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    Giuseppe Bottai21 aprile 1927

    La Carta delLavoro

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    La presente edizione telematica del testo stata curata e realizzata da AVGVSTO

    (http://augustomovimento.blogspot.com/) [2009]

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    In virt di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi della produzione interessinazionali, le Corporazioni sono dalla legge riconosciute come organi di Stato.Quali rappresentanti degli interessi unitari della produzione, le Corporazioni possonodettar norme obbligatorie sulla disciplina dei rapporti di lavoro e anche sul

    coordinamento della produzione tutte le volte che ne abbiano avuto i necessari poteri dalleassociazioni collegate.

    VII

    Lo Stato corporativo considera liniziativa nel campo della produzione come lo strumentopi efficace e pi utile nellinteresse della Nazione.Lorganizzazione privata della produzione essendo una funzione di interesse nazionale,lorganizzatore dellimpresa responsabile dellindirizzo della produzione di fronte alloStato. Dalla collaborazione delle forze produttive deriva fra esse reciprocit di diritti e didoveri. Il prestatore dopera, tecnico, impiegato od operaio, un collaboratore attivodellimpresa economica, la direzione della quale spetta al datore di lavoro che ne ha laresponsabilit.

    VIII

    Le associazioni di datori di lavoro hanno lobbligo di promuovere in tutti i modilaumento, il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi. Le rappresentanzedi coloro che esercitano una libera professione o unarte e le associazioni di pubblicidipendenti concorrono alla tutela degli interessi dellarte, della scienza e delle lettere, alperfezionamento della produzione e al conseguimento dei fini morali dellordinamentocorporativo.

    IX

    Lintervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando manchi osia insufficiente liniziativa privata o quando siano in giuoco interessi politici dello Stato.Tale intervento pu assumere la forma del controllo, dellincoraggiamento e della gestione

    diretta.

    X

    Nelle controversie collettive del lavoro lazione giudiziaria non pu essere intentata selorgano corporativo non ha prima esperito il tentativo di conciliazione.Nelle controversie individuali concernenti linterpretazione e lapplicazione dei contratticollettivi di lavoro, le associazioni professionali hanno facolt di interporre i loro uffici perla conciliazione.

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    La competenza per tali controversie devoluta alla magistratura ordinaria, con laggiuntadi assessori designati dalle associazioni professionali interessate.

    XI

    Le associazioni hanno lobbligo di regolare, mediante contratti collettivi, i rapporti dilavoro per le categorie di datori di lavoro e di lavoratori, che rappresentano.Il contratto collettivo di lavoro si stipula fra associazioni di primo grado, sotto la guida e ilcontrollo delle organizzazioni centrali, salva la facolt di sostituzione da partedellassociazione di grado superiore, nei casi previsti dalla legge o dagli statuti.Ogni contratto collettivo di lavoro, sotto pena di multa, deve contenere norme precise suirapporti disciplinari, sul periodo di prova, sulla misura e sul pagamento dellaretribuzione, sullorario di lavoro.

    XII

    Lazione del sindacato, lopera conciliativa degli organi corporativi e la sentenza dellamagistratura del lavoro garantiscono la corrispondenza del salario alle esigenze normali divita, alle possibilit della produzione e al rendimento del lavoro. La determinazione delsalario sottratta a qualsiasi norma generale e affidata allaccordo delle parti nei contratticollettivi.

    XIII

    Le conseguenze delle crisi di produzione e dei fenomeni monetari devono equamenteripartirsi fra tutti i fattori della produzione.I dati rilevati dalle pubbliche amministrazioni, dallistituto centrale di statistica e dalleassociazioni professionali legalmente riconosciute, circa le condizioni della produzione edel lavoro e la situazione del mercato monetario, e le variazioni del tenore di vita deiprestatori dopera, coordinati ed elaborati dal Ministero delle Corporazioni, daranno il

    criterio per contemperare gli interessi delle varie categorie e delle classi fra di loro e diqueste collinteresse superiore della produzione.

    XIV

    La retribuzione deve essere corrisposta nella forma pi consentanea alle esigenze dellavoro e dellimpresa.Quando la retribuzione sia stabilita a cottimo, e la liquidazione dei cottimi sia fatta aperiodi superiori alla quindicina, sono dovuti adeguati acconti quindicinali o settimanali.

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    Il lavoro notturno, non compreso in regolari turni periodici, viene retribuito con unapercentuale in pi, rispetto al lavoro diurno.Quando il lavoro sia retribuito a cottimo, le tariffe di cottimo debbono essere determinatein modo che alloperaio laborioso, di normale capacit lavorativa, sia consentito di

    conseguire un guadagno minimo oltre la paga base.

    XV

    Il prestatore di lavoro ha diritto al riposo settimanale in coincidenza con le domeniche. Icontratti collettivi applicheranno il principio tenendo conto delle norme esistenti, delleesigenze tecniche delle imprese, e nei limiti di tali esigenze procureranno altres che sianorispettate le festivit civili e religiose secondo le tradizioni locali. Lorario di lavoro dovressere scrupolosamente e intensamente osservato dal prestatore dopera.

    XVI

    Dopo un anno di ininterrotto servizio il prestatore dopera, nelle imprese a lavorocontinuo, ha diritto ad un periodo annuo di riposo feriale retribuito.

    XVII

    Nelle imprese a lavoro continuo il lavoratore ha diritto, in caso di cessazione dei rapportidi lavoro per licenziamento senza sua colpa, ad una indennit proporzionata agli anni diservizio. Tale indennit dovuta anche in caso di morte del lavoratore.

    XVIII

    Nelle imprese a lavoro continuo, il trapasso dellazienda non risolve il contratto di lavoro,e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.

    Egualmente la malattia del lavoratore, che non ecceda una determinata durata, non risolveil contratto di lavoro. Il richiamo alle armi o in servizio della MVSN non causa dilicenziamento.

    XIX

    Le infrazioni alla disciplina e gli atti che perturbino il normale andamento dellazienda,commessi dai prenditori di lavoro, sono puniti, secondo la gravit della mancanza, con lamulta, con la sospensione dal lavoro e, per i casi pi gravi, col licenziamento immediato

    senza indennit.

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    Saranno specificati i casi in cui limprenditore pu infliggere: la multa o la sospensione o illicenziamento immediato senza indennit.

    XX

    Il prestatore di opera di nuova assunzione soggetto ad un periodo di prova, durante ilquale reciproco il diritto alla risoluzione del contratto, col solo pagamento dellaretribuzione per il tempo in cui il lavoro stato effettivamente prestato.

    XXI

    Il contratto collettivo di lavoro estende i suoi benefici e la sua disciplina anche ai lavoratoria domicilio. Speciali norme saranno dettate dallo Stato per assicurare la polizia e ligienedel lavoro a domicilio.

    XXII

    Lo Stato accerta e controlla il fenomeno della occupazione e della disoccupazione deilavoratori, indice complessivo delle condizioni della produzione e del lavoro.

    XXIII

    Gli uffici di collocamento sono costituiti a base paritetica sotto il controllo degli organicorporativi dello Stato. I datori di lavoro hanno lobbligo di assumere i prestatori doperapel tramite di detti uffici. Ad essi data facolt di scelta nellambito degli iscritti neglielenchi con preferenza a coloro che appartengono al Partito e ai Sindacati fascisti, secondola anzianit di iscrizione.

    XXIV

    Le associazioni professionali di lavoratori hanno lobbligo di esercitare unazione selettiva

    fra i lavoratori, diretta ad elevarne sempre di pi la capacit tecnica e il valore morale.

    XXV

    Gli organi corporativi sorvegliano perch siano osservate le leggi sulla prevenzione degliinfortuni e sulla polizia del lavoro da parte dei singoli soggetti alle associazioni collegate.

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    La previdenza unalta manifestazione del principio di collaborazione. Il datore di lavoroe il prestatore dopera devono concorrere proporzionalmente agli oneri di essa. Lo Stato,mediante gli organi corporativi e le associazioni professionali, procurer di coordinare e diunificare, quanto pi possibile, il sistema e gli istituti della previdenza.

    XXVII

    Lo Stato fascista si propone:1) il perfezionamento dellassicurazione infortuni;2) il miglioramento e lestensione dellassicurazione maternit;3) lassicurazione delle malattie professionali e della tubercolosi come avviamentoallassicurazione generale contro tutte le malattie;4) il perfezionamento dellassicurazione contro la disoccupazione involontaria;5) ladozione di forme speciali assicurative dotalizie pei giovani lavoratori.

    XXVIII

    compito delle associazioni di lavoratori la tutela dei loro rappresentanti nelle praticheamministrative e giudiziarie, relative allassicurazione infortuni e alle assicurazioni sociali.Nei contratti collettivi di lavoro sar stabilita, quando sia tecnicamente possibile, lacostituzione di casse mutue per malattia col contributo dei datori di lavoro e dei prestatoridi opera, da amministrarsi da rappresentanti degli uni e degli altri, sotto la vigilanza degliorgani corporativi.

    XXIX

    Lassistenza ai propri rappresentanti, soci e non soci, un diritto e un dovere delleassociazioni professionali. Queste debbono esercitare direttamente le loro funzioni diassistenza, n possono delegarle ad altri enti od istituti, se non per obiettivi dindolegenerale, eccedenti gli interessi delle singole categorie.

    XXX

    Leducazione e listruzione, specie la istruzione professionale, dei loro rappresentanti, socie non soci, uno dei principali doveri delle associazioni professionali. Esse devonoaffiancare lazione delle Opere nazionali relative al Dopolavoro e alle altre iniziative dieducazione.