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I dirigenti pubblici e la loro “genesi”

Il provvedimento istitutivo è il d.p.r. n. 748 del 1972:

La RATIO della riforma è di separare “l’alta burocrazia” dalle altre categorie di personale: si tratta dei funzionari amministrativi di vertice, titolari degli uffici di livello più elevato.

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La disciplina della dirigenza come “crocevia” dei rapporti fra politica e amministrazione

Il doppio ruolo del dirigente:

- come “datore di lavoro”

- come “lavoratore subordinato”

La disciplina definisce il rapporto fra le due sfere funzionali:

- il dirigente come “esecutore e controllore”

- il dirigente come “esecutore controllato”

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Il problema della “distribuzione dei poteri”

• Se prevale il rapporto gerarchico fra dirigenza e organo politico, ciò favorisce il controllo politico;

• Se vi è una effettiva separazione delle rispettive competenze, ciò limita gli effetti della “politicizzazione” a vantaggio della imparzialità.

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Prima della riforma: il rapporto “gerarchico”

La competenza dell’organo politico comprendeva anche quella degli uffici amministrativi.

Il Ministro, per esempio, aveva poteri generali di indirizzo e gestione dell’attività del Ministero.

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Dopo la riforma: la separazione dei ruoli

L’organo politico svolge attività di indirizzo e coordinamento, laddove la funzione gestionale-amministrativa spetta al dirigente.

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Riferimenti normativi per la dirigenza dello Stato

• D.lgs 165/2001 (alcune disposizioni del Capo I e l’intero Capo II)

• CCNL dirigenza area 1

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Il rapporto politica - amministrazione: l’indirizzo politico-amministrativo (art. 4,

co. 1, d. lgs. n. 165/2001)

Le funzioni di indirizzo politico sono esercitate dagli “organi di governo”:

- decisione sugli atti normativi e adozione degli atti di indirizzo

- definiscono obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali

- individuano le risorse umane, materiali ed economiche e le ripartiscono fra gli uffici dirigenziali generali

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Le funzioni e responsabilità dirigenziali (art. 4, co. 2, d. lgs. n. 165/2001)

“Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”.

Tali attribuzioni “possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative” (art. 4, co. 3)

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Il potere di organizzazione Il potere di organizzazione (art. 5 del d.lgs 165/2001)(art. 5 del d.lgs 165/2001)

• Comma 1 : Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’art. 2 comma 1 e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa (macro organizzazione)

• Comma 2: Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’art. 2 comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi. Rientrano in particolare nell’esercizio dei poteri collettivi. Rientrano in particolare nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità nonché la direzione, rispetto del principio di pari opportunità nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli ufficil’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici (micro organizzazione)

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Il collegamento fra politica e amministrazione: il controllo (art. 5, comma 3)

• Le c.d. funzioni di controllo:

a) Gli atti di indirizzo: sono adottati dall’organo politico

b) Gli atti di micro amministrazione: sono adottati dal dirigente

c) Il perseguimento dei risultati definiti nell’atto di indirizzo: è sottoposto a forme di “controllo interno”

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Art. 14, comma 3, d. lgs. n. 165/2001

Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo fissa un termine perentorio entro il quale il dirigente adotta gli atti o provvedimenti o in caso di grave inosservanza delle direttive generali con pregiudizio per l’interesse pubblico, il ministro nomina un commissario ad acta.

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Artt. 15 e 23 d. lgs. n. 165/2001

La dirigenza è articolata in un ruolo articolato in due fasce:

a)Prima fascia

b)Seconda fascia

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Il reclutamento dei dirigenti di seconda fascia

Art. 28 del d. lgs 165/2001

1) Accesso per concorso per esami

2) Accesso mediante corso – concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della p.a.

L’inquadramento nel ruolo della dirigenza avviene con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salvo nei casi espressamente previsti.

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Ammissione al concorso

• Laurea.• Almeno 5 anni di servizio o, se in

possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione, almeno 3 anni di servizio in posizioni funzionali per le quali è richiesto il diploma di laurea.

• Il legislatore prevede inoltre una serie di “equiparazioni”.

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Ammissione al corso – concorso

• Soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli:

a) Laurea specialistica b) Diploma di specializzazionec) Dottorato di ricerca o altro titolo post universitario

• Dipendenti di ruolo delle p.a. muniti di laurea, con almeno 5 anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea

• Dipendenti di strutture private muniti di diploma di laurea con almeno 5 anni di servizio

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Svolgimento del corso – concorso

• Corso di durata di 12 mesi• Semestre di applicazione presso una

pubblica amministrazione• Esame – concorso finale• Ai partecipanti al corso che non siano

già dipendenti pubblici è concessa una borsa di studio

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Il reclutamento dei dirigenti di prima fascia: la novità introdotta dalla Riforma Brunetta

L’art. 28-bis prevede il reclutamento per l’assunzione di dirigenti di prima fascia, da attivare annualmente sulla base della disponibilità di posti lasciati liberi per la cessazione dal servizio:

- 50% dei posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami a chi ha 5 anni di servizio nei ruoli dirigenziali; i vincitori passeranno un periodo di formazione obbligatoria anche presso organismi amministrativi europei o internazionali.

- La metà del 50% può essere attribuita mediante contratti a tempo determinato di durata non superiori a tre anni a soggetti particolarmente qualificati sempre mediante concorso.

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Per il restante 50%: opera il “vecchio” meccanismo di transizione dalla 2^ alla 1^

fascia

Art. 23: il dirigente di seconda fascia transita nella prima qualora ricopra incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo non inferiore a cinque anni (prima del d. lgs. n. 150/09 erano tre), senza essere incorso in profili di responsabilità dirigenziale.

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Le “funzioni dirigenziali”a) Il primo livello: la titolarità

di strutture sovraordinate agli uffici dirigenziali generali: per es. segretario generale di un ministero; direzione di strutture articolate in uffici dirigenziali generali, come nel caso del capo di dipartimento;

b) Il secondo livello: la titolarità di uffici dirigenziali generali (svolge le funzioni ex art. 16 d. lgs. n. 165/01);

c) Il terzo livello: titolarità di uffici dirigenziali non generali (svolge le funzioni ex art. 17, d. lgs. n. 165/01).

Dirigenti di 1^ fascia: possono avere la titolarità di funzioni di tutti e tre i livelli.

***Dirigenti di 2^

fascia: in linea di principio, possono avere la titolarità delle funzioni di terzo livello.

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Gli incarichi di funzioni dirigenziali: come vengono conferiti e a chi (art. 19 d. lgs. n. 165/2001)

a) Presso strutture sovraordinate agli uffici dirigenziali generali: con d.p.r., previa deliberazione del CDM, su proposta del Ministro competente (dirigente di prima fascia)

b) Presso strutture di direzione generale: con dpcm, su proposta del Ministro competente (dirigenti di prima fascia o anche di seconda fascia però entro la percentuale del 70% della relativa dotazione)

C) Presso strutture dirigenziali semplici: dal dirigente dell’ufficio di livello dirigenziali generale (dirigente di prima o seconda fascia)

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I criteri per il conferimento degli incarichi (art. 19 comma 1)• In relazione alla natura di ciascun incarico

dirigenziale, si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della complessità della struttura interessata

1) delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza e della relativa valutazione, delle competenze organizzative e delle eventuali esperienze di direzione in settore privato o pubblico, anche maturate all’estero.

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I criteri per il conferimento degli incarichi (segue)2) L'amministrazione rende conoscibili,

anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

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I criteri per il conferimento degli incarichi (segue)3) Gli incarichi dirigenziali possono essere

revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo (vedi dopo). L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.

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Il connubio provvedimento - contratto

“al provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con cui è definito il

corrispondente trattamento economico…”

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Il trattamento economico

a) Retribuzione base;b) Retribuzione di posizione (voce

accessoria collegata al livello di responsabilità attribuito);

c) Retribuzione di risultato (voce accessoria dipendente dai risultati conseguiti, dopo la Riforma Brunetta, non inferiore al 30% della retribuzione complessiva del dirigente, al netto della RIA.

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La retribuzione collegata al risultato dopo il d. lgs. 150/09

“La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/09, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo”

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Le regole relative agli incarichi di funzioni dirigenziali

a) La durata: è compresa fra un minimo di 3 anni e un massimo di 5 anni. In caso di primo conferimento ad un dirigente della 2^ fascia di un incarico di ufficio dirigenziale generale, la durata è pari a tre anni.

b) Sono rinnovabili.c) Non si applica l’art. 2103 cod. civ. in

caso di conferimento e passaggio ad incarichi diversi.

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La delega di funzioni dirigenziali non generali

Ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, “i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune competenze ……..a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati”.

Non si applica in ogni caso

l’art. 2103 cod. civ.

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Gli incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti esterni

all’amministrazioneGli incarichi c.d. “a contratto”: possono essere conferiti, fornendone

esplicita motivazione, entro il limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli e dell’8% della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione che abbiano i requisiti indicati dall’art. 19, comma 6.

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Le regole in materia di incarichi di funzioni dirigenziali ai dirigenti “a

contratto”• La durata: - 3 anni per incarichi di primo e

secondo livello- 5 anni per incarichi di terzo livello• Se l’incarico è attribuito a un

dipendente della P.A., questi è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico

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Gli incarichi di funzioni dirigenziali: problema

“Tutti i dirigenti di ruolo hanno diritto ad un incarico”

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La giurisprudenza che ha disconosciuto il diritto all’incarico

Trib. S. Maria Capua Vetere, ordinanza 12 ottobre 2000: “l’inserimento nel ruolo, con l’assunzione della qualifica dirigenziale, non determina affatto l’automatico insorgere di un diritto all’incarico”.

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La giurisprudenza che ha riconosciuto il diritto all’incarico

Tribunale di Belluno, ordinanza 22 maggio 2002:

•Dalle disposizioni di legge e dalla normativa collettiva in materia di rapporto di lavoro di natura dirigenziale nel settore pubblico si desume che il dirigente pubblico ha diritto ad un incarico.

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La soluzione fornita dalla legge n. 145 del 2002, che ha modificato l’art. 19,

comma 10“I dirigenti ai quali non sia affidata la

titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento”

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La giurisprudenza più recente: il diritto al risarcimento del danno per “omessa valutazione ai fini del conferimento”

Corte di Cassazione 26 novembre 2008, n. 28274:

“la p.a. deve esercitare il suo potere alla stregua di un datore di lavoro, attenendosi alle regole legali e ai principi di correttezza e buona fede”

“pertanto, la p.a. deve attivarsi nel valutare la posizione del singolo dirigente ai fini del conferimento dell’incarico o di altra funzione (studio, consulenza), esternando le ragioni di diniego”

“tale omissione fa insorgere nel dirigente il diritto al risarcimento del danno patito”.

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La responsabilità dirigenziale/disciplinare del dirigente(art. 21 d. lgs. comma 1, prima parte, d. lgs. n. 165 del 2001)

Addebiti: • Mancato

raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso i sistemi di valutazione predisposti dal d. lgs. 150/09

• Inosservanza delle direttive

Conseguenze:1) Impossibilità di

rinnovo;2) A seconda della gravità

dei casi, revoca dell’incarico con “collocazione a disposizione dei ruoli”

3) Recesso dal rapporto

Procedura: 1) Previa contestazione2) Nel rispetto del

principio del contraddittorio

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Art. 22 D. lgs. 165/2001

I provvedimenti di cui all’art. 21 comma 1 sono adottati sentito il parere del Comitato dei Garanti

(prima si diceva “previo il parere conforme”).

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Art. 22 D. lgs. 165/2001Cos’è il Comitato dei Garanti e come funziona:

Il Comitato dei garanti è composto da:- un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, -da quattro componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrita' delle amministrazioni pubbliche, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la propria candidatura.

Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

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Il c.d. Spoil system: l’art. 19, comma 8, d. lgs. n. 165 del 2001

Gli incarichi conferiti con d.p.r. (strutture sovraordinate agli uffici dirigenziali generali) cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.