Testo unico sicurezza - Sistemi Editoriali · Individuazione delle novità nel sistema della...
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Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Individuazione delle novità nel sistema della sicurezza sul lavoro aggiornato al c.d. correttivo (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
Dott. Alessio Scarcella (Magistrato addetto all’Ufficio del Ruolo e del Massimario della Corte Suprema di Cassazione – Docente di diritto penale e di diritto processuale penale presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali delle Facoltà di Giurisprudenza nelle Università degli Studi di Firenze e Siena)
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Sommario
1. Premessa e schema di sintesi ............................................................. 6
2. - Il Titolo I - I Principi comuni e generali ............................................. 13
2.1 – Il Titolo I, Capo I: “Disposizioni generali” ..................................... 13
2.2. - Il Titolo I, Capo II: “Sistema istituzionale” ................................... 17
2.3 – Il Titolo I, Capo III: “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro” ..................................................................................................... 17
2.3.1 - Misure di tutela e obblighi – Delega .......................................... 18
2.3.1.1 - Obblighi del datore di lavoro ................................................. 19
2.3.1.2 - Obblighi del preposto ........................................................... 22
2.3.1.3 - Medico competente ............................................................. 22
2.3.1.4 - Contratti d’appalto e d’opera ................................................. 23
2.3.2 - Misure di tutela e obblighi – DVR .............................................. 25
2.3.2.1 - Modelli di organizzazione e gestione ....................................... 29
2.3.3 - RSPP – ASPP ......................................................................... 30
2.3.4. - Informazione, formazione, addestramento ................................ 33
2.3.5 – Sorveglianza sanitaria ............................................................ 34
2.3.6 – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza .......................... 38
3. - Il Titolo II (Allegato IV): Luoghi di lavoro .......................................... 41
4. – Il Titolo III (Allegati V – IX): Attrezzature di lavoro e dei dpi .............. 44
4.1. - Titolo III, capo I : Uso delle attrezzature di lavoro ........................ 45
4.2. - Titolo III, capo II: Dispositivi di protezione individuale .................. 50
4.3. - Titolo III, capo III: Impianti ed apparecchiature elettriche ............. 51
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5. – Il Titolo IV (Allegati X-XXIII): Cantieri temporanei o mobili ................. 53
5.1. – Le novità rispetto alla direttiva cantieri ....................................... 55
5.2 - Titolo IV, Capo I: Misure per la salute e sicurezza .......................... 56
5.2.1. - Obblighi di comunicazione del Committente .............................. 57
5.2.2 - Obblighi di comunicazione delle Imprese ................................... 58
5.3 - Titolo IV, Capo I (allegati X-XVII) ............................................... 58
5.4 - Titolo IV, Capo II: Lavori in quota .............................................. 59
5.5. – Le novità introdotte nel Tit. IV dal D.Lgs. n. 106/09 ..................... 60
6. - Titolo V (Allegati XXIV–XXXII): Segnaletica di salute e sicurezza .......... 67
7. - Titolo VI (Allegato XXXIII): Movimentazione manuale dei carichi .......... 69
8. - Titolo VII (Allegato XXXIV): Videoterminali ....................................... 71
9. - Titolo VIII (Allegati XXXV-XXXVII): Agenti fisici ................................. 73
9.1 - Titolo VIII, capo I: Disposizioni generali ....................................... 73
9.2 - Titolo VIII, capo II: Protezione dei lavoratori dal rumore ................ 75
9.3 - Titolo VIII, capo III: Vibrazioni ................................................... 77
9.4 - Titolo VIII, capo IV: Campi elettromagnetici ................................. 79
9.5 - Titolo VIII, capo V: Radiazioni ottiche artificiali ............................. 80
10. - Titolo IX (Allegati XXXVIII-XLIII): Sostanze pericolose ...................... 82
10.1 - Titolo IX, capo I: Protezione da agenti chimici ............................. 83
10.2 - Titolo IX (Allegato XXXVIII): Protezione da agenti chimici ............. 84
10.3 - Titolo IX, capo II: Agenti cancerogeni e mutageni ........................ 85
10.4 - Titolo IX, capo III: Esposizione all’amianto ................................. 86
11. - Titolo X (Allegati XLIV-XLVIII): Agenti biologici ................................ 89
12. - Titolo XI (Allegati XLIX-LI): Atmosfere esplosive .............................. 92
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13. Il Sistema sanzionatorio .................................................................. 94
13.1 - Principio di specialità ............................................................... 95
13.2 - Principio di effettività ............................................................... 95
13.3 - I soggetti destinatari delle sanzioni ............................................ 96
13.4 - Sospensione del titolo abilitativo ............................................... 97
13.5 - Sospensione dell’attività .......................................................... 97
13.5.1 - Sospensione dell’attività dopo il D.Lgs. n. 106/09 ................... 100
13.6 - Le sanzioni penali ................................................................. 104
13.7 - Reati puniti con il solo arresto ................................................. 104
13.8 - Reati puniti con arresto o ammenda ........................................ 106
13.9 - Reati puniti con la sola ammenda ............................................ 107
13.10 – L’estensione della disciplina in tema di Responsabilità degli enti (D.Lgs. n. 231/2001) ...................................................................... 108
14. – Prime indicazioni operative (prassi).............................................. 109
15. – Link utili .................................................................................. 110
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1. Premessa e schema di sintesi
Il 9 aprile 2008 il Presidente della Repubblica firmava il nuovo decreto
legislativo recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, testo
che introduceva finalmente nel nostro ordinamento un “corpus” normativo
destinato a sostituire la precedente disciplina in materia, assumendo la veste
di un vero e proprio Testo Unico non meramente compilativo.
Con il nuovo decreto sulla sicurezza, infatti, si completava il complesso e
travagliato iter che aveva condotto al riassetto ed alla riforma della normativa
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Come veniva giustamente osservato dai primi commentatori della riforma, con
il D.Lgs. 9 aprile 2008, l'Italia diceva addio alla vecchia legge 626, meglio
conosciuta come la legge sulla sicurezza sul lavoro: il Testo Unico, nella sua
originaria stesura, comprendeva 12 Titoli e più di 300 articoli.
Si era trattato di un lavoro lungo e complesso che riordinava la materia,
innovava sul piano della prevenzione, della formazione, del potenziamento e
del coordinamento della vigilanza, del ruolo delle parti sociali e dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e della diffusione della cultura
della sicurezza, assicurando un sistema sanzionatorio equilibrato.
Proprio su quest’ultimo punto, oggetto del successivo approfondimento che
terrà conto delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n.
106 (c.d. correttivo al TUS, in vigore dal 20 agosto 2009) con particolare
attenzione al mutato quadro sanzionatorio, si erano appuntate le aspre
critiche dalle associazioni imprenditoriali, già all’indomani della presentazione
della prima bozza da parte del Consiglio dei Ministri il 6 marzo 2008, cui era
seguita la presentazione del testo definitivo all’esito della riunione del
Consiglio dei Ministri tenutasi in data 1 aprile 2008.
Senza alcun dubbio, infatti, il Testo Unico si caratterizzava per un
generalizzato inasprimento sanzionatorio, resosi necessario, nelle intenzioni
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dell’Esecutivo, per garantire maggior spazio applicativo alla disciplina in tema
di prevenzione infortuni, considerato il desolante quadro emergente dalle
statistiche annuali degli infortuni negli ambienti di lavoro.
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell’articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro» veniva pubblicato sul suppl. ord. n. 108 alla GU
del 30 aprile 2008, n. 101, ed entrava in vigore il 15 maggio 2008.
A distanza di poco più di un anno, peraltro, in attuazione dell’art. 1, comma 6
della legge n. 123/07 che prevedeva la possibilità di emanare disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore, veniva varato dal Governo il c.d. correttivo al Testo
Unico Sicurezza (d’ora in poi T.U.S.), recante in particolare le “Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (D.Lgs. 3 agosto
2009, n. 106), pubblicato sul S.O. n. 142/L alla G.U. n. 180 del 5 agosto
2009, entrato in vigore il 20 agosto 2009.
Ai sensi dell’art. 304, comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 106/09, sono
abrogati e sostituiti:
– il d.P.R. 27/4/1955, n. 547 ed il il d.P.R 19/3/1956, n. 303, fatta eccezione
per l’art. 64 (relativo alle Ispezioni),
– il d.P.R 7/1/1956 n. 164,
– il d.lgs. 15/8/1991, n. 277,
– il d.lgs. 19/9/1994, n. 626,
– il d.lgs. 14/8/1996, n. 493,
– il d.lgs. 14/8/1996, n. 494,
– il d.lgs. 19/8/2005, n. 187;
– l’art. 36-bis, commi 1 e 2, della legge 4/8/2006, n. 248,
– gli artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3/8/2007, n. 123;
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– la lettera c) del terzo comma dell’articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n.
628;
- gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1956, n. 320;
- il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222;
- ogni altra disposizione nella materia disciplinata dal d.lgs. incompatibile con
lo stesso, e tra queste, in particolare, il d.P.R. 3/7/2003, n. 222, relativo ai
piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.
Il testo del D.Lgs. n. 81/2008, poi, prevedeva originariamente che il decorso
del termine di dodici mesi (art. 3, comma 3: ovvero alla data del 15 maggio
2009) avrebbe determinato l’abrogazione implicita o per incompatibilità (la
legge non parlava né parla infatti di abrogazione espressa, limitandosi ad
affermare che “decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le
disposizioni di cui al presente decreto”) le seguenti norme di tutela della
salute e sicurezza per settori speciali di attività, ciò pur in mancanza di
adozione degli appositi provvedimenti regolamentari sostitutivi:
– il D.Lgs. 27/7/1999, n. 271 (sulla sicurezza a bordo delle navi mercantili);
– il D.Lgs. 27/7/1999, n. 272 (sulla sicurezza nelle operazioni di
manutenzione e riparazione delle navi in ambito portuale);
– il d.P.R. 27/4/1955, n. 547 ed il d.P.R. 7/1/1956 n. 164, limitatamente alle
disposizioni tecniche relative ai servizi e agli impianti gestiti della società
Ferrovie dello Stato.
Il termine di dodici mesi, già prima dell’entrata in vigore del correttivo, aveva
subito uno slittamento di altri dodici mesi per effetto delle modifiche
introdotte dall'art. 32, D.L. 30.12.2008, n. 207 (così come modificato dalla
legge di conversione, L. 27.02.2009, n. 14), con decorrenza dal 1 marzo
2009.
Tale slittamento, confermato dal D.Lgs. n. 106/2009 che non apporta alcuna
modificazione sul termine come prorogato, determina quindi l’ultrattività delle
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predette disposizioni sino al 15 maggio 2010, con la conseguenza che, salva
nuova proroga successiva ed in mancanza di appositi provvedimenti
regolamentari sostitutivi, troveranno applicazione dal 16 maggio 2010 per tali
speciali settori di attività, le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008.
Altre disposizioni non espressamente, né implicitamente abrogate, restano
invece in vigore a tempo indeterminato, tra queste si segnalano, in
particolare:
– il d.P.R. 20/3/1956, n. 320, relativo alla prevenzione degli infortuni e
all’igiene del lavoro sotterraneo;
– il d.P.R. 20/3/1956, n. 321, relativo alla prevenzione degli infortuni e
all’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa;
– il d.P.R. 20/3/1956, n. 322, relativo alla prevenzione degli infortuni e
all’igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione;
– il d.P.R. 20/3/marzo 1956, n. 323, relativo alla prevenzione degli infortuni
sul lavoro negli impianti telefonici;
– il d.P.R. 9/4/1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle
cave;
– il d.P.R. 30/4/1965, n. 1124, sull’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
– il d.lgs. 19/12/1994, n. 758, relativo alla disciplina sanzionatoria in materia
di lavoro;
– il d.lgs. 25/11/1996, n. 624, relativo alla salute ed alla sicurezza dei
lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e nelle industrie
estrattive a cielo aperto o sotterranee;
– la legge 30/3/2001, n. 125, in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati;
– il d.lgs. 26/3/2001, n. 151, sulla tutela e sostegno della maternità e della
paternità;
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– il d.lgs. 8/6/2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica;
– il d.lgs. 8/4/2003, n. 66, sull’organizzazione dell’orario di lavoro (in
particolare l’art. 14 relativo alla tutela in caso di prestazioni di lavoro
notturno);
– il d.m. 27/4/2004 (come aggiornato negli elenchi dal d.m. 14/1/2008),
contenente l’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 139 del testo unico per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.P.R.
n. 1124/1965).
Tenuto conto delle modifiche introdotte dal c.d. correttivo al T.U.S., si ricorda
inoltre che:
a) il T.U.S. introduceva una “moratoria” fino al 31 dicembre 2008 per
allegare il DUVRI e specificare i costi della sicurezza per i contratti
d’appalto o d’opera anteriori al 25 agosto 2007;
b) il T.U.S. sospendeva fino al 1 gennaio 2009 l’efficacia dei nuovi obblighi
sulla valutazione dei rischi (non per DUVRI);
c) il T.U.S. fissava al 26 aprile 2010 l’entrata in vigore del Capo V del Titolo
VIII sulle radiazioni ottiche artificiali;
d) il T.U.S. fissava al 30 aprile 2012 l’entrata in vigore del Capo IV del Titolo
VIII sui campi elettromagnetici.
Il c.d. correttivo al T.U.S. (D.Lgs. n. 106/09), nel confermare le predette
previsioni, contiene peraltro una modifica all’art. 306 del D.Lgs. n. 81/08.
L’art. 147 del D.Lgs. n. 106/09, in particolare, inserisce al comma 3 dell’art.
306 il seguente periodo: «In caso di attrezzature di lavoro messe a
disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non
permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del
progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del
rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il
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6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei
valori limite di esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni
di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore
della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di
esposizione al rumore di cui all’articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio
2011».
In pratica, l'articolo 306 viene modificato per la necessità di riproporre termini
differiti di vigenza delle disposizioni italiane di recepimento delle direttive
comunitarie per taluni settori specifici, come di volta in volta previsto nelle
disposizioni di recepimento delle singole direttive e, viceversa, non
considerato nell'ambito del Titolo VIII del "testo unico".
In particolare, sul punto si segnala:
a) come il Capo II del Titolo VIII del d.lgs. n. 81/2008 ripropone
sostanzialmente i contenuti del Decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195,
in materia di agenti fisici (rumore) il cui articolo 7 prevede quanto segue, al
comma 2 : "Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del
rispetto dei valori limite di esposizione al rumore entra in vigore il 15
febbraio 2011";
b) come il successivo Capo III, di converso, comprende le disposizioni del
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, in materia di vibrazioni. Sul
punto, l'articolo 13 del citato decreto ("Entrata in vigore ed abrogazioni")
prevede al comma 2: "In caso di attrezzature di lavoro messe a
disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non
permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del
progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del
rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 3 entra in vigore il
6 luglio 2010". Il successivo comma 3 dispone : "Per il settore agricolo e
forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui
all'articolo 3, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, entra in
vigore il 6 luglio 2014".
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Orbene, la mancata presenza di previsioni di contenuto corrispondente a
quelle appena riportate ha prodotto - specie in relazione alla abrogazione del
d.lgs. n. 187/2005 (all'art. 304, il quale non sembrava prevedere
espressamente l'abrogazione del d.lgs. n. 195 del 2006) – un’entrata in vigore
"anticipata" delle disposizioni in parola anche con riguardo a quei settori che,
sulla base delle deroghe concesse dalle direttive da recepire, sono stati
ritenuti meritevoli di una disciplina diversificata quanto alla entrata in vigore
delle corrispondenti previsioni.
Di conseguenza, così come fatto all'art. 306 ("Disposizioni finali") del "testo
unico" con riferimento ai campi elettromagnetici (Capo IV, Titolo VIII) ed alle
radiazioni ottiche (Capo V, Titolo VIII), per le quali si è proceduto alla
individuazione di un termine differito rispetto a quello "generale" del
provvedimento, come individuato dall’inciso introdotto al comma 3 dell’art.
306.
Il D.Lgs. n. 81/08 mantiene, anche dopo le modifiche apportate dal c.d.
correttivo (D.Lgs. n. 106/09), la precedente articolazione in 13 titoli:
• titolo I, “Principi comuni”;
• titoli II-XI, disposizioni “Speciali”;
• titolo XII, “Disposizioni in materia penale e di procedura penale”;
• titolo XIII, “Norme transitorie e finali”.
Si provvederà, nei paragrafi che seguono, ad evidenziare in via esclusiva le
modifiche di rilievo introdotte alla preesistente normativa dal nuovo D.Lgs. n.
81 del 2008 e dal recente correttivo al T.U.S. (D.Lgs. n. 106/09), in quanto
scopo della presente monografia è quella di fornire una prima lettura di
insieme del nuovo testo legislativo alla luce delle modifiche introdotte dal c.d.
correttivo al T.U.S., demandando l’approfondimento sistematico delle varie
parti del decreto a successive monografie di taglio analitico.
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2. - Il Titolo I - I Principi comuni e generali
Il Titolo I si suddivide in quattro capi:
1) Capo I, “Disposizioni generali”;
2) Capo II, “Sistema istituzionale”;
3) Capo III, “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”;
4) Capo IV, “Disposizioni penali”.
A questi devono essere aggiunti gli allegati singolarmente richiamati dalle
relative disposizioni. A Tal proposito, si ricorda che a seguito dell’entrata in
vigore del c.c. correttivo al T.U.S. (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106), gli allegati
I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX,
XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV,
XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti
dai corrispondenti allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII,
XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX,
XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI
del D.Lgs. n. 106/09.
2.1 – Il Titolo I, Capo I: “Disposizioni generali”
Quanto al capo I (Disposizioni generali) sono state aggiunte numerose nuove
definizioni, in quanto si passa dalle 9 previste dal d.lgs. n. 626/1994 alle 27
contenute all’art. 2 del nuovo T.U.
Inoltre alcune definizioni hanno subito delle importanti modifiche.
Tra queste, in particolare, si segnalano:
a) la definizione di lavoratore (art. 2, comma 1, lett. a): «lavoratore: persona
che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività
lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un
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mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: …»
La novità della definizione, com’è agevole rendersi conto, consiste in una
migliore individuazione della nozione, prescindendo dalle tipologie
contrattuali di lavoro, venendo poi aggiunte precisazioni sui soggetti
equiparati (es. tirocinanti, associati in partecipazione, volontari).
b) la definizione di datore di lavoro (art. 2, comma 1, lett. b): «datore di
lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione
nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni …»
Com’è agevole osservare, scompare il riferimento al datore di lavoro quale
responsabile dell’impresa e viene sostituito con il riferimento alla
responsabilità dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attività (art. 2082 c.c.: “È imprenditore chi esercita professionalmente
un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di
beni o servizi”).
L’art. 3 individua il campo di applicazione del T.U:
a) sotto il profilo oggettivo si confermano l’applicazione a tutti i settori di
attività privati e pubblici e le ipotesi nelle quali tale applicazione deve
avvenire “tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato”;
b) sotto il profilo soggettivo stante anche la nuova definizione di
“lavoratore”, il campo di applicazione viene riarticolato con l’espressa
inclusione, oltrechè dei soggetti già contemplati nell’art. 1 del D.Lgs. n.
626/1994 (tra gli altri, i lavoratori a domicilio), anche di soggetti in
precedenza esclusi dalla tutela (lavoratori autonomi, lavoratori distaccati,
rispetto all’azienda distaccataria), nonché di soggetti già tutelati in virtù di
fonti normative sia precedenti che successive al 626 quali: le
rappresentanze diplomatiche e consolari («uffici all’estero di cui all’articolo
15
30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»,
come previsto a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09), il
d.lgs. n. 276/2003 (lavoratore con contratto di somministrazione,
lavoratore a progetto, lavoratore occasionale), l’Accordo - quadro europeo
16 luglio 2002 sul lavoro subordinato a distanza (telelavoratori).
Restando agli aspetti relativi al campo di applicazione, sotto il profilo
soggettivo si segnala che l’art. 3, nei commi da 4 a 13 (alcuni dei quali
oggetto di modifica per effetto del D.Lgs. n. 106/09) individua per varie
categorie di lavoratori (lavoratori in regime di somministrazione di lavoro, di
distacco, di lavoro a progetto, lavoratori a domicilio, lavoratori autonomi,
componenti dell’impresa familiare, ecc.) gli obblighi previsti dal T.U. applicabili
alle varie fattispecie (ed in alcuni casi i soggetti tenuti all’applicazione delle
disposizioni).
Tra le parti modificate dal c.d. correttivo al T.U.S., in particolare, si segnala
l’inserimento del nuovo comma 12-bis, che identifica il regime legale di
tutela, espressivo della tendenza espansiva della normativa antinfortunistica,
nei confronti di una categoria di soggetti - i volontari - fino al "testo unico"
esclusi dal novero dei beneficiari delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. La modifica risponde, quindi, alle numerose segnalazioni
relative alla criticità della attuale aprioristica equiparazione tra tali soggetti ed
i "lavoratori" a fini antinfortunistici. Al riguardo, con l’art. 3 del D.Lgs. n.
106/09 modificativo dell’art. 3 del D.Lgs. n. 81/08, si è reputato opportuno
applicare ai volontari il regime dei lavoratori autonomi consentendo, tuttavia,
che le modalità di realizzazione della tutela siano concordate con le
associazioni o gli enti di volontariato (es.: potrà essere concordato che
l'associazione si faccia carico di acquistare i Dispositivi di Protezione
Individuale o dei corsi di formazione per i volontari).
In ogni caso, secondo la nuova disposizione, ove la prestazione si svolga in
un’organizzazione di un datore di lavoro - in applicazione del noto principio di
effettività della tutela - si applicheranno misure analoghe a quelle previste nei
riguardi dei lavoratori autonomi dall'articolo 26 del "testo unico" e consistenti
16
nell'informare il volontario dei rischi presenti nelle aree in cui dovrà operare e
nell'eliminazione o riduzione al minimo dei rischi da interferenza tra le attività
del volontario e la altre in essere nella medesima area.
L’art. 4 (Computo dei lavoratori) individua i soggetti esclusi dal calcolo del
numero di lavoratori dal quale derivano obblighi particolari a carico dei datori
di lavoro (quali: designazione ed elezione del RLS, costituzione all’interno
dell’azienda del SPP, svolgimento da parte del datore di lavoro del ruolo di
RSPP).
Il c.d. correttivo al T.U.S. interviene sul testo in esame; in particolare con
riferimento all’articolo 4, accogliendo una proposta emersa in sede di
confronto con le parti sociali, l’art. 4 del D.Lgs. n. 106/09 modifica
innanzitutto il riferimento normativo diretto a escludere - ai soli fini del
computo e non certo della applicazione nei loro confronti delle disposizioni di
tutela a fini antinfortunistici - dai lavoratori da computare coloro che
partecipino a tirocini formativi e di orientamento, da qualunque fonte (anche
eventualmente regionale) regolamentati, in quanto non inseriti con
tendenziale stabilità negli ambienti di lavoro dei quali il datore ha il controllo.
Per le stesse ragioni, sempre all'articolo 4, si escludono dal novero del
computo i lavoratori in prova e viene modificato - in modo da renderlo
coerente con le modalità di svolgimento delle attività lavorative in tale settore
- il criterio di computo dei lavoratori del settore agricolo.
Ne discende, quindi, a seguito delle modifiche apportate dal c.d. correttivo al
T.U.S., che non vanno computati, tra gli altri, i tirocinanti, i volontari, i
lavoratori autonomi, coordinati e continuativi, occasionali e quelli a tempo
determinato che sostituiscono altri lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto di lavoro nonché i lavoratori in prova.
Devono, invece, essere computati, sulla base del numero di ore di lavoro
effettivamente prestato nell’arco di un semestre, i lavoratori in
somministrazione e part-time.
I lavoratori stagionali devono essere computati a prescindere dalla durata del
contratto e dalla durata di lavoro effettuato.
17
2.2. - Il Titolo I, Capo II: “Sistema istituzionale”
Il Capo II relativo al Sistema Istituzionale prevede:
a) art. 5 Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il
coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
b) art. 6 Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro
c) art. 7 Comitati regionali di coordinamento
d) art. 8 Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
(SINP)
e) art. 9 Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro
f) art. 10 Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro
g) art. 11 Attività promozionali
h) art. 12 Interpello
i) art. 13 Vigilanza
l) art. 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori.
Viene in particolare rilievo proprio quest’ultima disposizione (art. 14) che
subisce profonde modifiche introdotte dal c.d. correttivo al T.U.S. (per il
commento approfondito, si rinvia al successivo § 13.5.1.).
2.3 – Il Titolo I, Capo III: “Gestione della prevenzione nei
luoghi di lavoro”
Il Capo III del Titolo I è suddiviso in otto sezioni:
a) Sezione I, “Misure di tutela e obblighi”;
b) Sezione II, “Valutazione dei rischi”;
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c) Sezione III, “Servizio di Prevenzione e Protezione”;
d) Sezione IV, “Formazione, Informazione e addestramento”;
e) Sezione V, “Sorveglianza Sanitaria”;
f) Sezione VI, “Gestione delle emergenze”;
g) Sezione VII, “Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei
lavoratori”;
h) Sezione VIII, “Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche degli
infortuni e malattie professionali”.
Può senza alcun dubbio essere definito come “il fulcro” del nuovo decreto.
Vengono in rilievo, in particolare:
- gli articoli 16 e 17 sulla “Delega di funzioni”;
- gli articoli 18 e 19 sugli “Obblighi” di datori di lavoro, dirigenti e preposti
- gli articoli 28 e 29 sulla “Valutazione dei rischi”.
2.3.1 - Misure di tutela e obblighi – Delega
Ai sensi dell’art. 16, la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, è
ammessa alle seguenti condizioni, deve:
a) essere scritta ed avere una data certa;
b) attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo
necessari;
c) attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria;
d) essere accettata dal delegato per iscritto;
e) essere adeguatamente e tempestivamente resa pubblica.
Il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza
necessari.
Al datore di lavoro resta l’obbligo di vigilanza sul corretto espletamento da
parte del delegato delle funzioni trasferite (N.B.: a seguito delle modifiche
introdotte dal c.d. correttivo al T.U.S., si stabilisce oggi che l’obbligo di
vigilanza «si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del
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modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4», formula che
sostituisce quella precedentemente utilizzata dal comma 3, primo periodo,
dell’art. 16: “la vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e
controllo di cui all’articolo 30, comma 4”).
E’ stata, poi, espressamente prevista la possibilità della subdelega di
funzioni, possibilità peraltro già da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza di
legittimità (v., ad es., Cass. pen., sez. III, sentenza n. 1769 del 15/12/1997,
Magnani U.).
In particolare, viene ad essere recepita sul punto la puntuale richiesta dei
pareri di Camera e Senato, avanzata al fine di risolvere un dubbio ricorrente
negli operatori, esplicitandosi dunque la possibilità che il soggetto delegato
"trasferisca" a sua volta ad altri poteri e responsabilità in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, specificandone le condizioni, che sono le stesse - senza
eccezioni - richieste per la delega. Le funzioni subdelegate devono essere
specifiche e deve esservi una previa intesa con il datore di lavoro. Esse,
inoltre, non possono essere a loro volta delegate.
L’art. 17 (che non viene modificato dal c.d. correttivo al T.U.S.) individua
dei limiti alla possibilità data al datore di lavoro di delegare le proprie funzioni.
Infatti, viene previsto (così come già disciplinato dall’art. 1, comma 4 ter, del
D.lgs. n. 626/1994) che non possono essere delegate:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi.
2.3.1.1 - Obblighi del datore di lavoro
L’art. 18 individua gli “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, i quali
restano sostanzialmente invariati rispetto alle previsioni contenute nell’art. 4
del d.lgs. n. 626/1994 e nella legge n. 123/2007.
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Viene inserito (art. 18, comma 1, lett. r) l’obbligo di comunicazione all’INAIL
dei dati relativi agli infortuni che comportino un’assenza di almeno un giorno,
escluso quello dell’evento (la comunicazione è a soli fini statistici ed è
sanzionata in via amministrativa da € 1.000 a € 3.000).
Già l’art.4 del d.l. 3 giugno 2008, n. 97 (conv. con modd. in legge 2 agosto
2008, n. 129: G.U. n. 180 del 2 agosto 2008) rinviava la decorrenza di
quest’obbligo al 1° gennaio 2009; successivamente, la decorrenza di detto
obbligo veniva ulteriormente prorogata al 16 maggio 2009 (cfr. la legge 27
febbraio 2009 n. 14 con la quale veniva convertito, con modificazioni, il d.l. 30
dicembre 2008 n. 207 recante la proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni finanziarie urgenti, meglio conosciuto come decreto
"Milleproroghe": S.O. n. 28 alla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009).
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene profondamente sul testo
dell’art. 18 apportando consistenti modificazioni (art. 13, D.Lgs. n. 106/09).
L'articolo 18 del "testo unico", che individua gli obblighi di natura generale a
carico del datore di lavoro, viene integrato puntualizzando - come da richiesta
contenuta nei pareri di Camera e Senato - che spetta al datore di lavoro porre
il medico competente nelle condizioni di svolgere correttamente le proprie
attività, innanzitutto inviando i lavoratori a visita medica secondo le scadenze
individuate nel programma di sorveglianza sanitaria e, quindi, richiedendo al
medesimo il rispetto dei propri obblighi di legge e comunicandogli la
cessazione del rapporto di lavoro.
Allo scopo di rimarcare - con precisa disposizione di legge - che l'utilizzo delle
informazioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi e di valutazione
dei rischi da interferenze delle lavorazioni è ammesso unicamente in relazione
alla loro connessione con le condizioni di lavoro e non ne sia possibile in alcun
modo la divulgazione, viene inoltre disposto che i citati documenti possano
essere consultati esclusivamente in azienda.
Ulteriore modifica dell'articolo 18 è quella volta a migliorare gli attuali
meccanismi di comunicazione del nominativo dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza (R.L.S.) e degli infortuni che comportino assenze dal lavoro di
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durata superiore al giorno ma inferiore ai tre giorni, forieri entrambi di
rilevanti dubbi applicativi. Infatti, da un lato è apparso più logico che i
nominativi degli R.L.S. vengano comunicati al sistema informativo di cui
all'articolo 8, una volta operativo secondo i tempi e le previsioni del "testo
unico", per il tramite degli istituti assicuratori (INAIL e IPSEMA) competenti e,
dall'altro, è apparso sufficiente che tale comunicazione sia effettuata non
annualmente - come disponeva la previgente lettera aa) del comma 1 - ma
solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi
precedentemente indicati.
Per garantire l'immediato e corretto start-up della procedura in parola, viene
precisato che in fase di prima applicazione l'obbligo di comunicazione riguarda
i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.
Al fine di risolvere, poi, una volta per tutte la questione della entrata in vigore
dell'obbligo di comunicazione degli infortuni di durata superiore al giorno ma
inferiore ai tre giorni è stato disposto - a conferma della interpretazione
adottata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con
propria circolare 12 maggio 2009, n . 17 - che tale obbligo sia vigente solo
una volta emanato il decreto interministeriale che disciplinerà la costituzione e
le modalità di funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la
Prevenzione (SINP), in cui le predette comunicazioni, vista la loro finalità
espressamente definita come "statistica e informativa" (articolo 18, comma 1,
lettera r), d.lgs. n. 81/2008), confluiranno.
L'inserimento, infine, all'articolo 18 del "testo unico" di salute e sicurezza sul
lavoro del comma 3-bis è diretto a specificare - per importanti ragioni di
chiarezza della normativa - a quali condizioni il datore di lavoro risponda delle
violazioni di altri soggetti obbligati, rimarcando come egli non possa essere
ritenuto responsabile ove la violazione della norma antinfortunistica sia
dovuta a fatto addebitabile ad altro e diverso soggetto obbligato e non
discenda dalla omessa o insufficiente vigilanza da parte del datore di lavoro.
In tal modo si fornisce concretezza allo specifico richiamo, contenuto nei
pareri di Camera e Senato, alle ipotesi di limitazione delle responsabilità del
22
datore di lavoro a condizione che le circostanze dalle quali sia discesa la
violazione non avrebbero comunque potuto essere evitate dal datore di lavoro
neppure comportandosi in maniera diligente (articolo 5, paragrafo 3, direttiva
n . 89/391 CE).
2.3.1.2 - Obblighi del preposto
L’art. 19 individua gli obblighi posti a carico del preposto distintamente da
quelli del datore di lavoro e del dirigente, mutuandoli dagli indirizzi
giurisprudenziali.
Si tratta di obblighi connessi all’incarico operativo e che consistono
esclusivamente nell’attività di sovrintendenza e controllo e non anche
nell’autonomo esercizio di poteri discrezionali.
Di particolare rilievo è la lettera g) che prevede per il preposto “l’obbligo di
frequentare appositi corsi di formazione”.
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 non interviene sul testo dell’art. 19.
2.3.1.3 - Medico competente
Gli obblighi del medico competente (art. 25) vengono più dettagliatamente e
compiutamente individuati. In particolare, nell’originaria stesura del D.Lgs. n.
81/08, veniva demandato al medico il compito (che nel d.lgs. n. 626/1994 era
del datore di lavoro) di custodire le cartelle sanitarie.
Veniva stabilito che il medico competente dovesse visitare gli ambienti di
lavoro almeno una volta all’anno; in caso di periodicità diversa
(evidentemente decisa dallo stesso medico competente) la stessa doveva
essere comunicata al datore di lavoro ed annotata sul documento di
valutazione dei rischi.
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene profondamente sul testo
dell’art. 25 apportando consistenti modificazioni (art. 13, D.Lgs. n. 106/09).
23
La prima modifica all'articolo 25 puntualizza come il luogo di custodia della
cartella sanitaria e di rischio - ferma restando la esclusiva responsabilità del
medico competente al riguardo - possa essere stabilito caso per caso d'intesa
dal datore di lavoro e dal medico competente, i quali possono individuare la
modalità di tenuta migliore per ogni singola situazione concreta.
Una seconda modifica prevede la consegna al lavoratore della sola copia della
cartella sanitaria e di rischio, per evitare il rischio di una conservazione
inadeguata: viene ora puntualizzato che l'originale della cartella rimane al
datore di lavoro, al quale potrebbe essere peraltro utile (si pensi a possibili
vertenze in materia di malattie professionali), in maniera tale che della
documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria si possa avere traccia.
Infine, si elimina dalla previgente formulazione dell'articolo 25 il riferimento
alla lettera f), espressamente abrogata, in quanto individuava un onere -
l'invio all'ISPESL delle cartelle sanitarie e di rischio - di tipo burocratico, privo
di ricadute per la tutela della salute e sicurezza.
2.3.1.4 - Contratti d’appalto e d’opera
L’art. 26 «Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione» riproduce, con alcune modifiche, le previsioni dell’articolo
7 del d.lgs. n. 626/1994, come modificato dalla legge n. 296/2007 (art. 1,
comma 910) e dalla legge n. 123/2007 (art. 3), riguardo agli obblighi di
coordinamento e cooperazione in caso di affidamento di lavori dal datore di
lavoro all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria
azienda o unità produttiva, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo della
stessa azienda o unità.
L’art. 26 conferma la disciplina vigente, compreso il DUVRI di cui alla legge
123/07, con le seguenti principali variazioni:
a) nelle more di un apposito d.m., la verifica dei requisiti di idoneità tecnico
professionale è eseguita mediante acquisizione del certificato di iscrizione
alla Camera di commercio e di autocertificazione dell’impresa appaltatrice;
24
b) l’obbligo di coordinamento e cooperazione viene esteso ai subappaltatori;
c) per i contratti di appalto stipulati prima del 25 agosto 2007 (data di entrata
in vigore della legge n. 123/2007) l’obbligo di allegare il DUVRI e di
indicare i costi della sicurezza deve essere adempiuto entro il 31 dicembre
2008, se il contratto è ancora in corso a quella data;
d) la mancata specifica indicazione nel contratto dei costi relativi alla sicurezza
del lavoro comporta la nullità del contratto stesso ai sensi dell’articolo 1418
del codice civile;
e) sono esclusi dalla responsabilità solidale del committente, per il mancato
pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, i
danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici.
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene profondamente sul testo
dell’art. 26 apportando consistenti modificazioni (art. 16, D.Lgs. n. 106/09).
La modifica all'articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008 è stata adottata in piena
coerenza con tutte le sollecitazioni delle Commissioni di Camera e Senato.
Infatti:
a) da un lato, viene chiarito il campo di applicazione della norma attraverso il
riferimento alla "disponibilità giuridica" dei luoghi in cui si svolge
l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, il richiamo ai "servizi e alle
forniture" (il quale si aggiunge a quello, esistente, ai "lavori") e specifiche
previsioni applicabili agli appalti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006;
b) dall'altro, viene puntualizzato come il documento di valutazione dei rischi
non debba essere redatto se mancano rischi immanenti nell'appalto, in
quanto in tal modo esso - il quale, va ricordato, si aggiunge agli obblighi di
cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26, senza limitarne il campo di operatività -
diverrebbe un appesantimento burocratico inutile ai fini della tutela delle
maestranze coinvolte nella esecuzione dell'appalto.
Tale risultato è perseguito attraverso la puntualizzazione che i lavori di breve
durata (sotto i due giorni) non necessitano della redazione del c.d. D.U.V.R.I.,
25
salvo che in essi non siano riscontrabili rischi per la sicurezza, individuati ai
sensi dell'allegato XI del "testo unico".
Ancora, viene mantenuto l'obbligo per le parti di indicare nel contratto di
appalto i costi della sicurezza a pena di nullità del contratto medesimo ma
viene chiarito uno degli aspetti più controversi in materia, vale a dire che tali
costi (da indicare) sono unicamente quelli necessari per eliminare (o, se
impossibile, ridurre) i rischi da interferenza delle lavorazioni.
Infine, la norma introduce un elemento di particolare rilevanza per la garanzia
dei livelli di sicurezza negli appalti disponendo che tali costi, proprio perché
ora (per le ragioni appena esposte) più facilmente individuabili dalle imprese,
non sono soggetti a ribasso.
2.3.2 - Misure di tutela e obblighi – DVR
In tema di valutazione dei rischi (artt. 28 e 29), le novità più rilevanti
introdotte dal testo originario del D.Lgs. n. 81/08, sono:
- il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa;
- la precisazione che la (unica ed unitaria) valutazione dei rischi deve
riguardare tutti i rischi (esclusi quelli da interferenze);
- la conferma che la (sola) valutazione dei rischi da interferenze resta
separata, restando oggetto di autonoma previsione (art. 26, comma 3), per
giunta non considerata in sede di individuazione degli obblighi non
delegabili (art. 17), bensì tra quelli delegabili (art. 18, comma 1, lett. p).
Inoltre, nel testo originario del D.Lgs. n. 81/08:
a) veniva soppressa la possibilità per “il datore di lavoro delle aziende
familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti ... di
autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei
rischi” (com’era previsto dall’art. 4, comma 11, del D.lgs. n. 626/1994);
b) tuttavia, per le aziende fino a 50 lavoratori un decreto definirà le procedure
standardizzate per la valutazione dei rischi;
26
c) in attesa rimangono valide le autocertificazioni per le aziende fino a 10
lavoratori.
E soprattutto, il documento di valutazione dei rischi:
- deve contenere:
1. le procedure per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione da
realizzare;
2. i ruoli dell’organizzazione aziendale che devono attuare tali procedure;
- deve quindi contenere, fin dal 1 gennaio 2009:
1. la definizione dell’organigramma per la sicurezza
2. la definizione dei compiti e dei poteri assegnati.
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene profondamente, anzitutto,
sul testo dell’art. 28 apportando consistenti modificazioni (art. 18, D.Lgs. n.
106/09).
Con riferimento all'importante tema della valutazione dei rischi, si modifica
l'articolo 28, primo comma, del d.lgs. n. 81/2008 al fine di consentire la
predisposizione, nell'ambito di un organismo tripartito, di indicazioni operative
alle quali le aziende possano fare riferimento per valutare con completezza il
rischio da stress lavoro - correlato, rientrante tra i c.d. "nuovi rischi" e,
quindi, meritevole di attenta ponderazione.
Tale modifica è coerente con le richieste contenute nell"'avviso comune" al
riguardo, nelle quali si ipotizzava una proroga delle disposizioni in oggetto -
già concretizzatasi fino al 15 maggio 2009 - ma anche l’individuazione
nell'ambito della commissione consultiva delle "regole" per la valutazione del
rischio da stress lavoro-correlato.
La valutazione dello stress lavoro-correlato, effettuata nel rispetto delle
indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la
sicurezza sul lavoro, decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e
comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1 ° agosto
2010.
Sempre al comma 1, si introduce il principio per cui il datore di lavoro debba
27
considerare, quale elemento da valutare assieme ad ogni altra variabile,
anche il rischio che derivi dall'utilizzo di una forma contrattuale (si pensi al
contratto a tempo determinato o al lavoratore avviato con contratto di
somministrazione, ipotesi per le quali sussiste - in ragione della scarsa
conoscenza da parte del soggetto dell'ambiente di lavoro - un rischio
infortunistico particolarmente elevato) in luogo di un'altra.
Invece, la modifica del comma 2 dell'articolo 28 evidenzia che la scelta del
come scrivere il DVR è rimessa all'imprenditore, che si assume l'onere di
redigere il documento nella maniera più efficace, senza dover seguire
necessariamente un "formato" predefinito, come dovrebbe fare se si considera
l'adempimento in parola solo da un punto di vista formale.
Pertanto, in tal modo si sposta l'obiettivo in direzione dell'oggetto del
documento di valutazione dei rischi, che è la pianificazione della gestione della
sicurezza.
Logica conseguenza di tale impostazione è, tra l'altro, la puntualizzazione che
il documento in parola possa essere tenuto su supporto informatico, nel
rispetto della procedura di cui all'articolo 53 del "testo unico".
Sempre al comma 2, in relazione alle ripetute segnalazioni ricevute in ordine
alla complessità della procedura necessaria ad ottenere la "certezza" della
data, al duplice fine di non gravare sulle imprese con un onere amministrativo
piuttosto pesante in termini gestionali e di ribadire che il documento di
valutazione del rischio è il frutto di una azione sinergica e condivisa dei
soggetti delle sicurezza in azienda, si introduce, come da "avviso comune" e
recependo le sollecitazioni dei pareri di Camera e Senato, il principio per il
quale, in concreto, può essere sufficiente la sottoscrizione del
documento da parte del datore di lavoro (il quale solo, beninteso, ne
assume la giuridica responsabilità), del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e del medico competente, in alternativa alle procedure più
complesse - quali, ad esempio, la ratifica da parte di un Notaio o l'utilizzo di
28
un sistema di posta certificata - per conferire al documento la "certezza" della
data.
Infine, all'articolo 28 viene riproposta la previsione di cui all'articolo 96-bis del
d.lgs. n. 626/1994, necessaria per consentire una più compiuta ed effettiva
rappresentazione della valutazione dei rischi di lavoro (entro il breve termine
di 90 giorni) da parte di chi inizi una attività ex novo difettando egli della
conoscenza di tutti i fattori di rischio che da tale attività possono discendere e
della loro combinazione in concreto.
Tuttavia, al fine di evitare che si possa pensare che sia possibile intraprendere
una qualsiasi attività in difetto della valutazione dei rischi da lavoro, si
puntualizza come l'obbligo di valutazione del rischio sussista sin dal primo
momento di operatività dell'azienda e che è il documento che può essere, per
le ragioni appena indicate, redatto nel citato termine.
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene profondamente, poi, sul
testo dell’art. 29 apportando consistenti modificazioni (art. 19, D.Lgs. n.
106/09).
La modifica all'articolo 29 del d.lgs. n. 81/2008, derivata dai pareri delle
Commissioni parlamentari, identifica - per ragioni di chiarezza e puntualità del
dato normativo - il termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto a
effettuare una "nuova" valutazione del rischio e ad elaborare il rinnovato
documento a seguito dell'evento che ne imponga la rielaborazione.
Per ragioni di coerenza sistematica del testo di legge (in particolare, si veda
quanto appena esposto in ordine alla modifica dell'articolo 28 in tema di
valutazione dei rischi per le imprese di nuova costituzione), si evidenzia come
la valutazione dei rischi vada fatta sin dal momento della modifica
organizzativa potendo il relativo documento essere rielaborato entro il
termine di trenta giorni.
Inoltre, per mezzo della modifica al comma 7 dell'articolo 29 del d.lgs. n.
81/2008, si prevede che anche le aziende con meno di cinquanta lavoratori
che operino nei cantieri temporanei e mobili - fermi restando gli obblighi in
tema di completezza e aggiornamento della valutazione dei rischi da lavoro -
29
possano utilizzare le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi,
una volta elaborate dalla commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro.
Ad ogni modo, si introduce un comma 6-bis che prevede che le procedure
standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che
rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 28.
2.3.2.1 - Modelli di organizzazione e gestione
L’art. 30 integra la previsione della L. n. 123/2007 (art. 9) che ha esteso la
responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs. n. 231/2001, anche ai
reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche.
Per queste fattispecie sono previste a carico dell’azienda sanzioni di importo
significativo, unitamente alla previsione di interdizione dall’esercizio
dell’attività e il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Per ottenere l’esenzione dalla responsabilità amministrativa le imprese
costituite in forma societaria devono dimostrare di aver adottato ed
efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di
organizzazione e di gestione idoneo a prevenirlo.
I commi da 1 a 4 dell’art. 30 definiscono i requisiti che deve possedere il
modello perché possa avere efficacia esimente della responsabilità (assicurare
un sistema aziendale per l’effettuazione delle attività inerenti l’adempimento
degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro; prevedere
idonee modalità di registrazione di tale effettuazione; prevedere che la
verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio siano assicurate
attraverso le competenze tecniche ed i poteri necessari; prevedere un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello; prevedere infine un idoneo sistema di vigilanza sulla attuazione dello
stesso modello e sul mantenimento nel tempo dei relativi requisiti).
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In attesa che la Commissione consultiva permanente per la salute e la
sicurezza sul lavoro (di cui all’art. 6) individui modelli ritenuti “conformi” ai
requisiti richiesti, il comma 5 dell’art. 30 prevede che in sede di prima
applicazione i sistemi di gestione della sicurezza conformi alle linee guida UNI-
INAIL o alla norma OHSAS 18001:2007 sono comunque considerati idonei ai
fini di cui sopra.
E’ inoltre prevista (comma 6) la possibilità di accesso ad eventuali
finanziamenti INAIL per l’adozione di tali modelli per le aziende fino a 50
dipendenti.
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene sul testo dell’art. 30
apportando una sola modificazione (art. 20, D.Lgs. n. 106/09).
La modifica all'articolo 30 del "testo unico" è diretta ad incentivare la
diffusione dell'importante e innovativo strumento dei modelli di organizzazione
e gestione della sicurezza prevedendo che i modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza vengano resi "accessibili" alle Piccole e Medie Imprese
anche per mezzo di una semplificazione delle regole che li disciplinano,
semplificazione della quale si discuta nell'ambito del comitato tripartito di cui
all'articolo 6 del d.lgs. n. 81/2008 e che venga recepita con decreto
ministeriale.
2.3.3 - RSPP – ASPP
Rispetto al “vecchio” D.Lgs. n. 626/1994, il testo originario del D.Lgs. n.
81/08 non apportava alcuna sostanziale novità in materia di RSPP e di ASPP
(artt. 31 - 33), salvo:
a) la necessità di consultare il RLS preventivamente alla loro nomina;
b) il ricorso ad RSPP esterno resta ammesso ed è obbligatorio in assenza di
dipendenti che siano in possesso dei requisiti;
c) non è più prevista la comunicazione all’ASL ed alla Direzione Provinciale del
Lavoro del nominativo dell’RSPP.
31
Rimaneva, per l’originaria previsione del D.Lgs. n. 81/08, la possibilità (art.
34) dello svolgimento diretto del ruolo di RSPP per il datore di lavoro a
condizione che:
1. ne venisse data preventiva informazione al RLS;
2. vengano frequentati corsi di formazione della durata minima di 16 ore i cui
programmi dovranno essere stabiliti con apposito accordo Stato-Regioni;
3. i datori di lavoro che siano stati esonerati dai corsi ai sensi perché RSPP
prima del 1997 o che abbiano frequentato i corsi di cui al D.M. 16 gennaio
1997, dovevano frequentare corsi di aggiornamento da stabilirsi con
apposito accordo Stato-Regioni.
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene, anzitutto, sul testo dell’art.
32 apportandovi poche modificazioni (art. 21, D.Lgs. n. 106/09).
All'articolo 32 si pone innanzitutto rimedio alla mancata inclusione tra le
lauree abilitanti, oltre alle triennali, della laurea magistrale LM26
("Ingegneria della sicurezza"), la quale ha durata complessiva di cinque
anni, e si puntualizza che l'equivalenza delle lauree ai fini dell'esonero viene
riconosciuta con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della
Ricerca.
Inoltre, come da sollecitazione proveniente dall"'avviso comune", si chiarisce -
per non avallare l'interpretazione (piuttosto diffusa in sede di primo
commento al "testo unico") in forza della quale la trascrizione delle attività di
formazione svolte debba essere effettuata sul libretto formativo del cittadino,
il quale non è al momento attivo se non in parti limitate del territorio
nazionale, in ragione della mancata attivazione di parte regionale, richiesta
dalle disposizioni di riferimento (d.lgs. n. 276 del 2003) - che della formazione
in materia di sicurezza può essere riportata traccia nel libretto formativo del
cittadino a condizione che il medesimo sia concretamente disponibile.
Infatti, lo scopo della norma va individuato nella possibilità che il datore di
lavoro possa pianificare la formazione in base a quanto già fatto in passato dal
lavoratore (in quanto risultante dal libretto formativo del cittadino) e
32
dimostrare l'adempimento dei propri obblighi in materia formativa anche sulla
base delle annotazioni nel libretto del cittadino, il quale assume così valenza
"liberatoria" in ordine alle correlate responsabilità, come espressamente
previsto all'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, ove, all'ultimo
capoverso è disposto che: "Il contenuto del libretto formativo del cittadino è
considerato dal datore di lavoro ai fini della formazione e di esso gli organi di
vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente
decreto".
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene, poi, sul testo dell’art. 34
apportandovi un’importante modificazione (art. 22, D.Lgs. n. 106/09).
In particolare, con l’inserimento del nuovo comma 1-bis, viene stabilito il
principio per il quale, salvo che nei casi in cui l’istituzione del servizio SPP
interno è obbligatoria (art. 31, comma 6, D.Lgs. n. 81/08) «nelle imprese o
unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere
direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi
e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità
produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone
preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed
alle condizioni di cui al comma 2-bis».
In secondo luogo, con l’inserimento del nuovo comma 2-bis, si stabilisce che
«Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis
deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46».
Ne consegue, pertanto, che la mancata frequentazione dei corsi di formazione
indicati non consente al datore di lavoro di svolgere anche le funzioni di RSPP
con obbligo di organizzare il servizio di prevenzione e protezione, sia esso
interno ovvero esterno all’azienda.
33
2.3.4. - Informazione, formazione, addestramento
Per i lavoratori immigrati, fermi restando gli obblighi di informazione e
formazione, nel T.U.S. del 2008 veniva precisata, quale elemento di novità, la
necessità di verifica preventiva della comprensione della lingua utilizzata.
Veniva più dettagliatamente regolamentato il contenuto della formazione per
il preposto nonché previsto l’aggiornamento periodico per i lavoratori
incaricati alla lotta antincendio.
Si precisava, ancora, che in alcuni specifici casi la formazione dovesse essere
accompagnata dall’addestramento al corretto uso delle attrezzature,
macchine, sostanze, DPI e procedure (movimentazione carichi, rumore,
antincendio, ...).
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene sul testo dell’art. 37 del
D.Lgs. n. 81/08, apportandovi importanti modificazioni (art. 23, D.Lgs. n.
106/09).
Anzitutto, si modifica il comma 7 della disposizione in esame prevedendosi, da
un lato, che non solo i preposti (come avveniva nella previsione dell’originaria
versione della norma) ma anche i dirigenti devono ricevere dal datore di
lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro; in
secondo luogo, si sopprime la previsione secondo cui tali attività devono
essere svolte «in azienda».
In secondo luogo, si inserisce un nuovo comma 7-bis.
L’inserimento nell'articolo 37 del comma 7-bis traspone una previsione
contenuta nell"'avviso comune", motivata come di seguito: "Le parti
propongono che per il settore edile sia prevista l'alternatività tra formazione
aziendale del preposto e formazione dello stesso presso l'ente formativo
deputato - Comitati Paritetici Territoriali o Scuole Edili - ove esistenti".
Al riguardo, allo scopo di favorire, anche per mezzo dell'ampliamento del
novero dei soggetti formatori, le attività di formazione si è reputato opportuno
prevedere che l'attività di formazione dei preposti possa essere svolta –
34
per ogni settore di attività - anche presso le organizzazioni sindacali dei
lavoratori o dei datori di lavoro.
Ancora, si modifica il comma 12 dell'articolo 37 del "testo unico".
In sostanza, con la modifica si ribadisce l'importanza del ruolo della
bilateralità in materia di salute e sicurezza puntualizzando che la formazione
dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli
organismi paritetici, se presenti nel settore di attività. Tale ultima
puntualizzazione chiarisce come la previsione appena esposta non operi ove
esistano organismi paritetici di diversi (magari eterogenei) settori e, come
tali, presumibilmente non in possesso delle relative competenze per garantire
il "supporto" alla formazione di lavoratori e rappresentanti che la norma
presuppone.
Infine, la riformulazione del comma 14 dell'articolo 37, per le medesime
ragioni esposte con riferimento all'articolo 32 (v. commento al § 2.3.3) e
sempre come richiesto dall"'avviso comune", serve a precisare che la
disposizione non opera ove il libretto formativo non sia stato
regolamentato ed "attivato".
2.3.5 – Sorveglianza sanitaria
Le novità più significative introdotte dal testo originario del D.Lgs. n. 81/08
erano le seguenti:
a) il divieto di eseguire in fase preassuntiva le visite sanitarie preventive di
idoneità specifica alla mansione. Si ricordi però che l’art. 4, comma 2, del
d.l. 3 giugno 2008, n. 97, conv. con modd. in legge 2 agosto 2008, n. 129
aveva rinviato la decorrenza di questo obbligo al 1° gennaio 2009,
decorrenza ulteriormente prorogata al 16 maggio 2009 (cfr. la legge 27
febbraio 2009 n. 14 con la quale veniva convertito, con modificazioni, il d.l.
30 dicembre 2008 n. 207 recante la proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, meglio conosciuto
35
come decreto "Milleproroghe": S.O. n. 28 alla G.U. n. 49 del 28 febbraio
2009);
b) i giudizi (anche quelli di idoneità) devono essere comunicati per iscritto
oltre che al datore di lavoro anche al lavoratore.
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene ampiamente sulla disciplina
riguardante la sorveglianza sanitaria, innovando profondamente il testo di
alcune delle originarie disposizioni del Titolo I° del D.Lgs. n. 81/08
(precisamente, si tratta degli artt. 38, 40, 41 e 42), come di seguito
specificato.
Anzitutto, l’art. 38 dedicato ai “Titoli e requisiti del medico competente” viene
modificato dall’art. 24 del D.Lgs. n. 106/09.
La modifica all'articolo 38 serve a consentire ai medici operanti presso le
Forze Armate e la Polizia di Stato di continuare a svolgere le funzioni di
medico competente - come oggi è loro consentito ex lege (v. articolo 44,
comma 1, lettera d), d.lgs. 5 ottobre 2000, n . 334) - qualora in possesso di
una esperienza professionale specifica almeno quadriennale.
In secondo luogo, viene modificato l’art. 40 che disciplina i “Rapporti del
medico competente con il Servizio sanitario nazionale” (art. 25 d.lgs. n.
106/09).
In relazione all'articolo 40 del d.lgs. n. 81/2008, disposizione che ha generato
un ampio dibattito in ordine alla utilità del flusso informativo (da parte dei
medici competenti nei riguardi delle ASL) che la norma individua, accogliendo
l'invito delle Commissioni parlamentari a rivedere la norma migliorandone il
testo, si è ritenuto utile puntualizzare che le modalità di trasmissione delle
informazioni di cui alla norma vengano definite, per favorire gli operatori e
la stessa effettività della disposizione, secondo semplicità e certezza in un
provvedimento amministrativo, al quale è attribuito l'importante compito di
"ridisegnare" i contenuti della cartella sanitaria e di rischio (allegato IIIA del
"testo unico"), oggetto di numerosi problemi interpretativi ed attuativi in sede
di prima applicazione.
36
Ancora, si è proceduto alla modifica dell’art. 41, dedicato in generale alla
“Sorveglianza sanitaria” (art. 26, D.Lgs. n. 106/09).
L'articolo 41 viene modificato innanzitutto eliminando, come richiesto
dall"'avviso comune", l'incongruo richiamo alle direttive comunitarie (le
quali, come noto, non hanno efficacia fino a quando non vengano recepite
dagli Stati membri nel loro ordinamento giuridico).
In secondo luogo, sempre come previsto nell"'avviso comune", viene
specificato che è possibile che il medico competente - e non solo il medico
della struttura pubblica - effettui visite mediche anche in fase anteriore alla
assunzione del lavoratore. Infatti, appariva irragionevole impedire al medico
competente l'accertamento della idoneità alla mansione in una fase
antecedente alla costituzione del rapporto di lavoro, impedendo, in tal modo
di fatto all'imprenditore di accertare la idoneità allo svolgimento di attività che
potrebbero comportare un rischio per la stessa salute del lavoratore (si pensi
alle mansioni che comportano una costante movimentazione manuale dei
carichi). In ogni caso, al fine di evitare che tale visita si possa, anche solo in
astratto, prestare ad abusi, si prevede che avverso il giudizio del medico sia
possibile il ricorso sia da parte dell'impresa che dell'aspirante lavoratore.
Quindi, anche recependo la sollecitazione dei pareri di Camera e Senato sul
punto, al fine di fornire maggiore tutela al lavoratore precedentemente al
rientro dopo un periodo continuativo di assenza dal lavoro di durata
significativa (60 giorni), si prevede il rinnovo della verifica dell'idoneità
del lavoratore alle mansioni.
E’ stata poi eliminata quell’anomalia normativa, da più parti segnalata, che
era contenuta all’art. 41, comma 3, lett. a) che vietata le visite mediche in
fase preassuntiva. Con l’abrogazione di tale ultima previsione, quindi, rivive
la possibilità (che dal 16 maggio 2009 era divenuta efficace, non essendo
stato prorogato il termine di decorrenza: v. supra) di disporre le visite
mediche preassuntive.
Inoltre, è stata accolta la proposta di modifica formulata dalla competente
Commissione del Senato (lettera g) volta a consentire la verifica, anche con le
37
visite preassuntive e con le visite alla "ripresa del lavoro", dell'assenza di
condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
Infine, si conferma - con una diversa formulazione delle relative disposizioni,
tramite l’abrogazione dell’art. 41, comma 8- la necessità che il medico
informi per iscritto il lavoratore (e il datore di lavoro) dei giudizi di idoneità
o inidoneità che lo riguardino e si prevede la rivisitazione entro l'anno delle
regole, contenute negli accordi Stato-Regioni, dell'accertamento delle
tossicodipendenze e della alcol-dipendenza dei lavoratori, temi di ampia
discussione.
Viene, infine, modificato l’art. 42 del D.Lgs. n. 81/08 la cui disciplina riguarda
l’assunzione dei “Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica”
(art. 27, D.lgs. n. 106/09).
In particolare, la modifica all'articolo 42 è diretta a garantire la coerenza della
disposizione in oggetto rispetto all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (S.O. n. 57/L alla
G.U. n. 68 del 23 marzo 1999). La originaria formulazione comportava
notevoli problemi interpretativi, sia relativamente ai rispettivi campi di
applicazione sia rispetto alle diverse formulazioni (ad esempio, si consideri il
riferimento alla "retribuzione" nell'articolo 42 ed al "trattamento" nell'articolo
4 della legge n. 68/1999).
Si prevede, dunque, nella nuova formulazione che «Il datore di lavoro, anche
in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in
relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal
medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione
specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in
difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle
mansioni di provenienza», sopprimendosi di conseguenza l’originario comma 2
dell’art. 42 del d.lgs.n. 81/08.
38
2.3.6 – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Nella originaria previsione del D.Lgs. n. 81/08, grande attenzione veniva
dedicata al tema della consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei
lavoratori.
Si stabilisce, anzitutto, che se nell’azienda non viene eletto o designato il RLS,
le funzioni sono esercitate dai RLS territoriali, di comparto o di sito.
Si prevede, poi, che fermo restando che il RLS deve ricevere una formazione
minima iniziale di 32 ore, deve aggiungersi l’aggiornamento periodico non
inferiore a 4 ore annue per imprese da 15 a 50 lavoratori e 8 ore annue per
imprese con oltre 50 lavoratori.
Era inoltre nell’originaria stesura del T.U.S. che:
- il RLS venga consultato sulla designazione del RSPP e degli ASPP;
- i nominativi dei RLS vengano comunicati annualmente all’INAIL (sanzione di
500.00 €).
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene ampiamente sulla disciplina
riguardante la consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei
lavoratori, innovando profondamente il testo di alcune delle originarie
disposizioni del Titolo I° del D.Lgs. n. 81/08 (precisamente, si tratta degli artt.
48, 51 e 52), come di seguito specificato.
Anzitutto, l’art. 48, dedicato alla figura del “Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza territoriale”, viene modificato dall’art. 29 del D.Lgs. n. 106/09,
mediante l’inserimento di un nuovo periodo nel comma 3. La modifica
dell'articolo 48 del d.lgs.n. 81/2008 tende a risolvere uno dei nodi
fondamentali in materia di rappresentanza e pariteticità, vale a dire la
individuazione dei soggetti tenuti (e, di conseguenza, di quelli non tenuti) a
versare al Fondo di cui all'articolo 52 le due ore per lavoratore a sostegno
della rappresentanza e della pariteticità. In ragione della difficoltà di definire
ove vi siano sistemi di rappresentanza o di pariteticità "migliorativi" rispetto a
quelli che verranno a funzionare una volta costituito il Fondo di cui all'articolo
39
52 - circostanza che viene concordemente (ora anche legislativamente)
sussistente nell'edilizia (si pensi, ad esempio, ai comitati paritetici territoriali e
alle casse edili) – è parso opportuno al legislatore del 2009 che siano le parti
sociali, con accordi interconfederali, a valutare tale situazione caso per
caso legittimando l'esonero delle aziende o delle unità produttive dal
pagamento in parola, sempre che le medesime aderiscano ai diversi sistemi di
rappresentanza o pariteticità. In tal modo, da un lato, si salvaguarda il
principio per cui ovunque deve esserci rappresentanza e, dall'altro, si
garantisce alle imprese che non siano tenute a pagare più volte per una
medesima finalità (appunto, il sostegno alla rappresentanza o alla
pariteticità).
Altra modifica concerne l’art. 51 del D.Lgs. n. 81/08, dedicato agli “Organismi
paritetici”, norma cui vengono inseriti tre nuovi commi (3-bis, 3-ter e 8-bis).
In sintesi, attraverso le modifiche, l'articolo 51 potenzia sensibilmente il
ruolo degli organismi paritetici, sia indirizzando la vigilanza verso luoghi
non soggetti al controllo "sociale" di tali organismi, che incentivando le
imprese a rivolgersi alla bilateralità per la gestione degli adempimenti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e per le attività di formazione.
Viene quindi chiarito che, per lo svolgimento di tali attività, gli organismi
paritetici debbono munirsi di una struttura con personale competente in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, l’introduzione all'articolo 51
del comma 8-bis, riserva agli organismi paritetici il compito di comunicare
all'INAIL quali aziende aderiscano al sistema della pariteticità e a ribadire
quanto già all'articolo 48, comma 6, del "testo unico" relativamente alla
comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza Territoriali (RLST).
Ultima modifica, infine, concerne l’art. 52, recante la disciplina del Fondo per il
“sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza territoriali e alla pariteticità” (art. 31, D.Lgs. n. 106/09).
40
L'articolo 52 viene, in particolare, modificato per rendere maggiormente
chiaro il meccanismo di funzionamento del fondo ivi regolamentato, tramite
una proposta ampiamente discussa e condivisa nell'ambito di un apposito
"tavolo di confronto" tra Stato, Regioni, INAIL e parti sociali. In particolare, è
stata in tale ambito rimarcata da Governo e INAIL la difficoltà di applicazione
delle lettere abrogate dal legislatore (comma 2, lett. b), c) e d) e avanzata la
richiesta di individuare una tempistica meno stringente le regole di
funzionamento del citato fondo, in uno a quella di specificare alcuni principi e
procedure nel "correttivo" per l'avvio delle attività riservate al fondo stesso .
In particolare, si fornisce il fondo di una "prima provvista" da utilizzare in
fase di prima applicazione della norma. Le somme in parola, pari a circa 20
milioni di euro, sono nella disponibilità dell'INAIL e non comportano nuovi
oneri per la finanza pubblica.
Come anticipato con riferimento alla modifica all'articolo 48, viene inoltre
puntualizzato come le imprese del settore edile non siano tenute - in
ragione della esistenza di un sistema di rappresentanza e pariteticità già
correttamente funzionante nel settore – a contribuire al Fondo e che il decreto
di cui al comma 3 dell'articolo in commento, da emanare entro il 31
dicembre 2009, si occupi anche della articolazione del fondo per settori e
territori.
41
3. - Il Titolo II (Allegato IV): Luoghi di lavoro
Il Titolo II, dedicato ai “Luoghi di lavoro”, nella sua originaria versione
introdotta dal D.Lgs. n. 81/08, riprende e sostituisce:
- il Titolo II del d.lgs. n. 626/1994 (“Luoghi di lavoro”);
- intere parti o singoli articoli del d.P.R. n. 547/1955 e del d.P.R. n. 303/1956
disciplinanti le prescrizioni ed i requisiti minimi per gli ambienti di lavoro.
Tra le variazioni rilevanti:
a) la definizione dei “luoghi di lavoro”, intendendosi per tali anche i “luoghi di
pertinenza dell’azienda” e quindi non necessariamente situati nell’ambito
del sito produttivo in senso stretto;
b) per i luoghi di lavoro confinati (pozzi, camini, fosse, ecc) è prevista
l’ulteriore prescrizione relativa all’apertura dell’accesso che “deve avere
dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo
di sensi”.
Tra le variazioni degne di annotazione:
1. la notifica (ex art. 48 del d.P.R. n. 303/1956) per la realizzazione,
l’ampliamento e la ristrutturazione di locali da adibire a lavorazioni
industriali in cui è prevista la presenza di più di tre lavoratori (NB: viene
eliminato il termine di preavviso di 30 giorni);
2. l’obbligo di manutenzione, pulizia e sanificazione periodica degli impianti di
aerazione (punto 1.9.1.4 dell’allegato).
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene ampiamente sulla disciplina
riguardante la materia dei “luoghi di lavoro”, innovando profondamente il
testo di alcune delle originarie disposizioni del Titolo II° del D.Lgs. n. 81/08
(precisamente, si tratta degli artt. 62, 63 e 67), come di seguito specificato.
Esulando, peraltro, dalla presente trattazione l’aspetto sanzionatorio, non
verranno analizzate le modifiche alle sanzioni del Titolo II, limitandoci peraltro
42
a ricordare che anche l’art. 68 subisce profonde modifiche e trasformazioni
(art. 41, D.Lgs. n. 81/08).
Quanto all’art. 62, dedicato alle “Definizioni”, le modifiche (art. 38, D.Lgs. n.
106/09) sono dirette a porre rimedio all'erronea indicazione dei campi,
boschi e altri terreni nell'ambito di un titolo (il II) relativo esclusivamente a
luoghi di lavoro confinati, per i quali operano disposizioni tecniche relative a
requisiti tipici di strutture immobiliari (altezza, cubatura, vie ed uscite di
emergenza. . .), come da specifica richiesta formulata in sede di "avviso
comune".
Alla luce delle modifiche introdotte, dunque, la norma stabilisce oggi che «si
intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del
presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno
dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza
dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del
proprio lavoro».
In merito alle modifiche introdotte all’art. 63, dedicato alla individuazione dei
“Requisiti di salute e di sicurezza” (art. 39, D.Lgs. n. 106/09) la modifica è
diretta a puntualizzare gli obblighi che gravano sul datore di lavoro che occupi
personale diversamente abile in ordine alla configurazione degli ambienti
dei quali egli abbia la disponibilità giuridica, in particolare stabilendosi oggi al
comma 3 che «L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le
vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi
alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori
disabili».
Infine, quanto all’art. 67 che prevede il sistema delle “Notifiche all'organo di
vigilanza competente per territorio” (art. 40, D.Lgs. n. 106/09), viene ad
essere introdotto un meccanismo di silenzio - assenso, come elemento di
semplificazione e accelerazione dell'iter burocratico relativo alla notifica di
nuovi edifici o locali di lavoro, stabilendo un termine (fissato dalla legge in
trenta giorni dalla data di notifica) decorso il quale la richiesta da parte della
amministrazione di ulteriori dati e la prescrizione di modificazioni non sia più
43
possibile. Si evidenzia, peraltro, come già la previgente disciplina prevedesse
tale tempistica.
Agli articoli che compongono il Titolo in esame devono essere aggiunti gli
allegati singolarmente richiamati dalle relative disposizioni. A tal proposito, si
ricorda che a seguito dell’entrata in vigore del c.c. correttivo al T.U.S. (D.Lgs.
3 agosto 2009, n. 106), gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII,
XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA,
IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII,
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,
XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del D.Lgs. n. 106/09.
44
4. – Il Titolo III (Allegati V – IX):
Attrezzature di lavoro e dei dpi
Il Titolo III, nell’originaria stesura contenuta nel D.Lgs. n. 81/08, riprende e
sostituisce:
- per “le attrezzature di lavoro” il Titolo III del D.lgs. n. 626/1994 ed alcune
parti del d.P.R. n. 547/1955;
- per “i dispositivi di protezione individuale” il Titolo IV del D.lgs. n. 626/1994;
- per “impianti e apparecchiature elettriche” il d.P.R. n. 547/1955.
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene sulla disciplina riguardante
la materia dell’ “uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione
individuale”, anzitutto modificando l’art. 69 (art. 42, D.Lgs. n. 106/09)
specificando il concetto di impianto, oggi «inteso come il complesso di
macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo
produttivo».
Agli articoli che compongono il Titolo in esame devono essere aggiunti gli
allegati singolarmente richiamati dalle relative disposizioni. A tal proposito, si
ricorda che a seguito dell’entrata in vigore del c.c. correttivo al T.U.S. (D.Lgs.
3 agosto 2009, n. 106), gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII,
XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA,
IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII,
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,
XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del D.Lgs. n. 106/09.
45
4.1. - Titolo III, capo I : Uso delle attrezzature di lavoro
Quanto all’uso delle attrezzature di lavoro, nel testo originario del D.Lgs. n.
81/08, vengono introdotte due nuove definizioni:
a) la definizione di “lavoratore esposto”, intendendosi per tale il lavoratore
che si trovi in tutto o in parte in una zona pericolosa, e
b) la definizione di “operatore”, essendo tale, ovviamente solo ai fini delle
disposizioni del Titolo III, il lavoratore incaricato dell’uso di una
attrezzatura di lavoro.
Non è più presente, al contrario, la definizione di “lavoro in quota”, in quanto
l’intera materia dei lavori in quota è disciplinata nel Capo II del titolo IV,
relativo ai “Cantieri temporanei o mobili”.
Inoltre (art. 70, comma 4) viene “ufficializzata” la possibilità per gli organi di
vigilanza di imporre prescrizioni anche nei confronti degli utilizzatori di
macchine ed attrezzature marcate CE, qualora (a giudizio degli stessi
Organi di Vigilanza) le stesse risultino non conformi alla direttiva.
Questo risulta in contrasto con le procedure, previste dalle direttive di
prodotto, che prevedono di stabilire la “non conformità” di macchine ed
attrezzature marcate CE solamente dopo una serie di accertamenti
tecnici effettuati dall’ISPESL e sentendo anche il costruttore.
Come previsto già da norme e prassi giurisprudenziali, il TU mette “nero su
bianco” (art. 71, comma 4) che “le attrezzature di lavoro vengano
assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di
sicurezza, conformemente al grado di evoluzione della tecnica”.
Le misure di aggiornamento devono essere però dettate da specifico
“provvedimento regolamentare” adottato in relazione alle prescrizioni di
cui all’art. 18, comma 1, lettera z).
Le attrezzature di lavoro devono rispettare:
- i requisiti di sicurezza (vedere allegato V),
- i principi dell’ergonomia dei posti di lavoro.
46
NB: nella scelta delle attrezzature di lavoro devono essere tenuti presenti
anche i “rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso”.
Le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione (per
esempio i ponteggi), devono:
a) essere sottoposte ad un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima
della messa in esercizio) ed ad un nuovo controllo dopo ogni
montaggio in un nuovo cantiere od in una nuova località di impianto,
b) se tali attrezzature sono usate fuori sede, devono essere accompagnate da
un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito
positivo.
I controlli devono essere effettuati da persona competente
c) i risultati dei controlli, almeno quelli degli ultimi 3 anni, devono essere
riportati per iscritto nell’apposito registro.
Alcune attrezzature di lavoro (descritte in Allegato VII) devono inoltre:
1. essere oggetto di verifica di prima installazione e verifiche periodiche
con le periodicità stabilite dallo stesso Allegato,
2. la verifica di prima installazione è effettuata dall’ISPESL e le successive
dalle ASL,
3. per l’effettuazione di dette verifiche ASL ed ISPESL possono avvalersi di
soggetti pubblici o privati abilitati (con modalità da stabilirsi con appositi
decreti).
Chiunque vende, noleggia o concede in uso attrezzature di lavoro NON
marcate CE deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità di
tali attrezzature ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V (v. gli abrogati
d.P.R. 547/1955, D.Lgs. 626/1994 e le altre prescrizioni abrogate).
Noleggiatori e concedenti in uso (senza conduttore) di qualunque tipo di
attrezzatura di lavoro ad un datore di lavoro:
a) devono dichiarare il buono stato di conservazione, manutenzione ed
efficienza ai fini della sicurezza,
47
b) devono acquisire dal datore di lavoro utilizzatore delle attrezzature una
dichiarazione che riporti l’indicazione dei lavoratori incaricati del loro uso,
che devono risultare formati allo specifico utilizzo.
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene sulla disciplina riguardante
la materia dell’ “uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione
individuale”, modificando in secondo luogo l’art. 70 (art. 43, D.Lgs. n.
106/09).
Al fine di rendere la disciplina in materia più chiara e comprensibile, si
puntualizza che le sanzioni relative alle attrezzature di lavoro possano essere
irrogate sia nella forma della prescrizione che in quella della disposizione,
a seconda dei casi.
In ogni caso viene fatto salvo il principio per il quale l'organo di vigilanza non
può adottare provvedimenti che incidano sulle caratteristiche costruttive delle
attrezzature di lavoro (definite dalle Direttive comunitarie c.d. "di prodotto")
ma unicamente provvedimenti che regolino, in coerenza con il vigente assetto
normativo, l'utilizzo "in sicurezza" delle attrezzature di lavoro.
Vengono, infine, ripartite le competenze tra gli organi di vigilanza,
individuandosi quello cui compete adottare i relativi provvedimenti e,
precisamente:
a) l'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di
rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di
attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione
nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante
idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza
dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
b) l'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei
confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della
distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato
dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non
conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza
48
previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1
dell’articolo 70.
Ulteriore modifica riguarda, poi, l’art. 71, dedicato all’individuazione
degli “Obblighi del datore di lavoro” (art. 44, D.Lgs. n. 106/09).
All'articolo 71 sono operate una serie di modifiche che evidenziano la
rilevanza della informazione, della formazione, dell'addestramento, delle linee
guida e delle buone prassi ove si verta in materia di utilizzo di attrezzature di
lavoro.
Più nel dettaglio, la modifica relativa al comma 5 è diretta a specificare il
campo di applicazione della previsione del comma, al momento
controverso, mentre quella relativa al comma 7 è volta a prevedere che non si
possa consentire l'uso di attrezzature di lavoro "a rischio" se non a lavoratori
non solo formati ma anche informati e addestrati in maniera adeguata.
Il successivo comma 8 viene cambiato imponendo al datore di lavoro di
considerare, nell'adempimento dell'obbligo in parola, i documenti indicati o le
indicazioni derivanti da norme tecniche, buone prassi o linee guida
assicurando un migliore livello di tutela.
Inoltre, si è reputato opportuno evidenziare, meglio di quanto accadeva sotto
la vigenza del D.Lgs. n. 81/08, che gli interventi di controllo di cui al comma
differiscono dalle attività di verifica periodica obbligatoria di cui al
comma 11 dell'articolo in commento.
La modifica del comma 11 dell'articolo 71 è stata richiesta dalle parti sociali
tramite l'avviso comune" e per le ragioni che si riportano di seguito: "Nel
riconoscere l'esistenza di criticità legate ai meccanismi delle verifiche di cui
agli articoli 71, commi 11 e 12, del d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, ai
tempi delle attività devolute alle ASL ed all'ISPESL ed al fine di superarle, le
parti propongono di modificare il secondo capoverso del citato comma 11".
Dal punto di vista tecnico la modifica è diretta a consentire che operino in
funzione di verifica delle attrezzature di lavoro individuate dalla norma
non solo l'ISPESL e le ASL (i cui organici sono insufficienti a garantire un
servizio adeguato), ai quali la verifica spetta in linea generale "in prima
49
battuta", ma anche gli organismi privati in possesso dei requisiti di legge; la
innovazione (invero, si torna alla situazione ante "testo unico") è parsa
opportuna anche in ragione delle posizioni al riguardo espresse dalla Autorità
garante della concorrenza e del mercato (v. lettera al Ministero delle attività
produttive e al Ministero del lavoro del 4 ottobre 2006) e della Commissione
europea (decisione 4 aprile 2006), che avevano evidenziato la necessità di
evitare situazioni monopolistiche, quale quella - a favore delle strutture
pubbliche - prevista dal comma 11 che viene ad essere quindi modificato nel
senso indicato. La modifica introdotta è in parte diversa rispetto all'avviso
comune, in quanto la formulazione individuata dall'avviso comune riguarda
solo gli organismi notificati, ex d.lgs. n. 93/2000, per la certificazione della
conformità costruttiva delle apparecchiature a pressione e non era
sufficientemente comprensiva rispetto alla pluralità delle tipologie di
attrezzature da sottoporre a verifica (v. allegato VII).
Inoltre, sempre al comma 11 dell'articolo in commento, viene specificato
come le verifiche alle attrezzature di lavoro successive alle prime vadano
effettuate entro trenta giorni da ASL o ISPESL o, scaduto tale termine, da
soggetti pubblici o privati abilitati nel rispetto delle norme di legge: ciò
sempre al fine di "risolvere potenziali rischi di incompatibilità nelle funzioni di
certificazione e controllo dei soggetti pubblici, anche sulla base delle recenti
segnalazioni dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato" (così nei
citati pareri).
La modifica al comma 13 introduce, per l'adozione del decreto ivi previsto, il
concerto del Ministero dello sviluppo economico, come imposto
dall'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 123, ove si dispone
che l'iniziativa legislativa in materia spetti al Ministero dello sviluppo
economico . Analoga previsione si rinviene al successivo comma 14.
Altra modifica riguarda, poi, l’art. 72, dedicato all’individuazione degli
“Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso” (art. 45, D.Lgs. n. 106/09).
In particolare, l'articolo 72 viene modificato per rendere le relative previsioni
più chiare e di più semplice applicazione, con riferimento a tutti gli utilizzatori
50
di attrezzature prese a noleggio e in maniera tale che le attività
regolamentate comprendano anche l'addestramento all'uso delle attrezzature
di lavoro e non solo la formazione ed informazione.
Proseguendo con l’illustrazione delle modifiche, si segnalano ancora quelle agli
artt. 73 e 74, dedicati, rispettivamente, all’individuazione degli obblighi di
“Informazione e formazione” (art. 46, D.Lgs. n. 106/09) nonché alle
“Definizioni” (art. 47, D.Lgs. n. 106/09).
In particolare, l'articolo 73 reca, come già per l'articolo 71, una serie di
richiami alla informazione, formazione ed addestramento, mentre la
statuizione dell'articolo 74 viene resa applicabile a una serie maggiore di
mezzi di trasporto, non solo "stradali" (si pensi alle dotazioni degli aerei).
Infine, l’ultima modifica riguarda, poi, l’art. 79, dedicato all’indicazione dei
“Criteri per l'individuazione e l'uso” (art. 48, D.Lgs. n. 106/09).
4.2. - Titolo III, capo II: Dispositivi di protezione
individuale
Nel testo originario del D.Lgs. n. 81/08, tale Titolo corrisponde al Titolo IV del
d.lgs. n. 626/1994, salvo per alcune precisazioni:
a) i materiali sportivi non sono DPI se sono utilizzati a fini sportivi;
b) l’individuazione e la valutazione di efficacia del DPI deve tener conto delle
indicazioni fornite dal fabbricante;
c) le modalità di riconsegna e deposito dei DPI devono essere stabilite da
procedure aziendali.
L’allegato VIII, nell’originaria versione di cui al T.U.S., riprende i tre allegati
(III-IV e V) sui DPI del D.lgs. n. 626/1994 e vi aggiunge una quarta parte:
“Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione
individuale”.
51
L’individuazione dei DPI nell’ambito delle misure di protezione da parte del
datore di lavoro non può prescindere dalla valutazione della loro efficienza ed
efficacia.
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene sulla disciplina
riguardante la materia dei “dispositivi di protezione
individuale”, modificando in particolare l’art. 79 (art. 48, D.Lgs. n. 106/09).
In particolare, all'articolo 79 viene chiarito, per evitare pericolosi vuoti
normativi, che nelle more della adozione del decreto in materia di D .P.I.,
operano le previsioni di cui al decreto del Ministero del lavoro, 2 maggio
2001.
4.3. - Titolo III, capo III: Impianti ed apparecchiature
elettriche
Il testo originario del D.Lgs. n. 81/08 riprende gli obblighi del datore di lavoro
connessi con la presenza del rischio elettrico già enunciati nel d.P.R. n.
547/1955.
In particolare, viene enunciato l’obbligo di una valutazione specifica per la
presenza del rischio elettrico che dovrà tenere in considerazione le eventuali
interferenze presenti nelle lavorazioni.
Per i lavori su parti elettriche diviene obbligatorio qualificare gli operatori
secondo le norme tecniche (CEI 11-27 - PES-PAV).
L’Allegato IX contiene poi un elenco di norme di buona tecnica ed una tabella
con le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti
elettrici non protette.
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene sulla disciplina riguardante
la materia degli “Impianti e apparecchiature elettriche”, apportando modifiche
di modesto impatto a tutte le disposizioni nello stesso contenute, ovvero
dall’art. 80 all’art. 86 (artt. 49 - 55, D.Lgs. n. 106/09).
52
Esulando, peraltro, dalla presente trattazione l’aspetto sanzionatorio, non
verranno analizzate le modifiche alle sanzioni del Titolo III, limitandoci
peraltro a ricordare che anche l’art. 87 subisce profonde modifiche e
trasformazioni (art. 56, D.Lgs. n. 81/08), ad esempio evidenziandosi come
oggi la disposizione in esame comprenda un comma specifico per le violazioni
dei noleggiatori o dei concedenti in uso.
Venendo, nello specifico, ad analizzare sinteticamente le modifiche apportate
al Titolo III, è possibile anzitutto, rilevare come gli articoli 80, 81, 82, 83, 84
e 85 vengono modificati per rendere maggiormente comprensibili le relative
disposizioni e per utilizzare formule linguistiche omogenee rispetto ad altre
presenti nel testo.
All'articolo 86 si è, infine, scelto di mantenere le regole in materia di verifiche
sugli impianti elettrici e di protezione dai fulmini di cui al D.P.R. n. 462/2001
prevedendo, al contempo, che le predette regole siano suscettibili di essere
modificate, per mezzo di un decreto del Ministero dello sviluppo economico,
adottato di concerto con il Ministero del lavoro, sentita la Conferenza Stato-
Regioni.
53
5. – Il Titolo IV (Allegati X-XXIII):
Cantieri temporanei o mobili
Il Titolo IV, nell’originaria stesura del D.Lgs. n. 81/08, è composto da tre capi:
1. Capo I, “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”;
2. Capo II, “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni e nei lavori in quota”;
3. Capo III, “Sanzioni”.
La normativa italiana a supporto della salute e sicurezza nei lavori effettuati
nei cantieri edili si è dunque fondata, dal 15 maggio 2008, sul D.lgs.
81/2008, in particolare il Titolo IV e, in subordine, anche l’art. 26 di tale
decreto.
Intanto, cosa significa “Cantiere edile” ?
La risposta era già scritta nel D.lgs. n. 494/1996, ed è integralmente ripresa
dal D.lgs. n. 81/2008, all’art. 89, ovvero:
“cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato cantiere: qualunque
luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è
riportato all'allegato X”
Viene, poi, in rilievo l’Allegato X, a norma del quale sono lavori edili o di
ingegneria civile:
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento e lo smantellamento di opere fisse,
permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in
legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche
e le parti strutturali degli impianti elettrici (corsivo modificato dal D.Lgs. n.
106/09), le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche
e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere
di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
54
2. Sono inoltre lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e il
montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
In tutti questi lavori quindi, indipendentemente dalla durata dei lavori o dalla
presenza di più imprese si applica il Titolo IV che, sotto la previgente
disciplina dettata dal D.Lgs. n. 81/08, contemplava i seguenti obblighi:
a) previsione della durata dei lavori e delle loro fasi (a cura del Committente o
R.L.)
b) verifica idoneità tecnico - professionale delle imprese ed obblighi di
trasmissione (a cura del Committente o R.L.)
c) redazione del P.O.S. (a cura di ciascuna impresa esecutrice).
Si noti, peraltro, che, sotto la vigenza del testo originario del D.Lgs. n. 81/08,
nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, occorreva anche, da
parte del COMMITTENTE (o RL) effettuare la nomina di CSP e CSE.
N.B.: per la mancata nomina dei Coordinatori in Progettazione ed Esecuzione
l’originario testo del T.U.S., prevedeva sanzioni penali (arresto fino a 6 mesi o
ammende fino a 10.000 euro) e sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo.
Diversamente, solo per i Lavori privati NON soggetti a Permesso di costruire
era consentito NON effettuare la nomina del CSP, ferma restando l’ipotesi di
designazione obbligatoria del coordinatore per l’esecuzione (CSE) qualora,
dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa, l’esecuzione di essi o di
parte di essi fosse affidata a una o più imprese (art. 90, comma 5, ed art. 92,
comma 2).
Agli articoli che compongono il Titolo in esame devono essere aggiunti gli
allegati singolarmente richiamati dalle relative disposizioni. A tal proposito, si
ricorda che a seguito dell’entrata in vigore del c.c. correttivo al T.U.S. (D.Lgs.
3 agosto 2009, n. 106), gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII,
XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA,
IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII,
55
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,
XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del D.Lgs. n. 106/09.
5.1. – Le novità rispetto alla direttiva cantieri
Si registravano, dunque, sotto la vigenza dell’originario testo del D.Lgs. n.
81/08, rispetto all’abrogato testo della direttiva cantieri (D.Lgs. n. 494 del
1996), quattro novità di rilievo:
1) cambiava la definizione di “responsabile dei lavori”, ora incaricato, dal
committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera,
mentre l’art. 2 del d.lgs. n. 494/1996 diceva che tale figura poteva essere
incaricata (ma anche no);
2) l’art. 89 definiva il responsabile dei lavori che sembrava dunque
diventare una figura obbligatoria, necessariamente coincidente con il
progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei
lavori per la fase di esecuzione dell’opera;
3) il Coordinatore per l’esecuzione (CSE):
a) NON poteva essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici
b) NON poteva essere un dipendente delle imprese esecutrici
c) NON poteva essere un RSPP delle imprese esecutrici
4) Cambiava la definizione di Impresa affidataria, definita come l’impresa
titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione
dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori
autonomi [(NB: in un cantiere ci possono essere PIU’ imprese affidatarie
(es: 1 per opere edili, 1 per opere impiantistiche ecc..) a loro volta con
subappaltatori)].
56
5.2 - Titolo IV, Capo I: Misure per la salute e sicurezza
Il Datore di Lavoro (DdL) dell’impresa affidataria – nell’originaria versione del
D.Lgs. n. 81/08 - deve:
1. vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni
e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;
2. verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese
esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani
operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione;
3. ottemperare agli obblighi derivanti dall’articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008,
fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2.
L’art 96, comma 2, precisa che per i cantieri temporanei e mobili,
limitatamente al singolo cantiere:
a) l’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici
del piano di sicurezza e di coordinamento e
b) la redazione del piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa
appaltatrice,
costituiscono adempimento dell’obbligo di redazione del documento unico di
valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI) di cui all’articolo 26,
comma 3.
Una interessante novità è costituita dalla definizione di Idoneità professionale
dell’impresa, intesa come il “possesso di capacità organizzative, disponibilità
di forza-lavoro, di macchine ed attrezzature, in riferimento alla realizzazione
dell’opera.” (art. 89, comma 1, lett. l).
NB: il committente (e i DdL delle imprese affidatarie) devono verificare
l’idoneità professionale delle imprese secondo quanto previsto in allegato
XVII.
Vengono in sostanza aumentate le responsabilità del committente dei lavori,
tenuto a verificare l’operato:
- del responsabile dei lavori;
- del coordinatore per l’esecuzione
57
nonché ad adempiere a obblighi di verifica sull’idoneità professionale
delle imprese e di comunicazioni varie.
In particolare, l’idoneità professionale si verifica come previsto dall’Allegato
XVII.
Nei casi di cui al comma 11 dell’art. 90 (lavori privati NON soggetti a
Permesso di costruire), l’idoneità professionale dell’impresa si considera
adeguata mediante presentazione da parte della stessa di:
1) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato,
2) documento di regolarità contributiva (DURC),
3) autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti
dall’allegato XVII.
Si noti che tale disposizione, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 106/09
era stata a sua volta sostituita dall'articolo 39, comma 1, legge 7 luglio 2009,
n. 88 (c.d. legge comunitaria 2008), in vigore dal 29 luglio 2009, nei seguenti
termini: «La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non
soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di
importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per
la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori».
5.2.1. - Obblighi di comunicazione del Committente
Quanto, poi, agli obblighi di comunicazione del Committente, questi – secondo
quanto previsto dal previgente testo del T.U.S. - è tenuto a trasmettere
SEMPRE all’Amministrazione Competente:
- il nominativo delle imprese esecutrici,
- i documenti sull’idoneità tecnico-professionale e sulla regolarità contributiva
(DURC).
(NB: l’obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante
affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori
58
realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso
all’appalto. In mancanza, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativi).
Ancora, il Committente deve trasmettere, prima dell’inizio dei lavori,
all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata
conformemente all'allegato XII.
(NB: l’obbligo sussiste per i lavori in cui è prevista la presenza di più imprese
o qualora operi una sola impresa con durata presunta dei lavori superiore a
200 uomini-giorno; la violazione dell’obbligo non è sanzionata, ma l’assenza
della notifica, se accertata, sospende l’efficacia del titolo abilitativo).
5.2.2 - Obblighi di comunicazione delle Imprese
Quanto agli obblighi di comunicazione delle Imprese, si prevedeva
nell’originaria formulazione del D.Lgs. n. 81/08 (art. 101):
- prima dell’inizio dei lavori le imprese AFFIDATARIE trasmettono il PSC alle
imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.
- prima dell’inizio dei rispettivi lavori le imprese esecutrici trasmettono il
proprio POS all’impresa affidataria che, previa verifica della congruenza con
il proprio POS, trasmette i POS al CSE. I lavori iniziano dopo l’esito positivo
delle verifiche, da effettuarsi al max entro 15 dd.
Sanzioni previste dal testo previgente del D.Lgs. n. 81/08:
a) Sanzione amministrativa pecuniaria da 1200 a 3600 Euro per le imprese;
b) Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2000 euro per la mancata
verifica da parte dell’impresa affidataria.
5.3 - Titolo IV, Capo I (allegati X-XVII)
Gli allegati originariamente contenuti nel D.Lgs. n. 81/08 riprendevano, con
poche variazioni ed integrazioni, gli allegati al:
59
a) D.lgs. n. 494/1996;
b) d.P.R. n. 222/2003 per i contenuti minimi di PSC e POS.
Ad esempio, nel PSC la relazione tecnica concerne: “l’individuazione, analisi e
valutazione dei rischi in riferimento all’area dello specifico cantiere, alle
lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri
dell’attività delle singole imprese o dei lavoratori autonomi”.
Venivano introdotti dal D.Lgs. n. 81/08 due nuovi allegati che dettagliano:
- i contenuti del fascicolo con le caratteristiche dell’opera (allegato XVI);
- le modalità per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese
appaltatrici (allegato XVII).
Agli articoli che compongono il Titolo in esame devono essere aggiunti gli
allegati singolarmente richiamati dalle relative disposizioni. A tal proposito, si
ricorda che a seguito dell’entrata in vigore del c.c. correttivo al T.U.S. (D.Lgs.
3 agosto 2009, n. 106), gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII,
XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA,
IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII,
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,
XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del D.Lgs. n. 106/09.
5.4 - Titolo IV, Capo II: Lavori in quota
Il Capo II, nel testo originario del D.Lgs. n. 81/08, riorganizzava la precedente
normativa relativa a:
a) la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni di cui al d.P.R. n.
164/1956;
b) alcuni concetti già presenti nel d.lgs. n. 626/1994 (ad esempio la
definizione di lavori in quota);
c) l’inserimento del PiMUS – Piano di montaggio uso e smontaggio, già
previsto dal d.lgs. n. 235/2003;
60
d) alcune norme già presenti nel d.P.R. n. 547/1955.
5.5. – Le novità introdotte nel Tit. IV dal D.Lgs. n. 106/09
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene sulla disciplina riguardante
la materia dei “cantieri temporanei o mobili”, apportando modifiche di
notevole impatto su tutte le disposizioni contenute nel Titolo IV, ovvero
dall’art. 88 all’art. 148 (v. artt. 56 - 85, D.Lgs. n. 106/09).
Esulando, peraltro, dalla presente trattazione l’aspetto sanzionatorio, non
verranno analizzate le modifiche alle sanzioni del Titolo IV, limitandoci
peraltro a ricordare che anche gli articoli da 157 a 160 subiscono profonde
modifiche e trasformazioni (v. artt. 86 - 89, D.Lgs. n. 106/09).
Di seguito, le novità introdotte dal c.d. correttivo al T.U.S.
Con riferimento alle regole applicabili ai cantieri temporanei e mobili -
contenute nel Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 - la modifica all'articolo 88 è
diretta a evidenziare come ove i lavori non siano di particolare complessità,
tenendo conto della assenza di lavori "edili o di ingegneria civile" (di cui
all'allegato XI), non necessiti l'applicazione delle complesse disposizioni di cui
al Titolo IV ("Cantieri").
La modifica dell’articolo 89 tende a chiarire - in piena coerenza sia con le
corrispondenti previsioni di cui alla previgente disciplina che con quelle di cui
al successivo articolo 90, ove si usa costantemente l'espressione
"committente o responsabile dei lavori" - che la nomina del responsabile dei
lavori è una facoltà (e non un obbligo) del committente.
Sotto il profilo definitorio, si è poi proceduto ad una “ridefinizione” della
nozione di responsabile dei lavori («soggetto che può essere incaricato dal
committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel
campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del
procedimento») ed all’inserimento della nozione di impresa esecutrice
61
(«impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse
umane e materiali»).
Inoltre, viene migliorato - con operazione ripetuta in diverse altre parti del
provvedimento ed, in particolare, nell'ambito del Titolo IV – il coordinamento
tra la disciplina introdotta dal "testo unico" e quella del d.lgs. n. 163/2006
in materia di appalti pubblici e si prevede una specifica disciplina applicabile
nei confronti dei consorzi di imprese artigiane, alle quali - per il tipo di
attività svolta – non trova applicazione, la disciplina relativa alle
caratteristiche e agli obblighi delle imprese "affidatarie", identificate in tal
caso secondo regole peculiari in alcune delle imprese esecutrici, anche esse a
loro volta definite nel testo dell'articolo in commento.
La modifica al comma 1, lettera f), dell'articolo 89 si applica con
riferimento alle attività specifiche del committente, che può identificarsi con
un'impresa esecutrice. L'affidamento a personale dell'impresa esecutrice e,
quindi, dello stesso committente (che ha tutto l'interesse affinché i lavori
vengano effettuati al meglio) dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, offre maggiori elementi di garanzia, oltre che di coerenza
con l'esigenza del legislatore, di assicurare la maggiore efficacia dell'azione di
prevenzione. Si sottolinea che molte volte, per lavori altamente specializzati,
non è facile trovare le necessarie professionalità tecniche all'esterno
dell'impresa esecutrice. L'integrazione tende a evidenziare la responsabilità
del committente imponendogli, anche nel caso in cui sia coinvolto
operativamente nel processo costruttivo, di scegliere il professionista di sua
fiducia.
La prima delle modifiche all'articolo 90 è volta a specificare, meglio di quanto
in precedenza accadeva, l'ambito dei compiti e delle responsabilità dei
committenti, anche nell'area di cui al d.lgs. n. 163/2006, anche al fine di
garantire - come sul punto espressamente richiesto nei pareri di Camera e
Senato - la massima coerenza della normativa italiana con quella della
direttiva comunitaria di specifico riferimento (n . 92/57 CE). Quindi, viene
puntualizzato come, per comprendere quando siano presenti una pluralità di
62
imprese in cantiere (circostanza che rende necessaria la nomina del
coordinatore per la progettazione), non rilevi una realtà imprenditoriale che,
pur essendo formalmente una impresa, non svolga alcuna attività esecutiva
(es.: studio di consulenza) e, quindi, non determini alcun "aggravamento"
delle situazioni di rischio.
La modifica al comma 4 dell'articolo 90 è diretta a fornire osservanza al
dettato della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza
25 luglio 2008), la quale ha evidenziato come la nomina del coordinatore sia
obbligatoria in ogni caso di compresenza di imprese, individuate come appena
esposto.
Con la sentenza in causa C- 504/06 la Corte di giustizia europea aveva, in
particolare, stabilito che: "non avendo provveduto alla corretta trasposizione
nell’ordinamento italiano dell’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 24
giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare
ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), la
Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza
della direttiva medesima". La Commissione aveva fatto ricorso alla Corte
perché la normativa italiana (precedente al 2008) che aveva trasposto la
direttiva prevedeva la nomina di un coordinatore per la sicurezza e la
salute del cantiere in cui operano più imprese solo se il cantiere avesse
un'entità presunta di almeno 200 uomini/giorno, o se comportasse rischi
particolari, mentre la norma europea non faceva eccezioni. Tra le difese
addotte dall'Italia si era sostenuto che la nomina del coordinatore
rappresenterebbe per le imprese un "aggravio degli adempimenti burocratici"
e "spese supplementari". La Corte aveva ritenuto, invece, che si trattasse di
un modo per tutelare la sicurezza e la salute nei cantieri.
Al fine di porre rimedio a tale protratto inadempimento, si è tenuto conto della
richiesta dei pareri di Camera e Senato di assicurare la adozione di una
normativa che garantisse la più completa osservanza della citata sentenza,
cosa che è stata fatta dal legislatore del 2009 sostituendo l’inciso «Nel caso di
63
cui al comma 3» con il seguente: «Nei cantieri in cui è prevista la presenza di
più imprese esecutrici, anche non contemporanea».
Il comma 9 dell'articolo 90 viene modificato sia per ragioni formali che per
semplificare gli adempimenti documentali richiesti al committente o al
responsabile dei lavori.
In particolare, le lettere a) e b) del comma in parola vengono rielaborate
tenendo conto della eliminazione del comma 5-bis, la quale rende necessario
operare un richiamo non più alla norma eliminata quanto a una fattispecie
individuata in maniera puntuale e che identifica lavori di entità non
particolarmente elevata e che, comunque, non espongono i lavoratori a rischi
immanenti per la propria salute (ovvero «cantieri la cui entità presunta è
inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di
cui all’allegato XI».
La successiva lettera c) viene rivisitata tenendo conto dei più recenti sviluppi
normativi in materia, stabilendosi dunque oggi il committente o il responsabile
dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa
«trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto
del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica
preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva
delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una
dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di
cui alle lettere a) e b)».
Le modifiche apportate ai primi articoli del Titolo IV del "testo unico" hanno,
peraltro, imposto le rivisitazioni di cui agli articoli 91 (quest’ultimo, si noti,
prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 106/09, era stato a sua volta
modificato dall'articolo 39, comma 1, legge 7 luglio 2009, n. 88 - c.d. legge
comunitaria 2008 -, in vigore dal 29 luglio 2009, in particolare attribuendo al
coordinatore per la progettazione l’obbligo di coordinare l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1), 92 e 95, mentre l'eliminazione del
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secondo capoverso del primo comma dell'articolo 93 deriva dalla necessità di
modificare la precedente formulazione, la quale impediva che la nomina del
responsabile dei lavori comportasse un passaggio di responsabilità. Ciò non
era plausibile soprattutto nel caso di piccoli committenti privati che, non
avendo le necessarie conoscenze e competenze tecnico-giuridiche, decidono di
incaricare un responsabile dei lavori che ottemperi, per suo conto, a tutti gli
adempimenti di legge.
L'inserimento del comma 1-bis all'articolo 96 è diretto a evidenziare
come l'obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P .O.S.) non
operi ove l'attività dell'impresa che entra in cantiere si limiti alla semplice
fornitura di materiali o attrezzature, a fronte della quale la redazione di un
P.O.S. appare adempimento particolarmente gravoso e non certamente
suscettibile di determinare un innalzamento dei livelli di sicurezza dei
lavoratori. Il secondo capoverso della previsione in commento puntualizza
come, in ogni caso, il committente e all'impresa appaltatrice siano tenute al
rispetto degli obblighi di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 26
del "testo unico".
Sempre all'articolo 96, il comma 2 viene modificato al fine di rendere
meglio comprensibile, rispetto alla previgente versione, la formulazione della
norma. In particolare, il riferimento all'articolo 18 comma 1, lettera z),
risultava inesatto in quanto riguardava l'aggiornamento delle misure di
prevenzione: più corretto era invece il riferimento all'articolo 29 comma 3,
che concerne l'aggiornamento della valutazione dei rischi (ex articolo 4,
comma 7, del d .lgs. n. 626/94, come correttamente richiamato dall'art. 9,
comma 2, del d.lgs. n. 494/96) e all’art. 26, comma 5, che riguarda i costi
della sicurezza. Tale riformulazione chiarisce, quindi, recependo sul punto la
comune sollecitazione contenuta nei pareri di Camera e Senato, che la
redazione del D.U.V.R.I. (documento di valutazione dei rischi da
interferenze delle lavorazioni: articolo 26) non è necessaria nel settore dei
cantieri temporanei e mobili ove siano stati elaborati i documenti propri della
65
regolamentazione del Titolo IV, vale a dire il Piano di Sicurezza e
Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza (P.S.C. e P.O.S.).
L'articolo 97 ridefinisce e chiarisce le prerogative e le professionalità
necessarie per le imprese affidatarie specificando che esse hanno un ruolo
centrale relativamente al controllo del ribasso (vietato) dei costi della
sicurezza e che per lo svolgimento delle attività il datore di lavoro, i dirigenti e
i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.
La successiva modifica all'articolo 98 interviene su alcuni problemi
applicativi in materia di percorsi formativi per lo svolgimento delle attività
regolamentate dal Titolo IV del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro.
L'articolo 100 viene modificato in modo che non sia necessaria la redazione
del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) quando sia necessario
garantire la continuità nella fruizione di servizi essenziali per la popolazione,
per garantire in maniera adeguata il controllo sulla corresponsione degli oneri
della sicurezza ai subappaltatori e per assicurare un miglior coordinamento
con le previsioni del citato d.lgs. n. 163/2006, mentre l’inserimento del nuovo
comma 6-bis («Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato,
assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa
affidataria previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di
applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del
medesimo decreto legislativo»), attribuisce al committente/responsabile dei
lavori, ove nominato, il compito di assicurare l’attuazione degli obblighi
imposti al datore di lavoro dell’impresa affidataria ivi previsti, rinviando alla
disciplina dettata dal D.Lgs. n. 163/06 in caso di appalti di lavori pubblici.
L'articolo 103 viene, invece, abrogato perché recava una statuizione
tale da dover essere collocata nel Titolo VIII, Capo II, dedicato alla protezione
dei rischi da rumore, e non all'interno del Titolo IV ("Cantieri temporanei e
mobili"), dove in precedenza era allocato. Di conseguenza è stato inserito un
comma nuovo, di contenuto esattamente corrispondente all'articolo 103,
all'articolo 190 del d.lgs. n. 81/2008: si tratta del nuovo comma 5-bis
66
(«L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può
essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore
standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla
Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte
documentale cui si è fatto riferimento»).
La ratio di queste due modifiche risiede nel permettere che la valutazione del
rumore di macchine, attrezzature e impianti possa essere effettuata mediante
banche dati (le quali hanno ormai una elevata affidabilità), sempre che i
relativi valori standard siano stati ritenuti scientificamente attendibili dalla
Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, in ogni
ambiente di lavoro e non solo nei cantieri temporanei e mobili di cui al
Titolo IV.
La modifica all'articolo 106 è invece apparsa necessaria perché i lavori di
cui al comma 1, lettere a-c (quali, a esempio, i lavori di prospezione, ricerca e
coltivazione delle sostanze minerali), sono specificamente disciplinati da
diversa (rispetto al "testo unico") normativa la cui applicazione esclude quella
del Capo II del Titolo IV, con l'unica eccezione delle norme relative, appunto,
ai lavori in quota.
Dopo la modifica meramente formale riguardante l’art. 108, invece l'articolo
111 del "testo unico" viene modificato per evidenziare come la
somministrazione di bevande alcoliche debba essere interdetta nei confronti di
tutti coloro che svolgono attività nei cantieri di cui al Titolo IV nonché nei
riguardi di chi, comunque, effettui lavori in altezza (es .: pulizia delle vetrate
fisse di un edificio multipiano) e, quindi, subisca il rischio di caduta dall'alto.
Le restanti modifiche contenute nel Titolo IV sono o consequenziali
rispetto a quelle sin qui esposte o legate alla necessità di chiarire talune
previsioni che hanno generato problemi interpretativi in sede di loro prima
applicazione.
67
6. - Titolo V (Allegati XXIV–XXXII):
Segnaletica di salute e sicurezza
Nessuna particolare novità rispetto al passato era ravvisabile nel testo
originario del D.Lgs. n. 81/08:
- il Titolo V sostituiva e riprendeva i contenuti del D.lgs. n. 493/1996;
- venivano ripresi senza variazioni di rilievo anche i 9 allegati al D.lgs. n.
493/1996.
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 interviene sulla disciplina riguardante
la materia della “segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro”, apportando
sensibili modifiche ad alcune disposizioni contenute nel Titolo V, in particolare
l’art. 161 (v. art. 90, D.Lgs. n. 106/09).
Relativamente alla segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Titolo V), si
segnala infatti la modifica dell'articolo 161 del "testo unico", la quale, come
richiesto nel parere del Senato, recepisce il contenuto dell"'avviso comune" tra
ANAS, AISCAT e organizzazioni sindacali per la rivisitazione della disciplina
relativa alla segnaletica stradale da utilizzarsi in caso di traffico
veicolare. Viene, a tal proposito, inserito nel testo dell’art. 161 un nuovo
comma 2-bis che così recita: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro,
della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è
emanato il regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività
lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare». Con riferimento
alla disposizione in esame, si segnala un’anomalia tecnica: il termine relativo
(12 mesi) per l’emanazione della disciplina regolamentare, nonostante
68
introdotto con la nuova previsione del D.Lgs. n. 106/09, è formalmente già
scaduto in quanto riferito all’entrata in vigore del «presente decreto
legislativo», ovvero – trattandosi di comma inserito nel testo originario del
D.Lgs. n. 81/08, entrato in vigore il 15 maggio 2008 - alla data del 15
maggio 2009. Sarà probabilmente necessaria un’ulteriore modifica per sanare
tale anomalia normativa, nell’intenzione del legislatore riferibile al nuovo
termine dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 106/09 (20 agosto 2009),
ossia il 20 agosto 2010.
Esulando, infine, dalla presente trattazione l’aspetto sanzionatorio, non
verranno analizzate le modifiche alle sanzioni del Titolo V, limitandoci peraltro
a ricordare che anche gli articoli 165 e 166 subiscono profonde modifiche e
trasformazioni (v. artt. 91/92, D.Lgs. n. 106/09), ricordandosi a titolo
esemplificativo l’abrogazione dell’art. 166 che prevedeva originariamente le
sanzioni a carico del preposto.
Agli articoli che compongono il Titolo in esame devono essere aggiunti gli
allegati singolarmente richiamati dalle relative disposizioni. A tal proposito, si
ricorda che a seguito dell’entrata in vigore del c.c. correttivo al T.U.S. (D.Lgs.
3 agosto 2009, n. 106), gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII,
XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA,
IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII,
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,
XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del D.Lgs. n. 106/09.
69
7. - Titolo VI (Allegato XXXIII):
Movimentazione manuale dei carichi
Il Titolo VI sostituisce il titolo V del d.lgs. n. 626/1994 con poche variazioni,
tra queste:
a) viene codificato il rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, pur
mantenendo il riferimento specifico ai rischi dorso lombari: sono codificate
le specifiche linee guida valutative già diffuse (metodo OCRA, linee guida
regionali, ecc);
b) la formazione ed informazione include la previsione espressa
dell’addestramento sulle manovre e procedure di movimentazione
manuale dei carichi.
L’allegato XXXIII corrisponde all’allegato VI al D.lgs. n. 626/1994 con poche
variazioni, tra queste è rilevante:
1. l’eliminazione del riferimento ai 30 Kg, quale peso massimo movimentabile
manualmente da un solo uomo. Il concetto di rischio da “carico troppo
pesante” diventa molto generico e quindi arbitrario;
2. la codifica dell’esistenza di rischio da patologie da sovraccarico
biomeccanico qualora vi sia esigenza di pause nell’attività.
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 non contiene modifiche alla parte
“sostanziale” della disciplina riguardante la materia della “movimentazione
manuale dei carichi”.
Esulando, peraltro, dalla presente trattazione l’aspetto sanzionatorio, non
verranno analizzate le modifiche alle sanzioni del Titolo VI, limitandoci
peraltro a ricordare che anche gli articoli 170 e 171 subiscono profonde
modifiche e trasformazioni (v. artt. 93/94, D.Lgs. n. 106/09), ricordandosi a
titolo esemplificativo l’abrogazione dell’art. 171 che prevedeva
originariamente le sanzioni a carico del preposto.
70
Agli articoli che compongono il Titolo in esame devono essere aggiunti gli
allegati singolarmente richiamati dalle relative disposizioni. A tal proposito, si
ricorda che a seguito dell’entrata in vigore del c.c. correttivo al T.U.S. (D.Lgs.
3 agosto 2009, n. 106), gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII,
XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA,
IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII,
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,
XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del D.Lgs. n. 106/09.
71
8. - Titolo VII (Allegato XXXIV): Videoterminali
Il Titolo VII sostituisce il titolo VI del d.lgs. n. 626/1994, con poche variazioni,
tra queste:
a) l’estensione del campo di applicazione anche ai computer portatili non più
esplicitamente esclusi;
b) la definizione di “posto di lavoro”, che ora comprende anche il mouse e la
sua disposizione ergonomica;
c) a determinazione delle pause nella misura di 15 minuti ogni 120 minuti di
attività al videoterminale, senza fissare alcuna durata minima di attività
continuativa, mentre in precedenza erano previste solo nel caso di attività
della durata di almeno 4 ore consecutive.
L’allegato XXXIV riprende l’allegato VII del D.lgs. n. 626/1994, con solo
alcune variazioni relativamente:
- al corretto posizionamento dello schermo;
- al corretto posizionamento del mouse;
- all’altezza e profondità del piano di lavoro;
- allo schienale.
Per i computer portatili, se utilizzati in maniera prolungata, vengono
prescritti tastiera e mouse esterni, prevedendo quindi la costituzione di una
postazione fissa, nonostante la presenza di un elaboratore portatile.
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 non contiene modifiche alla parte
“sostanziale” della disciplina riguardante la materia della “attrezzature munite
di videoterminali”.
Esulando, peraltro, dalla presente trattazione l’aspetto sanzionatorio, non
verranno analizzate le modifiche alle sanzioni del Titolo VII, limitandoci
peraltro a ricordare che anche gli articoli 178 e 179 subiscono profonde
modifiche e trasformazioni (v. artt. 95/96, D.Lgs. n. 106/09), ricordandosi a
titolo esemplificativo l’abrogazione dell’art. 179 che prevedeva
originariamente le sanzioni a carico del preposto.
72
Agli articoli che compongono il Titolo in esame devono essere aggiunti gli
allegati singolarmente richiamati dalle relative disposizioni. A tal proposito, si
ricorda che a seguito dell’entrata in vigore del c.c. correttivo al T.U.S. (D.Lgs.
3 agosto 2009, n. 106), gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII,
XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA,
IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII,
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,
XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del D.Lgs. n. 106/09.
73
9. - Titolo VIII (Allegati XXXV-XXXVII):
Agenti fisici
Il Titolo VIII, rimasto invariato nella sua struttura a seguito delle modifiche
introdotte dal c.d. correttivo al T.U.S., è costituito da:
a) Capo I, “Disposizioni generali”;
b) Capo II, “Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro”;
c) Capo III, “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni”;
d) Capo IV, “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici”;
e) Capo V, “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni
ottiche artificiali”;
f) Capo VI, “Sanzioni”.
Agli articoli che compongono il Titolo in esame devono essere aggiunti gli
allegati singolarmente richiamati dalle relative disposizioni. A tal proposito, si
ricorda che a seguito dell’entrata in vigore del c.c. correttivo al T.U.S. (D.Lgs.
3 agosto 2009, n. 106), gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII,
XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA,
IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII,
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,
XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del D.Lgs. n. 106/09.
9.1 - Titolo VIII, capo I: Disposizioni generali
Contiene disposizioni che, anche a seguito delle modifiche apportate in sede di
correttivo al T.U.S. (D.Lgs. n. 106/09), si applicano a tutti gli agenti fisici:
74
- il rumore, con le ulteriori disposizioni del capo II,
- gli ultrasuoni,
- gli infrasuoni,
- le vibrazioni meccaniche, con le ulteriori disposizioni del capo III,
- i campi elettromagnetici, con le ulteriori disposizioni del capo IV,
- le radiazioni ottiche di origine artificiale,
- il microclima e
- le atmosfere iperbariche.
Per tutti gli agenti fisici, il Capo I disciplina e prescrive:
a) la valutazione del rischio da eseguirsi nell’ambito di quella in via generale
prescritta dall’art. 28, con periodicità quadriennale (art. 181);
b) l’eliminazione o la riduzione dei rischi, con particolare riferimento ai
lavoratori sensibili (donne in gravidanza e minori);
c) l’informazione e la formazione dei lavoratori.
L’obbligo della sorveglianza sanitaria è prescritta sulla base delle specifiche
disposizioni presenti nei capi successivi.
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (c.d. correttivo al T.U.S.) apporta,
come si vedrà oltre analizzando sinteticamente gli articoli interessati, alcune
modifiche alla parte “sostanziale” del testo originario del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81.
Esulando, peraltro, dalla presente trattazione l’aspetto sanzionatorio, cui è
dedicata un’autonoma monografia, non verranno analizzate le modifiche alle
sanzioni del Titolo VIII, limitandoci peraltro a ricordare che anche gli articoli
219 e 220 subiscono profonde modifiche e trasformazioni (v. artt. 107/108,
D.Lgs. n. 106/09).
75
9.2 - Titolo VIII, capo II: Protezione dei lavoratori dal
rumore
Il Capo II, nella sua originaria versione del testo del D.Lgs. n. 81/08, rimasta
sostanzialmente immutata pur a seguito delle modifiche introdotte in sede di
correttivo al T.U.S. (D.Lgs. n. 106/09), ripropone i contenuti al titolo V-bis del
D.lgs. n. 626/1994, con l’introduzione del concetto di “valutazione di attività a
livello di esposizione molto variabile”:
- veniva prevista la possibilità di attribuire un livello di esposizione al di sopra
dei valori superiori d’azione per i lavoratori che svolgono un’attività che
comporta un’elevata fluttuazione dei livelli di esposizione, ferme
restando le specifiche misure di prevenzione e protezione da adottare, cioè:
a) disponibilità di DPI
b) informazione e formazione
c) controllo sanitario.
Tra le altre variazioni, confermate in sede di correttivo al T.U.S. (D.Lgs. n.
106/09):
1. il datore deve “esigere” (e non più “fare tutto il possibile per”) l’utilizzo dei
DPI da parte dei lavoratori la cui esposizione giornaliera sia pari o
superiore ai valori superiori di azione;
2. viene codificata la modalità per la verifica dell’efficienza e dell’efficacia dei
DPI: devono garantire un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli
inferiori di azione;
3. la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata con la periodicità “di
norma” di almeno una volta all’anno.
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (c.d. correttivo al T.U.S.), come
anticipato in precedenza, apporta alcune modifiche in materia di “Protezione
dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro” (Capo
II) rispetto al testo originario del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
76
Dette modifiche interessano gli artt. 190, 192, 193 e 198 (v. artt. 97 - 100,
D.Lgs. n. 106/09).
Della modifica all’art. 190 si è già avuto occasione di parlarne in precedenza,
a proposito dell’abrogazione dell’art. 103 del D.Lgs. n. 81/08 (v. § 5.5.).
In materia di prevenzione dei rischi da rumore rilevante è la modifica
apportata al secondo comma dell'articolo 192 del "testo unico" di salute e
sicurezza sul lavoro, ove si è sostituito il riferimento ai "valori inferiori" di
azione con quello ai "valori superiori" di azione. Infatti, solo il riferimento ai
livelli superiori di azione risultava coerente con la previsione normativa
contenuta nell'art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/10/CE (rumore) dove si
parla, appunto, di valori superiori di azione. Si è quindi trattato di modificare
la previgente situazione che vedeva l'Italia in una posizione di maggior rigore
rispetto ad ogni altro Paese europeo, con ogni conseguenza in termini di
aggravio di adempimenti connessi ai diversi livelli considerati.
Quanto alle modifiche all’art. 193 ed all’art. 198, le stesse sono consistite,
rispettivamente, nella modifica del comma 2 della prima disposizione per
coordinarla con quella che ha interessato l’art. 192, comma 2 (v. sopra) ed,
infine, con l’ulteriore proroga (di un ulteriore anno) del termine entro il quale
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano dovrà definire le linee guida per
l'applicazione del capo II (rumore) nei settori della musica, delle attività
ricreative e dei call center.
Infine, un’ulteriore modifica introdotta dal c.d. correttivo al T.U.S. (D.Lgs. n.
106/09) riguarda la disciplina transitoria.
Ed infatti, l'articolo 306 viene modificato per la necessità di riproporre termini
differiti di vigenza delle disposizioni italiane di recepimento delle direttive
comunitarie per taluni settori specifici, come di volta in volta previsto nelle
disposizioni di recepimento delle singole direttive e, viceversa, non
considerato nell'ambito del Titolo VIII del "testo unico".
In particolare, sul punto si ricorda come il Capo II del Titolo VIII del d.lgs. n.
81/2008 ripropone sostanzialmente i contenuti del D.Lgs. 10 aprile 2006, n.
77
195, in materia di agenti fisici (rumore) il cui articolo 7 prevede quanto segue,
al comma 2: "Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del
rispetto dei valori limite di esposizione al rumore entra in vigore il 15
febbraio 2011".
La mancata presenza di previsioni di contenuto corrispondente a quelle
appena riportate aveva prodotto - specie in relazione alla abrogazione del
d.lgs. n. 187/2005 (all'art. 304, il quale non sembra prevedere espressamente
l'abrogazione del d.lgs. n. 195 del 2006) – un’entrata in vigore "anticipata"
delle disposizioni in parola anche con riguardo a quei settori che, sulla base
delle deroghe concesse dalle direttive da recepire, sono stati ritenuti
meritevoli di una disciplina diversificata quanto alla entrata in vigore delle
corrispondenti previsioni.
Di conseguenza, così come fatto all'art. 306 ("Disposizioni finali") del "testo
unico" con riferimento ai campi elettromagnetici (Capo IV, Titolo VIII) ed alle
radiazioni ottiche (Capo V, Titolo VIII), per le quali si è proceduto alla
individuazione di un termine differito rispetto a quello "generale" del
provvedimento, si è proceduto alla modifica appena esposta in tema di
disciplina del rischio rumore, fissando un termine esattamente corrispondente
a quello sopra indicato per il relativo settore di attività dal D.Lgs. n.
195/2006.
9.3 - Titolo VIII, capo III: Vibrazioni
Il Capo III del Tit. VIII, nella sua versione originaria di cui al testo del D.Lgs.
n. 81/08, non modificata dal D.Lgs. n. 106/09, riprende i contenuti del d.lgs.
n. 187/2005, con alcune variazioni relative ai valori di azione ed ai limiti di
esposizione:
a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
– valore d’azione: 2,5 m/s2;
– valore limite di esposizione: 5 m/s2;
– il valore limite di esposizione per periodi brevi: 20 m/s2;
78
b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
– valore di azione: 0,5 m/s2;
– il valore limite di esposizione: 1 m/s2 (era 1,15 m/s2);
– il valore limite di esposizione per periodi brevi:1,5 m/s2.
Ulteriori variazioni, confermate dal c.d. correttivo al T.U.S. (D.Lgs. n.
106/09):
1. in caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il
livello “giornaliero massimo ricorrente”;
2. nella valutazione del rischio si dovrà tenere conto delle interazioni con:
– rumore;
– basse temperature, bagnato e umidità;
– il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide.
Ulteriore modifica introdotta dal c.d. correttivo al T.U.S. (D.Lgs. n. 106/09)
riguarda la disciplina transitoria.
Ed infatti, l'articolo 306 viene modificato per la necessità di riproporre
termini differiti di vigenza delle disposizioni italiane di recepimento delle
direttive comunitarie per taluni settori specifici, come di volta in volta previsto
nelle disposizioni di recepimento delle singole direttive e, viceversa, non
considerato nell'ambito del Titolo VIII del "testo unico".
In particolare, il Capo III, come è noto, comprende le disposizioni del D.Lgs.
19 agosto 2005, n. 187, in materia di vibrazioni. Sul punto, l'articolo 13 del
citato decreto ("Entrata in vigore ed abrogazioni") prevede al comma 2: "In
caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori
anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori
limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure
organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di
esposizione di cui all'articolo 3 entra in vigore il 6 luglio 2010". Il successivo
comma 3 dispone: "Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei
valori limite di esposizione di cui all'articolo 3, ferme restando le condizioni di
cui al comma 2, entra in vigore il 6 luglio 2014".
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La mancata presenza di previsioni di contenuto corrispondente a quelle
appena riportate aveva prodotto - specie in relazione alla abrogazione del
d.lgs. n. 187/2005 (all'art. 304, il quale non sembra prevedere espressamente
l'abrogazione del d.lgs. n. 195 del 2006) – un’entrata in vigore "anticipata"
delle disposizioni in parola anche con riguardo a quei settori che, sulla base
delle deroghe concesse dalle direttive da recepire, sono stati ritenuti
meritevoli di una disciplina diversificata quanto alla entrata in vigore delle
corrispondenti previsioni.
Di conseguenza, così come fatto all'art. 306 ("Disposizioni finali") del "testo
unico" con riferimento ai campi elettromagnetici (Capo IV, Titolo VIII) ed alle
radiazioni ottiche (Capo V, Titolo VIII), per le quali si è proceduto alla
individuazione di un termine differito rispetto a quello "generale" del
provvedimento, si è proceduto alla modifica appena esposta in tema di
disciplina del rischio vibrazioni, fissando termini esattamente corrispondenti a
quelli sopra indicati per il relativo settore di attività dal D.Lgs. n. 187/2005.
9.4 - Titolo VIII, capo IV: Campi elettromagnetici
Il capo IV riprende senza variazioni significative i contenuti del titolo V-ter del
D.lgs. n. 626/1994, già precedentemente entrato in vigore.
L’entrata in vigore del capo IV (che viene collegato nelle disposizioni
transitorie all’entrata in vigore della direttiva 2004/40/CE), è ora fissata al
30 aprile 2012, a seguito della pubblicazione della direttiva 2008/46/CE.
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (c.d. correttivo al T.U.S.) apporta
alcune modifiche in materia di “Protezione dei lavoratori dai rischi di
esposizione a campi elettromagnetici” (Capo IV) rispetto al testo originario del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Dette modifiche interessano gli artt. 207, 209 e 211 (v. artt. 101- 103, D.Lgs.
n. 106/09).
Quanto all’art. 207, norma che contiene le “Definizioni”, la modifica
normativa introdotta dal D.lgs. n. 106/09 consiste nell’inserimento del
80
parametro della corrente indotta attraverso gli arti (IL) che, unitamente
agli altri [(intensità di campo elettrico (E); intensità di campo magnetico (H);
induzione magnetica (B); densità di potenza (S)], è suscettibile di diretta
misurazione ai fini della valutazione del rispetto dei valori limite di
esposizione.
La modifica all’art. 209, dedicato alla “Identificazione dell'esposizione e
valutazione dei rischi”, è invece meramente linguistica e formale, limitandosi il
legislatore del 2009 a sostituire il termine “linee guida” con quello di “buone
prassi”.
L’art.211, in tema di “Sorveglianza sanitaria”, viene invece modificato
inserendo, in particolare, il legislatore del 2009 un’eccezione all’obbligo di
sottoporre a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata
un'esposizione superiore ai valori di azione: tale obbligo, infatti, ferma
restando l’osservanza delle disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
(v. articolo 182), non sussiste nel caso in cui «la valutazione effettuata a
norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione
non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza».
9.5 - Titolo VIII, capo V: Radiazioni ottiche artificiali
Nel testo originario del D.Lgs. n. 81/08 costituiva la prima attuazione della
direttiva 2006/25/CE.
Il Capo V, con il relativo allegato, entrerà in vigore il 26 aprile 2010.
Le radiazioni ottiche sono onde elettromagnetiche e vengono suddivise in:
- Radiazioni ultraviolette
- Radiazioni visibili
- Radiazioni infrarosse
Si sottolinea che le fonti di radiazione devono essere artificiali.
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (c.d. correttivo al T.U.S.) apporta
alcune modifiche in materia di “Protezione dei lavoratori dai rischi di
81
esposizione a radiazioni ottiche artificiali” (Capo V) rispetto al testo originario
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Dette modifiche interessano gli artt. 214, 216 e 217 (v. artt. 104- 106, D.Lgs.
n. 106/09).
La modifica dell'articolo 214 pone, invece, rimedio ad un rilevante errore
redazionale, sostituendo il precedente simbolo grafico - simile ad un
quadrato ma di nessun significato scientifico – con la lettera n.
Infine, quanto alla modifica all’art. 216, dedicato alla “Identificazione
dell'esposizione e valutazione dei rischi”, il legislatore del 2009 interviene
limitandosi a sostituire l’espressione “specifiche linee guida” con le “buone
prassi”, mentre quella all’art. 217, recante le “Disposizioni miranti ad
eliminare o a ridurre i rischi”, pone fine ad un problema interpretativo che era
stato originariamente sollevato, sostituendo l’espressione valori “di azione”
con valori “limite di esposizione”.
82
10. - Titolo IX (Allegati XXXVIII-XLIII):
Sostanze pericolose
Il titolo IX mantiene la suddivisione originaria contemplata dal D.Lgs. n.81/08,
non subendo particolari modifiche per effetto del D.Lgs. n. 106/09.
Esso resta dunque costituito da:
a) Capo I, “Protezione da agenti chimici”;
b) Capo II, “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”;
c) Capo III, “Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto”;
d) Capo IV, “Sanzioni”.
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (c.d. correttivo al T.U.S.) apporta
numerose modifiche al Titolo IX in materia di “sostanze pericolose” rispetto al
testo originario del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; si rinvia per la dettagliata
disamina all’analisi dei successivi paragrafi.
Esulando, peraltro, dalla presente trattazione l’aspetto sanzionatorio, non
verranno analizzate le modifiche alle sanzioni del Titolo IX, limitandoci
peraltro a ricordare che anche gli articoli dal 262 a 265 subiscono profonde
modifiche e trasformazioni (v. artt. 121/125, D.Lgs. n. 106/09).
Agli articoli che compongono il Titolo in esame devono essere aggiunti gli
allegati singolarmente richiamati dalle relative disposizioni. A tal proposito, si
ricorda che a seguito dell’entrata in vigore del c.c. correttivo al T.U.S. (D.Lgs.
3 agosto 2009, n. 106), gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII,
XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA,
IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII,
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,
XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del D.Lgs. n. 106/09.
83
10.1 - Titolo IX, capo I: Protezione da agenti chimici
Il Capo I, nel testo originario del D.Lgs. n. 81/08 (non modificato sul punto
dal D.Lgs. n. 106/09), riprende i contenuti del titolo VII-bis del D.lgs. n.
626/1994 con alcune variazioni:
Il concetto di rischio moderato veniva sostituito, nel testo originario del
T.U.S. del 2008, da quello di “rischio basso per la sicurezza e irrilevante
per la salute”.
Il significato esatto era previsto venisse esplicitato da appositi decreti.
Non essendo, peraltro, avvenuta l’emanazione dei previsti decreti attuativi,
dal 1 gennaio 2009 si deve aggiornare la valutazione tenendo conto che,
orientativamente:
a) Rischio basso per la sicurezza (= salvaguardia dell’integrità fisica del
lavoratore da effetti acuti ed immediati);
b) Rischio irrilevante per la salute (= esposizione ampiamente al di sotto
dei valori limite individuati dalla normativa).
La sorveglianza sanitaria deve essere attivata per l’esposizione ad agenti
chimici:
- tossici,
- molto tossici,
- nocivi,
- sensibilizzanti,
- irritanti,
- tossici per il ciclo produttivo,
ma anche per agenti:
- corrosivi,
- cancerogeni e mutageni di categoria 3.
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (c.d. correttivo al T.U.S.) apporta
alcune modifiche in materia di “Protezione da agenti chimici” (Capo I) rispetto
al testo originario del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
84
Dette modifiche interessano gli artt. 223 e 232 (v. artt. 109 - 110, D.Lgs. n.
106/09).
Gli emendamenti relativi agli agenti chimici e pericolosi (articolo 223 e
seguenti) sono diretti a migliorare la comprensibilità delle disposizioni in
materia e a garantire una maggiore coerenza con le altre disposizioni del
"testo unico".
Al riguardo, ci si limita a segnalare la modifica all'articolo 232, comma 4,
necessaria a sostituire il concetto, molto discusso, di rischio "moderato" con
quelli di rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute.
10.2 - Titolo IX (Allegato XXXVIII): Protezione da agenti
chimici
L’Allegato XXXVIII, nel testo originario di cui al D.Lgs. n. 81/08, corrispondeva
all’allegato VIII-ter al D.lgs. n. 626/1994 come modificato dal D.M. 4 febbraio
2008, con termine di adeguamento al 29 luglio 2008, anziché al 12 marzo
2009.
Vengono inseriti i valori limite di esposizione per:
- acetonitrile,
- isopentano,
- pentano,
- cicloesano,
- cromo metallico,
- composti di cromo inorganico (II),
- composti di cromo inorganico (III) (non solubili).
L’allegato XXXVIII viene sostituito dal corrispondente Allegato al D.Lgs. 3
agosto 2009, n. 106 (v. art. 149).
85
10.3 - Titolo IX, capo II: Agenti cancerogeni e mutageni
Il Capo II, nella sua originaria stesura di cui al D.Lgs. n. 81/08, corrisponde al
titolo VII del D.lgs. n. 626/1994 e introduce:
a) nuovi compiti ed attribuzioni dell’Ispesl;
b) l’istituzione di un sistema nazionale di registrazione dei tumori;
c) un elenco di sostanze, preparati e processi in allegato XLII.
Viene confermato il modello di registro degli esposti agli agenti cancerogeni
istituito con D.M. 12 luglio 2007, n. 155.
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (c.d. correttivo al T.U.S.) apporta
alcune modifiche in materia di “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”
(Capo II) rispetto al testo originario del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Dette modifiche interessano gli artt. 242 e 243 (v. artt. 111 - 112, D.Lgs. n.
106/09), ambedue in tema di sorveglianza sanitaria.
Quanto all’art. 242, dedicato alla disciplina degli “Accertamenti sanitari e
norme preventive e protettive specifiche”, la modifica apportata impone oggi
al datore di lavoro l’obbligo di effettuare non solo una nuova valutazione del
rischio in conformità all'articolo 236, ma anche ove sia tecnicamente possibile,
una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque
dell’esposizione all’agente, considerando tutte le circostanze e le vie
di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l'efficacia delle misure
adottate.
In ordine, invece, all’art. 243, recante la disciplina del “Registro di
esposizione e cartelle sanitarie”, il legislatore del 2009 ne sostituisce il comma
4, che oggi così prevede: «In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il
datore di lavoro invia all’ISPESL, per il tramite del medico competente, la
cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle
annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni
dell’articolo 25 del presente decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso»:
l’invio all’ISPESL dovrà quindi avvenire non più direttamente da parte del
86
datore del lavoro ma a cura del medico competente; inoltre, dovrà tenersi
conto delle previsione stabilite in tema di obblighi del medico competente.
10.4 - Titolo IX, capo III: Esposizione all’amianto
Il Capo III, nell’originaria stesura del testo del D.Lgs. n. 81/08, corrisponde al
titolo VI-bis del D.Lgs. n. 626/1994 e riguarda i lavoratori esposti all’amianto
nelle attività di:
- manutenzione,
- rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto,
- smaltimento e trattamento dei rifiuti di amianto,
- bonifica dall’amianto.
E’ previsto l’obbligo dell’uso di DPI che garantiscano nell’aria filtrata una
concentrazione non superiore ad un decimo del valore limite di 0,1
fibre/cm3 di aria.
L’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da:
a) periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro,
b) accesso alle aree di riposo preceduto da idonea decontaminazione.
La sorveglianza sanitaria è prescritta:
1. preventivamente all’attribuzione della mansione,
2. periodicamente, almeno ogni 3 anni, per determinare l’idoneità all’uso dei
DPI per le vie respiratorie,
3. alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (c.d. correttivo al T.U.S.) apporta
alcune modifiche in materia di “Protezione dai rischi connessi all'esposizione
all'amianto” (Capo III) rispetto al testo originario del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81.
Dette modifiche interessano gli artt. 246, 249, 251, 253, 254, 256, 259 e 260
(v. artt. 113 - 120, D.Lgs. n. 106/09).
87
La gran parte delle modifiche introdotte al Capo III, peraltro, concerne aspetti
meramente formali, apportando correzioni linguistiche al testo originario che
avevano dato luogo a questioni di tipo esegetico ed applicativo. E’ questo,
anzitutto, il caso dell’art. 246 che definisce il campo di applicazione della
disciplina in tema di rischio di esposizione all’amianto; quello dell’art. 249,
riguardante le modalità di valutazione del rischio amianto (che aggiunge
l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 251, comma 1, per quanto riguarda i casi
di esposizioni sporadiche e di debole intensità; quello dell’art. 253, quanto al
controllo dell'esposizione al rischio amianto; ancora, formale è la modifica
dell’art. 254, in tema di fissazione del valore limite di esposizione
all’amianto, come, del resto, quella all’art. 256 che disciplina l’esecuzione dei
lavori di demolizione o rimozione dell'amianto (si noti, peraltro, che con
riferimento a tale ultima disposizione, il legislatore del 2009 stabilisce che il
piano di lavoro debba contenere anche le informazioni sulla data di inizio dei
lavori; ancora, si integra il comma 5, stabilendosi il principio del silenzio –
assenso circa l’inizio dei lavori, l’esclusione dell’obbligo del preavviso nei casi
di urgenza con obbligo, in tale ultimo caso, di fornire data ed orario di inizio
degli stessi [«Se entro il periodo di cui al precedente capoverso (ovvero nei 30
gg. antecedenti l’inizio dei lavori) l’organo di vigilanza non formula motivata
richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia
prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del
preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di
urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal
datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività»].
Quanto all’art. 251, norma che individua le misure di prevenzione e
protezione, la modifica introdotta dal D.Lgs. n. 106/09 è diretta a migliorare
la comprensibilità delle disposizioni in materia e a garantire una maggiore
coerenza con le altre disposizioni di "testo unico". Al riguardo, la modifica
all'articolo 251, comma 1, è diretta in particolare a chiarire le modalità
operative atte a definire l'adeguatezza del dispositivo di protezione delle vie
respiratorie dalle polveri di amianto («b) i lavoratori esposti devono sempre
88
utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con
fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto
nell’aria. La protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni
caso che la stima della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta
dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il fattore di
protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato
all’articolo 254».
Infine, quanto all’art. 259 ed all’art. 260, ambedue in tema di sorveglianza
sanitaria, le modifiche concernono sia mere sfumature linguistiche (si pensi,
ad es., alla sostituzione dell’espressione “controllo sanitario” con quella, più
tecnica, di “sorveglianza sanitaria”: v. art. 259, comma 1) sia modifiche
sostanziali, quale quella apportata al comma 4 dell’art. 259 (destinata ad
incidere sulle scelte del medico competente quanto agli esami diagnostici cui
far sottoporre il lavoratore: «Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il
medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è
documentata l’efficacia diagnostica») e quella riguardante l’art. 260, comma
3, che pone oggi l’obbligo del datore di lavoro, in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, di trasmettere all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio
del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute
nel registro non più personalmente ma per il tramite del medico
competente.
89
11. - Titolo X (Allegati XLIV-XLVIII):
Agenti biologici
Il Titolo X, come elaborato nel testo originario del D.Lgs. n. 81/08 prima delle
modifiche introdotte dal c.d. correttivo al T.U.S. (D.Lgs. n. 106/09),
corrisponde al titolo VIII del d.lgs. n. 626/1994, con le seguenti novità:
a) aggiornamento dei riferimenti legislativi in materia di microrganismi
geneticamente modificati (MGM);
b) aggiornamento del riferimento normativo in materia di comunicazione
all’organo di vigilanza e di misure di contenimento per l’impiego confinato
di microrganismi geneticamente modificati.
Gli allegati, almeno nel testo originario di cui al D.Lgs. n. 81/08,
corrispondevano integralmente a quelli già contenuti nel D.lgs. n. 626/1994.
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (c.d. correttivo al T.U.S.) apporta
alcune modifiche in materia di “esposizione ad agenti biologici” (Titolo X)
rispetto al testo originario del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Dette modifiche interessano gli artt. 272, 273, 274, 279 e 280 (v. artt. 126 -
130, D.Lgs. n. 106/09).
Quanto alla modifica dell’art. 272, riguardante le misure tecniche,
organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione ad agenti biologici, si
precisa al comma 2 che il datore di lavoro deve progettare adeguatamente i
processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti
a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici (lett. c)
nonché concordare procedure per la manipolazione ed il trasporto in
condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all’esterno del luogo di
lavoro (lett. m); la modifica all’art. 273, dedicata alle misure igieniche,
chiarisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare, tra l’altro, che i
dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano
controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a
90
far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva (lett.
c); quella all’art. 274, contenente le misure specifiche per le strutture
sanitarie e veterinarie, la modifica ha più una funzione formale, agevolativa
della comprensione della norma, che di tipo sostanziale (si sostituisce
l’espressione “servizi di isolamento” con “strutture di isolamento”,
precisandosi peraltro che «le misure di contenimento da attuare per ridurre al
minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell'allegato XLVII
in funzione delle modalità di trasmissione dell’agente biologico»).
Quanto, infine agli artt. 279 e 280, ambedue in tema di sorveglianza
sanitaria, la sostituzione del comma 1 dell’art. 279 ha la funzione di
rendere più comprensibile il concetto già espresso in maniera non
propriamente ortodossa nel previgente testo (si legge oggi, più
sinteticamente: «Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la
necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41», per quanto, invece, concerne la
modifica all’art. 280, il legislatore del 2009, anzitutto, con la sostituzione del
comma 2, individua diversamente dal passato il soggetto cui spetta l’obbligo
della tenuta del registro in cui sono riportati - per ciascuno dei lavoratori
addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 - l'attività
svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale (prima
era il medico competente; oggi è l’RSPP); in secondo luogo, riconosce il
diritto di accedere a detto registro, oltre all’RSL (come già avveniva nel testo
originario del D.Lgs. n. 81/08), anche al medico competente e non più
all’RSPP (come invece stabiliva in precedenza la norma), ciò in quanto spetta
a quest’ultimo la tenuta e non ha dunque più senso riconoscergli il diritto di
accedervi. Ancora, con la sostituzione integrale del comma 3 dell’art. 280, il
D.Lgs. n. 106/09 interviene sugli obblighi incombenti in capo al datore di
lavoro come di seguito indicato:
a) anzitutto, sopprime l’obbligo di consegnare copia del registro degli esposti
e degli eventi accidentali all'Istituto superiore di sanità;
91
b) in secondo luogo, precisa che l’obbligo di consegnare all’ISPESL le relative
cartelle sanitarie e di rischio deve essere assolto «per tramite del medico
competente» (analogamente ciò avverrà in caso di cessazione di attività
dell'azienda: nuova lett. c);
c) viene, infine, soppressa l’originaria previsione contenuta nella lett.
d), che, come si ricorderà, prevedeva l’obbligo per il datore di lavoro
«tramite il medico competente» di comunicare ai lavoratori interessati le
relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella
sanitaria e di rischio, ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi
anonimi contenuti nel registro medesimo.
Esulando, però, dalla presente trattazione l’aspetto sanzionatorio, cui è
dedicata un’autonoma monografia, non verranno analizzate le modifiche alle
sanzioni del Titolo X, limitandoci peraltro a ricordare che anche gli articoli da
282 a 286 subiscono profonde modifiche e trasformazioni (v. artt. 131/135,
D.Lgs. n. 106/09).
Agli articoli che compongono il Titolo in esame devono essere aggiunti gli
allegati singolarmente richiamati dalle relative disposizioni. A tal proposito, si
ricorda che a seguito dell’entrata in vigore del c.c. correttivo al T.U.S. (D.Lgs.
3 agosto 2009, n. 106), gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII,
XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA,
IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII,
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,
XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del D.Lgs. n. 106/09.
92
12. - Titolo XI (Allegati XLIX-LI):
Atmosfere esplosive
Il Titolo XI, nella originaria stesura di cui al D.Lgs. n. 81/08, corrisponde
integralmente al titolo VIII-bis del D.lgs. n. 626/1994.
Rimane vigente, e ciò viene confermato dal D.Lgs. n. 106/09, il d.P.R. n.
302/1956 sulla prevenzione dai rischi connessi alla produzione ed all’impiego
di esplosivi che viene espressamente fatto salvo dall’art. 306, comma 1.
Gli allegati corrispondono integralmente a quelli già contenuti nel D.lgs. n.
626/1994, anche se subiscono modifiche e vengono sostituiti dal c.d.
correttivo al T.U.S. (D.Lgs. n. 106/09).
Il recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (c.d. correttivo al T.U.S.)
apporta alcune modifiche in materia di “protezione da atmosfere esplosive”
(Titolo XI) rispetto al testo originario del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Dette modifiche interessano gli artt. 288, 292 e 293, mentre viene inserito il
nuovo art. 294-bis (v. artt. 136 - 139, D.Lgs. n. 106/09).
Con riferimento alle atmosfere esplosive, si segnala, anzitutto, che l'articolo
288, comma 1, è stato modificato rendendo la definizione in parola conforme
a quella della direttiva comunitaria di riferimento (n. 1999/92 CE, articolo 2)
evitando così in radice ogni possibile problema con la Corte di Giustizia
dell'Unione Europea; tralasciando la modifica all’art. 292 che si limita a
correggere un errore grammaticale (sostituisce “fermo” con “ferma”), quella
all’art. 293 riguardante le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive,
aggiunge un ulteriore elemento di segnalazione per le aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la
sicurezza e la salute dei lavoratori (si stabilisce, adesso, che le stesse devono
essere «provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l’avvio e la fermata
dell’impianto, sia durante il normale ciclo sia nell’eventualità di un’emergenza
in atto». Infine, l'inserimento dell'articolo 294-bis colma una lacuna del
93
d.lgs. n. 81/2008 il quale, pur disponendo l'obbligo di formazione ed
informazione dei lavoratori esposti ad atmosfere esplosive, non forniva le
indicazioni di base su quali fossero gli elementi imprescindibili di tale
formazione ed informazione, oggi invece specificamente indicati nella nuova
disposizione introdotta dal D.Lgs. n. 106/09: in tal modo il Titolo XI è oggi
maggiormente omogeneo in termini di contenuto con gli altri Titoli "tecnici".
Esulando, però, dalla presente trattazione l’aspetto sanzionatorio, non
verranno analizzate le modifiche alle sanzioni del Titolo XI, limitandoci
peraltro a ricordare che anche l’art. 297 subisce profonde modifiche e
trasformazioni (v. artt. 141, D.Lgs. n. 106/09).
Agli articoli che compongono il Titolo in esame devono essere aggiunti gli
allegati singolarmente richiamati dalle relative disposizioni. A tal proposito, si
ricorda che a seguito dell’entrata in vigore del c.c. correttivo al T.U.S. (D.Lgs.
3 agosto 2009, n. 106), gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII,
XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA,
IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII,
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,
XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del D.Lgs. n. 106/09.
94
13. Il Sistema sanzionatorio
La violazione degli obblighi prevenzionali contenuti nel D.lgs. n. 81/2008, è
punita da un ampio sistema sanzionatorio, che prevede sanzioni sia di
carattere penale che di tipo amministrativo, sistema che ha subito una
profonda trasformazione a seguito del c.d. correttivo al T.U.S. (D.Lgs. n.
106/09).
Esulando dalla presente trattazione l’analisi delle singole sanzioni, è sufficiente
precisare come le sanzioni all’interno del T.U. sono collocate nel modo
seguente:
a) l’art. 14, sostituito integralmente dal D.Lgs. n. 106/09 (v. sopra, § 2.2.),
detta le sanzioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori;
b) negli articoli che vanno dal 55 al 60, sostituiti integralmente dal D.Lgs. n.
106/09, è elencato un gruppo di norme punitive sia penali che
amministrative. Si tratta di sanzioni di carattere generale, che infliggono
sanzioni diverse a seconda delle funzioni svolte dal soggetto che commette
la violazione (datore di lavoro, dirigente, preposto, medico competente e
così via);
c) altre norme punitive, sia penali che amministrative, sono inserite al termine
di ogni Titolo specifico a cui fanno riferimento, anch’essi oggetto di
sostituzione integrale per effetto del D.Lgs. n. 106/09 (es. gli artt. da 157 a
160 puniscono le violazioni relative ai cantieri temporanei o mobili e sono
poste alla fine del Titolo IV, dedicato, appunto, ai cantieri temporanei o
mobili);
d) l’art. 300, rimasto immutato a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs.
n. 106/09, modifica l’art. 25 septies del D.lgs. n. 231/2001, prevedendo
sanzioni amministrative a carico delle persone giuridiche e, più in generale,
degli enti in caso di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse
con violazione delle norme antinfortunistiche.
95
13.1 - Principio di specialità
E’ questo un principio di carattere generale previsto dall’art. 15 cod. pen., in
virtù del quale la norma speciale deroga quella generale.
Tale principio è ribadito dal T.U. che, all’art. 298, non modificato dal D.Lgs. 3
agosto 2009, n. 106, stabilisce che quando uno stesso fatto è punito da una
disposizione prevista dal Titolo I (ovvero dagli artt. 55-60 sopra citati) e da
una o più disposizioni previste negli altri titoli del decreto, si applica la
disposizione speciale.
13.2 - Principio di effettività
Recependo un principio giurisprudenziale consolidato, l’art. 299 T.U., non
modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, codifica il principio di effettività.
La norma stabilisce che le responsabilità proprie dei datori di lavoro, dei
dirigenti e dei preposti ricadono non solo sui soggetti formalmente investiti
con tale qualifica, ma anche su coloro che, pur sprovvisti di regolare
attribuzione, esercitino in concreto i poteri giuridici di datore o di dirigente o di
preposto.
L’art. 299 non trasferisce la posizione di garanzia dal titolare formale al
titolare effettivo, ma produce l’effetto di creare una nuova posizione di
garanzia, in virtù dei poteri concretamente esercitati, che viene aggiunta alla
posizione di garanzia detenuta dal titolare formale. In pratica, accanto al
datore di lavoro, dirigente, preposto formalmente investiti, risponderanno
anche i soggetti che svolgano concretamente le stesse funzioni.
L’art. 299, dunque, ha l’effetto di duplicare in concreto le posizioni di garanzia
e le relative responsabilità.
96
13.3 - I soggetti destinatari delle sanzioni
Destinatari del sistema sanzionatorio sono, innanzitutto, gli stessi soggetti
individuati dalla normativa precedente: committente, responsabile dei lavori,
datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, medico competente,
progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori.
In aggiunta, ora il T.U., come modificato dal c.d. correttivo (D.Lgs. n.
106/09), prevede norme punitive anche a carico dei componenti dell'impresa
familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i
coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore
agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.
Infine, il T.U. punisce anche le imprese sia in caso di utilizzo di lavoratori
irregolari o di violazioni in materia di salute e sicurezza, sia per gli infortuni o
le malattie che si verifichino durante l’attività lavorativa.
La nozione di datore di lavoro contenuta nel D.lgs. n. 81/2008 è
sostanzialmente analoga a quella contenuta nel d.lgs. n. 626/1994 e non
subisce modifiche per effetto del D.Lgs. n. 106/09.
Le nozioni di dirigente e preposto, invece, erano inedite prima dell’entrata in
vigore del D.Lgs. n. 81/08 e non subiscono modificazioni per effetto del D.Lgs.
n. 106/09.
In particolare, gli obblighi del preposto erano elencati nel D.lgs. n. 626/1994
mediante un generico rinvio all’art. 4, che prevedeva complessivamente gli
obblighi del datore, del dirigente e del preposto, da identificarsi a seconda
delle rispettive attribuzioni e competenze.
Ora, invece, la figura del preposto è destinataria, in modo autonomo e
specifico, di numerosi e rilevanti obblighi in materia di sicurezza, i quali sono
disciplinati dall’art. 19 T.U.
Di tali doveri prevenzionistici, i preposti rispondono secondo le attribuzioni di
poteri e le competenze professionali possedute.
97
13.4 - Sospensione del titolo abilitativo
Ai sensi dell’art. 90, comma 10, modificato dal D.Lgs. n. 106/09, l’efficacia
del titolo abilitativo è sospesa, nei seguenti casi:
a) in assenza della certificazione della regolarità contributiva (D.U.R.C. delle
imprese e dei lavoratori autonomi);
b) in assenza del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) o del fascicolo
che deve redigere il coordinatore per la progettazione;
c) in assenza di notifica preliminare.
13.5 - Sospensione dell’attività
L’art. 14, che va sotto la rubrica “Disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, conferisce al
personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle ASL il potere di disporre la
sospensione di un’attività imprenditoriale.
Gli ispettori del Ministero – nel testo originario, prima delle modifiche (su cui
v. infra) – potevano esercitare tale potere qualora avessero riscontrato
l’impiego di personale non in regola in misura pari o superiore al 20 per cento
del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale, o, ancora, in caso di gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, da
individuarsi con apposito decreto del Ministero del Lavoro. In attesa di tale
D.M., valgono le violazioni indicate nell’Allegato I.
Si segnala, però, che il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, in vigore dal 25 giugno
2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria” (G.U. n. 147 del 25 giugno 2008 – S.O. n. 152),
conv. con modd. in legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196 alla G.U. n.
195 del 21 agosto 2008), aveva apportato due modifiche incidenti sulla norma
98
in esame. Anzitutto, l’art. 39 prevedeva al comma 12 che: “Alla lettera h)
dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le
parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u) » sono soppresse”.
Ciò significa che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 55,
comma 4, lett. h), non trovava più applicazione nel caso di violazione
dell’obbligo previsto, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di
appalto e di subappalto, di munire i lavoratori di apposita tessera di
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
In secondo luogo, l’art. 41 prevedeva al comma 11 che: “All'articolo 14,
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: «ovvero in
caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi
di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni,
considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio,» sono
soppresse”;
lo stesso articolo prevedeva, poi, al comma 12 che: “All'articolo 14, comma 4,
lettera b) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: «di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66, o» sono soppresse”.
Ciò significava, prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09:
a) che non potevano più adottarsi provvedimenti di sospensione dell’attività
ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 nel caso in cui, in sede di accertamento, gli
organi di vigilanza avessero riscontrato reiterate violazioni della disciplina
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66, e successive modificazioni;
b) che, quanto alla revoca del provvedimento di sospensione (non più
adottabile per le ragioni sub a) non costituiva più condizione per la revoca
99
l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi
di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, e successive modificazioni.
Sotto il profilo operativo, poi, gli ispettori delle ASL esercitavano il potere di
sospensiva solo con riferimento alle gravi e reiterate violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
Il provvedimento di sospensione costituiva (e costituisce anche dopo le
modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09) il presupposto per l’interdizione alla
contrattazione con la P.A. e alla partecipazione a gare pubbliche per un
periodo pari o superiore al doppio della durata della sospensione, ma
comunque non oltre i due anni.
Se non ottempera alla sospensione, il datore di lavoro era punito con l’arresto
fino a sei mesi.
L’organo di vigilanza del Ministero del Lavoro revocava il provvedimento di
sospensione alle seguenti condizioni:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non in regola;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro in caso di
violazioni in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo
giornaliero e settimanale, o in caso di gravi e reiterate violazioni in materia
di salute e sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 2.500 Euro.
Invece, l’organo di vigilanza delle ASL revocava il provvedimento di
sospensione alle seguenti condizioni:
a) l’accertamento delle regolari condizioni di lavoro in caso di gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 2.500 Euro.
Era (ed è, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09) comunque
fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
100
Contro il provvedimento di sospensione emanato dal personale ispettivo del
Ministero del Lavoro è ammesso tuttora ricorso entro 30 giorni alla Direzione
regionale del Lavoro territorialmente competente.
Avverso il provvedimento di sospensione emanato dall’organo ispettivo delle
ASL è ammesso tuttora ricorso avanti al Presidente della Giunta regionale,
sempre entro 30 giorni.
La Direzione regionale del Lavoro e il Presidente della Giunta devono
pronunciarsi entro 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale
termine, il provvedimento di sospensione perde efficacia.
In alternativa al ricorso in sede amministrativa, può essere proposto ricorso
giurisdizionale avanti al T.A.R. competente per territorio.
13.5.1 - Sospensione dell’attività dopo il D.Lgs. n. 106/09
Anche il testo dell’art. 14, al pari di altre disposizioni del D.Lgs. n. 81/08,
subisce una consistente trasformazione, venendo infatti ad essere
completamente sostituito dall’art. 11 del D.Lgs. n. 106/09.
Ragioni e contenuti della rivisitazione della disposizione in esame sono
esplicitati dalla Relazione di accompagnamento.
La “complessiva riscrittura” dell'articolo 14, come viene definita nella
Relazione (norma che regola la sospensione della attività imprenditoriale,
diretta a garantire il rispetto della regolarità delle condizioni di tutela sul
lavoro, in modo da eliminare una serie di problemi operativi emersi
successivamente all'entrata in vigore del "testo unico" di salute e sicurezza sul
lavoro in ordine alla applicazione di tale importante misura, specie nell'area
degli appalti pubblici, regolata dal D.Lgs. n. 163/2006) ha, anzitutto, lo scopo
di eliminare qualsiasi discrezionalità nell'adozione del provvedimento
sanzionatorio individuando in tal modo tassativamente i casi e le condizioni
per la adozione della sospensione. Quindi, si rinvengono una serie di
specificazioni dirette a chiarire come la sospensione produca effetto
relativamente alle disposizioni in materia di appalti di cui al D.Lgs. n.
101
163/2006 (comma 1) ed a ribadire la competenza del Ministero dell'Interno in
ordine alla materia della prevenzione incendi (comma 2).
La sanzione che colpisce l'imprenditore che non osservi il provvedimento di
sospensione viene, poi, in coerenza con le scelte operate in materia,
trasformata in modo da prevedere l'arresto nelle ipotesi di sospensione per
gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro e l'alternatività dell'arresto e dell'ammenda, con conseguente
possibilità di applicare la citata procedura prevenzionale di cui al D.Lgs. n.
758/1994, nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare (comma 10).
Viene, altresì, offerta una specifica definizione tecnica del concetto di
"reiterazione" (formulata, mutatis mutandis, sulla scorta di quanto previsto
dall'art. 8-bis della legge n. 689/1981 in materia di illeciti amministrativi) al
fine di rendere concretamente attuabile l'adozione del provvedimento di
sospensione a seguito delle gravi e reiterate violazioni in materia di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro, eliminando qualsiasi incertezza operativa:
“Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una
violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal
contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso
soggetto commette più violazioni della stessa indole” (comma 1).
Analogamente, per consentire una più agevole applicazione del disposto, il
legislatore del 2009, fornisce anche una definizione delle violazioni qualificabili
come “della stessa indole”: “Si considerano della stessa indole le violazioni
della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in
attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell’allegato I”.
Va, inoltre, sottolineato come sia stata recepita la interpretazione contenuta
nella Direttiva sull'attività ispettiva del Ministro Sacconi del 18
settembre 2008 ed in forza della quale la sospensione non opera nei
confronti dell'impresa che occupi un solo lavoratore, evitando un’applicazione
ingiustificatamente vessatoria della norma. Nel caso di sospensione nelle
ipotesi di lavoro irregolare, inoltre, gli effetti della sospensione possono essere
fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla
102
cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo
che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la
salute dei lavoratori o dei terzi.
Infine, alla sostituzione dell’art. 14, si accompagna anche la modifica delle
disposizioni dell’Allegato I al D.Lgs. n. 81/08, contenente l’elenco (tassativo)
delle violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che
costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione
dell’attività imprenditoriale, elenco che è altresì provvisorio in quanto
continuerà a trovare applicazione nelle more dell’adozione del decreto del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (adottato sentito il
Ministero dell’interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) che dovrà
provvedere alla loro dettagliata individuazione. Il legislatore del 2009, sul
punto, ha tuttavia perduto un’occasione, non avendo introdotto un termine
entro il quale tale decreto deve essere adottato: poiché analoga previsione
(ed analoga assenza di un termine per l’adozione di detto decreto) era
contenuta nel “vecchio” testo dell’art. 14 e non era stato sufficiente oltre un
anno per la sua adozione, è ragionevole presumere che i tempi della sua
emanazione non saranno certamente brevi.
Nello schema seguente, peraltro, si indicano le violazioni contenute
nell’Allegato I, come modificato dal D.Lgs. n. 106/09 (art. 149), che
costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione
dell’attività imprenditoriale:
a) Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
3. Mancata formazione ed addestramento;
4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del
relativo responsabile;
5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
103
b) Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
1. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute
dall’alto (nuova);
2. Mancanza di protezioni verso il vuoto;
c) Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
1. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni
desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
d) Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
1. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni
organizzative e
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
(modificata);
2. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni
organizzative e
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
(modificata);
3. Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra,
interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
e) Violazioni che espongono al rischio d’amianto
1. Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che
possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.
Restano, quindi, fermi i caratteri generali dell’istituto, tra cui in particolare:
1) riproposizione, con modifiche, della disciplina relativa alla sospensione
dell’attività d’impresa di cui all’art. 5 della legge 123/2007;
2) introduzione di un elenco (provvisorio, ma) tassativo delle violazioni che
costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di
sospensione;
3) determinazione della sanzione accessoria nella misura fissa di 2.500,00
euro determinata per legge;
4) previsione della possibilità di ricorso in via amministrativa.
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13.6 - Le sanzioni penali
Le sanzioni penali contenute nel T.U. hanno carattere contravvenzionale.
In quanto contravvenzioni, tali reati vengono puniti indifferentemente se
commessi con dolo o con colpa.
Le pene previste per questo tipo di reati sono l’arresto (pena detentiva) e/o
l’ammenda (pena pecuniaria).
All’interno del T.U. sono presenti fattispecie punite con il solo arresto (artt.14
e 55), altre con l’arresto o l’ammenda, altre ancora con la sola ammenda.
13.7 - Reati puniti con il solo arresto
La pena del solo arresto è prevista:
a) per il datore di lavoro che non ottemperi al provvedimento di sospensione
di cui all’art. 14 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro (art. 14, comma 10, modificato dall’art. 11 del D.Lgs. n. 106/09 -
arresto fino a sei mesi);
b) il datore di lavoro che non effettua la valutazione ovvero non elabora il
D.V.R. in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e con il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41;
.ometta la valutazione dei rischi e l’adozione del relativo documento,
ovvero adotti il documento incompleto, se ciò avviene nelle aziende a
cosiddetto rischio rilevante, nelle centrali termoelettriche, negli impianti
nucleari, nelle aziende che fabbricano esplosivi, nelle industrie estrattive
con oltre 50 lavoratori, [nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e
private con oltre 50 lavoratori: ipotesi aggiunta a seguito della modifica
dell’art. 55, comma 2 da parte dell’art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 106/09], in
quelle che espongono i lavoratori a rischi biologici particolari, ad atmosfere
esplosive, rischi cancerogeni, mutageni, a rischio amianto e, infine, nei
cantieri temporanei o mobili con più imprese e 200 uomini-giorno (art. 55,
105
comma 2, T.U. - arresto da quattro a otto mesi: pena ridotta dal D.Lgs.
n. 106/09 rispetto al testo originario che, infatti, prevedeva l’arresto da sei
mesi ad un anno e sei mesi).
Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto non è applicabile il
D.lgs. n. 758/94.
L’art. 302 T.U., tuttavia, prevede una particolare forma di definizione di tali
contravvenzioni.
Infatti, la norma, modificata dall’art. 144, comma 1, D.Lgs. n. 106/09)
stabilisce che il giudice può sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi
con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di
cui all’articolo 135 del codice penale (oggi fissato in euro 250, o frazione di
euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva: v. art. 3,
comma 62, legge 15 luglio 2009, n. 94), somma comunque non inferiore ad euro
2.000, mentre prima il criterio di conversione era diverso e poco comprensibile
(conversione della pena detentiva dell’arresto in pena pecuniaria
dell’ammenda da 8.000 a 24.000 Euro):
1) solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze
dannose del reato (nell’originaria stesura, invece, la sostituzione poteva
avvenire se entro la chiusura del dibattimento di primo grado, risultavano
eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze
dannose del reato);
2) quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un
infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione
personale che abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie
occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni (nell’originaria
stesura del D.Lgs. n. 81/08, invece, era sufficiente che la violazione non
avesse causato l’infortunio sul lavoro).
E’ stata soppressa, peraltro, l’ulteriore condizione prevista dal testo originario
della norma contenuto nel D.Lgs. n. 81/08 che impediva l’accesso alla
procedura di estinzione al contravventore che avesse riportato condanne
106
definitive per reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ovvero non
fosse recidivo).
In presenza di tali condizioni, oltre alla sostituzione della pena detentiva in
quella pecuniaria secondo i criteri predetti, il reato si estingue tre anni dopo il
passaggio in giudicato della sentenza di condanna purché, nel frattempo, il
soggetto non abbia commesso ulteriori reati ulteriori reati tra quelli previsti
dal T.U.S., ovvero i reati di cui all’articoli 589, secondo comma (omicidio
colposo), e 590, terzo comma (lesione personali colpose), del codice penale,
limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro.
Nei casi in cui non fosse possibile ricorrere alla definizione sopra descritta,
l’art. 303 T.U. prevedeva, invece, una circostanza attenuante speciale. Tale
norma è stata abrogata dall’art. 145 del D.Lgs. n. 106/09, sicché dal 20
agosto 2009 non è più possibile beneficiare dell’attenuante che era stata
introdotta dal D.Lgs. n. 81/08.
Come si ricorderà, infatti, secondo detta norma, la pena poteva essere ridotta
fino ad 1/3 se il contravventore si adoperasse per l’eliminazione delle
irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze
dannose del reato. Resta inteso che, in base al principio generale dell’art. 2
c.p. (ultrattività degli effetti favorevoli della norma penale abrogata) coloro
che hanno commesso il reato prima del 20 agosto 2009 possono invocarne
l’applicazione davanti al giudice.
13.8 - Reati puniti con arresto o ammenda
E’ il tipo di sanzione più frequente all’interno del T.U.
Stabilisce l’art. 301 che, alle contravvenzioni in materia di igiene e salute sul
lavoro punite in via alternativa con l’arresto o l’ammenda, ovvero anche quelle
punite con la sola pena dell’ammenda [ampliamento introdotto dall’art. 142,
D.Lgs. n. 106/09] si applicano gli artt. 20 e ss. D.lgs. n. 758/1994, che
disciplinano il procedimento imperniato sulla prescrizione impartita dall’organo
107
di vigilanza. Una procedura analoga di estinzione agevolata degli illeciti
amministrativi a seguito di regolarizzazione è stata oggi introdotta nel
T.U.S. con l’inserimento del nuovo art. 301-bis nel corpo originario del
D.Lgs. n. 81/08 (v. art. 143, comma 1, D.Lgs. n. 106/09).
Ai reati puniti con la sanzione alternativa dell’arresto o dell’ammenda non si
applica la speciale forma di definizione di cui all’art. 302 T.U.; si applica,
invece, limitatamente ai fatti commessi prima del 20 agosto 2009 (v. sopra, §
13.7), la circostanza attenuante dell’art. 303 T.U., ove ne ricorrano le
condizioni ivi previste.
13.9 - Reati puniti con la sola ammenda
Si applica la pena esclusiva dell’ammenda:
a) al datore di lavoro per le violazioni dell’art. 55, commi 3 e 4, dell’art. 159,
comma 1 (nel caso in cui il P.O.S. è redatto in assenza di uno o più degli
elementi di cui all’allegato XV);
b) al datore di lavoro o al dirigente per la violazione dell’art. 55, comma 5,
lett. e).
Non è più punito con la sola pena dell’ammenda il preposto che non frequenti
i corsi formazione imposti dall’art. 19 (ipotesi prima prevista dall’art. 56,
comma 1, lett. c), lettera soppressa dall’art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 106/09);
la relativa violazione è oggi più gravemente punita con la pena alternativa
dell’arresto o dell’ammenda dalla nuova lett. b) dell’art. 56, D.Lgs. n. 81/08,
come modificato dal c.d. correttivo al T.U.S.
Ai reati puniti con la sola pena dell’ammenda è ora applicabile (v. sopra, §
13.8) il procedimento estintivo di cui al d.lgs. n. 758/1994.
Per tali reati, inoltre, è possibile ricorrere all’istituto dell’oblazione, di cui
all’art. 162 cod. pen.
Infine, non si applicano a tali reati, gli artt. 302 (definizione speciale) e 303
(circostanza attenuante speciale), limitatamente ai reati commessi sino al 20
agosto 2009 quanto all’art. 302 (v. sopra § 13.8).
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13.10 – L’estensione della disciplina in tema di
Responsabilità degli enti (D.Lgs. n. 231/2001)
Stabilisce l’art. 300 T.U., norma che non ha subito modifiche a seguito
dell’entrata in vigore del c.d. correttivo al T.U.S. (D.Lgs. 3 agosto 2009, n.
106), che, in caso di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime
commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, accanto alla responsabilità penale personale dell’autore del reato,
risponda anche l’impresa, in presenza di determinati presupposti.
Le sanzioni a carico dell’impresa sono:
a) pecuniarie, calcolate in quote da 250 a 1000 e ciascuna del valore da 258
a 1.549 euro;
b) interdittive, ovvero misure che influiscono sull’esercizio dell’attività
imprenditoriale fino all’interdizione totale dall’esercizio della medesima, così
come elencate dall’art. 9 D. Lgs. 231/01.
Le sanzioni si applicano nel modo seguente:
- per le lesioni colpose gravi o gravissime, da 100 a 250 quote e sanzioni
interdittive per una durata non superiore ai sei mesi;
- per l’omicidio colposo, da 250 a 500 quote e sanzioni interdittive da un
minimo di tre mesi ad un massimo di un anno;
- per l’omicidio colposo commesso con violazione dell’art. 55, comma 2, T.U.,
mille quote e sanzioni interdittive da un minimo di tre mesi ad un massimo
di un anno.
Tali sanzioni possono essere evitate o ridotte mediante l’applicazione di
efficaci modelli di organizzazione e di gestione, i quali hanno efficacia
esimente della responsabilità amministrativa degli enti.
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14. – Prime indicazioni operative (prassi)
Successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del c.d.
correttivo al T.U.S. (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106), sono intervenute alcune
circolari recanti le prime indicazioni operative su talune disposizioni del T.U.
sicurezza che avevano determinato problemi di tipo interpretativo –
applicativo.
Si tratta, tra le più significative, in ordine cronologico:
a) Circolare 5 maggio 2008 della DPL di Modena (v. allegato I) ;
b) Circolare 21 maggio 2008, n. 6587 del Ministero del Lavoro (v. allegato II);
c) Circolare 30 maggio 2008 della Regione Lombardia (v. allegato III).
d) Circolare Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
21/08/2008, n. 20 (G.U. 27 agosto 2008, n. 200: v. allegato IV);
e) Circolare INAIL 12 marzo 2009, n. 11 (v. allegato V)
f) Circolare Ministero del Lavoro 12 maggio 2009, n. 17 (v. allegato VI)
g) Circolare INAIL 21 maggio 2009, n. 26 (v. allegato VII)
h) Circolare INAIL 25 agosto 2009, n. 43 (v. allegato VIII).
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15. – Link utili
Siti istituzionali
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/ (sito Ministero del Lavoro e della previdenza
sociale)
http://www.ministerosalute.it/ (Ministero della salute)
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop (sito INAIL)
http://www.inps.it/home/default.asp (sito INPS)
http://www.ispesl.it/ (sito ISPESL)
http://www.istitutoaffarisociali.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagin
a/1 (sito IAS)
http://www.iss.it/ (sito Istituto Superiore di Sanità)
http://www.simlii.net/ (sito della Società italiana di medicina del lavoro)
http://www.aidii.it/ (Sito della Società italiana degli igienisti industriali)
Normativa
http://www.gazzettaufficiale.ipzs.it/ (sito della GURI)
http://europa.eu/ (sito dell’UE)
Siti diversi
http://www.eu-osha.es/ (Home page della Agenzia di Bilbao per il
coordinamento europeo della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro)
http://www.iso.org/iso/home.htm (sito della International Organization for
Standardization)
http://www.ceiuni.it/ (sito del Comitato Elettrotecnico Italiano)
http://www.uni.com/it/ (sito dell’Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
http://www.aias-sicurezza.it/ (sito dell’Associazione Italiana fra Addetti alla
Sicurezza)