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INTRODUZIONE ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE Avv. Lorenzo Pilon Milano, 3 maggio 2018 in collaborazione con

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INTRODUZIONE ALLA

RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Avv. Lorenzo Pilon

Milano, 3 maggio 2018

in collaborazione con

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Sommario

1. Principi generali e norme applicabili. Coordinamento normativo.

2. Enti di Terzo settore: caratteristiche.

3. Tipizzazione oggettiva.

3.1 Attività di interesse generale; attività diverse. Raccolta fondi.

3.2 Assenza di scopo di lucro.

3.3 Il patrimonio: sua destinazione e devoluzione in caso di scioglimento.

3.4 Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Iscrizione e trasmigrazione dai registri esistenti

3.5 Altri obblighi

4. Tipizzazione soggettiva. Le varie tipologie di Enti.

5. Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

6. Misure di promozione e sostegno.

7. Impresa sociale

7.1 Caratteri generali.

7.2 Eventi straordinari: trasformazione, fusione , scissione. Affitto d’azienda. Scioglimento volontario o perdita volontaria della qualifica.

7.3 Insolvenza e perdita della qualifica su disposizione dell’autorità.

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Indice

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Sommario

La Riforma del Terzo settore ( in attuazione della L. 6 giugno 2016) :

• D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 recante “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’art. 2, comma 2,lettera c) della L. 6 giugno 2016 n. 106”

• D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 recante il “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. b), della legge 6 giugno 2016n. 106”

• D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 111 recante “Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche anorma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno n. 106”;

• il D. Lgs. 6 marzo 2017 n. 40 recante “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6giugno 2016, n. 106”.

(Ad essi, per completezza del disegno tracciato con la legge delega, deve aggiungersi il D.P.R. 28 luglio 2017 recante “Approvazionedello statuto della Fondazione Italia Sociale”).

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1. Principi generali e norme applicabili. Coordinamento normativo.

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Sommario

Con La Riforma del Terzo settore il Legislatore ha inteso dare veste giuridica ad un fenomeno economicoe sociale esistente

Quale fenomeno?

Un’affermata ed organizzata modalità di azione volta al perseguimento di interessi generali

• senza esserne tenuti in forza di un preciso obbligo giuridico (come le istituzioni pubbliche – Primo settore)

• senza esserne spinti da un fine di arricchimento personale (come i soggetti speculativi – Secondo settore)

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1. Principi generali e norme applicabili. Coordinamento normativo.

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Sommario

Dal Censimento ISTAT delle istituzioni non profit al 31.12.2015:

➢ numero di istituzioni presenti Italia: 336.275 (+ 11,6% rispetto al 2011)

➢ fatturato complessivo: circa € 70 miliardi (quasi 5% PIL)

➢ Prestatori di attività coinvolti: 6.317.000

- volontari: 5.529.000 (+ 16,2% rispetto al 2011)

- dipendenti: 788.000 (+15,28% rispetto al 2011)

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1. Principi generali e norme applicabili. Coordinamento normativo.

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SommarioIl perimetro giuridico del Terzo settore indicato dalla Riforma:

«Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senzascopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principiodi sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzanoattività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o diproduzione e scambio di beni e servizi» (art. 1, co. 1, L. 6 giugno 2016 n. 106).

Già la legge delega così individua le caratteristiche essenziali dell’ente di Terzo settore:

a) ente privato

b) privo di scopo di lucro

c) che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

d) in attuazione del principio di sussidiarietà

e) promuovendo e realizzando attività di interesse generale

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1. Principi generali e norme applicabili. Coordinamento normativo.

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SommarioIl contenuto della delega (art. 1, co. 2. L. 6 giugno 2016 n. 106):

«a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia diassociazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciutecome persone giuridiche o non riconosciute»

- il Legislatore delegato non vi ha di fatto provveduto se non limitatamente agli enti di Terzosettore (normativa sull’acquisto della personalità giuridica e sull’iscrizione al Registro UnicoNazionale del terzo settore);

- Il Codice del Terzo settore non si sostituisce al titolo secondo del libro I° del Codice Civile, ma adesso si affianca;

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1. Principi generali e norme applicabili. Coordinamento normativo.

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SommarioIl contenuto della delega (art. 1, co. 2. L. 6 giugno 2016 n. 106):

«b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui alcomma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore»

Il Codice riordina diverse leggi aggrovigliate e tra loro non sufficientemente coordinate aventi ad oggetto specifiche categorie di enti:

• le organizzazioni di volontariato (L. n. 266/1991)

• le associazioni di promozione sociale (L. n. 383/2000)

• le organizzazioni operanti nella cooperazione internazionale (L. 125/2014)

• le attività diverse da quelle di religione e culto svolte dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (art. 16 lett. b) L. n. 222/1985

«c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale»

A ciò viene provveduto con il D. Lgs. N. 112/2017

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1. Principi generali e norme applicabili. Coordinamento normativo.

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SommarioCome si inserisce il CTS nella situazione normativa esistente, coordinandola ?

a) introducendo una precisa gerarchia delle fonti normative:a.1) per gli ETS (art. 3 del CTS)I. Legislazione speciale per singole tipologie di enti, ove esistente:

le norme del CTS si applicano «ove non derogate ed in quanto compatibili» II. Codice del Terzo Settore (CTS)III. Codice civile e disposizioni di attuazione:

le relative norme si applicano «per quanto non previsto» ed «in quanto compatibili»a.2) per l’impresa sociale (art. 1, co. 5, D. Lgs. n. 112/2017 e art. 40 CTS) I. D. Lgs. N. 112/2017II. CTSIII. Codice civile e disposizioni di attuazione «in mancanza e per gli aspetti non disciplinati»

b) abrogando le norme divenute contraddittorie o inutili(art. 102 CTS e art. 19 D. Lgs. n. 112/2017)

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1. Principi generali e norme applicabili. Coordinamento normativo.

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SommarioQuale è l’effetto della Riforma?

a) Agli ETS:✓ viene riconosciuto una particolare MERITEVOLEZZA sociale✓ da cui derivano una serie di misure di sostegno ed un regime di favore fiscale✓ a condizione che la loro struttura ed organizzazione sia conforme ai requisiti previsti dalla legge (= tipizzazione giuridica)

b) Gli ETS non si sovrappongono ad ogni altra modalità giuridica di perseguimento di interessi non lucrativi o comunque non commerciali

c) Resta la possibilità di continuare ad esistere ed operare:✓ per gli enti del Libro I° del Codice Civile anche senza assumere la qualifica di ETS✓ per le società commerciali che non perseguano fine di lucro soggettivo anche senza assumere la qualifica di impresa sociale.

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1. Principi generali e norme applicabili. Coordinamento normativo.

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SommarioA. La Riforma definisce in termini positivi e non più residuali il Terzo settore:

Conseguenze:

(i) non si possono più utilizzare le categorie socio economiche in base alle quali i settori individuabili sarebbero in realtàcinque:

• pubblico

• privato lucrativo

• privato mutualistico

• privato non lucrativo

• Privato non lucrativo di interesse sociale (enti di Terzo settore)

(ii) le categorie «ente non profit» (propria del mondo nord americano ed anglosassone) ed «economia sociale»(appartenente alla riflessione in sede Comunitaria) non sono più sinonimi.

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2. Enti di Terzo settore: caratteristiche.

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SommarioB. ETS quali strumenti a disposizione del cittadino per (art. 1 CTS):

• perseguire il bene comune

• elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale

• favorire la partecipazione, l’inclusione ed il pieno sviluppo della persona

• valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa

speciale MERITEVOLEZZA che giustifica uno speciale riconoscimento normativo

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SommarioB.1 Tipizzazione funzionale (art. 4 co. 1 CTS):

Perseguimento di finalità:

1) civiche

2) solidaristiche

3) di utilità sociale

MERITEVOLEZZA FUNZIONALE

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SommarioB. ETS devono avere una forma giuridica tipica (art. 4 CTS, CO. 1):

1) Organizzazioni di volontariato (ODV)2) Associazioni di promozione sociale (APS)3) Enti filantropici4) Imprese sociali (incluse le cooperative sociali)5) Reti associative6) Società di mutuo soccorso7) Associazioni, riconosciute e non riconosciute8) Fondazioni9) Altri enti di carattere privato diversi dalle società (= enti che accettano la struttura del CTS, ma senza assumere una

forma organizzativa tra quelle specifiche definite)

MERITEVOLEZZA SOGGETTIVA

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2. Enti di Terzo settore: caratteristiche.

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SommarioB. ETS devono agire (art. 4 CTS):

1)senza fine di lucro (declinato agli artt. 8, 9, 14, 16 del CTS e 3, 4, 12 e 13 del decretosull’IS)

2)mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale (declinato agli artt. 5,6 e 7 del CTS e all’art. 2 del decreto sull’IS)

3)in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o dimutualità o di produzione o scambio di beni o servizi

MERITEVOLEZZA OGGETTIVA

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Sommario

B. ETS devono (art. 4 CTS) essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (declinato agli artt. 11 e da 45 a 54 CTS) :

Riconoscimento formale della sussistenza dei requisiti di legge(funzionali, soggettivi ed oggettivi)

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2. Enti di Terzo settore: caratteristiche.

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SommarioAttività di interesse generale (art. 5 CTS)

«Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio [lameritevolezza riconosciuta all’ETS non consente deroghe all’applicazione della normativa specifica delle singole attivitàsvolte: n.d.r.], le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi,servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;b) interventi e prestazioni sanitarie;c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attivitàculturali di interesse sociale con finalità educativa;e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionaledelle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esuccessive modificazioni;g) formazione universitaria e post-universitaria;h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

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3. Tipizzazione oggettiva.3.1 Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi.

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SommarioAttività di interesse generale (art. 5 CTS)

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione ediffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successivemodificazioni;k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione delbullismo e al contrasto della povertà educativa;m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi dicertificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con unproduttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lungadurata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favoredel produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, inmodo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per ilcontrasto del lavoro infantile;p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, deldecreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno2016, n. 106;

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3. Tipizzazione oggettiva.3.1 Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi.

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SommarioAttività di interesse generale (art. 5 CTS)

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altraattività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successivemodificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma delpresente articolo;v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interessegenerale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cuiall'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

NB. L’elenco delle attività di interesse generale può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, suproposta del Ministro del Lavoro e selle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (Art. 5, comma 2CTS).

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3. Tipizzazione oggettiva.3.1 Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi.

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SommarioAttività diverse (art. 6 CTS)

Gli ETS possono esercitare attività diverse:

a) a condizione che:

• ciò sia consentito dall’atto costitutivo e dallo statuto

• si tratti di attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale

b) secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze

c) in base al criterio generale del rapporto tra «l’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite»impiegate nelle attività di interesse generale e quelle impiegate nelle attività diverse.

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3. Tipizzazione oggettiva.3.1 Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi.

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SommarioAttività di raccolta fondi (art. 7 CTS)

❑ Cos’è?• il complesso delle attività e delle iniziative finalizzate al finanziamento delle PROPRIE attività di interesse

generale• compresa la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva

❑ Come può essere svolta?– anche in forma organizzata e continuativa– anche mediante sollecitazione al pubblico– anche attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore– impiegando risorse proprie o di terzi (inclusi volontari e dipendenti)– nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza– in conformità con le linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali

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3. Tipizzazione oggettiva.3.1 Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi.

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SommarioPertanto gli ETS (art. 7 CTS)

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3. Tipizzazione oggettiva.3.1 Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi.

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SommarioL’ETS è vincolato a:

I° - destinare il proprio patrimonio esclusivamente alle finalità di Terzo settore (art. 8, co. 1)

II° - non distribuire utili e avanzi di gestione, fondi e riserve

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3 Tipizzazione oggettiva3.2 Assenza di scopo di lucro

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SommarioA. Obbligo di destinazione (art. 8, co. 1):

▪ di patrimonio, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominati

▪ all’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

B. Obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento od estinzione dell’Ente,previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art.9):

I. secondo la destinazione stabilità da eventuale normativa particolare (es. art. 12 decretosull’I.S.)

II. in mancanza di previsione di legge speciale, ad altro ETS individuato dallo statuto odall’organo sociale a ciò eventualmente legittimato

III. in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

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3. Tipizzazione oggettiva.3.3 Il Patrimonio

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SommarioL’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore costituisce condizione per

assumere la qualifica di ETS (art. 11)

✓ gestito su base regionale da Uffici Regionali (o Provinciali per TN e BZ) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 45)

✓ distinto in 7 sezioni secondo la forma giuridica di ciascun ente (art. 46)

✓ gli atti e le informazioni da pubblicare sono prescritti in via obbligatoria (art. 48)

✓ Competenze attribuite agli Uffici Regionali (o Provinciali per TN e BZ):

1. Istruire e decidere sulle istanze di iscrizione (art. 47, co. 2 e 3)

2. Diffidare gli enti che non abbiano provveduto al deposito delle informazioni obbligatorie (art. 48, co. 4)

3. Accertare l’esistenza di eventuali cause di estinzione o scioglimento dell’ente (art. 49)

4. Provvedere sulle istanze di migrazione dall’una all’altra sezione (art. 50, co. 3)

5. Provvedere alla revisione triennale del Registro

✓ L’iscrizione degli atti e delle informazioni nel Registro ha l’effetto di renderli opponibili ai terzi (art. 52)

✓ Gli enti già iscritti nei registri speciali delle ODV e delle APS trasmigrano automaticamente nel Registro Unico, MA su richiesta degli ufficiRegionali devono integrare le informazioni eventualmente carenti (art. 54)

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3. Tipizzazione oggettiva.3.4 Registro Unico Nazionale del Terzo settore

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SommarioL’ETS è inoltre obbligato a:

✓ inserire nella propria denominazione sociale l’acronimo ETS (art. 12)✓ redigere annualmente il bilancio di esercizio: stato patrimoniale, rendiconto finanziario (gestionale?: cfr. bozza decreto correttivo)

e relazione di missione (art. 13)✓ per gli enti che operino esclusivamente o principalmente in forma di impresa, tenere le scritture contabili di cui all’art. 2214 C.C.

(art. 13, co. 4)✓ tenere (i) il libro degli associati o aderenti; (ii) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e (iii) il libro delle

adunanze e delle deliberazione dell’organo di amministrazione, di quello di controllo e di eventuali altri organi sociali (art. 15)✓ remunerare i lavoratori in misura non inferiore a quanto previsto dal CCNL applicabile, conservando un rapporto massimo di 1 a 8

tra la retribuzione annua lorda più bassa e quella più alta (art.16)✓ per gli enti con entrate complessive superiori ad € 1.000.000, depositare e pubblicare il bilancio sociale (art. 14, co. 1)✓ per gli enti con entrate superiori ad € 100.000 (non inferiori a € 220,000?: cfr. bozza decreto correttivo), pubblicare eventuali

emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e agli associati (art. 14,co. 2)

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3. Tipizzazione oggettiva.3.5 Altri obblighi

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SommarioA. Associazioni (riconosciute e non riconosciute) e Fondazioni.1) Contenuto obbligatorio dell’atto costitutivo (art. 21, co. 1):

• l’assenza di fine di lucro• l’indicazione specifica delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;• l’attività di interesse generale che si propone di svolgere;• le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo

2) Patrimonio minimo, quale condizione per l’acquisto della personalità giuridica (mediante l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale delTerzo Settore) (art. 22, co. 1 - 4):• € 15.000,00 per le associazioni• € 30.000,00 per le fondazioni

3) Hanno l’obbligo di ricostituzione del patrimonio minimo se esso è diminuito di oltre un terzo, salvo trasformazione, fusione o scioglimento(art. 22, co. 5)

4) Nelle associazioni dotate di personalità giuridica e nelle fondazioni per le obbligazioni risponde solo l’ente con il suo patrimonio (art. 22,co. 7)

5) Obbligatorietà dell’organo di controllo:• sempre per le fondazioni (art. 30, co. 1)• per le associazioni, se per due esercizi successivi abbiano superato almeno due dei seguenti limiti (art. 30, c. 2):• € 110.000 di attivo patrimoniale• € 220.000 di entrate complessive• 5 dipendenti medi occupati

6) Obbligatorietà del revisore legale dei conti: se per due esercizi successivi l’ente abbia superato almeno due dei seguenti limiti (art. 31):• € 1.100.000 di attivo patrimoniale• € 2.200.000 di entrate complessive• 12 dipendenti medi occupati

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4. Tipizzazione soggettiva.Previsioni specifiche per le varie tipologie di enti

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SommarioB. Organizzazioni di volontariato (ODV)

1) forma giuridica obbligatoria (art. 32, co. 1):- associazione riconosciuta o non riconosciuta- composta da almeno 7 persone fisiche o tre ODV

2) modalità operativa obbligatoria:- avvalersi «in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati» (art. 32, co. 1)- possono utilizzare dipendenti o collaboratori retribuiti (art. 33, co. 1)(i) nei limiti strettamente necessari al regolare funzionamento o per qualificare o specializzare l’attività svolta e(ii) in misura non superiore al 50% dei volontari

3) la denominazione sociale deve contenere l’indicazione «organizzazione di volontariato» o l’acronico «ODV» (art.32, co. 1)

4) le fonti di entrata:- esclusivamente rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività svolta (art. 33, co. 3);- proventi derivanti da attività di raccolta fondi, quote associative e contributi pubblici e privati (art. 33, co. 2)

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4. Tipizzazione soggettiva.Previsioni specifiche per le varie tipologie di enti

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SommarioC. Associazioni di promozione sociale (APS)

1) forma giuridica obbligatoria (art. 35, co. 1):- associazione riconosciuta o non riconosciuta- composta da almeno 7 persone fisiche o tre APS

2) modalità operativa obbligatoria:- svolgere attività di interesse generale a favore dei propri associati, loro famigliari o terzi- avvalersi «in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati» (art. 35, co. 1)- possono utilizzare dipendenti o collaboratori retribuiti (anche se propri associati)(art.

36):(i) nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività(ii) in misura non superiore al 50% dei volontari o al 5% degli associati

3) la denominazione sociale deve contenere l’indicazione «associazione di promozione sociale» o l’acronico «APS» (art. 35, co. 5)

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4. Tipizzazione soggettiva.Previsioni specifiche per le varie tipologie di enti

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SommarioD. Enti filantropici

1) forma giuridica obbligatoria (art. 37, co. 1):- associazione riconosciuta- fondazione

2) contenuto obbligatorio dell’atto costitutivo:- oggetto: «erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie svantaggiate o di

attività di interesse generale» (art. 37, co. 1)- principi cui attenersi in materia di gestione del patrimonio, raccolta di fondi ed erogazioni (art. 38, co. 2)

3) la denominazione sociale deve contenere «ente filantropico» (art. 37, co. 2)

4) le fonti di entrata (art. 38, co. 1):- contributi pubblici e privati- donazioni e lasciti testamentari- rendite patrimoniali- attività di raccolta fondi

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4. Tipizzazione soggettiva.Previsioni specifiche per le varie tipologie di enti

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SommarioE. Imprese sociali (art. 40)

regolate dal D. Lgs. 112/2017 (le cooperative sociali dalla L. n. 381/1991)

F. Reti associative (art. 41)

forma giuridica obbligatoria:- associazione, riconosciuta o non- che associno, anche indirettamente, almeno 100 ETS o 20 fondazioni di TS presenti in almeno 5

regioni o provincie autonome

G. Società di mutuo soccorso

Regolate dalla L. n. 3818 /1886

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4. Tipizzazione soggettiva.Previsioni specifiche per le varie tipologie di enti

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SommarioIl CTS indica due distinte modalità di relazione qualificata con le pubbliche amministrazioni, inattuazione del principio di sussidiarietà:

A. Coinvolgimento degli ETS :

✓ in forme di co-programmazione volte ad individuare (art. 55, co. 2):

▪ i bisogni da soddisfare

▪ gli interventi a tal fine necessari

▪ le modalità di realizzazione

▪ le risorse disponibili

✓ in forme di co-progettazione dei progetti di servizio o di intervento definiti in sede diprogrammazione (art. 55, co. 3):

✓ in forme di accreditamento funzionali alla realizzazione di tali progetti (art. 55, co. 4)

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5. Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

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SommarioB. Convenzionamento con ODV ed APS

✓ Oggetto: svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale dietro rimborso delle sole speseeffettivamente sostenute e documentate (art. 56, co. 1 e 2)

✓ Condizione: «se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato» (art. 56, co. 1)

✓ Affidamento (art. 56, co. 3):

▪ mediante procedure comparative riservate ad ODV e APS

▪ che accertino una comprovata idoneità organizzativa e professionale

▪ nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità ditrattamento

✓ Contenuto obbligatorio della convenzione (art. 56, co. 4)

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5. Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

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Sommario

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6. Misure di promozione e sostegno.A. Misure di supporto reale agli ETS

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Sommario

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6. Misure di promozione e sostegno.

B. Misure di supporto economico agli ETS

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Sommario

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6. Misure di promozione e sostegno.

C. Misure di supporto finanziario agli ETS

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SommarioA. NOZIONE (art. 1)

• ogni tipo di ente, comprese le società commerciali

• che esercita in via stabile e principale un’attività d’impresa

• di interesse generale (declinata all’art. 2)

• per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

• senza scopo di lucro (declinata all’art. 3)

• con modalità di gestione responsabili e trasparenti

• coinvolgendo i propri stakeholders (declinata all’art. 11)

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7.1 Impresa SocialeCaratteri generali

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SommarioAttività di interesse generale (art. 2)

I° - In base allo specifico oggetto dell’attività d’impresa, se PRINCIPALE (art. 2, co. 1):a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, edinterventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;b) interventi e prestazioni sanitarie;c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché leattività culturali di interesse sociale con finalità educativa;e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionaledelle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esuccessive modificazioni;g) formazione universitaria e post-universitaria;h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozionee diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successivemodificazioni;

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7.1 Impresa SocialeAttività d’impresa di interesse generale.

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SommarioAttività di interesse generale (art. 2)

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, allaprevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta percento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchidi certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale conun produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo dilunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure disviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionalied internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonchédi impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altraattività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

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7.1 Impresa SocialeAttività d’impresa di interesse generale.

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Sommario

Attività di interesse generale (art. 2)

Criterio di verifica della principalità:

I ricavi derivanti dall’attività di interesse generaledevono essere superiori al 70% dei ricavi complessivi

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7.1 Impresa SocialeAttività d’impresa di interesse generale.

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SommarioAttività di interesse generale (art. 2)

II° - Indipendentemente dallo specifico oggetto dell’attività d’impresa (art. 2, co. 4) se occupa, inmisura non inferiore al 30% dei lavoratori complessivi:

a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezioneinternazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successivemodificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quartocomma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà taleda non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

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7.1 Impresa SocialeAttività d’impresa di interesse generale.

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SommarioL’impresa sociale è obbligata a:

I° - destinare eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio (art. 3,co. 1)

II° - non distribuire utili e avanzi di gestione, fondi e riserve

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7.1 Impresa SocialeAssenza di scopo di lucro.

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SommarioL’Impresa sociale è inoltre obbligata a:

✓contenuto obbligatorio degli atti costitutivi (art. 5)✓inserire nella denominazione sociale l’indicazione «impresa sociale» (art. 6)✓redigere e depositare al registro delle imprese il bilancio di esercizio (art. 9 co.

1)✓tenere il libro giornale ed il libro degli inventari (art. 9, co. 1)✓depositare al registro delle imprese e pubblicare sul proprio sito il bilancio

sociale (art. 9, co. 2)✓nominare uno o più sindaci iscritti al registro dei revisori dei conti (art. 10)✓remunerare i lavoratori in misura non inferiore a quanto previsto dal CCNL

applicabile, conservando un rapporto massimo di 1 a 8 tra la retribuzione annualorda più bassa e quella più alta (art.13)

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7.1 Impresa SocialeAltri obblighi.

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SommarioL’Impresa sociale è inoltre obbligata a:

✓ prevedere «adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggettidirettamente interessati alle loro attività» (art. 11. co. 1))

✓ attraverso un meccanismo di consultazione e partecipazione in grado di influenza le decisionidell’impresa su condizioni di lavoro e qualità dei beni e dei servizi (art. 11, co. 2)

✓ in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (art.11, co. 3)

✓ fissando statutariamente (art. 11, co. 4):a) casi e modalità di partecipazione di lavoratori ed utenti all’assemblea di soci o associati

b) la nomina di almeno un componente dell’organo amministrativo e di quello di controllo, da parte dei lavoratori edeventualmente degli utenti, se superino almeno due dei seguenti limiti:- € 2.200.000 di attivo patrimoniale

- € 4.400.000 di ricavi da vendite e prestazioni;

- 25 dipendenti medi occupati

✓ con obbligo di darne conto nel bilancio sociale (art. 11, co. 3)

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7.1 Impresa SocialeCoinvolgimento degli stakeholders

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Sommario

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7.2 Impresa SocialeTrasformazione, fusione, scissione. Cessione d’azienda (art. 12, co. 1-4).

Scioglimento volontario o perdita volontaria della qualifica (art. 12, co. 5)

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Sommario

In caso di(i) scioglimento volontario dell’ente(ii) perdita volontaria della qualifica di impresa sociale

Il patrimonio residuo (dedotto, se l’IS è costituita in forma di società commerciale,il capitale effettivamente versato dai soci eventualmente rivalutato oaumentato ed i dividendi deliberati e non distribuiti)

è devoluto, secondo le disposizioni statutarie, alternativamente:a) ad altri ETS costituiti ed operanti da almeno tre annib) ai fondi per la promozione e sviluppo delle imprese sociali (di cui all’art.16)

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7.3 Impresa socialeTrasformazione, fusione, scissione. Cessione d’azienda (art. 12, co. 1-4).

Scioglimento volontario o perdita volontaria della qualifica (art. 12, co. 5)

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Sommario

A. In caso di insolvenza l’impresa sociale è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa

▪ procedura concorsuale

(i) applicabile solo alle categorie di imprese espressamente previste dalla legge,

(ii) di norma in considerazione del particolare interesse pubblico ad una operatività regolare e correttamente finalizzata ditali attività d’impresa

(iii) avente funzione liquidatoria ed effetti estintivi dell’impresa

▪ disposta su decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali

▪ regolata dalle specifiche norme inserite nella Legge Fallimentare

▪ il patrimonio residuo è devoluto al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali (art. 16) o, in mancanza, alla FondazioneItalia Sociale

▪ l’impresa sociale viene cancellata dall’opposita sezione del registro delle imprese

B. La perdita della qualifica di impresa sociale su disposizione dell’autorità di vigilanza

▪ disposta dal Ministro del Lavoro a seguito di attività ispettiva

▪ che abbia accertato irregolarità non sanabili o non sanate

▪ il patrimonio residuo è devoluto al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali (art. 16) o, in mancanza, alla FondazioneItalia Sociale

▪ l’impresa sociale viene cancellata dall’opposita sezione del registro delle imprese

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7.3 Impresa socialeInsolvenza e perdita della qualifica su ordine dell’autorità