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• Piano Nazionale per l’occupazione 1999 (orientamento 9) impulso

legge di imprese de Integrazione(E.I.).

• Disposizioni Ad. 9, legge 12/2001 del 9 di luglio che riguarda

provvedimenti urgenti per la riforma del mercato del lavoro (attivitá di

integrazione)

• Programma Nazionale sulla Riforma 2005 (promuovere e regolare

l’inserimento delle imprese)

• Piano Nazionale di azioni per l’inclusione sociale 2006-2008

(promuovere e regolare le imprese di integrazione)

• Legge 43/2006, del 29 di dicembre per migliorare la crescita e il tasso

di occupazione.Inviare il governo per presentare leggi di imprese di

integrazione entro 6 mesi.

• Legge 44/2007 del 13 di dicembre che disciplina el regolamento

delle imprese de integrazione

Sfondo

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Articolo 137.Lo Stato si organizza territorialmente in comuni, in provincie e nelle regioni autonome che si formeranno. Tutti questi enti godono di autonomia nella gestione dei rispettivi interessi.

Articolo 148.Le Regioni (Comunidades Autónomas) potranno assumere competenza in :

20) Assistenza sociale

Articolo 149.Lo Stato ha una competenza esclusiva riguardo a :

7). Legislazione del lavoro; senza pregiudicare la sua esecuzione da parte degli organi delle Regioni.

Organizzacione territoriale dello StatoCostituzione spagnola

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Costituzione spagnolaArt 9, 2.

Spetta alle autoritá pubbliche promuovere le condizioni per le quali, la libertá e l’uguaglianza dell’individuo e dei gruppi a cui appartiene, siano reali ed effettivi; eliminare gli ostacoli che impediscono o ostacolano la loro pienezza ed agevolare la partecipazione di tutti I cittadini alla vita politica, economica,culturale e sociale.

Art. 35 Tutti gli spçagnoli hanno il dovere di lavorare e hanno diritto al lavoro, alla libera scelta della propria professione o di ufficio, alla promozione attraverso il lavoro e a un reddito sufficiente per soddisfare le sue esigenze e quelle della sua famiglia, senza essere, in nessun caso, discriminato in base al sesso.

Art. 149.1.7Competetenza dello stato sulla legislazione del lavoro .

Legge 44/2007 -Fondamenti giuridici

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Sei capitoli, diciotto articoli, cinque disposizioni aggiuntive, tre disposizioni transitorie, una disposizioni abrogazione e sei disposizioni finali.

- Capitolo I. Obiettivi e finalitá. Lavoratori. Percorsi di integrazione.

- Capitolo II. Regime. Giuridico, requisiti, valutazioni.

- Capitolo III. Appoggio e relazioni con le Ad. Pubblica

(Occupazione e servizi sociali)

- Capitolo IV. Relazione di lavoro, Il contratto a tempo determinato

per la promozione dell’impiego.

- Capitolo V. Promozione e aiuti alle imprese de integrazione.

- Capitolo VI. Reati e sanzioni.

Struttura

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OBIETTIVO : regolare il regime giuridico delle EI e creare un progetto

che promuova l’integrazione nel lavoro di persone in situazioni di

esclusione sociale attraverso di queste imprese.

SCOPO :• Stabilire l’auto regolamentazione.• Determinare requisiti necessari e procedimenti da seguire nei

percorsi di inserimento.• Stabilire misure per promuovere l’integrazione sociale e

profesionale.

Obiettivo finale : arrivare all’inserimento nel mercato del lavoro

regolare, delle persone svantaggiate, di modo che la impresa

dará ai suoi lavoratori la possibilitá di fare formazioni e di

orientarsi attraverso di azioni e misure definite nella legge.

Obiettivi e finalitá della legge

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Societá mercantile o societá cooperativa legalmente costituita che,

qualificata per gli organismi regionali competenti, realizza qualsiasi

attivitá economica per la producione di beni e servizi, il quale oggetto

sociale abbia come fine l’integrazione e formazione sociolavorativa

delle persone in situazioni di esclusione sociale come transazione al

lavoro ordinario.

Dovrebbero fornire ai lavoratori esclusi, come parte del loro percosro di

inserimento, processi personalizzati e assistiti di un lavoro retribuito,

formazioni sul posto di lavoro, assuefazione lavorativa e sociale .

Concetto di impresa di integrazione

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a) Promossi e partecipanti da una o varie entitá promotori (51% del capitale

sociale).

b) Iscritti al registro per ragioni legali, nonché al registro di amministrazione

della E.I. della Regione.

c) Mantenere nel calcolo annuale, fin dalla sua valutazione, una percentuale

di lavoratori in processo di inserimento, di almeno il 30 % durante i primi 3

anni di attivitá e di meno del 50% del totale della forza lavoro a partire dal

4º anno, non potendo essere il numero di lavoratori inferiore a 2.

d) Non realizzare attivitá econimiche diverse da quelle dei suoi oggetti sociali.

e) Applicare, perlomeno, l’80% dei risultati disponibili ottenuti in ogni attivitá

per migliorare e ampliare le loro strutture produttive e di integrazione.

f) Presentare annualmente un bilancio sociale dell’attivitá dell’impresa che

includa la memoria economica e sociale, il grado di insercione nel mercato

del lavoro regolare e la struttura della forza lavoro, l’informazione ottenuta

riguardante i compiti realizzati e le stime per la prossima attivitá.

g) Disporre delle risorse necessarie per far fronte ai compromessi derivati dai

percorsi di integrazione

Requisiti

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Enti senza scopo di lucro, compreso al diritto pubblico, associazioni

senza scopo di lucro e fondazioni, il quale oggetto sociale contempla

l’inserimento sociale di persone particolarmente svantaggiate,

promuovendo la costituzione di imprese di integrazione.

Enti che promuovono E.I.

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1. La valutazione di una impresa como E.I. corrisponde all’Organo

amministrativo competente della Regione dove si trova il proprio

luogo di lavoro.

2. Per richiedere la qualifica come E.I. e la iscrizione al registro

amministrativo, la impresa mercantile o cooperativa, dovrá essere

preventivamente registrato come tale nel Registro Mercantile o nel

Registro di Societá cooperative.

3. Le E. I. possono includere nel titolo le parole “ imprese de

integrazione “ o la sua abbreviazione E.I.

4. Ottenere la qualifica di E. I. per una delle societá suscettibili a

essere qualificate como tali, non si considererá una trasformazione

aziendale

Valutazioni

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- Non compiere con il fine definito in questa legge.

- Non mantenere I requisiti che hanno determinato la sua

valutazione.

L’annullamento come impresa di integrazione sará accordata per

l’organo competente di valutare, previa una relazione dell’ispezione del

lavoro e della previdenza sociale.

L’annullamento, una volta che é diretta a vie amministrative, servirá

come finalitá di registrazione e non implica necessariamente lo

scioglimento della societá.

Perdita di valutazione

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Le E. I. dovranno iscriversi al registro competente della Regione dove

si incontra il proprio centro di trabajo.

Il Ministerio del Lavoro e Immigrazione ha creato un registro

amministrativo di E.I. con l’unico scopo di coordinamento, intercambio

di informazioni ed estatistiche.

Registrazione

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Le E. I. saranno obbligate a presentare nel Registro Amministrativo

competente della Regione:

• Documentazione che accerta le modifiche statuarie che

modificano il vostro punteggio, una volta iscritti ai Registri

pertinenti.

• Piano delle attivitá e del bilancio di ogni anno.

• I costi annuali, le informazioni di gestione e il bilancio sociale

al termine di ogni anno fiscale.

Informazioni soggette a registrazione

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Disoccupati, con particolari difficoltá con il proprio inserimento nel

mercato regolare e iscritti ai Servizi Pubblici per l’impiego :

- Destinatari del reddito minimo d’integrazione (RMI).

- Persone che non possono accedere al RMI :

a) Mancanza del tempo necessario di residenza o registrazione.

b) Avendo esaurito il tempo massimo di percezione previste

dalla legge.

Lavoratori della E. I. (I)

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Beneficio finanziario che ha come scopo coordinare le

azioni destinate ad aiutare le persone che non hanno

accesso ai mezzi economici sufficienti per soddisfare le

necessitá di base e prepararle all’ integrazione o

reintegrazione sociale e lavorativa.

Comprende, quindi, prestazioni dei servizi sociali, benefici

economici e sostegno personale per l’inserimento sociale e

lavorativo.

.

L’integrazione del reddito minimo (RMI)

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• Giovani maggiori di 18 anni e minori di 30, che procedono da istituzioni per la protezione dei minori.

• Persone dipendenti alla droga e con trastorni di dipendenza in processo di riabilitazione e reinserimento sociale.

• Reclusi nei centri penitenziari, che hanno una situazione penitenziaria che gli permetta di avere un lavoro, persone in liberta condizionale ed ex carcerati.

• Minori, detenuti in istituzioni per la protezione dei minori,la quale situazione, gli permetta di avere un lavoro anche in situazioni di libertá condizionale ed ex detenuti.

• Persone che arrivano da centri di accoglienza alternativa.

• Persone che arrivano da servizi di prevenzione e inserimento sociale.

Lavoratori della E. I.(II)

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L’ esclusione dovrá essere accreditata per I Servizi Sociali Pubblici

competenti.

Sono Servizi Sociali competenti quelli stabiliti da :

• Articolo 148.1.20 della Costituzione Spagnola.

• Leggi organiche di statuti di autonomia delle Regioni

• Enti locali, Artº 25 e 26 legge 7/1985, del 2 di aprile, che regola

le Basi del Regime Locale.

Accreditamento di una situazione di esclusione sociale

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Le E. I. applicheranno itinerari di inserimento sociolavorativo in

funzione dei criteri che vengono stabiliti dai servizi pubblici competenti

e dai Servizi Pubblici del lavoro d’accordo con la propria impresa di

integrazione e le persone assunte escluse socialmente.

Le misure di intervento e accompagnamento saranno costituite

dall’insieme dei servizi, prestazioni, azioni di orientamento, tutoraggio e

processi personalizzati e assistiti nel lavoro retribuito, da formazione

sul posto di lavoro e l’assuefazione lavorativa e sociale.

Itinerari di inserimento del lavoro e servizi di

accompagnamento.

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Prestazione volontaria dei servizi retribuiti come dipendente, come parte fondamentale di un percorso di integrazione personalizzato

Il contratto di lavoro potranno essere detenuti per un periodo determinato, fatta salva la durata necessaria per l’itinerario al lavoro e all’integrazione sociale.

Le sue estensioni e le sue varianti, si formalizzaranno sempre per iscritto e si comunicherá all’ufficio pubblico di collocamento e ai Servizi Sociali per monitorare il percorso di integrazione personalizzato.

Si integrará un allegato con gli obblighi delle parti e l’itinerario di inserimento

Non potranno essere contrattati i lavoratori che nei 2 anni anteriori abbiamo lavorato, nella stessa o in un’altra impresa, con un contratto di lavoro, a meno che, nel fracasso di un intento anteriore di inserimento o di situazioni di esclusione, si considera diversamente dai servizi sociali alla luce delle circostanze individuali.

Contratto a tempo determinato per la promozione dell’impiego

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.Durata minima di 12 mesi e massimo 3 anni. Una durata inferiore, dentro del percorso di instegrazione concordato precedentmente, é consigliato dai Servizi Sociali per controllare il processo di integrazione, altrimenti non potrebbe essere inferiore ai 6 mesi.

La durata inferiore alla massima, potrá essere prorogata fino a 3 anni, essendo la durata minima di ogni proroga per lo meno uguale alla durata iniziale del contratto. I Servizi Sociali pubblici di competenza dovranno informarsi sull’adeguatezza della proroga.

Al termine del contratto il lavoratore riceverá un indennizzo di 12 giorni di

lavoro per anno di servizio.

Durata del Contratto

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Il contratto potrá essere organizzato a tempo pieno o parziale, dovendo essere in questo caso, la giornata quotidiana o settimanale superiore alla metá della giornata di un lavoratore a tempo pieno.

Se si modifica la giornata di lavoro, la E.I. deve comunicare la stessa modifica ai Servizi Sociali Pubblici competenti.

Il lavoratore, previo avviso e giustificazione, avrá diritto ad assentarsi dal posto di lavoro, mantenendo la retribuzione, per assistere a trattamenti di riabilitazione, partecipare a sessioni di formazione e riadattamento professionale o per realizzare qualsiasi altra forma di accompagnamento prevista nel suo percorso di integrazione.

Le assenze o ritardi causati da una situazione fisica o psicologica derivata dall’esclusione sociale del lavoratore si considererá giustificato se I Servizi Sociali Pubblici lo ritengono tale.

Condizioni del contratto

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Se dopo la fine di un contratto, legato al processo di integrazione, il

lavoratore continuasse nell’impresa, non si potrá concretare un nuovo

periodo di prova e si calcolerá come anzianitá .

Al termine del contratto, il lavoratore avrá diritto a ricevere, da parte del

datore di lavoro, un certificato che attesti la durata dei servizi, posizioni

di lavoro ottenute, compiti principali e come adattarsi a essi.

I Servizi Sociali Pubblici competenti emetteranno un rilasciato prima

della fine del contratto di lavoro, qualsiasi fosse la causa.Il datore di

lavoro comunicherá la fine dello stesso , qualunque sia la causa

Scadenza del contratto

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• Stabilire I criteri per itinerari, in base ai Servizi Sociali e alle imprese.

• Effettuare il seguito dei percorsi e processi di integrazione dei lavoratori e di fornire formazioni durante il tempo che tenga contratto con la E.I. e anche posteriormente.

• Certificare, prima della conclusione del contratto, se il lavoratore, nei due anni precedenti al reclutamento da effettuare, ha fatto parte della stessa societá o di una societá diversa.

• Certificare la formazione ricevuta all’interno del percorso per l’occupazione e la corrispondenza tra l’esperienza e le competenze descritte dei certificati di professionalitá del sistema nazionale di qualifiche.

• Conoscere la extinzione del contratto di lavoro.

• Valutare, coordinare e far rispettare le finalitá della legge.

Relazioni con le Pubblica AmministrazioneCompetenza dei Servizi Pubblici di Impiego

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- Acreditare situazioni di esclusione sociale

- Stabilire criteri per i percorsi d’integrazione

- Fornire servizi di intervento e di sostegno

- Programmi di monitoraggio e di inserimento

- Sostegno ai lavoratori che hanno aderito al lavoro regolare

- Valutazione e controllo ai fini della legge

- Altre funzioni determinate dalle Regione.

Competenza dei Servizi Sociali Locali (I)

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- Contratto di lavoro. - Copia dei contratti, proroghe e varianti

- Condizioni di lavoro – Modificazioni della giornata concordata,

assenze, ritardi.• Eccettuazione reclutamento• Modifica della durata del contratto• Relazione di proroga

- Finalizzazione e sospensione del contratto• Cause di licenziamento, sospensione del contratto• Emissione di dati prima della fine del contratto.• Conoscenza della cessazione del contratto

-

Competenza dei Servizi Sociali localiConoscere (II)

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Beneficiari di aiuti finanziari grazie alla capacitá di adattarsi, per la costituzione, attuazione e sviluppo di attivitá, assistenza tecnica, formazione, contratti per tecnici per la propria gestione e I+D+i.(R&S)

Le E. I. possono beneficiare di:

• Bonifici alla sicurezza sociale, in contratti di lavoro di persone escluse, da 70,83 € al mese (850 € all’anno) durante il periodo contrattuale, o per 3 anni nel caso di contratto a tempo indeterminato.

• Contributi per la manutenzione dei posti di lavori per l’integrazione sociale e professionale, a titolo di compensi finanziari per i costi che derivano dai processi di integrazione.

• Aiuti agli investimenti fissi legati allo scopo sociale.

Le E.I. o gli enti impegnati nella promozione di servizi di accompagnamento per l’inserimento sociale e lavorativo potranno ricevere aiuti dell’amministrazione corrispondente per la realizzazione delle stesse.

Sovvenzioni e Sussidi della E. I.

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Le E. I. potranno organizzarsi in associazioni o gruppi concreti, sia a

nivello regionale come statale per difendere i propri interessi come per

organizzare servizi di consulenza, formazione, assistenza legale e

potranno ricevere aiuti economici da parte di Amministrazioni

Pubbliche per coprire costi di promozione e operativitá

Promozione della E. I.

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I Servizi Pubblici dei Servizi Sociali e I Servizi Pubblici per l’Impiego

delle Regioni esercitano il compito di valutare, coordinare e garantire il

compimento dei fini previsti in questa regola rispetto alle imprese di

integrazione in ambito territoriale e di competenza.

Il Consiglio per la Promozione dell’Economia Sociale, stabilisce,

nell’ambito delle sue competenze, la coordinazione e garantizzare le

finalitá specificate della legge.

Il Consiglio Generale del Sistema Nazionale dell’Impiego, assumerá la

coordinazione e la valutazione di compiere il fine della legge

nell’ambito delle sue competenze e funzioni

Valutazione e monitoraggio