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A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO 1 LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIRIGENTE

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LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIRIGENTE

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I TEMI PRINCIPALI

- LA NOZIONE DI DIRIGENTE E LE PECULIARITA DEL RAPPORTO DI LAVORO DIRIGENZIALE- LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO- I PRINCIPALI CCNL DIRIGENTI- LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO- IL CEDOLINO DEL DIRIGENTE

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Nozione legale e contrattuale

I dirigenti costituiscono una delle quattro categorie (operai, impiegati, quadri e dirigenti) nelle quali la legge (art. 2095, cod. civ.) inquadra i lavoratori subordinati. La legge tuttavia non fornisce una nozione di dirigente, ma demanda l'individuazione dei criteri discretivi della categoria alla legislazione speciale ed alla contrattazione collettiva. I contratti collettivi di categoria contengono generalmente l'indicazione dei requisiti cui subordinato il riconoscimento della qualifica dirigenziale, talvolta delineando alcune figure "tipo" di dirigente. Nel caso in cui difetti o non trovi applicazione una definizione contrattuale, oppure in presenza di una clausola contrattuale di mero rinvio alla discrezionalit del datore di lavoro ai fini del riconoscimento della qualifica - clausola ritenuta illegittima - occorre fare riferimento alla nozione elaborata dalla giurisprudenza.

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CCNL DIRIGENTI INDUSTRIAArt. 1 (Qualifica e suo riconoscimento - Applicabilit del contratto - Controversie)1. Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i qual i sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del codice civil e e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato gra do di professionalit, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degl i obiettivi dell'impresa.2. Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i D irettori, i condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a c apo di importanti servizi o uffici, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda.3. L'esistenza di fatto delle condizioni di cui sopra comporta l'attribuzione della qualifica e quindi l'applicabilit del presen te contratto.4. Le eventuali controversie in merito al riconosci mento della qualifica di dirigente sono sottoposte alla procedura di cui al 2, 3e 4comma del successivo art. 21 ed il riconoscimento che ne cons egue comporta l'applicazione del contratto con effetto dalla data di attribuzione delle mansioni oggetto della controversia.

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Ccnl dirigenti terziarioArt. 1 (Applicabilit)

Sono dirigenti a norma dell'art. 2094, cod. civ., ed agli effetti del presente contratto, coloro che, rispondendo direttamente all'imprenditore o ad altro dirigente a ci espressamente delegato, svolgono funzioni aziendali di elevato grado di professionalit, con ampia autonomia e discrezionalit e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l'impresa o ad una sua parte autonoma.La qualifica di dirigente comporta la partecipazione e la collaborazione, con la responsabilit inerente al proprio ruolo, all'attivit diretta a conseguire l'interesse dell'impresa ed il fine della sua utilit sociale.Sono dirigenti, a titolo esemplificativo:

- i Direttori;- i condirettori;- i Vicedirettori;- gli institori, a norma dell'art. 2203 e seguenti del codice civile;- i procuratori, di cui all'art. 2209, cod. civ., con stabile mandato "ad negotia";- i capi di importanti servizi e uffici, sempre che le loro funzioni si esercitino nelle condizioni specificate

nei commi precedenti.Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni comparativamente pi rappresentative del settore, trova applicazione nei confronti delle aziende e dei dirigenti che operano nel terziario, nella distribuzione e nei servizi.Tutte le forme di tutela, economica e normativa, di previdenza, assistenza ed assicurazioni, previste dal presente contratto, si applicano ai dirigenti iscritti alle Associazioni aderenti a Manageritalia dipendenti da aziende iscritte alle Associazioni aderenti alla Confcommercio.

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Disciplina del rapporto di lavoro per i dirigenti

ASSUNZIONE Il dirigente, al pari delle altre categorie di lavoratori, pu essere assunto direttamente,tuttavia non si applica la disciplina generale in materia di orario di lavoro a causa delle particolari caratteristiche dellattivit esplicata. La durata del rapporto di lavoro infatti variabile e quindi si prevede che non possono stabilirsi vincoli di orario normali e costanti.Non sussistono preclusioni allinstaurazione del rapporto di lavoro part-time.

E' consentita l'assunzione a tempo determinato, purch risulti da atto scritto e sia di durata non superiore a 5 anni. Il dirigente pu comunque recedere con preavviso trascorso un triennio

RETRIBUZIONEGli elementi retributivi definiti dalla contrattazione collettiva non sono collegati alla durata della prestazione, come accade per le altre categorie di lavoratori.

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.Disciplina del rapporto di lavoro per i dirigentiCOMPATIBILITA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO DIRIGENZIALE CON CARICHE SOCIALI IN ASSENZA DI UNA DISCIPLINA LEGISLATIVA

TESI GIURISPRUDENZIALE DELLA COMPATIBILITA ASTRATTA DA VERIFICARSI IN CONCRETO, CON UNANALISI DEGLI INDICATORI DESUMIBILI DALLASSETTO DEI POTERIcircolare inps 179/1989Non riconoscibilita' del rapporto di lavoro subordinato per i Presidenti, gli Amministratori unici ed i Consiglieri delegati di societa'Diversa dalle precedenti ipotesi di Amministratore e', infine, il caso di soggetto che rivesta una carica amministrativa tale da rendere evanescente la posizione disubordinazione rispetto agli altri.

Questo e' il caso del Presidente, dell'Amministratore Unico e del Consigliere Delegato.Quando questi infatti esprimono da soli la volonta' propria dell'Ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina, in veste di lavoratori essi verrebbero ad essere subordinati di se stessi, cosa che non e giuridicamente possibile.Per essi pertanto, in linea di massima, e' da escludere ogni riconoscibilita' di rapporto di lavoro subordinato e della conseguente assoggettabilita' agli obblighi assicurativi.

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Orario di lavoro e riposiRiposo settimanale I dirigenti hanno diritto al riposo settimanale, in conformit al precetto posto dall'art. 36, comma 3, Cost. (v. anche art. 2109, comma 1, cod. civ.) Ai sensi dell'art. 17, c. 5, D.Lgs. n. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3 (orario normale settimanale), 4 (durata massima), 5 (lavoro straordinario), 7 (riposo giornaliero), 8 (pause), 12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno), non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, per le caratteristiche dell'attivit esercitata non misurata o predeterminata o pu essere predeterminata dai lavoratori stessi e in particolare quando si tratta di: dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo

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FerieIl dirigente, al pari di qualsiasi altro lavoratore subordinato, ha diritto ex art. 36, comma 3, Cost. ad un periodo di ferie annuali retribuite generalmente stabilite dai CCNLIn assenza di previsioni contrattuali - collettive e/o individuali - la loro durata e collocazione stabilita - ai sensi dell'art. 2109, comma 2, cod. civ. - tenendo conto delle esigenze dell'azienda e degli interessi del prestatore, e in ogni caso nell'osservanza del limite della ragionevolezza

VANNO DIFFONDENDOSI TRATTAMENTI AZIENDALI SPECIFICI SULLA QUESTIONE DEL TRATTAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE DAI DIRIGENTI ALLA FINE DEL SINGOLO ANNO O ALLA FINE DEL RAPPORTO

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FERIE CCNL DIRIGENTI INDUSTRIA

1. A partire dal 1gennaio 1980, il dirigente ha di ritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a 35 giorni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del codice civile, il predetto periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del dirigente, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.2. Nel calcolo del predetto periodo di ferie saranno escluse le domeniche ed i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge.3. In ogni caso il dirigente conserva il diritto di beneficiare dell'eventuale maggior periodo di ferie maturato come impiegato.4. Fermo restando il principio dell'irrinunciabilit delle ferie, qualora eccezionalmente il periodo eccedente le 4 settimane di cui al precedente comma 1, non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro il primo semestre dell'anno successivo, verr corrisposta per il periodo non goduto un'indennit pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese del secondo semestre di detto anno.5. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessit aziendali, le spese sostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda.6. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.7. In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati.8. L'assegnazione delle ferie non pu avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si dar luogo al pagamento dell'indennit sostitutiva.

Dichiarazione a verbaleLe parti si danno reciprocamente atto che la misura delle ferie, come stabilita nel presente articolo, assorbe fino a concorrenza eventuali giornate di riposo, comunque aggiuntivamente attribuite nel corso di vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1975 e successivamente fino alla data di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro 9 ottobre 1979, o gli eventuali trattamenti economici sostitutivi, corrispondenti ai predetti riposi.

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FERIE CCNL DIRIGENTI TERZIARIO

Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie di trenta giorni da fruire in una o pi soluzioni.Dal computo del periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festivit nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo stesso.Le frazioni di anno saranno computate in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio maturati nel corso dell'anno, considerando pari ad un mese le frazioni pari o superiori a quindici giorni.Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione di fatto.Per coloro che sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, la retribuzione sar computata, per la parte variabile, sulla media degli emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o comunque nel minor periodo di servizio.Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non possono essere sostituite dalla relativa indennit per ferie non godute, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. L'indennit per le ferie non godute deve essere erogata entro il mese di luglio immediatamente successivo all'anno di maturazione.Ai fini della determinazione dell'indennit sostitutiva delle ferie, la quota giornaliera di retribuzione si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto.La cessazione del rapporto per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate.Durante il periodo di preavviso prestato in servizio possono essere concesse ferie solo se richieste per iscritto dal dirigente.In caso di interruzione delle ferie per necessit aziendali, le spese sostenute dal dirigente sono a carico del datore di lavoro.Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia regolarmente comunicata al datore di lavoro.Sono fatte salve eventuali condizioni aziendali di miglior favore.

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Le assenze dei dirigenti industria

MALATTIA E MATERNITA1. Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio non dipendente da causa di servizio, l'azienda conserver al dirigente non in prova il posto per un periodo di 12 mesi, durante i quali gli corrisponder l'intera retribuzione.2. Superati i limiti di conservazione del posto sopra indicati, al dirigente che ne faccia domanda sar concesso un successivo ulteriore periodo di aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi, durante il quale non sar dovuta retribuzione, ma decorrer l'anzianit agli effetti del preavviso.3. Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove, per il perdurare dello stato di malattia, il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, dovuto al dirigente il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennit sostitutiva del preavviso.4. Se, scaduto il periodo di conservazione del posto, il dirigente non chieda la risoluzione del rapporto e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianit agli effetti del preavviso.5. Per i periodi corrispondenti ai congedi di maternit e paternit previsti dalle vigenti disposizioni legislative, l'azienda anticipa la prestazione economica dovuta dall'Istituto previdenziale e provvede all'integrazione della stessa in modo da corrispondere l'intera retribuzione mensile netta.6. Per i congedi, i riposi, i permessi disciplinati dai Capi V, VI e VII del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit e della paternit, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), l'azienda anticipa le relative prestazioni economiche dovute dall'Istituto previdenziale.

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Le assenze dei dirigenti industria

INFORTUNIO SUL LAVORO1. Nel caso di interruzione del servizio per invalidit temporanea causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro, l'azienda conserver al dirigente il posto e gli corrisponder l'intera retribuzione, integrando quanto erogato dal'INAIL a titolo di indennit per inabilit temporanea assoluta, fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidit permanente totale o parziale..2. L'indennit per inabilit temporanea assoluta a carico dell'INAIL anticipata al dirigente dall'azienda, che ne recupera ilrelativo importo mediante accredito diretto da parte dell'Istituto.3. L'azienda inoltre deve stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale:a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidit permanente causata dai predetti eventi, tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacit lavorativa specifica del dirigente, una somma pari a sei annualit della retribuzione di fatto. Qualora il rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto riconoscimento dello stato di invalidit, la sommaassicurata dalla polizza corrisposta contestualmente all'esito di tale riconoscimento;b) in caso di invalidit permanente parziale causata dagli stessi eventi una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidit determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e in vigore fino al 24 luglio 2000;c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata dai predetti eventi, che non sia preceduta dauna invalidit permanente indennizzata ai sensi della precedente lett. a) e causata dal medesimo evento che ha successivamente determinato la morte, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualit della retribuzione di fatto.5. L'azienda provveder altres a stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, comunque una sola volta, in caso di morte o in caso di invalidit permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacit lavorativa specifica deldirigente, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, pari, a decorrere dal 1luglio 2005 ad euro 116.202 ,80 quando il dirigente non abbia figli a carico n coniuge. La predetta somma sar pari a euro 162.683,92 quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da pi figli a carico e/o dal coniuge. Detti importi, a decorrere dal 1luglio 2007, saranno pari rispettivamente ad euro 129.114,22 ed a euro 180.759,91. Il dirigente concorrer al costo del relativo premio con l'importo di euro 139,44 annui che saranno trattenuti dall'azienda sulla sua retribuzione secondo apposite modalit. Gli stessi importi, a decorrere dal 1luglio 2010 saranno pari r ispettivamente a 150.000,00 (centocinquantamila/00) euro ed a 220.000,00 (duecentoventimila/00) euro. Il dirigente concorrer al costo del relativo premio con l'importo di 150,00 (centocinquanta/00) euro annui che saranno trattenuti dall'azienda sulla sua retribuzione secondo apposite modalit.

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Le assenze dei dirigenti TERZIARIO

MALATTIA E INFORTUNIOIn caso di malattia o di infortunio non dipendente da cause di servizio, il datore di lavoro conserver al dirigente non in prova il posto per un periodo di dodici mesi, durante i quali gli corrisponder l'intera retribuzione.Alla scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia documentato da regolari certificati medici, in facolt del dirigente di richiedere l'aspettativa di cui all'art. 15 del presente contratto (MASSIMO 6 MESI)Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o del periodo di aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il perdurare dello stato di malattia, il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, sar dovuto al dirigente, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennit sostitutiva del preavviso di cui alsuccessivo art. 39, comma 5.Nel caso di interruzione del servizio per invalidit temporanea causata da infortunio avvenuto per causa di servizio, il datore di lavoro conserver al dirigente il posto e gli corrisponder l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidit permanente totale o parziale.Nel caso in cui il dirigente sia obbligatoriamente assicurato all'INAIL (ai sensi del T.U. n. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni) il datore di lavoro tenuto ad una integrazione dell'indennit corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere il 100% (cento per cento) della retribuzione giornaliera netta cui il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potr superare i trenta mesi dal giorno in cui si verificato l'infortunio.Il datore di lavoro deve stipulare, a proprio caric o e nell'interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali , che assicuri:a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazion e, in caso di invalidit permanente causata da info rtunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una som ma pari a sei annualit della retribuzione di fatto;b) in caso di invalidit permanente parziale, causat a da infortunio, una somma che, riferita all'import o del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzi onale al grado di invalidit determinato in base al la tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 , n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni;c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazion e, in caso di morte causata da infortunio, una somm a a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualit della retribuzione di fatto.

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Le assenze dei dirigenti TERZIARIO

MATERNITAPer il congedo di maternit, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia, il datore di lavoro tenuto alla conservazione del posto di lavoro e alla corresponsione della retribuzione mensile di fatto.Per effetto della legge 24 febbraio 2006, n. 104, il trattamento retributivo previsto al comma precedente costituito da una indennit pari all'80% della retribuzione - posta a carico dell'INPS e anticipata dal datore di lavoro - e da una integrazione della suddetta indennit a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere il 100% della retribuzione mensile di fatto cui la lavoratrice madre o, nelle situazioni previste dall'art. 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il lavoratore padre, avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alla lavoratrice madre e al lavoratore padre, fino al terzo anno di vita del bambino, per i periodi di congedo parentale dovuta un'indennit pari al 30 per cento della retribuzione suddetta, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Il datore di lavoro, al fine di garantire l'effettiva corresponsione del 30% della retribuzione di fatto che la lavoratrice o il lavoratore padre avrebbero percepito in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro, tenuto ad integrare l'indennit calcolata dall'INPS sulla base delle disposizioni normative vigenti al riguardo, facendosi carico delle eventuali differenze.Nel caso in cui la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, si avvalgano dei permessi di cui all'art. 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il datore di lavoro tenuto ad anticipare l'indennit dovuta dall'INPS, corrispondente all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.Per quanto non regolamentato dal presente articolo si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

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Risoluzione del rapporto di lavoro

LICENZIAMENTO

Alla categoria dei dirigenti non si applicano le norme limitatrici deilicenziamenti individuali, contenute nella legge 15 luglio 1966, n. 604, n leconseguenti previsioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,sulla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato,salvo l'ipotesi in cui il licenziamento sia stato intimato per i motivi di cui alcomma 1 dell'art. 18, L. n. 300/1970, nel qual caso il dirigente ha diritto allareintegrazione (LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO)per i motivi discriminatori di cui agli artt. 4, L. n. 604/1966 e 15, L. n. 300/1970 (in presenza dei quali l'art. 3 della legge n. 108/1990 prevede la nullit del recesso), cio a dire se determinato: - dalla circostanza che il lavoratore aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; - dalla sua affiliazione o attivit sindacale ovvero dalla sua partecipazione ad uno sciopero; - da ragioni di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di et o basate sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali;

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RISOLUZIONE RAPPORTO CCNL DIRIGENTI INDUSTRIA

1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte.2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'azienda, quest'ultima tenuta a specificarne contestualmente la motivazione.3. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'azienda, ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potr ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'art. 19.4. Il ricorso dovr essere inoltrato all'Organizzazione territoriale della Federmanager, a mezzo raccomandata a.r. che costituir prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento.5. Il ricorso al Collegio non costituisce di per s motivo per sospendere la corresponsione al dirigente delle indennit di cui agli artt. 23 e 24.6. Le disposizioni del presente articolo, salva la comunicazione per iscritto, non si applicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbia comunque superato i 67 anni di et

in attuazione dell'art. 4, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali pu essere validamente effettuata in sede sindacale, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile

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RISOLUZIONE RAPPORTO CCNL DIRIGENTI INDUSTRIA

PREAVVISO

1. Salvo il disposto dell'art. 2119 del codice civile, il contratto a tempo indeterminato non potr essere risolto dal datore di lavoro senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:a) mesi 6 di preavviso per i dirigenti fino a sei anni di anzianit aziendale;b) mesi 8 di preavviso per i dirigenti fino a dieci anni di anzianit aziendale;c) mesi 10 di preavviso per i dirigenti fino a quindici anni di anzianit aziendale;d) mesi 12 di preavviso per i dirigenti oltre quindici anni di anzianit aziendale2. In conseguenza, il termine complessivo di preavviso, come dovuto ai sensi del comma 1, non dovr, comunque, essere superiore a 12 mesi.3. Il dirigente dimissionario deve dare al datore di lavoro un preavviso i cui termini saranno pari ad 1/3 di quelli sopra indicati.4. In caso di inosservanza dei termini suddetti dovuta dalla parte inadempiente all'altra parte, per il periodo di mancato preavviso, una indennit pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.5. E' in facolt del dirigente che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia durante il preavviso, senza che da ci gli derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.6. Il periodo di preavviso sar computato nell'anzianit agli effetti del trattamento di fine rapporto.7. L'indennit sostitutiva del preavviso soggetta ai contributi previdenziali e assistenziali; i contributi predetti saranno versati agli Enti previdenziali e assistenziali di categoria con l'indicazione separata e distinta dei mesi di competenza neiquali avrebbero dovuto essere pagati.8. Durante il periodo di preavviso non potr farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio senza il suo consenso alle dipendenze del dirigente di pari grado che lo dovr sostituire.9. Agli effetti di cui alla lett. b) del 1comma vien e trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre

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RISOLUZIONE RAPPORTO CCNL DIRIGENTI INDUSTRIA

Eccetto i casi di licenziamento nullo, per i quali trova applicazione la disciplina di legge, ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente a termini dell'art. 22, disporr contestualmente, a carico dell'azienda, un'indennit supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, omnicomprensiva, nel rispetto dei parametri seguenti:a) fino a due anni di anzianit aziendale due mensilit pari al corrispettivo del preavviso;b) oltre a due e sino a sei anni di anzianit aziendale, da 4 a 8 mensilit pari al corrispettivo del preavviso;c) oltre i sei e sino a dieci anni di anzianit aziendale, da 8 a 12 mensilit pari al corrispettivo del preavviso;d) oltre i dieci e sino a quindici anni di anzianit aziendale, da 12 a 18 mensilit pari al corrispettivo del preavviso;e) oltre quindici anni di anzianit aziendale, da 18 a 24 mensilit pari al corrispettivo del preavviso.Le presenti disposizioni non si applicano nei casi di licenziamento collettivo.".

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RISOLUZIONE RAPPORTO CCNL DIRIGENTI TERZIARIO

Chi recede dal contratto di lavoro a tempo indeterminato deve darne comunicazione scritta all'altra parte.In caso di cessazione del rapporto sono dovuti al dirigente:a) il trattamento di fine rapporto, calcolato come previsto dal successivo art. 41;b) i ratei di mensilit supplementari maturati;c) l'eventuale indennit sostitutiva per ferie e permessi per ex festivit non goduti;d) nell'ipotesi di rapporto a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2119, cod. civ., l'eventuale indennit sostitutiva del preavviso.

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RISOLUZIONE RAPPORTO CCNL DIRIGENTI TERZIARIO

DIMISSIONIIl dirigente che rassegna le dimissioni tenuto, nei confronti del datore di lavoro, al rispetto del seguente periodo di preavviso, in funzione dell'anzianit di servizio globalmente prestato nell'azienda in qualsiasi qualifica:- mesi due: fino a due anni di anzianit;- mesi tre: da due a cinque anni di anzianit;- mesi quattro: oltre cinque anni di anzianit.Il periodo di preavviso avr decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento, da parte del datore di lavoro, della comunicazione delle dimissioni.Al mancato rispetto di tale preavviso consegue il diritto del datore di lavoro di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione lorda del periodo non lavorato.Il datore di lavoro che, ricevuta la comunicazione delle dimissioni, rinunci totalmente o parzialmente alla prestazione, tenuto a corrispondere al dirigente le relative mensilit.

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RISOLUZIONE RAPPORTO CCNL DIRIGENTI TERZIARIOLICENZIAMENTO

Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione.Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all'anzianit di servizio globalmente prestato nell'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a:- 6 mesi: fino a quattro anni di servizio;- 8 mesi: da quattro a otto anni di servizio;- 10 mesi: da otto a dodici anni di servizio;- 12 mesi: oltre i dodici anni di servizio.Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1ottobre 2011, in caso di licenziamento di dirige nte che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilit di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dalle mensilit eventualmente necessarie per conseguire l'effettivo accesso al trattamento pensionistico.Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennit, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni.Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennit, avr decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento della comunicazione del licenziamento e pertanto l'azienda tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui stata ricevuta la comunicazione di licenziamento.Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dall'art. 18, durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata delle assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dallo stesso art. 18.Non potr farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle dipendenze di altro, di pari grado, che dovr sostituirlo.Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad effettuare in servizio il periodo di preavviso, non avr diritto all'indennit sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sar da lui dovuto al datore di lavoro.Il datore di lavoro potr esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando all'interessato la corrispondente indennit sostitutiva. Tale indennit sostitutiva va computata sulla retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili.Essa va assoggettata alla normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del 7comma del presente articolo, la maturazione del trattamento di fine rapporto e delle ferie nonch, in base all'art. 2121 cod. civ., la maturazione dei ratei delle mensilit supplementari.

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RISOLUZIONE RAPPORTO CCNL DIRIGENTI TERZIARIO

l'indennit supplementare in misura graduabile tra:- un minimo pari alle mensilit di preavviso spettanti al dirigente in base all'art. 36;- un massimo pari al corrispettivo di diciotto mesi di preavviso.In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianit di servizio prestato in azienda nella qualifica superiore a dieci anni, l'indennit supplementare automaticamente aumentata, in relazione all'et del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 50 ed i 66 anni, nelle seguenti misure calcolate con i criteri di cui al comma precedente:- 9 mensilit per coloro che hanno un'et anagrafica compresa tra i 50 e i 52 anni compiuti;- 8 mensilit per coloro che hanno un'et anagrafica compresa tra i 53 e i 54 anni compiuti;- 7 mensilit per coloro che hanno un'et anagrafica compresa tra i 55 e i 56 anni compiuti;- 6 mensilit per coloro che hanno un'et anagrafica compresa tra i 57 e i 58 anni compiuti;- 5 mensilit per coloro che hanno un'et anagrafica compresa tra i 59 e i 60 anni compiuti;- 4 mensilit per coloro che hanno un'et anagrafica compresa tra i 61 e i 66 anni compiuti.Le maggiorazioni suddette sono applicabili ai dirigenti non in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico nell'AGO o che, pur avendone i requisiti, si vedrebbero liquidare un importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS. L'onere della prova relativa alla situazione pensionistica spetta al dirigente.L'indennit supplementare ha natura risarcitoria, non assoggettabile a contribuzioni di alcun tipo e dovr essere computata sull'ultima retribuzione in atto, compresi i ratei delle mensilit supplementari e delle ferie e gli effetti sul trattamento di fine rapporto.

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trattamento economico dirigenti industriaIl "trattamento minimo complessivo di garanzia", come stabilito al successivo comma 2, il parametro retributivo annuo lordo con il quale confrontare il trattamento economico annuo lordo cos come definito al successivo comma 3, complessivamente riconosciuto al dirigente.

. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" da assumere come parametro al 31 dicembre 2015, a valere dall'anno 2015 per i dirigenti assunti o nominati dal 1gennaio 2015, stabilito in 66.000,00 (sessantaseimila/00) euro.In considerazione del superamento del secondo livello di TMCG, il livello di TMCG pari a 66.000 euro viene riconosciuto anche a tutti i dirigenti che, al 1gennaio 2015, hanno maturato una anzianit di servizio nella qualifica e nell'azienda pari o inferiore ai dodici mesi. Per i dirigenti che abbiano maturato nell'azienda, con la qualifica di dirigente, una anzianit superiore ai dodici mesi alla data del 1gennaio 2015, il parame tro di TMCG, a valere dall'anno 2015, sar determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondato a 236 euro) per ogni mese di anzianit di servizio, nell'azienda e con la qualifica di dirigente, maturata alla gi indicata data del 1gennaio 2015.Per effetto di tale norma, il TMCG cos determinato, da valere dal 2015 per i dirigenti con almeno 6 anni di anzianit al 1gennaio del 2015, non pu superar e l'importo di 80.000 euro.Pertanto, a titolo esemplificativo, il TMCG a valere dal 2015 per i dirigenti con:

- fino a 12 mesi di anzianit, al 1gennaio 2015, sa r pari a 66.000 Euro;- 13 mesi di anzianit, al 1gennaio 2015, sar pari a 66.068 Euro;- 24 mesi di anzianit, al 1gennaio 2015, sar pari a 68.664 Euro;- 36 mesi di anzianit, al 1gennaio 2015, sar pari a 71.496 Euro;- 48 mesi di anzianit, al 1gennaio 2015, sar pari a 74.328 Euro;- 60 mesi di anzianit, al 1gennaio 2015, sar pari a 77.160 Euro;- 71 mesi di anzianit, al 1gennaio 2015, sar pari a 79.756 Euro.".

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trattamento economico dirigenti industria - segueAi fini del confronto tra il "trattamento minimo complessivo di garanzia" e il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente si prendono in considerazione:- il minimo contrattuale comprensivo dell'importo ex meccanismo di variazione automatica;- l'importo ex elemento di maggiorazione;- gli aumenti di anzianit;- i superminimi e/o sovraminimi e/o assegni "ad personam", nonch tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, ad eccezione dei compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati ("management by objective") concordati individualmente e/o collettivamente, delle gratifiche "una tantum", nonch dell'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili.Esclusivamente per il personale dirigente impegnato in attivit direttamente connesse alle vendite e la cui retribuzione sia collegata, per accordi collettivi o individuali, a compensi di natura variabile - denominati "piani vendita" di durata annuale o semestrale con anticipazioni corrisposte su base mensile - ai fini del confronto di cui al presente comma verranno prese in considerazione anche le somme corrisposte a seguito dei medesimi piani vendita.Il confronto fra il trattamento economico annuo lordo, come definito al precedente comma 3, riconosciuto al dirigente ed il "trattamento minimo complessivo di garanzia", deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno. Eventuali differenze saranno attribuite al dirigente fino a concorrenza con il livello di trattamento minimo complessivo di garanzia, attraverso la corresponsione di un importo "una tantum" da erogare a titolo di "adeguamento al trattamento minimo complessivo di garanzia", con la retribuzione afferente il mese di dicembre. Tale importo sar considerato utile ai fini del trattamento di fine rapporto.

Inoltre, a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo, il trattamento economico annuo del dirigente, suddiviso per il numero delle mensilit normalmente spettanti, sar incrementato dell'importo mensile necessario ad assicurare, su base annua, il conseguimento del trattamento minimo complessivo di garanzia.

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trattamento economico dirigenti industria - seguePer i dirigenti assunti, promossi o il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d'anno, il trattamento minimo complessivo di garanzia spettante nell'anno di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, sar riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell'anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, con corresponsione, se dovuto, del relativo importo "una tantum" utile, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'eventuale indennit sostitutiva del preavviso.

Il trattamento economico annuo lordo complessivamente spettante al dirigente, continuer ad essere erogato in tredici mensilit ovvero nel maggior numero di mensilit aziendalmente previsto. A far data dal 1gennaio 2005, le voci che compongono la retri buzione continueranno ad avere le attuali descrizioni tranne quelle riferite a:- minimo contrattuale comprensivo del meccanismo di variazione automatica;- ex elemento di maggiorazione;- aumenti di anzianit;- superminimi e/o sovraminimi e/o assegni "ad personam";che saranno riunite in un'unica voce denominata "trattamento economico individuale".

Per i dirigenti assunti o promossi nella qualifica successivamente alla data di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2004-2008, il "trattamento economico individuale" sar pari alla differenza tra il trattamento complessivo lordo riconosciuto al dirigente e gli elementi di natura economica eventualmente corrisposti, anche in natura, in forma continuativa o no.

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trattamento economico dirigenti industria - segue

Disciplina transitoria

Le parti si danno reciprocamente atto di quanto segue:

a) in via transitoria e per la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 2015/2018, al dirigente gi in servizio alla data del 24 novembre 2004 e che non abbia gi maturato il numero massimo di dieci aumenti di anzianit, continuer ad essere corrisposto un importo mensile lordo in cifra fissa pari a 129,11 (centoventinove/11) euro al compimento di ciascun biennio di anzianit di servizio con tale qualifica e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso.Il numero di aumenti di anzianit maturabili non pu, in ogni caso, superare il numero massimo di dieci ivi compresi gli aumenti di anzianit maturati nella vigenza dei precedenti contratti collettivi.A tal fine nel prospetto delle competenze mensili sar evidenziato, in apposita casella, il numero degli aumenti di anzianit maturati da ciascun dirigente;

b) gli importi spettanti a titolo di aumenti di anzianit, ai sensi della disciplina che precede, in considerazione della specifica natura degli stessi, possono essere assorbiti da aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente in sede aziendale a partire dal 1gennaio 2009.In sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro compete alle parti stipulanti ogni determinazione circa il regime transitorio qui definito.".

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trattamento economico dirigenti industria - segue(Compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati - Management By Objective)

Laddove il trattamento economico annuo lordo venga commisurato al vigente livello di TMCG in esecuzione di quanto previsto al precedente articolo 3, le aziende dovranno adottare sistemi di retribuzione variabile collegati ad indici o risultati. Della applicazione di questi e di altri sistemi di retribuzione per obiettivi, di norma annualmente, le aziende informeranno la RSA dei dirigenti, ove presente, circa i criteri e le modalit di attuazione.

Per le aziende che non avessero predisposto propri piani aziendali - in coerenza con l'esigenza di favorire la diffusione nelle imprese di un modello retributivo maggiormente rispondente alla figura del dirigente, che oltre ad una parte fissa preveda una componente variabile legata ai risultati aziendali o alla performance individuale - tenuto conto dell'innovazione della struttura della retribuzione introdotta dal contratto collettivo nazionale di lavoro 24 novembre 2004,restano allegati al presente contratto i tre modelli alternativi di MBO gi indicati nel contratto 25 novembre 2009.".

Come accennato, stata condivisa l'esigenza di un maggiore impegno comune alla diffusione dei sistemi di retribuzione variabile che leghino quote della retribuzione dei dirigenti ai risultati aziendali. A tal fine, stato inserito un appositoarticolo contrattuale (art. 6-bis) in cui prevista l'adozione di 3 distinti modelli esemplificativi di MBO a cui le imprese potranno fare riferimento qualora non avessero predisposto propri piani aziendali, concepiti in modo da essere facilmente applicabili soprattutto da piccole e medie imprese.Tali modelli (Modello "a", "b" e "c") sono allegati al testo contrattuale (Allegato 13) e ne fanno, quindi, parte integrante. Si tratta di modelli facilmente adattabili alle esigenze di piccole e medie imprese che variano in relazione alla differente complessit dell'assetto organizzativo aziendale e al livello di qualificazione degli obiettivi.Inoltre, previsto un coinvolgimento delle R.S.A. attraverso una informativa, di norma annuale, circa i criteri e le modalit di attuazione dei sistemi incentivanti e premianti adottati dalle aziende.Attraverso tali misure, unitamente all'attivit di monitoraggio dell'Osservatorio bilaterale permanente circa il livello di presenza e di funzionamento delle forme di retribuzione variabile collegate ai risultati, collettivi e individuali, le parti intendono promuovere la diffusione generalizzata di sistemi retributivi premianti, favorendo l'adozione di forme di retribuzione variabile incentivante per obiettivi anche nelle piccolissime, piccole e medie imprese.

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trasferte e trasferimenti dirigenti industriaSalvo il caso di eventuali intese aziendali o individuali, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio, nei limiti della normalit, al dirigente in trasferta sar riconosciuto per ogni periodo di trasferta non inferiore a 12 ore nell'arco temporale di 24 ore dalla partenza un importo aggiuntivo in cifra fissa per rimborso spese non documentabili, pari ad 85 (ottantacinque/00) euro.Gli importi erogati a titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del presente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Il dirigente pu essere trasferito da una ad altra sede di lavoro soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'azienda.Il trasferimento dovr essere comunicato per iscritto dall'azienda al dirigente con un preavviso non inferiore a mesi tre ovvero a mesi quattro quando il dirigente abbia familiari conviventi e a carico.Al dirigente trasferito sar corrisposto il rimborso delle spese cui va incontro per s e famiglia per effetto del trasferimento stesso, nonch l'eventuale maggior spesa effettivamente sostenuta per l'alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine, per un periodo da convenirsi direttamente tra le parti e comunque per un periodo non inferiore a due anni, oltre ad una indennit "una tantum" pari a 3 mensilit e 1/2 di retribuzione per il dirigente con carichi di famiglia ed a 2 mensilit e 1/2 per il dirigente senza carichi di famiglia.Il dirigente che proceda alla risoluzione del rapporto entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al 2comma, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad un trattamento pari all'indennit sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad una indennit supplementare al trattamento di fine rapporto pari ad 1/3 del corrispettivo del preavviso individuale maturato.Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento non pu essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto rispettivamente il 55 anno se uomo o il 50se donna.

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trattamento economico dirigenti terziario

La retribuzione costituita dalle seguenti voci:a) minimo contrattuale mensile (oggi 3,890)b) eventuali scatti di anzianit di cui al successivo art. 9;c) eventuale elemento di maggiorazione di cui all'Allegato L; (i dirigenti assunti o nominati successivamente alla data del 30 giugno 1995 non percepiranno l'elemento di maggiorazione)d) eventuale aumento retributivo di cui al successivo art. 6;e) eventuali altri importi attribuiti "ad personam".

Dal novembre 1991 soppresso il sistema di adeguamento retributivo al costo della vita (indennit di contingenza) adottato con il c.c.n.l. 18 dicembre 1975 e da ultimo disciplinato con l'accordo del 22 aprile 1986 che viene contestualmente abrogato.

Il relativo importo, nell'ammontare complessivo in atto alla data del 1novembre 1991 (lire 1.428.942 mensili equivalenti a 737,99 euro), non suscettibili quindi di ulteriori variazioni, confluisce, a decorrere dal 1gennaio 1992, nel minimo contrattuale mensile di cui all'art. 5 del presente contratto.Gli eventuali scatti di anzianit non possono assorbire altre voci retributive, n esserne assorbiti.La retribuzione globale del dirigente non potr essere inferiore alla retribuzione del quadro o dell'impiegato meglio retribuito appartenente alla stessa azienda. Restano comunque escluse da qualsiasi confronto o rapporto le retribuzioni dei produttori e dei viaggiatori, nonch del personale di alta o particolare specializzazione.

La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per ventisei quella mensile.

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trattamento economico dirigenti terziario - segueL'istituto degli scatti di anzianit abrogato a decorrere dal 1luglio 2004.Norma transitoriaAi dirigenti in servizio al 30 giugno 2004, quanto gi maturato a tale titolo sar ulteriormente incrementato, nel corso del biennio 1luglio 2004-3 0 giugno 2006, di un importo complessivo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti di anzianit), non assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi secondo i seguenti criteri:a) 129,11 euro, dalla data in cui avrebbero maturato l'abrogato scatto di anzianit;b) ulteriori 129,11 euro, dopo sei mesi dall'erogazione del precedente importo;c) ai dirigenti che nel biennio di cui sopra avrebbero maturato l'11scatto di anzianit sar dovuto unicamente l'importo di cui alla precedente lett. a).Per la determinazione degli importi maturati prima del 30 giugno 2004 a titolo di scatti di anzianit valgono le disposizioni previste ai commi dall'1 al 4 dell'art. 9 del T.U. 23 gennaio 2008, che qui di seguito si riportano integralmente:"1. Al compimento di ciascun biennio di anzianit nella qualifica, con un massimo di undici bienni, il dirigente avr diritto a scatti di anzianit nella misura elevata dal 1gennaio 1992 a euro 129,11 men sili lordi.2. La maturazione degli scatti decorre dalla data di anzianit aziendale nella qualifica, se essa coincide con il primo giorno del mese, ovvero, in caso diverso, dal primo giorno del mese successivo.3. Tali scatti, che decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianit, non sono assorbiti in nessun caso, n possono assorbire alcuna voce retributiva.4. In occasione della maturazione di ogni scatto verranno rivalutati quelli maturati successivamente al 31 dicembre 1977, sulla base dell'importo di euro 129,11, senza corresponsione di arretrati per il periodo pregresso".

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trattamento economico dirigenti terziario - segue

Potranno essere stipulati accordi collettivi o individuali (tra azienda e dirigente) che determinano i criteri di quantificazione delle erogazioni economiche delle quali siano incerti la corresponsione e l'ammontare, in quanto strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali o nel raggiungimento di obiettivi individuali, aventi come scopo incrementi di produttivit, di qualit, e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitivit, nonch ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

Nell'ipotesi di variazione delle norme di legge vigenti sulla materia, al fine di poter usufruire delle agevolazioni in merito alla decontribuzione e defiscalizzazione, gli accordi di cui al comma precedente dovranno essere depositati presso le Commissioni di cui all'art. 33 del presente contratto, istituite a livello provinciale, regionale o interregionale.

Il tema della retribuzione variabile dovr essere oggetto di avviso comune, che persegua l'applicabilit legislativa del comma 2.

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trasferta e trasferimento dirigenti terziario

Per le trasferte e le missioni il trattamento da riservare al dirigente il seguente:a) rimborso delle spese di viaggio;b) rimborso di ogni spesa sostenuta in esecuzione del mandato e nell'interesse dell'azienda;c) rimborso delle spese di vitto e alloggio a "pi di lista", o l'equivalente da convenire, e delle piccole spese non documentabili.Per le missioni superiori ai dodici giorni saranno presi accordi tra datore di lavoro e dirigente, anche per gli eventuali aspetti particolari derivanti dalla durata e dalla natura della missione.Nel caso di uso autorizzato di autovettura di propriet del dirigente, il rimborso chilometrico sar determinato in base alle tabelle pubblicate dall'A.C.I.

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trasferta e trasferimento dirigenti terziario

Il trasferimento del dirigente pu avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'azienda. Il trasferimento verr comunicato per iscritto all'interessato con un preavviso di almeno tre mesi ovvero di quattro mesi per coloro che abbiano familiari a carico. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di cui al comma precedente, il dirigente verr considerato in trasferta sino alla scadenza dei suddetti termini, con diritto al rimborso delle spese per raggiungere la famiglia ogni fine settimana.Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al trattamento di fine rapporto ed all'indennit sostitutiva del preavviso di cui all'art. 39, comma 5.Il dirigente, che proceda alla risoluzione del rapporto entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al 2comma, motivando il proprio recesso con la mancat a accettazione del trasferimento, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, all'indennit sostitutiva del preavviso di cui all'art. 36, comma 5.Qualora il dirigente abbia compiuto il 60anno di e t il trasferimento potr avvenire solo previo consenso dell'interessato.Il datore di lavoro corrisponder al dirigente il rimborso delle spese cui va incontro per effetto del trasferimento, anche per i familiari a carico, ivi comprese quelle relative al trasloco del mobilio.Il datore di lavoro corrisponder inoltre - per una durata da convenirsi tra le parti e comunque non inferiore a diciotto mesi - l'eventuale differenza di canone effettivo, esistente all'atto dell'insediamento, in alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di provenienza, tenuto conto delle condizioni medie di mercato.Al dirigente trasferito sar inoltre corrisposta, all'atto del trasloco, una indennit "una tantum" non inferiore ad una mensilit e mezza di retribuzione qualora non abbia carichi familiari e a tre mensilit se con familiari a carico.

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ALIQUOTE CONTRIBUZIONE PREVINDAI

QualificaRetribuzione

annua da Retribuzione

annua aContributo

datore

Contributo

dirigenteQuota TFR (%)

Dirigenti -Classe 1

0 150.000,00 4,00 4,00Accantonam. ann. TFR pari 3%

retrib. utile determinaz. TFR

Dirigenti -Classe 2

0 150.000,00 4,00 4,00Accantonam. ann. TFR pari 4%

retrib. utile determinaz. TFR

Dirigenti -Classe 3

0 150.000,00 4,00 4,00Accantonamento annuale TFR integralmente versato al fondo

Dirigenti -Classe 4

0 150.000,00 4,00 4,00Accantonamento annuale TFR integralmente versato al fondo

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ALIQUOTE CONTRIBUZIONE PREVINDAI

Classi di appartenenza- Classe 1 = dirigente "vecchio" iscritto titolare di una posizione pensionistica complementare, costituita prima del 29 aprile 1993, semprech conservata - Classe 2 = dirigente "nuovo" iscritto con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993 e privo, a tale data, di qualsiasi posiziopne pensionistica complementare (o che se ne sia successivamente privato) - Classe 3 = dirigente "nuovo" iscritto con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria posteriore al 28 aprile 1993 e anteriore al 1genna io 2007 con prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 - Classe 4 = dirigente "nuovissimo" iscritto con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria posteriore al 31 dicembre 2006.

Contributo minimo annuo A decorrere dal 1gennaio 2010 il contributo minimo annuo a carico del datore deve essere almeno pari a euro 4.000,00; per l'anno 2012 il contributo minimo annuo deve essere almeno pari a euro 4.500,00 e a decorrere dall'anno 2013 deve essere almeno pari a euro 4.800,00. L'applicazione di tale contributo minimo vale per i dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e che abbiano un'anzianit dirigenziale presso l'impresa superiore a 6 anni compiuti.

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ALIQUOTE CONTRIBUZIONE TRIMESTRALE FASI

QualificaContributo FASI totale trimestrale

Contributo FASI datore

Contributo FASI dirigente

Dirigenti in servizio

708,00 468,00 240,00

DIRIGENTI PENSIONATI

318,00 318,00

Contributo per la Gestione Separata

200 ANNUI DAL 2016

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FONDO MARIO NEGRI

CTR DL

CTR INTEGR

DL

CTR DIR

CTRtotale

CTRFORM

DL

CTR FORM

DIR

Retribuzione convenz.

annua

Dirigenti 11,65 1,95 1,00 14,60 129,12 129,12 59.224,54

Dirigenti di prima nomina

3,90 1,95 1,00 6,85 129,12 129,12 59.224,54

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FONDO ANTONIO PASTORE

PREVIDENZA INTEGRATIVA E ASSICURAZIONE SULLA VITA

Ai dirigenti di prima nomina (DPN) di cui al successivo art. 28, saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalit dei dirigenti in base alla convenzione Antonio Pastore. A tale fine dovuto dalle aziende un contributo annuo sufficiente a coprire le garanzie assicurative previste nella citata convenzione, come da tabella allegata alla convenzione medesima. La suddetta contribuzione dovr essere versata all'Associazione Antonio Pastore per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative.

Contributodatore

Contributo dirigente

Retribuzioneconvenz

annua DL

Retribuzioneconvenz

annua dip

10,00 10,00 48.030,49 4.648,11

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FONDO MARIO BESUSSO

Contributo gestione dirigenti pensionati Per ciascun dirigente in servizio dovuto, a carico dell'azienda, un contributo da destinare alla gestione dirigenti pensionati pari al 2,46%, a decorrere dal 1gennaio 2 014.

Ctr totContributo

datore CTR DIR

Retrconvenzannua

7,37 5,50 1,87 45.940,00

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Dirigenti di prima nomina - DPN

Con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi dei precedenti artt. 25 e 26, le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta con riferimento ai dirigenti di prima nomina (DPN) come di seguito definiti.

Ai sensi del precedente comma 1, possono essere considerati DPN i dirigenti assunti o nominati entro il compimento del 40anno di et e i quadri che, avendo maturato un'anzianit nella qualifica pari o superiore a 3 anni anche in aziende diverse, vengano nominati dirigenti, entro il compimento del 48anno di et, nonch i dirigenti disoccupati di et non inferiore a 50 anni compiuti.La permanenza nella categoria sopra definita ha carattere temporaneo. Decorso un triennio dalla data di nomina, ovvero un anno dalla data di assunzione del dirigente di et non inferiore a 50 anni compiuti, al dirigente si applicher automaticamente la normativa contrattuale generale.