L. Bretti - L’applicazione della normativa nei contesti regionali

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L’art. 41bis Legge 98/2013 e la sua applicazione nei contesti regionali SEMINARIO “TERRE E ROCCE DA SCAVO” Castello Svevo, Barletta, 16 maggio 2014 IDRA IDRA Studio Associato – Via A. Pigafetta, 6 – TORINO – www.idra-associati.it Ing. Laura L. Bretti

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16/05/214 - GREEN BAT 214 - Seminario “TERRE E ROCCE DA SCAVO” - Intervento dell'Ing. Laura Bretti Ingegnere Ambientale (IDRA Studio Associato)

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L’art. 41bis Legge 98/2013 e la sua applicazione nei contesti regionali

SEMINARIO “TERRE E ROCCE DA SCAVO”

Castello Svevo, Barletta, 16 maggio 2014

IDRAIDRA Studio Associato – Via A. Pigafetta, 6 – TORINO – www.idra-associati.it

Ing. Laura L. Bretti

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� Terre e rocce da scavo: art. 41bis Legge 98/2013

� I materiali di riporto: art. 41 Legge 98/2013

� L’applicazione dell’art. 41bis in ambito regionale

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ARGOMENTI

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Comma 1“In relazione all'art. 266, comma 7, D.lgs. 152/2006 (cantieri di piccole dimensioni),

in deroga a quanto previsto dal DM 161/2012 (cantieri sottoposti a VIA/AIA),

i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM 161/2012,prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti,

sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis D.lgs. 152/2006 (sottoprodotti),

se il produttore dimostra (vd. requisiti).”

� L’art. 41bis emana la disciplina di gestione delle TRS per i cantieri di piccole dimensioni, ma il comma 5 ne estende l’applicazione a tutti i materiali non rientranti nel campo di applicazione del DM 161/2012 (cantieri sottoposti a VIA/AIA): l’art. 41bis si applica a tutti i cantieri, di qualunque dimensione, con la sola esclusione di quelli sottoposti a VIA ed AIA, regolati dal DM 161/2012

� Se sono rispettati i requisiti, le TRS sono considerate sottoprodotti� Il rispetto dei requisiti deve essere dimostrato dal produttore

ART. 41bis LEGGE 98/2013

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Requisito 1 - UTILIZZO

“è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati”

� Certezza della destinazione all’utilizzo � presuppone la preventiva individuazione dei luoghi e delle modalità di riutilizzo

� Utilizzo diretto = senza trasformazioni o trattamenti

� I materiali di uno stesso cantiere possono essere destinati a più utilizzi distinti

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Requisito 2 – COLLOCAZIONE IN ALTRO SITO

“in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superate le CSC Tabella 1Allegato 5 Parte IV D.lgs. 152/06, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale”

� Rispetto delle CSC con riferimento al sito di utilizzo mentre NON sono previste limitazioni rispetto alle concentrazioni del sito di produzione

� Rispetto delle CSC: caratterizzazione qualitativa dei materiali?

� Tutela delle acque sotterranee: test di cessione?

� Valori di fondo naturale: sito di produzione e/o utilizzo?

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Requisito 3 – DESTINAZIONE PRESSO UN CICLO PRODUTTIVO

“in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime”

� Idoneità dei requisiti merceologici � Assenza di rischi per la salute

� Emissioni analoghe a quelle generate da altre materie prime

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Requisito 4 – TRATTAMENTO

“che ai fini di cui alle lettere b) e c) (destinazione presso un altro sito o ciclo produttivo) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere”

� Normali pratiche industriali e di cantiere � DM 161/2012 Allegato 3

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Comma 2 – PROCEDURE

“Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1

tramite dichiarazione resa all’ARPA ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000,

precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per

l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione,

salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato

preveda un termine di esecuzione superiore.

Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla

vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.

La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al

primo periodo è comunicata entro trenta giorni al Comune del luogo di

produzione”

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Comma 2 – PROCEDURE

“Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1

tramite dichiarazione resa all’ARPA ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000”

� Le procedure si limitano ad una dichiarazione ex DPR 445/2000

� Non vi sono tempi di attesa per silenzio-assenso o autorizzazioni � le attivitàpossono cominciare immediatamente dopo il recapito della comunicazione

� La dichiarazione deve essere resa dal proponente o dal produttore, il quale si assume le responsabilità (anche penali ) delle dichiarazioni rese in relazione alla sussistenza dei requisiti (anche qualitativi) ed alle modalità di utilizzo

� Dato che il proponente/produttore si assume le resp onsabilità civili e penali in merito al rispetto dei requisiti, è suo interesse ve rificarne la sussistenza

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Comma 2 – PROCEDURE

“[…] precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi

previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di

produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad

essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore”

� Sono indicati i contenuti obbligatori della dichiarazione da rendere all’ARPA

� Non è obbligatorio l’utilizzo dei moduli messi a disposizione dai vari Enti, purché la

dichiarazione contenga i contenuti specificati dall’art. 41bis

� Tempi di utilizzo superiori ad un anno devono essere adeguatamente motivati in

relazione al termine di esecuzione delle opere di riutilizzo

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Comma 2 – PROCEDURE

“Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla

vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria”

� Il riutilizzo deve corrispondere ad un effettivo fabbisogno di materiali nell’ambito di

opere autorizzate.

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Comma 2 – PROCEDURE

“[…] dichiarazione resa all’ARPA […] La modifica dei requisiti e delle condizioni

indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni

al Comune del luogo di produzione”

� La differenza nei destinatari delle comunicazioni deriva probabilmente da un mero

errore materiale: è consigliabile inviare le dichiarazioni ad entrambi i soggetti o

quantomeno trasmettere eventuali modifiche per conoscenza anche ad ARPA.

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Comma 3 – PROCEDURE

“Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2,

territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo,

che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le

previsioni comunicate”

� Le autorità di cui al comma 2 sono ARPA e, in caso di modifiche, il Comune del luogo

di produzione.

� Il comma 3 richiede di inoltrare la comunicazione finale anche ad ARPA (ed

eventualmente Comune) del luogo di utilizzo.

� Si rilevano alcune incongruenze rispetto ai destinatari delle varie comunicazioni, le

quali potrebbero indurre ad errori formali � è possibile che, con il tempo, si

consolidino delle prassi, sebbene con possibili variazioni locali.

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Comma 4 – TRASPORTO

“L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al

regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è

accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del

contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto”

� In caso di applicazione dell’art. 41bis, i materiali sono sottoprodotti (e non rifiuti) fin

dal momento della produzione.

� Gestione, trasporto e deposito sono regolati di conseguenza.

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Comma 5 – APPLICABILITA’

“Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da

scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del

comma 2-bis dell'articolo 184-bis del D.lgs. 152/06, introdotto dal comma 2

dell'articolo 41 del presente decreto”

� In sostanza, l’art. 41bis si applica a TUTTI i materiali di scavo, indipendentemente dai

volumi, con la sola eccezione delle opere sottoposte a VIA/AIA, regolate dal DM

161/2012

ART. 41bis LEGGE 98/2013

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Comma 6 – ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

“L’articolo 8-bis del D.L. 43/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge

71/2013, è abrogato”

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Comma 7 – DEFINIZIONI ED APPLICABILITA’

“L'articolo 1 del DM 161/2012 nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del D.lgs. 152/06”

� DM 161/2012 art. 1 comma 1 lettera b): “il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto , derivanti dalla realizzazione di un'opera”

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Art. 41 Comma 3 Lettera b) – Modifica della legge 28 /2012

“2. […] ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettere b) e c) D.lgs. 152/06, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ex DM 05/02/1998 ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.

I MATERIALI DI RIPORTO: ART. 41 LEGGE 98/2013

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Art. 41 Comma 3 Lettera b) – VERIFICHE SUI RIPORTI E SISTENTI

“2. […] ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettere b) e c) D.lgs. 152/06”

� Esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti di:

� Lettera b) Terreno (in situ) � Lettera c) Terreno e materiale di scavo riutilizzato nello stesso sito di

produzione

� L’art. 41 Legge 98/2013 si applica alla presenza di riporto in qualunque situazione, anche in assenza di scavi ed al di fuori dei procedimenti di bonifica � la semplice presenza di riporto in un’area dovrebbe comportare l’esecuzione degli accertamenti indicati

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I MATERIALI DI RIPORTO: ART. 41 LEGGE 98/2013

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Art. 41 Comma 3 Lettera b) – VERIFICHE SUI RIPORTI E SISTENTI “Le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessioneeffettuato sui materiali granulari ex DM 05/02/1998 ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.”

� La permanenza dei materiali di riporto in situ o il riutilizzo nell’ambito del sito di produzione presenta requisiti maggiori rispetto a quelli previsti per la gestione delle TRS fuori sito

� Un riporto utilizzato presso un altro sito ex DM 161/2012 o ex art. 41bis, dopo la collocazione diventa un riporto ex art. 185 c. 1 lett. b, quindi da sottoporre a test di cessione � paradossalmente, potrebbe essere legalmente autorizzato l’utilizzo di un materiale successivamente giudicato inidoneo a permanere.

� La conformità al test di cessione viene posta come base per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee � diventerà per estensione un requisito per l’applicazione dell’art. 41bis? (Prov. Trento, Toscana, …)

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I MATERIALI DI RIPORTO: ART. 41 LEGGE 98/2013

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Art. 41 Comma 3 Lettera b) – VERIFICHE SUI RIPORTI E SISTENTI

“3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.”

� Si configurerebbe una procedura parallela a quella dell’art. 242 D.lgs. 152/06, per la quale non è tuttavia precisato l’eventuale iter tecnico ed amministrativo.

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I MATERIALI DI RIPORTO: ART. 41 LEGGE 98/2013

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Art. 41 Comma 3 Lettera b) – VERIFICHE SUI RIPORTI E SISTENTI

“3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.”

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I MATERIALI DI RIPORTO: ART. 41 LEGGE 98/2013

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QUADRO GENERALE:

� I contributi locali (ARPA o prov. Trento) consistono principalmente nella modulistica per rendere la dichiarazione di cui all’art. 41bis Legge 98/2013.

� In alcuni casi, la modulistica è formulata in modo da limitare o orientare l’applicazione dell’art. 41bis.

� NOTA: L’utilizzo della modulistica non è obbligatorio.

L’ART. 41bis L. 98/13 NEI CONTESTI REGIONALI

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ASPETTI PRINCIPALI (OGGETTO DI DIFFERENZE) :

� Obbligatorietà della caratterizzazione dei materiali� La norma non prevede esplicitamente un obbligo di caratterizzazione� Il proponente dichiara la conformità dei materiali ai requisiti indicati, sotto la

propria responsabilità� E’ interesse del proponente effettuare i necessari accertamenti (responsabilità

anche penali)

� Applicabilità a siti sottoposti a procedimenti di caratterizzazione e bonifica� E’ richiesta la conformità alle CSC per il sito di destinazione, non di produzione

� Nella norma non compaiono esclusioni per materiali provenienti da siti sottoposti a procedimenti di bonifica

� L’impostazione è coerente con quanto già previsto dal DM 161/2012

L’ART. 41bis L. 98/13 NEI CONTESTI REGIONALI

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OBBLIGATORIETA’ DELLA CARATTERIZZAZIONE :� Caratterizzazione non richiesta in caso di aree residenziali, agricole, non

sottoposte a fonti di pressione antropica:� Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana, Calabria, Sicilia, Sardegna, Veneto (?)

� Caratterizzazione obbligatoria:� Emilia Romagna (richieste informazioni tipiche di un piano di caratterizzazione)� Valle d’Aosta (obbligatoria per siti a precedente destinazione industriale)� Lazio (da allegare)

� Obbligatorietà “incerta”:� Veneto (emanati “Indirizzi operativi per l’accertamento delle concentrazioni”)� Prov. Trento (analisi ogni 3000 m3 sono indicate come “opportune”)� Friuli V.G.: sono richieste analisi oppure altra “documentazione rilasciata da un

professionista abilitato” (?!)� Puglia: deve essere resa disponibile a richiesta “idonea ed adeguata documentazione

tecnica atta ad evidenziare” la conformità alle CSC

� Nessuna indicazione: Marche� Test di cessione per il riporto obbligatorio: Lombardia, Trento (prov.), Toscana

(FAQ)

L’ART. 41bis L. 98/13 NEI CONTESTI REGIONALI

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APPLICABILITA’ NEI SITI SOTTOPOSTI A CARATTERIZZAZIO NE/BONIFICA:� Il modulo prevede di dichiarare che il sito non è sottoposto a procedimenti di

bonifica e/o che il procedimento è stato chiuso/certificato, implicitamente o esplicitamente escludendo l’applicazione a siti con superamento delle CSC nel sito di produzione:

� Lombardia (?), Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Sardegna

� Valle d’Aosta richiede la conformità alla Tabella 1A per il sito di produzione, indipendentemente dalla destinazione d’uso del sito di destinazione

� Sono richieste informazioni su eventuali procedimenti in corso o pregressi, a solo fine di completezza:

� Piemonte, Puglia, Calabria, Sicilia

� Non sono richieste informazioni né posti vincoli:� Veneto (manca però il riferimento al sito di destinazione per il rispetto delle CSC),

Friuli V.G., Trento (Prov.)

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ESEMPI – OBBLIGO DI CARATTERIZZAZIONE : PUGLIA

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ESEMPI – OBBLIGO DI CARATTERIZZAZIONE : FRIULI V.G.

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ESEMPI – OBBLIGO DI CARATTERIZZAZIONE : PIEMONTE

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ESEMPI – OBBLIGO DI CARATTERIZZAZIONE : EMILIA-ROMAGNA

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ESEMPI – SITI SOTTOPOSTI A BONIFICA : PUGLIA

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ESEMPI – SITI SOTTOPOSTI A BONIFICA : PIEMONTE, SICILIA, etc.

L’ART. 41bis L. 98/13 NEI CONTESTI REGIONALI

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ESEMPI – SITI SOTTOPOSTI A BONIFICA : EMILIA-ROMAGNA

L’ART. 41bis L. 98/13 NEI CONTESTI REGIONALI

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ESEMPI – SITI SOTTOPOSTI A BONIFICA : MARCHE, LIGURIA

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CONCLUSIONI:

� Le ARPA mettono a disposizione moduli per le dichiarazioni di cui all’art. 41bis Legge 98/2013

� I moduli “indirizzano” l’applicabilità dell’art. 41bis, talora con restrizioni� Le differenze principali riguardano l’obbligatorietà degli accertamenti

analitici e l’applicabilità a siti sottoposti a procedimenti di bonifica� E’ opportuno verificare con attenzione i contenuti dei moduli messi a

disposizione e valutare se utilizzarli oppure elaborare autonomamente la dichiarazione, nel rispetto dei contenuti della normativa vigente

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10129 TORINO

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La gestione dei materiali di scavo:un caso studio

SEMINARIO “TERRE E ROCCE DA SCAVO”

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� Descrizione dell’intervento

� Alternative per la gestione dei materiali di scavo

� Verifica dei requisiti

� Selezione delle modalità di gestione

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ARGOMENTI

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ORIGINE DEI MATERIALI DI SCAVO� Esecuzione di pali di fondazione

SITO DI PRODUZIONE

� Cantiere per la realizzazione di un ponte per l’attraversamento di un fiume

� Due aree distinte di scavo (spalla est, letto del fiume)

� Volume: circa 700 m3

UTILIZZO� Ubicazione sul suolo all’interno della zona est del cantiere

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

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POSSIBILI ALTERNATIVE

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� Riutilizzo nel sito di produzione - Art. 185 comma 1 lettera c) D.lgs. 152/06

� Riutilizzo presso altro sito - Art. 41bis Legge 98/2013� Siti esterni

� Stesso cantiere ma trasporto su aree esterne?

� Smaltimento – Parte IV D.lgs. 152/06� Per i materiali che non risultino conformi ai requisiti

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TIPOLOGIA DI MATERIALE

� Materiali di scavo: terreno misto a fanghi bentonitici, proveniente dalla perforazione di pali di fondazione

� Rientra nelle definizioni di cui al DM 161/2012 (le quali integrano le corrispondenti definizioni del D.lgs. 152/06): i materiali di scavo possono contenere “calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato”, “sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti”

� Contenuto di bentonite: 8%� Inferiore al limite del 20% di materiali antropici nel riporto (anche nell’ipotesi in

cui la bentonite sia considerata materiali antropico)

VERIFICA DEI REQUISITI

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EFFETTIVO RIUTILIZZO

� Il fabbisogno di terreno (da progetto) è superiore al volume di materiale di scavo

� Le attività di scavo e di utilizzo sono previste nell’ambito di opere regolarmente autorizzate

VERIFICA DEI REQUISITI

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CARATTERISTICHE QUALITATIVE /1

� Rispetto delle CSC� Il materiale è scavato in aree a verde / agricole non intensive

� Regione: Calabria � il modulo prevede esplicitamente la possibilità di non eseguire la caratterizzazione dei materiali

� Dopo l’utilizzo, il terreno misto a bentonite configura uno strato di riporto � l’art. 41 Legge 98/2013 richiede il test di cessione + verifica delle CSC

E’ uno dei casi in cui le verifiche del materiale in posto sono superiori rispetto a quelle richieste per il riutil izzo

VERIFICA DEI REQUISITI

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CARATTERISTICHE QUALITATIVE /2

� QUESTIONI:� Il materiale dopo l’utilizzo ha caratteristiche diverse rispetto a quelle del materiale

da scavare: quando effettuare la caratterizzazione? Prima, durante o dopo?

� Prima:� Non è obbligatoria� Le caratteristiche del materiale saranno modificate e non sarà quindi rappresentativa

del materiale in posto successivo all’utilizzo (riporto - Art. 41 Legge 98/2013)

� Durante:� Tempi di attesa � Deposito come sottoprodotto o rifiuto, in attesa dei risultati?� Se i materiali non risultano conformi alle CSC, la caratteristica di sottoprodotto

decade dal momento della produzione? Implicazioni sulle modalità di deposito?

� Dopo:� Se i materiali non sono conformi a CSC e test di cessione, quali implicazioni?� Aumentano i costi di rimozione e smaltimento

VERIFICA DEI REQUISITI

Green B.A.T. – Barletta, 16 maggio 2014

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CARATTERISTICHE GEOTECNICHE E PRESTAZIONALI /1

� Il materiale prodotto non è direttamente collocabile in opera �trattamento rientrante nelle normali pratiche di cantiere ex DM 161/12:

� “la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione”

� eventualmente, “la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità”

VERIFICA DEI REQUISITI

Green B.A.T. – Barletta, 16 maggio 2014

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CARATTERISTICHE GEOTECNICHE E PRESTAZIONALI /2

� QUESTIONI:� L’idoneità all’utilizzo dipende anche dalle caratteristiche geotecniche e queste

sono verificabili solo DOPO la produzione del materiale:

� Quali sono le implicazioni sulle modalità di gestione e deposito fino al completamento delle verifiche qualitative e tecniche?

� L’asciugatura mediante stesa al suolo può essere fatta prima di aver completato tutte le verifiche tecniche e qualitative?

VERIFICA DEI REQUISITI

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MODALITA’ DI GESTIONE: PROCEDURE E RIFERIMENTI NORMAT IVI� CASO 1: Produzione nell’alveo del fiume ed utilizzo nell’area est

� Art. 41bis Legge 98/2013

� Trasporto con documento di trasporto

� CASO 2: Produzione ed utilizzo nell’area est� Art. 185 Comma 1 lettera c)

� Riutilizzo nello stesso sito

In entrambi i casi, non ci sono iter autorizzativi.

In entrambi i casi, la responsabilità delle scelte ricade interamente sul proponente.

SELEZIONE DELLE MODALITA’ DI GESTIONE

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VERIFICHE SELEZIONATE:

� Caratterizzazione del materiale DOPO la produzione e PRIMA

dell’utilizzo, sia per i requisiti qualitativi sia prestazionali

� Caratteristiche qualitative:

� Analisi ex D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V Allegato 2 per la verifica del rispetto

delle CSC

� Test di cessione ex DM 05/02/1998

� Caratteristiche prestazionali:

� Test geotecnici secondo il progetto delle opere

SELEZIONE DELLE MODALITA’ DI GESTIONE

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