LA DISCIPLINA DEI PATTI SUCCESSORI Bruno Barel · 2015. 5. 1. · Bruno Barel •Difformità tra...

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LA DISCIPLINA DEI PATTI SUCCESSORI Bruno Barel

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  • LA DISCIPLINA DEI PATTI

    SUCCESSORI

    Bruno Barel

  • • Difformità tra gli ordinamenti nazionali:

    − Ordinamenti nei quali i patti successori sono vietati: Italia,

    Francia, Belgio, Austria …

    − Ordinamenti nei quali i patti successori sono ammessi:

    Germania, Regno Unito, diritti locali spagnoli …

    • Segnali di apertura ai patti successori anche negli

    ordinamenti in cui sono tradizionalmente vietati: (Italia,

    Francia, Belgio…).

    I patti successori negli Stati membri

  • • Art. 458 c.c.: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e

    seguenti è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria

    successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei

    diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o

    rinunzia ai medesimi.»

    • Divieto generale di conclusione di patti successori

    • Ammesso solamente il «patto di famiglia». Vera eccezione?

    I patti successori in Italia

  • • Il divieto opera a prescindere dal fatto che partecipi al patto la persona

    della cui successione si tratta

    • Non riguarda i diritti trasferiti «in vista» o «in occasione» dell’apertura

    della successione (es. donazione si moriar) ma solo quelli in cui

    l’apertura della successione rilevi sotto il profilo causale

    • La formulazione ampia del divieto ha permesso alla giurisprudenza

    un’applicazione estesa a fattispecie anche molto diverse

    Applicazione del divieto di patti successori in Italia

  • • Patti successori «istitutivi»: istituzione di erede rivestita di forma

    contrattuale, con la quale si attribuiscono diritti irrevocabili sulla

    futura successione

    • Patti successori «rinunciativi»: accordo con il quale si rinuncia a diritti

    su di una futura successione

    • Patti successori «dispositivi»: accordo con il quale si trasferiscono i

    diritti che potranno sorgere da una futura successione

    Le tipologie di patto successorio

  • • La legge 218/1995 non contiene alcun riferimento diretto alla legge applicabile ai

    patti successori:

    – Art. 46: generico riferimento alla «legge applicabile alla successione»

    – Art. 47: disciplina solamente la «capacità di disporre per testamento»

    – Art. 48: individua la legge applicabile alla «forma del testamento»

    • In altri Stati membri, invece, sono previste norme di conflitto sui patti successori

    (es. art. 9, co. 8 código civil spagnolo)

    • Falliti i tentativi di armonizzazione delle norme di conflitto a livello

    internazionale (es. Convenzione dell’Aja del 1989 sulla legge applicabile alle

    successioni per causa di morte)

    I patti successori nel diritto internazionale privato

  • Gli obiettivi del Reg. 650/2012

    • Base giuridica: art. 81 TFUE (cooperazione giudiziaria in

    materia civile)

    • Obiettivi (considerando n. 7):

    − Rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione che si presentano in

    occasione dell'apertura di successioni aventi implicazioni

    transfrontaliere

    − Assicurare ai cittadini la possibilità di pianificare la propria

    successione, conformemente ad una delle leggi che siano applicabili

    alla loro successione

  • Norme di conflitto uniformi per i patti successori

    • Il regolamento, prendendo atto della disomogeneità degli ordinamenti

    nazionali, si limita a fissare norme di conflitto uniformi, senza

    armonizzare il diritto materiale

    • Nozione autonoma di patto successorio, per superare le divergenze degli

    ordinamenti nazionali e al contempo restringere il campo di applicazione

    delle norme di conflitto ai soli patti successori in senso stretto

    • Uso del dépeçage e previsione di norme di conflitto relative ai singoli

    aspetti della validità formale, della validità sostanziale, dell’ammissibilità e

    degli effetti vincolanti tra le parti

  • Patti successori «derivanti da testamenti reciproci»

    • Testamenti reciproci: testamenti nei quali vi sia la reciproca

    attribuzione di diritti successori mediante disposizioni

    interdipendenti

    − Assimilati ai patti successori di origine “contrattuale” in ragione dei

    limiti talora posti alla revocabilità delle disposizioni da parte di uno

    solo dei soggetti partecipanti alla redazione del testamento

    • Nozione divergente da quella nazionale, nella quale il

    testamento reciproco è species del testamento congiuntivo (Cass.

    5.4.2012, n. 5508)

  • «Settori del diritto civile diversi dalla successione»

    • Sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento tutti

    i «settori del diritto civile diversi dalla successione»

    − Esclusione di quelle forme di pianificazione successoria realizzata

    mediante diversi istituti giuridici, anche se in alcuni ordinamenti

    nazionali hanno la qualifica di patti successori (es. clausola di

    reversibilità)

    − Applicazione delle norme di conflitto in materia di obbligazioni

    contrattuali: possibilità di fenomeni elusivi?

  • • Sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento:

    − Donazioni (anche la donation-partage?)

    − Forme di comproprietà con clausola di reversibilità a favore del

    contitolare superstite (tontina, clausola di reversibilità…)

    − Institution contractuelle?

    − Assicurazioni e piani pensione

    − Clausole di statuti ed atti costitutivi di società (ma possibile

    qualificazione come patto successorio da parte della legge applicabile?)

    − Trust

    Strumenti esclusi

  • Elusione dei divieti nazionali

    • Il regolamento non rende inapplicabili i meccanismi

    nazionali «antielusivi»:

    − Considerando n. 26: «Nulla nel presente regolamento dovrebbe impedire a un organo giurisdizionale di applicare meccanismi intesi a contrastare l’elusione della

    legge, come la frode alla legge nel contesto del diritto internazionale privato»

    − Art. 3, par. 4 reg. 593/2008: «Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in uno o più Stati

    membri, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro ad

    opera delle parti fa salva l’applicazione delle disposizioni di diritto comunitario, se del

    caso, come applicate nello Stato membro del foro, alle quali non è permesso derogare

    convenzionalmente.»

  • Le norme di conflitto

    • Art. 25: legge applicabile all’ammissibilità, alla validità

    sostanziale e agli effetti vincolanti tra le parti

    • Art. 26: aspetti disciplinati dalla legge applicabile alla validità

    sostanziale

    • Art. 27: legge applicabile alla validità formale delle

    disposizioni per causa di morte redatte per iscritto

  • Ammissibilità, validità sostanziale ed effetti tra le parti

    • L'art. 25 stabilisce norme di conflitto diverse in relazione:

    − All'ammissibilità del patto successorio come strumento di

    pianificazione della successione

    − Alla validità sostanziale, limitatamente agli aspetti indicati all’art. 26:

    capacità d’agire; capacità di succedere; ammissibilità della

    rappresentanza; validità del consenso; interpretazione delle clausole

    del patto

    − Agli effetti vincolanti tra le parti

  • Caratteri della norma di conflitto sui patti successori

    • Le norme di conflitto dell’art. 25 sono diversificate

    secondo che il patto riguardi la successione di una persona

    oppure di più persone

    • Possibile l’optio legis in favore della legge nazionale di una

    delle parti della cui successione si tratta

  • Patti successori relativi alla successione di una sola persona

    • Ammissibilità, validità sostanziale, rilevanza: legge

    virtualmente applicabile alla successione

    − Legge della residenza abituale al momento della conclusione del

    patto (art. 21, par. 1)

    − Legge con la quale il soggetto aveva un collegamento

    manifestamente più stretto (art. 21, par. 2)?

  • Patti successori relativi alla successione di due o più persone

    • Ammissibilità:

    − applicazione cumulativa della legge virtualmente applicabile alla

    successione di tutti i partecipanti della cui successione si tratta

    • Validità sostanziale ed effetti vincolanti inter partes:

    − legge con la quale il patto presenta il collegamento più stretto tra

    quelle astrattamente applicabili alla successione di tutti i partecipanti

    della cui successione si tratta

  • Scelta di legge • Ammessa l'optio legis in favore della legge dello Stato del quale ha la

    cittadinanza una delle persone della cui successione si tratta

    − Se il patto riguarda la successione di una sola persona, soltanto in

    favore della sua legge nazionale

    − Se il patto riguarda la successione di più persone, a favore della legge

    nazionale di una qualsiasi delle persone partecipanti della cui

    successione si tratta.

    Di conseguenza: il patto può essere ammissibile anche nei confronti di

    persone la cui lex successionis al tempo del patto non li ammetta

    • La scelta può farsi alle condizioni stabilite dall'art. 22: possibile scelta

    implicita?

  • Efficacia nei confronti dei legittimari

    • Prevalenza della lex successionis in concreto applicabile sulla

    lex pacti per quanto attiene ai diritti dei legittimari?

    − Applicazione dell'art. 23, par. 2, lett. h) anche ai diritti dei quali si è

    disposto con patto successorio?

    − Certezza delle posizioni giuridiche create con il patto successorio?

    − Esigenze di tutela dei legittimari in caso di mutamento della legge

    applicabile alla successione?

  • Validità formale • L'art. 27 individua la legge applicabile alla validità formale delle

    disposizioni mortis causa redatte per iscritto.

    • Le disposizioni mortis causa concluse oralmente sono escluse dal

    campo di appilcazione del regolamento (art. 1, par. 2, lett. f).

    • Favor validitatis:

    − Legge del luogo ove la disposizione è stata fatta

    − Legge della cittadinanza, della residenza abituale o del domicilio di

    almeno uno dei partecipanti

    − Lex rei sitae

  • Ordine pubblico

    • Art. 35: «L’applicazione di una disposizione della legge di uno Stato designata dal

    presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti

    manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro dell’autorità

    giurisdizionale o di altra autorità competente che si occupa della successione.»

    • Applicabile per impedire il riconoscimento di un patto

    successorio vietato? Contrasto con obiettivi del regolamento

    • In Italia il divieto dei patti successori è stato considerato

    principio di ordine pubblico interno, ma non internazionale

    (Trib. Bolzano 8.3.1968)

  • Regime transitorio • Il regolamento troverà applicazione dal 17 agosto 2015

    − Le disposizioni mortis causa fatte anteriormente al 17 agosto 2015 sono

    ammissibili e sono valide (formalmente e sostanzialmente) se conformi ad una

    delle leggi richiamate dal regolamento o dalle norme di diritto internazionale

    privato vigenti nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o di cui era

    cittadino

    − Se una disposizione mortis causa è stata fatta prima del 17 agosto 2015 in

    conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del

    regolamento, si presume che il de cuius abbia scelto quella legge come applicabile

    all'intera successione

    • Oggi: patti validi ma con efficacia condizionata al fatto che l’evento

    morte si verifichi non prima del 17 agosto 2015

  • Grazie per l'attenzione