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Repubblica Italiana Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e Identità siciliana Servizio X Protezione e Sicurezza MANUALE DELLA SICUREZZA INFORMAZIONI DI BASE PER I LAVORATORI IN MERITO A SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Maurizio Cornelius Escher (1898 - 1972) A cura di Giuseppe Russo

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Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e Identità siciliana

Servizio X Protezione e Sicurezza

MANUALE DELLA SICUREZZA INFORMAZIONI DI BASE PER I LAVORATORI IN MERITO

A SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Maurizio Cornelius Escher (1898 - 1972)

A cura di Giuseppe Russo

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Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

Edizione mese di luglio 2015

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SOMMARIO

PARTE PRIMA ..................................................................................................................................... 7  GENERALITA’ ....................................................................................................................................... 7  LE FIGURE DEFINITE DAL D. Lgs. 81/’08 ........................................................................................ 7  LA PREVENZIONE ............................................................................................................................... 7  IL DATORE DI LAVORO ...................................................................................................................... 8  IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ............................................................................. 9  Il Servizio di prevenzione e protezione é (art. 2 del T.U., comma 1, lett. l): “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”. .................................................................................................... 9  IL MEDICO COMPETENTE ............................................................................................................... 10  IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ................................................... 13  FORMAZIONE E INFORMAZIONE ................................................................................................... 16  IL LAVORATORE ................................................................................................................................ 17  GLOSSARIO ........................................................................................................................................ 18  PARTE SECONDA ............................................................................................................................. 19  Elenco allegati: .................................................................................................................................... 19  

ALLEGATO I – GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE .................................................... 19  ALLEGATO II - CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI ......................................................................................................................................................... 19  ALLEGATO IIIB - INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA ................... 19  

ALLEGATO VII – VERIFICHE DI ATTREZZATURE ................................................................... 19  ANALISI DEI RISCHI .......................................................................................................................... 21  RISCHI RELATIVI ALLA SICUREZZA ............................................................................................... 22  RISCHI RELATIVI ALLA SALUTE ................................................................................................. 24  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) .................................................................. 27  MEZZI DI ESTINZIONE DI INCENDIO ............................................................................................ 27  

ESTINTORI A C02 ......................................................................................................................... 27  ESTINTORI A SCHIUMA ............................................................................................................. 27  ESTINTORI A POLVERE .............................................................................................................. 27  ESTINTORI A TETRACLORURO DI CARBONIO ..................................................................... 27  

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA ................................................................................................... 29  Cartelli da utilizzare (all. XXV) .......................................................................................................... 30  Cartelli di divieto - Caratteristiche intrinseche: ................................................................................... 30  Cartelli di avvertimento - Caratteristiche intrinseche: ......................................................................... 31  Cartelli di prescrizione - Caratteristiche intrinseche: .......................................................................... 32  Cartelli di salvataggio - Caratteristiche intrinseche: ............................................................................ 33  Cartelli per le attrezzature antincendio - Caratteristiche intrinseche: .................................................. 34  Piano d’emergenza ............................................................................................................................... 35  Procedure di evacuazione .................................................................................................................... 35  

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PRESENTAZIONE La tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori è garantita in primo luogo dalla Costituzione (artt. 2, 32, 35 e 41) come principio assoluto dei diritti naturali che appartengono per natura all’uomo e perciò precedono l’esistenza stessa dello Stato, che dunque non li crea, ma, appunto, li deve riconoscere e soprattutto garantire concretamente attraverso leggi. Questo principio ha ispirato già negli anni ’50 la legislazione nazionale in materia di igiene e sicurezza del lavoro per garantire l’incolumità dei lavoratori (D.P.R. n. 547/’55 portante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; D.P.R. n. 164/’56 portante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro delle costruzioni e D.P.R. n. 303/’56 portante norme generali per l’igiene del lavoro). Successivamente, il diritto costituzionale alla salute ha assunto un significato più ampio della sola garanzia dell’incolumità fisica, configurandosi come diritto ad un ambiente salubre. La recente normativa comunitaria ha rivolto una più ampia attenzione all’ambiente di lavoro, proponendo un’ottica innovativa di prevenzione, programmazione e partecipazione degli stessi soggetti coinvolti nelle attività lavorative. Il D. Lgs. 626/’94, ha introdotto un sistema di prevenzione e sicurezza aziendale basato sulla partecipazione attiva e sulla collaborazione di soggetti della medesima azienda interessati alla realizzazione di un ambiente di lavoro tale da garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. Il D. Lgs. 81/2008, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all’art. 117 della Costituzione, ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni, garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Questo il quadro normativo ispiratore cui è stata posta la dovuta attenzione nella consapevolezza della responsabilità assegnata a questa Direzione generale dalla Legge regionale n. 3 del 23 gennaio 1998 e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attenzione e impegno di questa Direzione, con la collaborazione del Servizio X - Protezione e Sicurezza, cui il dirigente responsabile, arch. Giuseppe Russo, è stato incaricato quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 81/2008, e del Medico Competente della locale ASP, dott. Michele Valenti, ai quali rivolgo l’espressione della considerazione istituzionale, che hanno consentito che questo Dipartimento si dotasse dei necessari strumenti in osservanza delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il presente manuale è un esempio di operatività e funzionalità nell’ambito della cultura della sicurezza in ossequio agli obblighi del datore di lavoro.

Gaetano Pennino Dirigente generale del Dipartimento

Regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana

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PREMESSA Questo "Quaderno d’informazione sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro" è destinato alla totalità dei dipendenti del Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana e all’utenza, con lo scopo di divulgare e chiarire i principi fondamentali della sicurezza. Il concetto di sicurezza trae origine dal Codice Civile (art. 2087), dalla Costituzione della Repubblica Italiana (art. 2, 32, 35 e 41), dal D.P.R. 547/55 e 303/56, dallo Statuto dei Lavoratori L. 300/70 (art. 9), dalle Normative Comunitarie (Direttive CEE: 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 901/94, 90/679), dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (D.Lgs. 626/94) come modificato e integrato dal D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242 (D.Lgs. 242/96), ed infine dal recente Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, denominato “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, pubblicato sul Suppl.Ord. n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008. Il Testo Unico, oltre a comprendere tutte le normative già contenute nel D. Lgs. 626/94, include altre norme come ad es. cantieri, vibrazioni, segnaletica, ecc.. E’ composto da 306 articoli distribuiti in 13 Titoli e da 51 Allegati; la parte più significativa sotto il profilo riformatore, è costituita dal Titolo I (Principi comuni: artt. 1 – 61) e dal Titolo XII (Disposizioni in materia penale e di procedura penale: artt. 298-303). Tra le principali novità del testo si evidenziano: - ampliamento del campo di applicazione: Il principio dell’applicabilità a tutti i lavoratori e le lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati (art. 3) è, sul piano dei principi generali, uno degli elementi di maggiore novità caratterizzanti la riforma; - rafforzamento delle prerogative di RLS a cui vengono affiancate le figure di RSLT E RSL di “sito”; - coordinamento delle attività di vigilanza; - finanziamento di azioni promozionali private e pubbliche; - ruoli e compiti degli Istituti/Enti (INAIL, ISPESL, ...). A livello istituzionale oltre alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6) è stata prevista l’istituzione, presso il Ministero della salute, del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 5) nonché del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP, art. 8). Con l'entrata in vigore del nuovo decreto legislativo sono stati abrogati, perché contenuti nel Testo Unico:

§ il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)

§ il Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni)

§ il Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), ad eccezione dell'articolo 64

§ il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212)

§ il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/ CEE, 89/656/ CEE, 90/269/ CEE, 90/270/ CEE, 90/394/ CEE, 90/679/ CEE, 93/88/CEE, 95/63/CEE, 97/42, 98/24, 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro)

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§ il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro)

§ il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili)

§ il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 187 (Attuazione della Direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni), ed “ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal Decreto Legislativo medesimo incompatibile con lo stesso".

Nelle pagine di quest’opuscolo, oltre a nozioni generali sulla struttura e sul contenuto della specifica legge, sono indicati gli obblighi e i doveri derivanti dalla sua applicazione e individuati i soggetti chiamati ad osservarli. Infine sono chiarite le peculiari modalità applicative delle diverse norme con riferimento anche a quanto previsto dalla normativa vigente.

Giuseppe Russo Dirigente responsabile del Servizio X

Protezione e Sicurezza

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PARTE PRIMA GENERALITA’

Il “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, così come il D. Lgs. 626/’94, recepisce e introduce nella legislazione italiana una serie di Direttive dell’Unione Europea relative a norme in merito alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Con un carattere totalmente innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza. Le norme contenute nel decreto legislativo si applicano espressamente a tutti i settori d’attività, privata e pubblica, con la sola eccezione di alcuni settori particolari da regolamentare successivamente (ad esempio: Polizia, Forze armate, Servizi di protezione civile etc.). Sono quindi interessate dalla norma vaste categorie di lavoratori, tra cui, ad esempio, oltre ai dipendenti di aziende a carattere industriale, anche quelli di imprese artigianali, di diverse attività commerciali, della Pubblica Amministrazione (scuole, ospedali), di Enti locali (comuni, provincie, regioni). LE FIGURE DEFINITE DAL D. Lgs. 81/’08

Le figure operanti nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono:

• DATORE DI LAVORO • MEDICO COMPETENTE • RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI

RISCHI • RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA • LAVORATORI

Per ottemperare quindi alle norme previste il Dirigente Generale, nella qualità di DATORE DI LAVORO, stipula una convenzione per la sorveglianza sanitaria con l’ASP di Palermo e nomina il medico specialista in Medicina del Lavoro, che assume la qualifica di MEDICO COMPETENTE (M.C.). Il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.), composto da personale interno all’Amministrazione, è coordinato dal dirigente responsabile del Servizio X Protezione e Sicurezza, Arch. Giuseppe Russo, che assume la carica di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.). I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AZIENDALI, eletti dai lavoratori stessi, al momento consistono nella persona del sig. Carlo Mezzatesta. LA PREVENZIONE

La gestione della Prevenzione (Capo III, art. 15, D.Lgs. 81/’08) deve essere attuata nel seguente modo: - la valutazione dei rischi - la programmazione delle attività di Prevenzione tenendo conto degli aspetti tecnici

nonché dei fattori ambientali e dell’organizzazione del lavoro - l’eliminazione dei rischi alla fonte e qualora ciò non sia possibile la loro riduzione al

minimo sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è in misura inferiore - il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione delle attività, nella scelta delle

postazioni e delle attrezzature al fine di rendere il lavoro il meno possibile monotono e ripetitivo

- dare priorità alle misure di protezione collettiva piuttosto che alle misure di protezione individuale

- il controllo sanitario dei lavoratori

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- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti al rischio - la limitazione dell’uso di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro - l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori e per i loro rappresentanti - loro partecipazione e consultazione - l’adozione di misure di emergenza da attuare in caso di pericolo grave e immediato - l’utilizzo di segnali di avvertimento e di sicurezza - la programmazione di misure di protezione opportune per garantire nel tempo un - miglioramento dei livelli di sicurezza - la regolare manutenzione degli ambienti e delle attrezzature e il controllo, in

particolare, - degli impianti di sicurezza. IL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro è così definito (D. Lgs. 81/’08 art. 2 comma b): “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto di organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. L’art. 18 del T. U. riprende ed amplia gli obblighi elencati all’art. 4 , comma 5, del D.Lgs. n. 626/1994. E’ fatto obbligo al DATORE DI LAVORO, opportunamente coadiuvato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dagli altri componenti del Servizio medesimo, di valutare i rischi presenti nell’ambiente di lavoro e quindi di elaborare un documento di valutazione dei rischi (art. 17, comma 1, lettera a) nel quale siano specificati i criteri adottati per tale valutazione, le misure di prevenzione e protezione adottate (o da adottare) per eliminare o ridurre i rischi evidenziati, il programma di attuazione di tali misure. Tale documento deve essere obbligatoriamente consegnato al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su sua richiesta, per l’espletamento delle sue funzioni (art. 50, comma 4) . Inoltre il DATORE DI LAVORO è chiamato (artt. 36 e 37) a informare, formare e/o addestrare (secondo i casi) i lavoratori circa i rischi esistenti nell’ambiente di lavoro, le modalità per evitarli e (l’eventuale) corretto uso di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI), messi a loro disposizione. Particolare menzione meritano anche: a) l’obbligo di comunicare all’INAIL o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza superiore a tre giorni; b) il dovere di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità; c) l’obbligo di convocare la riunione periodica di cui all’art. 35; d) il compito di nominare il medico competente; e) l’obbligo di consultare tempestivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza relativamente alla valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione, (art. 50, comma b) nonché sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e del medico competente, sull’attività di prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione dai luoghi di lavoro (art. 50 comma c); E’ facoltà del datore di lavoro delegare altro soggetto circa gli obblighi prevenzionali ai sensi dell’art. 16 del T. U., ferma restando la non delegabilità della valutazione dei rischi e quindi della elaborazione del documento previsto dall’art. 28 e della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione dei rischi. La delega deve essere conferita osservando i requisiti posti dal summenzionato art. 16: il delegato deve essere

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persona idonea, tecnicamente qualificata per l’assolvimento dell’incarico, dotata di autonomia e dei necessari poteri organizzativi e di spesa; in realtà il datore di lavoro delegante rimane pur sempre destinatario dell’obbligo di sicurezza, pertanto la delega, nella prospettiva del T. U. si riduce, benché normativamente consentita per la parte delle funzioni datoriali delegabili, a mero incarico esecutivo. Nell’ambito del processo di programmazione delle attività di Prevenzione, oltre alle nomine di cui già detto (nomina del MC e del RSPP) il DATORE DI LAVORO deve inoltre designare formalmente alcuni lavoratori –in numero congruo in base alle dimensioni dell’azienda e alla sua dislocazione sul territorio- nella qualità di ADDETTI DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI ED EMERGENZA e ADDETTI DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PRONTO SOCCORSO negli ambienti di lavoro. A tal proposito devono essere definite idonee procedure per il controllo delle situazioni di emergenza, con precisa individuazione delle singole responsabilità di dirigenti o preposti e delle modalità operative da seguire in tali condizioni. IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Servizio di prevenzione e protezione é (art. 2 del T.U., comma 1, lett. l): “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

Le norme riguardanti il servizio di prevenzione e protezione (SPP), contenute in cinque articoli (31-35) del D.Lgs. 81/’08, sostituiscono quelli da 8 a 11 del D.Lgs. n. 626/’94. Figure appartenenti a tale istituto sono: a) Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) “ persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi” (art. 2, comma 1, lett. f); b) Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) “ persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32,…” (art. 2, comma 1, lett. g) . L’art. 33 definisce i compiti del SPP che sono essenzialmente: 1. individuare e valutare i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, elaborando le opportune

misure preventive e protettive di cui all’art. 28, comma 2 e i loro sistemi di controllo; 2. elaborare le procedure generali di sicurezza per i diversi settori di attività aziendale; 3. proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori nelle materie

attinenti la sicurezza e la salute in ambiente di lavoro; 4. organizzare le Riunioni Periodiche di Prevenzione e Protezione, di cui all’art. 35,

indette dal datore di lavoro, cui prendono parte, oltre al SPP, il MC, e lo stesso datore di lavoro ai fini di esaminare periodicamente le tematiche della sicurezza e programmare eventuali interventi di prevenzione e di formazione dei lavoratori;

5. fornire, insieme al datore di lavoro, ai lavoratori le informazioni, di cui all’art. 36, in merito a :

- i rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività dell’impresa in generale; - le attività di prevenzione e protezione e le misure adottate; - le procedure stabilite in merito a lotta antincendio, emergenza ed evacuazione dai luoghi di lavoro, primo soccorso; - i nominativi del RSPP, degli ASPP, del MC nonché i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso, prevenzione incendi, emergenza, evacuazione dai luoghi di lavoro; - i rischi specifici cui i lavoratori sono esposti in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le eventuali disposizioni dell’Ente in merito - i pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi

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I componenti del SPP devono mantenere segrete le informazioni sui processi di lavorazione di cui venissero a conoscenza nell’espletamento delle proprie funzioni. I compiti attribuiti al SPP rimangono invariati rispetto al passato tranne l’obbligo di partecipare alla riunione periodica di cui all’art. 35 (art 33, comma 1, lett. e). Le attività suddette possono essere svolte, nel caso di piccole aziende, direttamente dal datore di lavoro o, nell’eventualità di mancanza di dipendenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 possono essere affidate a consulenti esterni. In presenza, invece, di aziende e imprese con determinati requisiti, (art. 31, comma 6), come, per esempio, imprese industriali con oltre 200 dipendenti, stabilimenti che presentano rischi elevati etc.) il SPP deve invece essere obbligatoriamente costituito da personale interno, dotato di “attitudini e capacità adeguate” che disponga di mezzi e tempi adeguati allo svolgimento dei compiti che gli sono propri. IL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente non è una figura completamente “nuova” nell’ambito legislativo del nostro paese in quanto se ne fa menzione fin dal 1956 (esattamente all’articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 303). Definizione, ruolo, profilo professionale e compiti specifici sono però stati recentemente ripresi e meglio individuati (a partire dal 1991, con il D.Lgs. n. 277, e più avanti con il D. Lgs.626/’94 e anche con lo stesso D.Lgs. 81/’08). Può svolgere le funzioni di medico competente (art. 38 D.Lgs. 81/’08) il professionista in possesso di titoli specifici (specializzazione in Medicina del Lavoro, docenza o libera docenza in Medicina del Lavoro, autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 277/91, specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, in quest’ultimo caso con frequenza di appositi percorsi formativi universitari), è inoltre necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19/06/99 n° 299 e successive modificazioni e integrazioni Rispetto al D. Lgs. n 626/’94, essendo stato ampliato nel T. U. l’elenco dei titolo necessari per svolgere le funzioni di M. C. (art. 38, comma d) poiché nel corso di studi in igiene e medicina preventiva o in medicina legale non sono impartiti alcuni insegnamenti ritenuti essenziali, è stato giustamente inserito nell’art. 38 il comma 2 che prevede esplicitamente che i medici in possesso dei titoli di cui al comma 1 lett. d sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute per l’acquisizione di quelle conoscenze non presenti nel loro cursus studiorum . E’ nominato dal datore di lavoro, nei casi previsti, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori esposti art. 18, comma a, D.Lgs. 81/’08 . Detto professionista (art. 39 D.Lgs. 81/’08) può essere dipendente del datore di lavoro, libero professionista o, ancora, dipendente o collaboratore di Ente pubblico o privato convenzionato con il datore di lavoro per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. Il medico competente così individuato ha precisi obblighi di legge. A fondamento di tutta la sua attività egli deve collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione per la predisposizione e l’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori dipendenti; va da sé che tale collaborazione comprende una accurata valutazione dei rischi, sul versante sanitario, in stretto rapporto con quanto eseguito dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione. A tal proposito il D.Lgs. 81/’08 obbliga il medico competente a visitare periodicamente gli ambienti di lavoro (almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, art. 25 c. 1 lett. l). Il medico competente ha quindi l’obbligo di programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41: eseguire gli accertamenti sanitari in base ai protocolli previsti in relazione ai rischi specifici (visita medica più eventuali controlli strumentali o analisi di

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laboratorio), istituendo per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria una apposita cartella sanitaria e di rischio che custodisce sotto la propria responsabilità (art. 25, comma 1, lett. c) per aziende con un numero di lavoratori inferiore a 15 (in caso contrario il luogo di custodia viene concordato con il datore di lavoro). La sorveglianza sanitaria comprende (art. 41) una visita medica preventiva atta a valutare l’ idoneità del lavoratore a svolgere la mansione specifica cui è adibito, una visita medica periodica per controllare lo stato di salute dello stesso, una visita medica su richiesta del lavoratore qualora il M. C. riconosca una possibilità di peggioramento delle sue condizioni di salute a causa dell’attività lavorativa svolta, una visita medica in occasione di cambio di mansione e infine alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. Tali visite, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche ritenuti necessari dal M. C. e sono altresi’ finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Il medico competente ha anche obblighi informativi e formativi: egli deve informare i lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e sul risultato degli accertamenti stessi; deve inoltre (art. 25, comma 1, lett. i) comunicare per iscritto in occasione delle riunioni di cui all’art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati collettivi anonimi degli accertamenti clinici e strumentali eseguiti e fornire indicazioni sul significato di detti risultati. Infine, è suo preciso compito collaborare con il datore di lavoro per la predisposizione del servizio di primo soccorso in azienda e collaborare più in generale, per quanto di competenza, in relazione all’attività informativa e formativa prevista dal decreto. In caso di omissione i rappresentanti della sicurezza hanno a loro volta il preciso dovere di intervenire. Rispetto alla previgente disciplina , l’art. 25 del T. U. definisce, potenziandolo, il ruolo del medico competente, individuandone gli obblighi. Il decreto, inoltre, attua una totale rivisitazione del vigente apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, necessario per attuare la rimodulazione degli obblighi del datore di lavoro, dirigenti, preposti e degli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, sulla base dei compiti rispettivamente propri,(in particolare nell’art. 58 che prevede le sanzioni applicabili al medico competente si osserva un netto inasprimento delle stesse). Degno di rilievo è il comma 1 dell’art. 39 che precisa che l’attività del medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). Particolare importanza riveste il comma 3 che precisa che il dipendente di una struttura pubblica assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente. Altrettanto giustamente tale divieto, già presente prima per la stessa provincia, è stato esteso a tutto il territorio nazionale. L’ultima novità introdotta dall’art. 39 (comma 6) è la figura del “medico coordinatore” da nominare, qualora esistano più medici competenti, nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità. Completamente nuovo appare l’obbligo sancito dal successivo art. 40 che prevede che, entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, il medico competente trasmetta, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio, le informazioni sui dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori che normalmente fornisce in occasione della riunione periodica già prevista dal D. Lgs. n. 626/’94. Alla sorveglianza sanitaria è dedicato l’art. 41, in cui, rispetto alla rigidità prevista dal D.Lgs. n. 626/1994 che prevedeva le visite esclusivamente nei casi previsti dalla legislazione nazionale, la formulazione attuale rende subito applicative, per questo scopo, la eventuali direttive europee che dovessero in futuro essere emanate. Ugualmente degna di nota è la possibilità di adeguarsi con immediatezza alle indicazioni della Commissione consultiva. Una maggiore attenzione è dedicata dal T. U. alle modalità di espressione dei giudizi di idoneità e a tutte le azioni conseguenti: vengono, in particolare,

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elencati i diversi gradi di inidoneità, specificando sia gli aspetti qualitativi che temporali degli stessi.; un’altra novità è quella che sancisce l’obbligo di comunicare per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore il giudizio di idoneità di qualunque tipo e non solo l’inidoneità parziale o totale, come prevedeva il D. Lgs. n. 626/’94, nonché la possibilità offerta ora al lavoratore di presentare ricorso avverso il giudizio di idoneità entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente. Un’ulteriore tutele offerta al lavoratore, in caso di inidoneità, come prevede l’art. 42, è la conservazione del posto di lavoro e degli aspetti retributivi. Le modalità di tenuta della documentazione, innovativamente, vengono espletate con la possibilità di ricorrere a strumenti informatici, nel rispetto di una normativa generale cui attenersi (art. 53).

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IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il RLS è una figura che si pone nel contesto aziendale, quale espressione della volontà dei lavoratori, come soggetto capace di controllare e sensibilizzare circa gli adempimenti e le misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza Nel nuovo decreto legislativo n. 81/’08 (Tit. I, Capo III, Sezione VII, artt. 47-49) viene ampliato e valorizzato il sistema di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza non solo a livello aziendale, ma anche a livello territoriale e di sito produttivo. L’art. 47 comma 6 stabilisce che ”l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro…”. L’ultimo comma del medesimo articolo, innovativamente, afferma che qualora non si proceda alla elezione del RSL aziendale, le funzioni sono esercitate dal RSL territoriale o di sito produttivo (salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), in tal modo si eliminerebbero vuoti nel sistema di rappresentanza. Novità rilevanti sono poi contemplate nell’art. 48 per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), nel senso di un rafforzamento di tale figura. In particolare nel comma 1 si ribadisce il suo carattere suppletivo in caso di mancata elezione o designazione del rappresentante aziendale anche nel caso in cui il numero dei lavoratori sia superiore a 15: ciò mira a garantire una figura certa di riferimento per ogni realtà lavorativa. Ai RLST è garantito l’accesso ai luoghi di lavoro secondo le modalità ed i termini di preavviso individuati dagli accordi collettivi (art. 48, comma 4). L’obbligo da parte del datore di lavoro di comunicare annualmente i nominativi dei RLS eletti o designati in azienda è invece posto solo nei confronti dell’INAIL (art. 18, comma 1, lett. a). Viene inoltre introdotta la figura del RLS di sito produttivo (art. 49), per specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri (porti, centri intermodali di trasporto, impianti siderurgici, ecc.). Tale figura è individuata, su loro iniziativa, tra i RLS delle aziende operanti nel sito produttivo (comma 2) ed opera secondo quando stabilito dalla contrattazione collettiva, anche qualora non vi siano rappresentanti per la sicurezza, favorendo il coordinamento tra le rappresentanze presenti (comma 3). Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS). Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito, la durata e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva (art. 47, comma 5 D. Lgs. 81/’08). In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti (art. 47, comma 7) è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 200 dipendenti; b) tre rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1000 dipendenti; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive . Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza che questo possa comportare perdita di retribuzione: inoltre è previsto che debba disporre dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciuti (Art. 50, comma 2 D.Lgs. 81/’08) . Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività (nei suoi confronti, a tale proposito, si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali) A questa figura il decreto legislativo assegna una lunga serie di compiti e attribuzioni (art. 50 D. Lgs. 81/’08) di seguito sinteticamente riassunti Il rappresentante dei lavoratori ha diritto di accesso al registro degli infortuni sul lavoro, e a ricevere una copia del documento sulla valutazione dei rischi (art. 17 comma 1, lett. a) e le informazioni sulle relative misure preventive, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;

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− può accedere, secondo le modalità previste dall’art. 50 comma 3 del D. Lgs. 81/’08 ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni aziendali.

Deve essere preventivamente e tempestivamente consultato in merito a: a) criteri e svolgimento del processo di “valutazione dei rischi” e sulla successiva fase di

individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione. b) designazione del responsabile e degli addetti al “servizio di prevenzione” e del medico

competente, all’attività di “prevenzioni incendi, al “primo soccorso” e ai “ piani di emergenza”.

c) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.

Particolare rilevanza e novità assumono le disposizioni relative all’obbligo formativo del RLS (art. 37) che si articola nell’ambito di una duplicità di aspetti: uno aziendale, settoriale, connesso ai “rischi specifici” esistenti negli ambiti in cui il RSL esercita la propria rappresentanza, finalizzato a garantirgli competenze adeguate su quelle che costituiscono le principali tecniche di prevenzione e controllo dei rischi stessi, ed un altro, più ampio e generale, le cui modalità saranno oggetto di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto, comunque, di un numero minimo di ore e di alcuni contenuti cognitivi minimi di base, espressamente indicati dalla norma. Questi ultimi dovranno riguardare: principi giuridici comunitari, costituzionali e civilisti in materia di salute e sicurezza e soggetti coinvolti ecc. (art. 37, comma 11). La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali , con obbligo di aggiornamento periodico, disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale, la cui durata non può comunque essere inferiore a 4 ore annue per le imprese con un numero di lavoratori tra 15 e 50 e 8 ore annue se i lavoratori sono più di 50. Viene ribadito che la formazione deve essere erogata durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori e che, come già previsto nell’art. 36, l’attività formativa deve essere praticata in modo facilmente comprensibile, specie per i lavoratori immigrati. ‘E prevista, inoltre, la registrazione delle attività di formazione e delle competenze acquisite sul “libretto formativo del cittadino”, (art. 37, comma 14) che attesterà , anche nei confronti degli organi di vigilanza, l’assolvimento degli obblighi formativi previsti dalle norme in esame. I RLS possono promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori e sono chiamati a formulare osservazioni in occasione di visite o verifiche effettuate in azienda da parte delle autorità competenti I RLS prendono parte alla riunione periodica di cui all’art. 35 del T. U. I RLS hanno un ruolo propositivo in merito all’attività di prevenzione, avvertono il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda dei rischi individuati, o di cui sono venuti a conoscenza nel corso della loro attività, hanno infine la facoltà di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenessero le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impegnati per attuarle non idonee a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. Tra le novità che vengono ad ampliare le prerogative del RLS (art. 50) sono da segnalare: - la consultazione sulla nomina del medico competente nonché in merito all’organizzazione della formazione per le diverse figure considerate nell’art. 37 (lavoratori, preposti, addetti emergenze, RLS) e non solo, come in precedenza, per gli addetti alle emergenze. - la possibilità di far ricorso alle autorità competenti anche riguardo alle misure di prevenzione e protezione adottate dai dirigenti e non solo dal datore di lavoro, qualora si ritengano inidonee ai fini della sicurezza; - il diritto di disporre degli “spazi” necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli;

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Il RLS è d’altro lato, tenuto al rispetto del segreto industriale e dei processi lavorativi in relazione a quanto sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni (art. 50, comma 6) e non può essere nominato responsabile o addetto del servizio di prevenzione e protezione (comma 7).

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FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Fra le norme che rivestono maggior interesse per i lavoratori sono certamente da includere quelle relative alla “informazione” e alla “formazione” dei lavoratori stessi (art.li 36 e 37 del D. Lgs. 81/’08). Per “informazione” si può intendere il trasferimento di notizie con lo scopo di incrementare le conoscenze dei lavoratori al fine di orientarne il comportamento verso modelli in grado di conformarsi alle norme igieniche e di sicurezza correnti. Per “addestramento” si può intendere un’istruzione pratica diretta all’apprendimento delle modalità di utilizzazione delle proprie mansioni, tra cui il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione. Nel nuovo decreto appare chiara la volontà del legislatore di valorizzare l’aspetto formativo e il nuovo ruolo dei lavoratori, non più semplici destinatari di regole e adempimenti ma compartecipi, con un ruolo, all’interno del sistema, attivo e sinergico. L’art. 36 del T. U., rispetto all’art. 21 del precedente D.Lgs. n. 626/’94, a parte alcune differenziazioni terminologiche ed una modifica nell’elencazione degli adempimenti informativi da parte del datore di lavoro, non presenta sostanziali novità, ad eccezione della precisazione, contenuta nel comma 4, con la quale viene espressamente sancito che: “ il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze”, ciò in particolar modo qualora tra i destinatari dell’informazione ci siano anche lavoratori immigrati; in questo caso la stessa norma prevede un accertamento preventivo che il soggetto destinatario dell’informazione, sulla base delle proprie conoscenze linguistiche, sia effettivamente in grado di poter recepire quanto gli sarà comunicato. Dall’analisi della norma si evince che il contenuto dell’obbligo informativo sia stato diversificato in due forme : una prima, relativa all’attività produttiva aziendale in generale, ed una seconda, particolare, riguardante il contesto specifico ove il soggetto destinatario delle informazioni sarà destinato ad operare. Quindi nel comma 1 viene imposto al datore di lavoro di fornire ad ogni lavoratore un’adeguata informazione sui rischi lavorativi connessi all’attività dell’impresa, sulle procedure di primo soccorso, antincendio ed evacuazione in caso di pericolo, con indicazione dei lavoratori a tal fine incaricati. Al lavoratore deve inoltre essere comunicato il nominativo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, nonché del medico competente. Nel comma 2 è previsto invece che il lavoratore debba ricevere un adeguata informazione sui rischi specifici per la salute e sicurezza sul lavoro, cui è esposto in conseguenza dell’attività lavorativa svolta e sui pericoli connessi all’eventuale uso di sostanze o preparati pericolosi. Le informazioni dovranno concludersi con l’indicazione delle normative di sicurezza relative all’attività svolta e delle conseguenti misure e attività di prevenzione e protezione adottate. Il messaggio che si vuole trasmettere è che l’informazione non deve essere generica e indifferenziata ma personalizzata e il datore di lavoro deve pretendere che la superficialità venga bandita, esigendo e controllando l’effettiva osservanza delle direttive impartite in materia di sicurezza. Per quanto attiene alla “formazione” dei lavoratori (art. 37 del T. U.) nell’ambito delle tematiche attinenti alla sicurezza e alla salvaguardia della salute, il datore di lavoro, i dirigenti e i proposti devono garantire che ogni lavoratore sia sufficientemente ed adeguatamente formato: in particolare, la formazione deve essere assicurata facendo riferimento alle mansioni ed al posto di lavoro di ogni singolo lavoratore. In particolare, la formazione del lavoratore deve avvenire in occasione: • dell’assunzione del lavoratore • del trasferimento o del cambiamento di mansioni del lavoratore • dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove

sostanze o di nuovi preparati. La formazione stessa deve inoltre essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero in relazione all’insorgenza/ identificazione di nuovi rischi

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Una formazione peculiare e adeguata, oltre che (come già visto) al “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e la salute”, deve essere garantita anche per quei lavoratori incaricati della lotta antincendio, dell’attuazione dei piani di emergenza e dell’attività di pronto soccorso in azienda. L’art. 37 del D. Lgs. 09/04/’08, rispetto all’art. 22 del previgente D.Lgs. n. 626/1994 appare di contenuto più ampio per effetto dell’estensione dell’obbligo/diritto di formazione a tutti i soggetti che in qualche modo intervengono nel sistema di gestione della sicurezza predisposto dal datore di lavoro, specificando, inoltre, per ciascuno di essi, i contenuti essenziali, e le modalità formative. L’obbligo formativo, come quello informativo, si ricollega al ruolo attivo assegnato dal decreto in esame ai lavoratori per ciò che riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. IL LAVORATORE

E’ opportuno precisare che il D. Lgs. 81/’08 (art. 20) esige anche dal lavoratore un comportamento attivo di diligenza per il rispetto delle norme di Sicurezza. L’art 20 comma 1 del D. Lgs. 81/’08 riporta: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.” Al lavoratore, infatti, è fatto obbligo di prendersi cura della propria salute e della propria sicurezza oltre che della salute e della sicurezza delle altre persone eventualmente presenti nell’ambiente di lavoro, osservando scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dirigenti e preposti e collaborare con essi al fine della protezione collettiva ed individuale, segnalando eventuali deficienze delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza o situazioni di pericolo di cui vengano a conoscenza. Egli deve utilizzare correttamente macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi rispettando procedure e dispositivi di sicurezza nonché utilizzare nel modo appropriato i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) eventualmente messi a sua disposizione e non compiere di propria iniziativa operazioni non di personale competenza che possano compromettere la propria o altrui sicurezza. Deve partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro e ha diritto a ricevere una adeguata formazione tenendo anche conto delle sue conoscenze linguistiche . La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione (art. 37, comma 2) sono definiti mediante un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle parti sociali, da adottarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore del T. U. E’ infine obbligato - nei casi previsti dalla normativa - a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria effettuata da parte del medico competente, a tal proposito si riporta l’art. 59 comma 1°: I lavoratori sono puniti “con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell’art. 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h)” e i.

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GLOSSARIO FATTORE DI RISCHIO (o PERICOLO o AGENTE PERICOLOSO) Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (es. materiali, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici) e/o attività lavorativa che è in grado – potenzialmente - di provocare effetti dannosi per l'uomo inserito nell'ambiente di lavoro RISCHIO Probabilità che sia raggiunto dal FATTORE DI RISCHIO quel limite che può provocare il DANNO nelle condizioni di esposizione ed utilizzo. DANNO Lesione fisica o alterazione dello stato di salute (es.: infortunio sul lavoro o malattia professionale) causate da un rischio lavorativo che da potenziale è divenuto attuale. PREVENZIONE Complesso delle procedure, disposizioni e misure adottate e previste nelle varie fasi dell'attività lavorativa per evitare o limitare il RISCHIO nel pieno rispetto della salute della popolazione lavorativa e mantenendo l'integrità dell'ambiente di lavoro ed extralavorativo. EMERGENZA Il concretizzarsi di una situazione di rischio, pericolosa per le persone e per l’ambiente, che richiede provvedimenti adeguati. INCIDENTE Avvenimento non programmato che causa o potrebbe causare danni a persone, cose e/o ambiente di lavoro. INQUINAMENTO Introduzione nell'ambiente (di lavoro o extralavorativo) di fattori fisici (rumore, radiazioni etc.) o di sostanze chimiche o biologiche non presenti naturalmente.

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PARTE SECONDA Di particolare interesse sono gli allegati che occupano la seconda parte del T. U. . Elenco allegati: ALLEGATO I – GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE

ALLEGATO II - CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI

ALLEGATO IIIA - CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO ALLEGATO IIIB - INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI

E DI RISCHIO DEI LAVORATORI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA

ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO ALLEGATO V – REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE ALLEGATO VI – DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO ALLEGATO VII – VERIFICHE DI ATTREZZATURE ALLEGATO VIII – SCHEMA INDICATIVO PER L’INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI DELL’IMPIEGO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ALLEGATO IX – NORME DI BUONA TECNICA ALLEGATO X – ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL’ART. 89, COMMA 1, LETTERA A ALLEGATO XI – ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL’ART. 100, COMMA 1 ALLEGATO XII – CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL’ART. 99 ALLEGATO XIII – PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE ALLEGATO XIV – CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI ALLEGATO XV - CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI ALLEGATO XVI – FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA ALLEGATO XVII – IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE ALLEGATO XVIII – VIABILITA’ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI ALLEGATO XIX – VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI ALLEGATO XX - A. Costruzione e impiego di scale portatili – B. Autorizzazione ai laboratori di certificazione ALLEGATO XXI – ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA ALLEGATO XXII – CONTENUTI MINIMI DEL PI.M.U.S. ALLEGATO XXIII – DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE

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ALLEGATO XXIV – PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA ALLEGATO XXV – PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI ALLEGATO XXVI – PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI ALLEGATO XXVII – PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD INDICARE L’UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ALLEGATO XXVIII - PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE ALLEGATO XXIX - PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI ALLEGATO XXX - PRESCRIZIONI PER I SEGNALI ACUSTICI ALLEGATO XXXI - PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE ALLEGATO XXXII - PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI ALLEGATO XXXIII – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ALLEGATO XXXIV - VIDEOTERMINALI ALLEGATO XXXV - AGENTI FISICI: A. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio B. Vibrazioni trasmesse al corpo intero ALLEGATO XXXVI - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI ALLEGATO XXXVII - RADIAZIONI OTTICHE ALLEGATO XXXVIII – SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE ALLEGATO XXXIX – SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA ALLEGATO XL – SOSTANZE PERICOLOSE - DIVIETI ALLEGATO XLI – SOSTANZE PERICOLOSE – METODICHE STANDARDIZZATE DI MISURAZIONE DELLA COMPOSIZIONE ATMOSFERICA NELL’AMBIENTE DI LAVORO ALLEGATO XLII - SOSTANZE PERICOLOSE - ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI ALLEGATO XLIII – SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE ALLEGATO XLIV – ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITA’ LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI ALLEGATO XLV - SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO ALLEGATO XLVI – ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI ALLEGATO XLVII – AGENTI BIOLOGICI - SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO ALLEGATO XLVIII – AGENTI BIOLOGICI - SPECIFICHE PER I PROCESSI INDUSTRIALI ALLEGATO XLIX – RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE ALLEGATO L - PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE ALLEGATO LI – SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

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Ricordiamo, in particolare, l’allegato IV: l’art. 63 contiene i “Requisiti di salute e di sicurezza” previsti per i luoghi di lavoro, precisando che devono essere conformi a quelli elencati nell’allegato IV . Tali disposizioni devono considerarsi tassative. Come già previsto dal D. Lgs 626/’94, i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto della presenza di lavoratori disabili (art. 63, comma 2), con particolare riferimento a porte, vie di circolazione, scale, docce, gabinetti e posti di lavoro, come specifica l’art. 64, riguardante gli obblighi del datore di lavoro tra i quali quello di controllare che i luoghi di lavoro siano sottoposti a regolare manutenzione tecnica, per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché a regolare pulitura per assicurare condizioni igieniche adeguate; queste disposizioni valgono anche per gli impianti e i dispositivi che devono essere sottoposti anche al controllo del loro funzionamento. Una novità rispetto alla normativa previgente è contenuta nel punto 1.3.1.1. dell’allegato IV, nel quale si precisa che i luoghi di lavoro chiusi devono essere in possesso anche di un isolamento acustico sufficiente e nel punto 1.7.3. in cui si eleva a 2.00 m (a partire da 1,5 m nella precedente legislazione) l’altezza minima al di sopra della quale occorre proteggere con parapetti normali, con arresto al piede, le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi e i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati. Una delle novità apportate dal nuovo decreto, inoltre, è rappresentata dall’art. 62, comma 1, lett. b), in cui si fanno rientrare nella nozione di “luoghi di lavoro” anche i campi, i boschi ed altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale. L’allegato IV è suddiviso in sei punti: 1) Il primo punto relativo agli ambienti di lavoro inizia con una prescrizione nuova, riguardante il requisito di stabilità e solidità con cui devono essere realizzati gli edifici che ospitano luoghi di lavoro, requisito che deve essere garantito anche durante e a seguito di manutenzioni e continua con le prescrizioni riguardanti le caratteristiche di pavimenti, muri, pareti e soffitti, le vie di circolazione ed i passaggi, le vie ed uscite di emergenza, porte, scale, microclima, ecc.; 2) Il secondo punto contiene le prescrizioni riguardanti la difesa dalle sostanze nocive e dalle polveri; 3) Nel terzo punto ci sono le prescrizioni riguardanti i lavori in prossimità di vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi ecc. , nonché le modalità per il loro utilizzo; 4) Il quarto punto descrive le misure contro l’incendio e l’esplosione e il quinto tratta del primo soccorso; 6) Il sesto punto contiene le prescrizioni riguardanti le aziende agricole. Di particolare interesse il quarto punto, in cui sono descritti i rischi e le misure da prendere in aziende o per lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio (divieto di fumo, predisposizione di mezzi ed impianti di estinzione idonei, descrizione dei casi in cui non è opportuno utilizzare l’acqua per spegnere gli incendi, ecc), completato dall’art. 46 sulla prevenzione degli incendi in cui viene messa in evidenza la necessità di stabilire dei criteri di individuazione del pericolo e di gestione delle emergenze, le misure necessarie ad evitare l’insorgere di un incendio o a limitarne le conseguenze nonché i metodi di controllo e di manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio e i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio e infine le caratteristiche dello specifico servizio compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, la cui designazione spetta al datore di lavoro (art. 18, comma 1 lett. b). Per favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, con decreto del Ministro dell’interno, sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l’effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende (art. 46, comma 5). Il quinto punto dell’allegato IV, relativo al primo soccorso, viene integrato dall’art. 45 del T. U. e dal decreto del Ministro della salute n 388 del 15 luglio 2003 (e successive modificazioni) in cui vengono individuate le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione . Tale argomento verrà trattato a pagina 19 di questo manuale. ANALISI DEI RISCHI

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Premesso il principio informatore dell'azione dell'Amministrazione per quanto attiene il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e cioè che il lavoro di qualsiasi tipo svolto nel luogo di lavoro non deve essere pericoloso e che questo obiettivo si può raggiungere con la semplice osservanza delle norme di prevenzione e protezione dai rischi, si evidenzia che tutti i rischi, e quindi anche quelli potenzialmente presenti, possono essere suddivisi in due grandi categorie: Rischi relativi alla Sicurezza (cioè di natura infortunistica) Rischi relativi alla Salute (cioè di natura igienico - ambientale). RISCHI RELATIVI ALLA SICUREZZA I Rischi per la Sicurezza, o Rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.). Le cause di tali rischi sono da ricercare, almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti l'ambiente di lavoro, le macchine e/o le apparecchiature utilizzate, le modalità operative, l'organizzazione del lavoro, etc. Qui di seguito si riportano una serie di esempi di rischi per la sicurezza e le prescrizioni per ovviarli. 1. Rischi dovuti a carenze strutturali dell'ambiente di lavoro, relativamente a:

• Altezza, superficie e volume dell'ambiente di lavoro; • Illuminazione dell’ambiente di lavoro, normale e di emergenza; • Condizioni di pavimenti (lisci o sconnessi) e pareti (semplici e/o attrezzate); solai e

soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata); uscite e porte (numero e dimensioni).

• Condizioni di locali seminterrati e/o sotterranei (dimensioni, ricambi d'aria). Come ovviare:

• I locali di lavoro devono essere tenuti puliti, asciutti, ordinati e in buone condizioni igieniche. Aree normalmente umide devono avere superfici non scivolose nei punti in cui il personale passa o lavora.

• Tutte le superfici, i luoghi di lavori e corridoi, devono essere tenuti asciutte e liberi da chiodi sporgenti, schegge, assi, ecc.

• Tutte le zone di passaggio devono essere facilmente individuabili, eventualmente indicate da cartelli e/o da strisce sul pavimento.

2. Rischi da carente sicurezza di macchine e apparecchiature:

• Protezione nell'uso di apparecchi, di sollevamento, di ascensori e montacarichi. • Protezione nell'uso di apparecchi a pressione (bombole e circuiti). • Protezione nell'accesso a vasche, serbatoi, piscine e simili.

3. Rischi da manipolazione di sostanze pericolose:

• Protezione nell’utilizzo di sostanze infiammabili, corrosive, comburenti ed esplosive.

4. Rischi da carenze di sicurezza elettrica, connessi a:

• Mancato rispetto della Legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 447/91, oggi sostituita dalla L. 37/’08.

• Impianti non a sicurezza intrinseca in atmosfera, a rischio di incendio e/o esplosione.

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Come ovviare • Ogni circuito deve avere l'indicazione della funzione di ogni elemento (interruttore,

scatole di fusibili, etc.). • Parti metalliche che normalmente non sono in tensione, ma possono acciden-

talmente diventarlo, devono essere collegate a terra con cavo di colore giallo-verde. • I collegamenti di cavi elettrici, interruttori o scatole di connessione devono essere

protetti contro la possibilità di contatto accidentale. • Le prese, le spine e i cavi devono essere integri e conformati in modo da evitare

ogni possibilità di contatto accidentale con parti in tensione. • Evitare di sovraccaricare con più spine ogni singola presa. • Evitare l'uso di prolunghe per l'utilizzo di macchine o attrezzature con potenza

superiore ai 1000 watt. • Nel disinserire la spina evitare di tirarla dal cavo. • I cavi "volanti" non devono ingombrare i passaggi. • Non improvvisare interventi di manutenzione su apparecchiature elettriche, ma

richiedere tempestivamente l'intervento di personale idoneo. • Vietato l'uso di acqua per spegnere incendi di parti ed impianti elettrici. • I cavi elettrici non devono mai essere riparati con nastro isolante, ma essere

prontamente sostituiti.

5. Rischi di incendio e/o esplosione per: • Presenza di materiali infiammabili d'uso. • Presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche strutturali di

ventilazione e di ricambi d'aria). • Carenza di sistemi antincendio e di segnaletica di sicurezza. • Cattivo funzionamento degli impianti elettrici. • Presenza di fiamme libere, scintille. mozziconi di sigarette. • Materiali combustili accatastati e “abbandonati”.

Come ovviare • Mantenere sempre pulito e ordinato l'ambiente. • Evitare l'accumulo di materiale combustibile e di spazzatura; se necessario, usare

recipienti di metallo con coperchi a tenuta. 6. Rischi da incauto comportamento:

• Lasciare veicoli, attrezzature di lavoro in posizione errata e pericolosa. • Manipolare sostanze pericolose senza adeguate precauzioni (uso di DPI etc.). • Fumare o usare fiamme libere in luoghi ove esiste il pericolo di incendio o scoppio • Entrare in recipienti o ambienti contenenti gas o vapori nocivi senza prendere

opportune precauzioni (DPI etc.) • Rimuovere senza giustificato motivo i dispositivi di sicurezza • Danneggiare o rimuovere le protezioni o i cartelli segnalatori. • Sostare sotto carichi sospesi. • Avvicinarsi pericolosamente a parti sotto tensione, non isolate, di impianti elettrici. • Farsi trasportare su veicoli non adatti al trasporto di persone. • Transitare dove è proibito o comunque pericoloso. • Sovraccaricare i mezzi di trasporto. • Disporre i carichi irrazionalmente o sbilanciati. • Imbracare i carichi con attrezzature non idonee o difettose. • Usare attrezzi in genere inadeguati o in cattive condizioni. • Effettuare riparazioni provvisorie.

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• Accatastare male i materiali o fuori degli appositi contenitori; • Operare su parti elettriche sotto tensione senza le necessarie precauzioni. • Non prestare sufficiente attenzione a chi è preposto a coordinare un lavoro eseguito

da più persone. • Usare un abbigliamento inadatto all'ambiente. • Usare scorrettamente o danneggiare i dispositivi di protezione individuale. Usare

DPI non idonei o in cattivo stato. RISCHI RELATIVI ALLA SALUTE I rischi per la salute, di natura igienico-ambientale, sono responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto nel corso di operazioni e lavorazioni che comportano la presenza nell'ambiente lavoro di agenti di rischio di natura chimica, fisica o biologica. Schematicamente, tali rischi per la salute possono derivare dalla presenza di: Agenti fisici Lavorazioni che prevedono la presenza di fattori fisiche in grado di interagire in varia misura con l'organismo umano (rumore, vibrazione, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, microclima, illuminamento ambientale). Agenti chimici Lavorazioni che prevedono l'impiego di sostanze chimiche tossiche o nocive Agenti biologici Esposizione per inalazione o contatto cutaneo (molto raramente ingestione) di microrganismi patogeni o di altri endoparassiti umani presenti nell'ambiente di lavoro per inquinamento accidentale o per loro trattamento e manipolazione. Movimentazione manuale dei carichi Il D. Lgs. 81/’08 (articoli 167 - 168 - 169) impone altresì la prevenzione di lesioni dorso-lombari dovute al sollevamento o spostamento manuale di carichi. Uso di Videoterminali (VDT) Il D. Lgs. 81/’08/bis pone particolare attenzione ai rischi derivanti dall’utilizzo di videoterminali. L’art.174 della legge stabilisce che “il datore di lavoro, all’atto della valutazione dei rischi di cui all’art.28, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo ai rischi per la vista e gli occhi, ai problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale, alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale”. In base a tale articolo (174, comma 2)) il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati e predispone (comma 3) i posti di lavoro di cui all’art. 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato XXXIV in base ai quali occorre: • Posizionare correttamente lo schermo, la sedia, la scrivania e la tastiera. • Mantenere una postura corretta • Mantenere una posizione diritta dei polsi. • Evitare di appoggiare i polsi quando si digita. • Adottare un tocco leggero sui tasti. • Fare regolarmente delle pause nello svolgimento quotidiano del lavoro (art. 175). • Ricevere dal datore di lavoro l’informazione e la formazione (art. 177) in ottemperanza a quando previsto dall’art. 18, comma 1, lett. l.

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La scrivania

Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, deve essere stabile e abbastanza ampio per contenere gli oggetti e i documenti di lavoro (ad esempio libri, portadocumenti, schedari e telefono) e per permettere differenti posizioni dello schermo e della tastiera, deve lasciare spazio sufficiente per le gambe e per i cambiamenti di posizione. L’altezza, fissa o regolabile, deve essere indicativamente compresa tra i 70 e gli 80 cm e la sua profondità deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo.

La sedia Il sedile di lavoro deve essere stabile e ad altezza regolabile, deve essere comodo e permettere all’utilizzatore libertà nei movimenti. Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare e deve avere altezza e inclinazione regolabile e deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione. Il bordo anteriore del sedile deve essere tondeggiante per evitare pressioni sul retro delle ginocchia. La sommità dello schienale, anch’esso a bordo tondeggiante, deve fornire sostegno alla parte inferiore della spina dorsale. Piedi e gambe L'altezza della sedia è corretta quando i piedi possono comodamente stare appoggiati sul pavimento o sul poggiapiedi e quando la parte posteriore delle ginocchia è leggermente più alta del sedile della sedia. Questa posizione permette una libera circolazione, del sangue nelle gambe e nei piedi. Mani, braccia e polsi Quando le mani poggiano sulla tastiera braccio e avambraccio devono formare un angolo retto. Il braccio deve essere dritto lungo il busto e il gomito deve sfiorare i fianchi. Le mani e i polsi devono formare una linea retta insieme agli avambracci. Evitare di voler raggiungere oggetti troppo altri o troppo lontani. Dei braccioli possono essere utili per riposarsi quando serve. Un poggiapolsi può aiutare a mantenere una linea orizzontale mano-avambraccio sulla tastiera. Quando si digita, usare un tocco leggero sui tasti ed evitare di appoggiare e piegare i polsi. Schermo e occhi La risoluzione dello schermo deve garantire una buona definizione, l’immagine deve essere stabile. Lo schermo deve essere orientabile in modo da adeguarsi facilmente alle esigenze dell’utilizzatore e deve essere posizionato in modo da non presentare riflessi o riverberi e il suo lato superiore deve essere posto un po’ più in basso dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e a una distanza da questi pari a circa 50 – 70 cm. Il portadocumenti deve essere posto vicino allo schermo per evitare un eccessivo movimento del collo e della schiena. Lo schermo e il portadocumenti devono essere posti alla stessa distanza e altezza dagli occhi per evitare continui cambiamenti di messa a fuoco.

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Tastiera e dispositivi di puntamento La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile , deve avere una superficie opaca per evitare i riflessi, i simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro. Il dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, deve disporre di uno spazio adeguato per il suo uso e deve essere facilmente raggiungibile. Pause di riposo Il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività, facendo delle pause o cambiando attività (art. 175, comma 1). In assenza di disposizioni contrattuali diverse, il lavoratore ha comunque diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Ambiente Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e con spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi. Deve essere garantita un’illuminazione sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante, evitando riflessi sullo schermo: si deve tener conto dell’esistenza di finestre, pareti trasparenti, ecc. Il rumore emesso dalle attrezzature presenti non deve perturbare l’attenzione e la comunicazione verbale. Le radiazioni, tranne la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a un livello trascurabile per la sicurezza e la salute dei lavoratori. PRIMO SOCCORSO Il datore di lavoro, sentito il medico competente (ove nominato), prende i provvedimenti necessari relativamente al primo soccorso e all’assistenza medica di emergenza (art. 45 del T. U.). Le caratteristiche minime delle attrezzature, i requisiti e la formazione del personale addetto, in funzione al tipo di attività, al numero dei lavoratori ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale n 388 del 15/07/’03 in base al quale si prescrive che la formazione deve essere svolta da personale medico in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale con contenuti minimi ben definiti negli allegati al sopraccitato decreto. Le aziende possono essere di gruppo A, di gruppo B e di gruppo C. Nelle aziende di gruppo A e B il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: - cassetta di pronto soccorso presso ciascun luogo di lavoro; - un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del

Sistema Sanitario Nazionale. Nelle aziende di gruppo C: - pacchetto di medicazione presso ciascun luogo di lavoro; - un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del

Sistema Sanitario Nazionale. I contenuti minimi della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione sono indicati negli allegati al decreto. Tale contenuto può essere integrato in base ai rischi presenti nei luoghi di lavoro, su indicazione del medico competente e del sistema di emergenza del S.S.N. La cassetta o il pacchetto di medicazione deve essere presente in ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente e individuabile. Devono, inoltre, essere individuati e resi disponibili dal datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, le attrezzature minime di equipaggiamento e i dispositivi di protezione individuali per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso (art. 4). Tali

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presidi devono essere mantenuti in condizione di efficienza e pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) Dall'elenco indicativo e non esaustivo dei dispositivi di protezione individuale e delle attività in cui può essere necessario l'uso degli stessi, elencati nell’ allegato VIII al D. Lgs. 81/’08, si evidenziano i seguenti, che sono quelli maggiormente in uso. Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia Guanti per l’uso e prelievo di carpette e/o pratiche d’archivio, contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) derivanti da aggressioni chimiche, elettriche, termiche, etc. Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza, a slacciamento o sganciamento rapido, scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile, scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante contro le stesse aggressioni sopracitate. Dispositivi di protezione del capo Caschi idonei per la protezione della testa per qualsiasi imprevisto . MEZZI DI ESTINZIONE DI INCENDIO

ESTINTORI A C02 Sono costituiti da una bombola d'acciaio in cui si trova l'anidride carbonica liquefatta sulla quale la fase gassosa esercita una pressione di circa 70 bar alla temperatura ambiente. ESTINTORI A SCHIUMA

Sono costituiti da un recipiente principale che contiene una soluzione acquosa di una sostanza schiumogena; al momento dell'impiego viene immesso nella soluzione un gas che dà origine alla schiuma e che fornisce la pressione occorrente per la fuoriuscita della schiuma stessa. Il gas si sviluppa in seguito alla reazione chimica tra due sostanze mantenute separate con estintore a riposo (fiala di acido solforico). ESTINTORI A POLVERE Contengono una polvere impalpabile, incombustibile, igroscopica che viene espulsa da C02 e azoto compressi. Questa polvere è costituita generalmente da bicarbonato sodico. ESTINTORI A TETRACLORURO DI CARBONIO (o altri alogenoidrocarburi come bromodifluorometano) Sono molto efficaci, specialmente i tipi più moderni, per l'estinzione di incendi estesi ed implicanti apparecchi elettrici sotto tensione. Poiché per pirolisi delle sostanze in loro contenute si originano vapori tossici (fosgene, etc.), l'area dell'incendio deve essere ben ventilata dopo lo spegnimento.

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TABELLA RIASSUNTIVA

Natura del materiale TIPO DI ESTINTORE Da proteggere idrico schiuma polvere CO2 alogenati Materiali comuni (carta, carbone, legno, tessuti) SI SI SI NO SI Liquidi infiammabili più leggeri dell'acqua e non miscibili con essa (vernici, benzina, nafta, petrolio, grassi, ecc.) NO SI SI SI SI Liquidi infiammabili più leggeri dell'acqua e non miscibili con essa, o più pesanti, anche non miscibili (alcool, acetone, ac. acetico, clorobenzolo, declo- roetano, ecc. SI SI SI(b) SI(b) SI Sostanze comburenti (nitriti, nitrati, clorati) SI NO NO NO SI Sostanze reagenti pericolosa mente con acqua (carburo di calcio, sodio, potassio, litio, ecc.) NO NO SI SI© SI Apparecchiature elettriche (trasfor- matori, alternatori, interruttori, motori, ecc.) NO NO SI SI SI Automezzi NO SI SI SI SI (a) si sconsiglia l'uso in ambienti chiusi; (b) da tenere presente la pericolosità dell'uso della C02 in presenza di cianuri; (c) ad alta temperatura i metalli possono ridurre la C02 con formazione di CO tossico;

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LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

Nell'applicazione del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 una importante funzione (allegati da XXIV a XXVII) è svolta dalla segnaletica di sicurezza (Titolo V, articoli da 161 a 166) che ha lo scopo di informare i lavoratori, tramite cartelli indicatori, su tutte le situazioni di pericolo a cui possono andare incontro, e pertanto ha dimensioni adeguate e viene installata in posizione perfettamente visibile.

I cartelli sono segnali di sicurezza che mediante la combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo (art. 162, comma 1, lett. g) forniscono una determinata informazione, visibile grazie ad un’adeguata illuminazione. Essi si dividono in segnali di divieto, avvertimento, prescrizione, salvataggio, per le attrezzature antincendio. Un segnale di divieto vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo, un segnale di avvertimento informa di un rischio o di un pericolo, un segnale di prescrizione impone un determinato comportamento, un segnale di salvataggio o di soccorso fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio (art. 162, comma 1, lett.re b, c, d). Significato o scopo di un colore di sicurezza Il rosso si accompagna a segnali di divieto, pericolo, attrezzature antincendio, ecc., il giallo o giallo-arancio è presente in segnali di attenzione, cautela, verifica, l’ azzurro si trova in segnali di prescrizione, il verde in segnali di salvataggio o di soccorso (indicazione di porte, uscite, percorsi, materiali, ecc., situazione di sicurezza, ritorno alla normalità). I dispositivi segnaletici devono essere, a seconda dei casi, regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati e riparati o sostituiti, se necessari; il loro numero e ubicazione è in funzione dell’entità dei rischi e delle dimensioni dell’area da coprire. I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un’altezza e in una posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale, all’ingresso della zona interessata in caso di rischio generico o nelle immediate vicinanze in caso di rischio specifico o in presenza di un oggetto che si intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.

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Cartelli da utilizzare (all. XXV) Cartelli di divieto - Caratteristiche intrinseche:

− forma rotonda, − pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a

destra lungo il simbolo, con un’inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35%della superficie del cartello).

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Cartelli di avvertimento - Caratteristiche intrinseche: − forma triangolare, − pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50%

della superficie del cartello).

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Cartelli di prescrizione - Caratteristiche intrinseche: − forma rotonda, − pittogramma bianco su fondo azzurro (l’azzurro deve coprire almeno il 50% della

superficie del cartello).

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Cartelli di salvataggio - Caratteristiche intrinseche: − forma quadrata o rettangolare, − pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della

superficie del cartello).

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Cartelli per le attrezzature antincendio - Caratteristiche intrinseche: − forma quadrata o rettangolare, − pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della

superficie del cartello).

La segnaletica può utilizzare anche segnali luminosi (all. XXIX) e segnali acustici (all. XXX). Importanti anche i segnali gestuali, trattati nell’allegato XXXII . Essi devono essere precisi, semplici, facili da eseguire e da comprendere e chiaramente distinguibili da altri segnali gestuali.

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Piano d’emergenza Il piano d’emergenza è stato predisposto dal Servizio X Protezione e Sicurezza e viene aggiornato periodicamente ogni qualvolta si renda necessario. Permette di predisporre l’organizzazione necessaria per affrontare le possibili situazioni di emergenza previste per ogni situazione di pericolo. Inoltre contiene le procedure per l’evacuazione dal luogo di lavoro di tutte le persone presenti; Il piano d’emergenza include le planimetrie, visibili nei vari siti della Soprintendenza, in cui sono indicati: la distribuzione e la destinazione dei vari ambienti, le vie di fuga, le attrezzature ed impianti di spegnimento, l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo, l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica. Da parte loro, i lavoratori devono dimostrare senso di collaborazione e responsabilità, come indicato dall’articolo 20 del T. U. comma 1: “ Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” e ancora comma 2 lett. e) I lavoratori devono “ segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. Il personale incaricato di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro e del primo soccorso ( art.18 D.Lgs. 81/’08 ) gestisce i dispositivi antincendio di cui sono dotate le sedi di lavoro e provvede, se necessario, ad allertare i servizi di assistenza, a fornire il primo soccorso ad eventuali infortunati, avvalendosi del contenuto della cassetta di pronto soccorso. In caso di necessità chiama un’ambulanza ( 118 ). Esso individua pure la zona e il tipo di emergenza e si dirige sul luogo della chiamata. Valuta insieme al responsabile del Servizio le dimensioni dell’incidente e, se ritiene che possa divenire grave, avvia la procedura di allarme. In questo caso tutti gli incaricati dell’emergenza dovranno sospendere le normali attività di servizio.

Procedure di evacuazione Il personale partecipa periodicamente ad una esercitazione di evacuazione. L’esercitazione presuppone l’utilizzo delle vie di fuga. Ha inizio dal momento dell’allarme e si conclude nel punto di raccolta con l’appello di tutto il personale. Essa è condotta in maniera realistica senza esporre a pericolo di alcun genere i partecipanti. Il personale dell’area interessata all’emergenza opera per ripristinare le normali condizioni di sicurezza, collaborando con il Servizio di Prevenzione e Protezione per tutti gli interventi che si renderanno necessari a risolvere l’emergenza in atto.

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