La gestione dei sedimenti secondo le caratteristiche chimico-fisico e tossicologiche :...

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Workshop: "LA COMPETITIVITÀ DEI PORTI: LA GESTIONE DEI SEDIMENTI" - 8 Marzo 2012, Venezia Terminal Passegeri.Intervento di Loredana MusmeciIstituto Superiore di Sanità

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LA COMPETITIVITA’ DEI PORTI:LA GESTIONE DEI SEDIMENTI

Venezia 08 marzo 2012

La gestione dei sedimenti secondo le caratteristiche chimico-fisico e tossicologiche : classificazione tossicità

Loredana Musmeci

Istituto Superiore di Sanità

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ART. 48 Dl "Liberalizzazioni" Dl 24 gennaio 2012, n. 1 "Materiali di dragaggio"

Tale articolo, come prima visto, contiene alcune importanti novità in merito alla gestione , sia come rifiuti che non, dei materiali di dragaggio:

Possibilità di "riutilizzo" a terra dei materialidragati, purché conformi alle CSC ( Colonna A o Bin funzione della destinazione d’uso) ed al test dicessione di cui al DM 05/02/1998 e s.m.i. In talecaso non vengono presi in considerazione iparametri CLORURI e SOLFATI a condizione chel’ ARPA competente dia l’assenso. Le modalità delrecupero a terra verranno fissate nel DM di cui alcomma 6.

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ART. 48 Dl "Liberalizzazioni" Dl 24 gennaio 2012, n. 1 "Materiali di dragaggio"

Conformità per l’eluato ai sensi del D.M. 5/2/1998

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La destinazione a recupero dei materiali anzidetti dovrà essereindicata nel progetto di dragaggio di cui al comma 1 o in quellodi bonifica di cui all’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Ildecreto di approvazione dei progetti autorizza la realizzazionedegli impianti di trattamento e fissa le condizioni di impiego, iquantitativi e le percentuali di sostituzione in luogo deicorrispondenti materiali naturali e costituisce autorizzazione alrecupero.

ART. 48 Dl "Liberalizzazioni" Dl 24 gennaio 2012, n. 1 "Materiali di dragaggio"

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I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di cui al comma 1, o da attività didragaggio da realizzare nell’ambito di procedimenti di bonifica di cui all’articolo252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero ogni loro singola frazioneottenuta a seguito di separazione granulometrica o ad altri trattamenti finalizzatia minimizzare i quantitativi da smaltire inclusa l’ottimizzazione dello stadio di

disidratazione, se non pericolosi all’origine o a seguito di trattamentifinalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindidei processi finalizzati all’immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli disolidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione dellaregione territorialmente competente, ovvero con le modalità di cui all’articolo 2,comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e delmare del 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana del 4 dicembre 2008, n. 284 e fatte salve le disposizioni in materia tutela diimmobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42, all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, ocomunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto èapprovato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Le stesse strutture devono

presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completatoartificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti dipermeabilità almeno equivalenti quelli di uno strato di materiale naturale dellospessore di cento centimetri con coefficiente di permeabilità pari a 1,0 x 10-9 m/s.

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Classificazione dei materiali di dragaggio

Nell’art.48 non viene mai affermato che i materiali di dragaggio sono rifiuti, ma quando si afferma

" SE NON PERICOLOSI ALL’ORIGINE O/A SEGUITO DI TRATTAMENTI ……. "

è intuitivo il riferimento ai criteri di classificazione dei rifiuti.

Pertanto dovranno essere applicati i criteri di classificazione deirifiuti ed un problema è sicuramente quello dell’applicazione dellacaratteristica di pericolo

H 14 ECOTOSSICO

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Il DL 02/2012 (MISURE IN CAMPO AMBIENTALE)Riporta un importante articolo, e precisamente l’art. 3, comma 2 - Ter recita:

All'Allegato D, della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 èsostituito dal seguente:

"5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico ogenerico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanzeraggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali daconferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per lecaratteristiche da H3 a H8, HI0 e Hll, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto alpunto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche Hl, H2, H9, H12, H13 e H14, di cuiall'allegato I, la Decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nellemore di una specifica Decisione Comunitaria, la caratteristica H14 viene attribuita airifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7. Il Ministerodell'ambiente può individuare le modalità di attribuzione di tale caratteristica dipericolosità con decreto ai sensi dell'articolo 184, comma 5, del presente decreto . Finoall'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano comunque esclusidall'obbligo di determinazione della caratteristica di pericolosità H14 i rifiuti avviati aqualsiasi trattamento che non preveda contatto degli stessi con l'ambiente acquatico"

Classificazione dei materiali di dragaggio

ART. 48 Dl "Liberalizzazioni" Dl 24 gennaio 2012, n. 1 "Materiali di dragaggio"

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L’idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto aicommi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sitoprima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citatodecreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sonoapportate con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio edel mare. In caso di realizzazione, nell’ambito dell’intervento di dragaggio, distrutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività didragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimoradefinitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senzalimitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinantiagli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per lasalvaguardia della laguna di Venezia.

ART. 48 Dl "Liberalizzazioni" Dl 24 gennaio 2012, n. 1 "Materiali di dragaggio"

Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientalenell’eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materialiderivanti dall’attività di dragaggio.

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Par. 2.2.9.1.10.5.2 Classificazione CE delle materie pericolose per l’ambientein alternativa all’ADR (ovvero le disposizioni di cui al Par. 2.2.9.1.10 ingenerale)

In alternativa alle disposizioni dell'ADR 2009:a) Le materie che non possono essere assegnate a rubriche diverse dai numeri ONU3077 e 3082 della Classe 9 o ad altre rubriche delle classi da 1 ad 8, ma che sonoidentificate nella Direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27/06/1967 concernente ilravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relativealla classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze pericolose, comemodificata, come sostanze alle quali è assegnata la lettera “N” “pericoloso perl’ambiente” (R50; R50/53; R51/53); e

b) le soluzioni e miscele (come i preparati e i rifiuti) di materie alle quali è assegnatala lettera N “pericoloso per l’ambiente" (R50; R50/53; R51/53) nella Direttiva67/548/CEE come modificata, e alle quali, conformemente alla Direttiva1999/45/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999,concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari eamministrative relative alla classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di preparatipericolosi, come modificata, è ugualmente assegnata la lettera “N” “pericoloso perl’ambiente” (R50; R50/53; R51/53), e che non possono essere assegnate a rubrichedella classe 9 diverse dai numeri ONU 3077 e 3082 della classe 9 o ad altre rubrichedelle classi da 1 a 8;

devono essere assegnate ai numeri ONU 3077 o 3082 della classe 9, secondoil caso.

LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI: STATO DELL’ARTE, USO ADR

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Conseguenze/Conclusioni

L’ADR diventa uno strumento per la classificazione delle miscele di rifiuti nelcaso di composizione non nota con richiamo all’impianto della già citatanormativa comunitaria.

L’estrema semplificazione consiste nell’attuazione della medesimaclassificazione CE in modo riduttivo nel quale si omette l’utilizzo della frasedi rischio R52: “Nocivo per gli organismi acquatici” e della R52-53: “Nocivoper gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativiper l’ambiente acquatico”.La conseguenza è che si elidono i relativi limiti più restrittivi aumentando difatto di un ordine di grandezza i limiti utilizzati nell’impianto del sistema dicalcolo delle sommatorie per la valutazione del rischio per la tossicità perl’ambiente acquatico conformemente alla direttiva 1999/45/CEE e successiviemendamenti come recepiti dalla norma statale.

LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI: STATO DELL’ARTE, USO ADR

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Colonna e riga

non considerate

LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI: STATO DELL’ARTE, USO ADR

Conseguenze/Conclusioni

L’ADR diventa uno strumento semplificato per la classificazione delle miscele di rifiuti acomposizione non nota. Vediamo tale semplificazione con quanto viene in praticaeliminato dalla Tabella 1 (All. 3 Parte A) della Direttiva 1999/45/CEE (si elide la parte ditabella individuata dalla croce, corrispondente al rischio R52-53):

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LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI: STATO DELL’ARTE, USO ADR

Conseguenze/Conclusioni

Pur introducendo il rischio cronico, l’ADR 2011 mantiene il medesimoimpianto per le miscele a composizione non nota o deducibile. Si evincedunque che, a prescindere da limiti più restrittivi imposti per singolasostanza, composto o miscela dalla Direttiva 67/548/CEE, il limite diconcentrazione minore è pari a 25.000 mg/kg

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LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI: STATO DELL’ARTE, USO ADR

Conseguenze/Conclusioni

Qualora si contemplino i recepimenti e gli aggiornamenti allaDirettiva 1999/45/CEE, D.Lgs. 65/2003 D.M. 03/04/2007 e D.M.05/05/2008, rimane comunque esclusa ai fini dellaclassificazione secondo ADR 2009-2011 la nocività secondo lecombinazioni R52, R52-53, salvo introdurre il concetto deifattori moltiplicativi.

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Colonna non considerata

LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI: STATO DELL’ARTE, USO ADR

Conseguenze/Conclusioni

L’introduzione dei fattori moltiplicativi, comporta di fatto di tener conto dellagrave tossicità di un composto, qualora si manifesti L(E)C50 al di sotto di 0.1mg/L, come peraltro già presente nell’impianto della normativa CE.

Tabella 2