LA COGENERAZIONE PER USI AGRICOLI -...
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Presentazione
LA COGENERAZIONE PER USI AGRICOLI
M M hi iMarco ManchisiANFER
Roma, Workshop ENEA, 20 Dicembre 2010
L’EFFICIENZA ENERGETICA, LE RINNOVABILI E L’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA
LE ESPERIENZE
L’esperienza operativa ci ha confermato cheL esperienza operativa ci ha confermato che l’Efficienza Energetica può svilupparsi in AGRICOLTURA in un mercato competitivoAGRICOLTURA, in un mercato competitivo e libero con regole e leggi semplificate ed
li bili i t i i liapplicabili in tempi ragionevoli. Le associazioni di settore chiedono alle istituzioni di attivare un confronto diretto, aperto e costruttivo finalizzato agli obiettiviaperto e costruttivo finalizzato agli obiettivi strategici, che rispettosamente chiediamo siano inseriti in specifici provvedimentisiano inseriti in specifici provvedimenti.
LE ESPERIENZE
Climatizzazioneserreserre
Substratie letti caldi
Difesa da parassitiDifesa da parassiti utilizzando
i li id lmicroclima ideale
LE ESPERIENZE
Serre altamente tecnologicheg
Contenimento dei consumi energeticiconsumi energetici unitamente a efficienza eefficienza e risparmio in b llbolletta
LE ESPERIENZE
stalle
Miglioramento delle condizioni ambientali
Benessere per gli animali e per gli operatorie esse e pe g e pe g ope o
LE ESPERIENZE
C iCapannoniagricoli
Decoro emaggiorefunzionalitàe fruibilità
Sviluppo Crescita del territoriolocale Crescita del territorio
CHI HA FATTO?
Tutto questo è stato fatto conTutto questo è stato fatto con l’impulso delle risorse dei pproduttori.
Nell’attesa di una normativa chiara.Nell attesa di una normativa chiara.
E soprattutto stabileE, soprattutto, stabile.
LA NORMATIVA ATTUALE per lo SVILUPPO CHP
Tempo trascorso fra varie disposizioni legislative
Direttiva 2004/8/CE (CAR) febbraio 2004
D.Lgs. 20/07 (recepimento)
D t tt ti ( tt )
febbraio 2008
2010 (?)
T t d
Decreto attuativo (atteso) 2010 (?)
Tempo trascorso daemanazione Direttiva: 6 anni e 10 mesi !!!!!
Risultato: INAPPLICABILITA’Risultato: INAPPLICABILITA
LA NORMATIVA ATTUALE per lo SVILUPPO CHP
Tempo trascorso fra varie disposizioni legislative:p p g
Direttiva 2004/8/CE (CAR) febbraio 2004Direttiva 2004/8/CE (CAR) febbraio 2004D.Lgs. 20/07 recepimento febbraio 2007Decreto attuativo (atteso) 2010 (?)Decreto attuativo (atteso) 2010 (?)Tempo trascorso da emanazione direttiva:
6 anni e 10 mesi !!!!
Risultato: INAPPLICABILITA’Risultato: INAPPLICABILITA
DECRETO LEGISLATIVO n. 79/99
DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1999, n. 79
Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno pdell'energia elettrica Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle ppimprese, nonché in materia di energia. (D. Lgs. 79/99).( g )
DECRETO LEGISLATIVO n. 79/99
Art. 11.Energia elettrica da fonti rinnovabiliEnergia elettrica da fonti rinnovabili
1. Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, ilrisparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidridecarbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, adecorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabilidegli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettricofonti non rinnovabili hanno l obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle
produzioni di energia elettrica, al netto dellaicogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle
esportazioni, eccedenti i 100 GWh; la quota di cui al comma 1 e' inizialmentestabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh.
DELIBERAZIONE AEEG n. 42/02
DELIBERAZIONE AEEG 19 marzo 2002, n. 42
Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energiaproduzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione
i i d ll’ ti l 2 8 d l Dai sensi dell’articolo 2, comma 8, del D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Del. 42/02)
DIRETTIVA 2004/8/CE
DIRETTIVA 2004/8/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 11 febbraio 2004
Promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e chenel mercato interno dell energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
DECRETO 24 ottobre 2005
DECRETO Ministeriale 24 ottobre 2005.
Direttive per la regolamentazioneDirettive per la regolamentazione dell’emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all’articoloproduzioni di energia di cui all articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004,
239n. 239.
DECRETO 24 ottobre 2005
PREMESSO che la legge 23 agosto 2004, n. 239, recanteriordino del settore energetico, nonché delega al Governo per ilriassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, prevede,all’articolo 1, comma 71, che hanno diritto alla emissione deicertificati verdi previsti ai sensi dell’art. 11 del decretolegislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni (diseguito: decreto legislativo n. 79/99), l’energia elettrica prodottasegu o: dec e o eg s a vo . 79/99), e e g a e e ca p odo acon l’utilizzo dell’idrogeno e l’energia prodotta in impiantistatici con l’utilizzo dell’idrogeno ovvero con celle acombustibile nonché l’energia prodotta da impianti dicombustibile nonché l energia prodotta da impianti dicogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente allaquota di energia termica effettivamente utilizzata per ilteleriscaldamento;teleriscaldamento;
DECRETO 24 ottobre 2005
Art. 1 (Finalità)1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell articolo 11, comma 5, del decreto
legislativo n. 79/99, le direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi ll d i i di i di i ll’ ti ldei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all’articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e2. Ai sensi dell articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, ha diritto ai certificati verdi:a) l’energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano l’idrogeno;b) l’energia elettrica prodotta da impianti statici, vale a dire da celle a combustibile;
c) l’energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente ,alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.
DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2007, n. 20
DECRETO LEGISLATIVO 8DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2007, n. 20
Attuazione della direttiva 2004/8/CEAttuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utilebasata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche'
difi ll di i 92/42/CEEmodifica alla direttiva 92/42/CEE.
DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2007, n. 20
Art 6 Regime di sostegno allaArt. 6. - Regime di sostegno allacogenerazione ad alto rendimento1. Al fine di assicurare che il sostegno alla cogenerazione siabasato sulla domanda di calore utile e simultaneamente suii i di i i i ll i d lrisparmi di energia primaria, alla cogenerazione ad alto
rendimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3,comma 3, 4,comma 2, 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16marzo 1999, n.79. La cogenerazione ad alto rendimento accedeai benefici derivanti dall'applicazione dei provvedimentiattuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79, , gdel 1999 e dell'articolo 16,comma 4, del decreto legislativo 23maggio 2000, n. 164.
DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2007, n. 20
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro ,dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle politiche agricole li i f li d'i l C falimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza
unificata, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti ientrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento, nell'ambito dei provvedimenti di cui al , pcomma 1.
DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2007, n. 20
Detti criteri tengono conto di: a) potenza elettrica dell'impianto; b) rendimento complessivo dell'impianto; c) calore utile; d) aspetti innovativi dell'impianto e delle modalità d'uso del calore utile, in particolare ai fini dell'impiego in teleriscaldamento e per la trigenerazione; e) specificità dell'impiego in agricoltura per il riscaldamento delle serre destinate alla produzione floricola ed orticola; f) risparmio energetico conseguito e relativa persistenza nel tempo; g) tipologia di combustibile impiegato; h) emissioni inquinanti e climalteranti.
DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2007, n. 20
4. Il decreto di cui al comma 3 prevedel'estensione grad ale del diritto di accesso ail'estensione graduale del diritto di accesso aibenefici di cui al comma 1, secondo periodo,anche a soggetti diversi da quelli previsti dallaanche a soggetti diversi da quelli previsti dallavigente disciplina.
Modifiche degli allegati II e III del D. Lgs.n. 20/’07
Modifiche degli allegati II e III del decretoModifiche degli allegati II e III del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, a
i d llseguito delle
decisioni della Commissione europea
del 21 dicembre 2006
e del 19 novembre 2008
Modifiche degli allegati II e III del D. Lgs.n. 20/’07-Art. 12 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
art 2 lettera o) del decreto legislativo 8 febbraio 2007 n 20- art. 2, lettera o), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20
- decisione della Commissione Europea del 21 dicembre 2006, h fi l i di di di if i i i lche fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la
produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- decisione della Commissione europea del 19 novembre 2008, che stabilisce linee guida dettagliate per l’applicazione e g g p ppl’utilizzo dell’allegato II della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- dal 1 gennaio 2011 decade quanto stabilito all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, che considera cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione rispondentecogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all'art.2, comma 8, del d. lgs. 79/99;
LEGGE 23 luglio 2009, n. 99
LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 .Disposizioni per lo sviluppo eDisposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energianonché in materia di energia.
Art. 27. (Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)
LEGGE 23 luglio 2009, n. 99
10. Al fine di accelerare e assicurare l’attuazione dei programmil’ ffi i il i i ti i li iti diper l’efficienza e il risparmio energetico, nei limiti di
stanziamento a legislazione vigente, il Ministro dello sviluppoeconomico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare e con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti e d’intesa con la Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un
piano straordinario per l’efficienza eil risparmio energetico entro il 31dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissioneeuropea. Il piano straordinario, predisposto con l’apportodell’Agenzia di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30maggio 2008 n 115 contiene in particolare:maggio 2008, n. 115, contiene in particolare:
LEGGE 23 luglio 2009, n. 99
a) misure per favorire il coordinamento e l’armonizzazione tra le funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;b) misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;deg ed c es s e ;c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuati e in fase di avvio, con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;centralizzata delle informazioni;d) meccanismi e incentivi per l’offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni ESCO e soggetti fornitori di servizi energeticiloro associazioni, ESCO e soggetti fornitori di servizi energetici come definiti dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e grandi centri commerciali;) i i i i i l il d i i i die) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di
microcogenerazione e di piccola cogenerazione;
LEGGE 23 luglio 2009, n. 99
f) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi attraverso un ampliamento ed in sostegno della domanda;g) misure di semplificazione amministrativa tali da permettere lo sviluppo reale del mercato della generazione distribuita;pp g ;h) definizione di indirizzi per l’acquisto e l’installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza anche estendendoprocessi con sistemi ad alta efficienza, anche estendendo l’applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza, anche prevedendo forme di detassazione e l’istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settoridi rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell’edilizia per uso civile abitativo o terziario, delle infrastrutture, dell’industria e del trasporto;i) i lt f i l i l di ii) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare l’accesso delle medesime all’autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita, all’utilizzo delle migliori tecnologie per l’efficienza energetica e alla cogenerazione.
LEGGE 23 luglio 2009, n. 99
18 All di d iù ffi i il i di18. Allo scopo di rendere più efficiente il sistema di
incentivazione delle fonti rinnovabili, l’obbligo, di cuiall’articolo 11 commi 1 e 2 del decreto legislativo 16 marzoall articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, è trasferito ai soggetti checoncludono con la società Terna Spaconcludono con la società Terna Spauno o più contratti di dispacciamentodi energia elettrica in prelievo ai sensi delladeliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 9giugno 2006 n 111/06giugno 2006, n. 111/06.
LEGGE 23 luglio 2009, n. 99
Art. 30. (Misure per l’efficienza delt. 30. ( su e pe e c e a desettore energetico)
LEGGE 23 luglio 2009, n. 99
11. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento di i l d i d d l 1alto rendimento di cui al secondo periodo del comma 1
dell’articolo 6 del D. Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20, è riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente allariconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento nonché limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti. Il medesimo regimenonché limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti. Il medesimo regime di sostegno è riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria, anche con riguardo all’energia autoconsumata sul sito di produzione, assicurando che il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea conche il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Stati membri dell’Unione europea al fine di perseguire l’obiettivo dell’armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza Con decreto del Ministro dello sviluppo economico daconcorrenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei benefìci di cui al presente comma e all’articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007 npresente comma e all articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, garantendo la non cumulabilità delle forme incentivanti.
LEGGE n. 99/09 + D.Lgs. n. 115/08
In tali normative, il legislatore haIn tali normative, il legislatore ha introdotto criticità del tutto nuove, particolarmente penalizzanti il settore degli investitori ESCO per l’efficienza energetica e così riassumibili:
La Legge 99/09 ha incentivato le produzioni l i h d d di i d lltermoelettriche standard a discapito delle
CHP.
Il D. Lgs. 115/08 e suoi sviluppi non ha i l l i Di irecepito correttamente la relativa Direttiva
sui seguenti punti fondamentali:
LEGGE n. 99/09 + D.Lgs. n.115/08
Non consente l’accesso alle Società di Servizi E.S.CO(Energy Saiving Company) che siano soggette alle norme sul ETS (Emission Trading System) mentre la Direttiva lo
t Q t t l i di t ll’consente. Questo ostacolo pone un grave impedimento all’ attività di importanti società operanti in questo settore;
Pone un limite di potenza - contrariamente alla Direttiva che non prevede alcun limite - per la definizioneDirettiva che non prevede alcun limite per la definizione dei SEU ( Impianti di Cogenerazione ad Alta Efficienza) a 10 MWe (poi ampliati dal D.Lgs. 29 marzo 2010 n. 56 a 20 MWe).
LEGGE n. 99/09 + D.Lgs. n.115/08
In sostanza un impianto di cogenerazione ad Alto Rendimento superiore ai 20 MWe non è considerato un Sistema Efficiente di Utenza (SEU) e quindi non ha
i i t i di l t i d i ti iaccesso ai sistemi di regolamentazione ed incentivazione previsti per lo sviluppo della Cogenerazione.
Limita fortemente l’applicabilità della Cogenerazione ad Alto Rendimento ed i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) – art.2 comma 10 lett. t - al “one to one” ossia là dove definisce il SEU come un “ Sistema ….
l i t i t ll t ll t Sit “ ècomplessivamente installata sullo stesso Sito “… è direttamente connesso, …, all’impianto per il consumo di un solo cliente finale”.di un solo cliente finale .
LEGGE n. 99/09 + D.Lgs. n.115/08
Lo sviluppo della Cogenerazione è f t t li it t i tfortemente limitato in quanto occorre sia interna a RIU esistenti o a SEU :- Con la legge 99/2009, contrariamente a quanto avveniva prima (l’auto-produttore pagava gli oneri di Sistema solo ed esclusivamente sulla energia elettrica acquistata
dal Distributore), agli impianti non inquadrabili fra le c.d. RIU ed a quelli non rientranti fra i c.d. SEU - graziati dal recente D Lgs n° 56 sono applicati alla energia elettricaD.Lgs. n 56 - sono applicati alla energia elettrica autoprodotta ed utilizzata (attraverso sistemi CAR!) i
i tti i t iff i di t i i dicorrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonchè quelli a copertura degli oneri generali di sistema.
Gli EFFETTI della LEGGE n.99/09 + D.Lgs. n.115/08
• Oneri A: A2 A3 A4 A5 AS: tot 17 5 €/MWhOneri A: A2,A3,A4,A5,AS: tot 17,5 €/MWh• Oneri UC: tot 0,73 €/MWh• Trasporto e distribuzione: 4 4 €/MWh• Trasporto e distribuzione: 4,4 €/MWh
– In caso di MT si paga anche un fisso di circa 23/€ per kW l t l L t di if i t è ilkW prelevato nel mese. La potenza di riferimento è il maggior prelievo mensile. Si arriva anche a 7,9 €/MWh
V i “di i t ”• Voci “dispacciamento”:– INT,CD, Funz.Terna, Unità essenziali, Uplift: tot 5
€/MWh ( lift 3€/MWh)€/MWh (uplift 3€/MWh)
• Totale 26 €/MWh (40% costo commodity!)
post LEGGE n. 99/09 + D.Lgs. n.115/08
I successivi atti legislativi che si sono succeduti sono stati sostanzialmente degli g“atti riparatori” a “penalizzanti”precedenti leggiprecedenti leggi (es. D.Lgs. 56/10 a fronte L.99/09 e
d t D L 115/08)precedente D.Lgs. 115/08).
Comunque non risolvono il problema alla radice.
recepim. DIR. 2009/28/CE - FONTI RINNOVABILI
Emanando D Lgs sulla promozione dell’usoEmanando D. Lgs. sulla promozione dell uso dell’energia da Fonti Rinnovabili
Alla luce di quanto previsto nella bozza di D Lgs ilAlla luce di quanto previsto nella bozza di D. Lgs., il testo si spinge anche, ad affrontare i temi della “Efficienza Energetica” ed alla “Cogenerazione”Efficienza Energetica ed alla Cogenerazione .
recepim. DIR. 2009/28/CE - FONTI RINNOVABILI
Art. 16 (Interventi per lo sviluppo della rete ( p ppdi distribuzione)“Ai distributori di energia elettrica che effettuano ginterventi di ammodernamento secondo i concetti di smart grid spetta una maggiorazione delladi smart grid spetta una maggiorazione della remunerazione del capitale investito per il servizio di distribuzione, limitatamente ai predettiservizio di distribuzione, limitatamente ai predetti interventi di ammodernamento. I suddetti interventi consistono prioritariamente in sistemiinterventi consistono prioritariamente in sistemi per il controllo, la regolazione e la gestione dei carichi e delle unità di produzione, ivi inclusi icarichi e delle unità di produzione, ivi inclusi i sistemi di ricarica di auto elettriche”
recepim. DIR. 2009/28/CE - FONTI RINNOVABILI
Vi è, quindi, anche una chiara indicazione sugli q geventuali possibili incentivi per le “Smart grids”.
QUI’ SORGE UN GROSSO PROBLEMA:
Se per le Smart grids fossero i TEE (e quindi i soggetti obbligati elettrici se li producessero gg g pdirettamente) verrebbe a crollare la domanda ed i conseguente valore dei titoli.
Hanno ancora senso i TEE per la CHP?
I TEE ?
ili i d i di ib i diI TEE sono utilizzati dai distributori dienergia elettrica e di gas naturale dimaggiori dimensioni per dimostrare diaver ottemperato agli obblighi annuali diaver ottemperato agli obblighi annuali dirisparmio energetico posti in loro capodall’Autorità a partire dal 2005 sulladall’Autorità a partire dal 2005, sullabase del disposto dei decreti
i i i li 20 l li 2004ministeriali 20 luglio 2004.
I TEE ?
l ifi il i lIl TEE è un certificato il cui valore economico può oscillare senza controllo: non c’è certezza del valore economico.economico.
Viene utilizzato per incentivare gli interventi di efficienza energetica negli g gusi finali di energia.
I TEE ?
i iLo stesso strumento per incentivare una tecnologia di produzione di energia e calore complessa ma anche per incentivare l’istallazione di lampadine adincentivare l istallazione di lampadine ad alta efficienza ?
L’offerta è molto elevata rispetto alla domanda (rischio deprezzamento molto elevato).)
COSA HANNO FATTO IN EUROPA ?
Stato europeoSostegno economico annuo (€)
Sostegno economico totale (€)
Durata regime
di sostegno (anni)
Tipo regime di sostegnoOggetto della valorizzazione
Garanzia valore minimo sostegno
economico(anni)
Italia 158.610 793.048 5Certificati scambiabili (TEE – certificati
bi hi)
Quota parte del risparmio di energia primaria (solo la No
bianchi)p (
quota superiore alla media di mercato)
Vallonia 1.100.000 11.000.000 10 Certificati Scambiabili (certificati verdi)Energia elettrica
d
Si, valore minimo certificatoVallonia 1.100.000 11.000.000 10 Certificati Scambiabili (certificati verdi)
prodottacertificato garantito
Fiandre 1.210.000 12.100.000 10 Certificati scambiabili (certificati bianchi) Energia elettricaSi, valore minimo
certificato garantito
Spagna 694.746 6.947.460 10 Tariffe regolateEnergia elettrica immessa in rete
Si
Germania 975.000 4.500.000
6 anni (tetto alla Tariffe regolate
Energia elettrica prodotta (incluso Si
produzione)
autoconsumo)
Olanda 214.200 2.142.000 10 Tariffe regolateEnergia elettrica
prodottaSi
intera
Inghilterra 475.000 9.500.000
intera vita utile (ipotesi 20 anni)
Sconto tassa consumo gas – esenzione pagamento quota ambientale (Climate
Change Levy)
Energia primaria entrante
si
BOZZA DECRETO COGENERAZIONE
Ricorda che la legge 23 luglio 2009 n. 99, gg g ,all’art. 30 , comma 11: - prevede che il regime di sostegno previsto per la p g g p pCAR di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 6 del D Lgs n 20/07 èdell articolo 6 del D.Lgs. n.20/07 è riconosciuto per un periodo non inferiore a 10 anni limitatamente alla nuova potenza entrata inlimitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 febbraio 2007 n 20 a seguitodecreto legislativo 8 febbraio 2007 n.20, a seguito di nuova costruzione o rifacimento nonché limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti;limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti;
BOZZA DECRETO COGENERAZIONE
- indica che il regime di sostegno è riconosciuto g gsulla base del risparmio dell’energia primaria, anche con riguardo all’energiaanche con riguardo all energia autoconsumata sul sito di produzione, in li l hi i i dilinea con analoghi regimi di sostegno adottati dai principali Stati membri p pdell’Unione Europea, al fine di
it di t i i d llevitare distorsioni della concorrenza;(è la 4^ volta!)( )
BOZZA DECRETO COGENERAZIONE
- prevede che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico t biliti i it i lSviluppo Economico sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei benefici economici per la CAR di cui al medesimo comma e all’articolo 14 del d.lgs. n.20/2007, garantendo la non cumulabilità delle forme incentivanti;
(ma quali?)(ma quali?)
BOZZA DECRETO COGENERAZIONE
Considerato che l’art. 30, comma 11 della legge , gg99/2009 stabilisce che il regime di sostegno sia riconosciuto sulla base del risparmiosia riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria e che, al fine di perseguire l’ bi tti di i i d itl’obiettivo di armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza, il valore economico dello stesso deve essere in linea con quello riconosciuto nei principali Stati q p pMembri dell’ Unione Europea
(è la 5^ volta!)(è la 5 volta!)
CONSIDERAZIONI FINALI
• L’Italia vuole supportare lo sviluppo della i ?cogenerazione?
• Cosa sta facendo di concreto oggi?• Recenti modifiche normative hanno eliminato i pochi benefici che aveva la cogenerazione in Italia.p g• Cosa fanno gli altri paesi europei in materia di oneri sull’autoconsumo?oneri sull autoconsumo?• I TEE sono lo strumento giusto?
I q esto q adro (i h i ti l CHP• In questo quadro (invece che incentivare la CHP se ne eliminano gli attuali benefici) come si può
h l A i lt f i i ti tipensare che l’Agricoltura faccia investimenti?