Internet marketing e gli aspetti giuridici della pubblicità online

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    Internet marketing

    Aspetti giuridici della pubblicit edelle pratiche commerciali online

    Studio LegaleAvv. Stefano Bendandi

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    Sommario

    Quadro normativo nazionale e comunitario...............................................3

    Il concetto di pubblicit e la problematica della legge applicabile..........4

    Liceit e riconoscibilit della pubblicit e tutela dei professionisti........5

    La pubblicit ingannevole............................................................................5

    La pubblicit comparativa............................................................................6

    Le pratiche commerciali sleali ....................................................................7

    Le azioni ingannevoli....................................................................................7

    Le omissioni ingannevoli.............................................................................8

    Le pratiche commerciali aggressive...........................................................8

    La tutela pubblicistica..................................................................................9

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    Aspetti giuridici del marketing e della pubblicit su Internet

    La rete Internet si ormai definitiva-mente affermata come strumento es-senziale per il commercio a livello glo-bale e come straordinario mezzo di dif-

    fusione delle comunicazioni commercia-li e pubblicitarie.

    Le pi recenti ricerche1 mostrano uncontinuo trend di sviluppo del fenomenopubblicitario online, tanto che nel 2008si attende una crescita del 40% rispettoallo scorso anno, con un giro di affaridestinato a toccare in Italia la cifra re-cord di 1 miliardo di euro.

    In particolare si prevede che il 7%dell'intero budget pubblicitario sia desti-nato ad essere investito in rete, mentrenel 2010 tale quota sar attesa nell'or-dine del 10%.

    Rispetto a quella tradizionale, la pub-blicit online offre degli innegabili van-taggi, soprattutto in termini di flessibilite dinamicit.

    Essa sfrutta alcuni fattori insiti nellecaratteristiche del mezzo utilizzato checontribuiscono al suo successo, cataliz-

    zando l'attenzione degli investitori:1. la natura aperta della reteche prescinde da qualsiasi con-cetto di confine geografico

    2. la misurabilit, intesa come lapossibilit di valutare il gradi-mento del pubblico verso i singolimessaggi e di tracciarne il per-corso

    3. le potenzialit tecnologichedel mezzo che consentono dicollegare il momento della comu-nicazione a quello dell'eventualeacquisto del prodotto attraversouna relazione di quasi immedia-tezza

    4. l'affermarsi del web 2.0 chesta rivoluzionando i modelli dibusiness in rete garantendo nellostesso tempo agli utenti la possi-

    1 Boom della pubblicit online un miliardo dieuro nel 2008

    bilit di diventare parte attiva diun processo di continua ricerca eselezione delle informazioni, piut-tosto che subire passivamente

    queste ultimeDinanzi alle prospettive del mercato

    dell'advertising online non bisogna perdimenticare le esigenze di tutela degliutenti, in particolare se consumatori, neiconfronti di possibili abusi e scorrettez-ze e, parallelamente, quelle di certezzae chiarezza normativa delle aziende di-sposte ad investire nel settore.

    Questo contributo dedicato all'ana-lisi dei principali aspetti giuridici relativial fenomeno pubblicitario online, in par-ticolare per ci che riguarda i requisiti diliceit e correttezza richiesti dalla legge,anche con riferimento alle pratichecommerciali, ed i rimedi attraverso iquali si realizzano le forme di tutelapubblicistica.

    QUADRONORMATIVONAZIONALEECOMUNITARIO

    Allo stato attuale, dopo gli ultimi in-terventi legislativi del 2007, la pubblici-t, compresa quella ingannevole ecomparativa e sotto forma di pratichecommerciali sleali, risulta regolamenta-ta dalle seguenti fonti:

    1. decreto legislativo 2 agosto2007, n. 145: attuazione dell'arti-colo 14 della direttiva

    2005/29/CE sulla pubblicit in-gannevole e comparativa

    2. decreto legislativo 2 agosto2007, n. 146: attuazione della di-rettiva 2005/29/CE sulle pratichecommerciali sleali tra imprese econsumatori nel mercato interno

    3. decreto legislativo 206/2005(Codice del consumo): articoli da18 a 27 cos come modificati dalD.Lgs. 146/2007

    Pag. 3

    http://www.repubblica.it/2007/11/sezioni/scienza_e_tecnologia/pubblicita-online/miliardo/miliardo.htmlhttp://www.repubblica.it/2007/11/sezioni/scienza_e_tecnologia/pubblicita-online/miliardo/miliardo.htmlhttp://www.repubblica.it/2007/11/sezioni/scienza_e_tecnologia/pubblicita-online/miliardo/miliardo.htmlhttp://www.repubblica.it/2007/11/sezioni/scienza_e_tecnologia/pubblicita-online/miliardo/miliardo.htmlhttp://www.repubblica.it/2007/11/sezioni/scienza_e_tecnologia/pubblicita-online/miliardo/miliardo.html
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    Aspetti giuridici del marketing e della pubblicit su Internet

    4. legge 10 ottobre 1990, n. 287istitutiva dell'Autorit garante del-la concorrenza e del mercato

    5. delibere AGCM del 15 novem-

    bre 2007, n. 17589/17590: rego-lamenti sulle procedure istruttoriein materia di pratiche commer-ciali scorrette e di pubblicit in-gannevole e comparativa illecita(Gazzetta Ufficiale del 5 dicem-bre 2007, n. 283)

    A livello comunitario invece il quadronormativo generale si compone delleseguenti direttive:

    1. 2006/114/CE concernente lapubblicit ingannevole e compa-rativa

    2. 2005/29/CE sulle pratichecommerciali sleali tra imprese econsumatori nel mercato interno

    3. 1997/55/CE sulla pubblicitcomparativa

    E' opportuno sottolineare che la pre-cedente direttiva 84/450/CE sulla pub-blicit ingannevole, cos come modifica-

    ta dalla direttiva 2005/29/CE, statasuccessivamente abrogata dalla diretti-va 2006/114/CE che ha riunito, perci,in un unico atto tutte le modifiche suc-cedutesi nel tempo.

    ILCONCETTODIPUBBLICITELAPROBLEMATICADELLALEGGEAPPLICABILE

    Partendo dalla definizione originariacontenuta nel d.lgs. 74/92, ed ora inte-gralmente riproposta nell'articolo 2,comma 1, lett. a) del d.lgs. 145/2007, sipu evincere che il concetto di pubblici-t molto ampio2 e, soprattutto, di-sgiunto dal mezzo attraverso il qualeessa viene diffusa, essendo rilevantesoltanto il collegamento funzionale con

    2 Tale da ricomprendere sia il packaging, cio laconfezione dei prodotti, sia il merchandising cio le

    azioni promozionali effettuate nei punti vendita delprodotto

    l'esercizio di una attivit imprenditoriale,commerciale, artigianale o professiona-le e lo scopo perseguito, vale a dire lapromozione:

    1. della vendita di beni mobili odimmobili

    2. della costituzione o del trasfe-rimento di diritti sugli stessi beni

    3. della prestazione di opere oservizi

    Ci consente di risolvere positiva-mente una prima questione legata allapossibilit di attribuire natura pubblicita-ria anche alle comunicazioni promozio-

    nali diffuse attraverso Internet che ri-mangono, pertanto, assoggettate alladisciplina citata, purch soddisfino i re-quisiti previsti ed a condizione che, nel-le fasi della loro predisposizione e diffu-sione, risultino coinvolti operatori italia-ni.

    Vista per la natura globale dellarete non si pu escludere che, al di fuo-ri di questi casi, nel circuito pubblicitariodestinato al mercato italiano vengano

    coinvolti anche operatori stranieri, po-nendosi con ci il problema di verificarequale sia la legge applicabile a questotipo di rapporti, considerate le inevitabilidifferenze che possono sussistere tra levarie legislazioni nazionali, nonostantetutti i tentativi di armonizzazione com-piuti a livello europeo3.

    Da questo punto di vista la soluzionenaturale sarebbe quella di richiamare imeccanismi del diritto privato interna-

    zionale (Convenzione di Roma del1980), lasciando alle parti i limiti e glioneri relativi alla scelta della legge dacui si intende far regolare un determina-to rapporto.

    Tuttavia proprio l'assenza di unatale scelta quella che ingenera le princi-pali difficolt poich il richiamo al crite-rio suppletivo della legge dello statocon il quale il contratto presenta il colle-

    3 L. Furlanetto, La pubblicit online e le pratichecommerciali

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    http://www.altalex.com/index.php?idnot=36275http://www.altalex.com/index.php?idnot=36275http://www.altalex.com/index.php?idnot=36275http://www.altalex.com/index.php?idnot=36275http://www.altalex.com/index.php?idnot=36275http://www.altalex.com/index.php?idnot=36275
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    Aspetti giuridici del marketing e della pubblicit su Internet

    gamento pi stretto e, quindi, della leg-ge della parte che deve fornire la pre-stazione caratteristica, implica la neces-sit di identificare quale sia il luogo in

    cui tale prestazione debba essere ela-borata od eseguita, cosa non agevo-le viste le caratteristiche del mezzo uti-lizzato.

    LICEITERICONOSCIBILITDELLAPUBBLICITETUTELADEIPROFESSIONISTI

    Il d.lgs. 145/2007, attuando l'articolo14 della direttiva 2005/29/CE, detta ledisposizioni per la tutela dei professio-nisti dalla pubblicit ingannevole e dallesue conseguenze sleali e stabilisce lecondizioni di liceit della pubblicit com-parativa (art. 1, comma 1).

    L'ambito di operativit della tutela circoscritto ai soli operatori economiciprofessionali che, in virt della definizio-ne contenuta nell'art. 2, comma 1, lett.c), possono individuarsi nelle personefisiche o giuridiche che agiscono nel-l'ambito della loro attivit commerciale,industriale, artigianale o professionaleed in coloro che agiscono in nome eper conto di un professionista (agenti orappresentanti).

    Concordemente4 si ritiene che la tu-tela si estenda anche a quelle entitche, pur non essendo persone fisiche ogiuridiche, siano comunque dedite all'e-sercizio di una attivit di impresa (ad

    es. le societ di persone).L'art. 1, comma 2, ribadisce il con-

    cetto secondo cui la pubblicit deve es-sere palese, veritiera e corretta: sul pri-mo requisito insiste poi la disposizionedell'articolo 5, intitolato alla trasparen-za, intesa come la condizione per cui lanatura pubblicitaria di un messaggiodeve essere resa chiaramente ricono-scibile attraverso l'uso di modalit di

    4 G. Visconti, La disciplina della pubblicit ingannevole e diquella comparativa: il decreto legislativo n. 145 del 2007

    presentazione appropriate.

    In alcuni casi il principio della ricono-scibilit pu suscitare dei dubbi sulla li-ceit formale dei messaggi pubblicitari

    online, a causa delle particolari modali-t con le quali essi sono a volte diffusi.

    Si pensi, a tale proposito, ai cd. ban-ner, oggetti grafici di dimensioni variabi-li spesso inseriti nelle pagine web confinalit di promozione di prodotti o servi-zi: non raro imbattersi in elementi diquesto tipo che non risultano eviden-ziati come tali, ponendo dei problemisoprattutto quando le loro caratteristi-che sono tali da generare confusionecon il contesto nel quale risultano pre-senti.

    Considerazioni analoghe possonopoi essere formulate anche con riferi-mento ad altre modalit di comunicazio-ne pubblicitaria online (sister windows,interstitial, ecc...)5.

    LAPUBBLICITINGANNEVOLE

    Contraria ai requisiti di liceit appenacitati , prima di tutto, la pubblicit in-gannevole, la cui definizione si rinvienenell'art. 2, comma 1, lett. b).

    Da una prima interpretazione dellanorma si pu trarre conferma del fattoche il carattere ingannevole deriva dal-l'attitudine del messaggio a trarre in er-rore i soggetti ai quali destinato o cheriesce, comunque, a raggiungere, es-

    sendo indifferente che l'induzione si ve-rifichi a causa del suo contenuto oppuredelle specifiche modalit di presentazio-ne.

    Da questo presupposto deve, inoltre,scaturire un potenziale pregiudizio delcomportamento economico dei soggettioppure, a causa di quest'ultimo, l'ido-neit a ledere un concorrente.

    5 Interactive Advertisizing Bureau Italia, Pubblicit suInternet

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    http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/25086.html%20http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/25086.html%20http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/25086.html%20http://www.iab.it/documenti/detail.aspx?TRS_ID=1673000&ID=2416%20http://www.iab.it/documenti/detail.aspx?TRS_ID=1673000&ID=2416%20http://www.iab.it/documenti/detail.aspx?TRS_ID=1673000&ID=2416%20http://www.iab.it/documenti/detail.aspx?TRS_ID=1673000&ID=2416%20http://www.iab.it/documenti/detail.aspx?TRS_ID=1673000&ID=2416%20http://www.iab.it/documenti/detail.aspx?TRS_ID=1673000&ID=2416%20http://www.iab.it/documenti/detail.aspx?TRS_ID=1673000&ID=2416%20http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/25086.html%20http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/25086.html%20
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    Aspetti giuridici del marketing e della pubblicit su Internet

    Ci che rileva, pertanto, non tantoil danno in s e per s quanto, piutto-sto, il pericolo di una compromissionedel processo decisionale dei soggetti,

    tale da riflettersi in una scelta rilevantesotto il profilo economico, oppure di unaalterazione dei normali rapporti di com-petizione del mercato a svantaggio diun concorrente.

    Secondo l'art. 3 la valutazione delcarattere ingannevole non pu prescin-dere dalla considerazione di tutti gli ele-menti costitutivi del messaggio, in parti-colare per ci che riguarda:

    1. le caratteristiche dei beni oservizi

    2. il prezzo ed i criteri con i qualiesso sia calcolato

    3. le qualifiche ed i diritti dell'o-peratore pubblicitario

    Non dimentichiamo, infine, che ilcombinato disposto degli art. 6 e 7 pre-vede una particolare forma di tutela neiconfronti della pubblicit di prodotti peri-colosi per la salute e la sicurezza dei

    soggetti e per i bambini e gli adolescen-ti.

    Con riferimento ai primi, il carattereingannevole viene ravvisato nella omis-sione di una idonea informativa circa ilpotenziale pericolo, quando ci possaindurre i soggetti a trascurare le normaliregole di prudenza e di vigilanza, men-tre nel secondo caso occorre distingue-re:

    1. se la pubblicit diretta abambini ed adolescenti neces-sario che vi sia un abuso dellaloro naturale credulit o mancan-za di esperienza oppure una mi-naccia, anche indiretta, per laloro sicurezza

    2. se la pubblicit coinvolgebambini od adolescenti deve es-serci un abuso dei sentimentiche gli adulti provano natural-

    mente nei confronti dei pi giova-

    ni

    L'esigenza di garantire a questi sog-getti una tutela rafforzata dovrebbe va-lere, a maggior ragione, per le forme di

    promozione veicolate sulla rete, dove lecaratteristiche di estrema dinamicit edi sviluppo del mezzo possono renderemolto pi problematica e difficoltosa l'in-dividuazione dei contenuti privi dei re-quisiti richiesti, rispetto a quanto acca-de invece con i media pi tradizionaliquali televisione e giornali.

    LAPUBBLICITCOMPARATIVA

    Sin dal d.lgs. 67/2000, emanato inattuazione della direttiva 97/55/CE, nelnostro ordinamento giuridico ammes-sa la pubblicit comparativa, la cui no-zione viene riproposta nell'art. 2, com-ma 1, lett. d) del d.lgs. 145/2007.

    Anche tale forma di comunicazione,la cui peculiarit insita in un raffrontotra le caratteristiche di due o pi prodot-ti o servizi di imprese concorrenti, sog-giace ad alcuni requisiti di liceit chevengono definiti dall'art. 4.

    In pratica l'ammissibilit subordina-ta all'assenza di carattere ingannevolee sleale ed alla circostanza che la com-parazione sia relativa a beni o serviziche soddisfano gli stessi bisogni ed av-venga in modo oggettivo, tenendo inconsiderazione caratteristiche essen-ziali e verificabili.

    Su quest'ultimo punto il comma 2della norma citata ritiene che la verifica-bilit sia soddisfatta quando i dati con-cernenti la caratteristica comparata nepermettono una dimostrazione.

    Il successivo comma 3 si occupa in-vece del caso in cui il raffronto sia rela-tivo ad un offerta speciale imponendo diindicare chiaramente il termine finale oiniziale e le altre condizioni di applicabi-lit.

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    LEPRATICHECOMMERCIALISLEALI

    Il decreto legislativo 146/2007, at-

    tuando la direttiva 2005/29/CE, ha mo-dificato gli articoli da 18 a 27 del d.lgs.206/2005 (Codice del consumo) intro-ducendo nel nostro ordinamento giuridi-co una nuova disciplina per le pratichecommerciali sleali.

    L'ambito di applicazione delle norme circoscritto alle pratiche che intercor-rono tra imprese o professionisti, com-preso chi agisce in nome e per conto diquesti ultimi, e consumatori, prima, du-

    rante e dopo un operazione commercia-le avente ad oggetto un prodotto.

    La possibilit di ritenere la normativaapplicabile anche nei confronti delle for-me di pubblicit online scaturisce dalconcetto stesso di pratica commercialeche, identificandosi in ogni attivit rela-tiva alla promozione, vendita o fornituradi prodotti, cos ampio da ricompren-dere qualsiasi azione, omissione, con-dotta o dichiarazione, comunicazione

    commerciale ivi compresa la pubblicit[...] ( art. 18, comma 1, lett. d).

    Dopo aver ribadito, al comma 1, il di-vieto di pratiche scorrette l'art. 20, com-ma 2, individua le caratteristiche discorrettezza di una pratica nella:

    1. contrariet alla diligenza pro-fessionale

    2. falsit od idoneit a falsare, inmodo apprezzabile, il comporta-

    mento economico di un soggetto consumatore o membro mediodi un gruppo in relazione al pro-dotto.

    La condizione veramente essenziale che vi sia una chiara alterazione dellacapacit decisionale dei soggetti tutelatitale da spingerli, anche a livello soltantopotenziale, verso una decisione di natu-ra commerciale che, diversamente, nonsarebbe stata presa in considerazione

    (art. 18, comma 1, lett. e).

    Pi specificamente le scelte che as-sumono rilevanza, secondo l'art. 18,comma 1, lett. m), sono quelle che pro-ducono, quale risultato, una azione od

    omissione del consumatore relativa-mente a:

    1. acquisto del prodotto

    2. modalit e condizione dell'ac-quisto

    3. pagamento integrale o parzia-le del prezzo

    4. conservazione o restituzionedel prodotto

    5. esercizio di un diritto derivante

    dal contrattoResta comunque esclusa dall'ambito

    normativo la cd. pubblicit iperbolica,cio la prassi comune consistente in di-chiarazioni esagerate o che non sonodestinate ad essere prese alla lettera(art. 20, comma 3).

    Tra le pratiche commerciali sleali oc-corre, innanzitutto, distinguere quelleingannevoli, a loro volta distinte in azio-ni ed omissioni, e quelle aggressive.

    A queste vanno aggiunte quelle pre-viste dagli art. 23 e 26 considerate, ri-spettivamente, ingannevoli ed aggressi-ve in ogni caso, a prescindere, quindi,da qualsiasi valutazione specifica.

    In particolare nell'ambito delle primesono comprese diverse tipologie di con-dotta consistenti nel fare affermazionicontrarie al vero che, evidentemente,ben si prestano, per la loro stessa natu-

    ra, ad essere incluse in messaggi di na-tura pubblicitaria.

    LEAZIONIINGANNEVOLI

    L'art. 21 del d.lgs. 206/2005 qualificacome sleali le azioni in due ipotesi spe-cifiche: in un primo caso, di cui al com-ma 1, occorre che il carattere non veri-tiero della comunicazione o le modalit

    di presentazione della stessa siano tali

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    da cagionare un errore relativo ad unoo pi degli elementi previsti (ad es. esi-stenza, natura, caratteristica del prodot-to, prezzo, diritti del consumatore,

    ecc...); in altra ipotesi invece, ai sensidel comma 2, la pratica deve produrrecome conseguenza:

    1. la commercializzazione di unprodotto o una pubblicit compa-rativa illecita che provoca confu-sione con i prodotti o con i segnidistintivi di un concorrente

    2. il mancato rispetto da parte diun professionista dei codici dicondotta che egli abbia indicatocome vincolanti

    A queste si aggiungono inoltre le di-sposizioni del comma 3 e 4, concernen-ti i prodotti pericolosi per la salute e lasicurezza dei consumatori ed i bambinie gli adolescenti, che richiamano, inbuona parte, quanto gi detto a propo-sito della pubblicit ingannevole.

    LEOMISSIONIINGANNEVOLI

    Il successivo art. 22 prevede invecealcune fattispecie di natura omissiva,come:

    1. l'omissione di informazioni rile-vanti, di cui lo stesso consuma-tore abbisogna per poter assu-mere una decisione consapevole(comma 1)

    2. l'occultamento di informazioni

    rilevanti o la loro presentazionein modo oscuro, incomprensibile,ambiguo od intempestivo, oppu-re la mancata indicazione del ca-rattere commerciale di una prati-ca, sempre che questi elementinon siano evidenti in relazione alcontesto (comma 2)

    Il successivo comma 4, concernentel'ipotesi in cui vi sia un invito all'acqui-sto, attribuisce carattere di rilevanza ad

    alcune informazioni specifiche mentre,

    in tutti gli altri casi, si ritengono comun-que rilevanti gli obblighi di informazioneprevisti dal diritto comunitario connessialle comunicazioni commerciali, com-

    presa la pubblicit o la commercializza-zione del prodotto (art. 20, comma 5).Ne deriva, perci, che l'omissione ri-guardante le informazioni richieste dal-l'art. 8 del d.lgs. 70/2003, in materia dicomunicazioni commerciali, ben pu at-teggiarsi ad omissione ingannevole nelsenso appena precisato.

    Una tale previsione, se considerataisolatamente, renderebbe praticamenteillecite diverse forme di comunicazione

    pubblicitaria online6: per questo motivoil comma 3 stabilisce che, se il mezzoutilizzato comporta delle restrizioni, siaspaziali che temporali, per valutare la ri-correnza di una omissione necessarioprendere in esame tali restrizioni edogni altra misura adottata per renderele informazioni comunque disponibili aiconsumatori.

    Quindi nella valutazione finale nonsar possibile prescindere dalle caratte-ristiche intrinseche dello strumento uti-lizzato e neanche dallo sforzo compiutodal professionista per far s che i con-sumatori abbiano comunque accessoalle informazioni realmente necessarie.

    LEPRATICHECOMMERCIALIAGGRESSIVE

    Ancor pi penalizzanti sembrano es-sere le pratiche cd. aggressive, cio

    quelle che limitano o sono idonee a li-mitare, considerevolmente, la libert discelta o di comportamento del consu-matore medio, mediante molestie, coer-cizione, compreso il ricorso alla forza fi-sica o ad un indebito condizionamento(art. 24, comma 1).

    Tuttavia, date le loro caratteristichecoercitive, improbabile che tali prati-

    6 Si pensi ai banner pubblicitari che, a causa dello spazio

    esiguo di cui dispongono, non possono certo conteneretutte le informazioni rilevanti per un consumatore

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    che possano delinearsi con riferimentoalle tradizionali forme di pubblicit e dimarketing online, perlomeno nel caso incui queste siano diffuse mediante un

    sito od una altra risorsa web analogacome, ad esempio, un weblog.In queste ipotesi, infatti, l'aspetto coer-citivo appare di difficile realizzazione vi-sto che l'utente dovrebbe conservare lalibert di decidere se accettare o menoun determinato contesto pubblicitario,anche attraverso l'esercizio di una scel-ta negativa (ad es. non visitare piquella determinata risorsa).

    Qualche dubbio pu per nascere,

    sotto il profilo delle molestie, in relazio-ne a talune ipotesi: si pensi, ad esem-pio, al caso di un sito web in cui la pub-blicit di prodotti sia visualizzata contecniche talmente aggressive ed inva-denti da potersi ritenere moleste, indu-cendo quella indebita compressionedella libert di scelta o comportamentoalla quale si riferisce la norma citata.

    Inoltre, anche tralasciando per un at-timo queste considerazioni, va ricordatoil caso previsto dall'art. 26, comma 1,lett. c) che considera aggressiva in reipsa, a prescindere da qualsiasi ulterio-re valutazione specifica, l'esecuzione ri-petuta e non richiesta di sollecitazionicommerciali attraverso la posta elettro-nica od ogni altro mezzo di comunica-zione a distanza, fermo restando quan-to previsto dagli art. 58 dello stesso co-dice del consumo e dall'art. 130 del co-dice della privacy (d.lgs. 196/2003).

    La portata di questa disposizione tale da elevare la rilevanza giuridica delfenomeno dello spamming al punto chequest'ultimo, oltre a rappresentare uncomportamento illecito, sotto il profilodell'indebito trattamento dei dati perso-nali che ne consegue, costituisce altre-s una pratica commerciale aggressiva,con tutte le conseguenze del caso,comprese quelle relative ad un even-tuale profilo di responsabilit.

    LATUTELAPUBBLICISTICA

    In tale ambito le competenze dell'au-

    torit garante della concorrenza e delmercato, gi riconosciute dalla leggeistitutiva 287/90 e, successivamente,dal d.lgs. 67/2000 in materia di pubblici-t ingannevole e comparativa illecita,sono state ribadite, ed anzi estese daentrambi i d.lgs. 145 e 146 del 2007 sianella portata, poich ora investono an-che le pratiche commerciali scorrette ,sia nei poteri di impulso consideratoche l'autorit pu intervenire anche

    d'ufficio, oltre che su istanza di ognisoggetto od organizzazione che ne ab-bia interesse.

    Con tale ultima locuzione si fa riferi-mento, non soltanto alle persone fisi-che, come i consumatori ed i professio-nisti individuali, ma anche alle loro as-sociazioni rappresentative, alle impreseconcorrenti di quella per conto dellaquale vengono divulgati i messaggi ille-citi o che effettua pratiche commerciali

    sleali ed, infine, alla pubblica ammini-strazione nei settori in cui questa por-tatrice di interessi in relazione ai proprifini istituzionali.

    Va rilevato che, in materia di pratichecommerciali, l'autorit esercita i poteriinvestigativi ed esecutivi derivanti dalregolamento 2006/2004/CE ed il suo in-tervento prescinde dalla circostanzache i consumatori si trovino nel territoriodello stato membro in cui stabilito il

    professionista o in un altro stato mem-bro.

    In particolare in relazione allo svolgi-mento dei procedimenti di cui trattiamo,per i quali si rimanda nel dettaglioalle delibere del 15 novembre 2007, n.17589/17590 contenenti i regolamentisulle procedure istruttorie, l'autorit ri-sulta investita dei seguenti poteri:

    1. disporre con provvedimentomotivato, nei casi di particolare

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  • 8/14/2019 Internet marketing e gli aspetti giuridici della pubblicit online

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    Aspetti giuridici del marketing e della pubblicit su Internet

    urgenza, la sospensione provvi-soria delle pratiche commercialiscorrette o della pubblicit illecita

    2. nei casi in cui il committente

    non conosciuto, richiedere alproprietario del mezzo che hadiffuso la pratica o la pubblicitogni informazione idonea adidentificarlo

    3. richiedere ad ogni soggetto leinformazioni ed i documenti rile-vanti per l'accertamento dell'in-frazione

    4. disporre che il professionista

    fornisca prove sull'esattezza deidati di fatto, relativi alla praticacommerciale o contenuti nellapubblicit, quando vi sia un esi-genza specifica in relazione allecircostanze del caso7

    5. richiedere un parere all'autori-t per le garanzie nelle comuni-cazioni quando il mezzo diffusivosia rappresentato dalla stampaperiodica o quotidiana, dalla ra-

    dio, dalla televisione o da ognialtro mezzo di telecomunicazione

    6. ottenere dal professionista re-sponsabile l'assunzione di un im-pegno a porre fine all'infrazionemediante modifica o cessazionedella sua diffusione8

    7. vietare la diffusione o la conti-nuazione della pratica o dellapubblicit, in caso di accertatascorrettezza od illiceit, e dispor-

    re con il medesimo provvedimen-to l'applicazione di una sanzioneamministrativa, di entit variabilein relazione alla gravit ed alladurata del fatto, nonch la pub-blicazione, a spese del profes-sionista, della delibera stessa o

    7 Nel caso in cui la prova sia omessa o venga ritenutainsufficiente i dati di fatto vengono considerati inesatti

    8 In questo caso, in relazione alla idoneit degli impegniassunti, l'autorit pu renderli vincolanti e definire il

    procedimento senza procedere all'accertamentodell'infrazione

    di altra idonea dichiarazione retti-ficativa

    Avverso i provvedimenti dell'autorit comunque sempre ammesso il ricor-

    so, in via esclusiva, al giudice ammini-strativo.

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