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SALUTE INFORMA ESTATE 2016 COMITATO DI REDAZIONE: Alberto Misuri CISL 045 8096014 Gabriele Bozzini UIL 345 7369846 MaurizioTiano CGIL 045 8674669 IN QUESTO NUMERO: REALIZZAZIONE GRAFICA DI GABRIELE BOZZINI PERIODICO DI INFORMAZIONE PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Nell’attività del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), la riunione periodica, a cui si fa puntuale riferimento nel Decreto legislativo 81/2008 con l’art. 35, è certamente uno degli elementi importanti ... A CURA DI: COME PREPARARE, CONVOCARE E CONDURRE UNA RIUNIONE PERIODICA IL TESTO DEFINITIVO E LE NOVITÀ DELL’ACCORDO SULLA FORMAZIONE RSPP Se il nuovo accordo approvato lo scorso 7 luglio 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ridisegna non solo il percorso formativo di ASPP e RSPP... Arrivati alla stagione estiva e alle temperature che la caratterizzano, riprendiamo a parlare, come abbiamo fatto anche in un recente articolo, del caldo negli ambienti di lavoro. Con particolare riferimento... CORTE DI CASSAZIONE: PERMESSO SINDACALE E INFORTUNIO IN ITINERE ILa Corte di Cassazione con la sentenza n. 13882 del 7 luglio 2016, afferma che la partecipazione di un lavoratore, anche se in qualità di sindacalista e in permesso sindacale retribuito, ad una riunione... I RISCHI DEL LAVORO IN ESTERNO: ALTE TEMPERATURE E RADIAZIONI SOLARI

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SALUTEINFORMA ESTATE 2016

COMITATO DI REDAZIONE:

Alberto Misuri CISL045 8096014

Gabriele Bozzini UIL345 7369846

MaurizioTiano CGIL045 8674669

in questo numero:

REALIZZAZIONE GRAFICA DI GABRIELE BOZZINI

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Nell’attività del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), la riunione periodica, a cui si fa puntuale riferimento nel Decreto legislativo 81/2008 con l’art. 35, è certamente uno degli elementi importanti ...

a cura di:

COME PREPARARE, CONVOCARE E CONDURRE UNA RIUNIONE PERIODICA

IL TESTO DEFINITIVO E LE NOVITÀ DELL’ACCORDO SULLA FORMAZIONE RSPPSe il nuovo accordo approvato lo scorso 7 luglio 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ridisegna non solo il percorso formativo di ASPP e RSPP...

Arrivati alla stagione estiva e alle temperature che la caratterizzano, riprendiamo a parlare, come abbiamo fatto anche in un recente articolo, del caldo negli ambienti di lavoro. Con particolare riferimento...

CORTE DI CASSAZIONE: PERMESSO SINDACALE E INFORTUNIO IN ITINEREILa Corte di Cassazione con la sentenza n. 13882 del 7 luglio 2016, afferma che la partecipazione di un lavoratore, anche se in qualità di sindacalista e in permesso sindacale retribuito, ad una riunione...

I RISCHI DEL LAVORO IN ESTERNO: ALTE TEMPERATURE E RADIAZIONI SOLARI

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Nell’attività del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), la riunione periodica, a cui si fa puntuale riferimento nel Decreto legislativo 81/2008 con l’art. 35, è certamente uno degli elementi importanti del processo di comprensione e gestione del rischio occupazionale e del sistema d’impresa nel suo complesso.

Ad affrontare il tema della riunione periodica in relazione all’attività del RLS è il seminario “Il ruolo degli RLS nella riunione periodica” che si è tenuto recentemente a Milano, il 29 giugno.Ci soffermiamo in questo numero di Informa Salute su: “Il ruolo dell’RLS: la riunione periodica”. La riunione periodica a volte può essere un’esperienza scoraggiante (perché non viene convocata, perché manca il datore di lavoro, perché si blocca su problemi pretestuosi, perché non discute tutti i temi, ...), ma deve tuttavia essere considerata non un rituale formale ma un momento strategico. La riunione periodica è infatti un “momento centrale nella gestione della prevenzione aziendale, perché ha funzioni:- consuntive e di programmazione, almeno annuale, sulla gestione dei rischi e sulle misure di miglioramento;- di monitoraggio sul mantenimento del benessere degli addetti attraverso la relazione sulla sorveglianza sanitaria, infortuni e malattie professionali;- di presidio dei processi di formazione;- di analisi di eventi che hanno spostato la programmazione: nuovi rischi, nuove attività da includere; accertamenti sanitari straordinari su richiesta.

E gli elementi essenziali per la sua effettività sono:- preparazione dell’incontro e la disponibilità dei dati necessari, o non si realizza l’esame dei punti all’odg;- la presenza di tutti i soggetti aziendali previsti o non si possono assumere impegni;- la disponibilità a dedicare il tempo necessario: o non si esaurisce il confronto;- la disponibilità reciproca al confronto e al rispetto dei ruoli.

Come preparare la riunione? In realtà la preparazione dell’incontro “viene da lontano”.Ad esempio è utile:- “organizzare nell’arco dell’anno i sopralluoghi per verificare i luoghi di lavoro, a partire da quelli meno conosciuti;- raccogliere le osservazioni dei colleghi, le esigenze, gli obiettivi prioritari, con incontri informali, assemblee, questionari;- fare un piano: inquadrare dubbi da approfondire e

chiarimenti da richiedere, definire una proposta con obiettivi chiari e prioritari, strumenti e tempi possibili. Riguardo ai documenti per la preparazione, è utile chiederli qualche tempo prima della periodica, sottolineando anche i tempi necessari per la loro analisi: se ritardano si può chiedere il rinvio della periodica.Ad esempio i documenti possono riguardare:- Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR);- precedenti verbali;- esiti anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria, infortuni e malattie professionali, incidenti / infortuni mancati;- eventuali verbali degli organi di vigilanza;- proposte per migliorare la gestione dei rischi;- proposte per la formazione. Inoltre si può preparare l’incontro riguardando:- DVR: “obiettivi di gestione o miglioramento previsti: accertare il loro raggiungimento; quali sono da riprogrammare o nuovi da includere; quali sono le priorità secondo i lavoratori;- Dati di salute: ci sono effetti di fattori nocivi non considerati nel DVR? Associare le criticità ai possibili danni per la salute;- Dati sulla formazione: chi è stato coinvolto e quali nuove competenze ha acquisito”. In una riunione “come si muovono i ruoli?”.In particolare Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente e RLS sono soggetti paritetici (i partecipanti) che rappresentano ruoli e competenze diverse ma dovrebbero avere obiettivi comuni.Chiaramente gli RLS rappresentano il pensiero collettivo

CGIL: 045 8674669 - CISL: 045 8096014 - UIL: 045 8873117

COME PREPARARE, CONVOCARE E CONDURRE UNA RIUNIONE PERIODICA

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dei principali portatori di interessi (i lavoratori rispetto la loro salute). L’RLS è consultato, cioè esprime le sue valutazioni e priorità. E per orientare la sua posizione di rappresentanza è utile che consulti i colleghi (assemblea, consultazioni informali, comunicati, ecc.).Il suo peso è ineludibile non se si contrappone a priori ma se rappresenta gli interessi di salute dei colleghi. Veniamo brevemente alla conduzione della riunione. Alcune indicazioni:- scegliere e condividere la data, non ammettendo limiti temporali: se non si esauriscono i temi ci si aggiorna;- la convocazione deve avere un ordine del giorno che possa essere integrato con proposte del RLS nelle ‘varie’; - gli impegni assunti possono diventare: aggiornamento del DVR, e piano soluzioni; aggiornamento del Piano di sorveglianza sanitaria e del Piano di formazione;- possono essere già calendarizzate successive riunioni su temi da tenere sott’occhio. Si sottolinea che il verbale dell’incontro è il documento che attesta l’effettività del momento di confronto, anche davanti all’organo di vigilanza. L’intervento, che riporta anche un esempio di richiesta di convocazione di riunione periodica, si conclude ricordando cosa è bene fare dopo la riunione:- organizzare la documentazione creando un archivio;- curare il passaggio di consegne del materiale storico ai successori;- divulgare ai colleghi gli esiti;- verificare le scadenze previste;- richiedere la riunione periodica straordinaria quando ci sono variazioni rilevanti.

Lavorare in campagna espone ancora, troppo spesso, al rischio di infortuni. Anche mortali.

E Verona si conferma ai vertici regionali per numero di incidenti: nel 2015, secondo la banca dati statistica di Inail, sono stati 1.109, circa un terzo dei 3.418 che si sono verificati in Veneto. Anche per quel che riguarda le morti bianche nei campi, la provincia si colloca purtroppo al primo posto: lo scorso anno sei dei 16 decessi denunciati in Regione sono avvenuti nel Veronese. Mettendo tuttavia in fila i numeri degli anni precedenti emerge come lo sforzo di enti bilaterali, sindacati, associazioni di categoria del primario nella prevenzione, stia cominciando a dare frutti.

Gli incidenti in campagna dal 2011 risultano infatti in calo in Veneto e a Verona. Si passa dai 4.067 regionali del 2011, ai 3.754 dell’anno successivo, fino ai 3.559 del 2013 e ai 3.465 del 2014.In provincia, dai 1.250 del 2011 si scende ai 1.164 del 2014, fino all’ulteriore riduzione dello scorso anno. «Il calo», commentano da Agribi, l’ente bilaterale per l’agricoltura scaligera, «è riconducibile agli effetti della normativa, della cultura della sicurezza, dei controlli e delle sanzioni, del lavoro di prevenzione, ma anche alla flessione delnumero di imprese agricole e all’abbandono dei terreni. In controtendenza rimane il trend degli infortuni mortali con trattore».In questo caso, infatti, le cifre continuano ad oscillare in

Veneto tra il minimo di 11, nel 2013, ed il massimo di 17 nel 2014. Il ribaltamento del mezzo rimane la prima causa di morte o di ferimento grave, attribuibile spesso a comportamenti non corretti o al mancato uso di dispositivi di sicurezza: l’anno scorso i trattori hanno provocato 15 decessi su 16. Dai dati dell’osservatorio di Asaps, l’associazione sostenitori amici della Polizia stradale, emerge che in

Italia dal 2010 al 2015 i trattorisono rimasti coinvolti in 2.281 incidenti: 1.073 i morti;1.051 i feriti. Secondo il programma regionale di epidemiologia occupazionale del Veneto, che monitora le morti sul lavoro anche tra i non assicurati Inail, aggiornando la banca dati con informazioni in arrivodagli Spisal delle 22 Ulss venete e dagli organi di stampa, l’anno scorso sono morti complessivamente 52 lavoratori, dieci dei quali a Verona.Nelle sette province il bollettino dei

decessi in agricoltura ammonta a 26 perdite, seguono 13 vittime nel comparto costruzioni. Nel 2016 – dati aggiornati al 31 maggio - le morti bianche sarebbero già 14, tre delle persone decedute lavoravano in campagna, altrettante in cantieri edili.A tenere sotto controllo il fenomeno, anche l’Osservatorio sicurezza sul lavoro di Vega engineering di Mestre che conta però nei primi 5 mesi dell’anno 25 decessi in Veneto.A Vicenza, provincia con la maggior incidenza, i casisono stati otto, a Verona, la metà.

INCIDENTI IN AGRICOLTURA VERONA PRIMA IN VENETO

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Se il nuovo accordo approvato lo scorso 7 luglio 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ridisegna non solo il percorso formativo di ASPP e RSPP, ma parzialmente anche i percorsi formativi di altri soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza, è bene di questo accordo continuare assiduamente a parlare. Ad esempio presentando le diverse parti, analizzando l’impatto sul mondo della formazione, commentando le scelte di chi lo ha elaborato e cercando di facilitare la sua conoscenza e applicazione.

Riguardo a quest’ultimo aspetto, pubblichiamo oggi un agevole specchietto riassuntivo che ricapitola le principali modifiche apportate alla formazione alla sicurezza in Italia. Ricordiamo, a questo proposito, che ieri stato finalmente reso disponibile, sul sito della Conferenza Stato Regioni, il testo approvato del nuovo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano “finalizzato

alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”. Il nuovo accordo entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, strumento di diffusione, informazione e ufficializzazione dei testi legislativi. Riprendiamo brevemente alcuni aspetti contenuti nel documento riassuntivo “Principali novità del nuovo accordo RSPP”, ad esempio in relazione alla rivisitazione del percorso formativo di ASPP e RSPP.

Riassumiamo, ad esempio, la nuova struttura modulare di ASPP e RSPP:

Sappiamo poi quanto sia importante il riconoscimento della formazione pregressa (ex Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006) rispetto alla nuova articolazione del modulo B.Il nuovo Accordo indica, a questo proposito, che sono “fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo”.

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IL TESTO DEFINITIVO E LE NOVITÀ DELL’ACCORDO SULLA FORMAZIONE RSPP

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Nello specchietto che pubblichiamo è presente una tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo:

Ci soffermiamo infine sull’aggiornamento. Il nuovo accordo del 7 luglio 2016 segnala che “l’obbligo dell’ aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa. In relazione ai compiti di RSPP e ASPP, l’aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore”. E l’aggiornamento deve riguardare le seguenti tematiche:- “aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;- sistemi di gestione e processi organizzativi;- fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;- tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Riportiamo, in conclusione, la parte dello specchietto che riassume le modifiche più rilevanti in tema di aggiornamento di RSPP e ASPP:

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Arrivati alla stagione estiva e alle temperature che la caratterizzano, riprendiamo a parlare, come abbiamo fatto anche in un recente articolo, del caldo negli ambienti di lavoro. Con particolare riferimento, in questo caso, ai lavoratori che svolgono la loro attività all’aria aperta (i cosiddetti “ lavoratori outdoor”) e partendo dalla constatazione che il rischio da radiazione UV solare nel mondo del lavoro non è ancora sufficientemente conosciuto.

Per affrontare il tema del lavoro in esterni facciamo riferimento al contenuto del volume “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, realizzato dagli Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA). Nel capitolo dedicato ai “rischi del lavoro in esterno” si segnala che “pur essendo la ‘radiazione solare’ classificata dalla IARC nel gruppo 1 di cancerogenesi (sufficiente evidenza di cancerogenicità per l’uomo) e pur costituendo un fattore di rischio per tutte le attività all’aperto, essa non è stata inserita nell’elenco degli Agenti cancerogeni e mutageni del D.Lgs. 81/2008”.Tuttavia benché le radiazioni UV solari siano escluse dal campo di applicazione del Decreto legislativo 81/2008, l’art. 181 del Testo Unico specifica che la valutazione del rischio di tutti gli agenti fisici deve essere tale da ‘identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi’ (art. 181, comma 1, D.Lgs. 81/2008). Il principio di fondo è dato dall’assunto che il lavoratore deve essere protetto da tutti i rischi per la sicurezza e la

salute dei lavoratori ragionevolmente prevedibili e quindi valutabili. Il Datore di Lavoro deve sempre considerare l’effetto del rischio sulla salute dei lavoratori tenendo conto dell’evoluzione tecnica in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, e dato che le buone prassi sono per definizione documenti di natura applicativa sviluppati in coerenza con le norme tecniche, è consigliabile utilizzarle come riferimenti primari ogni qualvolta ve ne sia disponibilità”. E si ricorda che tali aspetti “vanno riguardati anche considerando che:

- il Decreto del 27 Aprile 2004 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale inserisce i tumori cutanei nella lista delle malattie professionali con obbligo di denuncia;

- il D.M. 9 aprile 2008 “Nuove Tabelle delle Malattie Professionali nell’Industria e nell’Agricoltura” contempla tra le malattie professionali le malattie causate dalle radiazioni UV, tra le quali le radiazioni solari, chiarendo anche che sono lavorazioni che espongono alle radiazioni

UV, quelle che espongono alle radiazioni solari presso stabilimenti balneari, a bordo di navi, in cantieri di edilizia stradale, in cave e miniere a cielo aperto”. Ma quali sono i rischi per la salute del lavoratore che svolge la propria attività in esterno?Secondo il documento i rischi possono essere molteplici. Infatti durante le lavorazioni in esterno, il lavoratore può essere esposto alla radiazione solare ultravioletta che può provocare:- colpo di calore;- disidratazione del corpo;- eritemi e/o ustioni;- insorgenza di malattie della pelle;- invecchiamento cutaneo;- insorgenza di melanomi.

Non dimentichiamo tuttavia che il lavoratore in esterni può essere esposto anche a temperature fredde. E una temperatura eccessivamente bassa può provocare, per esposizioni prolungate nel tempo, congelamenti in specie delle estremità, ma anche, in soggetti predisposti, accidenti cardiovascolari.Inoltre si sottolinea che anche gli sbalzi repentini della temperatura possono essere dannosi (per es. entrando in una cella frigorifera d’estate).Accantonando momentaneamente il rischio correlato alle temperature e alle radiazioni solari, un altro fattore di rischio per i lavoratori in esterno “può essere l’esposizione al contatto con agenti biologici, in grado di provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Il contatto con tali agenti può avvenire per interazione con il terreno, gli animali selvatici o randagi, i loro parassiti

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RISCHI DEL LAVORO IN ESTERNO: ALTE TEMPERATURE E RADIAZIONI SOLARI

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(zecche e pulci), gli insetti e i rettili. Rappresentano un pericolo anche i depositi di letame e liquame e tutte le lavorazioni di concimazione che prevedono il loro uso”. Rimandiamo ad una lettura integrale del documento, che si sofferma ulteriormente sui rischi biologici - con riferimento alle patologie e alle principali vie di trasmissione - e anche sui rischi di cadute, distorsioni, inciampi e scivolamenti, “dati dalla possibile irregolarità del terreno o nel caso, dalla presenza di neve o ghiaccio nella stagione invernale”.

h t t p : / / w w w . p u n t o s i c u r o . i n f o / d o c u m e n t i /documenti/160208_OPRA_guida_sicurezza_PMI.pdf

In riferimento al tema delle radiazioni solari, il documento indica anche i Dispositivi di Protezione Individuale che è bene adottare...

Si indica che durante l’esposizione ai raggi solari “è necessario indossare un cappello in tessuto anti UV, a tesa larga e circolare per proteggere capo e viso. Quando si lavora al sole, anche se fa caldo non bisogna scoprirsi, vanno usati invece abiti leggeri e larghi, maniche e pantaloni lunghi (è importante non lasciare scoperte parti del corpo) e tessuti che proteggano dai raggi UV. Non va dimenticato infine di proteggere gli occhi con occhiali da sole”.

E, infine, cosa si può fare per migliorare le condizioni di sicurezza? Il documento indica che in relazione alle diverse condizioni microclimatiche presenti “è opportuno prevedere tempi di lavoro il più possibile contenuti e intervallati da pause o cambio di mansioni. Nei casi di temperature ambientali elevate e/o di umidità eccessiva occorre garantire in azienda adeguati servizi igienici, comprensivi di docce, spogliatoi, luoghi di riposo”. Inoltre si deve cercare di attuare, per quanto possibile, schermature con teli e con coperture, per proteggere i lavoratori che lavorano all’aperto. Per creare zone

d’ombra esistono anche delle strutture portatili (simili ad ombrelloni) che il lavoratore sposta secondo le proprie esigenze (importante è che vi sia lo spazio sufficiente per utilizzarle)”.

Si deve poi organizzare adeguatamente, ove possibile, l’orario di lavoro “in maniera tale che durante le ore della giornata in cui gli UV sono più intensi (ore 11,00 – 15,00 oppure 12,00 – 16,00 con l’ora legale) si privilegino i compiti lavorativi che si svolgono all’interno, riservando i compiti all’esterno per gli orari mattutini e serali in cui l’esposizione agli UV è minore”.Chiaramente si può anche cercare di “sfruttare le zone di ombra prodotte da alberi o costruzioni vicine”, fornendo così il lavoratore “di un luogo ombreggiato dove consumare i pasti e sostare durante le pause”. E non ultimo tra gli interventi applicabili, “si può fare ricorso a prodotti antisolari”.

Ricordiamo, per concludere, che nel volume è presente anche una breve check list per la verifica della sicurezza dei lavoratori che svolgono lavori all’aperto.

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13882 del 7 luglio 2016, afferma che la partecipazione di un lavoratore, anche se in qualità di sindacalista e in permesso sindacale retribuito, ad una riunione riguardante l’attività dell’impresa, non può certamente dirsi attinente ad interessi diversi, estranei o immeritevoli di tutela rispetto a quelli coperti dalla tutela Inail.

Pertanto l’incidente stradale subito dal lavoratore sul percorso di ritorno dalla sede della riunione al cantiere dove alloggiava è infortunio in itinere, avvenuto in occasione del lavoro, e le gravi lesioni riportate a seguito dell’evento sono indennizzabili ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n 38/2000.

La Cassazione accoglie il ricorso di un lavoratore avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva rigettato la domanda, sostenendo che nel caso di specie mancasse il requisito dell’occasione del lavoro, in quanto l’infortunio si era verificato a seguito della sua partecipazione ad una riunione relativa ad attività sindacale, da egli svolta “in modo episodico ed occasionale”.Ad avviso della Suprema Corte, come accertato nel caso in esame, il requisito dell’“occasione di lavoro” sussiste.

Il dipendente, infatti, aveva partecipato alla riunione sindacale, anche per conto dell’azienda in qualità di addetto alla sicurezza, in quanto funzionale all’attività dell’impresa, fruendo di un permesso sindacale retribuito, con assoggettamento della erogazione ricevuta ai fini Inail quale elemento retributivo imponibile.

La Cassazione dopo una disamina della disciplina assicurativa Inail ai fini del riconoscimento dell’indennizzo per i lavoratori che svolgono attività sindacale, precisa che vi è un ampliamento della tutela, sia ad opera della Corte Costituzionale sia del legislatore, a varie figure di prestatori di lavoro prima esclusi. Questo anche per quanto riguarda l’infortunio in itinere, fermi restando i limiti imposti dalla norma (es. rischio elettivo).

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