Interrogazione sul bando SPRAR 09/06/2014

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All'attenzione del Presidente del Consiglio Comunale Daniele OGNIBENE Assessore agli affari sociali Alessandra MODIO P.C. Ufficio Affari Generali OGGETTO: INTERROGAZIONE URGENTE PER IL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE RIGUARDO BANDO SELEZIONE ENTE ATTUATORE PROGETTO SPRAR Vista la comunicazione del Segretario Generale Prot. 14419 del 5/6/2014 contenente la cronistoria della vicenda SPRAR e le considerazioni sull'operato Vista la Richiesta di variazione al Ministero degli Interni prot 11785 e la risposta della Casa della Solidarietà e del Ministero stesso Visto l'avviso pubblico di selezione per l'individuazione dell'Ente Attuatore Si chiedono chiarimenti in merito alle seguenti perplessità A) Il punto 1 del bando cita:"Non trattandosi di attività con fini di lucro, non è prevista la presentazione dell’offerta economica, ma la rimodulazione del piano dei costi". Tale affermazione non è comprensibile in quanto se pure gli enti partecipanti sono cooperative o associazioni no profit, comeaffermato dalla Corte di giustizia Europea , "l'assenza dei fini di lucro non esclude che le associazioni (o coperative) esercitino una attività economica e costituiscano imprese ai sensi delle disposizioni del trattaro relative alla concorrenza", tale progetto inoltre, utilizza risorse pubbliche per circa 2 milioni di euro, e come da questo Ente più volte ricordato si è deciso di ricorrere in extremis ad una novazione soggettiva proprio per rispettare le indicazioni della deliberazione 25 dell'8/3/2012 dell'AVCP che, ricordiamo, richiede di rispettare i principi di pubblicità e trasparenza e di libera concorrenza, e che aggiunge: "In tale ambito le procedure ristrette permettono di valutare e valorizzare diversi elementi di qualità che il comune intende ottenere dal servizio appaltato utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa." Non riusciamo a rilevare come questo parametro fondamentale sia stato rispettato in un bando a prezzo bloccato e a questo punto quali siano stati i criteri di "imposizione" del prezzo. Perchè non si è preparato un bando che avesse in se i criteri del vantaggio economico? B) Il Manuale delle linee guida SPRAR a pagina 10 obbliga l'Ente a " stipulare una convenzione con l'eventuale ente attuatore entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del Ministero dell'Interno dell'ammissione al contributo" . L’atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona in attuazione della L.328/2000 (D.P.C.M. 30 marzo 2001) specifica meglio il ruolo del

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Interrogazione sul bando relativo alla novazione soggetiva dell'ente attuatore per il progetto SPRAR

Transcript of Interrogazione sul bando SPRAR 09/06/2014

All'attenzione del Presidente del Consiglio ComunaleDaniele OGNIBENE

Assessore agli affari socialiAlessandra MODIO

P.C. Ufficio Affari Generali

OGGETTO: INTERROGAZIONE URGENTE PER IL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE RIGUARDO BANDO SELEZIONE ENTE ATTUATORE PROGETTO SPRAR

Vista la comunicazione del Segretario Generale Prot. 14419 del 5/6/2014 contenente la cronistoria della vicenda SPRAR e le considerazioni sull'operato

Vista la Richiesta di variazione al Ministero degli Interni prot 11785 e la risposta della Casadella Solidarietà e del Ministero stesso

Visto l'avviso pubblico di selezione per l'individuazione dell'Ente Attuatore

Si chiedono chiarimenti in merito alle seguenti perplessità

A) Il punto 1 del bando cita:"Non trattandosi di attività con fini di lucro, non è prevista la presentazione dell’offerta economica, ma la rimodulazione del piano dei costi".Tale affermazione non è comprensibile in quanto se pure gli enti partecipanti sono cooperative o associazioni no profit, comeaffermato dalla Corte di giustizia Europea , "l'assenza dei fini di lucro non esclude che le associazioni (o coperative) esercitino una attività economica e costituiscano imprese ai sensi delle disposizioni del trattaro relative alla concorrenza", tale progetto inoltre, utilizza risorse pubbliche per circa 2 milioni di euro, e come da questo Ente più volte ricordato si è deciso di ricorrere in extremis ad una novazione soggettiva proprio per rispettare le indicazioni della deliberazione 25 dell'8/3/2012 dell'AVCP che, ricordiamo, richiede di rispettare i principi di pubblicità e trasparenza e di libera concorrenza, e che aggiunge: "In tale ambito le procedure ristrette permettono di valutare e valorizzare diversi elementi di qualità che il comune intende ottenere dal servizio appaltato utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa."Non riusciamo a rilevare come questo parametro fondamentale sia stato rispettato in un bando a prezzo bloccato e a questo punto quali siano stati i criteri di "imposizione" del prezzo.Perchè non si è preparato un bando che avesse in se i criteri del vantaggio economico?

B) Il Manuale delle linee guida SPRAR a pagina 10 obbliga l'Ente a "stipulare una convenzione con l'eventuale ente attuatore entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del Ministero dell'Interno dell'ammissione al contributo".L’atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona in attuazione della L.328/2000 (D.P.C.M. 30 marzo 2001) specifica meglio il ruolo del

volontariato nel sistema dei servizi socio- assistenziali. Infatti l’art. 3 recita “Le regioni e i comuni valorizzano l’apporto del volontariato .... Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione…”.Gli affidamenti di attività o servizi mediante convenzione sono di competenza del ConsiglioComunale come cita l'art 42 comma e, del DLGS 267/2000.Chiediamo il perchè da questa vicenda sia stato escluso dapprincipio e continua ad essere escluso il consiglio comunale che è l'organo di indirizzo politico della città eletto daisuoi cittadini.

C) Nell'autorizzazione del Ministero al cambio affidamento e gestione, il ministero fa specificatamente riferimento al cambio della struttura, mentre nella richiesta di variazione che l'ente trasmette al ministero il 13 maggio 2014 non ve ne è menzione, piuttosto gli si comunica che "è imminente l'avvio della struttura...".Noi tutti siamo al corrente che la struttura dei Colli dell'Acero era stata scartata perchè nonidonea e sappiamo che alla data dell'8 maggio nemmeno la seconda struttura scelta lo erain quanto priva di alcuni requisiti urbanistici non indifferenti, ma che il Ministero non ne era al corrente in quanto La Casa della Solidarietà lo scrive in una email indirizzata a tale ente.

Perchè, e come fa il Ministero di sua iniziativa a suggerire il cambio di sede.

E come è stata selezionata la sede "alternativa" al momento inadeguata in una valutazione di tipo "economicamente più vantaggiosa"?

Perchè non si è fatto un bando, come alcuni comuni hanno fatto per selezionare l'immobile o gli immobili allargando anche qui il concetto di economicità ed equità?

D) I criteri di valutazione del bando sembrano molto sbilanciati verso l'esperienza negli anni del soggetto attuatore e nella quantità di personale assistito (come se le persone fossero dei numeri) .Tale paletto elimina di fatto dalla possibilità di partecipare le realtà minori mentre il bando del Ministero sembra essere molto meno limitativo in tal senso.Inoltre, il blocco delle "figure professionali" unito ai blocchi delle voci economiche "spese generali di assistenza" e dei "servizi per tutela" di fatto impongono dei paletti che potrebbero "privilegiare" determinate strutture partecipanti al bando.

Si chiede il perchè non si siano rispettati i normali criteri dettati dalle linee guida del bandoministeriale.

Gruppo Comunale Movimento 5 StelleVelletri, 09/06/2014 Cons. Trenta Paolo