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La Formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 1

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La Formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

1

Aggiornamento RSPP

• Excursus normativo a 5 anni dall’entrata in

vigore del testo unico

• Formazione lavoratori, il cardine del fare sicurezza

• Elementi di criticità applicativa

2 A cura di Del Maschio

• Il gruppo Silaq, attivo dal 1986, ha formato 16.000 persone nell’ultimo triennio sulle tematiche di sicurezza sul lavoro. •Si compone di circa 40 tecnici e 25 docenti , professionisti della materia sicurezza con requisiti interni qualificanti che vanno BEN OLTRE i requisiti minimi di legge (3 anni di esperienza – 60 ore di docenza). •Il docente medio di Silaq ha 6/8 anni di esperienza formativa con 100/150 ore all’anno di formazione erogata . •Il Resp. della formazione ha 15 anni di professione e 2.000 ore di docenza. •I professionisti della formazione provengono tutti da anni di esperienza di tecnici della sicurezza e valutazione dei rischi nei vari settori lavorativi. •I centri di formazione Silaq (CFS) promuovono in tutta Italia la sicurezza sul lavoro quale valore fondamentale oltre che diritto dei lavoratori.

FORMAZIONE CON SILAQ

RENDERE UTILE IL NECESSARIO

Negli anni l’evoluzione normativa ha spostato il centro dell’attenzione dalla MACCHINA all’UOMO. Il 547 ed il 303 degli anni ’50 hanno imposto al datore di lavoro specifiche disposizioni tecniche e di igiene. Era il periodo del lavoro quale OGGETTIVAMENTE SICURO. Era l’approccio NORMOTECNICO, ovvero della sicurezza centrata sull’individuazione e sul rispetto di norme tecniche. Col passare degli anni il legislatore ha sempre più giudicato cruciale il concetto che ai fini del conseguimento di un buon livello di sicurezza il lavoratore dovesse diventare sempre più una fondamentale PARTE ATTIVA del sistema di sicurezza aziendale. E’ il riconoscimento della partecipazione pro-attiva quale benessere comune del quale la sicurezza sul lavoro è parte integrante.

L’evoluzione normativa sulla sicurezza

L’UOMO ED IL LAVORATORE QUALE FULCRO DELL’AZIONE SICURA

Negli anni questa attenzione si è gradualmente focalizzata sui sistemi organizzativi e sulla buona gestione integrata della sicurezza. In sostanza ci si è sempre più interessati all’uomo piuttosto che alla macchina. La sicurezza sul lavoro quale ottenimento di un sistema integrato fatto da: normativa, tecnica, conoscenza del personale, risorse umane, comunicazione, integrandole nelle procedure aziendali. Il sistema di sicurezza moderno è basato su un SISTEMA PREVENZIONISTICO, in un quadro normativo che parte dal codice civile e dal 547, passa attraverso il 626 ed arriva al testo unico ed all’accordo Stato-regioni.

L’evoluzione normativa sulla sicurezza

L’UOMO ED IL LAVORATORE QUALE FULCRO DELL’AZIONE SICURA

LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un‘ attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita', ha la responsabilita' dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Evoluzione della definizione di lavoratore e di D.L.

Art. 9 – introduzione del concetto di omicidio colposo Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

evoluzioni normative

1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".

Dopo l’articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

"Art. 25-septies. - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

7 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo

Lo scopo delle modifiche normative di cui all’accordo Stato-regioni hanno un concreto obiettivo: RIDURRE I RISCHI Per riuscire ad impattare sulla concreta diminuzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali occorre rendere i lavoratori SOGGETTI CONSAPEVOLI, ovvero correttamente informati, formati, addestrati.

RATIO LEGIS

Ridurre i rischi tramite la CONOSCENZA

8 A cura di L. Del Maschio

Scopo primario del formare è quindi creare soggetti attivi, tramite un percorso:

Formare = sensibilizzare

Sensibilizzare = rendere consapevoli

Rendere consapevoli = contribuire a ridurre i rischi

Ridurre i rischi = ridurre infortuni e malattie

RATIO LEGIS

Ridurre i rischi tramite la formazione

9 A cura di L. Del Maschio

Definizioni:

INFORMARE: portare a conoscenza di qualcuno fatti, dati, pensieri. Obiettivo: SAPERE non il cambiamento di comportamenti

FORMARE: agire sulle conoscenze, sulle capacità, e sulle convinzioni di un soggetto affinchè questo, in certe situazioni si comporti in un determinato modo. Obiettivo: il lavoratore, una volta conosciuta la procedura o un rischio (sapere), scelga di attivarsi nel comportamento oggetto di tale formazione anche senza controllo diretto…. Che quindi sappia essere sicuro. SAPER ESSERE

ADDESTRARE: insegnare a qualcuno come svolgere delle azioni finalizzate ad uno scopo. Obiettivo: SAPERE FARE (non si può prevedere che la persona poi lo faccia)

Ripassiamo: Informazione, formazione, addestramento

10 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo

La definizione di formazione:

La formazione è un concetto che racchiude sia il fare informazione, sia il fare addestramento e li completa inserendo anche le dinamiche legate ai valori, alla motivazione ed alle influenze che agiscono sulla persona

FORMAZIONE = INFORMAZIONE + ADDESTRAMENTO

Quindi:

SAPERE ESSERE = SAPERE + SAPERE FARE

Informazione, formazione, addestramento

11 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo

Il diritto di formazione

All’obbligo di informazione si collega quello della formazione (art. 37), per il quale il legislatore ha stabilito delle precise scadenze riconducibili:

-al momento dell’assunzione;

-al momento del trasferimento o cambiamento di mansioni;

-al momento dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

In ogni caso, la formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dell’esposizione al rischio, ovvero all’insorgenza di nuovi pericoli.

Informazione, formazione, addestramento

Le tematiche da trattare nella formazione si sono anch’esse evolute nel tempo, come d’altronde le analisi dei vari fattori di rischio: • tematiche TECNICHE, quindi l’apprendere tutti i rischi specifici

dei lavoratori, delle mansioni, di macchinari prodotti ed attrezzature in uso, ai fini di una riduzione nel tempo di tali rischi tramite piani di miglioramento.

• Tematiche NORMATIVO-LEGALI, ovvero l’evoluzione della normativa dal 547 al testo unico.

• Nuove tematiche RELAZIONALI-COMUNICATIVE, ovvero l’importante apporto sociale e psicologico per ottenere importanti obiettivi di sicurezza ed un buon livello di cultura della sicurezza aziendale.

I CARDINI DELLA SICUREZZA

LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

L’avvento dell’accordo Stato-regioni ha sancito il ruolo cardine della formazione quale strumento principale per ottenere quelle implementazioni di sicurezza necessarie per passare da: • Dalla necessità di sicurezza quale OBBLIGO al riconoscimento

della sicurezza quale VALORE, tramite lavoratori maggiormente preparati, consapevoli e quindi più propensi a valutare i propri rischi ed al pensare al PREVENIRLI.

Ripassiamo assieme le principali novità.

LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

L’ACCORDO STATO-REGIONI del 22-12-2011

In seguito a sopralluogo per DVR: • Verifica della visura camerale (codice Ateco) • Confronto/corrispondenza tra camerale ed attività prevalente. • Definizione di tutte le mansioni presenti • Associazione delle classi di rischio in base alle lavorazioni reali.

(esposizione a differenti condizioni di rischio, in base alle lavorazioni reali)

Criticità applicative – quale corso devono fare?

Codice Ateco – DVR – definizione del rischio:

15 A cura di L. Del Maschio

LA FORMAZIONE NEI NUOVI ACCORDI STATO-REGIONI

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• Accordo Stato-Regioni n°221/CSR del 21/12/2011:

Formazione Lavoratori, Dirigenti e Preposti • Accordo Stato Regioni n°223/CSR del 21/12/2011:

Formazione DLSPP pubblicati in Gazzetta Ufficiale n.8 del 11/01/2012 • Accordo Stato-Regioni n°53/CSR del 22/02/2012:

Formazione attrezzature di lavoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.60 del 12/03/2012

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Accordo Stato-Regioni n°221/CSR del 21/12/2011:

Formazione Lavoratori, Dirigenti e Preposti

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FORMAZIONE DEI LAVORATORI così strutturata

Formazione generale

4 ore

Può essere svolta in modalità e-Learning

Formazione

Rischio Basso – 4 ore

Uffici e servizi, Commercio,

Artigianato, Turismo, Alberghi e ristoranti

Formazione

Rischio Medio – 8 ore

Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione,

Trasporti, Magazzinaggio,

Assistenza sociale NON residenziale

Formazione

Rischio Alto – 12 ore

Costruzioni, Industria alimentare, Tessile,

Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti,

Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi

residenziali

AGGIORNAMENTO: 6 ore quinquennali

per tutti i macrosettori di rischio

Può essere svolto in modalità e-Learning

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• TIPO DI ATTIVITÀ ………………………

• CODICE ATECO …………………....

• CLASSIFICAZIONE AI SENSI DEL CODICE ATECO AZIENDALE E DELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011:

• Basso

• Medio

• Alto

COME DEFINIRE LA FORMAZIONE

Prima applicazione:

20 A cura di L. Del Maschio Rev. del 19/02/2013

Si evidenzia che, ai sensi delle Linee guida interpretative del 25/07/2012 agli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011, nel piano formativo riportato al punto 19 potranno essere previsti, avendo a riferimento quanto evidenziato dalla valutazione dei rischi, corsi differenti da quelli previsti dalla classificazione ATECO aziendale qualora:

•si evidenzi l’esistenza di particolari rischi che richiedano la programmazione e realizzazione di corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio;

•in azienda esistano soggetti non esposti alle medesime condizioni di rischio.

•Nei suddetti casi la “classificazione” terrà conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi.

CRITICITA’ APPLICATIVE

L’importanza del DVR:

21 Rev. del 19/02/2013

FORMAZIONE DEI LAVORATORI così strutturata

• Suddivisione dei corsi in base alla classe di rischio bassa, medio, alta.

• Ampliamento delle ore di formazione

• Riconoscimento ufficiale dei corsi e-learning, definendo meglio le condizioni ai fini della validità (tempi effettivi, interattività,ecc…)

• Definizione chiara ed omogenea della periodicità di aggiornamento.

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FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Tempistiche: La formazione dei neoassunti deve avvenire anteriormente o contestualmente all’assunzione e comunque deve concludersi entro 60 gg dalla data di assunzione.

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LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI Formazione pregressa

PREGRESSO

Riconosciuti validi i corsi di formazione svolti entro il 11/01/2012 rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei CCNL per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

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CREDITI FORMATIVI Il modulo di formazione generale (4 ore) costituisce credito formativo Permanente. Formazione specifica: - Costituisce credito formativo permanente se costituzione nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione con azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella di origine o precedente - se invece si costituisce nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione con azienda di diverso settore produttivo cui apparteneva quella di origine o precedente oppure vi sia un cambio mansione all'interno di una stessa azienda multiservizi oppure vi sia l'inserimento di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati, deve essere ripetuta

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

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IL COMPUTO DEI LAVORATORI

Si ribadisce che l’esclusione di alcuni lavoratori dal computo non significa che il Datore di Lavoro possa non tutelare tali lavoratori; tutti i lavoratori che prestano un’attività per un datore di lavoro devono sempre e comunque essere tutelati per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale con la quale prestano la loro attività. Il computo dei lavoratori è necessario ai fini di alcune definizioni: •Obbligo di piano di emergenza •Obbligo riunione periodica sicurezza di cui all’art.35 •Definizione n° RLS

•Possibilità di applicazione delle procedure standardizzate per il DVR.

14/05/2013 26 a cura della Dott.ssa Cristina Pacchiardo

IL COMPUTO DEI LAVORATORI

LAVORATORI DA COMPUTARE NOTE

LAVORATORI SUBORDINATI A TEMPO INDETERMINATO

LAVORATORI SUBORDINATI A TEMPO DETERMINATO

SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVA O SOCIETA’ (che prestano attività per conto della società)

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (art. 2549 del Codice Civile)

APPRENDISTI

LAVORATORI AUTONOMI [in esclusiva]

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI (art. 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura

civile) E/O A PROGETTO (art. 61 e seguenti del D.Lgs. 61/00 e s.m.i.) [in esclusiva]

LAVORATORI UTILIZZATI MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (ai sensi degli articoli 20, e

seguenti, del D.Lgs. 276/03 e s.m.i.) E A TEMPO PARZIALE (ai sensi del D.Lgs. 61/00 e s.m.i.)

Ore lavoro/semestre

LAVORATORI A DOMICILIO (legge 877/73 e s.m.i.) [in esclusiva]

LAVORATORI STAGIONALI (D.P.R. 1525/63 e s.m.i.)

LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO (ANCHE STAGIONALI) DEL SETTORE AGRICOLO U.L.A.

14/05/2013 27 a cura della Dott.ssa Cristina Pacchiardo

IL COMPUTO DEI LAVORATORI

LAVORATORI DA TUTELARE MA NON COMPUTARE

COLLABORATORI FAMILIARI (art. 230-bis del Codice Civile)

SOGGETTI BENEFICIARI DELLE INIZIATIVE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE 196/07

ALLIEVI DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E UNIVERSITARI E I PARTECIPANTI A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (con uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, attrezzature munite di VDT)

LAVORATORI A TEMPO DET. IN SOSTITUZIONE DI ALTRI PRESTATORI DI LAVORO CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO (art. 1 del D.Lgs. 368/01)

PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO (D.Lgs. 276/03)

LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (D.Lgs. 468/97 e s.m.i.)

VOLONTARI

LAVORATORI AUTONOMI (non in esclusiva)

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI (art. 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile) E/O A PROGETTO (art.

61 e seguenti del D.Lgs. 61/00 e s.m.i.) [non in esclusiva]

LAVORATORI A DOMICILIO (legge 877/73 e s.m.i.) [non in esclusiva]

LAVORATORI IN PROVA

14/05/2013 28 a cura della Dott.ssa Cristina Pacchiardo

Aggiuntiva oltre a quella dei lavoratori

Formazione particolare

aggiuntiva – 8 ore

Possono essere svolti in modalità e-Learning

solo i seguenti contenuti specifici (stimabili in 4 ore):

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale;

Relazioni fra i vari soggetti del sistema prevenzione;

Definizione ed individuazione del fattori di rischio; Incidenti e infortuni mancati;

Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori.

Devono essere trattati in aula i seguenti argomenti

(stimabili in 4 ore):

Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;

Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali;

Modalità di esercizio della funzione di controllo e vigilanza.

AGGIORNAMENTO: 6 ore quinquennali

Può essere svolto in modalità e-Learning

FORMAZIONE DEI PREPOSTI così strutturata

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SOSTITUTIVA a quella dei lavoratori

Formazione dirigenti

16 ore

La formazione è strutturata in 4 moduli formativi

Modulo 1

AGGIORNAMENTO: 6 ore quinquennali

Può essere svolto in modalità e-Learning

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI così strutturata

Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4

Giuridico-normativo Gestione ed organizzazione della

sicurezza

Individuazione e valutazione dei rischi

Comunicazione, formazione e

consultazione

Può essere svolta in modalità e-Learning

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Accordo Stato Regioni n°223/CSR del 21/12/2011:

Formazione DLSPP

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La formazione è strutturata in 4 moduli formativi

Modulo 1

AGGIORNAMENTO: quinquennale

Può essere svolto in modalità e-Learning

FORMAZIONE DL SPP così strutturata

Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4

Giuridico-normativo Gestione ed organizzazione della sicurezza

Individuazione e valutazione dei rischi

Formazione e consultazione

Possono essere svolti in modalità e-Learning

Formazione Rischio Basso – 16 ore

Uffici e servizi, Commercio, Artigianato, Turismo, Alberghi e ristoranti

Formazione Rischio Medio – 32 ore

Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti,

Magazzinaggio, Assistenza sociale NON residenziale

Formazione Rischio Alto – 48 ore

Costruzioni, Industria alimentare, Tessile, Legno,

Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi residenziali

Rischio Basso – 6 ore Rischio Medio – 10 ore Rischio Alto – 14 ore

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FORMAZIONE DL SPP

Tempistiche: In caso di nuova attività il DL SPP deve completare il percorso formativo entro e non oltre 90 gg dalla data di inizio attività. Riconosciuta valida la seguente formazione effettuata entro il 11/01/2012: ai sensi del DM 16/01/97 art. 3 (16 ore) esonerati alla frequenza dei corsi ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 626/94

(incarico assunto antecedentemente al 31/12/1996) Aggiornamento a partire dal 11/01/2012, così declinato: • DL SPP con formazione ai sensi del DM 16/01/97: entro 11/01/2017 • esonerati (DL SPP entro 31/12/96): entro 11/01/2014

L’aggiornamento per gli esonerati dovrà prevedere gli stessi contenuti previsti per la formazione iniziale del DL SPP prevista dall’accordo.

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Riconosciuti validi i corsi di formazione svolti alla data di pubblicazione dell’accordo (11/01/2012), rispettosi delle previsioni di cui all’art. 3 del DM 16/01/97 (16 ore).

LA FORMAZIONE DL SPP

E’ riconosciuta valida la formazione del DL SPP se ha frequentato corsi per RSPP ai

sensi dell’accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 per lo stesso macrosettore ATECO di

attività.

Lo svolgimento di attività formative per classi di rischio più elevate è comprensivo

dell’attività formativa per classi di rischio più basse.

PREGRESSO

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RIEPILOGO LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI FIGURA DURATA CORSO NEOASSUNTI AGGIORNAMENTO

QUINQUENNALE TRANSITORIO VALIDITA’

PREGRESSO CREDITI FORMATIVI

LAVORATORI 8 ore rischio basso

12 ore rischio medio

16 ore rischio alto

Possibile in E-Learning

la formazione iniziale

comune a tutte le fasce

di rischio (4 ore)

Al massimo entro 60 gg da assunzione

6 ore (possibile in E-Learning )

Se corso iniziale

effettuato prima di

11/01/2007,

aggiornamento da

effettuare entro

11/01/2013

Fino al 11/01/2013 riconosciuta anche la formazione non necessariamente e

strettamente rispettosa di tutti i

dettagli degli accordi , approvata entro il 11/01/2012

Valida la formazione effettuata al 11/01/2012, dimostrabile

Riconosciuta sempre la

formazione generale.

Parte specifica

riconosciuta se

cambio presso

azienda stesso

settore.

PREPOSTI 8 ore

Possibile in E-Learning

la formazione generica

(4 ore circa)

Al massimo entro 60 gg da assunzione

6 ore (possibile in E-Learning )

Se corso iniziale

effettuato prima di

11/01/2007,

aggiornamento da

effettuare entro

11/01/2013

Fino al 11/01/2013 riconosciuta anche la formazione non necessariamente e

strettamente rispettosa di tutti i

dettagli degli accordi (8 ore),

approvata entro il 11/01/2012

Valida la formazione effettuata al 11/01/2012, dimostrabile

Credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una

modifica della preposizione

aziendale.

DIRIGENTI 16 ore

Possibile in E-Learning

Al massimo entro 60 gg da assunzione

6 ore (possibile in E-Learning )

Fino al 11/01/2013 valida formazione 16 ore ai sensi del

DM 16/01/97, approvata entro il

11/01/2012

Valida la formazione effettuata al 11/01/2012:

-16 ore (DM

16/01/97 art. 3

dopo 14/08/2003)

-Modulo A per RSPP

e ASPP

Credito formativo permanente

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RIEPILOGO DL SPP

FIGURA DURATA CORSO NEOINCARICHI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE

TRANSITORIO VALIDITA’ PREGRESSO /

CREDITI FORMATIVI

NOTE

DL SPP 16 ore rischio basso

32 ore rischio medio

48 ore rischio alto

Possibili in E-Learning i

moduli 1 (Giuridico) e 2

(Gestionale)

Al massimo entro 90 gg da inizio

attività

6 ore rischio basso

10 ore rischio medio

14 ore rischio alto

Possibile in E-Learning

Se corso iniziale

effettuato prima di

11/01/2012:

- Ai sensi del DM

16/01/97 art. 3 /16

ore), aggiornamento

entro 11/01/2017

- esonerati perché

incarico prima del

31/12/1996,

aggiornamento entro

11/01/2014

Fino al 11/07/2012 valida

formazione 16 ore per tutte le classi di rischio,

approvata al 11/01/2012

Valida la formazione effettuata al 11/01/2012:

-16 ore (DM

16/01/97 art. 3)

- esonerati perché

incarico prima del

31/12/1996

- formazione RSPP

accordo

11/01/2006 per

stesso mascosettore

ATECO o di rischio

maggiore

DL SPP possibile solo se:

1. Aziende artigiane

e industriali fino a

30 Lavoratori

2. Aziende agricole

e zootecniche fino a

30 Lavoratori

3. Aziende della

pesca fino a 20

Lavoratori

4. Altre aziende fino

a 200 Lavoratori

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SOGGETTO INCARICO/

MANSIONE TIPOLOGIA CORSO DATA CORSO ENTE DI FORMAZIONE

Il FABBISOGNO FORMATIVO: riepilogo dei corsi svolti

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Il FABBISOGNO FORMATIVO: Il piano di formazione

NOME TIPOLOGIA CORSO BASE SCADENZA PREVISTA

RLS 32h

Antincendio 8h rischio medio

8h lavoratori rischio basso

12h lavoratore rischio medio

Primo soccorso 12h

NOME TIPOLOGIA CORSO AGGIORNAMENTO

SCADENZA PREVISTA

Grazie per l’attenzione!

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