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R.S.U. Siae Microelettronica La busta paga Le normative che regolano la materia in questione, e che spieghiamo all’interno di questo capitolo, si applicano a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal contratto di lavoro applicato. Funzione della busta paga (Legge n. 4 del 5 gennaio 1953) Al momento del pagamento della retribuzione, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore un documento, la busta paga, contenente gli elementi che compongono la retribuzione stessa nonché alcune altre informazioni. La funzione della busta paga é quella di documentare quanto il lavoratore percepisce in un dato periodo lavorativo, da parte di un determinato datore di lavoro, in ottemperanza al contratto di lavoro applicato o alle leggi vigenti in materia previdenziale e fiscale. La busta paga ha validità giuridica e può, pertanto, essere utilizzata in caso di controversia con il datore di lavoro davanti all’autorità giudiziaria. É importante quindi conservarla. I termini entro i quali effettuare dei reclami sono: - 1 anno per errori di calcolo - 5 anni per erronee interpretazioni delle norme contrattuali e di legge. Prescrizione dei crediti di lavoro I crediti di lavoro si prescrivono normalmente in 5 anni. Il lavoratore pertanto non deve lasciar scadere questo termine senza mettere in mora il datore di lavoro debitore. Occorre in altre parole comunicare formalmente all’azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà di ottenere il pagamento di quanto dovuto, specificando le voci retributive che si ritengono non percepite (per esempio: arretrati per straordinari, livello superiore, mensilità aggiuntive, Tfr). Attenzione: malgrado vi siano dubbi, sulla loro legittimità costituzionale, permangono dei termini di prescrizione inferiori ai 5 anni, nello specifico: - 1 anno, per elementi retributivi corrisposti con periodicità inferiore al mese; - 3 anni, per elementi retributivi corrisposti con periodicità superiore al mese (mensilità aggiuntive, premi annuali, indennità sostitutive, ferie, festività, ecc.) I termini di decorrenza della prescrizione cominciano a decorrere con modalità differenti tra le grandi o le piccole aziende, intendendo come grandi quelle dove si applica la tutela, cosiddetta reale, sui licenziamenti (di cui all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori), per piccole, quelle in cui si applica la limitata tutela prevista dalla legge 108/1990. Più chiaramente, si applica la tutela reale dello Statuto in tutte le unità produttive con più di 15 addetti e comunque, anche nelle unità più piccole, se l’azienda ha, nel complesso, più di 60 addetti. Negli altri casi si applica la limitata tutela della legge 108/90. Ora nelle aziende grandi, con tutela reale, la prescrizione decorre dalla data di mancata

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Page 1: La busta paga - R.S.U. Siae Microelettronica ·  · 2008-10-12R.S.U. Siae Microelettronica La busta paga Le normative che regolano la materia in questione, e che spieghiamo all’interno

R.S.U. Siae Microelettronica

La busta paga

Le normative che regolano la materia in questione, e che spieghiamo all’interno di questo capitolo, si applicano a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal contratto di lavoro applicato.

Funzione della busta paga (Legge n. 4 del 5 gennaio 1953) Al momento del pagamento della retribuzione, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore un documento, la busta paga, contenente gli elementi che compongono la retribuzione stessa nonché alcune altre informazioni. La funzione della busta paga é quella di documentare quanto il lavoratore percepisce in un dato periodo lavorativo, da parte di un determinato datore di lavoro, in ottemperanza al contratto di lavoro applicato o alle leggi vigenti in materia previdenziale e fiscale. La busta paga ha validità giuridica e può, pertanto, essere utilizzata in caso di controversia con il datore di lavoro davanti all’autorità giudiziaria. É importante quindi conservarla. I termini entro i quali effettuare dei reclami sono: - 1 anno per errori di calcolo - 5 anni per erronee interpretazioni delle norme contrattuali e di legge.

Prescrizione dei crediti di lavoro I crediti di lavoro si prescrivono normalmente in 5 anni. Il lavoratore pertanto non deve lasciar scadere questo termine senza mettere in mora il datore di lavoro debitore. Occorre in altre parole comunicare formalmente all’azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà di ottenere il pagamento di quanto dovuto, specificando le voci retributive che si ritengono non percepite (per esempio: arretrati per straordinari, livello superiore, mensilità aggiuntive, Tfr). Attenzione: malgrado vi siano dubbi, sulla loro legittimità costituzionale, permangono dei termini di prescrizione inferiori ai 5 anni, nello specifico: - 1 anno, per elementi retributivi corrisposti con periodicità inferiore al mese; - 3 anni, per elementi retributivi corrisposti con periodicità superiore al mese (mensilità aggiuntive, premi annuali, indennità sostitutive, ferie, festività, ecc.) I termini di decorrenza della prescrizione cominciano a decorrere con modalità differenti tra le grandi o le piccole aziende, intendendo come grandi quelle dove si applica la tutela, cosiddetta reale, sui licenziamenti (di cui all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori), per piccole, quelle in cui si applica la limitata tutela prevista dalla legge 108/1990. Più chiaramente, si applica la tutela reale dello Statuto in tutte le unità produttive con più di 15 addetti e comunque, anche nelle unità più piccole, se l’azienda ha, nel complesso, più di 60 addetti. Negli altri casi si applica la limitata tutela della legge 108/90. Ora nelle aziende grandi, con tutela reale, la prescrizione decorre dalla data di mancata

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erogazione del singolo elemento retributivo e pertanto anche durante il rapporto di lavoro; nelle aziende piccole, con tutela della legge 108/90, i termini di prescrizione decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento).

Le informazioni che devono essere contenute nella busta paga La legge citata non prescrive un particolare modello di busta paga. Pertanto ogni datore di lavoro adotta il proprio. Tuttavia tutti debbono contenere almeno le seguenti informazioni: 1) nome e cognome del lavoratore; 2) qualifica professionale, attribuitagli dal datore di lavoro in relazione alle mansioni effettivamente svolte; 3) dati identificativi del datore di lavoro; la busta paga deve contenere gli elementi identificativi del datore di lavoro indipendentemente dalla forma giuridica che ha assunto lo stesso (impresa individuale o società). E deve quindi contenere la firma o il timbro del datore di lavoro stesso; 4) periodo cui la retribuzione si riferisce; 5) inoltre la busta paga deve contenere l’indicazione: - degli assegni per nucleo familiare (se spettanti), - di tutti gli elementi che compongono la retribuzione, - delle singole trattenute distintamente elencate.

Analisi delle singole voci La retribuzione netta che percepisce il lavoratore in busta paga si ottiene sommando un insieme di voci e sottraendo dal totale di queste ultime le ritenute previste per legge. Le singole voci che compongono la retribuzione lorda vengono trattate nel capitolo dal titolo: La retribuzione. Vengono prese in esame e presentate al lettore sia la funzione, cioè a quale aspetto della prestazione lavorativa si riferisce la singola voce, sia l’origine (cioè se frutto di contrattazione confederale, nazionale di categoria, aziendale, ecc.), oltre ad altre osservazioni utili . Qui di seguito tratteremo le ritenute, le detrazioni, gli assegni familiari, le trattenute sindacali e il procedimento per ottenere la retribuzione netta.

Determinazione della retribuzione lorda La somma delle singole voci retributive, trattate nel capitolo dal titolo La retribuzione, costituisce la retribuzione lorda. É opportuno osservare che mentre gli impiegati vengono retribuiti su base mensile, il salario per gli operai é invece calcolato sulla base delle ore effettivamente lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dell'anno. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le retribuzioni mensili delle singole voci per 173 (ore di lavoro teoriche in un mese).

La mensilizzazione per gli operai e il conguaglio mensile o annuo E’ ormai invalsa l’abitudine presso la stragrande maggioranza delle aziende di corrispondere la retribuzione mensile degli operai sulla base di 173 ore. Numerose aziende, tenendo fisse le 173 ore mensili, operano solo conguagli in detrazione in caso di permessi o assenze non retribuiti o in aggiunta, nel caso di lavoro straordinario. Per equiparare il salario degli operai allo stipendio degli impiegati, alcune aziende non corrispondono agli operai la retribuzione per le festività cadenti nelle giornate di sabato. Questo comportamento risulta illegittimo ed errato per due motivi: 1 - l’operaio deve essere liquidato sulla base delle ore effettivamente lavorate. Le ore lavorative in un anno risultano essere 2.080 oppure 2.088 e non 2076 come risulta

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moltiplicando 173 per 12. Quindi il datore di lavoro deve operare un conguaglio mensile o annuale in modo da corrispondere la retribuzione per le ore effettivamente prestate; 2 - per disposizione di legge e di contratto all’operaio devono essere sempre retribuite le festività cadenti nella giornata di sabato.

Reclami e controversie I reclami e le controversie di lavoro possono essere regolati in duplice modo: - per via sindacale, secondo quanto disposto dalla disciplina generale del contratto nazionale, e cioè: direttamente mediante un accordo con l’azienda; indirettamente, ma sempre in azienda, ricorrendo alle rappresentanze sindacali unitarie; mediante l’Ufficio vertenze del sindacato che convoca l’azienda nelle opportune sedi; - mediante i disposti della legge 11.8.1973, n.533, che modifica gli articoli 409 e seguenti del Codice Civile. La legge fissa due livelli per la soluzione di reclami e controversie: la conciliazione per tramite di apposite commissioni costituite presso l’Ufficio provinciale del Lavoro; il ricorso alla magistratura (causa), con funzione di giudice del lavoro. Tale ricorso può avere tre gradi di giudizio: pretura, tribunale, cassazione. Comunque il decreto legislativo 80/1998 stabilisce che chi intende proporre in giudizio una causa di lavoro deve prima promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla cui conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso l’apposita commissione istituita presso l’Ufficio Provinciale del lavoro. RINUNCE E TRANSAZIONI La rinuncia E’ un atto unilaterale del lavoratore che rinuncia ai propri diritti. Essa non può riguardare diritti futuri. Qualora riguardi diritti passati è impugnabile entro 6 mesi dall’avvenuto atto di rinuncia con atto scritto (raccomandata con ricevuta di ritorno). La transazione E’ un atto privato tra lavoratore e azienda con il quale il lavoratore definisce la controversia rinunciando in parte a un suo diritto disponibile. La transazione è impugnabile entro 6 mesi con atto scritto (raccomandata con ricevuta di ritorno).

LE TRATTENUTE Ritenute previdenziali e assistenziali Ottenuta la retribuzione lorda, attraverso la somma delle diverse voci retributive, per determinare la retribuzione netta é necessario detrarre innanzi tutto le ritenute previdenziali e assistenziali e, in secondo luogo le ritenute fiscali. Il datore di lavoro trattiene al lavoratore e versa agli enti previdenziali e assistenziali (a partire dall’1/1/1998) il 9,19% della retribuzione lorda così suddiviso: - 8,89% per il fondo adeguamento pensioni, - 0,30% per il fondo Cassa integrazione. Le aziende più piccole, fino a 15dipendenti, versano solo l’8,89%. Fino al 1998 i datori di lavoro erano tenuti a comunicare ogni anno all’Inps la situazione riassuntiva globale delle retribuzioni corrisposte nell’anno precedente, a ciascun lavoratore. Copia di tale documento doveva essere consegnata anche al dipendente (Modello 01M). A partire dal 1999 tale denuncia è stata sostituita dalla cosiddetta certificazione unica

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(Modello Cud), attestante l’ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, delle ritenute fiscali operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali. Contributo aggiuntivo Ivs Il contributo aggiuntivo Ivs (Invalidità, vecchiaia, superstiti) dell’1%, è dovuto da quei lavoratori: - il cui contributo previdenziale è inferiore al 10%. Per i metalmeccanici i contributi a carico dei lavoratori dipendenti sono pari all'8,89% per dipendenti da aziende che occupano meno di 15 addetti e al 9,19% per chi lavora in aziende che occupano più di 15 addetti; - le cui retribuzioni eccedono il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per il 2000 fissato in 66.324.000 lire). In sostanza la percentuale va calcolata, per il 2000, sulle retribuzioni eccedenti i 66.324.000 di lire annue. Peraltro l’Inps, con circolare 298 del 30 dicembre 1992, aveva chiarito che il limite annuo su cui va calcolato l’importo deve essere mensilizzato cioè l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata mensilmente sulla retribuzione eccedente, che, per il 2000, è pari a 5.527.000. Questa procedura potrebbe dar luogo alla necessità, a fine anno, di operare un conguaglio. Il conguaglio contributivo Alla fine dell’anno, o al massimo con la retribuzione relativa al mese di gennaio dell’anno successivo i datori di lavoro dovranno effettuare, per effetto dell’applicazione di particolari normative in materia contributiva, gli eventuali conguagli tra i contributi pagati e quelli realmente dovuti. I motivi che possono determinare questo tipo di conguaglio sono diversi: - il premio di risultato - le erogazioni liberali - i fringe benefits - il massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 Ritenute fiscali Il datore di lavoro, nella sua qualità di sostituto di imposta è tenuto ad effettuare al momento della corresponsione della retribuzione, una ritenuta a titolo di acconto, su quanto corrisponde al dipendente sia in relazione alle somme e prestazioni a proprio carico, sia in relazione a quanto corrisponde per conto terzi (generalmente per conto di istituti previdenziali ed assistenziali). Le modalità di calcolo dell’imposta da ritenere variano a seconda della natura delle somme da assoggettare ad imposta (retribuzione corrente, arretrati e trattamento di fine rapporto) . Lo stesso sostituto di imposta deve provvedere, a fine anno o a fine rapporto, al conguaglio tra le imposte effettivamente dovute dal lavoratore (applicando le aliquote progressive IRPEF), sul totale delle retribuzioni percepite durante l’anno, e l’ammontare delle singole quote trattenute mensilmente. La legge 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005) introduce rilevanti cambiamenti nel sistema del calcolo dell’IRPEF. Le nuove misure sono in vigore dal 1 gennaio 2005 e rappresentano il secondo modulo di modifica dell’IRPEF che si aggiunge a quello già operato a partire dal 2003. I cardini della nuova disciplina sono:

• La riduzione del numero di aliquote da cinque a tre, più un contributo di solidarietà del 4% per i redditi eccedenti €100.000, (cosa che determina una quarta aliquota) e la revisione

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degli scaglioni di imposta; • Abrogazione delle detrazioni di imposta per redditi di lavoro dipendente, di

pensione, di lavoro autonomo e d’impresa minore • La trasformazione delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia in deduzioni per

oneri di famiglia , la cosiddetta ‘no tax family area’che si aggiunge alla ‘no tax area’, quest’ultima confermata sia nei valori che nelle modalità di calcolo;

• Un diverso sistema per determinare l’imponibile, costituito dal reddito complessivo che ora può essere diminuito dalle seguenti voci:

a. gli oneri deducibili previsti dall’art. 10 del Dpr 917/86 (contributi previdenziali obbligatori, assegni periodici al coniuge separato, contributi ad organizzazioni non governative, versamenti alla Chiesa etc.);

b. la no tax area (la deduzione spettante per i vari tipi di reddito già prevista dalla riforma effettuata con la legge Finanziaria 2003)

c. il nuovo sconto per i carichi familiari,( la no tax family area) anch’esso collegato al livello di reddito

Valgono le norme precedenti per quanto riguarda le spese detraibili come interessi passivi su mutui, polizze vita eccetera. Anche le spese sanitarie e tutti gli altri oneri che danno diritto alla detrazione d’imposta nella misura del 19% continuano a funzionare con i vecchi criteri. La no tax area A partire dall’anno 2003 è stato modificato il precedente sistema ed è stata introdotta una deduzione finalizzata a garantire la progressività dell'IRPEF. Da tale data, viene riconosciuta a tutti i contribuenti una fascia di esenzione dall'IRPEF pari a €3.000 a cui vanno sommate le cifre seguenti a seconda delle tipologie di reddito 4.500 € per i lavoratori dipendenti 4.000 € per i pensionati 1.500 € per lavoratori autonomi ed imprese minori Eventuali oneri deducibili in base a quanto previsto dall'art. 10 TUIR. Calcolo della deduzione reale Per il calcolo delle deduzioni dovrà essere utilizzata la seguente formula: Euro 26 mila (reddito convenzionale) +Deduzione fissa (cioè 4.500 o 4.000 o 1500) +3 mila euro +Eventuali oneri deducibili (gli oneri riconosciuti come tali dall'art. 10 Tuir) +Reddito complessivo annuo - Totale (X)

Il valore ottenuto (X) andrà diviso per il reddito convenzionale (€ 26.000) e il risultato* moltiplicato per la deduzione fissa (4.500 + 3.000). Si determina così la deduzione reale su cui calcolare l'imponibile a cui andranno applicate le aliquote della tabella sotto riprodotta:

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(*) Se tale risultato è maggiore o pari a 1 è inutile fare la moltiplicazione, in quanto la deduzione di €7.500 compete per intero.

(*) Se invece è pari o inferiore a 0 è inutile fare la moltiplicazione in quanto la deduzione non compete.

La no tax family area A partire dal gennaio 2005 anche le detrazioni di imposta per carichi di famiglia vengono trasformate in deduzione per oneri di famiglia, la cosiddetta: ‘no tax family area’ Le nuove deduzioni:

• deducono il reddito complessivo ai fini della tassazione • spettano per il coniuge a carico (che non sia legalmente ed effettivamente

separato), per i figli a carico (compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi e gli affidati o affiliati), a prescindere dall’età e dalla circostanza che convivano con il contribuente, e per ogni altra persona a carico di cui all’art. 433 del codice civile (che conviva con il contribuente o percepisca assegni familiari non risultanti da provvedimento dell’autorità giudiziaria)

• le deduzioni per i figli e per le altre persone a carico sono da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione. La ripartizione è decisa dai soggetti che possono chiedere la deduzione, in funzione della convenienza. Pertanto può anche essere utilizzata interamente da un solo avente diritto.

• Le deduzioni spettano a condizione che le persone interessate non possiedano un reddito complessivo superiore a € 2840,51 al lordo di: oneri deducibili , deduzioni per no tax area e per no tax family area.

A) Tabella delle deduzioni per oneri di famiglia – no tax family area Rapporto di parentela Ammontare unico delle deduzioni

Annuo Mese (:12) Giorno (:365) Coniuge a carico 3200 266,67 8,77 Figli naturali adottivi affiliati o affidati a carico

a) deduzione base: per ciascun figlio

2900 241,67 7.95

b) deduzione maggiorata (assorbe quella del punto a) :

- Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni *

3450 287,50 9,45

- per il primo figlio se l’altro genitore manca **

3200 266,67 8,77

- per ogni figlio portatore di handicap

3700 308,33 10,14

Per ogni altra persona A carico, art. 433 c.c.

2900 241,67 7.95

Note: * Qualora il primo figlio compia 3 anni nel corso dell’anno, la deduzione si applicherà fino mese del compimento del terzo anno di età ** Mancanza del coniuge: per decesso o mancato riconoscimento dei figli.La deduzione, se più favorevole, si applica al primo figlio e per gli altri figli si applica la corrispondente detrazione

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Calcolo della deduzione effettivamente spettante Per il calcolo della deduzione effettivamente spettante occorre utilizzare la seguente formula Euro 78.000 deduzione teorica spettante no tax family area + Eventuali oneri deducibili (gli oneri riconosciuti come tali dall'art. 10 Tuir) + Reddito complessivo annuo - Totale (X) Il valore ottenuto X andrà diviso per € 78.000 il risultato* (coefficiente) moltiplicato per l’ammontare teorico delle deduzioni. Si determina così la deduzione reale utile su cui calcolare l’imponibile a cui andranno applicate le nuove aliquote della tabella di seguito riprodotta.(B) * Se tale risultato è maggiore o pari a 1 è inutile fare la moltiplicazione in quanto la deduzione compete per intero * Se invece è pari o inferiore a zero è inutile fare la moltiplicazione in quanto la deduzione non compete

Clausola di salvaguardia La legge prevede anche una clausola di salvaguardia e cioè la possibilità, in sede di dichiarazione dei redditi, di optare per il vecchio sistema di calcolo dell'Irpef (quello calcolato sino a tutto il 2002) qualora lo stesso risultasse più favorevole di quello determinato dalle nuove disposizioni.

I nuovi scaglioni di imposta progressiva annuale dal 2005

Aliquote Scaglioni annuali Scaglioni mensili 23% Fino a 26.000 € Fino a 2.166 € 29% Da 26.001 a 33.500 € Da 2.166 a 2.791,66 € 33% Da 33.501 a 100.00 € Da 2.791,67 a 8.333 €

39 + 4% Da 100.001 € Da 8.333 € Determinazione della base imponibile e della relativa imposta Retribuzione lorda - Contributi a carico del lavoratore - Deduzione per la progressività della tassazione (no tax area) - Deduzione per carichi di famiglia (no tax family area) = Base imponibile

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Base imponibile Applicazione aliquote per scaglioni di reddito (compreso il contributo di solidarietà del 4%) ragguagliati al periodo di paga = Imposta da trattenere nel periodo di paga Sono previste operazioni di conguaglio(calcolo dell’effettiva imposta dovuta tenendo conto del reddito complessivamente corrisposto), a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro,

Esempio: Lavoratore assunto a tempo indeterminato con retribuzione mensile, al netto dei contributi previdenziali, pari a 2100 € più tredicesima e quattordicesima, moglie e figlio a carico (di età inferiore a tre anni) Determinazione della deduzione per assicurare la progressione (no tax area) reddito convenzionale 26.000 € + deduzione fissa 7.500 € = 33.500 € - reddito del lavoratore € 2.100x14 29.400 € = 4.100 € : reddito convenzionale 26.000 € = 0,15769 x 7.500 € : mesi 12 = Deduzione effettiva mensile 98,55€ Determinazione della deduzione per oneri di famiglia reddito convenzionale 78.000 € + deduzione fissa 6.650 € = 84.650 € - reddito del lavoratore € 2.100x14 29.400 € = 55.250 € : reddito convenzionale 78.000 € = 0,7083 x 6.650 € : mesi 12 = Deduzione effettiva mensile 392,51 € La deduzione effettivamente spettante va sottratta dal reddito complessivo per determinare il reddito imponibile sul quale applicare le aliquote d'imposta.

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Reddito mensile del lavoratore preso ad esempio (al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori) reddito del lavoratore mensile 2.100 € - deduzione per assicurare la progressività 98,55 € - deduzione per oneri di famiglia 392,51 € = Totale imponibile fiscale (mensile) 1.608,94 € Calcolo d’imposta Imponibile Irpef mensile 1.608,94 € - Aliquota al 23% 370.5 € = Imposta 1238,44 € Naturalmente gli importi così calcolati e trattenuti mensilmente saranno soggetti al conguaglio di fine anno. NOTA: Per calcolare in automatico l’imposta visitare la voce calcola la tua IRPEF Deduzione per gli addetti all’assistenza Dal 1 gennaio viene inoltre introdotta una ulteriore deduzione dal reddito complessivo spettante in relazione alle spese sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale, nell’ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.La deduzione spetta anche in relazione a spese che siano state sostenute per le persone di cui all’articolo 433del codice civile:coniuge, figli, anche naturali e adottivi, genitori, ascendenti naturali e adottanti, generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle, anche unilaterali. La disposizione non prevede che il familiare assistito sia a carico del soggetto che sostiene la spesa. Pertanto la deduzione compete anche se il familiare non sia nelle condizioni per essere considerato a carico. Non è necessario inoltre che il familiare non autosufficiente conviva con il soggetto che sostiene l’onere. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Per il calcolo dell’effettiva deduzione spettante si applica il medesimo meccanismo per la determinazione della deduzione per oneri di famiglia. Anche con la nuova deduzione restano comunque deducibili, nel limite di 1.549,37 €, i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, come colf o baby sitter. L’ammontare teorico della deduzione è fissato in €1,820 (quale importo massimo vale a dire se la spesa sostenuta risulta inferiore, nel calcolo della deduzione effettiva si utilizzerà la spesa sostenuta)

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Calcolo della deduzione effettivamente spettante: Dell’importo massimo di € 1.820 spettante teoricamente, va calcolata la parte effettivamente deducibile dal reddito applicando la formula: Euro 78.000 + Deduzione per badanti + Altre deduzioni per oneri familiari + Oneri deducibili - Reddito complessivo = Totale (X) Il valore ottenuto X andrà diviso per € 78.000 e il risultato* (coefficiente) moltiplicato per l’ammontare teorico delle deduzioni. Si determina così la deduzione reale utile su cui calcolare l’imponibile. * Se tale risultato è maggiore o pari a 1 è inutile fare la moltiplicazione in quanto la deduzione compete per intero. * Se invece è pari o inferiore a zero è inutile fare la moltiplicazione in quanto la deduzione non compete. Clausola di salvaguardia La legge prevede anche una clausola di salvaguardia e cioè la possibilità , in sede di dichiarazione dei redditi 2005, di optare per il vecchio sistema di calcolo dell'Irpef (quello calcolato sino a tutto il 2002) qualora lo stesso risultasse più favorevole di quello determinato dalle nuove disposizioni. Effetti sulle addizionali Irpef Le addizionali comunali e regionali Irpef andranno calcolate sul reddito imponibile del lavoratore senza tenere conto delle deduzioni. Tale base imponibile non risulta, pertanto, modificata dell'eventuale presenza delle deduzione volta a garantire la progressività dell'imposizione IRPEF né dalle deduzioni no tax family area. E’ previsto che le trattenute vengano effettuate nel seguente modo:

o in sede di conguaglio di fine anno l’azienda dovrà determinare l’addizionale dovuta da ogni dipendente e la stessa verrà indicata nel cedolino paga

o a partire dal mese successivo a quello dello svolgimento delle operazioni di conguaglio il lavoratore subirà la trattenuta che sarà suddivisa mensilmente in un numero massimo di undici rate di pari importo.

L’addizionale regionale I lavoratori dipendenti, pensionati e titolari di redditi assimilati, dal 1998 versano una tassa alla Regione in cui risiedono. Si chiama addizionale regionale. La sua misura è stata fissata, a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura dello 0,9% dell’imponibile fiscale, al netto degli oneri deducibili. Ciascuna regione con proprio provvedimento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale entro e non oltre il 30 novembre dell’anno precedente alla sua applicazione, può maggiorare

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l’aliquota fino all’1,4%. In attuazione a quanto disposto con decreto legge 347/2001 (interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito con modificazioni nella legge 405/2001, in merito alla facoltà riconosciuta alle regioni, limitatamente all’anno 2002, di aumentare l’aliquota dell’addizionale regionale Irpef, la Regione Lombardia, con legge 18 dicembre 2001, n. 27, pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 24 dicembre 2001, ha provveduto alla variazione dell’aliquota nelle seguenti misure: sui redditi fino a 15.493,71 € 1,20% sui redditi compresi tra 15.493,71 e 30.987,41 € 1,30% sui redditi superiori a 30.987,41 € 1,40%

Resta invariata l’aliquota dello 0,90% sui redditi da pensione e su quelli sulla prima casa fino a 10.329,14 euro.

L’addizionale comunale Il decreto legislativo 360/98 ha istituito, a partire dal 1999, un nuovo tributo: l’addizionale comunale. Vediamo qui di seguito la struttura di tale imposta, composta da: - un’aliquota uguale per tutto il territorio, fissata con decreto interministeriale entro il 15 dicembre dell’anno precedente la sua applicazione. Contemporaneamente deve essere determinata l’equivalente riduzione dell’aliquota Irpef. Tale norma non è mai stata applicata - un’aliquota variabile che i comuni, anche in assenza del decreto interministeriale di cui sopra, possono singolarmente deliberare. L’elenco dei comuni che hanno deliberato l’addizionale si può trovare sul sito internet www.finanze.it. La misura dell’addizionale comunale non può comunque superare complessivamente lo 0,50%, dell'imponibile fiscale con un incremento annuo non superiore allo 0,2%

I contributi sindacali L’adesione al sindacato è libera. Esiste comunque l’obbligo morale per il lavoratore di iscriversi al sindacato, almeno per due ordini di motivi: acquisire più forza negoziale e consentire il mantenimento dell’organizzazione sindacale. Gli articoli: 6 della disciplina generale, sezione seconda, del contratto Federmeccanica, e 36 della disciplina generale del contratto Api, prevedono che i lavoratori possano raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo nei luoghi di lavoro senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dell’attività aziendale. I lavoratori hanno altresì diritto, previa delega individuale, a farsi trattenere in busta paga la quota tessera del sindacato a cui aderiscono.Sarà compito del datore di lavoro versare (e al lavoratore e al sindacato di controllare l’effettivo versamento) la quota trattenuta all’organizzazione sindacale scelta dal lavoratore. La quota tessera è differenziata a seconda del livello professionale e tendenzialmente è pari all’uno per cento di paga e contingenza del mese di febbraio dell’anno in corso.Le quote e le modalità di riscossione sono differenziate per ogni comprensorio. Assegni familiari

Dal 1° gennaio 1988, in applicazione alle legge n. 153 del 13 maggio 1988 gli assegni familiari sono stati sostituiti dall’ “Assegno per il nucleo familiare”. Lo stesso é determinato, in misura differenziata, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare e al reddito globale del medesimo. L’assegno spetta, sussistendo le condizioni che vedremo, a tutti coloro che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di terzi nel territorio nazionale. L’individuazione dei componenti il nucleo va effettuata con riferimento al richiedente

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l’assegno. Il nucleo familiare é così composto: - il richiedente l’assegno - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato - i figli ed equiparati (legittimi, adottivi, naturali etc.) di età inferiore a 18 anni - i figli maggiorenni (come sopra) che per causa di infermità fisica o mentale siano nell’assoluta e permanente impossibilità di lavorare - i fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni o anche maggiori se inabili al lavoro, se orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione di reversibilità.

Il reddito familiare é costituito dalla somma dei redditi (reddito complessivo lordo) assoggettabili a Irpef conseguiti dai predetti componenti del nucleo familiari nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno e ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo. Esempio - per calcolare l’importo dell’assegno per il periodo 1.7.2002 / 30.6.2003 il reddito da prendere come riferimento é quello percepito dal nucleo familiare nell’anno 2001. Alla formazione del reddito concorrono inoltre i redditi di qualsiasi natura se complessivamente superiori a due milioni di lire, compresi quelli esenti da imposta o soggetti a imposta sostitutiva; i redditi soggetti a tassazione separata con esclusione del trattamento di fine rapporto e le anticipazioni sul trattamento stesso. Inoltre l’assegno per il nucleo familiare spetta solo quando la somma dei redditi da lavoro dipendente, pensioni o altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente non é inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.

Ci viene segnalato che alcune aziende, in caso di sciopero dell’intera giornata, trattengono ai lavoratori la quota corrispondente di assegno. Riteniamo scorretta questa interpretazione. E, per confutarla richiamiamo la circolare Inps 106/1999 che riconosce al lavoratore che abbia raggiunto il minimo di ore prescritte (104 per gli operai e 130 per gli impiegati), il diritto all’assegno mensile nella misura intera anche in presenza di giornate di assenza arbitraria. É stato precisato che tale comportamento é applicabile anche alle assenze per sciopero e sospensione per motivi disciplinari.

NOTA: Per consultare le tabelle per assegni familiari guardare la voce assegni familiari