INTERESSI: MODELLO OCSE : ART. 11 del Modello Ocse : definizione di interessi Secondo il terzo comma...

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INTERESSI: MODELLO OCSE

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ART. 11 del Modello Ocse : :definizione di interessi

Secondo il terzo comma dell’articolo con il termine Secondo il terzo comma dell’articolo con il termine «interessi» si intendono «interessi» si intendono i redditi derivanti da i redditi derivanti da crediti di ogni tipo,crediti di ogni tipo, garantiti o no da ipoteca, garantiti o no da ipoteca, con o senza il diritto di partecipazione agli con o senza il diritto di partecipazione agli utili del debitoreutili del debitore..

Esempio: titoli del debito pubblico, buoni ed Esempio: titoli del debito pubblico, buoni ed obbligazioni, compresi i relativi premi. obbligazioni, compresi i relativi premi.

Il Commentario OCSE all’articolo 11, precisa Il Commentario OCSE all’articolo 11, precisa inoltre che con l’espressione inoltre che con l’espressione «crediti di ogni «crediti di ogni tipo» tipo» si intende fare riferimento a si intende fare riferimento a quelli che quelli che derivano da derivano da mutuimutui, , depositi e conti correntidepositi e conti correnti, ai , ai depositi in contanti e alle garanzie sotto forma di depositi in contanti e alle garanzie sotto forma di moneta, moneta, titoli di Stato, buoni del tesoro e titoli di Stato, buoni del tesoro e obbligazioniobbligazioni..

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Sistema di tassazione

Se non diversamente stabilito dal Se non diversamente stabilito dal contrattocontratto, , il pagamento dell’imposta il pagamento dell’imposta grava in capo al percettore degli grava in capo al percettore degli interessiinteressi

in genere non si verificano fenomeni di doppia imposizione economica

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Problematiche di doppia imposizione su: interessi su buoni, obbligazioni e prestiti

Questi componenti, normalmente, sono infatti Questi componenti, normalmente, sono infatti soggetti alla ritenuta alla fonte al momento soggetti alla ritenuta alla fonte al momento del pagamento degli interessi.del pagamento degli interessi.Se il beneficiario è residente in uno Stato Se il beneficiario è residente in uno Stato diverso da quello del soggetto che eroga diverso da quello del soggetto che eroga gli interessi, gli interessi, questi vengono assoggettati a questi vengono assoggettati a tassazione, prima nello Stato della fonte, poi tassazione, prima nello Stato della fonte, poi nello Stato in cui risiede il percettore.nello Stato in cui risiede il percettore.

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Per evitare la doppia imposizione

A condizione cheA condizione che

1. 1. la persona sia il «beneficiario effettivo»la persona sia il «beneficiario effettivo» di tali interessi;di tali interessi;

e e

2.2. gli stessi siano corrisposti a seguito gli stessi siano corrisposti a seguito: : -della vendita a credito di un’attrezzatura della vendita a credito di un’attrezzatura industriale, commerciale o scientifica o di merci industriale, commerciale o scientifica o di merci consegnate da un’impresa ad un’altra; consegnate da un’impresa ad un’altra; - di prestiti di qualsiasi natura concessi da un di prestiti di qualsiasi natura concessi da un istituto bancario. istituto bancario.

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Modalità di tassazione

Gli Stati possono prevedere Gli Stati possono prevedere la tassazione la tassazione : : 1.1.SOLO nello Stato di residenza SOLO nello Stato di residenza del del beneficiario, se gli interessi provengono da uno beneficiario, se gli interessi provengono da uno degli Stati contraenti (cioè quando il debitore è degli Stati contraenti (cioè quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o un’autorità locale) un’autorità locale) 2.2.sia nello sia nello Stato di residenza e nello Stato Stato di residenza e nello Stato della fontedella fonte, ma quest’ultimo può stabilire una , ma quest’ultimo può stabilire una aliquota non superiore al 10%. In questo caso, il aliquota non superiore al 10%. In questo caso, il paragrafo 3 del Commentario OCSE all’articolo paragrafo 3 del Commentario OCSE all’articolo 11 prevede la 11 prevede la concessione di uno sgravio da concessione di uno sgravio da parte dello Stato di residenzaparte dello Stato di residenza, con il metodo , con il metodo dell’esenzione o con il metodo del credito dell’esenzione o con il metodo del credito d’imposta. d’imposta.

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I DIVIDENDINEL MODELLO OCSE

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Articolo 10 del Modello OCSE

L’articolo 10 del Modello OCSE, al paragrafo L’articolo 10 del Modello OCSE, al paragrafo 3, definisce 3, definisce i “dividendi” come gli utili i “dividendi” come gli utili distribuiti su azioni.distribuiti su azioni.In genere ci si riferisce ai redditi derivanti da In genere ci si riferisce ai redditi derivanti da azioni, certificati di godimento, quote di azioni, certificati di godimento, quote di partecipazione minerarie, quote di spettanza partecipazione minerarie, quote di spettanza dei soci fon-datori ed altre quote di dei soci fon-datori ed altre quote di partecipazione agli utili diversi dai crediti e partecipazione agli utili diversi dai crediti e dai prestiti; ai redditi di altre quote sociali dai prestiti; ai redditi di altre quote sociali equiparati a quelli azionari nella legislazione equiparati a quelli azionari nella legislazione dello Stato della fonte, ove risiede la società dello Stato della fonte, ove risiede la società distributrice dei dividendidistributrice dei dividendi

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il Commentario precisa che il Commentario precisa che gli utili gli utili derivanti dalla partecipazione in derivanti dalla partecipazione in società di persone società di persone non costituiscono, non costituiscono, invece, dividendiinvece, dividendi, , a meno chea meno che le società le società in questione non siano equiparate, negli in questione non siano equiparate, negli Stati in cui è situata la loro sede effettiva, Stati in cui è situata la loro sede effettiva, alle società di capitali (es. Spagna e Belgio, alle società di capitali (es. Spagna e Belgio, per gli utili percepiti dai soci accomandatari per gli utili percepiti dai soci accomandatari nelle società in accomandita semplice). nelle società in accomandita semplice).

In genere, dunque, gli utili da partecipazione In genere, dunque, gli utili da partecipazione in socie-tà commerciali sono qualificati in socie-tà commerciali sono qualificati utili utili di impresadi impresa ex art. 7 del Modello OCSE e ex art. 7 del Modello OCSE e imputati ai singoli soci e tassati in maniera imputati ai singoli soci e tassati in maniera ordinaria. ordinaria.

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Sistema di tassazione

L’articolo 10 del Modello OCSE stabilisce L’articolo 10 del Modello OCSE stabilisce che che la titolarità del diritto a la titolarità del diritto a percepire l’impostapercepire l’imposta venga ripartita venga ripartita tra lo Stato della fonte e lo Stato di tra lo Stato della fonte e lo Stato di residenza del beneficiario, residenza del beneficiario, attribuendo prevalenza alla tassazione attribuendo prevalenza alla tassazione nello Stato della fonte nello Stato della fonte

in genere si verificano fenomeni di doppia imposizione economica

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Modalità di tassazione

Il Modello OCSE stabilisce che se Il Modello OCSE stabilisce che se il il percettore dei di-videndi residente percettore dei di-videndi residente nell’altro Stato contraentenell’altro Stato contraente è l’effettivo è l’effettivo beneficiario, beneficiario, le aliquotele aliquote non possono non possono superare: superare: -il il 5 %5 % qualora i dividendi siano distribuiti qualora i dividendi siano distribuiti tra societàtra società, diverse da società di persone, , diverse da società di persone, e le l’effettivo beneficiario detenga ’effettivo beneficiario detenga direttamente il 25 per cento del direttamente il 25 per cento del capitalecapitale della società che paga i dividendi; della società che paga i dividendi;- iil 15 % l 15 % in tutti gli altri casi. in tutti gli altri casi.

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Convenzione bilaterali

Gli Stati contraenti possono Gli Stati contraenti possono liberamente stabilireliberamente stabilire: : - l’applicazione di aliquote diverse;l’applicazione di aliquote diverse;- l’esclusiva tassazione nello Stato di l’esclusiva tassazione nello Stato di residenza del beneficiario effettivo.residenza del beneficiario effettivo.- l’introduzione di clausole antielusive ad es. l’introduzione di clausole antielusive ad es. al fine di rendere inopponibile l’acquisizione al fine di rendere inopponibile l’acquisizione di una partecipazione superiore al 25 % del di una partecipazione superiore al 25 % del capitale in prossimità della delibera di capitale in prossimità della delibera di distribuzione dei dividendi della società distribuzione dei dividendi della società partecipatapartecipata

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Modalità di applicazione del prelievo nello Stato della fonte

Non esistendo alcuna specifica previsione sul Non esistendo alcuna specifica previsione sul punto nel modello, lo Stato interessato può punto nel modello, lo Stato interessato può prevedere l’applicazione della prevedere l’applicazione della ritenuta alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta afonte a titolo d’imposta ad opera dell’erogante d opera dell’erogante o l’o l’autoliquidazione ad opera del percipienteautoliquidazione ad opera del percipiente in sede di dichiarazione dei redditi. in sede di dichiarazione dei redditi.

Lo Stato nel quale risiede il beneficiario effettivo Lo Stato nel quale risiede il beneficiario effettivo concede a quest’ultimo un credito d’imposta per concede a quest’ultimo un credito d’imposta per le imposte già versate nello Stato della fonte, le imposte già versate nello Stato della fonte, previa presentazione di un’autodichiarazione previa presentazione di un’autodichiarazione nella quale il percipiente attesta di essere il nella quale il percipiente attesta di essere il beneficiario effettivo del pagamento.beneficiario effettivo del pagamento.

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Tassazione dei dividendi in presenza di stabile organizzazione di un soggetto non

residente 1. se i dividendi derivano da una partecipazione effettivamente collegata alla stabile (se cioè esiste una connessione funzionale fra la partecipazione e le attività esercitate dalla stessa stabile)

ex art. 7 del Modello, nello Stato della fonte i dividendi art. 7 del Modello, nello Stato della fonte i dividendi pagati alla stabile del non residente pagati alla stabile del non residente saranno da saranno da assoggettare ad imposizione secondo le regole assoggettare ad imposizione secondo le regole domestiche e non sarà applicabile la ritenuta domestiche e non sarà applicabile la ritenuta prevista per i non residenti.prevista per i non residenti.

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2. Se la partecipazione dalla quale scaturiscono i dividendi non è effettivamente connessa all’attività della stabile e, dunque, è riconducibile al non residente che detiene la stabile,

allora i dividendi saranno assoggettati ad imposizione con la ritenuta prevista dal trattato.

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Beneficiario effettivo

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Nozione di beneficiario effettivo

non esiste una specifica definizione né all’interno del Modello OCSE né all’interno del Commentario al Modello;

Bisogna fare riferimento alle integrazioni del Commentario di cui agli artt. 10 (par. 12), 11 (par. 8) e 12 (par. 4)

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continua

Il termine in oggetto ha assunto un significato autonomo ai fini convenzionali ritraibile dall’oggetto e dallo scopo del trattato;Secondo l’opinione prevalente è colui che ha il potere di decidere:

a) se utilizzare personalmente o rendere disponibili ad altri il capitale o altri beni, oppure

b) come utilizzare i redditi che da questi scaturisconooppure

c) ha entrambi i poteri

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Funzioni della nozione di beneficiario effettivo

serve all’eliminazione della doppia imposizione: l’individuazione del beneficiario consente la tassazione dello stesso anche nello Stato di residenza del percettore e non soltanto in quello della fonte

serve a prevenire l’elusione e l’evasione fiscale: nell’ottica della clausola antielusiva all’esclusione dell’imposizione nello Stato della fonte deve corrispondere la tassazione del medesimo provento reddituale nello stato di re-sidenza del percettore

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Finalità antielusiva: la clausola del beneficiario effettivo

Scopo della clausola è di evitare che a godere del beneficio sia un soggetto diverso dal titolare del reddito secondo le leggi fiscali del paese di residenza, o che siano interposti soggetti terzi fra l’erogatore e il reale percettore del reddito al fine di consentire il godimento di un trattamento favo-revole concesso dalla Convenzione bilaterale più favorevole conclusa tra lo Stato della fonte e lo Stato nel quale risiede il soggetto interposto.

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Treaty shopping fattispecie di interposizione di persona in

virtù della quale si realizza una traslazione dei benefici previsti da una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio. Questo fenomeno si concretizza con l’utilizzo di un soggetto interposto residente in uno Stato che abbia concluso con lo Stato della fonte una Convenzione bilaterale che comporti un regi-me impositivo più favorevole rispetto a quello previsto dalla Convenzione eventualmente conclusa tra quest’ultimo Stato e il Paese di residenza del soggetto interponente.

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Le royalties nel Modello OCSE

Si intendono i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso (se essi sono stati o richiedono di essere iscritti in un apposito registro ) di: diritti d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche; brevetti; marchi di fabbrica o di commercio; disegni o modelli; progetti, formule o processi segreti; informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

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Modalità di tassazione

Secondo l’articolo 12, primo paragrafo i canoni provenienti da uno Stato contraente sono tassabili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario effettivo