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La detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici a cura di Patrizia Clementi 3-4/2010 Aggiornata al 17 settembre 2011

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La detrazione del 55%per le spese

di riqualificazione energeticadegli edifici

a cura diPatrizia Clementi

3-4/2010Aggiornata al 17 settembre 2011

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La detrazione del 55%per le spese

di riqualificazione energeticadegli edifici

a cura diPatrizia Clementi

Supplemento a ex Lege 3-4/2010

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La legge di stabilità 2011 ha prolungato di un an-no il cosiddetto bonus energia, introdotto dalla fi-nanziaria 2007 e poi prorogato fino al 2010 con lafinanziaria dell’anno successivo.

L’agevolazione consiste nella possibilità di detrarredall’imposta sui redditi (l’IRES per gli enti non com-merciali) il 55% dei costi sostenuti, entro il 31 di-cembre 2011, per gli interventi di riqualificazioneenergetica come individuati dalla legge.La detrazione spettante deve essere ripartita indieci rate annuali di pari importo.Il beneficio fiscale consiste in una detrazione d’im-posta; pertanto perché sia di fatto utilizzabile è ne-cessario che la dichiarazione dei redditi dell’enteevidenzi un debito d’imposta derivante, indifferen-temente, da qualunque categoria di reddito. La de-trazione, infatti, è ammessa entro il limite che tro-va capienza nell’imposta annua dovuta. In pratica,se la dichiarazione evidenzia un’imposta relativa al

Fonti normative:L. 27.12.2006, n. 296, art. 1, cc. 344-349 (Finanziaria 2007)L. 24.12.2007, n. 244, art. 1, cc. 20-24 e 286 (Finanziaria 2008)D.L. 29.11.2008, n. 185, art. 29, c. 6L. 13.12.2010, n. 220, art. 1, c. 48 (Legge di stabilità 2011)D.L. 13.5.2011, n. 70 conv. L. 12.7.2011, n. 106 (Decreto Sviluppo)L. 14.9.2011, n. 148, conv. L. 13.8.2011, n. 138.Decreto Ministero delle Finanze 19.2.2007Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 11.3.2008Provv. Agenzia delle entrate 6.5.2009 e 21.12.2009Circ. 31.5.2007, n. 36/E Circ. 1.8.2008, n. 340/ECirc. 23.4.2010, n. 21/ECirc. 1.7.2010, n. 39/ERis. 12.12.2007, n. 365Ris. 20.5.2008, n. 207/ERis. 15.7.2008, n. 303/ERis. 1.12.2008, n. 458/ERis. 12.8.2009, n. 215/ERis. 7.2.2011, n. 12/E

La detrazioned’imposta

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reddito imponibile (nel modello Unico ENC 2011 èl’importo indicato nel rigo RN19) superiore al cre-dito d’imposta si usufruisce di tutta la detrazione;se l’imposta è inferiore all’ammontare del creditod’imposta la detrazione spetta fino a concorrenzadell’imposta; se la dichiarazione non evidenziaun’imposta non è possibile alcuna detrazione.

La legge riconosce «una detrazione dall’impostalorda» per una serie di interventi dalla stessa iden-tificati. Il Decreto del 19 febbraio 2007 stabilisce che ladetrazione compete:– alle persone fisiche, agli enti e alle società di cui

all’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 (società sempli-ci, società di persone, associazioni tra profes-sionisti, ecc.) non titolari di reddito d’impresa;

– a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa.Mentre era chiaro che tra i soggetti titolari di reddi-to d’impresa fossero da includere anche gli enti noncommerciali che svolgono attività commerciali, viera qualche dubbio circa la possibilità di utilizzodell’agevolazione in assenza di reddito d’impresa.La Circolare 31 maggio 2007, n. 36/E ha però chia-rito che: «Per effetto di tale disposizione, quindi,rientrano nel campo soggettivo di applicazionedella normativa le persone fisiche, compresi gliesercenti arti e professioni, gli enti pubblici e pri-vati che non svolgono attività commerciale, le so-cietà semplici, le associazioni tra professionisti(comma 1, lett. a) …».Il diritto alla detrazione compete al soggetto chesostiene le spese; esse possono riguardare edifici,parti di edifici o singole unità immobiliari posse-duti a titolo di proprietà o altro diritto reale (su-perficie, usufrutto, uso, abitazione), quanto gli im-mobili detenuti in locazione o anche in comodato(cf Circ. 36/E/2007). L’Amministrazione finanziaria prende in considera-zione le ipotesi di variazione della titolarità dell’im-mobile prima di aver usufruito per intero delle quo-te di detrazione spettanti. Se durante il periodo di

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I soggettiinteressati

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godimento dell’agevolazione il possesso dell’im-mobile viene trasferito (per cessione della proprietào di altro diritto reale sia a titolo oneroso che gra-tuito) le quote residue potranno essere fruite dalnuovo titolare. In caso di decesso dell’avente dirittoalle detrazioni, la fruizione del beneficio fiscale sitrasmette all’erede che conservi la detenzione ma-teriale e diretta del bene. In caso, infine, di cessa-zione del contratto di locazione o di comodato ladetrazione continua a spettare al conduttore o alcomodatario che hanno effettuato gli interventi so-stenendone le spese (cf Circ. 36/E/2007).

L’agevolazione riguarda esclusivamente gli inter-venti su edifici, parti di edifici o unità immobiliari“esistenti”, di qualsiasi categoria catastale, com-presi i fabbricati rurali e quelli strumentali.

L’Agenzia delle entrate ritiene «che la prova dellaesistenza dell’edificio sia fornita dall’iscrizione del-lo stesso in catasto, oppure dalla richiesta di ac-catastamento, nonché dal pagamento dell’ICI, ovedovuta» e precisa che la detrazione spetta anchenel caso di demolizione di un edificio e successivafedele ricostruzione rispetto all’edificio originario,mentre non compete se le spese sono sostenutesu immobili in corso di costruzione o nell’ambitodi interventi di ampliamento (cf Circ. 36/E/2007).

Analogamente non sono detraibili i costi relativi aspese sostenute per interventi di riqualificazioneenergetica degli edifici se gli stessi vengono demoli-ti e ricostruiti con ampliamento (cf Circ. 39/E/2010).Qualora, invece, sull’edificio esistente vengono ese-guiti lavori di ristrutturazione (che non comportanodemolizione) e di ampliamento, l’agevolazione

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Gli immobiliinteressati

Demolizionie ampliamenti

Edifici esistenti

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spetta solo per le spese riconducibili alla parte diedificio esistente prima dei lavori; il calcolo dellaquota di spesa detraibile deve essere effettuato uti-lizzando un criterio di ripartizione proporzionale al-le quote millesimali dell’edificio (cf Circ. 21/E/2010). Inoltre in questi casi – ristrutturazione senza demo-lizione ma con ampliamento – l’agevolazione nonpuò riguardare tutte le tipologie di intervento previ-ste dalla normativa (v. oltre): restano infatti esclusi ilavori di riqualificazione energetica globale dell’edi-ficio in quanto per tali interventi è necessario indivi-duare il fabbisogno di energia annua riferita all’inte-ro edificio, comprensivo, perciò, anche dell’amplia-mento. Sono invece agevolati le altre tipologie: gliinterventi volti a migliorare l’isolamento termico,l’installazione di pannelli solari per la produzione diacqua calda per usi domestici o industriali e la so-stituzione integrale o parziale di impianti di riscal-damento. Naturalmente il criterio della ripartizioneproporzionale vale anche in questi casi qualora sirealizzino impianti al servizio dell’intero edificio.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate la detra-zione compete anche in relazione agli interventieffettuati su fabbricati totalmente o parzialmenteinagibili e non produttivi di reddito (classificati nel-la categoria catastale F/2); in tali casi, infatti, l’im-mobile deve essere considerato edificio “esisten-te” dal momento che si tratta di un manufatto co-struito e individuato catastalmente, ancorché nonsuscettibile di produrre reddito (Ris. 215/E/2009).

Infine, quanto agli immobili considerati strumen-tali ai fini fiscali, l’Agenzia delle entrate è del pare-re che l’agevolazione spetta al titolare del redditod’impresa «con esclusivo riferimento ai fabbricatistrumentali da questi utilizzati nell’esercizio dellapropria attività imprenditoriale» purché per effettodell’intervento «consegua una effettiva riduzione

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Edifici inagibili

Fabbricatistrumentali

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dei consumi energetici nell’esercizio dell’attivitàimprenditoriale» (cf Circ. 340/E/2008). Restano quindi esclusi dal diritto alla detrazione,ma è ipotesi piuttosto infrequente per gli enti noncommerciali, i lavori effettuati su beni oggetto del-l’attività commerciale esercitata, quali risultano es-sere gli immobili locati nell’ambito di un’attività dipura locazione, e quelli realizzati su immobili“merce” (quelli alla cui produzione o al cui scam-bio è diretta l’attività d’impresa; cf Ris.303/E/2008).

Il Decreto attuativo 19 febbraio 2007, suddividegli interventi che danno diritto all’agevolazione inquattro tipologie: quelli che assicurano la riduzio-ne del fabbisogno di energia primaria per il riscal-damento, quelli che conseguono il miglioramentodell’isolamento termico dell’edificio (finestre, co-ibentazioni, pavimenti), l’installazione di pannellisolari per la produzione di acqua calda e la sosti-tuzione di impianti di riscaldamento.Per ciascuna delle diverse tipologie è stabilito untetto massimo di spese detraibili. Con risoluzione365/E del 12 dicembre 2007 l’Agenzia delle entra-te ha però precisato che il limite massimo alla de-trazione può essere autonomamente calcolato perciascun fabbricato anche se lo stesso non costitui-sce un’autonoma entità catastale.Per gli interventi realizzati a partire dal 2008 e li-mitatamente a quelli che consistono nella prose-cuzione di lavori appartenenti alla stessa tipologiaeffettuati in precedenza sullo stesso immobile, aifini del computo massimo della detrazione occor-re tener conto anche delle detrazioni fruite neglianni precedenti.

Si tratta di tutti quegli interventi che conseguonoun indice di prestazione energetica per la climatiz-zazione invernale inferiore di almeno il 20% rispet-

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Gli interventiagevolati

Interventidi riqualificazione

globale dell’edificio

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to ai valori indicati nelle tabelle che il Decreto ri-porta nell’allegato C. Gli interventi che rientrano in questa categoria de-vono essere riferiti all’intero edificio e non alle sin-gole unità immobiliari che lo compongono; in pra-tica, l’indice di prestazione energetica deve esserecalcolato in riferimento al fabbisogno energeticodell’edificio nel suo complesso. Per questa tipologia non sono stabilite le opere ogli impianti che occorre realizzare per raggiungerele prestazioni energetiche richieste. Ne consegueche la categoria comprende qualsiasi intervento oinsieme sistematico di interventi che incida sullaprestazione energetica dell’edificio, realizzando lamaggior efficienza energetica, come richiesto dal-la norma. A titolo esemplificativo si possono cita-re: gli interventi di sostituzione e di climatizzazio-ne invernale anche con generatori di calore non acondensazione; gli impianti di cogenerazione, ri-generazione, eccetera.L’ammontare della detrazione non può essere su-periore a 100 mila euro.

In questa definizione, rientrano gli interventi voltia migliorare l’isolamento termico degli edifici «ri-guardanti strutture opache verticali, finestre com-prensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato,verso l’esterno e verso vani non riscaldati che ri-spettano i requisiti di trasmittanza termica U,espressa in W/m2K», evidenziati nella tabella ripor-tata nell’allegato D del Decreto. Tali interventi:– devono configurarsi come sostituzione di ele-

menti già esistenti (e non come nuove installa-zioni);

– devono delimitare un locale riscaldato verso l’e-sterno o verso vani non riscaldati.

A proposito degli infissi si tenga presente che de-vono intendersi comprese nel costo detraibile an-che le spese delle strutture accessorie che hannoeffetto sulla dispersione di calore, quali, ad esem-pio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmen-te accorpati al manufatto quali, ad esempio, i cas-

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Interventi sull’involucro

degli edifici

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sonetti incorporati nel telaio dell’infisso. La sosti-tuzione di scuri, persiane, avvolgibili e cassonettisolidali con l’infisso rientrano negli interventi age-volati a condizione che tale sostituzione avvengasimultaneamente a quella degli infissi o anche delsolo vetro.In questa tipologia di interventi rientra anche la so-stituzione dei portoni d’ingresso, a condizione chesi tratti di serramenti che delimitano l’involucro ri-scaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso loca-li non riscaldati, e risultino rispettati gli indici ditrasmittanza termica richiesti per la sostituzionedelle finestre (cf Circ. 21/E/2010).Va inoltre tenuto presente che la semplice sostitu-zione degli infissi o il rifacimento dell’involucro de-gli edifici, qualora questi siano originariamente giàconformi agli indici indicati nella tabella D, nonconsente di fruire della detrazione dal momentoche l’agevolazione riguarda solo gli interventi dacui consegua un risparmio energetico. In questicasi, per usufruire della detrazione, occorre che aseguito dei lavori gli indici di trasmittanza termicasi riducano ulteriormente.Per la sostituzione di finestre e dei relativi infissi insingole unità immobiliari non è richiesto l’attesta-to di certificazione energetica o qualificazioneenergetica. In questo caso è sufficiente la certifi-cazione del produttore degli infissi che attesti il ri-spetto dei requisiti richiesti.La detrazione non può essere superiore a 60 milaeuro.

La norma istitutiva della detrazione dispone cherientrano in questa tipologia le installazioni di pan-nelli solari, destinati alla produzione di acqua cal-da per usi domestici o industriali e per la copertu-ra del fabbisogno di acqua calda in piscine, strut-ture sportive, case di ricovero e cura, istituti scola-stici e università. L’Agenzia delle entrate ha però chiarito, nella Cir-colare 36/E/2007, che «tenendo conto della finalitàdella norma, si deve ritenere che la elencazione non

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Interventi per l’installazionedi pannelli solari

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assuma valore esaustivo ma indichi che i fabbiso-gni soddisfatti con l’impianto di produzione di ac-qua calda possono attenere non soltanto alla sferadomestica o alle esigenze produttive ma più in ge-nerale all’ambito commerciale, ricreativo o socioassistenziale». In pratica possono accedere alla de-trazione tutte le strutture riguardanti attività e ser-vizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda.Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione è neces-sario che i pannelli solari siano dotati di certifica-zione di qualità conforme alla normativa europea,siano installati in conformità con i manuali dei prin-cipali componenti e siano garantiti per il numerodi anni richiesto dalla normativa. L’Agenzia delle entrate chiarisce che la detrazionedel 55% non è applicabile ai pannelli fotovoltaiciper due ragioni; innanzitutto perché essi sono «fi-nalizzati alla produzione di energia elettrica e nonalla riduzione del consumo per il riscaldamento in-vernale» ed inoltre perché attraverso il meccani-smo della tariffa incentivante (agevolazione relati-va agli impianti fotovoltaici) «l’investimento inizia-le viene recuperato nel tempo mediante la produ-zione di energia» con la conseguenza che il costonon risulta più essere a carico del contribuente,circostanza indispensabile per accedere al bonusenergia (cf Ris. 207/E/2008).Rientra invece negli interventi per i quali spetta ladetrazione del 55% l’installazione di impianti ter-modinamici a concentrazione solare, che vengonoequiparati ai pannelli solari, a condizione che sia-no utilizzati per la produzione di energia termica eche siano dotati di una certificazione di qualitàconforme alla normativa europea prevista per ipannelli solari. Se l’impianto termodinamico è utilizzato per laproduzione combinata di energia termica/elettri-ca, la detrazione spetta solamente per la parte ri-feribile all’energia termica prodotta. Per determi-nare la percentuale di costo detraibile occorre rap-portare l’energia termica prodotta con quella com-plessivamente sviluppata dall’impianto, sia quellatermica che quella elettrica (cf Ris. 12/E/2011). Per gli interventi che rientrano in questa tipologianon occorre presentare l’attestato di certificazio-

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ne energetica (o qualificazione energetica).Ai fini dell’asseverazione è, però, richiesto:– un termine minimo di garanzia (fissato in cin-

que anni per i pannelli e i bollitori e in due anniper gli accessori e i componenti tecnici);

– che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN12975 o UNI EN 12976, certificati da un orga-nismo di un Paese dell’Unione Europea e dellaSvizzera;

– che l’installazione degli impianti è stata esegui-ta in conformità ai manuali d’installazione deiprincipali componenti.

La detrazione non può essere superiore a 60 milaeuro.

Si tratta degli interventi di sostituzione, integrale oparziale, di impianti di climatizzazione invernaleesistenti con impianti dotati di caldaie a conden-sazione e contestuale messa a punto del sistemadi distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 l’agevolazione è ammessaanche per la sostituzione di impianti di riscalda-mento con pompe di calore ad alta efficienza eimpianti geotermici a bassa entalpia. Sono compresi anche gli interventi effettuati sullarete di distribuzione, sui sistemi di trattamentodell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazio-ne, sui sistemi di emissione. Per rientrare in questa categoria gli interventi de-vono riguardare edifici già dotati di impianti di ri-scaldamento funzionanti. L’Agenzia nazionale perle nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo econo-mico sostenibile (ENEA) precisa che un impiantodi riscaldamento, per essere considerato tale, de-ve rispondere alla definizione di cui al punto 14dell’allegato A al D.Lgs. 192/2005: «Impianto ter-mico è un impianto tecnologico destinato alla cli-matizzazione estiva ed invernale degli ambienticon o senza produzione di acqua calda per usi igie-nici e sanitari... comprendente eventuali sistemi diproduzione, distribuzione e utilizzazione del calo-re nonché gli organi di regolazione e di controllo;sono compresi negli impianti termici gli impianti

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Interventidi sostituzione

di impiantidi climatizzazione

invernale

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individuali di riscaldamento, mentre non sono con-siderati impianti termici apparecchi quali: stufe,caminetti, apparecchi per il riscaldamento localiz-zato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi,sono tuttavia assimilati agli impianti termici quan-do la somma delle potenze nominali del focolaredegli apparecchi al servizio della singola unità im-mobiliare è maggiore o uguale a 15 kW» (faq n. 37;consultabile sul sito dell’ENEA all’indirizzo:www.efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf; cfanche Ris. 458/E/2008).Nell’ipotesi dell’installazione di un impianto di ri-scaldamento centralizzato in uno stabile costituitoda più unità immobiliari, alcune delle quali prive diriscaldamento, la detrazione non può essere rico-nosciuta sull’intera spesa sostenuta, ma deve es-sere limitata alla parte di spesa imputabile alle uni-tà nelle quali l’impianto era presente. Per indivi-duare l’ammontare della spesa detraibile occorreutilizzare un criterio di ripartizione proporzionalebasato sulle quote millesimali riferite a ciascunaunità immobiliare (cf Circ. 21/E/2010).É agevolata anche la trasformazione di impianti in-dividuali autonomi in impianti di riscaldamentocentralizzati, dotati di sistemi di contabilizzazionedel calore e la trasformazione di impianti centraliz-zati al fine di rendere possibile la contabilizzazione. Sono, invece, esclusi gli interventi di trasformazio-ne da impianto di riscaldamento centralizzato adimpianto individuale autonomo.Va comunque tenuto presente che l’installazionedi impianti di riscaldamento che non rientrano inquesta tipologia di interventi, possono comunqueessere compresi tra quelli di “riqualificazione glo-bale dell’edificio”, se rispettano l’indice di presta-zione energetica previsto.L’ammontare della detrazione non può essere su-periore a 30 mila euro.

L’elenco delle spese per le quali è possibile usu-fruire della detrazione d’imposta, è dettagliata-mente indicato dall’articolo 3 del Decreto 19 feb-braio 2007. Vi rientrano sia i costi per i lavori edili

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Le speseammesse

al beneficio

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connessi con l’intervento di risparmio energetico,sia quelli per le prestazioni professionali necessa-rie per realizzare gli interventi e acquisire la certifi-cazione energetica richiesta. Più specificamente ein relazione alle diverse tipologie di lavori:– per quanto riguarda gli interventi di riqualifica-

zione energetica dell’edificio sono spese detrai-bili quelle relative alle forniture e alla posa inopera di materiali di coibentazione e di impian-ti di climatizzazione, nonché la realizzazionedelle opere murarie ad essi collegate;

– per quanto riguarda gli interventi finalizzati allariduzione della trasmittanza termica delle strut-ture opache e delle finestre, nonché quelli rela-tivi agli impianti di climatizzazione invernale edi produzione di acqua calda, sono detraibili leseguenti spese:a) interventi che comportino una riduzione

della trasmittanza termica U degli elementiopachi costituenti l’involucro edilizio, com-prensivi delle opere provvisionali e acces-sorie, attraverso:• fornitura e messa in opera di materiale

coibentante per il miglioramento delle ca-ratteristiche termiche delle strutture esi-stenti;

• fornitura e messa in opera di materiali or-dinari, anche necessari alla realizzazionedi ulteriori strutture murarie a ridosso diquelle preesistenti, per il miglioramentodelle caratteristiche termiche delle strut-ture esistenti;

• demolizione e ricostruzione dell’elemen-to costruttivo;

b) interventi che comportino una riduzionedella trasmittanza termica U delle finestrecomprensive degli infissi attraverso:• miglioramento delle caratteristiche ter-

miche delle strutture esistenti con la for-nitura e posa in opera di una nuova fine-stra comprensiva di infisso;

• miglioramento delle caratteristiche ter-miche dei componenti vetrati esistenti,con integrazioni e sostituzioni;

c) interventi impiantistici concernenti la cli-

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matizzazione invernale e/o la produzionedi acqua calda attraverso:• fornitura e posa in opera di tutte le appa-

recchiature termiche, meccaniche, elet-triche ed elettroniche, nonché delle ope-re idrauliche e murarie necessarie per larealizzazione a regola d’arte di impiantisolari termici organicamente collegati al-le utenze, anche in integrazione con im-pianti di riscaldamento;

• smontaggio e dismissione dell’impiantodi climatizzazione invernale esistente,parziale o totale, fornitura e posa in ope-ra di tutte le apparecchiature termiche,meccaniche, elettriche ed elettroniche,delle opere idrauliche e murarie necessa-rie per la sostituzione, a regola d’arte, diimpianti di climatizzazione invernale conimpianti dotati di caldaie a condensazio-ne. Negli interventi ammissibili sonocompresi, oltre a quelli relativi al genera-tore di calore, anche gli eventuali inter-venti sulla rete di distribuzione, sui siste-mi di trattamento dell’acqua, sui disposi-tivi di controllo e regolazione nonché suisistemi di emissione.

La procedura per fruire della detrazione del 55% ècontenuta all’articolo 4 del D.M. 19 febbraio 2007e ricalca quanto previsto dal D.M. n. 41 del 18 feb-braio 1998, in relazione alla detrazione per gli in-terventi di ristrutturazione edilizia.Tuttavia, la Circolare n. 36/E/2007 precisa che «co-me riportato nella relazione di accompagnamentoal decreto, al fine di massimizzare la fruizione del-la detrazione in considerazione delle finalità delledisposizioni normative sopra descritte, sono ridot-ti gli adempimenti fiscali di ordine formale e docu-mentale ponendo, invece, l’accento sull’attestatodi qualificazione/certificazione energetica».

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Gli adempimentirichiesti

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Secondo l’Agenzia delle entrate, ai fini della detra-zione del 55%, si rende necessario il rispetto dellacondizione, prevista a pena di decadenza per leagevolazioni connesse alle ristrutturazioni ediliziedal comma 388 della legge n. 296 del 2006, chesubordina l’agevolazione alla indicazione in fatturadel costo della manodopera utilizzata per la realiz-zazione dell’intervento. Nella Circolare 31 maggio2007, n. 36/E l’Agenzia delle entrate a tale propo-sito sostiene che «si deve ritenere, infatti, che talecondizione, nonostante il decreto di attuazione nonvi faccia espresso riferimento, operi anche in rela-zione agli interventi di risparmio energetico essen-do oggetto di una disposizione di rango primario».L'obbligo di riportare separatamente il costo dellamanodopera in fattura è stato eliminato con il De-creto Sviluppo per le fatture emesse a partire dal14 maggio 2011 anche se sono relative a lavorieseguiti precedentemente.

Gli obblighi da rispettare sono di tipo documenta-le, procedurale e dichiarativo.Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto i contribuentidevono acquisire i seguenti documenti, rilasciatida tecnici abilitati alla progettazione di edifici e im-pianti nell’ambito delle competenze ad essi attri-buite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettiviordini e collegi professionali:– l’asseverazione che attesti la corrispondenza

degli interventi effettuati ai requisiti tecnici ri-chiesti dal medesimo decreto. In caso di ese-cuzione di più interventi sul medesimo edificio,l’asseverazione può avere carattere unitario efornire in modo complessivo i dati e le informa-zioni richieste. Questo documento, se riguardagli interventi di sostituzione di finestre e infissi,e nel caso di caldaie a condensazione con po-tenza inferiore a 10 kW, può essere sostituitoda una certificazione dei produttori; come sta-bilito dal D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione

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Indicazionedella manodopera

in fattura

Documentazione

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del tecnico abilitato può essere sostituita dalladichiarazione resa dal direttore dei lavori;

– l’attestato di certificazione (o qualificazione)energetica, che comprende i dati relativi all’ef-ficienza energetica propri dell’edificio. Tale cer-tificazione è prodotta successivamente all’ese-cuzione degli interventi, utilizzando proceduree metodologie approvate dalle Regioni e dalleProvince autonome di Trento e Bolzano ovverole procedure stabilite dai Comuni con proprioregolamento antecedente alla data dell’8 otto-bre 2005. Per gli interventi realizzati a partiredal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre2008, l’attestato di certificazione energeticadegli edifici, ove richiesto, è prodotto, succes-sivamente alla esecuzione degli interventi, uti-lizzando le procedure e metodologie di cui al-l’articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni edalle Province autonome di Trento e Bolzano,ovvero le procedure stabilite dai Comuni conproprio regolamento antecedente alla datadell’8 ottobre 2005. In assenza delle citate pro-cedure, dopo l’esecuzione dei lavori può esse-re prodotto l’attestato di “qualificazione ener-getica” in sostituzione di quello di “certificazio-ne energetica”. Il certificato deve essere predi-sposto in conformità allo schema riportato nel-l’allegato A del decreto attuativo ed asseveratoda un tecnico abilitato. Gli indici di prestazioneenergetica, oggetto della documentazione indi-cata, possono essere calcolati, nei casi previsti,con la metodologia semplificata riportata dal-l’allegato B (o allegato G) dei decreti attuativi;nel caso di sostituzione di finestre in singoleunità immobiliari, di installazione di pannelli so-lari e di sostituzione di impianti di climatizza-zione invernale con caldaie a condensazionel’attestato di certificazione energetica (o di qua-lificazione energetica) non è dovuto;

– la scheda informativa relativa agli interventi rea-lizzati, redatta secondo lo schema riportato nel-l’allegato E del decreto attuativo o nell’allegato Fse l’intervento riguarda la sostituzione di finestrecomprensive di infissi in singole unità immobiliari

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o l’installazione di pannelli solari. La scheda de-scrittiva di cui all’allegato F (che si riporta a pag.23) può essere compilata anche dall’utente fina-le. La scheda deve contenere i dati identificatividel soggetto che ha sostenuto le spese, dell’edi-ficio su cui i lavori sono stati effettuati, la tipolo-gia di intervento eseguito ed il risparmio di ener-gia che ne è conseguito, nonché il relativo costo,specificando quello delle spese professionali, el’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre tra-smettere all’Enea:– copia dell’attestato di certificazione o di qualifi-

cazione energetica (allegato A del Decreto);– la scheda informativa (allegato E o F del Decre-

to), relativa agli interventi realizzati.La data di fine lavori, dalla quale decorre il termineper l’invio della documentazione all’Enea, coincidecon il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di ef-fettuazione dei pagamenti). Se, in considerazionedel tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, ilcontribuente può provare la data di fine lavori conaltra documentazione emessa da chi ha eseguito ilavori (o dal tecnico che compila la scheda infor-mativa). Non è ritenuta valida una dichiarazione delcontribuente resa in sede di autocertificazione.La trasmissione deve avvenire in via telematica,attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ri-cevuta informatica.Si può inviare la documentazione a mezzo racco-mandata con ricevuta semplice, sempre entro no-vanta giorni dal termine dei lavori, solo ed esclu-sivamente quando la complessità dei lavori ese-guiti non trova adeguata descrizione negli schemiresi disponibili dall’Enea.L’indirizzo presso cui inviare la documentazione èil seguente: ENEA - Dipartimento ambiente, cam-biamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguil-larese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Ro-ma); sulla busta va indicato il riferimento: Detra-zioni fiscali – riqualificazione energetica.

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Trasmissionedei documenti

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Se gli interventi non si esauriscono nel corso diun periodo d’imposta occorre inviare all’Agenziadelle entrate una apposita comunicazione (v. fac-simile a pag. 25).Il nuovo modello deve essere presentato, in viatelematica:– con riferimento ai soli interventi i cui lavori pro-

seguono oltre il periodo d’imposta, per comuni-care le spese sostenute nei periodi d’impostaprecedenti a quello in cui i lavori sono terminati;

– per gli interventi i cui lavori proseguono in piùperiodi d’imposta, inviando un modello per cia-scun periodo d’imposta.

Non deve invece essere presentato:– se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel

medesimo periodo d’imposta;– se nel periodo d’imposta cui la comunicazione

si riferisce non sono state sostenute spese.Il modello deve essere presentato entro 90 giornidal termine del periodo d’imposta nel quale i la-vori hanno avuto inizio.Per gli interventi i cui lavori proseguono per piùperiodi d’imposta, il modello deve essere presen-tato entro 90 giorni dal termine di ciascun perio-do d’imposta in cui sono state sostenute le spe-se oggetto della comunicazione.

Le modalità di pagamento variano a seconda cheil contribuente sia o meno titolare di reddito d’im-presa. L’ articolo 4, comma 1, lettera c) del Decreto 19febbraio 2007 stabilisce che i pagamenti delle spe-se sostenute per l’esecuzione degli interventi ef-fettuati dai soggetti non titolari di reddito d’impre-sa devono avvenire mediante bonifico bancario opostale, dal quale deve risultare la causale del ver-samento, il codice fiscale del beneficiario della de-trazione ed il numero di partita IVA, ovvero il codi-ce fiscale del soggetto a favore del quale il bonifi-co è effettuato. In riferimento ai soggetti titolari di reddito d’im-

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Forma delpagamento

Comunicazioneall’Agenzia

delle entrate

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presa, il Decreto non fornisce alcuna prescrizione;in tal caso la prova delle spese può essere costi-tuita da altra idonea documentazione.Dal 1° luglio 2010, al momento del pagamento delbonifico effettuato dal contribuente, le banche e lePoste Italiane SpA sono tenute ad operare una rite-nuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sulreddito dovuta dall’impresa o dal professionistache effettua i lavori. A fronte di questo nuovoadempimento a carico del sistema bancario e po-stale gli enti che effettuano i pagamenti a mezzobonifico vedono alleggerire quelli a proprio carico.Infatti, con la Circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l’A-genzia delle entrate ha precisato che «in considera-zione del carattere speciale della disciplina [...] alfine di evitare che le imprese e i professionisti cheeffettuano prestazioni di servizi o cessioni di beniper interventi di ristrutturazione edilizia o di riquali-ficazione energetica subiscano sullo stesso corri-spettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà esse-re applicata la sola ritenuta del 10% prevista dalpredetto decreto legge n. 78 del 2010. I sostitutid’imposta che, per avvalersi delle agevolazioni fi-scali previste per tali interventi, eseguono i paga-menti mediante bonifici bancari o postali, pertan-to, non opereranno su tali somme le ritenute ordi-nariamente previste dal D.P.R. 600 del 1973».Pertanto, gli enti che effettuano pagamenti con bo-nifico riguardanti prestazioni volte alla riqualificazio-ne energetica degli edifici non devono applicare laritenuta d’acconto del 20% ordinariamente prevista.

Per poter fruire del bonus energia è necessarioconservare ed esibire all’Amministrazione finan-ziaria, ove ne faccia richiesta:– il certificato di asseverazione rilasciato da un

tecnico abilitato;– la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta

della raccomandata postale all’ENEA;– le fatture e le ricevute fiscali comprovanti il so-

stenimento delle spese, ovvero altra idonea do-cumentazione probatoria, qualora i soggetti che

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Conservazionedella documentazione

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hanno effettuato le prestazioni di servizi nonsiano tenuti all’obbligo di certificazione deicompensi;

– la ricevuta del bonifico bancario o postale (limi-tatamente ai soggetti non imprenditori che –come visto sopra – sono tenuti a tale modalitàdi pagamento);

– la copia della delibera assembleare e della ta-bella millesimale di ripartizione delle spese, pergli interventi effettuati su parti comuni condo-minali;

– la dichiarazione del proprietario (o titolare di al-tro diritto reale) dell’immobile, che esprime ilconsenso all’esecuzione dei lavori, qualora que-sti ultimi siano effettuati dal detentore (es. con-duttore, comodatario).

La detrazione d’imposta del 55% non è cumulabi-le con altre agevolazioni fiscali previste per i me-desimi interventi da altre disposizioni previste dal-la normativa nazionale. Si segnala che tra le age-volazioni non cumulabili rientra la detrazione del36% dall’IRPEF sui costi per il recupero del patri-monio edilizio alla quale, però, gli enti non com-merciali non hanno comunque diritto. Dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è più cu-mulabile neanche con eventuali incentivi ricono-sciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o da-gli enti locali.

Le norme che regolano il bonus energia non han-no introdotto particolari disposizioni in riferimen-to all’IVA. Di conseguenza le cessioni di beni e leprestazioni di servizi poste in essere per la realiz-zazione degli interventi di riqualificazione energe-tica degli edifici sono assoggettate all’imposta inbase alle aliquote previste per gli interventi di re-cupero del patrimonio immobiliare:– aliquota del 10% per le prestazioni di servizi di-

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Cumulabilitàcon altre

agevolazioni

Aliquota IVAapplicabile

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pendenti da contratti di appalto e per le cessio-ni di beni, escluse le materie prime e i semila-vorati, riguardanti interventi di grado superiorerispetto alle manutenzioni ordinarie e straordi-narie, cioè i restauri e i risanamenti conservativie le ristrutturazioni edilizie e urbanistiche, co-me identificati dall’articolo 31, lettere c) e d)della legge 457 del 1978; tali interventi sconta-no l’aliquota ridotta a prescindere dalla tipolo-gia di immobile sul quale sono effettuati (cf Ta-bella A, Parte III allegata al D.P.R. 633/1972, nn.127-terdecies e 127-quaterdecies);

– aliquota del 10% per le prestazioni di servizi resenell’ambito di interventi di qualunque tipo (an-che, quindi, di manutenzione ordinaria e straor-dinaria, ipotesi escluse dalla previsione prece-dente), a condizione che siano effettuati su fab-bricati a prevalente destinazione abitativa priva-ta; sono comprese nell’agevolazione anche lacessione dei beni oggetto della prestazione, macon le limitazioni previste per i beni “significati-vi”: ascensori e montacarichi, infissi interni edesterni, caldaie, videocitofoni, apparecchiaturedi condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari erubinetteria da bagno, impianti di sicurezza;

– aliquota del 21% (l’aliquota è stata innalzata coneffetto dal 17 settembre 2011 con il D.L.138/2011, conv. L. 148/2011) in tutti gli altri casi.

Per una più completa panoramica sull’argomentosi rinvia alla Guida Operativa di exLege 3/2007,Manutenzione sugli immobili nella versione on li-ne, aggiornata con le modifiche normative interve-nute fino al 31.12.2010 (consultabile all’indirizzo:www.chiesadimilano.it/avvocatura, nell’archiviodelle annate della rivista).

Per ulteriori informazioni è utile consultare la gui-da elaborata dall’Agenzia delle entrate intitolata“Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”scaricabile all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.e il Vademecum per i lavori incentivati consultabilesul sito dell’ENEA all’indirizzo:http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecnologie.htm.

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Approfondimenti

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ADEMPIMENTID

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ENTI

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ENTI

da trasmettere all’ENEA

da trasmettere all’Agenzia delleentrate

da conservare

interventi su immobili apparte-nenti alla sfera istituzionale bonifico bancario o postale

qualsiasi formainterventi su immobili apparte-nenti alla sfera commerciale

* non è richiesto per l’installazione di pannelli solari, per la sostituzionedi finestre e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernalecon caldaie a condensazione

• scheda informativa• attestato di certificazione o qualificazio-

ne energetica*

comunicazione per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodod’imposta

• certificato di asseverazione• ricevuta di trasmissione dei documenti• fatture o ricevute fiscali• ricevute dei bonifici

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ALLEGATO F

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COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE

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