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Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Individuazione delle novità nel sistema della sicurezza sul lavoro aggiornato al c.d. correttivo (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Dott. Alessio Scarcella (Magistrato addetto all’Ufficio del Ruolo e del Massimario della Corte Suprema di Cassazione – Docente di diritto penale e di diritto processuale penale presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali delle Facoltà di Giurisprudenza nelle Università degli Studi di Firenze e Siena)

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Sommario

1. Premessa e schema di sintesi ............................................................. 6

2. - Il Titolo I - I Principi comuni e generali ............................................. 13

2.1 – Il Titolo I, Capo I: “Disposizioni generali” ..................................... 13

2.2. - Il Titolo I, Capo II: “Sistema istituzionale” ................................... 17

2.3 – Il Titolo I, Capo III: “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro” ..................................................................................................... 17

2.3.1 - Misure di tutela e obblighi – Delega .......................................... 18

2.3.1.1 - Obblighi del datore di lavoro ................................................. 19

2.3.1.2 - Obblighi del preposto ........................................................... 22

2.3.1.3 - Medico competente ............................................................. 22

2.3.1.4 - Contratti d’appalto e d’opera ................................................. 23

2.3.2 - Misure di tutela e obblighi – DVR .............................................. 25

2.3.2.1 - Modelli di organizzazione e gestione ....................................... 29

2.3.3 - RSPP – ASPP ......................................................................... 30

2.3.4. - Informazione, formazione, addestramento ................................ 33

2.3.5 – Sorveglianza sanitaria ............................................................ 34

2.3.6 – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza .......................... 38

3. - Il Titolo II (Allegato IV): Luoghi di lavoro .......................................... 41

4. – Il Titolo III (Allegati V – IX): Attrezzature di lavoro e dei dpi .............. 44

4.1. - Titolo III, capo I : Uso delle attrezzature di lavoro ........................ 45

4.2. - Titolo III, capo II: Dispositivi di protezione individuale .................. 50

4.3. - Titolo III, capo III: Impianti ed apparecchiature elettriche ............. 51

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5. – Il Titolo IV (Allegati X-XXIII): Cantieri temporanei o mobili ................. 53

5.1. – Le novità rispetto alla direttiva cantieri ....................................... 55

5.2 - Titolo IV, Capo I: Misure per la salute e sicurezza .......................... 56

5.2.1. - Obblighi di comunicazione del Committente .............................. 57

5.2.2 - Obblighi di comunicazione delle Imprese ................................... 58

5.3 - Titolo IV, Capo I (allegati X-XVII) ............................................... 58

5.4 - Titolo IV, Capo II: Lavori in quota .............................................. 59

5.5. – Le novità introdotte nel Tit. IV dal D.Lgs. n. 106/09 ..................... 60

6. - Titolo V (Allegati XXIV–XXXII): Segnaletica di salute e sicurezza .......... 67

7. - Titolo VI (Allegato XXXIII): Movimentazione manuale dei carichi .......... 69

8. - Titolo VII (Allegato XXXIV): Videoterminali ....................................... 71

9. - Titolo VIII (Allegati XXXV-XXXVII): Agenti fisici ................................. 73

9.1 - Titolo VIII, capo I: Disposizioni generali ....................................... 73

9.2 - Titolo VIII, capo II: Protezione dei lavoratori dal rumore ................ 75

9.3 - Titolo VIII, capo III: Vibrazioni ................................................... 77

9.4 - Titolo VIII, capo IV: Campi elettromagnetici ................................. 79

9.5 - Titolo VIII, capo V: Radiazioni ottiche artificiali ............................. 80

10. - Titolo IX (Allegati XXXVIII-XLIII): Sostanze pericolose ...................... 82

10.1 - Titolo IX, capo I: Protezione da agenti chimici ............................. 83

10.2 - Titolo IX (Allegato XXXVIII): Protezione da agenti chimici ............. 84

10.3 - Titolo IX, capo II: Agenti cancerogeni e mutageni ........................ 85

10.4 - Titolo IX, capo III: Esposizione all’amianto ................................. 86

11. - Titolo X (Allegati XLIV-XLVIII): Agenti biologici ................................ 89

12. - Titolo XI (Allegati XLIX-LI): Atmosfere esplosive .............................. 92

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13. Il Sistema sanzionatorio .................................................................. 94

13.1 - Principio di specialità ............................................................... 95

13.2 - Principio di effettività ............................................................... 95

13.3 - I soggetti destinatari delle sanzioni ............................................ 96

13.4 - Sospensione del titolo abilitativo ............................................... 97

13.5 - Sospensione dell’attività .......................................................... 97

13.5.1 - Sospensione dell’attività dopo il D.Lgs. n. 106/09 ................... 100

13.6 - Le sanzioni penali ................................................................. 104

13.7 - Reati puniti con il solo arresto ................................................. 104

13.8 - Reati puniti con arresto o ammenda ........................................ 106

13.9 - Reati puniti con la sola ammenda ............................................ 107

13.10 – L’estensione della disciplina in tema di Responsabilità degli enti (D.Lgs. n. 231/2001) ...................................................................... 108

14. – Prime indicazioni operative (prassi).............................................. 109

15. – Link utili .................................................................................. 110

 

 

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1. Premessa e schema di sintesi

Il 9 aprile 2008 il Presidente della Repubblica firmava il nuovo decreto

legislativo recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.

123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, testo

che introduceva finalmente nel nostro ordinamento un “corpus” normativo

destinato a sostituire la precedente disciplina in materia, assumendo la veste

di un vero e proprio Testo Unico non meramente compilativo.

Con il nuovo decreto sulla sicurezza, infatti, si completava il complesso e

travagliato iter che aveva condotto al riassetto ed alla riforma della normativa

in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Come veniva giustamente osservato dai primi commentatori della riforma, con

il D.Lgs. 9 aprile 2008, l'Italia diceva addio alla vecchia legge 626, meglio

conosciuta come la legge sulla sicurezza sul lavoro: il Testo Unico, nella sua

originaria stesura, comprendeva 12 Titoli e più di 300 articoli.

Si era trattato di un lavoro lungo e complesso che riordinava la materia,

innovava sul piano della prevenzione, della formazione, del potenziamento e

del coordinamento della vigilanza, del ruolo delle parti sociali e dei

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e della diffusione della cultura

della sicurezza, assicurando un sistema sanzionatorio equilibrato.

Proprio su quest’ultimo punto, oggetto del successivo approfondimento che

terrà conto delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n.

106 (c.d. correttivo al TUS, in vigore dal 20 agosto 2009) con particolare

attenzione al mutato quadro sanzionatorio, si erano appuntate le aspre

critiche dalle associazioni imprenditoriali, già all’indomani della presentazione

della prima bozza da parte del Consiglio dei Ministri il 6 marzo 2008, cui era

seguita la presentazione del testo definitivo all’esito della riunione del

Consiglio dei Ministri tenutasi in data 1 aprile 2008.

Senza alcun dubbio, infatti, il Testo Unico si caratterizzava per un

generalizzato inasprimento sanzionatorio, resosi necessario, nelle intenzioni

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dell’Esecutivo, per garantire maggior spazio applicativo alla disciplina in tema

di prevenzione infortuni, considerato il desolante quadro emergente dalle

statistiche annuali degli infortuni negli ambienti di lavoro.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell’articolo 1

della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro» veniva pubblicato sul suppl. ord. n. 108 alla GU

del 30 aprile 2008, n. 101, ed entrava in vigore il 15 maggio 2008.

A distanza di poco più di un anno, peraltro, in attuazione dell’art. 1, comma 6

della legge n. 123/07 che prevedeva la possibilità di emanare disposizioni

integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, entro dodici mesi dalla

data di entrata in vigore, veniva varato dal Governo il c.d. correttivo al Testo

Unico Sicurezza (d’ora in poi T.U.S.), recante in particolare le “Disposizioni

integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (D.Lgs. 3 agosto

2009, n. 106), pubblicato sul S.O. n. 142/L alla G.U. n. 180 del 5 agosto

2009, entrato in vigore il 20 agosto 2009.

Ai sensi dell’art. 304, comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 106/09, sono

abrogati e sostituiti:

– il d.P.R. 27/4/1955, n. 547 ed il il d.P.R 19/3/1956, n. 303, fatta eccezione

per l’art. 64 (relativo alle Ispezioni),

– il d.P.R 7/1/1956 n. 164,

– il d.lgs. 15/8/1991, n. 277,

– il d.lgs. 19/9/1994, n. 626,

– il d.lgs. 14/8/1996, n. 493,

– il d.lgs. 14/8/1996, n. 494,

– il d.lgs. 19/8/2005, n. 187;

– l’art. 36-bis, commi 1 e 2, della legge 4/8/2006, n. 248,

– gli artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3/8/2007, n. 123;

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– la lettera c) del terzo comma dell’articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n.

628;

- gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo

1956, n. 320;

- il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222;

- ogni altra disposizione nella materia disciplinata dal d.lgs. incompatibile con

lo stesso, e tra queste, in particolare, il d.P.R. 3/7/2003, n. 222, relativo ai

piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

Il testo del D.Lgs. n. 81/2008, poi, prevedeva originariamente che il decorso

del termine di dodici mesi (art. 3, comma 3: ovvero alla data del 15 maggio

2009) avrebbe determinato l’abrogazione implicita o per incompatibilità (la

legge non parlava né parla infatti di abrogazione espressa, limitandosi ad

affermare che “decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le

disposizioni di cui al presente decreto”) le seguenti norme di tutela della

salute e sicurezza per settori speciali di attività, ciò pur in mancanza di

adozione degli appositi provvedimenti regolamentari sostitutivi:

– il D.Lgs. 27/7/1999, n. 271 (sulla sicurezza a bordo delle navi mercantili);

– il D.Lgs. 27/7/1999, n. 272 (sulla sicurezza nelle operazioni di

manutenzione e riparazione delle navi in ambito portuale);

– il d.P.R. 27/4/1955, n. 547 ed il d.P.R. 7/1/1956 n. 164, limitatamente alle

disposizioni tecniche relative ai servizi e agli impianti gestiti della società

Ferrovie dello Stato.

Il termine di dodici mesi, già prima dell’entrata in vigore del correttivo, aveva

subito uno slittamento di altri dodici mesi per effetto delle modifiche

introdotte dall'art. 32, D.L. 30.12.2008, n. 207 (così come modificato dalla

legge di conversione, L. 27.02.2009, n. 14), con decorrenza dal 1 marzo

2009.

Tale slittamento, confermato dal D.Lgs. n. 106/2009 che non apporta alcuna

modificazione sul termine come prorogato, determina quindi l’ultrattività delle

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predette disposizioni sino al 15 maggio 2010, con la conseguenza che, salva

nuova proroga successiva ed in mancanza di appositi provvedimenti

regolamentari sostitutivi, troveranno applicazione dal 16 maggio 2010 per tali

speciali settori di attività, le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008.

Altre disposizioni non espressamente, né implicitamente abrogate, restano

invece in vigore a tempo indeterminato, tra queste si segnalano, in

particolare:

– il d.P.R. 20/3/1956, n. 320, relativo alla prevenzione degli infortuni e

all’igiene del lavoro sotterraneo;

– il d.P.R. 20/3/1956, n. 321, relativo alla prevenzione degli infortuni e

all’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa;

– il d.P.R. 20/3/1956, n. 322, relativo alla prevenzione degli infortuni e

all’igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione;

– il d.P.R. 20/3/marzo 1956, n. 323, relativo alla prevenzione degli infortuni

sul lavoro negli impianti telefonici;

– il d.P.R. 9/4/1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle

cave;

– il d.P.R. 30/4/1965, n. 1124, sull’assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

– il d.lgs. 19/12/1994, n. 758, relativo alla disciplina sanzionatoria in materia

di lavoro;

– il d.lgs. 25/11/1996, n. 624, relativo alla salute ed alla sicurezza dei

lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e nelle industrie

estrattive a cielo aperto o sotterranee;

– la legge 30/3/2001, n. 125, in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati;

– il d.lgs. 26/3/2001, n. 151, sulla tutela e sostegno della maternità e della

paternità;

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– il d.lgs. 8/6/2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa delle persone

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità

giuridica;

– il d.lgs. 8/4/2003, n. 66, sull’organizzazione dell’orario di lavoro (in

particolare l’art. 14 relativo alla tutela in caso di prestazioni di lavoro

notturno);

– il d.m. 27/4/2004 (come aggiornato negli elenchi dal d.m. 14/1/2008),

contenente l’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai

sensi e per gli effetti dell’art. 139 del testo unico per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.P.R.

n. 1124/1965).

Tenuto conto delle modifiche introdotte dal c.d. correttivo al T.U.S., si ricorda

inoltre che:

a) il T.U.S. introduceva una “moratoria” fino al 31 dicembre 2008 per

allegare il DUVRI e specificare i costi della sicurezza per i contratti

d’appalto o d’opera anteriori al 25 agosto 2007;

b) il T.U.S. sospendeva fino al 1 gennaio 2009 l’efficacia dei nuovi obblighi

sulla valutazione dei rischi (non per DUVRI);

c) il T.U.S. fissava al 26 aprile 2010 l’entrata in vigore del Capo V del Titolo

VIII sulle radiazioni ottiche artificiali;

d) il T.U.S. fissava al 30 aprile 2012 l’entrata in vigore del Capo IV del Titolo

VIII sui campi elettromagnetici.

Il c.d. correttivo al T.U.S. (D.Lgs. n. 106/09), nel confermare le predette

previsioni, contiene peraltro una modifica all’art. 306 del D.Lgs. n. 81/08.

L’art. 147 del D.Lgs. n. 106/09, in particolare, inserisce al comma 3 dell’art.

306 il seguente periodo: «In caso di attrezzature di lavoro messe a

disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non

permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del

progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del

rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il

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6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei

valori limite di esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni

di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore

della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di

esposizione al rumore di cui all’articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio

2011».

In pratica, l'articolo 306 viene modificato per la necessità di riproporre termini

differiti di vigenza delle disposizioni italiane di recepimento delle direttive

comunitarie per taluni settori specifici, come di volta in volta previsto nelle

disposizioni di recepimento delle singole direttive e, viceversa, non

considerato nell'ambito del Titolo VIII del "testo unico".

In particolare, sul punto si segnala:

a) come il Capo II del Titolo VIII del d.lgs. n. 81/2008 ripropone

sostanzialmente i contenuti del Decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195,

in materia di agenti fisici (rumore) il cui articolo 7 prevede quanto segue, al

comma 2 : "Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del

rispetto dei valori limite di esposizione al rumore entra in vigore il 15

febbraio 2011";

b) come il successivo Capo III, di converso, comprende le disposizioni del

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, in materia di vibrazioni. Sul

punto, l'articolo 13 del citato decreto ("Entrata in vigore ed abrogazioni")

prevede al comma 2: "In caso di attrezzature di lavoro messe a

disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non

permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del

progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del

rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 3 entra in vigore il

6 luglio 2010". Il successivo comma 3 dispone : "Per il settore agricolo e

forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui

all'articolo 3, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, entra in

vigore il 6 luglio 2014".

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Orbene, la mancata presenza di previsioni di contenuto corrispondente a

quelle appena riportate ha prodotto - specie in relazione alla abrogazione del

d.lgs. n. 187/2005 (all'art. 304, il quale non sembrava prevedere

espressamente l'abrogazione del d.lgs. n. 195 del 2006) – un’entrata in vigore

"anticipata" delle disposizioni in parola anche con riguardo a quei settori che,

sulla base delle deroghe concesse dalle direttive da recepire, sono stati

ritenuti meritevoli di una disciplina diversificata quanto alla entrata in vigore

delle corrispondenti previsioni.

Di conseguenza, così come fatto all'art. 306 ("Disposizioni finali") del "testo

unico" con riferimento ai campi elettromagnetici (Capo IV, Titolo VIII) ed alle

radiazioni ottiche (Capo V, Titolo VIII), per le quali si è proceduto alla

individuazione di un termine differito rispetto a quello "generale" del

provvedimento, come individuato dall’inciso introdotto al comma 3 dell’art.

306.

Il D.Lgs. n. 81/08 mantiene, anche dopo le modifiche apportate dal c.d.

correttivo (D.Lgs. n. 106/09), la precedente articolazione in 13 titoli:

• titolo I, “Principi comuni”;

• titoli II-XI, disposizioni “Speciali”;

• titolo XII, “Disposizioni in materia penale e di procedura penale”;

• titolo XIII, “Norme transitorie e finali”.

Si provvederà, nei paragrafi che seguono, ad evidenziare in via esclusiva le

modifiche di rilievo introdotte alla preesistente normativa dal nuovo D.Lgs. n.

81 del 2008 e dal recente correttivo al T.U.S. (D.Lgs. n. 106/09), in quanto

scopo della presente monografia è quella di fornire una prima lettura di

insieme del nuovo testo legislativo alla luce delle modifiche introdotte dal c.d.

correttivo al T.U.S., demandando l’approfondimento sistematico delle varie

parti del decreto a successive monografie di taglio analitico.

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2. - Il Titolo I - I Principi comuni e generali

Il Titolo I si suddivide in quattro capi:

1) Capo I, “Disposizioni generali”;

2) Capo II, “Sistema istituzionale”;

3) Capo III, “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”;

4) Capo IV, “Disposizioni penali”.

A questi devono essere aggiunti gli allegati singolarmente richiamati dalle

relative disposizioni. A Tal proposito, si ricorda che a seguito dell’entrata in

vigore del c.c. correttivo al T.U.S. (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106), gli allegati

I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX,

XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV,

XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti

dai corrispondenti allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII,

XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX,

XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI

del D.Lgs. n. 106/09.

2.1 – Il Titolo I, Capo I: “Disposizioni generali”

Quanto al capo I (Disposizioni generali) sono state aggiunte numerose nuove

definizioni, in quanto si passa dalle 9 previste dal d.lgs. n. 626/1994 alle 27

contenute all’art. 2 del nuovo T.U.

Inoltre alcune definizioni hanno subito delle importanti modifiche.

Tra queste, in particolare, si segnalano:

a) la definizione di lavoratore (art. 2, comma 1, lett. a): «lavoratore: persona

che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività

lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o

privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un

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mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e

familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: …»

La novità della definizione, com’è agevole rendersi conto, consiste in una

migliore individuazione della nozione, prescindendo dalle tipologie

contrattuali di lavoro, venendo poi aggiunte precisazioni sui soggetti

equiparati (es. tirocinanti, associati in partecipazione, volontari).

b) la definizione di datore di lavoro (art. 2, comma 1, lett. b): «datore di

lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,

comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione

nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità

dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri

decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni …»

Com’è agevole osservare, scompare il riferimento al datore di lavoro quale

responsabile dell’impresa e viene sostituito con il riferimento alla

responsabilità dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria

attività (art. 2082 c.c.: “È imprenditore chi esercita professionalmente

un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di

beni o servizi”).

L’art. 3 individua il campo di applicazione del T.U:

a) sotto il profilo oggettivo si confermano l’applicazione a tutti i settori di

attività privati e pubblici e le ipotesi nelle quali tale applicazione deve

avvenire “tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio

espletato”;

b) sotto il profilo soggettivo stante anche la nuova definizione di

“lavoratore”, il campo di applicazione viene riarticolato con l’espressa

inclusione, oltrechè dei soggetti già contemplati nell’art. 1 del D.Lgs. n.

626/1994 (tra gli altri, i lavoratori a domicilio), anche di soggetti in

precedenza esclusi dalla tutela (lavoratori autonomi, lavoratori distaccati,

rispetto all’azienda distaccataria), nonché di soggetti già tutelati in virtù di

fonti normative sia precedenti che successive al 626 quali: le

rappresentanze diplomatiche e consolari («uffici all’estero di cui all’articolo

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15 

30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»,

come previsto a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09), il

d.lgs. n. 276/2003 (lavoratore con contratto di somministrazione,

lavoratore a progetto, lavoratore occasionale), l’Accordo - quadro europeo

16 luglio 2002 sul lavoro subordinato a distanza (telelavoratori).

Restando agli aspetti relativi al campo di applicazione, sotto il profilo

soggettivo si segnala che l’art. 3, nei commi da 4 a 13 (alcuni dei quali

oggetto di modifica per effetto del D.Lgs. n. 106/09) individua per varie

categorie di lavoratori (lavoratori in regime di somministrazione di lavoro, di

distacco, di lavoro a progetto, lavoratori a domicilio, lavoratori autonomi,

componenti dell’impresa familiare, ecc.) gli obblighi previsti dal T.U. applicabili

alle varie fattispecie (ed in alcuni casi i soggetti tenuti all’applicazione delle

disposizioni).

Tra le parti modificate dal c.d. correttivo al T.U.S., in particolare, si segnala

l’inserimento del nuovo comma 12-bis, che identifica il regime legale di

tutela, espressivo della tendenza espansiva della normativa antinfortunistica,

nei confronti di una categoria di soggetti - i volontari - fino al "testo unico"

esclusi dal novero dei beneficiari delle disposizioni in materia di salute e

sicurezza sul lavoro. La modifica risponde, quindi, alle numerose segnalazioni

relative alla criticità della attuale aprioristica equiparazione tra tali soggetti ed

i "lavoratori" a fini antinfortunistici. Al riguardo, con l’art. 3 del D.Lgs. n.

106/09 modificativo dell’art. 3 del D.Lgs. n. 81/08, si è reputato opportuno

applicare ai volontari il regime dei lavoratori autonomi consentendo, tuttavia,

che le modalità di realizzazione della tutela siano concordate con le

associazioni o gli enti di volontariato (es.: potrà essere concordato che

l'associazione si faccia carico di acquistare i Dispositivi di Protezione

Individuale o dei corsi di formazione per i volontari).

In ogni caso, secondo la nuova disposizione, ove la prestazione si svolga in

un’organizzazione di un datore di lavoro - in applicazione del noto principio di

effettività della tutela - si applicheranno misure analoghe a quelle previste nei

riguardi dei lavoratori autonomi dall'articolo 26 del "testo unico" e consistenti

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16 

nell'informare il volontario dei rischi presenti nelle aree in cui dovrà operare e

nell'eliminazione o riduzione al minimo dei rischi da interferenza tra le attività

del volontario e la altre in essere nella medesima area.

L’art. 4 (Computo dei lavoratori) individua i soggetti esclusi dal calcolo del

numero di lavoratori dal quale derivano obblighi particolari a carico dei datori

di lavoro (quali: designazione ed elezione del RLS, costituzione all’interno

dell’azienda del SPP, svolgimento da parte del datore di lavoro del ruolo di

RSPP).

Il c.d. correttivo al T.U.S. interviene sul testo in esame; in particolare con

riferimento all’articolo 4, accogliendo una proposta emersa in sede di

confronto con le parti sociali, l’art. 4 del D.Lgs. n. 106/09 modifica

innanzitutto il riferimento normativo diretto a escludere - ai soli fini del

computo e non certo della applicazione nei loro confronti delle disposizioni di

tutela a fini antinfortunistici - dai lavoratori da computare coloro che

partecipino a tirocini formativi e di orientamento, da qualunque fonte (anche

eventualmente regionale) regolamentati, in quanto non inseriti con

tendenziale stabilità negli ambienti di lavoro dei quali il datore ha il controllo.

Per le stesse ragioni, sempre all'articolo 4, si escludono dal novero del

computo i lavoratori in prova e viene modificato - in modo da renderlo

coerente con le modalità di svolgimento delle attività lavorative in tale settore

- il criterio di computo dei lavoratori del settore agricolo.

Ne discende, quindi, a seguito delle modifiche apportate dal c.d. correttivo al

T.U.S., che non vanno computati, tra gli altri, i tirocinanti, i volontari, i

lavoratori autonomi, coordinati e continuativi, occasionali e quelli a tempo

determinato che sostituiscono altri lavoratori assenti con diritto alla

conservazione del posto di lavoro nonché i lavoratori in prova.

Devono, invece, essere computati, sulla base del numero di ore di lavoro

effettivamente prestato nell’arco di un semestre, i lavoratori in

somministrazione e part-time.

I lavoratori stagionali devono essere computati a prescindere dalla durata del

contratto e dalla durata di lavoro effettuato.

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17 

2.2. - Il Titolo I, Capo II: “Sistema istituzionale”

Il Capo II relativo al Sistema Istituzionale prevede:

a) art. 5 Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il

coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e

sicurezza sul lavoro

b) art. 6 Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul

lavoro

c) art. 7 Comitati regionali di coordinamento

d) art. 8 Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

(SINP)

e) art. 9 Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi

di lavoro

f) art. 10 Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi

di lavoro

g) art. 11 Attività promozionali

h) art. 12 Interpello

i) art. 13 Vigilanza

l) art. 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della

salute e sicurezza dei lavoratori.

Viene in particolare rilievo proprio quest’ultima disposizione (art. 14) che

subisce profonde modifiche introdotte dal c.d. correttivo al T.U.S. (per il

commento approfondito, si rinvia al successivo § 13.5.1.).

2.3 – Il Titolo I, Capo III: “Gestione della prevenzione nei

luoghi di lavoro”

Il Capo III del Titolo I è suddiviso in otto sezioni:

a) Sezione I, “Misure di tutela e obblighi”;

b) Sezione II, “Valutazione dei rischi”;

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18 

c) Sezione III, “Servizio di Prevenzione e Protezione”;

d) Sezione IV, “Formazione, Informazione e addestramento”;

e) Sezione V, “Sorveglianza Sanitaria”;

f) Sezione VI, “Gestione delle emergenze”;

g) Sezione VII, “Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei

lavoratori”;

h) Sezione VIII, “Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche degli

infortuni e malattie professionali”.

Può senza alcun dubbio essere definito come “il fulcro” del nuovo decreto.

Vengono in rilievo, in particolare:

- gli articoli 16 e 17 sulla “Delega di funzioni”;

- gli articoli 18 e 19 sugli “Obblighi” di datori di lavoro, dirigenti e preposti

- gli articoli 28 e 29 sulla “Valutazione dei rischi”.

2.3.1 - Misure di tutela e obblighi – Delega

Ai sensi dell’art. 16, la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, è

ammessa alle seguenti condizioni, deve:

a) essere scritta ed avere una data certa;

b) attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo

necessari;

c) attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria;

d) essere accettata dal delegato per iscritto;

e) essere adeguatamente e tempestivamente resa pubblica.

Il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza

necessari.

Al datore di lavoro resta l’obbligo di vigilanza sul corretto espletamento da

parte del delegato delle funzioni trasferite (N.B.: a seguito delle modifiche

introdotte dal c.d. correttivo al T.U.S., si stabilisce oggi che l’obbligo di

vigilanza «si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del

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19 

modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4», formula che

sostituisce quella precedentemente utilizzata dal comma 3, primo periodo,

dell’art. 16: “la vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e

controllo di cui all’articolo 30, comma 4”).

E’ stata, poi, espressamente prevista la possibilità della subdelega di

funzioni, possibilità peraltro già da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza di

legittimità (v., ad es., Cass. pen., sez. III, sentenza n. 1769 del 15/12/1997,

Magnani U.).

In particolare, viene ad essere recepita sul punto la puntuale richiesta dei

pareri di Camera e Senato, avanzata al fine di risolvere un dubbio ricorrente

negli operatori, esplicitandosi dunque la possibilità che il soggetto delegato

"trasferisca" a sua volta ad altri poteri e responsabilità in materia di salute e

sicurezza sul lavoro, specificandone le condizioni, che sono le stesse - senza

eccezioni - richieste per la delega. Le funzioni subdelegate devono essere

specifiche e deve esservi una previa intesa con il datore di lavoro. Esse,

inoltre, non possono essere a loro volta delegate.

L’art. 17 (che non viene modificato dal c.d. correttivo al T.U.S.) individua

dei limiti alla possibilità data al datore di lavoro di delegare le proprie funzioni.

Infatti, viene previsto (così come già disciplinato dall’art. 1, comma 4 ter, del

D.lgs. n. 626/1994) che non possono essere delegate:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del

documento previsto dall’articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

dai rischi.

2.3.1.1 - Obblighi del datore di lavoro

L’art. 18 individua gli “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, i quali

restano sostanzialmente invariati rispetto alle previsioni contenute nell’art. 4

del d.lgs. n. 626/1994 e nella legge n. 123/2007.

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20 

Viene inserito (art. 18, comma 1, lett. r) l’obbligo di comunicazione all’INAIL

dei dati relativi agli infortuni che comportino un’assenza di almeno un giorno,

escluso quello dell’evento (la comunicazione è a soli fini statistici ed è

sanzionata in via amministrativa da € 1.000 a € 3.000).

Già l’art.4 del d.l. 3 giugno 2008, n. 97 (conv. con modd. in legge 2 agosto

2008, n. 129: G.U. n. 180 del 2 agosto 2008) rinviava la decorrenza di

quest’obbligo al 1° gennaio 2009; successivamente, la decorrenza di detto

obbligo veniva ulteriormente prorogata al 16 maggio 2009 (cfr. la legge 27

febbraio 2009 n. 14 con la quale veniva convertito, con modificazioni, il d.l. 30

dicembre 2008 n. 207 recante la proroga di termini previsti da disposizioni

legislative e disposizioni finanziarie urgenti, meglio conosciuto come decreto

"Milleproroghe": S.O. n. 28 alla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009).

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene profondamente sul testo

dell’art. 18 apportando consistenti modificazioni (art. 13, D.Lgs. n. 106/09).

L'articolo 18 del "testo unico", che individua gli obblighi di natura generale a

carico del datore di lavoro, viene integrato puntualizzando - come da richiesta

contenuta nei pareri di Camera e Senato - che spetta al datore di lavoro porre

il medico competente nelle condizioni di svolgere correttamente le proprie

attività, innanzitutto inviando i lavoratori a visita medica secondo le scadenze

individuate nel programma di sorveglianza sanitaria e, quindi, richiedendo al

medesimo il rispetto dei propri obblighi di legge e comunicandogli la

cessazione del rapporto di lavoro.

Allo scopo di rimarcare - con precisa disposizione di legge - che l'utilizzo delle

informazioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi e di valutazione

dei rischi da interferenze delle lavorazioni è ammesso unicamente in relazione

alla loro connessione con le condizioni di lavoro e non ne sia possibile in alcun

modo la divulgazione, viene inoltre disposto che i citati documenti possano

essere consultati esclusivamente in azienda.

Ulteriore modifica dell'articolo 18 è quella volta a migliorare gli attuali

meccanismi di comunicazione del nominativo dei rappresentanti dei lavoratori

per la sicurezza (R.L.S.) e degli infortuni che comportino assenze dal lavoro di

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21 

durata superiore al giorno ma inferiore ai tre giorni, forieri entrambi di

rilevanti dubbi applicativi. Infatti, da un lato è apparso più logico che i

nominativi degli R.L.S. vengano comunicati al sistema informativo di cui

all'articolo 8, una volta operativo secondo i tempi e le previsioni del "testo

unico", per il tramite degli istituti assicuratori (INAIL e IPSEMA) competenti e,

dall'altro, è apparso sufficiente che tale comunicazione sia effettuata non

annualmente - come disponeva la previgente lettera aa) del comma 1 - ma

solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi

precedentemente indicati.

Per garantire l'immediato e corretto start-up della procedura in parola, viene

precisato che in fase di prima applicazione l'obbligo di comunicazione riguarda

i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

Al fine di risolvere, poi, una volta per tutte la questione della entrata in vigore

dell'obbligo di comunicazione degli infortuni di durata superiore al giorno ma

inferiore ai tre giorni è stato disposto - a conferma della interpretazione

adottata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con

propria circolare 12 maggio 2009, n . 17 - che tale obbligo sia vigente solo

una volta emanato il decreto interministeriale che disciplinerà la costituzione e

le modalità di funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la

Prevenzione (SINP), in cui le predette comunicazioni, vista la loro finalità

espressamente definita come "statistica e informativa" (articolo 18, comma 1,

lettera r), d.lgs. n. 81/2008), confluiranno.

L'inserimento, infine, all'articolo 18 del "testo unico" di salute e sicurezza sul

lavoro del comma 3-bis è diretto a specificare - per importanti ragioni di

chiarezza della normativa - a quali condizioni il datore di lavoro risponda delle

violazioni di altri soggetti obbligati, rimarcando come egli non possa essere

ritenuto responsabile ove la violazione della norma antinfortunistica sia

dovuta a fatto addebitabile ad altro e diverso soggetto obbligato e non

discenda dalla omessa o insufficiente vigilanza da parte del datore di lavoro.

In tal modo si fornisce concretezza allo specifico richiamo, contenuto nei

pareri di Camera e Senato, alle ipotesi di limitazione delle responsabilità del

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datore di lavoro a condizione che le circostanze dalle quali sia discesa la

violazione non avrebbero comunque potuto essere evitate dal datore di lavoro

neppure comportandosi in maniera diligente (articolo 5, paragrafo 3, direttiva

n . 89/391 CE).

2.3.1.2 - Obblighi del preposto

L’art. 19 individua gli obblighi posti a carico del preposto distintamente da

quelli del datore di lavoro e del dirigente, mutuandoli dagli indirizzi

giurisprudenziali.

Si tratta di obblighi connessi all’incarico operativo e che consistono

esclusivamente nell’attività di sovrintendenza e controllo e non anche

nell’autonomo esercizio di poteri discrezionali.

Di particolare rilievo è la lettera g) che prevede per il preposto “l’obbligo di

frequentare appositi corsi di formazione”.

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 non interviene sul testo dell’art. 19.

2.3.1.3 - Medico competente

Gli obblighi del medico competente (art. 25) vengono più dettagliatamente e

compiutamente individuati. In particolare, nell’originaria stesura del D.Lgs. n.

81/08, veniva demandato al medico il compito (che nel d.lgs. n. 626/1994 era

del datore di lavoro) di custodire le cartelle sanitarie.

Veniva stabilito che il medico competente dovesse visitare gli ambienti di

lavoro almeno una volta all’anno; in caso di periodicità diversa

(evidentemente decisa dallo stesso medico competente) la stessa doveva

essere comunicata al datore di lavoro ed annotata sul documento di

valutazione dei rischi.

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene profondamente sul testo

dell’art. 25 apportando consistenti modificazioni (art. 13, D.Lgs. n. 106/09).

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23 

La prima modifica all'articolo 25 puntualizza come il luogo di custodia della

cartella sanitaria e di rischio - ferma restando la esclusiva responsabilità del

medico competente al riguardo - possa essere stabilito caso per caso d'intesa

dal datore di lavoro e dal medico competente, i quali possono individuare la

modalità di tenuta migliore per ogni singola situazione concreta.

Una seconda modifica prevede la consegna al lavoratore della sola copia della

cartella sanitaria e di rischio, per evitare il rischio di una conservazione

inadeguata: viene ora puntualizzato che l'originale della cartella rimane al

datore di lavoro, al quale potrebbe essere peraltro utile (si pensi a possibili

vertenze in materia di malattie professionali), in maniera tale che della

documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria si possa avere traccia.

Infine, si elimina dalla previgente formulazione dell'articolo 25 il riferimento

alla lettera f), espressamente abrogata, in quanto individuava un onere -

l'invio all'ISPESL delle cartelle sanitarie e di rischio - di tipo burocratico, privo

di ricadute per la tutela della salute e sicurezza.

2.3.1.4 - Contratti d’appalto e d’opera

L’art. 26 «Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di

somministrazione» riproduce, con alcune modifiche, le previsioni dell’articolo

7 del d.lgs. n. 626/1994, come modificato dalla legge n. 296/2007 (art. 1,

comma 910) e dalla legge n. 123/2007 (art. 3), riguardo agli obblighi di

coordinamento e cooperazione in caso di affidamento di lavori dal datore di

lavoro all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria

azienda o unità produttiva, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo della

stessa azienda o unità.

L’art. 26 conferma la disciplina vigente, compreso il DUVRI di cui alla legge

123/07, con le seguenti principali variazioni:

a) nelle more di un apposito d.m., la verifica dei requisiti di idoneità tecnico

professionale è eseguita mediante acquisizione del certificato di iscrizione

alla Camera di commercio e di autocertificazione dell’impresa appaltatrice;

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24 

b) l’obbligo di coordinamento e cooperazione viene esteso ai subappaltatori;

c) per i contratti di appalto stipulati prima del 25 agosto 2007 (data di entrata

in vigore della legge n. 123/2007) l’obbligo di allegare il DUVRI e di

indicare i costi della sicurezza deve essere adempiuto entro il 31 dicembre

2008, se il contratto è ancora in corso a quella data;

d) la mancata specifica indicazione nel contratto dei costi relativi alla sicurezza

del lavoro comporta la nullità del contratto stesso ai sensi dell’articolo 1418

del codice civile;

e) sono esclusi dalla responsabilità solidale del committente, per il mancato

pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, i

danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese

appaltatrici o subappaltatrici.

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene profondamente sul testo

dell’art. 26 apportando consistenti modificazioni (art. 16, D.Lgs. n. 106/09).

La modifica all'articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008 è stata adottata in piena

coerenza con tutte le sollecitazioni delle Commissioni di Camera e Senato.

Infatti:

a) da un lato, viene chiarito il campo di applicazione della norma attraverso il

riferimento alla "disponibilità giuridica" dei luoghi in cui si svolge

l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, il richiamo ai "servizi e alle

forniture" (il quale si aggiunge a quello, esistente, ai "lavori") e specifiche

previsioni applicabili agli appalti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006;

b) dall'altro, viene puntualizzato come il documento di valutazione dei rischi

non debba essere redatto se mancano rischi immanenti nell'appalto, in

quanto in tal modo esso - il quale, va ricordato, si aggiunge agli obblighi di

cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26, senza limitarne il campo di operatività -

diverrebbe un appesantimento burocratico inutile ai fini della tutela delle

maestranze coinvolte nella esecuzione dell'appalto.

Tale risultato è perseguito attraverso la puntualizzazione che i lavori di breve

durata (sotto i due giorni) non necessitano della redazione del c.d. D.U.V.R.I.,

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salvo che in essi non siano riscontrabili rischi per la sicurezza, individuati ai

sensi dell'allegato XI del "testo unico".

Ancora, viene mantenuto l'obbligo per le parti di indicare nel contratto di

appalto i costi della sicurezza a pena di nullità del contratto medesimo ma

viene chiarito uno degli aspetti più controversi in materia, vale a dire che tali

costi (da indicare) sono unicamente quelli necessari per eliminare (o, se

impossibile, ridurre) i rischi da interferenza delle lavorazioni.

Infine, la norma introduce un elemento di particolare rilevanza per la garanzia

dei livelli di sicurezza negli appalti disponendo che tali costi, proprio perché

ora (per le ragioni appena esposte) più facilmente individuabili dalle imprese,

non sono soggetti a ribasso.

2.3.2 - Misure di tutela e obblighi – DVR

In tema di valutazione dei rischi (artt. 28 e 29), le novità più rilevanti

introdotte dal testo originario del D.Lgs. n. 81/08, sono:

- il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa;

- la precisazione che la (unica ed unitaria) valutazione dei rischi deve

riguardare tutti i rischi (esclusi quelli da interferenze);

- la conferma che la (sola) valutazione dei rischi da interferenze resta

separata, restando oggetto di autonoma previsione (art. 26, comma 3), per

giunta non considerata in sede di individuazione degli obblighi non

delegabili (art. 17), bensì tra quelli delegabili (art. 18, comma 1, lett. p).

Inoltre, nel testo originario del D.Lgs. n. 81/08:

a) veniva soppressa la possibilità per “il datore di lavoro delle aziende

familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti ... di

autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei

rischi” (com’era previsto dall’art. 4, comma 11, del D.lgs. n. 626/1994);

b) tuttavia, per le aziende fino a 50 lavoratori un decreto definirà le procedure

standardizzate per la valutazione dei rischi;

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26 

c) in attesa rimangono valide le autocertificazioni per le aziende fino a 10

lavoratori.

E soprattutto, il documento di valutazione dei rischi:

- deve contenere:

1. le procedure per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione da

realizzare;

2. i ruoli dell’organizzazione aziendale che devono attuare tali procedure;

- deve quindi contenere, fin dal 1 gennaio 2009:

1. la definizione dell’organigramma per la sicurezza

2. la definizione dei compiti e dei poteri assegnati.

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene profondamente, anzitutto,

sul testo dell’art. 28 apportando consistenti modificazioni (art. 18, D.Lgs. n.

106/09).

Con riferimento all'importante tema della valutazione dei rischi, si modifica

l'articolo 28, primo comma, del d.lgs. n. 81/2008 al fine di consentire la

predisposizione, nell'ambito di un organismo tripartito, di indicazioni operative

alle quali le aziende possano fare riferimento per valutare con completezza il

rischio da stress lavoro - correlato, rientrante tra i c.d. "nuovi rischi" e,

quindi, meritevole di attenta ponderazione.

Tale modifica è coerente con le richieste contenute nell"'avviso comune" al

riguardo, nelle quali si ipotizzava una proroga delle disposizioni in oggetto -

già concretizzatasi fino al 15 maggio 2009 - ma anche l’individuazione

nell'ambito della commissione consultiva delle "regole" per la valutazione del

rischio da stress lavoro-correlato.

La valutazione dello stress lavoro-correlato, effettuata nel rispetto delle

indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la

sicurezza sul lavoro, decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e

comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1 ° agosto

2010.

Sempre al comma 1, si introduce il principio per cui il datore di lavoro debba

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27 

considerare, quale elemento da valutare assieme ad ogni altra variabile,

anche il rischio che derivi dall'utilizzo di una forma contrattuale (si pensi al

contratto a tempo determinato o al lavoratore avviato con contratto di

somministrazione, ipotesi per le quali sussiste - in ragione della scarsa

conoscenza da parte del soggetto dell'ambiente di lavoro - un rischio

infortunistico particolarmente elevato) in luogo di un'altra.

Invece, la modifica del comma 2 dell'articolo 28 evidenzia che la scelta del

come scrivere il DVR è rimessa all'imprenditore, che si assume l'onere di

redigere il documento nella maniera più efficace, senza dover seguire

necessariamente un "formato" predefinito, come dovrebbe fare se si considera

l'adempimento in parola solo da un punto di vista formale.

Pertanto, in tal modo si sposta l'obiettivo in direzione dell'oggetto del

documento di valutazione dei rischi, che è la pianificazione della gestione della

sicurezza.

Logica conseguenza di tale impostazione è, tra l'altro, la puntualizzazione che

il documento in parola possa essere tenuto su supporto informatico, nel

rispetto della procedura di cui all'articolo 53 del "testo unico".

Sempre al comma 2, in relazione alle ripetute segnalazioni ricevute in ordine

alla complessità della procedura necessaria ad ottenere la "certezza" della

data, al duplice fine di non gravare sulle imprese con un onere amministrativo

piuttosto pesante in termini gestionali e di ribadire che il documento di

valutazione del rischio è il frutto di una azione sinergica e condivisa dei

soggetti delle sicurezza in azienda, si introduce, come da "avviso comune" e

recependo le sollecitazioni dei pareri di Camera e Senato, il principio per il

quale, in concreto, può essere sufficiente la sottoscrizione del

documento da parte del datore di lavoro (il quale solo, beninteso, ne

assume la giuridica responsabilità), del responsabile del servizio di

prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza e del medico competente, in alternativa alle procedure più

complesse - quali, ad esempio, la ratifica da parte di un Notaio o l'utilizzo di

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28 

un sistema di posta certificata - per conferire al documento la "certezza" della

data.

Infine, all'articolo 28 viene riproposta la previsione di cui all'articolo 96-bis del

d.lgs. n. 626/1994, necessaria per consentire una più compiuta ed effettiva

rappresentazione della valutazione dei rischi di lavoro (entro il breve termine

di 90 giorni) da parte di chi inizi una attività ex novo difettando egli della

conoscenza di tutti i fattori di rischio che da tale attività possono discendere e

della loro combinazione in concreto.

Tuttavia, al fine di evitare che si possa pensare che sia possibile intraprendere

una qualsiasi attività in difetto della valutazione dei rischi da lavoro, si

puntualizza come l'obbligo di valutazione del rischio sussista sin dal primo

momento di operatività dell'azienda e che è il documento che può essere, per

le ragioni appena indicate, redatto nel citato termine.

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene profondamente, poi, sul

testo dell’art. 29 apportando consistenti modificazioni (art. 19, D.Lgs. n.

106/09).

La modifica all'articolo 29 del d.lgs. n. 81/2008, derivata dai pareri delle

Commissioni parlamentari, identifica - per ragioni di chiarezza e puntualità del

dato normativo - il termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto a

effettuare una "nuova" valutazione del rischio e ad elaborare il rinnovato

documento a seguito dell'evento che ne imponga la rielaborazione.

Per ragioni di coerenza sistematica del testo di legge (in particolare, si veda

quanto appena esposto in ordine alla modifica dell'articolo 28 in tema di

valutazione dei rischi per le imprese di nuova costituzione), si evidenzia come

la valutazione dei rischi vada fatta sin dal momento della modifica

organizzativa potendo il relativo documento essere rielaborato entro il

termine di trenta giorni.

Inoltre, per mezzo della modifica al comma 7 dell'articolo 29 del d.lgs. n.

81/2008, si prevede che anche le aziende con meno di cinquanta lavoratori

che operino nei cantieri temporanei e mobili - fermi restando gli obblighi in

tema di completezza e aggiornamento della valutazione dei rischi da lavoro -

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29 

possano utilizzare le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi,

una volta elaborate dalla commissione consultiva permanente per la salute e

sicurezza sul lavoro.

Ad ogni modo, si introduce un comma 6-bis che prevede che le procedure

standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che

rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto

delle disposizioni di cui all'articolo 28.

2.3.2.1 - Modelli di organizzazione e gestione

L’art. 30 integra la previsione della L. n. 123/2007 (art. 9) che ha esteso la

responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs. n. 231/2001, anche ai

reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con

violazione delle norme antinfortunistiche.

Per queste fattispecie sono previste a carico dell’azienda sanzioni di importo

significativo, unitamente alla previsione di interdizione dall’esercizio

dell’attività e il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Per ottenere l’esenzione dalla responsabilità amministrativa le imprese

costituite in forma societaria devono dimostrare di aver adottato ed

efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di

organizzazione e di gestione idoneo a prevenirlo.

I commi da 1 a 4 dell’art. 30 definiscono i requisiti che deve possedere il

modello perché possa avere efficacia esimente della responsabilità (assicurare

un sistema aziendale per l’effettuazione delle attività inerenti l’adempimento

degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro; prevedere

idonee modalità di registrazione di tale effettuazione; prevedere che la

verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio siano assicurate

attraverso le competenze tecniche ed i poteri necessari; prevedere un sistema

disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel

modello; prevedere infine un idoneo sistema di vigilanza sulla attuazione dello

stesso modello e sul mantenimento nel tempo dei relativi requisiti).

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30 

In attesa che la Commissione consultiva permanente per la salute e la

sicurezza sul lavoro (di cui all’art. 6) individui modelli ritenuti “conformi” ai

requisiti richiesti, il comma 5 dell’art. 30 prevede che in sede di prima

applicazione i sistemi di gestione della sicurezza conformi alle linee guida UNI-

INAIL o alla norma OHSAS 18001:2007 sono comunque considerati idonei ai

fini di cui sopra.

E’ inoltre prevista (comma 6) la possibilità di accesso ad eventuali

finanziamenti INAIL per l’adozione di tali modelli per le aziende fino a 50

dipendenti.

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene sul testo dell’art. 30

apportando una sola modificazione (art. 20, D.Lgs. n. 106/09).

La modifica all'articolo 30 del "testo unico" è diretta ad incentivare la

diffusione dell'importante e innovativo strumento dei modelli di organizzazione

e gestione della sicurezza prevedendo che i modelli di organizzazione e

gestione della sicurezza vengano resi "accessibili" alle Piccole e Medie Imprese

anche per mezzo di una semplificazione delle regole che li disciplinano,

semplificazione della quale si discuta nell'ambito del comitato tripartito di cui

all'articolo 6 del d.lgs. n. 81/2008 e che venga recepita con decreto

ministeriale.

2.3.3 - RSPP – ASPP

Rispetto al “vecchio” D.Lgs. n. 626/1994, il testo originario del D.Lgs. n.

81/08 non apportava alcuna sostanziale novità in materia di RSPP e di ASPP

(artt. 31 - 33), salvo:

a) la necessità di consultare il RLS preventivamente alla loro nomina;

b) il ricorso ad RSPP esterno resta ammesso ed è obbligatorio in assenza di

dipendenti che siano in possesso dei requisiti;

c) non è più prevista la comunicazione all’ASL ed alla Direzione Provinciale del

Lavoro del nominativo dell’RSPP.

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31 

Rimaneva, per l’originaria previsione del D.Lgs. n. 81/08, la possibilità (art.

34) dello svolgimento diretto del ruolo di RSPP per il datore di lavoro a

condizione che:

1. ne venisse data preventiva informazione al RLS;

2. vengano frequentati corsi di formazione della durata minima di 16 ore i cui

programmi dovranno essere stabiliti con apposito accordo Stato-Regioni;

3. i datori di lavoro che siano stati esonerati dai corsi ai sensi perché RSPP

prima del 1997 o che abbiano frequentato i corsi di cui al D.M. 16 gennaio

1997, dovevano frequentare corsi di aggiornamento da stabilirsi con

apposito accordo Stato-Regioni.

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene, anzitutto, sul testo dell’art.

32 apportandovi poche modificazioni (art. 21, D.Lgs. n. 106/09).

All'articolo 32 si pone innanzitutto rimedio alla mancata inclusione tra le

lauree abilitanti, oltre alle triennali, della laurea magistrale LM26

("Ingegneria della sicurezza"), la quale ha durata complessiva di cinque

anni, e si puntualizza che l'equivalenza delle lauree ai fini dell'esonero viene

riconosciuta con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della

Ricerca.

Inoltre, come da sollecitazione proveniente dall"'avviso comune", si chiarisce -

per non avallare l'interpretazione (piuttosto diffusa in sede di primo

commento al "testo unico") in forza della quale la trascrizione delle attività di

formazione svolte debba essere effettuata sul libretto formativo del cittadino,

il quale non è al momento attivo se non in parti limitate del territorio

nazionale, in ragione della mancata attivazione di parte regionale, richiesta

dalle disposizioni di riferimento (d.lgs. n. 276 del 2003) - che della formazione

in materia di sicurezza può essere riportata traccia nel libretto formativo del

cittadino a condizione che il medesimo sia concretamente disponibile.

Infatti, lo scopo della norma va individuato nella possibilità che il datore di

lavoro possa pianificare la formazione in base a quanto già fatto in passato dal

lavoratore (in quanto risultante dal libretto formativo del cittadino) e

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32 

dimostrare l'adempimento dei propri obblighi in materia formativa anche sulla

base delle annotazioni nel libretto del cittadino, il quale assume così valenza

"liberatoria" in ordine alle correlate responsabilità, come espressamente

previsto all'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, ove, all'ultimo

capoverso è disposto che: "Il contenuto del libretto formativo del cittadino è

considerato dal datore di lavoro ai fini della formazione e di esso gli organi di

vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente

decreto".

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene, poi, sul testo dell’art. 34

apportandovi un’importante modificazione (art. 22, D.Lgs. n. 106/09).

In particolare, con l’inserimento del nuovo comma 1-bis, viene stabilito il

principio per il quale, salvo che nei casi in cui l’istituzione del servizio SPP

interno è obbligatoria (art. 31, comma 6, D.Lgs. n. 81/08) «nelle imprese o

unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere

direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi

e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del

servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità

produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone

preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed

alle condizioni di cui al comma 2-bis».

In secondo luogo, con l’inserimento del nuovo comma 2-bis, si stabilisce che

«Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis

deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46».

Ne consegue, pertanto, che la mancata frequentazione dei corsi di formazione

indicati non consente al datore di lavoro di svolgere anche le funzioni di RSPP

con obbligo di organizzare il servizio di prevenzione e protezione, sia esso

interno ovvero esterno all’azienda.

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33 

2.3.4. - Informazione, formazione, addestramento

Per i lavoratori immigrati, fermi restando gli obblighi di informazione e

formazione, nel T.U.S. del 2008 veniva precisata, quale elemento di novità, la

necessità di verifica preventiva della comprensione della lingua utilizzata.

Veniva più dettagliatamente regolamentato il contenuto della formazione per

il preposto nonché previsto l’aggiornamento periodico per i lavoratori

incaricati alla lotta antincendio.

Si precisava, ancora, che in alcuni specifici casi la formazione dovesse essere

accompagnata dall’addestramento al corretto uso delle attrezzature,

macchine, sostanze, DPI e procedure (movimentazione carichi, rumore,

antincendio, ...).

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene sul testo dell’art. 37 del

D.Lgs. n. 81/08, apportandovi importanti modificazioni (art. 23, D.Lgs. n.

106/09).

Anzitutto, si modifica il comma 7 della disposizione in esame prevedendosi, da

un lato, che non solo i preposti (come avveniva nella previsione dell’originaria

versione della norma) ma anche i dirigenti devono ricevere dal datore di

lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in

relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro; in

secondo luogo, si sopprime la previsione secondo cui tali attività devono

essere svolte «in azienda».

In secondo luogo, si inserisce un nuovo comma 7-bis.

L’inserimento nell'articolo 37 del comma 7-bis traspone una previsione

contenuta nell"'avviso comune", motivata come di seguito: "Le parti

propongono che per il settore edile sia prevista l'alternatività tra formazione

aziendale del preposto e formazione dello stesso presso l'ente formativo

deputato - Comitati Paritetici Territoriali o Scuole Edili - ove esistenti".

Al riguardo, allo scopo di favorire, anche per mezzo dell'ampliamento del

novero dei soggetti formatori, le attività di formazione si è reputato opportuno

prevedere che l'attività di formazione dei preposti possa essere svolta –

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34 

per ogni settore di attività - anche presso le organizzazioni sindacali dei

lavoratori o dei datori di lavoro.

Ancora, si modifica il comma 12 dell'articolo 37 del "testo unico".

In sostanza, con la modifica si ribadisce l'importanza del ruolo della

bilateralità in materia di salute e sicurezza puntualizzando che la formazione

dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli

organismi paritetici, se presenti nel settore di attività. Tale ultima

puntualizzazione chiarisce come la previsione appena esposta non operi ove

esistano organismi paritetici di diversi (magari eterogenei) settori e, come

tali, presumibilmente non in possesso delle relative competenze per garantire

il "supporto" alla formazione di lavoratori e rappresentanti che la norma

presuppone.

Infine, la riformulazione del comma 14 dell'articolo 37, per le medesime

ragioni esposte con riferimento all'articolo 32 (v. commento al § 2.3.3) e

sempre come richiesto dall"'avviso comune", serve a precisare che la

disposizione non opera ove il libretto formativo non sia stato

regolamentato ed "attivato".

2.3.5 – Sorveglianza sanitaria

Le novità più significative introdotte dal testo originario del D.Lgs. n. 81/08

erano le seguenti:

a) il divieto di eseguire in fase preassuntiva le visite sanitarie preventive di

idoneità specifica alla mansione. Si ricordi però che l’art. 4, comma 2, del

d.l. 3 giugno 2008, n. 97, conv. con modd. in legge 2 agosto 2008, n. 129

aveva rinviato la decorrenza di questo obbligo al 1° gennaio 2009,

decorrenza ulteriormente prorogata al 16 maggio 2009 (cfr. la legge 27

febbraio 2009 n. 14 con la quale veniva convertito, con modificazioni, il d.l.

30 dicembre 2008 n. 207 recante la proroga di termini previsti da

disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, meglio conosciuto

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35 

come decreto "Milleproroghe": S.O. n. 28 alla G.U. n. 49 del 28 febbraio

2009);

b) i giudizi (anche quelli di idoneità) devono essere comunicati per iscritto

oltre che al datore di lavoro anche al lavoratore.

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene ampiamente sulla disciplina

riguardante la sorveglianza sanitaria, innovando profondamente il testo di

alcune delle originarie disposizioni del Titolo I° del D.Lgs. n. 81/08

(precisamente, si tratta degli artt. 38, 40, 41 e 42), come di seguito

specificato.

Anzitutto, l’art. 38 dedicato ai “Titoli e requisiti del medico competente” viene

modificato dall’art. 24 del D.Lgs. n. 106/09.

La modifica all'articolo 38 serve a consentire ai medici operanti presso le

Forze Armate e la Polizia di Stato di continuare a svolgere le funzioni di

medico competente - come oggi è loro consentito ex lege (v. articolo 44,

comma 1, lettera d), d.lgs. 5 ottobre 2000, n . 334) - qualora in possesso di

una esperienza professionale specifica almeno quadriennale.

In secondo luogo, viene modificato l’art. 40 che disciplina i “Rapporti del

medico competente con il Servizio sanitario nazionale” (art. 25 d.lgs. n.

106/09).

In relazione all'articolo 40 del d.lgs. n. 81/2008, disposizione che ha generato

un ampio dibattito in ordine alla utilità del flusso informativo (da parte dei

medici competenti nei riguardi delle ASL) che la norma individua, accogliendo

l'invito delle Commissioni parlamentari a rivedere la norma migliorandone il

testo, si è ritenuto utile puntualizzare che le modalità di trasmissione delle

informazioni di cui alla norma vengano definite, per favorire gli operatori e

la stessa effettività della disposizione, secondo semplicità e certezza in un

provvedimento amministrativo, al quale è attribuito l'importante compito di

"ridisegnare" i contenuti della cartella sanitaria e di rischio (allegato IIIA del

"testo unico"), oggetto di numerosi problemi interpretativi ed attuativi in sede

di prima applicazione.

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36 

Ancora, si è proceduto alla modifica dell’art. 41, dedicato in generale alla

“Sorveglianza sanitaria” (art. 26, D.Lgs. n. 106/09).

L'articolo 41 viene modificato innanzitutto eliminando, come richiesto

dall"'avviso comune", l'incongruo richiamo alle direttive comunitarie (le

quali, come noto, non hanno efficacia fino a quando non vengano recepite

dagli Stati membri nel loro ordinamento giuridico).

In secondo luogo, sempre come previsto nell"'avviso comune", viene

specificato che è possibile che il medico competente - e non solo il medico

della struttura pubblica - effettui visite mediche anche in fase anteriore alla

assunzione del lavoratore. Infatti, appariva irragionevole impedire al medico

competente l'accertamento della idoneità alla mansione in una fase

antecedente alla costituzione del rapporto di lavoro, impedendo, in tal modo

di fatto all'imprenditore di accertare la idoneità allo svolgimento di attività che

potrebbero comportare un rischio per la stessa salute del lavoratore (si pensi

alle mansioni che comportano una costante movimentazione manuale dei

carichi). In ogni caso, al fine di evitare che tale visita si possa, anche solo in

astratto, prestare ad abusi, si prevede che avverso il giudizio del medico sia

possibile il ricorso sia da parte dell'impresa che dell'aspirante lavoratore.

Quindi, anche recependo la sollecitazione dei pareri di Camera e Senato sul

punto, al fine di fornire maggiore tutela al lavoratore precedentemente al

rientro dopo un periodo continuativo di assenza dal lavoro di durata

significativa (60 giorni), si prevede il rinnovo della verifica dell'idoneità

del lavoratore alle mansioni.

E’ stata poi eliminata quell’anomalia normativa, da più parti segnalata, che

era contenuta all’art. 41, comma 3, lett. a) che vietata le visite mediche in

fase preassuntiva. Con l’abrogazione di tale ultima previsione, quindi, rivive

la possibilità (che dal 16 maggio 2009 era divenuta efficace, non essendo

stato prorogato il termine di decorrenza: v. supra) di disporre le visite

mediche preassuntive.

Inoltre, è stata accolta la proposta di modifica formulata dalla competente

Commissione del Senato (lettera g) volta a consentire la verifica, anche con le

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37 

visite preassuntive e con le visite alla "ripresa del lavoro", dell'assenza di

condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e

stupefacenti.

Infine, si conferma - con una diversa formulazione delle relative disposizioni,

tramite l’abrogazione dell’art. 41, comma 8- la necessità che il medico

informi per iscritto il lavoratore (e il datore di lavoro) dei giudizi di idoneità

o inidoneità che lo riguardino e si prevede la rivisitazione entro l'anno delle

regole, contenute negli accordi Stato-Regioni, dell'accertamento delle

tossicodipendenze e della alcol-dipendenza dei lavoratori, temi di ampia

discussione.

Viene, infine, modificato l’art. 42 del D.Lgs. n. 81/08 la cui disciplina riguarda

l’assunzione dei “Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica”

(art. 27, D.lgs. n. 106/09).

In particolare, la modifica all'articolo 42 è diretta a garantire la coerenza della

disposizione in oggetto rispetto all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999,

n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (S.O. n. 57/L alla

G.U. n. 68 del 23 marzo 1999). La originaria formulazione comportava

notevoli problemi interpretativi, sia relativamente ai rispettivi campi di

applicazione sia rispetto alle diverse formulazioni (ad esempio, si consideri il

riferimento alla "retribuzione" nell'articolo 42 ed al "trattamento" nell'articolo

4 della legge n. 68/1999).

Si prevede, dunque, nella nuova formulazione che «Il datore di lavoro, anche

in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in

relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal

medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione

specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in

difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle

mansioni di provenienza», sopprimendosi di conseguenza l’originario comma 2

dell’art. 42 del d.lgs.n. 81/08.

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38 

2.3.6 – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Nella originaria previsione del D.Lgs. n. 81/08, grande attenzione veniva

dedicata al tema della consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei

lavoratori.

Si stabilisce, anzitutto, che se nell’azienda non viene eletto o designato il RLS,

le funzioni sono esercitate dai RLS territoriali, di comparto o di sito.

Si prevede, poi, che fermo restando che il RLS deve ricevere una formazione

minima iniziale di 32 ore, deve aggiungersi l’aggiornamento periodico non

inferiore a 4 ore annue per imprese da 15 a 50 lavoratori e 8 ore annue per

imprese con oltre 50 lavoratori.

Era inoltre nell’originaria stesura del T.U.S. che:

- il RLS venga consultato sulla designazione del RSPP e degli ASPP;

- i nominativi dei RLS vengano comunicati annualmente all’INAIL (sanzione di

500.00 €).

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene ampiamente sulla disciplina

riguardante la consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei

lavoratori, innovando profondamente il testo di alcune delle originarie

disposizioni del Titolo I° del D.Lgs. n. 81/08 (precisamente, si tratta degli artt.

48, 51 e 52), come di seguito specificato.

Anzitutto, l’art. 48, dedicato alla figura del “Rappresentante dei lavoratori per

la sicurezza territoriale”, viene modificato dall’art. 29 del D.Lgs. n. 106/09,

mediante l’inserimento di un nuovo periodo nel comma 3. La modifica

dell'articolo 48 del d.lgs.n. 81/2008 tende a risolvere uno dei nodi

fondamentali in materia di rappresentanza e pariteticità, vale a dire la

individuazione dei soggetti tenuti (e, di conseguenza, di quelli non tenuti) a

versare al Fondo di cui all'articolo 52 le due ore per lavoratore a sostegno

della rappresentanza e della pariteticità. In ragione della difficoltà di definire

ove vi siano sistemi di rappresentanza o di pariteticità "migliorativi" rispetto a

quelli che verranno a funzionare una volta costituito il Fondo di cui all'articolo

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39 

52 - circostanza che viene concordemente (ora anche legislativamente)

sussistente nell'edilizia (si pensi, ad esempio, ai comitati paritetici territoriali e

alle casse edili) – è parso opportuno al legislatore del 2009 che siano le parti

sociali, con accordi interconfederali, a valutare tale situazione caso per

caso legittimando l'esonero delle aziende o delle unità produttive dal

pagamento in parola, sempre che le medesime aderiscano ai diversi sistemi di

rappresentanza o pariteticità. In tal modo, da un lato, si salvaguarda il

principio per cui ovunque deve esserci rappresentanza e, dall'altro, si

garantisce alle imprese che non siano tenute a pagare più volte per una

medesima finalità (appunto, il sostegno alla rappresentanza o alla

pariteticità).

Altra modifica concerne l’art. 51 del D.Lgs. n. 81/08, dedicato agli “Organismi

paritetici”, norma cui vengono inseriti tre nuovi commi (3-bis, 3-ter e 8-bis).

In sintesi, attraverso le modifiche, l'articolo 51 potenzia sensibilmente il

ruolo degli organismi paritetici, sia indirizzando la vigilanza verso luoghi

non soggetti al controllo "sociale" di tali organismi, che incentivando le

imprese a rivolgersi alla bilateralità per la gestione degli adempimenti in

materia di salute e sicurezza sul lavoro e per le attività di formazione.

Viene quindi chiarito che, per lo svolgimento di tali attività, gli organismi

paritetici debbono munirsi di una struttura con personale competente in

materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, l’introduzione all'articolo 51

del comma 8-bis, riserva agli organismi paritetici il compito di comunicare

all'INAIL quali aziende aderiscano al sistema della pariteticità e a ribadire

quanto già all'articolo 48, comma 6, del "testo unico" relativamente alla

comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la

Sicurezza Territoriali (RLST).

Ultima modifica, infine, concerne l’art. 52, recante la disciplina del Fondo per il

“sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza territoriali e alla pariteticità” (art. 31, D.Lgs. n. 106/09).

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40 

L'articolo 52 viene, in particolare, modificato per rendere maggiormente

chiaro il meccanismo di funzionamento del fondo ivi regolamentato, tramite

una proposta ampiamente discussa e condivisa nell'ambito di un apposito

"tavolo di confronto" tra Stato, Regioni, INAIL e parti sociali. In particolare, è

stata in tale ambito rimarcata da Governo e INAIL la difficoltà di applicazione

delle lettere abrogate dal legislatore (comma 2, lett. b), c) e d) e avanzata la

richiesta di individuare una tempistica meno stringente le regole di

funzionamento del citato fondo, in uno a quella di specificare alcuni principi e

procedure nel "correttivo" per l'avvio delle attività riservate al fondo stesso .

In particolare, si fornisce il fondo di una "prima provvista" da utilizzare in

fase di prima applicazione della norma. Le somme in parola, pari a circa 20

milioni di euro, sono nella disponibilità dell'INAIL e non comportano nuovi

oneri per la finanza pubblica.

Come anticipato con riferimento alla modifica all'articolo 48, viene inoltre

puntualizzato come le imprese del settore edile non siano tenute - in

ragione della esistenza di un sistema di rappresentanza e pariteticità già

correttamente funzionante nel settore – a contribuire al Fondo e che il decreto

di cui al comma 3 dell'articolo in commento, da emanare entro il 31

dicembre 2009, si occupi anche della articolazione del fondo per settori e

territori.

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41 

3. - Il Titolo II (Allegato IV): Luoghi di lavoro

Il Titolo II, dedicato ai “Luoghi di lavoro”, nella sua originaria versione

introdotta dal D.Lgs. n. 81/08, riprende e sostituisce:

- il Titolo II del d.lgs. n. 626/1994 (“Luoghi di lavoro”);

- intere parti o singoli articoli del d.P.R. n. 547/1955 e del d.P.R. n. 303/1956

disciplinanti le prescrizioni ed i requisiti minimi per gli ambienti di lavoro.

Tra le variazioni rilevanti:

a) la definizione dei “luoghi di lavoro”, intendendosi per tali anche i “luoghi di

pertinenza dell’azienda” e quindi non necessariamente situati nell’ambito

del sito produttivo in senso stretto;

b) per i luoghi di lavoro confinati (pozzi, camini, fosse, ecc) è prevista

l’ulteriore prescrizione relativa all’apertura dell’accesso che “deve avere

dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo

di sensi”.

Tra le variazioni degne di annotazione:

1. la notifica (ex art. 48 del d.P.R. n. 303/1956) per la realizzazione,

l’ampliamento e la ristrutturazione di locali da adibire a lavorazioni

industriali in cui è prevista la presenza di più di tre lavoratori (NB: viene

eliminato il termine di preavviso di 30 giorni);

2. l’obbligo di manutenzione, pulizia e sanificazione periodica degli impianti di

aerazione (punto 1.9.1.4 dell’allegato).

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene ampiamente sulla disciplina

riguardante la materia dei “luoghi di lavoro”, innovando profondamente il

testo di alcune delle originarie disposizioni del Titolo II° del D.Lgs. n. 81/08

(precisamente, si tratta degli artt. 62, 63 e 67), come di seguito specificato.

Esulando, peraltro, dalla presente trattazione l’aspetto sanzionatorio, non

verranno analizzate le modifiche alle sanzioni del Titolo II, limitandoci peraltro

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42 

a ricordare che anche l’art. 68 subisce profonde modifiche e trasformazioni

(art. 41, D.Lgs. n. 81/08).

Quanto all’art. 62, dedicato alle “Definizioni”, le modifiche (art. 38, D.Lgs. n.

106/09) sono dirette a porre rimedio all'erronea indicazione dei campi,

boschi e altri terreni nell'ambito di un titolo (il II) relativo esclusivamente a

luoghi di lavoro confinati, per i quali operano disposizioni tecniche relative a

requisiti tipici di strutture immobiliari (altezza, cubatura, vie ed uscite di

emergenza. . .), come da specifica richiesta formulata in sede di "avviso

comune".

Alla luce delle modifiche introdotte, dunque, la norma stabilisce oggi che «si

intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del

presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno

dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza

dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del

proprio lavoro».

In merito alle modifiche introdotte all’art. 63, dedicato alla individuazione dei

“Requisiti di salute e di sicurezza” (art. 39, D.Lgs. n. 106/09) la modifica è

diretta a puntualizzare gli obblighi che gravano sul datore di lavoro che occupi

personale diversamente abile in ordine alla configurazione degli ambienti

dei quali egli abbia la disponibilità giuridica, in particolare stabilendosi oggi al

comma 3 che «L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le

vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi

alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori

disabili».

Infine, quanto all’art. 67 che prevede il sistema delle “Notifiche all'organo di

vigilanza competente per territorio” (art. 40, D.Lgs. n. 106/09), viene ad

essere introdotto un meccanismo di silenzio - assenso, come elemento di

semplificazione e accelerazione dell'iter burocratico relativo alla notifica di

nuovi edifici o locali di lavoro, stabilendo un termine (fissato dalla legge in

trenta giorni dalla data di notifica) decorso il quale la richiesta da parte della

amministrazione di ulteriori dati e la prescrizione di modificazioni non sia più

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43 

possibile. Si evidenzia, peraltro, come già la previgente disciplina prevedesse

tale tempistica.

Agli articoli che compongono il Titolo in esame devono essere aggiunti gli

allegati singolarmente richiamati dalle relative disposizioni. A tal proposito, si

ricorda che a seguito dell’entrata in vigore del c.c. correttivo al T.U.S. (D.Lgs.

3 agosto 2009, n. 106), gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,

XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,

XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII,

XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA,

IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII,

XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,

XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del D.Lgs. n. 106/09.

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44 

4. – Il Titolo III (Allegati V – IX):

Attrezzature di lavoro e dei dpi

Il Titolo III, nell’originaria stesura contenuta nel D.Lgs. n. 81/08, riprende e

sostituisce:

- per “le attrezzature di lavoro” il Titolo III del D.lgs. n. 626/1994 ed alcune

parti del d.P.R. n. 547/1955;

- per “i dispositivi di protezione individuale” il Titolo IV del D.lgs. n. 626/1994;

- per “impianti e apparecchiature elettriche” il d.P.R. n. 547/1955.

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene sulla disciplina riguardante

la materia dell’ “uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione

individuale”, anzitutto modificando l’art. 69 (art. 42, D.Lgs. n. 106/09)

specificando il concetto di impianto, oggi «inteso come il complesso di

macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo

produttivo».

Agli articoli che compongono il Titolo in esame devono essere aggiunti gli

allegati singolarmente richiamati dalle relative disposizioni. A tal proposito, si

ricorda che a seguito dell’entrata in vigore del c.c. correttivo al T.U.S. (D.Lgs.

3 agosto 2009, n. 106), gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,

XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,

XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII,

XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA,

IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII,

XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,

XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del D.Lgs. n. 106/09.

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45 

4.1. - Titolo III, capo I : Uso delle attrezzature di lavoro

Quanto all’uso delle attrezzature di lavoro, nel testo originario del D.Lgs. n.

81/08, vengono introdotte due nuove definizioni:

a) la definizione di “lavoratore esposto”, intendendosi per tale il lavoratore

che si trovi in tutto o in parte in una zona pericolosa, e

b) la definizione di “operatore”, essendo tale, ovviamente solo ai fini delle

disposizioni del Titolo III, il lavoratore incaricato dell’uso di una

attrezzatura di lavoro.

Non è più presente, al contrario, la definizione di “lavoro in quota”, in quanto

l’intera materia dei lavori in quota è disciplinata nel Capo II del titolo IV,

relativo ai “Cantieri temporanei o mobili”.

Inoltre (art. 70, comma 4) viene “ufficializzata” la possibilità per gli organi di

vigilanza di imporre prescrizioni anche nei confronti degli utilizzatori di

macchine ed attrezzature marcate CE, qualora (a giudizio degli stessi

Organi di Vigilanza) le stesse risultino non conformi alla direttiva.

Questo risulta in contrasto con le procedure, previste dalle direttive di

prodotto, che prevedono di stabilire la “non conformità” di macchine ed

attrezzature marcate CE solamente dopo una serie di accertamenti

tecnici effettuati dall’ISPESL e sentendo anche il costruttore.

Come previsto già da norme e prassi giurisprudenziali, il TU mette “nero su

bianco” (art. 71, comma 4) che “le attrezzature di lavoro vengano

assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di

sicurezza, conformemente al grado di evoluzione della tecnica”.

Le misure di aggiornamento devono essere però dettate da specifico

“provvedimento regolamentare” adottato in relazione alle prescrizioni di

cui all’art. 18, comma 1, lettera z).

Le attrezzature di lavoro devono rispettare:

- i requisiti di sicurezza (vedere allegato V),

- i principi dell’ergonomia dei posti di lavoro.

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46 

NB: nella scelta delle attrezzature di lavoro devono essere tenuti presenti

anche i “rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso”.

Le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione (per

esempio i ponteggi), devono:

a) essere sottoposte ad un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima

della messa in esercizio) ed ad un nuovo controllo dopo ogni

montaggio in un nuovo cantiere od in una nuova località di impianto,

b) se tali attrezzature sono usate fuori sede, devono essere accompagnate da

un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito

positivo.

I controlli devono essere effettuati da persona competente

c) i risultati dei controlli, almeno quelli degli ultimi 3 anni, devono essere

riportati per iscritto nell’apposito registro.

Alcune attrezzature di lavoro (descritte in Allegato VII) devono inoltre:

1. essere oggetto di verifica di prima installazione e verifiche periodiche

con le periodicità stabilite dallo stesso Allegato,

2. la verifica di prima installazione è effettuata dall’ISPESL e le successive

dalle ASL,

3. per l’effettuazione di dette verifiche ASL ed ISPESL possono avvalersi di

soggetti pubblici o privati abilitati (con modalità da stabilirsi con appositi

decreti).

Chiunque vende, noleggia o concede in uso attrezzature di lavoro NON

marcate CE deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità di

tali attrezzature ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V (v. gli abrogati

d.P.R. 547/1955, D.Lgs. 626/1994 e le altre prescrizioni abrogate).

Noleggiatori e concedenti in uso (senza conduttore) di qualunque tipo di

attrezzatura di lavoro ad un datore di lavoro:

a) devono dichiarare il buono stato di conservazione, manutenzione ed

efficienza ai fini della sicurezza,

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47 

b) devono acquisire dal datore di lavoro utilizzatore delle attrezzature una

dichiarazione che riporti l’indicazione dei lavoratori incaricati del loro uso,

che devono risultare formati allo specifico utilizzo.

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene sulla disciplina riguardante

la materia dell’ “uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione

individuale”, modificando in secondo luogo l’art. 70 (art. 43, D.Lgs. n.

106/09).

Al fine di rendere la disciplina in materia più chiara e comprensibile, si

puntualizza che le sanzioni relative alle attrezzature di lavoro possano essere

irrogate sia nella forma della prescrizione che in quella della disposizione,

a seconda dei casi.

In ogni caso viene fatto salvo il principio per il quale l'organo di vigilanza non

può adottare provvedimenti che incidano sulle caratteristiche costruttive delle

attrezzature di lavoro (definite dalle Direttive comunitarie c.d. "di prodotto")

ma unicamente provvedimenti che regolino, in coerenza con il vigente assetto

normativo, l'utilizzo "in sicurezza" delle attrezzature di lavoro.

Vengono, infine, ripartite le competenze tra gli organi di vigilanza,

individuandosi quello cui compete adottare i relativi provvedimenti e,

precisamente:

a) l'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di

rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di

attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione

nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante

idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza

dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;

b) l'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei

confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della

distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato

dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non

conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza

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48 

previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1

dell’articolo 70.

Ulteriore modifica riguarda, poi, l’art. 71, dedicato all’individuazione

degli “Obblighi del datore di lavoro” (art. 44, D.Lgs. n. 106/09).

All'articolo 71 sono operate una serie di modifiche che evidenziano la

rilevanza della informazione, della formazione, dell'addestramento, delle linee

guida e delle buone prassi ove si verta in materia di utilizzo di attrezzature di

lavoro.

Più nel dettaglio, la modifica relativa al comma 5 è diretta a specificare il

campo di applicazione della previsione del comma, al momento

controverso, mentre quella relativa al comma 7 è volta a prevedere che non si

possa consentire l'uso di attrezzature di lavoro "a rischio" se non a lavoratori

non solo formati ma anche informati e addestrati in maniera adeguata.

Il successivo comma 8 viene cambiato imponendo al datore di lavoro di

considerare, nell'adempimento dell'obbligo in parola, i documenti indicati o le

indicazioni derivanti da norme tecniche, buone prassi o linee guida

assicurando un migliore livello di tutela.

Inoltre, si è reputato opportuno evidenziare, meglio di quanto accadeva sotto

la vigenza del D.Lgs. n. 81/08, che gli interventi di controllo di cui al comma

differiscono dalle attività di verifica periodica obbligatoria di cui al

comma 11 dell'articolo in commento.

La modifica del comma 11 dell'articolo 71 è stata richiesta dalle parti sociali

tramite l'avviso comune" e per le ragioni che si riportano di seguito: "Nel

riconoscere l'esistenza di criticità legate ai meccanismi delle verifiche di cui

agli articoli 71, commi 11 e 12, del d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, ai

tempi delle attività devolute alle ASL ed all'ISPESL ed al fine di superarle, le

parti propongono di modificare il secondo capoverso del citato comma 11".

Dal punto di vista tecnico la modifica è diretta a consentire che operino in

funzione di verifica delle attrezzature di lavoro individuate dalla norma

non solo l'ISPESL e le ASL (i cui organici sono insufficienti a garantire un

servizio adeguato), ai quali la verifica spetta in linea generale "in prima

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49 

battuta", ma anche gli organismi privati in possesso dei requisiti di legge; la

innovazione (invero, si torna alla situazione ante "testo unico") è parsa

opportuna anche in ragione delle posizioni al riguardo espresse dalla Autorità

garante della concorrenza e del mercato (v. lettera al Ministero delle attività

produttive e al Ministero del lavoro del 4 ottobre 2006) e della Commissione

europea (decisione 4 aprile 2006), che avevano evidenziato la necessità di

evitare situazioni monopolistiche, quale quella - a favore delle strutture

pubbliche - prevista dal comma 11 che viene ad essere quindi modificato nel

senso indicato. La modifica introdotta è in parte diversa rispetto all'avviso

comune, in quanto la formulazione individuata dall'avviso comune riguarda

solo gli organismi notificati, ex d.lgs. n. 93/2000, per la certificazione della

conformità costruttiva delle apparecchiature a pressione e non era

sufficientemente comprensiva rispetto alla pluralità delle tipologie di

attrezzature da sottoporre a verifica (v. allegato VII).

Inoltre, sempre al comma 11 dell'articolo in commento, viene specificato

come le verifiche alle attrezzature di lavoro successive alle prime vadano

effettuate entro trenta giorni da ASL o ISPESL o, scaduto tale termine, da

soggetti pubblici o privati abilitati nel rispetto delle norme di legge: ciò

sempre al fine di "risolvere potenziali rischi di incompatibilità nelle funzioni di

certificazione e controllo dei soggetti pubblici, anche sulla base delle recenti

segnalazioni dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato" (così nei

citati pareri).

La modifica al comma 13 introduce, per l'adozione del decreto ivi previsto, il

concerto del Ministero dello sviluppo economico, come imposto

dall'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 123, ove si dispone

che l'iniziativa legislativa in materia spetti al Ministero dello sviluppo

economico . Analoga previsione si rinviene al successivo comma 14.

Altra modifica riguarda, poi, l’art. 72, dedicato all’individuazione degli

“Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso” (art. 45, D.Lgs. n. 106/09).

In particolare, l'articolo 72 viene modificato per rendere le relative previsioni

più chiare e di più semplice applicazione, con riferimento a tutti gli utilizzatori

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di attrezzature prese a noleggio e in maniera tale che le attività

regolamentate comprendano anche l'addestramento all'uso delle attrezzature

di lavoro e non solo la formazione ed informazione.

Proseguendo con l’illustrazione delle modifiche, si segnalano ancora quelle agli

artt. 73 e 74, dedicati, rispettivamente, all’individuazione degli obblighi di

“Informazione e formazione” (art. 46, D.Lgs. n. 106/09) nonché alle

“Definizioni” (art. 47, D.Lgs. n. 106/09).

In particolare, l'articolo 73 reca, come già per l'articolo 71, una serie di

richiami alla informazione, formazione ed addestramento, mentre la

statuizione dell'articolo 74 viene resa applicabile a una serie maggiore di

mezzi di trasporto, non solo "stradali" (si pensi alle dotazioni degli aerei).

Infine, l’ultima modifica riguarda, poi, l’art. 79, dedicato all’indicazione dei

“Criteri per l'individuazione e l'uso” (art. 48, D.Lgs. n. 106/09).

4.2. - Titolo III, capo II: Dispositivi di protezione

individuale

Nel testo originario del D.Lgs. n. 81/08, tale Titolo corrisponde al Titolo IV del

d.lgs. n. 626/1994, salvo per alcune precisazioni:

a) i materiali sportivi non sono DPI se sono utilizzati a fini sportivi;

b) l’individuazione e la valutazione di efficacia del DPI deve tener conto delle

indicazioni fornite dal fabbricante;

c) le modalità di riconsegna e deposito dei DPI devono essere stabilite da

procedure aziendali.

L’allegato VIII, nell’originaria versione di cui al T.U.S., riprende i tre allegati

(III-IV e V) sui DPI del D.lgs. n. 626/1994 e vi aggiunge una quarta parte:

“Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione

individuale”.

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51 

L’individuazione dei DPI nell’ambito delle misure di protezione da parte del

datore di lavoro non può prescindere dalla valutazione della loro efficienza ed

efficacia.

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene sulla disciplina

riguardante la materia dei “dispositivi di protezione

individuale”, modificando in particolare l’art. 79 (art. 48, D.Lgs. n. 106/09).

In particolare, all'articolo 79 viene chiarito, per evitare pericolosi vuoti

normativi, che nelle more della adozione del decreto in materia di D .P.I.,

operano le previsioni di cui al decreto del Ministero del lavoro, 2 maggio

2001.

4.3. - Titolo III, capo III: Impianti ed apparecchiature

elettriche

Il testo originario del D.Lgs. n. 81/08 riprende gli obblighi del datore di lavoro

connessi con la presenza del rischio elettrico già enunciati nel d.P.R. n.

547/1955.

In particolare, viene enunciato l’obbligo di una valutazione specifica per la

presenza del rischio elettrico che dovrà tenere in considerazione le eventuali

interferenze presenti nelle lavorazioni.

Per i lavori su parti elettriche diviene obbligatorio qualificare gli operatori

secondo le norme tecniche (CEI 11-27 - PES-PAV).

L’Allegato IX contiene poi un elenco di norme di buona tecnica ed una tabella

con le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti

elettrici non protette.

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene sulla disciplina riguardante

la materia degli “Impianti e apparecchiature elettriche”, apportando modifiche

di modesto impatto a tutte le disposizioni nello stesso contenute, ovvero

dall’art. 80 all’art. 86 (artt. 49 - 55, D.Lgs. n. 106/09).

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52 

Esulando, peraltro, dalla presente trattazione l’aspetto sanzionatorio, non

verranno analizzate le modifiche alle sanzioni del Titolo III, limitandoci

peraltro a ricordare che anche l’art. 87 subisce profonde modifiche e

trasformazioni (art. 56, D.Lgs. n. 81/08), ad esempio evidenziandosi come

oggi la disposizione in esame comprenda un comma specifico per le violazioni

dei noleggiatori o dei concedenti in uso.

Venendo, nello specifico, ad analizzare sinteticamente le modifiche apportate

al Titolo III, è possibile anzitutto, rilevare come gli articoli 80, 81, 82, 83, 84

e 85 vengono modificati per rendere maggiormente comprensibili le relative

disposizioni e per utilizzare formule linguistiche omogenee rispetto ad altre

presenti nel testo.

All'articolo 86 si è, infine, scelto di mantenere le regole in materia di verifiche

sugli impianti elettrici e di protezione dai fulmini di cui al D.P.R. n. 462/2001

prevedendo, al contempo, che le predette regole siano suscettibili di essere

modificate, per mezzo di un decreto del Ministero dello sviluppo economico,

adottato di concerto con il Ministero del lavoro, sentita la Conferenza Stato-

Regioni.

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53 

5. – Il Titolo IV (Allegati X-XXIII):

Cantieri temporanei o mobili

Il Titolo IV, nell’originaria stesura del D.Lgs. n. 81/08, è composto da tre capi:

1. Capo I, “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”;

2. Capo II, “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle

costruzioni e nei lavori in quota”;

3. Capo III, “Sanzioni”.

La normativa italiana a supporto della salute e sicurezza nei lavori effettuati

nei cantieri edili si è dunque fondata, dal 15 maggio 2008, sul D.lgs.

81/2008, in particolare il Titolo IV e, in subordine, anche l’art. 26 di tale

decreto.

Intanto, cosa significa “Cantiere edile” ?

La risposta era già scritta nel D.lgs. n. 494/1996, ed è integralmente ripresa

dal D.lgs. n. 81/2008, all’art. 89, ovvero:

“cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato cantiere: qualunque

luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è

riportato all'allegato X”

Viene, poi, in rilievo l’Allegato X, a norma del quale sono lavori edili o di

ingegneria civile:

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,

conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la

trasformazione, il rinnovamento e lo smantellamento di opere fisse,

permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in

legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche

e le parti strutturali degli impianti elettrici (corsivo modificato dal D.Lgs. n.

106/09), le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche

e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere

di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

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54 

2. Sono inoltre lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e il

montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la

realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

In tutti questi lavori quindi, indipendentemente dalla durata dei lavori o dalla

presenza di più imprese si applica il Titolo IV che, sotto la previgente

disciplina dettata dal D.Lgs. n. 81/08, contemplava i seguenti obblighi:

a) previsione della durata dei lavori e delle loro fasi (a cura del Committente o

R.L.)

b) verifica idoneità tecnico - professionale delle imprese ed obblighi di

trasmissione (a cura del Committente o R.L.)

c) redazione del P.O.S. (a cura di ciascuna impresa esecutrice).

Si noti, peraltro, che, sotto la vigenza del testo originario del D.Lgs. n. 81/08,

nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, occorreva anche, da

parte del COMMITTENTE (o RL) effettuare la nomina di CSP e CSE.

N.B.: per la mancata nomina dei Coordinatori in Progettazione ed Esecuzione

l’originario testo del T.U.S., prevedeva sanzioni penali (arresto fino a 6 mesi o

ammende fino a 10.000 euro) e sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo.

Diversamente, solo per i Lavori privati NON soggetti a Permesso di costruire

era consentito NON effettuare la nomina del CSP, ferma restando l’ipotesi di

designazione obbligatoria del coordinatore per l’esecuzione (CSE) qualora,

dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa, l’esecuzione di essi o di

parte di essi fosse affidata a una o più imprese (art. 90, comma 5, ed art. 92,

comma 2).

Agli articoli che compongono il Titolo in esame devono essere aggiunti gli

allegati singolarmente richiamati dalle relative disposizioni. A tal proposito, si

ricorda che a seguito dell’entrata in vigore del c.c. correttivo al T.U.S. (D.Lgs.

3 agosto 2009, n. 106), gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,

XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,

XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII,

XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA,

IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII,

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55 

XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,

XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del D.Lgs. n. 106/09.

5.1. – Le novità rispetto alla direttiva cantieri

Si registravano, dunque, sotto la vigenza dell’originario testo del D.Lgs. n.

81/08, rispetto all’abrogato testo della direttiva cantieri (D.Lgs. n. 494 del

1996), quattro novità di rilievo:

1) cambiava la definizione di “responsabile dei lavori”, ora incaricato, dal

committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera,

mentre l’art. 2 del d.lgs. n. 494/1996 diceva che tale figura poteva essere

incaricata (ma anche no);

2) l’art. 89 definiva il responsabile dei lavori che sembrava dunque

diventare una figura obbligatoria, necessariamente coincidente con il

progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei

lavori per la fase di esecuzione dell’opera;

3) il Coordinatore per l’esecuzione (CSE):

a) NON poteva essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici

b) NON poteva essere un dipendente delle imprese esecutrici

c) NON poteva essere un RSPP delle imprese esecutrici

4) Cambiava la definizione di Impresa affidataria, definita come l’impresa

titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione

dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori

autonomi [(NB: in un cantiere ci possono essere PIU’ imprese affidatarie

(es: 1 per opere edili, 1 per opere impiantistiche ecc..) a loro volta con

subappaltatori)].

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56 

5.2 - Titolo IV, Capo I: Misure per la salute e sicurezza

Il Datore di Lavoro (DdL) dell’impresa affidataria – nell’originaria versione del

D.Lgs. n. 81/08 - deve:

1. vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni

e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;

2. verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese

esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani

operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione;

3. ottemperare agli obblighi derivanti dall’articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008,

fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2.

L’art 96, comma 2, precisa che per i cantieri temporanei e mobili,

limitatamente al singolo cantiere:

a) l’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici

del piano di sicurezza e di coordinamento e

b) la redazione del piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa

appaltatrice,

costituiscono adempimento dell’obbligo di redazione del documento unico di

valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI) di cui all’articolo 26,

comma 3.

Una interessante novità è costituita dalla definizione di Idoneità professionale

dell’impresa, intesa come il “possesso di capacità organizzative, disponibilità

di forza-lavoro, di macchine ed attrezzature, in riferimento alla realizzazione

dell’opera.” (art. 89, comma 1, lett. l).

NB: il committente (e i DdL delle imprese affidatarie) devono verificare

l’idoneità professionale delle imprese secondo quanto previsto in allegato

XVII.

Vengono in sostanza aumentate le responsabilità del committente dei lavori,

tenuto a verificare l’operato:

- del responsabile dei lavori;

- del coordinatore per l’esecuzione

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57 

nonché ad adempiere a obblighi di verifica sull’idoneità professionale

delle imprese e di comunicazioni varie.

In particolare, l’idoneità professionale si verifica come previsto dall’Allegato

XVII.

Nei casi di cui al comma 11 dell’art. 90 (lavori privati NON soggetti a

Permesso di costruire), l’idoneità professionale dell’impresa si considera

adeguata mediante presentazione da parte della stessa di:

1) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato,

2) documento di regolarità contributiva (DURC),

3) autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti

dall’allegato XVII.

Si noti che tale disposizione, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 106/09

era stata a sua volta sostituita dall'articolo 39, comma 1, legge 7 luglio 2009,

n. 88 (c.d. legge comunitaria 2008), in vigore dal 29 luglio 2009, nei seguenti

termini: «La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non

soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di

importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per

la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori».

5.2.1. - Obblighi di comunicazione del Committente

Quanto, poi, agli obblighi di comunicazione del Committente, questi – secondo

quanto previsto dal previgente testo del T.U.S. - è tenuto a trasmettere

SEMPRE all’Amministrazione Competente:

- il nominativo delle imprese esecutrici,

- i documenti sull’idoneità tecnico-professionale e sulla regolarità contributiva

(DURC).

(NB: l’obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante

affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori

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58 

realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso

all’appalto. In mancanza, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativi).

Ancora, il Committente deve trasmettere, prima dell’inizio dei lavori,

all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro

territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata

conformemente all'allegato XII.

(NB: l’obbligo sussiste per i lavori in cui è prevista la presenza di più imprese

o qualora operi una sola impresa con durata presunta dei lavori superiore a

200 uomini-giorno; la violazione dell’obbligo non è sanzionata, ma l’assenza

della notifica, se accertata, sospende l’efficacia del titolo abilitativo).

5.2.2 - Obblighi di comunicazione delle Imprese

Quanto agli obblighi di comunicazione delle Imprese, si prevedeva

nell’originaria formulazione del D.Lgs. n. 81/08 (art. 101):

- prima dell’inizio dei lavori le imprese AFFIDATARIE trasmettono il PSC alle

imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

- prima dell’inizio dei rispettivi lavori le imprese esecutrici trasmettono il

proprio POS all’impresa affidataria che, previa verifica della congruenza con

il proprio POS, trasmette i POS al CSE. I lavori iniziano dopo l’esito positivo

delle verifiche, da effettuarsi al max entro 15 dd.

Sanzioni previste dal testo previgente del D.Lgs. n. 81/08:

a) Sanzione amministrativa pecuniaria da 1200 a 3600 Euro per le imprese;

b) Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2000 euro per la mancata

verifica da parte dell’impresa affidataria.

5.3 - Titolo IV, Capo I (allegati X-XVII)

Gli allegati originariamente contenuti nel D.Lgs. n. 81/08 riprendevano, con

poche variazioni ed integrazioni, gli allegati al:

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a) D.lgs. n. 494/1996;

b) d.P.R. n. 222/2003 per i contenuti minimi di PSC e POS.

Ad esempio, nel PSC la relazione tecnica concerne: “l’individuazione, analisi e

valutazione dei rischi in riferimento all’area dello specifico cantiere, alle

lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri

dell’attività delle singole imprese o dei lavoratori autonomi”.

Venivano introdotti dal D.Lgs. n. 81/08 due nuovi allegati che dettagliano:

- i contenuti del fascicolo con le caratteristiche dell’opera (allegato XVI);

- le modalità per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese

appaltatrici (allegato XVII).

Agli articoli che compongono il Titolo in esame devono essere aggiunti gli

allegati singolarmente richiamati dalle relative disposizioni. A tal proposito, si

ricorda che a seguito dell’entrata in vigore del c.c. correttivo al T.U.S. (D.Lgs.

3 agosto 2009, n. 106), gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,

XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,

XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII,

XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA,

IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII,

XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,

XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del D.Lgs. n. 106/09.

5.4 - Titolo IV, Capo II: Lavori in quota

Il Capo II, nel testo originario del D.Lgs. n. 81/08, riorganizzava la precedente

normativa relativa a:

a) la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni di cui al d.P.R. n.

164/1956;

b) alcuni concetti già presenti nel d.lgs. n. 626/1994 (ad esempio la

definizione di lavori in quota);

c) l’inserimento del PiMUS – Piano di montaggio uso e smontaggio, già

previsto dal d.lgs. n. 235/2003;

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60 

d) alcune norme già presenti nel d.P.R. n. 547/1955.

5.5. – Le novità introdotte nel Tit. IV dal D.Lgs. n. 106/09

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene sulla disciplina riguardante

la materia dei “cantieri temporanei o mobili”, apportando modifiche di

notevole impatto su tutte le disposizioni contenute nel Titolo IV, ovvero

dall’art. 88 all’art. 148 (v. artt. 56 - 85, D.Lgs. n. 106/09).

Esulando, peraltro, dalla presente trattazione l’aspetto sanzionatorio, non

verranno analizzate le modifiche alle sanzioni del Titolo IV, limitandoci

peraltro a ricordare che anche gli articoli da 157 a 160 subiscono profonde

modifiche e trasformazioni (v. artt. 86 - 89, D.Lgs. n. 106/09).

Di seguito, le novità introdotte dal c.d. correttivo al T.U.S.

Con riferimento alle regole applicabili ai cantieri temporanei e mobili -

contenute nel Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 - la modifica all'articolo 88 è

diretta a evidenziare come ove i lavori non siano di particolare complessità,

tenendo conto della assenza di lavori "edili o di ingegneria civile" (di cui

all'allegato XI), non necessiti l'applicazione delle complesse disposizioni di cui

al Titolo IV ("Cantieri").

La modifica dell’articolo 89 tende a chiarire - in piena coerenza sia con le

corrispondenti previsioni di cui alla previgente disciplina che con quelle di cui

al successivo articolo 90, ove si usa costantemente l'espressione

"committente o responsabile dei lavori" - che la nomina del responsabile dei

lavori è una facoltà (e non un obbligo) del committente.

Sotto il profilo definitorio, si è poi proceduto ad una “ridefinizione” della

nozione di responsabile dei lavori («soggetto che può essere incaricato dal

committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel

campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e

successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del

procedimento») ed all’inserimento della nozione di impresa esecutrice

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61 

(«impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse

umane e materiali»).

Inoltre, viene migliorato - con operazione ripetuta in diverse altre parti del

provvedimento ed, in particolare, nell'ambito del Titolo IV – il coordinamento

tra la disciplina introdotta dal "testo unico" e quella del d.lgs. n. 163/2006

in materia di appalti pubblici e si prevede una specifica disciplina applicabile

nei confronti dei consorzi di imprese artigiane, alle quali - per il tipo di

attività svolta – non trova applicazione, la disciplina relativa alle

caratteristiche e agli obblighi delle imprese "affidatarie", identificate in tal

caso secondo regole peculiari in alcune delle imprese esecutrici, anche esse a

loro volta definite nel testo dell'articolo in commento.

La modifica al comma 1, lettera f), dell'articolo 89 si applica con

riferimento alle attività specifiche del committente, che può identificarsi con

un'impresa esecutrice. L'affidamento a personale dell'impresa esecutrice e,

quindi, dello stesso committente (che ha tutto l'interesse affinché i lavori

vengano effettuati al meglio) dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione, offre maggiori elementi di garanzia, oltre che di coerenza

con l'esigenza del legislatore, di assicurare la maggiore efficacia dell'azione di

prevenzione. Si sottolinea che molte volte, per lavori altamente specializzati,

non è facile trovare le necessarie professionalità tecniche all'esterno

dell'impresa esecutrice. L'integrazione tende a evidenziare la responsabilità

del committente imponendogli, anche nel caso in cui sia coinvolto

operativamente nel processo costruttivo, di scegliere il professionista di sua

fiducia.

La prima delle modifiche all'articolo 90 è volta a specificare, meglio di quanto

in precedenza accadeva, l'ambito dei compiti e delle responsabilità dei

committenti, anche nell'area di cui al d.lgs. n. 163/2006, anche al fine di

garantire - come sul punto espressamente richiesto nei pareri di Camera e

Senato - la massima coerenza della normativa italiana con quella della

direttiva comunitaria di specifico riferimento (n . 92/57 CE). Quindi, viene

puntualizzato come, per comprendere quando siano presenti una pluralità di

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imprese in cantiere (circostanza che rende necessaria la nomina del

coordinatore per la progettazione), non rilevi una realtà imprenditoriale che,

pur essendo formalmente una impresa, non svolga alcuna attività esecutiva

(es.: studio di consulenza) e, quindi, non determini alcun "aggravamento"

delle situazioni di rischio.

La modifica al comma 4 dell'articolo 90 è diretta a fornire osservanza al

dettato della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza

25 luglio 2008), la quale ha evidenziato come la nomina del coordinatore sia

obbligatoria in ogni caso di compresenza di imprese, individuate come appena

esposto.

Con la sentenza in causa C- 504/06 la Corte di giustizia europea aveva, in

particolare, stabilito che: "non avendo provveduto alla corretta trasposizione

nell’ordinamento italiano dell’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 24

giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di

salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare

ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), la

Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza

della direttiva medesima". La Commissione aveva fatto ricorso alla Corte

perché la normativa italiana (precedente al 2008) che aveva trasposto la

direttiva prevedeva la nomina di un coordinatore per la sicurezza e la

salute del cantiere in cui operano più imprese solo se il cantiere avesse

un'entità presunta di almeno 200 uomini/giorno, o se comportasse rischi

particolari, mentre la norma europea non faceva eccezioni. Tra le difese

addotte dall'Italia si era sostenuto che la nomina del coordinatore

rappresenterebbe per le imprese un "aggravio degli adempimenti burocratici"

e "spese supplementari". La Corte aveva ritenuto, invece, che si trattasse di

un modo per tutelare la sicurezza e la salute nei cantieri.

Al fine di porre rimedio a tale protratto inadempimento, si è tenuto conto della

richiesta dei pareri di Camera e Senato di assicurare la adozione di una

normativa che garantisse la più completa osservanza della citata sentenza,

cosa che è stata fatta dal legislatore del 2009 sostituendo l’inciso «Nel caso di

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63 

cui al comma 3» con il seguente: «Nei cantieri in cui è prevista la presenza di

più imprese esecutrici, anche non contemporanea».

Il comma 9 dell'articolo 90 viene modificato sia per ragioni formali che per

semplificare gli adempimenti documentali richiesti al committente o al

responsabile dei lavori.

In particolare, le lettere a) e b) del comma in parola vengono rielaborate

tenendo conto della eliminazione del comma 5-bis, la quale rende necessario

operare un richiamo non più alla norma eliminata quanto a una fattispecie

individuata in maniera puntuale e che identifica lavori di entità non

particolarmente elevata e che, comunque, non espongono i lavoratori a rischi

immanenti per la propria salute (ovvero «cantieri la cui entità presunta è

inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di

cui all’allegato XI».

La successiva lettera c) viene rivisitata tenendo conto dei più recenti sviluppi

normativi in materia, stabilendosi dunque oggi il committente o il responsabile

dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa

«trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto

del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica

preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva

delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto

dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una

dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di

cui alle lettere a) e b)».

Le modifiche apportate ai primi articoli del Titolo IV del "testo unico" hanno,

peraltro, imposto le rivisitazioni di cui agli articoli 91 (quest’ultimo, si noti,

prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 106/09, era stato a sua volta

modificato dall'articolo 39, comma 1, legge 7 luglio 2009, n. 88 - c.d. legge

comunitaria 2008 -, in vigore dal 29 luglio 2009, in particolare attribuendo al

coordinatore per la progettazione l’obbligo di coordinare l’applicazione delle

disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1), 92 e 95, mentre l'eliminazione del

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secondo capoverso del primo comma dell'articolo 93 deriva dalla necessità di

modificare la precedente formulazione, la quale impediva che la nomina del

responsabile dei lavori comportasse un passaggio di responsabilità. Ciò non

era plausibile soprattutto nel caso di piccoli committenti privati che, non

avendo le necessarie conoscenze e competenze tecnico-giuridiche, decidono di

incaricare un responsabile dei lavori che ottemperi, per suo conto, a tutti gli

adempimenti di legge.

L'inserimento del comma 1-bis all'articolo 96 è diretto a evidenziare

come l'obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P .O.S.) non

operi ove l'attività dell'impresa che entra in cantiere si limiti alla semplice

fornitura di materiali o attrezzature, a fronte della quale la redazione di un

P.O.S. appare adempimento particolarmente gravoso e non certamente

suscettibile di determinare un innalzamento dei livelli di sicurezza dei

lavoratori. Il secondo capoverso della previsione in commento puntualizza

come, in ogni caso, il committente e all'impresa appaltatrice siano tenute al

rispetto degli obblighi di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 26

del "testo unico".

Sempre all'articolo 96, il comma 2 viene modificato al fine di rendere

meglio comprensibile, rispetto alla previgente versione, la formulazione della

norma. In particolare, il riferimento all'articolo 18 comma 1, lettera z),

risultava inesatto in quanto riguardava l'aggiornamento delle misure di

prevenzione: più corretto era invece il riferimento all'articolo 29 comma 3,

che concerne l'aggiornamento della valutazione dei rischi (ex articolo 4,

comma 7, del d .lgs. n. 626/94, come correttamente richiamato dall'art. 9,

comma 2, del d.lgs. n. 494/96) e all’art. 26, comma 5, che riguarda i costi

della sicurezza. Tale riformulazione chiarisce, quindi, recependo sul punto la

comune sollecitazione contenuta nei pareri di Camera e Senato, che la

redazione del D.U.V.R.I. (documento di valutazione dei rischi da

interferenze delle lavorazioni: articolo 26) non è necessaria nel settore dei

cantieri temporanei e mobili ove siano stati elaborati i documenti propri della

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regolamentazione del Titolo IV, vale a dire il Piano di Sicurezza e

Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza (P.S.C. e P.O.S.).

L'articolo 97 ridefinisce e chiarisce le prerogative e le professionalità

necessarie per le imprese affidatarie specificando che esse hanno un ruolo

centrale relativamente al controllo del ribasso (vietato) dei costi della

sicurezza e che per lo svolgimento delle attività il datore di lavoro, i dirigenti e

i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

La successiva modifica all'articolo 98 interviene su alcuni problemi

applicativi in materia di percorsi formativi per lo svolgimento delle attività

regolamentate dal Titolo IV del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro.

L'articolo 100 viene modificato in modo che non sia necessaria la redazione

del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) quando sia necessario

garantire la continuità nella fruizione di servizi essenziali per la popolazione,

per garantire in maniera adeguata il controllo sulla corresponsione degli oneri

della sicurezza ai subappaltatori e per assicurare un miglior coordinamento

con le previsioni del citato d.lgs. n. 163/2006, mentre l’inserimento del nuovo

comma 6-bis («Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato,

assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa

affidataria previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di

applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive

modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del

medesimo decreto legislativo»), attribuisce al committente/responsabile dei

lavori, ove nominato, il compito di assicurare l’attuazione degli obblighi

imposti al datore di lavoro dell’impresa affidataria ivi previsti, rinviando alla

disciplina dettata dal D.Lgs. n. 163/06 in caso di appalti di lavori pubblici.

L'articolo 103 viene, invece, abrogato perché recava una statuizione

tale da dover essere collocata nel Titolo VIII, Capo II, dedicato alla protezione

dei rischi da rumore, e non all'interno del Titolo IV ("Cantieri temporanei e

mobili"), dove in precedenza era allocato. Di conseguenza è stato inserito un

comma nuovo, di contenuto esattamente corrispondente all'articolo 103,

all'articolo 190 del d.lgs. n. 81/2008: si tratta del nuovo comma 5-bis

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(«L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può

essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore

standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla

Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte

documentale cui si è fatto riferimento»).

La ratio di queste due modifiche risiede nel permettere che la valutazione del

rumore di macchine, attrezzature e impianti possa essere effettuata mediante

banche dati (le quali hanno ormai una elevata affidabilità), sempre che i

relativi valori standard siano stati ritenuti scientificamente attendibili dalla

Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, in ogni

ambiente di lavoro e non solo nei cantieri temporanei e mobili di cui al

Titolo IV.

La modifica all'articolo 106 è invece apparsa necessaria perché i lavori di

cui al comma 1, lettere a-c (quali, a esempio, i lavori di prospezione, ricerca e

coltivazione delle sostanze minerali), sono specificamente disciplinati da

diversa (rispetto al "testo unico") normativa la cui applicazione esclude quella

del Capo II del Titolo IV, con l'unica eccezione delle norme relative, appunto,

ai lavori in quota.

Dopo la modifica meramente formale riguardante l’art. 108, invece l'articolo

111 del "testo unico" viene modificato per evidenziare come la

somministrazione di bevande alcoliche debba essere interdetta nei confronti di

tutti coloro che svolgono attività nei cantieri di cui al Titolo IV nonché nei

riguardi di chi, comunque, effettui lavori in altezza (es .: pulizia delle vetrate

fisse di un edificio multipiano) e, quindi, subisca il rischio di caduta dall'alto.

Le restanti modifiche contenute nel Titolo IV sono o consequenziali

rispetto a quelle sin qui esposte o legate alla necessità di chiarire talune

previsioni che hanno generato problemi interpretativi in sede di loro prima

applicazione.

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67 

6. - Titolo V (Allegati XXIV–XXXII):

Segnaletica di salute e sicurezza

Nessuna particolare novità rispetto al passato era ravvisabile nel testo

originario del D.Lgs. n. 81/08:

- il Titolo V sostituiva e riprendeva i contenuti del D.lgs. n. 493/1996;

- venivano ripresi senza variazioni di rilievo anche i 9 allegati al D.lgs. n.

493/1996.

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene sulla disciplina riguardante

la materia della “segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro”, apportando

sensibili modifiche ad alcune disposizioni contenute nel Titolo V, in particolare

l’art. 161 (v. art. 90, D.Lgs. n. 106/09).

Relativamente alla segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Titolo V), si

segnala infatti la modifica dell'articolo 161 del "testo unico", la quale, come

richiesto nel parere del Senato, recepisce il contenuto dell"'avviso comune" tra

ANAS, AISCAT e organizzazioni sindacali per la rivisitazione della disciplina

relativa alla segnaletica stradale da utilizzarsi in caso di traffico

veicolare. Viene, a tal proposito, inserito nel testo dell’art. 161 un nuovo

comma 2-bis che così recita: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore

del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro,

della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti,

acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è

emanato il regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione,

integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività

lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare». Con riferimento

alla disposizione in esame, si segnala un’anomalia tecnica: il termine relativo

(12 mesi) per l’emanazione della disciplina regolamentare, nonostante

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68 

introdotto con la nuova previsione del D.Lgs. n. 106/09, è formalmente già

scaduto in quanto riferito all’entrata in vigore del «presente decreto

legislativo», ovvero – trattandosi di comma inserito nel testo originario del

D.Lgs. n. 81/08, entrato in vigore il 15 maggio 2008 - alla data del 15

maggio 2009. Sarà probabilmente necessaria un’ulteriore modifica per sanare

tale anomalia normativa, nell’intenzione del legislatore riferibile al nuovo

termine dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 106/09 (20 agosto 2009),

ossia il 20 agosto 2010.

Esulando, infine, dalla presente trattazione l’aspetto sanzionatorio, non

verranno analizzate le modifiche alle sanzioni del Titolo V, limitandoci peraltro

a ricordare che anche gli articoli 165 e 166 subiscono profonde modifiche e

trasformazioni (v. artt. 91/92, D.Lgs. n. 106/09), ricordandosi a titolo

esemplificativo l’abrogazione dell’art. 166 che prevedeva originariamente le

sanzioni a carico del preposto.

Agli articoli che compongono il Titolo in esame devono essere aggiunti gli

allegati singolarmente richiamati dalle relative disposizioni. A tal proposito, si

ricorda che a seguito dell’entrata in vigore del c.c. correttivo al T.U.S. (D.Lgs.

3 agosto 2009, n. 106), gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,

XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,

XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII,

XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA,

IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII,

XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,

XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del D.Lgs. n. 106/09.

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69 

7. - Titolo VI (Allegato XXXIII):

Movimentazione manuale dei carichi

Il Titolo VI sostituisce il titolo V del d.lgs. n. 626/1994 con poche variazioni,

tra queste:

a) viene codificato il rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, pur

mantenendo il riferimento specifico ai rischi dorso lombari: sono codificate

le specifiche linee guida valutative già diffuse (metodo OCRA, linee guida

regionali, ecc);

b) la formazione ed informazione include la previsione espressa

dell’addestramento sulle manovre e procedure di movimentazione

manuale dei carichi.

L’allegato XXXIII corrisponde all’allegato VI al D.lgs. n. 626/1994 con poche

variazioni, tra queste è rilevante:

1. l’eliminazione del riferimento ai 30 Kg, quale peso massimo movimentabile

manualmente da un solo uomo. Il concetto di rischio da “carico troppo

pesante” diventa molto generico e quindi arbitrario;

2. la codifica dell’esistenza di rischio da patologie da sovraccarico

biomeccanico qualora vi sia esigenza di pause nell’attività.

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 non contiene modifiche alla parte

“sostanziale” della disciplina riguardante la materia della “movimentazione

manuale dei carichi”.

Esulando, peraltro, dalla presente trattazione l’aspetto sanzionatorio, non

verranno analizzate le modifiche alle sanzioni del Titolo VI, limitandoci

peraltro a ricordare che anche gli articoli 170 e 171 subiscono profonde

modifiche e trasformazioni (v. artt. 93/94, D.Lgs. n. 106/09), ricordandosi a

titolo esemplificativo l’abrogazione dell’art. 171 che prevedeva

originariamente le sanzioni a carico del preposto.

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70 

Agli articoli che compongono il Titolo in esame devono essere aggiunti gli

allegati singolarmente richiamati dalle relative disposizioni. A tal proposito, si

ricorda che a seguito dell’entrata in vigore del c.c. correttivo al T.U.S. (D.Lgs.

3 agosto 2009, n. 106), gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,

XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,

XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII,

XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA,

IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII,

XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,

XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del D.Lgs. n. 106/09.

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8. - Titolo VII (Allegato XXXIV): Videoterminali

Il Titolo VII sostituisce il titolo VI del d.lgs. n. 626/1994, con poche variazioni,

tra queste:

a) l’estensione del campo di applicazione anche ai computer portatili non più

esplicitamente esclusi;

b) la definizione di “posto di lavoro”, che ora comprende anche il mouse e la

sua disposizione ergonomica;

c) a determinazione delle pause nella misura di 15 minuti ogni 120 minuti di

attività al videoterminale, senza fissare alcuna durata minima di attività

continuativa, mentre in precedenza erano previste solo nel caso di attività

della durata di almeno 4 ore consecutive.

L’allegato XXXIV riprende l’allegato VII del D.lgs. n. 626/1994, con solo

alcune variazioni relativamente:

- al corretto posizionamento dello schermo;

- al corretto posizionamento del mouse;

- all’altezza e profondità del piano di lavoro;

- allo schienale.

Per i computer portatili, se utilizzati in maniera prolungata, vengono

prescritti tastiera e mouse esterni, prevedendo quindi la costituzione di una

postazione fissa, nonostante la presenza di un elaboratore portatile.

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 non contiene modifiche alla parte

“sostanziale” della disciplina riguardante la materia della “attrezzature munite

di videoterminali”.

Esulando, peraltro, dalla presente trattazione l’aspetto sanzionatorio, non

verranno analizzate le modifiche alle sanzioni del Titolo VII, limitandoci

peraltro a ricordare che anche gli articoli 178 e 179 subiscono profonde

modifiche e trasformazioni (v. artt. 95/96, D.Lgs. n. 106/09), ricordandosi a

titolo esemplificativo l’abrogazione dell’art. 179 che prevedeva

originariamente le sanzioni a carico del preposto.

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72 

Agli articoli che compongono il Titolo in esame devono essere aggiunti gli

allegati singolarmente richiamati dalle relative disposizioni. A tal proposito, si

ricorda che a seguito dell’entrata in vigore del c.c. correttivo al T.U.S. (D.Lgs.

3 agosto 2009, n. 106), gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,

XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,

XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII,

XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA,

IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII,

XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,

XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del D.Lgs. n. 106/09.

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9. - Titolo VIII (Allegati XXXV-XXXVII):

Agenti fisici

Il Titolo VIII, rimasto invariato nella sua struttura a seguito delle modifiche

introdotte dal c.d. correttivo al T.U.S., è costituito da:

a) Capo I, “Disposizioni generali”;

b) Capo II, “Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore

durante il lavoro”;

c) Capo III, “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni”;

d) Capo IV, “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi

elettromagnetici”;

e) Capo V, “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni

ottiche artificiali”;

f) Capo VI, “Sanzioni”.

Agli articoli che compongono il Titolo in esame devono essere aggiunti gli

allegati singolarmente richiamati dalle relative disposizioni. A tal proposito, si

ricorda che a seguito dell’entrata in vigore del c.c. correttivo al T.U.S. (D.Lgs.

3 agosto 2009, n. 106), gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,

XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,

XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII,

XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA,

IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII,

XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,

XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del D.Lgs. n. 106/09.

9.1 - Titolo VIII, capo I: Disposizioni generali

Contiene disposizioni che, anche a seguito delle modifiche apportate in sede di

correttivo al T.U.S. (D.Lgs. n. 106/09), si applicano a tutti gli agenti fisici:

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- il rumore, con le ulteriori disposizioni del capo II,

- gli ultrasuoni,

- gli infrasuoni,

- le vibrazioni meccaniche, con le ulteriori disposizioni del capo III,

- i campi elettromagnetici, con le ulteriori disposizioni del capo IV,

- le radiazioni ottiche di origine artificiale,

- il microclima e

- le atmosfere iperbariche.

Per tutti gli agenti fisici, il Capo I disciplina e prescrive:

a) la valutazione del rischio da eseguirsi nell’ambito di quella in via generale

prescritta dall’art. 28, con periodicità quadriennale (art. 181);

b) l’eliminazione o la riduzione dei rischi, con particolare riferimento ai

lavoratori sensibili (donne in gravidanza e minori);

c) l’informazione e la formazione dei lavoratori.

L’obbligo della sorveglianza sanitaria è prescritta sulla base delle specifiche

disposizioni presenti nei capi successivi.

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (c.d. correttivo al T.U.S.) apporta,

come si vedrà oltre analizzando sinteticamente gli articoli interessati, alcune

modifiche alla parte “sostanziale” del testo originario del D.Lgs. 9 aprile 2008,

n. 81.

Esulando, peraltro, dalla presente trattazione l’aspetto sanzionatorio, cui è

dedicata un’autonoma monografia, non verranno analizzate le modifiche alle

sanzioni del Titolo VIII, limitandoci peraltro a ricordare che anche gli articoli

219 e 220 subiscono profonde modifiche e trasformazioni (v. artt. 107/108,

D.Lgs. n. 106/09).

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9.2 - Titolo VIII, capo II: Protezione dei lavoratori dal

rumore

Il Capo II, nella sua originaria versione del testo del D.Lgs. n. 81/08, rimasta

sostanzialmente immutata pur a seguito delle modifiche introdotte in sede di

correttivo al T.U.S. (D.Lgs. n. 106/09), ripropone i contenuti al titolo V-bis del

D.lgs. n. 626/1994, con l’introduzione del concetto di “valutazione di attività a

livello di esposizione molto variabile”:

- veniva prevista la possibilità di attribuire un livello di esposizione al di sopra

dei valori superiori d’azione per i lavoratori che svolgono un’attività che

comporta un’elevata fluttuazione dei livelli di esposizione, ferme

restando le specifiche misure di prevenzione e protezione da adottare, cioè:

a) disponibilità di DPI

b) informazione e formazione

c) controllo sanitario.

Tra le altre variazioni, confermate in sede di correttivo al T.U.S. (D.Lgs. n.

106/09):

1. il datore deve “esigere” (e non più “fare tutto il possibile per”) l’utilizzo dei

DPI da parte dei lavoratori la cui esposizione giornaliera sia pari o

superiore ai valori superiori di azione;

2. viene codificata la modalità per la verifica dell’efficienza e dell’efficacia dei

DPI: devono garantire un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli

inferiori di azione;

3. la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata con la periodicità “di

norma” di almeno una volta all’anno.

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (c.d. correttivo al T.U.S.), come

anticipato in precedenza, apporta alcune modifiche in materia di “Protezione

dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro” (Capo

II) rispetto al testo originario del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

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76 

Dette modifiche interessano gli artt. 190, 192, 193 e 198 (v. artt. 97 - 100,

D.Lgs. n. 106/09).

Della modifica all’art. 190 si è già avuto occasione di parlarne in precedenza,

a proposito dell’abrogazione dell’art. 103 del D.Lgs. n. 81/08 (v. § 5.5.).

In materia di prevenzione dei rischi da rumore rilevante è la modifica

apportata al secondo comma dell'articolo 192 del "testo unico" di salute e

sicurezza sul lavoro, ove si è sostituito il riferimento ai "valori inferiori" di

azione con quello ai "valori superiori" di azione. Infatti, solo il riferimento ai

livelli superiori di azione risultava coerente con la previsione normativa

contenuta nell'art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/10/CE (rumore) dove si

parla, appunto, di valori superiori di azione. Si è quindi trattato di modificare

la previgente situazione che vedeva l'Italia in una posizione di maggior rigore

rispetto ad ogni altro Paese europeo, con ogni conseguenza in termini di

aggravio di adempimenti connessi ai diversi livelli considerati.

Quanto alle modifiche all’art. 193 ed all’art. 198, le stesse sono consistite,

rispettivamente, nella modifica del comma 2 della prima disposizione per

coordinarla con quella che ha interessato l’art. 192, comma 2 (v. sopra) ed,

infine, con l’ulteriore proroga (di un ulteriore anno) del termine entro il quale

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano dovrà definire le linee guida per

l'applicazione del capo II (rumore) nei settori della musica, delle attività

ricreative e dei call center.

Infine, un’ulteriore modifica introdotta dal c.d. correttivo al T.U.S. (D.Lgs. n.

106/09) riguarda la disciplina transitoria.

Ed infatti, l'articolo 306 viene modificato per la necessità di riproporre termini

differiti di vigenza delle disposizioni italiane di recepimento delle direttive

comunitarie per taluni settori specifici, come di volta in volta previsto nelle

disposizioni di recepimento delle singole direttive e, viceversa, non

considerato nell'ambito del Titolo VIII del "testo unico".

In particolare, sul punto si ricorda come il Capo II del Titolo VIII del d.lgs. n.

81/2008 ripropone sostanzialmente i contenuti del D.Lgs. 10 aprile 2006, n.

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77 

195, in materia di agenti fisici (rumore) il cui articolo 7 prevede quanto segue,

al comma 2: "Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del

rispetto dei valori limite di esposizione al rumore entra in vigore il 15

febbraio 2011".

La mancata presenza di previsioni di contenuto corrispondente a quelle

appena riportate aveva prodotto - specie in relazione alla abrogazione del

d.lgs. n. 187/2005 (all'art. 304, il quale non sembra prevedere espressamente

l'abrogazione del d.lgs. n. 195 del 2006) – un’entrata in vigore "anticipata"

delle disposizioni in parola anche con riguardo a quei settori che, sulla base

delle deroghe concesse dalle direttive da recepire, sono stati ritenuti

meritevoli di una disciplina diversificata quanto alla entrata in vigore delle

corrispondenti previsioni.

Di conseguenza, così come fatto all'art. 306 ("Disposizioni finali") del "testo

unico" con riferimento ai campi elettromagnetici (Capo IV, Titolo VIII) ed alle

radiazioni ottiche (Capo V, Titolo VIII), per le quali si è proceduto alla

individuazione di un termine differito rispetto a quello "generale" del

provvedimento, si è proceduto alla modifica appena esposta in tema di

disciplina del rischio rumore, fissando un termine esattamente corrispondente

a quello sopra indicato per il relativo settore di attività dal D.Lgs. n.

195/2006.

9.3 - Titolo VIII, capo III: Vibrazioni

Il Capo III del Tit. VIII, nella sua versione originaria di cui al testo del D.Lgs.

n. 81/08, non modificata dal D.Lgs. n. 106/09, riprende i contenuti del d.lgs.

n. 187/2005, con alcune variazioni relative ai valori di azione ed ai limiti di

esposizione:

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

– valore d’azione: 2,5 m/s2;

– valore limite di esposizione: 5 m/s2;

– il valore limite di esposizione per periodi brevi: 20 m/s2;

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b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

– valore di azione: 0,5 m/s2;

– il valore limite di esposizione: 1 m/s2 (era 1,15 m/s2);

– il valore limite di esposizione per periodi brevi:1,5 m/s2.

Ulteriori variazioni, confermate dal c.d. correttivo al T.U.S. (D.Lgs. n.

106/09):

1. in caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il

livello “giornaliero massimo ricorrente”;

2. nella valutazione del rischio si dovrà tenere conto delle interazioni con:

– rumore;

– basse temperature, bagnato e umidità;

– il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide.

Ulteriore modifica introdotta dal c.d. correttivo al T.U.S. (D.Lgs. n. 106/09)

riguarda la disciplina transitoria.

Ed infatti, l'articolo 306 viene modificato per la necessità di riproporre

termini differiti di vigenza delle disposizioni italiane di recepimento delle

direttive comunitarie per taluni settori specifici, come di volta in volta previsto

nelle disposizioni di recepimento delle singole direttive e, viceversa, non

considerato nell'ambito del Titolo VIII del "testo unico".

In particolare, il Capo III, come è noto, comprende le disposizioni del D.Lgs.

19 agosto 2005, n. 187, in materia di vibrazioni. Sul punto, l'articolo 13 del

citato decreto ("Entrata in vigore ed abrogazioni") prevede al comma 2: "In

caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori

anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori

limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure

organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di

esposizione di cui all'articolo 3 entra in vigore il 6 luglio 2010". Il successivo

comma 3 dispone: "Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei

valori limite di esposizione di cui all'articolo 3, ferme restando le condizioni di

cui al comma 2, entra in vigore il 6 luglio 2014".

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79 

La mancata presenza di previsioni di contenuto corrispondente a quelle

appena riportate aveva prodotto - specie in relazione alla abrogazione del

d.lgs. n. 187/2005 (all'art. 304, il quale non sembra prevedere espressamente

l'abrogazione del d.lgs. n. 195 del 2006) – un’entrata in vigore "anticipata"

delle disposizioni in parola anche con riguardo a quei settori che, sulla base

delle deroghe concesse dalle direttive da recepire, sono stati ritenuti

meritevoli di una disciplina diversificata quanto alla entrata in vigore delle

corrispondenti previsioni.

Di conseguenza, così come fatto all'art. 306 ("Disposizioni finali") del "testo

unico" con riferimento ai campi elettromagnetici (Capo IV, Titolo VIII) ed alle

radiazioni ottiche (Capo V, Titolo VIII), per le quali si è proceduto alla

individuazione di un termine differito rispetto a quello "generale" del

provvedimento, si è proceduto alla modifica appena esposta in tema di

disciplina del rischio vibrazioni, fissando termini esattamente corrispondenti a

quelli sopra indicati per il relativo settore di attività dal D.Lgs. n. 187/2005.

9.4 - Titolo VIII, capo IV: Campi elettromagnetici

Il capo IV riprende senza variazioni significative i contenuti del titolo V-ter del

D.lgs. n. 626/1994, già precedentemente entrato in vigore.

L’entrata in vigore del capo IV (che viene collegato nelle disposizioni

transitorie all’entrata in vigore della direttiva 2004/40/CE), è ora fissata al

30 aprile 2012, a seguito della pubblicazione della direttiva 2008/46/CE.

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (c.d. correttivo al T.U.S.) apporta

alcune modifiche in materia di “Protezione dei lavoratori dai rischi di

esposizione a campi elettromagnetici” (Capo IV) rispetto al testo originario del

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Dette modifiche interessano gli artt. 207, 209 e 211 (v. artt. 101- 103, D.Lgs.

n. 106/09).

Quanto all’art. 207, norma che contiene le “Definizioni”, la modifica

normativa introdotta dal D.lgs. n. 106/09 consiste nell’inserimento del

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80 

parametro della corrente indotta attraverso gli arti (IL) che, unitamente

agli altri [(intensità di campo elettrico (E); intensità di campo magnetico (H);

induzione magnetica (B); densità di potenza (S)], è suscettibile di diretta

misurazione ai fini della valutazione del rispetto dei valori limite di

esposizione.

La modifica all’art. 209, dedicato alla “Identificazione dell'esposizione e

valutazione dei rischi”, è invece meramente linguistica e formale, limitandosi il

legislatore del 2009 a sostituire il termine “linee guida” con quello di “buone

prassi”.

L’art.211, in tema di “Sorveglianza sanitaria”, viene invece modificato

inserendo, in particolare, il legislatore del 2009 un’eccezione all’obbligo di

sottoporre a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata

un'esposizione superiore ai valori di azione: tale obbligo, infatti, ferma

restando l’osservanza delle disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

(v. articolo 182), non sussiste nel caso in cui «la valutazione effettuata a

norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione

non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza».

9.5 - Titolo VIII, capo V: Radiazioni ottiche artificiali

Nel testo originario del D.Lgs. n. 81/08 costituiva la prima attuazione della

direttiva 2006/25/CE.

Il Capo V, con il relativo allegato, entrerà in vigore il 26 aprile 2010.

Le radiazioni ottiche sono onde elettromagnetiche e vengono suddivise in:

- Radiazioni ultraviolette

- Radiazioni visibili

- Radiazioni infrarosse

Si sottolinea che le fonti di radiazione devono essere artificiali.

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (c.d. correttivo al T.U.S.) apporta

alcune modifiche in materia di “Protezione dei lavoratori dai rischi di

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81 

esposizione a radiazioni ottiche artificiali” (Capo V) rispetto al testo originario

del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Dette modifiche interessano gli artt. 214, 216 e 217 (v. artt. 104- 106, D.Lgs.

n. 106/09).

La modifica dell'articolo 214 pone, invece, rimedio ad un rilevante errore

redazionale, sostituendo il precedente simbolo grafico - simile ad un

quadrato ma di nessun significato scientifico – con la lettera n.

Infine, quanto alla modifica all’art. 216, dedicato alla “Identificazione

dell'esposizione e valutazione dei rischi”, il legislatore del 2009 interviene

limitandosi a sostituire l’espressione “specifiche linee guida” con le “buone

prassi”, mentre quella all’art. 217, recante le “Disposizioni miranti ad

eliminare o a ridurre i rischi”, pone fine ad un problema interpretativo che era

stato originariamente sollevato, sostituendo l’espressione valori “di azione”

con valori “limite di esposizione”.

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82 

10. - Titolo IX (Allegati XXXVIII-XLIII):

Sostanze pericolose

Il titolo IX mantiene la suddivisione originaria contemplata dal D.Lgs. n.81/08,

non subendo particolari modifiche per effetto del D.Lgs. n. 106/09.

Esso resta dunque costituito da:

a) Capo I, “Protezione da agenti chimici”;

b) Capo II, “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”;

c) Capo III, “Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto”;

d) Capo IV, “Sanzioni”.

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (c.d. correttivo al T.U.S.) apporta

numerose modifiche al Titolo IX in materia di “sostanze pericolose” rispetto al

testo originario del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; si rinvia per la dettagliata

disamina all’analisi dei successivi paragrafi.

Esulando, peraltro, dalla presente trattazione l’aspetto sanzionatorio, non

verranno analizzate le modifiche alle sanzioni del Titolo IX, limitandoci

peraltro a ricordare che anche gli articoli dal 262 a 265 subiscono profonde

modifiche e trasformazioni (v. artt. 121/125, D.Lgs. n. 106/09).

Agli articoli che compongono il Titolo in esame devono essere aggiunti gli

allegati singolarmente richiamati dalle relative disposizioni. A tal proposito, si

ricorda che a seguito dell’entrata in vigore del c.c. correttivo al T.U.S. (D.Lgs.

3 agosto 2009, n. 106), gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,

XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,

XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII,

XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA,

IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII,

XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,

XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del D.Lgs. n. 106/09.

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83 

10.1 - Titolo IX, capo I: Protezione da agenti chimici

Il Capo I, nel testo originario del D.Lgs. n. 81/08 (non modificato sul punto

dal D.Lgs. n. 106/09), riprende i contenuti del titolo VII-bis del D.lgs. n.

626/1994 con alcune variazioni:

Il concetto di rischio moderato veniva sostituito, nel testo originario del

T.U.S. del 2008, da quello di “rischio basso per la sicurezza e irrilevante

per la salute”.

Il significato esatto era previsto venisse esplicitato da appositi decreti.

Non essendo, peraltro, avvenuta l’emanazione dei previsti decreti attuativi,

dal 1 gennaio 2009 si deve aggiornare la valutazione tenendo conto che,

orientativamente:

a) Rischio basso per la sicurezza (= salvaguardia dell’integrità fisica del

lavoratore da effetti acuti ed immediati);

b) Rischio irrilevante per la salute (= esposizione ampiamente al di sotto

dei valori limite individuati dalla normativa).

La sorveglianza sanitaria deve essere attivata per l’esposizione ad agenti

chimici:

- tossici,

- molto tossici,

- nocivi,

- sensibilizzanti,

- irritanti,

- tossici per il ciclo produttivo,

ma anche per agenti:

- corrosivi,

- cancerogeni e mutageni di categoria 3.

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (c.d. correttivo al T.U.S.) apporta

alcune modifiche in materia di “Protezione da agenti chimici” (Capo I) rispetto

al testo originario del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

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84 

Dette modifiche interessano gli artt. 223 e 232 (v. artt. 109 - 110, D.Lgs. n.

106/09).

Gli emendamenti relativi agli agenti chimici e pericolosi (articolo 223 e

seguenti) sono diretti a migliorare la comprensibilità delle disposizioni in

materia e a garantire una maggiore coerenza con le altre disposizioni del

"testo unico".

Al riguardo, ci si limita a segnalare la modifica all'articolo 232, comma 4,

necessaria a sostituire il concetto, molto discusso, di rischio "moderato" con

quelli di rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute.

10.2 - Titolo IX (Allegato XXXVIII): Protezione da agenti

chimici

L’Allegato XXXVIII, nel testo originario di cui al D.Lgs. n. 81/08, corrispondeva

all’allegato VIII-ter al D.lgs. n. 626/1994 come modificato dal D.M. 4 febbraio

2008, con termine di adeguamento al 29 luglio 2008, anziché al 12 marzo

2009.

Vengono inseriti i valori limite di esposizione per:

- acetonitrile,

- isopentano,

- pentano,

- cicloesano,

- cromo metallico,

- composti di cromo inorganico (II),

- composti di cromo inorganico (III) (non solubili).

L’allegato XXXVIII viene sostituito dal corrispondente Allegato al D.Lgs. 3

agosto 2009, n. 106 (v. art. 149).

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85 

10.3 - Titolo IX, capo II: Agenti cancerogeni e mutageni

Il Capo II, nella sua originaria stesura di cui al D.Lgs. n. 81/08, corrisponde al

titolo VII del D.lgs. n. 626/1994 e introduce:

a) nuovi compiti ed attribuzioni dell’Ispesl;

b) l’istituzione di un sistema nazionale di registrazione dei tumori;

c) un elenco di sostanze, preparati e processi in allegato XLII.

Viene confermato il modello di registro degli esposti agli agenti cancerogeni

istituito con D.M. 12 luglio 2007, n. 155.

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (c.d. correttivo al T.U.S.) apporta

alcune modifiche in materia di “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”

(Capo II) rispetto al testo originario del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Dette modifiche interessano gli artt. 242 e 243 (v. artt. 111 - 112, D.Lgs. n.

106/09), ambedue in tema di sorveglianza sanitaria.

Quanto all’art. 242, dedicato alla disciplina degli “Accertamenti sanitari e

norme preventive e protettive specifiche”, la modifica apportata impone oggi

al datore di lavoro l’obbligo di effettuare non solo una nuova valutazione del

rischio in conformità all'articolo 236, ma anche ove sia tecnicamente possibile,

una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque

dell’esposizione all’agente, considerando tutte le circostanze e le vie

di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l'efficacia delle misure

adottate.

In ordine, invece, all’art. 243, recante la disciplina del “Registro di

esposizione e cartelle sanitarie”, il legislatore del 2009 ne sostituisce il comma

4, che oggi così prevede: «In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il

datore di lavoro invia all’ISPESL, per il tramite del medico competente, la

cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle

annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni

dell’articolo 25 del presente decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso»:

l’invio all’ISPESL dovrà quindi avvenire non più direttamente da parte del

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86 

datore del lavoro ma a cura del medico competente; inoltre, dovrà tenersi

conto delle previsione stabilite in tema di obblighi del medico competente.

10.4 - Titolo IX, capo III: Esposizione all’amianto

Il Capo III, nell’originaria stesura del testo del D.Lgs. n. 81/08, corrisponde al

titolo VI-bis del D.Lgs. n. 626/1994 e riguarda i lavoratori esposti all’amianto

nelle attività di:

- manutenzione,

- rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto,

- smaltimento e trattamento dei rifiuti di amianto,

- bonifica dall’amianto.

E’ previsto l’obbligo dell’uso di DPI che garantiscano nell’aria filtrata una

concentrazione non superiore ad un decimo del valore limite di 0,1

fibre/cm3 di aria.

L’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da:

a) periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro,

b) accesso alle aree di riposo preceduto da idonea decontaminazione.

La sorveglianza sanitaria è prescritta:

1. preventivamente all’attribuzione della mansione,

2. periodicamente, almeno ogni 3 anni, per determinare l’idoneità all’uso dei

DPI per le vie respiratorie,

3. alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (c.d. correttivo al T.U.S.) apporta

alcune modifiche in materia di “Protezione dai rischi connessi all'esposizione

all'amianto” (Capo III) rispetto al testo originario del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.

81.

Dette modifiche interessano gli artt. 246, 249, 251, 253, 254, 256, 259 e 260

(v. artt. 113 - 120, D.Lgs. n. 106/09).

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87 

La gran parte delle modifiche introdotte al Capo III, peraltro, concerne aspetti

meramente formali, apportando correzioni linguistiche al testo originario che

avevano dato luogo a questioni di tipo esegetico ed applicativo. E’ questo,

anzitutto, il caso dell’art. 246 che definisce il campo di applicazione della

disciplina in tema di rischio di esposizione all’amianto; quello dell’art. 249,

riguardante le modalità di valutazione del rischio amianto (che aggiunge

l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 251, comma 1, per quanto riguarda i casi

di esposizioni sporadiche e di debole intensità; quello dell’art. 253, quanto al

controllo dell'esposizione al rischio amianto; ancora, formale è la modifica

dell’art. 254, in tema di fissazione del valore limite di esposizione

all’amianto, come, del resto, quella all’art. 256 che disciplina l’esecuzione dei

lavori di demolizione o rimozione dell'amianto (si noti, peraltro, che con

riferimento a tale ultima disposizione, il legislatore del 2009 stabilisce che il

piano di lavoro debba contenere anche le informazioni sulla data di inizio dei

lavori; ancora, si integra il comma 5, stabilendosi il principio del silenzio –

assenso circa l’inizio dei lavori, l’esclusione dell’obbligo del preavviso nei casi

di urgenza con obbligo, in tale ultimo caso, di fornire data ed orario di inizio

degli stessi [«Se entro il periodo di cui al precedente capoverso (ovvero nei 30

gg. antecedenti l’inizio dei lavori) l’organo di vigilanza non formula motivata

richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia

prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del

preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di

urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal

datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività»].

Quanto all’art. 251, norma che individua le misure di prevenzione e

protezione, la modifica introdotta dal D.Lgs. n. 106/09 è diretta a migliorare

la comprensibilità delle disposizioni in materia e a garantire una maggiore

coerenza con le altre disposizioni di "testo unico". Al riguardo, la modifica

all'articolo 251, comma 1, è diretta in particolare a chiarire le modalità

operative atte a definire l'adeguatezza del dispositivo di protezione delle vie

respiratorie dalle polveri di amianto («b) i lavoratori esposti devono sempre

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88 

utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con

fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto

nell’aria. La protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni

caso che la stima della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta

dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il fattore di

protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato

all’articolo 254».

Infine, quanto all’art. 259 ed all’art. 260, ambedue in tema di sorveglianza

sanitaria, le modifiche concernono sia mere sfumature linguistiche (si pensi,

ad es., alla sostituzione dell’espressione “controllo sanitario” con quella, più

tecnica, di “sorveglianza sanitaria”: v. art. 259, comma 1) sia modifiche

sostanziali, quale quella apportata al comma 4 dell’art. 259 (destinata ad

incidere sulle scelte del medico competente quanto agli esami diagnostici cui

far sottoporre il lavoratore: «Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il

medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è

documentata l’efficacia diagnostica») e quella riguardante l’art. 260, comma

3, che pone oggi l’obbligo del datore di lavoro, in caso di cessazione del

rapporto di lavoro, di trasmettere all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio

del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute

nel registro non più personalmente ma per il tramite del medico

competente.

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89 

11. - Titolo X (Allegati XLIV-XLVIII):

Agenti biologici

Il Titolo X, come elaborato nel testo originario del D.Lgs. n. 81/08 prima delle

modifiche introdotte dal c.d. correttivo al T.U.S. (D.Lgs. n. 106/09),

corrisponde al titolo VIII del d.lgs. n. 626/1994, con le seguenti novità:

a) aggiornamento dei riferimenti legislativi in materia di microrganismi

geneticamente modificati (MGM);

b) aggiornamento del riferimento normativo in materia di comunicazione

all’organo di vigilanza e di misure di contenimento per l’impiego confinato

di microrganismi geneticamente modificati.

Gli allegati, almeno nel testo originario di cui al D.Lgs. n. 81/08,

corrispondevano integralmente a quelli già contenuti nel D.lgs. n. 626/1994.

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (c.d. correttivo al T.U.S.) apporta

alcune modifiche in materia di “esposizione ad agenti biologici” (Titolo X)

rispetto al testo originario del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Dette modifiche interessano gli artt. 272, 273, 274, 279 e 280 (v. artt. 126 -

130, D.Lgs. n. 106/09).

Quanto alla modifica dell’art. 272, riguardante le misure tecniche,

organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione ad agenti biologici, si

precisa al comma 2 che il datore di lavoro deve progettare adeguatamente i

processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti

a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici (lett. c)

nonché concordare procedure per la manipolazione ed il trasporto in

condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all’esterno del luogo di

lavoro (lett. m); la modifica all’art. 273, dedicata alle misure igieniche,

chiarisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare, tra l’altro, che i

dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano

controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a

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90 

far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva (lett.

c); quella all’art. 274, contenente le misure specifiche per le strutture

sanitarie e veterinarie, la modifica ha più una funzione formale, agevolativa

della comprensione della norma, che di tipo sostanziale (si sostituisce

l’espressione “servizi di isolamento” con “strutture di isolamento”,

precisandosi peraltro che «le misure di contenimento da attuare per ridurre al

minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell'allegato XLVII

in funzione delle modalità di trasmissione dell’agente biologico»).

Quanto, infine agli artt. 279 e 280, ambedue in tema di sorveglianza

sanitaria, la sostituzione del comma 1 dell’art. 279 ha la funzione di

rendere più comprensibile il concetto già espresso in maniera non

propriamente ortodossa nel previgente testo (si legge oggi, più

sinteticamente: «Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la

necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla

sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41», per quanto, invece, concerne la

modifica all’art. 280, il legislatore del 2009, anzitutto, con la sostituzione del

comma 2, individua diversamente dal passato il soggetto cui spetta l’obbligo

della tenuta del registro in cui sono riportati - per ciascuno dei lavoratori

addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 - l'attività

svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale (prima

era il medico competente; oggi è l’RSPP); in secondo luogo, riconosce il

diritto di accedere a detto registro, oltre all’RSL (come già avveniva nel testo

originario del D.Lgs. n. 81/08), anche al medico competente e non più

all’RSPP (come invece stabiliva in precedenza la norma), ciò in quanto spetta

a quest’ultimo la tenuta e non ha dunque più senso riconoscergli il diritto di

accedervi. Ancora, con la sostituzione integrale del comma 3 dell’art. 280, il

D.Lgs. n. 106/09 interviene sugli obblighi incombenti in capo al datore di

lavoro come di seguito indicato:

a) anzitutto, sopprime l’obbligo di consegnare copia del registro degli esposti

e degli eventi accidentali all'Istituto superiore di sanità;

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91 

b) in secondo luogo, precisa che l’obbligo di consegnare all’ISPESL le relative

cartelle sanitarie e di rischio deve essere assolto «per tramite del medico

competente» (analogamente ciò avverrà in caso di cessazione di attività

dell'azienda: nuova lett. c);

c) viene, infine, soppressa l’originaria previsione contenuta nella lett.

d), che, come si ricorderà, prevedeva l’obbligo per il datore di lavoro

«tramite il medico competente» di comunicare ai lavoratori interessati le

relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella

sanitaria e di rischio, ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi

anonimi contenuti nel registro medesimo.

Esulando, però, dalla presente trattazione l’aspetto sanzionatorio, cui è

dedicata un’autonoma monografia, non verranno analizzate le modifiche alle

sanzioni del Titolo X, limitandoci peraltro a ricordare che anche gli articoli da

282 a 286 subiscono profonde modifiche e trasformazioni (v. artt. 131/135,

D.Lgs. n. 106/09).

Agli articoli che compongono il Titolo in esame devono essere aggiunti gli

allegati singolarmente richiamati dalle relative disposizioni. A tal proposito, si

ricorda che a seguito dell’entrata in vigore del c.c. correttivo al T.U.S. (D.Lgs.

3 agosto 2009, n. 106), gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,

XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,

XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII,

XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA,

IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII,

XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,

XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del D.Lgs. n. 106/09.

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92 

12. - Titolo XI (Allegati XLIX-LI):

Atmosfere esplosive

Il Titolo XI, nella originaria stesura di cui al D.Lgs. n. 81/08, corrisponde

integralmente al titolo VIII-bis del D.lgs. n. 626/1994.

Rimane vigente, e ciò viene confermato dal D.Lgs. n. 106/09, il d.P.R. n.

302/1956 sulla prevenzione dai rischi connessi alla produzione ed all’impiego

di esplosivi che viene espressamente fatto salvo dall’art. 306, comma 1.

Gli allegati corrispondono integralmente a quelli già contenuti nel D.lgs. n.

626/1994, anche se subiscono modifiche e vengono sostituiti dal c.d.

correttivo al T.U.S. (D.Lgs. n. 106/09).

Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (c.d. correttivo al T.U.S.)

apporta alcune modifiche in materia di “protezione da atmosfere esplosive”

(Titolo XI) rispetto al testo originario del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Dette modifiche interessano gli artt. 288, 292 e 293, mentre viene inserito il

nuovo art. 294-bis (v. artt. 136 - 139, D.Lgs. n. 106/09).

Con riferimento alle atmosfere esplosive, si segnala, anzitutto, che l'articolo

288, comma 1, è stato modificato rendendo la definizione in parola conforme

a quella della direttiva comunitaria di riferimento (n. 1999/92 CE, articolo 2)

evitando così in radice ogni possibile problema con la Corte di Giustizia

dell'Unione Europea; tralasciando la modifica all’art. 292 che si limita a

correggere un errore grammaticale (sostituisce “fermo” con “ferma”), quella

all’art. 293 riguardante le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive,

aggiunge un ulteriore elemento di segnalazione per le aree in cui possono

formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la

sicurezza e la salute dei lavoratori (si stabilisce, adesso, che le stesse devono

essere «provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l’avvio e la fermata

dell’impianto, sia durante il normale ciclo sia nell’eventualità di un’emergenza

in atto». Infine, l'inserimento dell'articolo 294-bis colma una lacuna del

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93 

d.lgs. n. 81/2008 il quale, pur disponendo l'obbligo di formazione ed

informazione dei lavoratori esposti ad atmosfere esplosive, non forniva le

indicazioni di base su quali fossero gli elementi imprescindibili di tale

formazione ed informazione, oggi invece specificamente indicati nella nuova

disposizione introdotta dal D.Lgs. n. 106/09: in tal modo il Titolo XI è oggi

maggiormente omogeneo in termini di contenuto con gli altri Titoli "tecnici".

Esulando, però, dalla presente trattazione l’aspetto sanzionatorio, non

verranno analizzate le modifiche alle sanzioni del Titolo XI, limitandoci

peraltro a ricordare che anche l’art. 297 subisce profonde modifiche e

trasformazioni (v. artt. 141, D.Lgs. n. 106/09).

Agli articoli che compongono il Titolo in esame devono essere aggiunti gli

allegati singolarmente richiamati dalle relative disposizioni. A tal proposito, si

ricorda che a seguito dell’entrata in vigore del c.c. correttivo al T.U.S. (D.Lgs.

3 agosto 2009, n. 106), gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,

XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,

XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII,

XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA,

IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII,

XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,

XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del D.Lgs. n. 106/09.

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94 

13. Il Sistema sanzionatorio

La violazione degli obblighi prevenzionali contenuti nel D.lgs. n. 81/2008, è

punita da un ampio sistema sanzionatorio, che prevede sanzioni sia di

carattere penale che di tipo amministrativo, sistema che ha subito una

profonda trasformazione a seguito del c.d. correttivo al T.U.S. (D.Lgs. n.

106/09).

Esulando dalla presente trattazione l’analisi delle singole sanzioni, è sufficiente

precisare come le sanzioni all’interno del T.U. sono collocate nel modo

seguente:

a) l’art. 14, sostituito integralmente dal D.Lgs. n. 106/09 (v. sopra, § 2.2.),

detta le sanzioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della

salute e sicurezza dei lavoratori;

b) negli articoli che vanno dal 55 al 60, sostituiti integralmente dal D.Lgs. n.

106/09, è elencato un gruppo di norme punitive sia penali che

amministrative. Si tratta di sanzioni di carattere generale, che infliggono

sanzioni diverse a seconda delle funzioni svolte dal soggetto che commette

la violazione (datore di lavoro, dirigente, preposto, medico competente e

così via);

c) altre norme punitive, sia penali che amministrative, sono inserite al termine

di ogni Titolo specifico a cui fanno riferimento, anch’essi oggetto di

sostituzione integrale per effetto del D.Lgs. n. 106/09 (es. gli artt. da 157 a

160 puniscono le violazioni relative ai cantieri temporanei o mobili e sono

poste alla fine del Titolo IV, dedicato, appunto, ai cantieri temporanei o

mobili);

d) l’art. 300, rimasto immutato a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs.

n. 106/09, modifica l’art. 25 septies del D.lgs. n. 231/2001, prevedendo

sanzioni amministrative a carico delle persone giuridiche e, più in generale,

degli enti in caso di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse

con violazione delle norme antinfortunistiche.

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95 

13.1 - Principio di specialità

E’ questo un principio di carattere generale previsto dall’art. 15 cod. pen., in

virtù del quale la norma speciale deroga quella generale.

Tale principio è ribadito dal T.U. che, all’art. 298, non modificato dal D.Lgs. 3

agosto 2009, n. 106, stabilisce che quando uno stesso fatto è punito da una

disposizione prevista dal Titolo I (ovvero dagli artt. 55-60 sopra citati) e da

una o più disposizioni previste negli altri titoli del decreto, si applica la

disposizione speciale.

13.2 - Principio di effettività

Recependo un principio giurisprudenziale consolidato, l’art. 299 T.U., non

modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, codifica il principio di effettività.

La norma stabilisce che le responsabilità proprie dei datori di lavoro, dei

dirigenti e dei preposti ricadono non solo sui soggetti formalmente investiti

con tale qualifica, ma anche su coloro che, pur sprovvisti di regolare

attribuzione, esercitino in concreto i poteri giuridici di datore o di dirigente o di

preposto.

L’art. 299 non trasferisce la posizione di garanzia dal titolare formale al

titolare effettivo, ma produce l’effetto di creare una nuova posizione di

garanzia, in virtù dei poteri concretamente esercitati, che viene aggiunta alla

posizione di garanzia detenuta dal titolare formale. In pratica, accanto al

datore di lavoro, dirigente, preposto formalmente investiti, risponderanno

anche i soggetti che svolgano concretamente le stesse funzioni.

L’art. 299, dunque, ha l’effetto di duplicare in concreto le posizioni di garanzia

e le relative responsabilità.

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96 

13.3 - I soggetti destinatari delle sanzioni

Destinatari del sistema sanzionatorio sono, innanzitutto, gli stessi soggetti

individuati dalla normativa precedente: committente, responsabile dei lavori,

datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, medico competente,

progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori.

In aggiunta, ora il T.U., come modificato dal c.d. correttivo (D.Lgs. n.

106/09), prevede norme punitive anche a carico dei componenti dell'impresa

familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i

coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore

agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.

Infine, il T.U. punisce anche le imprese sia in caso di utilizzo di lavoratori

irregolari o di violazioni in materia di salute e sicurezza, sia per gli infortuni o

le malattie che si verifichino durante l’attività lavorativa.

La nozione di datore di lavoro contenuta nel D.lgs. n. 81/2008 è

sostanzialmente analoga a quella contenuta nel d.lgs. n. 626/1994 e non

subisce modifiche per effetto del D.Lgs. n. 106/09.

Le nozioni di dirigente e preposto, invece, erano inedite prima dell’entrata in

vigore del D.Lgs. n. 81/08 e non subiscono modificazioni per effetto del D.Lgs.

n. 106/09.

In particolare, gli obblighi del preposto erano elencati nel D.lgs. n. 626/1994

mediante un generico rinvio all’art. 4, che prevedeva complessivamente gli

obblighi del datore, del dirigente e del preposto, da identificarsi a seconda

delle rispettive attribuzioni e competenze.

Ora, invece, la figura del preposto è destinataria, in modo autonomo e

specifico, di numerosi e rilevanti obblighi in materia di sicurezza, i quali sono

disciplinati dall’art. 19 T.U.

Di tali doveri prevenzionistici, i preposti rispondono secondo le attribuzioni di

poteri e le competenze professionali possedute.

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97 

13.4 - Sospensione del titolo abilitativo

Ai sensi dell’art. 90, comma 10, modificato dal D.Lgs. n. 106/09, l’efficacia

del titolo abilitativo è sospesa, nei seguenti casi:

a) in assenza della certificazione della regolarità contributiva (D.U.R.C. delle

imprese e dei lavoratori autonomi);

b) in assenza del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) o del fascicolo

che deve redigere il coordinatore per la progettazione;

c) in assenza di notifica preliminare.

13.5 - Sospensione dell’attività

L’art. 14, che va sotto la rubrica “Disposizioni per il contrasto del lavoro

irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, conferisce al

personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle ASL il potere di disporre la

sospensione di un’attività imprenditoriale.

Gli ispettori del Ministero – nel testo originario, prima delle modifiche (su cui

v. infra) – potevano esercitare tale potere qualora avessero riscontrato

l’impiego di personale non in regola in misura pari o superiore al 20 per cento

del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate

violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di

riposo giornaliero e settimanale, o, ancora, in caso di gravi e reiterate

violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, da

individuarsi con apposito decreto del Ministero del Lavoro. In attesa di tale

D.M., valgono le violazioni indicate nell’Allegato I.

Si segnala, però, che il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, in vigore dal 25 giugno

2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la

perequazione Tributaria” (G.U. n. 147 del 25 giugno 2008 – S.O. n. 152),

conv. con modd. in legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196 alla G.U. n.

195 del 21 agosto 2008), aveva apportato due modifiche incidenti sulla norma

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98 

in esame. Anzitutto, l’art. 39 prevedeva al comma 12 che: “Alla lettera h)

dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le

parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u) » sono soppresse”.

Ciò significa che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 55,

comma 4, lett. h), non trovava più applicazione nel caso di violazione

dell’obbligo previsto, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di

appalto e di subappalto, di munire i lavoratori di apposita tessera di

riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del

lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

In secondo luogo, l’art. 41 prevedeva al comma 11 che: “All'articolo 14,

comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: «ovvero in

caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi

di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del

decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni,

considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio,» sono

soppresse”;

lo stesso articolo prevedeva, poi, al comma 12 che: “All'articolo 14, comma 4,

lettera b) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: «di reiterate

violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di

riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.

66, o» sono soppresse”.

Ciò significava, prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09:

a) che non potevano più adottarsi provvedimenti di sospensione dell’attività

ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 nel caso in cui, in sede di accertamento, gli

organi di vigilanza avessero riscontrato reiterate violazioni della disciplina

in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e

settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003,

n. 66, e successive modificazioni;

b) che, quanto alla revoca del provvedimento di sospensione (non più

adottabile per le ragioni sub a) non costituiva più condizione per la revoca

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99 

l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi

di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di

lavoro, riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile

2003, n. 66, e successive modificazioni.

Sotto il profilo operativo, poi, gli ispettori delle ASL esercitavano il potere di

sospensiva solo con riferimento alle gravi e reiterate violazioni in materia di

salute e sicurezza sul lavoro.

Il provvedimento di sospensione costituiva (e costituisce anche dopo le

modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09) il presupposto per l’interdizione alla

contrattazione con la P.A. e alla partecipazione a gare pubbliche per un

periodo pari o superiore al doppio della durata della sospensione, ma

comunque non oltre i due anni.

Se non ottempera alla sospensione, il datore di lavoro era punito con l’arresto

fino a sei mesi.

L’organo di vigilanza del Ministero del Lavoro revocava il provvedimento di

sospensione alle seguenti condizioni:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non in regola;

b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro in caso di

violazioni in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo

giornaliero e settimanale, o in caso di gravi e reiterate violazioni in materia

di salute e sicurezza sul lavoro;

c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 2.500 Euro.

Invece, l’organo di vigilanza delle ASL revocava il provvedimento di

sospensione alle seguenti condizioni:

a) l’accertamento delle regolari condizioni di lavoro in caso di gravi e reiterate

violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 2.500 Euro.

Era (ed è, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09) comunque

fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

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100 

Contro il provvedimento di sospensione emanato dal personale ispettivo del

Ministero del Lavoro è ammesso tuttora ricorso entro 30 giorni alla Direzione

regionale del Lavoro territorialmente competente.

Avverso il provvedimento di sospensione emanato dall’organo ispettivo delle

ASL è ammesso tuttora ricorso avanti al Presidente della Giunta regionale,

sempre entro 30 giorni.

La Direzione regionale del Lavoro e il Presidente della Giunta devono

pronunciarsi entro 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale

termine, il provvedimento di sospensione perde efficacia.

In alternativa al ricorso in sede amministrativa, può essere proposto ricorso

giurisdizionale avanti al T.A.R. competente per territorio.

13.5.1 - Sospensione dell’attività dopo il D.Lgs. n. 106/09

Anche il testo dell’art. 14, al pari di altre disposizioni del D.Lgs. n. 81/08,

subisce una consistente trasformazione, venendo infatti ad essere

completamente sostituito dall’art. 11 del D.Lgs. n. 106/09.

Ragioni e contenuti della rivisitazione della disposizione in esame sono

esplicitati dalla Relazione di accompagnamento.

La “complessiva riscrittura” dell'articolo 14, come viene definita nella

Relazione (norma che regola la sospensione della attività imprenditoriale,

diretta a garantire il rispetto della regolarità delle condizioni di tutela sul

lavoro, in modo da eliminare una serie di problemi operativi emersi

successivamente all'entrata in vigore del "testo unico" di salute e sicurezza sul

lavoro in ordine alla applicazione di tale importante misura, specie nell'area

degli appalti pubblici, regolata dal D.Lgs. n. 163/2006) ha, anzitutto, lo scopo

di eliminare qualsiasi discrezionalità nell'adozione del provvedimento

sanzionatorio individuando in tal modo tassativamente i casi e le condizioni

per la adozione della sospensione. Quindi, si rinvengono una serie di

specificazioni dirette a chiarire come la sospensione produca effetto

relativamente alle disposizioni in materia di appalti di cui al D.Lgs. n.

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101 

163/2006 (comma 1) ed a ribadire la competenza del Ministero dell'Interno in

ordine alla materia della prevenzione incendi (comma 2).

La sanzione che colpisce l'imprenditore che non osservi il provvedimento di

sospensione viene, poi, in coerenza con le scelte operate in materia,

trasformata in modo da prevedere l'arresto nelle ipotesi di sospensione per

gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul

lavoro e l'alternatività dell'arresto e dell'ammenda, con conseguente

possibilità di applicare la citata procedura prevenzionale di cui al D.Lgs. n.

758/1994, nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare (comma 10).

Viene, altresì, offerta una specifica definizione tecnica del concetto di

"reiterazione" (formulata, mutatis mutandis, sulla scorta di quanto previsto

dall'art. 8-bis della legge n. 689/1981 in materia di illeciti amministrativi) al

fine di rendere concretamente attuabile l'adozione del provvedimento di

sospensione a seguito delle gravi e reiterate violazioni in materia di tutela

della salute e sicurezza sul lavoro, eliminando qualsiasi incertezza operativa:

“Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una

violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal

contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso

soggetto commette più violazioni della stessa indole” (comma 1).

Analogamente, per consentire una più agevole applicazione del disposto, il

legislatore del 2009, fornisce anche una definizione delle violazioni qualificabili

come “della stessa indole”: “Si considerano della stessa indole le violazioni

della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in

attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell’allegato I”.

Va, inoltre, sottolineato come sia stata recepita la interpretazione contenuta

nella Direttiva sull'attività ispettiva del Ministro Sacconi del 18

settembre 2008 ed in forza della quale la sospensione non opera nei

confronti dell'impresa che occupi un solo lavoratore, evitando un’applicazione

ingiustificatamente vessatoria della norma. Nel caso di sospensione nelle

ipotesi di lavoro irregolare, inoltre, gli effetti della sospensione possono essere

fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla

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102 

cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo

che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la

salute dei lavoratori o dei terzi.

Infine, alla sostituzione dell’art. 14, si accompagna anche la modifica delle

disposizioni dell’Allegato I al D.Lgs. n. 81/08, contenente l’elenco (tassativo)

delle violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che

costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione

dell’attività imprenditoriale, elenco che è altresì provvisorio in quanto

continuerà a trovare applicazione nelle more dell’adozione del decreto del

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (adottato sentito il

Ministero dell’interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) che dovrà

provvedere alla loro dettagliata individuazione. Il legislatore del 2009, sul

punto, ha tuttavia perduto un’occasione, non avendo introdotto un termine

entro il quale tale decreto deve essere adottato: poiché analoga previsione

(ed analoga assenza di un termine per l’adozione di detto decreto) era

contenuta nel “vecchio” testo dell’art. 14 e non era stato sufficiente oltre un

anno per la sua adozione, è ragionevole presumere che i tempi della sua

emanazione non saranno certamente brevi.

Nello schema seguente, peraltro, si indicano le violazioni contenute

nell’Allegato I, come modificato dal D.Lgs. n. 106/09 (art. 149), che

costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione

dell’attività imprenditoriale:

a) Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;

3. Mancata formazione ed addestramento;

4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del

relativo responsabile;

5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

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103 

b) Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto

1. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute

dall’alto (nuova);

2. Mancanza di protezioni verso il vuoto;

c) Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

1. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni

desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;

d) Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

1. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni

organizzative e

procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

(modificata);

2. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni

organizzative e

procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

(modificata);

3. Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra,

interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);

e) Violazioni che espongono al rischio d’amianto

1. Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che

possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Restano, quindi, fermi i caratteri generali dell’istituto, tra cui in particolare:

1) riproposizione, con modifiche, della disciplina relativa alla sospensione

dell’attività d’impresa di cui all’art. 5 della legge 123/2007;

2) introduzione di un elenco (provvisorio, ma) tassativo delle violazioni che

costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di

sospensione;

3) determinazione della sanzione accessoria nella misura fissa di 2.500,00

euro determinata per legge;

4) previsione della possibilità di ricorso in via amministrativa.

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104 

13.6 - Le sanzioni penali

Le sanzioni penali contenute nel T.U. hanno carattere contravvenzionale.

In quanto contravvenzioni, tali reati vengono puniti indifferentemente se

commessi con dolo o con colpa.

Le pene previste per questo tipo di reati sono l’arresto (pena detentiva) e/o

l’ammenda (pena pecuniaria).

All’interno del T.U. sono presenti fattispecie punite con il solo arresto (artt.14

e 55), altre con l’arresto o l’ammenda, altre ancora con la sola ammenda.

13.7 - Reati puniti con il solo arresto

La pena del solo arresto è prevista:

a) per il datore di lavoro che non ottemperi al provvedimento di sospensione

di cui all’art. 14 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate

violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul

lavoro (art. 14, comma 10, modificato dall’art. 11 del D.Lgs. n. 106/09 -

arresto fino a sei mesi);

b) il datore di lavoro che non effettua la valutazione ovvero non elabora il

D.V.R. in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e

protezione e con il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41;

.ometta la valutazione dei rischi e l’adozione del relativo documento,

ovvero adotti il documento incompleto, se ciò avviene nelle aziende a

cosiddetto rischio rilevante, nelle centrali termoelettriche, negli impianti

nucleari, nelle aziende che fabbricano esplosivi, nelle industrie estrattive

con oltre 50 lavoratori, [nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e

private con oltre 50 lavoratori: ipotesi aggiunta a seguito della modifica

dell’art. 55, comma 2 da parte dell’art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 106/09], in

quelle che espongono i lavoratori a rischi biologici particolari, ad atmosfere

esplosive, rischi cancerogeni, mutageni, a rischio amianto e, infine, nei

cantieri temporanei o mobili con più imprese e 200 uomini-giorno (art. 55,

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105 

comma 2, T.U. - arresto da quattro a otto mesi: pena ridotta dal D.Lgs.

n. 106/09 rispetto al testo originario che, infatti, prevedeva l’arresto da sei

mesi ad un anno e sei mesi).

Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto non è applicabile il

D.lgs. n. 758/94.

L’art. 302 T.U., tuttavia, prevede una particolare forma di definizione di tali

contravvenzioni.

Infatti, la norma, modificata dall’art. 144, comma 1, D.Lgs. n. 106/09)

stabilisce che il giudice può sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi

con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di

cui all’articolo 135 del codice penale (oggi fissato in euro 250, o frazione di

euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva: v. art. 3,

comma 62, legge 15 luglio 2009, n. 94), somma comunque non inferiore ad euro

2.000, mentre prima il criterio di conversione era diverso e poco comprensibile

(conversione della pena detentiva dell’arresto in pena pecuniaria

dell’ammenda da 8.000 a 24.000 Euro):

1) solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze

dannose del reato (nell’originaria stesura, invece, la sostituzione poteva

avvenire se entro la chiusura del dibattimento di primo grado, risultavano

eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze

dannose del reato);

2) quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un

infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione

personale che abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie

occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni (nell’originaria

stesura del D.Lgs. n. 81/08, invece, era sufficiente che la violazione non

avesse causato l’infortunio sul lavoro).

E’ stata soppressa, peraltro, l’ulteriore condizione prevista dal testo originario

della norma contenuto nel D.Lgs. n. 81/08 che impediva l’accesso alla

procedura di estinzione al contravventore che avesse riportato condanne

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106 

definitive per reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ovvero non

fosse recidivo).

In presenza di tali condizioni, oltre alla sostituzione della pena detentiva in

quella pecuniaria secondo i criteri predetti, il reato si estingue tre anni dopo il

passaggio in giudicato della sentenza di condanna purché, nel frattempo, il

soggetto non abbia commesso ulteriori reati ulteriori reati tra quelli previsti

dal T.U.S., ovvero i reati di cui all’articoli 589, secondo comma (omicidio

colposo), e 590, terzo comma (lesione personali colpose), del codice penale,

limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione

degli infortuni sul lavoro.

Nei casi in cui non fosse possibile ricorrere alla definizione sopra descritta,

l’art. 303 T.U. prevedeva, invece, una circostanza attenuante speciale. Tale

norma è stata abrogata dall’art. 145 del D.Lgs. n. 106/09, sicché dal 20

agosto 2009 non è più possibile beneficiare dell’attenuante che era stata

introdotta dal D.Lgs. n. 81/08.

Come si ricorderà, infatti, secondo detta norma, la pena poteva essere ridotta

fino ad 1/3 se il contravventore si adoperasse per l’eliminazione delle

irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze

dannose del reato. Resta inteso che, in base al principio generale dell’art. 2

c.p. (ultrattività degli effetti favorevoli della norma penale abrogata) coloro

che hanno commesso il reato prima del 20 agosto 2009 possono invocarne

l’applicazione davanti al giudice.

13.8 - Reati puniti con arresto o ammenda

E’ il tipo di sanzione più frequente all’interno del T.U.

Stabilisce l’art. 301 che, alle contravvenzioni in materia di igiene e salute sul

lavoro punite in via alternativa con l’arresto o l’ammenda, ovvero anche quelle

punite con la sola pena dell’ammenda [ampliamento introdotto dall’art. 142,

D.Lgs. n. 106/09] si applicano gli artt. 20 e ss. D.lgs. n. 758/1994, che

disciplinano il procedimento imperniato sulla prescrizione impartita dall’organo

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107 

di vigilanza. Una procedura analoga di estinzione agevolata degli illeciti

amministrativi a seguito di regolarizzazione è stata oggi introdotta nel

T.U.S. con l’inserimento del nuovo art. 301-bis nel corpo originario del

D.Lgs. n. 81/08 (v. art. 143, comma 1, D.Lgs. n. 106/09).

Ai reati puniti con la sanzione alternativa dell’arresto o dell’ammenda non si

applica la speciale forma di definizione di cui all’art. 302 T.U.; si applica,

invece, limitatamente ai fatti commessi prima del 20 agosto 2009 (v. sopra, §

13.7), la circostanza attenuante dell’art. 303 T.U., ove ne ricorrano le

condizioni ivi previste.

13.9 - Reati puniti con la sola ammenda

Si applica la pena esclusiva dell’ammenda:

a) al datore di lavoro per le violazioni dell’art. 55, commi 3 e 4, dell’art. 159,

comma 1 (nel caso in cui il P.O.S. è redatto in assenza di uno o più degli

elementi di cui all’allegato XV);

b) al datore di lavoro o al dirigente per la violazione dell’art. 55, comma 5,

lett. e).

Non è più punito con la sola pena dell’ammenda il preposto che non frequenti

i corsi formazione imposti dall’art. 19 (ipotesi prima prevista dall’art. 56,

comma 1, lett. c), lettera soppressa dall’art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 106/09);

la relativa violazione è oggi più gravemente punita con la pena alternativa

dell’arresto o dell’ammenda dalla nuova lett. b) dell’art. 56, D.Lgs. n. 81/08,

come modificato dal c.d. correttivo al T.U.S.

Ai reati puniti con la sola pena dell’ammenda è ora applicabile (v. sopra, §

13.8) il procedimento estintivo di cui al d.lgs. n. 758/1994.

Per tali reati, inoltre, è possibile ricorrere all’istituto dell’oblazione, di cui

all’art. 162 cod. pen.

Infine, non si applicano a tali reati, gli artt. 302 (definizione speciale) e 303

(circostanza attenuante speciale), limitatamente ai reati commessi sino al 20

agosto 2009 quanto all’art. 302 (v. sopra § 13.8).

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108 

13.10 – L’estensione della disciplina in tema di

Responsabilità degli enti (D.Lgs. n. 231/2001)

Stabilisce l’art. 300 T.U., norma che non ha subito modifiche a seguito

dell’entrata in vigore del c.d. correttivo al T.U.S. (D.Lgs. 3 agosto 2009, n.

106), che, in caso di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime

commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul

lavoro, accanto alla responsabilità penale personale dell’autore del reato,

risponda anche l’impresa, in presenza di determinati presupposti.

Le sanzioni a carico dell’impresa sono:

a) pecuniarie, calcolate in quote da 250 a 1000 e ciascuna del valore da 258

a 1.549 euro;

b) interdittive, ovvero misure che influiscono sull’esercizio dell’attività

imprenditoriale fino all’interdizione totale dall’esercizio della medesima, così

come elencate dall’art. 9 D. Lgs. 231/01.

Le sanzioni si applicano nel modo seguente:

- per le lesioni colpose gravi o gravissime, da 100 a 250 quote e sanzioni

interdittive per una durata non superiore ai sei mesi;

- per l’omicidio colposo, da 250 a 500 quote e sanzioni interdittive da un

minimo di tre mesi ad un massimo di un anno;

- per l’omicidio colposo commesso con violazione dell’art. 55, comma 2, T.U.,

mille quote e sanzioni interdittive da un minimo di tre mesi ad un massimo

di un anno.

Tali sanzioni possono essere evitate o ridotte mediante l’applicazione di

efficaci modelli di organizzazione e di gestione, i quali hanno efficacia

esimente della responsabilità amministrativa degli enti.

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14. – Prime indicazioni operative (prassi)

Successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del c.d.

correttivo al T.U.S. (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106), sono intervenute alcune

circolari recanti le prime indicazioni operative su talune disposizioni del T.U.

sicurezza che avevano determinato problemi di tipo interpretativo –

applicativo.

Si tratta, tra le più significative, in ordine cronologico:

a) Circolare 5 maggio 2008 della DPL di Modena (v. allegato I) ;

b) Circolare 21 maggio 2008, n. 6587 del Ministero del Lavoro (v. allegato II);

c) Circolare 30 maggio 2008 della Regione Lombardia (v. allegato III).

d) Circolare Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

21/08/2008, n. 20 (G.U. 27 agosto 2008, n. 200: v. allegato IV);

e) Circolare INAIL 12 marzo 2009, n. 11 (v. allegato V)

f) Circolare Ministero del Lavoro 12 maggio 2009, n. 17 (v. allegato VI)

g) Circolare INAIL 21 maggio 2009, n. 26 (v. allegato VII)

h) Circolare INAIL 25 agosto 2009, n. 43 (v. allegato VIII).

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15. – Link utili

Siti istituzionali

http://www.lavoro.gov.it/lavoro/ (sito Ministero del Lavoro e della previdenza

sociale)

http://www.ministerosalute.it/ (Ministero della salute)

http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop (sito INAIL)

http://www.inps.it/home/default.asp (sito INPS)

http://www.ispesl.it/ (sito ISPESL)

http://www.istitutoaffarisociali.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/1 (sito IAS)

http://www.iss.it/ (sito Istituto Superiore di Sanità)

http://www.simlii.net/ (sito della Società italiana di medicina del lavoro)

http://www.aidii.it/ (Sito della Società italiana degli igienisti industriali)

Normativa

http://www.gazzettaufficiale.ipzs.it/ (sito della GURI)

http://europa.eu/ (sito dell’UE)

Siti diversi

http://www.eu-osha.es/ (Home page della Agenzia di Bilbao per il

coordinamento europeo della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro)

http://www.iso.org/iso/home.htm (sito della International Organization for

Standardization)

http://www.ceiuni.it/ (sito del Comitato Elettrotecnico Italiano)

http://www.uni.com/it/ (sito dell’Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

http://www.aias-sicurezza.it/ (sito dell’Associazione Italiana fra Addetti alla

Sicurezza)