEC”.

descrizione degli addebiti le istruzioni sulle modalità di pagamento intimazione a pagare entro 60 giorni le somme descritte indicazioni per l’eventuale proposizione del ricorso nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella. 228

CARTELLE DI PAGAMENTO

NOTIFICANOTIFICA

CONTENUTOCONTENUTO

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La riscossione mediante cartella:

MANCATO ADEMPIMENTO

entro 60 giorni dalla data di notifica, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo, nonché l’intero compenso dovuto all’Agente della riscossione (calcolato sul capitale e sugli interessi di mora) e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o intempestivo) pagamento della cartella.

Trascorso questo termine, l’Agente della riscossione può avviare azioni cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (come, per esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni).

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CARTELLE DI PAGAMENTO

Art. 2740 c.c.Il debitore risponde

dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni

presenti e futuri

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ATTENZIONE ALL’ENTE IMPOSITORE Non tutte le cartelle di pagamento riguardano tributi erariali di competenza dell’Agenzia delle Entrate. Anzi, molte contengono inviti a pagare somme risultanti da contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative di vario tipo, tasse comunali, contributi per iscrizione ad albi, eccetera.

Il contribuente deve quindi fare attenzione a rivolgersi, per ottenere informazioni e avanzare eventuali contestazioni, all’ente effettivamente responsabile dell’addebito indicato nella cartella.

Gli Agenti della riscossione non forniscono informazioni nel merito della cartella, in quanto non conoscono i motivi per cui è stata addebitata la somma richiesta. Se il tributo dovuto è dell’Agenzia delle Entrate, ci si può rivolgere a qualsiasi ufficio dell’Agenzia e ai Centri di assistenza multicanale (telefonando al n. 848.800.444).

All’Agente della riscossione il contribuente si può rivolgere per avere informazioni riguardanti la situazione dei pagamenti e la notifica delle cartelle.

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CARTELLE DI PAGAMENTO

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il servizio on line “Estratto conto”, offerto da Equitalia grazie al quale si può conoscere la propria situazione debitoria senza dover andare allo sportello dell’Agente della riscossione.

Per l’accesso al servizio, è necessario disporre delle credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate per utilizzare il “Cassetto fiscale” (www.agenziaentrate.gov.it) o delle credenziali rilasciate dall’Inps per utilizzare i servizi sul sito www.inps.it.

Effettuato l’accesso all’estratto conto, è possibile prendere visione della propria posizione debitoria a partire dall’anno 2000. Per informazioni relative a documenti anteriori a tale anno e per ogni ulteriore informazione è necessario rivolgersi direttamente all’Agente della riscossione di competenza.

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ESTRATTO CONTO

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La riscossione mediante cartella:

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DI EQUITALIA Dal 1° gennaio 2013, le società di riscossione incaricate devono sospendere immediatamente ogni iniziativa, finalizzata all’incasso delle somme iscritte a ruolo o affidate, se il debitore presenta una dichiarazione con la quale documenta che l’atto emesso dall’ente creditore è interessato da: • PRESCRIZIONE O DECADENZA DEL CREDITO (intervenuta prima della data in cui il ruolo è reso esecutivo)

• PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO EMESSO DALL’ENTE CREDITORE

• SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA O GIUDIZIALE

• SENTENZA DI ANNULLAMENTO, TOTALE O PARZIALE, EMESSA IN UN GIUDIZIO AL QUALE L’AGENTE DELLA RISCOSSIONE NON HA PRESO PARTE

• PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ENTE CREDITORE, EFFETTUATO PRIMA DELLA FORMAZIONE DEL RUOLO

• QUALSIASI ALTRA CAUSA DI NON ESIGIBILITÀ DEL CREDITO. 232

CARTELLE DI PAGAMENTO

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La riscossione mediante cartella:SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DI EQUITALIA

entro 90 giorni dalla notifica da parte dell’agente, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dallo stesso agente. Essa deve essere accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (per esempio, la ricevuta di pagamento, il provvedimento di sgravio, la sentenza) e da documento di riconoscimento

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CARTELLE DI PAGAMENTO

DICHIARAZIONEDICHIARAZIONE

ATTENZIONE:Ferma restando la responsabilità penale, il contribuente che produce documentazione falsa è chiamato al pagamento di una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

ATTENZIONE:Ferma restando la responsabilità penale, il contribuente che produce documentazione falsa è chiamato al pagamento di una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

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La riscossione mediante cartella:

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DI EQUITALIA

Entro 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore

l’agente della riscossione trasmette all’ente creditore la dichiarazione e la relativa documentazione allegata, per avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore e ottenere, in caso affermativo, la trasmissione del provvedimento di sospensione, sgravio o annullamento del debito.

L’ente creditore è tenuto, comunque, a comunicare sia al debitore che all’agente della riscossione l’esito, positivo o negativo, della verifica sulla regolarità della documentazione prodotta.

In caso contrario, trascorsi 220 giorni dalla presentazione della domanda, le somme contestate vengono annullate di diritto!!!

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CARTELLE DI PAGAMENTO

ESITO RICHIESTA DI SOSPENSIONE

ESITO RICHIESTA DI SOSPENSIONE

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La riscossione mediante cartella:I TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE

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CARTELLE DI PAGAMENTO

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La riscossione mediante cartella:

IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE

La cartella di pagamento notificata al contribuente contiene uno o più bollettini di versamento precompilati, denominati Rav , che possono essere utilizzati solo se il pagamento avviene entro la scadenza del termine indicato. I pagamenti con i bollettini Rav possono essere effettuati presso: • gli sportelli dell’Agente della riscossione che li ha emessi, senza alcuna commissione aggiuntiva • qualsiasi sportello bancario • gli uffici postali • i tabaccai abilitati.

I soggetti diversi dall’Agente della riscossione possono applicare una commissione d’incasso.

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CARTELLE DI PAGAMENTO

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La riscossione mediante cartella:

IL PAGAMENTO A RATE DELLE CARTELLE

E’ possibile richiedere, alternativamente: • un piano di rateazione ordinario fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni), in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà • un piano di rateazione straordinario fino ad un massimo di 120 rate mensili (10 anni), in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro.

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CARTELLE DI PAGAMENTO

Page 238: La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

La riscossione mediante cartella:

IL PAGAMENTO A RATE DELLE CARTELLE

Può essere richiesto quando il debitore si trova nell’impossibilità di pagare in un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo, ma è in grado di far fronte all’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali. Per debiti fino a 50 mila euro si può ottenere la rateizzazione con domanda semplice, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica. Per debiti oltre 50 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica .

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CARTELLE DI PAGAMENTO

PIANO DI RATEAZIONE ORDINARIO

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La riscossione mediante cartella:

IL PAGAMENTO A RATE DELLE CARTELLE

Può essere richiesto quando il debitore versa in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica legata alla congiuntura economia, per ragioni estranee alla propria responsabilità. Pertanto, possono richiedere una dilazione straordinaria i contribuenti non in grado di pagare il debito secondo la rateazione ordinaria, ma che, comunque, risultano solvibili in relazione alla rateazione concedibile.

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CARTELLE DI PAGAMENTO

PIANO DI RATEAZIONE STRAORDINARIO

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La riscossione mediante cartella:

IL PAGAMENTO A RATE DELLE CARTELLE

CONDIZIONI D’ACCESSO:• per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali privilegiati, quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modello Isee; • per gli altri soggetti, quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione mensile. Inoltre l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, deve essere compreso tra 0,5 e 1.

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CARTELLE DI PAGAMENTO

PIANO DI RATEAZIONE STRAORDINARIO

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La riscossione mediante cartella:IL PAGAMENTO A RATE DELLE CARTELLE

1)PROROGA DELLA RATEAZIONE

In caso di peggioramento della propria situazione di difficoltà che non consente più di sostenere il piano di dilazione in corso, sia ordinario sia straordinario, il contribuente può chiedere a Equitalia una proroga della rateazione a condizione che non sia intervenuta decadenza. 2)RATEAZIONI SUCCESSIVE

E’ possibile chiedere la dilazione di pagamento per nuove somme iscritte a ruolo anche quando si hanno già rateazioni in corso.

3)DECADENZA DALLA RATEAZIONE

Il contribuente decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (decadenza che, in precedenza, era invece conseguente al mancato pagamento di due rate consecutive).

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CARTELLE DI PAGAMENTO

Se la rateazione viene accordata, Equitalia notifica un atto che indica la ripartizione del debito secondo il numero di rate concesse. Le rate mensili scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. Al contrario, in caso di diniego Equitalia notifica il relativo provvedimento motivato

Se la rateazione viene accordata, Equitalia notifica un atto che indica la ripartizione del debito secondo il numero di rate concesse. Le rate mensili scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. Al contrario, in caso di diniego Equitalia notifica il relativo provvedimento motivato

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La riscossione mediante cartella:

LA COMPENSAZIONE FRA LE CARTELLE E I CREDITI D’IMPOSTAE’ prevista la possibilità di estinguere le cartelle di pagamento, relativamente a tributi erariali (imposte sui redditi e addizionali, Iva, Registro e altri tributi indiretti, Irap, ecc.) e relativi oneri accessori (compresi gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione) mediante compensazione con crediti relativi alle imposte erariali stesse tramite

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CARTELLE DI PAGAMENTO

MODELLO F24 ACCISE (CODICE TRIBUTO RUOL) MODELLO F24 ACCISE (CODICE TRIBUTO RUOL)

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La riscossione mediante cartella:

LA COMPENSAZIONE FRA LE CARTELLE E I CREDITI D’IMPOSTA

Se il pagamento riguarda solo una parte delle somme dovute, il contribuente può presentare a Equitalia un modulo specifico , con cui dichiara l’avvenuto pagamento in compensazione tramite F24 Accise e indica eventualmente a quale parte del debito erariale imputare il pagamento. In quest’ultimo caso, la scelta dei debiti da compensare va effettuata: • ENTRO 3 GIORNI DAL CONFERIMENTO DELLA DELEGA DI PAGAMENTO, SE IL CONTRIBUENTE PRESENTA IL MODELLO F24 ACCISE TRAMITE BANCHE, POSTE ED ENTRATEL • CONTESTUALMENTE, SE IL CONTRIBUENTE PRESENTA L’F24 ACCISE AGLI SPORTELLI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

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CARTELLE DI PAGAMENTO

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La riscossione mediante cartella:

LA COMPENSAZIONE FRA LE CARTELLE E I CREDITI D’IMPOSTA

Dal 1° gennaio 2011 non si possono utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 quando sono presenti debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, di importo superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In tali casi, è necessario estinguere prima i debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti. Dopo di che, si potranno utilizzare in compensazione i crediti disponibili. Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di cosiddetta “compensazione orizzontale” (cioè, fra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24). Resta, quindi, esclusa dal divieto la cosiddetta compensazione “verticale”,

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CARTELLE DI PAGAMENTO

Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

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La riscossione mediante cartella:

LA COMPENSAZIONE FRA LE CARTELLE E I CREDITI D’IMPOSTA

SANZIONE IN CASO DI INOSSERVANZA pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. la sanzione è commisurata sull’intero importo del debito, ma trova un limite nell’ammontare compensato. Per esempio, in presenza di un debito di 25.000 euro e di una compensazione di pari importo, la sanzione sarà di 12.500 euro, il 50 per cento del debito. Nel caso di compensazione pari a 18.000 euro la sanzione sarà sempre di 12.500 euro. Nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, invece, la sanzione corrisponderà all’ammontare compensato: quindi, in presenza di un debito per 70.000 euro e di compensazione per 25.000 euro, la sanzione è pari a 25.000 euro.

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CARTELLE DI PAGAMENTO

Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

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L’ANNULLAMENTO, IL RICORSO E LA SOSPENSIONE DI UNA CARTELLA

•Se il contribuente ritiene infondato l’addebito delle somme indicate nella cartella, può presentare le sue contestazioni all’ufficio impositore, chiedendone l’annullamento totale o parziale.• Se l’ufficio riscontra che l’atto è effettivamente illegittimo, è tenuto ad annullarlo in base alle norme sull’autotutela e ad effettuare lo “sgravio” degli importi iscritti a ruolo. L’ente impositore comunica quindi il provvedimento di annullamento a Equitalia, che interrompe le procedure di riscossione. Se il contribuente ha già pagato, sarà rimborsato dallo stesso Agente della riscossione.

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CARTELLE DI PAGAMENTO

SGRAVIO A SEGUITO DI AUTOTUTELA DELL’UFFICIO SGRAVIO A SEGUITO DI AUTOTUTELA DELL’UFFICIO

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L’ANNULLAMENTO, IL RICORSO E LA SOSPENSIONE DI UNA CARTELLA

Il contribuente può impugnare la cartella per chiederne l’annullamento totale o parziale. Il debitore che intende impugnare un atto della riscossione: •deve ricorrere contro l’ente impositore (l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, per i tributi erariali) se contesta la legittimità della pretesa;• deve ricorrere contro l’Agente della riscossione se contesta vizi dell’attività dello stesso, cioè motivi di ricorso che riguardano l’attività svolta successivamente alla consegna del ruolo. Chi ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento, se ritiene che può subire un danno grave e irreparabile dal pagamento della cartella, può produrre ISTANZA DI SOSPENSIONE alla Commissione tributaria (sospensione giudiziale) oppure, anche contestualmente, all’ufficio dell’Agenzia che ha emesso il ruolo.

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CARTELLE DI PAGAMENTO

RICORSO E SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE RICORSO E SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

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L’ANNULLAMENTO, IL RICORSO E LA SOSPENSIONE DI UNA CARTELLA

Quando una cartella di pagamento è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria, il contribuente ha diritto a ottenere lo sgravio dall’ente entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Contestualmente allo sgravio, l’ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione. Il rimborso viene erogato presso l’Agente della riscossione. Se l’ufficio competente non dispone in modo tempestivo lo sgravio, le norme del contenzioso tributario consentono al contribuente di ricorrere al “giudizio di ottemperanza” per ottenere l’esecuzione della decisione della Commissione tributaria. Questo strumento è attivabile solo nei confronti delle sentenze divenute definitive.

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CARTELLE DI PAGAMENTO

SGRAVIO A SEGUITO DI DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

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Se il contribuente non paga nei termini previsti una cartella e non presenta ricorso, e non interviene un provvedimento di sospensione o

annullamento da parte dell’ente impositore o della Commissione tributaria, l’Agente della riscossione deve procedere al

a seconda dei casi: • iscrivere fermo amministrativo sui beni mobili registrati;• iscrivere ipoteca sui beni immobili; • procedere al pignoramento mobiliare o presso terzi; • procedere all’espropriazione forzata dei beni immobili; • effettuare ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l’ordinamento attribuisce in genere al creditore.

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LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI

RECUPERO FORZATO

RECUPERO FORZATO

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RISCOSSIONE DI DEBITI MINORI:Dal 1° gennaio 2013, nei casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro, non si può procedere alle azioni cautelari ed esecutive prima che siano trascorsi 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. La disposizione non riguarda però i casi in cui l’ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione da egli presentata.CALCOLO DEGLI INTERESSI:Decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, sulle somme richieste si applicano giornalmente, a partire dalla data della notifica dell'avviso e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora. L'Agente della riscossione riversa interamente gli interessi mora all'ente creditore. Dal 13 luglio 2011, gli interessi moratori dovuti a seguito del mancato pagamento di una cartella si calcolano solo sulle imposte e non più sull’intero debito iscritto a ruolo, comprendente sanzioni e interessi.

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LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI

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E’ una misura cautelare attivata dall’Agente della riscossione attraverso l’iscrizione del fermo del bene mobile registrato.La procedura è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore (o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri) di una comunicazione preventiva, contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriori comunicazioni, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari. Questo, a meno che il debitore o i coobbligati, sempre nel termine di 30 giorni non dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione). Dal 13 luglio 2011, per la cancellazione del fermo amministrativo su beni mobili registrati, il debitore non è più tenuto a pagare le relative spese né all’Agente della riscossione, né al Pubblico registro automobilistico, né ai gestori degli altri Pubblici registri .

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PROCEDURE CAUTELARI: IL FERMO AMMINISTRATIVO E L’ISCRIZIONE DI IPOTECA

IL FERMO AMMINISTRATIVO IL FERMO AMMINISTRATIVO

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E’ una misura cautelare che garantisce il credito, attribuendo all’ente creditore il diritto di essere soddisfatto con preferenza nel caso di espropriazione. L’ipoteca può riguardare beni del debitore o del coobbligato (ipoteca legale) o di un terzo (ipoteca volontaria). Si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. Prima di iscrivere ipoteca, Equitalia è tenuta a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avvertimento che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all’iscrizione d’ipoteca. Il preavviso deve essere notificato esclusivamente al proprietario dell’immobile e non a persone diverse, anche se le stesse vantano sull’immobile diritti di altra natura (per esempio, l’usufrutto). .

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PROCEDURE CAUTELARI: IL FERMO AMMINISTRATIVO E L’ISCRIZIONE DI IPOTECA

L’ISCRIZIONE DI IPOTECA L’ISCRIZIONE DI IPOTECA

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PROCEDURE CAUTELARI: IL FERMO AMMINISTRATIVO E L’ISCRIZIONE DI IPOTECA

L’Agente della riscossione può iscrivere la garanzia ipotecaria solo se l’importo complessivo del credito per cui si procede non è inferiore, complessivamente, a 20.000 euro.

Se anche dopo l’iscrizione di ipoteca il contribuente non paga il proprio debito, Equitalia potrà procedere alla vendita dell’immobile, ma soltanto in presenza delle condizioni previste dalla legge.

L’ISCRIZIONE DI IPOTECA L’ISCRIZIONE DI IPOTECA

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L’Agente della riscossione può pignorare beni mobili di proprietà del debitore, disponibili presso l’abitazione o nei locali dove il debitore svolge l’attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all’asta. I beni mobili indispensabili per l’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione, anche se svolta in forma societaria, e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di 1/5, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

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PROCEDURE ESECUTIVE: IL PIGNORAMENTO

PIGNORAMENTO MOBILARE

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Successivamente all’iscrizione d’ipoteca, se il contribuente continua a non pagare il debito, l’Agente della riscossione può procedere al pignoramento immobiliare, ossia l’atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all’asta dell’immobile. Questa procedura esecutiva è comunque possibile solo per i debiti più rilevanti e in presenza delle condizioni stabilite dalla legge. In particolare, il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche: • è destinato a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente

• è l’unico immobile di proprietà del debitore

•non è di lusso ovvero una villa.

Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell’immobile solo se:

• l’importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro

• sono passati sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato

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PROCEDURE ESECUTIVE: IL PIGNORAMENTO

PIGNORAMENTO IMMOBILARE

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PROCEDURE ESECUTIVE: IL PIGNORAMENTO

PIGNORAMENTO DEI CREDITI

Se il debitore vanta un credito nei confronto di un terzo, Equitalia può recuperare direttamente da quest’ultimo la somma entro i limiti dell’importo dovuto. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’Agente della riscossione in misura pari a: • 1/10 per importi fino a 2.500 euro • 1/7 per importi superiori a 2.500 e fino a 5.000 euro • 1/5 per importi oltre i 5.000 euro. Il pignoramento non può includere l’ultimo stipendio/pensione affluito sul conto corrente del debitore, che resta quindi nella sua piena disponibilità.

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RISCOSSIONE COATTIVA

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Relatore:Nicola CinosiCultore della materia “Economia delle Amministrazioni Pubbliche” c/o l’Università degli Studi “Roma TRE”Già membro della Commissione Revisione negli Enti Pubblici del CNDCECCoordinatore della Commissione Enti “non profit” e rapporti con la Pubblica Amministrazione dell’ODCEC di Rieti

Armonizzazione dei “sistemi contabili”Armonizzazione dei “sistemi contabili”((impostazione metodologica ed applicativaimpostazione metodologica ed applicativa))

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Armonizzazione dei “sistemi contabili”

Gli incontri propongono un percorso volto ad identificare e qualificare i punti cardine su cui ruota la riforma, le criticità applicative e le soluzioni ipotizzate.

Occorrerà familiarizzare con alcuni nuovi “oggetti”:

• disciplina “normativa”;• principi contabili;• schemi di bilancio comuni;• piano dei conti integrato;• principio della competenza “potenziata”;• fondo crediti di dubbia esigibilità;• fondo pluriennale vincolato;• sperimentazione e prima applicazione.

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La cornice della “riforma”

La riforma nasce dall’esigenza di adeguare le regole che presiedono al governo della finanza pubblica e alla gestione del bilancio alla:

Adesione all’Unione Monetaria

Evoluzione del “sistema

economico”

Nuovo assetto istituzionale dei

rapporti tra Stato ed “enti

decentrati” Esigenza di consolidamento dei conti pubblici degli stati nazionali per la definizione di efficaci politiche di salvaguardia della moneta unica

Esigenza di disporre di informazioni contabili sulla spendita di risorse pubbliche che siano rapidamente reperibili, al fine di rendere tempestive le politiche “anticicliche” rispetto a fenomeni di crisi macroeconomica

Esigenza di giustapporre sistemi omogenei di contabilizzazione alle legittime opportunità di autonomia dettate dalle riforme del federalismo fiscale

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I destinatari

La legge n. 468 del 1978:

• ha tentato, senza successo, di affermare il principio di uniformità del trattamento delle informazioni contabili.

• non corretta identificazione dell’autonomia contabile con quella finanziaria; ampio uso della potestà legislativa e regolamentare in materia contabile che ha determinato insormontabili difficoltà di aggregazione “consolidata” delle risultanze dei bilanci.

La riforma del DLgs. n. 118/2011:

• è destinata ai soggetti che compongono l’aggregato delle amministrazioni pubbliche, definito dall’ISAT, secondo le regole di contabilità nazionale.

• contempla un significativo ampliamento dei soggetti destinatari, rispetto alla legge n. 468 del 1978 (oggi abrogata); si sono aggiunti nel novero degli enti coinvolti nuovi comparti, tra cui le Università.

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Le finalità

Si è reso così necessario un governo unitario della finanza pubblica,

da attuare attraverso:

la raccolta e disponibilità tempestiva di informazioni confrontabili

L’intervento di allineamento ha riguardato:

• gli schemi all’interno dei quali devono essere registrate le grandezze finanziarie dell’ente;

• i sistemi e le regole con cui tali grandezze devono essere determinate ai fini della loro registrazione.

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Disposizioni “normative”

Le disposizioni di delega al Governo sono contenute in:

• Legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”

• Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”

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Legge 5 maggio 2009, n. 42Art. 2, commi 1 e 2 lett. h)

Emanazione di uno o più decreti aventi ad oggetto l’attuazione dell’art. 119 Cost.

in particolare, art. 2, comma 2, lett. h): … individuazione dei principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurarne la redazione in base a criteri predefiniti e uniformi, coerenti con quelli che disciplinano la redazione di quello dello Stato … omissis … criteri di registrazione delle poste di entrata e spesa rilevanti per l’osservanza del patto di stabilità e crescita … omissis … principi fondamentali per la redazione dei bilanci consolidati per assicurare la rilevazione delle informazioni relative ai servizi esternalizzati

in particolare, art. 2, comma 2, lett. m): … omissis … superamento del criterio della spesa storica in favore del “fabbisogno standard” per il finanziamento dei livelli essenziali dei servizi inerenti le funzioni fondamentali … omissis … perequazione della capacità fiscale

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Disposizioni “normative”

L’originaria stesura dell’art. 2, comma 2, lettera h) della Legge n. 42/2009 è stata sostituita dalla nuova formulazione contenuta nella Legge n. 196/2009:

• la Legge n. 196/2009 non ha ad oggetto i sistemi contabili di regioni ed enti locali e tuttavia interviene a modificare il testo di riferimento per questi comparti del settore pubblico, allo scopo evidentemente di includerli nei nuovi assetti;

• appaiono così nel testo definitivo maggiori qualificazioni e più dettagliati “strumenti dell’armonizzazione”, non presenti nella prima stesura e che estendono “erga omnes” la loro efficacia.

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Legge 31 dicembre 2009, n. 196Art. 2, commi 1 e 6, lett. b)

Armonizzazione dei sistemi contabili ad esclusione di regioni ed EELL in particolare, il comma 6, lett. b) sostituisce il comma 2, lett. h) della Legge n. 42/2009, come segue:

adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; …

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Legge 31 dicembre 2009, n. 196Art. 2, commi 1 e 6, lett. b)

Armonizzazione dei sistemi contabili ad esclusione di regioni ed EELLin particolare, il comma 6, lett. b) sostituisce il comma 2, lett. h) della Legge n. 42/2009, come segue:

…… raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo … omissis …; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; … omissis …, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine.

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Disposizioni “normative”Il quadro che ne risulta è il seguente:

Settore Pubblico Normativa di riferimento

Stato Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Titolo VI)

Enti Territoriali Legge 5 maggio 2009, n. 42 (art. 2) D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Titolo I)DPCM 28 dicembre 2011 (sperimentazione)

Sanità D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Titolo II)

Università Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Altre Amministrazioni Pubbliche Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (art. 2)D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91

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Con l’art. 9 del D.L. n. 102/2013 la sperimentazione può essere estesa agli enti che presentano la domanda entro il 30 settembre 2013.

Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione sono applicate le disposizioni previste dal DPCM 28 dicembre 2011 per l’esercizio 2013, UNITAMENTE:a) al principio applicato della programmazione;b) alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario almeno triennale;c) alla trasmissione al tesoriere in caso di ex.provvisorio delle previsioni relative all’ex.2014 del bilancio pluriennale 2013-2015 riclassificate secondo lo schema previsto per l’ex.2014;d) alla ridenominazione del Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità;e) all’abrogazione dell’art. 12 del DPCM 28 dicembre 2011;f) al riaccertamento straordinario dei residui per gli enti che iniziano la sperimentazione nel 2014, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2013, con riferimento alla data del 1° gennaio 2014;g) alla possibilità, con riferimento all’esercizio 2013, di procedere alla verifica del limite riguardante la spesa del personale di cui all’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni con riferimento all’esercizio 2011;h) agli incentivi sul patto di stabilità interno e sulle spese di personale.

Disposizioni “normative”

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L’uscita del D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, nella sua versione definitiva, scioglie ogni dubbio sulle ipotesi di rinvio dell’armonizzazione dei sistemi contabili.Ancorché con approccio graduale, la riforma dal 1° gennaio prossimo farà il proprio ingresso formale e definitivo in tutte le amministrazioni locali. Come noto il testo del decreto n. 126, varato dal Governo dopo l’esame delle commissioni parlamentari competenti, interviene sul D.Lgs. n. 118/2011 apportandovi le modifiche ultimative che ne cristallizzano i contenuti e danno alla riforma del Sistema Contabile una fisionomia definitiva.Adotta inoltre tutte le necessarie modifiche al TUEL.Dal 2015 la disciplina della contabilità degli enti locali sarà frutto del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000, entrambi così come modificati ed integrati dal D.Lgs. n. 126/2014.

D.Lgs. n. 126/2014

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Quanto alla prima applicazione che prenderà avvio dal 1° gennaio prossimo, il decreto n. 126 non contiene un’unica norma di riferimento che sia esaustiva sugli adempimenti.Occorre pertanto ricostruire dalle specifiche disposizioni il quadro complessivo delle azioni da porre in essere che, essenzialmente, abbracciano i seguenti temi:• Schemi di bilancio (art. 11, commi 12 – 17 e art. 3 comma 5 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificati dal D.Lgs. n. 126/2014).• Riaccertamento straordinario dei residui (art. 3, commi 7 – 9 - 13 - 17 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificati dal D.Lgs. n. 126/2014).• Applicazione del “principio della competenza finanziaria potenziata” (art. 3, commi 11 e 12 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificati dal D.Lgs. n. 126/2014).• Applicazione del “principio della programmazione” (art. 170 del TUEL, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014).

D.Lgs. n. 126/2014

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Schemi di bilancioL’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 è rubricato “Schemi di bilancio”. Gi schemi di bilancio e di rendiconto da adottare nel 2015 sono quelli ad oggi vigenti.Si tratta dunque di applicare ancora quelli del D.P.R. n. 194/1996 che conservano valore giuridico a tutti gli effetti, ivi compresa la funzione “autorizzatoria”.Gli schemi devono essere integrati con la voce, da collocare sia in Entrata che in Spesa, relativa al “fondo pluriennale vincolato”. Precisamente:- per le Entrate una voce pertinente la quota di FPV di parte corrente ed una pertinente la quota di FPV del conto capitale;- per le Spese il FPV è incluso nei singoli stanziamenti del bilancioannuale e pluriennale, ovviamente scritture di bilancio che riguardano i Titoli I e II.Tali voci, in sede approvazione del documento di programmazione finanziaria, saranno da prevedere in bilancio con stanziamento pari a zero. Gli importi saranno poi ivi stanziati solo a seguito della propedeutica attività di “riaccertamento straordinario dei residui”.

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Schemi di bilancioI nuovi schemi di bilancio, quelli della Riforma e che sono allegati dal D.Lgs. n. 118/2011, saranno in vigore a tutti gli effetti giuridici ed autorizzatori a partire dal 2016.Nel corso del 2015 sarà necessario e sufficiente affiancare al bilancio elaborato in base alla codifica “tradizionale” (D.P.R. n. 194/1996), una elaborazione fatta con la nuova codifica, a soli fini conoscitivi.Questa dilazione nell’applicazione dei nuovi schemi offre l’opportunità di mettere a punto, con le dovute verifiche ed approfondimenti, la corretta e completa riclassificazione di bilancio e peg, ivi compresa l’assegnazione delle voci del “piano dei conti integrato”.

D.Lgs. n. 126/2014

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Schemi di bilancioGli enti che sono entrati in sperimentazione adottano i nuovi schemi a tutti gli effetti giuridici ed autorizzatori; tali enti continuano ad affiancare, a soli fini conoscitivi, il bilancio redatto in base alla vecchia disciplina.La disciplina della gestione o esercizio provvisorio per tutti gli altri enti, nell’anno 2015, continuerà ad essere quella vigente oggi, nel 2014 (art. 163 del TUEL, non prendendo in considerazione le modifiche apportate a tale istituto dall’armonizzazione); solo gli enti che sono già oggi in sperimentazione dovranno applicare l’esercizio provvisorio, così come normato dal principio “applicato della competenza finanziaria” (allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011).Eventuali gestione o esercizio provvisorio nel 2016 saranno gestiti dagli enti sulla base della nuova disciplina, adottando i nuovi schemi di bilancio e prendendo a riferimento gli stanziamenti di spesa previsti nel pluriennale 2015 – 2017, per l’annualità 2016.

D.Lgs. n. 126/2014

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Riaccertamento straordinario dei residuiL’art. 3 è rubricato “Principi contabili generali e applicati”.Il comma 7 contiene la disciplina cardine dell’operazione più importante e più complessa nel passaggio al nuovo sistema contabile: il riaccertamento straordinario dei residui.Tale attività va posta in essere nel nuovo anno 2015 ed è finalizzata ad adeguare le scritture pertinenti i residui attivi e passivi al “principio della competenza finanziaria”.

D.Lgs. n. 126/2014

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Riaccertamento straordinario dei residuiLe operazioni vengono suddivise nei seguenti punti:Cancellazione dei residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015; per ciascun residuo (attivo e passivo) eliminato dalle scritture perché non scaduto, vengono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile; i residui passivi non provenienti da partite correlate (art. 183, comma 5 del TUEL) che venissero cancellati devono essere accompagnati dall’informazione relativa alla fonte di copertura (somme libere di entrata).Dall’attività di cancellazione dei residui discende la determinazione del “fondo pluriennale vincolato”; l’iscrizione andrà effettuata valorizzando con i relativi importi le allocazioni fatte in bilancio e sopra descritte con riferimento agli schemi di bilancio 2015.Variazione al bilancio del 2015, 2016 e 2017 al fine di adeguare le relative scritture con la reimputazione dei residui cancellati e la collocazione delle somme sul “fondo pluriennale vincolato”.Reimputazione delle entrate e delle spese cancellate, agli esercizi ove le obbligazioni si manifesteranno esigibili.Accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 per la successiva costituzione del “fondo dei crediti di dubbia esigibilità”.

D.Lgs. n. 126/2014

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Riaccertamento straordinario dei residuiLe operazioni sono particolarmente onerose e complesse.Dalla corretta esecuzione di tali passaggi dipende, in larga parte, la soluzione delle maggiori criticità prevedibili per la prima annualità di applicazione della riforma.Alcune informazioni aggiuntive:Il riaccertamento straordinario deve essere approvato mediante deliberazione di Giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-contabile.Il provvedimento di riaccertamento accompagna l’approvazione del “rendiconto dell’esercizio 2014”.Il comma 8 del medesimo art. 3 dichiara applicabile la sanzione di cui all’art. 141, comma 2 del TUEL, ovvero il “commissariamento ad acta”, in caso di mancata realizzazione del riaccertamento straordinario entro i termini per l’approvazione del rendiconto 2014.Il comma 9 precisa che tale attività potrà/dovrà essere posta in essere anche ove, ad inizio 2015, ci si trovasse in regime di gestione o esercizio provvisorio.La quota libera dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 NON può essere applicata al bilancio di previsione 2015, fin quando non siano state completate le attività di riaccertamento straordinario (comma 10).

D.Lgs. n. 126/2014

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Riaccertamento straordinario dei residuiDisavanzo tecnicoUna trattazione separata merita la disciplina che il legislatore ha inteso applicare ad uno dei casi critici che si possono presentare quale conseguenza dell’applicazione del riaccertamento straordinario dei residui, fatto applicando il “principio della competenza finanziaria potenziata”.Dall’applicazione di tale nuova “regola contabile” può derivare la cancellazione di residui attivi di parte corrente per i quali, pure in presenza della obbligazione (attiva) giuridicamente perfezionata, non si sia manifestata la scadenza di entrata (esigibilità).La cancellazione di tali poste, originariamente sorte sulla scorta della sola obbligazione giuridica, unitamente all’applicazione del “fondo dei crediti di dubbia esigiblità”, possono determinare un risultato di amministrazione in “disavanzo”.Il disavanzo determinatosi per effetto di tali innovazioni nelle norme contabili non è da confondere con l’eventuale disavanzo che si potrebbe manifestare per semplice inesigibilità di entrate, in base alle norme anche oggi in vigore.La norma lo chiama “disavanzo tecnico” (comma 13 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011) e prevede che il manifestarsi di tale evenienza verrà disciplinato da un apposito “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri” (DPCM).In ogni caso il comma 16 fissa quale regola generale che tale “disavanzo tecnico” venga ripianato entro dieci anni ( … è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l’anno … ).

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Applicazione del “principio della competenza finanziaria potenziata”.Nella soluzione mediana e graduale che il legislatore ha scelto per l’entrata in vigore della Riforma trova immediata applicazione il nuovo “principio della competenza finanziaria”.Il comma 11 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che il principio n. 16 venga “applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio nel 2015”, sia pure con l’uso degli schemi di bilancio di cui al D.P.R. n. 194/1996.Iniziare il 2015 con l’applicazione del “principio della competenza finanziaria” e senza gli ulteriori oneri dovuti alla nuova classificazione del bilancio e del peg, consente un avvicinamento per gradi, con “messa a fuoco” delle nuove regole di contabilizzazione.La Riforma ha carattere pervasivo e profondo su molti degli aspetti che caratterizzano il sistema nel suo complesso. Quello delle regole di contabilizzazione è il cardine su cui si intende fare leva per conseguire la finalità di ottenere scritture per debiti e crediti maturati, certi nel loro ammontare, perché effettivamente esigibli.Le esperienze di sperimentazione hanno già evidenziato come questo rappresenti lo snodo critico maggiormente significativo e più difficile da affrontare.

D.Lgs. n. 126/2014

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Applicazione del “principio della competenza finanziaria potenziata”.Le principali accortezze nell’applicazione del “principio di competenza finanziaria potenziata” possono essere così riassunte:Raccogliere, in fase di gestione degli atti con rilevanza finanziaria, le informazioni pertinenti le “scadenze” di crediti e debiti che si intende contabilizzare.Verificare l’attività contrattuale dell’amministrazione, fissando norme certe e inequivocabili sulla esigibilità dei crediti che i soggetti contraenti vanteranno nei confronti dell’ente; fare in modo che tale approccio abbia, ove possibile, carattere “standard”, onde beneficiare di modalità di gestione condivise e risolutive della maggior parte delle operazioni da compiere.Censire e, se necessario, modificare i regolamenti dell’ente ove sono presenti norme che disciplinano le esigibilità di crediti (tributi, canoni ed altre entrate) e debiti (contributi, trasferimenti, canoni e fitti passivi).Verificare le soluzioni informative/informatiche presenti nell’ente e da attivare nell’ambito degli applicativi per gli atti amministrativi (determinazioni) e per la gestione contabile in uso presso l’amministrazione; la raccolta di informazioni pertinenti le “scadenze” e le dinamiche di funzionamento dei nuovi “fondo crediti di dubbia esigibilità” e, soprattutto, del “fondo pluriennale vincolato” è attività strategica per dotarsi delle soluzioni operative necessarie ad applicare la Riforma.

D.Lgs. n. 126/2014

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Applicazione del “principio della programmazione”.

Si legge nell’ambito del D.Lgs. n. 126/2014 che l’art. 170 del TUEL al comma 1 prevede l’applicazione del DUP (documento unico della programmazione) a partire dal 2016 e successivi anni del pluriennale.Il “principio della programmazione” allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 rappresenta una fondamentale fase di elaborazione dei programmi delle amministrazioni locali e presenta numerose criticità che si auspica vengano tenute nella dovuta considerazione prima di vederle applicate.Per ora, nel 2015, le amministrazioni potranno redigere la consueta “relazione previsionale e programmatica”.

D.Lgs. n. 126/2014

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Regole Contabili UniformiArt. 3 del D.Lgs. n. 118/2011:

“Le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 ed ai principi contabili applicati, definiti con le modalità di cui all’art. 36 comma 5”

Art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 118/2011:

“In considerazione degli esiti della sperimentazione, con decreti legislativi … omissis … sono definiti i contenuti specifici del principio di competenza finanziaria di cui al punto 16 dell’allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati di cui all’art. 3; il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato … omissis … gli schemi di bilancio … omissis … costruzione di un sistema di indicatori di risultato … omissis … modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi …”

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Principi contabili Principi di bilancio

Art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000:

“Gli enti deliberano annualmente il bilancio di previsione redatto in termini di competenza finanziaria, per l’anno successivo, osservando i principi di:”

UnitàAnnualità

UniversalitàIntegritàVeridicità

Pareggio finanziarioPubblicità

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Principi contabili generali

Allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011 contiene 18 principi:

annualitàannualitàunitàunità

universalitàuniversalitàintegritàintegrità

veridicitàveridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità

significatività e rilevanzaflessibilitàcongruitàprudenza

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Principi contabili generali

Allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011 contiene 18 principi:

coerenzacontinuità e costanza

comparabilità e verificabilitàneutralitàpubblicitàpubblicità

equilibrio di bilancioequilibrio di bilancio (pareggio finanziario)competenza finanziaria (rinvio)

competenza economicaprevalenza della sostanza sulla forma

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Principi contabili applicati

Art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011:

“I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozioni di sistemi informativi omogenei e interoperabili”

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Principi contabili applicati

Art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 118/2011:

“In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all’art. 2 ,comma 7 della legge n. 42/2009, … sono definiti i principi contabili applicati …”

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Schemi di bilancio comuni

Bilancio Armonizzato e Vecchio bilancio:

Bilancio “vecchio”:

• è redatto sulla base delle norme, ancora oggi in vigore e sugli schemi approvati con D.P.R. n. 194 del 1996

Bilancio “armonizzato”:

• è redatto sulla base della nuova normativa e sugli schemi allegati al DPCM del 28 dicembre 2011, che disciplina gli adempimenti della sperimentazione

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Schemi di bilancio comuni

Bilancio Armonizzato:

• è composto da un bilancio annuale e un bilancio pluriennale

• è completo dei quadri: “generale riassuntivo delle spese per missioni” e “generale riassuntivo dei risultati differenziali”

• bilancio annuale e pluriennale hanno carattere autorizzatorio

• sono previsti gli stanziamenti di “cassa” (solo nella prima annualità)

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Schemi di bilancio comuni

Art. 11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 118/2011:

“Le amministrazioni pubbliche … adottano comuni schemi di bilancio finanziari (annuali e pluriennali con la consueta funzione autorizzatoria – art. 10, comma 1) economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato …”

“Gli schemi di bilancio di cui al comma 1 … sono definiti con le modalità di cui all’art. 36, comma 5”

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Schemi di bilancio comuni

Art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 118/2011:

Le Entrate … sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio:

a) Titoli, secondo la fonte di provenienzab) Tipologie, in base alla natura delle entrate,

nell’ambito di ciascuna fonte di provenienzac) Categorie, in base all’oggetto dell’entrata,

nell’ambito della tipologia di appartenenza

I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione

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Schemi di bilancio comuni

Art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 118/2011:

Le entrate non ricorrenti sono appositamente contraddistinte anche per la quota di particolari proventi ritenuti non ripetitivi

I capitoli possono essere suddivisi in articoli

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Schemi di bilancio comuni

Classificazione e fonte

normativaD.Lgs. 118/2011

D.P.R. 194/1996

Classificazione Titoli Titoli

Tipologie Categorie

Categorie Risorse

Capitoli(eventuali articoli)

Capitoli

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Schemi di bilancio comuni

Entrate Correnticorrispondenze schemi di bilancio

Bilancio “armonizzato”

“Vecchio” bilancio

Titolo IEntrate correnti di natura tributaria e contributiva

Titolo IEntrate tributarie

Titolo IITrasferimenti correnti

Titolo IIEntrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti da Stato, Regione e altri enti

Titolo IIIEntrate extratributarie

Titolo IIIEntrate extratributarie

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Schemi di bilancio comuni

Entrate in Conto Capitalecorrispondenze schemi di bilancio

Bilancio “armonizzato”

“Vecchio” bilancio

Titolo IVEntrate in conto capitale

Titolo IVEntrate derivanti da alienazioni trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti

Titolo VEntrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo VIAccensione di prestiti

Titolo VEntrate derivanti da accensione di prestitiTitolo VII

Anticipazioni da Istituto Tesoriere

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Schemi di bilancio comuni

Entrate Servizi c/terzicorrispondenze schemi di bilancio

Bilancio “armonizzato”

“Vecchio” bilancio

Titolo IXEntrate per conto di terzi e partite di giro

Titolo VIEntrate per conto di terzi

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Schemi di bilancio comuni

TitoliTipologieCategorie

Denominazione TotalePrevisione

Di cui NONricorrenti

Titolo I Entrate correnti tributarie e contributive

101 Tipologia 01: tributi indiretti

101.01 Addizionali comunali 0,00 0,00

101.16 Tassa smaltimento RSU 0,00 0,00

102 Tipologia 02: tributi diretti

102.01 Addizionale comunale IRPEF 0,00 0,00

102.06 Imposta municipale propria 0,00 0,00

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Schemi di bilancio comuni

Approvazione e Variazioni Entrata

Consiglio Giunta(ipotesi)

Dirigenti(ipotesi)

Approvazione e Variazioni

su

TitoliTipologie

Approvazione e Variazioni

compensative fra Categorie all’interno

della medesima Tipologia

Variazionirelative agli stanziamenti

di Cassa

Approvazione e Variazioni

su Capitoli di entrata interni alla medesima

Categorie

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Schemi di bilancio comuni

Art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011:

I documenti di bilancio … ripartiscono le spese in:

• Missioni, individuano le funzioni e gli obiettivi strategici della spesa e consentono il collegamento tra flussi finanziari e politiche pubbliche settoriali; sono definite in relazione al riparto delle competenze di cui agli articoli 117 e 118 Cost. e tenendo conto di quelle del Bilancio dello Stato

• Programmi, individuano aggregati omogenei di attività diretti al conseguimento degli obiettivi strategici; il programma è raccordato alla codifica COFOG; la realizzazione dei programmi è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa

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Schemi di bilancio comuni

Art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011:

I documenti di bilancio … ripartiscono le spese in:

• Titoli, selezionati in ragione dei principali aggregati economici della spesa e sulla base dei nuovi schemi

• Macroaggregati, secondo la natura economica della spesa. Sono rappresentati in appositi allegati e costituiscono il primo raccordo tra la classificazione funzionale del bilancio decisionale ed il piano dei conti integrato

Ai fini della gestione, i macroaggregati sono ripartiti in capitoli, che possono essere suddivisi in articoli.

I capitoli e gli articoli si raccordano al livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato

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Schemi di bilancio comuni

Classificazione e fonte

normativaD.Lgs. 118/2011

D.P.R. 194/1996

Classificazione Missioni Titoli

Programmi Funzioni

Titoli Servizi

Macroaggregati Interventi

Capitoli (eventuali articoli)

Capitoli

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Schemi di bilancio comuni

Spesa Corrente e in Conto Capitalecorrispondenze schemi di bilancio

Bilancio “armonizzato”

“Vecchio” bilancio

Titolo ISpesa corrente

Titolo ISpesa corrente

Titolo IISpesa in conto capitale

Titolo IISpesa in conto capitale

Titolo IIISpesa per incremento attività finanziarie

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Schemi di bilancio comuni

Spesa per rimborso prestiticorrispondenze schemi di bilancio

Bilancio “armonizzato”

“Vecchio” bilancio

Titolo IVRimborso prestiti

Titolo IIIRimborso prestiti

Titolo VChiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere

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Schemi di bilancio comuni

Spese Servizi c/terzicorrispondenze schemi di bilancio

Bilancio “armonizzato”

“Vecchio” bilancio

Titolo VIISpese per conto di terzi e partite di giro

Titolo IVSpese per conto di terzi

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Schemi di bilancio comuni

Approvazione e Variazioni Spesa

Consiglio Giunta(ipotesi)

Dirigenti(ipotesi)

Approvazione e Variazioni

su

MissioniProgrammi

Approvazione e Variazioni

• compensative fra macroaggregati

all’interno del medesimo Programma• relative agli

stanziamenti di Cassa• al Fondo di Riserva• compensative fra le

missioni limitatamente a spese di personale per

trasferimenti interni

• al Fondo Pluriennale Vincolato

Approvazione e Variazioni

su Capitoli di spesa interni al medesimo macroaggregato

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Schemi di bilancio comuniSchema Bilancio “Armonizzato”

Titolo IEntrate correnti di natura tributaria e contributiva

Titolo ISpesa corrente

Titolo IITrasferimenti correnti

Titolo IIIEntrate extratributarie

Titolo IVEntrate in conto capitale

Titolo IISpesa in conto capitale

Titolo VEntrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo IIISpesa per incremento attività finanziarie

Titolo VIAccensione di prestiti

Titolo IVRimborso prestiti

Titolo VIIAnticipazioni da Istituto Tesoriere

Titolo VChiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere

Titolo IXEntrate per conto di terzi e partite di giro

Titolo VIIEntrate per conto di terzi e partite di giro

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Schemi di bilancio comuni

Missione, Programma, Titolo

Denominazione

Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e controllo

importo

0101

Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti – previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

Spese correnti - previsione di cassa 0,00

Titolo 2 Spese c/capitale – previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

Spese c/capitale – previsione di cassa 0,00

Totale programma

01 Organi istituzionali 0,00

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Schemi di bilancio comuniRaffronto Macroaggregati Codici Intervento Spesa

Corrente01 – Redditi da lavoro dipendente

01 – Spese di personale

02 – Imposte e tasse a carico ente

07 – Imposte e tasse

03 – Acquisto di beni e servizi 02 – Acquisto di beni di consumo

03 – Prestazioni di servizio

04 – Utilizzo di beni di terzi

04 – Trasferimenti correnti 05 – Trasferimenti correnti

05 – Trasferimenti per tributi

06 – Fondi perequativi

07 – Interessi passivi 06 – Interessi passivi e oneri finanziari diversi

08 – Altre spese per redditi da capitale -----------------------------------------

----------------------------------------- 08 – Oneri straordinari della gestione corrente

09 – Altre spese correnti 09 – Ammortamenti di esercizio

10 – Fondo svalutazione crediti

11 – Fondo di riserva

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Schemi di bilancio comuniRaffronto Macroaggregati Codici Intervento spesa

c/capitale01 – Tributi in c/capitale carico ente -----------------------------------------

02 – Investimenti fissi lordi 01 – Acquisizione di beni immobili

02 – Espropri e servitù onerose

05 – Acquisto di beni mobili …

06 – Incarichi professionali esterni

03 – Contributi agli investimenti -----------------------------------------

04 – Trasferimenti in c/capitale 07 – Trasferimenti di capitale

05 – Altre spese in c/capitale 03 – Acquisto di beni per realizzazioni in economia

04 – Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia

Titolo III Macroaggregato 01 08 – Partecipazioni azionarie

Titolo III Macroaggregato 01 09 – Conferimenti di capitale

Titolo III Macroaggregato 02 10 – Cessione di crediti e anticipazioni

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Schemi di bilancio comuni

Equilibrio Economico - Finanziario Segno Importo

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 0,00

Entrate Titoli I, II e III (+) 0,00

Spese Correnti (-) 0,00

di cui Fondo pluriennale vincolato 0,00

di cui Fondo svalutazione crediti 0,00

Quota capitale restituzione mutui e prestiti obbligazionari

(-) 0,00

Quadratura di parte corrente >=0

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Schemi di bilancio comuni

Equilibrio Conto Capitale Segno Importo

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+) 0,00

Entrate Titoli IV, V e VI (+) 0,00

Spese in conto capitale Titolo II (-) 0,00

di cui Fondo pluriennale vincolato 0,00

Spese Titolo III (-) 0,00

Quadratura Conto Capitale <=0

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Schemi di bilancio comuniPiano dei Conti Integrato

Progressivo

Macro

Livelli

Voce

1 E I Entrate correnti di natura tributaria e contributiva

2 E II Tributi

3 E III Tributi indiretti

4 E IV Addizionali comunali

28 E IV Imposta di soggiorno

29 E V Imp. di sogg. riscossa attraverso altre forme

30 E V Imp. di sogg. riscossa attraverso ruoli

987 U I Spese Correnti

1042 U II Acquisto di beni e servizi

1043 U III Acquisto di beni non sanitari

1044 U IV Giornali riviste e pubblicazioni

1045 U V Giornali e riviste

1046 U V Pubblicazioni

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Principio contabile della competenza finanziaria

Allegati al D.Lgs. n. 118/2011 n. 18 principi

DPCM 28 dic. 2011 (allegato n. 16):

• Allegato 1, Principio della competenza finanziaria

• Allegato 2, Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 1 al DPCM 28 dic 2011)• La competenza finanziaria costituisce il criterio

di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni)

• Il bilancio di previsione annuale e quello pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa

• La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 1 al DPCM 28 dic 2011)• tutte le obbligazioni giuridicamente

perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è quando l’obbligazione è perfezionataperfezionata

• … con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenzascadenza

• è in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)• La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni,

attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi

• Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall’interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc)

• … e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell’amministrazione pubblica

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)• La rilevazione delle transazioni da cui non

derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione

• La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell’amministrazione stessa

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Le transazioni possono essere:

Monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamenti o altre attività o passività finanziarie

Non monetarie, nel casi di trasferimenti o conferimenti di beni, permute, etc…

Non sono considerate transazioni le calamità naturali, Non sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto, ecc.il furto, ecc.

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Il principio della competenza finanziaria

prescrive:

• il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);

• il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Il concetto di scadenzascadenza:

• le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazionenascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenzascadenza

• la scadenzascadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione obbligazione diventa esigibilediventa esigibile

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)… ancora sul concetto di scadenza:

• la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un creditoesigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento.

• non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilitàesigibilità e possibilità di esercitare il diritto possibilità di esercitare il diritto di creditodi credito

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 1 al DPCM 28 dic 2011)Entrata

• L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare

• … e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenzascadenza

• L’accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati, dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, alcuni requisiti

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 1 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – requisiti accertamento:

1. la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva

2. il titolo giuridico che supporta il credito

3. l’individuazione del soggetto debitore

4. l’ammontare del credito5. la relativa scadenza

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 1 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – requisiti accertamento:

Vengono riproposti i requisiti previsti dall’art. 179 D.lgs. 267/2000:

l’accertamento e` obbligatoriol’accertamento e` obbligatorio ogni qual volta sia sorto, per l’ente, un diritto a riscuotere una determinata somma di danaro in virtu` di leggi, decreti, regolamenti, o altri titoli

(Principio n. 2, Punto n. 13 - OSS. FINANZ. EELL – Min. Interno)

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 1 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – requisiti accertamento:

Vengono riproposti i requisiti previsti dall’art. 179 D.lgs. 267/2000:

L’accertamento avviene sulla base del principio della

competenza finanziariacompetenza finanziaria secondo il quale un’entrata e` accertabile, nell’esercizio finanziario in cui e` sorto il diritto di credito e quest’ultimo sia connotato dei requisiti di certezzacertezza, liquiditàliquidità ed esigibilitàesigibilità

(Principio n. 2 punto n. 16)

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 1 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – requisiti accertamento:

Certezza - un credito è certo in presenza di un idoneo titolo giuridico in cui esso trova fondamento

Liquidità - è liquido un credito se è determinato l’ammontare

Esigibilità - è esigibile un credito se è venuto in scadenza nell’esercizio il diritto

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata

• non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito

• è esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un’anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell’effettivo maturare della scadenza

del titolo giuridico dell’entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell’esercizio finanziario

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata

• sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.

• per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo dei crediti di fondo dei crediti di dubbia esigibilitàdubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata

• non è più possibile “accertare per cassa”; la prassi di prudenza che consisteva nel considerare accertate alcune tipologie di entrata, solo quando si manifestava il materiale introito, non sarà più praticabile

• occorre dunque, al fine di dare completa manifestazione dei crediti vantati dall’amministrazione, procedere al pieno accertamento delle entrate, ogni qual volta se ne manifestino i requisiti

• ne risulteranno accertate anche entrate di “dubbia e/o difficile esazione”

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità –

caratteristiche:

• è una posta di spesa

• stanziata per ogni entrata con caratteristiche di dubbia e/o difficile esazione

• calcolata sull’andamento del rapporto tra accertamenti e riscossioni degli ultimi cinque esercizi precedenti (ricavare il rapporto medio)

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità –

caratteristiche:

• l’accantonamento non può essere oggetto di impegno

• genera economia di spesa che alimenta l’avanzo di amministrazione, quale quota vincolata al successivo “riaccertamento negativo” di entrate dichiarate, da ultimo, non esigibili

• a fronte dell’eventuale incasso di somme eccedenti la quota accantonata sul versante spesa nel fondo svalutazione crediti, il fondo stesso può essere ridotto, anche in corso di esercizio

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità –

caratteristiche:

• il calcolo per la determinazione dell’entità del fondo creditifondo crediti di dubbia esigibilità di dubbia esigibilità sui residui va fatto applicando all’ammontare dei residui attivi la media dell’incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi, negli ultimi cinque esercizi

• viene articolato distintamente in ragione della differente natura dei crediti (tracciabilità dell’ammontare del “fondo”)

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità –

caratteristiche:

Non sono oggetto di svalutazione :

i crediti derivanti da trasferimentitrasferimenti da altre amministrazioni pubbliche

i crediti assistiti da fidejussione

le entrate tributarie che sono accertate per accertate per cassacassa

(entrate tributarie riscosse in autoliquidazione, tassa automobilistica, l’imposta provinciale di trascrizione - Ipt e l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori – RC AUTO)

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità –

caratteristiche:

• Occorre individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione

• La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, si può fare riferimento alle tipologietipologie o a maggiori livelli di analisi: categoriecategorie o capitolicapitoli

Per le entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione e per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità

Modalità di calcolo

o calcolarecalcolare, per ciascuna entrata la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi , con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui)

o per le entrate che erano state accertate per cassa, il fondo è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità

Modalità di calcolo La media può essere calcolata secondo le seguenti

modalità:

a) media semplice

b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesiciascun anno ponderati con i seguenti pesi:

0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente

0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità

Modalità di calcolo

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

c) media ponderatamedia ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi:

0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente

0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità –

caratteristiche:

• Al fine di adeguare l’importo del fondo svalutazione crediti si procede:

in sede di assestamentoin sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo svalutazione crediti

in sede di rendicontoin sede di rendiconto, vincolando o vincolando o svincolando svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità –

caratteristiche:

• quando un credito è dichiarato definitivamente e assolutamente inesigibile lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nell’avanzo di amministrazione a titolo di fondo svalutazione crediti

• a seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell’avanzo di amministrazione vincolata al fondo svalutazione crediti

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità – prima

applicazione:

• nel primo esercizio di applicazione è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50%50% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il f.C.D.E. f.C.D.E. allegato al bilancio di previsione

• nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il f.C.D.E. f.C.D.E. è pari almeno al 75%75% dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il f. C. D.E. allegato al bilancio di previsione

• dal terzo esercizio l’accantonamento al fondo è effettuato per l’intero importointero importo

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Entrata – fondo crediti di dubbia esigibilità – prima applicazione:

• in sede di rendicontorendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del principio, l’ente vincolavincola nell’avanzo di avanzo di amministrazione amministrazione l’intero importo intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio

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Le disposizioni del D.L. n. 95/2012

Art. 6 “Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici”:

Il comma 17 ha disposto già la costituzione del fondo svalutazione dei crediti di cui a Titoli I e III:

• Il Fondo Svalutazione Crediti deve essere pari al 25% della consistenza dei Residui Attivi delle entrate proprie (Titoli I e III)

• La disposizione è transitoria, in vista dell’applicazione della riforma di “armonizzazione” dei principi dei sistemi contabili

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Le disposizioni del D.L. n. 95/2012

Art. 6 comma 17 “Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici”:

alcune specifiche:

• variazione da apportare al Bilancio entro il 30 novembre 2012;

• potevano essere escluse dal calcolo quelle somme per le quali la sussistenza del credito fosse stata analiticamente e prudentemente certificata;

• non era (è) consentito finanziare il fondo con l’Avanzo di Amministrazione di cui al Conto di Bilancio 2011.

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata: Rateizzazione

• nel caso di rateizzazione di entrate proprie l’accertamento dell’entrata è effettuato ed imputato all’esercizio in cui l’obbligazione nasce a condizione che la rateizzazione risponda a principi di ragionevolezza, e che non superi i 12 mesi dell’anno successivo

• … l’accertamento di entrate rateizzate oltre tali termini è effettuato nell’esercizio in cui l’obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono con imputazione agli esercizi in cui scadono le ratele rate

• gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata : Scadenza del Credito

Per l’entrate tributarie ed extratributarie

coincide con l’esigibilità del credito l’esigibilità del credito

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata : Scadenza del Credito

• nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, la scadenza del credito coincide con l’esercizio finanziario in cui è adottato l’atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, con particolare riferimento alle modalità temporali ed alle scadenze in cui il trasferimento è erogato

• l’espressione sembra volutamente ellittica ai l’espressione sembra volutamente ellittica ai limiti dell’ambiguo …limiti dell’ambiguo …

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – altre tipologie:

In caso di trasferimenti “a rendicontazione” eroganti da un’amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziato, l’amministrazione beneficiaria del contributo accerta l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. L’atto con cui un ente decide di erogare contributi “a rendicontazione” a favore di altri enti costituisce un’obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, a seguito della quale:

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – altre tipologie:

• l’ente erogante è tenuto ad impegnare l’intera spesa con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell’ente beneficiario (crono programma); l’individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo

• l’ente beneficiario ha titolo di accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – altre tipologie:

• Nel corso della gestione, l’attuazione della spesa potrebbe avere un andamento differente rispetto al crono programma iniziale

• L’ente beneficiario provvede a dare tempestiva comunicazione all’Ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il crono programma della spesa

• A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla re -imputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – altre tipologie:

Permesso a Costruire

La scadenza del credito coincide con i termini di pagamento previsti nel permesso di costruire

la registrazione contabile registrazione contabile dell’operazione è effettuata al momento del rilascio del permessorilascio del permesso

in particolare:

L’obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote:

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – altre tipologie:

Permesso a Costruire

la prima è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fidejussione) - è è accertata nell’esercizio in cui avviene il rilascio accertata nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permessodel permesso

la seconda è esigibile nel corso dell’opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell’opera - è è accertata imputandola nell’esercizio in cuiaccertata imputandola nell’esercizio in cui, in considerazione dei regolamenti dell’ente, si si prevede sia riscossaprevede sia riscossa. In caso di incertezza, è accertata nell’esercizio in cui scade il permesso di costruire

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)ENTRATE TRIBUTARIE e RUOLI COATTIVI

Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui è emesso il ruolo

L’emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l’accertamento di nuove entrate

Le Le sanzionisanzioni e gli e gli interessiinteressi correlati ai ruoli coattivi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassasono accertati per cassa

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(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)ENTRATE TRIBUTARIE in AUTOLIQUIDAZIONE

Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del

rendicontorendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto o, nell’esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale

La componente dell’avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di tale stima è evidenziata nella rappresentazione dell’avanzo di amministrazione

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)ENTRATE derivanti da GESTIONE di SERVIZI PUBBLICI

Sono accertate sulla base dell’idonea documentazione che predispone l’ente creditore …

… imputate all’esercizio in cui il servizio è reso all’utenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi

INTERESSI ATTIVI

Sono accertati imputandoli all’esercizio in cui l’obbligazione giuridica attiva risulta esigibile

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)AVVISI di ACCERTAMENTO

Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non era stato effettuato l’accertamento contabile, si procede a tale registrazione quando l’avviso diventa definitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo)

In tal caso l’entrata è imputata alla voce del piano dei conti relativa al tributo considerato “riscosso a seguito di attività di verifica e controllo”

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)INTERESSI di MORA

Le entrate per interessi di mora (ad esempio per ritardato pagamento canoni affitto) sono accertate al momento dell’incasso

ENTRATE derivanti dalla GESTIONE di BENI ISCRITTI nelle IMMOBILIZZAZIONI (locazioni e concessioni)

Sono accertate sulla base dell’idonea documentazione predisposta dall’ente creditore ed imputate all’esercizio in cui l’entrata è esigibile

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)ENTRATE UE

Le entrate UE sono accertate a seguito dell’approvazione, da parte della Commissione europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l’Ente ha programmato di eseguire la spesa. (l’esigibilità del credito dipende dall’esecuzione della spesa finanziata)

L’eventuale erogazione di acconti è accertata nell’esercizio in cui è incassato l’acconto

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

CESSIONE di IMMOBILI

L’entrata deve essere accertata al momento del rogito, quando nasce l’obbligazione giuridica attiva (e non al momento dell’aggiudicazione definitiva della gara)

Imputazione all’esercizio previsto nel contratto di esecuzione dell’obbligazione pecuniaria (scadenze indicate):

l’accertamento è registrato anticipatamente nel caso in cui l’entrata sia incassata prima del rogito, salve le garanzie di legge

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)CESSIONE di IMMOBILI

Imputazione all’esercizio previsto nel contratto di esecuzione dell’obbligazione pecuniaria (scadenze indicate):

nel caso in cui il contratto di compravendita preveda il pagamento differito, è consentito l’accertamento delle entrate nel primo esercizio se il pagamento non è stabilito oltre i 12 mesi dell’anno successivo

l’importo è registrato senza distinguere il l’importo è registrato senza distinguere il plusvalore, in quanto tale fenomeno non è plusvalore, in quanto tale fenomeno non è rilevabile dalla contabilità finanziariarilevabile dalla contabilità finanziaria

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)SANZIONI per VIOLAZIONI del CODICE della STRADA

L’accertamento avviene:

alla data di notifica del verbale (non quindi alla

data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l’obbligazione esigibile;

per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l’accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata).

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)SANZIONI per VIOLAZIONI del CODICE della STRADA

è’ possibile accertare per cassaaccertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioniinteressi e sanzioni per il ritardato pagamento

per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell’accertamento originario

in caso di pagamento immediato pagamento immediato (ossia in

assenza di notifica), l’accertamento avviene per per cassacassa

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)SANZIONI per VIOLAZIONI del CODICE della STRADA

in sede di previsione iniziale

Per quanto riguarda il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma da sottoporre a vincolo è rappresentata dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia fondo crediti di dubbia esigibilitàesigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario.

Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall’art. 208 del Codice della Strada

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – altre tipologie - Mutui- Mutui

• Un’entrata derivante dall’assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito

• L’accertamento è imputato all’esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile

• Generalmente, nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell’emanazione del provvedimento

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – altre tipologie - APERTURA di CREDITOAPERTURA di CREDITO:

l’accertamento viene disposto, dal responsabile del contratto di prestito, sulla base degli effettivi utilizzi dell’apertura di credito (erogato)

l’utilizzo dell’apertura di credito è effettuato sulla base delle necessità finanziarie dei correlati impegni di spesa nell’esercizio

gli importi dei singoli accertamenti ed i relativi esercizi di imputazione dell’entrata corrispondono a quelli degli impegni effettuati per la corrispondente spesa di investimento, sulla base del crono programma di spesa

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – altre tipologie - APERTURA di CREDITOAPERTURA di CREDITO:

è un contratto con cui un istituto di credito si impegna a tenere a disposizione dell’ente localetenere a disposizione dell’ente locale una somma di denaro per un certo periodo di tempo in cambio di una provvigione

la corresponsione dell’intero importo previsto dal contratto deve avvenire entro il termine massimo di entro il termine massimo di tre annitre anni dal momento della stipula salvo condizioni che prevedono un utilizzo parziale

l’istituto di credito deve operare erogazioni totali o erogazioni totali o parzialiparziali delle somme stabilite sulla base delle richieste ricevute dall’ente locale

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – riscossione e versamento:

• nel rispetto dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, è vietata la temporanea contabilizzazione degli incassi tra le partite di giro/servizi per conto terzi

• nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali non è prevista un’apposita “tipologia di entrata” e non è possibile procedere alla variazione del bilancio essendo scaduti i termini di legge, l’operazione è registrata istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a zero

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Tabella «scadenze» esempio:

TIPOLOGIA ENTRATA

ATTO DI RIFERIMENTO

SCADENZA/IMPUTAZIONE

CONTABILE

entrate tributarie tramite ruoli ordinari

(tares/tari)

ruolo formato dall’ente anno emissione ruolo

entrate tributarie riscosse attraverso stato o altra p.a.

atto amministrativo di impegno (bilancio stato

o altra p.a.)

esercizio in cui è emesso l’atto di riferimento (da parte dello stato o p.a.)

entrate tributarie in autoliquidazione (es.

imu)

stima dip. finanze – portale federalismo

entro chiusura rendiconto oppure entro la scadenza approvazione dello stesso

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Tabella «scadenze» esempio:

TIPOLOGIA ENTRATA

ATTO DI RIFERIMENTO

SCADENZA/IMPUTAZIONE

CONTABILE

gestione servizi pubblici (es. mense

scolastiche, scuolabus)

idonea documentazione

liste di carico predisposte dall’ente

esercizio in cui il servizio è reso

all’utenza

entrate di patrimoniali pubbliche (es. cosap) atto amministrativo

concessorio

scadenza/e di pagamento indicata/e nell’atto concessorio

entrate patrimoniali di diritto privato (canoni

di locazione)contratto di locazione

scadenza/scadenze di pagamento indicata/enel contratto di locazione

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Tabella «scadenze» esempio:

TIPOLOGIA ENTRATA ATTO DI RIFERIMENTO

SCADENZA/IMPUTAZIONE CONTABILE

Interessi di mora (ritardo pag. canoni di

affitto)

Atto amministrativo/atto di

natura privatistica

Al momento dell’incasso

Interessi bancari Documentazione bancaria

In caso di interessi esigibili al 31/12 l’imputazione avviene nell’anno precedente

Entrate UE Piano economico- finanziario approvato dalla Commissione

Europea

Negli esercizi in cui l’ente beneficiario ha programmato di eseguire la spesaEventuali acconti sono imputati nell’esercizio in cui sono stati incassati

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Spesa

• Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili del relativo esercizio

• L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata …

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Spesa – requisiti impegno (elementi

costitutivi):

1. la ragione del debito2. indicazione della somma da

pagare3. il soggetto creditore4. la scadenza dell’obbligazionescadenza dell’obbligazione5. la specificazione del vincolo

costituito sullo stanziamento di bilancio (?)

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Spesa – tipologie - Personale

• nell’esercizio di riferimento, automaticamente all’inizio dell’esercizio, per l’intero importo risultante dai “così detti tabellari”

• nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti da eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto …

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Spesa – tipologie – Acquisto di beni e

servizi

• nell’esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione

• negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto e di somministrazione periodica ultrannuale

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Spesa – tipologie – Trasferimenti correnti

• nell’esercizio in cui viene adottato l’atto amministrativo di attribuzione del contributo (prevalenza della sostanza sulla forma ?)

• nel caso in cui l’atto preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l’impegno è imputato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza (vedi regolamento ex art. 12, Legge n. 241/1990)

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Spesa – tipologie – Investimento

• sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto, sulla base del cronoprogramma

• … ne può derivare, in ragione della tipologia della fonte (esigibilità, in entrata), uno scostamento tra esercizio di imputazione delle entrate e delle spese

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Spesa – conseguenze operative del

principio

• necessità dell’impiego del bilancio pluriennale autorizzatorio, quanto più puntuale e diffuso, ogni volta che la “scadenza” lo richiede e non sia necessario operare diversamente per effetto di speciali disposizioni (vedi correlazioni con entrate)

• la spesa relativa all’acquisizione di beni e servizi va contabilizzata nell’esercizio in cui si perfeziona l’obbligazione e tenendo conto della “scadenza” dell’obbligazione medesima, con riferimento al manifestarsi dell’esigibilità delle somme da parte del contraente

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Spesa – conseguenze operative del

principio

• per i trasferimenti occorre prendere a riferimento le norme di legge o regolamentari che disciplinano l’assegnazione, per il momento (l’esercizio) in cui effettuare la scrittura e quelle che disciplinano l’erogazione per individuare la relativa “scadenza” e selezionare l’esercizio in cui imputare la spesa

• nulla si osserva per l’utilizzo di beni di terzi e per gli interessi passivi: l’onere dell’obbligazione è imputato nell’esercizio in cui si manifesta la scadenza

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Spesa – Fondo Pluriennale Vincolato

Quando la fonte di finanziamento presenta:

• vincolo di destinazione a determinate tipologie di spesa

• disallineamento di esigibilità rispetto al manifestarsi delle scadenze del debito che ne consegue

Si ricorre al nuovo istituto del Fondo Pluriennale Vincolato

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato -

caratteristiche

• viene istituito in bilancio

• è costituito da risorse accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni (passive) giuridicamente perfezionate

• le obbligazioni sono esigibili, in tutto o in parte, in esercizi successivi a quello in cui sono sorte

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato –

caratteristiche

• “a regime” costituisce quel “contenitore” di poste finanziarie che mettono in evidenza la differenza, sempre positiva, tra il momento di acquisizione delle fonti di finanziamento con specifica destinazione ed il momento di utilizzo (quando questo viene posticipato nell’esercizio e/o negli esercizi successivi)

• in sede di elaborazione del bilancio pluriennale si deve inserire la previsione, in entrata ed in spesa, delle poste “verso/da” FPV

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato –

caratteristiche

• in sede di prima applicazione occorre rivedere tutti i Residui Passivi, impegno per impegno, per alimentare il FPV

• in entrata il FPV è tutto finanziato ed è articolato in:

•quota che non viene impiegata

•quota che viene impiegata

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato – un

esempio

Dati:

• Determinazione di aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata

• Servizio biennale di manutenzione dei ponti radio

• Data di inizio del contratto dicembre 2012

• Data di fine del contratto novembre 2014

• Importo totale € 219.857,00

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Imputazione contabile Individuazione delle scadenze

Fonte Importo Anno Anno Importo Totali per anno di scadenza

Sanzioni CDS

28.357,00 2011 2013 28.357,00 2013 28.357,00

Sanzioni CDS

151.500,00 2012 2013 61.571,50 2013 61.571,50

2014 89.928,50 2013 20.000,00

E. libere 20.000,00 2013 2013 20.000,00 Tot. 2013 109.928,50

E. libere 20.000,00 2014 2014 20.000,00 2014 89.928,50

2014 20.000,00

Tot. 2014 109.928,50

T. Impegno

219.857,00 T. Impegno

219.857,00

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Cosa va “a fondo pluriennale vincolato”?Imputazione contabile Individuazione delle scadenze

Fonte Importo Anno Anno Importo

Sanzioni CDS

28.357,00 2011 2013 28.357,00

Sanzioni CDS

151.500,00 2012 2013 61.571,50

2014 89.928,50

a FPV 179.857,00

179.857,00

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Situazione degli esercizio 2013 e 2014Anno Capitolo Correlazione Fonte Importo

2013 MANIMP Entrate libere 20.000,00

MANIMP Fondo Pluriennale Vincolato

89.928,50

Totale in “scadenza” e dunque imputato al 2013

109.928,50

2014 MANIMP Entrate libere 20.000,00

MANIMP Fondo Pluriennale Vincolato

89.928,50

Totale in “scadenza” e dunque imputato al 2014

109.928,50

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato – esempio

titolo II

Dati:

• ipotizziamo un investimento previsto nel 2012 per 1000

• la fonte di finanziamento è tipica fonte a destinazione vincolata: debito

• di questi 1000, andranno in scadenza solo 200 nel medesimo 2012

• in base al cronoprogramma dell’opera i rimanenti 800 sono distribuiti in scadenze del 2013 per 500 e 2014 per 300

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata Spesa

Anno Importo

Fonte Anno Importo Capitolo Fonte

2012 1000 Mutuo 2012 200 XXX Mutuo

800 XXX FPV

2013 800 FPV 2013 500 XXX FPV

300 XXX FPV

-----

2014 300 FPV 2014 300 XXX FPV

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato – prima

applicazione

• Riaccertare tutti i Residui Passivi redigendo il cronoprogramma con la manifestazione delle scadenze di tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate negli esercizi precedenti

• Si costituisce così il FPV che potremmo chiamare “fondo finanziato” (inerente cioè tutte le somme “cancellate” dai Residui per essere “trascinate” agli esercizi successivi, in ragione della relativa scadenza)

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato – prima

applicazione

• parte di questo “fondo finanziato” rimane non impiegato (trattasi di tutte quelle somme che, da crono programma, non trovano collocazione nel bilancio pluriennale, poiché nel triennio non si manifesta la scadenza)

• parte del “fondo finanziato” diventa “fondo impiegato” della prima annualità del pluriennale (esercizio di competenza, nel quale è necessaria una quadratura tra “fondo finanziato” applicato in entrata e “fondo impiegato” in spesa)

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Fondo Pluriennale Vincolato – prima applicazione

• parte del “fondo finanziato” diventa “fondo impiegato” delle successive annualità del pluriennale

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Ricollocazione di quanto viene da ResiduoEntrata

FPV Fonte Missione Impiego Non impiego

2013 2014 2015

1000 Mutuo Ambiente 500 200 300 -----

1000 Regione Viabilità 200 200 200 400

1000 Ministero Edilizia 300 --- 200 500

Totali 1000 400 700 900

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato – prima

applicazione

• in sede di “prima applicazione”: i Residui (2012 e precedenti) e le somme che rinvengono dalla competenza 2013 (quelle che non scadono nel 2013) vanno a “FPV”; ovviamente la medesima operazione occorre per il 2014 sul 2015

• a “regime”: le somme NON impiegate rimaste a FPV (che non scadevano in esercizi precedenti) e le somme che rinvengono dalla competenza 2013 (quelle che non scadono nella prima annualità) vanno a “FPV”; ovviamente la medesima operazione occorre per il 2014 sul 2015

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Articolazione delle previsioni pluriennaliTipologia Previsione 2013 2014 2015

Nuova competenza 1000 1000 1000

Di cui quota di competenza NON in scadenza

-200 -200 -200

FPV da RP 500 200 300

FPV da esercizio 2013 - 100 100

FPV da esercizio 2014 - - 100

Totale previsioni pluriennali 1500 1300 1500

Quota NON in scadenza -200 -200 -200

Spese effettive “in scadenza” 1300 1100 1300

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato – criticità

• nello schema di previsione MEF non trova evidenza la quota di competenza che non andrà in scadenza

• gli applicativi informatici vanno ristrutturati e non tutte le software house hanno la possibilità di affrontare implementazioni così complesse

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato – gestione

Cap

Descrizione/Settore

Tipologia previsione

Importo Somma Impegnabile

X Opere per l’Ambiente

Nuova Competenza

1000 800

di cui quota NON in scadenza

200

FPV da RP

500

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato – gestione

• Possibili impegni solo per la quota “in scadenza”

• Sulla quota da mandare “a FPV” NON potranno essere assunti impegni (si ipotizzano delle prenotazioni, da NON trasformare in impegni)

• Valutare anche l’ipotesi in cui il rapporto tra somme “in scadenza” e “non in scadenza” dovesse risultare differente rispetto alla previsione

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato – gestione

• Ne potrebbe derivare una variazione al Bilancio per incremento o decremento della somma che va a FPV (impiegato negli esercizi del pluriennale o NON impiegato)

• Tale ultima evenienza dovrebbe essere gestita sia in sede di predisposizione del successivo bilancio, sia in sede di rendiconto

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato – Variazioni

Possono verificarsi necessità di apportare vere e proprie variazioni agli stanziamenti di FPV:

• La consistenza del totale del FPV è nota; ciò che può essere oggetto di variazione è la quantità di impiego e la distribuzione dell’impiego sul pluriennale

• Si elencano alcune ipotesi di variazione della consistenza dei fondi impiegati e di quelli non impiegati

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Principio della competenza finanziaria

Variazioni per gestione Fondo Pluriennale Vincolato

Evento Variazione - note

Valutazioni approssimative in sede di programmazione delle previsioni di competenza che, in fase di gestione, si manifestano con differenze tali da richiedere lo spostamento su esercizio/i differente/i delle scadenze e delle relative allocazioni contabili.Ipotesi in cui le modifiche riguardano solo la 2° e 3° annualità del pluriennale.

Variazioni di Bilancio – Competenza della Giunta

La variazione, qualora non comporti ridefinizione degli importi, potrebbe rendersi necessaria sul solo pluriennale, nel caso in cui le quote di distribuzione delle scadenze variassero.Occorrerebbe pertanto una variazione che riposizioni gli stanziamenti, non di competenza in corso, bensì dei due esercizi successivi.

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Principio della competenza finanziaria

Variazioni per gestione Fondo Pluriennale Vincolato

Evento Variazione - note

Stime non corrette della quota di FPV (fondo finanziato) da riallocare negli esercizi del nuovo bilancio.Necessità di incrementare le previsioni di uno o più esercizi del pluriennale, per incremento della quota in scadenza.Ipotesi in cui il FPV “NON impiegato” debba invece essere impiegato.

Variazioni di Bilancio – Competenza della Giunta

La variazione va nel primo anno di competenza o in quelli successivi, con appostazione delle somme in entrata (tratte dal FPV non impiegato) e corrispondente appostazione in spesa per soddisfare la/e nuova/e scadenza/e programmata/e.

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Principio della competenza finanziaria

Variazioni per gestione Fondo Pluriennale Vincolato

Evento Variazione - note

Anticipo delle scadenze originariamente non previste su spese in competenza

Cambio delle condizioni di un contratto da stipulare che originariamente prevedeva determinate scadenze, non confermate, bensì anticipate, in sede di realizzazione

Non appare necessaria la variazione di bilancio in competenza nel caso in cui la scadenza debba essere anticipata, poiché rispetto a detta anticipazione, le previsioni dovrebbero presentare la dovuta disponibilità.Le variazioni dovrebbero essere necessarie solo sul pluriennale, per rideterminare, in diminuzione, la quota che andrà in scadenza in quegli esercizi.Variazioni di Bilancio - Competenza della Giunta.La quota che andrà accantonata (come fondo finanziato) a FPV sarà minore delle originarie previsioni.L’accantonamento avverrà in sede di rendiconto.

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Principio della competenza finanziariaVariazioni per gestione Fondo Pluriennale

VincolatoEvento Variazione - note

Anticipo delle scadenze originariamente previste su spese già provenienti da FPV

Cambio delle condizioni di un contratto in essere in cui, per effetto della facoltà delle parti di modificare termini e condizioni, le scadenze della maturazione dei crediti del soggetto venissero ad incidere sull’esercizio di imputazione, che dunque andrebbe cambiato

Possiamo considerare sempre necessaria la variazione di bilancio nel caso in cui la scadenza debba essere anticipata e, rispetto a detta anticipazione, le previsioni non presentino la dovuta disponibilità.In tal caso dovrebbero essere ridotte le previsioni di impiego (entrata e spesa) sulle annualità del pluriennale e, corrispondentemente, incrementate quelle degli anni precedenti.Se fosse scaduto il termine per le variazioni di bilancio, si presume che la scadenza non possa essere anticipata, per mancanza di disponibilità, cioè mancanza di copertura finanziaria. Le previsioni sono già state appostate nel pluriennale e non possono più essere oggetto di variazione.

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Principio della competenza finanziariaVariazioni per gestione Fondo Pluriennale

VincolatoEvento Variazione - note

Posticipo delle scadenze originariamente previste su spese in competenza

Cambio delle condizioni di un contratto da stipulare che originariamente prevedeva determinate scadenze, non confermate, bensì posticipate, in sede di realizzazione

Non appare necessaria la variazione di bilancio di competenza nel caso in cui la scadenza debba essere posticipata, poiché rispetto a detta posticipazione, le previsioni dovrebbero presentare la dovuta disponibilità.

Le variazioni dovrebbero essere necessarie solo sul pluriennale, per rideterminare, in aumento, la quota che andrà in scadenza in quegli esercizi.

La quota che andrà accantonata (come fondo finanziato) a FPV sarà maggiore delle originarie previsioni.L’accantonamento avverrà in sede di rendiconto.

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Principio della competenza finanziariaVariazioni per gestione Fondo Pluriennale

VincolatoEvento Variazione - note

Posticipo delle scadenze originariamente previste su spese già provenienti da FPV

Cambio delle condizioni di un contratto in essere in cui, per effetto della facoltà delle parti di modificare termini e condizioni, le scadenze della maturazione dei crediti del soggetto venissero ad incidere sull’esercizio di imputazione, che dunque andrebbe cambiato

In tal caso dovrebbero essere ridotte le previsioni di impiego (entrata e spesa), ad esempio, sulla prima annualità del pluriennale e, corrispondentemente, incrementate quelle degli anni successivi

Se fosse scaduto il termine per le variazioni di bilancio, non si verificherebbero difficoltà sull’esercizio in corso che presenterebbe una disponibilità maggiore rispetto alle reali esigenze di imputazione determinata dalla scadenza e le maggiori allocazioni potrebbero essere distribuite sugli anni successivi, in sede di aggiornamento della programmazione con il nuovo pluriennale.

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato – Variazioni

Altre considerazioni:

Più in generale riportare “in competenza” quanto “giaceva” “a residuo” per farne una solo parziale distribuzione sul bilancio pluriennale comporterà sicuramente un incremento delle “variazioni”.

Tra queste avremo inoltre probabilmente più livelli di competenze che si stratificano: consiglio, giunta (salve ovviamente le riflessioni in tema di “nuove province” e “città metropolitane” in cui la giunta non figura) e dirigenti

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato – Variazioni

Criticità:

• incremento del numero di variazioni (da valutare quali di competenza del Consiglio e quali di Giunta ed eventuali competenze dei Dirigenti)

• minore flessibilità nella gestione operativa delle attività; (lo spostamento di fasi di realizzazione delle attività potrebbe impattare sulla necessità di apportare preventive variazioni alle previsioni)

• l’ipotizzato incremento del numero dei capitoli di PEG comporterebbe incremento del numero di variazioni

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Principio della competenza finanziaria

(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato – Variazioni

Criticità:

• i fondi che provengono da esercizi precedenti e che vengono applicati al nuovo bilancio, sono frutto di più scritture; di queste andrebbe conservata notizia

• per conservare notizia delle originarie scritture occorre stratificare informazioni gestionali “sotto” la previsione

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Armonizzazione dei “sistemi contabili”

Considerazioni finali

In positivo:

• l’univocità degli schemi di bilancio per tutto il sistema pubblico, con conseguente “consolidabilità” delle informazioni contabili

• il consolidamento con i bilanci degli enti e soggetti partecipati, che tanti problemi ha evidenziato in questi ultimi anni

• la classificazione del bilancio per “missioni e programmi” che consente una lettura funzionale sino ad oggi sconosciuta

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Armonizzazione dei “sistemi contabili”

Considerazioni finali

In positivo:

• il livello di dettaglio conseguibile nelle informazioni contabili agganciate ad un piano dei conti univoco per tutte le pubbliche amministrazioni

• l’introduzione di strumenti fino a ieri facoltativi come il “fondo svalutazione crediti” che potrebbe indurre a comportamenti maggiormente virtuosi in materia di gestione delle entrate

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Armonizzazione dei “sistemi contabili”

Considerazioni finali

In positivo:

• l’obbligo di approvazione e gestione del “bilancio di cassa”, oggi sempre più necessario per effetto del Patto di Stabilità e per gli obblighi introdotti dal DL n. 78/2009 sulla compatibilità degli impegni di spesa con il programma dei pagamenti

• si auspica altresì che il bilancio di cassa non sia limitato al primo esercizio del pluriennale, ma venga esteso all’intero bilancio triennale, con conseguenti vantaggi informativi e vincoli di sostenibilità sui relativi flussi

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Armonizzazione dei “sistemi contabili”

Considerazioni finali

In positivo:

• alcune interessanti semplificazioni inerenti la classificazione di bilancio per acquisti di beni e servizi

• l’impossibilità, d’ora in avanti, di contabilizzare impegni per spese finanziate con fondi liberi, ove la manifestazione dei debiti fosse da collocare in esercizi futuri

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Armonizzazione dei “sistemi contabili”

Considerazioni finali

Criticità da riesaminare:

• Si valuti con maggiore attenzione il rapporto tra oneri e benefici della formulazione del “principio contabile della competenza finanziaria potenziata”, oggi allegato al DPCM del 28 dicembre 2011, prima della sua stesura definitiva e dei cascami che comporta sulle norme

• Con l’introduzione di queste nuove regole di contabilizzazione ed in particolare con lo strumento del “fondo pluriennale vincolato” si corre il rischio di vanificare una parte significativa delle utilità e dei progressi in corso di realizzazione

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Armonizzazione dei “sistemi contabili”

Considerazioni finali

Criticità da riesaminare:

• Si ritiene che l’informazione inerente la “scadenza” delle obbligazioni rappresenti un imprescindibile elemento di conoscenza, utile all’ottimizzazione delle scelte di programmazione ed alle operazioni di gestione

• Tuttavia non si ritiene opportuno che questa (il presidio della scadenza) arrivi a torcere, se non addirittura distorcere, il funzionamento della contabilità finanziaria, solo allo scopo di un artificioso “nascondimento dei residui”

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Armonizzazione dei “sistemi contabili”

Considerazioni finali

Criticità da riesaminare:

• Il “fondo pluriennale vincolato” consente di ricollocare solo parte degli impegni giuridici in essere, poiché la manifestazione delle scadenze ha una proiezione temporale che talvolta va ben oltre il bilancio pluriennale

• In alternativa si provi ad accompagnare il bilancio di previsione, quello consuntivo e la gestione con una certificazione, obbligatoria, di tutte le scadenze