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1 Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Riconoscimento delle competenze e dei crediti fra sistemi Art. 3 - Sistema informativo regionale Art. 4 - Semplificazione telematica TITOLO II IL SISTEMA INTEGRATO PER IL DIRITTO ALL’APPRENDIMENTO CAPO I CARATTERISTICHE DEL SISTEMA INTEGRATO Art. 5 - Definizione Art. 6 - Programmazione e gestione delle attività Art. 7 - Regole generali di funzionamento del sistema integrato TITOLO III SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA CAPO I CARATTERISTICHE DEI SERVIZI SEZIONE I CARATTERISTICHE GENERALI Art. 8 - Classificazione dei servizi Art. 9 - Caratteristiche e destinazioni degli edifici Art. 10 - Caratteristiche generali di qualità dei servizi Art. 11 - Titoli per l’esercizio della funzione di educatore Art. 12 - Requisiti di onorabilità del personale

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Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unicodella normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,orientamento, formazione professionale e lavoro)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO IDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OggettoArt. 2 - Riconoscimento delle competenze e dei crediti fra sistemiArt. 3 - Sistema informativo regionaleArt. 4 - Semplificazione telematica

TITOLO II

IL SISTEMA INTEGRATO PER IL DIRITTO ALL’APPRENDIMENTO

CAPO ICARATTERISTICHE DEL SISTEMA INTEGRATO

Art. 5 - DefinizioneArt. 6 - Programmazione e gestione delle attivitàArt. 7 - Regole generali di funzionamento del sistema integrato

TITOLO III

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

CAPO ICARATTERISTICHE DEI SERVIZI

SEZIONE ICARATTERISTICHE GENERALI

Art. 8 - Classificazione dei serviziArt. 9 - Caratteristiche e destinazioni degli edificiArt. 10 - Caratteristiche generali di qualità dei serviziArt. 11 - Titoli per l’esercizio della funzione di educatoreArt. 12 - Requisiti di onorabilità del personale

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SEZIONE IINIDO D’INFANZIA

Art. 13 - Caratteristiche funzionali generaliArt. 14 - Standard di base e funzionalità degli spaziArt. 15 - Ricettività e dimensionamentoArt. 16 - Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

SEZIONE IIICENTRO DEI BAMBINI E DEI GENITORI

Art. 17 - Caratteristiche funzionali generaliArt. 18 - Standard di base e funzionalità degli spaziArt. 19 - Ricettività e dimensionamentoArt. 20 - Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

SEZIONE IVCENTRO GIOCO EDUCATIVO

Art. 21 - Caratteristiche Funzionali generaliArt. 22 - Standard di base e funzionalità degli spaziArt. 23 - Ricettività e dimensionamentoArt. 24 - Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

SEZIONE VSERVIZI DOMICILIARI

Art. 25 - Servizio di educatore presso l’abitazione della famigliaArt. 26 - Servizio educativo presso l’abitazione dell’educatore

CAPO IIREGIME DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO

SEZIONE IAUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Art. 27 - Requisiti per l’autorizzazione al funzionamentoArt. 28 - Procedimento di autorizzazioneArt. 29 - Obblighi informativi relativi ad autorizzazione e accreditamento

SEZIONE IIACCREDITAMENTO

Art. 30 - Requisiti per l'accreditamentoArt. 31 - Disciplina dell’accreditamento

SEZIONE III

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ADEGUAMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI

Art. 32 - Adeguamento dei servizi educativi comunaliArt. 33 - Adeguamento dei servizi educativi privati e pubblici non comunaliArt. 34 - Deroghe

TITOLO IV

CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVEDEL SISTEMA DI EDUCAZIONE NON FORMALE

DEGLI ADOLESCENTI, DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI

CAPO IORGANIZZAZIONE DELLE RETI LOCALI DEI SOGGETTI EDUCATIVI

Art. 35 - Reti locali dei soggetti educativiArt. 36 - Funzioni dei comuni nell’organizzazione delle reti locali

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONEDELLA RETE SCOLASTICA

CAPO ISOGGETTI E PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

Art. 37 - Programmazione della rete scolasticaArt. 38 - Soggetti della programmazione della rete scolasticaArt. 39 - Procedure per la programmazione della rete scolastica

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGO FORMATIVOE DI FORMAZIONE NELL’APPRENDISTATO

CAPO IINTERVENTI IN MATERIA DI OBBLIGO FORMATIVO

Art. 40 - DestinatariArt. 41 - Percorsi per l’assolvimento dell’obbligo formativoArt. 42 - Funzioni e compiti della RegioneArt. 43 - Funzioni e compiti delle provinceArt. 44 - Tutor

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CAPO IIINTERVENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE NELL’APPRENDISTATO

Art. 45 - Formazione nell’apprendistatoArt. 46 - Contenuti della formazione generale esternaArt. 47 - Caratteristiche dei moduli della formazione generale esterna per gli apprendistiArt. 48 - Finalità e contenuti dei moduli della formazione generale esternaArt. 49 - Organizzazione dell’attività formativa esternaArt. 50 - Buono individuale per le attività di formazione generale esterna per l’apprendistatoArt. 51 - Obblighi dei soggetti della formazione generale esterna

TITOLO VII

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

CAPO I

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI FRA LA REGIONE E LE UNIVERSITA’

Art. 52 - Conferenza Regione – Università

CAPO IIAZIENDE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

SEZIONE IORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 53 - Aziende per il diritto allo studio universitarioArt. 54 - Competenze delle aziendeArt. 55 - Consiglio di amministrazioneArt. 56 - Il PresidenteArt. 57 - Il Collegio dei revisoriArt. 58 - Il direttoreArt. 59 - IndennitàArt. 60 - Regolamento organizzativoArt. 61 - Bilancio previsionale ed economicoArt. 62 - Utilizzo di beni di altri enti

SEZIONE II

CARTA DEI SERVIZI E CONTROLLO DEGLI UTENTI

Art. 63 - Principi della carta dei serviziArt. 64 - Procedura di reclamo degli utenti dei serviziArt. 65 - Monitoraggio delle aziende e commissioni di utenti

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TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

CAPO IPRINCIPI GENERALI

Art. 66 - Caratteristiche del sistema regionale delle competenze

CAPO IIACCREDITAMENTO

Art. 67 - Soggetti accreditabiliArt. 68 - Sedi operativeArt. 69 - Esenzioni dall'obbligo di accreditamentoArt. 70 - Ambiti di accreditamentoArt. 71 - Valutazione dei requisiti per l'accreditamentoArt. 72 - Requisiti per l'accreditamentoArt. 73 - Certificazioni di qualitàArt. 74 - Procedura di accreditamentoArt. 75 - Revoca dell’accreditamentoArt. 76 - Sospensione dell'accreditamento

CAPO IIIATTIVITÀ FORMATIVE

SEZIONE IDISCIPLINA GENERALE

Art. 77 - Modalità di svolgimento delle attività formativeArt. 78 - Interventi formativiArt. 79 - Finanziamenti a domanda individualeArt. 80 - Percorsi formativi e creditiArt. 81 - Conclusione delle attività formativeArt. 82 - Criteri di composizione della commissione d’esameArt. 83 - Modalità di lavoro della commissione d’esameArt. 84 - Indennità per i componenti della commissione d’esameArt. 85 - Moduli professionalizzantiArt. 86 - Riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi di tipo formale

SEZIONE IICOMITATO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE

E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

Art. 87 - Istituzione del Comitato regionale per l'istruzione e formazione tecnica superioreArt. 88 - Funzioni del Comitato regionale

CAPO IVPROCEDURE DI MONITORAGGIO E VERIFICA

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SEZIONE ICERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Art. 89 - Autocertificazione delle spese sostenuteArt. 90 - Verifica dei rendicontiArt. 91 - Bilancio consuntivoArt. 92 - Ammissibilità e finanziabilità delle speseArt. 93 - Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione

SEZIONE IISISTEMA DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E VERIFICA

Art. 94 - Monitoraggio degli interventiArt. 95 - Verifiche degli interventi

TITOLO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

CAPO IORGANISMI ISTITUZIONALI

SEZIONE ICOMMISSIONE REGIONALE PERMANENTE TRIPARTITA

Art. 96 - Composizione della Commissione regionale permanente tripartitaArt. 97 - Nomina e durata in caricaArt.98 - Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoroArt. 99 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoroArt.100 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni

sindacali dei lavoratoriArt.101 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabiliArt.102 - Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze sindacali

dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabiliArt.103 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoroArt. 104 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratoriArt. 105 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabiliArt. 106 Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoroArt. 107 - Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratoriArt. 108 - Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabiliArt. 109 - Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti

SEZIONE II

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COMITATO DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 110 - Composizione del Comitato di coordinamento istituzionaleArt. 111 - Nomina e durata in carica

SEZIONE IIICOMITATO REGIONALE PER IL FONDO PER L’OCCUPAZIONE DEI DISABILI

Art. 112 - Composizione del Comitato regionale per il Fondo per l’occupazione dei disabiliArt. 113 - Nomina e durata in caricaArt. 114 - Criteri e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività della organizzazione sindacale dei datori di lavoroArt. 115 - Criteri e procedura per l’individuazione e la determinazione della rappresentatività dell’organizzazione sindacale dei lavoratoriArt.116 - Criteri e procedura per l’individuazione e la determinazione della rappresentatività dell’associazione dei disabili

SEZIONE IVDISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 117 - Norma transitoria

CAPO IISERVIZI PER L'IMPIEGO

Art. 118 - Sistema regionale e provinciale per l’impiegoArt. 119 - Tipologie dei servizi per l’impiegoArt. 120 - Standard minimi di funzionamento dei serviziArt. 121 - Qualità e omogeneità delle prestazioniArt. 122 - Masterplan regionale dei servizi per l’impiego

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TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1Oggetto

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell’articolo 32 della legge regionale 26 luglio 2002, n.32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,orientamento, formazione professionale e lavoro) definisce le regole di funzionamento delsistema integrato che garantisce il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita qualefondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.

Art. 2Riconoscimento delle competenze e dei crediti fra sistemi

1. Nell'ambito del sistema regionale integrato di cui all’articolo 1 sono riconosciute:a) le certificazioni delle competenze acquisite all’interno del sistema scolastico;b) i crediti acquisiti nei sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro, anche al fine di

permettere il passaggio tra i sistemi stessi.2. Il sistema della formazione professionale garantisce la riconoscibilità delle qualifiche nei

sistemi dell’istruzione e del lavoro, sulla base di un sistema di equivalenze fondato sullacomparazione concettuale, formale ed operativa delle qualifiche.

3. Per le finalità di cui al comma 2 il sistema scolastico e quello della formazione professionaledefiniscono apposite intese a livello regionale e territoriale.

Art. 3Sistema informativo regionale

1. La Regione supporta il sistema regionale integrato di cui all’articolo 1 attraverso la gestionedegli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate dei sottosistemi e delle reti costituenti ilsistema informativo regionale.

2. Il sistema informativo regionale si raccorda e coopera con i sistemi informativi statali,provinciali e comunali, e garantisce ai soggetti istituzionali coinvolti il più ampio scambio delleinformazioni, onde permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e diefficienza degli interventi realizzati.

Art. 4Semplificazione telematica

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1. La Regione, nel rapporto con gli altri soggetti della pubblica amministrazione ed i soggettiprivati coinvolti nel sistema, assume e promuove appropriate misure di semplificazionetelematica per perseguire le seguenti finalità:a) efficiente gestione delle prassi procedurali;b) efficace e tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio;c) facilitazione delle modalità di accesso e di erogazione dei servizi territoriali;d) costante monitoraggio dei flussi di utenza e delle richieste di servizio;e) documentazione del percorso individuale dell’utente all’interno del sistema generale di

istruzione, formazione, lavoro e nell’esercizio del diritto all’apprendimento lungo tuttol’arco della vita;

f) registrazione delle competenze possedute o acquisite dall’individuo all’interno del sistema enell’esercizio del diritto di cui alla lettera e).

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TITOLO II

IL SISTEMA INTEGRATO PER IL DIRITTO ALL’APPRENDIMENTO

CAPO ICARATTERISTICHE DEL SISTEMA INTEGRATO

Art. 5Definizione

1. Il sistema integrato per il diritto all’apprendimento è costituito dall’insieme dei soggetti pubbliciche programmano e curano la realizzazione delle azioni e degli interventi regionali e locali voltialla promozione delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione checontribuiscono a rendere effettivo il diritto all’apprendimento per tutto l’arco della vita.

2. Al sistema integrato partecipano altresì soggetti privati nelle forme e con le modalità previstedalla l. r. 32/2002.

Art. 6Programmazione e gestione delle attività

1. L’offerta delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione è integrata sullabase delle previsioni del piano di indirizzo generale di cui all’articolo 31, comma 3 della l. r.32/2002 e degli atti della programmazione locale.

2. La programmazione locale dell’offerta integrata di educazione, istruzione, orientamento eformazione si svolge, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia diprogrammazione regionale), modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82,acquisendo le proposte da parte di tutti i soggetti di cui all'articolo 5, negli ambiti territorialiindividuati dal piano di indirizzo.

3. Le province esercitano le funzioni di programmazione previste dall’articolo 29 della l. r.32/2002.

4. La gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale è svolta nell’ambitodelle zone socio-sanitarie ovvero dei livelli ottimali definiti ai sensi della legge regionale 16agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delleforme associative di comuni).

Art. 7Regole generali di funzionamento del sistema integrato

1. Gli enti locali competenti partecipano alla realizzazione del sistema integrato promuovendo:a) la relazione e la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano nel settore

dell’educazione, dell'istruzione, dell’orientamento e della formazione;b) lo sviluppo integrato di attività e servizi nei settori dell’orientamento, della consulenza alla

persona, della formazione degli operatori, dell’informazione e della documentazione suivalori culturali del territorio, sulle risorse educative e formative e sulle esperienze per laqualità dell’educazione e dell’istruzione realizzate a livello locale;

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c) l’integrazione delle strutture con finalità educative presenti sul territorio, anche mediante laloro aggregazione in organismi unitari e permanenti di supporto educativo, volti altresì allefinalità di cui alla lettera b).

2. La Regione supporta i processi organizzativi dei comuni mediante l’adozione di propostemetodologiche e strutturali volte alla definizione di modelli unitari di strutture permanenti disupporto educativo.

3. La Giunta regionale definisce un logo per contrassegnare le iniziative promosse dai soggetti delsistema integrato, e ne disciplina le modalità di utilizzo.

4. La Regione coordina la costituzione delle banche dati derivanti dalle attività di cui al presentearticolo, ai fini della loro armonizzazione ed integrazione a livello regionale.

5. I prodotti multimediali realizzati nelle attività del sistema integrato sono trasmessi alla Regioneper la loro diffusione anche per via telematica.

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TITOLO III

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

CAPO ICARATTERISTICHE DEI SERVIZI

SEZIONE ICARATTERISTICHE GENERALI

Art. 8Classificazione dei servizi

1. I servizi educativi per la prima infanzia di cui all’articolo 4 della l. r. 32/2002 sono classificatiin:a) nido di infanzia;b) servizi integrativi, articolati nel modo seguente:

1) centro dei bambini e dei genitori;2) centro gioco educativo;3) servizio domiciliare.

Art. 9Caratteristiche e destinazioni degli edifici

1. I servizi educativi per la prima infanzia sono collocati in edifici a ciò esclusivamente destinati enei quali la parte interna della struttura è separata da quella esterna.

2. Nel caso in cui l’edificio non sia esclusivamente destinato a servizio educativo per la primainfanzia, al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via diaccesso.

3. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell’edificio, i casi in cui talune funzionidi quest’ultimo possono essere condivise dal servizio educativo per la prima infanzia e daglialtri servizi che utilizzano il medesimo edificio.

Art. 10Caratteristiche generali di qualità dei servizi

1. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dagli educatori e daglioperatori ausiliari operanti presso ciascun servizio.

2. I servizi educativi per la prima infanzia si svolgono sulla base di un progetto educativoelaborato e aggiornato dagli educatori, alla cui attuazione contribuiscono anche gli operatoriausiliari.

3. E’ assicurata la partecipazione delle famiglie alle scelte educative, da realizzarsi mediante laprevisione di incontri periodici per la presentazione del progetto educativo e dellaprogrammazione educativa alle famiglie utenti, nonché mediante la previsione di verifiche evalutazioni delle attività del servizio.

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4. I comuni curano il coordinamento pedagogico e organizzativo della rete dei servizi educativicomunali per la prima infanzia.

5. Le strutture preposte al coordinamento pedagogico e organizzativo di cui al comma 4promuovono l’elaborazione e la verifica del progetto educativo e organizzativo dei vari servizi,il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte aibambini e alle famiglie.

6. La disciplina delle ammissioni ai servizi educativi pubblici definisce, tra l’altro, criteri perfavorire l’accesso ai servizi di bambini disabili o il cui nucleo familiare si trovi in condizioni didisagio sociale o economico.

Art. 11Titoli per l’esercizio della funzione di educatore

1. Per l’esercizio della funzione di educatore presso i servizi educativi per la prima infanzia ènecessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:a) diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall’istituto tecnico femminile;b) diploma di maturità magistrale rilasciato dall’istituto magistrale;c) diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;d) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;e) diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall’istituto professionale di Stato perassistente all’infanzia;f) diploma di maestra di asilo;g) diploma di operatore dei servizi sociali;h) diploma di tecnico dei servizi sociali;i) titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche opsicologiche;j) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia;k) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profiloprofessionale attinente ai servizi per la prima infanzia.

Art. 12Requisiti di onorabilità del personale

1. Costituisce requisito per l’esercizio delle funzioni di educatore e di operatore ausiliario presso iservizi educativi per la prima infanzia il non aver riportato condanna definitiva per i delitti noncolposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non siaintervenuta la riabilitazione.

SEZIONE IINIDO D’INFANZIA

Art. 13Caratteristiche funzionali generali

1. Il nido di infanzia è servizio a carattere educativo per la prima infanzia ed è rivolto ai bambini inetà compresa fra tre mesi e tre anni.

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2. Il nido d’infanzia consente l’affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverseda quelle parentali, con specifica competenza professionale.

3. Nel nido d’infanzia in cui siano frequentanti bambini disabili è assicurata la presenza dipersonale idoneo.

Art. 14Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli spazi interni del nido d’infanzia sono costituiti da:a) servizi generali;b) cucina per la preparazione del pasto all’interno del nido d’infanzia o apposito locale per la

suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all’interno del nido èobbligatoria per i bambini fino al primo anno di età;

c) spazi riservati ai bambini;d) spazi riservati al personale del nido d’infanzia e ai genitori.

2. In caso di nido d’infanzia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici possono essereutilizzati i servizi di mensa di questi ultimi, solo se ciò consente la preparazione di uno specificomenù giornaliero, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera b) per i bambini fino alprimo anno di età.

3. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:a) gioco;b) pranzo;c) riposo;d) cambio e servizi igienici.

4. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo el’impegno non occasionale dei bambini in attività di piccolo gruppo.

5. Gli spazi riservati al personale del nido d’infanzia e ai genitori consistono in:a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;b) spogliatoi;c) servizi igienici.

6. La superficie degli spazi esterni del nido di infanzia non è inferiore allo spaziocomplessivamente riservato ai bambini all’interno della struttura, di cui al comma 3.

7. I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 6per le strutture ubicate all’interno della zona A del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimitra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alleattività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovistrumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6agosto 1967, n. 765) e all’interno di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comunistessi.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, i comuni, ove accertino la mancanza ol’insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, possonoautorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verdepubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idoneiall’utilizzo.

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Art. 15Ricettività e dimensionamento

1. La ricettività minima e massima del nido d’infanzia è compresa fra diciannove e cinquantabambini frequentanti.

2. La ricettività di cui al comma 1 è calcolata con riferimento alla media delle presenze del mese dimassima frequenza, rilevata nel territorio del comune in cui è ubicato il servizio; in assenza ditali dati, si fa riferimento alla frequenza media registrata a livello regionale nell’ultimoconsuntivo di gestione disponibile.

3. In relazione a particolari esigenze demografiche, sociali ed organizzative del territorio diriferimento, la ricettività del nido d’infanzia è compresa fra sei e diciotto bambini, calcolati aisensi del comma 2.

4. Il nido d’infanzia di cui al comma 3 può essere aggregato ad altri servizi educativi per l’infanziagià operanti.

5. Il nido d’infanzia possiede una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati moltiplicati per ilnumero di bambini, calcolati ai sensi del comma 2, riducibile a 4 metri quadrati nel caso in cuivi siano spazi multifunzionali.

6. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma5 sono quelli delle aree relative alle seguenti funzioni:a) gioco;b) pranzo;c) riposo.

7. Le aree indicate al comma 6 possono essere multifunzionali.8. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri

quadrati.

Art. 16Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

1. Il periodo di apertura annuale del nido d’infanzia non è inferiore a quarantadue settimane, conattività per almeno cinque giorni alla settimana.

2. I comuni definiscono l’orario di apertura e di chiusura del nido d’infanzia tenendo conto degliorari lavorativi della popolazione residente interessata al servizio.

3. L’orario di apertura del nido d’infanzia è compreso fra sei e undici ore giornaliere. Al suointerno sono previste forme di frequenza diversificate, e in particolare:a) frequenza corta antimeridiana o pomeridiana non comprensiva del pasto, non inferiore a

quattro ore;b) frequenza antimeridiana o pomeridiana comprensiva del pasto.

4. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio,non è inferiore a un educatore ogni sei bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15, comma 2.

5. Nel nido d’infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciottomesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensidell’articolo 15, comma 2.

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SEZIONE IIICENTRO DEI BAMBINI E DEI GENITORI

Art. 17Caratteristiche funzionali generali

1. Il centro dei bambini e dei genitori è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini inetà compresa fra tre mesi e tre anni, organizzato secondo il criterio della flessibilità.

2. Il centro prevede la fruizione continuativa del servizio da parte di bambini accompagnati da ungenitore o da altro adulto accompagnatore.

3. I genitori e gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione dei programmi educativi delcentro in una logica di corresponsabilità con gli educatori.

Art. 18Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli spazi interni del centro dei bambini e dei genitori sono costituiti da:a) servizi generali;b) cucina per la preparazione del pasto all’interno del centro o apposito locale per la

suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all’interno del centro èobbligatoria per i bambini fino al primo anno di età;

c) spazi riservati ai bambini;d) spazi riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori.

2. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:a) gioco;b) riposo;c) cambio e servizi igienici.

3. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo el’attività di piccolo gruppo.

4. Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori consistono in:a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;b) spogliatoi;c) servizi igienici.

5. La superficie degli spazi esterni del centro dei bambini e dei genitori non è inferiore allo spaziocomplessivamente riservato ai bambini all’interno della struttura, di cui al comma 2.

6. I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 5per le strutture ubicate all’interno della zona A del d.m. 1444/1968 e di zone ad elevata densitàabitativa, individuate dai comuni stessi.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i comuni, ove accertino la mancanza ol’insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzareil funzionamento dei servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblicoadiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all’utilizzo.

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Art. 19Ricettività e dimensionamento

1. Nel centro dei bambini e dei genitori, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzicontemporaneamente è cinquanta.

2. Il centro dei bambini e dei genitori possiede una dimensione non inferiore a 5 metri quadratimoltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15, comma 2.

3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma2 sono quelli destinati alle attività di gioco e quelli riservati al personale del centro e ai genitorio adulti accompagnatori, di cui all’articolo 18, comma 4, lettera a).

4. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metriquadrati.

5. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambinifrequentanti contemporaneamente.

Art. 20Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

1. L’orario di apertura del centro dei bambini e dei genitori è compreso fra tre e undici oregiornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate.

2. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio,non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15, comma 2.

3. Nel centro dei bambini e dei genitori in cui risultino iscritti solamente bambini di età noninferiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni dodici bambini,calcolati ai sensi dell’articolo 15, comma 2.

4. Quando il consolidamento della collaborazione tra educatori ed adulti accompagnatori loconsenta, nelle fasi di costante e attiva partecipazione degli adulti accompagnatori alle attività digioco, la presenza degli educatori può essere ridotta al numero di uno ogni venti bambini,calcolati ai sensi dell’articolo 15, comma 2.

SEZIONE IVCENTRO GIOCO EDUCATIVO

Art. 21Caratteristiche funzionali generali

1. Il centro gioco educativo è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in etàcompresa fra diciotto mesi e tre anni, con turni organizzati secondo criteri di massimaflessibilità.

2. Il centro prevede fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, anche senza la presenza deigenitori.

3. Il centro è privo di servizio di mensa e non vi si effettua il riposo pomeridiano.

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Art. 22Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli spazi interni del centro gioco educativo sono costituiti da:a) servizi generali;b) apposito locale per la eventuale consumazione dei pasti;c) spazi riservati ai bambini;d) spazi riservati al personale del centro e ai genitori.

2. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:a) gioco;b) cambio e servizi igienici.

3. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo el’impegno dei bambini in attività di piccolo gruppo.

4. Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori consistono in:a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e di gruppo;b) spogliatoi;c) servizi igienici.

5. La superficie degli spazi esterni del centro gioco educativo non è inferiore allo spaziocomplessivamente riservato ai bambini all’interno della struttura, di cui al comma 2.

6. I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 5per le strutture ubicate all’interno della zona A del d. m. 1444/1968 e di zone ad elevata densitàabitativa, individuate dai comuni stessi.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i comuni, ove accertino la mancanza ol’insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzareil funzionamento dei servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblicoadiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all’utilizzo.

Art. 23Ricettività e dimensionamento

1. Nel centro gioco educativo, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzicontemporaneamente è cinquanta.

2. Il centro gioco educativo possiede una dimensione non inferiore a 4 metri quadrati moltiplicatiper il numero di bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15, comma 2.

3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma2 sono quelli destinati alle attività di gioco.

4. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metriquadrati.

5. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambinifrequentanti contemporaneamente.

Art. 24Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

1. L’orario di apertura del centro gioco educativo è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Alsuo interno sono garantite forme di frequenza saltuarie o temporanee.

2. La proporzione numerica fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamentodel servizio, non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15,comma 2.

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SEZIONE VSERVIZI DOMICILIARI

Art. 25Servizio di educatore presso l’abitazione della famiglia

1. I comuni che promuovono il servizio di educatore presso l’abitazione della famiglia,organizzano corsi di aggiornamento professionale rivolti a educatori in possesso dei requisitiindicati agli articoli 11 e 12, al fine di assicurare la qualità del servizio stesso.

2. Qualora i comuni organizzino i corsi di cui al comma 1, integra i medesimi con un tirociniominimo di centocinquanta ore da svolgersi presso un servizio educativo pubblico per l’infanzia.

3. Al fine di rendere più consapevole la scelta, da parte delle famiglie, di educatori disponibili asvolgere servizio presso l’abitazione delle stesse, i comuni pubblicizzano nei modi piùopportuni l’elenco di coloro che hanno partecipato ai corsi di cui al presente articolo.

4. Al servizio di educatore presso l’abitazione della famiglia non si applicano le disposizioni degliarticoli 9 e 10 e quelle in materia di autorizzazione e accreditamento, contenute nel capo II delpresente titolo.

Art. 26Servizio educativo presso l’abitazione dell’educatore

1. Il servizio educativo presso l’abitazione dell’educatore è svolto da educatori in possesso deirequisiti indicati agli articoli 11 e 12, che lo effettuano presso la propria o altra abitazione di cuiabbiano disponibilità.

2. Il servizio è rivolto ad un numero massimo di cinque bambini in età compresa fra tre mesi e treanni ed ha le caratteristiche di stabilità e continuatività.

3. Lo spazio minimo disponibile per i bambini all’interno dell’abitazione di cui al comma 1,escluse le zone di servizio, non è inferiore a 4 metri quadrati per bambino e comunque non ècomplessivamente inferiore a 10 metri quadrati.

4. I comuni, verificata la conformità del servizio ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché adulteriori requisiti o condizioni eventualmente stabiliti dai comuni stessi, pubblicizzano nei modipiù opportuni l’elenco degli educatori che svolgono il servizio di cui al presente articolo.

5. Al servizio di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 equelle in materia di autorizzazione e accreditamento, contenute nel capo II del presente titolo.

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CAPO IIREGIME DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO

SEZIONE IAUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Art. 27Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento

1. I servizi educativi per la prima infanzia per i quali è richiesta l’autorizzazione possiedono irequisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti al capo I del presente titolo.

2. Costituisce altresì condizione per l’autorizzazione l’applicazione dei contratti collettivi di lavorovigenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nelsettore.

3. I servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai comuni non sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 28Procedimento di autorizzazione

1. L’autorizzazione all’istituzione e alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia daparte di soggetti pubblici e privati è rilasciata, su domanda di questi ultimi, dal comune nel cuiterritorio è ubicato il servizio interessato.

2. I comuni disciplinano il periodo di validità dell’autorizzazione, i procedimenti di rilascio, dirinnovo, di controllo e di accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini dellapronuncia di decadenza.

Art. 29Obblighi informativi relativi ad autorizzazione e accreditamento

1. I comuni acquisiscono dal soggetto che richiede l’autorizzazione all’istituzione e alla gestionedei servizi educativi per la prima infanzia, i dati comprovanti il possesso dei requisiti di cuiall’articolo 27 e li trasmettono al sistema informativo regionale.

2. I comuni trasmettono altresì al sistema informativo regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, iseguenti dati di consuntivo relativi ai servizi educativi comunali e a quelli autorizzati, riferiti al31 dicembre dell’anno precedente:a) dati individuali, resi anonimi, inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle

caratteristiche degli utenti;b) numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura

del servizio;c) numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio

posseduto da ognuno;d) periodo di apertura e costo totale del servizio a carico della struttura;e) ammontare della retta media mensile a carico delle famiglie.

3. I comuni trasmettono altresì al sistema informativo regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, idati e le informazioni relativi ai soggetti accreditati di cui all’articolo 30.

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SEZIONE IIACCREDITAMENTO

Art. 30Requisiti per l'accreditamento

1. I servizi educativi per l’infanzia per i quali è richiesto l’accreditamento possiedono i requisitirichiesti per l’autorizzazione al funzionamento.

2. I soggetti richiedenti l’accreditamento assicurano altresì:a) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi

comunali per la prima infanzia;b) la periodica attività di formazione e aggiornamento professionale degli educatori operanti

all’interno dei servizi, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti diaggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni;

c) l’utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni;d) l’ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di svantaggio sociale o

economico;e) l’esistenza di posti riservati per le emergenze.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 27, comma 3, i servizi educativi per la primainfanzia gestiti dai comuni sono in possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo.

Art. 31Disciplina dell’accreditamento

1. L’accreditamento dei soggetti pubblici e privati è rilasciato, su domanda dei medesimi, dalcomune nel cui territorio è ubicato il servizio interessato.

2. I comuni disciplinano:a) i rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi accreditati;b) i rapporti dei servizi accreditati con le strutture educative comunali;c) le modalità di accesso ai servizi;d) il sistema tariffario;e) il periodo di validità dell’accreditamento;f) i procedimenti di rilascio, di controllo, di accertamento della eventuale perdita dei requisiti

ai fini della pronuncia di decadenza, nonché di revoca per violazione degli obblighiconvenzionali.

SEZIONE IIIADEGUAMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI

Art. 32Adeguamento dei servizi educativi comunali

1. I servizi educativi per l’infanzia comunali, operanti alla data di entrata in vigore del presenteregolamento, che non sono in possesso dei requisiti previsti per l’accreditamento dall’articolo30, si adeguano entro due anni a tali requisiti.

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Art. 33Adeguamento dei servizi educativi privati e pubblici non comunali

1. I servizi educativi per l’infanzia privati e pubblici non comunali, operanti alla data di entrata invigore del presente regolamento, che non sono in possesso dei requisiti previsti perl’autorizzazione dall’articolo 27, possono essere provvisoriamente autorizzati al funzionamento,previa definizione, da parte dei comuni, degli adempimenti necessari per l'adeguamento.

2. L’adeguamento di cui al comma 1 è realizzato entro un anno dalla data di entrata in vigore delpresente regolamento.

Art. 34Deroghe

1. I comuni, in relazione ai servizi educativi per l’infanzia operanti alla data di entrata in vigore delpresente regolamento, possono prevedere una riduzione massima del 20 per cento degli standarddimensionali previsti dal regolamento stesso nel caso in cui la struttura presso la quale si svolgeil servizio non risulti, per condizioni oggettive, adeguabile agli standard suddetti.

2. La deroga può essere concessa per un periodo non superiore a tre anni.

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TITOLO IV

CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVEDEL SISTEMA DI EDUCAZIONE NON FORMALE

DEGLI ADOLESCENTI, DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI

CAPO IORGANIZZAZIONE DELLE RETI LOCALI DEI SOGGETTI EDUCATIVI

Art. 35Reti locali dei soggetti educativi

1. I comuni, ferme restando le competenze di cui all’articolo 30 della l. r. 32/2002, organizzano ilsistema locale di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti medianteaccordi e intese di rete tra i soggetti pubblici e privati promotori delle iniziative, e stabilisconole procedure di adesione alle reti e di promozione e sviluppo delle attività.

2. Le province svolgono le funzioni di programmazione e di coordinamento intermedio per leazioni di sviluppo del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degliadulti di cui all’articolo 29, comma 2 della l r. 32/2002.

3. La Regione, attraverso gli atti della programmazione, definisce:a) indirizzi per assicurare la coerenza e il raccordo fra le reti locali;b) obiettivi educativi di carattere generale delle attività;c) indirizzi per l’attuazione delle iniziative educative ed informative rivolte agli adolescenti ed

ai giovani.

Art. 36Funzioni dei comuni nell’organizzazione delle reti locali

1. I comuni, nella organizzazione delle reti locali:a) svolgono le attività di cui all’articolo 7, comma 1 valorizzando anche il ruolo degli

organismi di supporto educativo;b) gestiscono le procedure di adesione alle reti, classificando gli aderenti sulla base dei

seguenti requisiti:1) soggetti che, avendo nella propria missione istituzionale finalità educative, sono dotati di

patrimoni culturali, ovvero svolgono attività di studio, di ricerca, di documentazione edivulgazione in campo letterario, scientifico, storico ed artistico, o promuovono attivitànel campo delle tradizioni, del tempo libero, dello sport non agonistico;

2) soggetti che hanno nella propria missione istituzionale specifiche finalità educative eche, oltre a possedere i requisiti di cui al numero 1), dispongono anche di risorseeducative consistenti in personale docente e in strutture logistiche appositamenteattrezzate per attività di formazione;

3) soggetti, in possesso dei requisiti di cui al numero 1), che operano specificamente nelcampo dell’educazione degli adolescenti e dei giovani;

c) istituiscono sistemi di valutazione delle attività, sulla base delle metodologie indicate negliatti della programmazione regionale.

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2. I comuni trasmettono al sistema informativo regionale i dati relativi alla costituzione delle retilocali, secondo le modalità indicate dalla struttura regionale competente in materia di sistemainformativo.

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TITOLO V

DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONEDELLA RETE SCOLASTICA

CAPO ISOGGETTI E PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE

SCOLASTICA

Art. 37Programmazione della rete scolastica

1. La programmazione della rete scolastica fa riferimento agli ambiti territoriali diprogrammazione dell’offerta formativa integrata di cui all’articolo 6, comma 2.

2. In base alle determinazioni dell'atto statale di individuazione delle risorse umane efinanziarie attribuite alla Regione Toscana ed alle proposte organizzative delle istituzioniscolastiche autonome, sono stabilite ogni anno:a) le variazioni del dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome;b) le variazioni del numero delle sezioni e classi nelle scuole di ogni ordine e grado e delle

modalità di articolazione temporale delle lezioni.

Art. 38Soggetti della programmazione della rete scolastica

1. I comuni e le province, nella programmazione della rete scolastica, secondo le rispettivecompetenze, attuano procedure di concertazione e di intesa istituzionale.

2. La Regione, nella programmazione della rete scolastica, stipula intese con l’Ufficio scolasticoregionale anche al fine di promuovere efficaci forme di coordinamento tra comuni e province.

Art. 39Procedure per la programmazione della rete scolastica

1. I comuni, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome, trasmettono alleprovince competenti, entro il 15 dicembre di ogni anno, le proposte di variazione della retescolastica relative alle scuole d’infanzia, elementari e medie inferiori.

2. Le province, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome, trasmettono allaGiunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, le proposte di variazione della rete scolasticarelative alle scuole secondarie superiori, unitamente alle proposte di cui al comma 1.

3. Le modalità delle concertazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definite dai comuni e dalle province,secondo le rispettive competenze

4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’emanazione dell’atto statale di individuazione dellerisorse umane e finanziarie attribuite alla Regione Toscana, tenuto conto degli atti di cui aicommi 1 e 2 e sulla base delle intese di cui all’articolo 38, comma 2, adotta il documento diprogrammazione annuale per lo sviluppo della rete scolastica regionale.

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5. Le province, tenuto conto del documento di programmazione di cui al comma 4 e sulla basedelle forme di coordinamento derivanti dalle intese di cui all’articolo 38, comma 2, adottano ipiani di organizzazione della rete scolastica, con i contenuti di cui all'articolo 37.

6. I comuni e le province, tenuto conto del documento di programmazione di cui al comma 4,adottano atti di istituzione, aggregazione, fusione, soppressione di istituti scolastici, nell’ambitodelle rispettive competenze.

7. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale un rapporto sullo stato diattuazione del documento di cui al comma 4.

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TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGO FORMATIVOE DI FORMAZIONE NELL’APPRENDISTATO

CAPO IINTERVENTI IN MATERIA DI OBBLIGO FORMATIVO

Art. 40Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente capo i soggetti di età compresa tra quindici ediciotto anni che dimorano in Toscana.

Art. 41Percorsi per l’assolvimento dell’obbligo formativo

1. I percorsi per l’assolvimento dell’obbligo formativo sono strutturati secondo i bisogni formativiindividuali e sono integrati con le opportunità offerte dal sistema di istruzione scolastica e dalsistema della formazione professionale.

2. I percorsi formativi svolti in apprendistato non possono avere durata inferiore aduecentoquaranta ore annue.

3. La partecipazione ad attività inerenti all’obbligo formativo dà luogo a certificazioni e crediti, lacui attribuzione o riconoscimento avviene secondo le modalità individuate agli articoli 81 e 86,e in base a quanto previsto dalle intese di cui all'articolo 42, comma 1.

Art. 42Funzioni e compiti della Regione

1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 3 della l. r. 32/2002, la Giunta regionale stipula con l’Ufficioscolastico regionale intese volte a favorire la definizione di percorsi integrati e personalizzatiche danno luogo a crediti spendibili nel sistema della formazione professionale e nel sistemadell’istruzione.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la definizione dei percorsi di cui al comma 1.3. Le istituzioni scolastiche che realizzano percorsi formativi anche finalizzati al conseguimento di

una qualifica professionale sono accreditate secondo le disposizioni del titolo VIII, capo II.4. La Regione cura la realizzazione e l’aggiornamento dell’anagrafe regionale dell’obbligo

formativo.

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Art. 43Funzioni e compiti delle province

1. Al fine di rendere effettiva la possibilità di rientro nel sistema di istruzione dei soggetti inobbligo formativo e di promuovere la sperimentazione di progetti finalizzati alla realizzazionedi un sistema unitario fra l’istruzione scolastica e la formazione professionale, le provincepromuovono, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 42,comma 2, forme di integrazione fra istituzioni scolastiche e agenzie formative a tal fineaccreditate.

2. I progetti di cui al comma 1 possono essere finalizzati anche alla sperimentazione di modalità dicertificazione e definizione di crediti acquisibili e spendibili, a condizioni di reciprocità, neisistemi dell'istruzione e della formazione professionale.

3. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare anche attività orientative in ambito educativo,scolastico e professionale ed esperienze di alternanza scuola-lavoro.

Art. 44Tutor

1. Il tutor, nominato dai centri per l’impiego di cui al titolo IX, capo II, assicura per ogni soggettoin formazione la strutturazione unitaria delle attività e dei moduli del percorso formativopersonalizzato, ed effettua il monitoraggio dello stesso.

2. Per l’esercizio della funzione di tutor è necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti:a) laurea in scienze della formazione;b) idonea qualifica professionale;c) documentata esperienza lavorativa almeno biennale nello svolgimento della funzione di

tutor o di funzioni affini, posseduta alla data di entrata in vigore del presenteregolamento.

CAPO IIINTERVENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE NELL’APPRENDISTATO

Art. 45Formazione nell’apprendistato

1. La formazione nell’apprendistato si realizza attraverso un percorso personalizzato costituito da:a) formazione in ambito lavorativo, supportata da un tutore aziendale che svolge le funzioni di cui

al comma 2;b) formazione generale esterna all’azienda svolta presso le agenzie formative accreditate dalla

Regione.2. Il tutore aziendale di cui al comma 1 collabora con l’agenzia formativa allo scopo di valorizzare

il percorso di apprendimento in alternanza, affianca l’apprendista durante il periodo diapprendistato, trasmette le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative efavorisce l’integrazione tra formazione generale esterna all’azienda e la formazione sul luogo dilavoro.

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Art. 46Contenuti della formazione generale esterna

1. I contenuti della formazione generale esterna all’azienda, tra loro connessi e complementari efinalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, sono articolati come segue:

a) contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero eventuale di conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali e leconoscenze economiche di sistema, di settore ed aziendali; una parte dell’attività formativa èriservata alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro, alle misurecollettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sulluogo di lavoro;

b) contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, differenziati infunzione delle singole figure professionali.

Art. 47Caratteristiche dei moduli della formazione generale esterna per gli apprendisti

1. L’attività formativa esterna per gli apprendisti ha una durata di centoventi ore ed è strutturata inun modulo orientativo e in tre moduli didattici.

2. Il modulo orientativo ha una durata massima di sei ore e può essere articolato in tre unità delladurata massima di due ore ciascuna.

3. I moduli didattici hanno le seguenti caratteristiche:a) durata non inferiore a trenta ore, ove non abbia luogo la riduzione di cui all’articolo 49 comma

2, lettera c);b) possibilità per ciascun modulo didattico di essere affidato ad una diversa agenzia accreditata;c) possibilità di essere svolti in diversi periodi dell’anno, non necessariamente in successione,

scelti dagli apprendisti interessati;d) rilascio di una certificazione al termine di ogni modulo didattico;4. Le ore di formazione esterna all’azienda sono considerate ore lavorative e computate nell’orario

di lavoro.

Art. 48Finalità e contenuti dei moduli della formazione generale esterna

1. I moduli didattici, tra loro connessi e complementari e rivolti alla comprensione dei processilavorativi, sono finalizzati a:

a) sistematizzare e fondare sul piano tecnico e scientifico l’esperienza professionale maturata nelluogo di lavoro, con particolare riferimento a quella ottenuta in affiancamento; una partedell’attività formativa è riservata alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione dellavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute edella sicurezza sul luogo di lavoro;

b) rafforzare le competenze di base, trasversali e trasferibili possedute dal soggetto, con particolareriferimento a contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero eventuale di conoscenzelinguistico-matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali,comunicative e sociali e le conoscenze economiche di sistema, di settore ed aziendali;

c) sviluppare le competenze professionali in relazione alle innovazioni in atto che riguardano ilsettore produttivo e le figure professionali di interesse del soggetto in formazione con contenutia carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, differenziati in funzionedelle singole figure professionali; sono sviluppati altresì i temi della sicurezza sul lavoro e dei

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mezzi di protezione individuali propri della figura professionale in esame e altri temi specifici dicarattere professionale.

Art. 49Organizzazione dell’attività formativa esterna

1. Le province, sentita la Commissione provinciale tripartita, di cui all’articolo 25 della l. r.32/2002, stabiliscono annualmente i settori di intervento per le attività di formazione generaleesterna e le modalità per la scelta degli apprendisti.

2. Il servizio per l’impiego competente provvede:a) a convocare l’impresa al fine di acquisire le esigenze formative dell’apprendista

nell’azienda;b) a convocare l’apprendista per le attività di informazione e di orientamento finalizzate

all’individuazione delle conoscenze, dei crediti, dei titoli di studio e delle competenzepossedute ed alla costruzione di un percorso formativo personalizzato che tiene conto deibisogni individuali di formazione dell’apprendista, delle caratteristiche dell’azienda edell’attività svolta;

c) a valutare, su richiesta dell’interessato, una diversificata offerta formativa oppure lariduzione del periodo di formazione generale esterna, qualora l’apprendista sia in possessodi un titolo di studio post-obbligo, di un attestato di qualifica professionale idoneo rispettoall’attività da svolgere o di crediti formativi riconosciuti.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera c), è comunque previsto lo svolgimento di specificimoduli formativi riservati alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro,alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e dellasicurezza sul luogo di lavoro.

4. Al termine delle attività di cui al comma 2 l’apprendista, in raccordo con i servizi per l’impiego,individua i moduli didattici e l’agenzia formativa presso la quale intende realizzare laformazione generale esterna.

5. L’agenzia formativa individuata dall’apprendista ai sensi del comma 4, definisce il percorso diapprendimento personalizzato con la sottoscrizione del patto formativo integrato con il qualel’apprendista e l’agenzia formativa concordano gli obiettivi, le competenze da acquisire inrelazione ai moduli scelti, i contenuti didattici che sostanziano le competenze, le modalità diverifica intermedie e finali, la sede di svolgimento delle attività e i tempi di realizzazione.

6. Lo schema del patto formativo integrato è approvato dalla Giunta regionale.7. Il patto formativo integrato è inviato al servizio per l’impiego della provincia competente e al

datore di lavoro dell’apprendista.8. Al termine di ogni modulo formativo, o in caso di interruzione dello stesso, l’agenzia formativa

comunica alla provincia competente, secondo le forme e le modalità da questa stabilite, lecompetenze acquisite dall’apprendista e formula proposte al fine del rilascio della certificazionee del riconoscimento dei crediti formativi.

Art. 50Buono individuale per le attività di formazione generale esterna per l’apprendistato

1 Per le attività di formazione generale esterna all’apprendista è attribuito un buono individuale,di seguito denominato voucher, spendibile presso una o più agenzie formative accreditate.

2 Le province erogano alle agenzie formative indicate dall’apprendista il voucher per ogni moduloformativo scelto, in misura proporzionale al numero delle ore formative e di orientamentosvolte.

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3. L’importo del voucher è stabilito dal piano di indirizzo generale integrato, di cui all’articolo 31della l. r. 32/2002.

Art. 51Obblighi dei soggetti della formazione generale esterna

1. Il datore di lavoro è tenuto a concedere all’apprendista i permessi retribuiti occorrenti per lafrequenza obbligatoria alle attività di formazione esterna.

2. Il datore di lavoro è tenuto a nominare il tutore aziendale per l’apprendistato, di cui all’articolo45, comma 1, lettera a).

3. La funzione di tutore aziendale può essere svolta da un lavoratore qualificato oppure, nel caso diimprese con meno di quindici dipendenti e di imprese artigiane, dal titolare dell’impresa stessa,da un socio o da un familiare coadiuvante.

4. L’apprendista ha l’obbligo di frequenza ai corsi di formazione esterna; eventuali assenze sonoammesse solo per cause contrattualmente previste ed imputabili unicamente agli allievi stessi esono debitamente certificate.

5. L’apprendista che si sia assentato dalle attività formative è tenuto a partecipare alle eventualiiniziative di recupero; in mancanza di un’offerta formativa per iniziative di recupero, ènecessario che l’apprendista abbia comunque partecipato ad attività di formazione esterna peralmeno l’80 per cento delle ore previste.

6. L’agenzia formativa redige una scheda individuale delle presenze dell’apprendista dovevengono annotati i dati relativi all’agenzia, al percorso formativo e allo svolgimento dellaformazione.

7. Al termine del percorso formativo o in caso di interruzione dello stesso l’agenzia formativacomunica alla provincia competente i risultati dell’attività formativa svolta per la certificazione.

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TITOLO VII

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

CAPO I

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI FRA LA REGIONE E LEUNIVERSITA’

Art. 52Conferenza Regione – Università

1. Il coordinamento degli interventi della Regione con quelli delle università della Toscana sirealizza mediante la Conferenza Regione - Università, di seguito denominata Conferenza.

2. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è costituita daiseguenti membri:a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;b) i Presidenti delle aziende per il diritto allo studio universitario;c) un rappresentante nominato da ciascuna delle seguenti istituzioni: Università degli Studi di

Firenze, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Siena, Scuola NormaleSuperiore di Pisa, Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna diPisa, Università per Stranieri di Siena, Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia diBelle Arti di Carrara;

d) un rappresentante congiuntamente designato dagli istituti di alta formazione especializzazione artistica e musicale della Toscana e dall’Istituto Superiore per le Industrieartistiche di Firenze;

e) gli studenti facenti parte dei consigli di amministrazione delle aziende per il diritto allostudio universitario.

3. La Conferenza esprime pareri sulle proposte di sviluppo universitario in Toscana per gli aspetti,anche programmatici, inerenti il diritto allo studio universitario.

4. Gli ordini del giorno delle sedute della Conferenza sono inviati ai comuni sedi di attivitàuniversitarie. Gli amministratori dei suddetti comuni sono invitati a partecipare alle sedutequando sono trattati argomenti riguardanti nuovi insediamenti didattici, di ricerca e di servizi.

5. Alla Conferenza possono essere invitati rappresentanti di altre amministrazioni.6. Le sedute della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei

componenti.7. I risultati della Conferenza sono annualmente comunicati alla Consulta nazionale, di cui

all’articolo 6 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari),istituita presso il Ministero dell’istruzione, università e ricerca scientifica.

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CAPO IIAZIENDE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

SEZIONE IORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 53Aziende per il diritto allo studio universitario

1. Le aziende per il diritto allo studio universitario, di seguito denominate aziende, con sedeamministrativa nei comuni sedi delle Università di Firenze, Pisa e Siena, hanno il compito direalizzare, in collaborazione con le università e gli enti locali, gli interventi di cui agli articoli 9e 10 della l. r. 32/2002.

Art. 54Competenze delle aziende

1. L’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Firenze è competente a realizzaregli interventi rivolti agli iscritti dei seguenti istituti:a) Accademia di Belle Arti di Firenze;b) Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze;c) Conservatorio “Luigi Boccherini” di Firenze;d) Università degli Studi di Firenze.

2. L’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Pisa è competente a realizzare gliinterventi rivolti agli iscritti dei seguenti istituti :a) Accademia di Belle Arti di Carrara;b) Istituto Musicale Pareggiato “ Pietro Mascagni” di Livorno;c) Istituto Musicale Pareggiato “Luigi Boccherini” di Lucca;d) Università degli Studi di Pisa;e) Scuola Superiore in Scienze della Mediazione Linguistica di Pisa.

3. L’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Siena è competente a realizzare gliinterventi rivolti agli iscritti dei seguenti istituti:a) Università per Stranieri di Siena;b) Istituto Musicale Pareggiato “R. Franci” di Siena;c) Università degli Studi di Siena.

Art. 55Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica lepriorità ed emana le direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione, verifica larispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:a) l’approvazione del regolamento organizzativo dell’azienda e degli altri regolamenti interni;b) la nomina del direttore e l’adozione dei provvedimenti relativi al rapporto di lavoro dello

stesso;c) l’approvazione della carta dei servizi dell’azienda;d) la determinazione della dotazione organica e le sue variazioni;

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e) l’approvazione del piano annuale di attività entro il 31 ottobre di ogni anno;f) l’adozione del bilancio previsionale economico entro il 30 novembre dell’anno precedente a

quello cui si riferisce;g) l’adozione del bilancio di esercizio con i risultati finali del controllo di gestione entro il 30

aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce;h) la determinazione delle tariffe dei servizi;i) l’acquisto e l’alienazione di beni immobili;j) l’accettazione di donazioni, eredità e legati;k) l’accensione ed estinzione di mutui.

3. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell’aziendache firma i relativi verbali.

Art. 56Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’azienda, convoca e presiede il Consiglio diamministrazione.

2. Per l’esercizio delle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidentedelega un membro del Consiglio di amministrazione.

Art. 57Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti approvati dall’azienda ai fini del controllo dilegittimità contabile ed amministrativa.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi al Collegio dei revisori dal direttore entro sette giornidalla loro approvazione. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro quattordici giorni dallaricezione. Le osservazioni del Collegio sono inviate, entro sette giorni, all’organo che haapprovato l’atto.

3. Le osservazioni del Collegio dei revisori non sospendono l’esecutività degli atti ma formanooggetto di espressa determinazione, entro quindici giorni dalla loro ricezione, dell’organo che haapprovato l’atto. In caso di mancata conferma gli effetti giuridici dell’atto cessano allo scaderedel termine utile per la conferma stessa. L’atto confermato non è oggetto di ulterioriosservazioni da parte del Collegio dei revisori.

4. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazionetrimestrale sullo svolgimento e sull’andamento dell’attività di controllo così come risultante daiverbali delle sedute del Collegio.

Art. 58Il direttore

1. Il direttore svolge le seguenti funzioni:a) è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’azienda e dei relativi

risultati;b) formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione;c) dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi.

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2. Il direttore, scelto tra coloro che hanno svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni inenti pubblici o privati, è nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovatirequisiti tecnico-professionali individuati dal regolamento organizzativo di cui all’articolo 60.

3. L’incarico di direttore è attribuito mediante assunzione con contratto di diritto privato di duratanon superiore a cinque anni.

4. Il trattamento economico del direttore è determinato dal Consiglio di amministrazione conriferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione diposizione e di risultato.

5. L’incarico di direttore è revocato dal Consiglio di amministrazione, con provvedimentomotivato, per gravi violazioni di legge e per gravi inadempimenti in relazione agli obiettivicontenuti nel piano di attività o alle direttive generali impartite dal Consiglio diamministrazione.

Art. 59Indennità

1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, la misura delle indennità di carica ed i rimborsispesa spettanti ai componenti degli organi delle aziende.

Art. 60Regolamento organizzativo

1. Il regolamento organizzativo delle aziende, di cui all’articolo 10, comma 3 della l. r. 32/2002,nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni inmateria di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), disciplina:a) le modalità di convocazione, votazione e funzionamento degli organi dell’azienda;b) i requisiti per la nomina del direttore dell’azienda;c) le modalità di attuazione della pubblicità degli atti e dell’accesso ai documenti;d) l’articolazione della struttura organizzativa e l’ordinamento degli uffici in base a quanto

previsto dall’articolo 68 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino dellalegislazione regionale in materia di organizzazione e personale).

Art. 61Bilancio previsionale ed economico

1. Il Consiglio di amministrazione dell’azienda adotta il bilancio previsionale economico ed ilbilancio di esercizio in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale.

2. Il bilancio previsionale economico ed il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione delCollegio dei revisori, sono inviati, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionaleche li propone al Consiglio regionale per l’approvazione.

Art. 62Utilizzo di beni di altri enti

1. L’utilizzo di beni messi a disposizione dall’università o da altri enti per la realizzazione degliobiettivi perseguiti dalle aziende è regolato da apposita convenzione tra l’ente interessato el’azienda.

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SEZIONE IICARTA DEI SERVIZI E CONTROLLO DEGLI UTENTI

Art. 63Principi della carta dei servizi

1. La carta dei servizi è adottata sulla base dei seguenti principi:a) uguaglianza di trattamento nell’offerta dei servizi agli utenti;b) obiettività ed imparzialità nello svolgimento dei servizi per garantirne la regolarità e la

continuità;c) partecipazione degli utenti alle prestazioni dei servizi;d) efficienza ed efficacia dei servizi offerti;e) tutela degli utenti dalle inadempienze dell’azienda.

Art. 64Procedura di reclamo degli utenti dei servizi

1. I reclami in merito a violazioni della carta dei servizi sono presentati alle aziende nelle formestabilite dalla medesime carta.

2. La carta dei servizi stabilisce modalità e tempi di trattazione del reclamo e tempi di risposta agliutenti.

Art. 65Monitoraggio delle aziende e commissioni di utenti

1. Le aziende effettuano periodicamente rilevazioni sulle attività svolte per verificare il rispettodegli standard indicati nella carta dei servizi.

2. Le aziende rendono pubblici i risultati delle rilevazioni di cui al comma 1.3. Le aziende costituiscono commissioni di utenti per il controllo sulla qualità dei servizi e delle

attività e ne disciplinano le modalità di funzionamento.

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TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

CAPO IPRINCIPI GENERALI

Art. 66Caratteristiche del sistema regionale delle competenze

1. Il sistema regionale integrato di formazione, lavoro ed istruzione si basa sul riconoscimentodelle competenze dei singoli individui, classificate e descritte in un repertorio regionale, ancheal fine di assicurarne la visibilità.

2. Il sistema regionale stabilisce gli standard di competenze e conoscenze da conseguire al terminedelle attività formative, anche non finalizzate al rilascio di qualifiche professionali ospecializzazioni, e garantisce il raccordo con il sistema nazionale di standard minimi dicompetenze.

3. Fino alla compiuta realizzazione del sistema regionale delle competenze, la Regione garantisceil costante aggiornamento del repertorio dei profili professionali esistenti, anche attraverso lacreazione di nuovi profili.

4. Non sono finanziabili o riconoscibili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) della l. r.32/2002, attività formative inerenti a profili professionali non preventivamente approvati condecreto del dirigente della struttura regionale competente.

CAPO IIACCREDITAMENTO

Art. 67Soggetti accreditabili

1. Sono tenute all’accreditamento le sedi operative di soggetti pubblici o privati aventi tra leproprie finalità la formazione o l’orientamento, che organizzano e svolgono servizi diformazione, di orientamento, o di entrambi congiuntamente, finanziati con risorse pubbliche oriconosciuti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) della l. r. 32/2002.

2. Le sedi operative accreditate per servizi formativi assicurano anche servizi di orientamentogestiti direttamente, qualora la sede formativa sia accreditata anche per l’orientamento, oindirettamente mediante altre sedi accreditate per tale ambito di attività.

Art. 68Sedi operative

1. Ai fini dell'accreditamento la sede operativa dell'organismo formativo è caratterizzata da:a) assetto organizzativo che garantisca lo svolgimento delle seguenti funzioni:

1) direzione e coordinamento di sede;2) gestione economica e amministrativa;

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3) gestione operativa;.b) struttura fisica adeguata all’assetto organizzativo di cui alla lettera a);c) capacità di gestione di progetti che concorrano al totale o parziale finanziamento pubblico

con risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.2. Al fine di soddisfare le esigenze di specifiche attività le sedi operative accreditate hanno facoltà

di dotarsi di ulteriori locali, anche ubicati in altra parte del territorio regionale, purché essipresentino le caratteristiche richieste per l'accreditamento.

Art. 69Esenzioni dall'obbligo di accreditamento

1. Non sono soggetti all’accreditamento:a) le aziende, per le attività di stage e tirocinio che si svolgano presso di esse;b) le strutture che svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni

competenti nel settore della formazione;c) gli istituti scolastici, limitatamente alle attività di formazione e orientamento rivolte ai propri

studenti, finalizzate a prevenire la dispersione scolastica;d) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono direttamente attività formative per il

proprio personale.2. I soggetti di cui al comma 1, lettera d), possono svolgere le attività formative mediante sedi

operative accreditate di organismi formativi.

Art. 70Ambiti di accreditamento

1. L’accreditamento viene rilasciato in relazione ad uno o più ambiti di attività per i qualil’organismo formativo può chiedere l'accreditamento della propria sede.

2. Sono ambiti di attività:a) servizi di orientamento;b) servizi di formazione.

3. Gli ambiti di attività di cui al comma 2 sono suddivisi nelle seguenti tipologie:a) attività di orientamento;b) attività di formazione, articolate come segue:

1) formazione per l'obbligo formativo;2) formazione successiva all'età dell’obbligo e formazione superiore;3) formazione continua.

4. L’accreditamento ottenuto per le attività di formazione vale anche per lo svolgimento di azionidi orientamento e inserimento lavorativo nell’ambito di progetti formativi, purché il costo di taliazioni non superi il 20 per cento del costo complessivo del progetto formativo.

5. L’accreditamento ottenuto da una sede operativa per la realizzazione di attività di formazione eorientamento finanziate con fondi pubblici all'interno di uno o più ambiti, o di una o piùtipologie, come definite dai commi 2 e 3, vale anche ai fini della realizzazione di attivitàriconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della l. r. 32/2002, all'interno dellostesso ambito o della stessa tipologia.

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Art. 71Valutazione dei requisiti per l'accreditamento

1. La verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento è effettuata dalla Regione.2. I requisiti dell'accreditamento sono valutati secondo un sistema di punteggi, sulla base dei criteri

di cui all'articolo 72, comma 1.3. La Regione cura le verifiche finalizzate alla valutazione del mantenimento dei requisiti per

l'accreditamento di cui all'articolo 72.

Art. 72Requisiti per l'accreditamento

1. La Giunta regionale, con proprio atto, individua, con riferimento alle sedi operative di cuiall'articolo 68, gli indicatori, i parametri, gli indici di accettabilità e le modalità di verificarelativi ai seguenti criteri:a) assetto giuridico ed organizzativo;b) capacità logistiche;c) situazione economica;d) sistema di relazioni;e) formalizzazione dei processi di produzione ed erogazione dei servizi;f) capacità gestionali;g) efficienza;h) efficacia immediata;i) efficacia a medio termine.

2. Costituisce altresì requisito per l'accreditamento la moralità del legale rappresentantedell'organismo formativo, consistente nel non aver riportato condanna definitiva per i reati dicui al libro II, titolo II e titolo XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta lariabilitazione.

Art. 73Certificazioni di qualità

1. Gli organismi formativi che al momento dell'accreditamento delle sedi operative non siano giàin possesso della certificazione di qualità secondo lo standard ISO 9001, o di altre certificazioniequipollenti in uso a livello internazionale, si impegnano a ottenerla entro due annidall'accreditamento.

2. La Giunta regionale individua i criteri per il confronto dei diversi sistemi di certificazione con irequisiti di accreditamento.

Art. 74Procedura di accreditamento

1. L’organismo che intende richiedere l’accreditamento di una o più sedi operative, presenta ladomanda alla Regione secondo modalità da essa definite.

2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il dirigente della strutturaregionale competente adotta il relativo provvedimento.

3. In caso di rigetto della domanda, l'organismo formativo non può presentare una nuova domandadi accreditamento prima di sei mesi dal provvedimento.

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4. Le sedi operative già in possesso della certificazione di qualità di cui all'articolo 73 sonosoggette, ai fini dell'accreditamento, alla sola verifica del possesso dei requisiti non compresi, intutto o in parte, nella certificazione acquisita.

Art. 75Revoca dell’accreditamento

1. L’accreditamento della sede operativa è revocato nelle seguenti ipotesi:a) falsità di dichiarazioni rese nell'ambito della procedura di accreditamento;b) rifiuto di sottoporsi alle procedure di verifica;c) mancato raggiungimento, per due anni consecutivi, degli indici minimi relativi ad almeno

dieci indicatori nell'ambito dei criteri individuati ai sensi dell'articolo 72, comma 1;d) non conformità della sede operativa, per due anni consecutivi, ad almeno tre indicatori

nell'ambito dei criteri individuati ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettere g), h), i);e) revoca della certificazione di qualità, o mancato ottenimento della stessa entro i termini di

cui all'articolo 73;f) sopravvenuta perdita del requisito di cui all'articolo 72, comma 2;g) non corrispondenza fra rendiconto e bilancio consuntivo, presentati ai sensi degli articoli 90

e 91.2. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento per una o più sedi operative è

escluso dalla partecipazione alle procedure per accedere a finanziamenti pubblici, anchecomunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciuteai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della l. r. 32/2002.

3. La revoca dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative avviate.4. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento per una o più sedi operative non

può presentare una nuova domanda di accreditamento prima di due anni dal provvedimento.

Art. 76Sospensione dell'accreditamento

1. La Regione, qualora nell’ambito delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 3, rilevisituazioni di non conformità relative a uno o due indicatori nell'ambito dei criteri di cuiall'articolo 72, comma 1, fissa all'organismo formativo un termine per l'adeguamento.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che le situazioni di non conformità siano stateeliminate, il dirigente della struttura regionale competente adotta il provvedimento disospensione dell'accreditamento della sede operativa, fino alla eliminazione delle nonconformità.

3. Il provvedimento di sospensione è adottato immediatamente quando le situazioni di nonconformità riguardino tre o più indicatori, ad eccezione di quelli relativi ai criteri di cuiall'articolo 72, comma 1, lettere g), h), i), per i quali opera il disposto dell'articolo 75, comma 1,lettera d).

4. L'organismo formativo cui sia stato sospeso l'accreditamento per una o più sedi operative èescluso dalla partecipazione alle procedure per accedere a finanziamenti pubblici, anchecomunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciuteai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della l. r. 32/2002.

5. La sospensione dell’accreditamento può essere altresì disposta a seguito di segnalazione, daparte delle amministrazioni provinciali, di gravi irregolarità compiute da una sede nella gestionedi attività di formazione o di orientamento di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c) della l.r. 32/2002, riscontrate nell’ambito dei controlli di propria competenza.

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CAPO IIIATTIVITÀ FORMATIVE

SEZIONE IDISCIPLINA GENERALE

Art. 77Modalità di svolgimento delle attività formative

1. Le attività formative possono essere realizzate con le seguenti modalità:a) corsi;b) percorsi formativi individuali.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con metodologie in presenza dell’utente o adistanza, o alternando entrambe le metodologie.

3. Le attività formative di cui al comma 1, lettera a) prevedono lo svolgimento di stage, o tirocini,o attività pratiche guidate, in misura non inferiore al 30 per cento della durata complessiva.

4. Le attività formative rivolte ad occupati possono non prevedere lo svolgimento delle attività dicui al comma 3.

Art. 78Interventi formativi

1. Gli interventi formativi si distinguono in:a) interventi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale o di una

specializzazione, rilasciata dalle province, o dalla Regione nelle ipotesi di cui all'articolo 28,comma 4 della l. r. 32/2002;

b) interventi finalizzati al mantenimento, aggiornamento e sviluppo di competenzeprofessionali già possedute.

2. Per ciascuna delle qualifiche o specializzazioni di cui al comma 1, lettera a), sulla base dellastruttura del percorso ad essa finalizzato, come definito dall'articolo 80, è garantita lacorrispondenza alla struttura europea dei livelli di formazione.

Art. 79Finanziamenti a domanda individuale

1. I finanziamenti concessi per lo svolgimento di attività di formazione a carattere individuale daeffettuarsi nel territorio della Toscana possono essere utilizzati solo presso sedi operativeaccreditate di organismi formativi ai sensi del capo II del presente titolo.

Art. 80Percorsi formativi e crediti

1. I percorsi formativi che conducono al conseguimento di certificazioni si compongono di attivitàformative riferite ad ambiti di conoscenze e competenze.

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2. Ciascuna attività formativa si struttura in unità formative cui corrisponde un numero di creditiformativi commisurato a durata, livello formativo e pertinenza delle unità rispetto allecompetenze che compongono il profilo.

3. Un percorso formativo è concluso quando i frequentanti hanno acquisito il corrispondentenumero di crediti previsti nel repertorio regionale di cui all'articolo 66.

4. I percorsi formativi possono essere ridotti per coloro che sono in possesso di certificazioniattestanti:a) il possesso di conoscenze e competenze corrispondenti agli ambiti o alle unità formative in

cui si struttura il percorso formativo;b) la frequenza di attività formative corrispondenti, per livello e durata, a quelle previste nel

percorso cui si intende accedere o cui si è iscritti, svolte nel sistema scolastico o in sistemidiversi da quello della formazione professionale.

5. La certificazione dei crediti è rilasciata secondo quanto disposto dagli articoli 81 e 86.

Art. 81Conclusione delle attività formative

1. Nell'ambito di ogni percorso formativo, realizzato con le modalità di cui all'articolo 77, èprevisto il rilascio di:a) attestazione relativa al percorso svolto;b) qualifica professionale o specializzazione corrispondente alla figura di riferimento, al

termine dell’intero percorso.2. L’attestazione di cui al comma 1, lettera a) è rilasciata dall’organismo attuatore dell’intervento

su richiesta dell’interessato qualora quest’ultimo non completi l’intero percorso, o al termine diinterventi non finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale o specializzazione.

3. La qualifica professionale o specializzazione di cui al comma 1, lettera b) è rilasciatadall'amministrazione competente, previo espletamento di un esame finale, davanti a unacommissione costituita secondo le disposizioni dell'articolo 82.

4. Le certificazioni di cui al comma 1 prevedono la descrizione delle competenze acquisite, sullabase di specifica modulistica regionale approvata dal dirigente della struttura regionalecompetente.

Art. 82Criteri di composizione della commissione d’esame

1. La commissione d’esame è nominata dall’amministrazione che rilascia la qualifica professionaleo specializzazione ed è composta da:a) un rappresentante dell’amministrazione che rilascia la qualifica, con funzioni di presidente;b) due componenti designati dall'organismo attuatore dell'intervento fra i propri operatori;c) due componenti scelti dall'amministrazione competente fra esperti di provata e certificata

competenza, verificata nell’ambito del sistema regionale di certificazione delle competenzedegli operatori, nel settore cui la qualifica fa riferimento.

2. Ciascun soggetto abilitato a nominare componenti della commissione nomina i relativisupplenti.

3. La commissione è regolarmente costituita in presenza di quattro membri, fra cui il presidente.4. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.5. Fino alla realizzazione del sistema regionale di certificazione delle competenze degli operatori, i

due esperti esterni di cui al comma 1, lettera c) sono individuati rispettivamente dalleassociazioni dei datori di lavoro e dalle associazioni dei lavoratori, rappresentate negli

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organismi di cui agli articoli 23 e 25 della l. r. 32/2002. In ogni caso è assicurata la rotazione frale diverse associazioni, avuto riguardo al settore economico cui la qualifica o specializzazione fariferimento.

Art. 83Modalità di lavoro della commissione d’esame

1. La commissione di cui all’articolo 82 raccoglie le informazioni sulle singole prove intermedie ei relativi esiti, e procede alla certificazione finale del percorso svolto secondo quanto previstodall'articolo 81, comma 1, lettera b).

2. La commissione procede altresì a un esame alla presenza del candidato, comprendentecomunque una prova orale.

3. Il verbale dei lavori della commissione è redatto sulla base di specifica modulistica regionaleapprovata dal dirigente della struttura regionale competente.

Art. 84Indennità per i componenti della commissione d’esame

1. Ai componenti della commissione di cui all'articolo 82 compete un’indennità determinatadall'amministrazione competente sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Gli oneri finanziari connessi all’attività della commissione sono sostenuti dall’organismoattuatore dell’intervento formativo.

Art. 85Moduli professionalizzanti

1. Il rilascio delle qualifiche professionali o delle specializzazioni al termine di percorsi formativisvolti nell’ambito di corsi di laurea avviene a seguito di verifica amministrativa del regolaresvolgimento del percorso e del superamento di tutte le prove di verifica intermedie.

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata da una commissione costituita presso l’universitàattuatrice dell’intervento, composta da due membri designati dall’università e due membridesignati dalla Regione.

3. La commissione, sulla base della verifica di cui al comma 1, attesta il conseguimento dellaqualifica professionale o della specializzazione.

Art. 86Riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi di tipo formale

1. I soggetti che hanno realizzato percorsi di autoformazione o di tipo informale, o che hannorealizzato in periodi diversi singole unità formative come definite dall'articolo 80, comma 2,possono presentare ai centri per l’impiego domanda per il riconoscimento della qualifica ospecializzazione.

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata da autocertificazione dei percorsi svolti.3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1 l'amministrazione competente nomina una

commissione composta da:a) un rappresentante dell'amministrazione competente, con funzioni di presidente;

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b) due componenti scelti dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle associazioni deilavoratori, rappresentate negli organismi di cui agli articoli 23 e 25 della l. r. 32/2002;

c) un esperto del settore cui la qualifica o specializzazione fa riferimento, designatodall'amministrazione competente.

4. La commissione, previo espletamento di un esame, comprendente comunque una prova orale,attesta il conseguimento da parte del soggetto delle competenze necessarie all’ottenimento dellaqualifica o specializzazione e ne fornisce la descrizione.

SEZIONE IICOMITATO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE

E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

Art. 87Istituzione del Comitato regionale per l'istruzione e formazione tecnica superiore

1. E' istituito il Comitato regionale per l'istruzione e formazione tecnica superiore.2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per il

periodo della legislatura regionale ed è costituito dai seguenti membri:a) l’Assessore regionale competente per materia, che lo presiede o suo delegato;b) un rappresentante designato da ciascuna provincia e circondario;c) un rappresentante designato dall’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI);d) un rappresentante designato dall’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani(UNCEM);e) il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato;f) i rettori delle Università di Firenze, Pisa, Siena e dell'Università per stranieri di Siena, o loro

delegati;g) tre componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro e tre componenti designati

dalle associazioni dei lavoratori rappresentate negli organismi di cui agli articoli 23 e 25della l. r. 32/2002;

3. Entro novanta giorni dalla scadenza del Comitato gli enti di appartenenza dei soggetti di cui alcomma 2 comunicano alla struttura regionale competente la designazione dei proprirappresentanti all'interno del Comitato.

Art. 88Funzioni del Comitato regionale

1. Il Comitato regionale ha funzioni propositive e consultive in ordine al sistema di istruzione eformazione tecnica superiore (IFTS).

2. Il Comitato regionale si esprime, in particolare, riguardo a:a) individuazione dei settori, delle qualifiche e specializzazioni professionali e dei profili nei

quali esse si articolano;b) indicazioni in merito ai criteri per la selezione dei progetti;c) criteri per il monitoraggio e la valutazione.

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CAPO IVPROCEDURE DI MONITORAGGIO E VERIFICA

SEZIONE ICERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Art. 89Autocertificazione delle spese sostenute

1. Gli organismi attuatori degli interventi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c) della l. r.32/2002 trasmettono all'amministrazione l'autocertificazione delle spese effettivamentesostenute nel periodo di riferimento, alle scadenze e con le modalità indicate dalla Giuntaregionale.

2. Le spese effettivamente sostenute corrispondono a pagamenti effettuati dagli organismi attuatorie giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Art. 90Verifica dei rendiconti

1. Al fine del riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni finanziate e delpagamento dell'eventuale saldo l'organismo attuatore presenta il rendiconto finale.

2. L'amministrazione competente effettua la verifica dei rendiconti di spesa.3. Al fine del positivo esito della verifica è necessario che le spese:

a) siano imputabili allo specifico progetto approvato dall'amministrazione competente;b) siano state correttamente classificate;c) siano state effettivamente sostenute, ai sensi dell'articolo 89, comma 2;d) siano ricomprese nei limiti dei preventivi approvati e dei parametri fissati;e) siano ammissibili, ai sensi dell'articolo 92;f) siano coerenti con le risultanze del bilancio consuntivo presentato ai sensi dell'articolo 91.

Art. 91Bilancio consuntivo

1. Gli organismi attuatori degli interventi al termine dell'esercizio finanziario presentano allaRegione estratti del bilancio consuntivo, sulla base dei centri di costo individuati dalla Giuntaregionale.

Art. 92Ammissibilità e finanziabilità delle spese

1. I criteri di ammissibilità e finanziabilità delle spese sono determinati dalla Giunta regionalesulla base dei seguenti principi:a) pertinenza ed imputabilità ad azioni ammissibili nell'ambito del progetto;b) riferibilità al periodo di vigenza del finanziamento;c) comprovabilità;d) verificabilità dell’avvenuto pagamento.

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Art. 93Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione

1. Il finanziamento attribuito a un organismo formativo per lo svolgimento di attività diformazione è revocato nei seguenti casi:a) mancato avvio dell’attività formativa entro i termini previsti dall'atto di concessione del

finanziamento;b) totale o parziale inadempimento degli obblighi posti al soggetto attuatore dall'atto di

concessione del finanziamento;c) numero dei destinatari dell’intervento inferiore al minimo previsto dall'atto di concessione

del finanziamento.2. L'amministrazione competente, in presenza di una delle situazioni di cui al comma 1, le contesta

formalmente all'organismo attuatore.3. Entro cinque giorni dalla comunicazione l'organismo formativo oppone per iscritto le proprie

controdeduzioni.4. Nel caso in cui l'organismo formativo non opponga le proprie controdeduzioni nel termine di

cui al comma 3, o queste non siano accolte, l'amministrazione competente revoca ilfinanziamento concesso e provvede al recupero delle relative somme, salvo l’ulteriorerisarcimento dei danni.

SEZIONE IISISTEMA DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E VERIFICA

Art. 94Monitoraggio degli interventi

1. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano il monitoraggio fisico,finanziario e procedurale degli interventi programmati, nel rispetto delle disposizioni nazionali ecomunitarie, mediante la rilevazione, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi di informazioni e datisignificativi per la valutazione di efficacia ed efficienza.

2. Le province forniscono le informazioni e i dati di propria competenza, nei termini e secondo lespecificazioni tecniche richieste.

3. La struttura regionale competente trasmette annualmente alla Giunta regionale, entro i sei mesisuccessivi all’anno di riferimento, i dati risultanti dall’attività di monitoraggio di cui al comma1, per le determinazioni di competenza.

Art. 95Verifiche degli interventi

1. Tutti gli interventi di formazione professionale sono sottoposti a un sistema di verifiche secondoquanto disposto dalle determinazioni regionali adottate in attuazione del regolamento (CE) n.438 della Commissione, del 2 marzo 2001, relativo a modalità di applicazione del regolamento(CE) n.1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo deicontributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali.

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TITOLO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

CAPO IORGANISMI ISTITUZIONALI

SEZIONE ICOMMISSIONE REGIONALE PERMANENTE TRIPARTITA

Art. 96Composizione della Commissione regionale permanente tripartita

1. La Commissione regionale permanente tripartita, di cui all’articolo 23 della l. r. 32/2002, ècomposta da:a) Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;b) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di

lavoro più rappresentative a livello regionale;c) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori

più rappresentative a livello regionale;d) consigliere regionale di parità di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196

(Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materiadi azioni positive);

2. Per la trattazione degli argomenti previsti dall’articolo 23, comma 4 della l. r. 32/2002, laCommissione è integrata da tre componenti effettivi, e relativi supplenti, designati dalleassociazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale individuate ai sensi del presenteregolamento.

Art. 97Nomina e durata in carica

1. La Commissione regionale permanente tripartita è nominata con decreto del Presidente dellaGiunta regionale sulla base delle designazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro,dei lavoratori e delle associazioni dei disabili individuate ai sensi del presente regolamento.

2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionalecompetente senza che siano pervenute allo stesso tutte le designazioni, la Commissione puòessere nominata in presenza della metà delle designazioni previste.

3. La Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Art. 98Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività

delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

1. I sei componenti della Commissione regionale permanente tripartita designati dalleorganizzazioni sindacali dei datori di lavoro sono rappresentativi di ciascuno dei seguenti ambitieconomici:a) agricoltura;b) artigianato;

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c) commercio;d) cooperazione;e) industria;f) turismo.

Art. 99Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività

delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro è definitodal maggior numero di imprese iscritte all’organizzazione sindacale dei datori di lavoro inciascun ambito economico indicato dall’articolo 98.

2. All’organizzazione maggiormente rappresentativa in ciascun ambito economico è attribuita ladesignazione di un componente effettivo e del relativo supplente.

3. Ad una organizzazione sindacale dei datori di lavoro, anche se presente in più ambiti economiciindicati dall’articolo 98, non può essere attribuito più di un componente effettivo e relativosupplente.

Art. 100Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività

delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori presenti inalmeno tre degli ambiti di cui all’articolo 98, è definito dal maggior numero di iscritti lavoratoridipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.

2. Il numero dei componenti della Commissione regionale permanente tripartita per ciascunaorganizzazione sindacale dei lavoratori è attribuito con i seguenti criteri:a) proporzionalità alla percentuale del numero di iscritti;b) non può essere attribuito all’organizzazione maggiormente rappresentativa un numero di

componenti superiore alla metà di quelli disponibili;c) le percentuali di cui alla lettera a), sono arrotondate in eccesso se di numero pari o superiore

a sei ed in difetto se di numero inferiore.

Art. 101Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili è definito dal maggior numerodi iscritti residenti sul territorio regionale.

2. La ripartizione del numero dei componenti delle associazioni dei disabili avviene secondo ilcriterio dell’attribuzione dei componenti effettivi e relativi supplenti alle tre associazioni deidisabili più rappresentative per numero di iscritti sul territorio regionale.

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Art. 102Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze sindacali

dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili

1. Il dirigente della struttura regionale competente, entro centoventi giorni dalla data diinsediamento della Giunta regionale, dà avvio alle procedure mediante avviso, da pubblicarsi sulBollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Art. 103Procedura per la determinazione delle rappresentanze

delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 102 le organizzazionisindacali dei datori di lavoro, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigentedella struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:a) attestazione della natura e del livello regionale dell’organizzazione;b) il numero di imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle

quote associative alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la pubblicazionedell’avviso di cui all’articolo 102.

Art. 104Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 102, le organizzazionisindacali dei lavoratori, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente dellastruttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:a) attestazione della natura e del livello regionale dell’organizzazione;b) il numero degli iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio

regionale alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la pubblicazione dell’avviso di cuiall’articolo 102;

c) la rappresentanza dei lavoratori in almeno tre degli ambiti economici indicati all’articolo 98.

Art. 105Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 102, le associazioni deidisabili, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionalecompetente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:a) attestazione della natura e del livello regionale dell’associazione;b) il numero degli iscritti residenti nel territorio regionale alla data del 31 dicembre dell’anno

precedente la pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 102.

Art. 106Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all’articolo 103, il dirigente dellastruttura regionale competente:

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a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoroin ciascun ambito economico indicato dall’articolo 98;

b) individua per ogni ambito economico l’organizzazione sindacale dei datori di lavoromaggiormente rappresentativa alla quale spetta designare il componente effettivo e ilrelativo supplente nella Commissione regionale permanente tripartita;

c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni individuate ai sensi del presentearticolo;

d) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all’articolo 103, irisultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 107Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all’articolo 104, il dirigente dellastruttura regionale competente:a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori ai

sensi dell’articolo 100;b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le organizzazioni

sindacali dei lavoratori designano nella Commissione regionale permanente tripartita;c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori individuate ai

sensi del presente articolo;d) comunica a tutte le organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all’articolo 104,

i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 108Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabili

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all’articolo 105, il dirigente dellastruttura regionale competente:a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le associazioni

designano nella Commissione regionale permanente tripartita;c) invia le richieste di designazione alle associazioni individuate ai sensi del presente articolo;d) comunica a tutte le associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all’articolo 105, i

risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 109Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti

1. Entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente, leorganizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e le associazioni dei disabilidesignano i propri rappresentanti effettivi e supplenti nella Commissione regionale permanentetripartita, e comunicano al dirigente tale designazione unitamente alla dichiarazione sostitutivadi certificazione, di ogni persona designata, circa l’inesistenza di cause ostative alla nomina dicui all’articolo 15, comma 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per laprevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione dipericolosità sociale), da ultimo modificato dalla legge 13 dicembre 1999, n.475.

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SEZIONE IICOMITATO DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 110Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all’articolo 24 della l. r. 32/2002, è compostoda:a) Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;b) presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati e relativi supplenti;c) sette sindaci o loro delegati, e relativi supplenti, designati dall’ANCI regionale;d) tre presidenti delle comunità montane o loro delegati, e relativi supplenti, designati

dall’UNCEM;e) presidenti dei circondari o loro delegati e relativi supplenti, nel caso in cui le funzioni e i

compiti di cui all’articolo 29, comma 7 della l. r. 32/2002 siano attribuiti dalle province aicircondari, istituiti ai sensi della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delleautonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento), da ultimomodificata dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53.

Art. 111Nomina e durata in carica

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale è nominato con decreto del Presidente della Giuntaregionale sulla base delle designazioni che devono pervenire, da parte degli enti di cuiall’articolo 110, entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione.

2. Qualora sia decorso il termine di cui al comma 1 senza che siano pervenute tutte ledesignazioni, il Comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previstedall’articolo 110.

3. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

SEZIONE IIICOMITATO REGIONALE PER IL FONDO PER L’OCCUPAZIONE DEI DISABILI

Art. 112Composizione del Comitato regionale per il Fondo per l’occupazione dei disabili

1. Il Comitato regionale per il Fondo per l’occupazione dei disabili, di cui all’articolo 27 della l. r.32/2002, è costituito da:a) Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;b) un componente, e relativo supplente, designato dall’Unione regionale delle Province toscane

(URPT);c) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei datori di

lavoro più rappresentativa a livello regionale;d) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei lavoratori

più rappresentativa a livello regionale;

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e) un componente, e relativo supplente, designato dalla associazione dei disabili piùrappresentativa a livello regionale.

Art. 113Nomina e durata in carica

1. Il Comitato regionale per il fondo per l’occupazione dei disabili è nominato con decreto delPresidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni da parte delle organizzazioni deidatori di lavoro, dei lavoratori, e delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative,nonché dell'URPT, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata daldirigente della struttura regionale competente.

2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionalecompetente senza che siano pervenute allo stesso dirigente tutte le designazioni, il Comitato puòessere nominato in presenza della metà delle designazioni previste dall’articolo 112.

3. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Art. 114Criteri e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività della

organizzazione sindacale dei datori di lavoro

1. L’organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa, di cui all’articolo112, comma 1, lettera b), è individuata in base al maggior numero di imprese iscritte con più diquindici dipendenti, soggette agli obblighi di assunzione obbligatoria dei disabili di cui allalegge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto del lavoro dei disabili), da ultimo modificatadal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

2. L’individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l’occupazionedei disabili avviene secondo le procedure di cui all’articolo 102 e all’articolo 103.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’articolo 103, il dirigentedella struttura regionale competente:a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro;b) invia la richiesta di designazione all’organizzazione maggiormente rappresentativa così

come individuata ai sensi del comma 1;c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all’articolo 102 i

risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 115Criteri e procedura per l’individuazione e la determinazione della rappresentatività

dell’organizzazione sindacale dei lavoratori

1. L’organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa, di cui all’articolo 112,comma 1, lettera c), è individuata in base al maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti daimprese private operanti sul territorio regionale.

2. L’individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l’occupazionedei disabili avviene secondo le procedure di cui all’articolo 102 ed all’articolo 104.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’articolo 104, il dirigentedella struttura regionale competente:a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori;b) invia la richiesta di designazione all’organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente

rappresentativa;

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c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all’articolo 103 irisultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art.116Criteri e procedura per l’individuazione e la determinazione della rappresentatività

dell’associazione dei disabili

1. L’associazione dei disabili maggiormente rappresentativa, di cui all’articolo 112, comma 1,lettera c), è individuata in base al maggior numero degli iscritti residenti sul territorio regionale.

2. L’individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l’occupazionedei disabili avviene secondo le procedure di cui all’articolo 102 ed all’articolo 105.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’articolo 104, il dirigentedella struttura regionale competente:a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;b) invia la richiesta di designazione all’associazione maggiormente rappresentativa;c) comunica alle associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all’articolo 104 i

risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

SEZIONE IVDISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 117Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione i procedimenti per la nomina dei componenti della Commissioneregionale permanente tripartita, del Comitato regionale per il Fondo per l’occupazione deidisabili e del Comitato di coordinamento istituzionale, sono avviati entro sessanta giornidall’entrata in vigore del presente regolamento.

2 La Commissione regionale permanente tripartita, il Comitato di coordinamento istituzionale e ilComitato regionale per il Fondo per l’occupazione dei disabili, nominati ai sensi della leggeregionale 6 agosto 1998, n. 52 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi perl’impiego), rimangono in carica fino alla data di nomina degli organismi di cui al comma 1.

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CAPO IISERVIZI PER L'IMPIEGO

Art. 118Sistema regionale e provinciale per l’impiego

1. Il sistema regionale per l’impiego è costituito dalla rete dei sistemi provinciali.2. Il sistema provinciale è costituito dalla rete delle strutture territoriali che erogano i servizi per

l’impiego.3. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l’impiego sono:

a) il centro per l’impiego;b) il servizio territoriale;c) lo sportello di prima accoglienza.

4. I servizi per l’impiego, nel rispetto degli standard minimi di cui all’articolo 120, svolgononell’ambito del territorio di propria competenza, le funzioni amministrative ed i servizi ad essiassegnati dalle province.

5. Le province promuovono e favoriscono l’interazione tra i diversi soggetti operanti nell’ambitoterritoriale, ed il loro collegamento alla rete telematica del sistema regionale per l’impiegosecondo gli standard tecnici regionali, nell’ambito delle rispettive competenze e ruoli definitidalla normativa vigente e nei limiti previsti dai commi 2 e 3.

Art. 119Tipologie dei servizi per l’impiego

1. Le tipologie dei servizi per l’impiego si articolano nelle seguenti aree funzionali:a) accoglienza;b) consulenza e servizi per l’occupabilità;c) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione;d) servizi amministrativi per l’occupabilità;e) incontro domanda e offerta di lavoro;f) gestione del sistema informativo;g) gestione della struttura.

Art. 120Standard minimi di funzionamento dei servizi

1. Al fine di assicurare omogeneità di erogazione delle prestazioni su tutto il territorio, gli standardminimi di funzionamento dei servizi, che nell’ambito delle aree funzionali individuatenell’articolo 119 ciascuna struttura territoriale deve assicurare, sono:a) centro per l’impiego:

1) accoglienza:1.1 prima informazione;1.2 prima iscrizione e certificazioni;1.3 autoconsultazione;2) consulenza e servizi per l’occupabilità:2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;2.2 bilancio di competenze e consulenza orientativa;2.3 informazione strutturata e formazione orientativa di gruppo;

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2.4 azioni di accompagnamento al lavoro e di tutoraggio individuale;3) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione :3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;3.2 consulenza e procedure amministrative di secondo livello;4) servizi amministrativi per l’occupabilità:4.1 attività amministrative consulenziali;4.2 attività amministrative;4.3 avviamenti al lavoro con procedure predeterminate;5) gestione del sistema informativo:5.1 servizi informativi ed informatici interni ed esterni;5.2 gestione reti;6) incontro domanda e offerta di lavoro:6.1 preselezione e selezione del personale;7) gestione della struttura:7.1 gestione organizzativa delle strutture e delle procedure;7.2 promozione dei servizi offerti dalla struttura;7.3 direzione e gestione organizzativa delle risorse umane;7.4 ricerche ed attività di monitoraggio;

b) servizio territoriale:1) accoglienza:1.1 prima informazione;1.2 prima iscrizione e certificazioni;1.3 autoconsultazione;2) consulenza e servizi per l’occupabilità:2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;3) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione:3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;4) servizi amministrativi per l’occupabilità:4.1 attività amministrative consulenziali;

c) sportello di prima accoglienza1. accoglienza:1.1 prima informazione;1.2 autoconsultazione.

2. L’articolazione in attività delle tipologie di servizi di cui al comma 1 e la misurazione della loroefficienza ed efficacia sono definite con le forme le modalità di cui all’articolo 122.

Art. 121Qualità e omogeneità delle prestazioni

1. Nell’erogazione dei servizi per l’impiego è garantita la qualità e l’omogeneità delle prestazionisu tutto il territorio regionale.

2. Le strutture territoriali dei servizi per l’impiego sono contrassegnate da un logo unico approvatodalla Giunta regionale, sono ubicate in modo da favorire il loro raggiungimento da partedell’utenza ed hanno una dimensione proporzionale all’utenza prevista.

3. Il personale dei servizi per l’impiego ha competenze specifiche individuate per ciascuna areafunzionale di cui all’articolo 119.

4. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l’impiego devono ottenere entro due annidall’entrata in vigore del presente regolamento la certificazione di qualità dei servizi erogati.

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Art. 122Masterplan regionale dei servizi per l’impiego

1. Per l’individuazione ed il raggiungimento degli standard minimi di funzionamento dei serviziper l’impiego, la Giunta regionale con proprio atto, di concerto con le province, in attuazionedell’accordo per l’individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi perl’impiego già sancito dalla Conferenza unificata, procede annualmente alla ricognizione e allavalutazione del funzionamento e dell’efficacia dei servizi per l’impiego e approva il masterplanregionale dei servizi per l’impiego, con il quale individua e definisce:a) le attività in cui devono articolarsi i servizi di cui all’articolo 120;b) gli indicatori di accessibilità, di risorse, di prodotto, di risultato minimi che devono essere

garantiti nell’erogazione dei servizi stessi;c) le modalità di attuazione di quanto stabilito all’articolo 121;d) il monitoraggio e la valutazione della qualità ed omogeneità delle prestazioni.