Italia, noviembre 2010. Piano Nazionale per loccupazione 1999 (orientamento 9) impulso legge di...
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Italia , noviembre 2010
• Piano Nazionale per l’occupazione 1999 (orientamento 9) impulso
legge di imprese de Integrazione(E.I.).
• Disposizioni Ad. 9, legge 12/2001 del 9 di luglio che riguarda
provvedimenti urgenti per la riforma del mercato del lavoro (attivitá di
integrazione)
• Programma Nazionale sulla Riforma 2005 (promuovere e regolare
l’inserimento delle imprese)
• Piano Nazionale di azioni per l’inclusione sociale 2006-2008
(promuovere e regolare le imprese di integrazione)
• Legge 43/2006, del 29 di dicembre per migliorare la crescita e il tasso
di occupazione.Inviare il governo per presentare leggi di imprese di
integrazione entro 6 mesi.
• Legge 44/2007 del 13 di dicembre che disciplina el regolamento
delle imprese de integrazione
Sfondo
Articolo 137.Lo Stato si organizza territorialmente in comuni, in provincie e nelle regioni autonome che si formeranno. Tutti questi enti godono di autonomia nella gestione dei rispettivi interessi.
Articolo 148.Le Regioni (Comunidades Autónomas) potranno assumere competenza in :
20) Assistenza sociale
Articolo 149.Lo Stato ha una competenza esclusiva riguardo a :
7). Legislazione del lavoro; senza pregiudicare la sua esecuzione da parte degli organi delle Regioni.
Organizzacione territoriale dello StatoCostituzione spagnola
Costituzione spagnolaArt 9, 2.
Spetta alle autoritá pubbliche promuovere le condizioni per le quali, la libertá e l’uguaglianza dell’individuo e dei gruppi a cui appartiene, siano reali ed effettivi; eliminare gli ostacoli che impediscono o ostacolano la loro pienezza ed agevolare la partecipazione di tutti I cittadini alla vita politica, economica,culturale e sociale.
Art. 35 Tutti gli spçagnoli hanno il dovere di lavorare e hanno diritto al lavoro, alla libera scelta della propria professione o di ufficio, alla promozione attraverso il lavoro e a un reddito sufficiente per soddisfare le sue esigenze e quelle della sua famiglia, senza essere, in nessun caso, discriminato in base al sesso.
Art. 149.1.7Competetenza dello stato sulla legislazione del lavoro .
Legge 44/2007 -Fondamenti giuridici
Sei capitoli, diciotto articoli, cinque disposizioni aggiuntive, tre disposizioni transitorie, una disposizioni abrogazione e sei disposizioni finali.
- Capitolo I. Obiettivi e finalitá. Lavoratori. Percorsi di integrazione.
- Capitolo II. Regime. Giuridico, requisiti, valutazioni.
- Capitolo III. Appoggio e relazioni con le Ad. Pubblica
(Occupazione e servizi sociali)
- Capitolo IV. Relazione di lavoro, Il contratto a tempo determinato
per la promozione dell’impiego.
- Capitolo V. Promozione e aiuti alle imprese de integrazione.
- Capitolo VI. Reati e sanzioni.
Struttura
OBIETTIVO : regolare il regime giuridico delle EI e creare un progetto
che promuova l’integrazione nel lavoro di persone in situazioni di
esclusione sociale attraverso di queste imprese.
SCOPO :• Stabilire l’auto regolamentazione.• Determinare requisiti necessari e procedimenti da seguire nei
percorsi di inserimento.• Stabilire misure per promuovere l’integrazione sociale e
profesionale.
Obiettivo finale : arrivare all’inserimento nel mercato del lavoro
regolare, delle persone svantaggiate, di modo che la impresa
dará ai suoi lavoratori la possibilitá di fare formazioni e di
orientarsi attraverso di azioni e misure definite nella legge.
Obiettivi e finalitá della legge
Societá mercantile o societá cooperativa legalmente costituita che,
qualificata per gli organismi regionali competenti, realizza qualsiasi
attivitá economica per la producione di beni e servizi, il quale oggetto
sociale abbia come fine l’integrazione e formazione sociolavorativa
delle persone in situazioni di esclusione sociale come transazione al
lavoro ordinario.
Dovrebbero fornire ai lavoratori esclusi, come parte del loro percosro di
inserimento, processi personalizzati e assistiti di un lavoro retribuito,
formazioni sul posto di lavoro, assuefazione lavorativa e sociale .
Concetto di impresa di integrazione
a) Promossi e partecipanti da una o varie entitá promotori (51% del capitale
sociale).
b) Iscritti al registro per ragioni legali, nonché al registro di amministrazione
della E.I. della Regione.
c) Mantenere nel calcolo annuale, fin dalla sua valutazione, una percentuale
di lavoratori in processo di inserimento, di almeno il 30 % durante i primi 3
anni di attivitá e di meno del 50% del totale della forza lavoro a partire dal
4º anno, non potendo essere il numero di lavoratori inferiore a 2.
d) Non realizzare attivitá econimiche diverse da quelle dei suoi oggetti sociali.
e) Applicare, perlomeno, l’80% dei risultati disponibili ottenuti in ogni attivitá
per migliorare e ampliare le loro strutture produttive e di integrazione.
f) Presentare annualmente un bilancio sociale dell’attivitá dell’impresa che
includa la memoria economica e sociale, il grado di insercione nel mercato
del lavoro regolare e la struttura della forza lavoro, l’informazione ottenuta
riguardante i compiti realizzati e le stime per la prossima attivitá.
g) Disporre delle risorse necessarie per far fronte ai compromessi derivati dai
percorsi di integrazione
Requisiti
Enti senza scopo di lucro, compreso al diritto pubblico, associazioni
senza scopo di lucro e fondazioni, il quale oggetto sociale contempla
l’inserimento sociale di persone particolarmente svantaggiate,
promuovendo la costituzione di imprese di integrazione.
Enti che promuovono E.I.
1. La valutazione di una impresa como E.I. corrisponde all’Organo
amministrativo competente della Regione dove si trova il proprio
luogo di lavoro.
2. Per richiedere la qualifica come E.I. e la iscrizione al registro
amministrativo, la impresa mercantile o cooperativa, dovrá essere
preventivamente registrato come tale nel Registro Mercantile o nel
Registro di Societá cooperative.
3. Le E. I. possono includere nel titolo le parole “ imprese de
integrazione “ o la sua abbreviazione E.I.
4. Ottenere la qualifica di E. I. per una delle societá suscettibili a
essere qualificate como tali, non si considererá una trasformazione
aziendale
Valutazioni
- Non compiere con il fine definito in questa legge.
- Non mantenere I requisiti che hanno determinato la sua
valutazione.
L’annullamento come impresa di integrazione sará accordata per
l’organo competente di valutare, previa una relazione dell’ispezione del
lavoro e della previdenza sociale.
L’annullamento, una volta che é diretta a vie amministrative, servirá
come finalitá di registrazione e non implica necessariamente lo
scioglimento della societá.
Perdita di valutazione
Le E. I. dovranno iscriversi al registro competente della Regione dove
si incontra il proprio centro di trabajo.
Il Ministerio del Lavoro e Immigrazione ha creato un registro
amministrativo di E.I. con l’unico scopo di coordinamento, intercambio
di informazioni ed estatistiche.
Registrazione
Le E. I. saranno obbligate a presentare nel Registro Amministrativo
competente della Regione:
• Documentazione che accerta le modifiche statuarie che
modificano il vostro punteggio, una volta iscritti ai Registri
pertinenti.
• Piano delle attivitá e del bilancio di ogni anno.
• I costi annuali, le informazioni di gestione e il bilancio sociale
al termine di ogni anno fiscale.
Informazioni soggette a registrazione
Disoccupati, con particolari difficoltá con il proprio inserimento nel
mercato regolare e iscritti ai Servizi Pubblici per l’impiego :
- Destinatari del reddito minimo d’integrazione (RMI).
- Persone che non possono accedere al RMI :
a) Mancanza del tempo necessario di residenza o registrazione.
b) Avendo esaurito il tempo massimo di percezione previste
dalla legge.
Lavoratori della E. I. (I)
Beneficio finanziario che ha come scopo coordinare le
azioni destinate ad aiutare le persone che non hanno
accesso ai mezzi economici sufficienti per soddisfare le
necessitá di base e prepararle all’ integrazione o
reintegrazione sociale e lavorativa.
Comprende, quindi, prestazioni dei servizi sociali, benefici
economici e sostegno personale per l’inserimento sociale e
lavorativo.
.
L’integrazione del reddito minimo (RMI)
• Giovani maggiori di 18 anni e minori di 30, che procedono da istituzioni per la protezione dei minori.
• Persone dipendenti alla droga e con trastorni di dipendenza in processo di riabilitazione e reinserimento sociale.
• Reclusi nei centri penitenziari, che hanno una situazione penitenziaria che gli permetta di avere un lavoro, persone in liberta condizionale ed ex carcerati.
• Minori, detenuti in istituzioni per la protezione dei minori,la quale situazione, gli permetta di avere un lavoro anche in situazioni di libertá condizionale ed ex detenuti.
• Persone che arrivano da centri di accoglienza alternativa.
• Persone che arrivano da servizi di prevenzione e inserimento sociale.
Lavoratori della E. I.(II)
L’ esclusione dovrá essere accreditata per I Servizi Sociali Pubblici
competenti.
Sono Servizi Sociali competenti quelli stabiliti da :
• Articolo 148.1.20 della Costituzione Spagnola.
• Leggi organiche di statuti di autonomia delle Regioni
• Enti locali, Artº 25 e 26 legge 7/1985, del 2 di aprile, che regola
le Basi del Regime Locale.
Accreditamento di una situazione di esclusione sociale
Le E. I. applicheranno itinerari di inserimento sociolavorativo in
funzione dei criteri che vengono stabiliti dai servizi pubblici competenti
e dai Servizi Pubblici del lavoro d’accordo con la propria impresa di
integrazione e le persone assunte escluse socialmente.
Le misure di intervento e accompagnamento saranno costituite
dall’insieme dei servizi, prestazioni, azioni di orientamento, tutoraggio e
processi personalizzati e assistiti nel lavoro retribuito, da formazione
sul posto di lavoro e l’assuefazione lavorativa e sociale.
Itinerari di inserimento del lavoro e servizi di
accompagnamento.
Prestazione volontaria dei servizi retribuiti come dipendente, come parte fondamentale di un percorso di integrazione personalizzato
Il contratto di lavoro potranno essere detenuti per un periodo determinato, fatta salva la durata necessaria per l’itinerario al lavoro e all’integrazione sociale.
Le sue estensioni e le sue varianti, si formalizzaranno sempre per iscritto e si comunicherá all’ufficio pubblico di collocamento e ai Servizi Sociali per monitorare il percorso di integrazione personalizzato.
Si integrará un allegato con gli obblighi delle parti e l’itinerario di inserimento
Non potranno essere contrattati i lavoratori che nei 2 anni anteriori abbiamo lavorato, nella stessa o in un’altra impresa, con un contratto di lavoro, a meno che, nel fracasso di un intento anteriore di inserimento o di situazioni di esclusione, si considera diversamente dai servizi sociali alla luce delle circostanze individuali.
Contratto a tempo determinato per la promozione dell’impiego
.Durata minima di 12 mesi e massimo 3 anni. Una durata inferiore, dentro del percorso di instegrazione concordato precedentmente, é consigliato dai Servizi Sociali per controllare il processo di integrazione, altrimenti non potrebbe essere inferiore ai 6 mesi.
La durata inferiore alla massima, potrá essere prorogata fino a 3 anni, essendo la durata minima di ogni proroga per lo meno uguale alla durata iniziale del contratto. I Servizi Sociali pubblici di competenza dovranno informarsi sull’adeguatezza della proroga.
Al termine del contratto il lavoratore riceverá un indennizzo di 12 giorni di
lavoro per anno di servizio.
Durata del Contratto
Il contratto potrá essere organizzato a tempo pieno o parziale, dovendo essere in questo caso, la giornata quotidiana o settimanale superiore alla metá della giornata di un lavoratore a tempo pieno.
Se si modifica la giornata di lavoro, la E.I. deve comunicare la stessa modifica ai Servizi Sociali Pubblici competenti.
Il lavoratore, previo avviso e giustificazione, avrá diritto ad assentarsi dal posto di lavoro, mantenendo la retribuzione, per assistere a trattamenti di riabilitazione, partecipare a sessioni di formazione e riadattamento professionale o per realizzare qualsiasi altra forma di accompagnamento prevista nel suo percorso di integrazione.
Le assenze o ritardi causati da una situazione fisica o psicologica derivata dall’esclusione sociale del lavoratore si considererá giustificato se I Servizi Sociali Pubblici lo ritengono tale.
Condizioni del contratto
Se dopo la fine di un contratto, legato al processo di integrazione, il
lavoratore continuasse nell’impresa, non si potrá concretare un nuovo
periodo di prova e si calcolerá come anzianitá .
Al termine del contratto, il lavoratore avrá diritto a ricevere, da parte del
datore di lavoro, un certificato che attesti la durata dei servizi, posizioni
di lavoro ottenute, compiti principali e come adattarsi a essi.
I Servizi Sociali Pubblici competenti emetteranno un rilasciato prima
della fine del contratto di lavoro, qualsiasi fosse la causa.Il datore di
lavoro comunicherá la fine dello stesso , qualunque sia la causa
Scadenza del contratto
• Stabilire I criteri per itinerari, in base ai Servizi Sociali e alle imprese.
• Effettuare il seguito dei percorsi e processi di integrazione dei lavoratori e di fornire formazioni durante il tempo che tenga contratto con la E.I. e anche posteriormente.
• Certificare, prima della conclusione del contratto, se il lavoratore, nei due anni precedenti al reclutamento da effettuare, ha fatto parte della stessa societá o di una societá diversa.
• Certificare la formazione ricevuta all’interno del percorso per l’occupazione e la corrispondenza tra l’esperienza e le competenze descritte dei certificati di professionalitá del sistema nazionale di qualifiche.
• Conoscere la extinzione del contratto di lavoro.
• Valutare, coordinare e far rispettare le finalitá della legge.
Relazioni con le Pubblica AmministrazioneCompetenza dei Servizi Pubblici di Impiego
- Acreditare situazioni di esclusione sociale
- Stabilire criteri per i percorsi d’integrazione
- Fornire servizi di intervento e di sostegno
- Programmi di monitoraggio e di inserimento
- Sostegno ai lavoratori che hanno aderito al lavoro regolare
- Valutazione e controllo ai fini della legge
- Altre funzioni determinate dalle Regione.
Competenza dei Servizi Sociali Locali (I)
- Contratto di lavoro. - Copia dei contratti, proroghe e varianti
- Condizioni di lavoro – Modificazioni della giornata concordata,
assenze, ritardi.• Eccettuazione reclutamento• Modifica della durata del contratto• Relazione di proroga
- Finalizzazione e sospensione del contratto• Cause di licenziamento, sospensione del contratto• Emissione di dati prima della fine del contratto.• Conoscenza della cessazione del contratto
-
Competenza dei Servizi Sociali localiConoscere (II)
Beneficiari di aiuti finanziari grazie alla capacitá di adattarsi, per la costituzione, attuazione e sviluppo di attivitá, assistenza tecnica, formazione, contratti per tecnici per la propria gestione e I+D+i.(R&S)
Le E. I. possono beneficiare di:
• Bonifici alla sicurezza sociale, in contratti di lavoro di persone escluse, da 70,83 € al mese (850 € all’anno) durante il periodo contrattuale, o per 3 anni nel caso di contratto a tempo indeterminato.
• Contributi per la manutenzione dei posti di lavori per l’integrazione sociale e professionale, a titolo di compensi finanziari per i costi che derivano dai processi di integrazione.
• Aiuti agli investimenti fissi legati allo scopo sociale.
Le E.I. o gli enti impegnati nella promozione di servizi di accompagnamento per l’inserimento sociale e lavorativo potranno ricevere aiuti dell’amministrazione corrispondente per la realizzazione delle stesse.
Sovvenzioni e Sussidi della E. I.
Le E. I. potranno organizzarsi in associazioni o gruppi concreti, sia a
nivello regionale come statale per difendere i propri interessi come per
organizzare servizi di consulenza, formazione, assistenza legale e
potranno ricevere aiuti economici da parte di Amministrazioni
Pubbliche per coprire costi di promozione e operativitá
Promozione della E. I.
I Servizi Pubblici dei Servizi Sociali e I Servizi Pubblici per l’Impiego
delle Regioni esercitano il compito di valutare, coordinare e garantire il
compimento dei fini previsti in questa regola rispetto alle imprese di
integrazione in ambito territoriale e di competenza.
Il Consiglio per la Promozione dell’Economia Sociale, stabilisce,
nell’ambito delle sue competenze, la coordinazione e garantizzare le
finalitá specificate della legge.
Il Consiglio Generale del Sistema Nazionale dell’Impiego, assumerá la
coordinazione e la valutazione di compiere il fine della legge
nell’ambito delle sue competenze e funzioni
Valutazione e monitoraggio