ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - Agenzia delle Entrate

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n I. INTRODUZIONE 2 1. Perché conviene il Modello 730 2 2. Modello 730 precompilato 2 3. Modello 730 ordinario (non precompilato) 5 4. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione 5 5. Chi può presentare il Modello 730 5 6. Chi deve presentare il Modello REDDITI Persone fisiche 7 7. La dichiarazione congiunta 7 8. Rimborsi, trattenute e pagamenti 7 n II. ASPETTI GENERALI 8 1. Come è composto il modello 8 2. Cosa c’è di nuovo 9 3. Destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef 9 4. Informativa sul trattamento dei dati personali 10 5. Rettifica del Modello 730 12 6. Redditi da dichiarare con il Modello REDDITI Persone fisiche 13 7. Altre informazioni utili 13 n III. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 15 1. Informazioni relative al contribuente 15 2. Familiari a carico 17 3. Dati del sostituto d’imposta 19 4. Firma della dichiarazione 19 5. Quadro A - Redditi dei terreni 19 6. Quadro B - Redditi dei fabbricati e altri dati 22 7. Quadro C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati 29 8. Quadro D - Altri redditi 39 9. Quadro E - Oneri e spese 48 10. Quadro F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati 86 11. Quadro G - Crediti d’imposta 92 12. Quadro I - Imposte da compensare 98 13. Quadro K - Comunicazione dell’amministratore di condominio 98 14. Quadro L - Ulteriori dati 100 n IV. APPENDICE 101 Codici catastali comunali I-XV MODELLO 730/2021 Istruzioni per la compilazione Modello 730/2021 PERIODO D’IMPOSTA 2020

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n I. INTRODUZIONE 21. Perché conviene il Modello 730 22. Modello 730 precompilato 23. Modello 730 ordinario (non precompilato) 54. Chi è esonerato dalla presentazione

della dichiarazione 55. Chi può presentare il Modello 730 56. Chi deve presentare il Modello REDDITI

Persone fisiche 77. La dichiarazione congiunta 78. Rimborsi, trattenute e pagamenti 7

n II. ASPETTI GENERALI 81. Come è composto il modello 82. Cosa c’è di nuovo 93. Destinazione dell’otto, del cinque e del due

per mille dell’Irpef 94. Informativa sul trattamento dei dati personali 105. Rettifica del Modello 730 126. Redditi da dichiarare con il Modello REDDITI

Persone fisiche 137. Altre informazioni utili 13

n III. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 15

1. Informazioni relative al contribuente 152. Familiari a carico 173. Dati del sostituto d’imposta 194. Firma della dichiarazione 195. Quadro A - Redditi dei terreni 196. Quadro B - Redditi dei fabbricati e altri dati 227. Quadro C - Redditi di lavoro dipendente

ed assimilati 298. Quadro D - Altri redditi 399. Quadro E - Oneri e spese 4810. Quadro F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati 8611. Quadro G - Crediti d’imposta 9212. Quadro I - Imposte da compensare 9813. Quadro K - Comunicazione dell’amministratore

di condominio 9814. Quadro L - Ulteriori dati 100

n IV. APPENDICE 101Codici catastali comunali I-XV

MODELLO 730/2021Istruzioni per la compilazione

Modello 730/2021PERIODO D’IMPOSTA 2020

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I. INTRODUZIONE

1. Perché conviene il Modello 730I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Utilizzareil modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente: non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice; ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a

partire dal mese di agosto o di settembre); se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal

mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

2. Modello 730 precompilatoPer chi viene predisposto A partire dal 30 aprile, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello730 precompilatosul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Quali informazioni contienePer la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni: i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei fami-

liari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il creditod’imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;

gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all’Agenzia delle entrate, quali spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivisui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per ilavoratori domestici, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese per l’istruzione scolastica e relativi rimborsi, speseuniversitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali agli istituti scolastici, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associa-zioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizioe per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventisu singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese per interventi di “sistemazione a verde”, quota de-traibile del “Bonus vacanze”;

alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneriche danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recu-pero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d’impostae le eccedenze riportabili;

altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro),i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

Le principali fonti utilizzate per precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:

Come si accede al 730 precompilatoIl modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 30 aprile, in un’apposita sezione del sito internetdell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del Codice PIN, che può essere richiesto: online, accedendo al sito internet dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali; in ufficio, presentando il modulo di richiesta unitamente a un documento di identità.

FRONTESPIZIO Certificazione Unica e Anagrafe tributaria

PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO Certificazione Unica

QUADRO A - Redditi dei terreni Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari

QUADRO B - Redditi dei fabbricati Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica - Locazioni brevi

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati Certificazione Unica

QUADRO D - Altri redditi Certificazione Unica

QUADRO E - Oneri e spese Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell’annoprecedente e Certificazione Unica

QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24

QUADRO G - Crediti d’imposta Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e compensazioni con F24e Certificazione Unica

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

È possibile accedere al 730 precompilato anche utilizzando: un’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale; CIE - Carta di identità elettronica; le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps; una Carta Nazionale dei Servizi. ulteriori credenziali stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e indicate sul sito dell’Agenzia delle entrate.Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare: il modello 730 precompilato; un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’ela-

borazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha co-municato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste nonvengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarleed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall’Anagrafe tributaria può risultare l’atto di acquisto di un fabbricato,di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioniche risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 pre-compilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione del-l’anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni);

l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga. L’esitodella liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d’uso di un immobile. Il ri-sultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l’integrazione del modello 730;

il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppuretramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’ac-cesso al 730 precompilato.

Quando si presentaIl 730 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre direttamente all’Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista o alsostituto d’imposta.I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Come si presenta

ò Presentazione direttaSe il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate deve: indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio; compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta; verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi. Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche. Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non pre-senti nella dichiarazione precompilata, ad esempio le spese per le attività sportive praticate dai figli. In questi casi vengono elaborati emessi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in se-guito alle modifiche operate dal contribuente.Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delleentrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuen-te la ricevuta di avvenuta presentazione.Se, dopo aver effettuato l’invio del 730 precompilato, il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essereeffettuate con le modalità descritte nel paragrafo “Rettifica del modello 730”.

ò Presentazione tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitatoIn alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate, il modello 730 precompilato può essere presentato: al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare as-

sistenza fiscale; a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, So-

cietà tra professionisti).Il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730precompilato.

Presentazione al sostituto d’impostaChi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato,il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. Può anche essere utilizzata unanormale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il cognome, ilnome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il co-dice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef sono in-serite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate e comunque entro il: 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio; 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno; 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio; 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto; 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre;il sostituto d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, conl’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute. Si consiglia di controllare attentamente la copia delladichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal sostituto d’imposta per riscontrare eventuali errori.

Presentazione al Caf o al professionista abilitato Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il mo-dello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. Il contribuente deve consegnare lascheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei datiriportati nella dichiarazione. Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copiache può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle entrate. I principali documenti da esibire sono: la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute; gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che ri-

guardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d’imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d’im-posta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possessodi quest’ultimo;

gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24; la dichiarazione modello REDDITI in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2026, termine entro il quale l’amministrazionefiscale può richiederli.I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal con-tribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppureai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore im-posta riscontrata a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle entrate (ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973),sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. A condizione che l’infedeltàdel visto non sia stata già contestata con comunicazione d’irregolarità, il Caf o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettifi-cativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione deidati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta dal Caf o dal professionista abilitato è ridotta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 di-cembre 1997, n. 472.Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate e comunque entro il: 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio; 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno; 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio; 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto; 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre;il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaboratisulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni in-tervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’impostae le somme che saranno trattenute.Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal Caf o dal professionista perriscontrare eventuali errori.

Vantaggi sui controlliSe il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostitutod’imposta non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate.I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica. La dichiara-zione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito com-plessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale,se vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio oppure se viene indicato o modificato il codice fiscale del co-niuge non fiscalmente a carico).Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effet-tuati nei confronti del Caf o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate. L’Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisitisoggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione princi-pale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

3. Modello 730 ordinario (non precompilato) Il contribuente non è obbligato ad utilizzare il modello 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Può infatti pre-sentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello REDDITI).Il contribuente per cui l’Agenzia delle entrate ha predisposto il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possonoessere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d’impresa), non può utilizzare il modello 730 precompilato, ma deve presentarela dichiarazione utilizzando il modello REDDITI ordinario o modificando il modello REDDITI precompilato.Il contribuente per cui l’Agenzia delle entrate non ha predisposto il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso dialcun dato da riportare nella dichiarazione dei redditi) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando ilmodello 730, ove possibile, oppure il modello REDDITI, sempre che non rientri nei casi di esonero descritti nei successivi paragrafi.

Reperibilità del modelloIl modello 730/2021 e le relative istruzioni sono reperibili esclusivamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

A chi si presentaIl mod. 730 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. Ilavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il mod. 730 a un Caf-dipendentio a un professionista abilitato.

Quando e come si presentaIl 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta.Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato. Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazionei dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista. Sul vistodi conformità si applicano le stesse regole sopra descritte per il 730 precompilato.

4. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazioneIl contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi – modello 730 o modello REDDITI – oppure se èesonerato. Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell’anno 2020 e non rientra nelle ipotesi di eso-nero elencate nelle successive tabelle (l’abitazione principale e le pertinenze citate nelle tabelle sono quelle per le quali non è dovutal’Imu per il 2020). In questo caso deve verificare se può presentare il modello 730 o deve presentare il modello REDDITI, secondo le istru-zioni fornite nei seguenti paragrafi. La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misurainferiore a quella dovuta.La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricatiper i quali si è optato per la cedolare secca.La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chie-dere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2020.

5. Chi può presentare il modello 730

I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche in mancanza di un sostituto d’impostatenuto a effettuare il conguaglio. Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato. In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati delsostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”. Se dalla dichiarazione emerge uncredito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2021 sono: pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della

retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale); persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità); soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca; sacerdoti della Chiesa cattolica; giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.); persone impegnate in lavori socialmente utili; lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 pre-

compilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:– al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;– a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione

al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio; personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato diretta-

mente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se ilcontratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2020 al mese di giugno dell’anno 2021;

produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2020 hanno percepito: redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto); redditi dei terreni e dei fabbricati; redditi di capitale; redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente); redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero); alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, o per il contribuente deceduto può utilizzare il modello730 se per questi ricorrono le condizioni descritte. I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il modello REDDITI PF, devono presentarlo in via telematica all’Agenzia delle entrate.

CASI DI ESONERO

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella primacolonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.L’esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO CONDIZIONI

Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)

Lavoro dipendente o pensione 1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbli-gato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti dapiù sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuatoil conguaglio

2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettantie non sono dovute le addizionali regionale e comunale

Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto.Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non profes-sionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

Redditi esenti.Esempi: rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte,alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militaridi leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogatidal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli han-seniani, pensioni sociali

Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca).Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico

Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili

(*) L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu.

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella primacolonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.L’esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO LIMITE DI REDDITO(uguale o inferiore a)

CONDIZIONI

Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze(*)) 500

Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**) 8.000 Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.Le detrazioni per coniuge e familiari a carico so-no spettanti e non sono dovute le addizionali re-gionale e comunale. Se il sostituto d’imposta haoperato le ritenute il contribuente può recuperareil credito presentando la dichiarazione.

Pensione + altre tipologie di reddito (**) 8.000

Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*)(box, cantina, ecc.)

7.500 (pensione)185,92 (terreni)

Pensione + altre tipologie di reddito (**) 8.000

Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.Le detrazioni per coniuge e familiari a carico so-no spettanti e non sono dovute le addizionali re-gionale e comunale. Se il sostituto d’imposta haoperato le ritenute il contribuente può recuperareil credito presentando la dichiarazione.

Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**)È escluso l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli

8.000

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i qualila detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.Esempi: compensi percepiti per l’attività libero professionale intramurariadel personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attivitàcommerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale

4.800

Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche 30.658,28

(*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu.(**) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

6. Chi deve presentare il Modello REDDITI Persone fisiche

7. La dichiarazione congiuntaSe entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicati nel precedente paragrafo “Chi può presentare il modello 730” e almeno uno dei duepuò utilizzare il modello 730, i coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta.Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel casodi decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene pre-sentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.

8. Rimborsi, trattenute e pagamentiA partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativiall’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo accontorelativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti atassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo cherisulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, saràtrattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.Nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro quattro mesi daltermine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate (con le stesse mo-dalità, di seguito descritte, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d’imposta) entro il sesto mese successivoal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolaresecca. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minorerispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le impostedovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entroil 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

Devono presentare il modello REDDITI Persone fisiche 2021 e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuentiche si trovano in una delle seguenti situazioni: nel 2020 hanno percepito:

– redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;– redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;– redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;– redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);– redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;– plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate e derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate

in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;– redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;

nel 2020 e/o nel 2021 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce “Condizioni per essere considerati residenti”); devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta); utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4; nel 2020 hanno percepito redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR erogati da soggetti esteri, delle persone

fisiche che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione nonsuperiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;

devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato.

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili,che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:

Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:

imposta lorda (*) –detrazioni per carichi di famiglia –detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi –ritenute =

importo non superiore a euro 10,33

(*) L’imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto: se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:

– trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;– o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al

contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossioneoppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devonoessere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche;

Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con lemodalità ordinarie;

se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contri-buente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene ac-creditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internetwww.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi uf-ficio dell’Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di creditoa copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.

II. ASPETTI GENERALI

1. Come è composto il modello

A) MODELLO 730 BASE

FrontespizioInformazioni relative al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), dati dei familiari a ca-rico e del sostituto d’imposta.

Firma della dichiarazione

Quadro A (redditi dei terreni)Redditi che derivano dal possesso dei terreni.

Quadro B (redditi dei fabbricati)Redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell’abitazione principale.

Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)Redditi di lavoro dipendente e di pensione. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ritenute relative all’Irpef e alle addizionaliregionale e comunale e dati relativi al bonus Irpef, al trattamento integrativo e all’ulteriore detrazione.

Quadro D (altri redditi) Redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricatisituati all’estero). Redditi soggetti a tassazione separata (es. redditi percepiti dagli eredi).

Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)Spese che danno diritto a una detrazione d’imposta e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).

Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati)Acconti relativi all’Irpef, all’addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni. Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri Ce D. Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti.

Quadro G (crediti d’imposta)Crediti d’imposta relativi ai fabbricati, per l’incremento dell’occupazione, per i redditi prodotti all’estero, per le mediazioni, per il reintegrodelle anticipazioni sui fondi pensione, per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per art bonus, per negoziazionee arbitrato, per lo sport bonus, per la bonifica ambientale e per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica.

Quadro I (Imposte da compensare)Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2021 per il versamento con il Mod. F24 dell’Imu dovuta per l’anno 2021 e delle altre im-poste per le quali è previsto il pagamento con il Mod. F24.

Quadro K (Comunicazione dell’amministratore di condominio)Beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare, dati identificativi dei relativi fornitori e dati catastali del condominio nel casodi interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Quadro L (Ulteriori dati)Informazioni in merito ai redditi prodotti dai residenti a Campione d’Italia.

B) MODELLO 730-1Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.

C) MODELLO 730-3Prospetto di liquidazione con il risultato contabile della dichiarazione. Contiene il calcolo dell’Irpef, delle addizionali e delle altre imposteche saranno trattenute o rimborsate dal sostituto d’imposta.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

2. Cosa c’è di nuovoLe principali novità contenute nel modello 730/2021 sono le seguenti: Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito

complessivo fino a 28.000 euro spetta il trattamento integrativo, mentre per quelli in possesso di un reddito complessivo da 28.000 a50.000 euro spetta un’ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito. Da tale data non è più possibile fruire delbonus Irpef;

Detrazione per ristrutturazione “Superbonus”: per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta una detrazionenella misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento staticoo alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali;

Detrazione per “Bonus facciate”: dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90 per cento per le spese riguardanti gliinterventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;

Campione d’Italia: dal 1° gennaio 2020 è prevista la riduzione del 50% dell’imposta netta determinata ai sensi dell’articolo 188-bis deltesto unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Nuova casella “Codice Stato estero”: i contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati eper i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono tenuti a indicare il codice dello Stato in cui erano residentiprima di trasferirsi in Italia;

Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: per i soggetti che rottamano almeno due autovetture èriconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 perl’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in con-divisione o sostenibile;

Due per mille alle associazioni culturali: quest’anno è possibile destinare nuovamente il due per mille a favore delle associazioniculturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per consentire al contribuente l’effettua-zione della scelta è stato inserito un apposito riquadro nel modello 730-1;

Riduzione in base al reddito di alcune detrazioni d’imposta: da quest’anno l’ammontare di alcune delle detrazioni di cui alla sezioneI del quadro E si riduce all’aumentare del reddito fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro;

Credito d’imposta “Bonus vacanze”: se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020, è possibile fruire delrelativo importo della detrazione pari al 20 % dell’importo sostenuto.

3. Destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef Ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.Il contribuente può destinare: l’otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a una Istituzione religiosa; il cinque per mille della propria Irpef a determinate finalità; il due per mille della propria Irpef in favore di un partito politico; il due per mille della propria Irpef in favore delle associazioni culturali.

Le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, per-tanto, essere tutte espresse.Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.Per esprimere le scelte, il contribuente deve compilare l’apposita scheda (Mod. 730-1), da presentare integralmente anche nel caso incui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite. Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione, indicati nel precedente paragrafo 4 della parte “I - Introduzione”, pos-sono scegliere di destinare l’otto, il cinque e il due per mille dell’Irpef utilizzando l’apposita scheda allegata allo schema di CertificazioneUnica 2021 o al modello REDDITI Persone fisiche 2021 e seguendo le relative istruzioni.

Scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IrpefIl contribuente può destinare una quota pari all’otto per mille del gettito Irpef: allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario. Il contribuente ha la facoltà di effettuare questa scelta indicando una

specifica finalità tra le seguenti: fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati, beni culturali); alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo); all’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e al-

l’estero sia direttamente sia attraverso un ente all’uopo costituito); alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo); alla Chiesa Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o

culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell’ordinamento valdese, sia attraversoorganismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;

alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all’estero, direttamente o at-traverso le Comunità ad essa collegate);

all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conserva-zione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico,artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l’an-tisemitismo);

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazionee manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesiesteri);

alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri); all’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero); all’Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno

al culto); all’Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi

culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi); all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Istituto e delle attività indicate all’ar-

ticolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016, n.130, nonché ad interventi sociali e umanitari in Italia e all’estero, ad iniziativeper la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti e per la difesa dell’ambiente.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. La quota d’imposta che risulterà non attribuita ver-rà divisa secondo la proporzione derivante dalle scelte espresse; la quota che risulterà non attribuita e che proporzionalmente spettereb-be alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia sarà devoluta alla gestione statale.La scelta va espressa sul modello 730-1, firmando nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle istituzioni beneficiarie sopra descritte.

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IrpefIl contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dall’articolo 10 del D.lgs. 4/12/1997, n. 460

e successive modificazioni; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, pre-visti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della L. 7/12/2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settoridettati all’art. 10, comma 1, lett. a), del D.lgs. 4/121997, n.460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università.c) finanziamento della ricerca sanitaria;d) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (soggetti di cui all’art. 2, comma 2,

del D.P.C.M. 28 luglio 2016);e) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;f) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante

attività di interesse sociale (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009);g) sostegno degli enti gestori delle aree protette.La scelta va espressa sul “Modello 730-1” apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinarela quota del cinque per mille dell’Irpef. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinaredirettamente la quota del cinque per mille dell’Irpef.Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell’Irpef sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Scelta per la destinazione del due per mille dell’Irpef ai partiti politiciIl contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nellaseconda sezione del registro di cui all’art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 feb-braio 2014, n. 13, e il cui elenco è trasmesso all’Agenzia delle Entrate dalla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenzae il controllo dei rendiconti dei partiti politici”.Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell’Irpef, il contribuente deve apporre lapropria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell’apposita casella il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fattaesclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. L’elenco con i codici relativi ai partiti è riportato nella tabella “Partiti politici am-messi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell’Irpef” nella penultima pagina delle istruzioni.

Scelta per la destinazione del due per mille dell’Irpef alle associazioni culturaliIl contribuente può inoltre destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di un’associazione culturaleiscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 97-bis, D.L. n. 104/2020). Per esprimere la sceltaa favore di una delle associazioni culturali ammesse al beneficio, il contribuente deve apporre la propria firma nell’apposito riquadro pre-sente nella scheda indicando il codice fiscale dell’associazione cui vuole destinare la quota del due per mille. La scelta deve essere fattaper una sola delle associazioni culturali beneficiarie.

4. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento(UE) 2016/679

Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessatoai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati per-sonali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 101/2018.

Finalità del trattamentoI dati forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delleimposte.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Conferimento dei datiI dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazionedei redditi.Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati al-l’Agenzia delle Entrate.L’omissione e/o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L’indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamentedall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l’utilizzo della schedaunica per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef. L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della legge 20maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 154,della legge 23 dicembre 2014, n.190.L’effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art.12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.Anche l’inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta è facoltativo e richiedeil conferimento di dati particolari.

Base giuridica La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell’esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liqui-dazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l’Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto pre-visto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presen-tazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto,ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Periodo di conservazione dei dati I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell’undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento,ovvero saranno conservati fino al termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da partedell’Autorità giudiziaria.Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati peril tempo necessario a consentire all’Agenzia delle entrate di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d’imposta che pre-stano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conservati per il tempo necessario aconsentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il terminedi prescrizione ordinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta.

Modalità del trattamentoI dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sonostati raccolti. L’Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme allefinalità per cui vengono gestiti; l’Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelarele informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere con-segnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i datiesclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari as-sumono la qualifica di “titolare del trattamento” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Categorie di destinatari dei dati personaliI suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento

o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano

sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria

per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamentoTitolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione 106 - 00147.

Responsabile del trattamentoL’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo del-l’Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.

Responsabile della Protezione dei DatiIl dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Agenzia delle Entrate è: [email protected].

Diritti dell’interessatoL’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consul-tazione all’interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere,nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro di-ritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione 106 - 00147 Roma – indirizzo di postaelettronica: [email protected] l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Ga-rante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla pro-tezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

ConsensoL’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sonotenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la de-trazione d’imposta, alla scelta dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef, sia per poterli comunicare all’Agenziadelle Entrate, o ad altri intermediari.Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell’ottoper mille dell’Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

5. Rettifica del modello 730Modello 730 rettificativoSe il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, perpermettergli l’elaborazione di un mod. 730 “rettificativo”.

Modello 730 integrativoSe, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione delladichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

A. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariataSe il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportanoun maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinatacon il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può: presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 in-

tegrativo” presente nel frontespizio. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitatoanche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibirela documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata.Se l’assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tuttala documentazione;

presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2021, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il mo-dello REDDITI Persone fisiche 2021 può essere presentato– entro il 30 novembre (correttiva nei termini);– oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2021 relativo all’anno successivo (dichia-

razione integrativa);– oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa –

art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso l’importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’ar-ticolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivoa quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la di-chiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

B. Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’impostaSe il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averliforniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso do-vrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto,le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che ef-fettuerà il conguaglio”.

C. Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui sca-turiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o diaverli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica com-portano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il con-tribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nellarelativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

D. Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debitoSe il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta unminor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2021.Il modello REDDITI Persone fisiche 2021 può essere presentato: entro il 30 novembre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pro-

cedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzionein misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questocaso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessicalcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;

entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare con-temporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta pre-viste in materia di ravvedimento operoso.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi,non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le sommedovute in base al modello 730.

6. Redditi da dichiarare con il modello REDDITI Persone fisicheI contribuenti che presentano il Mod. 730/2021 devono, inoltre, presentare: il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2021 se hanno percepito nel 2020:

– redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana; – interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva

(prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni);– indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;– proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%;– redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2020.I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2021, nonpossono però usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private eripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del mod. REDDITI Persone Fisiche 2021;

il quadro RT del mod. REDDITI Persone fisiche 2021, se nel 2020 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni qualifi-cate e non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzatiin Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi dinatura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2020 hanno realizzato solo minusvalenze de-rivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di naturafinanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2020(art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni);

il modulo RW del mod. REDDITI Persone fisiche 2021, se nel 2020 hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di naturafinanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati al-l’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE).

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del mod. REDDITI Persone fisiche 2021, nei modi enei termini previsti per la presentazione dello stesso mod. REDDITI 2021.Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzareintegralmente il mod. REDDITI Persone fisiche 2021.

7. Altre informazioni utili

Locazioni breviA partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un’apposita disciplina fiscale per i contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo, situatiin Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito fondiario per il proprietario dell’immobile o per il titolare di altro diritto reale eva indicato nel quadro B; per il sublocatore o il comodatario, invece, costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D.

Unioni civiliIn base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendonoriferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Imu, Imi e ImisLa legge di stabilità 2016 prevede che dal periodo d’imposta 2014 si applicano anche all’imposta municipale immobiliare (Imi) della pro-vincia di Bolzano e all’imposta immobiliare semplice (Imis) della provincia di Trento le disposizioni relative all’Imu riguardo la sostituzionedell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Pertanto nelle istruzioni al modello 730 i riferimenti all’Imu si in-tendono effettuati anche all’Imi e all’Imis.

Certificazione Unica 2021 Le istruzioni del modello 730 fanno riferimento alla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d’imposta. Se è stata rilasciata una Certificazione Unica 2020 perché il rapporto di lavoro si è interrotto prima che fosse disponibile la CertificazioneUnica 2021, il sostituto d’imposta è comunque tenuto a rilasciare una nuova Certificazione Unica, entro il 16 marzo 2021, che deve essereutilizzata per la compilazione del modello 730.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modalità di arrotondamentoGli importi da indicare nella dichiarazione devono essere arrotondati all’unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o su-periore a cinquanta centesimi di euro oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49diventa 65).Sul modello sono prestampati due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all’euroIn tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzatoil cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo.Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pub-blicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti.Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d’Italia, all’indirizzo: https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-cambi/cambi/index.html.

Modelli aggiuntiviSe lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri moduli, numerandoli pro-gressivamente nell’apposita casella posta in alto a destra indicando sempre il codice fiscale nell’apposito spazio. Il numero complessivodei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella posta nel riquadro “Firma dichiarazione” della prima facciata delModello base compilato. Ad esempio, se nel quadro E (Sez. III) devono essere indicati i dati relativi a più di tre interventi di recupero del patrimonio edilizio, puòessere utilizzato un ulteriore modulo del quadro E, riportando in alto a destra il codice fiscale e il numero “2” nella casella “Mod. N.”. Infine,nella casella “N. modelli compilati” va riportato il numero “2”, per evidenziare che oltre al Modello base è stato compilato anche il secondomodulo del quadro E.

Proventi sostitutivi e interessiI proventi sostitutivi di redditi (ad esempio la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità, l’indennità di maternità, ecc.)e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditiche sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedi in Appendice la voce “Proventi sostitutivi e interessi”).

Fondo patrimonialeIl fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi,destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia. I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4comma 1 lett. b) del TUIR.

Usufrutto legaleI genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l’usufrutto legale. I genitori esercentila potestà hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia, non sono soggetti ad usufrutto legale: i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro; i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione; i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto (la condizione però,

non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima); i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la po-

testà (se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a questi); le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (sela potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest’ultimo).

Amministratori di condominioGli amministratori di condominio che si avvalgono dell’assistenza fiscale, presentano la comunicazione dell’amministratore di condominioo compilando il quadro K del modello 730 o presentando, oltre il modello 730, il quadro AC del mod. REDDITI Persone fisiche 2021 re-lativo all’elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio dello stesso mod. REDDITI Persone fisiche 2021 nei modi e nei ter-mini previsti per la presentazione di questo modello.Gli amministratori di condominio devono riportare nel quadro K (ovvero nel quadro AC del modello REDDITI) anche i dati catastali degliimmobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

Dichiarazione presentata dagli erediPer la dichiarazione dei redditi relative all’anno d’imposta 2020 delle persone decedute nel 2020 o entro il 30 settembre 2021, gli eredipossono utilizzare il modello 730.In tal caso il modello 730 va presentato al Caf o professionista abilitato o presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate. Non puòessere consegnato né al sostituto d’imposta della persona fisica deceduta né al sostituto d’imposta dell’erede.Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2021, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020 può essere pre-sentata utilizzando esclusivamente il modello REDDITI PF.Se la persona deceduta aveva presentato il Modello 730/2020 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostitutod’imposta, l’erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto indicandolo nel rigo F3.Per le informazioni sulle modalità di compilazione, vedere le istruzioni fornite al capitolo “Informazioni relative al contribuente”.

Termini di versamento da parte degli erediPer i soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2021 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone de-cedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2021.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

III – GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Informazioni relative al contribuenteLa casella “Dichiarante” deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi. Se viene presentata la dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore dilavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle “Dichiarante” e “Dichiarazione congiunta”, mentre il coniuge deve barraresolo la casella “Coniuge dichiarante”. Il contribuente che presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci (compreso il minore) deve barrare la casella “Rappresentanteo tutore o erede” e indicare il proprio codice fiscale nella casella “Codice fiscale del rappresentante o tutore o erede”. In tal caso, lacasella “Dichiarante” non deve essere barrata. L’erede che presenta la dichiarazione per conto del contribuente deceduto barra la casella “Rappresentante o tutore o erede” e indicail proprio codice fiscale nella casella “Codice fiscale del rappresentante o tutore o erede”. In tal caso, non occorre barrare la casella“Dichiarante”. Nel campo “Data carica erede” l’erede indica la data del decesso del soggetto per cui presenta la dichiarazione.Nella casella “Codice fiscale” deve essere indicato il codice fiscale del contribuente. Il codice fiscale deve corrispondere a quello indi-cato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, a quello risultante dall’apposito tesserino rilasciato dall’Am-ministrazione finanziaria.La casella “Soggetto fiscalmente a carico di altri” deve essere compilata con il codice ‘1’ dal contribuente con reddito complessivouguale o inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili, con il codice ‘2’ dai figli di età non superiore a 24 anni con reddito com-plessivo uguale o inferiore a 4.000 euro al lordo degli oneri deducibili (vedi il successivo capitolo “Familiari a carico”).La casella “730 integrativo” deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa (vedi, nella parte II, ilcapitolo “Rettifica del modello 730”) indicando: il codice ‘1’ se l’integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un’im-

posta pari a quella determinata con il mod. 730 originario; il codice ‘2’ se l’integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta

che effettuerà il conguaglio”; il codice ‘3’ se l’integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effet-

tuerà il conguaglio” sia i dati relativi alla determinazione dell’imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito,un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.

Nel caso di 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio o nel caso di 730presentato per conto del contribuente deceduto (vedi nella Parte I il paragrafo “Chi può presentare il Mod. 730”), va indicata la lettera “A”nella casella “730 senza sostituto”.Il contribuente può evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella ca-sella “Situazioni particolari”. Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pub-blicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in relazione a que-siti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle Entratecomunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione par-ticolare.La casella “Quadro K” deve essere barrata se il contribuente è obbligato: ad effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio

nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori; a comunicare i dati catastali del condominio nel caso di recupero del patrimonio edilizio.

Dati del contribuenteVanno riportati negli appositi spazi il cognome e il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della relativa provincia. Chi è nato all’estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia.In caso di dichiarazione presentata per conto di persona incapace, compreso il minore, si rimanda al successivo paragrafo “Dichiarazionepresentata da soggetto diverso dal contribuente”.Se qualcuno dei dati anagrafici indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi uf-ficio dell’Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzareil codice fiscale che gli è stato attribuito, anche se sbagliato.

Residenza anagraficaLa residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2020 alladata in cui presenta la dichiarazione. Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.Se la residenza è stata variata occorre indicare: i dati della nuova residenza alla data di consegna del mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi i dati relativi a: Comune,

sigla della provincia, CAP, tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), indirizzo, numero civico, frazione, se presente; il giorno, il mese e l’anno in cui è intervenuta la variazione.La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i qualidevono barrare la casella “Dichiarazione presentata per la prima volta”.L’indicazione del numero di telefono, di cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica consente di ricevere dall’Agenzia delle Entrate in-formazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Domicilio fiscale per l’attribuzione dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunaleIl domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. In casi particolari l’amministrazione finanziaria può consentire alcontribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza. Il domicilio fiscale consente di individuare la Regione e il Comune per i quali è dovuta rispettivamente l’addizionale regionale e comunale.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2020Il rigo “Domicilio fiscale al 1/1/2020” va sempre compilato indicando il domicilio alla data del 1/1/2020. Se la residenza è variata, gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, per-tanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domiciliofiscale al 1° gennaio 2020.

Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2019 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2novembre 2019 indicare il nuovo domicilio. I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell’anno 2020 devono indicare il domiciliofiscale nel quale hanno trasferito la residenza.

Si ricorda che non possono utilizzare il mod. 730 i contribuenti che nel 2020 e/o nel 2021 non sono residenti in Italia (vedi in Appendicela voce “Condizioni per essere considerati residenti”).

Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2016 fino al 1° gennaio 2020 compreso e se tale comune ha deli-berato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti, compilare la casella“Fusione comuni” indicando l’apposito codice identificativo dell’ex comune riportato nella tabella denominata “Elenco dei codiciidentificativi da indicare nella casella “Fusione Comuni” del rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2020”” presente in Appendice.Per alcuni casi particolari si rimanda alle istruzioni fornite successivamente.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2021Il rigo “Domicilio fiscale al 1/1/2021” va compilato solo se il comune è diverso dal quello al 1° gennaio 2020.Se la residenza è variata, il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigorelativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2021. Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2020 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2novembre 2020 indicare il nuovo domicilio.Se la variazione è dovuta alla fusione, anche per incorporazione, di comuni preesistenti il rigo non va compilato.Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2016 al 2020 e se tale comune ha deliberato aliquote dell’addi-zionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti, il rigo va compilato e nella casella “Fusione co-muni” va indicato l’apposito codice identificativo dell’ex comune riportato nella tabella denominata “Elenco dei codici identificativida indicare nella casella “Fusione Comuni” del rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2021”” presente in Appendice. Per alcuni casi particolari si rimanda alle istruzioni fornite successivamente.

Casi particolari

Trasferimento da un municipio ad un altro nell’ambito dello stesso comune risultante dalla fusione di altri comuni, che ha deli-berato aliquote differenziate Se il contribuente risiede in un comune fuso (risultante dalla fusione di altri comuni) che ha deliberato aliquote differenziate per ciascunodei municipi riferiti ai comuni estinti ed il municipio di residenza al 1/1/2020 è diverso da quello di residenza al 1/1/2021, deve essere com-pilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2020, riportando nella casella “Fusione Comuni” il codice identificativo dell’ex Comune nel qualesi risiedeva a tale data, che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2021, riportando nella casella “Fusione Comuni” il codice identificativo dell’exComune nel quale si risiede a tale data.

Nuovo comune sorto dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistereSe il contribuente risiede in un nuovo comune risultante dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuanoad esistere, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2020, riportando i dati del comune originario (comune dal qualesi è distaccata una parte di territorio), che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2021, riportando i dati del nuovo comune. Nel rigo relativo aldomicilio fiscale al 1/1/2021 non deve essere compilata la casella “Fusione Comuni”.

Casi particolari addizionale regionale

La casella ‘Casi particolari addizionale regionale’ va compilata con il codice “1” esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscalenel Veneto, Basilicata o Lazio e si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce “Addizionale regionale casi particolari”, al finedi fruire di un’aliquota agevolata. Coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto o nel Lazio e richiedono l’agevolazione per se stessi in-dicano il codice 2.

La casella ‘Casi particolari addizionale regionale’ va compilata con il codice “3” esclusivamente dai contribuenti italiani o comunitariprovenienti da altre zone italiane o estere, di età inferiore ai 45 anni che hanno trasferito la propria residenza in un comune ligure nelcorso del 2018 e purché sia mantenuta per tutto il periodo di vigenza dell’agevolazione (2019 e 2020).

Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuenteI soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto del contribuente deceduto o per conto di persona incapace, compreso il minore,possono utilizzare il mod. 730, purché il contribuente per il quale si presenta la dichiarazione abbia le condizioni per usare questo modello(vedi il paragrafo “Chi può presentare il mod. 730”). Chi presenta la dichiarazione per conto di terzi deve compilare due moduli del frontespizio riportando in entrambi il codice fiscale del con-tribuente (deceduto o minore o tutelato o beneficiario) e quello del soggetto che presenta la dichiarazione per conto di altri ovvero il codicefiscale dell’erede o del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nel primo modulo del frontespizio del 730: barrare la casella “Dichiarante”; barrare la casella:

– ‘Tutelato’ - nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall’amministratoredi sostegno per la persona con limitata capacità di agire;

– ‘Minore’ - nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale;– ‘Deceduto’ - nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall’erede del contribuente deceduto. In tal caso occorre compilare con

la lettera “A” anche la casella “730 senza sostituto” presente nel frontespizio del modello 730 e barrare la casella “Mod. 730 dipen-denti senza sostituto” presente nella sezione “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Nel secondo modulo del frontespizio del 730 è necessario: barrare nel rigo “Contribuente”, la casella “Rappresentante o tutore o erede”. Per l’erede è necessario compilare anche la casella

“Data carica erede”; compilare soltanto i riquadri “Dati anagrafici” e “Residenza anagrafica”, incluso il rigo “Telefono e posta elettronica”, riportando i dati

del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno o erede. Non deve essere compilato il campo “data della variazione” e nondeve essere barrata la casella “Dichiarazione presentata per la prima volta”.

Si ricorda che in questi casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi di chi presenta la dichiarazione nondevono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione della persona che presenta la dichiarazione.

2. Familiari a carico In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2020 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine difruire delle detrazioni dall’imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico. Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto chepresta l’assistenza fiscale.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessivo ugualeo inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anniche nel 2020 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vannocomputate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo: il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni; le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti ge-

stiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica; la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto

esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato; il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’im-

prenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti at-

tività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o

meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria“altri familiari”.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallostesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (compresi quelli adottivi); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i nonni e le nonne.Se nel corso del 2020 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, quindi chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare l’ammontare delledetrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del TUIR. A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o nonspettare (vedere in Appendice la “tabella 3” – detrazioni per coniuge a carico, la “tabella 4” – detrazione ordinaria per figli a carico, la “ta-bella 5” – detrazioni per altri familiari a carico).

Come compilare il rigo relativo al coniuge Nel rigo 1 indicare i dati relativi al coniuge.Colonna 1: barrare la casella ‘C’.Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale del coniuge.Il codice fiscale del coniuge deve essere indicato anche se non è fiscalmente a carico.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a carico. Indicare ‘12’ se il coniuge è stato a carico pertutto il 2020. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazionedei suoi effetti civili nel corso del 2020, riportare il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matri-monio celebrato a giugno del 2020, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella indicare ‘7’.

Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Righi da 2 a 5Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.Colonna 1: barrare la casella ‘F1’ se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quellia carico) e la casella ‘F’ per i figli successivi al primo (vedere in Appendice la voce “Familiari a carico - Casi particolari di compilazionedella casella F1”).Colonna 2: barrare la casella ‘A’ se si tratta di un altro familiare.Colonna 3: barrare la casella ‘D’ se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anchela casella ‘F’. Si precisa che è considerata persona con disabilità quella riconosciuta tale ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992,n. 104.Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli, tranne di quelli in affido preadottivo, e degli altri familiari acarico.Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono at-tribuite interamente a un altro soggetto. È altresì necessario indicare il codice fiscale dei figli a carico residenti all’estero.I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestantelo status di familiare che può essere alternativamente formata da:a) documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del pre-

fetto competente per territorio;b) documentazione con apposizione dell’apostille, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del

5 ottobre 1961;c) documentazione validamente formata nel Paese d’origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata co-

me conforme all’originale dal Consolato italiano nel paese di origine.Colonna 5 (n. mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a carico (‘12’ se il familiare è statoa carico per tutto il 2020). Se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2020, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Per esem-pio, per un figlio nato nel mese di agosto 2020 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella indicare ‘5’.Colonna 6 (minore di 3 anni-mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il figlio a carico ha un’età inferiore a3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 2019, nella casella indicare ‘12’; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2020,indicare ‘5’.Colonna 7 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettiva-mente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno. Tuttavia i genitori possono de-cidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione nonpossa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazionespetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiuntonella misura del 50 per cento ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detra-zione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno deigenitori abbia un reddito basso e quindi un’imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione. Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta per interoad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi: figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato non è legalmente ed effettivamente separato.Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico quando l’altro genitore manca perché deceduto onon ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legal-mente ed effettivamente separato.In particolare nella casella di colonna 7 indicare: per ogni figlio a carico:

– ‘100’ se la detrazione è richiesta per intero; – ‘50’ se la detrazione è ripartita tra i genitori;– ‘0’ se la detrazione è richiesta per intero dall’altro genitore;– la lettera ‘C’ nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno. Se questa detrazione non spetta

per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la de-trazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;

per ogni altro familiare a carico: – ‘100’ se l’onere grava per intero;– la percentuale nel caso in cui l’onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i

soggetti che ne hanno diritto.Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli,dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nellamisura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usu-fruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.Casella “Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli”: è riconosciuta un’ulteriore detrazione di 1.200,00euro, in presenza di almeno quattro figli a carico. In questa casella va indicata la percentuale di detrazione spettante. In generale, la detrazione per “famiglie numerose” deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed ef-fettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie. Nelcaso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete per intero. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale didetrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (adesempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), l’ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche sel’altro coniuge non è a suo carico (circolare n. 19/E del 2012, par. 4.2). La detrazione per “famiglie numerose” non spetta per ciascun figlioma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. Se l’ulteriore detrazione per figli a carico risulta supe-riore all’imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l’importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienzaverrà considerato nella determinazione dell’imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.Casella “Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente”: indicare il numero dei figli in affido preadottivo (righi da 2 a 5per i quali è barrata la casella ‘F’, ‘F1’ o ‘D’) per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine disalvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

3. Dati del sostituto d’impostaIl contribuente è tenuto a indicare i dati del sostituto d’imposta che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi dilavoro dipendente, pensione o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dalla Certificazione Unica con-segnata dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italiache effettua le ritenute). Le informazioni sono presenti nella sezione dalla Certificazione Unica riservata ai “Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o al-tro sostituto d’imposta”. Nella casella “codice sede” va riportato il codice indicato nel punto 11 della Certificazione Unica – Sezio-ne Dati Anagrafici se la stessa casella risulta compilata.Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica, i dati vanno richiesti al nuovosostituto. Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarantenon va compilato il riquadro. Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tu-telato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro. Nel caso di dichiarazione presentata per conto delcontribuente deceduto i dati del sostituto non sono mai presenti, neanche nel modello dell’erede.

La casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni: nel 2020 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; non ha un sostituto d’imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio; presenta il mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato o il modello 730 precompilato di-

rettamente all’Agenzia delle entrate.

La casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” va barrata anche se si sta presentando la dichiarazione per il contribuente decedutoche nel 2020 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.In tali casi non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.Per ulteriori informazioni vedi nella Parte I il paragrafo “Chi può presentare il Mod. 730”.

4. Firma della dichiarazione Questo riquadro contiene: la casella dove indicare il numero dei modelli compilati. Se sono stati compilati moduli ulteriori rispetto al Modello base, seguire le istru-

zioni fornite nella parte II, nel paragrafo “Modelli aggiuntivi”; la casella da barrare nel caso in cui si intenda richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato su eventuali comunica-

zioni dell’Agenzia delle Entrate relative a irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. Nel caso di dichiarazione con-giunta l’eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. Chi presenta la dichiarazione per conto di altri può barrare la ca-sella indifferentemente in uno dei due modelli 730. Il Caf o il professionista deve informare il contribuente di volere o meno effettuaretale servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta Mod. 730-2 e nel prospetto di liquidazione deve barrare la casella posta inalto per comunicare tale decisione all’Agenzia delle Entrate;

lo spazio riservato alla sottoscrizione della dichiarazione.

5. QUADRO A - Redditi dei terreniIl reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta siail reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l’attività agricola. Se l’attività agricola è esercitata daun’altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola.

Deve utilizzare questo quadro: chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista

l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non devedichiarare il terreno;

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e l’associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve esserecompilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto ilcontratto;

il socio, il partecipante dell’impresa familiare o il titolare d’impresa agricola individuale non in forma d’impresa familiare che conduce ilfondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo lacolonna del reddito agrario.

Per individuare le attività agricole vedere in Appendice la voce “Attività agricole”.

Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o unaminiera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4 del quadro D.

Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario: i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.; i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività

culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d’imposta. Tale circostanza de-ve essere comunicata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblicointeresse.

AgroenergieLa produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sinoa 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici de-rivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse aisensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario (art. 22, del decreto-legge 24 aprile2014, n 66, come modificato dall’art. 12 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192). Pertanto, nelle ipotesi descritte, il relativo redditodeve essere indicato nel presente quadro A.Nel caso in cui, invece, la produzione di energia oltrepassi i limiti sopra riportati, in luogo del mod. 730 va presentato il modello REDDITIPersone fisiche 2021, compilandolo secondo le relative istruzioni.

Terreni esenti ImuNel caso di terreni non affittati, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua adessere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, chi presta l’assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni non affittatitenendo conto del solo reddito agrario. Se il terreno non affittato è esente dall’Imu risulta dovuta l’Irpef. Per i terreni affittati, invece, sonodovute sia l’Irpef che l’Imu. Ad esempio sono esenti dall’Imu i terreni ricadenti in aree montane o di collina individuati utilizzando i criteridi cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e la circolare n. 4/DF del 14 luglio 2016. Per ulteriori informazionisulle esenzioni Imu si può consultare il sito internet del Dipartimento delle Finanze .In tali casi va barrata la casella “Imu non dovuta” (colonna 9).

Rivalutazione dei redditi dei terreniPer il calcolo del reddito dei terreni, il soggetto che presta l’assistenza fiscale rivaluta i redditi dominicale e agrario nelle misure di seguitodescritte.Il reddito dominicale è rivalutato dell’80 per cento, mentre il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento. I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30 per cento. L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agri-coli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola(casella di colonna 10 barrata).Per gli anni dal 2017 al 2020, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul red-dito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella dicolonna 10 barrata).Dall’anno 2019 tale agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartenenti al medesimo nucleofamiliare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all’eser-cizio dell’impresa familiare.La rivalutazione dell’80 e del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori chenon hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza delle condizioni descritte in Appendice alla voce “Agevolazioni imprenditoria giovanilein agricoltura”.

COME SI COMPILA IL QUADRO AI redditi dominicali e agrari possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultantedal catasto; se non corrisponde, vanno seguite le indicazioni contenute in Appendice alla voce “Variazioni di coltura dei terreni”.I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazio-ne catastale, sono determinati mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Talemetodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra. Si precisa che l’attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.Per ciascun terreno indicare i dati di seguito descritti.Colonna 1 (Reddito dominicale): indicare l’ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali. Colonna 3 (Reddito agrario): indicare l’ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali.

La rivalutazione dei redditi dominicale e agrario sarà operata da chi presta l’assistenza fiscale, nella misura descritta nel precedente pa-ragrafo “Rivalutazione dei redditi dei terreni”.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo didurata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto datutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.

In caso di società semplici costituite per l’esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissatidall’art. 32 del TUIR, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall’atto pubblico o dalla scrittura privataautenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta. Se non sonodeterminate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti.Colonna 2 (Titolo): indicare uno dei seguenti codici:‘1’ proprietario del terreno non concesso in affitto;‘2’ proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);‘3’ proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);‘4’ conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;‘5’ socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Il reddito domi-

nicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;‘6’ partecipante dell’impresa familiare agricola diverso dal titolare. Indicare nella colonna 3 la quota del reddito agrario imputata dall’im-

presa familiare. Il partecipante dell’impresa familiare che è anche proprietario del terreno deve riportare, secondo le regole ordinarie,reddito dominicale (colonna 1), giorni e percentuale di possesso;

‘7’ titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;‘10’ socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e agrario non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Gli importi

vanno indicati rispettivamente nelle colonne 1 e 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare,può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, oppure 4 o 7.Colonna 4: indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l’intero anno). Se vengono utilizzati più righi perindicare le diverse situazioni relative ad un solo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righi non può essere superiore a 365.Colonna 5: indicare la percentuale di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno dato in affitto in regime legale di determinazione del canone(regime vincolistico), indicare il canone risultante dal contratto, rapportato al periodo di colonna 4.Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici: ‘2’ perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore danneggiato ha pre-

sentato denuncia all’ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non èesattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusidall’Irpef;

‘3’ terreno in conduzione associata;‘4’ terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto

o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deveavere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura”);

‘6’ se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice 4.Se nella colonna 7 è presente uno di questi codici, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’agevolazione e lo comunica nel riquadro ri-servato ai messaggi del modello 730-3.Colonna 8 (Continuazione): se nel corso del 2020 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di pos-sesso, terreno dato in affitto, acquisto o perdita della qualifica di coltivatore diretto o IAP, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situa-zione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stessoterreno del rigo precedente. Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell’ipotesi in cui solo una partedel terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce “Società semplici e imprese familiari in agricoltu-ra”, occorre compilare due distinti righi senza barrare la casella di colonna 8.Colonna 9 (IMU non dovuta): barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo “Terreni esenti Imu”.In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi la casella di questa colonna va barrata solo sul primo dei righi compilati, in quantosi riferisce all’intero periodo d’imposta.Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP)iscritto nella previdenza agricola, in tal caso i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini del-l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell’anno è necessario compilare due distintirighi (compilando la casella “Continuazione”) barrando la casella “Coltivatore diretto o IAP” solo nel rigo relativo al periodo nel quale si èverificata tale condizione. Se nell’anno d’imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto,ecc.), la presente casella va barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa.Il familiare del coltivatore diretto titolare di impresa agricola, può barrare la casella di colonna 10 se è iscritto alla gestione assistenzialee previdenziale agricola in qualità di coltivatore diretto e se appartiene allo stesso nucleo familiare del titolare dell’impresa agricola a cuipartecipa attivamente.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

6. QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

Devono utilizzare questo quadro: i proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita; i titolari dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto

fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola “nuda proprietà”non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abita-zione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile);

i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali; i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.

Non producono reddito dei fabbricati e quindi non vanno dichiarati: le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all’affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad

usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralitàdell’immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell’art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall’art. 42-bis delD.L. n. 159/2007 e dall’art. 1, comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non han-no i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sonocomunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hannocaratteristiche di lusso;

le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione deiprodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

i fabbricati rurali destinati all’agriturismo; le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristruttura-

zione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l’unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata; gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il posses-

sore non ricava alcun reddito dall’utilizzo dell’immobile. Il contribuente in questo caso deve presentare una comunicazione all’ufficiodell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;

le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze.Inoltre, non vanno dichiarati, perché compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui si trovano, i redditi dei fabbricati nellezone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina ediliziadall’imprenditore agricolo proprietario, acquisiscono i requisiti di abitabilità, e sono concessi in locazione dall’imprenditore agricolo. Que-sta disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni(art. 12 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

Abitazione principaleIn generale, non è dovuta l’Imu per l’abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nellamisura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali) pertanto il relativo reddito concorre alla formazione delreddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all’ammontare della renditacatastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. Diversamente, non sono dovute l’Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l’Imu per il 2020 (adesempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - “abitazioni di lusso”). In queste ipotesi, poiché il reddito dell’abita-zione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicatoil codice 2.

Fabbricati non locatiIn generale, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessiin comodato d’uso gratuito (codici ‘2’, ‘9’, ‘10’, ‘15’ nella colonna 2 dei righi da B1 a B6), i quali vanno comunque indicati nel quadro B.Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione (codici‘3’, ‘4’, ‘8’, ‘11’, ‘12’, ‘14’ e ‘16’ nella colonna 2 dei righi da B1 a B6). Sono previste le seguenti eccezioni: per alcune categorie di immobili può essere prevista l’esenzione totale dall’IMU. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu”

va indicato il codice 1. Dal 2016, per l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la uti-lizzano come abitazione principale, non deve essere indicato tale codice in quanto è prevista la riduzione al 50 per cento dell’IMU in-vece dell’esenzione totale (legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, comma 10);

se gli immobili ad uso abitativo (Categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10) non locati e assoggettati all’Imu sono situati nello stessocomune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale (anche se fabbricato rurale) il relativo reddito concorre alla forma-zione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 “Casiparticolari Imu” va indicato il codice 3. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare dialtro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2).

Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella categoria catastale C/1 – Cedolare seccaPer le abitazioni e gli immobili classificati nella categoria catastale C/1 (di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e lerelative pertinenze locate congiuntamente) concessi in locazione è possibile scegliere il regime di tassazione definito “cedolare secca”sugli affitti (art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce, oltre che l’Irpef ele addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L’opzione per la cedolare sec-ca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza

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scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di lo-cazione o assegnazione.L’opzione per l’applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l’imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito com-plessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote Irpef.L’opzione per tale regime spetta esclusivamente al locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile,per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati per finalità abitative.Il regime della cedolare secca è stato esteso ai contratti di locazione stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classi-ficate nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente. Per fruire della cedolare secca le unità immobiliaridevono avere una superfice fino a 600 metri quadri. Nel computo dei metri quadri non si tiene conto della superfice delle pertinenze.Il regime sostitutivo agevolato non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un con-tratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile. Tuttavia, qualora tale contratto sia giunto nel corso del 2019 alla suascadenza naturale, è possibile stipulare il nuovo contratto optando per il regime agevolato della cedolare. Per i contratti stipulati o proro-gati nel 2019 e che rispettavano gli altri requisiti previsti dalla norma, l’opzione per la cedolare secca può essere effettuata anche neglianni successivi.Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccoman-data, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell’opzione, adesercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un’aliquotadel 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero. Dal 2014, per le sole locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo e relative pertinenze, è prevista un’aliquota agevolata del 10% per icontratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degliinquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di dispo-nibilità abitative individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania,Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogodi provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna “Utilizzo”della sezione I del quadro B).Si ricorda che al fine di fruire dell’aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” occorre ac-quisire l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenutoeconomico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale.L’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, neicinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a se-guito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In questo caso, deveessere barrata la casella di colonna 13 “Stato di emergenza”.L’opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto e produce effetti per l’intera durata delcontratto, salva la possibilità di revoca. Se il contratto alla scadenza è prorogato, per continuare ad applicare il regime della cedolare sec-ca, occorre comunicare all’Agenzia delle entrate la relativa opzione.L’opzione viene espressa nella dichiarazione dei redditi solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione(contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria oin caso d’uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l’opzione deve essere esercitata in sededi registrazione del contratto. In entrambi i casi – opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione – nella sezione I del quadro B vanno indicati i dati del-l’immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”.Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare lacondizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente,di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito(ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla cedolare secca si possono consultare, sul sito www.agenziaentrate.gov.it, ilProvvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011 e le circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno2011, n. 20/E del 4 giugno 2012 e n. 47/E del 20 dicembre 2012, la risoluzione n. 115/E del 1 settembre 2017 e la circolare n.8/E del 7 aprile 2017.

Locazioni brevi per finalità abitative e anche turistiche

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un’apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, lacui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

La nuova disciplina si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Un contratto si considera stipulato a partire dal 1° giu-gno 2017 se a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione.

Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulatinell’anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che inter-vengono nell’anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti con-nessi alla registrazione del contratto.

La nuova disciplina si applica sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto rea-le, sublocatore o comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività d’intermedia-

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

zione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con personeche dispongono di unità immobiliari da locare.

Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell’immobile abitativo, la fornitura di bianche-ria e la pulizia dei locali nonché di altri servizi che corredano la messa a disposizione dell’immobile, come ad esempio, la fornitura di uten-ze, wi-fi, aria condizionata. La disciplina in esame non è invece applicabile se insieme alla messa a disposizione dell’abitazione sono for-niti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell’immobile, quali ad esempio, la for-nitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti.

In conseguenza dell’introduzione di tale normativa cambia la tassazione del canone di locazione dell’immobile conces-so in locazione dal comodatario per periodi non superiori a 30 giorni: in tal caso il reddito del canone di locazione ètassato in capo al comodatario come reddito diverso e quindi va indicato dal comodatario nel quadro D. Il proprietariodell’immobile indicherà nel quadro B la sola rendita catastale dell’immobile concesso in comodato gratuito.

La nuova disciplina, inoltre, prevede che se i contratti di locazione breve sono stati conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano at-tività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, i canoni di locazione sono assoggettati ad una rite-nuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazionebreve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l’intermediario riversa le somme al locatore.

La ritenuta è applicata sull’importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve; non devono essere assoggettatia ritenuta eventuali penali o caparre o depositi cauzionali in quanto si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo.

Nell’importo del corrispettivo lordo sono incluse anche: le somme corrisposte per le spese per servizi accessori eccetto il caso in cui tali spese siano sostenute direttamente dal conduttore o

siano a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti; l’importo della provvigione dovuta all’intermediario se è trattenuta dall’intermediario sul canone dovuto al locatore in base al contratto.

La ritenuta è a titolo d’imposta se in dichiarazione dei redditi o all’atto della registrazione del contratto si opta per l’applicazione dellacedolare secca, altrimenti è a titolo d’acconto.

Gli intermediari che effettuano la ritenuta, sono tenuti a certificare le ritenute operate ai locatori mediante il rilascio della CertificazioneUnica.

Al riguardo si ricorda che il reddito fondiario derivante dalla locazione effettuata nel corso del 2020 va riportato in dichiarazioneanche se il corrispettivo è stato percepito nel corso del 2019 ed è indicato nella Certificazione Unica – Locazioni brevi 2020. Ilmedesimo reddito fondiario va indicato in dichiarazione anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito o, se percepito,la Certificazione Unica non è stata rilasciata; mentre se il corrispettivo è stato percepito nel 2020 ma il periodo di locazione av-viene nel corso del 2021, la tassazione va rinviata all’anno in cui la locazione è effettivamente effettuata.

Il reddito derivante dalla sublocazione o dalla locazione del comodatario va tassato nell’anno in cui il corrispettivo è percepito senza tenerconto di quando effettivamente il soggiorno ha avuto luogo.Si ricorda che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condi-zione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, dipensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito(ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulle locazioni brevi si possono consultare, sul sito internet dell’Agenzia delle Entratewww.agenziaentrate.gov.it, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 12 luglio 2017 e la circolare n. 24/E del 12ottobre 2017.

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominialiI locali per la portineria, l’alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale che hanno una rendita catastale autonoma devonoessere dichiarati dal condomino solo se la quota di reddito che spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L’esclu-sione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Soci di cooperative edilizieI soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono di-chiarare il reddito dell’alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Stesso obbligo vale per chi ha avuto in asse-gnazione uno degli alloggi riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto AutonomoCase Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all’esteroI redditi derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all’estero devono essere dichiarati nel quadro D.

Immobili in comodatoGli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l’immobile)ma dal proprietario. In caso di locazioni brevi, il proprietario continua ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli immobili con-cessi in comodato, mentre il reddito relativo alle locazioni poste in essere dal comodatario deve essere dichiarato dal comodatario stessonel quadro D in quanto reddito diverso.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito del crollo del Ponte MorandiPer i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito del crollo del Ponte Morandi a Genova, i relativi redditi nonconcorrono alla formazione del reddito imponibile a decorrere dall’intero anno d’imposta 2018 e fino al 31 dicembre 2020. Non beneficianodell’esenzione i redditi derivanti dalle locazioni brevi stipulati dal comodatario dell’immobile che vanno indicati nel rigo D4 con il codice 10.

Contratti di locazione di tipo “transitorio” e cedolare secca: L’aliquota ridotta della cedolare secca si applica anche ai contratti tran-sitori da 1 a 18 mesi, a condizione che si tratti di un contratto di locazione a canone concordato relativo ad abitazioni ubicate nei comunicon carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa. Per fruire dell’aliquota agevolata al 10% occorre indicare nellacolonna 2 dei righi da B1 a B6 il codice ‘8’. In caso di tassazione ordinaria non spetta l’abbattimento del 30% e va utilizzato il codice ‘3’.

COME SI COMPILA IL QUADRO BIl quadro è composto da due sezioni: la prima (B1-B6) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (B11) va utilizzata perindicare i dati relativi ai contratti di locazione.

SEZIONE I - Redditi dei fabbricati Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B6). Se nel corso del 2020 è variato l’utilizzo dell’immobile (abitazioneprincipale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o se a seguito di ca-lamità è stato distrutto o dichiarato inagibile, vanno compilati più righi, uno per ogni situazione, barrando la casella “Continuazione” di co-lonna 8.In questa sezione devono essere indicati: i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il

regime della cedolare secca; i dati degli immobili non concessi in locazione (es. abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d’uso gratuito). Se i righi del prospetto non sono sufficienti per indicare tutti i fabbricati deve essere compilato un quadro aggiuntivo.

Righi da B1 a B6Per ciascun immobile indicare i dati di seguito descritti.Colonna 1 (Rendita catastale): indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento della rendita verrà calcolata da chi prestal’assistenza fiscale. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta; se le rendite dei fab-bricati sono state aggiornate, va indicata la nuova rendita.Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento.I soci di società semplici e di società equiparate (ai sensi dell’art. 5 del TUIR) che producono reddito di fabbricati, devono indicare in que-sta colonna il reddito attribuito dalla società e non la rendita catastale e devono indicare nella colonna 2 “Utilizzo” il codice 16 o 17.Colonna 2 (Utilizzo): indicare uno dei codici di seguito elencati, che individuano l’utilizzo dell’immobile:‘1’ immobile utilizzato come abitazione principale. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (co-

niuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. Per l’abitazione principale spetta la deduzione dal reddito complessivo fino all’ammontare della rendita catastale della casa e dellesue pertinenze, calcolata tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell’anno in cui la casa è stata adibita ad abitazioneprincipale. La deduzione spetta anche quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono.La deduzione viene calcolata da chi presta l’assistenza fiscale. È bene ricordare che la deduzione per l’abitazione principale competeper una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altroutilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile che il contribuente utilizza comeabitazione principale. La deduzione per l’abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abitualeper il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.Se l’unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione va indicato in questa colonnail codice 11 o 12.Il codice ‘1’, relativo all’abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi: quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono; nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa

non sia locata.Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, il codice1 può essere indicato solo per l’immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale.Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a Imu (come ad esempio le abitazioni principali classificate nelle categoriecatastali A/1, A/8 e A/9) non sono dovute Irpef e addizionali. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato ilcodice 2 e poiché il reddito dell’abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione;

‘2’ immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari (vediistruzioni al codice ‘10’). Si tratta, ad esempio, dell’immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del pos-sessore o dei suoi familiari;

‘3’ immobile locato in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o “patti in deroga”, oppure concesso inlocazione a canone “concordato” in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice ‘8’. Nel caso di opzione per il re-gime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”, chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul redditoimponibile l’imposta sostitutiva del 21 per cento;

‘4’ immobile locato in regime legale di determinazione del canone (equo canone). Nel caso di opzione per il regime della cedolaresecca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”, chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’impostasostitutiva del 21 per cento;

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

‘5’ pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina, ecc.) iscritta in catasto con autonoma rendita. Sono considerate pertinenze leunità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate inmodo durevole al servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). Se la pertinenza è assog-gettata ad Imu nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2;

‘8’ immobile situato in un comune ad alta densità abitativa concesso in locazione a canone “concordato” (art. 2, comma 3, art. 5,comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari equelle degli inquilini più rappresentative a livello nazionale. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l’indicazione diquesto codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile; nel caso di opzione per il regime della cedolare seccava barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridottodel 30 per cento) l’imposta sostitutiva con l’aliquota agevolata del 10 per cento;

immobile, dato in locazione a canone “concordato” con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuniper i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 2014) della legge di con-versione del decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. In questo caso va barrata la casella dicolonna 11 “Cedolare secca” e chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva con l’aliquotaagevolata del 10 per cento. Inoltre deve essere barrata la casella di colonna 13 “Stato di emergenza”;

‘9’ immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17. Ad esempio il codice ‘9’ va indicato nel caso di: unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali cir-

costanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici; pertinenza di immobile tenuto a disposizione; immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all’estero o se l’immobile è già utilizzato

come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune; immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc), dichiarato dal singolo

condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82; abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un terzo e da questo locata con il nuovo regime delle locazioni brevi;

‘10’ abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizioneanagrafica oppure unità in comproprietà utilizzata come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;

‘11’ immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato, anche per periodinon superiori a 30 giorni, o “patti in deroga”.

Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”, chi presta l’assistenzafiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 21 per cento;

‘12’ se: l’immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone “concordato” è situato in uno

dei comuni ad alta densità abitativa.In questo caso se per il reddito da locazione si è optato per l’applicazione della tassazione ordinaria, l’indicazione di questo codicecomporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile.Se per il reddito da locazione si è optato per il regime della cedolare secca, va anche barrata la casella di colonna 11 “Cedolaresecca” ” e chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30%) l’imposta sostitutiva con l’aliquotaagevolata del 10 per cento;

l’immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone “concordato” con opzione peril regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza (vedi istruzioni alcodice ‘8’).In questo caso devono essere barrate le caselle di colonna 11 “Cedolare secca” e di colonna 13 “Stato di emergenza”. Chipresta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva con l’aliquota agevolata del 10 per cento;

‘14’ immobile situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanzaministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. Va compilata la sezione II del quadro B.

Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”. Chi presta l’assistenza

fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 21 per cento;‘15’ immobile situato nella regione Abruzzo dato in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del

6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanzaministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;

‘16’ reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportatonella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;

‘17’ reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il redditova riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.

Colonna 3 (Periodo di possesso): indicare per quanti giorni è stato posseduto l’immobile (365 per l’intero anno). Se vengono utilizzatipiù righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere su-periore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all’usocui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore. Se l’immobile è stato parzialmente locato, i giorni in cui si è verificata la contemporanea locazione di porzioni dell’immobile vanno contatiuna sola volta.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

EsempioSono stipulati più contratti di locazione breve di porzioni di unità abitative:porzione A, contratto di durata 1° agosto – 16 agosto 2020porzione B, contratto di durata 10 agosto – 20 agosto 2020Il totale dei giorni da indicare nella colonna 3 sono 20.

Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021), riportare solo i giorni del periododi locazione relativo al 2020.

EsempioIl 30 ottobre 2020 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021.Nella colonna 3 va indicato il numero 8 corrispondente al numero di giorni che va dal 24 al 31 dicembre 2020.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).Colonna 5 (Codice canone): da compilare se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione. Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 “Canone di locazione”:‘1’ 95% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria;‘2’ 75% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole

della Giudecca, Murano e Burano;‘3’ 100% del canone nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;‘4’ 65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l’immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico,

in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42Colonna 6 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione. Riportare il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1,il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3, il 65%del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4.

Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell’anno, il canone annuo va indicato in proporzione aigiorni (colonna 3) di durata della locazione.

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.L’ammontare del canone da indicare in questa colonna è determinato calcolando l’eventuale rivalutazione automatica sulla base dell’in-dice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione. La somma va diminuita delle spese di condominio, luce, acqua, gas,portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se comprese nel canone.

Se il canone è riferito ad un contratto di locazione breve per cui si è optato per la cedolare secca, l’ammontare da indicare in questa co-lonna è pari al 100% del corrispettivo lordo pertanto la somma non va diminuita delle spese sostenute dal locatore e delle somme adde-bitate a titolo forfettario al locatario per prestazioni accessorie.La somma va diminuita delle spese per servizi accessori solo se sono sostenute direttamente dal conduttore o sono a questi riaddebitatedal locatore sulla base dei consumi effettivamente sostenuti.Se si è in possesso della Certificazione Unica 2021 e il periodo di locazione si è interamente concluso nel 2020, riportare l’importo delcorrispettivo indicato nel punto 14 del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2021 qualora nella casella4 è indicato l’anno “2020” e non risulta barrata la casella del punto 16 (locatore non proprietario). Se la casella del punto 4 risulta compilataed è indicato l’anno “2021”, l’importo indicato al punto 14, non deve essere riportato nella presente dichiarazione, ma in quella relativa airedditi 2021 da presentarsi nel 2022. Se invece risulta barrata la casella di col. 16, l’importo va riportato nel rigo D4 del quadro D con ilcodice 10 (si rimanda alle istruzioni del quadro D) della presente dichiarazione.Per le locazioni avvenute nel 2020, l’importo della locazione breve va indicato anche se il corrispettivo lordo non è stato riscosso nel corsodel 2020 e anche se non è presente nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2021. Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021 o dal 28 dicembre 2019 al 7 gennaio2020), riportare solo l’importo del corrispettivo lordo indicato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica2021 relativo alle sole locazioni effettuate nel 2020.

EsempioIl 30 ottobre 2020 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021 ed op-zione in sede di dichiarazione per la cedolare secca. L’ammontare totale del corrispettivo lordo è 980 euro.Giorni totali di locazione: 14Giorni di locazione nel 2020: 8Nella colonna 6 va indicato il risultato della seguente operazione: (980:14) x 8 = 560.

Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella “Certificazione redditi – locazione brevi” ovvero nel caso di più certificazioni, ènecessario aggregare i dati con riferimento a ciascun immobile sommando gli importi presenti nel punto “importo corrispettivo” della CU(punti 14, 114, 214, 314 e 414) per i quali le relative caselle “locatore non proprietario” (punti 16, 116, 216, 316 e 416) non risultano barratee nella casella “Anno” (punti, 4, 104, 204, 304 e 404) è indicato l’anno “2020”. In alternativa, se risulta più agevole, è comunque possibileesporre i dati nel quadro B analiticamente per singolo contratto.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Se l’immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posse-duto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo) il contribuente deve indicare soltanto la propria quota annua di locazione e nellacolonna 7 “Casi particolari” deve essere indicato il codice “5”. Si ricorda che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di abitazioni non devono essere dichiarati se il procedimento giurisdi-zionale di convalida di sfratto per morosità dell’inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Peri contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, i canoni non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata per-cezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento effettuata entro il termine di presentazionedella dichiarazione dei redditi. In tali casi la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione.Se il canone di locazione si riferisce, oltre che all’abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto conautonoma rendita, in questa colonna per ciascuna unità immobiliare (abitazione e pertinenza) va indicata la relativa quota del canone;quest’ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Perottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

Quota proporzionale del canone = canone totale x singola renditatotale delle rendite

Esempio

Rendita catastale dell’abitazione rivalutata del 5%: 450

Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%: 50

Canone di locazione totale: 10.000

Quota del canone relativo alla abitazione: 10.000 x 450 = 9.000(450 + 50)

Quota del canone relativo alla pertinenza: 10.000 x 50 = 1.000(450 + 50)

Colonna 7 (Casi particolari), indicare uno dei seguenti codici relativi a situazioni particolari:‘1’ se l’immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di

certificazione da parte del Comune attestante la distruzione o l’inagibilità (vedi in Appendice la voce “Immobili inagibili”). Questo casova indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”;

‘3’ se l’immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita (vedi in Appendice la voce “Immobili inagibili”).In questo caso va indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”;

‘4’ se l’immobile ad uso abitativo è concesso in locazione e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dalcontratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione deiredditi. Per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stataeffettuata l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. In tali ipotesi, se il canone di locazione è stato percepitosolo per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indi-cando in colonna 7 il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione larendita catastale;

‘5’ se l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. im-mobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quotadel canone annuo che spetta al contribuente.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.Colonna 9 (Codice Comune): indicare il codice catastale del Comune dove si trova l’unità immobiliare rilevabile dall’elenco ‘Codici ca-tastali comunali’ posto in calce all’Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportatosolo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.Colonna 11 (Cedolare secca): barrare la casella nel caso di opzione per l’applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casellapuò essere barrata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo “Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nellacategoria catastale C/1 – Cedolare secca”. La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 “Utilizzo” è stato indicato uno dei se-guenti codici: ‘3’ (canone libero), ‘4’ (equo canone), ‘8’ (canone concordato agevolato), ‘11’ (locazione parziale abitazione principale concanone libero), ‘12’ (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato) e ‘14’ (locazione agevolata immobile si-tuato in Abruzzo).Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva con l’aliquota del 21% o del 10%. Si ricorda che l’esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell’unitàabitativa vincola all’esercizio dell’opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altreporzioni della stessa.Colonna 12 (Casi particolari IMU): indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l’applica-zione dell’Imu:‘1’ fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall’Imu o per il quale non è dovuta l’Imu per il

2020, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l’Irpef e le relative addizionalianche se non è concesso in locazione;

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

‘2’ abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l’Imu per il 2020, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categoriecatastali A/1, A/8 e A/9 (“abitazioni di lusso”). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quantosostituite dall’Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;

‘3’ immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abi-tazione principale. In questo caso il reddito dell’immobile concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative ad-dizionali nella misura del 50 per cento. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolaredi altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2). Sono compresi i fabbricati rurali adibiti adabitazione principale pur non presenti nel quadro B.

Se i dati del singolo fabbricato sono esposti su più righi, la presente colonna va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condi-zione relativa al singolo codice. Ad esempio, nel caso di immobile “di lusso” utilizzato come abitazione principale per una parte dell’annoe in seguito concesso in locazione, il codice 2 va indicato solo sul primo dei due righi in cui sono riportati i dati del fabbricato.Colonna 13 (Stato di emergenza): barrare la casella nel caso di contratti di locazione a canone “concordato”, con opzione per la cedo-lare secca, stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge diconversione del decreto-legge (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi (codice 8 o codice12 nella colonna 2 dei righi da B1 a B6).

SEZIONE II - Dati relativi ai contratti di locazione È necessario compilare la presente sezione, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, nel solo caso in cui l’immobileè situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazionisiano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righi da B1 a B6).

Rigo B11Colonna 1 (N. rigo Sezione I): indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell’immobilelocato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un’unica rendita catastale, vannocompilati più righi della sezione II del quadro B, riportando in questa colonna il medesimo rigo della Sezione I.Colonna 2 (Mod. n.): indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato, solo se sono stati compilatipiù modelli.Colonne da 3 a 6 (Estremi di registrazione del contratto di locazione) vanno compilate se il contratto di locazione è stato registratopresso l’Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio non è indicato il codice identificativodel contratto.Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI, in al-ternativa può essere compilata la colonna 7 (Codice identificativo del contratto).Colonna 3 (Data di registrazione): indicare la data di registrazione del contratto.Colonna 4 (Serie), indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:‘1T’ registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;‘3’ registrazione del contratto presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate;‘3P’ registrazione telematica tramite Siria e Iris;‘3T’ registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazione Web, Contratti online e modello RLI) ‘3A’ e ‘3B’ codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici. Colonna 5 (Numero e sottonumero di registrazione): indicare il numero e l’eventuale sottonumero di registrazione del contratto.Colonna 6 (Codice Ufficio): indicare il codice identificativo dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il con-tratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella tabella “Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualitàsuccessive” presente nella sezione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.Colonna 7 (Codice identificativo del contratto), indicare il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile nellacopia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevutadi registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.Colonna 8 (Contratti non superiori 30 gg.): barrare la casella nel caso di contratto di locazione non registrato di durata non supe-riore a trenta giorni complessivi nell’anno (per tale tipologia di contratto è previsto l’obbligo di registrazione solo in caso d’uso). Se èbarrata questa casella, non vanno compilate né le colonne da 3 a 6 relative agli estremi di registrazione del contratto né la colonna 7 re-lativa al codice identificativo del contratto.Colonna 9 (Anno di presentazione dichiarazione ICI/IMU): se per l’immobile è stata presentata la dichiarazione ICI oppure la dichia-razione Imu, indicare l’anno di presentazione.

7. QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilatiIn questo quadro vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepitinell’anno 2020. I dati da indicare nel quadro C possono essere ricavati dalla Certificazione Unica 2021 rilasciata dal sostituto d’imposta (datore di lavoroo ente pensionistico) oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio il privatoper il lavoratore domestico). Se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile la Certificazione Unica 2021, il sostituto d’imposta, oltre a rilasciare laCertificazione Unica 2020 a seguito di richiesta del dipendente, è tenuto anche a rilasciare la Certificazione Unica 2021 entro il 30 aprile2021. Pertanto, per la compilazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere comunque ricavati dalla Certificazione Unica 2021.Se il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, redditi di lavoro dipendente e di pensione devono essere indicati anche se il da-tore di lavoro o l’ente pensionistico ha prestato l’assistenza fiscale.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Se il contribuente nel corso dell’anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all’ultimo da-tore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nella Certifica-zione Unica rilasciata da quest’ultimo.

Per i contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati sono previste delle detrazioni d’imposta. Il calcolodella detrazione spettante è effettuato da chi presta l’assistenza fiscale tenendo conto oltre che del reddito di lavoro anche del redditocomplessivo. La detrazione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

Vedere in Appendice la tabella 6 “Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati”, la tabella 7 “Detrazioni per redditi dipensione”, la tabella 8 “Detrazioni per alcuni redditi assimilati e per alcuni redditi diversi”.

Il quadro C è suddiviso nelle seguenti sezioni: Sezione I: redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; Sezione II: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella sezione I; Sezione III: ritenute Irpef e addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II; Sezione IV: addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II; Sezione V: bonus Irpef; Sezione VI: detrazione per comparto sicurezza e difesa.

SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilatiIn questa sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per iquali spetta una detrazione d’imposta rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica 2021 l’importo del reddito dilavoro dipendente è riportato nel punto 1 o 2, mentre il reddito di pensione è indicato nel punto 3.Si tratta in particolare di: redditi di lavoro dipendente e di pensione. Vedere in Appendice la voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”; redditi di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera. Vedere in Appendice il punto 2 della voce “Stipendi, redditi e pensioni

prodotti all’estero”; redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia; indennità e somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell’INPS o di altri Enti. Ad esempio: cas-

sa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell’edilizia, nell’agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed al-lattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;

indennità e compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione diquelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati alloStato;

trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; nonché l’ammontare imponibile ero-gato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14 del D. Lgs. n. 252/2005), che nondipenda dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontàdelle parti (c.d. riscatto volontario); le somme percepite come rendita integrativa temporanea (RITA) anticipata nell’eventualità in cui ilcontribuente opti per la tassazione ordinaria di tali somme;

compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative; retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali,

in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto; compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e

della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento; somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali

rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavorodipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce “Redditi esenti e renditeche non costituiscono reddito”;

indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le inden-nità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto o sederivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);

remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; assegni corrisposti:

– dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; – dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; – dall’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; – per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate; – dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto;– dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto; – dall’Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto; – dall’Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esem-pio biologi, psicologi, medici addetti all’attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all’emergenza sanitaria territo-riale, ecc.);

somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazionecoordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi or-ganizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per: cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore; partecipazioni a collegi e a commissioni.Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioniche rientrino:a) nell’oggetto proprio dell’attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell’ordinamento professio-

nale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l’ufficio di amministratore, sindaco o revisore di societào enti) o di una connessione oggettiva con l’attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l’amministrazionedi una società edile);

b) nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;c) nell’ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni

sportive dilettantistiche.Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di col-laborazione coordinata e continuativa che sono stati corrisposti dall’artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori dietà o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Casella “Casi particolari”.Nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:‘2’ se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti all’estero

e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almenodue anni continuativi e che vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nelterritorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per centonell’anno in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei tre anni successivi, sempreché la residenza per-manga in Italia;

‘4’ se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero. In presenzadei requisiti previsti dall’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall’art. 1, commi 150 e 151, della legge 11 dicem-bre 2016, n. 232, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%;

‘6’ se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati (art. 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settem-bre 2015, n. 147) che consente di far concorrere i il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati alla formazione del reddito com-plessivo limitatamente al 30% del loro ammontare. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione ditale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

‘8’ se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati (art. 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 set-tembre 2015, n. 147) che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,Calabria, Sardegna e Sicilia. Tale agevolazione consente loro di far concorrere i il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilatialla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

‘9’ se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavo-ratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero di cui al comma 5-quater dell’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.147, poiché si possiede la qualifica di sportivo professionista. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati con-corrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. L’opzione per questo regime agevolatocomporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Le modalità per l’effettuazione di tale versamento sonostabilite con apposito decreto. La fruizione dell’agevolazione è subordinata all’emanazione di tale decreto.

Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici da “2” a “9” è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella vacompilata esclusivamente nell’ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente in-tenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito dilavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta.Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2021, è indicata la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l’abbattimento. L’am-montare di tali redditi è indicato con il codice: BC per docenti e ricercatori; BD per i lavoratori impatriati; CQ per i lavoratori impatriati che intendono fruire della riduzione del reddito complessivo nella misura del 70 per cento (codice 6); CR per i lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basi-

licata, Calabria, Sardegna e Sicilia e intendono fruire della riduzione del reddito complessivo nella misura del 90 per cento (codice 8);

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

CS per gli sportivi professionisti impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019.Per ulteriori informazioni in merito al regime degli impatriati, si rinvia alla circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.

‘10’ se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più modelli di Certificazione Uni-ca non conguagliati. In questo caso nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributidedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti;

‘11’ se in dichiarazione si opta per la tassazione ordinaria delle somme percepite sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata(RITA). In tal caso nella colonna 1 dei righi a C1 a C3 va indicato il codice 2 e nella colonna 3 riportare l’importo indicato nelle anno-tazioni alla Certificazione Unica 2021 con il codice AX. Nella colonna 1 del rigo C5 indicare il numero dei giorni riportato indicatanelle annotazioni alla Certificazione Unica 2021 con il codice AX e nella colonna 2 del rigo C9 riportare l’importo della ritenuta a titolod’imposta sostitutiva indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2021 con il codice AX;

‘12’ se il beneficio di cui al codice ‘9’ è stato riconosciuto dal datore di lavoro. In tal caso il punto 462 della Certificazione Unica 2021 ècompilato con il codice 11.

Casella “Stato estero”Se è stata compilata la casella “Casi particolari” occorre indicare in questa casella il codice dello Stato estero in cui si era residenti finoal rientro o trasferimento in Italia. Il codice è rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice.Coloro che fruiscono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, possono indicare Stati appartenenti all’Unio-ne Europea e Stati non appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in ma-teria di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Righi da C1 a C3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilatiColonna 1 (Tipo): indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria):‘1’ redditi di pensione;‘2’ redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione pre-

visti dal D. Lgs. n. 252 del 2005); ‘3’ compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Compensi per lavori socialmente utiliNel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensionedi vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa. Se i compensi hanno fruito del regime agevolato, nella Certificazione Unica 2021 sono riportati sia i compensi esclusi dalla tassazione(quota esente, punto 496) sia quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile, punto 497) nonché le ritenute dell’Irpef (punto 498)e dell’addizionale regionale (punto 499) trattenute dal datore di lavoro.In questo caso indicare:– nella colonna 3 dei righi da C1 a C3, la somma dei due importi (quota esente + quota imponibile);– nella colonna 7 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C9 del quadro C), l’importo delle ritenute Irpef;– nella colonna 8 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C10 del quadro C) l’importo delle ritenute addizionale regionale.Se i compensi non hanno fruito del regime agevolato e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario, i compensi percepiti perlavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 (tempo indeterminato) e/o 2 (tempo determinato) della Certificazione Unica 2021e le ritenute Irpef e l’addizionale regionale rispettivamente nei punti 21 e 22 della stessa Certificazione Unica. In questo caso l’importo dei compensi indicati nel punto 1 e/o 2 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da C1 a C3, ri-portando nella relativa casella di colonna 1 il codice 2, mentre le ritenute Irpef e l’addizionale regionale trattenuta dovranno essere ri-portate rispettivamente nei righi C9 e C10 del quadro C. Se il reddito complessivo del lavoratore, al netto della deduzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze, risulta superiorea 9.296,22 euro, i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati a Irpef e all’addizionale regionale e comunaleall’Irpef anche se hanno fruito del regime agevolato risultante dalla Certificazione Unica (codice 3 indicato nella colonna 1 dei righida C1 a C3);

‘4’ redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera edin altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato;

‘7’ redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposti agli orfaniColonna 2 (Indeterminato/Determinato): nel caso di reddito di lavoro dipendente, compensi per lavori socialmente utili o redditi prodottiin zone di frontiera, riportare il codice ‘1’ contratto a tempo indeterminato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 1, riportareil codice ‘2’ contratto a tempo determinato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 2.Colonna 3 (Reddito): riportare l’importo dei redditi percepiti indicato nel punto 1 (lavoro dipendente e assimilati a tempo indetermi-nato), nel punto 2 (lavoro dipendente e assimilati a tempo determinato) o nel punto 3 (pensione) della Certificazione Unica 2021.Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3 (compensi per lavori socialmente utili) per la compilazione si rinvia al precedente paragrafo“Compensi per lavori socialmente utili”.Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera), riportare l’intero ammontare dei redditi percepiti, com-prensivo della quota esente. In particolare: se è compilato il punto 455 della Certificazione Unica 2021, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna

3 l’importo indicato nel punto 455 se è compilato il punto 456 della Certificazione Unica 2021, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna

3 l’importo indicato nel punto 456Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 7.500 euro.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7 (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani) riportare nella colonna 3l’importo indicato nel punto 457. Chi presta assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente i 1.000 euro.Se nella Certificazione Unica 2021 sono compilati uno o più punti da 761 a 764, le colonne da 1 a 3 vanno compilate nel seguente modo: se nella CU 2021 è compilato il punto 761 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato

nel punto 761; se nella CU 2021 è compilato il punto 762 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘2’ e in colonna 3 l’importo indicato

nel punto 762; se nella CU 2021 è compilato il punto 763 indicare in colonna 1 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 763; se nella CU 2021 è compilato il punto 764 indicare in colonna 1 il codice ‘7’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 764.In tali casi indicare il codice ‘5’ nella colonna 4. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevola-zione non spettante.In presenza di una Certificazione Unica 2021 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato e un reddito di pensioneper cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della CertificazioneUnica 2021. In presenza di una Certificazione Unica 2021 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo determinato e un reddito di pensioneper cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 2 e 3 della CertificazioneUnica 2021.In entrambi i casi, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della CertificazioneUnica 2021 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2021.

In presenza di una Certificazione Unica 2021 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per cui è stato effet-tuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2021. Inquesto caso, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica2021 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2021.

In presenza di una Certificazione Unica 2021 che certifichi redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia e redditi per cui non èpossibili fruire dell’agevolazione prevista per i residenti a Campione d’Italia, occorre compilare distinti righi, secondo le modalità di seguitoindicate: se nella CU 2021 è compilato il punto 761 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato

nel punto 761; se nella CU 2021 è compilato il punto 762 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘2’ e in colonna 3 l’importo indicato

nel punto 762; se nella CU 2021 è compilato il punto 763 indicare in colonna 1 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 763; se nella CU 2021 è compilato il punto 764 indicare in colonna 1 il codice ‘7’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 764;In tali casi indicare il codice ‘5’ nella colonna 4. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevola-zione non spettante. se nella CU 2021 è compilato il punto 771 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato

nel punto 771; se nella CU 2021 è compilato il punto 772 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘2’ e in colonna 3 l’importo indicato

nel punto 772; se nella CU 2021 è compilato il punto 773 indicare in colonna 1 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 773.In tali casi nella colonna 4 non va indicato il codice ‘5’.

Colonna 4 (Altri dati): indicare uno dei seguenti codici che identifica la fonte estera dei redditi indicati nelle colonne precedenti (la com-pilazione di questa colonna è riservata ai soli contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi prodotti all’estero. Vedere in Appen-dice la voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”):‘1’ redditi di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 2;‘2’ pensione ai superstiti di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 7;‘5’ redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia. Il codice può essere utilizzato se si hanno i requisiti per fruire di tale age-

volazione e se nella colonna 1 non è indicato il codice 4;

Rigo C4 - Somme per premi di risultato e welfare aziendaleQuesto rigo va compilato solo dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinatoo indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 hanno percepito compensi per premi di risultato o som-me erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa e che nell’anno d’imposta 2019 abbiano percepito redditi da lavoro dipen-dente d’importo non superiore a 80.000 euro.Dall’anno d’imposta 2016 è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettiviaziendali o territoriali i cui limiti a partire dall’anno d’imposta 2017 sono d’importo complessivamente non superiore a 3.000 euro (in questocaso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2021). Il limite di 3.000 euro trova applicazione anchenel caso in cui l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o terri-toriali stipulati dopo il 24 aprile 2017.Se l’azienda nel corso del 2020 ha coinvolto pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilaticon il codice 2 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2021) in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24aprile 2017, il limite per fruire della tassazione agevolata è di 4.000 euro.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tale sistema prevede che le retribuzioni premiali siano erogate: sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell’impresa e in tal caso sono assoggettate ad un’imposta

sostitutiva del 10 per cento; o, a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, sotto forma di benefit, intendendosi tali le presta-

zioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sintetica-mente, di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell’importo del premio agevolabile;

o, a scelta del lavoratore, sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato o servizi di trasporto fer-roviario di persone. Il valore di tali benefit, determinato ai sensi dell’art. 51, comma 4 del Tuir, è assoggettato a imposizione ordinaria,non è possibile assoggettarli a tassazione sostitutiva.

In generale l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta (in tal caso risultano compilati i punti 572 e/o 592 “Premidi risultato assoggettati ad imposta sostitutiva” della Certificazione Unica 2021 e i punti 576 e/o 596 “Imposta sostitutiva” o 577 e/o 597“Imposta sostitutiva sospesa”), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoroha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore (in tal caso risultano compilati i punti 578 e/o 598).

Di conseguenza possono verificarsi le seguenti situazioni particolari:

1) il contribuente ha percepito compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è in possesso di più modelli di Certifi-cazione Unica tutti non conguagliati oppure è in possesso di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati. Ilcontribuente, pertanto, potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto. Insede di presentazione della dichiarazione dei redditi occorre, quindi, procedere al conguaglio degli importi indicati nelle varie Certifi-cazioni Uniche in possesso del contribuente in modo di assoggettare a tassazione ordinaria l’ammontare dei compensi percepiti cheeccede il limite dei 3.000 euro (fino a 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro in base acontratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24 aprile 2017). Nell’eventualità in cui il contribuente sia in possesso anche di Certificazioni Uniche rilasciate da aziende che coinvolgono paritetica-mente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, il limite fino a 4.000 euro può essere applicato solo se l’importo o la somma degli im-porti dei compensi percepiti per premi di risultato indicati in tali Certificazioni Uniche (somma dei punti 572, 573, 578 e 579 delle Cer-tificazioni Uniche con codice 2 nel punto 571 e/o somma dei punti 592, 593,598 e 599 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto591) è di ammontare superiore ai 3.000 euro. In tal caso la tassazione agevolata sarà applicata solo sui premi di risultato che nelleCertificazioni Uniche sono individuati con il codice 2. Diversamente si applica sempre il limite dei 3.000 euro. Al fine di consentire a chi presta l’assistenza fiscale di determinare il limite di volta in volta applicabile occorre compilare tanti moduliquante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.

2) il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di uno o più modelli di Certificazione Unica2021, nei quali in tutti o in parte risultano compilati i punti da 571 a 599 ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a tas-sazione agevolata in mancanza dei requisiti previsti. Ad esempio, il lavoratore nell’anno 2019 aveva percepito un reddito di lavoro di-pendente superiore a 80.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore,in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti.

Il contribuente può decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest’ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esem-pio, in una delle seguenti condizioni:

a) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per premi di risultato ai quali il datore di lavoro ha applicatol’imposta sostitutiva (punti 572, 576, 592 e 596 della Certificazione Unica 2021 compilati). In tal caso il soggetto che presta l’assistenzafiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute qualiritenute Irpef a titolo d’acconto;

b) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assogget-tato a tassazione ordinaria (punto 578 e/o 598 della Certificazione Unica 2021 compilato). Condizione necessaria per esercitare taleopzione è quella di aver percepito nell’anno 2019 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. In tal caso il soggettoche presta l’assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 3.000 o 4.000euro lordi) e calcolerà sugli stessi l’imposta sostitutiva del 10 per cento.

Si può fruire del regime agevolativo previsto per le somme percepite per premi di risultato solo se sono stati stipulaticontratti collettivi di secondo livello che, entro trenta giorni dalla stipula, sono stati depositati telematicamente pressola competente Direzione territoriale del lavoro.

L’indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per premi di risultato è obbligatoria in quanto tale informazione consente lacorretta determinazione del Bonus Irpef di cui al rigo C14. Pertanto, il presente rigo va sempre compilato in presenza di unaCertificazione Unica 2021 nella quale risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 579. Se nella Certificazione Unica2021 risultano compilati anche i punti da 591 a 599 occorrerà compilare un secondo rigo C4 utilizzando un ulteriore modulodel quadro C.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non congua-gliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del con-tribuente. Occorre compilare più di un modulo anche nel caso in cui nella Certificazione Unica sono compilati i puntida 591 a 599.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Colonna 1 (Codice): riportare il codice indicato nel punto 571 (o 591) della Certificazione Unica 2021.Nella Certificazione Unica è riportato: il codice 1 se il limite dell’importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 3.000 euro; il codice 2 se il limite dell’importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 4.000 euro poiché l’azienda coinvolge

pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 apri-le 2017.

Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): indicare l’importo risultante dal punto 578 (o 598) del modello di Certificazione Unica 2021.Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): indicare l’importo risultante dal punto 572 (o 592) del modello di Certificazione Unica 2021.Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): indicare l’importo risultante dal punto 576 (o 596) del modello di Certificazione Unica 2021.Colonna 5 (Benefit): indicare l’importo risultante dal punto 573 (o 593) del modello di Certificazione Unica 2021.Colonna 6 (Benefit a tassazione ordinaria): indicare l’importo risultante dal punto 579 e/o 599 del modello di Certificazione Unica 2021.Colonne 7 (Tassazione ordinaria) e 8 (Tassazione sostitutiva):Le colonne 7 e 8 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premidi risultato, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla. Se risultano compilate lesole colonne 1, 5 e/o 6, le colonne 7 e 8 possono non essere compilate.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliatie altri conguagliati la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato va effettuato solo sulprimo modulo compilato.

Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da partedel lavoratore per la tassazione ordinaria oppure nel caso in cui abbia verificato che quest’ultima sia più favorevole.

Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate. colonna 7: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2021 è compilato il punto 578 (e/o 598) (Premi di risultato assoggettati a

tassazione ordinaria) e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato; colonna 8: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2021 è compilato il punto 572 e/o 592 (Premi di risultato assoggettati ad im-

posta sostitutiva) e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle somme percepite per premi di risultato.

Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate: colonna 7: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2021 è compilato il punto 572 e/o 592 (Premi di risultato assoggettati ad im-

posta sostitutiva) e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro haassoggettato ad imposta sostitutiva;

colonna 8: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2021 è compilato il punto 578 e/o 598 (Premi di risultato assoggettati a tas-sazione ordinaria) e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le somme percepite per premi di risultato che il datoredi lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

Colonna 9 (Assenza requisiti)Se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previstidalla norma (ad esempio perché nell’anno precedente sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente d’importo superiore a 80.000 euroo perché il datore di lavoro ha applicato l’agevolazione in assenza del contratto collettivo di secondo livello o in assenza del deposito tele-matico di tale contratto presso la competente Direzione territoriale del lavoro, entro trenta giorni dalla stipula) barrare la presente casella.

Rigo C5 - Periodo di lavoroIndicare il numero di giorni relativi al periodo di lavoro. Colonna 1 (Lavoro dipendente): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di lavoro dipendente o assimilato, il cui reddito è statoriportato in questa sezione (365 per l’intero anno). In particolare: se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato per cui il datore di lavoro ha rilasciato la Certificazione Unica 2021,

riportare il numero dei giorni indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2021; se è stato indicato il solo reddito assimilato relativo alla rendita temporanea anticipata, riportare il numero dei giorni indicato nelle an-

notazioni alla Certificazione Unica 2021 con il codice AX; se invece il datore di lavoro non ha rilasciato la Certificazione Unica 2021 (perché non obbligato a farlo) è necessario determinare il

numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che van-no sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza cor-responsione di assegni);

se il rapporto di lavoro è part-time (nel senso che la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto) i giorni possono essere con-siderati per l’intero periodo di lavoro;

se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati, indicare il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendoconto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.

Per il calcolo dei giorni in altri casi (contratti a tempo determinato, indennità o somme erogate dall’INPS o da altri enti e borse distudio) vedere in Appendice la voce “Periodo di lavoro - casi particolari”.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Colonna 2 (Pensione): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per cui è prevista la detrazione per i pensionati (365per l’intero anno). In particolare: se è stato indicato un solo reddito di pensione, riportare il numero dei giorni segnalato nel punto 7 della Certificazione Unica 2021; se sono stati indicati più redditi di pensione, riportare il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contem-

poranei devono essere considerati una volta sola; se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 e in colonna

2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola.Colonna 3 (I Semestre): indicare il numero dei giorni del primo semestre (dal primo gennaio al trenta giugno) relativi al solo periodo di lavorodipendente, il cui reddito è stato riportato in questa sezione. Il numero dei giorni è segnalato nel punto 13 della Certificazione Unica 2021;Colonna 4 (II Semestre): indicare il numero dei giorni del secondo semestre (dal primo luglio al trentuno dicembre) relativi al solo periododi lavoro dipendente, il cui reddito è stato riportato in questa sezione. Il numero dei giorni è segnalato nel punto 14 della CertificazioneUnica 2021.

Per ulteriori indicazioni relative alla determinazione dei giorni si rinvia alle istruzioni per la compilazione della colonna 1 del presente rigo,tenendo presente che qualora il rapporto di lavoro ha la durata dell’intero anno solare, i giorni da considerare sono 365, da suddividere,come precisato nella circolare n. 29/E del 14 dicembre 2020, in 181 giorni per il primo semestre e 184 per il secondo semestre (non con-siderando, quindi, il 29 febbraio).

SEZIONE II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente In questa sezione vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione d’imposta non rapportata alperiodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica l’importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5. Si tratta in particolare di:a) assegni periodici percepiti dal coniuge, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali,

disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall’ex-coniuge (c.d. “contributo casa”). Sono esclusi quelli destinati al mantenimentodei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimentodell’autorità giudiziaria non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’as-segno o il “contributo casa” si considerano destinati al coniuge per metà del loro importo;

b) assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), com-presi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;

c) compensi e indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni, semprechéle prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione (art. 53, comma 1, del TUIR), e non siano state effettuatenell’esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costitu-zione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);

d) compensi corrisposti ai giudici tributari e agli esperti del tribunale di sorveglianza;e) indennità e assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri re-

gionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;f) rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Le rendite che derivano da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell’ammontare lordopercepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l’intero ammontare;

g) compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale(art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR).

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Righi da C6 a C8Colonna 2 (Reddito): riportare l’importo dei redditi percepiti indicato: nel punto 4 (altri redditi assimilati) della Certificazione Unica 2021 o nel punto 765 se il sostituto d’imposta ha riconosciuto l’agevo-

lazione prevista per i residenti a Campione d’Italia; nel punto 5 (assegni periodici corrisposti al coniuge) della Certificazione Unica 2021 o nel punto 766 se il sostituto d’imposta ha ri-

conosciuto l’agevolazione prevista per i residenti a Campione d’Italia. In tali casi va anche barrata la casella di Colonna 1 “Assegnodel coniuge”.

In colonna 3 (Altri dati) indicare: il codice ‘1’ per i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio Sa-

nitario Nazionale, se nel punto 8 della Sezione “Dati Anagrafici” della Certificazione Unica è indicato il codice ‘R’; il codice ‘5’, che identifica i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia, se nella CU 2021 sono compilati i punti da 765 o

766 o comunque se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbiariconosciuto un’agevolazione non spettante;

In presenza di una Certificazione Unica 2021 che certifichi redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia e redditi per cui non èpossibili fruire dell’agevolazione prevista per i residenti a Campione d’Italia, occorre compilare distinti righi, secondo le modalità di seguitoindicate: se nella CU 2021 è compilato il punto 765 tale importo va riportato in colonna 2; se nella CU 2021 è compilato il punto 766 tale importo va riportato in colonna 2 e va barrata la casella di colonna 1;In tali casi indicare il codice ‘5’ nella colonna 3. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevola-zione non spettante. se nella CU 2021 è compilato il punto 774 tale importo va riportato in colonna 2; se nella CU 2021 è compilato il punto 775 tale importo va riportato in colonna 2 e va barrata la casella di colonna 1;In tali casi nella colonna 3 non va indicato il codice ‘5’.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

SEZIONE III - Ritenute IRPEF e addizionale regionale all’IRPEF

Rigo C9Colonna 1 (Ritenute Irpef): indicare il totale delle ritenute Irpef relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle SezioniI e II. L’importo è indicato nel punto 21 della Certificazione Unica 2021.Colonna 2 (Ritenute Imposta sostitutiva RITA): indicare il totale delle ritenute dell’imposta sostitutiva sulla rendita integrativa tem-poranea anticipata indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2021 con il codice AX. Questa colonna va compilata solo se nellacasella “Casi particolari” del quadro C è indicato il codice ‘11’.

Rigo C10: indicare il totale dell’addizionale regionale all’Irpef trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Se-zioni I e II. L’importo è indicato nel punto 22 della Certificazione Unica 2021. Se sono stati percepiti compensi per lavori socialmenteutili per compilare i righi C9 e C10 seguire le istruzioni relative alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 e in particolare il paragrafo “Compensiper lavori socialmente utili”.

SEZIONE IV - Ritenute addizionale comunale all’IRPEF

Rigo C11: indicare le ritenute di acconto 2020 dell’addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Se-zioni I e II. L’importo è indicato nel punto 26 della Certificazione Unica 2021.

Rigo C12: indicare le ritenute del saldo 2020 dell’addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Se-zioni I e II. L’importo è indicato nel punto 27 della Certificazione Unica 2021.

Rigo C13: indicare le ritenute di acconto 2021 dell’addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’importo è indicato nel punto 29 della Certificazione Unica 2021.

I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale al-l’Irpef a seguito di eventi eccezionali devono comunque riportare nei righi da C9 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef edelle addizionali regionale e comunale all’Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigoF5 del quadro F va indicato l’importo sospeso. Al riguardo vedere in Appendice la voce “Eventi eccezionali”.

SEZIONE V - Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendenteFino al 30 giugno 2020 è riconosciuto un credito, denominato “bonus Irpef”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditiassimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. L’importo del credito è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.600 euro; in caso di superamento del pre-detto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.600 euro.Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste peri ricercatori e docenti universitari. Il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 euro mensili), a partire dal mese di gennaio.

Chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospettodi liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il bonus Irpef, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’ammontare spet-tante nella presente dichiarazione.

Se dal calcolo effettuato da chi presta l’assistenza fiscale il bonus risulta, in tutto o in parte, non spettante, l’ammontare riconosciuto daldatore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo è superiore a 26.600 euro), viene recu-perato con la presente dichiarazione.

Se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, il credito spettante viene riconosciuto nella presente dichiarazione.Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 8/E del 28 aprile 2014 e n. 9/E del 14 maggio 2014.

Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è riconosciuto un credito di 600 euro, denominato “trattamento integrativo”, ai titolari direddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendentee il cui reddito complessivo sia non superiore a 28.000 euro. Dal 1° gennaio 2021 l’importo del trattamento integrativo sarà pari a 1.200euro.

Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è riconosciuta “un’ulteriore detrazione” ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuniredditi assimilati di importo superiore a 28.000 euro, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. L’importo dell’ulteriore detrazione è di 600 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 28.001, in caso di superamento del predettolimite, l’importo dell’ulteriore detrazione diminuisce fino a diventare pari a 480 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 35.001.Per i possessori di reddito complessivo superiore a 35.001, l’importo dell’ulteriore detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimen-to di un reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Alla formazione del reddito complessivo ai fini del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione concorrono le quote di reddito esentidalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per gli impatriati.

Le due agevolazioni sono riconosciute direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di luglio.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione tenendo conto di tutti i redditidichiarati e le indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, le due agevolazioni, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’ammontarespettante nella presente dichiarazione. Le agevolazioni spettanti sono riconosciute nella presente dichiarazione anche se il datore di la-voro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta.Se dal calcolo effettuato da chi presta l’assistenza fiscale, le agevolazioni risultano, in tutto o in parte, non spettanti, l’ammontare ricono-sciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti, viene recuperato con la presente dichiarazione.

Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus Irpef, il trattamento integrativo e l’ul-teriore detrazione, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare ilrigo C14.

Per l’anno d’imposta 2020, il bonus Irpef e il trattamento integrativo spettano anche se l’imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro di-pendente e assimilati sia di importo inferiore alla detrazione spettante per tali redditi in conseguenza della fruizione delle misure a soste-gno del lavoro (quali l’integrazione salariale, i congedi parentali e la cassa integrazione in deroga) di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, purché siano rispettate le altrecondizioni previste dalla normativa.

Rigo C14 - Riduzione pressione fiscaleColonna 1: (Codice)Riportare il codice indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2021.Nella Certificazione Unica è riportato: il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus Irpef e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo

C14 va riportato l’importo del bonus erogato dal sostituto d’imposta (punto 392 della Certificazione Unica 2021); il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus Irpef ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte.

In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14.Se il lavoratore dipendente (ad esempio colf, baby-sitter o assistente delle persone anziane) non è in possesso della Certificazione Unicaperché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, nella colonna 1 deve riportare il codice 2.Colonna 2 (Bonus erogato)Riportare l’importo del bonus erogato dal sostituto d’imposta, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica 2021.In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello 730 l’importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 393della Certificazione Unica.Colonna 3: (Codice)Riportare il codice indicato nel punto 400 della Certificazione Unica 2021.Nella Certificazione Unica è riportato: il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna

4 del rigo C14 va riportato l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta (punto 401 della Certificazione Unica2021);

il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo ovvero pur avendolo riconosciuto, non ha provvedutoad erogarlo neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 4 del rigo C14.

Colonna 4 (Trattamento erogato)Riportare l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta, indicato nel punto 401 della Certificazione Unica 2021.In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello 730 l’importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato, indicatonel punto 402 della Certificazione Unica.Colonna 5 (Esenzione ricercatori e docenti)Riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘1’. Se si fruisce in dichiarazionedell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il co-dice BC per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota direddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3.Colonna 6 (Esenzione Impatriati)Riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘5’ o ’9’ o ‘10’ o ‘11’. Se si fruiscein dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unicacon il codice BD o CQ o CR o CS. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota direddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3.Colonna 7 (Fruizione misure a sostegno del lavoro): barrare la casella se è barrata la casella del punto 478 della CertificazioneUnica 2021 poiché nel corso del 2020 si è fruito dell’integrazione salariale, dei congedi parentali e della cassa integrazione in derogadi cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile2020, n. 27.Colonna 8 (Reddito da lavoro dipendente): riportare l’importo del solo reddito da lavoro dipendente effettivamente percepito nel corsodel 2020, indicato nel punto 479 della Certificazione Unica.Colonna 9 (Retribuzione contrattuale): riportare l’importo della retribuzione contrattuale e degli altri redditi assimilati che sarebberospettatati in assenza dell’emergenza Covid-19, indicato nel punto 480 della Certificazione Unica.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Presenza di più Certificazioni

1) In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati:– nella colonna 1 va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 391.

Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 391;– nella colonna 2 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 392 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati;– nella colonna 3 va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 400.

Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 400;– nella colonna 4 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 401 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati;– nella colonna 5 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il

codice ‘1’;– nella colonna 6 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il

codice ‘5’ o ’9’ o ‘10’ o ‘11’;– la colonna 7 va barrata se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è barrata la casella del punto 478. La casella non

va barrata se in tutti i modelli di Certificazione Unica non è barrata la casella del punto 478;– nella colonna 8 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 479 della Certificazione Unica;– nella colonna 9 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 480 della Certificazione Unica.

2) In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica, nelle colonne da 1 a9 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 391,392, 400, 401, 463, 478, 479 e 480).Nelle colonne 5, 6, 8 e 9 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta che ha ef-fettuato il conguaglio.

3) In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica, per la compilazione delle co-lonne da 1 a 9 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che laCertificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.

SEZIONE VI - Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa

Questa sezione è riservata al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delleForze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2020, per il quale è prevista una riduzione dell’imposta sul red-dito delle persone fisiche (art. 45, comma 2, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). L’agevolazione spetta ai lavoratori che nell’anno2019 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro. La riduzione d’imposta è determinata dal datore dilavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 381 della Certificazione Unica 2021). Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza nell’imposta lorda determinata ai sensi dell’articolo 11 del TUIR, la parte eccedentepuò essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2020 ed assoggettate all’aliquota atassazione separata di cui all’articolo 17 del TUIR.Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle anno-tazioni alla Certificazione Unica 2021 è presente il codice BO.La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consigliodei Ministri (art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95) pertanto il riconoscimento dell’agevolazione potrà avveniresolo a seguito dell’emanazione del d.P.C.M. previsto per l’anno d’imposta 2020.

Rigo C15Nella colonna 1 (Fruita tassazione ordinaria) riportare l’importo della detrazione indicato nel punto 384 della Certificazione Unica 2021o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 384 di tutte le Certificazioni Uniche.Nella colonna 2 (Non fruita tassazione ordinaria) riportare l’importo della detrazione indicato nel punto 385 della Certificazione Unica2021 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 385 di tutte le Certificazioni Uniche.Nella colonna 3 (Fruita tassazione separata) riportare l’importo della detrazione indicato nel punto 516 della Certificazione Unica 2021o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 516 di tutte le Certificazioni Uniche.Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto della detrazione in sede di liquidazione della dichiarazione.

8. QUADRO D - Altri redditi Il quadro D è diviso in due Sezioni: nella prima vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi; nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

Righi da D3 a D5Alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi (ad esempio i compensi per attività di lavoro autonomo occasionali) da indicare nel quadro Dpossono essere ricavati dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d’imposta.I redditi diversi derivanti da sublocazione breve e da locazione breve da parte del comodatario indicati nel quadro Certificazione Reddi-ti-Locazioni brevi della Certificazione Unica 2021 vanno indicati nel rigo D4 indicando nella colonna “3” il codice 10. Nella tabella seguente sono indicati i righi del quadro D nei quali vanno esposti i redditi in relazione alla “Causale” presente nel punto 1della Certificazione Unica 2021 – Lavoro autonomo.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2021 – LAVORO AUTONOMO E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2021

SEZIONE I - Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi

Redditi di capitaleA seguito della riforma della tassazione dei redditi di capitale introdotta con la Legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205,art. 1, commi da 1003 a 1006), ai fini fiscali, non rileva più la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate poiché entrambele tipologie di partecipazioni sono assoggettate allo stesso regime impositivo che prevede l’effettuazione di una ritenuta a titolo d’impostada parte dei soggetti che intervengono nella loro riscossione.Si evidenzia che la legge di bilancio 2018 ha previsto un periodo transitorio durante il quale agli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31dicembre 2017 e la cui distribuzione è deliberata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 continua ad applicarsi la disciplina previgente.A seguito di tale modifica normativa, gli utili e gli altri proventi di natura qualificata o non qualificata formatisi dall’esercizio successivo aquello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta e pertanto non vanno indicati nel quadro D.Sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta anche gli utili e gli altri proventi equiparati provenienti da imprese o enti residenti o localiz-zate in Stati o Territori a fiscalità privilegiata, relativi a partecipazioni non qualificate i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, l’art. 32-quater del D.L. n. 124 del 2019 ha modificato la tassazione degli utili distribuiti alle società sempliciin qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’art. 47, comma 7, del TUIR, dalle società e dagli enti residenti dicui all’art. 73, comma 1, lett. a), b, c) e d), del medesimo testo unico. In particolare, i dividendi corrisposti alla società semplice si intendonopercepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale (art. 89 o art. 59 del TUIR). Dettiutili, per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresaai sensi dell’art. 65 del TUIR, sono soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta di cui all’art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973.

I righi D1 e D2 devono, pertanto, essere utilizzati per dichiarare i seguenti redditi percepiti nel 2020 indipendentemente dal momento incui è sorto il diritto a percepirli: gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’Ires; gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo; tutti gli altri redditi di capitale.Tali proventi sono riportati nella certificazione degli utili (CUPE) o sono desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emit-tenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

“CAUSALE” INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU

RIGO E CODICE DA INDICARENEL QUADRO D TIPOLOGIA DI REDDITO

B D3 codice 1 Proventi che derivano dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e diinvenzioni industriali da parte dell’autore o inventore

C D3 codice 3Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di coin-teressenza agli utili se l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazio-ne di lavoro

D D3 codice 3 Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali

E D3 codice 2 Redditi che derivano dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretaricomunali

L D4 codice 6Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di bre-vetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio ere-di e legatari)

L1 D4 codice 6Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di bre-vetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo onerosoi diritti alla loro utilizzazione

M D5 codice 2 Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale

M1 D5 codice 3 Redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere

M2 D5 codice 2 Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmenteper le quali sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI

N D4 codice 7

Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati aidirettori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non profes-sionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguonofinalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche.

O D5 codice 2 Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali nonsussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)

O1 D5 codice 3Redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, perle quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPSn. 104/2001)

V1 D5 codice 1 Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Non devono, invece, essere dichiarati in questi righi i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure a impostasostitutiva.

I redditi di capitale concorrono alla formazione del reddito complessivo: nella misura del 49,72 per cento se derivano da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007

e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016; nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007; nella misura del 58,14 per cento se derivanti da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e

fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Concorrono invece integralmente alla formazione del reddito complessivo gli utili e gli altri proventi equiparati provenienti da imprese oenti residenti o localizzate in Stati o Territori a fiscalità privilegiata, tranne quelli derivanti da partecipazioni di natura non qualificata in im-prese i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.

I contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2021, se hanno per-cepito nel 2020 redditi di capitale di fonte estera su cui non sono state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla nor-mativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicatal’imposta sostitutiva prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.

In Appendice, alla voce “Utili e proventi equiparati prodotti all’estero” sono contenute le informazioni sul trattamento fiscale degliutili prodotti all’estero.

Rigo D1 - Utili ed altri proventi equiparatiNel rigo D1 indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residentie non residenti, riportati nella certificazione rilasciata dalla società emittente o desumibili da altra documentazione. In questo rigo vanno indicati anche gli utili e i proventi: derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l’apporto dell’associato sia costituito esclusivamen-

te dalla prestazione di lavoro; derivanti dai contratti di cointeressenza (ossia dalla partecipazione, insieme ad altre persone o aziende a un’operazione economica,

che implica la condivisione di utili e perdite); conseguiti in caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente

dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitaleo l’inizio della liquidazione.

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare uno dei seguenti codici:‘1’ in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati

o Territori che hanno un regime fiscale non privilegiato formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;‘2’ in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori

che hanno un regime fiscale privilegiato. Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regimeprivilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2dell’art. 167 del TUIR in società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzatiin Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili (art. 47, comma 4, del TUIR). Gli utili e gli altri proventi equiparati prodottia partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenziadelle Entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 dell’art. 47-bis del TUIR), devono, invece, essere indicati nellasezione V del quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2021;

‘3’ in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Ter-ritori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Se è stato rilasciato parerefavorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 dell’art. 47-bis del TUIR), gli utili e gli altriproventi devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2021;

‘4’ in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o Territoriche hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, per i quali sia stato dimostrato il rispetto,sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47-bis del Tuir e sia stato ri-lasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo);

‘5’ in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia oppure residenti in Stati che hanno un regime fiscalenon privilegiato formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 di-cembre 2016;

‘6’ in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o Territoriche hanno un regime fiscale privilegiato, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipa-zione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47-bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delleEntrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo), prodotti a partire dall’esercizio successivo aquello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

‘7’ in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenzasin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47-bis del TUIR, qualoranon abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ri-cevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

‘8’ in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenzasin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47-bis del TUIR, qualora

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ri-cevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e finoall’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

‘9’ in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscalenon privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizioin corso al 31 dicembre 2017;

‘10’ in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo pe-riodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47-bis del TUIR e sia stato rilasciato parerefavorevole dall’Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, formatisi con utiliprodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;

‘11’ in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenzasin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47-bis del TUIR, qualoranon abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ri-cevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e finoall’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Colonna 2 (redditi)Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 4 o 7, riportare il 40 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati cor-risposti nell’anno 2020, desumibili dalla certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 28, 31, 34 e 37;Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5 o 6 o 8, riportare il 49,72 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparaticorrisposti nell’anno 2020, desumibili dalla certificazione degli utili ai punti 29, 32 e 35;Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 9 o 10 o 11 riportare il 58,14 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparaticorrisposti nell’anno 2020 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 30, 33 e 36;Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 o 3, riportare il 100 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corri-sposti nell’anno 2020, desumibili dalla certificazione degli utili nei punti da 28 a 37. Nella colonna 4 (ritenute) riportare l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite, indicato nel punto 41 della certificazione degliutili.Se sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi con la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo D1, riportandonella colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e nella colonna 4 la somma delle ritenute. Sesono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D1 utilizzando ulteriorimoduli del quadro D.

Rigo D2 - Altri redditi di capitaleNel rigo D2 vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2020, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare uno dei seguenti codici: ‘1’ in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la diffe-

renza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito o in conto corrente. Si precisa che questi interessi sipresumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, se le scadenze non risultano stabilite periscritto, gli interessi si presumono percepiti per l’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Se la misura degli interessi non è deter-minata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;

‘2’ in caso di rendite perpetue dovute come corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure im-poste quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testa-mento (art. 1869 c.c.);

‘3’ in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;‘4’ in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell’interesse collettivo di una pluralità di sog-

getti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa ladifferenza tra l’ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti daorganismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;

‘5’ in caso di:– altri interessi, esclusi quelli di natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati; – ogni altro provento in misura definita che deriva dall’impiego di capitale; – altri proventi che derivano da altri rapporti che hanno per oggetto l’impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono es-

sere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto; – proventi che derivano da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del

contribuente; – proventi che derivano dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente; – interessi di mora; – interessi per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;

‘6’ in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennitàconseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;

‘7’ in caso di utili che derivano da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1 lett. f), del TUIR,se dedotti dall’associante in base alle norme del TUIR vigenti prima della riforma dell’imposizione sul reddito delle società (D.Lgs.344/2003);

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

‘8’ in caso di redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto legge 31 mag-gio 2010 n. 78, ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misurasuperiore al 5 per cento del patrimonio del fondo alla data del 31 dicembre 2020 o se inferiore al termine del periodo di gestione delfondo.

Devono essere dichiarati nel presente rigo i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contrattie dei titoli per i quali sono stati indicati i codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni; se invece ilperiodo di durata è superiore a cinque anni, questi redditi devono essere dichiarati nel rigo D7, indicando il codice 8 (in questo caso i red-diti saranno assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria).Nella colonna 2 (redditi) riportare l’importo del reddito relativo alla tipologia indicata in colonna 1. Nella colonna 4 (ritenute) indicare l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subìte.Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D2 utilizzando ulteriori modulidel quadro D.

Rigo D3 - Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomoNel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da altre attività di lavoro autonomo, che essendo carenti di alcune peculiaritàproprie del lavoro autonomo, sono definite come assimilate.Per tali compensi sono previste delle detrazioni dall’imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l’assi-stenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente(vedere la tabella 8 riportata dopo l’Appendice). Nella colonna (Altri dati) indicare il codice ‘5’ che identifica i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia se si hanno i requisitiper fruire di tale agevolazione.Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:‘1’ per i proventi che derivano dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell’autore o

inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi,compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d’autore, conseguiti anche in via occa-sionale, salvo che rientrino nell’oggetto proprio dell’attività. Questi proventi sono contraddistinti dalla lettera “B” nel punto 1 “Causale”della Certificazione Unica 2021 – Lavoro autonomo;

‘2’ per i compensi che derivano dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali. Questi compensi sono contraddistintidalla lettera “E” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2021 – Lavoro autonomo;

‘3’ per i redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l’apporto è costituito esclusi-vamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita perazioni e a responsabilità limitata. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera “C” o “D” nel punto 1 “Causale” della CertificazioneUnica 2021 – Lavoro autonomo;

Nella colonna 2 (redditi) indicare l’importo del reddito percepito nel 2020 al lordo della relativa riduzione forfetaria che sarà operata dachi presta l’assistenza fiscale. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 spetta una riduzione forfetaria del 25 per cento. Se il contribuente ha un’età inferiore a 35anni, la riduzione verrà operata nella misura del 40 per cento. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 la riduzione verrà operata nella misura del 15 per cento.Nella colonna 3 (ritenute) indicare l’importo delle ritenute di acconto subìte.Le persone fisiche che hanno percepito indennità per la cessazione di rapporto di agenzia sono tenute a compilare il quadro RM del mod.REDDITI Persone fisiche 2021 (fascicolo 2).

Rigo D4 - Redditi diversi (per i quali non è prevista una detrazione)

Redditi diversi – Locazioni brevi A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un’apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, lacui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.La nuova disciplina si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Un contratto si considera stipulato a partire dal 1° giu-gno 2017 se a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione.Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulatinell’anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che inter-vengono nell’anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti con-nessi alla registrazione del contratto.Il nuovo regime fiscale prevede due principali novità per i contribuenti che percepiscono redditi diversi.La prima è rappresentata dal fatto che si possa optare per l’applicazione della cedolare secca anche per i redditi diversi derivanti da su-blocazione breve o da locazione breve dell’immobile ricevuto in comodato. La seconda è rappresentata dal fatto che i contratti di locazione breve che sono stati conclusi con l’intervento di soggetti che esercitanoattività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se talisoggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.Tale ritenuta è a titolo d’imposta se in dichiarazione dei redditi o all’atto della registrazione del contratto si opta per l’applicazione dellacedolare secca.Si ricorda che il reddito assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di fa-miliare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensioneed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempiovalore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il reddito derivante dalle locazioni brevi stipulate dal comodatario dell’immobile va indicato dal comodatario stesso enon dal proprietario dell’immobile.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulle locazioni brevi si possono consultare le istruzioni al quadro B o, sul sito internetdell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 12 luglio 2017 ela circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017.

Barrare la colonna 2 (cedolare secca) nel caso di opzione per l’applicazione della cedolare secca sulle locazioni brevi. La casella puòessere barrata solo se nella colonna 3 è indicato il codice 10. L’esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell’unità abitativa vincolaall’esercizio dell’opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stes-sa unità abitativa.Nella colonna 3 (tipo di reddito) indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice: ‘1’ per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell’ese-

cuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di “lottizzazione” vedere in Ap-pendice la relativa voce;

‘2’ per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non piùdi cinque anni. Sono esclusi i corrispettivi percepiti per la cessione degli immobili acquisiti per successione e per la cessione delle uni-tà immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite adabitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, per indivi-duare il periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all’attodella cessione, l’imposta sostitutiva;

‘3’ per i redditi che derivano dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o con-cessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. Per le sublocazioni brevi e per la locazione di immobili ricevuti in comodatoindicare il codice 10;

‘4’ per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti delfondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

‘5’ per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero (diversi da quelli compresi nel successivo codice 8); ‘6’ per i redditi che derivano dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni

relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito(ad es. eredi e legatari dell’autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione.Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera “L” o “L1” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2021 – Lavoro autonomo.Chi ha acquisito il reddito a titolo gratuito deve dichiararlo per intero e non ha diritto a deduzioni di spesa. Chi ha acquistato il redditoa titolo oneroso deve dichiarare l’importo percepito, ridotto in misura forfetaria del 25 per cento;

‘7’ – per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici perprestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche,e di quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministerodelle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell’ex ASSI e di conseguenzaquelle dell’ex Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine – UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunqueorganismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Queste somme so-no contraddistinte dalla lettera “N” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2021 – Lavoro autonomo;

– per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura nonprofessionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente 10.000 euro. Per maggiori informazioni vedere in Ap-pendice la voce “Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche”;

‘8’ per i redditi degli immobili situati all’estero non locati per i quali è dovuta l’IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale che inItalia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

‘9’ per gli altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all’estero per effetto della par-tecipazione a giochi on line;

‘10’ per i redditi che derivano dalla sublocazione di immobili ad uso abitativo per periodi non superiori a 30 giorni, stipulati da persone fi-siche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa e dalla locazione, da parte del comodatario, dell’immobile abitativo ricevuto in usogratuito, per la medesima durata;

‘11’ per i redditi di cui al codice ‘7’ che sono stati prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia.Nella colonna 4 (redditi) indicare il reddito lordo percepito nel 2020. Nel caso di terreni e fabbricati situati all’estero: per gli immobili locati (codice 5 nella colonna 3 di questo rigo D4):

– se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero in questa co-lonna va indicato l’ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;

– se il reddito derivante dalla locazione è invece soggetto ad imposta nello Stato estero, in questa colonna va indicato l’ammontarenetto (al netto, cioè, delle spese strettamente inerenti eventualmente riconosciute nello Stato estero) dichiarato in detto Stato per il2020 (o, in caso di difformità dei periodi d’imposizione, per il periodo d’imposta estero che scade nel corso di quello italiano). In talcaso, spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero;

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

per gli immobili non locati per i quali è dovuta l’IVIE e per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (codice 8 nella colonna 3 di questorigo D4), il reddito non è assoggettato ad Irpef e alle addizionali. L’immobile non va dichiarato se nello Stato estero non è tassabile eil contribuente non ha percepito alcun reddito; se nello Stato estero l’immobile è tassabile con tariffe d’estimo o criteri simili, va indicatol’importo che risulta dalla valutazione effettuata all’estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 6 gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell’intera misura, senza deduzionedi spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l’importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 7 o 11, riportare le somme percepite al lordo della quota esente.Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 10, indicare l’importo riportato al punto 14 del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevidella Certificazione Unica 2021 qualora risulti barrata la relativa casella del punto 16 (locatore non proprietario). Se in possesso di più quadri della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2021 o se sono compilati più righidello stesso quadro, indicare la somma dei corrispettivi lordi incassati nel 2020. È comunque possibile esporre i dati anche in forma ana-litica indicando i redditi relativi a ciascuna locazione in più moduli.Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella “Certificazione redditi – locazione brevi” ovvero nel caso di più certificazioni, ènecessario sommare gli importi presenti nel punto “importo corrispettivo” della Certificazione Unica (punti 14, 114, 214, 314 e 414) per iquali la relativa casella “locatore non proprietario” (punti 16, 116, 216, 316 e 416) risulta barrata. Nella colonna 5 (spese) indicare le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3 e 10. Si ricordache non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo d’acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto,aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere volte a renderli edi-ficabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio delle operazioni, si assume come prezzo il valore normale delterreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tieneconto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivinon avviene interamente nello stesso periodo d’imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodod’imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodid’imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 5 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell’ambitodi ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare ea conservare un apposito prospetto nel quale sono indicate, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3,per ognuna delle operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’importo delle spese inerenti a ciascuna del-le operazioni e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all’ufficio del-l’Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata edeventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.

La colonna 5 non può essere compilata se nella colonna 3 è indicato il codice 10 ed è stata barrata la colonna 2.

Nella colonna 6 (ritenute) indicare l’importo delle ritenute di acconto subìte.Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 7 o 11, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell’addizionale regionale trattenutadeve essere riportato nella colonna 5 del rigo F2 del quadro F.Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 10, non bisogna indicare l’importo delle relative ritenute in quanto le stesse devono essereriportate nello specifico rigo F8 della Sezione VII del quadro F.

Rigo D5 - Redditi derivanti da attività occasionale (commerciale o di lavoro autonomo) o da obblighi di fare, non fare e permettereNel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitual-mente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Per i redditi da indicare nel rigo D5 sono previste delle detrazioni dall’imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute da chi prestal’assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contri-buente (vedere la tabella 8 riportata dopo l’Appendice). Nella colonna (Altri dati) indicare il codice ‘5’ che identifica i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia se si hanno i requisitiper fruire di tale agevolazione e se in colonna 1 sono indicati i codici 1, 2, 3 e 5;Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:‘1’ per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dal codice “V1” nel punto

1 “Causale” della Certificazione Unica 2021 – Lavoro Autonomo, qualora riguardino provvigioni corrisposte per prestazioni occasio-nali, ad esempio ad un agente o rappresentate di commercio o ad un mediatore o procacciatore d’affari;

‘2’ per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera “M”o “M2” od “O” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2021 – Lavoro autonomo;

Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanente-mente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei con-fronti dell’artista o professionista.

‘3’ per i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per lamancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482). Questi redditi sono contraddistinti dallalettera “M1” od “O1” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2021 – Lavoro autonomo;

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

‘4’ per i redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20per cento (Quadro RM, Sez. XV, del mod. REDDITI Persone fisiche 2021). Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto di tali redditial netto delle relative spese, esclusivamente per il calcolo dell’acconto Irpef dovuto per l’anno 2021 (art. 59-ter, comma 5, del D.L.n. 1/2012);

‘5’ per i compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, non esercitata abitualmente, svolta dai docenti titolari di cat-tedre nelle scuole di ogni ordine e grado, per cui gli stessi optano per la tassazione ordinaria. In tal caso, gli importi dei versamentidegli acconti dell’imposta sostitutiva sono indicati nel quadro F seguendo le istruzioni fornite per l’esposizione degli acconti Irpef.

Nella colonna 2 (redditi) indicare il reddito lordo percepito nel 2020.Nella colonna 3 (spese) riportare le spese inerenti la produzione dei redditi.

Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell’ambitodi ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare ea conservare un apposito prospetto nel quale è indicato, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite,l’importo lordo dei corrispettivi, l’importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito consegui-to. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente.

Nella colonna 4 (ritenute) indicare l’importo delle ritenute d’acconto subìte. La colonna non va compilata se in colonna 1 è indicato il co-dice 4 o il codice 5.

SEZIONE II - Redditi soggetti a tassazione separata

Rigo D6 - Redditi percepiti da eredi e legatariNel rigo D6 devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2020 dagli eredi e dai legatari a causa della morte dell’avente diritto, adesclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione quali-ficata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicem-bre 2017, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttivecomunitarie, oppure dalla partecipazione di natura non qualificata in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità pri-vilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti da 28 a 34 della certifi-cazione degli utili o desumibili da altra documentazione, nonché i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale in esuberoo di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Se all’erede o legatario sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/oproventi che hanno la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equi-parati e alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversicodici occorrerà compilare altri righi D6 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte: i ratei di pensione e stipendio; i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti; i compensi arretrati di lavoro dipendente e assimilati; le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all’indennità risulta da atto

di data certa precedente all’inizio del rapporto.

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare: il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domi-

ciliate in Stati o Territori a regime fiscale non privilegiato prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007; il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Paesi

o Territori a regime fiscale privilegiato. Gli utili e gli altri proventi equiparati prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corsoal 31 dicembre 2017, per i quali sia stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto ai sensidel comma 3 dell’art. 47-bis del TUIR), devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del mod. REDDITI Persone fisi-che 2021;

il codice 3, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati inPaesi o Territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. In caso di utili e di altri proventi cheandrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello(proposto ai sensi del comma 3 dell’art. 47-bis del TUIR), questi importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del mod.REDDITI Persone fisiche 2021;

il codice 4, in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice2, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma2, lett. b, dell’art. 47 bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto delTUIR ai sensi del comma 3 del medesimo articolo);

il codice 5, per gli altri redditi di capitale; il codice 6, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o per-

mettere;

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

il codice 7, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, escluse le indennità di fine rapporto che nondevono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;

il codice 8, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2020 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto,derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell’autore o inventore (brevetti,disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);

il codice 9, per i redditi derivanti dall’attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali; il codice 10, per gli altri redditi percepiti nel 2020, ad esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e profes-

sioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici; il codice 11, per gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato

prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016; il codice 12, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, fin dal

primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47-bis del TUIR e sia stato rilasciatoparere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, prodotti a par-tire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

il codice 13 in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regimefiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino al-l’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;

il codice 14 in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, fin dalprimo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47-bis del TUIR e sia stato rilasciatoparere favorevole dall’Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, formatisi conutili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;

il codice 15 in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sus-sistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47-bis del TUIRqualora non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbiaricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e finoall’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Nella colonna 2 (opzione per la tassazione ordinaria) barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione èpossibile solo per alcuni dei redditi contraddistinti dal codice 10.Nella colonna 3 (anno) indicare l’anno di apertura della successione.Colonna 4 (reddito)Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 4, riportare il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dal-l’erede o dal legatario desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 31, 34 e 37.Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 11 o 12, riportare il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepitinell’anno 2020 desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 32 e 35.Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 13 o 14 o 15 riportare il 58,14 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparaticorrisposti nell’anno 2020 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 30, 33 e 36;Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 o 3 o 12, riportare il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepitidall’erede o dal legatario desumibili dalla certificazione degli utili nei punti da 28 a 37. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5, riportare le somme relative ad altri redditi di capitale. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 6, riportare l’importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del de-ceduto. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, 8 o 9, riportare l’importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto formadi partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 10, riportare la quota di reddito percepito dall’erede o dal legatario determinata secondo ledisposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto. Nella colonna 5 (reddito totale del deceduto) indicare l’importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicatoil codice 7.Nella colonna 6 (quota imposta sulle successioni) indicare la quota dell’imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati.Nella colonna 7 (ritenute) indicare l’importo delle eventuali ritenute d’acconto relative ai redditi dichiarati.

Rigo D7 - Imposte ed oneri rimborsati nel 2020 e altri redditi soggetti a tassazione separataNella colonna 1 (tipo di reddito) indicare il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:‘1’ compensi arretrati di lavoro dipendente, nonché eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato

per legge ad effettuare le ritenute d’acconto;‘2’ ndennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipen-

dente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;‘3’ somme ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale dedotti in anni precedenti

dal reddito complessivo quali oneri deducibili, che nell’anno 2020 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione(anche sotto forma di credito d’imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d’imposta nell’ambito della pro-cedura di assistenza fiscale;

‘4’ somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell’anno 2020, sono stati oggetto di rim-borso o comunque restituzione da parte di terzi compreso datore di lavoro o ente pensionistico. Rientrano in tali somme anche i con-tributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il con-

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

tribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto di questi contributi. Rientra, inoltre, inqueste somme la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutuicontratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all’importo del mutuo non utilizzato per sostenere le spese relative agli interventi direcupero;

‘5’ somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico per le quali si è fruito delladetrazione;

‘6’ plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momentodella cessione. Per terreni edificabili si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, daglialtri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è statoacquisito per successione o donazione oppure se è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;

‘7’ plusvalenze ed altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativi (art.11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413). L’indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa solo i con-tribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e intendono optare per la tassazione ditali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la ri-tenuta alla fonte operata che in questo caso si considera a titolo di acconto. Per approfondimenti consultare in Appendice la voce“Indennità di esproprio”;

‘8’ redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli indicati alle lett. a), b), f) eg), comma 1, dell’art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, se il pe-riodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Nella colonna 2 (opzione per la tassazione ordinaria) barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. L’opzione nonè consentita se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1;Nella colonna 3 (anno) indicare: l’anno in cui è sorto il diritto a percepire il reddito, se in colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8; l’anno d’imposta con riferimento al quale si è fruito della deduzione o della detrazione, se in colonna 1 è stato indicato il codice 3 o 4; l’anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio, se in colonna 1 è stato indicato il codice 5;Nella colonna 4 (reddito) indicare l’importo del reddito percepito. Le somme di cui al codice 3 o 4 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a con-correnza dell’importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d’imposta. Se si è indicato il codice 4 e l’onere rim-borsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questorigo deve essere riportato l’importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partiredalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell’importo rimborsato.Se in colonna 1 è stato indicato il codice 5 va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiatodella detrazione. Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2015 per 20.000,00 euro di cui 5.000,00 euro sono stati oggetto di rimborso nel 2020 e sesi è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

5.000 x 5 (numero di rate detratte nel 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) = 2.500 euro10

Per le restanti cinque rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa inizialmente so-stenuta ridotta degli oneri rimborsati (nell’esempio 20.000 – 5.000 = 15.000 euro). Se a colonna 1 è stato indicato il codice 6 o 7 indicare l’ammontare dell’indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicatialla voce in Appendice “Calcolo delle plusvalenze”.Nella colonna 7 (ritenute) indicare l’importo delle ritenute d’acconto subite in relazione ai redditi dichiarati in colonna 4.

9. QUADRO E - Oneri e spese

Nel quadro E vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2020 che danno diritto a una detrazione d’imposta o a una deduzione dal reddito.

Cos’è la detrazioneAlcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione, possonoessere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a secondadel tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.). In caso di incapienza,cioè quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l’imposta non può essererimborsata. Esiste un’eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (sezione V di questo quadro) e l’ulteriore detrazione per figli acarico (rigo 23 del modello 730-3), per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

Cos’è la deduzioneUna serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore deglienti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni. In entrambi i casi, chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d’imposta) calcola l’importo della detrazione o della de-duzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Spese sostenute per familiari a caricoAlcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondariae universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali, le spese per l’abbonamento al trasporto pubblico, le spese in favore dei figli affettida DSA) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico (v.le istruzioni del paragrafo 2 “Familiari a carico”). In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioniper carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto “Familiari a carico” sono indicati il codicefiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero). Il documento che certifica la spesa deveessere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest’ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitorinella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devonoannotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro,l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.Più in generale, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse dei familiari a carico anche nell’ipotesi in cuii documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anch’esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa, fermorestando le specifiche ipotesi in materia di acquisto di autovetture per disabili e spese per la frequenza di asili nido.Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionaleversati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

Spese sostenute per familiari non a carico affetti da patologie esentiLe spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipa-zione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal fami-liare non a carico (v. istruzioni del rigo E2).

Spese sostenute dagli erediGli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie sostenuteper il defunto dopo il decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici I soci di società semplici hanno diritto di fruire, in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del TUIR, della corrispondentedetrazione di imposta (oppure della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni oneri sostenuti dalla società. Questi sono spe-cificati in Appendice alla voce “Oneri sostenuti dalle società semplici” e vanno indicati nei corrispondenti righi del quadro E.

Il quadro E è suddiviso nelle seguenti sezioni: Sezione I - (righi da E1 a E14): spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento (per esempio spese sanitarie) o

del 26 per cento o del 30 (erogazioni liberali alle ONLUS o alle APS) per cento o del 35 per cento (erogazioni liberali alle OV); Sezione II - (righi da E21 a E36): spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (per esempio, contributi pre-

videnziali); Sezione III A - (righi da E41 a E43): spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di recupero del patrimonio

edilizio e per misure antisismiche;Sezione III B - (righi da E51 a E53): dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione; Sezione III C - (righi da E56 a E59): detrazione d’imposta del 50 per cento per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione,l’installazione delle infrastrutture di ricarica, l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili e IVA per acquisto abitazione classe A o B;

Sezione IV - (righi da E61 a E62): spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio energetico; Sezione V - (righi da E71 a E72): dati per fruire delle detrazioni d’imposta per canoni di locazione; Sezione VI - (righi da E81 a E83): dati per fruire di altre detrazioni d’imposta (per esempio, spese per il mantenimento dei cani guida).

SEZIONE I - Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19, del 26, del 30, del 35 e del 90per cento

In questa sezione vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento, del 26 per cento del 30 per cento,del 35 per cento o del 90 per cento (quest’ultima aliquota si applica ai premi relativi ad assicurazioni per il rischio sismico stipulate con-testualmente alla cessione all’impresa assicurativa della detrazione al 110 per cento).

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizioneche l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinalie di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture pri-vate accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con rice-vuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pa-gamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da partedel percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Nelle tabelle che seguono, con riferimento a ciascuna spesa, è indicato il rigo dove riportare l’importo pagato e il codice attribuito. Que-st’ultimo coincide con quello indicato nella Certificazione Unica se il datore di lavoro ha considerato la relativa spesa nel calcolo delle ri-tenute. In questo caso le spese indicate nei punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352 della Certificazione Unica devono essere comunque ri-portate nei righi da E1 a E10.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione d’imposta per alcune delle spese indicate in questa sezione varia in base all’importodel reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In casodi superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo paria 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE DESCRIZIONE RIGO CODICE DESCRIZIONE RIGO

1 Spese sanitarie E1 22 Contributi associativi alle società di mutuo soccorso da E8 a E10

2Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti E2 24

Erogazioni liberali a favore della società di culturaBiennale di Venezia ”

3 Spese sanitarie per persone con disabilità E3 25 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico ”

4 Spese veicoli per persone con disabilità E4 26 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche ”

5 Spese per l’acquisto di cani guida E5 27 Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo ”

6Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione E6 28

Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale ”

7Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazioneprincipale E7 29 Spese veterinarie ”

8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili da E8 a E10 30Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggettiriconosciuti sordi ”

9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio ” 31Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado ”

10Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazioneprincipale ” 32

Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico ”

11 Interessi per prestiti o mutui agrari ” 33 Spese per asili nido ”

12 Spese per istruzione diverse da quelle universitarie ” 35Erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento di titolidi Stato ”

13 Spese per istruzione universitaria ” 36 Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni ”

14 Spese funebri ” 38Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave ”

15 Spese per addetti all’assistenza personale ” 39 Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza ”

16Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive) ” 40

Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizidi trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ”

17 Spese per intermediazione immobiliare ” 43 Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi ”

18Spese per canoni di locazione sostenute da studentiuniversitari fuori sede ” 44 Spese per minori o maggiorenni con DSA ”

20Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari ” 99 Altre spese detraibili ”

21Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportivedilettantistiche ”

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO

CODICE DESCRIZIONE RIGO CODICE DESCRIZIONE RIGO

61 Erogazioni liberali a favore delle ONLUS da E8 a E10 62 Erogazioni liberali a favore dei partiti politici da E8 a E10

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 30 E DEL 35 PER CENTO

CODICE DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 30 PER CENTO RIGO CODICE DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 35 PER CENTO RIGO

71Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delleONLUS e APS da E8 a E10 76

Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delleorganizzazioni di volontariato (OV) da E8 a E10

72

Erogazioni liberali in favore dello Stato, delle regioni,degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche,di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senzascopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmentericonosciuti, per COVID-19

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 90 PER CENTO

CODICE DESCRIZIONE RIGO

81Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventisisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione da E8 a E10

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

ISTRUZIONI COMUNI AI RIGHI DA E1 A E4

Spese sanitarie rimborsateNon possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio: le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi; le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contri-

buente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’im-porto complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questicontributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota dicontributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmenterimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener con-to anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 595 della Certificazione Unica 2021.

Il medesimo principio si applica anche nell’ipotesi di contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso, detraibili nel limite di 1300euro. L’erogazione dei sussidi da parte delle predette società per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai soci comporta che talispese non siano rimaste a carico dei soci medesimi. Qualora i contributi associativi versati risultino di ammontare superiore all’importosul quale è possibile calcolare la detrazione, le spese sanitarie rimborsate possono considerarsi rimaste a carico sulla base della percen-tuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi versati. Ciò anche se i contributi associativinon abbiano un’univoca destinazione al rimborso delle spese sanitarie.Le spese sanitarie sostenute nel 2020 e che saranno rimborsate in anni successivi possono essere portate in detrazione già al netto del-l’importo che verrà rimborsato oppure possono essere detratte per l’intero importo, salvo poi indicare l’importo ricevuto nel rigo D7 codice4 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui si percepirà il rimborso.Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio: le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d’imposta

del 19 per cento); le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate diretta-

mente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendenteper queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.

Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle spese so-stenute all’estero sono riportate in Appendice alla voce “Spese sanitarie”.

Spese che possono essere rateizzateSe le spese sanitarie indicate nei righi E1, E2 ed E3 superano complessivamente i 15.493,71 euro la detrazione può essere ripartita inquattro quote annuali costanti e di pari importo. A questo scopo è sufficiente barrare l’apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verràeseguito da chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto).I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare il rigo E6.

SPESE PER LE QUALI LA DETRAZIONE VARIA IN BASE AL REDDITO

CODICE DESCRIZIONE RIGO CODICE DESCRIZIONE RIGO

12 Spese d’istruzione da E8 a E10 30 Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi da E8 a E10

13 Spese universitarie ” 31 Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado ”

14 Spese funebri ” 35 Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titolidi Stato ”

15 Spese per assistenza personale ” 36 Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni ”

16 Attività sportive dei ragazzi ” 38 Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave ”

17 Intermediazioni immobiliare ” 39 Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza ”

18 Spese per canoni di locazione sostenute da studentiuniversitari fuori sede ” 40 Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi

di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ”

21 Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportivedilettantistiche ” 43 Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi

calamitosi ”

25 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico ” 44 Spese per minori o maggiorenni con DSA ”

26 Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche ” 61 Erogazioni liberali a favore delle ONLUS ”

27 Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo ” 81Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulatecontestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agliinterventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione

29 Spese veterinarie ”Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale E14

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Rigo E1 - Spese sanitarie Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico.Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.Per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d.“scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativodella qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario. In Appendice, alla voce “Spese sanitarie”, è riportato un elenco delle spese che danno diritto alla detrazione, insieme ad alcune informa-zioni sulla documentazione da conservare e sulle spese sostenute all’estero. L’importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 1. Le spese sanitarie relative patologie esenti, per le quali è possibile che la detrazione spettante sia superiore all’imposta dovuta, vannoindicate nella colonna 1 di questo rigo.Colonna 1 (Spese per patologie esenti): indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica.Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket in re-lazione a particolari prestazioni sanitarie. Per un elenco completo si può consultare la banca dati del Ministero della Salute disponibilesul sito www.salute.gov.it. Le spese indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate nella colonna 2 di questo rigo.Per queste spese spetta un’agevolazione che consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienzanell’imposta dovuta. L’eccedenza verrà indicata da chi presta l’assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liqui-dazione, mod. 730-3, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione(v. istruzioni del rigo E2).

Rigo E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti: indicare l’importo della spesa sanitaria sostenuta nel-l’interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lordada questi dovuta.La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadroRN del mod. REDDITI Persone fisiche 2021 di quest’ultimo.L’ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro.La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale (Caf, pro-fessionista o sostituto) solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.

Rigo E3 - Spese sanitarie per persone con disabilità: indicare l’importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e,in particolare: per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento; per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo.Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva checausa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione,e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992), oda altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e nonsono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo casoè sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto no-torio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce “Spese sanitarie per persone con disabilità”.L’importo da indicare nel rigo E3 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certifica-zione Unica con il codice onere 3.

Rigo E4 - Spese veicoli per persone con disabilità: indicare le spese sostenute per l’acquisto: di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle per-

sone con disabilità; di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da

avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazionee persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato invia esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro au-tomobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l’eventuale rimborso dell’assicurazione.In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza tral’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta inseguito a un mutamento dell’handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale ef-fettuare nuovi e diversi adattamenti. La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo E4 l’intero importo della spesasostenuta e, nell’apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2017, nel 2018 o nel 2019 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione inquattro rate annuali di pari importo, indicare: l’intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2017, 2018 o 2019); il numero della rata che si utilizza per il 2020 (4, 3 o 2) nell’apposita casella.La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi diesercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattroanni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro18.075,99.Se vengono compilati due righi E4, uno per l’acquisto dell’autoveicolo e l’altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essereripartita in quattro quote annuali solo per l’acquisto e non per la manutenzione straordinaria. Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce “Spese sanitarie per persone con disabilità”.L’importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certifica-zione Unica con il codice onere 4.

Rigo E5 - Spese per l’acquisto di cani guida: indicare la spesa sostenuta dai non vedenti per l’acquisto del cane guida. La detrazione spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un pe-riodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondentealla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta.L’importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certifica-zione Unica con il codice onere 5.

Rigo E6 - Spese sanitarie rateizzate in precedenza: questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2017 e/o 2018 e/o 2019 hannosostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. Se in piùdi una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli. Nella colonna 1 indicare il numero della rata di cui si intende fruire. Il numero delle rate va da 2 a 4.Nella colonna 2 indicare l’importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione.In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il mod. 730: per le spese sostenute nel 2019 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2020, mentre nella

casella delle rate va indicato il numero 2; per le spese sostenute nel 2017 e/o nel 2018 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod.

730/2020.Se, invece, è stato utilizzato il modello REDDITI Persone Fisiche, l’importo da indicare nella colonna 2 è quello derivante dalla sommadei righi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP. L’importo da indicare nel rigo E6 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certifica-zione Unica con il codice onere 6.

Interessi passivi - Rigo E7 e codici 8, 9, 10 e 11 nei righi da E8 a E10 In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2020 per i mu-tui, a prescindere dalla scadenza della rata.In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessipassivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione perl’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di“onere rimborsato”.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da: mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione); mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza

secondaria). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partiredal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, ingenerale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria suimmobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla partedel mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determinare la partedi interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati capitale dato in mutuo

Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra questioneri sono compresi: l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra va-luta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la

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cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato, le spese di istrut-toria, notarili e di perizia tecnica, la penalità per anticipata estinzione del mutuo, ecc. Le spese notarili includono sia l’onorario del notaioper la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) sia le spese sostenute dal notaioper conto del cliente come, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca.Il rigo E7 e il codice 8 nei righi da E8 a E10 devono comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati nella se-zione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con i codici onere 7 e 8.

Rigo E7 - Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale: indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e lequote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazioneprincipale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazionespetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo fa-miliare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i fa-miliari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di compe-tenza, se nell’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi,oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti ugualidel mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro cia-scuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire delladetrazione per entrambe le quote di interessi passivi. La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessaanche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquistosia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale derivanti da rico-veri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non sia locato.

Per i mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abi-tazione principale entro sei mesi dall’acquisto, a meno che al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalladisciplina previgente. Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione spetta purché l’unità immobiliare sia stata adibita adabitazione principale entro l’8 giugno 1994. Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l’originario contratto di mutuo per l’acquisto del-l’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di surrogazione pervolontà del debitore (art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007). In questa ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (vediin Appendice la voce “Rinegoziazione del contratto di mutuo”), il diritto alla detrazione spetta per un importo non superiore a quello cherisulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati conl’estinzione del vecchio mutuo e l’accensione del nuovo.

Se l’immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazioneprincipale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall’acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entrotre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’immo-bile sia adibito ad abitazione principale.Si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimentoper motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto.Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abita-zione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia,se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagatea decorrere da quel momento.La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione prin-cipale.La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delleForze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutuiipotecari relativi all’acquisto dell’unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro per ciascun intestatario delmutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che,nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quellidi lavoro.Se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stes-so anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo e si continua ad applicare la di-sciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto (vedi la voce “Rinegoziazione di un contratto di mutuo” in Appendice).

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Righi da E8 a E10 - Altre spese: indicare le spese desumibili dalla sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica contraddistintedai codici da 8 a 44 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 61 e 62, per lequali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento. Per indicare più di tre codici, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo “Modelli aggiuntivi”, parteII, capitolo 7.

L’elenco dei codici è riportato nelle tabelle “Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento”; “Spese per lequali spetta la detrazione del 26 per cento”, “Spese per le quali spetta la detrazione del 30 per cento” e “Spese per lequali spetta la detrazione del 35 per cento”, presenti all’inizio delle istruzioni relative alla Sezione I del quadro E.

Indicare: nella colonna 1 il codice che identifica la spesa; nella colonna 2 la spesa sostenuta.I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento sono i seguenti:‘8’ per gli interessi relativi a mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili. L’importo non può essere superiore a 2.065,83 euro per

ciascun intestatario del mutuo. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti daclausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per l’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa daquella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (per esempiose l’immobile viene dato in locazione).Di conseguenza, vanno indicate nel rigo E7 o con il codice 8 nei righi da E8 a E10 le somme pagate dagli acquirenti di unità immo-biliari di nuova costruzione alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quo-te di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietàdivisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, ma il momento della deliberadi assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. Intal caso, il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativaintestataria del mutuo.Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, dopo il 1° gennaio 1993, ha diritto alla detra-zione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di sti-pulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme a quello deceduto del mutuo contratto per l’acquisto del-l’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo e che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sianel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell’unità immobiliare è dichiarato da un soggetto di-verso. È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo (v. la voce “Rinegoziazione di uncontratto di mutuo” in Appendice);

‘9’ per gli interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (an-che non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro. In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi,oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà.L’importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certifi-cazione Unica con il codice onere 9;

‘10’ per gli interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale. La detrazione riguarda gli interessi pas-sivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del possessore a titolo di proprietà o di altro di-ritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, o nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione.La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro.La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanentedelle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile,per i mutui ipotecari relativi alla costruzione dell’unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale. L’importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) dellaCertificazione Unica con il codice onere 10.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce “Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione ediliziadell’abitazione principale”

‘11’ per gli interessi relativi a prestiti o mutui agrari.La detrazione riguarda gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indi-cizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolatasu un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

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L’importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certifi-cazione Unica con il codice onere 11;

‘12’ per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondariadi secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non supe-riore a 800 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a caricosia per il contribuente stesso.Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesasostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con ilcodice onere 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datoredi lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art.51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12.Tra i contributi volontari detraibili sono compresi, ad esempio:– le spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola;– le spese per le gite scolastiche e per l’assicurazione della scuola;– le spese per il servizio di trasporto scolastico;– i contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi d’istituto (ad esempio corsi di lingua e di teatro,

svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).”

Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche perl’ampliamento dell’offerta formativa che sono indicate con il codice 31.

‘13’ per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di per-fezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese pos-sono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono esseresuperiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università edella ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con ilcodice onere 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datoredi lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art.51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13.

‘14’ per le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’im-porto, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengonola spesa. Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativaa ciascun decesso. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con ilcodice onere 14.

‘15’ per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vitaquotidiana. Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado,per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossaregli indumenti.Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie(come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini).La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico (v. l’elenco dei familiari nel paragrafo 2 “Familiari a carico”). Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importo massimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l’assistenza. Ad esempio,se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo da indicare in questo rigo non può superare 2.100 euro.Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra co-loro che hanno sostenuto la spesa.Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal-l’addetto all’assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assi-stenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codicefiscale di quest’ultimo.L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con ilcodice onere 15. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datoredi lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art.51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 15.

‘16’ per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi.La detrazione riguarda le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni(anche se compiuti nel corso del 2020 la detrazione spetta per l’intero anno d’imposta – circolare n. 34/E del 4 aprile 2008), ad as-sociazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

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La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli). L’importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210,00 euro.La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata laquota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo.Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 16 e la spesasostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con ilcodice onere 16.Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanzadi pagamento da cui risulti: la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice

fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione; la causale del pagamento; l’attività sportiva esercitata; l’importo pagato; i dati anagrafici di chi pratica l’attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

‘17’ per i compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibiread abitazione principale. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 1.000 euro. Se l’unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base allapercentuale di proprietà.L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con ilcodice onere 17.

‘18’ per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un’università situata in un Comune diverso da quel-lo di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di im-mobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazionein godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senzafini di lucro e cooperative. Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenzadello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degliStati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con ilcodice onere 18.

‘20’ per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpiteda calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite: Onlus; organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro; altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata auten-

ticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubblicheo da altri eventi straordinari;

amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; associazioni sindacali di categoria.Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell’importo indicato con il codice ‘61’ nei righi da E8 a E10.Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate,assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso dieventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica conil codice onere 20.

‘21’ per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. L’importo da indi-care non può essere superiore a 1.500,00 euro.L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica conil codice onere 21.

‘22’ per i contributi associativi alle società di mutuo soccorso. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuosoccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di de-cesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818). Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versaticon riferimento alla propria posizione. L’importo da indicare non può essere superiore a 1.300 euro.

Le erogazioni indicate con i codici 21 e 22 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o concarte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tra-mite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finan-ziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.

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‘24’ per le erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”. Chi presta l’assistenza fiscale (Caf, pro-fessionista o sostituto) calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (che intal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica conil codice onere 24.

‘25’ per le spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico. Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manu-tenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del pae-saggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettiva-mente rimasta a carico. La documentazione finalizzata a documentare la necessità di effettuare le spese, quando non siano obbli-gatorie per legge, deve risultare da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) presentataal Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica conil codice onere 25.

Questa detrazione è cumulabile con quella del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridottadel 50 per cento. Quindi, le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione possono essere indicate anchein questo rigo nella misura ridotta del 50 per cento.Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di 48.000 o 96.000 euro deve tenere contoanche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese superiori ai limiti previsti, per le quali non spetta piùla detrazione del 36 o del 50 per cento, possono essere riportate per il loro intero ammontare.

‘26’ per le erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche. Si tratta delle erogazioni a favore dello Stato, delleregioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministroper i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovonoattività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali,in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico,archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal DPR 30 set-tembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e al-l’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose elencate sopra, e per gli studi e le ricerche even-tualmente necessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopodidattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Rientra in questa agevolazione anche ilcosto specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. La documentazionerichiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata al Ministero per i benie le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica conil codice onere 26.

Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta previsto per le ero-gazioni liberali a sostegno della cultura, “art - bonus”, da indicare nel rigo G9.

‘27’ per le erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore di enti o istituzioni pub-bliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spetta-colo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la pro-duzione nei vari settori dello spettacolo. Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superioreal 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).L’importo indicato nel rigo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certi-ficazione Unica con il codice onere 27.

Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta previsto per le ero-gazioni liberali a sostegno della cultura, “art - bonus”, da indicare nel rigo G9.

‘28’ per le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale. Si tratta delle erogazioni sostenute afavore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazionidi diritto privato (art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367). Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un im-porto non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato acedolare secca). Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate: al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione; come contributo alla gestione dell’ente nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in

fondazione; come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d’imposta successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato

decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costanteper i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione.In caso di mancato rispetto dell’impegno le somme indebitamente detratte verranno recuperate.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unicacon il codice onere 28.

Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta previsto per le ero-gazioni liberali a sostegno della cultura, “art- bonus”, da indicare nel rigo G9.

‘29’ per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 500 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l’importo di129,11 euro.Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 600 euro, nel rigo andranno indicati 500 euro e la detrazione del 19 percento sarà calcolata su un importo di 371 euro.L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica conil codice onere 29.

‘30’ per le spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato. Si considerano sordi (in base alla legge 26 maggio 1970, n. 381)i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale ap-prendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra,di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006).L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica conil codice onere 30. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datoredi lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art.51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 30.

‘31’ per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che ap-partengono al sistema nazionale d’istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al de-creto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica edelle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa.La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, cartedi credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica conil codice onere 31.

‘32’ per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibileanche per le persone che non hanno ancora iniziato l’attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall’interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte,possono essere dedotti dal reddito di quest’ultimo (v. istruzioni del rigo E21). L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nellasezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 32.

‘33’ per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo com-plessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico.La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino,o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa so-stenuta con riferimento a ciascun figlio. L’importo deve comprendere le somme indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con ilcodice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datoredi lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art.51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel2020, se nello stesso periodo si è fruito del bonus asili nido.

‘35’ per le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al con-seguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d’Italia, ha lo scopo di ri-durre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale. Con appo-sito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioniliberali. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della CertificazioneUnica con il codice onere 35.

‘36’ per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. La detrazione riguarda: per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se ver-

sati all’estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinqueanni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;

per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte,di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).

L’importo non deve complessivamente superare 530,00 euro e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella se-zione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.

‘38’ per premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, com-ma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in serviziopresso le unità sanitarie locali.L’importo per i premi, non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto ilrischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione“Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38. Tale importo deve comprendere anche i premirelativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certi-ficazione Unica con il codice onere 36.

‘39’ per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vitaquotidiana. La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimentodegli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto.Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratte-ristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.L’importo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio dimorte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave(codice 38), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) dellaCertificazione Unica con il codice onere 39.

‘40’ per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso per un importo com-plessivo non superiore a 250 euro.L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con ilcodice onere 40. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datoredi lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art.51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 40.

‘43’ per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018e relative a unità immobiliari ad uso abitativo.L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con ilcodice onere 43.

‘44’ per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA). La detrazionespetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecniciinformatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che fa-voriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con ilcodice onere 44.

‘99’ per le altre spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento.L’importo deve comprendere le somme indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con ilcodice onere 99.

I codici, da indicare nei righi da E8 a E10, che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento sono i seguenti:61’ per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni non lucra-

tive di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed entiindividuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazionee lo sviluppo economico (OCSE). Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell’importo indicato con il codice ‘20’ nei righi da E8 a E10.Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate,assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso dieventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica conil codice onere 61.

Il contribuente che fruisce della detrazione in argomento, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazionianaloghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 15, comma1.1. del TUIR, delle agevolazioni previste per il cod. 71, il cod. 76, il rigo E36 e il rigo E26, cod. 7.

‘62’ per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all’art. 4 deldecreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro. Le medesime erogazioni continuano a con-siderarsi detraibili anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle ca-riche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle eroga-zioni medesime. L’agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuateprima dell’iscrizione al registro e dell’ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell’esercizio tali partiti risultino iscritti alregistro e ammessi ai benefici. Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pa-gamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a ga-rantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica conil codice onere 62.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I codici, da indicare nei righi da E8 a E10, che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 30 per cento sono i seguenti:‘71’ per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle

associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta nonsuperiore a 30.000 euro. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) dellaCertificazione Unica con il codice onere ‘71’.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gen-naio 2020, sono state individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla baseimponibile ai fini delle imposte sui redditi e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare og-getto delle erogazioni liberali in natura.

Il contribuente che fruisce della detrazione in argomento, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazionianaloghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 83, comma 1,primo periodo, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per il cod. 61, il cod. 76, il rigo E36 e il rigo E26, cod. 7.

‘72’ per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti localiterritoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, com-presi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emer-genza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un im-porto non superiore a 30.000 euro. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura, si applicano, in quanto compatibili, le dispo-sizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 24 del 30 gennaio 2020. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341a 352) della Certificazione Unica con il codice onere ‘72’.

Il codice, da indicare nei righi da E8 a E10, che identifica le spese per le quali spetta la detrazione del 35 per cento è il seguente:‘76’ per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta

non superiore a 30.000 euro. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352)della Certificazione Unica con il codice onere ‘76’.

Le erogazioni in denaro indicate con i codici 71 e 76 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con cartedi debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di creditoè sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della so-cietà che gestisce la carta.

Il contribuente che fruisce della detrazione in argomento, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazionianaloghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 83, comma 1, se-condo periodo, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per il cod. 61, il cod. 71 e il rigo E36.

Il codice, da indicare nei righi da E8 a E10, che identifica le spese per le quali spetta la detrazione del 90 per cento è il seguente:‘81’per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione

ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di de-trazione del 110 per cento. Non è possibile fruire di questa agevolazione per gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanzadel Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.105 dell’8 maggio 2003. Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione III A, dedicata alle spese per gli interventi di recupero del pa-trimonio edilizio, per misure antisismiche e bonus verde, e alla voce d’Appendice “Superbonus”.L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il co-dice onere ‘81’.

Rigo E14 - Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principaleAi titolari dei contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari stipulati dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020 spetta una de-trazione dall’imposta.La detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da co-struire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non su-periore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a de-stinazione abitativa.La detrazione spetta nella misura del 19 per cento e alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecariper l’acquisto di abitazione principale di cui al rigo E7 a cui si rinvia.Colonna 1 (Data stipula leasing): indicare la data di stipula del contratto di locazione finanziaria dell’immobile da adibire ad abitazioneprincipale.Colonna 2 (Numero anno): indicare il numero di anno per cui si fruisce dell’agevolazione. Per l’anno d’imposta 2020 indicare il numero 1.Colonna 3 (Importo canone di leasing): indicare l’ammontare dei canoni di leasing pagati nel 2020. L’importo dei canoni di leasing nonpuò superare: il limite di 8.000 euro annui se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni; il limite di 4.000 euro annui se a tale data il contribuente aveva un’età uguale o superiore a 35 anni.Colonna 4 (Prezzo di riscatto): indicare l’importo del prezzo di riscatto pagato nel 2020 per acquistare la proprietà dell’immobile da adi-bire ad abitazione principale oggetto del contratto di locazione finanziaria. Il prezzo di riscatto non può superare: il limite di 20.000 euro se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni; il limite di 10.000 euro se a tale data il contribuente aveva un’età uguale o superiore a 35 anni.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

SEZIONE II - Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivoIn questa sezione vanno indicate: le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo; le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

In questa sezione non vanno riportati gli oneri e le spese già considerati dal datore di lavoro nella determinazione delreddito di lavoro dipendente o assimilato. L’ammontare totale di questi oneri è indicato nel punto 431 della Certifica-zione Unica. Nei punti da 432 a 437 della Certificazione Unica sono fornite le informazioni di dettaglio in merito al tipodi onere e al relativo ammontare già considerato dal datore di lavoro. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificatial punto 431 della Certificazione Unica, vedi le istruzioni dei righi da E27 a E30.

Rigo E21 - Contributi previdenziali e assistenziali Indicare l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza. La de-duzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.Rientrano tra queste spese anche: i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è in-

deducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti). i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe); i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiun-

zione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzionevolontaria e per il cosiddetto “fondo casalinghe”.

Rigo E22 - Assegno periodico corrisposto al coniugeColonna 1: indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici. Colonna 2: indicare gli assegni periodici, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali,disposti dal giudice (c.d. “contributo casa”) corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero in seguito alla separazione legale ed ef-fettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell’autoritàgiudiziaria. Nell’importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distinguela quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniugeper metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un’unica soluzione al coniuge separato.

Rigo E23 - Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari: indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli ad-detti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a caricodel datore di lavoro. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore dilavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 Tuir”(punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 3.L’importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro.

Rigo E24 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose: indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguentiistituzioni religiose: Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche

esigenze di culto e di evangelizzazione; Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di ammi-

nistrazione ecclesiastica; Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per

gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell’ordinamento valdese; Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese

e degli enti che fanno parte dell’Unione; Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità a essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze

di culto e di evangelizzazione; Unione delle Comunità ebraiche italiane, per cui sono deducibili anche i contributi annuali; Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto,

istruzione, assistenza e beneficenza; Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla pre-

dicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizza-zione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;

Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza; Unione Buddhista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le at-

tività di religione o di culto; Unione Induista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto, le esi-

genze di culto e le attività di religione o di culto; Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Istituto e delle attività indicate all’articolo

12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n. 130.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Ciascuna di queste erogazioni, deducibile fino ad un importo di 1.032,91 euro, deve essere effettuata tramite versamento bancario o po-stale, carta di debito, di credito, prepagate, assegno bancario o circolare. e può essere documentata conservando le ricevute di versa-mento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto dellasocietà che gestisce la carta. È necessario inoltre che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il caratteredi liberalità del versamento Le erogazioni liberali effettuate nei confronti della Chiesa Evangelica Valdese, Unioni delle Chiese metodiste e valdesi, possono risultareanche dall’attestazione o certificazione rilasciata dalla Tavola Valdese, su appositi stampati da questa predisposti e numerati che devonocontenere il numero progressivo dell’attestazione o certificazione, cognome, nome e comune di residenza del donante, l’importo dell’ero-gazione liberale e la relativa causale. Le medesime precisazioni fornite per le erogazioni liberali a favore della Tavola Valdese devono ri-tenersi valide anche per le erogazioni liberali effettuate a favore: dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolicaitaliana, dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari especifiche esigenze di culto e di evangelizzazione, dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, della Chiesa Evangelica Luterana inItalia, dell’ Unione delle Comunità ebraiche italiane.Per ulteriori informazioni circa le modalità di versamento e di documentazione delle erogazioni si rimanda a quanto precisato nella circo-lare n. 7/E del 24 aprile 2018 dell’Agenzia delle entrate e nella risoluzione 19 giugno 2017, n. 72.

Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità: indicare l’importo delle spese mediche generiche edi quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità.Per una definizione delle persone con disabilità si vedano le istruzioni del rigo E3 della sezione I di questo quadro. Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a: assistenza infermieristica e riabilitativa; personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamen-

te dedicato all’assistenza diretta della persona; personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; personale con la qualifica di educatore professionale; personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizioneda parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal profes-sionista sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solola parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazionerilasciata dall’istituto.Le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”), in cuidevono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) po-sto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario. Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico: coniuge; generi e nuore; figli, compresi quelli adottivi suoceri e suocere; discendenti dei figli; fratelli e sorelle (anche unilaterali); genitori (compresi quelli adottivi); nonni e nonne.

Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompa-gnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l’autosuffi-cienza e l’integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.

Rigo E26 - Altri oneri deducibili: indicare gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei righi precedenti. Colonna 1: indicare il codice che identifica l’onere sostenuto; Colonna 2: indicare l’importo pagato.I codici che identificano gli oneri da indicare in questi righi sono:‘6’ per i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro.

Con questo codice possono essere indicati esclusivamente i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale(art. 10, comma 1, lettera e-ter del Tuir). Per tali contributi la deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le personefiscalmente a carico (v. paragrafo “Familiari a carico” del capitolo “Guida alla compilazione della dichiarazione”) per la parte non de-dotta da queste ultime.Nella verifica del limite di 3.615,20 euro concorre anche l’importo indicato con il codice ‘13’ e anche quello riportato nel punto 441della Certificazione Unica 2021, che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo.L’importo indicato nel punto 441 della Certificazione Unica concorre per l’intero ammontare alla verifica del limite di 3.615,20 euro,anche se parte di esso è relativo a contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenzialein conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, anche in favore di familiari non fiscalmente a caricodel lavoratore.

Modalità di versamento delle erogazioni identificate dai successivi codici 7, 8 e 9 Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, as-segni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali fatte con carta di credito, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria,è sufficiente esibire l’estratto conto della società che gestisce la carta.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

‘‘7’ per i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che ope-rano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.Chi presta l’assistenza fiscale porterà in deduzione questi importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo (chein tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). È necessario conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancarirelativi alle somme erogate. Per consultare l’elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito .Il contribuente che fruisce di tale deduzione, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe ef-fettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, comma 1, lett. g) delTUIR, delle agevolazioni previste per i codici 61, 71 e 76 da indicare nei righi da E8 a E10 e quelle previste per il rigo E36.

‘8’ per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di: fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di in-

teresse artistico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42); fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scienti-

fica, individuate dal d.P.C.M. 29 luglio 2019 (G.U. n. 209 del 6 settembre 2019).Chi presta l’assistenza fiscale dedurrà gli importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende ancheil reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro.Si ricorda che i soggetti che fruiscono dell’agevolazione in argomento non possono fruire per le medesime erogazioni li-berali, sia per erogazioni analoghe, anche se effettuate a diversi beneficiari, sempreché siano ricompresi tra quelli previstidall’articolo 14 del decreto-legge n. 35 del 2005, di altre agevolazioni fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di impostacontenute in altre disposizioni di legge;

‘9’ per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionalie nazionali.Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di: università e fondazioni universitarie; istituzioni universitarie pubbliche; enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, compresi l’Istituto supe-

riore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; enti parco regionali e nazionali.I soggetti che fruiscono dell’agevolazione in argomento non possono fruire sia per le medesime erogazioni liberali, sia pererogazioni liberali analoghe, anche se effettuate a soggetti diversi, sempreché ricompresi tra quelli cui si applica l’articolo10, comma 1, lett. l-quater) del TUIR, di altre agevolazioni fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta contenutein altre disposizioni di legge.

‘12’ per le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.Queste liberalità possono essere dedotte nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misuramassima di 100.000 euro annui, se erogate in favore di: trust fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a fa-

vore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza. Si considera attività di benefi-cenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o dadonazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell’assistenzasociale e socio sanitaria, dell’assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazionediretta di progetti di utilità sociale;

‘13’ per i contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sani-taria aventi esclusivamente fini assistenziali (art. 51, comma 2, lett. a, del Tuir), che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori,che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, con-tinuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro. Tali versamenti devono es-sere d’importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro. Nella verifica del limite di 3.615,20 euro concorre anche l’importo indi-cato con il codice ‘6’;

‘21’ per gli altri oneri deducibili.Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano: gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella

misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell’art. 433 delcodice civile);

i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i con-tributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoliunificati. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al com-plessivo in conseguenza dell’effetto di sostituzione dell’Irpef da parte dell’Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato giàconsiderato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessain relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013);

le indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazionedi immobili urbani non adibiti ad abitazione;

le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state as-soggettate a tassazione;

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l’imposta complementare) iscritte nei ruoli lacui riscossione ha avuto inizio nel 2020 (art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42);

le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato; il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri (per

maggiori informazioni vedere in Appendice la voce “Adozione di minori stranieri”).

Righi da E27 a E30 - Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali: in questi righi vanno indicati i con-tributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali.

Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E30 se non ha contributi per previdenza complemen-tare da far valere in dichiarazione. Questa situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi opremi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 413 della Cer-tificazione Unica 2021.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati ade-renti all’Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro.Il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato ilpiano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che possono dedurre tutti i contributi versati nell’annod’imposta.Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve compilare il rigocorrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. Se il contribuente ha aderito a più di un fondo pensione, versando contributiper i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.

Rigo E27 - Contributi a deducibilità ordinaria: indicare, entro il limite di 5.164,57 euro, le somme versate alle forme pensionistichecomplementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali; nel suddetto limite si devono considerare i versamentia carico del contribuente e del datore di lavoro. Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta, se nel punto 411della Certificazione Unica è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica. Per icontributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicarel’ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione.Dall’anno d’imposta 2018 anche i dipendenti pubblici compilano questo rigo per indicare tutti i contributi versati ai fondi pensione inclusii fondi negoziali a essi riservati.In particolare: colonna 1: riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall’imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione

Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna1 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 412 e punto 422 (contributo dedottodal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);

colonna 2: riportare l’importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione:– contributi versati tramite il sostituto di imposta, indicati nel punto 413 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421

della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 2 è pari alla differenza tra gli importiindicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 413 e punto 423 (contributo non dedotto dal reddito e riferito alla previ-denza complementare per familiari a carico);

– somme versate sia ai fondi negoziali e sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta.

Rigo E28 - Contributi versati da lavoratori di prima occupazione: i lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007,oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoriapossono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistichecomplementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sestoanno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di unimporto pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incremen-tata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro. A partire dall’anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche ob-bligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2021 è indicato il codice 3,i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417 della Certificazione Unica 2021. In particolare: colonna 1: riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall’imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati

nei punti 412 e 417 della Certificazione Unica 2021; colonna 2: riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall’imponibile, indicato nel punto 413 della Certifica-

zione Unica 2021, e le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.

Rigo E29 - Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario: per i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario non è previsto alcunlimite di deducibilità. Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2021 è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportatinei punti 412 e 413 della Certificazione Unica 2021.

In particolare: colonna 1: riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall’imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione

Unica 2021; colonna 2: riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall’imponibile, indicato nel punto 413 della Certifica-

zione Unica 2021.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Rigo E30 - Contributi versati per familiari a carico: indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questinon dedotta. Sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Sono consideratia carico anche i figli di età non superiore a 24 anni che possiedono un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro. Se i contributi per familiari a carico sono stati versati tramite il datore di lavoro e, quindi, è compilato il punto 421 della Certificazione Unica2021, indicare: nella colonna 1, l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall’imponibile, desumibile dal punto 422 della Certificazione

Unica 2021; nella colonna 2, l’importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall’imponibile, desumibile dal punto 423 della Certifica-

zione Unica 2021.

Rigo E32 - Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazioneAi soggetti titolari del diritto di proprietà dell’unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà, che acquistano o costruiscono immobiliabitativi da destinare alla locazione, è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo.L’agevolazione riguarda: l’acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute

al 12 novembre 2014; l’acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristruttura-

zione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo; la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute

dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 siastato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.

Per fruire dell’agevolazione l’immobile acquistato deve essere destinato, entro sei mesi dall’acquisto alla locazione per almeno otto anni.Se l’acquisto è avvenuto prima del 3 dicembre 2015, il periodo di sei mesi decorre da tale data.Nel caso di costruzione di unità immobiliari il periodo di sei mesi decorre dal rilascio del certificato di agibilità o dalla data di formazionedel silenzio assenso al rilascio di tale certificato.La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nonché degli interessi pas-sivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenuteper prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, attestate dall’impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo dispesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro, comprensivi di IVA.La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall’anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione enon è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.Per altre informazioni sulle condizioni necessarie per il riconoscimento della deduzione, vedere in Appendice la voce “Acquisto o costru-zione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione”.Colonna 1 (Data stipula locazione): indicare la data di stipula del contratto di locazione dell’immobile acquistato o costruito.Colonna 2 (Spesa acquisto/costruzione): indicare la spesa sostenuta per l’acquisto o la costruzione dell’immobile dato in locazione,entro il limite di 300.000 euro.Colonna 3 (Interessi passivi sui mutui): indicare l’importo degli interessi passivi pagati nell’anno e dipendenti dai mutui contratti perl’acquisto delle unità immobiliari oggetto dell’agevolazione.Se la deduzione spetta per l’acquisto o la costruzione di più immobili è necessario compilare un rigo per ciascun immobile utilizzando ul-teriori moduli, secondo le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo “Modelli aggiuntivi”. L’ammontare complessivo delle spese indicate nonpuò comunque essere superiore a 300.000 euro.

Rigo E33 - Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d’imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazioneA partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, l’ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d’im-posta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portate in deduzione dal reddito com-plessivo nell’anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione, nei periodi d’imposta successivi;in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomoprofessionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).

Non costituiscono oneri deducibili le somme restituite al netto della ritenuta subita al momento dell’erogazione. Nonè possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto delle somme restituite al nettodella ritenuta subita.

Colonna 1 (Somme restituite nell’anno): indicare l’ammontare residuo indicato al punto 440 della Certificazione Unica o, nel caso incui non si è chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, l’importo delle somme restituite nel 2020 al soggetto erogatore. Non vanno in-dicate le somme restituite al netto della ritenuta subita;Colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione): questa colonna va compilata se il sostituto non ha operato la deduzione degli importinon dedotti nel 2019. In tal caso indicare l’ammontare riportato nel rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2020 (colonna 1 peril dichiarante, colonna 2 per il coniuge) oppure nel rigo RN47, colonna 36, del modello REDDITI Persone fisiche 2020.

Rigo E36 - Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delleorganizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale

A partire dall’anno d’imposta 2018 le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale(ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono deducibili dal reddito complessivo netto delsoggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può es-sere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, finoa concorrenza del suo ammontare.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio2020, sono state individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibileai fini delle imposte sui redditi e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle ero-gazioni liberali in natura.Colonna 1 (Importo): riportare l’importo delle erogazioni liberali effettuate nel corso del 2020.Colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione): indicare l’importo riportato nel rigo 153 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) delMod. 730/2020 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 37, del Mod. REDDITI PF 2020.

Il contribuente che fruisce della deduzione in argomento, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per ero-gazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo83, comma 2, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per i codici 61, 71 e 76 da indicare nei righi daE8 a E10 e quelle previste per il rigo E26, cod. 7.

SEZIONE III A - Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismicheanche quelle per cui è possibile fruire del superbonus, spese per cui è possibile fruiredel bonus facciate e del bonus verde

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2020 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonioedilizio e in particolare: per la ristrutturazione di immobili; le spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza sta-

tica. È possibile indicare anche le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l’installazione di sistemi monitoraggio strutturale continuo afini antisismici se l’installazione avviene congiuntamente con l’effettuazione di interventi antisismici per cui è possibile fruire della de-trazione del 110 per cento;

per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati; per la sistemazione del verde (bonus verde); per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate); per l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e l’installazione dei sistemi di accumulo integrati negli impianti foto-

voltaici; per l’installazione di impianti fotovoltaici da parte delle comunità energetiche cui aderiscono i condomini.

Non possono essere indicate in questa sezione le spese sostenute nel 2020 che sono state indicate con i codici da 13a 20 e 26 e 27 nella Comunicazione per l’esercizio delle opzioni di cessione o sconto e relative alle detrazioni spettantiper gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismi-co, installazione di impianti solari fotovoltaici.

INTERVENTI ARTICOLICODICI DEL MODELLO

COMUNICAZIONE ONLINECESSIONE O SCONTO

CODICI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

(Righi da E41 a E43)

Interventi antisismici Art. 119 - Comma 4 e 4-bis

13 5

14 6 e 8

15 7 e 9

Impianti solari fotovoltaici, bonus facciate e altri interventi

Art. 119 - Comma 16-bis e 16-ter 16

18 (quota spesa fino a 20 Kw)

19 (quota spesa oltre i 20 Kw e fino a 200)

Art. 12117

Righi da E41 ad E43 senzacompilazione colonna 2

18 15

Art. 119 - Comma 5 19 16

Art. 119 - Comma 6 20 17

Acquisto di unità immobiliari antisismiche

Art. 119 - Comma 426 10

27 11

TABELLA DI RACCORDO TRA I CODICI DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO E 730/2021

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio: interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle

loro pertinenze; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali; interventi di restauro e risanamento conservativo; interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato

dichiarato lo stato di emergenza; interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure di sicurezza statica e

antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne; interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune; ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall’amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o al-

l’eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici; interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti (bonus facciate).La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compre-sa l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produ-zione di energia elettrica.

Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla basedi un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia so-stenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. È ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non sianointestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura (per approfondimentisi veda la circolare 11/E del 21 maggio 2014).Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente more uxorio del possessore o detentore dell’immobile an-che in assenza di un contratto di comodato, alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi.

Condizioni per fruire della detrazione Pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:

– causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l’art. 16-bis del TUIR);– codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;– codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Indicazione nella dichiarazione dei redditi (righi da E51 a E53) delle seguenti informazioni: – dati catastali identificativi dell’immobile;– estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;– altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell’Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore del-l’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 (ad esempio le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute).

Documenti da trasmettere La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degliinterventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle de-trazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, ana-logamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. La mancatao tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione.Sul sito internet www.acs.enea.it è disponibile una guida rapida denominata “Detrazioni ristrutturazioni” in cui sono elencati gli interventiedilizi e tecnologici per cui vi è l’obbligo della comunicazione all’ENEA.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, tuttavia la detrazione spettaesclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore. Anche in questocaso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell’immobile.Per gli acquisti effettuati fino al 2017, non si ha diritto alla detrazione per l’importo dell’IVA relativa alle spese di realizzazione del box odei posti auto pertinenziali e per il quale il contribuente si sia avvalso dell’agevolazione che consente di detrarre il 50 per cento dell’IVApagata al costruttore (rigo E59).

Per gli adempimenti relativi agli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, e per altre informazioni sulle condizioni e sulla do-cumentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, vedere in Appendice la voce “Spese per interventi di recuperodel patrimonio edilizio”.

La detrazione d’imposta che verrà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale è pari al: 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2020, per alcuni interventi (antisismici e di recupero e re-

stauro delle facciate) è possibile fruire di una maggiore detrazione; 36 per cento per le spese sostenute:

a) dal 2008 al 2011;b) dal 1° gennaio al 25 giugno 2012.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La detrazione viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale. La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di: 48.000 euro per le spese sostenute dal 2008 al 25 giugno 2012; 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020.Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione(comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro. Per l’anno 2012, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre nel limite di 96.000 euro, alnetto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limitemassimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. In particolare, nel caso di interventi iniziatiprima del 26 giugno 2012 e proseguiti negli anni successivi, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno2012 al 31 dicembre 2020 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.In caso di vendita o di donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periododi godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente perso-na fisica o al donatario.In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e direttadell’immobile. L’inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodatoterminano.Conserva il diritto alla detrazione anche il familiare convivente del proprietario dell’immobile anche se viene ceduta l’unità immobiliaresulla quale sono stati eseguiti gli interventi.In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all’usu-fruttario ma rimangono al nudo proprietario.In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazionenon fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest’ultimo si trasferisce la titolarità dell’immobile.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate entro il 31 dicembre 2016Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecu-zione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono stateattivate dopo il 4 agosto 2013 ed entro il 31 dicembre 2016, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cuiall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla GazzettaUfficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimo-rano abitualmente) o ad attività produttive, spetta una detrazione d’imposta nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare com-plessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Per fruire di questa maggior percentuale di detrazione è necessarioindicare il codice ‘4’ nella colonna 2 dei righi da E41 a E43.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 1° gennaio 2017Spetta una detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di misure an-tisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR) e per la classificazionee verifica sismica degli immobili, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone sismichead alta pericolosità (zone 1 e 2) e nelle zone sismiche 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abita-zione e ad attività produttive.La detrazione d’imposta che verrà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale è pari al: 50 per cento; 70 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di

rischio inferiore; 80 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di ri-

schio inferiore.La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale. La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

Per quanto riguarda l’ammontare complessivo della spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo immobile di interventi anti-sismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica si precisa che il limite di spesa di euro96.000 è unico in quanto riferito al singolo immobile. Nel predetto limite di spesa non sono compresi, invece, gli interventi di riqualifica-zione globale dell’edificio, gli interventi su strutture opache e infissi e sostituzioni impianti termici per i quali il contribuente può beneficiaredella detrazione del 65 per cento nei limiti specifici (Risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017).

Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta che verranno calcolate da chipresta l’assistenza fiscale sono pari al: 75 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di

rischio inferiore; 85 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di ri-

schio inferiore.La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari diciascun edificio.Qualora gli interventi siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza delPresidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, mediantedemolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificiopreesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumenti, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare,che provvedono, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, la detrazione dell’impostache verrà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale è pari al: 75 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli in-

terventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore; 85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli in-

terventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale. La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 1° gennaio 2017 e lespese sono state sostenute dal 1° luglio 2020Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, la detrazione prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del2013 è elevata al 110 per cento.Si tratta, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edificicollegati strutturalmente, le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzionedi una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-bis a 1-sexies dell’art. 16del D.L. n. 63 del 2013 - codici da 5 a 9 da indicare nella colonna 2 dei righi da E41 ad E43).L’aliquota più elevata si applica, infine, anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità im-mobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consigliodei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile daparte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita(comma 1-septies dell’art. 16 del D.L. n. 63 del 2013 – codici 10 e 11 da indicare nella colonna 2 dei righi da E41 ad E43).Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamentead uno dei citati interventi antisismici (commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del D.L. n. 63 del 2013) nel rispetto dei limiti di spesa previstiper tali interventi.I limiti di spesa ammessi al Superbonus sono i medesimi di quelli indicati per interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delleparti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio2017.La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale. Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto ad un’impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata unapolizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati prevista nella misura del 19 percento è elevata al 90 per cento.Al riguardo si precisa che la detrazione per i premi assicurativi non può essere ceduta. In sostanza, l’impresa di assicurazione potrà ac-quisire il credito corrispondente al sismabonus ma non il credito corrispondente alla detrazione spettante per il premio assicurativo.Inoltre, per espressa previsione normativa, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numerosuperiore alle due unità in quanto, l’unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti ai fini della detrazione antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strut-turali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, re-lativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, è inoltre necessario ai fini del Superbonus, acquisire l’asseverazione del rispetto deirequisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. In particolare,per gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione strut-turale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini oai collegi professionali di appartenenza, nel rispetto della normativa di settore applicabile, attestano la corrispondente congruità delle spe-se sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Per altre informazioni sull’agevolazione, vedere in appendice la voce “Super bonus”.

Spese sostenute per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturatiLa detrazione d’imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sot-toposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da coo-perative edilizie.All’acquirente o assegnatario dell’immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzodi vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell’immobile e spetta a condizione che la vendita o l’as-segnazione dell’immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020, la detrazione spetta all’acquirente o assegnatario nella misuradel 50 per cento. L’importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Con riferimento alle spese sostenute negli anni passati: la detrazione spetta nella misura del 36 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gen-

naio 2008; l’importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 48.000 euro nel caso in cui l’ac-

quisto o l’assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008.Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alladetrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro.Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nel-l’anno in cui viene stipulato il rogito, l’ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli accontigià considerati per il riconoscimento del beneficio.È possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato. In tal caso,la detrazione può essere fruita solo dall’anno d’imposta in cui detti lavori siano stati ultimati.Per gli acquisti effettuati fino al 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per cento dell’IVA pagata al costruttore (rigo E59),dall’importo delle spese sostenute per l’acquisto va sottratto l’importo del 50 per cento dell’IVA pagata.La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale.

Interventi di “sistemazione a verde” delle aree private scopertePer gli anni dal 2018 al 2020 spetta una detrazione dall’imposta lorda per un importo pari al 36 per cento delle spese documentate diammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.Sono detraibili le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titoloidoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e

realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, finoad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolocondomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i terminidi presentazione della dichiarazione dei redditi.Tra le spese sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione di tali interventi.La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed èripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Bonus facciatePer le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, fina-lizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavoripubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento dell’intera spesa sostenuta ed effettivamenterimasta a carico del contribuente.Resta fermo il potere dell’amministrazione, nell’ambito dell’attività di controllo, di verificare la congruità tra il costo delle spese sostenuteoggetto di detrazione e il valore dei relativi interventi eseguiti.Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessial bonus facciate esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Ladetrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.

Installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettricaPer le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l’installazione degli impianti fotovoltaici si applica l’aliquota del 110 per cento nei seguenticasi: per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici pubblici e privati di cui all’art. 1, comma 1, lettere a),

b), c) e d) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati al 110 per cento.L’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla: installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache

(interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicaticon i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro E) e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energe-tiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamenteconclusi, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus (interventi indicati con i codici da 5 a 11 nella pre-sente sezione del quadro E);

cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A. dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa perl’autoconsumo.

Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota più elevata, gli interventi “trainati” siano ef-fettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus, tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spesesostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavoriper la realizzazione degli interventi trainanti.Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arcotemporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza del-l’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa di2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impiantisolari fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gliinterventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kW di capacità di accumulo dei predettisistemi.Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nelcaso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’art.3, comma 1, lettera d), e) e f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.Il limite di 48.000 euro va distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo in-tegrati nei predetti impianti.La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa euro-pea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011,n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Per altre informazioni sull’agevolazione, vedere in appendice la voce “Super bonus”.

Interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del Centro Italia del 2016 e dal sisma Abruzzo 2009I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sisma bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentate del50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, La-zio, Marche e Umbria (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) e dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009(i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modifica-zioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77). In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tuttele spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobilidestinati alle attività produttive.

Per altre informazioni sull’agevolazione, vedere in appendice la voce “Super bonus”.

Righi da E41 a E43: per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato unrigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato unrigo a parte.Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre seguire le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo “Modelli aggiuntivi”. Colonna 1 (Anno): indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese (dal 2011 al 2020) o, nel caso di acquisto di unità immobiliarifacente parte di fabbricati interamente ristrutturati, la data di fine lavori, se successiva alla data del rogito. Colonna 2 (Tipologia): compilare questa colonna solo nei seguenti casi: spese sostenute nel 2012; spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche dal 2013 al 2020 e spese di sistemazione a verde sostenute

dal 2018 al 2020.Indicare uno dei seguenti codici: ‘2’ spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%); ‘3’ spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%).‘4’ spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti

nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (detrazione del 65%);‘5’ spese sostenute dal 2017 al 2020 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche

ad alta pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3. Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, lespese sostenute dal 1° luglio 2020,sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;

‘6’ spese sostenute dal 2017 al 2020 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismichead alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio aduna classe di rischio inferiore (detrazione del 70%). Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese so-stenute dal 1° luglio 2020,sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;

‘7’ spese sostenute dal 2017 al 2020 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismichead alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio adue classi di rischio inferiore (detrazione dell’80 Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese soste-nute dal 1° luglio 2020,sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;

‘8’ spese sostenute dal 2017 al 2020 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condo-miniali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio si-smico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%). Se si ha diritto anche all’aliquota di de-trazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020,sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la caselladi colonna 7;

‘9’ spese sostenute dal 2017 al 2020 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condo-miniali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attivitàproduttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore(detrazione dell’85%). Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020,sonoindicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

‘10’ spese sostenute dal 2017 al 2020 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone clas-sificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicatanella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio infe-riore (detrazione del 75%). Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020,so-no indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;

‘11’ spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruitiricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a dueclassi di rischio inferiore (detrazione dell’85%). Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenutedal 1° luglio 2020,sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;

‘12’ spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 per le spese di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edificiesistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde edi giardini pensili;

‘13’ spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 per spese di “sistemazione a verde” sostenute per interventi effettuatisulle parti comuni esterne degli edifici condominiali;

‘15’ spese sostenute dal 1° gennaio 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti,di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decretoministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono am-messi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quellidi sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se nonvisibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;

‘16’ spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti, ese-guita congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 30,31 nella sezione IV del quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezioneIV del quadro E) o antisismici in zona sismica 1, 2 e 3 che danno diritto all’applicazione dell’aliquota del 110% (codici da 5 a 11);

‘17’ spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se con-testuale o successiva agli interventi di cui al codice 16;

‘18’ quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute dal 1° luglio 2020 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da con-domini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

‘19’quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute dal 1° luglio 2020 da parte dei condominiche aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Colonna 3 (Codice fiscale): la colonna va compilata solo nei seguenti casi: Lavori su parti comuni condominiali

Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio e devonobarrare la casella di colonna 2 “Condominio” di uno dei righi da E51 a E53, senza riportare i dati catastali identificativi dell’immobile.Tali dati saranno indicati dall’amministratore di condominio nel quadro K della propria dichiarazione dei redditi.Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, i condomini devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa,senza compilare la sezione III-B.Per gli interventi su parti comuni di un condominio minimo per cui non è stato richiesto il codice fiscale, i contribuenti, per beneficiaredella detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica, per la quota di spettanza, indicano il codice fi-scale del condomino che ha effettuato il bonifico.In tal caso, il contribuente esibirà al CAF o agli altri intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per com-provare il diritto alla detrazione, un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immo-biliari facenti parte del condominio.

Interventi da parte di soggetti di cui all’articolo 5 del TuirPer gli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno dei soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir (es. società di persone), i soggetticui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devonoriportare i dati catastali identificativi dell’immobile nella sezione III-B del quadro E.

Comunicazione al Centro Operativo di PescaraPer gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, in questa colonna va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventual-mente anche per conto del dichiarante, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara (ad esempio, il comproprietario o contitolaredi diritti reali sull’immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell’art. 5 del TUIR). La colonna non va compilata se la comunica-zione è stata effettuata dal dichiarante.

Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturatiPer l’acquisto o l’assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell’im-presa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

Colonna 4 (Interventi particolari): la colonna va compilata solo in presenza dei seguenti interventi particolari indicando il codice:‘1’ nel caso in cui le spese relative ad un singolo intervento siano state sostenute in più anni. Per calcolare il limite massimo di spe-

sa detraibile occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti;‘4’ nel caso di spese sostenute per l’acquisto o assegnazione di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati. La detrazione spetta

su un importo pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile.Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Colonna 5 (Acquisto, eredità o donazione): indicare il codice:‘4’ se il contribuente nell’anno 2020 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da una persona che aveva rateizzato la

spesa, sostenuta in anni precedenti, nella misura ordinaria di 10 rate.Colonna 6 (Maggiorazione sisma): barrare la casella se in colonna 1 sono indicati i codici da 5 a 11 e si possiedono le condizioni perfruire dell’aumento del limite di spesa del 50 per cento. Colonna 7 (110%): la casella va barrata se in colonna 1 sono indicati i codici da ‘5’ a ‘11’ e 18 e le spese per i relativi interventi sono statesostenute a partire dal 1° luglio 2020 e si hanno i requisiti per fruire della detrazione al 110%.Colonna 8 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2020. Per le spese sostenute nel 2020 va indicatoil numero ‘1’. Colonna 9 (Importo spesa): indicare l’intero importo delle spese sostenute nell’anno riportato in colonna 1. Nel caso di acquisto di im-mobili ricostruiti (codice ‘10’ o codice ‘11’ in colonna 2), l’importo da indicare è pari al prezzo della singola unità immobiliare, risultantenell’atto pubblico di compravendita. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codice ‘4’ in colonna 4), l’importo da in-dicare è pari al 25 per cento del prezzo di acquisto. Nel caso di spese sostenute per lavori che proseguono in più anni (codice ‘1’ in co-lonna 4), se le spese sostenute nel 2020 riguardano la prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità im-mobiliare posseduta da un unico proprietario, l’importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra 96.000euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento. Per gli acquisti o le assegnazioni di immobilifacenti parte di edifici ristrutturati e per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali, effettuati fino al 2017, se si intende fruire anchedella detrazione del 50 per cento dell’IVA pagata al costruttore (rigo E59), dall’importo delle spese sostenute va sottratto l’importo del 50per cento dell’IVA pagata.Colonna 10 (N. d’ordine immobile): per le spese sostenute nel 2020 devono essere compilate questa colonna e la successiva sezioneIII-B, relativa ai dati identificativi dell’immobile oggetto dei lavori. Nella presente colonna 10 va indicato un numero progressivo per identificare l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Ripor-tare lo stesso numero anche nella colonna 1 della seguente sezione III-B. Se sono stati effettuati più interventi sullo stesso immobile e quindi sono stati compilati più righi della sezione III-A, va riportato lo stesso numerod’ordine identificativo nella colonna 10 di tutti i righi compilati per il medesimo immobile e va compilato un unico rigo nella sezione III-B.Gli interventi su parti comuni condominiali devono comunque essere individuati con uno specifico numero progressivo.

Esempi di compilazione

Esempio 1 Immobile A: intervento effettuato nel 2012 Spese sostenute fino al 25 giugno: 6.000 euro Spese sostenute dopo il 25 giugno: 7.000 euro

Immobile B: intervento effettuato nel 2020 Spese sostenute: 4.000 euro

Esempio 2 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2019: 30.000,00 euro;spese di ristrutturazione sostenute nel 2020, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro.L’importo da indicare in colonna 9 è di 10.000,00 euro.

Esempio 3 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2018: 30.000,00 euro;spese di ristrutturazione sostenute nel 2019, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro;spese di ristrutturazione sostenute nel 2020, in prosecuzione del medesimo intervento: 60.000,00 euro.

In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di 96.000,00 euro, l’importo da indicare in colonna 9 è di 56.000,00 euro, dato dalla seguente operazione:

96.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2018 e 2019).

SEZIONE III B - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 2011, nella dichiarazione dei redditi vanno indicati i dati catastaliidentificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione. La presente sezione deve essere compilata per le spese sostenute nel 2020. Per le spese sostenute dal 2011 al 2019 non è obbligatorioindicare nuovamente i dati identificativi degli immobili, se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con rife-rimento a tali anni d’imposta.

E42

E43

CODICE FISCALEANNO

E41 9

,00

3

IMPORTO SPESAN. dʼordineimmobile

1

E511

Interventiparticolari

54

TIPOLOGIA2 10

Acquisto,eredità o

donazione8

,00

,00

Numerorata

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE N. ord. immobile

2Condominio CODICE COMUNE FOGLIO

3 6

SUBALTERNO8

SEZ. URB./COMUNE CATAST.5

PARTICELLA74

T/U

E52

2012 2 7 6.000 1

8

2012 3

1 U A 3 3 3 4 5 2H 5 0 1

2 U 6 0 6 7 8 1F 2 0 5

7.000 17

2020 4.000 21

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre compilare dei moduli aggiuntivi secondo le istruzioni fornite nel paragrafo“Modelli aggiuntivi”, parte II, capitolo 7. Oltre alla presente sezione deve essere compilata anche la colonna 10 della precedente sezione III-A.

Righi E51 e E52 - Dati catastali identificativi dell’immobileColonna 1 (N. d’ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione,indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso im-mobile e quindi siano stati compilati più righi della Sezione III-A indicando lo stesso numero d’ordine nella colonna 10, nella presente se-zione deve essere compilato un solo rigo.Colonna 2 (Condominio): la casella deve essere barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini,barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti co-muni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio o del condomino che haeffettuato il bonifico se si tratta del così detto “condominio minimo” per cui non è stato richiesto il codice fiscale. Non devono essere com-pilate le successive colonne dei righi E51 e E52, relative ai dati catastali dell’immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall’amministra-tore di condominio, ove nominato, nel quadro K (o AC se utilizza il mod. REDDITI 2021) della propria dichiarazione dei redditi. Colonna 3 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situata l’unità immobiliare. Il codice Comune può esserea seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.Colonna 4 (Terreni/Urbano): indicare: ‘T’ se l’immobile è censito nel catasto terreni; ‘U’ se l’immobile è censito nel catasto edilizio urbano. Colonna 5 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli im-mobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice “Comune catastale”.Colonna 6 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.Colonna 7 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispet-tivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest’ultimava riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.Colonna 8 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo E53 - Altri dati (estremi di registrazione del contratto e dati della domanda di accatastamento): se i lavori sono effettuati dalconduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell’immobile (righi E51 e E52) anche gli estremi diregistrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo E53 ovvero colonna 7 se in possesso del codice identi-ficativo del contratto).Se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della do-manda di accatastamento (colonne da 8 a 10 del rigo E53).Colonna 1 (N. d’ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione,indicato nella colonna 10 della sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso im-mobile e quindi siano stati compilati più righi della sezione III A indicando lo stesso numero d’ordine nella colonna 10, nella presente se-zione deve essere compilato un solo rigo.Colonna 2 (Condominio): seguire le istruzioni relative alla colonna 2 dei righi E51 e E52. Se è barrata questa casella non devono esserecompilate le successive colonne del rigo E53.

Conduttore - Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato Le colonne da 3 a 6 vanno compilate se il contratto di locazione è stato registrato presso l’Ufficio.Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI, in al-ternativa può essere compilata la colonna 7 (Codice identificativo del contratto).Colonna 3 (Data): indicare la data di registrazione del contratto.Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:‘1T’ registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;‘3’ registrazione del contratto presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate;‘3P’ registrazione telematica tramite Siria e Iris;‘3T’ registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online e modello RLI);‘3A’ e ‘3B’ codici di serie in uso in passato presso gli uffici. Colonna 5 (Numero e sottonumero): indicare il numero e l’eventuale sottonumero di registrazione del contratto.Colonna 6 (Codice Ufficio Agenzia Entrate): indicare il codice identificativo dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è statoregistrato il contratto. I codici degli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella apposita tabellapresente nella sezione relativa ai contratti di locazione.Colonna 7 (Codice identificativo del contratto), indicare il codice identificativo del contratto composto da 16 o 17 caratteri e reperibilenella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ri-cevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.

Domanda di accatastamentoSe l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della do-manda di accatastamento.Colonna 8 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.Colonna 9 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.Colonna 10 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate pres-so il quale è stata presentata la domanda.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

SEZIONE III C - Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%In questa sezione vanno indicate le spese sostenute per le quali spetta la detrazione d’imposta del 50 per cento, in particolare: le spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”) e per l’installazione delle infrastrutture di ricarica

dei veicoli elettrici; le spese per l’arredo degli immobili ristrutturati; le spese per arredo dell’abitazione principale delle giovani coppie; l’importo dell’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese

costruttrici.

Rigo E56 - Pace contributiva o colonnine per ricaricaIndicare le spese sostenute per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”) e quelle per l’installazione in-frastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.Indicare: nella colonna 1 il codice che identifica la spesa; nella colonna 2 l’anno in cui è stata sostenuta la spesa; nella colonna 3 la spesa sostenuta.I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 50 per cento sono i seguenti:‘1’ per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”). Possono fruire del riscatto dei periodi non coperti

da contribuzione coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva. La detrazione spetta anche ai superstiti dell’as-sicurato o dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto l’onere per conto dell’assicuratostesso. La detrazione spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno d’imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo.Non può essere indicata la spesa sostenuta nel 2020 che nello stesso anno è stata fruita in sostituzione delle retribuzioni premiali eindicata nel punto 581 e/o 601 della Certificazione Unica 2021. Non possono essere indicate in questo rigo le somme per cui spetta la detrazione prevista per gli inoccupati (Righi da E8 a E10, co-dice 32) o per cui spetta la deduzione dal reddito complessivo (rigo E21).

‘2’ per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. La detrazione spetta per le spesesostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli ali-mentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, incluse le operestrettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento. Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenzastandard e non accessibili al pubblico. Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartitain 10 rate di pari importo. Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili,se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo. La detrazione si ap-plica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulleparti comuni degli edifici condominiali.I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili quali, adesempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Tali modalità di pagamento non sono richieste per i ver-samenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire,previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovantele spese effettivamente sostenute;

‘3’ per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli in-terventi superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 congiuntamente a unodegli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’ della sezione III C. In tal caso l’aliquota della detrazione è au-mentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali. Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni alla sezione VI, dedicata alle spese per in-terventi finalizzati al risparmio energetico, e la voce d’appendice “Superbonus”.

Rigo E57 - Spese per l’arredo degli immobili ristrutturatiAi contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A),è riconosciuta una detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, non-ché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ri-strutturazione. Le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di im-posta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio: manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale; manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e

su singole unità immobiliari residenziali; ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che prov-

vedono entro sei mesi dal termine dei lavori all’alienazione o assegnazione dell’immobile.Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinno-vabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzatiall’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e digrandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.Qualora l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristruttu-rato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data “inizio lavori” si intende la data di acquistoo di assegnazione dell’immobile.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura,stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici. È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati. La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per le spese di arredo sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013e il 31 dicembre 2016 se le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012.A partire dall’anno d’imposta 2017, la detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per le spese di arredo sostenute inciascun anno, purché i connessi interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati non prima del 1° gennaio dell’anno precedente.Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel corso dell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione ovvero iniziati nel nell’anno prece-dente e proseguiti nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione, nella definizione del limite di 10.000 euro concorrono anche le spesedi arredo sostenute nell’anno precedente per le quali si è già fruito della detrazione.Ad esempio, la detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per le spese di arredo sostenute nel 2020 se gli interventi direcupero del patrimonio edilizio sono iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020. Per gli interventi di ri-strutturazione effettuati nel 2019 ovvero iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, nella definizione del limite di 10.000 euro concorrono an-che le spese di arredo sostenute nel 2019 per le quali si è già fruito della detrazione.La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. Il limite di spesa di 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva dellepertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l’apposito bonificosoggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la datadi pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica diavvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. È necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione peri pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con laspecificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.È ammessa la detrazione anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate. Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 29/E del 18 settembre 2013 e n. 11/E del 21 maggio 2014.

Documenti da trasmettere La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degliinterventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle de-trazioni fiscali perviste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, ana-logamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione. Sul sito internet www.acs.enea.it è disponibile una guida rapida denominata “Detrazioni ristrutturazioni” in cui sono elencati gli interventiedilizi e tecnologici per cui vi è l’obbligo della comunicazione all’ENEA.Colonna 1 e 3 (Numero rata): indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero di rata;Colonna 2 e 4 (Spesa arredo immobile): indicare la spesa sostenuta entro il limite di 10.000 euro.Ad esempio, se nel 2013 sono state sostenute spese per l’arredo di un immobile pari a 15.000 euro, indicare ‘7’ nella colonna 1 “Numerorata” e 10.000 nella colonna 2 “Spesa arredo immobile”.In presenza di più di un immobile ristrutturato va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella“Mod. N.” posta in alto a destra del Modello.

Rigo E58 (Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie)Alle giovani coppie è riconosciuta una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto di mobili nuovi destinatiall’arredo dell’abitazione principale. La detrazione non compete per l’acquisto di grandi elettrodomestici.

La detrazione “per l’arredo degli immobili giovani coppie” non è cumulabile con il bonus “arredo immobili ristrutturati”(rigo E57) e pertanto non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa.

Per fruire dell’agevolazione era necessario: essere una coppia coniugata nell’anno 2016; oppure essere una coppia di fatto, convivente da almeno tre anni, e tale condizione doveva risultare soddisfatta nell’anno 2016. Tale

condizione doveva essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazioneresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;

almeno uno dei due componenti la coppia doveva avere una età non superiore ai 35 anni al 31 dicembre 2016; avere acquistato a titolo oneroso o gratuito un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia nel 2015 o nel

2016. L’acquisto poteva essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi o da uno solo di essi purché chi ha effettuato l’acquisto nonaveva superato il trentacinquesimo anno di età;

l’unità immobiliare doveva essere stata destinata ad abitazione principale della coppia. L’acquisto dei mobili poteva essere effettuato anche prima che si verificassero i requisiti sopra elencati sempreché essi si siano verificatinel corso del 2016 e l’unità immobiliare sia stata destinata ad abitazione principale al momento di presentazione della dichiarazione deiredditi relativa all’anno d’imposta 2016. Con la circolare n. 7/E del 31 marzo 2017 è stato chiarito che per consentire la fruizione della de-trazione delle spese per arredo degli immobili delle giovani coppie, la destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare acqui-stata doveva sussistere al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 16.000 euro ed è ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Il limite di 16.000 euroè riferito alla coppia pertanto se le spese sostenute superano il predetto importo la detrazione deve essere calcolata sull’ammontare mas-simo di 16.000 euro e ripartita fra i coniugi o i conviventi in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.Il pagamento delle spese doveva essere effettuato mediante bonifico bancario o postale, senza la necessità di utilizzare l’apposito boni-fico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia, o carta di credito o di debito. In tal caso la data di pagamento è individuata nel giornodi utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziato nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Se il paga-mento era stato effettuato con bonifico bancario o postale non era necessario utilizzare l’apposito bonifico previsto per le spese di ristrut-turazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta). Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti oaltri mezzi di pagamento.È necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione peri pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con laspecificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n.7/E del 31 marzo 2017.Colonna 1 (Meno di 35 anni): barrare la casella se il requisito anagrafico è posseduto dal coniuge o dal convivente more uxorio nel 2016.Colonna 2 (Spesa sostenuta nel 2016): indicare la spesa sostenuta nel 2016 per l’arredo dell’immobile entro il limite di 16.000 euro.

Rigo E59 (Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B) Ai soggetti che hanno acquistato dal 1° gennaio 2016 al il 31 dicembre 2017 unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe ener-getica A o B, è riconosciuta una detrazione del 50 per cento dell’IVA pagata. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali.Il beneficio spetta anche per l’acquisto della pertinenza purché tale acquisto avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa el’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (cfr. Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016).All’importo dell’IVA per la quale il contribuente abbia fruito della nuova detrazione, non può essere applicata l’agevolazione prevista perle spese sostenute per l’acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati o quella prevista per l’acquisto di box oposti auto pertinenziali. Ciò perché non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, paragrafo 10 e alla circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016, para-grafo 7.1, e alla circolare n.7/E del 31 marzo 2017. Colonna 1 (Numero rata): indicare il numero di rata che per gli acquisti effettuati nel 2016 sarà pari a 5 e per quelli effettuati nel 2017sarà pari a 4.Colonna 2 (Importo IVA pagata): indicare l’importo dell’IVA pagata all’impresa da cui è stato acquistato l’immobile.

SEZIONE IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2020 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti,di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.

Non possono essere indicate in questa sezione le spese sostenute nel 2020 che sono state indicate con i codici da 1a 12 e da 22 a 25 nella Comunicazione per l’esercizio delle opzioni di cessione o sconto e relative alle detrazioni spet-tanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischiosismico, installazione di impianti solari fotovoltaici.

INTERVENTI ARTICOLICODICI DEL MODELLO

COMUNICAZIONE ONLINECESSIONE O SCONTO

CODICIRISPARMIO ENERGETICO

(Righi E61 ed E62)

Interventi di efficienza energetica -Superbonus

Art. 119 - Comma 1, lett. a) 1 30 e 31

Art. 119 - Comma 1, lett. b) e c) 2 32 e 33

Interventi di efficienza energetica

Art. 121 3 1

Art. 119 - Comma 2

4 2

5 12

6 13

7 4

8 3

9 5

10 6

11 14

12 7

Art. 121 18 15

Art. 119 - Comma 8 21 E56 - cod. 3

Interventi effettuati su parti comuni di un edificio Art. 121

22 8

23 9

Interventi antisismici e di risparmio energetico

su parti comuni di un edificioArt. 121

24 10

25 11

TABELLA DI RACCORDO TRA I CODICI DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO E 730/2021

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO (55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013)

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL’80 E DELL’85 PER CENTO

CODICE TIPOLOGIA INTERVENTO LIMITE DI DETRAZIONE LIMITE DI SPESA PERIODO

1

Intervento di riqualificazione energeticasu edificio esistente(no climatizzatori invernali con caldaie abiomasse)

100.000153.846,15

(181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)

Dal 2008 al 31 dicembre 2020

2

Intervento su involucro di edificio esistente(dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto eposa in opera di finestre comprensive diinfissi)

60.000(alla formazione concorrono anchele spese indicate con il codice 12e riferite allo stesso immobile)

92.307,69(109.090,90 euro per le spesesostenute fino al 5 giugno 2013)

Dal 2008 al 31 dicembre 2020

3Intervento di istallazione di pannelli solari- collettori solari 60.000

92.307,69(109.090,90 euro per le spesesostenute fino al 5 giugno 2013)

Dal 2008 al 31 dicembre 2020

4Sostituzione di impianti di climatizzazio-ne invernale

30.000(alla formazione concorrono anchele spese indicate con il codice 13e riferite allo stesso immobile)

46.153,84(54.545,45 euro per le spese

sostenute fino al 5 giugno 2013)

Dal 2008 al 31 dicembre 2020

5Acquisto e posa in opera di schermaturesolari di cui all’allegato M del d. lgs.311/2006

60.000 92.307,69Dal 2015

al 31 dicembre 2017

6Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse 30.000 46.153,84

Dal 2015al 31 dicembre 2017

7Acquisto, installazione e messa in operadi dispositivi multimediali per controllo daremoto

Dal 2016 al 31 dicembre 2020

14Acquisto e posa in opera di micro-coge-neratori 100.000 153.846,15

Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

CODICE TIPOLOGIA INTERVENTO LIMITE DI SPESA PERIODO

8Interventi sull’involucro di parti comuni degli edificicondominiali esistenti

Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari

che compongono l’edificio)

Dal 2017 al 31 dicembre 2020

9Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti

Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari

che compongono l’edificio)

Dal 2017 al 31 dicembre 2020

CODICE TIPOLOGIA INTERVENTO LIMITE DI SPESA PERIODO

10Interventi su parti comuni di edifici condominiali voltialla riqualificazione energetica e riduzione di unaclasse del rischio sismico

Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari

che compongono l’edificio)

Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

11Interventi su parti comuni di edifici condominiali voltialla riqualificazione energetica e riduzione di dueclassi del rischio sismico

Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari

che compongono l’edificio)

Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50 PER CENTO

Per le spese sostenute dal 2011 al 2020 la detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto perciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l’assistenza fiscale. Le spese sostenute nel 2008 possono essere ancora detratte se dal 2011 al 2017 si è acquistato, ricevuto in donazione o ereditato unimmobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, e se si è provveduto a rideterminare il numero delle rate (dieci) scelte da chi aveva soste-nuto la spesa.La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamentodell’Ici o dell’Imu, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile.Possono fruire della detrazione sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro dirittoreale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmioenergetico, sia i condòmini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare con-vivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano in-testati a lui. In caso di vendita o di donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo digodimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente personafisica o al donatario.Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e direttadell’immobile. In questi casi, l’acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che lespese siano state sostenute nell’anno 2008.L’inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano.Conserva il diritto alla detrazione anche il familiare convivente del proprietario dell’immobile anche se viene ceduta l’unità immobiliaresulla quale sono stati eseguiti gli interventi.In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all’usu-fruttario ma rimangono al nudo proprietario.In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazionenon fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest’ultimo si trasferisce la titolarità dell’immobile. Si ricorda che la detrazione per gli interventi di risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessiinterventi, come ad esempio la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.La detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico, se compatibile con specifici incentivi disposti a livello comunitario o a livellolocale da regioni, province e comuni, può essere richiesta per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali. Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi sia per lacertificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio energetico. Il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codicefiscale del contribuente e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all’unità immobiliare e, pertanto, va suddiviso tra i detentori o possessori dell’immo-bile che partecipano alla spesa, in base all’importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l’ammontaremassimo di detrazione deve essere riferito a ogni unità immobiliare che compone l’edificio, a eccezione del caso in cui l’intervento si ri-ferisca all’intero edificio e non a parti di esso.

Documenti necessari per ottenere la detrazionePer fruire della detrazione è necessario acquisire i seguenti documenti: la fattura dell’impresa che esegue i lavori;

CODICE TIPOLOGIA INTERVENTO LIMITE DI DETRAZIONE LIMITE DI SPESA PERIODO

12Acquisto e posa in opera di finestre com-prensive di infissi

60.000(alla formazione concorrono anchele spese indicate con il codice 2e riferite allo stesso immobile)

120.000Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

13Sostituzione di impianti di climatizzazio-ne invernale con caldaie a condensazio-ne almeno pari alla classe A

30.000(alla formazione concorrono anchele spese indicate con il codice 4e riferite allo stesso immobile)

60.000Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

5Acquisto e posa in opera di schermaturesolari di cui all’allegato M del d.lgs.311/2006

60.000 120.000Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

6Acquisto e posa in opera di impianti di cli-matizzazione invernale a biomasse 30.000 60.000

Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più in-terventi sullo stesso edificio l’asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzionedi finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l’asseverazionepuò essere sostituita da una certificazione dei produttori. L’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori an-che nei seguenti casi: caldaie a condensazione con potenza minore di 100 KW, pompe di calore di potenza elettrica assorbita minoredi 100 KW e dei sistemi di dispositivi multimediali. Inoltre, l’asseverazione può essere:– sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);– esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi

impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell’im-mobile o di chi ne ha titolo.Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione;

l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio ed è prodottasuccessivamente all’esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali proce-dure, dopo l’esecuzione dei lavori, può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica”, in luogo di quello di “certificazioneenergetica” predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato daldecreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009. Dal 6 giugno 2013 l’attestato di certifica-zione energetica (ACE) è stato soppresso ed è stato introdotto, in sua sostituzione, l’attestato di prestazione energetica (APE), che de-ve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori e deve essere conservato dal contribuente.Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannellisolari non occorre più presentare l’attestato di prestazione energetica.Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impiantidi climatizzazione invernale.L’attestato di prestazione energetica non è richiesto:– per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari;– per l’installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili se le detrazioni sono

richieste ai sensi del comma 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;– per l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali.

la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo, sel’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari. Lascheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può essere compilata anche dall’utente finale. Per gli interventi terminati nell’anno2018 e successivi deve essere compilata la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati, che sostituisce gli allegati E ed F cheandavano utilizzati in precedenza. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell’edificiosu cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo co-sto, specificando quello delle spese professionali, e l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione. Le informazioni contenute nell’at-testato di prestazione energetica sono comunicate attraverso la sezione “dati da APE” della scheda descrittiva.

L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione/prestazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tec-nici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai ri-spettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tuttii documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Documenti da trasmettere Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all’ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, otte-nendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica o di prestazione ener-getica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “col-laudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente puòprovare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informa-tiva). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA, la documentazione può es-sere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti glo-bali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: “Detrazioni fiscali- riqualificazione energetica”.

Documenti da conservare Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all’amministrazione finanziaria l’asseverazione, la ri-cevuta dell’invio della documentazione all’ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico cheattesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assem-bleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) de-ve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altrodiritto reale).

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007,così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008, e alle circolari dell’Agenzia delle entrate n. 29/E del 18 settembre2013, n. 7/E del 4 aprile 2017, n. 7/E del 27 aprile 2018 e n. 13/E del 31 maggio 2019.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Bonus facciate influente dal punto di vista termicoI lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interes-sano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essereammessi al bonus: i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) che defini-

sce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rin-novabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;

i valori limite di trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo eco-nomico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.

Per godere del bonus è comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare sianoquelli inferiori tra i valori indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell’appendice B all’allegato1 del decreto 26 giugno 2015.

Super bonusÈ riconosciuta una detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 per i seguenti interventi di efficienzaenergetica: di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli uni-

familiari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliarefunzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari. La de-trazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000. La detrazione è calcolata su un ammon-tare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificioper gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongonol’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimidi cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.259 del 6 novembre 2017;

di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la for-nitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acquacalda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi auto-nomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiorea euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobi-liari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di ottounità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Nel caso di in-terventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomidall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a eu-ro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

La detrazione del 110 per cento è riconosciuta anche a fronte delle spese sostenute per gli altri interventi di efficientamento energetico(indicati con i codici tra 2 e 7 e tra 12 e 14 della presente sezione), nei limiti di detrazione o di spesa previsti per ciascun intervento, seeseguiti congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate e di sostituzione degliimpianti di climatizzazione invernale esistenti che danno diritto all’applicazione della detrazione nella misura del 110 per cento (interventiindicati con i codici 30, 31, 32 e 33 nella presente sezione).Con riferimento alla condizione richiesta che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota più elevata, gli altri interventi di riqualificazione energe-tica (“trainati”) siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Super bonus, tale condizione si considera soddisfattase le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalladata di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese so-stenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli in-terventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la datadi fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.Per aver diritto al super bonus, gli interventi devono essere realizzati: su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati); su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plu-

rifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Per altre informazioni sull’agevolazione Super bonus, vedere in appendice la voce “Super bonus”.

Interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del Centro Italia del 2016 e dal sisma Abruzzo 2009I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentate del 50per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio,Marche e Umbria (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) e dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 (ifabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni,dalla legge 24 giugno 2009, n. 77). In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spesenecessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinatialle attività produttive.

Per altre informazioni sull’agevolazione, vedere in appendice la voce “Super bonus”.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Righi da E61 a E62Per indicare più di due codici, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo “Modelli aggiuntivi”, parteII, capitolo 7.

L’elenco dei codici è riportato nelle tabelle presenti all’inizio delle istruzioni relative alla Sezione IV del quadro E.

Colonna 1 (Tipo intervento): indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato: ‘1’ Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia pri-

maria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell’edificio, che permettono di conseguire un indice di pre-stazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economicodell’11 marzo 2008 - Allegato A. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l’installazione di climatizzatori invernali anchecon generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse,gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristicherichieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi;

‘2’ Interventi sull’involucro degli edifici esistenti. Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache ver-ticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestrecomprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo acondizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti nell’allegato B del decretodel Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010. Dall’anno d’imposta2018 gli interventi relativi all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi vanno indicati con il codice 12;

‘3’ Installazione di pannelli solari. Sono gli interventi per l’installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori,accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;

‘4’ Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di clima-tizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzio-ne. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale conimpianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresianche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua cal-da sanitaria. Dall’anno d’imposta 2018 vi rientrano anche gli interventi finalizzati alla sostituzione con impianti dotati di apparecchiibridi e le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. Dall’anno d’imposta 2018 nonè più possibile fruire dell’agevolazione per la sostituzione con caldaie a condensazione di classe inferiore alla A. Gli interventi relativialla sostituzione con caldaie a condensazioni almeno pari alla classe A vanno indicati con il codice 13. Gli interventi di sostituzionecon caldaie a condensazione almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti possonocontinuare a essere indicati con il codice 4;

‘5’ Acquisto e posa in opera di schermature solari. Sono gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2017 per l’acquisto e la posa inopera delle schermature solari a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non libera-mente montabili e smontabili dall’utente. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integratepurché siano mobili e “tecniche”. Non fruiscono dell’agevolazione le schermature solari autonome (aggettanti) applicate a superficivetrate esposte a nord (art. 14, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall’art. 1, comma 74, dellalegge n. 208 del 2015). Agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2018 si applica la percentuale del 50 per cento;

‘6’ Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse. Sono gli interventi effettuati fino al 31 dicembre2017 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati dabiomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall’art. 1, comma 74, della leggen. 208 del 2015). Agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2018 si applica la percentuale del 50 per cento;

‘7’ Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto. Sono gli interventi per l’acquisto,installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione diacqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati dispecifiche caratteristiche. Tali dispositivi devono, in particolare: mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto. La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.Il decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 05 ottobre 2020, ha previsto che l’importodelle spese per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto non può essere superiorea 15.000 euro. Tali spese vanno indicate con il codice 16;

‘8’ Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. Sono interventi di riqualificazione energetica di par-ti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficiedisperdente lorda dell’edificio medesimo;

‘9’ Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. Sono interventi di riqualificazioneenergetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che con-seguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015;

‘10’ Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe dirischio inferiore. Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiunta-mente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio ad una classe di rischio infe-riore (la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condo-miniali esistenti di cui al precedente codice 8 e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice8 da indicare nei righi da E41 a E43);

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

‘11’ Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di ri-schio inferiore. Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiunta-mente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio a due classi di rischio infe-riore(la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degliedifici condominiali esistenti di cui al precedente codice 9 e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismicodi cui al codice 9 da indicare nei righi da E41 a E43);

‘12’ Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;‘13’ Acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione. Sono interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con

impianti dotati di caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;‘14’ Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori. Sono gli interventi di acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostitu-

zione di impianti esistenti. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria(PES) pari almeno al 20 per cento;

‘15’ Bonus facciate. Sono gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio di qualsiasi categoria catastale, compresi gliimmobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a questeassimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuatisulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;

‘16’ Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto con limite spesa. Sono gli inter-venti per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamentoe/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti,nonché dotati di specifiche caratteristiche di cui al codice ‘7’ a cui si applica il limite di spesa di 15.000 euro di cui al decreto intermi-nisteriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 05 ottobre 2020.

‘30’ Intervento di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati sugliedifici unifamiliari o per le unià immobiliari in edifici plurifamiliari. Sono gli interventi di isolamento termico delle superfici opa-che verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficiedisperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente edisponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

‘31’ Intervento di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati suunità immobiliari facenti parte di condomini. Sono gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontalie inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda del-l’edificio;

‘32’ Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Sono gli in-terventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centra-lizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno parialla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa dicalore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla reti elettrica(v. art. 119, comma 5, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e relativi sistemi di accumulo (di cui al comma 6 del citato art. 119), ov-vero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalleprocedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italiaagli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, com-ma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

‘33’ Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di clima-tizzazione invernale esistenti. Sono gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plu-rifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degliimpianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sa-nitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installa-zione di impianti fotovoltaici connessi alla reti elettrica (v. art. 119, comma 5, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e relativi sistemidi accumulo (di cui al comma 6 del citato art. 119), ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamenteper le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomas-sa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decretodel Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché’, esclusivamente per i comunimontani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, de-finiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

Colonna 2 (Anno): indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese;Colonna 3 (Periodo 2013): compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2013.Indicare uno dei seguenti codici: ‘1’ spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione del 55%);‘2’ spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%);Colonna 4 (Casi particolari) indicare il codice:‘1’ nel caso di spese sostenute per lavori iniziati tra il 2009 e il 2019 e ancora in corso nel 2020;‘2’ nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2020 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2020;

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

‘3’ nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte dai codici ‘1’ e ‘2’ (lavori che proseguono in più anni ed immobile ereditato,acquistato o ricevuto in donazione);

Colonna 5 (Periodo 2008 - Rideterminazione rate): i contribuenti che dal 2011 al 2017 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ere-ditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, se hanno rideterminato il numero delle rate scelte da chi ha sostenuto la spesa,indicano in questa colonna il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione.Colonna 6 (110%): la casella va barrata, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, se in colonna 1 sono indicati i codici degli interventic.d. trainati individuati dai codici: da ‘2’, a ‘7’ e da ‘12’ a ‘14’ e sempreché tali interventi siano stati eseguiti congiuntamente a uno degliinterventi c.d. trainanti, individuati dai codici ‘30’, ‘31’, 32 e 33.Colonna 7 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell’anno 2020. Ad esempio, indicare 3 per le spese sostenute nel 2018 2 per le spese del 2019 e 1 per le spese del 2020;Colonna 8 (Importo spesa): indicare l’ammontare della spesa sostenuta che, ad eccezione delle spese indicate con il codice “7”, do-vranno essere indicate entro determinati limiti per il cui importo si rinvia alle tabelle presenti all’inizio della sezione. Se sullo stesso im-mobile sono stati realizzati interventi: sull’involucro degli edifici esistenti (codice “2”) e di installazione degli infissi (codice 12) l’ammontare della spesa indicato dovrà essere

tale che il totale della detrazione spettante non superi i 60.000 euro; per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice “4”) e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con

caldaie a condensazione almeno pari alla classe A (codice 13) l’ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale delladetrazione spettante non superi i 30.000 euro;

Colonna 9 (Maggiorazione sisma): barrare la casella se in colonna 1 sono indicati i codici da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 30, 31, 32e 33 e si possiedono le condizioni per fruire dell’aumento del limite di spesa del 50 per cento.

SEZIONE V - Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazioneSono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste de-trazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all’ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locatiassoggettati alla cedolare secca). La detrazione sarà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale sulla base degli importi riportati in Ap-pendice nella tabella 2 “Detrazioni per canoni di locazione”.Se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a par-ticolari tipologie di reddito, chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato ca-pienza nell’imposta.Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell’annoil contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni. Per indicare nel rigo E71 più tipologie di detrazioni contrad-distinte da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod.N.” posta in alto a destra del Modello. In tale caso la somma dei giorni indicati nelle colonne 2 del rigo E71 e nella colonna 1 del rigo E72non può essere superiore a 365.

Rigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione.‘1’ Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti che

hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina lelocazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431).

‘2’ Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale. Questo co-dice deve essere indicato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, sti-pulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazionidei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali - art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3della legge n. 431 del 1998).Si ricorda che per fruire di tale agevolazione, nel caso di contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” occorre verificarela necessità dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza delcontenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale. Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto pre-cisato nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate.

‘3’ Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale. Questo codice va indicato dai giovani di etàcompresa fra i 20 e i 30 anni, che hanno stipulato un contratto di locazione per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazioneprincipale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno incui si intende fruire della detrazione. È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di colorocui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto. Ad esem-pio, se il contratto è stato stipulato nel 2018 la detrazione può essere fruita anche per il 2019 e il 2020.

Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di lo-cazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indi-cato ‘100’.

Rigo E72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro Questo rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in unodi quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione diunità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedentee comunque al di fuori della propria regione.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è av-venuto nel 2018, si può beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2018, 2019 e 2020.La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di la-voro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.Se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detra-zione a partire dall’anno d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica. Colonna 1 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.Colonna 2 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di lo-cazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indi-cato ‘100’.

SEZIONE VI - Dati per fruire di altre detrazioni d’impostaRigo E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida: barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di 1.000euro. La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescin-dere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. Dall’anno d’imposta 2020 la fruizione di questa detrazione varia in baseall’importo del reddito complessivo. In particolare essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso disuperamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

Rigo E83 - Altre detrazioni: indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice.In particolare: con il codice 1 deve essere indicato l’importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bol-

zano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiestahanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 feb-braio 2001, n. 106;

con il codice 2 deve essere indicato l’importo delle donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova finalizzateall’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limitidel 30 per cento dell’imposta lorda;

con il codice 3 deve essere indicato il 20 per cento della spesa sostenuta nei limiti del credito d’imposta Vacanze riconosciuto al proprionucleo familiare: andrà quindi indicato il 20% dell’importo riconosciuto o, se la vacanza è costata meno, il 20% dell’importo pagato.L’importo deve essere indicato se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020. Se il credito sarà utilizzato entroil 30 giugno 2021, il rigo non può essere compilato. L’importo massimo della detrazione spettante è indicato nell’applicazione per di-spositivi mobili denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A e che è stata utilizzata per effettuare la richiesta del credito. Le infor-mazioni relative all’importo della detrazione effettivamente spettante (e dello sconto fruito) sono disponibili nel “Cassetto fiscale” del-l’utilizzatore del credito d’imposta Vacanze, che può anche essere diverso dal soggetto che ha effettuato la richiesta. La detrazione puòessere fatta valere solo da chi ha utilizzato il credito d’imposta Vacanze, che deve essere l’intestatario della fattura o del documentocommerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore. Tale detrazione può essere fatta valere fino a concorrenza dell’im-posta dovuta e, in caso di incapienza, la detrazione non fruita non potrà essere riportata negli anni successivi, né chiesta a rimborso.Se il fornitore del servizio turistico ha comunicato all’Agenzia delle Entrate un importo diverso da quello effettivamente sostenuto, il con-tribuente indicherà in colonna 2 l’importo della detrazione effettivamente spettante (il 20% dell’importo massimo riconosciuto o, se in-feriore, del corrispettivo effettivamente pagato). L’ammontare da indicare in colonna 2 non può essere superiore a 100 euro;

con il codice 4 deve essere indicato l’importo del credito d’imposta Vacanze non spettante, totalmente o parzialmente, e che è statofruito, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno.

10. QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri datiNel quadro F vanno indicati: i versamenti di acconto e i saldi relativi all’Irpef, alle addizionali regionale e comunale e alla cedolare secca sulle locazioni; le eventuali eccedenze che risultano dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l’Irpef e per

le addizionali regionale e comunale e il credito d’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria; le ritenute e gli acconti che sono stati sospesi a causa di eventi eccezionali; gli importi dell’acconto Irpef, dell’addizionale comunale all’Irpef e della cedolare secca sulle locazioni per il 2020, che il contribuente

può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quanto risulta dalla liquidazione della dichiarazione, e il numero di rate per larateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla liquidazione della dichiarazione;

i dati da indicare nel modello integrativo; le soglie di esenzione dell’addizionale comunale fissate da alcuni comuni; altri dati (es. ritenute relative a redditi percepiti tramite pignoramento presso terzi); le ritenute del 21 per cento, applicate sull’importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto, relative ai contratti di locazione

breve conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portalion-line, se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.

SEZIONE I - Acconti IRPEF, Addizionale comunale e Cedolare secca relativi al 2020

Rigo F1: indicare l’importo dei versamenti di acconto relativi all’anno 2020, senza considerare le maggiorazioni dovute per la rateazioneo il ritardato pagamento.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Dichiarazione congiunta: i contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel pro-prio modello il rigo F1, indicando l’importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef e alla propria addi-zionale comunale all’Irpef e alla propria cedolare secca.Se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta è possibile ricavare dalla CertificazioneUnica 2021 gli importi degli acconti dovuti dal dichiarante e dal coniuge.

Colonna 1 (Prima rata di acconto Irpef 2020)Se nell’anno 2020 è stato presentato il modello 730/2020, riportare l’importo indicato nel punto 121 (321 per il coniuge) della Certificazio-ne Unica 2021 (acconto trattenuto con il modello 730/2020).Se nell’anno 2020 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello Redditi2020, riportare l’importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4033 e l’anno 2020.

Casi particolari Se nell’anno 2020 è stato presentato un modello 730/2020 senza sostituto riportare l’importo indicato nel rigo 141 del modello 730-

3/2020 aumentato dell’importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 4033 e l’anno 2020;Se risulta compilato il rigo 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020, il versamento effettuato con il mod. F24 va imputatotra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 94 e 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020.

Se il rimborso risultante dal modello 730/2020 invece che dal sostituto è stato erogato dall’Agenzia delle Entrate, riportare l’importo in-dicato nel rigo 94 (114 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020.

Colonna 2 (Seconda o unica rata di acconto Irpef 2020)Se nell’anno 2020 è stato presentato il modello 730/2020 riportare l’importo indicato nel punto 122 (322 per il coniuge) della CertificazioneUnica 2021 (acconto trattenuto con il modello 730/2020).Se il rimborso risultante dal modello 730/2020 con sostituto è stato erogato dall’Agenzia delle entrate o se nell’anno 2020 è stato presen-tato un modello 730/2020 senza sostituto o è stato presentato un modello Redditi 2020, riportare l’importo indicato nel modello di paga-mento F24 con il codice tributo 4034 e l’anno 2020 (versamento di acconto eseguito autonomamente);Colonna 3 (Acconto addizionale comunale 2020)Se nell’anno 2020 è stato presentato il modello 730/2020 riportare l’importo indicato nel punto 124 (324 per il coniuge) della CertificazioneUnica 2021 (acconto trattenuto con il modello 730/2020).Se nell’anno 2020 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello Redditi2020, riportare l’importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 3843 e l’anno 2020.

Casi particolari Se nell’anno 2020 è stato presentato un modello 730/2020 senza sostituto riportare l’importo indicato nel rigo 142 del modello 730-

3/2020 aumentato dell’importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 3843 e l’anno 2020.Se risulta compilato il rigo 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020, l’eventuale versamento effettuato con il mod. F24 vaimputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 97 e 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020.Se risulta compilato anche il rigo 243 (domicilio diverso tra dichiarante e coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020,ciascun coniuge dovrà indicare l’importo effettivamente versato con il modello F24 per il proprio comune di residenza.

Se il rimborso risultante dal modello 730/2020 con sostituto è stato erogato dall’Agenzia delle entrate riportare l’importo indicato nelrigo 97 (117 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020.

Colonna 5 (Prima rata di acconto cedolare secca 2020)Se nell’anno 2020 è stato presentato il modello 730/2020 riportare l’importo indicato nel punto 126 (326 per il coniuge) della CertificazioneUnica 2021 (acconto trattenuto con il modello 730/2020).Se nell’anno 2020 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello Redditi2020, riportare l’importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1840 e l’anno 2020.

Casi particolari Se nell’anno 2020 è stato presentato un modello 730/2020 senza sostituto riportare l’importo indicato nel rigo 143 del modello 730-

3/2020 aumentato dell’importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 1840 e l’anno 2020.Se risulta compilato il rigo 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020, l’eventuale versamento effettuato con il mod. F24 vaimputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 100 e 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020.

Se il rimborso risultante dal modello 730/2020 con sostituto è stato erogato dall’Agenzia delle entrate riportare l’importo indicato nelrigo 100 (120 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020.

Colonna 6 (Seconda o unica rata di acconto cedolare secca 2020)Se nell’anno 2020 è stato presentato il modello 730/2020 riportare l’importo indicato nel punto 127 (327 per il coniuge) della Certifica-zione Unica 2021 (acconto trattenuto con il modello 730/2020).Se il rimborso risultante dal modello 730/2020 con sostituto è stato erogato dall’Agenzia delle entrate o se nell’anno 2020 è stato pre-sentato un modello 730/2020 senza sostituto o è stato presentato un modello Redditi 2020, riportare l’importo indicato nel modello di pa-gamento F24 con il codice tributo 1841 e l’anno 2020.Devono essere indicati anche gli acconti dell’Irpef e della cedolare secca che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanatea seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce “Eventi eccezionali”. L’importo di questi acconti sarà versato dalcontribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall’apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

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SEZIONE II - Altre ritenute subite

Rigo F2: indicare le altre ritenute subite.Colonna 1: indicare il codice che identifica il tipo di ritenuta subita: il codice 1 per quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall’Inail; il codice 2 per quelle relative ai contributi erogati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto

in materia le competenze dell’ex ASSI e di conseguenza quelle dell’ex UNIRE) agli allevatori come incentivi all’allevamento e altro.Colonne 2, 3 e 4: indicare rispettivamente le ritenute Irpef a titolo d’acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse daquelle indicate nei quadri C e D di questo modello 730/2021.Se gli importi da indicare nelle colonne 2, 3 e 4 sono relativi a più tipologie di ritenute occorre compilare più righi F2 riportando in ognunodi essi il codice specifico per ogni tipologia di ritenuta e l’importo delle relative ritenute.Colonna 5: indicare il totale dell’addizionale regionale trattenuta che risulta nei punti 12 e 13 della Certificazione Unica – Lavoro autono-mo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice7 o 11 nella colonna 3 del rigo D4.Colonna 6: indicare il totale dell’addizionale comunale trattenuta che risulta nei punti 15 e 16 della Certificazione Unica – Lavoro auto-nomo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il co-dice 7 o 11 nella colonna 3 del rigo D4.Colonna 7: indicare le ritenute Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. Queste informazioni si tro-vano nel punto 498 della Certificazione Unica. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 per ilcodice 3.Colonna 8: indicare l’addizionale regionale all’Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. L’informa-zione si trova nel punto 499 della Certificazione Unica. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei righi da C1 aC3 del quadro C per il codice 3.

SEZIONE III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

Pe ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce “Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione”.

Rigo F3 - Eccedenze che risultano dalla precedente dichiarazioneColonna 1: riportare l’eventuale credito Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2019, indicato nella colonna 5 del rigo RX1del Mod. REDDITI 2020 o nel punto 64 della Certificazione Unica 2021 (credito Irpef non rimborsato dal sostituto), oppure nelle dichia-razioni degli anni precedenti se il contribuente, ricorrendo le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione per l’anno 2019. In caso di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione REDDITI 2020 con la quale è stato eviden-ziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 5): se il credito comunicato è maggiore dell’importo dichiarato, va riportato l’importo comunicato; se il credito comunicato (es: 800,00 euro) è inferiore all’importo dichiarato (es: 1.000,00 euro), bisogna riportare l’importo inferiore (nel-

l’esempio 800,00 euro). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiaratoe il credito riconosciuto (nell’esempio 200,00 euro), deve essere indicato l’intero credito dichiarato (nell’esempio 1.000,00 euro).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2020 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni: richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730; presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 1 anche la som-ma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 191 (rigo 211 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2020. Inoltre, nella colonna 2 di questo rigo F3 va indicato l’eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.Colonna 2: indicare l’importo dell’eccedenza Irpef eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24. In questa colonna deveessere compreso anche l’eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell’Agenzia delle Entrate e ugualmente utilizzatoin compensazione.Colonna 3: indicare l’eventuale credito d’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. REDDITI 2020),riportato nella colonna 5 del rigo RX20 del Mod. REDDITI 2020.Colonna 4: indicare l’importo del credito d’imposta sostitutiva eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.Colonna 5: riportare l’eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2019, indicato nella colonna 5del rigo RX4 del Mod. REDDITI 2020 o nel punto 94 della Certificazione Unica 2021 (credito cedolare secca non rimborsato dal sostituto). Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2020 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni: richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730; presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 5 anche la som-ma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 194 (rigo 214 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2020.Inoltre nella colonna 6 di questo rigo F3 va indicato l’eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.Colonna 6: indicare l’importo dell’eccedenza di cedolare secca eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.Colonna 7: indicare il codice regione relativo al domicilio 1° gennaio 2019. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate lesuccessive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce “Tabella Codici Regione”.Colonna 8: riportare l’eventuale eccedenza dell’addizionale regionale all’Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2019, in-dicata nella colonna 5 del rigo RX2 del Mod. REDDITI 2020 o nel punto 74 della Certificazione Unica 2021 (credito addizionale regionale

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

non rimborsato dal sostituto). Se lo scorso anno è stato presentato il mod. 730/2020 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni: richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730; presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 8 anche la som-ma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 192 (rigo 212 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2020.Inoltre, nella colonna 9 di questo rigo F3 va indicato l’eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24.Colonna 9: indicare l’eccedenza dell’addizionale regionale all’Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il modello F24.Colonna 10: indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2019. Questa indicazione è obbligatoria solo se sonocompilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l’Appendice l’elenco dei “Codici Catastali Comunali”.Colonna 11: riportare l’eventuale eccedenza dell’addizionale comunale all’Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2019, in-dicata nella colonna 5 del rigo RX3 del Mod. REDDITI 2020 o nel punto 84 della Certificazione Unica 2021 (credito addizionale comunalenon rimborsato dal sostituto).Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2020 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni: richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730; presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 11 anche lasomma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 193 (rigo 213 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2020.Inoltre, nella colonna 12 di questo rigo F3 va indicato l’eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24.Colonna 12: indicare l’eccedenza dell’addizionale comunale all’Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il modello F24.Colonna 13: riportare le eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione relative ai premi di risultato.Colonna 14: riportare l’importo delle eccedenze, già indicate in colonna 13, eventualmente utilizzate in compensazione con il modello F24.

Rigo F4 - Eccedenze che risultano da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre l’anno successivoIl rigo è compilato dai soggetti che, nel corso del 2020, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative a favore oltre il termine previstoper la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.L’eccedenza a credito (derivante da minor debito o da maggiore credito), non già chiesta a rimborso e risultante dalle dichiarazioni inte-grative a favore ultrannuali, deve essere indicata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione in-tegrativa a favore.Ad esempio, il rigo può essere utilizzato dai contribuenti che nel corso del 2020 hanno presentato una dichiarazione integrativa a favoreper l’anno d’imposta 2015 utilizzando il modello UNICO 2016. L’eccedenza di credito, risultante da tale dichiarazione, non chiesta a rim-borso, va indicata nel modello 730/2021 o nel modello REDDITI Persone fisiche 2021.Tale eccedenza concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione.

L’eventuale eccedenza a credito risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel corso del 2020 per l’anno d’im-posta 2019 va indicata nel rigo F3.

Nelle colonne 2, 3, 4, 6, 8 e 9 va indicato solo l’importo corrispondente al maggior credito o al minor debito, non giàchiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa ultrannuale.

Colonna 1: indicare l’anno d’imposta (2015, 2016, 2017 e 2018) per cui nel corso del 2020 è stata presentata la dichiarazione integrativaa favore.Colonna 2: riportare l’eventuale eccedenza a credito Irpef risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2020 e re-lativa al periodo d’imposta indicato in colonna 1. Nel caso in cui, nel corso del 2020, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d’imposta oc-corre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d’imposta.Colonna 3: riportare l’eventuale eccedenza a credito d’imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria risultante dalla dichiara-zione integrativa presentata nel corso del 2020 e relativa al periodo d’imposta indicato in colonna 1. Nel caso in cui, nel corso del 2020, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d’imposta oc-corre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d’imposta.Colonna 4: riportare l’eventuale eccedenza a credito di cedolare secca risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corsodel 2020 e relativa al periodo d’imposta indicato in colonna 1. Nel caso in cui, nel corso del 2020, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d’imposta oc-corre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d’imposta.Colonna 5: indicare il codice regione relativo al domicilio 1° gennaio dell’anno indicato in colonna 1. Questa indicazione è obbligatoriasolo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce “Tabella Codici Regione”.Colonna 6: riportare l’eventuale eccedenza a credito di addizionale regionale all’Irpef risultante dalla dichiarazione integrativa pre-sentata nel corso del 2020 e relativa al periodo d’imposta indicato in colonna 1. Nel caso in cui, nel corso del 2020, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d’imposta oc-corre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d’imposta.Colonna 7: indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno indicato in colonna 1. Questa indicazione è ob-bligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l’Appendice l’elenco dei “CodiciCatastali Comunali”.Colonna 8: riportare l’eventuale eccedenza a credito di addizionale comunale all’Irpef risultante dalla dichiarazione integrativa pre-sentata nel corso del 2020 e relativa al periodo d’imposta indicato in colonna 1.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nel caso in cui, nel corso del 2020, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d’imposta oc-corre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d’imposta.Colonna 9: riportare l’eventuale eccedenza a credito d’imposta sostitutiva sulla produttività risultante dalla dichiarazione integrativapresentata nel corso del 2020 e relativa al periodo d’imposta indicato in colonna 1. Nel caso in cui, nel corso del 2020, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d’imposta oc-corre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d’imposta.

SEZIONE IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

Rigo F5: indicare le ritenute e gli acconti sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Colonna 1: indicare il codice dell’evento riportato in Appendice alla voce “Eventi eccezionali”, per il quale si è usufruito della sospensionedelle ritenute e/o degli acconti che vanno indicati nelle colonne successive.Colonna 2: indicare le ritenute e gli acconti Irpef sospesi, risultanti dai punti 30 e 131 della Certificazione Unica 2021 (punto 331 per gliacconti Irpef sospesi del coniuge) e 500 per i redditi da lavori socialmente utili.Colonna 3: indicare l’addizionale regionale all’Irpef sospesa, risultante dal punto 31 della Certificazione Unica 2021 e 501 per i redditi dalavori socialmente utili.Colonna 4: indicare l’addizionale comunale all’Irpef sospesa (saldo e acconto), risultante dai punti 33, 34 e 132 della Certificazione Unica2021 (punto 332 per l’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef sospeso del coniuge). Colonna 5: indicare l’imposta sostitutiva per premi di risultato sospesa, risultante ai punti 577 e 597 della Certificazione Unica 2021.Colonna 6: indicare l’acconto della cedolare secca sospeso, risultante dal punto 133 della Certificazione Unica 2021 (punto 333 per ilconiuge).Colonna 7: riportare l’imposta sostitutiva per R.I.T.A sospesa, indicata nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2021 con il codice AX.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce “Eventi eccezionali”.

SEZIONE V - Misura degli acconti per l’anno 2021 e rateazione del saldo 2020

Rigo F6: questo rigo deve essere compilato se si ritiene di non dover versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chipresta assistenza fiscale gli acconti dell’Irpef (colonna 1 o colonna 2), dell’addizionale comunale (colonna 3 o colonna 4) e della cedolaresecca (colonna 5 o colonna 6) per l’anno 2021. Questa eventualità può verificarsi ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venirmeno di redditi. Inoltre se il contribuente chiede di rateizzare il versamento di quanto eventualmente dovuto a saldo per il 2020 devecompilare la colonna 7.Colonna 1: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef per il 2021.Colonna 2: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta se si ritiene che sia dovuto un minore accontoIrpef per il 2021 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 1).Colonna 3: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto dell’addizionale comunale per il 2021. Colonna 4: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta se si ritiene che sia dovuto un minore accontodell’addizionale comunale per il 2021 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 3).Colonna 5: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto della cedolare secca per il 2021.Colonna 6: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta se si ritiene che sia dovuto un minore accontodella cedolare secca per il 2021 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 5).Colonna 7: indicare il numero delle rate compreso tra 2 e 5 (massimo 4 per i pensionati), in cui si vuole frazionare il versamento delleseguenti somme eventualmente dovute: per il 2020: saldo dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale e della cedolare secca; per il 2021: prima rata di acconto Irpef, acconto dell’addizionale comunale, prima rata di acconto della cedolare secca; acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata.Il sostituto d’imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33 per cento mensile.Nel caso di 730 senza sostituto, il numero di rate è compreso tra 2 e 6 (con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dalMod. REDDITI Persone fisiche 2021).

SEZIONE VI - Soglie di esenzione addizionale comunaleQuesta sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei comuni che hanno stabilito, con riferimento al-l’addizionale comunale dovuta per il 2020 e per l’acconto relativo al 2021, una soglia di esenzione in presenza di particolari condi-zioni che non possono essere ricavate dai dati presenti nel modello di dichiarazione (ad esempio la composizione del nucleo fa-miliare o l’ISEE – indicatore situazione economica equivalente) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito lasoglia di esenzione. Le esenzioni deliberate dai Comuni sono consultabili sul sito “www.finanze.gov.it” (“fiscalità locale, addizionale comunale all’IRPEF”).Con la compilazione del rigo F7 il contribuente attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire dell’agevo-lazione prevista.

Rigo F7: indicare nella colonna 1 del rigo l’importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all’anno 2020. Nellacolonna 2 va indicato il codice “1” in presenza di un’esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice “2” in presenza di altreagevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.Indicare nella colonna 3 del rigo l’importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all’anno 2021. Nella colonna4 va indicato il codice “1” in presenza di un’esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice “2” in presenza di altre agevola-zioni. Le due colonne sono tra loro alternative.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

SEZIONE VII - Locazioni brevi

Rigo F8: indicare l’importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2021 alpunto 15 e relative ai corrispondenti redditi di locazione indicati nel quadro B e D per il quale nella relativa casella del punto 4 è indicatol’anno “2020”. Se in possesso di più quadri della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2021 o se sono com-pilati più righi dello stesso quadro (punti 15, 115, 215, 315 e 415 per i quali nella relativa casella del punto 4 è indicato l’anno “2020”) in-dicare la somma delle ritenute.Se nella CU 2021 nella relativa casella del punto 4 è indicato l’anno 2019, riportare le ritenute indicate nel punto 15, salvo che non sianogià state indicate nella dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2019.Se nella CU 2021 nella casella del punto 4 è indicato l’anno 2021, le ritenute andranno indicate nella dichiarazione dei redditi relative al-l’anno d’imposta 2021.Se in possesso di una CU 2020 in cui nella casella del punto 4 è indicato l’anno 2020, indicare le ritenute indicate al punto 15 e relativeai redditi indicati nel quadro B.

SEZIONE VIII - Dati da indicare nel Mod. 730 integrativoQuesta sezione è riservata solo ai contribuenti che presentano il Mod. 730/2021 integrativo e che hanno indicato il codice ‘1’ nella casella“730 integrativo” presente nel frontespizio.

Rigo F9 - Crediti rimborsati Colonna 1: indicare l’importo del credito Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2021 originario. In partico-lare, il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 91, colonna 5, del 730-3 2021. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in formacongiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l’importo del rigo 111,colonna 5, del 730-3 2021.Colonna 2: indicare l’importo del credito relativo all’addizionale regionale all’Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod.730-3 2021 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 92, colonna 5, del 730-3 2021. Se la dichiarazione ori-ginaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in que-sta colonna l’importo del rigo 112, colonna 5, del 730-3 2021.Colonna 3: indicare l’importo del credito relativo all’addizionale comunale all’Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazioneMod. 730-3 2021 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 93, colonna 5, del 730-3 2021. Se la dichiarazioneoriginaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare inquesta colonna l’importo del rigo 113, colonna 5, del 730-3 2021.Colonna 4: indicare l’importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazioneMod. 730-3 2021 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 99, colonna 5, del 730-3 2021. Se la dichiarazioneoriginaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare inquesta colonna l’importo del rigo 119, colonna 5, del 730-3 2021.

Rigo F10 - (Crediti utilizzati con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte)Colonna 1: indicare l’ammontare del credito Irpef, riportato nella colonna 4 del rigo 91 (o nella colonna 4 del rigo 111 per il coniuge di-chiarante) del Mod. 730-3 2021 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazionecon il Mod. F24 per il versamento di altre imposte. Ad esempio se nella colonna 4 del rigo 91 del Mod. 730-3 2021 originario è indicatoun credito Irpef di 100 euro ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a 60euro, occorre riportare in questa colonna 4 l’importo di 60 euro.Colonna 2: indicare l’ammontare del credito di addizionale regionale, riportato nella colonna 4 del rigo 92 (o nella colonna 4 del rigo 112per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2021 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzatoin compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.Colonna 3: indicare l’ammontare del credito di addizionale comunale, riportato nella colonna 4 del rigo 93 (o nella colonna 4 del rigo 113per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2021 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzatoin compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.Colonna 4: indicare l’ammontare del credito di cedolare secca sulle locazioni, riportato nella colonna 4 del rigo 99 (o nella colonna 4 delrigo 119 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2021 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è statoutilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

SEZIONE IX - Altri Dati

Rigo F11 - (Detrazioni incapienti rimborsate): deve essere compilato dai contribuenti ai quali il sostituto d’imposta ha rimborsato perl’anno 2020 delle somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell’imposta lorda.Colonna 1: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d’imposta per l’ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienzanell’imposta lorda, risultante dal punto 364 della Certificazione Unica 2021 (“Credito riconosciuto per famiglie numerose”).Colonna 2: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d’imposta con riferimento alla detrazione per canoni di locazione che non ha tro-vato capienza nell’imposta lorda, risultante dal punto 371 della Certificazione Unica 2021 (“Credito riconosciuto per canoni di locazione”).

Rigo F12 - (Restituzione bonus): deve essere compilato solo da coloro che hanno percepito senza averne diritto il “bonus fiscale”, conriferimento ai redditi posseduti nell’anno 2006, o il “bonus straordinario”, con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare rela-tivo all’anno 2007 o 2008. Colonna 1: indicare l’importo relativo al “bonus fiscale”, fruito con riferimento ai redditi posseduti nell’anno 2006 (art. 44 del D.L. 1° otto-bre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).Colonna 2: indicare l’importo relativo al “bonus straordinario”, fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativoall’anno 2007 o 2008 (art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Rigo F13 - Pignoramento presso terzi: in questo rigo devono essere riportati i dati relativi alle ritenute subite in relazione ai redditi per-cepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi.Il creditore pignoratizio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzoerogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Le ritenute subitesaranno scomputate dall’imposta risultante dalla dichiarazione.Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. sesi tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C). Le ritenute subite devono invece essere indicate esclusivamente in questo rigo (anziché nel quadro di riferimento del reddito) insiemealla tipologia del reddito percepito tramite pignoramento presso terzi, ad eccezione della tipologia di reddito indicata con il codice 2 “red-dito da fabbricati” per il quale la ritenuta può essere assente.In particolare, nel rigo F13 indicare: nella colonna 1 (tipo di reddito), uno dei seguenti codici relativi alla tipologia di reddito percepito tramite pignoramento presso terzi e

riportato nel modello 730/2021:‘1’ reddito di terreni;‘2’ reddito di fabbricati;‘3’ reddito di lavoro dipendente;‘4’ reddito di pensione;‘5’ redditi di capitale;‘6’ redditi diversi;

nella colonna 2 (ritenute), l’ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore in relazione al tipo di reddito indicato in colonna 1.

Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata (ad es. trattamento di fine rapporto e arretrati di lavoro dipendente), a ritenuta a titolodi imposta o a imposta sostitutiva i contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il quadro RM del mod. REDDITIPersone fisiche 2021, compilando l’apposita sezione relativa al pignoramento presso terzi.Nel caso di redditi da assoggettare a tassazione ordinaria, percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi, che non sono com-presi nel modello 730, i contribuenti sono tenuti a presentare il mod. REDDITI Persone fisiche 2021, compilando l’apposita sezione delquadro RM.

11. QUADRO G - Crediti d’impostaIn questo quadro vanno indicati: i crediti d’imposta relativi ai fabbricati; il credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione; il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero; il credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo; il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione; il credito d’imposta erogazioni liberali a sostegno della cultura - Art bonus; il credito d’imposta per negoziazione e arbitrato; il credito d’imposta per erogazioni liberali a sostegno degli investimenti in favore della scuola – School bonus; il credito d’imposta per la videosorveglianza; il credito d’imposta per le mediazioni; il credito d’imposta per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE); il credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi e per la realizzazione di nuove

strutture sportive – Sport bonus; il credito d’imposta per erogazioni liberali per bonifica ambientale; il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica.

SEZIONE I - Crediti d’imposta relativi ai fabbricatiIn questa sezione devono essere indicati il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa e quello per i canoni di locazione non percepiti.

Rigo G1 - Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa: deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un creditod’imposta a seguito del riacquisto della prima casa.Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta: per ridurre l’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina; per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce

presentati dopo la data di acquisizione del credito.Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato ca-pienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod.730/2020, o nel rigo RN47, col. 11, del mod. REDDITI PF 2020.

Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle “Guide fiscali”reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Colonna 2 (Credito anno 2020): indicare il credito d’imposta maturato nel 2020. L’importo del credito è pari all’imposta di registro o al-l’IVA pagata per il primo acquisto agevolato; in ogni caso questo importo non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovutain relazione al secondo acquisto.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il credito d’imposta spetta quando ricorrono le seguenti condizioni: l’immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e la data di pre-

sentazione della dichiarazione dei redditi; l’acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa oppure

se la vendita dell’altro immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione prima casa è effettuata entro un anno dall’acquisto della nuovaprima casa. È stata disposta la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31dicembre 2020, dei termini per effet-tuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio ‘prima casa’ e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta peril riacquisto della ‘prima casa’. I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale sospensionesi è resa necessaria allo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immo-biliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

i contribuenti interessati non sono decaduti dal beneficio prima casa.Si precisa che il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativavigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la “prima casa”), purché dimostrinoche alla data di acquisto dell’immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materiadi acquisto della c.d. “prima casa”, e questa circostanza risulti nell’atto di acquisto dell’immobile per il quale il credito è concesso.Colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla datadi presentazione del 730/2021.

Rigo G2 - Credito d’imposta per i canoni di locazione non percepiti: indicare il credito d’imposta spettante per le imposte versate suicanoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di con-valida di sfratto per morosità. Tale facoltà è riconosciuta ai titolari di contratti di locazione stipulati fino al 31 dicembre 2019. In propositovedere in Appendice la voce “Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti”.

SEZIONE II - Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensioneI contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spesesanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un’anticipazione delle somme relative alla posizione individualematurata. Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d’imposta.Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedentiil limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all’atto dell’anticipazio-ne. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’impostapagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.Chi aderisce deve rendere un’espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba inten-dersi come reintegro. La comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’annoin cui è effettuato il reintegro. Il credito d’imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra de-scritto. Per approfondimenti si vedano il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e la circolare 18 dicembre 2007, n. 70 dell’Agenziadelle Entrate.

Rigo G3 Colonna 1 (Anno anticipazione) Indicare l’anno in cui è stata percepita l’anticipazione delle somme relative alla posizione contributivaindividuale maturata.Colonna 2 (Reintegro totale/parziale): indicare uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro: codice 1 se l’anticipazione è stata reintegrata totalmente; codice 2 se l’anticipazione è stata reintegrata solo in parte. Colonna 3 (Somma reintegrata): indicare l’importo che è stato versato nel 2020 per reintegrare l’anticipazione percepita.Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d’imposta che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dallaprecedente dichiarazione, indicato nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2020 o nel rigo RN47, col. 13,del mod. REDDITI PF 2020.Colonna 5 (Credito): indicare l’importo del credito d’imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata.Colonna 6 (di cui compensato in F24): indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di pre-sentazione della dichiarazione.

SEZIONE III - Credito d’imposta per redditi prodotti all’esteroQuesta sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo de-finitivo per le quali chi presta l’assistenza fiscale può riconoscere un credito d’imposta. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposteche non possono essere più rimborsate. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in viaprovvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2020 (se non sono state già indicate nella dichia-razione precedente) fino al termine di presentazione del 730/2021, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti.Per maggiori dettagli riguardo la disciplina dei crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero, in particolare in merito alla documentazioneda conservare ai fini della verifica della detrazione e quella idonea a dimostrare l’avvenuto pagamento delle imposte all’estero, si rinviaalla circolare n. 9/E del 5 marzo 2015.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Rigo G4Colonna 1 (Codice Stato estero): indicare il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, rilevabile dalla tabella n. 10presente in Appendice. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 376 della stessa certificazione.Colonna 2 (Anno): indicare l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2020 indicare“2020”. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 377 della stessa certificazione.Colonna 3 (Reddito estero): indicare il reddito prodotto all’estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questoè stato prodotto nel 2020 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D del 730/2021 per il quale compete il credito. In questo casonon devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo G4. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dalpunto 378 della stessa certificazione.Colonna 4 (Imposta estera): indicare le imposte pagate all’estero divenute definitive a partire dal 2020 e fino alla data di presentazionedel 730/2021 per le quali non si è già usufruito del relativo credito d’imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per redditi pro-dotti all’estero nel 2018 nello Stato A, è stata pagata un’imposta complessiva di 300 euro, diventata definitiva per 200 euro entro il 31 di-cembre 2019 (già riportata nel rigo G4 del modello 730/2020) e per 100 euro entro il 31 dicembre 2020, nella colonna 4 di questo rigo G4deve essere indicato l’importo di 100 euro, relativo alla sola imposta divenuta definitiva nel 2020. Per i redditi indicati nella CertificazioneUnica il dato è rilevabile dal punto 379 della stessa certificazione. Si precisa che se il reddito prodotto all’estero ha concorso solo in partealla formazione del reddito complessivo in Italia anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.Colonna 5 (Reddito complessivo): indicare il reddito complessivo relativo all’anno d’imposta indicato in colonna 2, aumentato even-tualmente dei crediti d’imposta sui fondi comuni e dei crediti d’imposta sui dividendi (se ancora in vigore nell’anno di produzione del red-dito). Per l’anno 2019 l’importo è dato dall’ammontare indicato nel rigo 11 del mod. 730-3/2020 o dal risultato della seguente formula:rigo RN1 (col. 2 – col. 3) + col. 5 del Mod. REDDITI PF 2020.Colonna 6 (Imposta lorda): indicare l’imposta lorda italiana relativa all’anno d’imposta riportato in colonna 2. Per l’anno 2019 il dato sitrova nel rigo RN5 del Mod. REDDITI PF 2020 o nel rigo 16 del Mod. 730-3/2020.Colonna 7 (Imposta netta): indicare l’imposta netta italiana relativa all’anno d’imposta indicato in colonna 2. Per l’anno 2019 il dato sitrova nel rigo RN26, colonna 2, del Mod. REDDITI PF 2020 o nel rigo 50 del Mod. 730-3/2020.Colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni): indicare il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichia-razioni relativo ai redditi prodotti all’estero nell’anno indicato in colonna 2, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto,può essere necessario compilare questa colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al creditod’imposta per redditi prodotti all’estero (quadro G, rigo G4 del Mod. 730/2020 o del Mod. 730/2019 o quadro RU o quadro CE, Sez. I delFascicolo 3 del Mod. REDDITI PF 2020 o del Mod. REDDITI PF 2019).

Contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti nell’anno indicato in col. 2 nella dichiarazione deiredditi relativa all’anno d’imposta 2019I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2020 devono compilare questa colonna se l’anno indicato in colonna2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In questo caso, riportare in questa colonnal’importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 2 “Totale credito utilizzato” del rigo 145 (o 146 peril coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2020.I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello REDDITI PF 2020 devono compilare questa colonna se l’anno indicatoin colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 dei righi da CE1 a CE3 del Fascicolo 3 del modello REDDITI PF 2020. In questocaso riportare in questa colonna l’importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 4 dei righi CE4 eCE5 del Fascicolo 3 del mod. REDDITI PF 2020.

Colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero indicato in col. 1): indicare il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditiprodotti nello stesso anno indicato in colonna 2 e nello Stato estero indicato in colonna 1.L’importo da riportare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. Di conseguenza, la colonna 9 non va compilata se non ri-sulta compilata la colonna 8.La compilazione di questa colonna è necessaria quando l’imposta complessivamente pagata in uno Stato estero è diventata definitiva indiversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d’imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi.Nel caso ipotizzato nell’esempio che segue:

l’importo da indicare nella colonna 9 è di 200 euro, pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2019 per la parte d’im-posta divenuta definitiva.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2020Se nella dichiarazione mod. 730/2020 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzioneidentici a quelli riportati in questo rigo G4, l’importo da riportare nella colonna 9 è indicato nel rigo 145 (o 146 per il coniuge) del mod. 730-3/2020, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 “Credito utilizzato”, riferita al medesimo Stato estero. Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorreprocedere se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

Imposta estera

Statoestero

Anno di produzione del reddito

Reddito prodotto all’estero

Imposta pagataall’estero

di cui resasi definitiva nel corso del 2019

di cui resasi definitivanel corso del 2020

A 2019 1.000 350 200 150

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

SEZIONE IV - Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in AbruzzoQuesta sezione è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di appositadomanda presentata al Comune del luogo dove è situato l’immobile, un credito d’imposta per le spese sostenute per gli interventi di ri-parazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l’acquisto di una nuova abitazione principale equivalente aquella distrutta.

Rigo G5 - Abitazione principale: il credito d’imposta riconosciuto per l’abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative al-l’anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.Si precisa che se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell’abitazione principale sia delle parti comuni dell’immobile, de-vono essere compilati due distinti righi, utilizzando un quadro aggiuntivo. Colonna 1 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale della persona che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda perl’accesso al contributo. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comunidi edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative ediliziea proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.Colonna 2 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2020.Colonna 3 (Totale credito): indicare l’importo del credito d’imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell’abi-tazione principale danneggiata o distrutta, oppure per l’acquisto di una nuova abitazione equivalente all’abitazione principale distrutta.Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d’imposta per l’acquisto dell’abitazione principale che non ha trovatocapienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod.730/2020, o quello indicato nel rigo RN47, col. 21, del Mod. REDDITI PF 2020. Se il credito d’imposta è stato riconosciuto per la ricostru-zione sia dell’abitazione principale sia delle parti comuni dell’immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va ri-portato esclusivamente nel primo modulo compilato.Si fa presente che se la quota del credito spettante per l’anno d’imposta 2020 è superiore all’imposta netta, chi presta l’assistenza fiscaleriporterà nel rigo 133 del mod. 730-3 l’ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà essere utilizzato dal contribuentenella successiva dichiarazione dei redditi.

Rigo G6 - Altri immobili: per gli interventi riguardanti immobili diversi dall’abitazione principale spetta un credito d’imposta da ripartire,a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti. Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri ag-giuntivi. Il credito spetta nel limite complessivo di 80.000 euro.Colonna 1 (Impresa/professione): barrare la casella se l’immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all’eserciziod’impresa o della professione.Colonna 2 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l’accesso alcontributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 1 del rigo G5.Colonna 3 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2020.Colonna 4 (Rateazione): indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d’imposta.Colonna 5 (Totale credito): indicare l’importo del credito d’imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell’im-mobile diverso dall’abitazione principale danneggiato o distrutto.Chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito che spetta per l’anno d’imposta 2020 nei limiti dell’imposta netta.

SEZIONE V - Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione

Rigo G7: indicare l’importo residuo relativo al credito d’imposta istituito dall’articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007,n. 244 a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numerodi lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioniCalabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Colonna 1 (Residuo 2019): indicare il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 132 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3)del Mod. 730/2020, o quello indicato nel rigo RN47, col. 12, del quadro RN del Mod. REDDITI PF 2020.Colonna 2 (Credito compensato nel mod. F24): indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla datadi presentazione di questa dichiarazione.

SEZIONE VII - Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art bonus)

Rigo G9Colonna 1 (Spesa 2020): indicare l’ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2020: a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione e,

dal 27 dicembre 2017, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival,delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;

per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopodi lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di in-teresse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesacattolica o di altre confessioni religiose;

dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conser-vazione del patrimonio archivistico e librario.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Colonna 2 (Residuo 2019): indicare il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 130 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3)del Mod. 730/2020, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 26, del Mod. REDDITI PF 2020.Colonna 3 (Rata credito 2019): indicare l’importo riportato nel rigo 160, colonna 2, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod.730/2020, o l’ammontare indicato nel rigo RN30, colonna 1, del Mod. REDDITI PF 2020.Colonna 4 (Rata credito 2018): indicare l’importo riportato nel rigo 160, colonna 1, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod.730/2020, o l’ammontare indicato nel rigo CR14, colonna 3, del Mod. REDDITI PF 2020.Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65 per cento.Il credito d’imposta spetta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. La partedella quota annuale non utilizzata (rigo 130 del Modello 730-3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazionidei redditi. Le erogazioni liberali devono essere state effettuate esclusivamente mediante uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca; ufficio postale; sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.Per ulteriori approfondimenti consultare la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014.

Per le liberalità a sostegno della cultura, contraddistinte dai codici 26, 27 e 28 da indicare nei righi da E8 a E10 dellasezione I del quadro E, la detrazione dall’imposta lorda spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel pre-sente credito.

SEZIONE VIII - Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (school bonus)Nel rigo G10 indicare l’ammontare, fino a 100.000 euro, delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di tutti gli istituti del sistemanazionale di istruzione destinate: alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti; agli interventi per il miglioramento dell’occupabilità degli studenti. Gli istituti del sistema nazionale di istruzione comprendono le istituzioni scolastiche statali e le istituzioni scolastiche paritarie private edegli enti locali.Il credito d’imposta spetta a condizione che le somme siano versate all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626, denominato«Erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuovestrutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per gli interventi a sostegno dell’occupabilità degli studentida riassegnare ad apposito fondo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 1, comma 148, della legge13 luglio 2015, n. 107», appartenente al capo XIII dell’entrata, codice IBAN: IT40H0100003245348013362600.Il credito d’imposta spetta anche per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie,effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili. Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2016 e nel 2017e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel 2018. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo150 del Modello 730-3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.Rigo G10Colonna 1 (Spesa 2018): indicare l’ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2018.Colonna 2 (Residuo 2019): indicare il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 150 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3)del Mod. 730/2019, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 27, del Mod. REDDITI PF 2019.

SEZIONE IX - Credito d’imposta per negoziazione e arbitratoNella sezione va indicato il credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione. Il credito d’imposta per i compensi corrisposti nel-l’anno 2020 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclu-sione dell’arbitrato con lodo, potrà essere indicato solo se autorizzato dal Ministero della Giustizia.

Rigo G11Colonna 1 (Credito spettante): riportare l’importo del credito d’imposta eventualmente spettante. Colonna 2 (Residuo 2019): indicare il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 151 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3)del Mod. 730/2020, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 15, del Mod. REDDITI PF 2020.Colonna 3 (di cui compensato in F24): indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di pre-sentazione della dichiarazione.

SEZIONE X - Credito d’imposta per videosorveglianzaIn questa sezione è indicato il credito d’imposta per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme,nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Il credito d’imposta è pari, all’im-porto delle spese indicate nell’istanza presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 20 marzo 2017.Il credito d’imposta spetta a condizione che le spese per videosorveglianza siano state sostenute in relazione a immobili non utilizzatinell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all’eserciziod’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta è ridotto del 50 per cento.Il credito d’imposta è utilizzabile mediante F24 che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia del-le Entrate. In alternativa il credito d’imposta può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi nella dichiarazione dei redditi.L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Rigo G12Colonna 1 (Residuo 2019): indicare il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 152 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3)del Mod. 730/2020, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 28, del Mod. REDDITI PF 2020.Colonna 2 (di cui compensato in F24): indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di pre-sentazione della dichiarazione.

SEZIONE XIII - Altri crediti d’impostaNel rigo G15 vanno indicati i crediti d’imposta diversi da quelli indicati nelle precedenti sezioni.Per indicare più crediti d’imposta, occorre compilare più moduli, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo “Modelli aggiuntivi”, parte II,capitolo 7.Nella colonna 1 (codice) indicare i seguenti codici:‘1’ credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali. Per le parti che si sono avvalse della me-

diazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale) è riconosciuto un creditod’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art. 20 decreto legisla-tivo 5 marzo 2010, n. 28). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di 500,00 euro. In caso diinsuccesso il credito è ridotto della metà. L’importo del credito d’imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all’interessato dal Ministero della giustizia entroil 30 maggio di ciascun anno.Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla datadi ricevimento della predetta comunicazione.Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione con il modello F24 oppure, da parte dei contribuenti non titolari di redditid’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;

‘2’ credito d’imposta Ape. È il credito d’imposta che l’Inps ha riconosciuto ai contribuenti che si sono avvalsi dell’anticipo finanziario agaranzia pensionistica (APE). L’APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità che va restituito a partire dalla ma-turazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto dauna polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativiper la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, al pensionato è riconosciuto dall’Inps un credito d’impostaannuo nella misura massima del 50 per cento dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessiva-mente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed èriconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione;

‘3’ credito d’imposta sport bonus. Ai contribuenti, indicati nella tabella A allegata al decreto del 12 agosto 2020 e al decreto del 15 di-cembre 2020, spetta un credito d’imposta in misura pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell’anno solare2020 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche,anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il credito d’imposta spet-tante è riconosciuto nel limite del 20 per cento del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. I soggetti cheeffettuano tali erogazioni liberali non possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizionidi legge a fronte delle medesime erogazioni.Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite bonifico bancario, bollettino po-stale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;

‘4’ credito d’imposta per bonifica ambientale. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate dal 2020, per interventi su edifici e terreni pub-blici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edi-fici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi at-trezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65 per cento delle eroga-zioni effettuate. Il credito d’imposta spettante è riconosciuto nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile ed è ripartito in tre quoteannuali di pari importo. Le disposizioni attuative sono individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

‘5’ credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica. Per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elet-trica in condivisione o sostenibile è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro a coloro che, contestualmenteall’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, rottamano una seconda autovettura. Il veicolo consegnatoper la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei fa-miliari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essereintestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari. Il credito d’imposta spet-tante è utilizzato entro tre anni a decorrere dall’anno 2020 e compete nel limite delle risorse erariali disponibili pari a 5 milioni di europer l’anno 2020. Le disposizioni attuative sono individuate con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.

Nella colonna 2 (Importo): se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘1’, indicare l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della

giustizia, ricevuta entro il 30 maggio 2021; se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘2’, indicare l’importo indicato nel punto 380 del modello di Certificazione Unica 2021; se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘3’ e si è stati inclusi nella tabella A allegata al decreto del 23 dicembre 2020, indicare l’importo

delle erogazioni liberali effettuate; se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘4’, indicare l’importo delle erogazioni liberali effettuate; se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘5’, indicare l’importo del credito d’imposta spettante.Colonna 3 (Residuo 2019): indicare il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 154 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3)del Mod. 730/2020, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 39, del Mod. REDDITI PF 2020, se in colonna 1 è indicato il codice ‘3’.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Colonna 4 (Rata 2019): indicare l’importo riportato nel rigo 158, colonna 1, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2020,o l’ammontare indicato nel rigo RN32, colonna 3, del Mod. REDDITI PF 2020, se in colonna 1 è indicato il codice 3.Colonna 5 (di cui compensato in F24): se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘1’, indicare il credito d’imposta utilizzato in compensa-zione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

12. QUADRO I - Imposte da compensare Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l’eventuale credito che risulta dal modello 730/2021 perpagare, mediante compensazione nel mod. F24, le imposte non comprese nel modello 730 che possono essere versate con ilmod. F24. In conseguenza di questa scelta il contribuente, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensareper pagare le altre imposte.Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, il contribuente deve compilare e presentare il modello di pagamento F24esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nei termini di cui all’art. 3, comma 1, deldecreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.Il presente quadro può essere compilato anche nel caso di modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’impostache possa effettuare il conguaglio.Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 euro (articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017) è necessariorichiedere l’apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).

Rigo I1Nella casella 1 indicare l’ammontare delle imposte che si intende versare con il modello F24 utilizzando il credito che risulta dal Mod. 730. Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all’importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dalsostituto d’imposta; se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all’importo indicato nella casella 1, il contribuente potràutilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza (sempre con il mod. F24).In alternativa alla compilazione della casella 1, è possibile barrare la casella 2 se si intende utilizzare in compensazione con il modelloF24 l’intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In questo caso l’intero credito non saràrimborsato dal sostituto d’imposta.L’importo del credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione per il pagamento delle altre imposte (importo chepotrebbe non coincidere con quello indicato nel quadro I) è riportato nel prospetto modello 730-3/2021 consegnato al contribuente da chipresta l’assistenza, in particolare nei righi da 191 a 196 (da 211 a 216 per il coniuge). In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all’anno di riferimento, al codice regione e al codice comune,da utilizzare per la compilazione del modello F24.In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura uti-lizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento delle imposte dovute da ciascuno di essi. Per-tanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle imposte dovute dall’altro coniuge. In caso di presentazione del modello 730 integrativo, il contribuente che nel modello 730 originario ha compilato il quadro I e che, entrola data di presentazione del modello 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichia-razione originaria, deve indicare nel quadro I del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione.Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro I nel modello 730 originario, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il creditoche risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del modello integrativo.

13. QUADRO K - Comunicazione dell’amministratore di condominioIl quadro K deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2020, per effettuare i seguentiadempimenti:1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni

condominiali. Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l’obbligo di inviare tramiteraccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d’imposta delle spesesostenute per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deveindicare nella dichiarazione dei redditi: i dati catastali identificativi dell’immobile; gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell’anno 2020 sono statesostenute spese che danno diritto alla detrazione, l’amministratore di condominio indica nel quadro K i dati catastali identificativi delcondominio sul quale sono stati effettuati i lavori;

2) comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare edei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Tale obbligo sussiste anche se lacarica di amministratore è stata conferita nell’ambito di un condominio con non più di otto condomini.

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super condomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali ilcondominio amministrato abbia corrisposto nell’anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo. Non devono essere comunicati i dati relativi: alle forniture di acqua, energia elettrica e gas; agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’IVA gravante sull’acquisto, non superiori complessi-

vamente a euro 258,23 per singolo fornitore;

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predettiimporti e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d’imposta che il condominio è obbligatoa presentare per l’anno 2020.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere ri-portati su tutti i quadri.In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati, utilizzando il campo “Mod. N.”,con un’unica numerazione progressiva.Nei casi in cui l’amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, la comunicazionedeve essere presentata utilizzando il quadro AC che deve essere presentato unitamente al frontespizio del mod. REDDITI 2021 con lemodalità e i termini previsti per la presentazione di quest’ultimo modello.

SEZIONE I - Dati identificativi del condominioNel rigo K1 devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio: nel campo 1, il codice fiscale; nel campo 2, l’eventuale denominazione.

SEZIONE II - Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)In questa sezione vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con rife-rimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l’obbligo della comunicazione al Centro operativo diPescara (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011). Se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della do-manda di accatastamento.

Rigo K2 - Dati catastali del condominioColonna 1 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situato il condominio. Il codice Comune può essere a se-conda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.Colonna 2 (Terreni/Urbano): indicare: ‘T’ se l’immobile è censito nel catasto terreni; ‘U’ se l’immobile è censito nel catasto edilizio urbano.Colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli im-mobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice “Comune catastale”.Colonna 5 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.Colonna 6 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispet-tivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest’ultimava riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.Colonna 7 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo K3 - Domanda di accatastamentoColonna 1 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.Colonna 2 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.Colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l’Ufficio Provinciale dell’Agenzia delleEntrate presso il quale è stata presentata la domanda.

SEZIONE III - Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e serviziNella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l’ammontare complessivo degli acquisti di benie servizi effettuati dal condominio nell’anno solare.La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni eservizi effettuati nell’anno solare. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni del-l’art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipula-zione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di ser-vizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al paga-mento del corrispettivo o quest’ultimo sia stato pagato parzialmente, l’operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emis-sione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all’importo fatturato o pagato.In particolare, nei righi da K4 a K9, devono essere indicati: nel campo 1, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore; nel campo 2, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona

fisica; nei campi da 3 a 7, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati

anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita); nel campo 8 , deve essere indicato l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell’anno solare; nel campo 9, deve essere indicato il codice stato estero.

La presente sezione può non essere compilata da parte dell’amministratore nelle ipotesi in cui sia stata operata dallebanche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato gli interventi di recu-pero del patrimonio edilizio (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 67 del 20 settembre 2018).

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

14. QUADRO L - Ulteriori dati

Redditi prodotti a Campione d’ItaliaIn sede di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019, il legislatore ha innovato le agevolazioni già previste perCampione d’Italia. A seguito di tale modifica, a decorrere dall’anno d’imposta 2018, tutti i redditi prodotti in euro dai contribuenti iscritti neiregistri anagrafici del Comune di Campione d’Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 percento, con un abbattimento minimo di euro 26.000.Si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel mede-simo comune le quali, già residenti nel Comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE)dello stesso Comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.Al fine di godere della nuova agevolazione, il contribuente compilerà il modello 730/2021 nel modo usuale e successivamente indicherà nelquadro L l’ammontare dei soli redditi prodotti in euro, già indicati nei rispettivi quadri A, B, e D, per cui intende usufruire dell’agevolazione.Dall’anno d’imposta 2020 l’imposta netta dovuta dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, re-lativa ai redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri nel periodo in cui si è stati iscritti nei predetti registri, è ridotta nella misura del 50 percento per dieci periodi d’imposta.L’agevolazione si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo al-l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE)n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel set-tore della pesca e dell’acquacoltura. Pertanto, i soggetti per cui l’agevolazione costituisce aiuto di Stato, ai fini della legittimazione dellasua fruizione, sono tenuti all’indicazione dell’aiuto nel prospetto degli “Aiuti di Stato” presente nel modello REDDITI PF3 e quindi non pos-sono utilizzare il modello 730.

Rigo L1 - Redditi prodotti in euro Campione d’ItaliaColonna 1 (Codice): indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in euro;‘1’ redditi dominicali;‘2’ redditi agrari;‘3’ redditi da fabbricati;‘6’ redditi diversi di cui al quadro D. Colonna 2 (Importo): indicare l’ammontare dei redditi prodotti in euro.

Rigo L2 - Redditi prodotti in franchi svizzeri Campione d’ItaliaColonna 1 (Codice): indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in franchi svizzeri;‘1’ redditi dominicali;‘2’ redditi agrari;‘3’ redditi da fabbricati;‘4’ redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati (punto 12 Certificazione Unica 2021);‘5’ redditi diversi di cui al quadro D.Colonna 2 (Importo): indicare l’ammontare dei redditi prodotti in franchi svizzeri.

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AbbreviazioniArt. ArticoloA.s.l. Azienda Sanitaria LocaleCaf Centri di Assistenza Fiscalec.c. Codice CivileCU Certificazione unicaD.L. Decreto leggeD.Lgs. Decreto legislativoD.M. Decreto MinisterialeD.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei MinistriD.P.R. Decreto del Presidente della RepubblicaG.U. Gazzetta UfficialeIci Imposta comunale sugli immobiliImu Imposta municipale unicaIres Imposta sul reddito delle societàIrpef Imposta sui redditi delle persone fisicheIva Imposta sul valore aggiuntoLett. LetteraL. LeggeMod. Modellon. NumeroS.O. Supplemento ordinarioTuir Testo unico delle imposte sui redditiUE Unione Europea

Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturateda dare in locazione

Per l’acquisto, effettuato dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unitàimmobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alladata di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164, od oggettodi interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento con-servativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cuial decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ricono-sciuta all’acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, unadeduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acqui-sto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimocomplessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipen-denti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime.Sono definite invendute le unità immobiliari che, alla data del 12 novembre2014, erano già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per lequali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio co-munque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto av-vio agli adempimenti propedeutici all’edificazione quali la convenzione traComune e soggetto attuatore dell’intervento, ovvero gli accordi similari co-munque denominati dalla legislazione regionale. La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per pre-stazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la costruzione diuna o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabiligià possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle qualisono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spe-se di costruzione sono attestate dall’impresa che esegue i lavori attraversofattura. Tale deduzione è riconosciuta per la costruzione di unità immobiliari,da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali è stato rilasciato il titoloabilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 no-vembre 2014. La deduzione è riconosciuta per le spese attestate nel periodoricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 ed è ripartito in ottoquote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta nel quale av-viene la stipula del contratto di locazione.La deduzione, spetta a condizione che:a) l’unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall’acquisto

o dalla data del rilascio del certificato di agibilità, ovvero dalla data in cuisi è formato il silenzio-assenso di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 380 del2001, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia ca-rattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se,per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve pri-ma del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entroun anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;per gli immobili acquistati prima della pubblicazione del decreto del Mi-nistero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia edelle finanze del 8 settembre 2015, il termine per la conclusione del con-tratto di locazione decorre dal 3 dicembre 2015;

b) l’unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non siaclassificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

c) l’unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E,ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

d) l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe Ao B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazioneenergetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo econo-

mico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;

e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella conven-zione di cui all’articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al mi-nore importo tra il canone definito ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dellalegge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell’articolo 3,comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore elocatario;

g) accertata esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o co-municate.

Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere inusufrutto, anche contestualmente all’atto di acquisto e anche prima dellascadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliariacquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggettigiuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell’al-loggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008,a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesimecondizioni stabilite dal comma 4, lettera e), del decreto-legge 12 settembre2014, n. 133 e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, nonsia superiore all’importo dei canoni di locazione calcolati con le modalitàstabilite dal medesimo comma 4, lettera e). La deduzione è ripartita in ottoquote annuali di pari importo, a partire dall’anno nel quale avviene la stipuladel contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscalipreviste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. Per ulterioriapprofondimenti si rinvia al decreto del Ministero delle infrastrutture e deitrasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze del 8 settembre 2015,pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2015 e alla circolaredell’Agenzia delle entrate n. 3 del 2 marzo 2016.

Adozione di minori stranieriÈ deducibile il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi perl’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificatenell’ammontare complessivo dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incaricodi curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenutenell’art. 3 della legge 476 del 1998.L’albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le ado-zioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con deliberadel 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 otto-bre 2000 e successive modificazioni. L’albo degli enti autorizzati è, comun-que, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibiliall’assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o tradu-zione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno al-l’estero, all’eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia statacurata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all’adozione del mi-nore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguen-do le indicazioni riportate nel par. 3 della parte II delle istruzioni.

Addizionale regionale casi particolariLa Regione Veneto ha previsto un’aliquota agevolata dello 0,9% a favore di: soggetti con disabilità ai sensi dell’art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104,

con un reddito imponibile per l’anno 2020 non superiore ad euro 45.000.In tal caso, per usufruire dell’agevolazione, occorre indicare il codice ‘2’nella casella “Casi particolari addizionale regionale” presente nel riquadrodel domicilio fiscale;

contribuenti con un familiare con disabilità ai sensi della citata legge n.104/1992, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l’anno 2020non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora la persona condisabilità sia fiscalmente a carico di più soggetti l’aliquota dello 0,9% siapplica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a ca-rico, non sia superiore ad euro 45.000,00. In presenza di queste condi-zioni, per usufruire dell’aliquota agevolata dell’0,9, occorre indicare ilcodice ‘1’ nella casella “Casi particolari addizionale regionale” presentenel riquadro del domicilio fiscale.

La Regione Basilicata ha previsto un’aliquota agevolata del 1,23% a favoredei contribuenti con un reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 eu-ro, che abbiano due o più figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata siapplica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nelloscaglione di reddito sopra indicato. Solo in quest’ultima ipotesi va compilatala casella “Casi particolari addizionale regionale”, presente nel riquadro deldomicilio fiscale, indicando il codice ‘1’.La Regione Lazio ha previsto un’aliquota agevolata dell’1,73% a favore deicontribuenti: con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale Irpef non supe-

riore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a ca-

IV. APPENDICE

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

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rico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la sommadei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro. Solo in quest’ultimaipotesi va compilata indicando il codice 1 la casella “Casi particolari ad-dizionale regionale” presente nel riquadro del domicilio fiscale. La predettasoglia di reddito è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio a carico oltre ilterzo;

con un reddito imponibile non superiore a euro 50.000,00 ed aventi fi-scalmente a carico uno o più figli con disabilità. Qualora il figlio con disa-bilità sia a carico di più soggetti, l’aliquota agevolata del 1,73 % si applicasolo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionaleregionale, non sia superiore ad euro 50.000. Solo in quest’ultima ipotesiva compilata indicando il codice 1 la casella “Casi particolari addizionaleregionale” presente nel riquadro del domicilio fiscale;

ultrasettantenni con disabilità ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio1992, n. 104, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponi-bile non superiore a 50.000,00 euro. In tal caso, per fruire dell’aliquotaagevolata, nella casella “Casi particolari addizionale regionale” presentenel riquadro del domicilio fiscale occorre indicare il codice 2.

La Regione Liguria ha previsto un’aliquota agevolata dell’1,23% a favoredei contribuenti italiani o comunitari provenienti da altre zone italiane o este-re di età inferiore ai 45 anni che hanno trasferito la propria residenza in uncomune ligure nel corso del 2018 e che la mantengono per tutto il periododi vigenza dell’agevolazione. In tal caso, per fruire dell’aliquota agevolata, nella casella “Casi particolariaddizionale regionale” presente nel riquadro del domicilio fiscale occorreindicare il codice 3.

Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricolturaL’art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, modificato dall’art.66 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che non si applica, ai soli finidelle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (pre-vista rispettivamente nella misura dell’80 per cento e del 70 per cento) peri periodi d’imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usiagricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che: non hanno ancora compiuto quaranta anni; hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professio-

nale, anche in forma societaria. In quest’ultimo caso, la maggioranza dellequote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possessodelle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionalesi possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, aifini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertarel’acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell’affit-tuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

Attività agricoleAi fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal

terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo distrutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla pro-duzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzionestessa insiste;

c) le attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile, dirette allamanipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione evalorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti pre-valentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamentodi animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro dellepolitiche agricole e forestali. Si considerano altresì produttive di redditoagrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fontirinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti daproduzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodottichimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fon-do, nonché le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzinei limiti di cui all’art. 32, c. 2, lett. b).

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la partedi reddito imputabile all’attività eccedente è considerata reddito d’impresada determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II deltitolo II del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presentemodello.Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio,piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizioneposta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produ-zione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produ-zione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura.Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientranonel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani obancali.

Calcolo delle plusvalenzeAi fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazioneedificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deveessere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sullabase della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie dioperai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommatal’eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di suc-cessione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiaratonelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, au-mentato di ogni altro costo inerente. Al costo così determinato e rivalutatodeve essere aggiunta l’Invim e l’imposta di successione pagata. A partire dall’anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazionedella plusvalenza in luogo del costo d’acquisto o del valore dei terreni edi-ficabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, pre-vio pagamento di un’imposta sostitutiva, che dal 1° gennaio 2020 è pariall’11%. L’amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stimagiurata e dei dati identificativi dell’estensore richiedendoli al contribuente ilquale, pertanto, è tenuto a conservarli.I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effetti-vamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere por-tati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo dellaplusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

Compensi percepiti per attività sportive dilettantisticheSono previste particolari modalità di tassazione relativamente: alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi

erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI,dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministero delle politiche agricolealimentari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia le compe-tenze dell’ex ASSI e di conseguenza quelle dell’ex Unione Nazionale perl’Incremento delle Razze Equine (UNIRE)), dagli enti di promozione spor-tiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua fi-nalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;

ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continua-tiva di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resiin favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bandee filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successivemodificazioni) è previsto che: i primi 10.000 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta

non concorrono alla formazione del reddito; sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta

(con aliquota del 23%); sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d’acconto (con ali-

quota del 23%).La parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorrealla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione dellealiquote per scaglioni di reddito.Si precisa che sono esclusi dall’imposizione i rimborsi di spese documentaterelative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasionedi prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Comuni ad alta densità abitativaNell’ambito applicativo delle agevolazioni previste dall’ articolo 8 della leggen. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in lo-cazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in se-de locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni deiconduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei co-muni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successivemodificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati: nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli,

Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con glistessi;

negli altri comuni capoluoghi di provincia; nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera

CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;

nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti prece-denti;

nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti pre-cedenti;

nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi telluricidei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provvedaogni 24 mesi all’aggiornamento dell’elenco dei comuni ad alta densità abi-tativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all’aggiornamento pe-riodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l’immobile non rientri piùnell’elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso

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a fruire dell’agevolazione fiscale prevista ai fini dell’Irpef sin dall’inizio delperiodo d’imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

Condizioni per essere considerati residentiLe persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono con-siderate residenti in Italia ai fini tributari:1. soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior

parte del periodo d’imposta;2. soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per

la maggior parte del periodo d’imposta (il domicilio di una persona è nelluogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi,art. 43 c.c.);

3. soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza perla maggior parte del periodo d’imposta (la residenza è il luogo in cui lapersona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d’imposta sesussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metàdel periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno e il decesso o la nascita e lafine dell’anno.La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale al-l’iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificatoanche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorioitaliano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italiai propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre consideratiresidenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle ana-grafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un re-gime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.

Credito d’imposta per canoni di locazione non percepitiL’art. 26 del Tuir dispone che, con riferimento ai contratti di locazione stipulatifino al 31 dicembre 2019, per le imposte versate sui canoni venuti a sca-denza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del pro-cedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciutoun credito d’imposta di pari ammontare. Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le im-poste pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la di-chiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in baseall’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale diconvalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggioriimposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della renditacatastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagliuffici.Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante non rileva, invece, quantopagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.Attenzione: l’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoniper i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, com-porterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata(salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile ri-determinato, anche nell’ipotesi di contratto di locazione per il quale il con-tribuente abbia deciso di avvalersi dell’opzione per la “cedolare secca”. Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiara-zione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giuri-sdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinariodi prescrizione decennale.In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’im-posta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentareagli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati,apposita istanza di rimborso.Per quanto riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la ride-terminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di pre-scrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolocon riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma nonoltre quelle relative ai redditi 2010, sempreché per ciascuna delle annualitàrisulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento diconvalida dello sfratto conclusosi nel 2020.

Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazioneSe il contribuente non fa valere l’eccedenza risultante dalla precedente di-chiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva o se questa non èpresentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rim-borso presentando un’apposita istanza agli uffici dell’Agenzia delle Entratecompetenti in base al domicilio fiscale.Resta fermo che se il contribuente nell’anno successivo a quello in cui dalladichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, nonpresenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nellaprima dichiarazione successivamente presentata.

Eventi eccezionaliI contribuenti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativiall’adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai se-guenti codici:

1 per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l’articolo 20, com-ma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di treanni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro unanno dalla data dell’evento lesivo, con conseguente ripercussione anchesul termine di presentazione della dichiarazione annuale;

15 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell’assistenza fiscale non sonoapplicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delledichiarazioni dei redditi. Infatti, l’applicazione di tali proroghe non è attuabilein un sistema complesso, quale quello dell’assistenza fiscale che vede coin-volti, oltre al contribuente e all’amministrazione finanziaria, anche i sostitutid’imposta, i Centri di assistenza fiscale e i professionisti.

Familiari a carico - Casi particolari di compilazionedella casella F1

Si precisa che, anche se le detrazioni per familiari a carico, non prevedo-no una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 delprospetto “Familiari a carico” deve, comunque, essere compilata per con-sentire al soggetto che presta l’assistenza fiscale l’applicazione al primofiglio in caso di mancanza del coniuge, della detrazione prevista per que-st’ultimo se più favorevole.Si illustrano i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari:1. Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto

matrimonio il 31 luglio 2020 e da tale data sia divenuto a carico del proprioconiuge.Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fi-scalmente per i primi sette mesi la qualifica di “secondo figlio”, mentreper i successivi cinque mesi esso assume la veste di “primo figlio”.Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto “Familiari a carico” oc-corre compilare due caselle F1 e, conseguentemente, compilare due di-stinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione delprimo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto ma-trimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l’altro per rappresen-tare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell’altrofiglio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i qualiquest’ultimo viene considerato “primo figlio”.

2. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell’anno.Qualora nel corso dell’anno 2020 si sia verificata una variazione dellapercentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del pro-spetto “Familiari a carico” occorre procedere come precisato nel casoprecedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispon-dente ai diversi periodi.In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscal-mente a carico ed, in particolare, nella casella F1 relativo al primo pro-spetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%)e nella casella F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) ela relativa percentuale di spettanza (100%).

3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a ca-rico nel corso del mese di luglio dell’anno 2020.Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nelcorso dell’anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio peril periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il pe-riodo successivo al suo decesso.Nella compilazione del prospetto “Familiari a carico” occorre tenere pre-sente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell’anno,nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscaledel coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (inquesto caso 7) in corrispondenza della colonna “mesi a carico”.Per il primo figlio occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va qua-lificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando “7” nellacolonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nellacasella “percentuale” va riportata la lettera “C” ed il numero dei mesi cor-rispondenti al secondo periodo dell’anno (in questo caso 5) nella colonnarelativa al periodo in cui spetta la detrazione.Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cuiva riportato il numero “12” quale numero di mesi a carico, non essendointervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell’anno 2020.

Immobili inagibiliNei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, peri-colanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica(non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una pro-cedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinal’ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la va-riazione dell’accertamento catastale.Tale procedura consiste nell’inoltro ai competenti uffici dell’Agenzia delleEntrate, di una denuncia di variazione, corredata dall’attestazione degli or-gani comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio,con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni suc-

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cessivi; ciò, naturalmente, sempreché l’unità immobiliare non sia di fatto uti-lizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice3 nella colonna 7 del quadro B relativa ai casi particolari, devono dichiararela nuova rendita attribuita dai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate e,in mancanza, la rendita presunta.Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il redditodi dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondoi criteri ordinari.L’obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno se l’im-mobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risultada un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l’inagibilità to-tale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l’evento calamitoso si sia ve-rificato nel corso del 2020 è necessario compilare due righi per lo stessoimmobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed unaltro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilitàdell’immobile) indicando in colonna 7 il codice 1 e barrando la casella di co-lonna 8 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

Indennità di esproprioCon tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre sommedi cui all’art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepitea titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimentoespropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessisu tali somme e la rivalutazione.Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all’espro-priazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando il-legittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente arealizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione diun provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolodi risarcimento per la privazione del suolo stesso.In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono esseredichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad areedestinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane al-l’interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968,definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pub-blica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e suc-cessive modificazioni.Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le in-dennità percepite in relazione all’esproprio di aree diverse da quelle indicate(quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall’uso cui sono destinate.Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o adaltro titolo nell’ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comun-que riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione co-attiva conseguente a occupazioni d’urgenza divenute illegittime, come avantiindividuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensidell’art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto,determinate secondo i criteri di cui all’art. 68, comma 2, ultimi due periodi,del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce “Calcolo delle plusvalenze”.Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse daquelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle sommeda cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell’art. 11,comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all’art. 67del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennitàdi servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietàdel cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta dicui all’art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì,essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme re-lative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né leindennità aggiuntive spettanti ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. n. 865del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terrenoespropriato.Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimentiforniti dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio1998.

LottizzazioneQuesta voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plu-svalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett, a), del Tuir.Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibiledall’art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commidell’art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolaren. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, insede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, haprecisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni,ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal fraziona-mento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione con-temporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale,turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione del-le opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondariedell’insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamenteconsiderata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l’edificabilità di terreni,anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.A tal fine si richiama l’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che defi-nisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terrenianche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il fraziona-mento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro ca-ratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e allasua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazioneo la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad ele-menti riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazionea scopo edificatorio.

Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale

L’art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22dicembre 1986, n. 917 prevede che si detrae dall’imposta lorda, e fino allaconcorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’am-montare complessivo non superiore a 2.582,28 euro. Deve trattarsi di onerisostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quotedi rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggettiresidenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità eu-ropea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggettinon residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibiread abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nellaquale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rile-vano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata aisensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente puòattestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicatonei registri anagrafici.Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzatiin conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi unanuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cuiall’art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che venganorispettate le seguenti condizioni: l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il con-

tribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente; l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal

termine dei lavori di costruzione; il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il pos-

sesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero neidiciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; se invecesi tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1° dicembre 2007, i terminisono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori dicostruzione.Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell’im-mobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale inservizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di poliziaad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di poliziaad ordinamento civile.La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativioneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti dimutuo ipotecari stipulati ai sensi dell’art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998e limitatamente all’ammontare di essi riguardante l’importo del mutuo effet-tivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile.In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il li-mite di 2.582,28 euro, si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi,oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativiai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale di cui al-l’art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di duratadei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di seimesi successivi al termine dei lavori stessi.Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta succes-sivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato per abitazione principale.Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi dilavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell’unità immo-biliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessacomporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di con-clusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica delladichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate.La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare daadibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previstodal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in ma-teria edilizia che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso (salva lapossibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il ter-mine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delleEntrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabiliesclusivamente all’Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni

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amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costru-zione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di sti-pula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo nonsono rispettati.Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a ri-chiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi pas-sivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal qualerisulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la co-struzione dell’immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioniamministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie dellefatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell’immobilestesso.Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appenaillustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8settembre 1999, n. 211).Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolatisull’importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spe-se relative alla costruzione dell’immobile. Pertanto, nel caso in cui l’ammon-tare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate ladetrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuoeccedente l’ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anniprecedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nellaSezione II “Redditi soggetti a tassazione separata” del quadro D.

Oneri sostenuti dalle società sempliciI seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal redditocomplessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazioneagli utili: somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso

gli uffici elettorali; contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo

per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo di-chiarato;

indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di leggeal conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adi-biti ad uso diverso da quello di abitazione;

Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d’im-posta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci sono riconosciute, inoltre, proporzionalmente alla quota dipartecipazione agli utili, detrazioni d’imposta: nella misura 19 per cento per i seguenti oneri:

– interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;– interessi passivi fino a 2.065,83 euro complessivi, per mutui ipotecari

stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l’acquisto di altri immobili;– interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 2.582,28

euro per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manuten-zione, restauro e ristrutturazione degli edifici;

– spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patri-monio storico, artistico e archivistico;

– erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli entilocali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucrosvolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazionedi rilevante valore culturale e artistico;

– erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, difondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo dilucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

– erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interessenazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasfor-mazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’art.1 del D. Lgs. 29giugno 1996, n. 367;

– erogazioni liberali fino a 2.065,83 euro a favore di popolazioni colpiteda calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti inaltri Stati;

– costo specifico o valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in basead apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli entilocali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucrosvolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazionedi rilevante valore culturale e artistico;

– erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo nonsuperiore a 1.300 euro;

– erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 percento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cul-tura La Biennale di Venezia;

nella misura del 26 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euroa favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestiteda fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri;

nella misura del 30 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euroa favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delleassociazioni di promozione sociale;

nella misura del 35 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euroa favore delle organizzazioni di volontariato;

nella misura del 36 o 50 per cento per le spese riguardanti gli interventidi recupero del patrimonio edilizio;

nella misura del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi relativialla sistemazione a verde (c.d. bonus verde)

nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di mo-bili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzatiall’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;

nella misura del 50, 65, 70, 75, 80 e 85 per cento per le spese sostenuteper gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche;

nella misura dell’80 e dell’85 per cento per le spese sostenute per gli in-terventi volti contemporaneamente al risparmio energetico e alla riduzionedel rischio sismico;

nella misura del 50, 55, 65, 70 e 75 per cento per le spese riguardanti gliinterventi finalizzati al risparmio energetico;

nella misura del 90 per cento per le spese riguardanti gli interventi fina-lizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistentiubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2aprile 1968, n. 1444.

La deducibilità e la detrazione dal reddito complessivo dei singoli soci dioneri diversi da quelli elencati è effettuata nel modello REDDITI PF.

Periodo di lavoro - casi particolariNei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che preve-dono prestazioni “a giornata” (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agri-coli) le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresinel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapportidi lavoro devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistentetra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative daicontratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali ap-plicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Ilrisultato del rapporto, se decimale, va arrotondato all’unità successiva.In caso di indennità o somme erogate dall’INPS o da altri Enti le detrazioniper lavoro dipendente spettano nell’anno in cui si dichiarano i relativi redditi.In tali casi nel rigo C5 colonna 1 vanno indicati i giorni (la cui somma nonpuò essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anchese relativi ad anni precedenti.Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo adanni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto,se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accade-mico, la detrazione spetta per l’intero anno; se, invece, è stata corrispostain relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo difrequenza obbligatoria prevista.Per l’indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare nel rigo C5 colonna1 sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuenteha percepito l’indennità di disoccupazione.Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il dirittoalle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoroper i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

Proventi sostitutivi e interessiI proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessionedei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a ti-tolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quellidipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gliinteressi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa ca-tegoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i creditisu cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzatigli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati di-chiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l’indennitàdi disoccupazione, la mobilità, l’indennità di maternità, le somme che deri-vano da transazioni di qualunque tipo e l’assegno alimentare corrisposto invia provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all’Autoritàgiudiziaria.Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella per-dita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella Sezione II “Redditisoggetti a tassazione separata” del quadro D al rigo D7.

Redditi esenti e rendite che non costituiscono redditoAi fini dell’esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie cor-risposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Co-stituzionale): le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio

di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complementononché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminaledel servizio);

le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva pres-so l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nellaPolizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigilidel Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato

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luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servi-zio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono altresì esenti: la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo

1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544; l’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n.

223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative; l’assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non

lavoratrice; le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di

cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivilasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace inoccasione di esercitazioni combinate o isolate;

le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi dive-nuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristicio di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità cor-risposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della crimi-nalità organizzata;

gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle univer-sità, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblicie dalle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993,n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall’Enea e dall’ASI;

gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale di cui aldecreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti: le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al

decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari equelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province auto-nome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;

le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzioneuniversitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano, in base alla L. 30 no-vembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento edelle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per at-tività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;

le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma“Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeoe del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n.576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le sommeaggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo com-plessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;

le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltàdi medicina e chirurgia;

borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata non-ché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998, n. 407);

le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fon-dazione Articolo 34 (art. 1, comma 285, legge 11 dicembre 2016, n. 232;

per l’intera durata del programma «Erasmus +», le borse di studio per lamobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università edelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, letteraa), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Con-siglio, dell’11 dicembre 2013;

per proventi ricevuti a titolo di contributi in natura per progetti di innova-zione sociale (art. 5-ter decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertitocon modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58);

bonus cultura diciottenni (art. 1, comma 358, della legge 27 dicembre2019, n.160);

buoni viaggio e servizio noleggio con conducente (art. 90, comma 1 letteraa), ultimo periodo, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, conmodificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126);

indennità in favore dei lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemio-logica da COVID-19 (art. 84, comma 12, primo periodo, decreto-legge 19maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio2020, n. 77);

indennità in favore dei lavoratori domestici (art. 85, comma 3, primo pe-riodo, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazionidalla legge 17 luglio 2020, n. 77);

indennità lavoratori marittimi (art. 10, comma 2, primo periodo, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126);

indennità lavoratori del settore agricolo (art. 30, decreto-legge 17 marzo2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27– art. 84, comma 7, decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito,con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);

indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38, decreto-legge 17 marzo2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27– art. 84, comma 10, decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito,con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);

indennità in favore dei lavoratori sportivi (art. 12, comma 1, secondo pe-riodo, decreto-legge 14 agosto 2020 , n. 104, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - art. 98, comma 1, secondo

periodo, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifica-zioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; art. 17, comma 1, decreto-legge28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 di-cembre 2020, n. 176);

indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art.29, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dallalegge 24 aprile 2020, n. 27 – Art. 84, comma 5, decreto-legge19 maggio2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);

indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termalie dello spettacolo (art. 15, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176);

indennità lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali dellospettacolo e per gli incaricati delle vendite (art. 15-bis, comma 9, decre-to-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge18 dicembre 2020, n. 176);

indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coor-dinata e continuativa (art. 27, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-vertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84,comma 1, decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-dificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);

indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (art. 28,decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla leg-ge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84, comma 4, decreto-legge19 maggio2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);

indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 aldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (art. 44-bis, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dallalegge 24 aprile 2020, n. 27);

i premi della lotteria degli scontrini e istituzione di premi speciali per il ca-shless (art. 19, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con mo-dificazioni dalla legge19 dicembre 2019, n. 157);

premio ai lavoratori dipendenti (art. 63, comma 1, decreto-legge 17 marzo2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);

somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei di-ritti dell’uomo (art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Le rendite Inail, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea as-soluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai finifiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga naturacorrisposte da organismi non residenti.Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall’Ente previdenzialeestero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul la-voro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovrannoprodurre all’Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti – Settore Inter-nazionale – Ufficio Cooperazione Internazionale – un’autocertificazione nellaquale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale au-tocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presen-tata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

Rinegoziazione di un contratto di mutuoIn caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l’acquisto di propriaabitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del con-tratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d’interesse. In tal casole parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite im-mobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazionedegli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (in-crementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessidel semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la con-versione nonché degli oneri susseguenti all’estinzione anticipata della prov-vista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anchenel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente origi-nario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto dimutuo a seguito di accollo.

Società semplici e imprese familiari in agricolturaLe società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei red-diti, compilano il Mod. REDDITI Società di persone ed equiparate, indicandoil reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualorane siano anche proprietarie.Il socio che intende avvalersi dell’assistenza fiscale compila il Mod. 730, in-dicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. REDDITI So-cietà di persone ed equiparate, per il reddito agrario e, qualora i terreni sianoin proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale.In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalitàpreviste dall’art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolaredella medesima impresa non può avvalersi dell’assistenza fiscale, ma è te-nuto a presentare il Mod. REDDITI Persone fisiche indicando la quota spet-tante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall’atto di costituzionedell’impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito do-minicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari par-tecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dalpredetto atto di costituzione dell’impresa familiare, nonché ad attestare che

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le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effetti-vamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel pe-riodo d’imposta.Gli altri componenti l’impresa familiare, diversamente dal titolare, possonopresentare il Mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del red-dito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre la propria quotadi proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizioLa detrazione d’imposta riconosciuta in relazione ai lavori di recupero delpatrimonio edilizio spetta a fronte delle spese sostenute, ed effettivamenterimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenzialie sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, ancherurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel terri-torio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo(ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazioneo comodato), l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recu-pero edilizio.Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o de-tentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché sostenga le spese e lefatture e i bonifici siano a lui intestati.Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui alD. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successivemodificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anchedella detrazione d’imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazionein questione sono: manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali); manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire

contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in al-cune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);

opere finalizzate alla cablatura degli edifici; opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico; opere finalizzate al risparmio energetico; opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica; interventi di messa a norma degli edifici; opere interne; opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi; opere finalizzate alla prevenzione d’infortuni domestici; realizzazione di parcheggi pertinenziali; interventi di bonifica dall’amianto; sistemazione a verde; recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per: progettazione dei lavori; acquisto dei materiali; esecuzione dei lavori; altre prestazioni professionali richieste dal tipo d’intervento; relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti; perizie e sopralluoghi; imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le con-

cessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori; oneri di urbanizzazione; la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la si-

curezza statica del patrimonio edilizio; altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi

e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditirelativa all’anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che: per gli interventi iniziati a partire dal 14 maggio 2011, il contribuente indichi

nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile, gliestremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio,contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore, e gli altri datirichiesti ai fini del controllo della detrazione;

per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, il contribuente abbiatrasmesso al Centro Operativo di Pescara la comunicazione preventivadi inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catastoo per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in rela-zione alla quale s’intende fruire della detrazione. Per gli interventi iniziatidal 1° gennaio al 13 maggio 2011 tale comunicazione non è necessariase sono stati indicati i dati catastali dell’immobile nella dichiarazione deiredditi relativa al 2011;

le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risultila causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario delladetrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a fa-

vore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall’art. 1 della L. 449/97.

Non è necessario attestare mediante bonifico bancario: le spese relative agli oneri di urbanizzazione; le ritenute di acconto operate sui compensi; l’imposta di bollo; i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio

lavori.Nel caso in cui per gli oneri corrisposti ai Comuni il pagamento avvengacomunque mediante bonifico si consiglia di indicare nella motivazione delbonifico il Comune come soggetto beneficiario e la causale di versamento(ad esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, etc.). Si consiglia, inoltre, dinon utilizzare l’apposito modulo predisposto dalla banca o dall’ufficio postaleper il bonifico riferito agli interventi edilizi.Il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta dell’Ufficio, i docu-menti individuati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entratedel 2 novembre 2011: abilitazioni amministrative richieste in relazione allatipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunica-zione di inizio lavori); se non è previsto alcun titolo abilitativo, dichiarazionesostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavoried attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili;per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; ricevutedi pagamento dell’Ici; delibera assembleare di approvazione dell’esecuzionedei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, etabella millesimale di ripartizione delle spese; in caso di lavori effettuati daldetentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione diconsenso del possessore all’esecuzione dei lavori; comunicazione preven-tiva all’Asl, se dovuta, indicante la data di inizio dei lavori; fatture e ricevutefiscali comprovanti le spese sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento.Per quanto riguarda gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, per iquali era previsto l’invio al Centro Operativo di Pescara della comunicazionepreventiva di inizio lavori, si precisa che la trasmissione del modulo di co-municazione deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non neces-sariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese diristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all’inviodel modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative perl’esecuzione dei lavori.In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni nonè necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che,ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all’anno nel corsodel quale sono state sostenute (criterio di cassa). In presenza di una pluralitàdi soggetti aventi diritto alla detrazione e dell’indicazione sul bonifico ban-cario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di co-municazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al CentroOperativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell’ipotesi in cuinon ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonificobancario se nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene espostoil codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispettodelle altre condizioni. Il contribuente ha l’obbligo di conservare ed esibire,a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscaliidonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli in-terventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è statoeseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione. In luogodi detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni ladetrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi unacertificazione dell’amministratore del condominio che attesti di avere adem-piuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tenerconto ai fini della detrazione. In tutti i casi descritti, va indicato il codice fi-scale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto deldichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contito-lare di diritto reale sull’immobile); in caso di interventi sulle parti comuni diedifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio odella cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorennicon disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenutefino al completamento della scuola secondaria di secondo grado in favoredei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento(DSA), per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici infor-matici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento,nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunica-zione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle linguestraniere.La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente acarico sia per il contribuente stesso.Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un cer-tificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o struttureaccreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170,che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa èsostenuta nell’interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA. La de-

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trazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi egli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticorisulti dalla certificazione di cui al comma precedente ovvero dalla prescri-zione autorizzativa rilasciata da un medico e che le spese sostenute sianodocumentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscaledel soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.Si considerano strumenti compensativi, gli strumenti didattici e tecnologiciche sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplifi-cativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunnie degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministro per l’Istruzione,dell’Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669: la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito d’ascolto; il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli

appunti della lezione; i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono

la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento dellarilettura e della contestuale correzione degli errori;

la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, map-

pe concettuali, etc.Si considerano sussidi tecnici ed informativi le apparecchiature e i dispositivibasati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esem-pio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamentefabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione in-terpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’informazione ealla cultura.

Spese sanitarie detraibiliÈ possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per: prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; acquisto o affitto di protesi sanitarie; prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per

visite e cure di medicina omeopatica); ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ri-

covero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazionenon spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, masolo per le spese mediche che devono essere separatamente indicatenella documentazione rilasciata dall’Istituto (nel caso di ricovero di anzianodisabile portatore di handicap vedere le istruzioni del rigo E25);

acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici); spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio ap-

parecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna)purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spe-sa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrasse-gnato dalla marcatura CE (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del13/05/2011);

spese relative al trapianto di organi; importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute

nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento anche per lespese di assistenza specifica sostenute per: assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia,

laserterapia ecc.); prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale

di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclu-sivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;

prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenzialidi nucleo;

prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione

e/o di terapia occupazionale; importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute

nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali soprae-lencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte diun medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la fi-gura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circo-lare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Documentazione da conservarePer le spese indicate nei righi E1, E2, E3, ed E25 occorre conservare ladocumentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme.Ad esempio: per le spese mediche generiche e acquisto di farmaci anche omeopatici:

– relative all’acquisto di medicinali, occorre conservare gli scontrini fiscaliparlanti in cui sono indicati la natura e quantità dei medicinali acquistati,il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il co-dice fiscale del destinatario dei medicinali;

– relative ai certificati medici per usi sportivi, per la patente, per l’aper-

tura e chiusura di malattie o infortuni, per pratiche assicurative e le-gali occorre conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dalmedico;

per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute, in-testate alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risultaa carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere, anche una certificazionedel medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informaticoè volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione delsoggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L.n. 104 del 1992 o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal me-dico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla qua-le risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informaticoe la menomazione di cui è affetto il soggetto, richiesta dal D.M. 14 mar-zo 1998 per l’aliquota IVA agevolata. Nonché una certificazione atte-stante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata oprogressiva rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge n.104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini delriconoscimento dell’invalidità di guerra di cui all’art. 14 del T.U. n. 915del 1978 e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare ilprovvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privi-legiata. È possibile autocertificare il possesso della documentazione at-testante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personalidi disabilità;

per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esentila certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indica-zione dell’eventuale codice numerico identificativo, il certificato medicoche attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero au-tocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione, il modello 730-3 o REDDITI dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovatocapienza nell’Irpef del soggetto affetto dalla malattia, le fatture, le ricevutefiscali ed eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state so-stenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche conapposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documentia questo intestati, l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spe-se attribuibili al familiare. Se il soggetto non ha presentato alcuna dichia-razione non essendovi tenuto, conserva l’autocertificazione del soggettoaffetto da patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la di-chiarazione.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla documentazione da con-servare si rinvia alla circolare n. 7/E del 27 aprile 2018.

Spese mediche all’esteroLe spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime diquelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conser-vata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero siapure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che dan-no diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da unatraduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in in-glese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita acura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversada quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provinciadi Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta,rispettivamente, in francese o in tedesco.La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno puònon essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente, residentenella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

Spese sanitarie per persone con disabilitàTra le spese sanitarie rientrano le: spese per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla

locomozione e al sollevamento di persone con disabilità riconosciute tali aisensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazionesull’intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:– l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi

per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti dellacolonna vertebrale;

– le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza dellapersona con disabilità(spesa di accompagnamento). In questo caso re-sta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate duranteil predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto aduna detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;

– l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;– la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;– la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche

esterne ed interne alle abitazioni;– l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per

disabili.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

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Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parteche eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anchedella detrazione del 36 o del 50 per cento per le spese sostenute per in-terventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi daE41 a E53)

spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le pos-sibilità d’integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’art.3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’ac-quisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);

spese per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilitàcon ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazionesull’intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l’acquisto dimotoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1,lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle sud-dette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedite capacità motorie permanenti, ad eccezione del caso in cui la pa-tologia stessa escluda o limiti l’uso degli arti inferiori, devono risultare dalla cer-tificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art.4 della legge n. 104 del 1992, o da altre commissioni mediche pubbliche inca-ricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.I certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate ai sensi dell’art. 4del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, oltre ad accertare lo stato d’invaliditàcivile, sordità, cecità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilireanche se sono soddisfatti i requisiti per poter chiedere il contrassegno diparcheggio per disabili e se sono soddisfatti quelli richiesti dalle norme fiscaliper poter fruire delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli. Essi sono rilasciatiin due distinte versioni. La prima copia riporta le indicazioni sopra espostein forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione “Omissis” e in-dica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi(art. 8 della legge n. 449/1997, art. 30, comma 7, della legge 388/2000, art.6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000).Per i verbali privi di tali riferimenti normativi il contribuente, per accedere aibenefici fiscali, dovrà richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emessodalla Commissione medica integrata di cui all’art. 20, del decreto-legge 1°luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,n. 102, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere ine-quivocabilmente la spettanza delle agevolazioni. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autovei-coli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti (legge 3 aprile2001, n.138) e dei sordi, (legge 26 maggio 1970, n. 381).La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall’adattamento, anche:1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta

l’indennità di accompagnamento;2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come de-finito dall’art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie checomportano una limitazione permanente della deambulazione.La gravità dell’handicap deve essere certificata con verbale dalla commis-sione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della L. n. 104 del1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato diattribuzione dell’indennità di accompagnamento, emesso dalla commissioneper l’accertamento dell’invalidità civile.Per le persone con disabilità che non risultano contemporaneamente “affettida grave limitazione della capacità di deambulazione”, le “ridotte o impeditecapacità motorie permanenti” sussistono ogni qualvolta l’invalidità accertatacomporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patolo-gie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto,non si rende necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita ca-pacità motoria sul certificato di invalidità.Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano“ridotte o impedite capacità motorie permanenti” la cui valutazione richie-dendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli ufficidell’Agenzia delle Entrate.In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte oimpedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cuiall’art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avan-zata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazioneaggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite ca-pacità motorie permanenti, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 449 del 1997.Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambioautomatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale dicui all’articolo 119 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che allastruttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione aseguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento deitrasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano: pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico; scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico; braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;

paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico; sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l’accesso nel-

l’abitacolo della persona con disabilità; sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno; sportello scorrevole.Qualora a causa della natura dell’handicap i veicoli necessitino di adatta-menti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmenteessere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tral’handicap e la tipologia di adattamento.I grandi invalidi di guerra di cui all’art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggettiad essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono as-soggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita aisensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente ladocumentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al mo-mento della concessione dei benefici pensionistici.La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà esserefornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei terminiprevisti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticatase accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sotto-scrittore) attestante che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità mo-torie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitarieffettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità, considerato chenon compete al singolo la definizione del tipo dell’invalidità medesima.Si precisa che per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie perma-nenti, titolari di patente speciale, la detrazione per le spese di acquisto diveicoli con obbligo di adattamento spetta sempreché il veicolo sia adattatoal sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna deivicoli, per consentire al disabile di guidare. Invece, per i soggetti con impe-dite o ridotte capacità motorie, non titolari di patente speciale, la detrazionespetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della car-rozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l’accompa-gnamento del disabile.Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di: motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci

di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducenteed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);

motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al tra-sporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posticompreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);

motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasportodi determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzatidall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a talescopo (lett. f) - art. 53).

I non vedenti e i sordi non possono fruire della detrazione per l’acquisto dimotoveicoli.Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono: autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo

nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a); autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva

a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a bat-teria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere almassimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c);

autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determi-nate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’esseremuniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art.54, lett. f);

autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati perma-nentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette personeal massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m).

Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’esteroVanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti dacontribuenti residenti in Italia:a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le

doppie imposizioni;b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le dop-

pie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettatia tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;

c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le dop-pie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettatia tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per leimposte pagate all’estero a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 165 del Tuir. Neicasi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anchenello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese,non ha diritto al credito d’imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nelloStato estero. Il rimborso va chiesto all’autorità estera competente in basealle procedure da questa stabilite.Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che ri-guardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residentiin Italia.

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Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell’elenco o prove-nienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.1. StipendiPer quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, inquasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio,Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è previstala tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente leseguenti condizioni: il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per

meno di 183 giorni; le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia; l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il

datore di lavoro ha nell’altro Stato.2. Redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto

esclusivo del rapportoI redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo delrapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all’abroga-zione dell’art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis del-l’art. 51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell’arco di dodici mesisoggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è de-terminato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmentecon decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l’anno 2019,si fa riferimento al decreto 11 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Uf-ficiale n. 5 del 8 gennaio 2020. Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all’estero per più di 183giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italiai propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro di-pendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivodel rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per l’anno 2019sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 7.500 euro. Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione,deve essere dichiarato l’intero ammontare del reddito prodotto all’estero,compresa quindi la quota esente, all’ufficio che eroga la prestazione per lavalutazione della propria situazione economica.3. PensioniSono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato diuno Stato estero a seguito del lavoro prestato in quello Stato e percepiteda un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni controle doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte esterasono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubblicheo di pensioni private.Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivi-sione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale talipensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previ-denziali dei Paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionisti-co. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese diresidenza del beneficiario. Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposi-zioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pub-blici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela - Le pensionipubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuenteha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassa-zione solo in Italia;

Belgio - Germania - Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazionesolo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quellaestera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione vienetassata solo in tale Paese. Le pensioni private sono assoggettate a tas-sazione solo in Italia;

Francia - Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassatesolo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione soloin Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale,solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Franciaindica come pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza so-ciale” sono imponibili in entrambi gli Stati;

Australia - Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assog-gettate a tassazione solo in Italia;

Canada - Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettatea tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera il più elevato deiseguenti importi: 12.000 dollari canadesi o l’equivalente in euro. Se vienesuperato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ein Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva.Nel caso siano state percepite pensioni canadesi “di sicurezza sociale”,ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), o pensioni pubblicheesse sono tassabili esclusivamente in Canada;

Svizzera - Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il con-tribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassatesolo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le renditecorrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per isuperstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia se assog-gettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta dall’istituto italiano che leha erogate. Le rendite corrisposte da parte della gestione della previdenzaprofessionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivicomprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensio-namento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati allafonte in Svizzera e in qualunque forma erogate, non devono essere di-chiarate se assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta dall’inter-mediario che le ha erogate.

4. Borse di studioDevono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti resi-denti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, qualead esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Universitàed Istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano(L. 30 novembre 1989, n. 398).La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla basedelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio,con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto chese un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in unodegli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostroPaese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagatada un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest’ultimo puòtassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chie-dere il credito per l’imposta pagata all’estero.

SuperbonusL’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito "decretoRilancio"), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77,ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spesesostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (ulteriormente prorogatodalla legge di bilancio 2021), spettante nella misura del 110 per cento dellespese stesse, a fronte di specifici interventi, effettuati su unità immobiliariresidenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio. Lenuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le de-trazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici(cd. ecobonus), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusiquelli antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinate, rispettivamente,dagli articoli 14 e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dallalegge 3 agosto 2013, n. 90. Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a talunispecifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozionedi misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ul-teriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati").In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati: su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia

trainati); su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia

trainati); su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o

più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari erelative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché

su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno diedifici in condominio (solo trainati).

L'articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti chesostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazioneenergetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edi-lizio (compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decretolegge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensidel predetto articolo 119 del decreto Rilancio, nonché per gli interventi cheaccedono al bonus facciate possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delladetrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovutofino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitoreche ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma dicredito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri sog-getti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. scontoin fattura).In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di uncredito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti,ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di suc-cessiva cessione. Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate,comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via te-lematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sonostate definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 8agosto 2020, prot. n. 283847e 12 ottobre 2020, prot. n. 326047.Per quanto di interesse, si rileva che la citata circolare n. 24/E del 2020, se-condo quanto stabilito ai commi 1 e 4 del citato articolo 119, definisce come"trainanti o principali" gli interventi:

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

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di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinateche interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, conun'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lordadell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipen-dente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita al-l'interno di edifici plurifamiliari;

di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con im-pianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura diacqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per ilriscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria su-gli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendentie che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'in-terno di edifici plurifamiliari;

antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Gli interventi "trainati", invece, comprendono: le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico in-

dicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. "ecobonus"),nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun in-tervento;

l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edificidi cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

Come precisato nella risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E, nel caso incui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limitemassimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degliimporti previsti per ciascuno degli interventi realizzati. È possibile fruire dellacorrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabiliz-zate le spese riferite ai diversi interventi - non essendo possibile fruire perle medesime spese di più agevolazioni - e siano rispettati gli adempimentispecificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Nei predetti limiti,il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizza-zione e al completamento dei suddetti interventi.Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla citata circolare n. 24/E del 2020,alla circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, alla risoluzione n. 60/E del 2020e alle informazioni rese disponibili nell’apposita area tematica del sito webdell’agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.gov.it.

Tabella Codici Regione

Regione CodiceAbruzzo 01Basilicata 02Bolzano 03Calabria 04Campania 05Emilia Romagna 06Friuli Venezia Giulia 07Lazio 08Liguria 09Lombardia 10Marche 11Molise 12Piemonte 13Puglia 14Sardegna 15Sicilia 16Toscana 17Trento 18Umbria 19Valle d’Aosta 20Veneto 21

Utili e proventi equiparati prodotti all’esteroPer utili e proventi equiparati prodotti all’estero e percepiti da residenti inItalia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o entiresidenti all’estero.A seguito della riforma della tassazione dei redditi di capitale introdotta conla legge di bilancio 2018, che ha previsto un periodo transitorio durante ilquale si continua ad applicare il regime impositivo previgente, i redditi difonte estera che concorrono alla formazione del reddito complessivo sonogli utili e gli altri proventi derivanti da partecipazioni qualificate e prodottifino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Concorrono alla formazione del reddito complessivo, anche se formatisi dopo il31 dicembre 2017, i redditi derivanti da: partecipazione di natura non qualificata in imprese o enti residenti o lo-

calizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cuititoli non sono negoziati in mercati regolamentati;

partecipazioni qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati oTerritori che hanno un regime fiscale privilegiato.

L’importo da inserire è quello al lordo delle eventuali ritenute operate al-l’estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d’acconto. Tale importo è desu-

mibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparaticorrisposti nell’anno 2019.Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un cre-dito d’imposta per le imposte pagate all’estero, è utile precisare che: tale credito d’imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in

Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate al-l’estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;

la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all’estero concorronoa formare il reddito complessivo dichiarato;

la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell’imposta italianacorrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all’estero e il reddito com-plessivo dichiarato;

la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione deiredditi relativa al periodo d’imposta in cui le imposte estere sono state pa-gate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all’estero ha con-corso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è statotassato all’estero in via definitiva l’anno successivo, il credito d’impostaspetta nell’anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare illimite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti alreddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizioin cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni sti-pulate dall’Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell’altro Stato con-traente in misura eccedente l’aliquota prevista dal Trattato, la maggioreimposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subitoe l’aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il creditod’imposta, bensì mediante un’istanza di rimborso da presentare alle Autoritàfiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione. Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un’aliquota in misura maggiorea quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichia-razione dei redditi, esclusivamente del credito d’imposta sulla base dellealiquote convenzionali riportate nella tabella 9. Il calcolo del credito d’impo-sta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno spe-cificati, in un’apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzionedei redditi, anche le relative imposte pagate all’estero in via definitiva.La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamentesostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solol’imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l’aliquota di tas-sazione nella misura convenzionale.

Variazioni di coltura dei terreniAi fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettiva-mente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuentidevono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffad’estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le dedu-zioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticataè costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classiin cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse. Per lequalità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria siapplicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni conle stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicinanell’ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontronel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media dellacoltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabiliper ammontare.La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalitàsopra riportate deve avvenire a partire: dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le va-

riazioni di coltura che hanno causato l’aumento del reddito; dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che

hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della va-riazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate sia stata presentataentro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentatadopo il detto termine, dal periodo d’imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l’obbligo di denunciare le variazioni deiredditi dominicale e agrario ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate,entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate,indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimo-strazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzionidi particelle.Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere pre-sentata direttamente dall’affittuario.Tale denuncia di variazione colturale è sostituita – per taluni contribuenti –dalla dichiarazione sull’uso del terreno presentata all’AGEA (Agenzia per leErogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli CEE. Si precisache tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei sud-detti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di va-riazione colturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista(sempreché la variazione colturale determini un aumento di reddito).

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

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Reddito (per scaglioni) Aliquota Imposta dovuta sui redditi intermedi (per scaglioni) compresi negli scaglioni

fino a euro 15.000,00 23 23% sull’intero importo

oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 27 3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00

oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 38 6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00

oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 41 17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00

oltre a euro 75.000,00 43 25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00

REDDITO (per scaglioni) ALIQUOTA IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI (per scaglioni) COMPRESI NEGLI SCAGLIONI

TABELLA 1 - CALCOLO DELL’IRPEF

REDDITO COMPLESSIVO (1) IMPORTO DETRAZIONE (EURO)

non superiore a euro 15.000 800 – (110 X reddito complessivo) (2) (3)

15.000

da euro 15.001 a euro 29.000 690

da euro 29.001 a euro 29.200 700

da euro 29.201 a euro 34.700 710

da euro 34.701 a euro 35.000 720

da euro 35.001 a euro 35.100 710

da euro 35.101 a euro 35.200 700

da euro 35.201 a euro 40.000 690

da euro 40.001 a euro 80.000690 X (80.000 – reddito complessivo)

40.000

oltre euro 80.000 0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato al-la cedolare secca sulle locazioni.

(2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 3 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:a) 800,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;b) 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;c) 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all’aumentare del reddito. La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.

TABELLA 2 - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

RIGO CODICE DETRAZIONE (1)

E71

1 (colonna 1)

300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro

2 (colonna 1)

495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro

3(colonna 1) 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro

E72 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro

(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

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N. FIGLI ETÀ FIGLI IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO (DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE) (1) (2) (3)

1

età inferiore a 3 anni1220 x (95.000 – reddito complessivo)

95.000

età non inferiore a 3 anni950 x (95.000 – reddito complessivo)

95.000

2

età inferiore a 3 anni1220 x (110.000 – reddito complessivo)

110.000

età non inferiore a 3 anni950 x (110.000 – reddito complessivo)

110.000

3

età inferiore a 3 anni1220 x (125.000 – reddito complessivo)

125.000

età non inferiore a 3 anni950 x (125.000 – reddito complessivo)

125.000

4

età inferiore a 3 anni1.420 x (140.000 – reddito complessivo)

140.000

età non inferiore a 3 anni1.150 x (140.000 – reddito complessivo)

140.000

5

età inferiore a 3 anni1.420 x (155.000 – reddito complessivo)

155.000

età non inferiore a 3 anni1.150 x (155.000 – reddito complessivo)

155.000

oltre 5L’importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro perogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.420 o 1.150 a seconda dell’età).

(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato al-la cedolare secca sulle locazioni.

(2) Le detrazioni suddette (950, 1.220, 1.150 e 1.420) sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio con disabilità.(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 4 - DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO

750 x (80.000 – reddito complessivo) (1)80.000

(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato al-la cedolare secca sulle locazioni.

TABELLA 5 - DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE)

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di 950,00 euro.Tale detrazione è sostituita da: 1.220,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; 1.350,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni; 1.620,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio e pertanto risultano pari a: 1.150,00 euro per ciascun figlio di età superiore a tre anni; 1.420,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; 1.550,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni; 1.820,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all’aumentare del reddito.Se l’altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed ef-fettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che prestal’assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di 750,00 euro.

La detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nella sez. 1 del quadro C, è rapportata al periodo di lavoro.TABELLA 6 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

REDDITO COMPLESSIVO (1) IMPORTO DETRAZIONE (2)

non superiore a euro 8.000 1.880 (3)

compreso tra euro 8.001 e 28.000 978 + 902 x (28.000 – reddito complessivo)20.000

compreso tra euro 28.001 e 55.000 978 x 55.000 – reddito complessivo27.000

oltre euro 55.000 0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricatiassoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.(3) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380

euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

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MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

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TABELLA 9 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

ALIQUOTA ALIQUOTAPAESI MASSIMA PAESI MASSIMA

Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Etiopia, Jugoslavia, Malaysia,Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia Montenegro, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela

Algeria, Argentina, Arzebaijan, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador,Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kirghisistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia,Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi,Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna,Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia,Turchia, Ucraina, Uganda, Vietnam, Zambia

Costa d’Avorio

Emirati Arabi, Moldova

Grecia

10%

15%

15-18% (1)

5-15% (2)

15-35% (3)

0-15% (4)

15-40% (5)

5-10% (6)

5-10% (7)

5-10% (8)

5-15% (9)

5-15% (10)

5-15% (11)

15-20% (12)

5-15% (13)

25%

20%

Malta

Mauritius

Georgia, Siria, Arabia Saudita

Armenia

Oman

Ghana, Lettonia

Islanda, Libano

Bielorussia, Slovenia

Thailandia

Qatar San Marino e Stati Uniti

India, Pakistan

Trinidad e Tobago

Attenzione Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.finanze.it (tra le aree tematiche presenti sulla homepage selezionare “Fiscalità internazionale” e quindi “Convenzioni e accordi”.

(1) Il 18 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall’imposta pagata sugli utili o non corrisponda dettaimposta con aliquota normale e il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(2) Il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per centodell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(3) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.(4) Il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli

altri casi.(5) Il 40 per cento del l’ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione

nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.(6) Il 5 per cento se l’effettivo beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi.(7) Il 5 per cento se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi (questa quota deve essere di almeno 100.000 dollari USA

o del suo equivalente in altra valuta) nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati.(8) Il 5 per cento se l’effettivo beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi.(9) Il 5 per cento se l’effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga o distribuisce i dividendi.(10) Il 5 per cento se l’effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i

dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.(11) Il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell’ammontare

lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. (12) Il 15 per cento se il beneficiario del dividendo è una società residente in Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi.(13) Il 5 per cento se l’effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i

dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.

TABELLA 7 - DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell’anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo

REDDITO COMPLESSIVO (1) IMPORTO DETRAZIONE (2)

non superiore a euro 8.000 1.880 (3)

compreso tra euro 8.001 e 15.000 1.297 + 583 (15.000 – reddito complessivo)7.000

compreso tra euro 15.001 e 55.000 1.297 x 55.000 – reddito complessivo40.000

oltre euro 55.000 0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettatoalla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.(3) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.

TABELLA 8 - DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5

REDDITO COMPLESSIVO (1) IMPORTO DETRAZIONE (2)

non superiore a euro 4.800 1.104

compreso tra euro 4.801 e 55.000 1.104 x 55.000 – reddito complessivo50.200

oltre euro 55.000 0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricatiassoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

Page 115: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - Agenzia delle Entrate

MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

115

TABELLA 10 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI ........................................ 238

AFGHANISTAN .................................. 002

AJMAN ............................................... 239

ALAND ISOLE .................................... 292

ALBANIA ............................................ 087

ALGERIA ............................................ 003

AMERICAN SAMOA .......................... 148

ANDORRA.......................................... 004

ANGOLA............................................. 133

ANGUILLA.......................................... 209

ANTARTIDE........................................ 180

ANTIGUA E BARBUDA ...................... 197

ARABIA SAUDITA .............................. 005

ARGENTINA....................................... 006

ARMENIA ........................................... 266

ARUBA ............................................... 212

ASCENSION ...................................... 227

AUSTRALIA........................................ 007

AUSTRIA ............................................ 008

AZERBAIGIAN ................................... 268

AZZORRE ISOLE............................... 234

BAHAMAS .......................................... 160

BAHRAIN............................................ 169

BANGLADESH ................................... 130

BARBADOS........................................ 118

BELGIO .............................................. 009

BELIZE ............................................... 198

BENIN................................................. 158

BERMUDA.......................................... 207

BHUTAN ............................................. 097

BIELORUSSIA.................................... 264

BOLIVIA.............................................. 010

BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA. 295

BOSNIA-ERZEGOVINA ..................... 274

BOTSWANA ....................................... 098

BOUVET ISLAND............................... 280

BRASILE ............................................ 011

BRUNEI DARUSSALAM .................... 125

BULGARIA ......................................... 012

BURKINA FASO ................................. 142

BURUNDI ........................................... 025

CAMBOGIA ........................................ 135

CAMERUN ......................................... 119

CAMPIONE D'ITALIA ......................... 139

CANADA............................................. 013

CANARIE ISOLE ................................ 100

CAPO VERDE .................................... 188

CAROLINE ISOLE.............................. 256

CAYMAN (ISOLE)............................... 211

CECA (REPUBBLICA)........................ 275

CENTROAFRICANA (REPUBBLICA) 143

CEUTA................................................ 246

CHAFARINAS..................................... 230

CHAGOS ISOLE ................................ 255

CHRISTMAS ISLAND ........................ 282

MONTSERRAT................................... 208

MOZAMBICO ..................................... 134

MYANMAR.......................................... 083

NAMIBIA............................................. 206

NAURU............................................... 109

NEPAL ................................................ 115

NICARAGUA ...................................... 047

NIGER ................................................ 150

NIGERIA............................................. 117

NIUE ................................................... 205

NORFOLK ISLAND ............................ 285

NORVEGIA......................................... 048

NUOVA CALEDONIA.......................... 253

NUOVA ZELANDA.............................. 049

OMAN................................................. 163

PAESI BASSI...................................... 050

PAKISTAN .......................................... 036

PALAU ................................................ 216

PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI) 279

PANAMA............................................. 051

PAPUA NUOVA GUINEA.................... 186

PARAGUAY ........................................ 052

PENON DE ALHUCEMAS.................. 232

PENON DE VELEZ DE LA GOMERA 233

PERÙ.................................................. 053

PITCAIRN........................................... 175

POLINESIA FRANCESE .................... 225

POLONIA............................................ 054

PORTOGALLO................................... 055

PORTORICO...................................... 220

PRINCIPATO DI MONACO ................ 091

QATAR................................................ 168

RAS EL KAIMAH ................................ 242

REGNO UNITO .................................. 031

REUNION ........................................... 247

ROMANIA........................................... 061

RUANDA ............................................ 151

RUSSIA (FEDERAZIONE DI) ............. 262

SAHARA OCCIDENTALE................... 166

SAINT KITTS E NEVIS....................... 195

SAINT LUCIA...................................... 199

SAINT MARTIN SETTENTRIONALE . 222

SAINT-PIERRE E MIQUELON ........... 248

SALOMONE ISOLE............................ 191

SALVADOR......................................... 064

SAMOA .............................................. 131

SAINT BARTHELEMY........................ 293

SAN MARINO..................................... 037

SAO TOME E PRINCIPE ................... 187

SENEGAL........................................... 152

SEYCHELLES .................................... 189

SERBIA .............................................. 289

SHARJAH........................................... 243

SIERRA LEONE ................................. 153

SINGAPORE ...................................... 147

SINT MAARTEN ................................. 294

SIRIA .................................................. 065

SLOVACCA REPUBBLICA................. 276

SLOVENIA.......................................... 260

SOMALIA............................................ 066

SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.283

SPAGNA............................................. 067

SRI LANKA......................................... 085

ST. HELENA ....................................... 254

ST. VINCENTE E LE GRENADINE .... 196

STATI UNITI D’AMERICA................... 069

SUD SUDAN ...................................... 297

SUDAFRICANA REPUBBLICA .......... 078

SUDAN ............................................... 070

SURINAM ........................................... 124

SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS. 286

SVEZIA............................................... 068

SVIZZERA .......................................... 071

SWAZILAND....................................... 138

TAGIKISTAN....................................... 272

TAIWAN .............................................. 022

TANZANIA .......................................... 057

TERRITORI FRANCESI DEL SUD..... 183

TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO 245

THAILANDIA ...................................... 072

TIMOR EST ........................................ 287

TOGO ................................................. 155

TOKELAU........................................... 236

TONGA............................................... 162

TRINIDAD E TOBAGO ....................... 120

TRISTAN DA CUNHA......................... 229

TUNISIA ............................................. 075

TURCHIA............................................ 076

TURKMENISTAN................................ 273

TURKS E CAICOS (ISOLE) ............... 210

TUVALU.............................................. 193

UCRAINA ........................................... 263

UGANDA ............................................ 132

UMM AL QAIWAIN.............................. 244

UNGHERIA......................................... 077

URUGUAY.......................................... 080

UZBEKISTAN ..................................... 271

VANUATU........................................... 121

VENEZUELA ...................................... 081

VERGINI AMERICANE (ISOLE)......... 221

VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)...... 249

VIETNAM............................................ 062

WAKE ISOLE...................................... 178

WALLIS E FUTUNA............................ 218

YEMEN............................................... 042

ZAMBIA .............................................. 058

ZIMBABWE ........................................ 073

CIAD ................................................... 144

CILE.................................................... 015

CINA .................................................. 016

CIPRO ................................................ 101

CITTÀ DEL VATICANO....................... 093

CLIPPERTON..................................... 223

COCOS (KEELING) ISLAND ............. 281

COLOMBIA......................................... 017

COMORE, ISOLE............................... 176

CONGO .............................................. 145

CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL) 018

COOK ISOLE ..................................... 237

COREA DEL NORD ........................... 074

COREA DEL SUD............................... 084

COSTA D'AVORIO.............................. 146

COSTA RICA ...................................... 019

CROAZIA............................................ 261

CUBA.................................................. 020

CURACAO.......................................... 296

DANIMARCA ...................................... 021

DOMINICA.......................................... 192

DOMINICANA (REPUBBLICA)........... 063

DUBAI................................................. 240

ECUADOR.......................................... 024

EGITTO .............................................. 023

ERITREA ............................................ 277

ESTONIA............................................ 257

ETIOPIA ............................................. 026

FAEROER (ISOLE) ............................ 204

FALKLAND (ISOLE) ........................... 190

FIJI, ISOLE ......................................... 161

FILIPPINE........................................... 027

FINLANDIA......................................... 028

FRANCIA............................................ 029

FUIJAYRAH........................................ 241

GABON............................................... 157

GAMBIA.............................................. 164

GEORGIA........................................... 267

GERMANIA ........................................ 094

GHANA............................................... 112

GIAMAICA .......................................... 082

GIAPPONE......................................... 088

GIBILTERRA....................................... 102

GIBUTI................................................ 113

GIORDANIA ....................................... 122

GOUGH .............................................. 228

GRECIA.............................................. 032

GRENADA.......................................... 156

GROENLANDIA ................................. 200

GUADALUPA...................................... 214

GUAM................................................. 154

GUATEMALA...................................... 033

GUAYANA FRANCESE ...................... 123

GUERNSEY. ....................................... 201

GUINEA.............................................. 137

GUINEA BISSAU................................ 185

GUINEA EQUATORIALE.................... 167

GUYANA............................................. 159

HAITI .................................................. 034

HEARD AND MCDONALD ISLAND ... 284

HONDURAS ....................................... 035

HONG KONG ..................................... 103

INDIA .................................................. 114

INDONESIA........................................ 129

IRAN ................................................... 039

IRAQ................................................... 038

IRLANDA ............................................ 040

ISLANDA ............................................ 041

ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO . 252

ISRAELE ............................................ 182

JERSEY C.I. ....................................... 202

KAZAKISTAN...................................... 269

KENYA................................................ 116

KIRGHIZISTAN................................... 270

KIRIBATI ............................................. 194

KOSOVO ............................................ 291

KUWAIT.............................................. 126

LAOS .................................................. 136

LESOTHO .......................................... 089

LETTONIA .......................................... 258

LIBANO .............................................. 095

LIBERIA.............................................. 044

LIBIA................................................... 045

LIECHTENSTEIN ............................... 090

LITUANIA ........................................... 259

LUSSEMBURGO................................ 092

MACAO .............................................. 059

MACEDONIA...................................... 278

MADAGASCAR .................................. 104

MADEIRA ........................................... 235

MALAWI.............................................. 056

MALAYSIA.......................................... 106

MALDIVE............................................ 127

MALI ................................................... 149

MALTA ................................................ 105

MAN ISOLA ........................................ 203

MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE) 219

MAROCCO......................................... 107

MARSHALL (ISOLE) .......................... 217

MARTINICA........................................ 213

MAURITANIA...................................... 141

MAURITIUS........................................ 128

MAYOTTE........................................... 226

MELILLA............................................. 231

MESSICO ........................................... 046

MICRONESIA (STATI FEDERATI DI) . 215

MIDWAY ISOLE.................................. 177

MOLDOVIA......................................... 265

MONGOLIA ........................................ 110

MONTENEGRO ................................. 290

Page 116: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - Agenzia delle Entrate

MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

116

TABELLA 11 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI DA INDICARE NELLA CASELLA “FUSIONE COMUNI” DEL RIGO “DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2020”

DATA FUSIONE

NUOVI COMUNI NATI DAL 2016 AL 1° GENNAIO 2020 DA FUSIONE COMUNI

CODICE IDENTIFICATIVO

COMUNEPROVINCIA COMUNI DI ORIGINE

CODICE IDENTIFICATIVO

EX COMUNE

01/01/2016 MONTESCUDO-MONTE COLOMBO M368 RNEx Comune di MONTE COLOMBO F476

Ex Comune di MONTESCUDO F641

01/01/2017 ABETONE CUTIGLIANO M376 PTEx Comune di ABETONE A012

Ex Comune di CUTIGLIANO D235

01/01/2017 VALFORNACE M382 MCEx Comune di PIEVEBOVIGLIANA G637

Ex Comune di FIORDIMONTE D609

01/01/2018 CASSANO SPINOLA M388 ALEx Comune di CASSANO SPINOLA C005

Ex Comune di GAVAZZANA D941

01/01/2018 CENTRO VALLE INTELVI M394 CO

Ex Comune di CASASCO D’INTELVI B942

Ex Comune di CASTIGLIONE D’INTELVI C299

Ex Comune di SAN FEDELE INTELVI H830

17/02/2018 BORGO VENETO M402 PD

Ex Comune di SALETTO H705

Ex Comune di SANTA MARGHERITA D’ADIGE I226

Ex Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO F091

01/01/2019 BORGOCARBONARA M406 MNEx Comune di BORGOFRANCO SUL PO B013

Ex Comune di CARBONARA DI PO B739

01/01/2019 TORRE DE'PICENARDI L258 CREx comune di CA' D'ANDREA B320

Ex comune di TORRE DE' PICENARDI L258

01/01/2019 SAN GIORGIO BIGARELLO H883 MNEx comune di BIGARELLO A866

Ex comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA H883

01/01/2019 SALUZZO H727 CNEx comune di SALUZZO H727

Ex comune di CASTELLAR C140

30/01/2019 VALBRENTA M423 VI

Ex comune di CAMPOLONGO SUL BRENTA B547

Ex comune di CISMON DEL GRAPPA C734

Ex comune di SAN NAZARIO I047

Ex comune di VALSTAGNA L650

20/02/2019 LUSIANA CONCO M427 VIEx comune di CONCO C949

Ex comune di LUSIANA E762

01/01/2020 BORGO D'ANAUNIA M429 TN

Ex Comune di CASTELFONDO C103

Ex Comune di FONDO D663

Ex Comune di MALOSCO E866

01/01/2020 NOVELLA M430 TN

Ex Comune di BREZ B165

Ex Comune di CAGNO' B360

Ex Comune di CLOZ C797

Ex Comune di REVO' H254

Ex Comune di ROMALLO H506

01/01/2020 VILLE DI FIEMME M431 TN

Ex Comune di CARANO B723

Ex Comune di DAIANO D243

Ex Comune di VARENA L678

01/01/2020 SAN MICHELE ALL'ADIGE I042 TNEx Comune di FAEDO D457

Ex Comune di SAN MICHELE ALL’ADIGE I042

Page 117: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - Agenzia delle Entrate

MODELLO 730 / 2021 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

117

TABELLA 12 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI DA INDICARE NELLA CASELLA “FUSIONE COMUNI” DEL RIGO “DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2021”

DATA FUSIONE

NUOVI COMUNI NATI DAL 2016 AL 2020

DA FUSIONE COMUNI

CODICE IDENTIFICATIVO

COMUNEPROVINCIA COMUNI DI ORIGINE

CODICE IDENTIFICATIVO

EX COMUNE

01/01/2016 MONTESCUDO-MONTE COLOMBO M368 RNEx Comune di MONTE COLOMBO F476

Ex Comune di MONTESCUDO F641

01/01/2017 ABETONE CUTIGLIANO M376 PTEx Comune di ABETONE A012

Ex Comune di CUTIGLIANO D235

01/01/2017 VALFORNACE M382 MCEx Comune di PIEVEBOVIGLIANA G637

Ex Comune di FIORDIMONTE D609

01/01/2018 CASSANO SPINOLA M388 ALEx Comune di CASSANO SPINOLA C005

Ex Comune di GAVAZZANA D941

01/01/2018 CENTRO VALLE INTELVI M394 CO

Ex Comune di CASASCO D’INTELVI B942

Ex Comune di CASTIGLIONE D’INTELVI C299

Ex Comune di SAN FEDELE INTELVI H830

17/02/2018 BORGO VENETO M402 PD

Ex Comune di SALETTO H705

Ex Comune di SANTA MARGHERITA D’ADIGE I226

Ex Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO F091

01/01/2019 BORGOCARBONARA M406 MNEx Comune di BORGOFRANCO SUL PO B013

Ex Comune di CARBONARA DI PO B739

01/01/2019 TORRE DE'PICENARDI L258 CREx comune di CA' D'ANDREA B320

Ex comune di TORRE DE' PICENARDI L258

01/01/2019 SAN GIORGIO BIGARELLO H883 MNEx comune di BIGARELLO A866

Ex comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA H883

01/01/2019 SALUZZO H727 CNEx comune di SALUZZO H727

Ex comune di CASTELLAR C140

30/01/2019 VALBRENTA M423 VI

Ex comune di CAMPOLONGO SUL BRENTA B547

Ex comune di CISMON DEL GRAPPA C734

Ex comune di SAN NAZARIO I047

Ex comune di VALSTAGNA L650

20/02/2019 LUSIANA CONCO M427 VIEx comune di CONCO C949

Ex comune di LUSIANA E762

01/01/2020 BORGO D'ANAUNIA M429 TN

Ex Comune di CASTELFONDO C103

Ex Comune di FONDO D663

Ex Comune di MALOSCO E866

01/01/2020 NOVELLA M430 TN

Ex Comune di BREZ B165

Ex Comune di CAGNO' B360

Ex Comune di CLOZ C797

Ex Comune di REVO' H254

Ex Comune di ROMALLO H506

01/01/2020 VILLE DI FIEMME M431 TN

Ex Comune di CARANO B723

Ex Comune di DAIANO D243

Ex Comune di VARENA L678

01/01/2020 SAN MICHELE ALL'ADIGE I042 TNEx Comune di FAEDO D457

Ex Comune di SAN MICHELE ALL’ADIGE I042

01/07/2020 PESARO G479 PUEx Comune MONTECICCARDO F474

Ex Comune PESARO G479

Page 118: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - Agenzia delle Entrate

A001 ABANO TERME PDA004 ABBADIA CERRETO LOA005 ABBADIA LARIANA LCA006 ABBADIA SAN SALVATORE SIA007 ABBASANTA ORA008 ABBATEGGIO PEA010 ABBIATEGRASSO MIA013 ABRIOLA PZA014 ACATE RGA015 ACCADIA FGA016 ACCEGLIO CNA017 ACCETTURA MTA018 ACCIANO AQA019 ACCUMOLI RIA020 ACERENZA PZA022 CERMES .TSCHERMS. BZA023 ACERNO SAA024 ACERRA NAA025 ACI BONACCORSI CTA026 ACI CASTELLO CTA027 ACI CATENA CTA028 ACIREALE CTA029 ACI SANT'ANTONIO CTA032 ACQUAFONDATA FRA033 ACQUAFORMOSA CSA034 ACQUAFREDDA BSA035 ACQUALAGNA PUA038 ACQUANEGRA SUL CHIESE MNA039 ACQUANEGRA CREMONESE CRA040 ACQUAPENDENTE VTA041 ACQUAPPESA CSA043 ACQUARO VVA044 ACQUASANTA TERME APA045 ACQUASPARTA TRA047 ACQUAVIVA PICENA APA048 ACQUAVIVA DELLE FONTI BAA049 ACQUAVIVA PLATANI CLA050 ACQUAVIVA COLLECROCE CBA051 ACQUAVIVA D'ISERNIA ISA052 ACQUI TERME ALA053 ACRI CSA054 ACUTO FRA055 ADELFIA BAA056 ADRANO CTA057 ADRARA SAN MARTINO BGA058 ADRARA SAN ROCCO BGA059 ADRIA ROA060 ADRO BSA061 AFFI VRA062 AFFILE RMA064 AFRAGOLA NAA065 AFRICO RCA067 AGAZZANO PCA068 AGEROLA NAA069 AGGIUS SSA070 AGIRA ENA071 AGLIANA PTA072 AGLIANO TERME ATA074 AGLIE' TOA075 AGNA PDA076 AGNADELLO CRA077 AGNANA CALABRA RCA080 AGNONE ISA081 VILLA LATINA FRA082 AGNOSINE BSA083 AGORDO BLA084 AGOSTA RMA085 AGRA VAA087 AGRATE BRIANZA MBA088 AGRATE CONTURBIA NOA089 AGRIGENTO AGA091 AGROPOLI SAA092 AGUGLIANO ANA093 AGUGLIARO VIA094 AYAS AOA096 AICURZIO MBA097 AIDOMAGGIORE ORA098 AIDONE ENA100 AIELLI AQA101 AIELLO DEL SABATO AVA102 AIELLO CALABRO CSA103 AIELLO DEL FRIULI UDA105 AIETA CSA106 AILANO CEA107 AILOCHE BIA108 AYMAVILLES AOA109 AIRASCA TOA110 AIROLA BNA111 AIROLE IMA112 AIRUNO LCA113 AISONE CNA115 ALA' DEI SARDI SSA116 ALA TNA117 ALA DI STURA TOA118 ALAGNA PVA119 ALAGNA VALSESIA VCA120 ALANNO PEA121 ALANO DI PIAVE BLA122 ALASSIO SVA123 ALATRI FRA124 ALBA CNA125 ALBA ADRIATICA TEA126 ALBAGIARA ORA127 ALBAIRATE MIA128 ALBANELLA SAA129 ALBANO SANT'ALESSANDRO BGA130 ALBANO VERCELLESE VCA131 ALBANO DI LUCANIA PZA132 ALBANO LAZIALE RM

A134 ALBAREDO ARNABOLDI PVA135 ALBAREDO PER SAN MARCO SOA137 ALBAREDO D'ADIGE VRA138 ALBARETO PRA139 ALBARETTO DELLA TORRE CNA143 ALBAVILLA COA145 ALBENGA SVA146 ALBERA LIGURE ALA149 ALBEROBELLO BAA150 ALBERONA FGA153 ALBESE CON CASSANO COA154 ALBETTONE VIA155 ALBI CZA157 ALBIANO D'IVREA TOA158 ALBIANO TNA159 ALBIATE MBA160 ALBIDONA CSA161 ALBIGNASEGO PDA162 ALBINEA REA163 ALBINO BGA164 ALBIOLO COA165 ALBISSOLA MARINA SVA166 ALBISOLA SUPERIORE SVA167 ALBIZZATE VAA171 ALBONESE PVA172 ALBOSAGGIA SOA173 ALBUGNANO ATA175 ALBUZZANO PVA176 ALCAMO TPA177 ALCARA LI FUSI MEA178 ALDENO TNA179 ALDINO .ALDEIN. BZA180 ALES ORA181 ALESSANDRIA DELLA ROCCA AGA182 ALESSANDRIA ALA183 ALESSANDRIA DEL CARRETTO CSA184 ALESSANO LEA185 ALEZIO LEA186 ALFANO SAA187 ALFEDENA AQA188 ALFIANELLO BSA189 ALFIANO NATTA ALA191 ALFONSINE RAA192 ALGHERO SSA193 ALGUA BGA194 ALI' MEA195 ALIA PAA196 ALIANO MTA197 ALICE BEL COLLE ALA198 ALICE CASTELLO VCA200 ALIFE CEA201 ALI' TERME MEA202 ALIMENA PAA203 ALIMINUSA PAA204 ALLAI ORA205 ALLEIN AOA206 ALLEGHE BLA207 ALLERONA TRA208 ALLISTE LEA210 ALLUMIERE RMA214 ALME' BGA215 VILLA D'ALME' BGA216 ALMENNO SAN BARTOLOMEO BGA217 ALMENNO SAN SALVATORE BGA218 ALMESE TOA220 ALONTE VIA221 ALPETTE TOA222 ALPIGNANO TOA223 ALSENO PCA224 ALSERIO COA225 ALTAMURA BAA226 ALTARE SVA227 ALTAVILLA MONFERRATO ALA228 ALTAVILLA IRPINA AVA229 ALTAVILLA MILICIA PAA230 ALTAVILLA SILENTINA SAA231 ALTAVILLA VICENTINA VIA233 ALTIDONA FMA234 ALTILIA CSA235 ALTINO CHA236 ALTISSIMO VIA237 ALTIVOLE TVA238 ALTO CNA239 ALTOFONTE PAA240 ALTOMONTE CSA241 ALTOPASCIO LUA242 ALVIANO TRA243 ALVIGNANO CEA244 ALVITO FRA245 ALZANO SCRIVIA ALA246 ALZANO LOMBARDO BGA249 ALZATE BRIANZA COA251 AMALFI SAA252 AMANDOLA FMA253 AMANTEA CSA254 AMARO UDA255 AMARONI CZA256 AMASENO FRA257 AMATO CZA258 AMATRICE RIA259 AMBIVERE BGA261 AMEGLIA SPA262 AMELIA TRA263 AMENDOLARA CSA264 AMENO NOA265 AMOROSI BNA266 CORTINA D'AMPEZZO BLA267 AMPEZZO UDA268 ANACAPRI NA

A269 ANAGNI FRA270 ANCARANO TEA271 ANCONA ANA272 ANDALI CZA273 ANDALO VALTELLINO SOA274 ANDALO TNA275 ANDEZENO TOA278 ANDORA SVA280 ANDORNO MICCA BIA281 ANDRANO LEA282 ANDRATE TOA283 ANDREIS PNA284 ANDRETTA AVA285 ANDRIA BTA286 ANDRIANO .ANDRIAN. BZA287 ANELA SSA288 ANFO BSA290 ANGERA VAA291 ANGHIARI ARA292 ANGIARI VRA293 ANGOLO TERME BSA294 ANGRI SAA295 ANGROGNA TOA296 ANGUILLARA VENETA PDA297 ANGUILLARA SABAZIA RMA299 ANNICCO CRA300 CASTELLO DI ANNONE ATA301 ANNONE DI BRIANZA LCA302 ANNONE VENETO VEA303 ANOIA RCA304 ANTEGNATE BGA305 ANTEY-SAINT-ANDRE' AOA306 ANTERIVO .ALTREI. BZA308 LA MAGDELEINE AOA309 ANTICOLI CORRADO RMA310 FIUGGI FRA312 ANTIGNANO ATA313 ANTILLO MEA314 ANTONIMINA RCA315 ANTRODOCO RIA317 ANTRONA SCHIERANCO VBA318 ANVERSA DEGLI ABRUZZI AQA319 ANZANO DEL PARCO COA320 ANZANO DI PUGLIA FGA321 ANZI PZA323 ANZIO RMA324 ANZOLA DELL'EMILIA BOA325 ANZOLA D'OSSOLA VBA326 AOSTA AOA327 APECCHIO PUA328 APICE BNA329 APIRO MCA330 APOLLOSA BNA332 APPIANO SULLA STRADA DEL VINO .EPPANAN DER. BZA333 APPIANO GENTILE COA334 APPIGNANO MCA335 APPIGNANO DEL TRONTO APA337 APRICA SOA338 APRICALE IMA339 APRICENA FGA340 APRIGLIANO CSA341 APRILIA LTA343 AQUARA SAA344 AQUILA D'ARROSCIA IMA345 L'AQUILA AQA346 AQUILEIA UDA347 AQUILONIA AVA348 AQUINO FRA350 ARADEO LEA351 ARAGONA AGA352 ARAMENGO ATA354 ARBA PNA355 TORTOLI' NUA357 ARBOREA ORA358 ARBORIO VCA359 ARBUS SUA360 ARCADE TVA363 ARCE FRA365 ARCENE BGA366 ARCEVIA ANA367 ARCHI CHA368 SAN NICOLO' D'ARCIDANO ORA369 ARCIDOSSO GRA370 ARCINAZZO ROMANO RMA371 ARCISATE VAA372 ARCO TNA373 ARCOLA SPA374 ARCOLE VRA375 ARCONATE MIA376 ARCORE MBA377 ARCUGNANO VIA379 ARDARA SSA380 ARDAULI ORA382 ARDENNO SOA383 ARDESIO BGA385 ARDORE RCA386 ARENA VVA387 ARENA PO PVA388 ARENZANO GEA389 ARESE MIA390 AREZZO ARA391 ARGEGNO COA392 ARGELATO BOA393 ARGENTA FEA394 ARGENTERA CNA396 ARGUELLO CNA397 ARGUSTO CZA398 ARI CH

A399 ARIANO IRPINO AVA400 ARIANO NEL POLESINE ROA401 ARICCIA RMA402 ARIELLI CHA403 ARIENZO CEA405 ARIGNANO TOA407 ARITZO NUA409 ARIZZANO VBA412 ARLENA DI CASTRO VTA413 ARLUNO MIA414 ARMENO NOA415 ARMENTO PZA418 ARMO IMA419 ARMUNGIA SUA421 ARNARA FRA422 ARNASCO SVA424 ARNAD AOA425 ARNESANO LEA427 AROLA VBA429 ARONA NOA430 AROSIO COA431 ARPAIA BNA432 ARPAISE BNA433 ARPINO FRA434 ARQUA' PETRARCA PDA435 ARQUA' POLESINE ROA436 ARQUATA SCRIVIA ALA437 ARQUATA DEL TRONTO APA438 ARRE PDA439 ARRONE TRA440 ARZAGO D'ADDA BGA441 ARSAGO SEPRIO VAA443 ARSIE' BLA444 ARSIERO VIA445 ARSITA TEA446 ARSOLI RMA447 ARTA TERME UDA448 ARTEGNA UDA449 ARTENA RMA451 ARTOGNE BSA452 ARVIER AOA453 ARZACHENA SSA454 ARZANA NUA455 ARZANO NAA458 ARZERGRANDE PDA459 ARZIGNANO VIA460 ASCEA SAA461 ASCIANO SIA462 ASCOLI PICENO APA463 ASCOLI SATRIANO FGA464 ASCREA RIA465 ASIAGO VIA466 ASIGLIANO VERCELLESE VCA467 ASIGLIANO VENETO VIA468 SINALUNGA SIA470 ASOLA MNA471 ASOLO TVA472 CASPERIA RIA473 ASSAGO MIA474 ASSEMINI CAA475 ASSISI PGA476 ASSO COA477 ASSOLO ORA478 ASSORO ENA479 ASTI ATA480 ASUNI ORA481 ATELETA AQA482 ATELLA PZA484 ATENA LUCANA SAA485 ATESSA CHA486 ATINA FRA487 ATRANI SAA488 ATRI TEA489 ATRIPALDA AVA490 ATTIGLIANO TRA491 ATTIMIS UDA492 ATZARA NUA494 AUGUSTA SRA495 AULETTA SAA496 AULLA MSA497 AURANO VBA499 AURIGO IMA501 AURONZO DI CADORE BLA502 AUSONIA FRA503 AUSTIS NUA506 AVEGNO GEA507 AVELENGO .HAFLING. BZA508 AVELLA AVA509 AVELLINO AVA511 AVERARA BGA512 AVERSA CEA514 AVETRANA TAA515 AVEZZANO AQA516 AVIANO PNA517 AVIATICO BGA518 AVIGLIANA TOA519 AVIGLIANO PZA520 AVIO TNA521 AVISE AOA522 AVOLA SRA523 AVOLASCA ALA525 AZEGLIO TOA526 AZZANELLO CRA527 AZZANO D'ASTI ATA528 AZZANO SAN PAOLO BGA529 AZZANO MELLA BSA530 AZZANO DECIMO PNA531 AZZATE VAA532 AZZIO VA

A533 AZZONE BGA534 BACENO VBA535 BACOLI NAA536 BADALUCCO IMA537 BADIA .ABTEI. BZA538 BADIA PAVESE PVA539 BADIA POLESINE ROA540 BADIA CALAVENA VRA541 BADIA TEDALDA ARA542 BADOLATO CZA544 BAGALADI RCA546 BAGHERIA PAA547 BAGNACAVALLO RAA550 BAGNARIA PVA551 BAGNARA DI ROMAGNA RAA552 BAGNARA CALABRA RCA553 BAGNARIA ARSA UDA555 BAGNASCO CNA557 BAGNATICA BGA560 BAGNI DI LUCCA LUA561 MONTECATINI-TERME PTA562 SAN GIULIANO TERME PIA564 BAGNO A RIPOLI FIA565 BAGNO DI ROMAGNA FCA566 BAGNOLI IRPINO AVA567 BAGNOLI DEL TRIGNO ISA568 BAGNOLI DI SOPRA PDA569 BAGNOLO MELLA BSA570 BAGNOLO CREMASCO CRA571 BAGNOLO PIEMONTE CNA572 BAGNOLO DEL SALENTO LEA573 BAGNOLO IN PIANO REA574 BAGNOLO DI PO ROA575 BAGNOLO SAN VITO MNA576 BAGNONE MSA577 BAGNOREGIO VTA578 BAGOLINO BSA579 BAIA E LATINA CEA580 BAIANO AVA581 BAIARDO IMA584 BAIRO TOA586 BAISO REA587 BALANGERO TOA588 BALDICHIERI D'ASTI ATA589 BALDISSERO D'ALBA CNA590 BALDISSERO CANAVESE TOA591 BALDISSERO TORINESE TOA592 BALESTRATE PAA593 BALESTRINO SVA594 BALLABIO LCA597 BALLAO SUA599 BALME TOA600 BALMUCCIA VCA601 BALOCCO VCA603 BALSORANO AQA604 BALVANO PZA605 BALZOLA ALA606 BANARI SSA607 BANCHETTE TOA609 VILLA VERDE ORA610 BANNIO ANZINO VBA612 BANZI PZA613 BAONE PDA614 BARADILI ORA615 BARAGIANO PZA616 BARANELLO CBA617 BARANO D'ISCHIA NAA618 BARANZATE MIA619 BARASSO VAA621 BARATILI SAN PIETRO ORA625 BARBANIA TOA626 BARBARA ANA628 BARBARANO ROMANO VTA629 BARBARESCO CNA630 BARBARIGA BSA631 BARBATA BGA632 BARBERINO DI MUGELLO FIA634 BARBIANELLO PVA635 BARBIANO .BARBIAN. BZA637 BARBONA PDA638 BARCELLONA POZZO DI GOTTO MEA640 BARCIS PNA643 BARD AOA645 BARDELLO VAA646 BARDI PRA647 BARDINETO SVA650 BARDOLINO VRA651 BARDONECCHIA TOA652 BAREGGIO MIA653 BARENGO NOA655 BARESSA ORA656 BARETE AQA657 BARGA LUA658 BARGAGLI GEA660 BARGE CNA661 BARGHE BSA662 BARI BAA663 BARI SARDO NUA664 BARIANO BGA665 BARICELLA BOA666 BARILE PZA667 BARISCIANO AQA668 BARLASSINA MBA669 BARLETTA BTA670 BARNI COA671 BAROLO CNA673 BARONE CANAVESE TOA674 BARONISSI SAA676 BARRAFRANCA EN

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

- I -

CODICI CATASTALI COMUNALI

Page 119: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - Agenzia delle Entrate

A677 BARRALI SUA678 BARREA AQA681 BARUMINI SUA683 BARZAGO LCA684 BARZANA BGA686 BARZANO' LCA687 BARZIO LCA689 BASALUZZO ALA690 BASCAPE' PVA691 BASCHI TRA692 BASCIANO TEA694 BASELGA DI PINE' TNA696 BASELICE BNA697 BASIANO MIA698 BASICO' MEA699 BASIGLIO MIA700 BASILIANO UDA701 VASANELLO VTA702 BASSANO BRESCIANO BSA703 BASSANO DEL GRAPPA VIA704 BASSANO ROMANO VTA705 TRONZANO LAGO MAGGIORE VAA706 BASSANO IN TEVERINA VTA707 BASSIANO LTA708 BASSIGNANA ALA709 BASTIA MONDOVI' CNA710 BASTIA UMBRA PGA712 BASTIDA PANCARANA PVA713 BASTIGLIA MOA714 BATTAGLIA TERME PDA716 BATTIFOLLO CNA717 BATTIPAGLIA SAA718 BATTUDA PVA719 BAUCINA PAA720 BOVILLE ERNICA FRA721 BAULADU ORA722 BAUNEI NUA725 BAVENO VBA728 BEDERO VALCUVIA VAA729 BEDIZZOLE BSA730 BEDOLLO TNA731 BEDONIA PRA732 BEDULITA BGA733 BEE VBA734 BEINASCO TOA735 BEINETTE CNA736 BELCASTRO CZA737 BELFIORE VRA738 BELFORTE MONFERRATO ALA739 BELFORTE DEL CHIENTI MCA740 BELFORTE ALL'ISAURO PUA741 BELGIOIOSO PVA742 BELGIRATE VBA743 BELLA PZA745 BELLANO LCA746 BELLANTE TEA747 BELLARIA-IGEA MARINA RNA749 BELLEGRA RMA750 BELLINO CNA751 BELLINZAGO LOMBARDO MIA752 BELLINZAGO NOVARESE NOA755 BELLONA CEA756 BELLOSGUARDO SAA757 BELLUNO BLA759 BELLUSCO MBA760 BELMONTE PICENO FMA761 BELMONTE DEL SANNIO ISA762 BELMONTE CALABRO CSA763 BELMONTE CASTELLO FRA764 BELMONTE MEZZAGNO PAA765 BELMONTE IN SABINA RIA766 BELPASSO CTA768 BELSITO CSA769 BELVEDERE OSTRENSE ANA770 BELVEGLIO ATA771 LIZZANO IN BELVEDERE BOA772 BELVEDERE DI SPINELLO KRA773 BELVEDERE MARITTIMO CSA774 BELVEDERE LANGHE CNA776 BELVI' NUA777 BEMA SOA778 BENE LARIO COA779 BENE VAGIENNA CNA780 BENESTARE RCA781 BENETUTTI SSA782 BENEVELLO CNA783 BENEVENTO BNA784 BENNA BIA785 BENTIVOGLIO BOA786 BERBENNO BGA787 BERBENNO DI VALTELLINA SOA788 BERCETO PRA789 BERCHIDDA SSA791 BEREGAZZO CON FIGLIARO COA792 BEREGUARDO PVA793 BERGAMASCO ALA794 BERGAMO BGA795 BERGANTINO ROA796 BERGEGGI SVA798 BERGOLO CNA799 BERLINGO BSA801 BERNALDA MTA802 BERNAREGGIO MBA804 BERNATE TICINO MIA805 BERNEZZO CNA809 BERTINORO FCA810 BERTIOLO UDA811 BERTONICO LOA812 BERZANO DI SAN PIETRO ATA813 BERZANO DI TORTONA AL

A815 BERZO SAN FERMO BGA816 BERZO DEMO BSA817 BERZO INFERIORE BSA818 BESANA IN BRIANZA MBA819 BESANO VAA820 BESATE MIA821 BESENELLO TNA823 BESENZONE PCA825 BESNATE VAA826 BESOZZO VAA827 BESSUDE SSA831 BETTOLA PCA832 BETTONA PGA834 BEURA-CARDEZZA VBA835 BEVAGNA PGA836 BEVERINO SPA837 BEVILACQUA VRA841 BIANCAVILLA CTA842 BIANCHI CSA843 BIANCO RCA844 BIANDRATE NOA845 BIANDRONNO VAA846 BIANZANO BGA847 BIANZE' VCA848 BIANZONE SOA849 BIASSONO MBA850 BIBBIANO REA851 BIBBIENA ARA852 BIBBONA LIA853 BIBIANA TOA854 BICCARI FGA855 BICINICCO UDA856 BIDONI' ORA857 BLERA VTA859 BIELLA BIA861 BIENNO BSA863 BIENO TNA864 BIENTINA PIA870 BINAGO COA872 BINASCO MIA874 BINETTO BAA876 BIOGLIO BIA877 BIONAZ AOA878 BIONE BSA880 BIRORI NUA881 BISACCIA AVA882 BISACQUINO PAA883 BISCEGLIE BTA884 BISEGNA AQA885 BISENTI TEA887 BISIGNANO CSA889 BISTAGNO ALA891 BISUSCHIO VAA892 BITETTO BAA893 BITONTO BAA894 BITRITTO BAA895 BITTI NUA896 BIVONA AGA897 BIVONGI RCA898 BIZZARONE COA902 BLEGGIO SUPERIORE TNA903 BLELLO BGA904 BLESSAGNO COA905 BLEVIO COA906 BOARA PISANI PDA909 BOBBIO PCA910 BOBBIO PELLICE TOA911 BOCA NOA912 BOCCHIGLIERO CSA914 BOCCIOLETO VCA916 BOCENAGO TNA918 BODIO LOMNAGO VAA919 BOFFALORA D'ADDA LOA920 BOFFALORA SOPRA TICINO MIA922 BOGLIASCO GEA925 BOGNANCO VBA929 BOGOGNO NOA930 BOJANO CBA931 BOISSANO SVA932 BOLANO SPA937 BOLGARE BGA940 BOLLATE MIA941 BOLLENGO TOA942 NOVA SIRI MTA944 BOLOGNA BOA945 BOLOGNANO PEA946 BOLOGNETTA PAA947 BOLOGNOLA MCA948 BOLOTANA NUA949 BOLSENA VTA950 BOLTIERE BGA952 BOLZANO .BOZEN. BZA953 BOLZANO NOVARESE NOA954 BOLZANO VICENTINO VIA955 BOMARZO VTA956 BOMBA CHA957 BOMPENSIERE CLA958 BOMPIETRO PAA959 BOMPORTO MOA960 BONARCADO ORA961 BONASSOLA SPA962 BONATE SOTTO BGA963 BONATE SOPRA BGA964 BONAVIGO VRA965 BONDENO FEA968 BONDONE TNA970 BONEA BNA971 BONEFRO CBA972 BONEMERSE CRA973 BONIFATI CS

A975 BONITO AVA976 BONNANARO SSA977 BONO SSA978 BONORVA SSA979 BONVICINO CNA981 BORBONA RIA982 BORCA DI CADORE BLA983 BORDANO UDA984 BORDIGHERA IMA986 BORDOLANO CRA987 BORE PRA988 BORETTO REA989 BORGARELLO PVA990 BORGARO TORINESE TOA991 BORGETTO PAA992 BORGHETTO DI VARA SPA993 BORGHETTO D'ARROSCIA IMA995 BORGHETTO LODIGIANO LOA996 BORGO VELINO RIA998 BORGHETTO DI BORBERA ALA999 BORGHETTO SANTO SPIRITO SVB001 BORGHI FCB002 BORGIA CZB003 BORGIALLO TOB005 BORGIO VEREZZI SVB006 BORGO VALSUGANA TNB007 BORGO A MOZZANO LUB008 BORGOROSE RIB009 BORGO D'ALE VCB010 BORGO DI TERZO BGB012 MOTTEGGIANA MNB014 SUARDI PVB015 BORGOFRANCO D'IVREA TOB016 BORGOLAVEZZARO NOB017 BORGO SAN GIOVANNI LOB018 BORGOMALE CNB019 BORGOMANERO NOB020 BORGOMARO IMB021 BORGOMASINO TOB024 BORGONE SUSA TOB025 BORGONOVO VAL TIDONE PCB026 BORGO PACE PUB028 BORGO PRIOLO PVB029 BORGORATTO ALESSANDRINO ALB030 BORGORATTO MORMOROLO PVB031 BORGORICCO PDB033 BORGO SAN DALMAZZO CNB034 FIDENZA PRB035 BORGO SAN GIACOMO BSB036 BORGO SAN LORENZO FIB037 BORGO SAN MARTINO ALB038 BORGO SAN SIRO PVB040 BORGOSATOLLO BSB041 BORGOSESIA VCB042 BORGO VAL DI TARO PRB043 BORGO TICINO NOB044 BORGO TOSSIGNANO BOB046 BORGO VERCELLI VCB048 BORMIDA SVB049 BORMIO SOB051 BORNASCO PVB054 BORNO BSB055 BORONEDDU ORB056 BORORE NUB057 BORRELLO CHB058 BORRIANA BIB061 BORSO DEL GRAPPA TVB062 BORTIGALI NUB063 BORTIGIADAS SSB064 BORUTTA SSB067 BORZONASCA GEB068 BOSA ORB069 BOSARO ROB070 BOSCHI SANT'ANNA VRB071 BOSCO MARENGO ALB073 BOSCO CHIESANUOVA VRB075 BOSCONERO TOB076 BOSCOREALE NAB077 BOSCOTRECASE NAB079 BOSIA CNB080 BOSIO ALB081 BOSISIO PARINI LCB082 BOSNASCO PVB083 BOSSICO BGB084 BOSSOLASCO CNB085 BOTRICELLO CZB086 BOTRUGNO LEB088 BOTTANUCO BGB091 BOTTICINO BSB094 BOTTIDDA SSB097 BOVA RCB098 BOVALINO RCB099 BOVA MARINA RCB100 BOVEGNO BSB101 BOVES CNB102 BOVEZZO BSB104 BOVINO FGB105 BOVISIO-MASCIAGO MBB106 BOVOLENTA PDB107 BOVOLONE VRB109 BOZZOLE ALB110 BOZZOLO MNB111 BRA CNB112 BRACCA BGB114 BRACCIANO RMB115 BRACIGLIANO SAB116 BRAIES .PRAGS. BZB117 BRALLO DI PREGOLA PVB118 BRANCALEONE RCB120 BRANDICO BS

B121 BRANDIZZO TOB123 BRANZI BGB124 BRAONE BSB126 BREBBIA VAB128 BREDA DI PIAVE TVB129 CASTELVERDE CRB131 BREGANO VAB132 BREGANZE VIB134 BREGNANO COB137 BREMBATE BGB138 BREMBATE DI SOPRA BGB141 BREMBIO LOB142 BREME PVB143 BRENDOLA VIB144 BRENNA COB145 BRENNERO .BRENNER. BZB149 BRENO BSB150 BRENTA VAB152 BRENTINO BELLUNO VRB153 BRENTONICO TNB154 BRENZONE SUL GARDA VRB156 BRESCELLO REB157 BRESCIA BSB158 BRESIMO TNB159 BRESSANA BOTTARONE PVB160 BRESSANONE .BRIXEN. BZB161 BRESSANVIDO VIB162 BRESSO MIB166 BREZZO DI BEDERO VAB167 BRIAGLIA CNB169 BRIATICO VVB171 BRICHERASIO TOB172 BRIENNO COB173 BRIENZA PZB175 BRIGA ALTA CNB176 BRIGA NOVARESE NOB178 BRIGNANO GERA D'ADDA BGB179 BRIGNANO-FRASCATA ALB180 BRINDISI BRB181 BRINDISI MONTAGNA PZB182 BRINZIO VAB183 BRIONA NOB184 BRIONE BSB187 BRIOSCO MBB188 BRISIGHELLA RAB191 BRISSAGO-VALTRAVAGLIA VAB192 BRISSOGNE AOB193 BRITTOLI PEB194 BRIVIO LCB195 BROCCOSTELLA FRB196 BROGLIANO VIB197 BROGNATURO VVB198 BROLO MEB200 BRONDELLO CNB201 BRONI PVB202 BRONTE CTB203 BRONZOLO .BRANZOLL. BZB204 BROSSASCO CNB205 BROSSO TOB207 BROVELLO-CARPUGNINO VBB209 BROZOLO TOB212 BRUGHERIO MBB213 BRUGINE PDB214 BRUGNATO SPB215 BRUGNERA PNB216 BRUINO TOB217 BRUMANO BGB218 BRUNATE COB219 BRUNELLO VAB220 BRUNICO .BRUNECK. BZB221 BRUNO ATB223 BRUSAPORTO BGB225 BRUSASCO TOB227 BRUSCIANO NAB228 BRUSIMPIANO VAB229 BRUSNENGO BIB230 BRUSSON AOB232 BRUZOLO TOB234 BRUZZANO ZEFFIRIO RCB235 BUBBIANO MIB236 BUBBIO ATB237 BUCCHERI SRB238 BUCCHIANICO CHB239 BUCCIANO BNB240 BUCCINASCO MIB242 BUCCINO SAB243 BUCINE ARB246 BUDDUSO' SSB247 BUDOIA PNB248 BUDONI SSB249 BUDRIO BOB250 BUGGERRU SUB251 BUGGIANO PTB255 BUGLIO IN MONTE SOB256 BUGNARA AQB258 BUGUGGIATE VAB259 BUJA UDB261 BULCIAGO LCB262 BULGAROGRASSO COB264 BULTEI SSB265 BULZI SSB266 BUONABITACOLO SAB267 BUONALBERGO BNB268 MONTEBELLO SUL SANGRO CHB269 BUONCONVENTO SIB270 BUONVICINO CSB272 BURAGO DI MOLGORA MBB274 BURCEI SUB275 BURGIO AGB276 BURGOS SS

B278 BURIASCO TOB279 BUROLO TOB280 BURONZO VCB281 BUSACHI ORB282 BUSALLA GEB284 BUSANO TOB285 BUSCA CNB286 BUSCATE MIB287 BUSCEMI SRB288 BUSETO PALIZZOLO TPB289 BUSNAGO MBB292 BUSSERO MIB293 BUSSETO PRB294 BUSSI SUL TIRINO PEB295 BUSSO CBB296 BUSSOLENGO VRB297 BUSSOLENO TOB300 BUSTO ARSIZIO VAB301 BUSTO GAROLFO MIB302 BUTERA CLB303 BUTI PIB304 BUTTAPIETRA VRB305 BUTTIGLIERA ALTA TOB306 BUTTIGLIERA D'ASTI ATB309 BUTTRIO UDB310 SAN PAOLO D'ARGON BGB311 CABELLA LIGURE ALB312 CASTELLO CABIAGLIO VAB313 CABIATE COB314 CABRAS ORB315 CACCAMO PAB317 POGGIO SANNITA ISB319 CACCURI KRB326 CADEGLIANO-VICONAGO VAB328 CADELBOSCO DI SOPRA REB332 CADEO PCB335 CADERZONE TERME TNB345 CADONEGHE PDB346 CADORAGO COB349 CAERANO DI SAN MARCO TVB350 CAFASSE TOB351 CAGGIANO SAB352 CAGLI PUB354 CAGLIARI CAB355 CAGLIO COB357 CAGNANO VARANO FGB358 CAGNANO AMITERNO AQB361 CAIANELLO CEB362 CAIAZZO CEB364 CAINES .KUENS. BZB365 CAINO BSB366 CAIOLO SOB367 CAIRANO AVB368 CAIRATE VAB369 CAIRO MONTENOTTE SVB371 CAIVANO NAB374 CALABRITTO AVB375 CALALZO DI CADORE BLB376 CALAMANDRANA ATB377 CALAMONACI AGB378 CALANGIANUS SSB379 CALANNA RCB380 CALASCA-CASTIGLIONE VBB381 CALASCIBETTA ENB382 CALASCIO AQB383 CALASETTA SUB384 CALATABIANO CTB385 CALATAFIMI SEGESTA TPB387 LUNGAVILLA PVB388 CALCATA VTB389 CALCERANICA AL LAGO TNB390 CALCI PIB391 CALCIANO MTB392 CALCINAIA PIB393 CALCINATE BGB394 CALCINATO BSB395 CALCIO BGB396 CALCO LCB397 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO

.KALTERN AN DE. BZB398 CALDAROLA MCB399 CALDERARA DI RENO BOB400 CALDES TNB402 CALDIERO VRB403 CALDOGNO VIB404 CALDONAZZO TNB405 CALENDASCO PCB406 CALENZANO FIB408 CALESTANO PRB409 CALICE LIGURE SVB410 CALICE AL CORNOVIGLIO SPB413 CALIMERA LEB415 CALITRI AVB416 CALIZZANO SVB417 CALLABIANA BIB418 CALLIANO ATB419 CALLIANO TNB423 CALOLZIOCORTE LCB424 CALOPEZZATI CSB425 CALOSSO ATB426 CALOVETO CSB427 CALTABELLOTTA AGB428 CALTAGIRONE CTB429 CALTANISSETTA CLB430 CALTAVUTURO PAB431 CALTIGNAGA NOB432 CALTO ROB433 CALTRANO VIB434 CALUSCO D'ADDA BGB435 CALUSO TO

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

- II -

Page 120: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - Agenzia delle Entrate

B436 CALVAGESE DELLA RIVIERA BSB437 CALVANICO SAB439 CALVATONE CRB440 CALVELLO PZB441 CALVENE VIB442 CALVENZANO BGB443 CALVERA PZB444 CALVI BNB445 CALVI RISORTA CEB446 CALVI DELL'UMBRIA TRB447 CALVIGNANO PVB448 CALVIGNASCO MIB450 CALVISANO BSB452 CALVIZZANO NAB453 CAMAGNA MONFERRATO ALB455 CAMAIORE LUB457 CAMANDONA BIB460 CAMASTRA AGB461 CAMBIAGO MIB462 CAMBIANO TOB463 CAMBIASCA VBB465 CAMBURZANO BIB466 SANT'ELENA SANNITA ISB467 CAMERANA CNB468 CAMERANO ANB469 CAMERANO CASASCO ATB470 CAMERATA PICENA ANB471 CAMERATA CORNELLO BGB472 CAMERATA NUOVA RMB473 CAMERI NOB474 CAMERINO MCB476 CAMEROTA SAB477 CAMIGLIANO CEB481 CAMINI RCB482 CAMINO ALB483 CAMINO AL TAGLIAMENTO UDB484 CAMISANO CRB485 CAMISANO VICENTINO VIB486 CAMMARATA AGB490 CAMOGLI GEB491 CHAMOIS AOB492 CAMPAGNA SAB493 CAMPAGNA LUPIA VEB494 CASTEL CAMPAGNANO CEB496 CAMPAGNANO DI ROMA RMB497 CAMPAGNATICO GRB498 CAMPAGNOLA CREMASCA CRB499 CAMPAGNOLA EMILIA REB500 CAMPANA CSB501 CAMPARADA MBB502 CAMPEGINE REB504 CAMPELLO SUL CLITUNNO PGB505 CAMPERTOGNO VCB506 CAMPI SALENTINA LEB507 CAMPI BISENZIO FIB509 CAMPIGLIA MARITTIMA LIB510 VALPRATO SOANA TOB511 CAMPIGLIA DEI BERICI VIB512 CAMPIGLIONE FENILE TOB513 CAMPIONE D'ITALIA COB514 CAMPITELLO DI FASSA TNB515 CAMPLI TEB516 CAMPO CALABRO RCB519 CAMPOBASSO CBB520 CAMPOBELLO DI LICATA AGB521 CAMPOBELLO DI MAZARA TPB522 CAMPOCHIARO CBB524 CAMPODARSEGO PDB525 CAMPODENNO TNB526 CAMPO DI GIOVE AQB527 CAMPODIMELE LTB528 CAMPODIPIETRA CBB529 CAMPO DI TRENS .FREIENFELD. BZB530 CAMPODOLCINO SOB531 CAMPODORO PDB532 CAMPOFELICE DI ROCCELLA PAB533 CAMPOFELICE DI FITALIA PAB534 CAMPOFILONE FMB535 CAMPOFIORITO PAB536 CAMPOFORMIDO UDB537 CAMPOFRANCO CLB538 CAMPO LIGURE GEB539 CAMPOGALLIANO MOB540 CHAMPORCHER AOB541 CAMPOLATTARO BNB542 CAMPOLI DEL MONTE TABURNO BNB543 CAMPOLI APPENNINO FRB544 CAMPOLIETO CBB546 CAMPOLONGO MAGGIORE VEB549 CAMPOMAGGIORE PZB550 CAMPOMARINO CBB551 CAMPOMORONE GEB553 CAMPO NELL'ELBA LIB554 CAMPONOGARA VEB555 CAMPORA SAB556 CAMPOREALE PAB557 CAMPORGIANO LUB559 CAMPOROSSO IMB561 CAMPOROTONDO ETNEO CTB562 CAMPOROTONDO DI FIASTRONE MCB563 CAMPOSAMPIERO PDB564 CAMPO SAN MARTINO PDB565 CAMPOSANO NAB566 CAMPOSANTO MOB567 CAMPOSPINOSO PVB569 CAMPOTOSTO AQB570 CAMPO TURES .SAND IN TAUFERS. BZB572 CAMUGNANO BOB573 CANALE CNB574 CANALE D'AGORDO BL

B576 CANALE MONTERANO RMB577 CANAL SAN BOVO TNB578 CANARO ROB579 CANAZEI TNB580 CANCELLARA PZB581 CANCELLO ED ARNONE CEB582 CANDA ROB584 CANDELA FGB586 CANDELO BIB587 CANDIA LOMELLINA PVB588 CANDIA CANAVESE TOB589 CANDIANA PDB590 CANDIDA AVB591 CANDIDONI RCB592 CANDIOLO TOB593 CANEGRATE MIB594 CANELLI ATB595 ORVINIO RIB597 CANEPINA VTB598 CANEVA PNB602 CANICATTI' AGB603 CANICATTINI BAGNI SRB604 CANINO VTB605 CANISCHIO TOB606 CANISTRO AQB607 CANNA CSB608 CANNALONGA SAB609 CANNARA PGB610 CANNERO RIVIERA VBB612 CANNETO SULL'OGLIO MNB613 CANNETO PAVESE PVB615 CANNOBIO VBB616 CANNOLE LEB617 CANOLO RCB618 CANONICA D'ADDA BGB619 CANOSA DI PUGLIA BTB620 CANOSA SANNITA CHB621 CANOSIO CNB624 CANSANO AQB626 CANTAGALLO POB627 CANTALICE RIB628 CANTALUPA TOB629 CANTALUPO LIGURE ALB630 CANTALUPO NEL SANNIO ISB631 CANTALUPO IN SABINA RIB632 MANDELA RMB633 CANTARANA ATB634 CANTELLO VAB635 CANTERANO RMB636 CANTIANO PUB637 CANTOIRA TOB639 CANTU' COB640 CANZANO TEB641 CANZO COB642 CAORLE VEB643 CAORSO PCB644 CAPACCIO PAESTUM SAB645 CAPACI PAB646 CAPALBIO GRB647 CAPANNOLI PIB648 CAPANNORI LUB649 CAPENA RMB650 CAPERGNANICA CRB651 CAPESTRANO AQB653 CAPIAGO INTIMIANO COB655 CAPISTRANO VVB656 CAPISTRELLO AQB658 CAPITIGNANO AQB660 CAPIZZI MEB661 CAPIZZONE BGB662 PONTE NELLE ALPI BLB663 CAPODIMONTE VTB664 CAPO DI PONTE BSB666 CAPO D'ORLANDO MEB667 CAPODRISE CEB669 CAPOLIVERI LIB670 CAPOLONA ARB671 CAPONAGO MBB672 CAPORCIANO AQB674 CAPOSELE AVB675 CAPOTERRA CAB676 CAPOVALLE BSB677 CAPPADOCIA AQB678 CAPPELLA MAGGIORE TVB679 CAPPELLA CANTONE CRB680 CAPPELLA DE' PICENARDI CRB681 CAPPELLE SUL TAVO PEB682 CAPRACOTTA ISB684 CAPRAIA E LIMITE FIB685 CAPRAIA ISOLA LIB686 CAPRALBA CRB687 CAPRANICA PRENESTINA RMB688 CAPRANICA VTB689 MARZABOTTO BOB690 CAPRARICA DI LECCE LEB691 CAPRAROLA VTB692 CAPRAUNA CNB693 CAPRESE MICHELANGELO ARB694 CAPREZZO VBB695 CAPRI LEONE MEB696 CAPRI NAB697 CAPRIANA TNB698 CAPRIANO DEL COLLE BSB701 CAPRIATA D'ORBA ALB703 CAPRIATE SAN GERVASIO BGB704 CAPRIATI A VOLTURNO CEB705 CAPRIE TOB706 CAPRIGLIA IRPINA AVB707 CAPRIGLIO ATB708 CAPRILE BI

B709 CAPRINO VERONESE VRB710 CAPRINO BERGAMASCO BGB711 CAPRIOLO BSB712 CAPRIVA DEL FRIULI GOB715 CAPUA CEB716 CAPURSO BAB717 CARAFFA DI CATANZARO CZB718 CARAFFA DEL BIANCO RCB719 CARAGLIO CNB720 CARAMAGNA PIEMONTE CNB722 CARAMANICO TERME PEB724 CARAPELLE FGB725 CARAPELLE CALVISIO AQB726 CARASCO GEB727 CARASSAI APB729 CARATE BRIANZA MBB730 CARATE URIO COB731 CARAVAGGIO BGB732 CARAVATE VAB733 CARAVINO TOB734 CARAVONICA IMB735 CARBOGNANO VTB736 CARBONARA SCRIVIA ALB738 VILLASIMIUS SUB740 CARBONARA DI NOLA NAB741 CARBONARA AL TICINO PVB742 CARBONATE COB743 CARBONE PZB744 CARBONERA TVB745 CARBONIA SUB748 CARCARE SVB749 CARCERI PDB752 CARCOFORO VCB754 CARDANO AL CAMPO VAB755 CARDE' CNB756 CARDETO RCB758 CARDINALE CZB759 CARDITO NAB760 CAREGGINE LUB762 CAREMA TOB763 CARENNO LCB765 CARENTINO ALB766 CARERI RCB767 CARESANA VCB768 CARESANABLOT VCB769 CAREZZANO ALB771 CARFIZZI KRB772 CARGEGHE SSB774 CARIATI CSB776 CARIFE AVB777 CARIGNANO TOB778 CARIMATE COB779 CARINARO CEB780 CARINI PAB781 CARINOLA CEB782 CARISIO VCB783 CARISOLO TNB784 CARLANTINO FGB785 CARLAZZO COB787 CARLENTINI SRB788 CARLINO UDB789 CARLOFORTE SUB790 CARLOPOLI CZB791 CARMAGNOLA TOB792 CARMIANO LEB794 CARMIGNANO POB795 CARMIGNANO DI BRENTA PDB796 CARNAGO VAB798 CARNATE MBB799 CORNEDO ALL'ISARCO .KARNEID. BZB801 CAROBBIO DEGLI ANGELI BGB802 CAROLEI CSB803 CARONA BGB804 CARONIA MEB805 CARONNO PERTUSELLA VAB807 CARONNO VARESINO VAB808 CAROSINO TAB809 CAROVIGNO BRB810 CAROVILLI ISB812 CARPANETO PIACENTINO PCB813 CARPANZANO CSB816 CARPEGNA PUB817 CARPENEDOLO BSB818 CARPENETO ALB819 CARPI MOB820 CARPIANO MIB822 CARPIGNANO SALENTINO LEB823 CARPIGNANO SESIA NOB824 CURA CARPIGNANO PVB825 CARPINETI REB826 CARPINETO SINELLO CHB827 CARPINETO DELLA NORA PEB828 CARPINETO ROMANO RMB829 CARPINO FGB830 CARPINONE ISB832 CARRARA MSB835 CARRE' VIB836 CARREGA LIGURE ALB838 CARRO SPB839 CARRODANO SPB840 CARROSIO ALB841 CARRU' CNB842 CARSOLI AQB844 CARTIGLIANO VIB845 CARTIGNANO CNB846 CARTOCETO PUB847 CARTOSIO ALB848 CARTURA PDB850 CARUGATE MIB851 CARUGO CO

B853 CARUNCHIO CHB854 CARVICO BGB856 CARZANO TNB857 CASABONA KRB858 CASACALENDA CBB859 CASACANDITELLA CHB860 CASAGIOVE CEB861 CASALANGUIDA CHB862 CASALATTICO FRB864 CASALBELTRAME NOB865 CASALBORDINO CHB866 CASALBORE AVB867 CASALBORGONE TOB868 CASALBUONO SAB869 CASALBUTTANO ED UNITI CRB870 CASAL CERMELLI ALB871 CASALCIPRANO CBB872 CASAL DI PRINCIPE CEB873 CASALDUNI BNB875 CASALE LITTA VAB876 CASALE CORTE CERRO VBB877 CASALE DI SCODOSIA PDB878 CASALE MARITTIMO PIB879 CASALE SUL SILE TVB880 CASALECCHIO DI RENO BOB881 CASALE CREMASCO-VIDOLASCO CRB882 CASALEGGIO BOIRO ALB883 CASALEGGIO NOVARA NOB885 CASALE MONFERRATO ALB886 CASALEONE VRB887 CASALETTO LODIGIANO LOB888 CASALETTO SPARTANO SAB889 CASALETTO CEREDANO CRB890 CASALETTO DI SOPRA CRB891 CASALETTO VAPRIO CRB892 CASALFIUMANESE BOB893 CASALGRANDE REB894 CASALGRASSO CNB895 CASAL VELINO SAB896 CASALINCONTRADA CHB897 CASALINO NOB898 CASALMAGGIORE CRB899 CASALMAIOCCO LOB900 CASALMORANO CRB901 CASALMORO MNB902 CASALNOCETO ALB903 VILLAPIANA CSB904 CASALNUOVO MONTEROTARO FGB905 CASALNUOVO DI NAPOLI NAB906 SAN PAOLO ALBANESE PZB907 CASALOLDO MNB910 CASALPUSTERLENGO LOB911 CASALROMANO MNB912 CASALSERUGO PDB914 POZZAGLIO ED UNITI CRB915 TRINITAPOLI BTB916 CASALUCE CEB917 CASALVECCHIO DI PUGLIA FGB918 CASALVECCHIO SICULO MEB919 CASALVIERI FRB920 CASALVOLONE NOB921 CASALZUIGNO VAB922 CASAMARCIANO NAB923 CASAMASSIMA BAB924 CASAMICCIOLA TERME NAB925 CASANDRINO NAB927 CASANOVA LERRONE SVB928 CASANOVA ELVO VCB929 CASANOVA LONATI PVB932 CASAPE RMB933 CASAPINTA BIB934 CASAPROTA RIB935 CASAPULLA CEB936 CASARANO LEB937 CASARGO LCB938 CASARILE MIB939 CASARZA LIGURE GEB940 CASARSA DELLA DELIZIA PNB941 CASASCO ALB943 CASATENOVO LCB945 CASATISMA PVB946 CASAVATORE NAB947 CASAZZA BGB948 CASCIA PGB949 CASCIAGO VAB950 CASCINA PIB952 SAN GIACOMO VERCELLESE VCB953 CASCINETTE D'IVREA TOB954 CASEI GEROLA PVB955 CASELETTE TOB956 CASELLA GEB958 CASELLE LURANI LOB959 CASELLE IN PITTARI SAB960 CASELLE TORINESE TOB961 CASELLE LANDI LOB962 SCANDICCI FIB963 CASERTA CEB965 CASIER TVB966 CASIGNANA RCB967 CASINA REB968 CASTELSILANO KRB969 CASTEL DI CASIO BOB971 CASIRATE D'ADDA BGB974 CASLINO D'ERBA COB977 CASNATE CON BERNATE COB978 CASNIGO BGB979 CASOLA IN LUNIGIANA MSB980 CASOLA DI NAPOLI NAB982 CASOLA VALSENIO RAB984 CASOLE D'ELSA SI

B985 CASOLI CHB987 CASORATE SEMPIONE VAB988 CASORATE PRIMO PVB989 CASOREZZO MIB990 CASORIA NAB991 CASORZO ATB993 CASPOGGIO SOB994 CASSACCO UDB996 CASSAGO BRIANZA LCB997 CASSANO IRPINO AVB998 CASSANO DELLE MURGE BAB999 CASSANO VALCUVIA VAC002 CASSANO ALL'IONIO CSC003 CASSANO D'ADDA MIC004 CASSANO MAGNAGO VAC006 CASSARO SRC007 CASSIGLIO BGC013 PERO MIC014 CASSINA DE' PECCHI MIC020 CASSINA RIZZARDI COC022 CASSINASCO ATC024 CASSINA VALSASSINA LCC027 CASSINE ALC030 CASSINELLE ALC033 CASSINETTA DI LUGAGNANO MIC034 CASSINO FRC037 CASSOLA VIC038 CASSOLNOVO PVC040 CASTEL CASTAGNA TEC041 CASTAGNARO VRC044 CASTAGNETO CARDUCCI LIC045 CASTAGNETO PO TOC046 CASTAGNITO CNC047 CASTAGNOLE MONFERRATO ATC048 CASTAGNOLE PIEMONTE TOC049 CASTAGNOLE DELLE LANZE ATC050 CASTANA PVC051 CASTELL'UMBERTO MEC052 CASTANO PRIMO MIC053 CASTEGGIO PVC055 CASTEGNATO BSC056 CASTEGNERO VIC057 CASTELBALDO PDC058 CASTEL BARONIA AVC059 CASTELBELFORTE MNC060 CASTELBELLINO ANC062 CASTELBELLO CIARDES .KASTELBELL

TSCHARS. BZC063 CASTELBIANCO SVC064 CASTEL BOGLIONE ATC065 CASTEL BOLOGNESE RAC066 CASTELBOTTACCIO CBC067 CASTELBUONO PAC069 CASTELCIVITA SAC070 SERVIGLIANO FMC072 CASTELCOVATI BSC073 CASTELCUCCO TVC074 CASTELDACCIA PAC075 CASTEL D'AIANO BOC076 CASTEL D'ARIO MNC078 CASTEL D'AZZANO VRC079 CASTELLI CALEPIO BGC080 CASTELDELCI RNC081 CASTELDELFINO CNC082 CASTEL DEL GIUDICE ISC083 CASTEL DEL MONTE AQC085 CASTEL DEL PIANO GRC086 CASTEL DEL RIO BOC089 CASTELDIDONE CRC090 CASTEL DI IERI AQC091 CASTEL DI IUDICA CTC093 CASTEL DI LAMA APC094 CASTEL DI LUCIO MEC096 CASTEL DI SANGRO AQC097 CASTEL DI SASSO CEC098 CASTEL DI TORA RIC100 CASTELFIDARDO ANC101 CASTELFIORENTINO FIC102 CASTEL FOCOGNANO ARC104 CASTELFORTE LTC105 CASTELFRANCI AVC106 CASTELFRANCO IN MISCANO BNC107 CASTELFRANCO EMILIA MOC108 CASTROLIBERO CSC110 CASTEL VITTORIO IMC111 CASTELFRANCO VENETO TVC113 CASTELFRANCO DI SOTTO PIC114 CASTEL FRENTANO CHC115 CASTEL GABBIANO CRC116 CASTEL GANDOLFO RMC117 CASTEL GIORGIO TRC118 CASTEL GOFFREDO MNC119 CASTELGOMBERTO VIC120 CASTELGRANDE PZC121 CASTEL GUELFO DI BOLOGNA BOC122 CASTELGUGLIELMO ROC123 CASTELGUIDONE CHC125 CASTELLABATE SAC126 CASTELLAFIUME AQC127 CASTELL'ALFERO ATC128 CASTELLALTO TEC129 CASTELLAMMARE DI STABIA NAC130 CASTELLAMMARE DEL GOLFO TPC133 CASTELLAMONTE TOC134 CASTELLANA GROTTE BAC135 CASTELLANA SICULA PAC136 CASTELLANETA TAC137 CASTELLANIA COPPI ALC139 CASTELLANZA VAC141 CASTELLARANO RE

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

- III -

Page 121: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - Agenzia delle Entrate

C142 CASTELLAR GUIDOBONO ALC143 CASTELLARO IMC145 CASTELL'ARQUATO PCC147 CASTELL'AZZARA GRC148 CASTELLAZZO BORMIDA ALC149 CASTELLAZZO NOVARESE NOC152 CASTELLEONE DI SUASA ANC153 CASTELLEONE CRC154 CASTELLERO ATC155 CASTELLETTO CERVO BIC156 CASTELLETTO D'ERRO ALC157 CASTELLETTO DI BRANDUZZO PVC158 CASTELLETTO D'ORBA ALC160 CASTELLETTO MERLI ALC161 CASTELLETTO MOLINA ATC162 CASTELLETTO MONFERRATO ALC165 CASTELLETTO STURA CNC166 CASTELLETTO SOPRA TICINO NOC167 CASTELLETTO UZZONE CNC169 CASTELLI TEC172 CASTELLINA IN CHIANTI SIC173 CASTELLINALDO D'ALBA CNC174 CASTELLINA MARITTIMA PIC175 CASTELLINO DEL BIFERNO CBC176 CASTELLINO TANARO CNC177 CASTELLIRI FRC178 CASTELLO DEL MATESE CEC181 CASTELVECCANA VAC183 CASTEL CONDINO TNC184 CASTELLO D'AGOGNA PVC185 CASTELLO D'ARGILE BOC186 CASTELLO DELL'ACQUA SOC187 CASTELLO DI BRIANZA LCC188 CASTELLO DI CISTERNA NAC189 CASTELLO-MOLINA DI FIEMME TNC190 CASTELLO DI GODEGO TVC194 CASTELLO TESINO TNC195 CASTELLUCCHIO MNC197 CASTELMAURO CBC198 CASTELLUCCIO DEI SAURI FGC199 CASTELLUCCIO INFERIORE PZC200 CASTELVERRINO ISC201 CASTELLUCCIO SUPERIORE PZC202 CASTELLUCCIO VALMAGGIORE FGC203 CASTEL MADAMA RMC204 CASTEL MAGGIORE BOC205 CASTELMAGNO CNC206 CASTELMARTE COC207 CASTELMASSA ROC208 CASTEL MELLA BSC209 CASTELMEZZANO PZC210 CASTELMOLA MEC211 CASTEL MORRONE CEC213 CASTELNOVETTO PVC214 CASTELNUOVO DI CEVA CNC215 CASTELNOVO BARIANO ROC216 CASTELNUOVO TNC217 CASTELNOVO DEL FRIULI PNC218 CASTELNOVO DI SOTTO REC219 CASTELNOVO NE' MONTI REC220 CASTELNUOVO BOZZENTE COC222 CASTELNUOVO DELLA DAUNIA FGC223 CASTELNUOVO PARANO FRC224 CASTELNUOVO DI FARFA RIC225 CASTELNUOVO DEL GARDA VRC226 CASTELNUOVO BELBO ATC227 CASTELNUOVO BERARDENGA SIC228 CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA LOC229 CASTELNUOVO BORMIDA ALC230 CASTELNUOVO CALCEA ATC231 CASTELNUOVO CILENTO SAC232 CASTELNUOVO DON BOSCO ATC235 CASTELNUOVO DI CONZA SAC236 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LUC237 CASTELNUOVO DI PORTO RMC240 CASTELNUOVO MAGRA SPC241 CASTELNUOVO NIGRA TOC242 CASTELNUOVO RANGONE MOC243 CASTELNUOVO SCRIVIA ALC244 CASTELNUOVO VAL DI CECINA PIC245 CASTELPAGANO BNC246 CASTELPETROSO ISC247 CASTELPIZZUTO ISC248 CASTELPLANIO ANC250 CASTELPOTO BNC251 CASTELRAIMONDO MCC252 CASTEL RITALDI PGC253 CASTEL ROCCHERO ATC254 CASTELROTTO .KASTELRUTH. BZC255 CASTEL ROZZONE BGC259 CASTEL SAN GIORGIO SAC261 CASTEL SAN GIOVANNI PCC262 CASTEL SAN LORENZO SAC263 CASTEL SAN NICCOLO' ARC265 CASTEL SAN PIETRO TERME BOC266 CASTEL SAN PIETRO ROMANO RMC267 CASTELSANTANGELO SUL NERA MCC268 CASTEL SANT'ANGELO RIC269 CASTEL SANT'ELIA VTC270 CASTEL SAN VINCENZO ISC271 CASTELSARACENO PZC272 CASTELSARDO SSC273 CASTELSEPRIO VAC274 CASTELSPINA ALC275 CASTELTERMINI AGC276 CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA SVC278 CASTELVECCHIO CALVISIO AQC279 CASTELVECCHIO SUBEQUO AQC280 CASTELVENERE BN

C282 VERRES AOC283 CASTELVETERE SUL CALORE AVC284 CASTELVETERE IN VAL FORTORE BNC285 CAULONIA RCC286 CASTELVETRANO TPC287 CASTELVETRO DI MODENA MOC288 CASTELVETRO PIACENTINO PCC289 CASTEL VISCARDO TRC290 CASTELVISCONTI CRC291 CASTEL VOLTURNO CEC292 CASTENASO BOC293 CASTENEDOLO BSC294 CHATILLON AOC296 CASTIGLIONE DEI PEPOLI BOC297 CASTIGLIONE DI SICILIA CTC298 CASTIGLIONE MESSER MARINO CHC300 CASTIGLIONE OLONA VAC301 CASTIGLIONE COSENTINO CSC302 CASTIGLIONE CHIAVARESE GEC303 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA LUC304 CASTIGLIONE D'ADDA LOC306 CASTIGLIONE DEL GENOVESI SAC307 CASTIGLIONE TORINESE TOC308 CASTIGLIONE A CASAURIA PEC309 CASTIGLIONE DEL LAGO PGC310 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA GRC311 COLLEDARA TEC312 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MNC313 CASTIGLIONE D'ORCIA SIC314 CASTIGLIONE FALLETTO CNC315 CASTIGLIONE IN TEVERINA VTC316 CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO TEC317 CASTIGLIONE TINELLA CNC318 CASTIGLION FIBOCCHI ARC319 CASTIGLION FIORENTINO ARC321 CASTIGNANO APC322 CASTILENTI TEC323 CASTINO CNC324 CASTIONE DELLA PRESOLANA BGC325 CASTIONE ANDEVENNO SOC327 CASTIONS DI STRADA UDC329 CASTIRAGA VIDARDO LOC330 CASTO BSC331 CASTORANO APC332 CASTREZZATO BSC334 CASTRI DI LECCE LEC335 CASTRIGNANO DE' GRECI LEC336 CASTRIGNANO DEL CAPO LEC337 CASTRO BGC338 CASTRO DEI VOLSCI FRC339 CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE FCC340 CASTROCIELO FRC341 CASTROFILIPPO AGC342 ENNA ENC343 CASTRONNO VAC344 CASTRONOVO DI SICILIA PAC345 CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA PZC346 CASTROPIGNANO CBC347 CASTROREALE MEC348 CASTROREGIO CSC349 CASTROVILLARI CSC351 CATANIA CTC352 CATANZARO CZC353 CATENANUOVA ENC354 CATIGNANO PEC356 CATTOLICA ERACLEA AGC357 CATTOLICA RNC359 CAUTANO BNC360 CAVA MANARA PVC361 CAVA DE' TIRRENI SAC363 CAVAGLIA' BIC364 CAVAGLIETTO NOC365 CAVAGLIO D'AGOGNA NOC369 CAVAGNOLO TOC370 CAVAION VERONESE VRC372 CAVALESE TNC375 CAVALLERLEONE CNC376 CAVALLERMAGGIORE CNC377 CAVALLINO LEC378 CAVALLIRIO NOC380 CAVARENO TNC381 CAVARGNA COC382 CAVARIA CON PREMEZZO VAC383 CAVARZERE VEC384 CAVASO DEL TOMBA TVC385 CAVASSO NUOVO PNC387 CAVATORE ALC388 JESOLO VEC389 CAVAZZO CARNICO UDC390 CAVE RMC392 CAVEDAGO TNC393 CAVEDINE TNC394 CAVENAGO D'ADDA LOC395 CAVENAGO DI BRIANZA MBC396 CAVERNAGO BGC398 CAVEZZO MOC400 CAVIZZANA TNC404 CAVOUR TOC405 CAVRIAGO REC406 CAVRIANA MNC407 CAVRIGLIA ARC408 CAZZAGO SAN MARTINO BSC409 CAZZAGO BRABBIA VAC410 CAZZANO SANT'ANDREA BGC412 CAZZANO DI TRAMIGNA VRC413 CECCANO FRC414 CECIMA PVC415 CECINA LIC417 CEDEGOLO BS

C418 CEDRASCO SOC420 CEFALA' DIANA PAC421 CEFALU' PAC422 CEGGIA VEC424 CEGLIE MESSAPICA BRC426 CELANO AQC428 CELENZA SUL TRIGNO CHC429 CELENZA VALFORTORE FGC430 CELICO CSC432 CELLA MONTE ALC435 CELLA DATI CRC436 CELLAMARE BAC437 CELLARA CSC438 CELLARENGO ATC439 CELLATICA BSC440 CELLE ENOMONDO ATC441 CELLE DI MACRA CNC442 CELLE DI SAN VITO FGC443 CELLE LIGURE SVC444 CELLE DI BULGHERIA SAC446 CELLENO VTC447 CELLERE VTC448 CELLINO SAN MARCO BRC449 CELLINO ATTANASIO TEC453 CENADI CZC456 CENATE SOPRA BGC457 CENATE SOTTO BGC458 CENCENIGHE AGORDINO BLC459 CENE BGC461 CENESELLI ROC463 CENGIO SVC466 CENTALLO CNC469 CENTO FEC470 CENTOLA SAC471 CENTURIPE ENC472 CENTRACHE CZC474 CEPAGATTI PEC476 CEPPALONI BNC478 CEPPO MORELLI VBC479 CEPRANO FRC480 CERAMI ENC481 CERANESI GEC482 CERANO D'INTELVI COC483 CERANO NOC484 CERANOVA PVC485 CERASO SAC486 CERCEMAGGIORE CBC487 CERCENASCO TOC488 CERCEPICCOLA CBC489 CERCHIARA DI CALABRIA CSC492 CERCHIO AQC493 CERCINO SOC494 CERCIVENTO UDC495 CERCOLA NAC496 CERDA PAC497 CERES TOC498 CEREA VRC500 CEREGNANO ROC501 CERENZIA KRC502 CERESARA MNC503 CERESETO ALC504 CERESOLE ALBA CNC505 CERESOLE REALE TOC506 CERETE BGC507 CERRETO GRUE ALC508 CERETTO LOMELLINA PVC509 CERGNAGO PVC510 CERIALE SVC511 CERIANA IMC512 CERIANO LAGHETTO MBC513 CERIGNALE PCC514 CERIGNOLA FGC515 CERISANO CSC516 CERMENATE COC517 CERMIGNANO TEC518 CERRETO LAZIALE RMC520 CERNOBBIO COC521 CERNUSCO LOMBARDONE LCC523 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MIC524 CERRETO D'ESI ANC525 CERRETO SANNITA BNC527 CERRETO DI SPOLETO PGC528 CERRETO D'ASTI ATC529 CERRETO GUIDI FIC530 CERRETTO LANGHE CNC531 CERRINA MONFERRATO ALC532 CERRIONE BIC533 CERRO TANARO ATC534 CERRO AL VOLTURNO ISC536 CERRO AL LAMBRO MIC537 CERRO MAGGIORE MIC538 CERRO VERONESE VRC539 CERSOSIMO PZC540 CERTALDO FIC541 CERTOSA DI PAVIA PVC542 CERVA CZC543 CERVARA DI ROMA RMC544 CERVARESE SANTA CROCE PDC545 CERVARO FRC547 CERVASCA CNC548 CERVATTO VCC549 CERVENO BSC550 CERVERE CNC551 CERVESINA PVC552 CERVETERI RMC553 CERVIA RAC554 CERVICATI CSC555 CERVIGNANO D'ADDA LOC556 CERVIGNANO DEL FRIULI UD

C557 CERVINARA AVC558 CERVINO CEC559 CERVO IMC560 CERZETO CSC561 CESA CEC563 CESANA BRIANZA LCC564 CESANA TORINESE TOC565 CESANO BOSCONE MIC566 CESANO MADERNO MBC567 CESARA VBC568 CESARO' MEC569 CESATE MIC573 CESENA FCC574 CESENATICO FCC576 CESINALI AVC577 CESIOMAGGIORE BLC578 CESIO IMC580 CESSALTO TVC581 CESSANITI VVC582 CESSAPALOMBO MCC583 CESSOLE ATC584 CETARA SAC585 CETO BSC587 CETONA SIC588 CETRARO CSC589 CEVA CNC591 CEVO BSC593 CHALLAND-SAINT-ANSELME AOC594 CHALLAND-SAINT-VICTOR AOC595 CHAMBAVE AOC596 CHAMPDEPRAZ AOC598 CHARVENSOD AOC599 CHERASCO CNC600 CHEREMULE SSC604 CHIALAMBERTO TOC605 CHIAMPO VIC606 CHIANCHE AVC608 CHIANCIANO TERME SIC609 CHIANNI PIC610 CHIANOCCO TOC612 CHIARAMONTE GULFI RGC613 CHIARAMONTI SSC614 CHIARANO TVC615 CHIARAVALLE ANC616 CHIARAVALLE CENTRALE CZC618 CHIARI BSC619 CHIAROMONTE PZC620 CHIAUCI ISC621 CHIAVARI GEC623 CHIAVENNA SOC624 CHIAVERANO TOC625 CHIENES .KIENS. BZC627 CHIERI TOC628 CHIESA IN VALMALENCO SOC629 CHIESANUOVA TOC630 CHIES D'ALPAGO BLC631 CHIESINA UZZANESE PTC632 CHIETI CHC633 CHIEUTI FGC634 CHIEVE CRC635 CHIGNOLO D'ISOLA BGC637 CHIGNOLO PO PVC638 CHIOGGIA VEC639 CHIOMONTE TOC640 CHIONS PNC641 CHIOPRIS VISCONE UDC648 CHITIGNANO ARC649 CHIUDUNO BGC650 CHIUPPANO VIC651 CHIURO SOC652 CHIUSA .KLAUSEN. BZC653 CHIUSA DI PESIO CNC654 CHIUSA SCLAFANI PAC655 CHIUSA DI SAN MICHELE TOC656 CHIUSAFORTE UDC657 CHIUSANICO IMC658 CHIUSANO D'ASTI ATC659 CHIUSANO DI SAN DOMENICO AVC660 CHIUSAVECCHIA IMC661 CHIUSDINO SIC662 CHIUSI SIC663 CHIUSI DELLA VERNA ARC665 CHIVASSO TOC668 CIANCIANA AGC669 CANOSSA REC670 CROCETTA DEL MONTELLO TVC672 CIBIANA DI CADORE BLC673 CICAGNA GEC674 CICALA CZC675 CICCIANO NAC676 CICERALE SAC677 CICILIANO RMC678 CICOGNOLO CRC679 CICONIO TOC680 CIGLIANO VCC681 CIGLIE' CNC684 CIGOGNOLA PVC685 CIGOLE BSC686 CILAVEGNA PVC689 CIMADOLMO TVC691 CIMBERGO BSC695 CIMINA' RCC696 CIMINNA PAC697 CIMITILE NAC698 TAVERNOLE SUL MELLA BSC699 CIMOLAIS PNC700 CIMONE TNC701 CINAGLIO ATC702 CINETO ROMANO RM

C703 CINGIA DE' BOTTI CRC704 CINGOLI MCC705 CINIGIANO GRC707 CINISELLO BALSAMO MIC708 CINISI PAC709 CINO SOC710 CINQUEFRONDI RCC711 CINTANO TOC712 CINTE TESINO TNC713 CINTO EUGANEO PDC714 CINTO CAOMAGGIORE VEC715 CINZANO TOC716 CIORLANO CEC717 SANTA MARIA DEL CEDRO CSC718 CIPRESSA IMC719 CIRCELLO BNC722 CIRIE' TOC723 CIRIGLIANO MTC724 CIRIMIDO COC725 CIRO' KRC726 CIRO' MARINA KRC727 CIS TNC728 CISANO BERGAMASCO BGC729 CISANO SUL NEVA SVC730 CISERANO BGC732 CISLAGO VAC733 CISLIANO MIC735 CISON DI VALMARINO TVC738 CISSONE CNC739 CISTERNA D'ASTI ATC740 CISTERNA DI LATINA LTC741 CISTERNINO BRC742 CITERNA PGC743 CITTADELLA PDC744 CITTA' DELLA PIEVE PGC745 CITTA' DI CASTELLO PGC746 CITTADUCALE RIC747 CITTANOVA RCC749 CITTAREALE RIC750 CITTA' SANT'ANGELO PEC751 CITTIGLIO VAC752 CIVATE LCC755 CIVEZZA IMC756 CIVEZZANO TNC757 CIVIASCO VCC758 CIVIDALE DEL FRIULI UDC759 CIVIDATE AL PIANO BGC760 CIVIDATE CAMUNO BSC763 CIVITA CSC764 CIVITACAMPOMARANO CBC765 CIVITA CASTELLANA VTC766 CIVITA D'ANTINO AQC767 LANUVIO RMC768 CIVITALUPARELLA CHC769 CIVITANOVA DEL SANNIO ISC770 CIVITANOVA MARCHE MCC771 CIVITAQUANA PEC772 DURONIA CBC773 CIVITAVECCHIA RMC774 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA ARC776 CIVITELLA MESSER RAIMONDO CHC777 CIVITELLA DI ROMAGNA FCC778 CIVITELLA ALFEDENA AQC779 CIVITELLA CASANOVA PEC780 CIVITELLA D'AGLIANO VTC781 CIVITELLA DEL TRONTO TEC782 CIVITELLA PAGANICO GRC783 CIVITELLA ROVETO AQC784 CIVITELLA SAN PAOLO RMC785 CIVO SOC787 CLAINO CON OSTENO COC789 UBIALE CLANEZZO BGC790 CLAUT PNC791 CLAUZETTO PNC792 CLAVESANA CNC793 CLAVIERE TOC794 CLES TNC795 CLETO CSC796 CLIVIO VAC800 CLUSONE BGC801 COASSOLO TORINESE TOC803 COAZZE TOC804 COAZZOLO ATC806 COCCAGLIO BSC807 COCCONATO ATC810 COCQUIO-TREVISAGO VAC811 COCULLO AQC812 CODEVIGO PDC813 CODEVILLA PVC814 CODIGORO FEC815 CODOGNE' TVC816 CODOGNO LOC817 CODROIPO UDC818 CODRONGIANOS SSC819 COGGIOLA BIC820 COGLIATE MBC821 COGNE AOC823 COGOLETO GEC824 COGOLLO DEL CENGIO VIC826 COGORNO GEC829 COLAZZA NOC835 COLERE BGC836 COLFELICE FRC838 COLI PCC839 COLICO LCC841 COLLALTO SABINO RIC844 COLLARMELE AQC845 COLLAZZONE PGC846 COLLE SANNITA BN

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

- IV -

Page 122: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - Agenzia delle Entrate

C847 COLLE DI VAL D'ELSA SIC848 COLLE UMBERTO TVC850 COLLEBEATO BSC851 COLLE BRIANZA LCC852 COLLECCHIO PRC853 COLLECORVINO PEC854 COLLE D'ANCHISE CBC855 COLLEDIMACINE CHC856 COLLEDIMEZZO CHC857 COLLE DI TORA RIC858 COLLEFERRO RMC859 COLLEGIOVE RIC860 COLLEGNO TOC862 COLLELONGO AQC864 COLLEPARDO FRC865 COLLEPASSO LEC866 COLLEPIETRO AQC867 COLLERETTO CASTELNUOVO TOC868 COLLERETTO GIACOSA TOC869 COLLESALVETTI LIC870 COLLE SAN MAGNO FRC871 COLLESANO PAC872 COLLE SANTA LUCIA BLC875 COLLETORTO CBC876 COLLEVECCHIO RIC877 COLLI DEL TRONTO APC878 COLLI A VOLTURNO ISC879 COLLIANO SAC880 COLLI SUL VELINO RIC882 COLLINAS SUC883 COLLIO BSC884 COLLOBIANO VCC885 COLLOREDO DI MONTE ALBANO UDC886 COLMURANO MCC888 COLOBRARO MTC890 COLOGNA VENETA VRC893 COLOGNE BSC894 COLOGNO AL SERIO BGC895 COLOGNO MONZESE MIC897 COLOGNOLA AI COLLI VRC900 COLONNA RMC901 COLONNELLA TEC902 COLONNO COC903 COLORINA SOC904 COLORNO PRC905 COLOSIMI CSC908 COLTURANO MIC910 COLZATE BGC911 COMABBIO VAC912 COMACCHIO FEC914 COMANO MSC917 COMAZZO LOC918 COMEGLIANS UDC919 SANTO STEFANO DI CADORE BLC920 COMELICO SUPERIORE BLC922 COMERIO VAC925 COMEZZANO-CIZZAGO BSC926 COMIGNAGO NOC927 COMISO RGC928 COMITINI AGC929 COMIZIANO NAC930 COMMESSAGGIO MNC931 COMMEZZADURA TNC933 COMO COC934 COMPIANO PRC935 COMUNANZA APC936 VALSOLDA COC937 COMUN NUOVO BGC938 CONA VEC939 CONCA DELLA CAMPANIA CEC940 CONCA DEI MARINI SAC941 CONCA CASALE ISC943 CONCAMARISE VRC946 CONCERVIANO RIC948 CONCESIO BSC950 CONCORDIA SAGITTARIA VEC951 CONCORDIA SULLA SECCHIA MOC952 CONCOREZZO MBC954 CONDOFURI RCC955 CONDOVE TOC956 CONDRO' MEC957 CONEGLIANO TVC958 CONFIENZA PVC959 CONFIGNI RIC960 CONFLENTI CZC962 CONIOLO ALC963 CONSELICE RAC964 CONSELVE PDC968 CONTESSA ENTELLINA PAC969 CONTIGLIANO RIC971 CONTRADA AVC972 CONTROGUERRA TEC973 CONTRONE SAC974 CONTURSI TERME SAC975 CONVERSANO BAC976 CONZA DELLA CAMPANIA AVC977 CONZANO ALC978 COPERTINO LEC979 COPIANO PVC980 COPPARO FEC982 CORANA PVC983 CORATO BAC984 CORBARA SAC986 CORBETTA MIC987 CORBOLA ROC988 CORCHIANO VTC990 CORCIANO PGC991 CORDENONS PNC992 CORDIGNANO TVC993 CORDOVADO PN

C995 COREGLIA LIGURE GEC996 COREGLIA ANTELMINELLI LUC998 CORENO AUSONIO FRC999 CORFINIO AQD003 CORI LTD004 CORIANO RND006 CORIGLIANO D'OTRANTO LED007 CORINALDO AND008 CORIO TOD009 CORLEONE PAD010 CORLETO PERTICARA PZD011 CORLETO MONFORTE SAD012 COURMAYEUR AOD013 CORMANO MID014 CORMONS GOD015 CORNA IMAGNA BGD016 CORNALBA BGD018 CORNAREDO MID019 CORNATE D'ADDA MBD020 CORNEDO VICENTINO VID021 CORNEGLIANO LAUDENSE LOD022 CORNELIANO D'ALBA CND024 TARQUINIA VTD026 CORNIGLIO PRD027 CORNO DI ROSAZZO UDD028 CORNO GIOVINE LOD029 CORNOVECCHIO LOD030 CORNUDA TVD033 MORIMONDO MID037 CORREGGIO RED038 CORREZZANA MBD040 CORREZZOLA PDD041 CORRIDO COD042 CORRIDONIA MCD043 CORROPOLI TED044 CORSANO LED045 CORSICO MID046 CORSIONE ATD048 CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO.KURTATSCH A. BZD049 CORTALE CZD050 CORTANDONE ATD051 CORTANZE ATD052 CORTAZZONE ATD054 CORTE BRUGNATELLA PCD056 CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE CRD057 CORTE DE' FRATI CRD058 CORTE FRANCA BSD061 CORTEMAGGIORE PCD062 CORTEMILIA CND064 CORTENO GOLGI BSD065 CORTENOVA LCD066 CORTENUOVA BGD068 CORTE PALASIO LOD072 CORTIGLIONE ATD075 CORTINA SULLA STRADA DEL VINO

.KURTINIG AN D. BZD076 CORTINO TED077 CORTONA ARD078 CORVARA PED079 CORVARA IN BADIA .CORVARA. BZD081 CORVINO SAN QUIRICO PVD082 CORZANO BSD085 COSEANO UDD086 COSENZA CSD087 COSIO D'ARROSCIA IMD088 COSIO VALTELLINO SOD089 COSOLETO RCD092 COSSANO CANAVESE TOD093 COSSANO BELBO CND094 COSSATO BID095 COSSERIA SVD096 COSSIGNANO APD099 COSSOGNO VBD100 COSSOINE SSD101 COSSOMBRATO ATD102 COSTA VESCOVATO ALD103 COSTA VALLE IMAGNA BGD105 COSTA DI ROVIGO ROD107 COSTABISSARA VID108 COSTACCIARO PGD109 COSTA DE' NOBILI PVD110 COSTA DI MEZZATE BGD111 COSTA SERINA BGD112 COSTA MASNAGA LCD113 COSTANZANA VCD114 COSTARAINERA IMD117 COSTA VOLPINO BGD118 COSTERMANO SUL GARDA VRD119 COSTIGLIOLE D'ASTI ATD120 COSTIGLIOLE SALUZZO CND121 COTIGNOLA RAD122 CROTONE KRD123 COTRONEI KRD124 COTTANELLO RID126 COVO BGD127 COZZO PVD128 CRACO MTD131 CRANDOLA VALSASSINA LCD132 CRAVAGLIANA VCD133 CRAVANZANA CND134 CRAVEGGIA VBD136 CREAZZO VID137 CRECCHIO CHD139 CREDARO BGD141 CREDERA RUBBIANO CRD142 CREMA CRD143 CREMELLA LCD144 CREMENAGA VAD145 CREMENO LC

D147 CREMIA COD149 CREMOLINO ALD150 CREMONA CRD151 CREMOSANO CRD154 CRESCENTINO VCD156 CRESPADORO VID159 CRESPIATICA LOD161 CRESPINO ROD162 CRESSA NOD165 CREVACUORE BID166 CREVALCORE BOD168 CREVOLADOSSOLA VBD170 CRISPANO NAD171 CRISPIANO TAD172 CRISSOLO CND175 CROCEFIESCHI GED177 CRODO VBD179 CROGNALETO TED180 CROPALATI CSD181 CROPANI CZD184 CROSIA CSD185 CROSIO DELLA VALLE VAD186 CROTTA D'ADDA CRD187 CROVA VCD188 CROVIANA TND189 CRUCOLI KRD192 CUASSO AL MONTE VAD193 VERONELLA VRD195 CUCCARO VETERE SAD196 CUCCIAGO COD197 CUCEGLIO TOD198 CUGGIONO MID199 CUGLIATE-FABIASCO VAD200 CUGLIERI ORD201 CUGNOLI PED202 CUMIANA TOD203 CUMIGNANO SUL NAVIGLIO CRD204 CUNARDO VAD205 CUNEO CND207 CUNICO ATD208 CUORGNE' TOD209 CUPELLO CHD210 CUPRA MARITTIMA APD211 CUPRAMONTANA AND214 CURCURIS ORD216 CUREGGIO NOD217 CURIGLIA CON MONTEVIASCO VAD218 CURINGA CZD219 CURINO BID221 CURNO BGD222 CURON VENOSTA .GRAUN IM VINSCHGAU. BZD223 CURSI LED226 CURTAROLO PDD227 CURTATONE MND228 CURTI CED229 CUSAGO MID230 CUSANO MUTRI BND231 CUSANO MILANINO MID232 CUSINO COD233 CUSIO BGD234 CUSTONACI TPD236 CUTRO KRD237 CUTROFIANO LED238 CUVEGLIO VAD239 CUVIO VAD244 DAIRAGO MID245 DALMINE BGD246 DAMBEL TND247 DANTA DI CADORE BLD251 DARFO BOARIO TERME BSD253 DASA' VVD255 DAVAGNA GED256 DAVERIO VAD257 DAVOLI CZD258 DAZIO SOD259 DECIMOMANNU CAD260 DECIMOPUTZU SUD261 DECOLLATURA CZD264 DEGO SVD265 DEIVA MARINA SPD266 DELEBIO SOD267 DELIA CLD268 DELIANUOVA RCD269 DELICETO FGD270 DELLO BSD271 DEMONTE CND272 DENICE ALD273 DENNO TND277 DERNICE ALD278 DEROVERE CRD279 DERUTA PGD280 DERVIO LCD281 DESANA VCD284 DESENZANO DEL GARDA BSD286 DESIO MBD287 DESULO NUD289 DIAMANTE CSD290 SCIGLIANO CSD291 DIANO D'ALBA CND292 TEGGIANO SAD293 DIANO ARENTINO IMD296 DIANO CASTELLO IMD297 DIANO MARINA IMD298 DIANO SAN PIETRO IMD299 DICOMANO FID300 DIGNANO UDD303 DINAMI VVD304 DIPIGNANO CSD305 DISO LED309 DIVIGNANO NO

D310 DIZZASCO COD311 DOBBIACO .TOBLACH. BZD312 DOBERDO' DEL LAGO GOD314 DOGLIANI CND315 DOGLIOLA CHD316 DOGNA UDD317 DOLCE' VRD318 DOLCEACQUA IMD319 DOLCEDO IMD321 DOLEGNA DEL COLLIO GOD323 DOLIANOVA SUD324 SAN DORLIGO DELLA VALLE TSD325 DOLO VED327 DOLZAGO LCD328 DOMANICO CSD329 DOMASO COD330 DOMEGGE DI CADORE BLD331 DOMICELLA AVD332 DOMODOSSOLA VBD333 DOMUS DE MARIA SUD334 DOMUSNOVAS SUD338 DONNAS AOD339 DONATO BID341 DONGO COD344 DONORI SUD345 DORGALI NUD346 DORIO LCD347 DORMELLETTO NOD348 DORNO PVD350 DORZANO BID351 DOSOLO MND352 DOSSENA BGD355 DOSSO DEL LIRO COD356 DOUES AOD357 DOVADOLA FCD358 DOVERA CRD360 DOZZA BOD361 DRAGONI CED364 DRAPIA VVD365 DRENA TND366 DRENCHIA UDD367 DRESANO MID371 DRO TND372 DRONERO CND373 DRUENTO TOD374 DRUOGNO VBD376 DUALCHI NUD377 DUBINO SOD379 DUEVILLE VID380 DUGENTA BND383 DUINO-AURISINA TSD384 DUMENZA VAD385 DUNO VAD386 DURAZZANO BND388 DUSINO SAN MICHELE ATD390 EBOLI SAD391 EDOLO BSD392 EGNA .NEUMARKT. BZD394 ELICE PED395 ELINI NUD398 ELLO LCD399 ELMAS CAD401 ELVA CND402 EMARESE AOD403 EMPOLI FID406 ENDINE GAIANO BGD407 ENEGO VID408 ENEMONZO UDD410 ENTRACQUE CND411 ENTRATICO BGD412 ENVIE CND414 EPISCOPIA PZD415 ERACLEA VED416 ERBA COD419 ERBE' VRD420 ERBEZZO VRD421 ERBUSCO BSD422 ERCHIE BRD423 ERICE TPD424 ERLI SVD426 ERTO E CASSO PND428 ERVE LCD429 ESANATOGLIA MCD430 ESCALAPLANO SUD431 ESCOLCA SUD433 EXILLES TOD434 ESINE BSD436 ESINO LARIO LCD440 ESPERIA FRD441 ESPORLATU SSD442 ESTE PDD443 ESTERZILI SUD444 ETROUBLES AOD445 EUPILIO COD447 FABBRICA CURONE ALD450 FABBRICO RED451 FABRIANO AND452 FABRICA DI ROMA VTD453 FABRIZIA VVD454 FABRO TRD455 FAEDIS UDD456 FAEDO VALTELLINO SOD458 FAENZA RAD459 FAETO FGD461 FAGAGNA UDD462 FAGGETO LARIO COD463 FAGGIANO TAD464 FAGNANO CASTELLO CSD465 FAGNANO ALTO AQD467 FAGNANO OLONA VA

D468 FAI DELLA PAGANELLA TND469 FAICCHIO BND470 FALCADE BLD471 FALCIANO DEL MASSICO CED472 FALCONARA MARITTIMA AND473 FALCONARA ALBANESE CSD474 FALCONE MED475 FALERIA VTD476 FALERNA CZD477 FALERONE FMD480 FALLO CHD482 FALOPPIO COD483 FALVATERRA FRD484 FALZES .PFALZEN. BZD486 FANANO MOD487 FANNA PND488 FANO PUD489 FANO ADRIANO TED490 FARA GERA D'ADDA BGD491 FARA OLIVANA CON SOLA BGD492 FARA NOVARESE NOD493 FARA IN SABINA RID494 FARA FILIORUM PETRI CHD495 FARA SAN MARTINO CHD496 FARA VICENTINO VID497 FARDELLA PZD499 FARIGLIANO CND501 FARINDOLA PED502 FARINI PCD503 FARNESE VTD504 FARRA D'ISONZO GOD505 FARRA DI SOLIGO TVD508 FASANO BRD509 FASCIA GED510 FAUGLIA PID511 FAULE CND512 FAVALE DI MALVARO GED513 VALSINNI MTD514 FAVARA AGD518 FAVIGNANA TPD520 FAVRIA TOD522 ORCO FEGLINO SVD523 FEISOGLIO CND524 FELETTO TOD526 FELINO PRD527 FELITTO SAD528 FELIZZANO ALD530 FELTRE BLD531 FENEGRO' COD532 FENESTRELLE TOD537 FENIS AOD538 FERENTILLO TRD539 FERENTINO FRD540 FERLA SRD541 FERMIGNANO PUD542 FERMO FMD543 FERNO VAD544 FEROLETO ANTICO CZD545 FEROLETO DELLA CHIESA RCD546 PIANOPOLI CZD547 FERRANDINA MTD548 FERRARA FED549 FERRARA DI MONTE BALDO VRD550 FERRAZZANO CBD551 FERRERA DI VARESE VAD552 FERRERA ERBOGNONE PVD553 MONCENISIO TOD554 FERRERE ATD555 FERRIERE PCD557 FERRUZZANO RCD559 FRACONALTO ALD560 FIAMIGNANO RID561 FIANO ROMANO RMD562 FIANO TOD564 FIASTRA MCD565 FIAVE' TND566 POGGIO SAN VICINO MCD567 FICARAZZI PAD568 FICAROLO ROD569 FICARRA MED570 FICULLE TRD571 FIE' ALLO SCILIAR .VOELS AM SCHLERN. BZD573 FIEROZZO TND574 FIESCO CRD575 FIESOLE FID576 FIESSE BSD577 FIESSO UMBERTIANO ROD578 FIESSO D'ARTICO VED579 FIGINO SERENZA COD582 FIGLINE VEGLIATURO CSD585 GONNOSNO' ORD586 FILACCIANO RMD587 FILADELFIA VVD588 FILAGO BGD589 FILANDARI VVD590 FILATTIERA MSD591 FILETTINO FRD592 FILETTO CHD593 FILIANO PZD594 FILIGHERA PVD595 FILIGNANO ISD596 FILOGASO VVD597 FILOTTRANO AND599 FINALE EMILIA MOD600 FINALE LIGURE SVD604 FINO DEL MONTE BGD605 FINO MORNASCO COD606 FIORANO AL SERIO BGD607 FIORANO MODENESE MOD608 FIORANO CANAVESE TO

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

- V -

Page 123: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - Agenzia delle Entrate

D611 FIORENZUOLA D'ARDA PCD612 FIRENZE FID613 FIRENZUOLA FID614 FIRMO CSD615 FISCIANO SAD617 FIUMALBO MOD619 FIUMARA RCD621 FIUME VENETO PND622 FIUMEDINISI MED623 FIUMEFREDDO DI SICILIA CTD624 FIUMEFREDDO BRUZIO CSD628 FIUMINATA MCD629 FIVIZZANO MSD630 FLAIBANO UDD634 FLERO BSD635 FLORESTA MED636 FLORIDIA SRD637 FLORINAS SSD638 FLUMERI AVD639 FLUMINIMAGGIORE SUD640 FLUSSIO ORD641 FOBELLO VCD643 FOGGIA FGD644 FOGLIANISE BND645 FOGLIANO REDIPUGLIA GOD646 FOGLIZZO TOD649 FOIANO DELLA CHIANA ARD650 FOIANO DI VAL FORTORE BND651 FOLGARIA TND652 FOLIGNANO APD653 FOLIGNO PGD654 FOLLINA TVD655 FOLLO SPD656 FOLLONICA GRD660 FOMBIO LOD661 FONDACHELLI-FANTINA MED662 FONDI LTD665 FONNI NUD666 FONTAINEMORE AOD667 FONTANA LIRI FRD668 FONTANELICE BOD670 FONTANAFREDDA PND671 FONTANAROSA AVD672 FONTANELLA BGD673 FONTANELLATO PRD674 FONTANELLE TVD675 FONTANETO D'AGOGNA NOD676 FONTANETTO PO VCD677 FONTANIGORDA GED678 FONTANILE ATD679 FONTANIVA PDD680 FONTE TVD681 FONTECCHIO AQD682 FONTECHIARI FRD683 FONTEGRECA CED684 FONTENO BGD685 FONTEVIVO PRD686 FONZASO BLD688 FOPPOLO BGD689 FORANO RID690 SAN GIOVANNI TEATINO CHD691 FORCE APD693 FORCHIA BND694 FORCOLA SOD695 FORDONGIANUS ORD696 FORENZA PZD697 FORESTO SPARSO BGD700 FORGARIA NEL FRIULI UDD701 FORINO AVD702 FORIO NAD703 FORLI' DEL SANNIO ISD704 FORLI' FCD705 FORLIMPOPOLI FCD706 FORMAZZA VBD707 FORMELLO RMD708 FORMIA LTD709 FORMICOLA CED710 FORMIGARA CRD711 FORMIGINE MOD712 FORMIGLIANA VCD714 FORNACE TND715 FORNELLI ISD717 TONEZZA DEL CIMONE VID718 FORNI AVOLTRI UDD719 FORNI DI SOPRA UDD720 FORNI DI SOTTO UDD725 FORNO CANAVESE TOD727 FORNOVO SAN GIOVANNI BGD728 FORNOVO DI TARO PRD730 FORTE DEI MARMI LUD731 FORTEZZA .FRANZENSFESTE. BZD732 FORTUNAGO PVD733 FORZA D'AGRO' MED734 FOSCIANDORA LUD735 FOSDINOVO MSD736 FOSSA AQD737 FOSSALTO CBD738 FOSSACESIA CHD740 FOSSALTA DI PIAVE VED741 FOSSALTA DI PORTOGRUARO VED742 FOSSANO CND744 FOSSATO SERRALTA CZD745 FOSSATO DI VICO PGD746 MONTEBELLO JONICO RCD748 FOSSO' VED749 FOSSOMBRONE PUD750 FOZA VID751 FRABOSA SOPRANA CND752 FRABOSA SOTTANA CND754 FRAGAGNANO TA

D755 FRAGNETO L'ABATE BND756 FRAGNETO MONFORTE BND757 FRAINE CHD758 FRAMURA SPD759 FRANCAVILLA BISIO ALD760 FRANCAVILLA D'ETE FMD761 FRANCAVILLA FONTANA BRD762 FRANCAVILLA ANGITOLA VVD763 FRANCAVILLA AL MARE CHD764 FRANCAVILLA MARITTIMA CSD765 FRANCAVILLA DI SICILIA MED766 FRANCAVILLA IN SINNI PZD767 FRANCICA VVD768 FRANCOFONTE SRD769 FRANCOLISE CED770 FRASCARO ALD771 FRASCAROLO PVD773 FRASCATI RMD774 FRASCINETO CSD775 FRASSILONGO TND776 FRASSINELLE POLESINE ROD777 FRASSINELLO MONFERRATO ALD780 FRASSINETO PO ALD781 FRASSINETTO TOD782 FRASSINO CND783 FRASSINORO MOD784 FRASSO TELESINO BND785 FRASSO SABINO RID786 UMBERTIDE PGD787 FRATTA TODINA PGD788 FRATTA POLESINE ROD789 FRATTAMAGGIORE NAD790 FRATTAMINORE NAD791 FRATTE ROSA PUD793 FRAZZANO' MED794 FREGONA TVD796 FRESAGRANDINARIA CHD797 FRESONARA ALD798 FRIGENTO AVD799 FRIGNANO CED801 VILLA DI BRIANO CED802 FRINCO ATD803 FRISA CHD804 FRISANCO PND805 FRONT TOD807 FRONTINO PUD808 FRONTONE PUD810 FROSINONE FRD811 FROSOLONE ISD812 FROSSASCO TOD813 FRUGAROLO ALD814 FUBINE MONFERRATO ALD815 FUCECCHIO FID817 FUIPIANO VALLE IMAGNA BGD818 FUMANE VRD819 FUMONE FRD821 FUNES .VILLNOESS. BZD823 FURCI CHD824 FURCI SICULO MED825 FURNARI MED826 FURORE SAD827 FURTEI SUD828 FUSCALDO CSD829 FUSIGNANO RAD830 FUSINE SOD832 FUTANI SAD834 GABBIONETA BINANUOVA CRD835 GABIANO ALD836 GABICCE MARE PUD839 GABY AOD841 GADESCO PIEVE DELMONA CRD842 GADONI NUD843 GAETA LTD844 GAGGI MED845 GAGGIANO MID847 GAGGIO MONTANO BOD848 GAGLIANICO BID849 GAGLIANO CASTELFERRATO END850 GAGLIANO ATERNO AQD851 GAGLIANO DEL CAPO LED852 GAGLIATO CZD853 GAGLIOLE MCD854 GAIARINE TVD855 GAIBA ROD856 GAIOLA CND858 GAIOLE IN CHIANTI SID859 GAIRO NUD860 GAIS .GAIS. BZD861 GALATI MAMERTINO MED862 GALATINA LED863 GALATONE LED864 GALATRO RCD865 GALBIATE LCD867 GALEATA FCD868 GALGAGNANO LOD869 GALLARATE VAD870 GALLESE VTD871 GALLIATE LOMBARDO VAD872 GALLIATE NOD873 GALLIAVOLA PVD874 GALLICANO LUD875 GALLICANO NEL LAZIO RMD876 GALLICCHIO PZD878 GALLIERA BOD879 GALLIERA VENETA PDD881 GALLINARO FRD882 GALLIO VID883 GALLIPOLI LED884 GALLO MATESE CED885 GALLODORO ME

D886 GALLUCCIO CED888 GALTELLI' NUD889 GALZIGNANO TERME PDD890 GAMALERO ALD891 GAMBARA BSD892 GAMBARANA PVD894 GAMBASCA CND895 GAMBASSI TERME FID896 GAMBATESA CBD897 GAMBELLARA VID898 GAMBERALE CHD899 GAMBETTOLA FCD901 GAMBOLO' PVD902 GAMBUGLIANO VID903 GANDELLINO BGD905 GANDINO BGD906 GANDOSSO BGD907 GANGI PAD909 GARAGUSO MTD910 GARBAGNA ALD911 GARBAGNA NOVARESE NOD912 GARBAGNATE MILANESE MID913 GARBAGNATE MONASTERO LCD915 GARDA VRD917 GARDONE RIVIERA BSD918 GARDONE VAL TROMPIA BSD920 GARESSIO CND921 GARGALLO NOD923 GARGAZZONE .GARGAZON. BZD924 GARGNANO BSD925 GARLASCO PVD926 GARLATE LCD927 GARLENDA SVD928 GARNIGA TERME TND930 GARZENO COD931 GARZIGLIANA TOD932 GASPERINA CZD933 GASSINO TORINESE TOD934 GATTATICO RED935 GATTEO FCD938 GATTINARA VCD940 GAVARDO BSD942 GAVELLO ROD943 GAVERINA TERME BGD944 GAVI ALD945 GAVIGNANO RMD946 GAVIRATE VAD947 GAVOI NUD948 GAVORRANO GRD949 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI MND951 GAZZADA SCHIANNO VAD952 GAZZANIGA BGD956 GAZZO PDD957 GAZZO VERONESE VRD958 GAZZOLA PCD959 GAZZUOLO MND960 GELA CLD961 GEMMANO RND962 GEMONA DEL FRIULI UDD963 GEMONIO VAD964 GENAZZANO RMD965 GENGA AND966 GENIVOLTA CRD967 GENOLA CND968 GENONI SUD969 GENOVA GED970 GENURI SUD971 GENZANO DI LUCANIA PZD972 GENZANO DI ROMA RMD974 GERA LARIO COD975 GERACE RCD976 LOCRI RCD977 GERACI SICULO PAD978 GERANO RMD980 GERENZAGO PVD981 GERENZANO VAD982 GERGEI SUD983 GERMAGNANO TOD984 GERMAGNO VBD987 GERMIGNAGA VAD988 GEROCARNE VVD990 GEROLA ALTA SOD993 GERRE DE' CAPRIOLI CRD994 GESICO SUD995 GESSATE MID996 GESSOPALENA CHD997 GESTURI SUD998 GESUALDO AVD999 GHEDI BSE001 GHEMME NOE003 GHIFFA VBE004 GHILARZA ORE006 GHISALBA BGE007 GHISLARENGO VCE008 GIACCIANO CON BARUCHELLA ROE009 GIAGLIONE TOE010 GIANICO BSE011 GIANO VETUSTO CEE012 GIANO DELL'UMBRIA PGE013 GIARDINELLO PAE014 GIARDINI-NAXOS MEE015 GIAROLE ALE016 GIARRATANA RGE017 GIARRE CTE019 GIAVE SSE020 GIAVENO TOE021 GIAVERA DEL MONTELLO TVE022 GIBA SUE023 GIBELLINA TPE024 GIFFLENGA BI

E025 GIFFONE RCE026 GIFFONI SEI CASALI SAE027 GIFFONI VALLE PIANA SAE028 GIGNESE VBE029 GIGNOD AOE030 GILDONE CBE031 GIMIGLIANO CZE033 GINESTRA PZE034 GINESTRA DEGLI SCHIAVONI BNE036 GINOSA TAE037 GIOI SAE038 GIOIA DEL COLLE BAE039 GIOIA SANNITICA CEE040 GIOIA DEI MARSI AQE041 GIOIA TAURO RCE043 GIOIOSA MAREA MEE044 GIOIOSA IONICA RCE045 GIOVE TRE047 GIOVINAZZO BAE048 GIOVO TNE049 GIRASOLE NUE050 GIRIFALCO CZE052 GISSI CHE053 GIUGGIANELLO LEE054 GIUGLIANO IN CAMPANIA NAE055 GIULIANA PAE056 GIULIANO TEATINO CHE057 GIULIANO DI ROMA FRE058 GIULIANOVA TEE060 GIUNGANO SAE061 GIURDIGNANO LEE062 GIUSSAGO PVE063 GIUSSANO MBE064 GIUSTENICE SVE065 GIUSTINO TNE066 GIUSVALLA SVE067 GIVOLETTO TOE068 GIZZERIA CZE069 GLORENZA .GLURNS. BZE070 SESTA GODANO SPE071 GODEGA DI SANT'URBANO TVE072 GODIASCO SALICE TERME PVE074 GODRANO PAE078 GOITO MNE079 GOLASECCA VAE081 GOLFERENZO PVE082 GOMBITO CRE083 GONARS UDE084 GONI SUE085 GONNOSFANADIGA SUE086 GONNESA SUE087 GONNOSCODINA ORE088 GONNOSTRAMATZA ORE089 GONZAGA MNE090 GORDONA SOE091 GORGA RME092 GORGO AL MONTICANO TVE093 GORGOGLIONE MTE094 GORGONZOLA MIE096 GORIANO SICOLI AQE098 GORIZIA GOE100 GORLAGO BGE101 GORLA MAGGIORE VAE102 GORLA MINORE VAE103 GORLE BGE104 GORNATE-OLONA VAE106 GORNO BGE107 GORO FEE109 GORRETO GEE111 GORZEGNO CNE113 GOSALDO BLE114 GOSSOLENGO PCE115 GOTTASECCA CNE116 GOTTOLENGO BSE118 GOVONE CNE120 GOZZANO NOE122 GRADARA PUE124 GRADISCA D'ISONZO GOE125 GRADO GOE126 GRADOLI VTE127 GRAFFIGNANA LOE128 GRAFFIGNANO VTE130 GRAGLIA BIE131 GRAGNANO NAE132 GRAGNANO TREBBIENSE PCE133 GRAMMICHELE CTE134 GRANA ATE136 GRANAROLO DELL'EMILIA BOE139 GRANDATE COE141 GRANDOLA ED UNITI COE142 GRANITI MEE143 GRANOZZO CON MONTICELLO NOE144 GRANTOLA VAE145 GRANTORTO PDE146 GRANZE PDE147 GRASSANO MTE148 GRASSOBBIO BGE149 GRATTERI PAE152 GRAVELLONA LOMELLINA PVE153 GRAVELLONA TOCE VBE154 GRAVERE TOE155 GRAVINA IN PUGLIA BAE156 GRAVINA DI CATANIA CTE158 GRAZZANISE CEE159 GRAZZANO BADOGLIO ATE160 GRECCIO RIE161 GRECI AVE163 GREGGIO VCE164 GREMIASCO ALE165 GRESSAN AO

E167 GRESSONEY-LA-TRINITE' AOE168 GRESSONEY-SAINT-JEAN AOE169 GREVE IN CHIANTI FIE170 GREZZAGO MIE171 GREZZANA VRE172 GRIANTE COE173 GRICIGNANO DI AVERSA CEE177 GRIGNASCO NOE178 GRIGNO TNE179 GRIMACCO UDE180 GRIMALDI CSE182 GRINZANE CAVOUR CNE184 GRISIGNANO DI ZOCCO VIE185 GRISOLIA CSE187 GRIZZANA MORANDI BOE188 GROGNARDO ALE189 GROMO BGE191 GRONDONA ALE192 GRONE BGE193 GRONTARDO CRE195 GROPELLO CAIROLI PVE196 GROPPARELLO PCE199 GROSCAVALLO TOE200 GROSIO SOE201 GROSOTTO SOE202 GROSSETO GRE203 GROSSO TOE204 GROTTAFERRATA RME205 GROTTAGLIE TAE206 GROTTAMINARDA AVE207 GROTTAMMARE APE208 GROTTAZZOLINA FME209 GROTTE AGE210 GROTTE DI CASTRO VTE212 GROTTERIA RCE213 GROTTOLE MTE214 GROTTOLELLA AVE215 GRUARO VEE216 GRUGLIASCO TOE217 GRUMELLO CREMONESE ED UNITI CRE219 GRUMELLO DEL MONTE BGE221 GRUMENTO NOVA PZE223 GRUMO APPULA BAE224 GRUMO NEVANO NAE226 GRUMOLO DELLE ABBADESSE VIE227 GUAGNANO LEE228 GUALDO MCE229 GUALDO CATTANEO PGE230 GUALDO TADINO PGE232 GUALTIERI REE233 GUALTIERI SICAMINO' MEE234 GUAMAGGIORE SUE235 GUANZATE COE236 GUARCINO FRE237 GUARDABOSONE VCE238 GUARDAMIGLIO LOE239 GUARDAVALLE CZE240 GUARDA VENETA ROE241 GUARDEA TRE242 GUARDIA PIEMONTESE CSE243 GUARDIAGRELE CHE244 GUARDIALFIERA CBE245 GUARDIA LOMBARDI AVE246 GUARDIA PERTICARA PZE248 GUARDIAREGIA CBE249 GUARDIA SANFRAMONDI BNE250 GUARDISTALLO PIE251 GUARENE CNE252 GUASILA SUE253 GUASTALLA REE255 GUAZZORA ALE256 GUBBIO PGE258 GUDO VISCONTI MIE259 GUGLIONESI CBE261 GUIDIZZOLO MNE263 GUIDONIA MONTECELIO RME264 GUIGLIA MOE265 SIZIANO PVE266 GUILMI CHE269 GURRO VBE270 GUSPINI SUE271 GUSSAGO BSE272 GUSSOLA CRE273 HONE AOE274 JACURSO CZE280 IDRO BSE281 IGLESIAS SUE282 IGLIANO CNE283 ILBONO NUE284 ILLASI VRE285 ILLORAI SSE287 IMBERSAGO LCE288 IMER TNE289 IMOLA BOE290 IMPERIA IME291 IMPRUNETA FIE292 INARZO VAE295 INCISA SCAPACCINO ATE297 INCUDINE BSE299 INDUNO OLONA VAE301 INGRIA TOE304 INTRAGNA VBE305 INTROBIO LCE306 INTROD AOE307 INTRODACQUA AQE309 INVERIGO COE310 INVERNO E MONTELEONE PVE311 INVERSO PINASCA TOE313 INVERUNO MIE314 INVORIO NO

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

- VI -

Page 124: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - Agenzia delle Entrate

E317 INZAGO MIE320 JOLANDA DI SAVOIA FEE321 IONADI VVE323 IRGOLI NUE325 IRMA BSE326 IRSINA MTE327 ISASCA CNE328 ISCA SULLO IONIO CZE329 ISCHIA NAE330 ISCHIA DI CASTRO VTE332 ISCHITELLA FGE333 ISEO BSE334 ISERA TNE335 ISERNIA ISE336 ISILI SUE337 ISNELLO PAE338 ISOLA D'ASTI ATE339 ISOLA DI CAPO RIZZUTO KRE340 ISOLA DEL LIRI FRE341 ISOLA DEL CANTONE GEE342 MADESIMO SOE343 ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA TEE345 ISOLABELLA TOE346 ISOLABONA IME348 ISOLA DEL GIGLIO GRE349 ISOLA DELLA SCALA VRE350 ISOLA DELLE FEMMINE PAE351 ISOLA DEL PIANO PUE353 ISOLA DI FONDRA BGE354 ISOLA VICENTINA VIE356 ISOLA DOVARESE CRE358 ISOLA RIZZA VRE360 ISOLA SANT'ANTONIO ALE363 ISOLE TREMITI FGE364 ISORELLA BSE365 ISPANI SAE366 ISPICA RGE367 ISPRA VAE368 ISSIGLIO TOE369 ISSIME AOE370 ISSO BGE371 ISSOGNE AOE372 VASTO CHE373 ISTRANA TVE374 ITALA MEE375 ITRI LTE376 ITTIREDDU SSE377 ITTIRI SSE379 IVREA TOE380 IZANO CRE381 JELSI CBE382 JENNE RME386 JERAGO CON ORAGO VAE387 JERZU NUE388 JESI ANE389 JOPPOLO VVE390 JOPPOLO GIANCAXIO AGE391 JOVENCAN AOE392 LABICO RME393 LABRO RIE394 LA CASSA TOE395 LACCHIARELLA MIE396 LACCO AMENO NAE397 LACEDONIA AVE398 LACES .LATSCH. BZE400 LACONI ORE401 LAERRU SSE402 LAGANADI RCE403 LAGHI VIE405 LAGLIO COE406 LAGNASCO CNE407 LAGO CSE409 LAGONEGRO PZE410 LAGOSANTO FEE412 LAGUNDO .ALGUND. BZE413 LAJATICO PIE414 LAIGUEGLIA SVE415 LAINATE MIE416 LAINO COE417 LAINO BORGO CSE419 LAINO CASTELLO CSE420 LAION .LAJEN. BZE421 LAIVES .LEIFERS. BZE422 LALLIO BGE423 LA LOGGIA TOE424 LAMA DEI PELIGNI CHE425 LA MADDALENA SSE426 LAMA MOCOGNO MOE428 LAMBRUGO COE429 LAMON BLE430 LA MORRA CNE431 LAMPEDUSA E LINOSA AGE432 LAMPORECCHIO PTE433 LAMPORO VCE434 LANA .LANA. BZE435 LANCIANO CHE436 LANDIONA NOE437 LANDRIANO PVE438 LANGHIRANO PRE439 LANGOSCO PVE441 LANUSEI NUE443 LANZADA SOE445 LANZO TORINESE TOE447 LAPEDONA FME448 LAPIO AVE450 LAPPANO CSE451 LARCIANO PTE454 LARDIRAGO PVE456 LARINO CBE457 LASA .LAAS. BZ

E458 LA SALLE AOE459 LASCARI PAE462 LASNIGO COE463 LA SPEZIA SPE464 LAS PLASSAS SUE465 LASTEBASSE VIE466 LASTRA A SIGNA FIE467 LATERA VTE469 LATERZA TAE470 LA THUILE AOE471 LATIANO BRE472 LATINA LTE473 LATISANA UDE474 LATRONICO PZE475 LATTARICO CSE476 LAUCO UDE479 LAUREANA DI BORRELLO RCE480 LAUREANA CILENTO SAE481 LAUREGNO .LAUREIN. BZE482 LAURENZANA PZE483 LAURIA PZE484 LAURIANO TOE485 LAURINO SAE486 LAURITO SAE487 LAURO AVE488 LAVAGNA GEE489 LAVAGNO VRE490 LA VALLE AGORDINA BLE491 LA VALLE .WENGEN. BZE492 LAVARONE TNE493 LAVELLO PZE494 LAVENA PONTE TRESA VAE496 LAVENO-MOMBELLO VAE497 LAVENONE BSE498 LAVIANO SAE500 LAVIS TNE502 LAZISE VRE504 LAZZATE MBE505 LECCE NEI MARSI AQE506 LECCE LEE507 LECCO LCE509 LEFFE BGE510 LEGGIUNO VAE512 LEGNAGO VRE514 LEGNANO MIE515 LEGNARO PDE517 LEI NUE518 LEINI TOE519 LEIVI GEE520 LEMIE TOE522 LENDINARA ROE523 LENI MEE524 LENNA BGE526 LENO BSE527 LENOLA LTE528 LENTA VCE530 LENTATE SUL SEVESO MBE531 LENTELLA CHE532 LENTINI SRE535 LEONESSA RIE536 LEONFORTE ENE537 LEPORANO TAE538 LEQUILE LEE539 LEQUIO TANARO CNE540 LEQUIO BERRIA CNE541 LERCARA FRIDDI PAE542 LERICI SPE543 LERMA ALE544 LESA NOE546 LESEGNO CNE547 LESIGNANO DE' BAGNI PRE548 TERENZO PRE549 LESINA FGE550 LESMO MBE551 LESSOLO TOE553 LESTIZZA UDE554 LETINO CEE555 LETOJANNI MEE557 LETTERE NAE558 LETTOMANOPPELLO PEE559 LETTOPALENA CHE560 LEVANTO SPE562 LEVATE BGE563 LEVERANO LEE564 LEVICE CNE565 LEVICO TERME TNE566 LEVONE TOE569 LEZZENO COE570 LIBERI CEE571 LIBRIZZI MEE573 LICATA AGE574 LICCIANA NARDI MSE576 LICENZA RME578 LICODIA EUBEA CTE581 LIERNA LCE583 LIGNANA VCE584 LIGNANO SABBIADORO UDE587 LILLIANES AOE588 LIMANA BLE589 LIMATOLA BNE590 LIMBADI VVE591 LIMBIATE MBE592 LIMENA PDE593 LIMIDO COMASCO COE594 LIMINA MEE596 LIMONE SUL GARDA BSE597 LIMONE PIEMONTE CNE599 LIMOSANO CBE600 LINAROLO PVE602 LINGUAGLOSSA CT

E605 LIONI AVE606 LIPARI MEE607 LIPOMO COE608 LIRIO PVE610 LISCATE MIE611 LISCIA CHE613 LISCIANO NICCONE PGE615 LISIO CNE617 LISSONE MBE618 MILENA CLE620 LIVERI NAE621 LIVIGNO SOE622 LIVINALLONGO DEL COL DI LANA BLE623 LIVO COE624 LIVO TNE625 LIVORNO LIE626 LIVORNO FERRARIS VCE627 LIVRAGA LOE629 LIZZANELLO LEE630 LIZZANO TAE632 LOANO SVE633 LOAZZOLO ATE635 LOCANA TOE638 LOCATE VARESINO COE639 LOCATE DI TRIULZI MIE640 LOCATELLO BGE644 LOCERI NUE645 LOCOROTONDO BAE646 LOCULI NUE647 LODE' NUE648 LODI LOE649 LODINE NUE651 LODI VECCHIO LOE652 LODRINO BSE654 LOGRATO BSE655 LOIANO BOE656 LOMAGNA LCE659 LOMAZZO COE660 LOMBARDORE TOE661 LOMBRIASCO TOE662 LOMELLO PVE664 LONA LASES TNE665 LONATE CEPPINO VAE666 LONATE POZZOLO VAE668 LONDA FIE669 LONGANO ISE671 LONGARE VIE673 LONGHENA BSE674 LONGI MEE675 LONGIANO FCE677 LONGOBARDI CSE678 LONGOBUCCO CSE679 LONGONE AL SEGRINO COE680 PORTO AZZURRO LIE681 LONGONE SABINO RIE682 LONIGO VIE683 LORANZE' TOE684 LOREGGIA PDE685 LOREGLIA VBE687 LORENZAGO DI CADORE BLE689 LOREO ROE690 LORETO ANE691 LORETO APRUTINO PEE692 LORIA TVE693 LORO CIUFFENNA ARE694 LORO PICENO MCE695 LORSICA GEE698 LOSINE BSE700 LOTZORAI NUE704 LOVERE BGE705 LOVERO SOE706 LOZIO BSE707 LOZZA VAE708 LOZZO DI CADORE BLE709 LOZZO ATESTINO PDE711 LOZZOLO VCE713 LUBRIANO VTE714 LUCCA SICULA AGE715 LUCCA LUE716 LUCERA FGE718 LUCIGNANO ARE719 LUCINASCO IME722 LUCITO CBE723 LUCO DEI MARSI AQE724 LUCOLI AQE726 LUGAGNANO VAL D'ARDA PCE729 LUGNANO IN TEVERINA TRE730 LUGO RAE731 LUGO DI VICENZA VIE734 LUINO VAE735 LUISAGO COE736 LULA NUE737 LUMARZO GEE738 LUMEZZANE BSE742 LUNAMATRONA SUE743 LUNANO PUE745 LUNGRO CSE746 LUOGOSANO AVE747 LUOGOSANTO SSE748 LUPARA CBE749 LURAGO D'ERBA COE750 LURAGO MARINONE COE751 LURANO BGE752 LURAS SSE753 LURATE CACCIVIO COE754 LUSCIANO CEE757 LUSERNA TNE758 LUSERNA SAN GIOVANNI TOE759 LUSERNETTA TOE760 LUSEVERA UD

E761 LUSIA ROE763 LUSIGLIE' TOE764 LUSON .LUESEN. BZE767 LUSTRA SAE769 LUVINATE VAE770 LUZZANA BGE772 LUZZARA REE773 LUZZI CSE777 MACCASTORNA LOE778 MACCHIA D'ISERNIA ISE779 MACCHIAGODENA ISE780 MACCHIA VALFORTORE CBE782 MACELLO TOE783 MACERATA MCE784 MACERATA CAMPANIA CEE785 MACERATA FELTRIA PUE786 MACHERIO MBE787 MACLODIO BSE788 MACOMER NUE789 MACRA CNE790 MACUGNAGA VBE791 MADDALONI CEE793 MADIGNANO CRE794 MADONE BGE795 MADONNA DEL SASSO VBE798 MAENZA LTE799 MAFALDA CBE800 MAGASA BSE801 MAGENTA MIE803 MAGGIORA NOE804 MAGHERNO PVE805 MAGIONE PGE806 MAGISANO CZE807 MAGLIANO DI TENNA FME808 MAGLIANO ALPI CNE809 MAGLIANO ALFIERI CNE810 MAGLIANO IN TOSCANA GRE811 MAGLIANO DE' MARSI AQE812 MAGLIANO SABINA RIE813 MAGLIANO ROMANO RME814 MAGLIANO VETERE SAE815 MAGLIE LEE816 MAGLIOLO SVE817 MAGLIONE TOE818 MAGNACAVALLO MNE819 MAGNAGO MIE820 MAGNANO IN RIVIERA UDE821 MAGNANO BIE825 MAGOMADAS ORE829 MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO

.MARGREID AN DE. BZE830 MAGREGLIO COE833 MAJANO UDE834 MAIDA CZE835 MAIERA' CSE836 MAIERATO VVE837 MAIOLATI SPONTINI ANE838 MAIOLO RNE839 MAIORI SAE840 MAIRAGO LOE841 MAIRANO BSE842 MAISSANA SPE843 MALAGNINO CRE844 MALALBERGO BOE847 MALBORGHETTO-VALBRUNA UDE848 MALCESINE VRE850 MALE' TNE851 MALEGNO BSE852 MALEO LOE853 MALESCO VBE854 MALETTO CTE855 MALFA MEE856 MALGESSO VAE858 MALGRATE LCE859 MALITO CSE860 MALLARE SVE862 MALLES VENOSTA .MALS. BZE863 MALNATE VAE864 MALO VIE865 MALONNO BSE868 MALTIGNANO APE869 MALVAGNA MEE870 MALVICINO ALE872 MALVITO CSE873 MAMMOLA RCE874 MAMOIADA NUE875 MANCIANO GRE876 MANDANICI MEE877 MANDAS SUE878 MANDATORICCIO CSE879 MANDELLO DEL LARIO LCE880 MANDELLO VITTA NOE882 MANDURIA TAE883 MANERBA DEL GARDA BSE884 MANERBIO BSE885 MANFREDONIA FGE887 MANGO CNE888 MANGONE CSE889 MANIAGO PNE891 MANOCALZATI AVE892 MANOPPELLO PEE893 MANSUE' TVE894 MANTA CNE896 MANTELLO SOE897 MANTOVA MNE899 MANZANO UDE900 MANZIANA RME901 MAPELLO BGE902 MARA SSE903 MARACALAGONIS CA

E904 MARANELLO MOE905 MARANO SUL PANARO MOE906 MARANO DI NAPOLI NAE907 MARANO TICINO NOE908 MARANO EQUO RME910 MARANO LAGUNARE UDE911 MARANO DI VALPOLICELLA VRE912 MARANO VICENTINO VIE914 MARANO MARCHESATO CSE915 MARANO PRINCIPATO CSE917 MARANZANA ATE919 MARATEA PZE921 MARCALLO CON CASONE MIE922 MARCARIA MNE923 MARCEDUSA CZE924 MARCELLINA RME925 MARCELLINARA CZE927 MARCETELLI RIE928 MARCHENO BSE929 MARCHIROLO VAE930 MARCIANA LIE931 MARCIANA MARINA LIE932 MARCIANISE CEE933 MARCIANO DELLA CHIANA ARE934 MARCIGNAGO PVE936 MARCON VEE938 MAREBBE .ENNEBERG. BZE939 MARENE CNE940 MARENO DI PIAVE TVE941 MARENTINO TOE944 MARETTO ATE945 MARGARITA CNE946 MARGHERITA DI SAVOIA BTE947 MARGNO LCE949 MARIANA MANTOVANA MNE951 MARIANO COMENSE COE952 MARIANO DEL FRIULI GOE953 MARIANOPOLI CLE954 MARIGLIANELLA NAE955 MARIGLIANO NAE956 MARINA DI GIOIOSA IONICA RCE957 MARINEO PAE958 MARINO RME959 MARLENGO .MARLING. BZE960 MARLIANA PTE961 MARMENTINO BSE962 MARMIROLO MNE963 MARMORA CNE965 MARNATE VAE967 MARONE BSE968 MAROPATI RCE970 MAROSTICA VIE971 MARRADI FIE972 MARRUBIU ORE973 MARSAGLIA CNE974 MARSALA TPE975 MARSCIANO PGE976 MARSICO NUOVO PZE977 MARSICOVETERE PZE978 MARTA VTE979 MARTANO LEE980 MARTELLAGO VEE981 MARTELLO .MARTELL. BZE982 MARTIGNACCO UDE983 MARTIGNANA DI PO CRE984 MARTIGNANO LEE986 MARTINA FRANCA TAE987 MARTINENGO BGE988 MARTINIANA PO CNE989 MARTINSICURO TEE990 MARTIRANO CZE991 MARTIRANO LOMBARDO CZE992 MARTIS SSE993 MARTONE RCE994 MARUDO LOE995 MARUGGIO TAE997 MARZANO DI NOLA AVE998 MARZANO APPIO CEE999 MARZANO PVF001 MARZI CSF002 MARZIO VAF003 MASATE MIF004 MASCALI CTF005 MASCALUCIA CTF006 MASCHITO PZF007 MASCIAGO PRIMO VAF009 MASER TVF010 MASERA VBF011 MASERA' DI PADOVA PDF012 MASERADA SUL PIAVE TVF013 MASI PDF015 MASIO ALF016 MASI TORELLO FEF017 MASLIANICO COF020 MASONE GEF021 MASSA FERMANA FMF022 MASSA D'ALBE AQF023 MASSA MSF024 MASSA MARTANA PGF025 MASSA E COZZILE PTF027 MASSAFRA TAF028 MASSALENGO LOF029 MASSA LOMBARDA RAF030 MASSA LUBRENSE NAF032 MASSA MARITTIMA GRF033 MASSANZAGO PDF035 MASSAROSA LUF037 MASSAZZA BIF041 MASSELLO TOF042 MASSERANO BI

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

- VII -

Page 125: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - Agenzia delle Entrate

F043 SAN MARCO EVANGELISTA CEF044 MASSIGNANO APF045 MASSIMENO TNF046 MASSIMINO SVF047 MASSINO VISCONTI NOF048 MASSIOLA VBF050 MASULLAS ORF051 MATELICA MCF052 MATERA MTF053 MATHI TOF054 MATINO LEF055 MATRICE CBF058 MATTIE TOF059 MATTINATA FGF061 MAZARA DEL VALLO TPF063 MAZZANO BSF064 MAZZANO ROMANO RMF065 MAZZARINO CLF066 MAZZARRA' SANT'ANDREA MEF067 MAZZE' TOF068 MAZZIN TNF070 MAZZO DI VALTELLINA SOF073 MEANA SARDO NUF074 MEANA DI SUSA TOF078 MEDA MBF080 MEDE PVF081 MEDEA GOF082 MEDESANO PRF083 MEDICINA BOF084 MEDIGLIA MIF085 MEDOLAGO BGF086 MEDOLE MNF087 MEDOLLA MOF088 MEDUNA DI LIVENZA TVF089 MEDUNO PNF092 MEGLIADINO SAN VITALE PDF093 MEINA NOF095 MELARA ROF096 MELAZZO ALF097 MELDOLA FCF098 MELE GEF100 MELEGNANO MIF101 MELENDUGNO LEF102 MELETI LOF104 MELFI PZF105 MELICUCCA' RCF106 MELICUCCO RCF107 MELILLI SRF108 MELISSA KRF109 MELISSANO LEF110 MELITO IRPINO AVF111 MELITO DI NAPOLI NAF112 MELITO DI PORTO SALVO RCF113 MELIZZANO BNF114 MELLE CNF115 MELLO SOF116 SILEA TVF117 MELPIGNANO LEF118 MELTINA .MOELTEN. BZF119 MELZO MIF120 MENAGGIO COF122 MENCONICO PVF123 MENDATICA IMF125 MENDICINO CSF126 MENFI AGF127 MENTANA RMF130 MEOLO VEF131 MERANA ALF132 MERANO .MERAN. BZF133 MERATE LCF134 MERCALLO VAF135 MERCATELLO SUL METAURO PUF136 MERCATINO CONCA PUF137 NOVAFELTRIA RNF138 MERCATO SAN SEVERINO SAF139 MERCATO SARACENO FCF140 MERCENASCO TOF141 MERCOGLIANO AVF144 MERETO DI TOMBA UDF145 MERGO ANF146 MERGOZZO VBF147 MERI' MEF148 MERLARA PDF149 MERLINO LOF151 MERONE COF152 MESAGNE BRF153 MESE SOF154 MESENZANA VAF155 MESERO MIF156 MESOLA FEF157 MESORACA KRF158 MESSINA MEF161 MESTRINO PDF162 META NAF165 MEZZAGO MBF167 MEZZANA MORTIGLIENGO BIF168 MEZZANA TNF170 MEZZANA BIGLI PVF171 MEZZANA RABATTONE PVF172 MEZZANE DI SOTTO VRF173 MEZZANEGO GEF175 MEZZANINO PVF176 MEZZANO TNF182 MEZZENILE TOF183 MEZZOCORONA TNF184 MEZZOJUSO PAF186 MEZZOLDO BGF187 MEZZOLOMBARDO TNF188 MEZZOMERICO NOF189 MIAGLIANO BI

F190 MIANE TVF191 MIASINO NOF192 MIAZZINA VBF193 MICIGLIANO RIF194 MIGGIANO LEF196 MIGLIANICO CHF200 MIGLIERINA CZF201 MIGLIONICO MTF202 MIGNANEGO GEF203 MIGNANO MONTE LUNGO CEF205 MILANO MIF206 MILAZZO MEF207 MILETO VVF208 MILIS ORF209 MILITELLO IN VAL DI CATANIA CTF210 MILITELLO ROSMARINO MEF213 MILLESIMO SVF214 MILO CTF216 MILZANO BSF217 MINEO CTF218 MINERBE VRF219 MINERBIO BOF220 MINERVINO MURGE BTF221 MINERVINO DI LECCE LEF223 MINORI SAF224 MINTURNO LTF225 MINUCCIANO LUF226 MIOGLIA SVF229 MIRA VEF230 MIRABELLA ECLANO AVF231 MIRABELLA IMBACCARI CTF232 MIRABELLO MONFERRATO ALF233 MIRABELLO SANNITICO CBF238 MIRADOLO TERME PVF239 MIRANDA ISF240 MIRANDOLA MOF241 MIRANO VEF242 MIRTO MEF243 MISANO DI GERA D'ADDA BGF244 MISANO ADRIATICO RNF246 MISILMERI PAF247 MISINTO MBF248 MISSAGLIA LCF249 MISSANELLO PZF250 MISTERBIANCO CTF251 MISTRETTA MEF254 MOASCA ATF256 MOCONESI GEF257 MODENA MOF258 MODICA RGF259 MODIGLIANA FCF260 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LOF261 MODOLO ORF262 MODUGNO BAF263 MOENA TNF265 MOGGIO LCF266 MOGGIO UDINESE UDF267 MOGLIA MNF268 MOGLIANO MCF269 MOGLIANO VENETO TVF270 MOGORELLA ORF271 RUINAS ORF272 MOGORO ORF274 MOIANO BNF275 MOIMACCO UDF276 MOIO DE' CALVI BGF277 MOIO ALCANTARA MEF278 MOIO DELLA CIVITELLA SAF279 MOIOLA CNF280 MOLA DI BARI BAF281 MOLARE ALF283 MOLAZZANA LUF284 MOLFETTA BAF287 MOLINARA BNF288 MOLINELLA BOF290 MOLINI DI TRIORA IMF293 MOLINO DEI TORTI ALF294 MOLISE CBF295 MOLITERNO PZF297 MOLLIA VCF299 PORTO EMPEDOCLE AGF301 MOLOCHIO RCF304 MOLTENO LCF305 MOLTRASIO COF307 MOLVENO TNF308 MOMBALDONE ATF309 MOMBARCARO CNF310 MOMBAROCCIO PUF311 MOMBARUZZO ATF312 MOMBASIGLIO CNF313 MOMBELLO MONFERRATO ALF315 MOMBELLO DI TORINO TOF316 MOMBERCELLI ATF317 MOMO NOF318 MOMPANTERO TOF319 MOMPEO RIF320 MOMPERONE ALF322 MONACILIONI CBF323 MONALE ATF324 MONASTERACE RCF325 MONASTERO BORMIDA ATF326 MONASTERO DI VASCO CNF327 MONASTERO DI LANZO TOF328 MONASTEROLO DEL CASTELLO BGF329 MONASTEROLO CASOTTO CNF330 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO CNF332 MONASTIER DI TREVISO TVF333 MONASTIR SUF335 MONCALIERI TOF336 MONCALVO AT

F337 MONCESTINO ALF338 MONCHIERO CNF340 MONCHIO DELLE CORTI PRF342 MONCRIVELLO VCF343 MONCUCCO TORINESE ATF346 MONDAINO RNF347 MONDAVIO PUF348 MONDOLFO PUF351 MONDOVI' CNF352 MONDRAGONE CEF354 MONEGLIA GEF355 MONESIGLIO CNF356 MONFALCONE GOF357 SERRAMAZZONI MOF358 MONFORTE D'ALBA CNF359 MONFORTE SAN GIORGIO MEF360 MONFUMO TVF361 MONGARDINO ATF363 MONGHIDORO BOF364 MONGIANA VVF365 MONGIARDINO LIGURE ALF367 MONTJOVET AOF368 MONGIUFFI MELIA MEF369 MONGRANDO BIF370 MONGRASSANO CSF371 MONGUELFO-TESIDO .WELSBERG-

TAISTEN. BZF372 MONGUZZO COF373 MONIGA DEL GARDA BSF374 MONLEALE ALF375 MONNO BSF376 MONOPOLI BAF377 MONREALE PAF378 MONRUPINO TSF379 MONSAMPIETRO MORICO FMF380 MONSAMPOLO DEL TRONTO APF381 MONSANO ANF382 MONSELICE PDF383 MONSERRATO CAF384 MONSUMMANO TERME PTF385 MONTA' CNF386 MONTABONE ATF387 MONTACUTO ALF390 MONTAFIA ATF391 MONTAGANO CBF392 MONTAGNA .MONTAN. BZF393 MONTAGNA IN VALTELLINA SOF394 MONTAGNANA PDF395 MONTAGNAREALE MEF397 MONTAGUTO AVF398 MONTAIONE FIF399 MONTALBANO JONICO MTF400 MONTALBANO ELICONA MEF401 OSTRA ANF403 MONTALDEO ALF404 MONTALDO BORMIDA ALF405 MONTALDO DI MONDOVI' CNF407 MONTALDO TORINESE TOF408 MONTALDO ROERO CNF409 MONTALDO SCARAMPI ATF410 MONTALE PTF411 MONTALENGHE TOF414 MONTALLEGRO AGF415 MONTALTO DELLE MARCHE APF416 MONTALTO UFFUGO CSF417 MONTALTO PAVESE PVF419 MONTALTO DI CASTRO VTF420 MONTALTO DORA TOF422 MONTANARO TOF423 MONTANASO LOMBARDO LOF424 MONTANERA CNF426 MONTANO ANTILIA SAF427 MONTANO LUCINO COF428 MONTAPPONE FMF429 MONTAQUILA ISF430 MONTASOLA RIF432 MONTAURO CZF433 MONTAZZOLI CHF434 MONTE CREMASCO CRF437 MONTE ARGENTARIO GRF440 MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA PVF441 MONTEBELLO DI BERTONA PEF442 MONTEBELLO VICENTINO VIF443 MONTEBELLUNA TVF445 MONTEBRUNO GEF446 MONTEBUONO RIF448 MONTECALVO IRPINO AVF449 MONTECALVO VERSIGGIA PVF450 MONTECALVO IN FOGLIA PUF452 MONTECARLO LUF453 MONTECAROTTO ANF454 MONTECASSIANO MCF455 MONTECASTELLO ALF456 MONTE CASTELLO DI VIBIO PGF457 MONTECASTRILLI TRF458 MONTECATINI VAL DI CECINA PIF460 MONTE CAVALLO MCF461 MONTECCHIA DI CROSARA VRF462 MONTECCHIO TRF463 MONTECCHIO EMILIA REF464 MONTECCHIO MAGGIORE VIF465 MONTECCHIO PRECALCINO VIF467 MONTE CERIGNONE PUF468 MONTECHIARO D'ASTI ATF469 MONTECHIARO D'ACQUI ALF471 MONTICHIARI BSF473 MONTECHIARUGOLO PRF475 MONTECILFONE CBF477 MONTE COMPATRI RMF478 MONTECOPIOLO PU

F479 MONTECORICE SAF480 MONTECORVINO PUGLIANO SAF481 MONTECORVINO ROVELLA SAF482 MONTECOSARO MCF483 MONTECRESTESE VBF484 MONTECRETO MOF486 MONTE DI MALO VIF487 MONTEDINOVE APF488 MONTE DI PROCIDA NAF489 MONTEDORO CLF491 MONTEFALCIONE AVF492 MONTEFALCO PGF493 MONTEFALCONE APPENNINO FMF494 MONTEFALCONE DI VAL FORTORE BNF495 MONTEFALCONE NEL SANNIO CBF496 MONTEFANO MCF497 MONTEFELCINO PUF498 MONTEFERRANTE CHF499 MONTEFIASCONE VTF500 MONTEFINO TEF501 MONTEFIORE DELL'ASO APF502 MONTEFIORE CONCA RNF503 MONTEFIORINO MOF504 MONTEFLAVIO RMF506 MONTEFORTE IRPINO AVF507 MONTEFORTE CILENTO SAF508 MONTEFORTE D'ALPONE VRF509 MONTEFORTINO FMF510 MONTEFRANCO TRF511 MONTEFREDANE AVF512 MONTEFUSCO AVF513 MONTEGABBIONE TRF514 MONTEGALDA VIF515 MONTEGALDELLA VIF516 MONTEGALLO APF517 MONTE GIBERTO FMF518 MONTEGIOCO ALF519 MONTEGIORDANO CSF520 MONTEGIORGIO FMF522 MONTEGRANARO FMF523 MONTEGRIDOLFO RNF524 MONTE GRIMANO TERME PUF526 MONTEGRINO VALTRAVAGLIA VAF527 MONTEGROSSO D'ASTI ATF528 MONTEGROSSO PIAN LATTE IMF529 MONTEGROTTO TERME PDF531 MONTEIASI TAF532 MONTE ISOLA BSF533 MONTELABBATE PUF534 MONTELANICO RMF535 MONTELAPIANO CHF536 MONTELEONE DI FERMO FMF537 VIBO VALENTIA VVF538 MONTELEONE DI PUGLIA FGF540 MONTELEONE DI SPOLETO PGF541 MONTELEONE SABINO RIF542 MONTELEONE ROCCA DORIA SSF543 MONTELEONE D'ORVIETO TRF544 MONTELEPRE PAF545 MONTELIBRETTI RMF546 MONTELLA AVF547 MONTELLO BGF548 MONTELONGO CBF549 MONTELPARO FMF550 MONTELUPO ALBESE CNF551 MONTELUPO FIORENTINO FIF552 MONTELUPONE MCF553 MONTEMAGGIORE BELSITO PAF556 MONTEMAGNO ATF557 SANT'ARCANGELO TRIMONTE BNF558 MONTEMALE DI CUNEO CNF559 MONTEMARANO AVF560 MONTEMARCIANO ANF561 MONTE MARENZO LCF562 MONTEMARZINO ALF563 MONTEMESOLA TAF564 MONTEMEZZO COF565 MONTEMIGNAIO ARF566 MONTEMILETTO AVF567 POLLENZA MCF568 MONTEMILONE PZF569 MONTEMITRO CBF570 MONTEMONACO APF572 MONTEMURLO POF573 MONTEMURRO PZF574 MONTENARS UDF576 MONTENERO DI BISACCIA CBF578 MONTENERODOMO CHF579 MONTENERO SABINO RIF580 MONTENERO VAL COCCHIARA ISF581 OSTRA VETERE ANF582 MONTEODORISIO CHF585 ROSETO DEGLI ABRUZZI TEF586 MONTEPAONE CZF587 MONTEPARANO TAF589 MONTE PORZIO PUF590 MONTE PORZIO CATONE RMF591 MONTEPRANDONE APF592 MONTEPULCIANO SIF594 MONTERCHI ARF595 MONTEREALE AQF596 MONTEREALE VALCELLINA PNF597 MONTERENZIO BOF598 MONTERIGGIONI SIF599 MONTE RINALDO FMF600 MONTE ROBERTO ANF601 MONTERODUNI ISF603 MONTE ROMANO VTF604 MONTERONI DI LECCE LEF605 MONTERONI D'ARBIA SI

F606 MONTEROSI VTF607 MONTEROSSO CALABRO VVF608 MONTEROSSO GRANA CNF609 MONTEROSSO AL MARE SPF610 MONTEROSSO ALMO RGF611 MONTEROTONDO RMF612 MONTEROTONDO MARITTIMO GRF614 MONTERUBBIANO FMF616 MONTE SAN BIAGIO LTF618 MONTE SAN GIACOMO SAF619 MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA RIF620 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO FRF621 MONTE SAN GIUSTO MCF622 MONTE SAN MARTINO MCF623 MONTESANO SALENTINO LEF625 MONTESANO SULLA MARCELLANA SAF626 MONTE SAN PIETRANGELI FMF627 MONTE SAN PIETRO BOF628 MONTE SAN SAVINO ARF629 MONTE SANTA MARIA TIBERINA PGF631 MONTE SANT'ANGELO FGF632 POTENZA PICENA MCF634 MONTE SAN VITO ANF636 MONTESARCHIO BNF637 MONTESCAGLIOSO MTF638 MONTESCANO PVF639 MONTESCHENO VBF640 MONTESCUDAIO PIF642 MONTESE MOF644 MONTESEGALE PVF646 MONTESILVANO PEF648 MONTESPERTOLI FIF651 MONTEU DA PO TOF653 MONTE URANO FMF654 MONTEU ROERO CNF655 MONTEVAGO AGF656 MONTEVARCHI ARF657 MONTEVECCHIA LCF660 MONTEVERDE AVF661 MONTEVERDI MARITTIMO PIF662 MONTEVIALE VIF664 MONTE VIDON COMBATTE FMF665 MONTE VIDON CORRADO FMF666 MONTEZEMOLO CNF667 MONTI SSF668 MONTIANO FCF669 MONTICELLO D'ALBA CNF670 MONTICELLI PAVESE PVF671 MONTICELLI D'ONGINA PCF672 MONTICELLI BRUSATI BSF674 MONTICELLO BRIANZA LCF675 MONTICELLO CONTE OTTO VIF676 MONTICIANO SIF677 MONTIERI GRF679 MONTIGNOSO MSF680 MONTIRONE BSF681 MONTODINE CRF682 MONTOGGIO GEF685 MONTONE PGF686 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO PIF687 MONTOPOLI DI SABINA RIF688 MONTORFANO COF689 MONTORIO NEI FRENTANI CBF690 MONTORIO AL VOMANO TEF692 MONTORIO ROMANO RMF696 MONTORSO VICENTINO VIF697 MONTOTTONE FMF698 MONTRESTA ORF701 MONTU' BECCARIA PVF703 MONVALLE VAF704 MONZA MBF705 MONZAMBANO MNF706 MONZUNO BOF707 MORANO SUL PO ALF708 MORANO CALABRO CSF709 MORANSENGO ATF710 MORARO GOF711 MORAZZONE VAF712 MORBEGNO SOF713 MORBELLO ALF715 MORCIANO DI ROMAGNA RNF716 MORCIANO DI LEUCA LEF717 MORCONE BNF718 MORDANO BOF720 MORENGO BGF721 MORES SSF722 MORESCO FMF723 MORETTA CNF724 MORFASSO PCF725 MORGANO TVF726 MORGEX AOF727 MORGONGIORI ORF728 MORI TNF729 MORIAGO DELLA BATTAGLIA TVF730 MORICONE RMF731 MORIGERATI SAF732 MORINO AQF733 MORIONDO TORINESE TOF734 MORLUPO RMF735 MORMANNO CSF736 MORNAGO VAF737 MORNESE ALF738 MORNICO AL SERIO BGF739 MORNICO LOSANA PVF740 MOROLO FRF743 MOROZZO CNF744 MORRA DE SANCTIS AVF745 MORRO D'ALBA ANF746 MORRO REATINO RIF747 MORRO D'ORO TE

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

- VIII -

Page 126: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - Agenzia delle Entrate

F748 MORRONE DEL SANNIO CBF749 MORROVALLE MCF750 MORSANO AL TAGLIAMENTO PNF751 MORSASCO ALF754 MORTARA PVF756 MORTEGLIANO UDF758 MORTERONE LCF760 MORUZZO UDF761 MOSCAZZANO CRF762 MOSCHIANO AVF764 MOSCIANO SANT'ANGELO TEF765 MOSCUFO PEF766 MOSO IN PASSIRIA .MOOS IN PASSEIER. BZF767 MOSSA GOF770 MOTTA DI LIVENZA TVF771 MOTTA BALUFFI CRF772 MOTTA CAMASTRA MEF773 MOTTA D'AFFERMO MEF774 MOTTA DE' CONTI VCF775 MOTTAFOLLONE CSF776 MOTTALCIATA BIF777 MOTTA MONTECORVINO FGF779 MOTTA SAN GIOVANNI RCF780 MOTTA SANTA LUCIA CZF781 MOTTA SANT'ANASTASIA CTF783 MOTTA VISCONTI MIF784 MOTTOLA TAF785 MOZZAGROGNA CHF786 MOZZANICA BGF788 MOZZATE COF789 MOZZECANE VRF791 MOZZO BGF793 MUCCIA MCF795 MUGGIA TSF797 MUGGIO' MBF798 MUGNANO DEL CARDINALE AVF799 MUGNANO DI NAPOLI NAF801 MULAZZANO LOF802 MULAZZO MSF806 MURA BSF808 MURAVERA SUF809 MURAZZANO CNF810 SALCEDO VIF811 MURELLO CNF813 MURIALDO SVF814 MURISENGO ALF815 MURLO SIF816 MURO LECCESE LEF817 MURO LUCANO PZF818 MUROS SSF820 MUSCOLINE BSF822 MUSEI SUF826 MUSILE DI PIAVE VEF828 MUSSO COF829 MUSSOLENTE VIF830 MUSSOMELI CLF831 PINETO TEF832 MUZZANA DEL TURGNANO UDF833 MUZZANO BIF835 NAGO-TORBOLE TNF836 NALLES .NALS. BZF838 NANTO VIF839 NAPOLI NAF840 NARBOLIA ORF841 NARCAO SUF842 NARDO' LEF843 NARDODIPACE VVF844 NARNI TRF845 NARO AGF846 NARZOLE CNF847 NASINO SVF848 NASO MEF849 NATURNO .NATURNS. BZF851 NAVE BSF852 NAVELLI AQF856 NAZ-SCIAVES .NATZ-SCHABS. BZF857 NAZZANO RMF858 NE GEF859 NEBBIUNO NOF861 NEGRAR DI VALPOLICELLA VRF862 NEIRONE GEF863 NEIVE CNF864 NEMBRO BGF865 NEMI RMF866 NEMOLI PZF867 NEONELI ORF868 NEPI VTF870 NERETO TEF871 NEROLA RMF872 NERVESA DELLA BATTAGLIA TVF874 NERVIANO MIF876 NESPOLO RIF877 NESSO COF878 NETRO BIF880 NETTUNO RMF881 NEVIANO LEF882 NEVIANO DEGLI ARDUINI PRF883 NEVIGLIE CNF884 NIARDO BSF886 NIBBIOLA NOF887 NIBIONNO LCF889 NICHELINO TOF890 NICOLOSI CTF891 NICORVO PVF892 NICOSIA ENF893 NICOTERA VVF894 NIELLA BELBO CNF895 NIELLA TANARO CNF898 NIMIS UDF899 NISCEMI CL

F900 NISSORIA ENF901 NIZZA DI SICILIA MEF902 NIZZA MONFERRATO ATF904 NOALE VEF906 NOASCA TOF907 NOCARA CSF908 NOCCIANO PEF910 NOCERA TERINESE CZF911 NOCERA UMBRA PGF912 NOCERA INFERIORE SAF913 NOCERA SUPERIORE SAF914 NOCETO PRF915 NOCI BAF916 NOCIGLIA LEF917 NOEPOLI PZF918 NOGARA VRF920 NOGAREDO TNF921 NOGAROLE ROCCA VRF922 NOGAROLE VICENTINO VIF923 NOICATTARO BAF924 NOLA NAF925 NOLE TOF926 NOLI SVF927 NOMAGLIO TOF929 NOMI TNF930 NONANTOLA MOF931 NONE TOF932 NONIO VBF933 NORAGUGUME NUF934 NORBELLO ORF935 NORCIA PGF937 NORMA LTF939 NOSATE MIF941 PONTE NOSSA BGF942 NOTARESCO TEF943 NOTO SRF944 NOVA MILANESE MBF947 NOVALEDO TNF948 NOVALESA TOF949 NOVA LEVANTE .WELSCHNOFEN. BZF950 NOVA PONENTE .DEUTSCHNOFEN. BZF951 NOVARA DI SICILIA MEF952 NOVARA NOF955 NOVATE MILANESE MIF956 NOVATE MEZZOLA SOF957 NOVE VIF958 NOVEDRATE COF960 NOVELLARA REF961 NOVELLO CNF962 NOVENTA PADOVANA PDF963 NOVENTA DI PIAVE VEF964 NOVENTA VICENTINA VIF965 NOVI LIGURE ALF966 NOVI DI MODENA MOF967 NOVI VELIA SAF968 NOVIGLIO MIF970 NOVOLI LEF972 NUCETTO CNF974 NUGHEDU SANTA VITTORIA ORF975 NUGHEDU SAN NICOLO' SSF976 NULE SSF977 NULVI SSF978 NUMANA ANF979 NUORO NUF980 NURACHI ORF981 NURAGUS SUF982 NURALLAO SUF983 NURAMINIS SUF985 NURECI ORF986 NURRI SUF987 NUS AOF988 NUSCO AVF989 NUVOLENTO BSF990 NUVOLERA BSF991 NUXIS SUF992 OCCHIEPPO INFERIORE BIF993 OCCHIEPPO SUPERIORE BIF994 OCCHIOBELLO ROF995 OCCIMIANO ALF996 OCRE AQF997 ODALENGO GRANDE ALF998 ODALENGO PICCOLO ALF999 ODERZO TVG001 ODOLO BSG002 OFENA AQG003 OFFAGNA ANG004 OFFANENGO CRG005 OFFIDA APG006 OFFLAGA BSG007 OGGEBBIO VBG008 OGGIONA CON SANTO STEFANO VAG009 OGGIONO LCG010 OGLIANICO TOG011 OGLIASTRO CILENTO SAG012 OYACE AOG015 OLBIA SSG016 OLCENENGO VCG018 OLDENICO VCG019 OLEGGIO NOG020 OLEGGIO CASTELLO NOG021 OLEVANO DI LOMELLINA PVG022 OLEVANO ROMANO RMG023 OLEVANO SUL TUSCIANO SAG025 OLGIATE COMASCO COG026 OLGIATE MOLGORA LCG028 OLGIATE OLONA VAG030 OLGINATE LCG031 OLIENA NUG032 OLIVA GESSI PVG034 OLIVADI CZ

G036 OLIVERI MEG037 OLIVETO LUCANO MTG039 OLIVETO CITRA SAG040 OLIVETO LARIO LCG041 OLIVETTA SAN MICHELE IMG042 OLIVOLA ALG043 OLLASTRA ORG044 OLLOLAI NUG045 OLLOMONT AOG046 OLMEDO SSG047 OLMENETA CRG048 OLMO GENTILE ATG049 OLMO AL BREMBO BGG050 OLTRE IL COLLE BGG054 OLTRESSENDA ALTA BGG056 OLTRONA DI SAN MAMETTE COG058 OLZAI NUG061 OME BSG062 OMEGNA VBG063 OMIGNANO SAG064 ONANI' NUG065 ONANO VTG066 ONCINO CNG068 ONETA BGG070 ONIFAI NUG071 ONIFERI NUG074 ONO SAN PIETRO BSG075 ONORE BGG076 ONZO SVG078 OPERA MIG079 OPI AQG080 OPPEANO VRG081 OPPIDO LUCANO PZG082 OPPIDO MAMERTINA RCG083 ORA .AUER. BZG084 ORANI NUG086 ORATINO CBG087 ORBASSANO TOG088 ORBETELLO GRG090 ORCIANO PISANO PIG093 ORERO GEG095 ORGIANO VIG096 PIEVE FISSIRAGA LOG097 ORGOSOLO NUG098 ORIA BRG102 ORICOLA AQG103 ORIGGIO VAG105 ORINO VAG107 ORIO LITTA LOG108 ORIO AL SERIO BGG109 ORIO CANAVESE TOG110 ORIOLO CSG111 ORIOLO ROMANO VTG113 ORISTANO ORG114 ORMEA CNG115 ORMELLE TVG116 ORNAGO MBG117 ORNAVASSO VBG118 ORNICA BGG119 OROSEI NUG120 OROTELLI NUG121 ORRIA SAG122 ORROLI SUG123 ORSAGO TVG124 ORSARA BORMIDA ALG125 ORSARA DI PUGLIA FGG126 ORSENIGO COG128 ORSOGNA CHG129 ORSOMARSO CSG130 ORTA DI ATELLA CEG131 ORTA NOVA FGG133 ORTACESUS SUG134 ORTA SAN GIULIO NOG135 ORTE VTG136 ORTELLE LEG137 ORTEZZANO FMG139 ORTIGNANO RAGGIOLO ARG140 ORTISEI .ST ULRICH. BZG141 ORTONA CHG142 ORTONA DEI MARSI AQG143 LUNI SPG144 ORTOVERO SVG145 ORTUCCHIO AQG146 ORTUERI NUG147 ORUNE NUG148 ORVIETO TRG149 ORZINUOVI BSG150 ORZIVECCHI BSG151 OSASCO TOG152 OSASIO TOG153 OSCHIRI SSG154 OSIDDA NUG155 OSIGLIA SVG156 OSILO SSG157 OSIMO ANG158 OSINI NUG159 OSIO SOPRA BGG160 OSIO SOTTO BGG161 OSNAGO LCG163 OSOPPO UDG164 OSPEDALETTI IMG165 OSPEDALETTO D'ALPINOLO AVG166 OSPEDALETTO LODIGIANO LOG167 OSPEDALETTO EUGANEO PDG168 OSPEDALETTO TNG169 OSPITALE DI CADORE BLG170 OSPITALETTO BSG171 OSSAGO LODIGIANO LOG173 OSSANA TNG178 OSSI SS

G179 OSSIMO BSG181 OSSONA MIG183 OSTANA CNG184 OSTELLATO FEG185 OSTIANO CRG186 OSTIGLIA MNG187 OSTUNI BRG188 OTRANTO LEG189 OTRICOLI TRG190 OTTAVIANO NAG191 OTTANA NUG192 OTTATI SAG193 OTTIGLIO ALG194 OTTOBIANO PVG195 OTTONE PCG196 OULX TOG197 OVADA ALG198 OVARO UDG199 OVIGLIO ALG200 OVINDOLI AQG201 OVODDA NUG202 OZEGNA TOG203 OZIERI SSG204 OZZANO MONFERRATO ALG205 OZZANO DELL'EMILIA BOG206 OZZERO MIG207 PABILLONIS SUG208 PACECO TPG209 PACE DEL MELA MEG210 PACENTRO AQG211 PACHINO SRG212 PACIANO PGG213 PADENGHE SUL GARDA BSG215 PADERNA ALG217 PADERNO FRANCIACORTA BSG218 PADERNO D'ADDA LCG220 PADERNO DUGNANO MIG222 PADERNO PONCHIELLI CRG223 ROBBIATE LCG224 PADOVA PDG225 PADRIA SSG226 PADULA SAG227 PADULI BNG228 PAESANA CNG229 PAESE TVG230 PAGANI SAG232 PAGANICO SABINO RIG233 PAGAZZANO BGG234 PAGLIARA MEG237 PAGLIETA CHG238 PAGNACCO UDG240 PAGNO CNG241 PAGNONA LCG242 PAGO DEL VALLO DI LAURO AVG243 PAGO VEIANO BNG247 PAISCO LOVENO BSG248 PAITONE BSG249 PALADINA BGG250 PALAGANO MOG251 PALAGIANELLO TAG252 PALAGIANO TAG253 PALAGONIA CTG254 PALAIA PIG255 PALANZANO PRG257 PALATA CBG258 PALAU SSG259 PALAZZAGO BGG260 PALAZZO PIGNANO CRG261 PALAZZO SAN GERVASIO PZG262 PALAZZO CANAVESE TOG263 PALAZZO ADRIANO PAG264 PALAZZOLO SULL'OGLIO BSG266 PALAZZOLO VERCELLESE VCG267 PALAZZOLO ACREIDE SRG268 PALAZZOLO DELLO STELLA UDG270 PALAZZUOLO SUL SENIO FIG271 PALENA CHG272 PALERMITI CZG273 PALERMO PAG274 PALESTRINA RMG275 PALESTRO PVG276 PALIANO FRG277 PALIZZI RCG278 PALLAGORIO KRG280 PALLANZENO VBG281 PALLARE SVG282 PALMA DI MONTECHIARO AGG283 PALMA CAMPANIA NAG284 PALMANOVA UDG285 PALMARIGGI LEG286 PALMAS ARBOREA ORG287 SAN GIOVANNI SUERGIU SUG288 PALMI RCG289 PALMIANO APG290 PALMOLI CHG291 PALO DEL COLLE BAG292 PALOMONTE SAG293 PALOMBARA SABINA RMG294 PALOMBARO CHG295 PALOSCO BGG296 PALU' DEL FERSINA TNG297 PALU' VRG298 PALUDI CSG299 PLAUS .PLAUS. BZG300 PALUZZA UDG302 PAMPARATO CNG303 PANCALIERI TOG304 PANCARANA PVG305 PANCHIA' TNG306 PANDINO CR

G307 PANETTIERI CSG308 PANICALE PGG309 VILLARICCA NAG311 PANNARANO BNG312 PANNI FGG315 PANTELLERIA TPG316 PANTIGLIATE MIG317 PAOLA CSG318 PAOLISI BNG319 VALDERICE TPG320 PAPASIDERO CSG323 PAPOZZE ROG324 PARABIAGO MIG325 PARABITA LEG327 PARATICO BSG328 PARCINES .PARTSCHINS. BZG330 PARELLA TOG331 PARENTI CSG333 PARETE CEG334 PARETO ALG335 PARGHELIA VVG336 PARLASCO LCG337 PARMA PRG338 PARODI LIGURE ALG339 PAROLDO CNG340 PAROLISE AVG342 PARONA PVG344 PARRANO TRG346 PARRE BGG347 PARTANNA TPG348 PARTINICO PAG349 PARUZZARO NOG350 PARZANICA BGG352 PASIAN DI PRATO UDG353 PASIANO DI PORDENONE PNG354 PASPARDO BSG358 PASSERANO MARMORITO ATG359 PASSIGNANO SUL TRASIMENO PGG361 PASSIRANO BSG362 PASTENA FRG364 PASTORANO CEG365 PASTRENGO VRG367 PASTURANA ALG368 PASTURO LCG370 PATERNOPOLI AVG371 PATERNO' CTG372 PATERNO CALABRO CSG374 PATRICA FRG376 PATTADA SSG377 PATTI MEG378 PATU' LEG379 PAU ORG381 PAULARO UDG382 PAULI ARBAREI SUG383 SAN NICOLO' GERREI SUG384 PAULILATINO ORG385 PAULLO MIG386 PAUPISI BNG387 PAVAROLO TOG388 PAVIA PVG389 PAVIA DI UDINE UDG391 PAVONE DEL MELLA BSG392 PAVONE CANAVESE TOG393 PAVULLO NEL FRIGNANO MOG394 PAZZANO RCG395 PECCIOLI PIG397 PECETTO DI VALENZA ALG398 PECETTO TORINESE TOG402 PEDARA CTG403 PEDASO FMG404 PEDAVENA BLG406 PEDEMONTE VIG407 SAN PAOLO BSG408 PEDEROBBA TVG410 PEDESINA SOG411 PEDIVIGLIANO CSG412 PEDRENGO BGG415 PEGLIO COG416 PEGLIO PUG417 PEGOGNAGA MNG418 PEIA BGG419 PEIO TNG420 PELAGO FIG421 PELLA NOG424 PELLEGRINO PARMENSE PRG426 PELLEZZANO SAG428 PELLIZZANO TNG429 PELUGO TNG430 PENANGO ATG431 POGGIRIDENTI SOG432 PENNA IN TEVERINA TRG433 PENNABILLI RNG434 PENNADOMO CHG435 PENNAPIEDIMONTE CHG436 PENNA SAN GIOVANNI MCG437 PENNA SANT'ANDREA TEG438 PENNE PEG439 PENTONE CZG441 PERANO CHG442 PERAROLO DI CADORE BLG443 PERCA .PERCHA. BZG444 PERCILE RMG445 PERDASDEFOGU NUG446 PERDAXIUS SUG447 PERDIFUMO SAG449 PERETO AQG450 PERFUGAS SSG452 PERGINE VALSUGANA TNG453 PERGOLA PUG454 PERINALDO IM

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

- IX -

Page 127: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - Agenzia delle Entrate

G455 PERITO SAG456 PERLEDO LCG457 PERLETTO CNG458 PERLO CNG459 PERLOZ AOG461 PERNUMIA PDG462 PEROSA CANAVESE TOG463 PEROSA ARGENTINA TOG465 PERRERO TOG467 SAN GIOVANNI IN PERSICETO BOG469 PERSICO DOSIMO CRG471 PERTENGO VCG474 PERTICA ALTA BSG475 PERTICA BASSA BSG476 PERTOSA SAG477 PERTUSIO TOG478 PERUGIA PGG479 PESARO PUG480 PESCAGLIA LUG481 PESCANTINA VRG482 PESCARA PEG483 PESCAROLO ED UNITI CRG484 PESCASSEROLI AQG485 PESCATE LCG486 PESCHE ISG487 PESCHICI FGG488 PESCHIERA BORROMEO MIG489 PESCHIERA DEL GARDA VRG491 PESCIA PTG492 PESCINA AQG493 PESCOCOSTANZO AQG494 PESCO SANNITA BNG495 PESCOLANCIANO ISG496 PESCOPAGANO PZG497 PESCOPENNATARO ISG498 PESCOROCCHIANO RIG499 PESCOSANSONESCO PEG500 PESCOSOLIDO FRG502 PESSANO CON BORNAGO MIG504 PESSINA CREMONESE CRG505 PESSINETTO TOG506 PETACCIATO CBG507 TURANIA RIG508 PETILIA POLICASTRO KRG509 PETINA SAG510 PETRALIA SOPRANA PAG511 PETRALIA SOTTANA PAG512 PETRELLA TIFERNINA CBG513 PETRELLA SALTO RIG514 PETRIANO PUG515 PETRIOLO MCG516 PETRITOLI FMG517 PETRIZZI CZG518 PETRONA' CZG519 PETRURO IRPINO AVG520 PETTENASCO NOG521 PETTINENGO BIG522 PETTINEO MEG523 PETTORANELLO DEL MOLISE ISG524 PETTORANO SUL GIZIO AQG525 PETTORAZZA GRIMANI ROG526 PEVERAGNO CNG528 PEZZANA VCG529 PEZZAZE BSG532 PEZZOLO VALLE UZZONE CNG534 PIACENZA D'ADIGE PDG535 PIACENZA PCG538 PIAGGINE SAG540 VALLE DELL'ANGELO SAG541 PIANA DI MONTE VERNA CEG542 PIANA CRIXIA SVG543 PIANA DEGLI ALBANESI PAG545 PONTBOSET AOG546 PIAN CAMUNO BSG547 PIANCASTAGNAIO SIG549 PIANCOGNO BSG551 PIANDIMELETO PUG553 PIANE CRATI CSG555 PIANELLA PEG556 PIANELLO DEL LARIO COG557 PIANELLO VAL TIDONE PCG558 PIANENGO CRG559 PIANEZZA TOG560 PIANEZZE VIG561 PIANFEI CNG564 PIANICO BGG565 PIANIGA VEG566 SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO BOG568 PIANO DI SORRENTO NAG570 PIANORO BOG571 PIANSANO VTG572 PIANTEDO SOG574 PIARIO BGG575 PIASCO CNG576 PIATEDA SOG577 PIATTO BIG579 PIAZZA BREMBANA BGG580 PIAZZA ARMERINA ENG582 PIAZZA AL SERCHIO LUG583 PIAZZATORRE BGG587 PIAZZOLA SUL BRENTA PDG588 PIAZZOLO BGG589 PICCIANO PEG590 PICERNO PZG591 PICINISCO FRG592 PICO FRG593 PIEA ATG594 PIEDICAVALLO BIG596 PIEDIMONTE MATESE CEG597 PIEDIMONTE ETNEO CT

G598 PIEDIMONTE SAN GERMANO FRG600 PIEDIMULERA VBG601 PIEGARO PGG602 PIENZA SIG603 PIERANICA CRG604 PIETRAMONTECORVINO FGG605 PIETRA LIGURE SVG606 PIETRABBONDANTE ISG607 PIETRABRUNA IMG608 PIETRACAMELA TEG609 PIETRACATELLA CBG610 PIETRACUPA CBG611 PIETRADEFUSI AVG612 PIETRA DE' GIORGI PVG613 PIETRAFERRAZZANA CHG614 SATRIANO DI LUCANIA PZG615 PIETRAFITTA CSG616 PIETRAGALLA PZG618 PIETRALUNGA PGG619 PIETRA MARAZZI ALG620 PIETRAMELARA CEG621 PIETRANICO PEG622 PIETRAPAOLA CSG623 PIETRAPERTOSA PZG624 PIETRAPERZIA ENG625 PIETRAPORZIO CNG626 PIETRAROJA BNG627 PIETRARUBBIA PUG628 PIETRASANTA LUG629 PIETRASTORNINA AVG630 PIETRAVAIRANO CEG631 PIETRELCINA BNG632 PIEVE DI TECO IMG634 PIEVE EMANUELE MIG635 PIEVE ALBIGNOLA PVG636 PIEVE A NIEVOLE PTG639 PIEVE DEL CAIRO PVG642 PIEVE DI CADORE BLG643 PIEVE DI CENTO BOG645 PIEVE DI SOLIGO TVG646 PIEVE LIGURE GEG647 PIEVE D'OLMI CRG648 PIEVE FOSCIANA LUG649 PIEVEPELAGO MOG650 PIEVE PORTO MORONE PVG651 PIEVE SAN GIACOMO CRG653 PIEVE SANTO STEFANO ARG656 PIEVE TESINO TNG657 PIEVE TORINA MCG658 PIEVE VERGONTE VBG659 PIGLIO FRG660 PIGNA IMG661 PIGNATARO MAGGIORE CEG662 PIGNATARO INTERAMNA FRG663 PIGNOLA PZG664 PIGNONE SPG665 PIGRA COG666 PILA VCG669 PIMENTEL SUG670 PIMONTE NAG671 PINAROLO PO PVG672 PINASCA TOG673 PINCARA ROG674 PINEROLO TOG676 PINO D'ASTI ATG678 PINO TORINESE TOG680 PINZANO AL TAGLIAMENTO PNG681 PINZOLO TNG682 PIOBBICO PUG683 PIOBESI D'ALBA CNG684 PIOBESI TORINESE TOG685 PIODE VCG686 PIOLTELLO MIG687 PIOMBINO LIG688 PIOMBINO DESE PDG690 PIORACO MCG691 PIOSSASCO TOG692 PIOVA' MASSAIA ATG693 PIOVE DI SACCO PDG694 PIOVENE ROCCHETTE VIG696 PIOZZANO PCG697 PIOZZO CNG698 PRIVERNO LTG699 PIRAINO MEG702 PISA PIG703 PISANO NOG704 PISONIANO RMG705 PISCINA TOG707 PISCIOTTA SAG710 PISOGNE BSG712 PISTICCI MTG713 PISTOIA PTG716 PITIGLIANO GRG717 PIUBEGA MNG718 PIURO SOG719 PIVERONE TOG720 PIZZALE PVG721 PIZZIGHETTONE CRG722 PIZZO VVG724 PIZZOFERRATO CHG726 PIZZOLI AQG727 PIZZONE ISG728 PIZZONI VVG729 PLACANICA RCG733 PLATACI CSG734 PLATANIA CZG735 PLATI' RCG736 TAIPANA UDG737 PLESIO COG740 PLOAGHE SS

G741 PLODIO SVG742 POCAPAGLIA CNG743 POCENIA UDG746 PODENZANA MSG747 PODENZANO PCG749 POFI FRG751 POGGIARDO LEG752 POGGIBONSI SIG753 POGGIO RUSCO MNG754 POGGIO A CAIANO POG756 POGGIO BUSTONE RIG757 POGGIO CATINO RIG758 POGGIODOMO PGG760 POGGIOFIORITO CHG761 POGGIO IMPERIALE FGG762 POGGIOMARINO NAG763 POGGIO MIRTETO RIG764 POGGIO MOIANO RIG765 POGGIO NATIVO RIG766 POGGIO PICENZE AQG767 POGGIOREALE TPG768 POGGIO RENATICO FEG769 POGGIORSINI BAG770 POGGIO SAN LORENZO RIG771 POGGIO SAN MARCELLO ANG772 POGLIANO MILANESE MIG773 POGNANA LARIO COG774 POGNANO BGG775 POGNO NOG776 POJANA MAGGIORE VIG777 POIRINO TOG779 POLAVENO BSG780 POLCENIGO PNG782 POLESELLA ROG784 POLI RMG785 POLIA VVG786 POLICORO MTG787 POLIGNANO A MARE BAG788 SAN PIETRO IN CERRO PCG789 POLINAGO MOG790 POLINO TRG791 POLISTENA RCG792 POLIZZI GENEROSA PAG793 POLLA SAG794 POLLEIN AOG795 POLLENA TROCCHIA NAG796 POLLICA SAG797 POLLINA PAG798 POLLONE BIG799 POLLUTRI CHG800 POLONGHERA CNG801 POLPENAZZE DEL GARDA BSG802 POLVERARA PDG803 POLVERIGI ANG804 POMARANCE PIG805 POMARETTO TOG806 POMARICO MTG807 POMARO MONFERRATO ALG808 POMAROLO TNG809 POMBIA NOG811 POMEZIA RMG812 POMIGLIANO D'ARCO NAG813 POMPEI NAG814 POMPEIANA IMG815 POMPIANO BSG816 POMPONESCO MNG817 POMPU ORG818 PONCARALE BSG820 PONDERANO BIG821 PONNA COG822 PONSACCO PIG823 PONSO PDG825 PONTASSIEVE FIG826 PONT CANAVESE TOG827 PONTE BNG829 PONTE IN VALTELLINA SOG830 PONTE GARDENA .WAIDBRUCK. BZG831 PONTEBBA UDG833 PONTE BUGGIANESE PTG834 PONTECAGNANO FAIANO SAG836 PONTECCHIO POLESINE ROG837 PONTECHIANALE CNG838 PONTECORVO FRG839 PONTECURONE ALG840 PONTEDASSIO IMG842 PONTE DELL'OLIO PCG843 PONTEDERA PIG844 PONTE DI LEGNO BSG846 PONTE DI PIAVE TVG847 PONTE LAMBRO COG848 PONTELANDOLFO BNG849 PONTELATONE CEG850 PONTELONGO PDG851 PONTE NIZZA PVG852 PONTENURE PCG853 PONTERANICA BGG854 PONT-SAINT-MARTIN AOG855 PONTE SAN NICOLO' PDG856 PONTE SAN PIETRO BGG858 PONTESTURA ALG859 PONTEVICO BSG860 PONTEY AOG861 PONTI ALG862 PONTI SUL MINCIO MNG864 PONTIDA BGG865 PONTINIA LTG866 PONTINVREA SVG867 PONTIROLO NUOVO BGG869 PONTOGLIO BSG870 PONTREMOLI MS

G871 PONZA LTG872 PONZANO MONFERRATO ALG873 PONZANO DI FERMO FMG874 PONZANO ROMANO RMG875 PONZANO VENETO TVG877 PONZONE ALG878 POPOLI PEG879 POPPI ARG881 PORANO TRG882 PORCARI LUG886 PORCIA PNG887 STELLA CILENTO SAG888 PORDENONE PNG889 PORLEZZA COG890 PORNASSIO IMG891 PORPETTO UDG894 PORTACOMARO ATG895 PORTALBERA PVG900 PORTE TOG902 PORTICI NAG903 PORTICO DI CASERTA CEG904 PORTICO E SAN BENEDETTO FCG905 PORTIGLIOLA RCG906 PORTO CERESIO VAG907 PORTO VALTRAVAGLIA VAG909 PORTOBUFFOLE' TVG910 PORTOCANNONE CBG912 PORTOFERRAIO LIG913 PORTOFINO GEG914 PORTOGRUARO VEG916 PORTOMAGGIORE FEG917 PORTO MANTOVANO MNG919 PORTO RECANATI MCG920 PORTO SAN GIORGIO FMG921 PORTO SANT'ELPIDIO FMG922 PORTOSCUSO SUG923 PORTO TOLLE ROG924 PORTO TORRES SSG925 PORTOVENERE SPG926 PORTO VIRO ROG927 PORTULA BIG929 POSADA NUG931 POSINA VIG932 POSITANO SAG933 POSSAGNO TVG934 POSTA RIG935 POSTA FIBRENO FRG936 POSTAL .BURGSTALL. BZG937 POSTALESIO SOG939 POSTIGLIONE SAG940 POSTUA VCG942 POTENZA PZG943 POVE DEL GRAPPA VIG944 POVEGLIANO TVG945 POVEGLIANO VERONESE VRG947 POVIGLIO REG949 POVOLETTO UDG951 POZZAGLIA SABINA RIG953 POZZALLO RGG954 POZZILLI ISG955 POZZO D'ADDA MIG957 POZZOLEONE VIG959 POZZOLENGO BSG960 POZZOL GROPPO ALG961 POZZOLO FORMIGARO ALG962 POZZOMAGGIORE SSG963 POZZONOVO PDG964 POZZUOLI NAG965 POZZUOLO MARTESANA MIG966 POZZUOLO DEL FRIULI UDG968 PRADALUNGA BGG969 PRADAMANO UDG970 PRADLEVES CNG972 SASSO MARCONI BOG973 PRAGELATO TOG974 PRAY BIG975 PRAIA A MARE CSG976 PRAIANO SAG977 PRALBOINO BSG978 PRALI TOG979 PRALORMO TOG980 PRALUNGO BIG981 PRAMAGGIORE VEG982 PRAMOLLO TOG985 PRAROLO VCG986 PRAROSTINO TOG987 PRASCO ALG988 PRASCORSANO TOG990 PRATA DI PRINCIPATO ULTRA AVG991 PRATA SANNITA CEG992 PRATA D'ANSIDONIA AQG993 PRATA CAMPORTACCIO SOG994 PRATA DI PORDENONE PNG995 PRATELLA CEG997 PRATIGLIONE TOG999 PRATO POH001 PRATO SESIA NOH002 PRATO CARNICO UDH004 PRATO ALLO STELVIO .PRAD AM STILFSER-JOCH. BZH006 PRATOLA SERRA AVH007 PRATOLA PELIGNA AQH010 PRAVISDOMINI PNH011 PRAZZO CNH013 SAMO RCH014 PRECENICCO UDH015 PRECI PGH017 PREDAPPIO FCH018 PREDAZZO TNH019 PREDOI .PRETTAU. BZ

H020 PREDORE BGH021 PREDOSA ALH022 PREGANZIOL TVH026 PREGNANA MILANESE MIH027 PRELA' IMH028 PREMANA LCH029 PREMARIACCO UDH030 PREMENO VBH033 PREMIA VBH034 PREMILCUORE FCH036 PREMOLO BGH037 PREMOSELLO-CHIOVENDA VBH038 PREONE UDH040 PREPOTTO UDH042 PRE'-SAINT-DIDIER AOH043 PRESEGLIE BSH045 PRESENZANO CEH046 PRESEZZO BGH048 PRESSANA VRH052 PRETORO CHH055 PREVALLE BSH056 PREZZA AQH059 PRIERO CNH061 PRIGNANO SULLA SECCHIA MOH062 PRIGNANO CILENTO SAH063 PRIMALUNA LCH068 PRIOCCA CNH069 PRIOLA CNH070 PRIZZI PAH071 PROCENO VTH072 PROCIDA NAH073 PROPATA GEH074 PROSERPIO COH076 PROSSEDI LTH077 PROVAGLIO VAL SABBIA BSH078 PROVAGLIO D'ISEO BSH081 PROVES .PROVEIS. BZH083 PROVVIDENTI CBH085 PRUNETTO CNH086 PUEGNAGO DEL GARDA BSH087 PUGLIANELLO BNH088 PULA CAH089 PULFERO UDH090 PULSANO TAH091 PUMENENGO BGH094 PUSIANO COH095 PUTIFIGARI SSH096 PUTIGNANO BAH097 QUADRELLE AVH098 QUADRI CHH100 QUAGLIUZZO TOH101 QUALIANO NAH102 QUARANTI ATH104 QUARGNENTO ALH106 QUARNA SOPRA VBH107 QUARNA SOTTO VBH108 QUARONA VCH109 QUARRATA PTH110 QUART AOH114 QUARTO NAH117 QUARTO D'ALTINO VEH118 QUARTU SANT'ELENA CAH119 QUARTUCCIU CAH120 QUASSOLO TOH121 QUATTORDIO ALH122 QUATTRO CASTELLA REH126 QUILIANO SVH127 QUINCINETTO TOH128 QUINDICI AVH129 QUINGENTOLE MNH130 QUINTANO CRH131 QUINTO DI TREVISO TVH132 QUINTO VERCELLESE VCH134 QUINTO VICENTINO VIH140 QUINZANO D'OGLIO BSH143 QUISTELLO MNH146 RABBI TNH147 RACALE LEH148 RACALMUTO AGH150 RACCONIGI CNH151 RACCUJA MEH152 RACINES .RATSCHINGS. BZH153 RADDA IN CHIANTI SIH154 RADDUSA CTH156 RADICOFANI SIH157 RADICONDOLI SIH159 RAFFADALI AGH161 RAGOGNA UDH163 RAGUSA RGH165 RUVIANO CEH166 RAIANO AQH168 RAMACCA CTH173 RANCIO VALCUVIA VAH174 RANCO VAH175 RANDAZZO CTH176 RANICA BGH177 RANZANICO BGH180 RANZO IMH182 RAPAGNANO FMH183 RAPALLO GEH184 RAPINO CHH185 RAPOLANO TERME SIH186 RAPOLLA PZH187 RAPONE PZH188 RASSA VCH189 RASUN ANTERSELVA .RASEN ANTHOLZ. BZH192 RASURA SOH194 RAVANUSA AGH195 RAVARINO MOH196 RAVASCLETTO UD

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

- X -

Page 128: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - Agenzia delle Entrate

H198 RAVELLO SAH199 RAVENNA RAH200 RAVEO UDH202 RAVISCANINA CEH203 RE VBH204 REA PVH205 REALMONTE AGH206 REANA DEL ROJALE UDH207 REANO TOH210 RECALE CEH211 RECANATI MCH212 RECCO GEH213 RECETTO NOH214 RECOARO TERME VIH216 REDAVALLE PVH218 REDONDESCO MNH219 REFRANCORE ATH220 REFRONTOLO TVH221 REGALBUTO ENH222 REGGELLO FIH223 REGGIO NELL'EMILIA REH224 REGGIO DI CALABRIA RCH225 REGGIOLO REH227 REINO BNH228 REITANO MEH229 REMANZACCO UDH230 REMEDELLO BSH233 RENATE MBH235 RENDE CSH236 RENON .RITTEN. BZH238 RESANA TVH240 RESCALDINA MIH242 RESIA UDH243 ERCOLANO NAH244 RESIUTTA UDH245 RESUTTANO CLH246 RETORBIDO PVH247 REVELLO CNH250 REVIGLIASCO D'ASTI ATH253 REVINE LAGO TVH255 REZZAGO COH256 REZZATO BSH257 REZZO IMH258 REZZOAGLIO GEH259 VAL REZZO COH262 RHEMES-NOTRE-DAME AOH263 RHEMES-SAINT-GEORGES AOH264 RHO MIH265 RIACE RCH266 RIALTO SVH267 RIANO RMH268 RIARDO CEH269 RIBERA AGH270 RIBORDONE TOH271 RICADI VVH272 RICALDONE ALH273 RICCIA CBH274 RICCIONE RNH275 RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA SPH276 RICENGO CRH277 RICIGLIANO SAH280 RIESE PIO X TVH281 RIESI CLH282 RIETI RIH284 RIFIANO .RIFFIAN. BZH285 RIFREDDO CNH286 RIGNANO SULL'ARNO FIH287 RIGNANO GARGANICO FGH288 RIGNANO FLAMINIO RMH289 RIGOLATO UDH293 RIMELLA VCH294 RIMINI RNH298 RIO SALICETO REH299 RIO DI PUSTERIA .MUEHLBACH. BZH300 RIOFREDDO RMH301 RIOLA SARDO ORH302 RIOLO TERME RAH303 RIOLUNATO MOH304 RIOMAGGIORE SPH307 RIONERO IN VULTURE PZH308 RIONERO SANNITICO ISH311 RIPABOTTONI CBH312 RIPACANDIDA PZH313 RIPALIMOSANI CBH314 RIPALTA ARPINA CRH315 RIPALTA CREMASCA CRH316 RIPALTA GUERINA CRH319 RIPARBELLA PIH320 RIPA TEATINA CHH321 RIPATRANSONE APH323 RIPE SAN GINESIO MCH324 RIPI FRH325 RIPOSTO CTH326 RITTANA CNH327 RIVAMONTE AGORDINO BLH328 RIVA LIGURE IMH330 RIVA DEL GARDA TNH331 RIVA DI SOLTO BGH333 RIVALBA TOH334 RIVALTA BORMIDA ALH335 RIVALTA DI TORINO TOH336 RIVANAZZANO TERME PVH337 RIVA PRESSO CHIERI TOH338 RIVARA TOH340 RIVAROLO CANAVESE TOH341 RIVAROLO DEL RE ED UNITI CRH342 RIVAROLO MANTOVANO MNH343 RIVARONE ALH344 RIVAROSSA TOH346 RIVE VC

H347 RIVE D'ARCANO UDH348 RIVELLO PZH350 RIVERGARO PCH353 RIVISONDOLI AQH354 RIVODUTRI RIH355 RIVOLI TOH356 RIVOLI VERONESE VRH357 RIVOLTA D'ADDA CRH359 RIZZICONI RCH361 ROANA VIH362 ROASCHIA CNH363 ROASCIO CNH364 ROVASENDA VCH365 ROASIO VCH366 ROATTO ATH367 ROBASSOMERO TOH369 ROBBIO PVH371 ROBECCHETTO CON INDUNO MIH372 ROBECCO D'OGLIO CRH373 ROBECCO SUL NAVIGLIO MIH375 ROBECCO PAVESE PVH376 ROBELLA ATH377 ROBILANTE CNH378 ROBURENT CNH379 ROCCA PIETORE BLH380 ROCCAVALDINA MEH382 ROCCABASCERANA AVH383 ROCCABERNARDA KRH384 ROCCABIANCA PRH385 ROCCABRUNA CNH386 ROCCA CANAVESE TOH387 ROCCA CANTERANO RMH389 ROCCACASALE AQH390 ROCCAFLUVIONE APH391 ROCCA CIGLIE' CNH392 ROCCA D'ARAZZO ATH393 ROCCADARCE FRH394 ROCCADASPIDE SAH395 ROCCA DE' BALDI CNH396 ROCCA DE' GIORGI PVH398 ROCCA D'EVANDRO CEH399 ROCCA DI BOTTE AQH400 ROCCA DI CAMBIO AQH401 ROCCA DI CAVE RMH402 ROCCA DI MEZZO AQH403 ROCCA DI NETO KRH404 ROCCA DI PAPA RMH405 ROCCAFIORITA MEH406 ROCCAFORTE LIGURE ALH407 ROCCAFORTE MONDOVI' CNH408 ROCCAFORTE DEL GRECO RCH409 ROCCAFORZATA TAH410 ROCCAFRANCA BSH411 ROCCAGIOVINE RMH412 ROCCAGLORIOSA SAH413 ROCCAGORGA LTH414 ROCCA GRIMALDA ALH416 ROCCA IMPERIALE CSH417 ROCCALBEGNA GRH418 ROCCALUMERA MEH420 ROCCAMANDOLFI ISH421 ROCCA MASSIMA LTH422 ROCCAMENA PAH423 ROCCAMONFINA CEH424 ROCCAMONTEPIANO CHH425 ROCCAMORICE PEH426 ROCCANOVA PZH427 ROCCANTICA RIH428 ROCCAPALUMBA PAH429 ROCCA PIA AQH431 ROCCAPIEMONTE SAH432 ROCCA PRIORA RMH433 ROCCARAINOLA NAH434 ROCCARASO AQH436 ROCCAROMANA CEH437 ROCCA SAN CASCIANO FCH438 ROCCA SAN FELICE AVH439 ROCCA SAN GIOVANNI CHH440 ROCCA SANTA MARIA TEH441 ROCCA SANTO STEFANO RMH442 ROCCASCALEGNA CHH443 ROCCASECCA FRH444 ROCCASECCA DEI VOLSCI LTH445 ROCCASICURA ISH446 ROCCA SINIBALDA RIH447 ROCCASPARVERA CNH448 ROCCASPINALVETI CHH449 ROCCASTRADA GRH450 ROCCA SUSELLA PVH451 ROCCAVERANO ATH452 ROCCAVIGNALE SVH453 ROCCAVIONE CNH454 ROCCAVIVARA CBH455 ROCCELLA VALDEMONE MEH456 ROCCELLA IONICA RCH458 ROCCHETTA A VOLTURNO ISH459 ROCCHETTA E CROCE CEH460 ROCCHETTA NERVINA IMH461 ROCCHETTA DI VARA SPH462 ROCCHETTA BELBO CNH465 ROCCHETTA LIGURE ALH466 ROCCHETTA PALAFEA ATH467 ROCCHETTA SANT'ANTONIO FGH468 ROCCHETTA TANARO ATH470 RODANO MIH472 RODDI CNH473 RODDINO CNH474 RODELLO CNH475 RODENGO .RODENECK. BZH477 RODENGO SAIANO BS

H478 RODERO COH479 RODI' MILICI MEH480 RODI GARGANICO FGH481 RODIGO MNH484 ROE' VOLCIANO BSH485 ROFRANO SAH486 ROGENO LCH488 ROGGIANO GRAVINA CSH489 ROGHUDI RCH490 ROGLIANO CSH491 ROGNANO PVH492 ROGNO BGH493 ROGOLO SOH494 ROIATE RMH495 ROIO DEL SANGRO CHH497 ROISAN AOH498 ROLETTO TOH500 ROLO REH501 ROMA RMH502 ROMAGNANO SESIA NOH503 ROMAGNANO AL MONTE SAH505 ROMAGNESE PVH507 ROMANA SSH508 ROMANENGO CRH509 ROMANO DI LOMBARDIA BGH511 ROMANO CANAVESE TOH512 ROMANO D'EZZELINO VIH514 ROMANS D'ISONZO GOH516 ROMBIOLO VVH517 ROMENO TNH518 ROMENTINO NOH519 ROMETTA MEH521 RONAGO COH522 RONCA' VRH523 RONCADE TVH525 RONCADELLE BSH527 RONCARO PVH528 RONCEGNO TERME TNH529 RONCELLO MBH531 RONCHI DEI LEGIONARI GOH532 RONCHI VALSUGANA TNH533 RONCHIS UDH534 RONCIGLIONE VTH535 RONCOBELLO BGH536 RONCO SCRIVIA GEH537 RONCO BRIANTINO MBH538 RONCO BIELLESE BIH539 RONCO CANAVESE TOH540 RONCO ALL'ADIGE VRH541 RONCOFERRARO MNH542 RONCOFREDDO FCH544 RONCOLA BGH546 RONDANINA GEH547 RONDISSONE TOH549 RONSECCO VCH552 RONZONE TNH553 ROPPOLO BIH554 RORA' TOH555 ROURE TOH556 ROSA' VIH558 ROSARNO RCH559 ROSASCO PVH560 ROSATE MIH561 ROSAZZA BIH562 ROSCIANO PEH564 ROSCIGNO SAH565 ROSE CSH566 ROSELLO CHH568 ROSETO VALFORTORE FGH569 ROSIGNANO MONFERRATO ALH570 ROSIGNANO MARITTIMO LIH572 ROSETO CAPO SPULICO CSH573 ROSOLINA ROH574 ROSOLINI SRH575 ROSORA ANH577 ROSSA VCH578 ROSSANA CNH580 ROSSANO VENETO VIH581 ROSSIGLIONE GEH583 ROSTA TOH584 ROTA D'IMAGNA BGH585 ROTA GRECA CSH588 ROTELLA APH589 ROTELLO CBH590 ROTONDA PZH591 ROTONDELLA MTH592 ROTONDI AVH593 ROTTOFRENO PCH594 ROTZO VIH598 ROVATO BSH599 ROVEGNO GEH601 ROVELLASCA COH602 ROVELLO PORRO COH604 ROVERBELLA MNH606 ROVERCHIARA VRH607 ROVERE' DELLA LUNA TNH608 ROVERE' VERONESE VRH609 ROVEREDO IN PIANO PNH610 ROVEREDO DI GUA' VRH612 ROVERETO TNH614 ROVESCALA PVH615 ROVETTA BGH618 ROVIANO RMH620 ROVIGO ROH621 ROVITO CSH622 ROVOLON PDH623 ROZZANO MIH625 RUBANO PDH627 RUBIANA TOH628 RUBIERA RE

H629 RUDA UDH630 RUDIANO BSH631 RUEGLIO TOH632 RUFFANO LEH633 RUFFIA CNH634 RUFFRE'-MENDOLA TNH635 RUFINA FIH639 RUMO TNH641 RUOTI PZH642 RUSSI RAH643 RUTIGLIANO BAH644 RUTINO SAH645 RUVO DI PUGLIA BAH646 RUVO DEL MONTE PZH647 SABAUDIA LTH650 SABBIO CHIESE BSH652 SABBIONETA MNH654 SACCO SAH655 SACCOLONGO PDH657 SACILE PNH658 SACROFANO RMH659 SADALI SUH661 SAGAMA ORH662 SAGLIANO MICCA BIH665 SAGRADO GOH666 SAGRON MIS TNH669 SAINT-CHRISTOPHE AOH670 SAINT-DENIS AOH671 SAINT-MARCEL AOH672 SAINT-NICOLAS AOH673 SAINT-OYEN AOH674 SAINT-PIERRE AOH675 SAINT-RHEMY-EN-BOSSES AOH676 SAINT-VINCENT AOH677 SALA MONFERRATO ALH678 SALA BOLOGNESE BOH679 SALA COMACINA COH681 SALA BIELLESE BIH682 SALA BAGANZA PRH683 SALA CONSILINA SAH684 SALBERTRAND TOH686 SALENTO SAH687 SALANDRA MTH688 SALAPARUTA TPH689 SALARA ROH690 SALASCO VCH691 SALASSA TOH693 SALCITO CBH694 SALE ALH695 SALE DELLE LANGHE CNH699 SALE MARASINO BSH700 SALEMI TPH701 SALERANO SUL LAMBRO LOH702 SALERANO CANAVESE TOH703 SALERNO SAH704 SALE SAN GIOVANNI CNH706 SALGAREDA TVH707 SALI VERCELLESE VCH708 SALICE SALENTINO LEH710 SALICETO CNH712 SAN MAURO DI SALINE VRH713 SALISANO RIH714 SALIZZOLE VRH715 SALLE PEH716 SALMOUR CNH717 SALO' BSH719 SALORNO SULLA STRADA DEL VINO

.SALURN AN DER BZH720 SALSOMAGGIORE TERME PRH723 SALTRIO VAH724 SALUDECIO RNH725 SALUGGIA VCH726 SALUSSOLA BIH727 SALUZZO CNH729 SALVE LEH730 SAVOIA DI LUCANIA PZH731 SALVIROLA CRH732 SALVITELLE SAH733 SALZA IRPINA AVH734 SALZA DI PINEROLO TOH735 SALZANO VEH736 SAMARATE VAH738 SAMASSI SUH739 SAMATZAI SUH743 SAMBUCA DI SICILIA AGH744 SAMBUCA PISTOIESE PTH745 SAMBUCI RMH746 SAMBUCO CNH749 SAMMICHELE DI BARI BAH752 SAMOLACO SOH753 SAMONE TOH754 SAMONE TNH755 SAMPEYRE CNH756 SAMUGHEO ORH757 SANARICA LEH760 SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA COH763 SAN BARTOLOMEO AL MARE IMH764 SAN BARTOLOMEO IN GALDO BNH765 SAN BASILE CSH766 SAN BASILIO SUH767 SAN BASSANO CRH768 SAN BELLINO ROH769 SAN BENEDETTO DEL TRONTO APH770 SAN BENEDETTO BELBO CNH771 SAN BENEDETTO PO MNH772 SAN BENEDETTO DEI MARSI AQH773 SAN BENEDETTO IN PERILLIS AQH774 SAN BENEDETTO ULLANO CSH775 SAN BENIGNO CANAVESE TOH777 SAN BERNARDINO VERBANO VB

H778 SAN BIAGIO PLATANI AGH779 SAN BIAGIO SARACINISCO FRH780 SAN BIAGIO DELLA CIMA IMH781 SAN BIAGIO DI CALLALTA TVH782 SAN BIASE CBH783 SAN BONIFACIO VRH784 SAN BUONO CHH785 SAN CALOGERO VVH786 SAN CANDIDO .INNICHEN. BZH787 SAN CANZIAN D'ISONZO GOH789 SAN CARLO CANAVESE TOH790 SAN CASCIANO DEI BAGNI SIH791 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA FIH792 SAN CATALDO CLH793 SAN CESARIO DI LECCE LEH794 SAN CESARIO SUL PANARO MOH795 SAN CHIRICO NUOVO PZH796 SAN CHIRICO RAPARO PZH797 SAN CIPIRELLO PAH798 SAN CIPRIANO D'AVERSA CEH799 SAN CIPRIANO PO PVH800 SAN CIPRIANO PICENTINO SAH801 SAN CLEMENTE RNH802 SAN COLOMBANO CERTENOLI GEH803 SAN COLOMBANO AL LAMBRO MIH804 SAN COLOMBANO BELMONTE TOH805 SAN CONO CTH806 SAN COSMO ALBANESE CSH807 SAN COSTANTINO CALABRO VVH808 SAN COSTANTINO ALBANESE PZH809 SAN COSTANZO PUH810 SAN CRISTOFORO ALH811 SAN DAMIANO D'ASTI ATH812 SAN DAMIANO MACRA CNH814 SAN DAMIANO AL COLLE PVH815 SAN DANIELE PO CRH816 SAN DANIELE DEL FRIULI UDH818 SAN DEMETRIO CORONE CSH819 SAN DEMETRIO NE' VESTINI AQH820 SAN DIDERO TOH821 SANDIGLIANO BIH822 SAN DONACI BRH823 SAN DONA' DI PIAVE VEH824 SAN DONATO VAL DI COMINO FRH825 SAN DONATO DI NINEA CSH826 SAN DONATO DI LECCE LEH827 SAN DONATO MILANESE MIH829 SANDRIGO VIH831 SAN FELE PZH833 SAN FELICE DEL MOLISE CBH834 SAN FELICE A CANCELLO CEH835 SAN FELICE SUL PANARO MOH836 SAN FELICE CIRCEO LTH838 SAN FELICE DEL BENACO BSH839 SAN FERDINANDO DI PUGLIA BTH840 SAN FERMO DELLA BATTAGLIA COH841 SAN FILI CSH842 SAN FILIPPO DEL MELA MEH843 SAN FIOR TVH844 SAN FIORANO LOH845 SAN FLORIANO DEL COLLIO GOH846 SAN FLORO CZH847 SAN FRANCESCO AL CAMPO TOH848 AGLIENTU SSH850 SAN FRATELLO MEH851 SANFRE' CNH852 SANFRONT CNH855 SANGANO TOH856 SAN GAVINO MONREALE SUH857 SAN GEMINI TRH858 SAN GENESIO ATESINO .JENESIEN. BZH859 SAN GENESIO ED UNITI PVH860 SAN GENNARO VESUVIANO NAH861 SAN GERMANO VERCELLESE VCH862 SAN GERMANO CHISONE TOH865 SAN GERVASIO BRESCIANO BSH867 SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI CBH868 SAN GIACOMO FILIPPO SOH870 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE MNH872 SANGIANO VAH873 SAN GILLIO TOH875 SAN GIMIGNANO SIH876 SAN GINESIO MCH877 SANGINETO CSH878 SAN GIORGIO MONFERRATO ALH880 SAN GIORGIO A LIRI FRH881 SAN GIORGIO ALBANESE CSH882 SAN GIORGIO IONICO TAH883 SAN GIORGIO BIGARELLO MNH884 SAN GIORGIO SU LEGNANO MIH885 SAN GIORGIO DI LOMELLINA PVH887 SAN GIORGIO PIACENTINO PCH888 SAN GIORGIO LUCANO MTH889 SAN GIORGIO MORGETO RCH890 SAN GIORGIO CANAVESE TOH891 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA PNH892 SAN GIORGIO A CREMANO NAH893 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE PDH894 SAN GIORGIO DEL SANNIO BNH895 SAN GIORGIO DI NOGARO UDH896 SAN GIORGIO DI PIANO BOH897 SAN GIORGIO IN BOSCO PDH898 SAN GIORGIO LA MOLARA BNH899 SAN GIORGIO SCARAMPI ATH900 SAN GIORIO DI SUSA TOH901 SAN GIOVANNI VALDARNO ARH903 SAN GIOVANNI DI GERACE RCH906 SAN GIOVANNI AL NATISONE UDH907 SAN GIOVANNI A PIRO SAH910 SAN GIOVANNI BIANCO BG

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

- XI -

Page 129: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - Agenzia delle Entrate

H912 SAN GIOVANNI DEL DOSSO MNH913 VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA VTH914 SAN GIOVANNI GEMINI AGH916 SAN GIOVANNI ILARIONE VRH917 SAN GIOVANNI INCARICO FRH918 SAN GIOVANNI IN CROCE CRH919 SAN GIOVANNI IN FIORE CSH920 SAN GIOVANNI IN GALDO CBH921 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO RNH922 SAN GIOVANNI LA PUNTA CTH923 SAN GIOVANNI LIPIONI CHH924 SAN GIOVANNI LUPATOTO VRH926 SAN GIOVANNI ROTONDO FGH928 SAN GIULIANO DEL SANNIO CBH929 SAN GIULIANO DI PUGLIA CBH930 SAN GIULIANO MILANESE MIH931 SAN GIUSEPPE VESUVIANO NAH933 SAN GIUSEPPE JATO PAH935 SAN GIUSTINO PGH936 SAN GIUSTO CANAVESE TOH937 SAN GODENZO FIH938 SAN GREGORIO NELLE ALPI BLH939 SAN GREGORIO MATESE CEH940 SAN GREGORIO DI CATANIA CTH941 SAN GREGORIO D'IPPONA VVH942 SAN GREGORIO DA SASSOLA RMH943 SAN GREGORIO MAGNO SAH944 SANGUINETTO VRH945 SAN LAZZARO DI SAVENA BOH949 SAN LEO RNH951 SAN LEONARDO UDH952 SAN LEONARDO IN PASSIRIA

.ST LEONHARD IN PAS. BZH953 SAN LEUCIO DEL SANNIO BNH955 SAN LORENZELLO BNH956 SAN LORENZO DI SEBATO

.ST LORENZEN. BZH957 SAN LORENZO AL MARE IMH958 SAN LORENZO IN CAMPO PUH959 SAN LORENZO RCH961 SAN LORENZO BELLIZZI CSH962 SAN LORENZO DEL VALLO CSH964 SAN LORENZO ISONTINO GOH967 SAN LORENZO MAGGIORE BNH969 SAN LORENZO NUOVO VTH970 SAN LUCA RCH971 SAN LUCIDO CSH973 SAN LUPO BNH974 SANLURI SUH975 SAN MANGO SUL CALORE AVH976 SAN MANGO D'AQUINO CZH977 SAN MANGO PIEMONTE SAH978 SAN MARCELLINO CEH979 SAN MARCELLO ANH981 SAN MARCO ARGENTANO CSH982 SAN MARCO D'ALUNZIO MEH984 SAN MARCO DEI CAVOTI BNH985 SAN MARCO IN LAMIS FGH986 SAN MARCO LA CATOLA FGH987 SAN MARTINO ALFIERI ATH988 SAN MARTINO IN BADIA

.ST MARTIN IN THURN. BZH989 SAN MARTINO IN PASSIRIA

.ST MARTIN IN PASSEI. BZH990 SAN MARTINO IN PENSILIS CBH991 SAN MARTINO SULLA MARRUCINA CHH992 SAN MARTINO DI FINITA CSH994 SAN MARTINO D'AGRI PZH996 SAN MARTINO DI VENEZZE ROH997 SAN MARTINO CANAVESE TOH999 SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO PNI002 SAN MARTINO SANNITA BNI003 SAN MARTINO BUON ALBERGO VRI005 SAN MARTINO DALL'ARGINE MNI007 SAN MARTINO DEL LAGO CRI008 SAN MARTINO DI LUPARI PDI011 SAN MARTINO IN RIO REI012 SAN MARTINO IN STRADA LOI014 SAN MARTINO SICCOMARIO PVI016 SAN MARTINO VALLE CAUDINA AVI017 SAN MARZANO OLIVETO ATI018 SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE TAI019 SAN MARZANO SUL SARNO SAI023 SAN MASSIMO CBI024 SAN MAURIZIO CANAVESE TOI025 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO NOI026 SAN MAURO MARCHESATO KRI027 SAN MAURO PASCOLI FCI028 SAN MAURO CASTELVERDE PAI029 SAN MAURO FORTE MTI030 SAN MAURO TORINESE TOI031 SAN MAURO CILENTO SAI032 SAN MAURO LA BRUCA SAI034 SAN MICHELE DI SERINO AVI035 SAN MICHELE DI GANZARIA CTI037 SAN MICHELE MONDOVI' CNI040 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO VEI042 SAN MICHELE ALL'ADIGE TNI045 SAN MICHELE SALENTINO BRI046 SAN MINIATO PII048 SANNAZZARO DE' BURGONDI PVI049 SAN NAZZARO BNI051 SAN NAZZARO VAL CAVARGNA COI052 SAN NAZZARO SESIA NOI053 SANNICANDRO DI BARI BAI054 SAN NICANDRO GARGANICO FGI056 SAN NICOLA LA STRADA CEI057 SAN NICOLA DELL'ALTO KRI058 SAN NICOLA DA CRISSA VVI059 SANNICOLA LE

I060 SAN NICOLA ARCELLA CSI061 SAN NICOLA BARONIA AVI062 SAN NICOLA MANFREDI BNI063 SAN NICOLO' DI COMELICO BLI065 SAN PANCRAZIO .ST PANKRAZ. BZI066 SAN PANCRAZIO SALENTINO BRI071 SAN PAOLO DI JESI ANI072 SAN PAOLO DI CIVITATE FGI073 SAN PAOLO BEL SITO NAI076 SAN PAOLO SOLBRITO ATI079 SAN PELLEGRINO TERME BGI082 SAN PIER D'ISONZO GOI084 SAN PIER NICETO MEI086 SAN PIERO PATTI MEI088 SAN PIETRO DI CADORE BLI089 SAN PIETRO AL TANAGRO SAI090 SAN PIETRO VAL LEMINA TOI092 SAN PIETRO AL NATISONE UDI093 SAN PIETRO A MAIDA CZI095 SAN PIETRO APOSTOLO CZI096 SAN PIETRO AVELLANA ISI098 SAN PIETRO CLARENZA CTI102 SAN PIETRO DI CARIDA' RCI103 SAN PIETRO DI FELETTO TVI105 SAN PIETRO DI MORUBIO VRI107 SAN PIETRO IN GU PDI108 SAN PIETRO IN AMANTEA CSI109 SAN PIETRO IN CARIANO VRI110 SAN PIETRO IN CASALE BOI113 SAN PIETRO INFINE CEI114 SAN PIETRO IN GUARANO CSI115 SAN PIETRO IN LAMA LEI116 SAN PIETRO MOSEZZO NOI117 SAN PIETRO MUSSOLINO VII118 VILLA SAN PIETRO CAI119 SAN PIETRO VERNOTICO BRI120 SAN PIETRO VIMINARIO PDI121 SAN PIO DELLE CAMERE AQI122 SAN POLO MATESE CBI123 SAN POLO D'ENZA REI124 SAN POLO DI PIAVE TVI125 SAN POLO DEI CAVALIERI RMI126 SAN PONSO TOI128 SAN POSSIDONIO MOI129 SAN POTITO ULTRA AVI130 SAN POTITO SANNITICO CEI131 SAN PRISCO CEI132 SAN PROCOPIO RCI133 SAN PROSPERO MOI135 SAN QUIRICO D'ORCIA SII136 SAN QUIRINO PNI137 SAN RAFFAELE CIMENA TOI138 SANREMO IMI139 SAN ROBERTO RCI140 SAN ROCCO AL PORTO LOI142 SAN ROMANO IN GARFAGNANA LUI143 SAN RUFO SAI144 SAN SALVATORE MONFERRATO ALI145 SAN SALVATORE TELESINO BNI147 SAN SALVATORE DI FITALIA MEI148 SAN SALVO CHI150 SAN SEBASTIANO CURONE ALI151 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO NAI152 SAN SEBASTIANO DA PO TOI153 SAN SECONDO PARMENSE PRI154 SAN SECONDO DI PINEROLO TOI155 SANSEPOLCRO ARI156 SAN SEVERINO MARCHE MCI157 SAN SEVERINO LUCANO PZI158 SAN SEVERO FGI162 SAN SIRO COI163 SAN SOSSIO BARONIA AVI164 SAN SOSTENE CZI165 SAN SOSTI CSI166 SAN SPERATE SUI168 SANTA BRIGIDA BGI169 SANTA CATERINA VILLARMOSA CLI170 SANTA CATERINA DELLO IONIO CZI171 SANTA CATERINA ALBANESE CSI172 SANTA CESAREA TERME LEI173 SANTA CRISTINA VALGARDENA

.ST CHRISTINA IN G. BZI174 SANTA CRISTINA GELA PAI175 SANTA CRISTINA E BISSONE PVI176 SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE RCI177 SANTA CROCE SULL'ARNO PII178 SANTA CROCE CAMERINA RGI179 SANTA CROCE DEL SANNIO BNI181 SANTA CROCE DI MAGLIANO CBI182 SANTADI SUI183 SANTA DOMENICA TALAO CSI184 SANTA DOMENICA VITTORIA MEI185 SANTA ELISABETTA AGI187 SANTA FIORA GRI188 SANTA FLAVIA PAI189 SANT'AGAPITO ISI190 SANT'AGATA FOSSILI ALI191 SANT'AGATA BOLOGNESE BOI192 SANT'AGATA DI ESARO CSI193 SANT'AGATA DI PUGLIA FGI196 SANT'AGATA SUL SANTERNO RAI197 SANT'AGATA DE' GOTI BNI198 SANT'AGATA DEL BIANCO RCI199 SANT'AGATA DI MILITELLO MEI201 SANT'AGATA FELTRIA RNI202 SANT'AGATA LI BATTIATI CTI203 SANTA GIULETTA PVI205 SANTA GIUSTA ORI206 SANTA GIUSTINA BLI207 SANTA GIUSTINA IN COLLE PD

I208 SANT'AGNELLO NAI210 SANT'ALBANO STURA CNI213 SANT'ALESSIO CON VIALONE PVI214 SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE RCI215 SANT'ALESSIO SICULO MEI216 SANT'ALFIO CTI217 SANTA LUCE PII219 SANTA LUCIA DI SERINO AVI220 SANTA LUCIA DEL MELA MEI221 SANTA LUCIA DI PIAVE TVI224 SANTA MARGHERITA DI BELICE AGI225 SANTA MARGHERITA LIGURE GEI230 SANTA MARGHERITA DI STAFFORA PVI232 SANTA MARIA A MONTE PII233 SANTA MARIA A VICO CEI234 SANTA MARIA CAPUA VETERE CEI236 TRAVACO' SICCOMARIO PVI237 SANTA MARIA DELLA VERSA PVI238 SANTA MARIA DEL MOLISE ISI240 SANTA MARIA DI LICODIA CTI242 SANTA MARIA DI SALA VEI243 SANTA MARIA HOE' LCI244 SANTA MARIA IMBARO CHI247 SANTA MARIA LA FOSSA CEI248 SANTA MARIA LA LONGA UDI249 SANTA MARIA MAGGIORE VBI251 SANTA MARIA NUOVA ANI253 SANTA MARINA SAI254 SANTA MARINA SALINA MEI255 SANTA MARINELLA RMI256 SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO FRI258 SANT'AMBROGIO DI TORINO TOI259 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA VRI260 SANTOMENNA SAI261 SAN TAMMARO CEI262 SANT'ANASTASIA NAI263 SANT'ANATOLIA DI NARCO PGI264 SANT'ANDREA DI CONZA AVI265 SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO FRI266 SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO CZI271 SANT'ANDREA FRIUS SUI273 SANT'ANGELO D'ALIFE CEI274 SANT'ANGELO LODIGIANO LOI275 SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO PDI276 SANT'ANGELO LOMELLINA PVI277 SANT'ANGELO A CUPOLO BNI278 SANT'ANGELO A FASANELLA SAI279 SANT'ANGELO ALL'ESCA AVI280 SANT'ANGELO A SCALA AVI281 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI AVI282 SANT'ANGELO DEL PESCO ISI283 SANT'ANGELO DI BROLO MEI284 SANT'ANGELO ROMANO RMI286 SANT'ANGELO IN PONTANO MCI287 SANT'ANGELO IN VADO PUI288 SANT'ANGELO LE FRATTE PZI289 SANT'ANGELO LIMOSANO CBI290 SANT'ANGELO MUXARO AGI291 SANTA NINFA TPI292 SANT'ANNA D'ALFAEDO VRI293 SANT'ANTIMO NAI294 SANT'ANTIOCO SUI296 SANT'ANTONINO DI SUSA TOI298 VILLA SANT'ANTONIO ORI300 SANT'ANTONIO ABATE NAI301 SANTA PAOLINA AVI302 SANT'APOLLINARE FRI304 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RNI305 SANT'ARCANGELO PZI306 SANT'ARPINO CEI307 SANT'ARSENIO SAI308 SANTA SEVERINA KRI309 SANTA SOFIA D'EPIRO CSI310 SANTA SOFIA FCI311 SANTA TERESA DI RIVA MEI312 SANTA TERESA GALLURA SSI314 SANTA VENERINA CTI315 SANTA VITTORIA IN MATENANO FMI316 SANTA VITTORIA D'ALBA CNI317 SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO SAI318 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA TEI319 SANT'ELENA PDI320 SANT'ELIA A PIANISI CBI321 SANT'ELIA FIUMERAPIDO FRI322 VALLEFIORITA CZI324 SANT'ELPIDIO A MARE FMI326 SANTE MARIE AQI327 SANTENA TOI328 SAN TEODORO MEI329 SAN TEODORO SSI330 SANTERAMO IN COLLE BAI332 SANT'EUFEMIA A MAIELLA PEI333 SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE RCI335 SANT'EUSANIO DEL SANGRO CHI336 SANT'EUSANIO FORCONESE AQI337 SANTHIA' VCI339 SANTI COSMA E DAMIANO LTI341 SANT'ILARIO DELLO IONIO RCI342 SANT'ILARIO D'ENZA REI344 SANT'IPPOLITO PUI346 SANT'OLCESE GEI347 SAN TOMASO AGORDINO BLI348 SANT'OMERO TEI350 SANT'ONOFRIO VVI351 SANTOPADRE FRI352 SANT'ORESTE RMI353 SANTORSO VII354 SANT'ORSOLA TERME TNI356 SANTO STEFANO QUISQUINA AGI357 SANTO STEFANO DEL SOLE AV

I359 SANTO STEFANO DI ROGLIANO CSI360 SANTO STEFANO DI SESSANIO AQI361 SANTO STEFANO TICINO MII362 SANTO STEFANO LODIGIANO LOI363 SANTO STEFANO DI MAGRA SPI364 VILLA SANTO STEFANO FRI365 SANTO STEFANO AL MARE IMI367 SANTO STEFANO BELBO CNI368 SANTO STEFANO D'AVETO GEI370 SANTO STEFANO DI CAMASTRA MEI371 SANTO STEFANO IN ASPROMONTE RCI372 SANTO STEFANO ROERO CNI373 SAN STINO DI LIVENZA VEI374 SANTU LUSSURGIU ORI375 SANT'URBANO PDI376 SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIOREPEI377 SAN VALENTINO TORIO SAI381 SAN VENANZO TRI382 SAN VENDEMIANO TVI384 SAN VERO MILIS ORI388 SAN VINCENZO LA COSTA CSI389 SAN VINCENZO VALLE ROVETO AQI390 SAN VINCENZO LII391 SAN VITALIANO NAI392 SAN VITO DI CADORE BLI393 SAN VITO SULLO IONIO CZI394 SAN VITO CHIETINO CHI396 SAN VITO DEI NORMANNI BRI400 SAN VITO ROMANO RMI401 SAN VITO DI LEGUZZANO VII402 SAN VITO SUI403 SAN VITO AL TAGLIAMENTO PNI404 SAN VITO AL TORRE UDI405 SAN VITO DI FAGAGNA UDI407 SAN VITO LO CAPO TPI408 SAN VITTORE DEL LAZIO FRI409 SAN VITTORE OLONA MII410 SANZA SAI411 SANZENO TNI412 SAN ZENO NAVIGLIO BSI414 SAN ZENO DI MONTAGNA VRI415 SAN ZENONE AL LAMBRO MII416 SAN ZENONE AL PO PVI417 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TVI418 SAONARA PDI420 SAPONARA MEI421 SAPPADA UDI422 SAPRI SAI423 SARACENA CSI424 SARACINESCO RMI425 SARCEDO VII426 SARCONI PZI428 SARDARA SUI429 SARDIGLIANO ALI430 SAREGO VII431 SARENTINO .SARNTAL. BZI432 SAREZZANO ALI433 SAREZZO BSI434 SARMATO PCI435 SARMEDE TVI436 SARNANO MCI437 SARNICO BGI438 SARNO SAI439 SARNONICO TNI441 SARONNO VAI442 SARRE AOI443 SARROCH CAI444 SARSINA FCI445 SARTEANO SII447 SARTIRANA LOMELLINA PVI448 SARULE NUI449 SARZANA SPI451 SASSANO SAI452 SASSARI SSI453 SASSELLO SVI454 SASSETTA LII455 SASSINORO BNI457 SASSO DI CASTALDA PZI460 SASSOFELTRIO PUI461 SASSOFERRATO ANI462 SASSUOLO MOI463 SATRIANO CZI464 SAURIS UDI465 SAUZE DI CESANA TOI466 SAUZE D'OULX TOI467 SAVA TAI468 SAVELLI KRI469 SAVIANO NAI470 SAVIGLIANO CNI471 SAVIGNANO IRPINO AVI472 SAVIGNANO SUL RUBICONE FCI473 SAVIGNANO SUL PANARO MOI475 SAVIGNONE GEI476 SAVIORE DELL'ADAMELLO BSI477 SAVOCA MEI478 SAVOGNA UDI479 SAVOGNA D'ISONZO GOI480 SAVONA SVI482 SCAFA PEI483 SCAFATI SAI484 SCAGNELLO CNI485 SCALA COELI CSI486 SCALA SAI487 SCALDASOLE PVI489 SCALEA CSI490 SCALENGHE TOI492 SCALETTA ZANCLEA MEI493 SCAMPITELLA AVI494 SCANDALE KRI496 SCANDIANO RE

I497 SCANDOLARA RAVARA CRI498 SCANDOLARA RIPA D'OGLIO CRI499 SCANDRIGLIA RII501 SCANNO AQI503 SCANO DI MONTIFERRO ORI504 SCANSANO GRI506 SCANZOROSCIATE BGI507 SCAPOLI ISI510 SCARLINO GRI511 SCARMAGNO TOI512 SCARNAFIGI CNI519 SCENA .SCHENNA. BZI520 SCERNI CHI522 SCHEGGIA E PASCELUPO PGI523 SCHEGGINO PGI526 SCHIAVI DI ABRUZZO CHI527 SCHIAVON VII529 SCHIGNANO COI530 SCHILPARIO BGI531 SCHIO VII532 SCHIVENOGLIA MNI533 SCIACCA AGI534 SCIARA PAI535 SCICLI RGI536 SCIDO RCI537 SCILLA RCI538 SCILLATO PAI539 SCIOLZE TOI540 SCISCIANO NAI541 SCLAFANI BAGNI PAI543 SCONTRONE AQI544 SCOPA VCI545 SCOPELLO VCI546 SCOPPITO AQI548 SCORDIA CTI549 SCORRANO LEI551 SCORZE' VEI553 SCURCOLA MARSICANA AQI554 SCURELLE TNI555 SCURZOLENGO ATI556 SEBORGA IMI558 SECINARO AQI559 SECLI' LEI561 SECUGNAGO LOI562 SEDEGLIANO UDI563 SEDICO BLI564 SEDILO ORI565 SEDINI SSI566 SEDRIANO MII567 SEDRINA BGI569 SEFRO MCI570 SEGARIU SUI571 SEGGIANO GRI573 SEGNI RMI576 SEGONZANO TNI577 SEGRATE MII578 SEGUSINO TVI580 SELARGIUS CAI581 SELCI RII582 SELEGAS SUI585 SELLANO PGI588 SELLERO BSI589 SELLIA CZI590 SELLIA MARINA CZI591 SELVA DI VAL GARDENA

.WOLKENSTEIN IN GROEDEN. BZI592 SELVA DI CADORE BLI593 SELVA DEI MOLINI .MUEHLWALD. BZI594 SELVA DI PROGNO VRI595 SELVAZZANO DENTRO PDI597 SELVINO BGI598 SEMESTENE SSI599 SEMIANA PVI600 SEMINARA RCI601 SEMPRONIANO GRI602 SENAGO MII603 SENALE-SAN FELICE

.UNSERE LIEBE FRAU IM WALD. BZI604 SENALES .SCHNALS. BZI605 SENEGHE ORI606 SENERCHIA AVI607 SENIGA BSI608 SENIGALLIA ANI609 SENIS ORI610 SENISE PZI611 SENNA COMASCO COI612 SENNA LODIGIANA LOI613 SENNARIOLO ORI614 SENNORI SSI615 SENORBI' SUI618 SEPINO CBI621 SEQUALS PNI622 SERAVEZZA LUI624 SERDIANA SUI625 SEREGNO MBI626 SEREN DEL GRAPPA BLI627 SERGNANO CRI628 SERIATE BGI629 SERINA BGI630 SERINO AVI631 SERLE BSI632 SERMIDE E FELONICA MNI633 SIRMIONE BSI634 SERMONETA LTI635 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA TVI636 SERNIO SOI637 SEROLE ATI639 SERRA SAN BRUNO VVI640 SERRA RICCO' GEI641 SERRACAPRIOLA FG

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

- XII -

Page 130: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - Agenzia delle Entrate

I642 SERRA D'AIELLO CSI643 SERRA DE' CONTI ANI644 SERRADIFALCO CLI645 SERRALUNGA DI CREA ALI646 SERRALUNGA D'ALBA CNI647 SERRAMANNA SUI648 SERRAMEZZANA SAI649 SERRAMONACESCA PEI651 SERRAPETRONA MCI652 SERRARA FONTANA NAI653 SERRA SAN QUIRICO ANI654 SERRA SANT'ABBONDIO PUI655 SERRASTRETTA CZI656 SERRATA RCI657 SERRAVALLE SCRIVIA ALI659 SERRAVALLE LANGHE CNI660 SERRAVALLE PISTOIESE PTI661 SERRAVALLE DI CHIENTI MCI662 SERRAVALLE A PO MNI663 SERRAVALLE SESIA VCI666 SERRE SAI667 SERRENTI SUI668 SERRI SUI669 SERRONE FRI671 SERSALE CZI673 SOVRAMONTE BLI676 SESSA AURUNCA CEI677 SESSA CILENTO SAI678 SESSAME ATI679 SESSANO DEL MOLISE ISI681 SESTINO ARI682 SESTO CAMPANO ISI683 SESTO ED UNITI CRI684 SESTO FIORENTINO FII686 SESTO AL REGHENA PNI687 SESTO .SEXTEN. BZI688 SESTO CALENDE VAI689 SESTOLA MOI690 SESTO SAN GIOVANNI MII692 SESTRIERE TOI693 SESTRI LEVANTE GEI695 SESTU CAI696 SETTALA MII697 SETTEFRATI FRI698 SETTIME ATI699 SETTIMO SAN PIETRO CAI700 SETTIMO MILANESE MII701 SETTIMO ROTTARO TOI702 SETTIMO VITTONE TOI703 SETTIMO TORINESE TOI704 SETTINGIANO CZI705 SETZU SUI706 SEUI SUI707 SEULO SUI709 SEVESO MBI711 SEZZADIO ALI712 SEZZE LTI714 SFRUZ TNI715 SGONICO TSI716 SGURGOLA FRI717 SIAMAGGIORE ORI718 SIAMANNA ORI720 SIANO SAI721 SIAPICCIA ORI723 SICULIANA AGI724 SIDDI SUI725 SIDERNO RCI726 SIENA SII727 SIGILLO PGI728 SIGNA FII729 SILANDRO .SCHLANDERS. BZI730 SILANUS NUI732 SILIGO SSI734 SILIQUA SUI735 SILIUS SUI736 SILLAVENGO NOI738 SILVANO D'ORBA ALI739 SILVANO PIETRA PVI741 SILVI TEI742 SIMALA ORI743 SIMAXIS ORI744 SIMBARIO VVI745 SIMERI CRICHI CZI747 SINAGRA MEI748 SINDIA NUI749 SINI ORI750 SINIO CNI751 SINISCOLA NUI752 SINNAI CAI753 SINOPOLI RCI754 SIRACUSA SRI756 SIRIGNANO AVI757 SIRIS ORI758 SIROLO ANI759 SIRONE LCI761 SIRTORI LCI765 SIURGUS DONIGALA SUI767 SIZZANO NOI771 SLUDERNO .SCHLUDERNS. BZI774 SMERILLO FMI775 SOAVE VRI777 SOCCHIEVE UDI778 SODDI' ORI779 SOGLIANO AL RUBICONE FCI780 SOGLIANO CAVOUR LEI781 SOGLIO ATI782 SOIANO DEL LAGO BSI783 SOLAGNA VII785 SOLARINO SRI786 SOLARO MI

I787 SOLAROLO RAI790 SOLAROLO RAINERIO CRI791 SOLARUSSA ORI793 SOLBIATE ARNO VAI794 SOLBIATE OLONA VAI796 SOLDANO IMI797 SOLEMINIS SUI798 SOLERO ALI799 SOLESINO PDI800 SOLETO LEI801 SOLFERINO MNI802 SOLIERA MOI803 SOLIGNANO PRI804 SULMONA AQI805 SOLOFRA AVI808 SOLONGHELLO ALI809 SOLOPACA BNI812 SOLTO COLLINA BGI813 SOLZA BGI815 SOMAGLIA LOI817 SOMANO CNI819 SOMMA LOMBARDO VAI820 SOMMA VESUVIANA NAI821 SOMMACAMPAGNA VRI822 SOMMARIVA DEL BOSCO CNI823 SOMMARIVA PERNO CNI824 SOMMATINO CLI825 SOMMO PVI826 SONA VRI827 SONCINO CRI828 SONDALO SOI829 SONDRIO SOI830 SONGAVAZZO BGI831 SONICO BSI832 SONNINO LTI838 SORA FRI839 SORAGA DI FASSA TNI840 SORAGNA PRI841 SORANO GRI843 SORBO SERPICO AVI844 SORBO SAN BASILE CZI847 SORDEVOLO BII848 SORDIO LOI849 SORESINA CRI850 SORGA' VRI851 SORGONO NUI852 SORI GEI853 SORIANELLO VVI854 SORIANO CALABRO VVI855 SORIANO NEL CIMINO VTI856 SORICO COI857 SORISO NOI858 SORISOLE BGI860 SORMANO COI861 SORRADILE ORI862 SORRENTO NAI863 SORSO SSI864 SORTINO SRI865 SOSPIRO CRI866 SOSPIROLO BLI867 SOSSANO VII868 SOSTEGNO BII869 SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII BGI871 SOVER TNI872 SOVERATO CZI873 SOVERE BGI874 SOVERIA MANNELLI CZI875 SOVERIA SIMERI CZI876 SOVERZENE BLI877 SOVICILLE SII878 SOVICO MBI879 SOVIZZO VII880 SOZZAGO NOI881 SPADAFORA MEI884 SPADOLA VVI885 SPARANISE CEI886 SPARONE TOI887 SPECCHIA LEI888 SPELLO PGI891 SPERLINGA ENI892 SPERLONGA LTI893 SPERONE AVI894 SPESSA PVI895 SPEZZANO ALBANESE CSI896 SPEZZANO DELLA SILA CSI899 SPIAZZO TNI901 SPIGNO MONFERRATO ALI902 SPIGNO SATURNIA LTI903 SPILAMBERTO MOI904 SPILIMBERGO PNI905 SPILINGA VVI906 SPINADESCO CRI907 SPINAZZOLA BTI908 SPINEA VEI909 SPINEDA CRI910 SPINETE CBI911 SPINETO SCRIVIA ALI912 SPINETOLI API914 SPINO D'ADDA CRI916 SPINONE AL LAGO BGI917 SPINOSO PZI919 SPIRANO BGI921 SPOLETO PGI922 SPOLTORE PEI923 SPONGANO LEI924 SPORMAGGIORE TNI925 SPORMINORE TNI926 SPOTORNO SVI927 SPRESIANO TVI928 SPRIANA SO

I929 SQUILLACE CZI930 SQUINZANO LEI932 STAFFOLO ANI935 STAGNO LOMBARDO CRI936 STAITI RCI937 STALETTI' CZI938 STANGHELLA PDI939 STARANZANO GOI941 STAZZANO ALI942 STAZZEMA LUI943 STAZZONA COI945 STEFANACONI VVI946 STELLA SVI947 STELLANELLO SVI948 STELVIO .STILFS. BZI949 STENICO TNI950 STERNATIA LEI951 STEZZANO BGI953 STIENTA ROI954 STIGLIANO MTI955 STIGNANO RCI956 STILO RCI959 STIMIGLIANO RII960 STIO SAI962 STORNARA FGI963 STORNARELLA FGI964 STORO TNI965 STRA VEI968 STRADELLA PVI969 STRAMBINELLO TOI970 STRAMBINO TOI973 STRANGOLAGALLI FRI974 STREGNA UDI975 STREMBO TNI976 STRESA VBI977 STREVI ALI978 STRIANO NAI980 STRONA BII981 STRONCONE TRI982 STRONGOLI KRI984 STROPPIANA VCI985 STROPPO CNI986 STROZZA BGI990 STURNO AVI991 SUBBIANO ARI992 SUBIACO RMI993 SUCCIVO CEI994 SUEGLIO LCI995 SUELLI SUI996 SUELLO LCI997 SUISIO BGI998 SULBIATE MBL002 SULZANO BSL003 SUMIRAGO VAL004 SUMMONTE AVL006 SUNI ORL007 SUNO NOL008 SUPERSANO LEL009 SUPINO FRL010 SURANO LEL011 SURBO LEL013 SUSA TOL014 SUSEGANA TVL015 SUSTINENTE MNL016 SUTERA CLL017 SUTRI VTL018 SUTRIO UDL019 SUVERETO LIL020 SUZZARA MNL022 TACENO LCL023 TADASUNI ORL024 TAGGIA IML025 TAGLIACOZZO AQL026 TAGLIO DI PO ROL027 TAGLIOLO MONFERRATO ALL030 TAIBON AGORDINO BLL032 TAINO VAL034 TALAMELLO RNL035 TALAMONA SOL036 TALANA NUL037 TALEGGIO BGL038 TALLA ARL039 TALMASSONS UDL040 TAMBRE BLL042 TAORMINA MEL046 TARANO RIL047 TARANTA PELIGNA CHL048 TARANTASCA CNL049 TARANTO TAL050 TARCENTO UDL055 TARSIA CSL056 TARTANO SOL057 TARVISIO UDL058 TARZO TVL059 TASSAROLO ALL061 TAURANO AVL062 TAURASI AVL063 TAURIANOVA RCL064 TAURISANO LEL065 TAVAGNACCO UDL066 TAVAGNASCO TOL069 TAVENNA CBL070 TAVERNA CZL071 TAVERNERIO COL073 TAVERNOLA BERGAMASCA BGL074 TAVIANO LEL075 TAVIGLIANO BIL078 TAVOLETO PUL081 TAVULLIA PUL082 TEANA PZ

L083 TEANO CEL084 TEGLIO SOL085 TEGLIO VENETO VEL086 TELESE TERME BNL087 TELGATE BGL088 TELTI SSL089 TELVE TNL090 TELVE DI SOPRA TNL093 TEMPIO PAUSANIA SSL094 TEMU' BSL096 TENNA TNL097 TENNO TNL100 TEOLO PDL102 TEORA AVL103 TERAMO TEL104 TERDOBBIATE NOL105 TERELLE FRL106 TERENTO .TERENTEN. BZL108 TERLANO .TERLAN. BZL109 TERLIZZI BAL111 TERMENO SULLA STRADA DEL VINO

.TRAMIN AN DER. BZL112 TERMINI IMERESE PAL113 TERMOLI CBL115 TERNATE VAL116 TERNENGO BIL117 TERNI TRL118 TERNO D'ISOLA BGL120 TERRACINA LTL121 TERRAGNOLO TNL122 TERRALBA ORL123 TERRANUOVA BRACCIOLINI ARL124 TERRANOVA DA SIBARI CSL125 TERRANOVA DEI PASSERINI LOL126 TERRANOVA DI POLLINO PZL127 TERRANOVA SAPPO MINULIO RCL131 TERRASINI PAL132 TERRASSA PADOVANA PDL134 TERRAVECCHIA CSL136 TERRAZZO VRL138 TERRICCIOLA PIL139 TERRUGGIA ALL140 TERTENIA NUL142 TERZIGNO NAL143 TERZO ALL144 TERZO DI AQUILEIA UDL145 TERZOLAS TNL146 TERZORIO IML147 TESERO TNL149 TESIMO .TISENS. BZL150 TESSENNANO VTL152 TESTICO SVL153 TETI NUL154 TEULADA SUL155 TEVEROLA CEL156 TEZZE SUL BRENTA VIL157 THIENE VIL158 THIESI SSL160 TIANA NUL164 TICENGO CRL165 TICINETO ALL166 TIGGIANO LEL167 TIGLIETO GEL168 TIGLIOLE ATL169 TIGNALE BSL172 TINNURA ORL173 TIONE DEGLI ABRUZZI AQL174 TIONE DI TRENTO TNL175 TIRANO SOL176 TIRES .TIERS. BZL177 TIRIOLO CZL178 TIROLO .TIROL. BZL180 TISSI SSL181 TITO PZL182 TIVOLI RML183 TIZZANO VAL PARMA PRL184 TOANO REL185 TOCCO CAUDIO BNL186 TOCCO DA CASAURIA PEL187 TOCENO VBL188 TODI PGL189 TOFFIA RIL190 TOIRANO SVL191 TOLENTINO MCL192 TOLFA RML193 TOLLEGNO BIL194 TOLLO CHL195 TOLMEZZO UDL197 TOLVE PZL199 TOMBOLO PDL200 TON TNL202 TONARA NUL203 TONCO ATL204 TONENGO ATL205 TORA E PICCILLI CEL206 TORANO CASTELLO CSL207 TORANO NUOVO TEL210 TORBOLE CASAGLIA BSL211 TORCEGNO TNL212 TORCHIARA SAL213 TORCHIAROLO BRL214 TORELLA DEI LOMBARDI AVL215 TORELLA DEL SANNIO CBL216 TORGIANO PGL217 TORGNON AOL218 TORINO DI SANGRO CHL219 TORINO TOL220 TORITTO BAL221 TORLINO VIMERCATI CRL223 TORNACO NO

L224 TORNARECCIO CHL225 TORNATA CRL227 TORNIMPARTE AQL228 TORNO COL229 TORNOLO PRL230 TORO CBL231 TORPE' NUL233 TORRACA SAL235 TORRALBA SSL237 TORRAZZA COSTE PVL238 TORRAZZA PIEMONTE TOL239 TORRAZZO BIL240 TORRE DI RUGGIERO CZL241 TORRE MONDOVI' CNL243 TORRE CAJETANI FRL244 TORRE DI SANTA MARIA SOL245 TORRE ANNUNZIATA NAL246 TORREANO UDL247 TORRE CANAVESE TOL248 TORREBELVICINO VIL250 TORRE BERETTI E CASTELLARO PVL251 TORRE BOLDONE BGL252 TORRE BORMIDA CNL253 TORREBRUNA CHL254 TORRECUSO BNL256 TORRE D'ARESE PVL257 TORRE DE' BUSI BGL258 TORRE DE' PICENARDI CRL259 TORRE DEL GRECO NAL262 TORRE DE' NEGRI PVL263 TORRE DE' PASSERI PEL265 TORRE DE' ROVERI BGL267 TORRE DI MOSTO VEL269 TORRE D'ISOLA PVL270 TORREGLIA PDL271 TORREGROTTA MEL272 TORRE LE NOCELLE AVL273 TORREMAGGIORE FGL274 TORRE ORSAIA SAL276 TORRE PALLAVICINA BGL277 TORRE PELLICE TOL278 TORRE SAN GIORGIO CNL279 TORRE SAN PATRIZIO FML280 TORRE SANTA SUSANNA BRL281 TORRESINA CNL282 TORRETTA PAL284 TORREVECCHIA TEATINA CHL285 TORREVECCHIA PIA PVL286 TORRI IN SABINA RIL287 TORRI DEL BENACO VRL290 TORRICE FRL291 TORRICELLA PELIGNA CHL292 TORRICELLA VERZATE PVL293 TORRICELLA IN SABINA RIL294 TORRICELLA TAL295 TORRICELLA SICURA TEL296 TORRICELLA DEL PIZZO CRL297 TORRI DI QUARTESOLO VIL298 TORRIGLIA GEL299 TORRILE PRL301 TORRIONI AVL302 TORRITA TIBERINA RML303 TORRITA DI SIENA SIL304 TORTONA ALL305 TORTORA CSL306 TORTORELLA SAL307 TORTORETO TEL308 TORTORICI MEL309 TORVISCOSA UDL310 TUSCANIA VTL312 TOSCOLANO MADERNO BSL314 TOSSICIA TEL315 TOVO SAN GIACOMO SVL316 TOVO DI SANT'AGATA SOL317 TRABIA PAL319 TRADATE VAL321 TRAMATZA ORL322 TRAMBILENO TNL323 TRAMONTI SAL324 TRAMONTI DI SOPRA PNL325 TRAMONTI DI SOTTO PNL326 TRAMUTOLA PZL327 TRANA TOL328 TRANI BTL330 TRAONA SOL331 TRAPANI TPL332 TRAPPETO PAL333 TRAREGO VIGGIONA VBL334 TRASACCO AQL335 TRASAGHIS UDL336 TRASQUERA VBL337 TRATALIAS SUL339 TRAVAGLIATO BSL340 TRAVES TOL342 TRAVEDONA-MONATE VAL345 TRAVERSELLA TOL346 TRAVERSETOLO PRL347 TRAVESIO PNL348 TRAVO PCL349 TREBASELEGHE PDL353 TREBISACCE CSL355 TRECASTAGNI CTL356 TRECATE NOL357 TRECCHINA PZL359 TRECENTA ROL361 TREDOZIO FCL363 TREGLIO CHL364 TREGNAGO VRL366 TREIA MCL367 TREISO CN

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

- XIII -

Page 131: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - Agenzia delle Entrate

L369 TREMESTIERI ETNEO CTL372 TREMOSINE SUL GARDA BSL377 TRENTINARA SAL378 TRENTO TNL379 TRENTOLA DUCENTA CEL380 TRENZANO BSL382 TREPPO GRANDE UDL383 TREPUZZI LEL384 TREQUANDA SIL386 TRESANA MSL388 TRESCORE BALNEARIO BGL389 TRESCORE CREMASCO CRL392 TRESIVIO SOL393 TRESNURAGHES ORL396 TREVENZUOLO VRL397 TREVI PGL398 TREVI NEL LAZIO FRL399 TREVICO AVL400 TREVIGLIO BGL401 TREVIGNANO ROMANO RML402 TREVIGNANO TVL403 TREVILLE ALL404 TREVIOLO BGL406 TREVISO BRESCIANO BSL407 TREVISO TVL408 TREZZANO ROSA MIL409 TREZZANO SUL NAVIGLIO MIL410 TREZZO TINELLA CNL411 TREZZO SULL'ADDA MIL413 TREZZONE COL414 TRIBANO PDL415 TRIBIANO MIL416 TRIBOGNA GEL418 TRICARICO MTL419 TRICASE LEL420 TRICERRO VCL421 TRICESIMO UDL423 TRIEI NUL424 TRIESTE TSL425 TRIGGIANO BAL426 TRIGOLO CRL427 TRINITA' CNL428 TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA SSL429 TRINO VCL430 TRIORA IML431 TRIPI MEL432 TRISOBBIO ALL433 TRISSINO VIL434 TRIUGGIO MBL435 TRIVENTO CBL437 TRIVIGLIANO FRL438 TRIVIGNANO UDINESE UDL439 TRIVIGNO PZL440 TRIVOLZIO PVL444 TRODENA NEL PARCO NATURALE

.TRUDEN IM NATURPA BZL445 TROFARELLO TOL447 TROIA FGL448 TROINA ENL449 TROMELLO PVL450 TRONTANO VBL451 TRONZANO VERCELLESE VCL452 TROPEA VVL453 TROVO PVL454 TRUCCAZZANO MIL455 TUBRE .TAUFERS IM MUENSTERTAL. BZL458 TUFARA CBL459 TUFILLO CHL460 TUFINO NAL461 TUFO AVL462 TUGLIE LEL463 TUILI SUL464 TULA SSL466 TUORO SUL TRASIMENO PGL468 VALVESTINO BSL469 TURANO LODIGIANO LOL470 TURATE COL471 TURBIGO MIL472 TURI BAL473 TURRI SUL474 TURRIACO GOL475 TURRIVALIGNANI PEL477 TURSI MTL478 TUSA MEL480 UBOLDO VAL482 UCRIA MEL483 UDINE UDL484 UGENTO LEL485 UGGIANO LA CHIESA LEL487 UGGIATE-TREVANO COL488 ULA' TIRSO ORL489 ULASSAI NUL490 ULTIMO .ULTEN. BZL492 UMBRIATICO KRL494 URAGO D'OGLIO BSL496 URAS ORL497 URBANA PDL498 URBANIA PUL499 URBE SVL500 URBINO PUL501 URBISAGLIA MCL502 URGNANO BGL503 URI SSL505 URURI CBL506 URZULEI NUL507 USCIO GEL508 USELLUS ORL509 USINI SSL511 USMATE VELATE MBL512 USSANA SU

L513 USSARAMANNA SUL514 USSASSAI NUL515 USSEAUX TOL516 USSEGLIO TOL517 USSITA MCL519 USTICA PAL521 UTA CAL522 UZZANO PTL524 VACCARIZZO ALBANESE CSL525 VACONE RIL526 VACRI CHL527 VADENA .PFATTEN. BZL528 VADO LIGURE SVL529 VAGLIA FIL531 VAGLIO SERRA ATL532 VAGLIO BASILICATA PZL533 VAGLI SOTTO LUL535 VAIANO CREMASCO CRL537 VAIANO POL538 VAIE TOL539 VAILATE CRL540 VAIRANO PATENORA CEL544 VALBONDIONE BGL545 VALBREMBO BGL546 VALBREVENNA GEL547 VALBRONA COL551 VALDAGNO VIL552 VALDAORA .OLANG. BZL554 VALDASTICO VIL555 VAL DELLA TORRE TOL556 VALDENGO BIL557 VALDIDENTRO SOL558 VALDIERI CNL561 VALDINA MEL562 VAL DI NIZZA PVL563 VALDISOTTO SOL564 VAL DI VIZZE .PFITSCH. BZL565 VALDOBBIADENE TVL566 VALDUGGIA VCL567 VALEGGIO SUL MINCIO VRL568 VALEGGIO PVL569 VALENTANO VTL570 VALENZA ALL571 VALENZANO BAL572 VALERA FRATTA LOL573 VALFABBRICA PGL574 VALFENERA ATL575 VALFLORIANA TNL576 VALFURVA SOL577 VALGANNA VAL578 VALGIOIE TOL579 VALGOGLIO BGL580 VALGRANA CNL581 VALGREGHENTINO LCL582 VALGRISENCHE AOL583 VALGUARNERA CAROPEPE ENL584 VALLADA AGORDINA BLL586 VALLANZENGO BIL588 VALLARSA TNL589 VALLATA AVL590 VALLE DI CADORE BLL591 VALLE DI MADDALONI CEL593 VALLE LOMELLINA PVL594 VALLE AGRICOLA CEL595 VALLE AURINA .AHRNTAL. BZL596 VALLEBONA IML597 VALLE CASTELLANA TEL598 VALLECORSA FRL599 VALLECROSIA IML601 VALLE DI CASIES .GSIES. BZL603 VALLEDOLMO PAL604 VALLEDORIA SSL605 VALLEMAIO FRL607 VALLELONGA VVL609 VALLELUNGA PRATAMENO CLL611 VALLEPIETRA RML612 VALLERANO VTL613 VALLERMOSA SUL614 VALLEROTONDA FRL616 VALLESACCARDA AVL617 VALLE SALIMBENE PVL620 VALLE SAN NICOLAO BIL623 VALLEVE BGL624 VALLI DEL PASUBIO VIL625 VALLINFREDA RML626 VALLIO TERME BSL627 VALLO DI NERA PGL628 VALLO DELLA LUCANIA SAL629 VALLO TORINESE TOL631 VALLORIATE CNL633 VALMACCA ALL634 VALMADRERA LCL638 VAL MASINO SOL639 VALMONTONE RML640 VALMOREA COL641 VALMOZZOLA PRL642 VALNEGRA BGL643 VALPELLINE AOL644 VALPERGA TOL647 VALSAVARENCHE AOL651 VALSTRONA VBL653 VALTOPINA PGL654 VALTOURNENCHE AOL655 VALTORTA BGL656 VALVA SAL658 VALVERDE CTL660 VANDOIES .VINTL. BZL664 VANZAGHELLO MIL665 VANZAGO MIL666 VANZONE CON SAN CARLO VB

L667 VAPRIO D'ADDA MIL668 VAPRIO D'AGOGNA NOL669 VARALLO VCL670 VARALLO POMBIA NOL671 VARANO BORGHI VAL672 VARANO DE' MELEGARI PRL673 VARAPODIO RCL675 VARAZZE SVL676 VARCO SABINO RIL677 VAREDO MBL680 VARENNA LCL681 VARESE LIGURE SPL682 VARESE VAL685 VARISELLA TOL686 VARMO UDL687 VARNA .VAHRN. BZL689 VARSI PRL690 VARZI PVL691 VARZO VBL693 VASIA IML696 VASTOGIRARDI ISL698 VAUDA CANAVESE TOL699 VAZZANO VVL700 VAZZOLA TVL702 VECCHIANO PIL703 VEDANO OLONA VAL704 VEDANO AL LAMBRO MBL706 VEDELAGO TVL707 VEDESETA BGL709 VEDUGGIO CON COLZANO MBL710 VEGGIANO PDL711 VEGLIE LEL712 VEGLIO BIL713 VEJANO VTL715 VELESO COL716 VELEZZO LOMELLINA PVL719 VELLETRI RML720 VELLEZZO BELLINI PVL722 VELO VERONESE VRL723 VELO D'ASTICO VIL724 VELTURNO .FELDTHURNS. BZL725 VENAFRO ISL726 VENAUS TOL727 VENARIA REALE TOL728 VENAROTTA APL729 VENASCA CNL730 VENDONE SVL733 VENEGONO INFERIORE VAL734 VENEGONO SUPERIORE VAL735 VENETICO MEL736 VENEZIA VEL737 VENIANO COL738 VENOSA PZL739 VENTICANO AVL740 VENTIMIGLIA DI SICILIA PAL741 VENTIMIGLIA IML742 VENTOTENE LTL743 VENZONE UDL744 VERANO BRIANZA MBL745 VERANO .VOERAN. BZL746 VERBANIA VBL747 VERBICARO CSL748 VERCANA COL749 VERCEIA SOL750 VERCELLI VCL751 VERCURAGO LCL752 VERDELLINO BGL753 VERDELLO BGL758 VERDUNO CNL762 VERGATO BOL764 VERGHERETO FCL765 VERGIATE VAL769 VERMIGLIO TNL771 VERNANTE CNL772 VERNASCA PCL773 VERNATE MIL774 VERNAZZA SPL775 VERNIO POL776 VERNOLE LEL777 VEROLANUOVA BSL778 VEROLAVECCHIA BSL779 VEROLENGO TOL780 VEROLI FRL781 VERONA VRL783 VERRAYES AOL784 VERRETTO PVL785 VERRONE BIL787 VERRUA SAVOIA TOL788 VERRUA PO PVL792 VERTEMATE CON MINOPRIO COL795 VERTOVA BGL797 VERUCCHIO RNL799 VERVIO SOL801 VERZEGNIS UDL802 VERZINO KRL804 VERZUOLO CNL805 VESCOVANA PDL806 VESCOVATO CRL807 VESIME ATL808 VESPOLATE NOL809 VESSALICO IML810 VESTENANOVA VRL811 VESTIGNE' TOL812 VESTONE BSL814 VETRALLA VTL815 VETTO REL816 VEZZA D'OGLIO BSL817 VEZZA D'ALBA CNL819 VEZZANO LIGURE SPL820 VEZZANO SUL CROSTOLO RE

L823 VEZZI PORTIO SVL826 VIADANA MNL827 VIADANICA BGL828 VIAGRANDE CTL829 VIALE ATL830 VIALFRE' TOL831 VIANO REL833 VIAREGGIO LUL834 VIARIGI ATL835 VIBONATI SAL836 VICALVI FRL837 VICARI PAL838 VICCHIO FIL840 VICENZA VIL841 VICOFORTE CNL842 VICO DEL GARGANO FGL843 VICO NEL LAZIO FRL844 VILLA LITERNO CEL845 VICO EQUENSE NAL846 VICOLI PEL847 VICOLUNGO NOL848 ZIANO PIACENTINO PCL850 VICOPISANO PIL851 VICOVARO RML854 VIDIGULFO PVL856 VIDOR TVL857 VIDRACCO TOL858 VIESTE FGL859 VIETRI DI POTENZA PZL860 VIETRI SUL MARE SAL865 VIGANO SAN MARTINO BGL866 VIGANO' LCL868 VIGARANO MAINARDA FEL869 VIGASIO VRL872 VIGEVANO PVL873 VIGGIANELLO PZL874 VIGGIANO PZL876 VIGGIU' VAL878 VIGHIZZOLO D'ESTE PDL879 VIGLIANO D'ASTI ATL880 VIGLIANO BIELLESE BIL881 VIGNALE MONFERRATO ALL882 VIGNANELLO VTL883 VIGNATE MIL885 VIGNOLA MOL886 VIGNOLA FALESINA TNL887 VIGNOLE BORBERA ALL888 VIGNOLO CNL889 VIGNONE VBL890 VIGO DI CADORE BLL892 VIGODARZERE PDL894 VIGOLO BGL897 VIGOLZONE PCL898 VIGONE TOL899 VIGONOVO VEL900 VIGONZA PDL904 VIGUZZOLO ALL905 VILLA SANTA LUCIA FRL906 VILLADOSSOLA VBL907 VILLA DI CHIAVENNA SOL908 VILLA DI TIRANO SOL909 VILLA SANTINA UDL912 VILLA BARTOLOMEA VRL913 VILLA BASILICA LUL915 VILLABASSA .NIEDERDORF. BZL916 VILLABATE PAL917 VILLA BISCOSSI PVL919 VILLA CARCINA BSL920 VILLA CASTELLI BRL922 VILLA CELIERA PEL923 VILLACHIARA BSL924 VILLACIDRO SUL926 VILLA COLLEMANDINA LUL928 VILLA CORTESE MIL929 VILLA D'ADDA BGL931 VILLADEATI ALL933 VILLA DEL BOSCO BIL934 VILLA DEL CONTE PDL936 VILLA DI SERIO BGL937 VILLA ESTENSE PDL938 VILLA D'OGNA BGL939 VILLADOSE ROL942 VILLAFALLETTO CNL943 VILLA FARALDI IML944 VILLAFRANCA SICULA AGL945 VILLAFRANCA D'ASTI ATL946 VILLAFRANCA IN LUNIGIANA MSL947 VILLAFRANCA PADOVANA PDL948 VILLAFRANCA PIEMONTE TOL949 VILLAFRANCA DI VERONA VRL950 VILLAFRANCA TIRRENA MEL951 VILLAFRATI PAL952 VILLAGA VIL953 VILLAGRANDE STRISAILI NUL956 VILLA GUARDIA COL957 VILLA LAGARINA TNL958 VILLALAGO AQL959 VILLALBA CLL961 VILLALFONSINA CHL963 VILLALVERNIA ALL964 VILLAMAGNA CHL965 VILLAMAINA AVL966 VILLAMAR SUL967 VILLAMARZANA ROL968 VILLAMASSARGIA SUL969 VILLA MINOZZO REL970 VILLAMIROGLIO ALL971 VILLANDRO .VILLANDERS. BZL972 VILLANOVA MONFERRATO ALL973 VILLANOVA DEL BATTISTA AV

L974 VILLANOVA MONDOVI' CNL975 VILLANOVA D'ALBENGA SVL977 VILLANOVA DEL SILLARO LOL978 VILLANOVA BIELLESE BIL979 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO PDL980 VILLANOVA SULL'ARDA PCL981 VILLENEUVE AOL982 VILLANOVA CANAVESE TOL983 VILLANOVA D'ARDENGHI PVL984 VILLANOVA D'ASTI ATL985 VILLANOVA DEL GHEBBO ROL986 VILLANOVAFORRU SUL987 VILLANOVAFRANCA SUL988 VILLANOVA MARCHESANA ROL989 VILLANOVA MONTELEONE SSL990 VILLANOVA SOLARO CNL991 VILLANOVA TRUSCHEDU ORL992 VILLANOVA TULO SUL994 VILLANTERIO PVL995 VILLANUOVA SUL CLISI BSL998 VILLAPUTZU SUL999 VILLAR DORA TOM002 VILLARBASSE TOM003 VILLARBOIT VCM004 VILLAREGGIA TOM007 VILLAR FOCCHIARDO TOM009 VILLAROMAGNANO ALM011 VILLAROSA ENM013 VILLAR PELLICE TOM014 VILLAR PEROSA TOM015 VILLAR SAN COSTANZO CNM016 VILLASALTO SUM017 VILLASANTA MBM018 VILLA SAN GIOVANNI RCM019 VILLA SAN SECONDO ATM021 VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI AQM022 VILLA SANTA MARIA CHM023 VILLA SANT'ANGELO AQM025 VILLASOR SUM026 VILLASPECIOSA SUM027 VILLASTELLONE TOM028 VILLATA VCM030 VILLAURBANA ORM031 VILLAVALLELONGA AQM032 VILLAVERLA VIM041 VILLETTA BARREA AQM042 VILLETTE VBM043 VILLESSE GOM044 VILLIMPENTA MNM045 VILLONGO BGM048 VILLORBA TVM050 VILMINORE DI SCALVE BGM052 VIMERCATE MBM053 VIMODRONE MIM055 VINADIO CNM057 VINCHIATURO CBM058 VINCHIO ATM059 VINCI FIM060 VINOVO TOM062 VINZAGLIO NOM063 VIOLA CNM065 VIONE BSM067 VIPITENO .STERZING. BZM069 VIRLE PIEMONTE TOM070 VISANO BSM071 VISCHE TOM072 VISCIANO NAM073 VISCO UDM077 VISONE ALM078 VISSO MCM079 VISTARINO PVM080 VISTRORIO TOM081 VITA TPM082 VITERBO VTM083 VITICUSO FRM085 VITO D'ASIO PNM086 VITORCHIANO VTM088 VITTORIA RGM089 VITTORIO VENETO TVM090 VITTORITO AQM091 VITTUONE MIM092 VITULAZIO CEM093 VITULANO BNM094 VIU' TOM095 VIVARO ROMANO RMM096 VIVARO PNM098 VIVERONE BIM100 VIZZINI CTM101 VIZZOLA TICINO VAM102 VIZZOLO PREDABISSI MIM103 VO' PDM104 VOBARNO BSM105 VOBBIA GEM106 VOCCA VCM108 VODO CADORE BLM109 VOGHERA PVM110 VOGHIERA FEM111 VOGOGNA VBM113 VOLANO TNM115 VOLLA NAM116 VOLONGO CRM118 VOLPAGO DEL MONTELLO TVM119 VOLPARA PVM120 VOLPEDO ALM121 VOLPEGLINO ALM122 VOLPIANO TOM123 VOLTAGGIO ALM124 VOLTAGO AGORDINO BLM125 VOLTA MANTOVANA MNM126 VOLTERRA PI

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

- XIV -

Page 132: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - Agenzia delle Entrate

M127 VOLTIDO CRM130 VOLTURARA IRPINA AVM131 VOLTURARA APPULA FGM132 VOLTURINO FGM133 VOLVERA TOM136 VOTTIGNASCO CNM138 ZACCANOPOLI VVM139 ZAFFERANA ETNEA CTM140 ZAGARISE CZM141 ZAGAROLO RMM143 ZAMBRONE VVM144 ZANDOBBIO BGM145 ZANE' VIM147 ZANICA BGM150 ZAVATTARELLO PVM152 ZECCONE PVM153 ZEDDIANI ORM156 ZELBIO COM158 ZELO BUON PERSICO LOM161 ZEME PVM162 ZENEVREDO PVM163 ZENSON DI PIAVE TVM165 ZERBA PCM166 ZERBO PVM167 ZERBOLO' PVM168 ZERFALIU ORM169 ZERI MSM170 ZERMEGHEDO VIM171 ZERO BRANCO TVM172 ZEVIO VRM173 ZIANO DI FIEMME TNM176 ZIBIDO SAN GIACOMO MIM177 ZIGNAGO SPM178 ZIMELLA VRM179 ZIMONE BIM180 ZINASCO PVM182 ZOAGLI GEM183 ZOCCA MOM184 ZOGNO BGM185 ZOLA PREDOSA BOM187 ZOLLINO LEM188 ZONE BSM189 ZOPPE' DI CADORE BLM190 ZOPPOLA PNM194 ZOVENCEDO VIM196 ZUBIENA BIM197 ZUCCARELLO SV

M199 ZUGLIANO VIM200 ZUGLIO UDM201 ZUMAGLIA BIM202 ZUMPANO CSM203 ZUNGOLI AVM204 ZUNGRI VVM207 LARIANO RMM208 LAMEZIA TERME CZM209 SANT'ANNA ARRESI SUM210 TERME VIGLIATORE MEM211 ACQUEDOLCI MEM212 LADISPOLI RMM213 ARDEA RMM214 BADESI SSM253 SICIGNANO DEGLI ALBURNI SAM255 MOLINA ATERNO AQM256 SCANZANO JONICO MTM257 PORTOPALO DI CAPO PASSERO SRM258 AVIGLIANO UMBRO TRM259 VIDDALBA SSM260 CASAPESENNA CEM261 CASTRO LEM262 CELLOLE CEM263 PORTO CESAREO LEM264 SAN CASSIANO LEM265 VAJONT PNM266 ORDONA FGM267 ZAPPONETA FGM268 BLUFI PAM269 PATERNO PZM270 MASAINAS SUM271 MAZZARRONE CTM272 CIAMPINO RMM273 SANTA MARIA LA CARITA' NAM274 GOLFO ARANCI SSM275 LOIRI PORTO SAN PAOLO SSM276 SANT'ANTONIO DI GALLURA SSM277 SAN FERDINANDO RCM278 VILLAPERUCCIO SUM279 PRIOLO GARGALLO SRM280 TRECASE NAM281 PETROSINO TPM282 TERGU SSM283 MANIACE CTM284 SANTA MARIA COGHINAS SSM285 CARDEDU NUM286 TORRENOVA ME

M287 RAGALNA CTM288 CASTIADAS SUM289 MASSA DI SOMMA NAM290 STINTINO SSM291 PISCINAS SUM292 ERULA SSM294 BELLIZZI SAM295 SAN CESAREO RMM297 FIUMICINO RMM298 STATTE TAM300 DUE CARRARE PDM301 PADRU SSM302 MONTIGLIO MONFERRATO ATM303 RONZO-CHIENIS TNM308 CAVALLINO-TREPORTI VEM309 FONTE NUOVA RMM311 CAMPOLONGO TAPOGLIANO UDM312 LONATO DEL GARDA BSM313 LEDRO TNM314 COMANO TERME TNM315 GRAVEDONA ED UNITI COM316 MAPPANO TOM317 RIVIGNANO TEOR UDM318 TRECASTELLI ANM319 FABBRICHE DI VERGEMOLI LUM320 VALSAMOGGIA BOM321 FIGLINE E INCISA VALDARNO FIM322 CASTELFRANCO PIANDISCO' ARM323 FISCAGLIA FEM324 POGGIO TORRIANA RNM325 SISSA TRECASALI PRM326 SCARPERIA E SAN PIERO FIM327 CASCIANA TERME LARI PIM328 CRESPINA LORENZANA PIM329 PRATOVECCHIO STIA ARM330 MONTORO AVM331 VALLEFOGLIA PUM332 QUERO VAS BLM333 SANT'OMOBONO TERME BGM334 VAL BREMBILLA BGM335 BELLAGIO COM336 COLVERDE COM337 VERDERIO LCM338 CORNALE E BASTIDA PVM339 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA VAM340 BORGO VIRGILIO MNM341 TREMEZZINA CO

M342 LONGARONE BLM343 VALDAONE TNM344 PREDAIA TNM345 SAN LORENZO DORSINO TNM346 VALVASONE ARZENE PNM347 SILLANO GIUNCUGNANO LUM348 LA VALLETTA BRIANZA LCM349 ALTAVALLE TNM350 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA TNM351 AMBLAR-DON TNM352 BORGO CHIESE TNM353 BORGO LARES TNM354 CASTEL IVANO TNM355 CEMBRA LISIGNAGO TNM356 CONTA' TNM357 MADRUZZO TNM358 PORTE DI RENDENA TNM359 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA TNM360 SELLA GIUDICARIE TNM361 TRE VILLE TNM362 VALLELAGHI TNM363 VILLE D'ANAUNIA TNM364 VENTASSO REM365 PIEVE DI BONO-PREZZO TNM366 DIMARO FOLGARIDA TNM367 POLESINE ZIBELLO PRM368 MONTESCUDO-MONTE COLOMBO RNM369 ALTO RENO TERME BOM370 BORGOMEZZAVALLE VBM371 LESSONA BIM372 CORTEOLONA E GENZONE PVM373 CAMPIGLIA CERVO BIM374 VAL DI ZOLDO BLM375 ALPAGO BLM376 ABETONE CUTIGLIANO PTM377 SAN MARCELLO PITEGLIO PTM378 MONTALCINO SIM379 TERRE ROVERESCHE PUM380 COLLI AL METAURO PUM381 TERRE DEL RENO FEM382 VALFORNACE MCM383 ALTA VALLE INTELVI COM384 VAL LIONA VIM385 CASALI DEL MANCO CSM386 ALTA VAL TIDONE PCM387 MONTALTO CARPASIO IMM388 CASSANO SPINOLA AL

M389 ALTO SERMENZA VC

M390 SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN TN

M391 RIO LI

M392 LATERINA PERGINE VALDARNO AR

M393 CASTELGERUNDO LO

M394 CENTRO VALLE INTELVI CO

M395 VALVARRONE LC

M396 BORGO MANTOVANO MN

M397 ALLUVIONI PIOVERA AL

M398 CELLIO CON BREIA VC

M399 TREPPO LIGOSULLO UD

M400 FIUMICELLO VILLA VICENTINA UD

M401 BARBARANO MOSSANO VI

M402 BORGO VENETO PD

M403 CORIGLIANO-ROSSANO CS

M404 VALLE CANNOBINA VB

M405 VAL DI CHY TO

M406 BORGOCARBONARA MN

M407 TERRE D'ADIGE TN

M408 BARBERINO TAVARNELLE FI

M409 TRESIGNANA FE

M410 RIVA DEL PO FE

M411 SORBOLO MEZZANI PR

M412 SOLBIATE CON CAGNO CO

M413 SASSOCORVARO AUDITORE PU

M414 QUAREGNA CERRETO BI

M415 VALCHIUSA TO

M416 GATTICO-VERUNO NO

M417 VALDILANA BI

M418 PIADENA DRIZZONA CR

M419 COLLI VERDI PV

M420 LU E CUCCARO MONFERRATO AL

M421 BORGO VALBELLUNA BL

M422 PIEVE DEL GRAPPA TV

M423 VALBRENTA VI

M424 VERMEZZO CON ZELO MI

M425 CADREZZATE CON OSMATE VA

M426 COLCERESA VI

M427 LUSIANA CONCO VI

M428 PRESICCE-ACQUARICA LE

M429 BORGO D'ANAUNIA TN

M430 NOVELLA TN

M431 VILLE DI FIEMME TN

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

- XV -

Page 133: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - Agenzia delle Entrate

PARTITI POLITICI AMMESSI AL BENEFICIO DELLA DESTINAZIONE VOLONTARIA DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF

PARTITO POLITICO CODICE

Alternativa Popolare Z39

Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista Z40

Azione S48

Cambiamo! S49

Centro Democratico A10

Democrazia Solidale – Demo. S A41

Federazione dei Verdi B30

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale C12

IDEA – Identità e Azione – popolo e libertà C35

Italia dei Valori C31

Italia Viva C46

Lega Nord per l’Indipendenza della Padania D13

Lega per Salvini Premier D43

Movimento Associativo Italiani all’Estero – MAIE E14

Movimento politico Forza Italia F15

Movimento – La Puglia in Più E32

Noi con l’Italia E50

Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea L19

Partito Democratico M20

Partito Socialista Italiano R22

+ Europa R45

Possibile S36

Radicali italiani S47

Sinistra Italiana T44

Stella Alpina U37

Südtiroler Volkspartei W26

Union Valdôtaine Y27

UDC – Unione di centro Y29

Unione per il Trentino Z28

Unione Sudamericana Emigrati Italiani Z38

Page 134: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - Agenzia delle Entrate

SCADENZE* SOSTITUTO DI IMPOSTA

ENTRO IL 16 MARZOInvia all’Agenzia delle Entrate le CU rilasciate.

Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.

ENTRO IL 15 GIUGNO

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per ledichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.

Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiara-zioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.

Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichia-razioni presentate entro il 31 maggio.

ENTRO IL 29 GIUGNO

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per ledichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.

Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiara-zioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.

Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichia-razioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.

A PARTIRE DA LUGLIO ED ENTRO NOVEMBRE

Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo edegli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensi-le, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte(ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per centomensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.

ENTRO IL 23 LUGLIO

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per ledichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.

Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiara-zioni, per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio.

Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichia-razioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.

ENTRO IL 15 SETTEMBRE

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per ledichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.

Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiara-zioni, per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto.

Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichia-razioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.

ENTRO IL 30 SETTEMBRE

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per ledichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiara-zioni, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre.

Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichia-razioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

ENTRO IL 10 NOVEMBREAggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef.Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell’interessenella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.

* I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Page 135: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - Agenzia delle Entrate

SCADENZE* CAF O PROFESSIONISTA

ENTRO IL 15 GIUGNO

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per ledichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.

Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiara-zioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.

Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichia-razioni presentate entro il 31 maggio.

ENTRO IL 29 GIUGNO

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per ledichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.

Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiara-zioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.

Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichia-razioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.

ENTRO IL 23 LUGLIO

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per ledichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.

Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiara-zioni, per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio.

Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichia-razioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.

ENTRO IL 15 SETTEMBRE

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per ledichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.

Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiara-zioni, per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto.

Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichia-razioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.

ENTRO IL 30 SETTEMBRE

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per ledichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiara-zioni, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre.

Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichia-razioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

ENTRO IL 10 NOVEMBRE

Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegnaal contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo;comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione.

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.

* I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Page 136: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - Agenzia delle Entrate

SCADENZE* CONTRIBUENTE

ENTRO IL 16 MARZO Riceve dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.

A PARTIRE DAL 30 APRILE Può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata.

ENTRO IL 15 GIUGNO

Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato la ricevuta dell’avvenuta presentazione delladichiarazione e della busta per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.

Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il pro-spetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.

ENTRO IL 29 GIUGNO

Riceve ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta contenente le scelte.

Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il pro-spetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni a loro presentate dal 1° al 20 giugno.

A PARTIRE DA LUGLIO ED ENTRO NOVEMBRE

Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamen-ti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata.

Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni neimesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) laparte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzionidei mesi successivi.

ENTRO IL 23 LUGLIO Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il pro-spetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio.

ENTRO IL 15 SETTEMBRERiceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il pro-spetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto.

ENTRO IL 30 SETTEMBRE

Presenta telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta delladestinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 ricevericevuta telematica dell’avvenuta presentazione.

Presenta al proprio sostituto d’imposta, al Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la bustacontenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef.

Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il pro-spetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre.

ENTRO IL 10 OTTOBREComunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuarein misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.

ENTRO IL 25 OTTOBRE Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.

A NOVEMBRERiceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef. Se la retribuzione è insuf-ficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per centomensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.

ENTRO IL 10 NOVEMBRERiceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquida-zione Mod. 730-3 integrativo.

* I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.