La Città Metropolitana Torinese nel disegno di legge "Delrio"

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Assemblea CSA Comune di Grugliasco 24 ottobre 2013 La La Citt Citt à à Metropolitana Torinese Metropolitana Torinese nel disegno di legge nel disegno di legge Delrio Delrio Marco Orlando [email protected]

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Relazione tecnica all'assemblea CSA - Comune di Grugliasco - 24 ottobre 2013

Transcript of La Città Metropolitana Torinese nel disegno di legge "Delrio"

Assemblea CSA

Comune di Grugliasco

24 ottobre 2013

La La CittCittàà Metropolitana Torinese Metropolitana Torinese

nel disegno di legge nel disegno di legge ““DelrioDelrio””

Marco Orlando

[email protected]

Di cosa parleremo

� Area e città metropolitana come fenomeni territoriali: le precedenti delimitazioni

� La città metropolitana come fenomeno giuridico: i modelli legislativi nel tempo

� Il disegno di legge “Delrio” (A.C. 1542)

� I problemi applicativi della riforma

Le delimitazioni dell’area metropolitana in Piemonte dal 1972 al 2012

Delimitazioni dell’A.M. /1

� Risale al DPGR 719/72 la prima delimitazione dell'area metropolitanasecondo la Regione Piemonte, composta da 54 comuni.

� Con il successivo DCR 978/3905 del 1995, è stata indicato un nuovo perimetro composto da 33 comuni

Delimitazioni dell’A.M. /2

� Adottato nel 1999 dalla Provincia di Torino (e in seconda edizione nel 2010), Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale individua un ambito di riferimento dell'area metropolitana comprendente Torino e 16 comuni limitrofi.

Delimitazioni dell’A.M. /3

� Attiva fra il 2000 e il 2004, formata da 38 Comuni, la Conferenza Metropolitana Torinese intendeva divenire una sede stabile di confronto tra le amministrazioni locali, per mettere in comune i problemi e ricercare soluzioni congiunte.

Delimitazioni dell’A.M. /4

� Un Tavolo Metropolitanoformato da 17 comuni e istituito dai sindaci a inizio 2008 e ancora attivo, intende affrontare i temi del governo locale che hanno una rilevanza intercomunale.

I modelli legali di area e cittàmetropolitana dal 1990 al 2012

Il modello legale di areaarea metropolitana nel Testo Unico Enti Locali

Art. 22. Aree metropolitane.

� 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

� 2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la Regione procede entro centottanta giorni dalla proposta stessa alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la Regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la Regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.

� 3. Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.

I modelli legali di cittcittàà metropolitana nel Testo Unico Enti Locali/1

Art. 23. Città metropolitane.

� 1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 22, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.

� 2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia convocano l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.

� 3. La proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è presentata dalla Regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.

I modelli legali di cittcittàà metropolitana nel Testo Unico Enti Locali/2

� 4. All'elezione degli organi della città metropolitana si procede nel primo turno utile ai sensi delle leggi vigenti in materia di elezioni degli enti locali.

� 5. La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie collettività locali.

� 6. Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, considerando l'area della città come territorio di una nuova provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai princìpi contenuti nel presente comma.

� 7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in materia di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione regionale

Caratteristiche della cittcittàà metropolitana nel TUEL

� Ente locale eventuale/volontario a ordinamento differenziato rispetto agli altri enti locali

� Alternative possibili: la sola delimitazione dell’A.M., la costituzione di ambiti sovralocali di cooperazione o la costituzione della C.M. “per determinate materie”

� Necessarie la contiguità territoriale tra i comuni e il rapporto di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attivitàeconomiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali

� I confini dell’A.M. possono dunque non coincidere con quelli della C.M.

� Il rapporto tra Provincia e C.M. è di ritaglio territoriale e funzionale (“acquisisce le funzioni nel territorio”) ma non prevede ulteriori funzioni alla C.M.

La città metropolitana per la legge costituzionale n. 3/2001

� Equiparazione agli altri enti locali

� Ente giuridicamente necessitato

� Competenza legislativa esclusiva statale in ordine alla sua legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali

� Sottrazione all’autonomia comunale/regionale

� Ente prefigurato con funzioni “originarie” e non ottenute per ritaglio da altri livelli di governo

La città metropolitana per la legge 42/2009

� La disciplina transitoria introdotta dalla legge 42/2009 deve essere contestualizzata in un periodo storico di forte pressione sul Governo delle città capoluogo di regione per ottenere la trasformazione ipso facto in Città Metropolitane.

� I 10 capoluoghi più grandi avrebbero acquisito uno status migliorativo e i poteri delle province entro i limiti delle cinte daziarie, senza necessariamente coinvolgere l’adesione dei comuni limitrofi.

� Nelle aree metropolitane di Milano e di Venezia erano state avviate delle procedure istitutive secondo il modello della legge 42/2009, che tuttavia non sono arrivate alla conclusione dell’iter.

Gli esperimenti avviati sul modello: effetti sulla governance

La città metropolitana per il D.L. 95/2012 (“Spending Review”)

� La “spending review” dell’agosto 2012 aveva abrogato espressamente i precedenti modelli di Area e Città metropolitana e li aveva sostituiti con un modello interamente regolato dalla legge dello Stato

� Il modello partiva dalla coincidenza del territorio della Città Metropolitana con quello delle attuali province soppresse.

La bocciatura della Corte Costituzionale

� Con la sentenza n. 220 del 31 luglio 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la “riforma Monti” censurando pesantemente il metodo riformatore usato dal Governo.

� Secondo la Corte non si può determinare un nuovo assetto ordinamentale dei poteri democratici per via di decreto-legge o, comunque, di legislazione emergenziale.

Il disegno di legge “Delrio”

Finalità istituzionali della CittàMetropolitana

� il disegno di legge individua le città metropolitane come enti territoriali di secondo livello, cioè a rappresentatività democratica indiretta, e attribuisce loro due finalità istituzionali:

� lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante la programmazione e la gestione integrata dei servizi;

� la promozione e le relazioni esterne (financo internazionali) della “comunità metropolitana”.

Le funzioni fondamentali della CittàMetropolitana/1

Art. 9:

<<Alla città metropolitana sono attribuite le funzioni delle province

nonché, ai sensi dell’articolo 117, primo comma, lettera p), della

Costituzione (…) le seguenti funzioni fondamentali:

� a) adozione annuale del piano strategico del territorio metropolitano,

che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle

funzioni dei comuni e delle unioni dei comuni compresi nell’area, anche

rispetto all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni;

� b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di

comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di interesse della

comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all’attività e

all’esercizio delle funzioni dei comuni ricompresi nell’area;

Le funzioni fondamentali della CittàMetropolitana/2

� c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici,

organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito

metropolitano;

� d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la

coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell’ambito

metropolitano;

� e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale,

anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di

ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana

come delineata nel piano strategico annuale del territorio;

� f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di

digitalizzazione in ambito metropolitano.

Le residue funzioni fondamentali delle Province

� pianificazione territoriale di coordinamento e valorizzazione dell’ambiente

� pianificazione del trasporto pubblico e autorizzazione del trasporto privato, gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione;

� programmazione della rete scolastica

La governance della Città Metropolitana

� la Città Metropolitana avrà un Sindaco metropolitano, un Consiglio metropolitano e una Conferenza metropolitana

� Dal 1 gennaio 2014 il Sindaco Metropolitano saràper legge il Sindaco di Torino

� Lo Statuto potrà poi prevedere, in alternativa, che il Sindaco metropolitano sia eletto a suffragio universale

La governance della Città Metropolitana

� Il Consiglio metropolitano avrà una composizione variabile nell’arco dei primi tre anni (2014-2017) e a regime prevederà la presenza dei sindaci dei comuni superiori a 15.000 abitati e dei presidenti delle Unioni di Comuni sopra i 10.000 abitanti

� Lo Statuto potrà poi prevedere, in alternativa, che il Consiglio sia eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali oppure a suffragio universale e diretto, ma ma

non prima del 2017 non prima del 2017

La governance della Città Metropolitana

� La Conferenza metropolitana sarà costituita dai 315 sindaci della Provincia, salvo che 1/3 dei comuni o comuni che rappresentano 1/3 della popolazione non deliberino di recedere entro il 28 febbraio 2014

La governance della Città Metropolitana

� L’eventuale elezione a suffragio universale e diretto del Sindaco e del Consiglio dovrà comunque essere preceduta dalla riarticolazione della Città di Torino in più comuni

� La procedura prevede un referendum tra tutti i cittadini della Città Metropolitana e una legge regionale di istituzione dei nuovi comuni

La governance della Città Metropolitana

� Il Consiglio e la Conferenza Metropolitana avranno poteri deliberativi con voto ponderato, secondo la rappresentatività territoriale

Le specificità territoriali e socio-economiche della CittàMetropolitana

Caratteristiche territoriali della CittàMetropolitana Torinese

� La Città Metropolitana Torinese sarà composta da 315 comuni distribuiti su un territorio di 6.832,3 Kmq e abitato da 2.302.353 persone, pari al 3,8% della popolazione italiana.

� Sarà un ente territoriale di tipo tradizionale, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, finanziaria e di organizzazione rispetto ai comuni aderenti.

IL CONFRONTO FRA LE CITTA’ METROPOLITANE ITALIANE

ProvinciaSup.

kmqProvincia

N.

comun

i

Provincia Pop. Provincia Dens. ab./kmq

4. Torino 6.830 1. Torino 315 1. Roma 4.194.06

8

1. Napoli 2.631

9. Roma 5.381 13.

Milano

134 2. Milano 3.156.69

4

3. Milano 1.999

19. Bari 3.825 15. Roma 121 3. Napoli 3.080.87

3

5. Roma 779

21. Bologna 3.702 27.

Reggio C.

97 4. Torino 2.302.35

3

8.

Genova

480

26. Firenze 3.514 30.

Napoli

92 5. Bari 1.258.70

6

15.

Venezia

350

35. Reggio C. 3.183 49.

Genova

67 11.

Firenze

998.098 17.

Torino

337

55. Venezia 2.466 56.

Bologna

60 12.

Bologna

991.924 18. Bari 329

77. Genova 1.838 73.

Venezia

44 18.

Genova

882.718 26.

Firenze

284

83. Milano 1.579 74.

Firenze

44 20.

Venezia

863.133 30.

Bologna

268

96. Napoli 1.171 76. Bari 41 31.

Reggio C.

566.977 53.

Reggio C.

178

fonte: Servizio Urbanistica della Provincia di Torino - 2012

Rapporti di interdipendenza tra il capoluogo e il territorio: IL CASO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

fonte: Servizio Urbanistica della Provincia di Torino - 2012

IL POLICENTRISMO territoriale della Provincia di Torino

fonte: Servizio Urbanistica della Provincia di Torino - 2012

La riorganizzazione dei servizi/1

Il disegno di legge Delrio propone una ri-articolazione dei sistemi di erogazione su tre diverse dimensioni di scala:

� la dimensione “di prossimità”, affidata di norma alla cura delle unioni di comuni e dei comuni singoli se superiori a 5.000 abitanti in pianura o 3.000 abitanti in collina e montagna.

La riorganizzazione dei servizi/2

� la dimensione “metropolitana”, affidata alla cura della Città Metropolitana, la quale in prima istanza viene prevista con un territorio pari all’intero territorio delle relative attuali province;

� Se qualche comune dovesse recedere dalla CittàMetropolitana, il governo intermedio sarà “conteso”fra due o più enti che si divideranno il territorio che oggi è della Provincia di Torino.

� Le ricostituite “province” avranno comunque vita solo fino alla soppressione costituzionale (A.C. 1543).

La riorganizzazione dei servizi/3

� la dimensione di “area vasta”, affidata in teoria a unioni di comuni competitive nei territori non compresi nella Città Metropolitana (nelle altre ex-province del Piemonte)

� Probabilmente, il governo di area vasta verràattratto alla competenza gestionale delle regioni, che saranno le probabili destinatarie delle funzioni oggi gestite dalle 102 province non metropolitane.

Patrimonio e risorse umane della CittàMetropolitana

� Nell’ipotesi migliore, il patrimonio e le risorse umane transitano integralmente nel nuovo Ente

� Nell’ipotesi in cui una parte del territorio eserciti il recesso, dovrà essere attuato un piano di riparto tra la Città Metropolitana e le ricostituite piccole province

� E’ garantita la componente fissa della retribuzione (ma l’UPI ha proposto un emendamento che salvaguarda l’intero trattamento giuridico ed economico)

I problemi applicativi del disegno di legge “Delrio”

Problemi applicativi della riforma/1

� Oggi i servizi cd. “a rete” (acqua, energia, trasporti, rifiuti) della Provincia di Torino sono già organizzati su una scala territoriale che esorbita dalla conurbazione torinese e che, in alcuni casi eccede perfino la circoscrizione provinciale.

� Nell’ipotesi in cui, durante il passaggio organizzativo dalla Provincia alla Città Metropolitana si determini la “secessione” di una parte dei comuni, si corre il rischio di dover prima disarticolare e poi riarticolare i servizi a rete su scale dimensionali più piccole (Area Metropolitana + Aree esterne/Valli).

Problemi applicativi della riforma/2

� La Provincia di Torino è molto disomogenea: è un sistema territoriale e sociale in cui si passa da quasi 1.000 abitanti/kmq in pianura a soli 314 abitanti/kmq in montagna. Inoltre, dei 315 comuni che la compongono solo quattordici hanno una popolazione superiore a 20.000 abitanti, e dolo uno (Torino) ha piùdi 60.000 abitanti.

� Degli altri 301, ben 140 comuni hanno tra 1000 e 5000 abitanti e 114 hanno meno di 1000 abitanti: complessivamente, quindi, 254 comuni su 315 (l’81%) sono classificati come <<piccoli>> o <<piccolissimi>>.

Problemi applicativi della riforma/3

� Diminuendo il territorio (nell’ipotesi della secessione) si riduce la capacità delle amministrazioni di far fronte alle esigenze di bilancio attraverso le entrate derivanti dalla riscossione dei tributi propri ed aumenta il loro grado di dipendenza finanziaria dalle entrate derivate da trasferimenti, di parte statale e regionale.

� In una dimensione di area vasta (territorio ampio e consistenza demografica) come l’attuale Provincia di Torino si riescono a realizzare delle economie di scala che sono invece impossibili nelle aree di minori dimensioni territoriali e demografiche.

Problemi applicativi della riforma/4

� il disegno di legge nazionale non permette al legislatore regionale di intervenire differenziando

la disciplina della Città Metropolitana Torinese in funzione delle disomogeneità del territorio.

� E questo è sicuramente da annoverare tra i piùgravi limiti della riforma in esame.

Grazie per la cortese Grazie per la cortese

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