La Banca delle Ore

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La Banca delle Ore SISTEMA CNA AREZZO Arezzo, 14 - 15 dicembre 2006 Relatori Dott.ssa Barbara Bennati – Dott. Simone Ponti Tempi di vita e tempi di lavoro “Un nuovo strumento per la conciliazione degli orari di lavoro"

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SISTEMA CNA AREZZO. La Banca delle Ore. Tempi di vita e tempi di lavoro “Un nuovo strumento per la conciliazione degli orari di lavoro". Relatori Dott.ssa Barbara Bennati – Dott. Simone Ponti. Arezzo, 14 - 15 dicembre 2006. La Banca delle Ore. L. 53/2006 art. 9 Conciliazione dei tempi. - PowerPoint PPT Presentation

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La Banca delle Ore

SISTEMA CNA AREZZO

Arezzo, 14 - 15 dicembre 2006

Relatori

Dott.ssa Barbara Bennati – Dott. Simone Ponti

Tempi di vita e tempi di lavoro

“Un nuovo strumento per la conciliazione degli orari di lavoro"

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La Banca delle OreL. 53/2006 art. 9 Conciliazione dei tempi

Scopo della legge è fare interagire:• i diritti delle persone • l’organizzazione familiare • l’organizzazione d’impresa • i rapporti di lavoro • le politiche formative

al fine di creare un sistema equilibrato di vivere sociale capace di coniugare in modo flessibile i tempi di lavoro e quelli del non lavoro professionale.

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La Banca delle OreIL VALORE DEL TEMPO

La categoria TEMPO, la sua costruzione sociale e le sue declinazioni: tempi di vita, tempi di lavoro, tempi sociali è la struttura portante di questa legge.  Sviluppare perciò un CULTURA DELLA CONCILIAZIONE che vede come attori principali; le persone (maschi e femmine), le imprese e le amministrazione pubbliche.

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La Banca delle OrePROGETTO CNA

Il progetto della Banca delle Ore per i dipendenti di CNA si inserisce in un quadro strategico più ampio volto a innovare i nostri modelli organizzativi.Sono previste tre tipologie di azione finanziabili: 1. progetti articolati per consentire al lavoratore padre o alla

lavoratrice madre di usufruire di particolari forme di flessibilità di orario

2. programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo

3. progetti che consentono la sostituzione del titolare d’impresa con altro imprenditore.

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La Banca delle OreDECORRENZA

Art. 1

A decorrere dal 01/01/2007 ed in via sperimentale per un anno,

viene istituita la “Banca delle Ore”.

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La Banca delle OreCONTO INDIVIDUALE

ART. 2

La Banca delle Ore prevede l’attivazione di un conto individuale per ciascun lavoratore, al fine di consentire la fruizione dei permessi compensativi delle prestazioni di lavoro effettuate oltre l’orario ordinario settimanale che viene convenuto in 37,50 ore.

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La Banca delle OreRILEVAZIONE

ART. 3

La rilevazione delle presenze verrà effettuata utilizzando meccanismi di oggettiva registrazione.L’accredito sul conto della Banca delle Ore di ogni singolo lavoratore delle ore prestate oltre il normale orario di lavoro verrà effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa prestazione.L’utilizzo del credito da parte del dipendente potràavvenire a partire dal 15 del mese successivo quello di registrazione.

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La Banca delle OreACCUMULO

Art. 4

L’accumulo delle ore avrà luogo secondo le seguenti modalità: • Rispetto di quanto previsto dal CCNL Terziario distribuzione e

servizi in materia di orario di lavoro;• Rispetto del limite di 48 ore settimanali e di 200 annue; • Autorizzazione preventiva allo svolgimento delle ore aggiuntive

da parte del Responsabile di ciascuna area

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La Banca delle OreMAGGIORAZIONE

Art. 4

Oltre la 40° ora settimanale si prevede il riconoscimento della maggiorazione prevista dal CCNL per lo straordinario (15%)

La maggiorazione verrà trasformata in minuti ed accumulata in aggiunta alle ore (1 ora = 1 ora e 9 minuti).

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La Banca delle OreFRUIZIONE

Art. 5

La fruizione da parte del dipendente delle ore accreditate sul conto individuale avrà luogo secondo le seguenti modalità:

• Richiesta del dipendente, di norma, con preavviso scritto minimo di 3 gg lavorativi, salvo autorizzazione in deroga;

• Accettazione ed autorizzazione del Responsabile di area;• Garantire la normale funzionalità

dell’Ufficio/Unità Produttiva.

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La Banca delle OreDIRITTO DI PRECEDENZA

Art. 6

I lavoratori della stessa unità produttiva potranno assentarsi contemporaneamente per usufruire dei permessi compensativi senza superare il 10% della forza occupata per ufficio/unità produttiva.Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta nel rispetto del presupposto fondamentale della normale funzionalità dell’unità produttiva

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La Banca delle OreRECUPERI

Art. 7

I permessi compensativi possono essere goduti in ore fino ad un massimo 8 ore ad esclusione, salvo eccezioni debitamente autorizzate dal Responsabile di ciascuna area:

• delle giornate antecedenti e/o successive alle festività• del cumulo con permessi e/o ferie.

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La Banca delle OreCONGEDI PARENTALI

Art. 8

Le limitazioni di cui all’art. 7 non si applicano ai dipendenti che beneficiano di congedi parentali ex legge 53/2000 nel rispetto del tetto massimo di 16 ore mensili e nel rispetto della normale funzionalità dell’unità produttiva di appartenenza nonché di quanto previsto all’art. 10.

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La Banca delle OreUTILIZZO

Art. 9

I dipendenti accumuleranno le ore aggiuntive dall’1/1 al 31/12 e dovranno usufruire dei permessi compensativi entro un anno dal loro accumulo. Per il primo anno visto il carattere sperimentale dello strumento il periodo di utilizzo decorrerà dall’1/2/2007

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La Banca delle OreSUPERLAVORO

Art. 10

I permessi compensativi, di norma, non possono coincidere con quelli di superlavoro come da tabella qui di seguito indicata, salvo diversa esplicita autorizzazione da parte del responsabile servizi di ciascuna area.

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La Banca delle OreDECORRENZA

Art. 11

In deroga a quanto previsto dal C.C.N.L. l’istituto della Banca delle Ore si applica anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché a tutti i dipendenti del Sistema CNA

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La Banca delle OreFIDO

Art. 12

La Banca delle Ore consente ai dipendenti, previa autorizzazione da parte del responsabile servizi di ciascuna area, di usufruire di permessi compensativi anche in assenza di ore depositate nel conto personale, nel limite massimo di 8 ore mensili, che il dipendente dovrà recuperare nel mese successivo con la maggiorazione prevista nel CCNL a titolo di straordinario

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La Banca delle OreMONETIZZAZIONE

Art. 13

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il monte ore accreditate e non ancora utilizzate saranno liquidate con la retribuzione in essere

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La Banca delle OreTOLLERANZA

Al fine di consentire una gestione funzionale degli orari è prevista una tolleranza in entrata ed in uscita di 30 minuti.

La stessa tolleranza vale per i colleghi che devono spostarsi dalla sede di zona ai recapiti.