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Relatrice: Valentina Bardelli La Regione Abruzzo per i Comuni: i servizi di e-government per la gestione del territorio venerdì 18 settembre 2015 Progetto R.A.RI - 1°Conferenza Auditorium di Palazzo Ignazio Silone- Sede Regione Abruzzo Via Leonardo da Vinci, 6 L’Aquila

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Relatrice: Valentina Bardelli

La Regione Abruzzo per i Comuni: i servizi di e-government

per la gestione del territorio

venerdì 18 settembre 2015

Progetto R.A.RI - 1°Conferenza

Auditorium di Palazzo Ignazio Silone- Sede Regione Abruzzo

Via Leonardo da Vinci, 6

L’Aquila

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STRUTTURA E CONTENUTI INFORMATIVIdel sistema catastale italiano

Registri

Catasto Terreni Cartografia

Planimetrie

Mappe

Planimetrie

Registri

Catasto Urbano

ArchiviAlfanumerici

ArchiviGrafici

Il sistema catastale consta di 4 distinti archivi, differenti per natura

(alfanumerica ovvero grafica), ma strettamente correlati tra loro:

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Specifica finalità assegnata alla cartografia catastale è quella della rappresentazione dei

beni immobili secondo i differenti diritti sugli stessi insistenti, tematismo che, nel panorama

delle cartografie ufficiali dello Stato, è presente solo nelle mappe catastali.

SCALE ORIGINALIDI RAPPRESENTAZIONE

La cartografia catastale italiana, interamente disponibile nel formato vettoriale, è gestita mediante un’applicazione di classe GIS denominata WEGIS (Web Enable Gis), unica per tutto il territorio nazionale ed operante in ambiente web.

Originale di impianto … … formato digitale vettoriale

L’ARCHIVIO CARTOGRAFICO

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Utilizzo del dato catastale

Il dato catastale è utilizzato per ritrarre informazioni su•Diritti reali sui beni immobili•Valenza fiscale dei beni immobili•Identificazione fisica del patrimonio immobiliare nazionale

È uno strumento di :•Supporto alla fiscalità locale e centrale•Supporto agli enti territoriali•Supporto alle amministrazioni centrali anche per scopi non fiscali(es. AGEA, Agenzia del Demanio, Forze dell’ordine)

Le PP.AA. centrali e locali utilizzano ormai da anni il dato catastale tramite forniture ad hoc (prodotte localmente dai nostri UU.PP. o centralmente)

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Principali utilizzi del dato catastale

Fiscalità : ICI/IMU, TARSU/TARES/TASI, IRPEF

Gestione del Territorio tramite un modello territoriale che si appoggi alla Cartografia Catastale : piani regolatori, piani regionali, procedure di esproprio, erogazioni agricole

Supporto alle attività di analisi socio economiche con riferimento al patrimonio immobiliare sul territorio

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Fruitori del dato catastale

Comuni (ICI/IMU, TARSU/TARES, Piani regolatori, S.I.T. comunale…)

Regioni e Province (Piani territoriali, piani di bacino, informazioni statistiche sulla distribuzione del patrimonio immobiliare)

PP.AA. Centrali (AGEA, Mipaaf, Demanio Marittimo)

Pubbliche amministrazioni locali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Privati Cittadini

Categorie Professionali (alcune categorie inoltre sono delegate anche all’aggiornamento del dato catastale)

All’attualità Il dato catastale viene aggiornato sulla base di processi interamente automatizzati in tempo reale o secondo la carta della qualità.

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• art. 59, comma 7-bis, del D.Lgs.82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale)

• Circolare n. 7/T del 15 dicembre 2006: vengono definite le regole e le modalità per la messa a disposizione della base dei dati catastali ai comuni, alle province e alle regioni - entro il termine previsto del 31 dicembre 2006

Riferimenti Normativi

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In attuazione della citata norma, con il decreto del 13 novembre 2007, l’ex Agenzia del Territorio ha definito l’ambito di applicazione, le modalità di accesso telematico, gli oneri economici, i limiti di utilizzo, nonché le modalità di conservazione e custodia dei dati catastali forniti tramite il Sistema di Interscambio.Il Sistema d’Interscambio è una piattaforma tecnologica, che sulla base di regole standardizzate, consente un colloquio completamente automatico tra i sistemi informativi dell’Agenzia delle Entrate ex Territorio e degli altri enti. Possono accedere al Sistema di Interscambio tutte le “pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove necessario per lo svolgimento, diretto o per il tramite dei soggetti dalle stesse delegati, dei compiti istituzionali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e della normativa in materia di riutilizzo dei dati e delle informazioni catastali”.

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Il Sistema di Interscambio è indicato per enti che, dispongono di sistemi informatici evoluti che sono in grado di integrare automaticamente i dati catastali all’interno dei propri sistemi.

Per consentire la fruizione dei dati catastali ai Comuni e alle Comunità Montane, l’ Agenzia del Territorio ha realizzato, in via transitoria, il Portale per i Comuni che consente l’accesso ai dati tramite una connessione internet, accessibile dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it e in particolare sul link http://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp .

All’attualità hanno aderito al Portale il 100% dei Comuni italiani.

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Decorrenza dei Servizi

I servizi di fornitura telematica dei dati catastali descritti nella Circolare n. 7/T 2006 sono stati attivati il 30 dicembre 2006.

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L’Agenzia ha provveduto al censimento ed all’accreditamento dell’utente sul sistema di autenticazione del “Portale per i Comuni”, definendone il profilo autorizzativo e fornendogli le credenziali personali (userID e password).

Regole economiche

I costi a carico di comuni, province e regioni per la fruizione telematica della base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione,

Modalità di adesione

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• Modalità di utilizzo e di conservazione della base dei dati catastali

L’uso, anche parziale, delle informazioni costituenti la base dei dati catastali è consentito esclusivamente in relazione agli scopi istituzionali degli Enti richiedenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché in materia di riutilizzazione dei dati e delle informazioni catastali. Le suddette informazioni devono essere conservate e custodite in conformità a quanto stabilito dagli artt. 51 e 71 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e nel rispetto delle regole di cui al “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”, pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

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Elenco degli Immobili oggetto di domande/richieste di ruralitàUIU per le quali sono state presentate domande o richieste di ruralità, accettate dall’ufficio e per le quali è stata registrata una annotazione all’immobile. L’elenco costituisce un instradamento alle funzioni per l’inserimento, da parte del Comune, di eventuali segnalazioni per l’immobile in elenco comprensive del parere sulla sua ruralità

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Elenco degli Immobili oggetto di richiesta di ruralità con docfa.

UIU per le quali è stato proposto dalla parte il classamento in categoria D/10 oppure è stata indicata la sussistenza del requisito di ruralità. L’elenco costituisce un instradamento alle funzioni

di inserimento, da parte del Comune, di eventuali segnalazioni per l’immobile in elenco comprensive del parere sulla sua ruralità; di visualizzazione dei documenti docfa relativi alla dichiarazione di ruralità delle unità immobiliari in elenco

Elenco dei file allegati alle segnalazioni. Questo link accede all’elenco delle unità immobiliari per le quali sono state inviate segnalazioni dal Comune e consente, qualora il comune non lo abbia più a disposizione, lo scarico dei singoli “file segnalazione” inviati.

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Servizio di Consultazione ANNCSU e Gestione ANNCSU

PREMESSE

A seguito della convenzione sottoscritta tra l’AdT e l’Istat in data 21 giugno 2010, è stato reso disponibile un nuovo servizio che consente ai Comuni di certificare lo stradario

L’attività di certificazione degli stradari ha effetto anche sugli indirizzi delle unità immobiliari Ai fini di mantenere gli archivi costantemente aggiornati la certificazione degli stradari non costituisce un’attività “una

tantum”, ma un processo nell’ambito del quale i Comuni devono inviare segnalazioni in occasione di ogni variazione anagrafica (es. nascita di nuove strade, soppressioni o trasformazioni di strade esistenti).

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Modello organizzativo dell’ANNCSU• l’ISTAT definisce regole, i criteri di aggiornamento e

di standardizzazione dei dati contenuti nell’archivio, nonché i livelli di qualità delle informazioni

• l’Agenzia delle Entrate gestisce l’archivio, tramite il sistema informativo della Fiscalità che ne garantisce la tenuta in sicurezza, l’accessibilità ai servizi e l‘assistenza all’utenza, secondo gli standard di qualità già adottati dall’Agenzia

• i Comuni provvedono al periodico aggiornamento dell’archivio sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento anagrafico (DPR 223/1989) e delle direttive tecniche emanate dall’ISTAT e nel rispetto delle regole di colloquio stabilite dall’Agenzia delle Entrate

COMUNE

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Servizi per i Comuni - Accatastamenti e Variazioni (L.80/2006)

Decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, art 34 quinquies, convertito con modificazioni nella legge 9 marzo 2006, n. 80

Competenze dei Comuni e degli Uffici Provinciali

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• Finalità: semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi.

• Novità: “l'istituzione di un modello unico digitale per l'ediliziamodello unico digitale per l'edilizia, da introdurre gradualmente, per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione da redigere in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio ai fini delle attività di censimento catastale.”

• In via transitoria, fino a quando non sarà operativo il modello unico per l'edilizia, l'Agenzia del territorio deve inviare ai comuni, per via telematica, le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006.

• I comuni, sulla base degli atti in loro possesso, verificata la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unita' immobiliare, devono segnalare eventuali incongruenze all’Agenzia del territorio, che provvede agli adempimenti di competenza.

• Come previsto dal comma 1 dell’art. 34 quinquies, “con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, … sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio, nonché le relative modalità di interscambio.”

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• Termini per la presentazione: il comma 2 dell’art. 34 quinquies modifica i termini per la presentazione delle denunce al catasto fabbricati, di cui agli artt. 17 e 28 del R.D.L. 652/1939, convertito nella L. n. 1249/1939. I nuovi termini per la presentazione delle denunce di variazione e di nuova costruzione delle unità immobiliari che in precedenza dovevano essere prodotte entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui gli edifici erano divenuti abitabili o utilizzabili per lo scopo previsto, sono ora stabiliti al trentesimo giorno successivo a quello dell’utilizzo, per le unità immobiliari nuove, ovvero al trentesimo giorno successivo a quello in cui sono state ultimate le modifiche, per quelle già censite.

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Decreto del Direttore dell’AdT del 6 dicembre 2006• Decreto del 6 dicembre 2006 del Direttore dell’Agenzia, art 1 - Finalità: : l’Agenzia

del territorio, fino a quando non sarà operativo il modello unico per l'edilizia, trasmette ai comuni per via telematica  o su supporto informatico le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006.

• art 2 - Modalità e termini per la trasmissione ai comuni delle dichiarazioni pervenute: • Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono a trasmettere ai comuni,

su supporto informatico, i file relativi alle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione di propria competenza, presentate dal 1° gennaio al 30 settembre 2006, con le modalità specificate nell'allegato tecnico (su CD).

• I file relativi alle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione, presentate a decorrere dal 1° ottobre 2006 e fino all'introduzione del modello unico digitale per l'edilizia, sono esposti sul “Portale per i Comuni”, entro la seconda decade del mese successivo a quello di presentazione degli atti stessi

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• I Comuni predispongono le segnalazioni dopo aver effettuato i controlli sulle informazioni pubblicate mensilmente dall’Agenzia delle Entrate sul Portale inerenti le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione.

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La segnalazione del Comune è costituita da: un file in formato XML contenente l’indicazione delle dichiarazioni di variazione o

di nuova costruzione controllate e gli esiti di tali controlli, eventuali documenti descrittivi delle unità immobiliari controllate, in formato DOC o

PDF, che descrivono le difformità rilevate.

Il protocollo Docfa può esser dichiarato:

coerente

Incoerente

Per la predisposizione di questi file i comuni possono utilizzare: applicazioni proprie il pacchetto CreaXML, anch’esso scaricabile dal sito dell’Agenzia

Si ricorda comunque che, i comuni devono comunicare le eventuali incoerenze riscontrate entro 90 giorni da quando il dato è reso disponibile sul Portale, così come previsto dal decreto del Direttore dell’Agenzia del territorio del 6 dicembre 2006.

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Flusso di verificaPROTOCOLLI INCOERENTI

INCOERENZA SULLA UIU

INCOERENZA SUL FABBRICATO

INDICAZIONI U.I.U. INCOERENTI

•CONSISTENZA•DESTINAZIONE•PLANIMETRIA

•CLASSAMENTO

ALLEGATI (DOC o PDF)

ALLEGATI (DOC o PDF)

Le U.I.U. non indicatesono ritenute COERENTI

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• Sportelli CatastaliDecentrati Autogestitied altri Rapporti di Collaborazione con gli Enti locali

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L'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, istituisce un sistema di interscambio informativo tra l’Amministrazione Finanziaria ed i Comuni

La legge 15 marzo 1997, n 59 e s.m. ha attribuito Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali per la riforma della P.A. Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, prevede per i Comuni la definizione di nuovi modelli organizzativi per l'erogazione dei servizi ai cittadini (servizi polivalenti o sportelli unificati)

il D.P.C.M. 14/06/2007 per il decentramento catastale;

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l’art. 19, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che sia garantita ai Comuni la consultazione delle banche

dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, e del catasto edilizio urbano;l’art. 6, commi 5-septies e seguenti, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con

modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha reintrodotto, a partire dal 1° ottobre 2012, i

tributi speciali catastali per la consultazione delle banche dati del Catasto, con la conseguenza che,

a decorrere da tale data, anche le consultazioni catastali rilasciate dalle postazioni comunali saranno

soggette al pagamento dei predetti tributi, che dovranno, pertanto, essere riscossi dagli stessi Enti

locali e riversati all’Erario;

D.P.C.M. 13 novembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2015, n. 8): Regole

tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e

validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei

documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-

ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto

legislativo n. 82 del 2005.

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TAPPE NELL’EVOLUZIONE DEGLI SPORTELLI

2000: apertura primi sportelli

2001-2: apertura 10 Poli Sperimentali tra cui Avezzano (AQ) e Sulmona (AQ)

2002: apertura dei primi 70 sportelli (personale A.d.T. e versamento giornaliero dei tributi speciali catastali) 2006: i nuovi sono autogestiti, con versamento trimestrale dei tributi speciali catastali

2007: visure gratuite e sportelli autogestiti

30/09/2012: chiusura dei quasi 1400 sportelli attivi

01/10/2012: reintroduzione dei tributi speciali catastali

Tra il 01/10/2012 ed il 31/12/2012 sono stati richiesti e riattivati sportelli in 136 Comuni

Oggi sono attivi 438 sportelli in 433 Comuni, con un bacino di utenza di 11.627.808

abitanti (04/03/15)

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01/12/2012: articolo 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, inserito dalla legge di

conversione 7 agosto 2012, n. 135, dal 1° dicembre 2012 l’Agenzia del Territorio è stata

incorporata nell’Agenzia delle Entrate, che esercita le funzioni e i compiti facenti capo

all’Ente incorporato

Gennaio 2015: migrazione su nuova piattaforma SISTER con implementazione nuovi

controlli automatizzati.

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Accesso alle Banche DatiPortale dei Comuni (Scarico massivo dati – Toponomastica)

Sportello catastale decentrato autogestito

P

D S

SISTER

Profilo «A» (Amministrazioni pubbliche esentate dal pagamento dei tributi ipotecari e catastali per specifica disposizione normativa )

Profilo «D» (convenzione gratuita e in esenzione: Comuni, Comunità montane, unioni di Comuni, altre forme associative di Comuni)

Profilo «B» (Qualsiasi soggetto pubblico o privato. Il profilo prevede il pagamento dei tributi ipotecari e catastali)

Profilo proprio del Segretario Comunale (presentazione di atti di aggiornamento per conto del Comune)

(ex profilo «C» )