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La domanda giudiziale come figura centrale del processo civile nella quotidianità pratica della professione – Parte II Relatore: Avv. Prof. Raffaella Muroni 30/01/2015 [email protected] Docente di diritto processuale civile Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Moderatore: Avv. Massimo Palazzi Busto Arsizio, 28 gennaio 2015

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La domanda giudiziale come figura centrale del processo civile nellaquotidianità pratica della professione – Parte II

Relatore: Avv. Prof. Raffaella Muroni

30/01/2015 [email protected]

Docente di diritto processuale civileUniversità Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Moderatore: Avv. Massimo Palazzi

Busto Arsizio, 28 gennaio 2015

LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE QUALE

FIGURA CENTRALE DEL PROCESSO CIVILE

Tale figura rileva per definire:

� L’OGGETTO DEL GIUDIZIO ed il rapporto con altri giudizi

� LA COMPETENZA E LA GIURISDIZIONE (ART. 10 c.p.c.)

� LA PORTATA DEL GIUDICATO ED I RELATIVI LIMITI

OGGETTIVI E SOGGETTIVI

I POTERI EMENDATIVI DELLE PARTI IN PENDENZA

30/01/2015 [email protected]

� I POTERI EMENDATIVI DELLE PARTI IN PENDENZA

DEL GIUDIZIO (ANCHE IN APPELLO)

La buona padronanza di questa figura consente all’Avvocato

di impostare correttamente l’azione, di vagliare eventuali

iniziative giudiziali parallele e di svolgere le opportune

«correzioni di tiro» in pendenza di causa

LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE QUALE

FIGURA CENTRALE DEL PROCESSO CIVILE

I Giudici sono abituati a ragionare dalla prospettiva della

domanda giudiziale, specie alla luce della sempre più

radicata teoria della cd. INDIVIDUAZIONE a scapito della

teoria della c.d. SOSTANZIAZIONE

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NON RILEVA IL CD. EPISODIO DELLA VITA NELLA SUA

FATTUALITA’ STORICA NARRATO AL GIUDICE

BENSI’ LA FATTISPECIE GIURIDICA CHE L’EPISODIO

DELLA VITA INTEGRA

LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE QUALE

FIGURA CENTRALE DEL PROCESSO CIVILE

Notevole compressione del cd. principio JURA NOVIT

CURIA in ragione del PRINCIPIO DELLA DOMANDA

(Da mihi factum, dabo tibi jus cede il passo al principio cd.

dispositivo)

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E’ la parte (ovvero l’avvocato quale parte cd. tecnica) a dare

veste giuridica all’episodio della vita

LA GENERICA PRETESA DEL CLIENTE DEVE ESSERE

«VESTITA» DAL TECNICO

tramite l’esatta individuazione del diritto soggettivo da far

valere in giudizio

La figura della domanda giudiziale

LA CORRETTA FORMULAZIONE DELLA DOMANDA

GIUDIZIALE, ALL’EVENIENZA ANCHE IN CUMULO

SUBORDINATO O ALTERNATIVO (SE AMMISSIBILE)

CON ALTRE POSSIBILI DOMANDE CONSENTE AL

GIUDICE DI ELARGIRE COMUNQUE TUTELA SENZA

COMMETTERE VIZIO DI ULTRA O EXTRAPETIZIONE

E’ una figura tecnica, che va conosciuta e studiata e la cui

compiuta formulazione richiede l’analisi giuridica

dell’episodio della vita

L’AVVOCATO DEDUCE FATTI GIURIDICI E FATTISPECIE

SOSTANZIALI

La figura della domanda giudiziale

CON LA DOMANDA GIUDIZIALE L’ATTORE (colui che

agisce in giudizio esercitando il potere di azione)

DEDUCE IN GIUDIZIO:

� UN DIRITTO SOGGETTIVO (il diritto soggettivo al

pagamento del corrispettivo della compravendita)

� UNO STATUS (es. Tizio che assume di essere figlio di

Caio, svolge domanda di riconoscimento della paternità

verso Caio)

� UN RAPPORTO GIURIDICO CD. COMPLESSO (es.

azione di risoluzione, annullamento o nullità del contratto)

Perché la domanda DEFINISCE l’oggetto del giudizio e del

giudicato?

-Art. 2909 c.c. «l’accertamento contenuto nella sentenza

passata in giudicato fa stato, a ogni effetto, tra le parti, i loro

eredi o aventi causa»

-Art. 2907 c.c. «Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede

l’autorità giudiziaria su domanda di parte»

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-GIUDICATO CIVILE = accertamento incontrovertibile

dell’esistenza/inesistenza del diritto soggettivo fatto valere in

giudizio con la domanda giudiziale

- OGNI DOMANDA DEDUCE UN DIRITTO SOGGETTIVO

- OGNI DOMANDA INDIVIDUA UNA CAUSA

- OGNI DOMANDA INDIVIDUA UNA DECISIONE

- TOT CAPITA TOT SENTENTIAE

L’oggetto del giudizio e del giudicato

L’efficacia di accertamento propria del giudicato civile cade

esclusivamente sul diritto soggettivo dedotto con la domanda

giudiziale

IL GIUDICATO NON CADE MAI SULLE QUESTIONI

DI FATTO E DI DIRITTODI FATTO E DI DIRITTO

[che il giudice risolve INCIDENTER TANTUM al fine di

stabilire se la domanda giudiziale sia fondata]

La risoluzione delle predette questioni costituisce la

MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

L’oggetto del giudizio e del giudicato civile

� Deve essere chiara la differenza tra:

� DOMANDA deduce DIRITTO

SOGGETTIVO/STATUS/RAPPORTO GIURIDICO CD.

FONDAMENTALE

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� QUESTIONE sono le singole QUESTIONI DI

FATTO E DI DIRITTO che si pongono al giudice

SOLO LE DOMANDE INDIVIDUANO L’OGGETTO DEL

GIUDIZIO E DEL GIUDICATO. LE QUESTIONI SONO

SEMPRE RISOLTE INCIDENTER TANTUM30/01/2015 9

LA STRUTTURA DELLA SENTENZA

riflette tale distinzione

� NELLA MOTIVAZIONE vengono risolte tutte le

QUESTIONI (DI FATTO E DI DIRITTO)

� NEL DISPOSITIVO vengono decise tutte le DOMANDE

cumulate dall’attore ed in via riconvenzionale dal

convenuto e anche verso il terzo chiamato o tra convenuti

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convenuto e anche verso il terzo chiamato o tra convenuti

(cd. domanda incidente)

� I giudici reinterpretano spesso le conclusioni delle parti

poiché distinguono tra vere e proprie domande e mere

questioni, queste ultime risolte solo in motivazione

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Il metodo per redigere correttamente le domande giudiziali

CONOSCERE BENE

LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE

La teoria dei cd. ELEMENTI INDIVIDUATORI DELLA

DOMANDA GIUDIZIALE

LA RILEVANZA PRATICA DEI CD. ELEMENTI INDIVIDUATORI DELLA DOMANDA GIUDIZIALE

IL DIRITTO SOGGETTIVO UNA VOLTA «CALATO» NEL

PROCESSO, PER ESSERE INDIVIDUATO RICHIEDE TRE

ELEMENTI:

I

� SOGGETTI (DAL LATO ATTIVO E DAL LATO

PASSIVO)PASSIVO)

� CAUSA PETENDI o TITOLO

� PETITUM

L’oggetto del giudizio è definito dalla domanda giudiziale che a

sua volta «contiene» nel senso che con essa si deduce in

giudizio un diritto soggettivo/uno status/un rapporto giuridico

complesso

GLI ELEMENTI INDIVIDUATORI

SOGGETTI: Colui che propone la domanda affermando di

essere titolare del diritto sostanziale (nel caso di

rappresentanza la parte è il rappresentato) ATTORE

- Colui nei cui confronti viene fatto valere il diritto sostanziale

dedotto in giudizio CONVENUTO

PETITUM: il provvedimento richiesto dal giudice (sentenza di

accertamento, condanna o costitutiva)accertamento, condanna o costitutiva)

CAUSA PETENDI: il titolo su cui si fonda il diritto sostanziale

dedotto in giudizio (contratto, illecito extracontrattuale, ex

lege, usucapione, etc.)

Gli elementi individuatorii della domanda giudiziale:

POICHE’ LA DOMANDA GIUDIZIALE (E QUINDI IL

DIRITTO SOGGETTIVO CON ESSA DEDOTTO) VIENE

INDIVIDUATA DAI CD. TRIA (SOGGETTI, PETITUM,

CAUSA PETENDI)

Numero:11949

LA DIVERSITA’ ANCHE SOLO DI UNO DI QUESTI

ELEMENTI INDIVIDUA UNA DIVERSA DOMANDA

GIUDIZIALE

LA DOMANDA DELL’ATTORE

I SOGGETTI

- RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

- I VIZI DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE: L’ART. 182

C.P.C. E LA SUA INTERPRETAZIONE “ALLARGATA” DA C.P.C. E LA SUA INTERPRETAZIONE “ALLARGATA” DA

PARTE DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE DEL

2010 (C S.U.19 aprile 2010 n. 9217)

- DIFFERENZA CON LA RAPPRESENTANZA CD. TECNICA

- I VIZI DELLA PROCURA ALLE LITI: IL NOVELLATO ART.

182 C.P.C. (DOPO LE DUE COEVE SENTENZE SEZ. UN.

CASSAZIONE DEL 2005)

LA DOMANDA DELL’ATTORE

I SOGGETTI

- RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

- LA DIFFERENZA CON LA CD. SOSTITUZIONE

PROCESSUALE (ART. 81 C.P.C.)PROCESSUALE (ART. 81 C.P.C.)

IL SOSTITUTO E’ UN LEGITTIMATO STRAORDINARIO A

FAR VALERE UN DIRITTO ALTRUI IN NOME PROPRIO

IL CASO PARADIGMATICO DELL’AZIONE SURROGATORIA

LA DOMANDA DELL’ATTORE

CAUSA PETENDI

LE DOMANDE AUTO ED ETERODETERMINATE

1. AUTODETERMINATE: deducono diritti reali o assoluti che

non si individuano in base alla fattispecie acquisitiva e può non si individuano in base alla fattispecie acquisitiva e può

esserne titolare nello stesso istante un solo soggetto

(es. diritto di proprietà: sempre uguale a se stesso a

prescindere da modalità di acquisto)

2. ETERODETERMINATE: deducono diritti relativi che si

individuano sulla base del titolo acquisitivo

(es. pagamento di 100 per mutuo, locazione, vendita; n. volte

quanti sono i titoli in capo allo stesso soggetto)

LE DOMANDE AUTO ED ETERODETERMINATE

QUESITO

PENDONO DUE GIUDIZI TRA TIZIO E CAIO

INNANZI A GIUDICI DIVERSI (TORINO E

MILANO) AVENTI PER OGGETTO MILANO) AVENTI PER OGGETTO

PROPRIETA’ BENE X, NEL PRIMO PER

USUCAPIONE, NEL SECONDO X

DONAZIONE;

C’E’ LITISPENDENZA?

LE DOMANDE AUTO ED ETERODETERMINATE

RISPOSTA POSITIVA: DOMANDE IDENTICHE

Analisi delle due domande

S1 (tizio attore)= S1 (Tizio attore)

S2 (Caio convenuto)=S2 (Caio convenuto)S2 (Caio convenuto)=S2 (Caio convenuto)

Petitum=Petitum (accertamento proprietà bene x)

Causa petendi diversa (donazione/usucapione)

Ma non rileva ai fini dell’individuazione della domanda autodeterminata

LE DOMANDE AUTO ED ETERODETERMINATE

Nelle domande autodeterminate la causa petendi

non rileva ai fini dell’individuazione della

domanda giudiziale (interpretazione restrittiva

dell’art. 164 c.p.c. sulla nullità della citazione per dell’art. 164 c.p.c. sulla nullità della citazione per

vizio di editio actionis)

Ma rileva ai fini della trattazione.

VA SENZ’ALTRO DEDOTTA ENTRO LA

MEMORIA N. 1 IN SEDE DI PRECISAZIONE

DELLA DOMANDA E POI PROVATA

LA RILEVANZA PRATICA DELLA DISTINZIONE auto/etero

� IL POTERE EMENDATIVO DELLE PARTI

� LITISPENDENZA

� L’AMPIEZZA DELL’EFFETTO DI NE BIS IN � L’AMPIEZZA DELL’EFFETTO DI NE BIS IN

IDEM ED IL CD. PRINCIPIO DEL GIUDICATO

CHE COPRE IL DEDOTTO ED IL DEDUCIBILE

TECNICHE DI DIFESA “EMENDATIVA”

Cassazione civile sez. II 30 settembre 2013 n. 22316

Il giudicato formatosi sull'inesistenza di una servitù di

passaggio preclude la riproposizione, in un successivo

processo, della domanda di costituzione convenzionale

della medesima servitù in base ad un accordo stipulato in

epoca antecedente alla instaurazione del primo giudizio,

atteso che, in considerazione della natura autodeterminata

di una siffatta pretesa, la cui causa petendi si individua di una siffatta pretesa, la cui causa petendi si individua

nello stesso diritto azionato, e tenuto altresì conto che il

giudicato copre il dedotto ed il deducibile quanto ai fatti

verificatisi anteriormente ad esso, in quel giudizio si

sarebbero dovuti invocare i titoli di acquisto in virtù dei quali

il menzionato diritto sarebbe venuto ad esistenza.

30/01/2015 [email protected]

LA RILEVANZA PRATICA DELLA DISTINZIONE auto/etero

� NELLE DOMANDE AUTODETERMINATE:

AMPIO POTERE/ONERE EMENDATIVO (ENTRO

LA N. 1)

� AMPIO EFFETTO DI LITISPENDENZA

� AMPIO EFFETTO DI NE BIS IN IDEM ED IL

CD. PRINCIPIO DEL GIUDICATO CHE

COPRE IL DEDOTTO ED IL DEDUCIBILE

LA RILEVANZA pratica della distinzione d. auto/etero

Memoria n. 1:

Differenza tra inammissibile mutatio libelli ed ammissibile

emendatio libelli

• Si possono ancora dedurre fatti costitutivi nuovi che non

modificano il diritto dedotto in giudizio (solo domande

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modificano il diritto dedotto in giudizio (solo domande

cd.autodeterminate: vendita – usucapione). Mai per diritti

di credito: sono sempre eterodeterminati e rileva qui la

causa petendi indicata in origine

• Si possono qualificare giuridicamente ma in modo

diverso i fatti costitutivi già dedotti ma non introdurne di

nuovi (difficile passaggio da responsabilità contrattuale a

arricchimento senza giusta causa)

LA DOMANDA DELL’ATTORE

IL CUMULO DI DOMANDE:

SEMPLICE

CONDIZIONALE

ALTERNATIVO

E’ il diritto sostanziale a determinare i rapporti tra domande

- ESEMPI

- Tecniche di redazione delle CONCLUSIONI

LA DOMANDA DELL’ATTORE

IL CUMULO DI DOMANDE: ESEMPI

In tema di appalto, le domande di risoluzione del contratto e di

eliminazione dei vizi non sono incompatibili, sicché è

ammissibile la modifica della seconda nella prima nel corsoammissibile la modifica della seconda nella prima nel corso

del processo, nonché il cumulo di entrambe proposte

contestualmente in un unico giudizio, non ostandovi il

disposto dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ., che

impedisce di chiedere l'adempimento dopo che sia stata

domandata la risoluzione del contratto con il solo limite della

sussistenza di un interesse attuale all'adempimento del

contraente che ha richiesto anche la risoluzione, e, dunque,

con un rapporto di subordinazione della prima rispetto alla

seconda. (Cass. 19.9.2014 sez. II n. 19825)

LA DOMANDA DELL’ATTORE

IL CUMULO DI DOMANDE SOGGETTIVAMENTE

ALTERNATIVE: DUE DOMANDE/DUE CAUSE:

ATTENZIONE IN APPELLO

Cass. sez. lav. 23.12.2011 n. 28711: Nel caso di domanda

proposta alternativamente nei confronti di due diversi

convenuti, che venga accolta nei confronti di uno solo di questi

ultimi e rigettata nei confronti dell'altro, l'appello delultimi e rigettata nei confronti dell'altro, l'appello del

soccombente non basta a devolvere al giudice

dell'impugnazione anche la cognizione circa la pretesa

dell'attore nei confronti del convenuto alternativo, posto che

l'unicità del rapporto sostanziale, con titolare passivo incerto,

non toglie che due e distinte siano le formali pretese,

caratterizzate — pur nell'unità del petitum — dalla diversità dei

soggetti convenuti (personae) e, in parte, dei fatti e degli

argomenti di sostegno (causae petendi); in relazione alla

suddetta pretesa

LA DOMANDA DELL’ATTORE

IL CUMULO DI DOMANDE soggette a riti diversi: la disciplina

dell’art. 40 c.p.c.

LA CONNESSIONE TRA DOMANDE

� Meramente soggettiva (ART. 104 C.P.C.)

� Totalmente o parzialmente per causa petendi (ART.

103 C.P.C.)103 C.P.C.)

� Identità di petitum (compatibile o incompatibile) (ART.

103 C.P.C.)

� Per cd. PREGIUDIZIALITA’-DIPENDENZA

� La cd. connessione IMPROPRIA: solo identità di

questioni ma elementi individuatori diversi (ESEMPI)

LA DOMANDA DELL’ATTORE

IL CUMULO DI DOMANDE soggette a riti diversi: la disciplina

dell’art. 40 c.p.c.

RITO SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON CUMULO DI

DOMANDE DI SEPARAZIONE, DI ACCERTAMENTO

DELL’ADDEBITO, DI RISARCIMENTO DEI DANNI

(Cass. 8.9.2014 sez. I n. 18870)(Cass. 8.9.2014 sez. I n. 18870)

L'art. 40 cod. proc. civ. consente il cumulo nello stesso

processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente

in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per

subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 C.P.C.)

stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o

successivamente riunite, devono essere trattate secondo il

rito ordinario, salva l'applicazione del rito del lavoro

LA DOMANDA DELL’ATTORE

IL CUMULO DI DOMANDE soggette a riti diversi: la disciplina

dell’art. 40 c.p.c.

RITO SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON CUMULO DI

DOMANDE DI SEPARAZIONE, DI ACCERTAMENTO

DELL’ADDEBITO, DI RISARCIMENTO DEI DANNI

L'art. 40 cod. proc. civ. esclude la possibilità di proporre piùL'art. 40 cod. proc. civ. esclude la possibilità di proporre più

domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o

dell'art. 103 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (v. Cass.,

sentt. n. 20638 del 2004).

Nella specie, la connessione tra la domanda di risarcimento

danni e quella di separazione personale con addebito è

riconducibile alla previsione dell'art. 33 cod. proc. civ. -

trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo

parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa

una ipotesi di connessione "forte".

LA DOMANDA DELL’ATTORE

IL CUMULO SOPRAVVENUTO DI DOMANDE PER EFFETTO

DELLA CHIAMATA IN GARANZIA: ART. 32 C.P.C.

«La domanda di garanzia può essere proposta al giudice

competente per la causa principale affinché sia decisa nello

stesso processo.

ATTENZIONE: PRESUPPONE UN RAPPORTO DI ATTENZIONE: PRESUPPONE UN RAPPORTO DI

PREGIUDIZIALITA’-DIPENDENZA SOSTANZIALE TRA I

DUE RAPPORTI GIURIDICI DEDOTTI IN GIUDIZIO

Non si applica alle cd. CHIAMATE IN GARANZIA IMPROPRIE

MERA IDENTITA’ DI QUESTIONI DI FATTO (E FORSE DI

DIRITTO)

LA DOMANDA DELL’ATTORE

IL CUMULO SOPRAVVENUTO DI DOMANDE PER EFFETTO

DELLA CHIAMATA IN GARANZIA: ART. 32 C.P.C.

App. Roma 23/02/2009: L’ipotesi della chiamata in causa del

terzo avvenuta a titolo di garanzia impropria si ravvisa sia

quando. A) la responsabilità del convenuto chiamante e quella

del chiamato traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche

diverse ed è esclusa l'esistenza di ogni legame tra il pretesodiverse ed è esclusa l'esistenza di ogni legame tra il preteso

creditore ed il garante;

B) quando il convenuto designa un terzo come responsabile di

quanto lamentato dall'attore, poiché la domanda proposta nei

confronti del terzo si basa su un titolo diverso e indipendente da

quello su cui si fonda la domanda principale. La domanda

proposta nei confronti del terzo introduce, pertanto, una causa

LA DOMANDA DELL’ATTORE

IL CUMULO SOPRAVVENUTO DI DOMANDE PER EFFETTO

DELLA CHIAMATA IN GARANZIA: ART. 32 C.P.C.

Per l’ipotesi della chiamata in garanzia del subappaltatore, cfr.

Cass. Sez. II, 22/01/2010, n. 1197

«Nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria - che si

verifica allorché colui che sia stato convenuto in giudizio dalloverifica allorché colui che sia stato convenuto in giudizio dallo

attore intende essere rilevato dal garante di quanto sia

eventualmente condannato a pagare - l'azione principale e

quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi, con la

conseguenza che le due cause sono distinte e scindibili»

LA DOMANDA DELL’ATTORE

GLI EFFETTI SOSTANZIALI

- INTERRUZIONE ISTANTANEA E PERMANENTE DELLA

PRESCRIZIONE (I RISCHI IN CASO DI ESTINZIONE)

- IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA (IN TUTTI I CASI DI

AZIONI COSTITUTIVE SI ASSISTE AD UNA FORMA DI AZIONI COSTITUTIVE SI ASSISTE AD UNA FORMA DI

“DECADENZA” MAI DI PRESCRIZIONE)(

Esempi: revocatoria; annullamento contratto)

- TRASCRIZIONE: ONERE E NON OBBLIGO ATTORE

LA DOMANDA DELL’ATTORE

GLI EFFETTI PROCESSUALI

PENDENZA DELLA LITE AI FINI DI:

- LITISPENDENZA

- EFFICACIA MISURA CAUTELARE CONSERVATIVA

ANTE CAUSAM

- RES LITIGIOSA EX ART. 111 C.P.C.

Il fallimento lite pendente della controparte nel giudizio di

risoluzione contrattuale con cumulo di domande consequenziali

• ART. 72 COMMA 5 L.F.: GIUDIZIO DI RISOLUZIONE

• «L’azione di risoluzione del contratto promossa prima del

fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i

suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi

previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda;previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda;

• Se il contraente intende ottenere con la pronuncia di

risoluzione la restituzione di una somma o di un bene,

ovvero il risarcimento del danno, deve proporre domanda di

insinuazione al passivo»

• SCISSIONE SOPRAVVENUTA DEL CUMULO ORIGINARIO

DELLE DOMANDE: TRANSLATIO DI QUELLE

CONDANNATORIE IN SEDE FALLIMENTARE25/02/2010

a

PAUSA

[email protected]

L’ONERE DI ALLEGAZIONE DELL’ATTORE

L’ATTORE HA L’ONERE DI ALLEGARE I FATTI GIURIDICI

POSTI A FONDAMENTO DELLA PROPRIA PRETESA

I CD. FATTI COSTITUTIVI:

ELEMENTI DELLA FATTISPECIE GIURIDICA SOSTANZIALE

DA CUI SORGE IL DIRITTO DEDOTTO IN GIUDIZIO

ESEMPI

• ART. 2697 C.C.:

Rilevanza della distinzione tra

Primo comma: Fatti costitutivi (intesi in senso giuridico come

elementi della fattispecie del diritto dedotto in giudizio)

LA RILEVANZA SISTEMATICA DELL’ART. 2697 C.C.

elementi della fattispecie del diritto dedotto in giudizio)

Secondo comma: Fatti impeditivi, modificativi e estintivi (esterni alla fattispecie costitutiva ma con effetto impediente.

Modificativo o estintivo della stessa)

ONERI E POTERI DEL CONVENUTO

Le difese del convenuto possono tradursi in:

- Mere difese: contestazione dei fatti costitutivi dell’attore, anche attraverso (ma non necessariamente) l’allegazione di fatti cd. secondari funzionali a dimostrare la non veridicità dei fatti costitutivi

SI MUOVONO NELL’AMBITO DEL PRIMO COMMA DELL’ART. 2697 C.C.DELL’ART. 2697 C.C.

- Eccezioni: deduzione e allegazione di nuovi e diversi fatti cd. principali, di natura estintiva (prescrizione), modificativa (accordo sopravvenuto) o impeditiva (nullità contratto) di cui ha diretto onere probatorio

SI MUOVONO NELL’AMBITO DEL SECONDO COMMA DELL’ART. 2697 C.C.

I FATTI RILEVANTI DI CAUSAI FATTI RILEVANTI DI CAUSA

Distinzione tradizionale tra

• FATTI CD. PRINCIPALI DI CAUSA : ART. 2697 C.C.

- FATTI COSTITUTIVI (in senso giuridico) del diritto fatto valere: onere di prova attore

- FATTI ESTINTIVI IMPEDITIVI E MODIFICATIV (in senso giuridico)I: oggetto di eccezione del convenuto che ha onere di prova

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prova

Nota: i fatti principali sono oggetto di prova diretta (per l’attore f.c. e per il convenuto i f.e.i.m.)

• FATTI SECONDARI. Sono fatti materiali diversi ed ulteriori che meglio circoscrivono il caso concreto ma non spostano l’onere di prova e, se dedotti dal convenuto, sono infatti oggetto della cd. prova contraria

IL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONEIL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

L’onere di contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. attiene solo ai fatti principali di causa:

• Il convenuto ha l’onere di contestare i fatti costitutivi posti

dall’attore a fondamento della sua pretesa

• Fatto costitutivo è in senso giuridico: elemento costitutivo

della fattispecie giuridica su cui si fonda la pretesa

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della fattispecie giuridica su cui si fonda la pretesa

dell’attore: non mero fatto o accadimento storico

Esempio: Cass. civ. Sez. III 21 maggio 2008 n. 13079:

Qualità di affittuario coltivatore diretto richiede due fatti

costitutivi del diritto:

-coltivazione fondo col lavoro proprio o famiglia

- Forza lavoro almeno 1/3 occorrente per la normale

necessità di coltivazione

• LA NOZIONE DI CD. FATTO PRINCIPALE

• LA NOZIONE DI CD. FATTO SECONDARIO: NON SPOSTA

L’ONERE DI PROVA

PROVA DIRETTA E PROVA CONTRARIA

• L’ATTENUAZIONE DELLA BARRIERA PRECLUSIVA

DELL’ONERE DI ALLEGAZIONE E DI CONTESTAZIONE

PER I CD. FATTI SECONDARI

• LA MEMORIA EX ART. 183 SESTO CO. N. 3 C.P.C.:

POSSIBILI CONTENUTI E POSSIBILI PROVE DEDUCIBILI

PRECLUSIONI ALL’UDIENZA DI TRATTAZIONE Attore è tenuto a pena di decadenza a:

1) Proporre domande riconvenzionali o eccezioni che sono conseguenza delle domande riconvenzionali o eccezioni sollevate dal convenuto nella comparsa di risposta

La differenza tra reconventio reconventionis e

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La differenza tra reconventio reconventionis e inammissibile domanda nuova

- La reconventio non poteva essere svolta ab initio in cumulo semplice con la domanda originaria

- La reconventio «scatta» ogni qual volta il convenuto aggredisce in modo tranchant il titolo su cui si fonda la domanda principale

- ESEMPI: azione di arricchimento; azione di ripetizione per nullità contratto

PRECLUSIONI ALL’UDIENZA DI TRATTAZIONE Attore è tenuto a pena di decadenza a:

1) Proporre domande riconvenzionali o eccezioni che sono conseguenza delle domande riconvenzionali o eccezioni sollevate dal convenuto nella comparsa di risposta

La «contro-eccezione»

30/01/2015

La «contro-eccezione»

ESEMPI

• Eccezione di decadenza denuncia dei vizi

• Eccezione di interruzione della prescrizione (qui però Cass. Sez. Un .2005 la considera rilevabile d’ufficio: no preclusione)

• Eccezione di interruzione della usucapione

PRECLUSIONI ALL’UDIENZA DI TRATTAZIONE - Attore è tenuto a pena di decadenza:

2) A richiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo ex art. 269 c.p.c. se esigenza conseguente alle difese del convenuto

Potere sollecitato dalle difese del convenuto: CASISTICA

Chiamata del cd. vero legittimato passivo

30/01/2015

Chiamata del cd. vero legittimato passivo

Chiamata del cd. terzo pretendente

Chiamata del coobbligato solidale da parte dell’attore (dubbio)

Nota: Fa eccezione il caso di eccezione rilevabile d’ufficio e sollevata all’udienza: qui ammesso slittamento eventuali domande nella memoria n. 1 (anche senza rimessione in termini); idem nel caso di intervento del terzo all’udienza 183 c.p.c

Docente: Raffaella Muroni

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

30/01/2015 [email protected]