Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro...

38
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione due esempi Processo telematico Elaborazione di un contratto Lezione 15

Transcript of Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro...

Page 1: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1

Il documento informatico

la rivoluzione–

– due esempi• Processo telematico• Elaborazione di un contratto

Lezione 15

Page 2: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 2

Processo telematico

• Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001 n. 123 (“Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti”) ha posto le basi per la realizzazione del c.d. “processo telematico”.

Page 3: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 3

Le parti

– il locatore-proprietario;

– il conduttore-inquilino;

– i consulenti delle parti-avvocati - commercialisti ecc;

– l'ufficio del registro-pubblica amministrazione

Il contratto di locazione

Page 4: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 4

Il contratto - elaborazione

Contratto di locazione: 1-elaborazione del contratto di locazione

2-sottoscrizione delle varie copie 3-apposizione di marche da bollo 4-invio del contratto all'ufficio del registro 5-pagamento della tassa di registro 6-registrazione ed archiviazione del documento 7-ritiro del contratto dall'ufficio del registro 8-distribuzione del contratto registrato alle parti 9-archiviazione del contratto nelle cartelline delle parti 10-registrazione annuale del contratto

Una infinita serie di attività caratterizzate da perdita di tempo, elevati costi di elaborazione, spese di trasporto ecc.

Page 5: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 5

contratto di locazione informatico possono essere ipotizzate le seguenti fasi:

1-elaborazione del contratto di locazione utilizzando un programma di video scrittura;2-sottoscrizione del contratto, visualizzato sul monitor, quindi direttamente sul PC,

utilizzando la firma digitale;3-trasmissione all'ufficio del registro per la registrazione utilizzando la rete telematica;4-invio telematico dell'ordine alla banca di pagare la tassa di registrazione;5-registrazione da parte dell'ufficio del registro mediante apposizione della firma

digitale per la validazione ed archiviazione su supporto elettronico;6-restituzione del contratto registrato da parte dell'ufficio del registro sulle caselle

postali delle parti;7-archiviazione del contratto. Il contratto di locazione informatico può essere archiviato dalle parti e dall'Ufficio

del registro sul disco rigido del PC o può essere trasferito su floppy o su disco ottico.

Il contratto - elaborazione

Page 6: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 6

I vantaggi derivanti dal differente sistema di stipula del contratto sono evidenti:

- minore tempo impiegato; - minore spese sostenute;- maggiore velocità di elaborazione del

contratto;- minore intervento da parte della P.A.

Il sistema ipotizzato per la realizzazione del contratto di locazione informatico può essere usato per qualsiasi altro atto giuridico.

Il contratto informatico – vantaggi

Page 7: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 7

caratterizzazioni

• 1 rappresentazione

• 2 elaborazione

del documento informatico

Page 8: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 8

1 Rappresentazione informatica

Era digitale – Era delle reti telematiche

• Passaggio dal “computer come calcolatore” - al computer come “strumento” per elaborare informazioni

Informazioni in formato digitale

Page 9: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 9

….rappresentazione informatica

• Digitale = (Digit = cifra) era dei numeri

• Sistema decimale - sistema binario

Page 10: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 10

2 Elaborazione

de materializzazione del documento • Nuova scrittura - nuovo alfabeto - nuovo

inchiostro = flusso di elettroni

• Collocazione --> non necessario il supporto documento informatico = liquido travasabile

Page 11: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 11

dematerializzazione

Il termine “dematerializzazione” ha fatto la sua prima apparizione durante gli anni 80 nel settore finanziario, con particolare riferimento ai titoli di credito al fine di superarne la fisicità e consentire forme di circolazione virtuali.

Da allora è entrato a far parte del lessico giuridico (vedi: articolo 10 legge 17 dicembre 1997 n. 433; titolo V decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213) fino ad arrivare all’articolo 42 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale) con il quale il termine dematerializzazione viene usato per i documenti e gli atti cartacei delle pubbliche Amministrazioni identificando la progressiva perdita di consistenza fisica da parte degli archivi, tradizionalmente costituiti da documentazione cartacea, all’atto della loro sostituzione con documenti informatici.

Page 12: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 12

..dematerializzazione

In questo senso il concetto di “dematerializzazione” si può considerare come l’estensione alla P.A. della generale tendenza, invalsa nel settore privato, dell’uso degli strumenti ICT per il trattamento automatizzato dell’informazione nei processi produttivi.

Page 13: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 13

.. dematerializzazione

• Oggi si può correttamente sostenere che questo termine definisce il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata all’interno delle strutture amministrative pubbliche e private e la sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico a cui la normativa statale fin dal 1997 (articolo 15 comma 2 legge 15 marzo 1997 n. 59) ha confermato pieno valore giuridico.

Page 14: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 14

..dematerializzazione

• Il tema della dematerializzazione della documentazione prodotta nell’ambito dell’attività della pubblica amministrazione rappresenta attualmente uno degli elementi di rilievo all’interno dei processi di riforma della gestione dell’attività amministrativa in ambiente digitale e costituisce una delle linee di azione maggiormente significative ai fini della riduzione della spesa pubblica, in termini sia di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.) sia di risparmi indiretti (tempo, efficienza, ecc.).

• I processi di gestione cartacea dei documenti, infatti, sono caratterizzati da eccessiva onerosità, difficoltà di condivisione e archiviazione, mancanza di trasparenza, tempi di ricerca elevati, facilità di errori, smarrimenti, perdite ed altre più o meno costose inefficienze.

Page 15: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 15

..dematerializzazione nel CAD

42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni.

1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71.

Page 16: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 16

Documento informatico

• è il documento redatto attraverso sistemi informatici,

• è, secondo quanto previsto dalla normativa, equiparato a quello cartaceo.

• e’ sottoscritto tramite le firme elettroniche.

Page 17: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 17

Documento informatico

Problemi tecnici e giuridici

risolti dalla tecnologia e dalla normativa

Ricordiamo quali erano questi problemi

Page 18: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 18

…..problemi tecnici

Problemi tecnici

• certezza

• stabilità - “volatilità”

• autenticità

• inalterabilità

Page 19: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 19

Problemi giuridici– 1 integrità dei dati– 2 autenticazione– 3 non ripudiabilità dell’atto

– 4 riservatezza delle informazioni

….problemi giuridici

Page 20: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 20

Definizione

• documento informatico:

la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

Codice della Amministrazione Digitale CAD - Dlgs 82/2005

Page 21: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 21

Sottoscrizione del documento

• La firma

Page 22: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 22

Funzioni della firma

La dottrina ha attribuito alla firma tradizionale le seguenti funzioni:

- indicativa

- dichiarativa

- probatoria

Page 23: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 23

Funzione indicativa:Funzione indicativa:

Consiste nella possibilità di risalire con “certezza” all’identità del sottoscrittore.

Page 24: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 24

Funzione dichiarativa:Funzione dichiarativa:

Approvazione del contenuto del documento da parte del sottoscrittore ed assunzione della responsabilità delle dichiarazioni contenute nel documento.

Page 25: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 25

Funzione probatoria:Funzione probatoria:

Costituisce mezzo di prova della provenienza delle dichiarazioni contenute nel documento del sottoscrittore.

Page 26: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 26

Funzioni della sottoscrizione informatica:

La firma digitale intende assumere le funzioni tipiche della sottoscrizione “manuale” (firma con penna su carta).

Raffrontando le garanzie offerte dalla firma manuale su documento cartaceo con quelle proprie della firma digitale, si nota come sia possibile la imitazione della prima da parte di chiunque (con un po’ di impegno!), mentre la riproduzione del corretto algoritmo relativo alla firma digitale su un determinato documento informatico è possibile soltanto possedendo la chiave privata di criptazione.

Page 27: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 27

....funzioni assunte dalla sottoscrizione informatica

La funzione dichiarativa, avente lo scopo di assunzione della paternità del contenuto del documento da parte di colui che viene identificato con una determinata firma, viene soddisfatta dalla firma digitale in ragione della non modificabilità del contenuto del documento dopo l’avvenuta sottoscrizione informatica.

Page 28: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 28

La sottoscrizione

La sottoscrizione può essere considerata come un atto giuridico sostanziale che consiste nella manifestazione di volontà del soggetto che la appone di aderire al contenuto del testo.

Nell’ambito delle scritture private la sottoscrizione, da intendersi come “apposizione su un documento della propria firma autografa”, attua quel meccanismo di imputabilità diretta voluto dal legislatore per assicurare la paternità della dichiarazione negoziale incorporata nel documento al suo autore.

Page 29: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 29

Sottoscrizione autografa

La sottoscrizione è l’atto con cui la parte si assume la paternità del documento, quale scrittura privata.

(es. Domenico Condello)

art. 2702 c.c.

“La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.”

Page 30: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 30

Sottoscrizione informatica

La sottoscrizione è la procedura di attestazione della provenienza dell’atto e di garanzia dell’integrità del suo contenuto.

(“firma digitale”)

Borruso: “Può qualificarsi sottoscrizione informatica ogni mezzo realizzabile con il computer attraverso il quale riconoscere con certezza l’autore di un atto o di un fatto.”

Page 31: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 31

Tipologie di documento informatico

Il documento informatico

1 senza alcuna firma

2 con firma elettronica

Page 32: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 32

senza alcuna firma

• definizione

Page 33: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 33

senza alcuna firma (DPR 445/00)

Effetti del documento informatico senza alcuna firma:

1.Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate.

(art. 10, DPR 445/2000 T.U. della documentazione amministrativa come modificato dal D.Lgs 10/02 ed abrogato dal Dlgs 82/05)

Page 34: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 34

con firma elettronica

2. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, – soddisfa il requisito legale della forma scritta. – Sul piano probatorio il documento stesso e'

liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza.

(art. 10, DPR 445/2000)

Page 35: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 35

Documento cartaceo - informatico

Differenziazioni• Nel mondo della carta, la sottoscrizione autografa

apposta dal privato in calce al documento esprime, sino a prova contraria, il consenso del firmatario sul contenuto dell’atto sottoscritto.

• Nel mondo informatico il nuovo metodo di sottoscrizione consiste nell'applicazione ad un documento attraverso la crittografia asimmetrica di una impronta digitale con la quale il proprietario della chiave privata appone al documento informatico la propria firma digitale.

Page 36: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 36

Codice dell’amministrazione digitale

DLgs 82/05 • Art. 20. Documento informatico.

1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all’articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.

Page 37: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 37

Codice dell’amministrazione digitale

• 1-bis. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

Page 38: Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20

a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 38

Codice dell’amministrazione digitale

DLgs 82/05 art. 20• 2. Il documento informatico sottoscritto con firma

elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell’articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile.