INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA ....

118

Transcript of INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA ....

Page 1: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato
Page 2: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

INDICE

Introduzione........................................................................................... 1 Capitolo primo....................................................................................... 3 LO SPORT

1. - Il concetto di “sport” ................................................................... 3 2. - Rilevanza giuridica del fenomeno sportivo e suoi rapporti con l’ordinamento giuridico statale.......................................................... 8 2.1. - I soggetti dell’ordinamento sportivo ........................................ 9 2.2. - Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale ...... 10

Capitolo secondo ................................................................................. 16 LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA

1. - Nozione di responsabilità civile sportiva in relazione alla responsabilità civile in generale ...................................................... 17 1.2. - La responsabilità civile sportiva............................................. 20 1.3. - La colpa sportiva: fondamento e criteri di valutazione.......... 24 1.4. - Le c.d. regole tecniche ........................................................... 25 1.5. - Il rischio sportivo ................................................................... 32 1.6. - Rapporto tra referto arbitrale e giudizio di responsabilità in sede ordinaria................................................................................... 36 2. - Le varie ipotesi di responsabilità civile sportiva: elencazione. Responsabilità dell’atleta; responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive; responsabilità dei gestori di impianti sportivi............................................................................................. 37 3. - Rapporto tra responsabilità civile sportiva e art. 2050 codice civile ................................................................................................ 40 4. - Responsabilità dei partecipanti ad un evento sportivo.............. 46 4.1. - Responsabilità dell’atleta verso i terzi non partecipanti alla competizione.................................................................................... 51 5. - Responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive.. 55 6. - Responsabilità dei gestori di impianti sportivi.......................... 64 7. - Responsabilità delle società sportive ........................................ 67 8. - Un quadro complessivo della responsabilità civile sportiva ..... 71

Capitolo terzo. ..................................................................................... 75 MINORI E RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA

1. - Le regole degli articoli 2047 e 2048 cod. civ. in generale e in relazione allo sport .......................................................................... 75 2. - Responsabilità dei genitori ........................................................ 79 3. - Responsabilità degli istruttori ................................................... 82

I

Page 3: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

3.1. - Responsabilità degli insegnanti di educazione fisica ............. 89 Capitolo quarto. ................................................................................... 93 I DANNI DA ATTIVITA’ SPORTIVA: TIPOLOGIE E CRITERI DI LIQUIDAZIONE

1. - Risarcimento del danno subito dall’atleta ................................. 93 2. - Risarcimento del danno subito da società o enti sportivi .......... 99

Capitolo quinto. ................................................................................. 103 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

1. - Considerazioni conclusive ...................................................... 103 BIBLIOGRAFIA............................................................................... 106 GIURISPRUDENZA ........................................................................ 111

II

Page 4: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA

Introduzione.

Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale,

entrato a far parte della vita quotidiana sin dai tempi antichi, col tempo

ha visto un crescente interessamento da parte dello studioso del diritto

e sebbene manchi, ad oggi, una definizione giuridicamente rilevante di

tale attività, non pochi sono invece i punti di contatto con

l’ordinamento giuridico statale, sia dal punto di vista del diritto civile,

che del diritto penale e del diritto pubblico.

Accostare il fenomeno sportivo al concetto di responsabilità può

apparire una sorta di contraddizione, un binomio imperfetto, evocando

il primo, un’attività ludica a cui l’uomo si dedica ai fini del

mantenimento della propria forma fisica e della propria salute,

rimandando, invece, la seconda a significati di tutt’altro tipo, quali la

violazione di regole o precetti a cui possono fare seguito effetti sul

piano processuale e/o risarcitorio. Se pensiamo alla frequenza delle

lesioni che accadono durante l’esercizio dello sport, possiamo

certamente intuire come l’attività sportiva sia rilevante in ambito

civile, trovando la collocazione dei danni ad essa conseguenti

nell’ampio contenitore della responsabilità civile sportiva. Tale

espressione starebbe ad indicare tutti quei fatti posti in essere da

soggetti impegnati nella pratica sportiva, o che gravitano intorno ad

essa (si pensi, a voler ricordare solo le ipotesi più significative, agli

1

Page 5: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

atleti, agli organizzatori di manifestazioni sportive, ai gestori di

impianti sportivi, alle società sportive, agli istruttori, ai genitori e al

medico sportivo), che comportano conseguenze dannose ed ingiuste

nei confronti di altri soggetti, partecipanti o non, alla competizione.

Alla luce di quanto sopra, si cercherà di fornire nel presente lavoro una

trattazione dell’argomento che, dopo una sommaria ma necessaria

introduzione circa i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento

statale, tocchi gli aspetti più significativi della materia.

Particolare riflessione verrà quindi prestata alla nozione di

responsabilità civile sportiva e ai suoi rapporti con la clausola generale

di responsabilità, alla luce delle ricostruzioni dottrinarie che hanno

esaminato il tema dell’autonomia concettuale di essa rispetto alla

nozione di responsabilità civile tout court, passando poi attraverso

l’analisi dei criteri peculiari (il c.d. rischio sportivo e le regole

tecniche) di valutazione del concetto di “colpa sportiva”,

caratterizzanti il regime di responsabilità dei partecipanti alla

competizione.

Chiarito il significato e l’ambito di applicazione della responsabilità

civile sportiva, e dopo aver affrontato il tema del possibile

inquadramento di talune attività del mondo dello sport nella categoria

delle attività pericolose, si passerà ad analizzare il regime giuridico di

responsabilità delle figure più significative che gravitano in tale

ambiente, quali gli atleti, gli organizzatori di manifestazioni sportive, i

gestori di impianti sportivi, le società sportive, gli istruttori ed i

genitori, questi ultimi anche in riferimento alla responsabilità civile

sportiva nei loro rapporti con i minori.

A conclusione del lavoro, e senza pretesa di completezza, dedicheremo

un breve cenno alla tematica dei danni conseguenti ad attività sportiva,

descrivendone le varie tipologie ed i criteri per loro quantificazione, in

riferimento alle casistiche giurisprudenziali più degne di nota in

materia.

2

Page 6: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Capitolo primo

LO SPORT

Sommario: 1. Il concetto di “sport”. - 2. Rilevanza giuridica del

fenomeno sportivo e suoi rapporti con l’ordinamento giuridico statale.

- 2.1. I soggetti dell’ordinamento sportivo. - 2.2. Rapporti tra

ordinamento sportivo e ordinamento statale.

1. - Il concetto di “sport” - Per poter correttamente affrontare il tema

della responsabilità civile in ambito sportivo, occorre preventivamente

tentare di dare una definizione dello stesso concetto di “sport” e,

successivamente, inquadrare il fenomeno sportivo all’interno

dell’ordinamento giuridico statale.

Lo sport è indubbiamente un fenomeno variegato e multiforme che da

sempre ha caratterizzato le varie epoche storiche fin dai tempi più

remoti (come non ricordare l’importanza della pratica sportiva in

popolazioni come gli antichi Greci e Romani).

Il concetto di “sport” rimanda ad attività umane diverse ed eterogenee

tra loro, difficilmente inquadrabili e classificabili in maniera univoca.

3

Page 7: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

La complessità del fenomeno sportivo è stata studiata da più

angolazioni e da più discipline di settore, sottolineandosi, di

conseguenza, le varie funzioni che allo sport sono state riconosciute

quali quella ludica, agonistica, educativa, socioeconomica e politica,

solo a voler ricordare le più importanti.

Il termine “sport”, “non indicando direttamente un bene della vita, ma

essendo il portato di complesse elaborazioni concettuali, risulta al

tempo stesso tra i più generici e polisensi”1.

Conseguentemente, data la mancanza di una definizione di sport

universalmente accettata, è il significato del comune parlare che

assume rilevanza definitoria, ricomprendendosi, sotto la nozione di

attività sportiva, numerose azioni che, sebbene diverse tra loro, sono

comunque riconducibili ad un comune denominatore: quello di attività

svolta per svago, sottolineandosi, in tal modo, l’aspetto non

utilitaristico dell’attività2.

Lo sport3 indica quindi un comportamento umano posto in essere

senza alcuna reale necessità o intenti pratici immediati ma solo per

divertimento.

Viene comunemente definito come “l’insieme delle gare e degli

esercizi compiuti individualmente o in gruppo come manifestazione

agonistica o per svago o per sviluppare l’agilità del corpo”4.

Lo sport, espressione del costume e dei nostri tempi, si è col tempo

evoluto a fenomeno di massa con ampie rilevanze economiche , ed ha

assunto oggi una duplice qualificazione: sport “istituzionalizzato”,

finalizzato all’agonismo programmatico e svolto all’interno dei circuiti

federali, e sport che raggruppa tutte le restanti attività svolte al di

fuori di tali circuiti, il c.d. “sport per tutti”5.

1 Coccia, Diritto dello sport, Firenze, 2004, 1 2 Si veda Giampetraglia, Riflessioni in tema di responsabilità sportiva, Napoli, 2002, 6 3 Da ricordare come il termine sport derivi probabilmente dal francese desport, divertimento, a riprova della radice ludica del fenomeno sportivo. 4 Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Milano, 2002 5 Si rimanda a Coccia, Diritto dello sport, cit., 3

4

Page 8: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Quel che appare però sorprendente è che, ancor oggi, avendo assunto

lo sport una notevole rilevanza sociale già dalla seconda metà del

secolo scorso, manchi una definizione giuridicamente rilevante di tale

fenomeno.

Non pochi, infatti, sono i punti di contatto tra fenomeno sportivo ed

ordinamento statale che richiedono, da parte del giurista, un’analisi

attenta ed approfondita.

In primis la nostra Costituzione che, seppur indirettamente6, favorisce

la pratica sportiva alla luce della lettura dell’ art. 327, relativo al diritto

alla salute, coordinato con l’art. 3, 2° comma8, al fine di consentire il

pieno sviluppo della personalità del singolo.

Se consideriamo inoltre la frequenza delle lesioni che accadono

durante l’esercizio della pratica sportiva, non possiamo certamente

ignorare quanta rilevanza assuma il fenomeno sportivo sia per il diritto

civile9 che per il diritto penale.

Particolare attenzione si deve porre ai limiti imposti dall’art. 5 del

codice civile in tema di atti di disposizione del proprio corpo, vietati

Basti ricordare come il concetto di sport per tutti, nato nella seconda metà del Novecento, a seguito del dibattito sul tempo libero e sui compiti dello Stato Sociale, abbia raggiunto il suo riconoscimento anche in ambito comunitario con la prima Carta europea dello sport del 1976 che ha riconosciuto a ciascuno il diritto di praticare qualsiasi forma di attività sportiva, da quelle competitive a quelle ricreative. 6 La nostra Costituzione, a differenza di altre Costituzioni europee più recenti, (ad es. la Costituzione greca e quella portoghese, entrambe dei primi anni settanta), non contiene un espresso riconoscimento del diritto alla pratica sportiva, ma si può senz’altro ritenere che esso abbia assunto, quanto meno implicitamente, rango di interesse meritevole di tutela. E’ evidente, infatti, come lo sport influenzi notevolmente quelli che la nostra Costituzione indica come diritti fondamentali dei cittadini, in primis il diritto alla salute, della formazione personale e sociale, delle attività culturali ed educative. 7 Art. 32, 1° comma, Cost. “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”. 8 Art. 3, 2°comma, Cost. “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 9 In particolare, per quel che qui ci interessa approfondire, ricordiamo la tematica della responsabilità civile aquiliana ex art. 2043 codice civile, risarcimento del danno, connessa all’esercizio di attività sportive che vede coinvolti, a vario titolo, diversi soggetti, partecipanti e non, all’attività sportiva.

5

Page 9: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

dal nostro ordinamento quando “cagionino una diminuzione

permanente della integrità fisica”10.

Anche il diritto pubblico è interessato allo studio del fenomeno

“sport”, atteso il rapporto di reciproco riconoscimento che si viene a

creare tra ordinamento statale e ordinamento sportivo.

Per poter proficuamente affrontare il tema della responsabilità civile in

ambito sportivo, si è tentato di elaborare una classificazione delle varie

attività sportive che, lungi dal voler essere esaustiva, data la

numerosità e varietà delle stesse, parrebbe utile per far chiarezza ed

inquadrare correttamente il fenomeno sportivo, onde tentare di

identificare delle categorie principali all’interno delle quali si potranno

collocare gli sport di futura nascita11.

Sono state individuate12 tre categorie principali, funzionalmente

connesse alla natura dello sport praticato: sport a contatto “necessario”,

(sport a contatto fisico tra i partecipanti previsto e prescritto dai relativi

regolamenti, ad esempio boxe, arti marziali); sport “senza contatto” (ad

esempio tennis, pallavolo); sport a “contatto eventuale”, ossia sport

dove il contatto è ammesso ma limitatamente e, comunque, entro il

rispetto dei regolamenti emanati dalle rispettive Federazioni (ad

esempio calcio, basket). 10 L’attività sportiva, lecita e tutelata dal nostro ordinamento, può entrare in conflitto con altri valori parimenti tutelati costituzionalmente (in primis il diritto alla salute), specialmente nel caso di sport violenti e/o pericolosi. Pare opportuno pertanto individuare quale siano i limiti che possono essere posti alla libertà di disporre del proprio corpo, contemperando l’istanza di libertà del singolo con l’esigenza di salvaguardia della persona. A tal proposito si veda Benedetti, Sport violento – sport pericoloso: tra libertà di disporre del proprio corpo e risarcimento del danno, in Breccia – Pizzorusso, Atti di disposizione del proprio corpo, a cura di Romboli, Pisa, 2007, 374 11 Si rimanda a Benedetti, Sport violento – sport pericoloso: tra libertà di disporre del proprio corpo e risarcimento del danno, cit., 369 “I suddetti criteri cui si è accennato possono combinarsi tra loro assai variamente, per cui si può affermare con ragionevole certezza che ogni sport è un unicum, con caratteri specifici e definiti, e perciò assai difficilmente apparentabile ad altri. Emerge quindi un quadro complessivo assai frastagliato. Le diverse attività sportive possono essere ricondotte entro una definizione unitaria molto generica”. 12 Si veda Frau, La responsabilità sportiva, in Il diritto civile nella giurisprudenza, Torino, 1988, 410 “Pare evidente che il rischio di lesioni si prospetti più concreto in quelle discipline in cui la violenza si palesi necessaria al concreto e leale esercizio dell’attività sportiva stessa”.

6

Page 10: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Altri possibili criteri, non esaustivi, di classificazione dell’attività

sportiva, possono essere quelli che distinguono tra sport agonistici e

non agonistici, tra sport individuali e sport di squadra, tra sport

professionistici e sport dilettantistici.

All’interno del fenomeno “attività sportiva”, si è tentato di individuare,

non senza difficoltà, la categoria degli sport pericolosi e/o violenti13,

così come la categoria degli sport tradizionali e quella degli sport

estremi, (solo per fare alcuni esempi il kiteskiing, il bungee jumping,

lo skysurfing), spesso questi ultimi collegati alla nozione implicita di

“pericolosità”.

Distinzione, quest’ultima, piuttosto sociologica che tecnica, infatti non

si può certamente ritenere che alcuni sport classificati “estremi” siano

certamente più pericolosi di quelli tradizionali, sia facendo riferimento

alla sfera dei danneggiati (stessi atleti e/o terzi), sia considerando il

fatto che, mentre alcuni sport sono senz’altro riconducibili a questa

categoria, ve ne sono altri che invece mal si prestano ad una

classificazione di questo genere, in quanto non riconducibili

all’equazione “sport violenti – sport pericolosi”14.

Più logico parrebbe prendere atto del fatto che l’attività sportiva,

proprio per le sue caratteristiche di agonismo, competizione e sfida tra

i soggetti che la praticano, abbia racchiuso in re ipsa il concetto di

“pericolosità” che non deve, pertanto, essere limitato agli sport

estremi.

13 A tal proposito si veda Frau, La responsabilità sportiva, in Il diritto civile nella giurisprudenza, cit., 432 “Ci si è domandati in dottrina e giurisprudenza se per taluni sport, non dovesse farsi riferimento per quel che concerne i danni cagionati a terzi, piuttosto che al principio generale del neminem laedere ex art. 2043 c.c., alla responsabilità ex art. 2050 c.c. prevista per chi esercita attività pericolose. Le conseguenze dell’una o dell’altra opzione non sono di poco conto, se è vero che quella di cui all’art. 2050 c.c., che prevede un’ inversione dell’onere della prova da parte di chi cagiona un danno, è per alcuni una particolare forma di responsabilità oggettiva”. 14 Si veda Tassone, “Sport estremi e responsabilità civile”, in Danno e Resp., 2002, 1183 “Non vale l’equazione sport estremi – sport pericolosi e non si può ritenere, su questa base, che gli stessi richiedano a priori un diverso e più rigoroso sistema di presunzioni o un differente atteggiamento nella valutazione giudiziale dei claims avanzati dai danneggiati”.

7

Page 11: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

2. - Rilevanza giuridica del fenomeno sportivo e suoi rapporti con

l’ordinamento giuridico statale - Come abbiamo in precedenza

evidenziato, prima di affrontare il tema della responsabilità civile in

ambito sportivo, si rende necessaria una breve indagine circa i rapporti

tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, al fine di verificare se i

due si pongano in un rapporto di indifferenza o di conflitto.

Quando parliamo di struttura organizzativa sportiva, ci riferiamo al

complesso degli organi, non solo nazionali ma anche internazionali,

che esercitano compiti di promozione e controllo delle attività sportive.

Dopo che alcuni studiosi15, intorno alla metà del secolo scorso,

avevano sottolineato quasi un’estraneità tra sport e diritto, vi è oggi

pressoché comune accordo di dottrina e giurisprudenza nel ritenere che

l’organizzazione sportiva abbia carattere di ordinamento mondiale16.

L’ordinamento sportivo è un ordinamento superstatale che trae la sua

efficacia esclusivamente sulla forza dell’ordinamento stesso, non su

quella di altri ordinamenti e al cui interno operano varie figure.

La Cassazione, in una sentenza del 197817, ha definito

l’organizzazione sportiva, vista indipendentemente dal suo inserimento

nell’ordinamento statale, un ordinamento giuridico sezionale, dove

sono evidenti tutti gli elementi che concorrono a formare un

ordinamento: una pluralità di soggetti, una compiuta organizzazione e

una autonomia normativa 18.

15 E’ il caso di Furno, “Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1952, 619 che sostenne l’assoluta agiuridicità dell’ordinamento sportivo, poiché la gara ha regole di carattere squisitamente tecnico, contrapposte alle regole di diritto, per cui sport e diritto sono fenomeni sociali distinti e diversi, quindi categorie autonome. Carnelutti invece, “Figura giuridica dell’arbitro sportivo”, in Riv. Dir. Proc., 1953, 20, in maniera meno accentuata, affermò l’inutilità del dato giuridico in un contesto ispirato essenzialmente al fair play ed a regole tecniche proprie. Si veda, a tal proposito, Bertini, La responsabilità sportiva, Milano, 2002, 7 16 L’orientamento che riconosce all’organizzazione sportiva la natura di ordinamento giuridico, è diventato preponderante dopo la L. 16.2.1942, n. 426 con la quale è stata riconosciuta la personalità giuridica del C.O.N.I. 17 Si veda, a tal proposito, Cass. 11 febbraio 1978, n. 625, in Foro it., 1978, I, 862. 18 In dottrina già il Giannini aveva ricostruito il fenomeno sportivo in chiave ordinamentale, individuando in esso i tre elementi che caratterizzano ogni ordinamento giuridico: la plurisoggettività (costituita da un complesso di atleti ed

8

Page 12: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

A seguito del riconoscimento della personalità giuridica al C.O.N.I.

con la legge 16.2.1942, n. 426, l’orientamento oggi prevalente è quello

che attribuisce all’organizzazione sportiva la natura di ordinamento

giuridico.

2.1. - I soggetti dell’ordinamento sportivo - In campo internazionale

opera il CIO (Comitato Olimpico Internazionale), dotato di personalità

giuridica ed istituito a Parigi nel 1894 con lo scopo di promuovere la

ripresa dei giochi olimpici.

In ambito nazionale opera il CONI (Comitato Olimpico Nazionale

Italiano), ente di diritto pubblico istituito con la legge 16.2.1942, n.

426 e recentemente riordinato con il D. Lgs. 23 luglio 1999 n. 242.

Scopo principale del CONI è l’organizzazione e il rafforzamento dello

sport a livello nazionale, che si esplicita nella preparazione degli atleti

attraverso la predisposizione di mezzi idonei per le Olimpiadi e le altre

manifestazioni sportive. L’attività del CONI si conforma ai principi

dell’ordinamento sportivo internazionale e alle deliberazioni del CIO.

Retto da un proprio statuto, al suo interno sono inquadrate le

Federazioni sportive nazionali.

Le Federazioni, veri e propri organi del CONI, hanno natura di

associazioni di diritto privato19, sono disciplinate dalle norme del

codice civile e, dal punto di vista organizzativo, da norme

altri soggetti facenti parte dell’organizzazione sportiva), l’organizzazione (ossia un complesso organizzato di persone e di organi ai quali sono demandate le attività normative e regolamentari finalizzate al conseguimento dell’interesse sportivo) e la normazione (complesso di norme disciplinanti i fatti ritenuti rilevanti all’interno dello stesso ordinamento sportivo). 19 Si veda Frascaroli, voce “Sport”, in Enciclopedia del diritto, XLIII, Milano, 1990, 519 “La Cassazione dopo un’iniziale qualificazione del rapporto CONI-Federazioni inteso come compenetrazione organica in senso tecnico, con più recenti decisioni ha precisato che l’essere organo non esclude affatto la natura privata dei soggetti in questione. Pertanto le Federazioni, anche se definite come organi, in quanto esplicanti attività riferibili o comunque interessanti il conseguimento dei fini istituzionali del CONI, conservano piena autonomia nell’attuazione di altri compiti ad esse specificamente riservati e volti all’esclusivo soddisfacimento dei propri interessi”.

9

Page 13: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

regolamentari e statutarie adottate nell’ambito della loro potestà di

autonormazione, nel rispetto del principio di democrazia interna.

Stabiliscono le norme e le regole tecniche che disciplinano l’esercizio

delle singole discipline sportive.

Per uno stesso sport può essere costituita una sola Federazione.

Le Federazioni non costituiscono un numero chiuso; può essere

disposta la costituzione di nuove Federazioni sportive nazionali per

sport non compresi nell’elenco di cui all’art. 27 D.R.P. n. 157, 1986.

Da evidenziare come, nell’ambito del Coni e delle Federazioni che di

esso fanno parte, coesistano attività sportive professionistiche e

dilettantistiche20.

Numerosi sono i soggetti che partecipano alle attività istituzionali

riconducibili all’ambito dell’ordinamento sportivo.

Abbiamo quindi, sia persone fisiche, come gli atleti e tutti coloro che si

adoperano per l’attuazione della pratica sportiva (allenatori, giudici di

gara, organizzatori, medici sportivi, etc), ma anche figure soggettive

come il CONI, le Federazioni, le associazioni e le società sportive21,

che si pongono contemporaneamente come enti di due ordinamenti;

quello sportivo e quello statale.

2.2. - Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale -

Riconosciuta all’ordinamento sportivo una precisa collocazione

nell’ambito della struttura amministrativa statale, quale quella di

ordinamento autonomo sezionale con propri poteri di autogestione e

20 Da rilevare che, quando si tratti di attività dilettantistiche, l’esercizio delle stesse si pone al di fuori delle strutture ufficiali poiché per esse non vi è l’obbligo di rispettare le regole imposte dal CONI stesso per le manifestazioni di cui è promotore. 21 Ricordiamo come, mancando nella nostra Costituzione un esplicito riferimento allo sport, le società sportive possano comunque essere inquadrate in via indiretta nell’ambito dei principi costituzionalmente garantiti ex art. 2 e 3, comma 2 Cost., e art. 18 Cost., sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente, tra cui può essere certamente ricompreso il fenomeno sportivo.

10

Page 14: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

controllo attribuiti dalla legge, restano da chiarire quali sono i rapporti

tra ordinamento interno e ordinamento sportivo; conseguentemente,

quale grado di autonomia è riconosciuto all’ordinamento sportivo

rispetto all’ordinamento dello Stato.

La giuridicità dell’ordinamento sportivo si manifesta, in primo luogo,

nella potestà di autonormazione: esso può darsi regole proprie, sia di

tipo organizzativo che regole di condotta da rispettare nell’esercizio

delle varie discipline sportive, con potestà sanzionatoria in caso di

mancato rispetto di queste ultime. La c.d. “norma sportiva” è quella

che promana esclusivamente da un soggetto dell’organizzazione

sportiva ed i cui destinatari sono solo ed esclusivamente i soggetti che

fanno parte dell’ordinamento sportivo, nazionale e/o internazionale.

La potestà normativa dell’ordinamento sportivo resta però circoscritta

alla sola regolamentazione di settore, poiché, come sottolineato dalla

Cassazione22, tale potestà incontra il limite nella riserva dello Stato,

con proprie leggi, di disciplinare i rapporti intersoggettivi tra privati.

Abbiamo, in tal caso, una completa autonomia tra ordinamento

sportivo e ordinamento statale, un rapporto che potremo definire di

“reciproca indifferenza”.

Il primo si occupa infatti della regolamentazione tecnica delle varie

discipline sportive, dell’organizzazione, direzione e valutazione della

gare senza interferire con le qualificazioni operate dall’ordinamento

statale.

Un esempio di pluriqualificazione dello stesso evento è costituito dal

c.d. “tesseramento” che, per quanto concerne l’ordinamento sportivo, è

rappresentato dal “vincolo sportivo”23 dell’atleta mentre

22 Si veda Cass. 11 febbraio 1978, n. 625, cit. 23 Il tesseramento è un atto formale che inserisce l’atleta nell’ordinamento sportivo e che si perfeziona o con l’iscrizione diretta dell’atleta alla federazione oppure con la richiesta di iscrizione dell’atleta ad una associazione sportiva che, a sua volta, provvede a tesserarlo alla federazione. Col tesseramento l’atleta diviene titolare di una serie di rapporti giuridici consistenti in reciproci diritti ed obblighi nei confronti degli altri atleti, dell’associazione

11

Page 15: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

contestualmente, sul piano dell’ordinamento generale, determina il

nascere del vincolo associativo con l’associazione sportiva. In questa

ipotesi è evidente come ciascun ordinamento prescinda dalla

qualificazione operata dall’altro.

Più complessi, invece, risultano essere i rapporti tra i due ordinamenti

quando uno stesso fatto, rilevante sia per l’ordinamento sportivo che

per l’ordinamento statale, si presta ad una duplice qualificazione:

quella effettuata dall’ordinamento sportivo e quella, non

necessariamente conforme alla prima, effettuata dall’ordinamento

statale.

Prendiamo in esame il c.d. “vincolo di giustizia”, la clausola contenuta

negli statuti e/o nei regolamenti delle Federazioni che impone ai

tesserati l’obbligo di adire, per le controversie disciplinari, economiche

e tecniche, esclusivamente gli organi della giustizia sportiva, (con la

conseguente preclusione di rivolgersi ad altre autorità che non siano

quelle federali), sanzionando addirittura con l’espulsione dalle

Federazioni l’inottemperanza a tale obbligo24. Non v’è dubbio che

problemi di compatibilità si pongano in riferimento agli artt. 24 e 113

della nostra Costituzione e parrebbe quanto meno dubbia la validità di

una rinuncia alla giurisdizione ordinaria in favore della giustizia

sportiva, soprattutto quando si tratta di diritti indisponibili quali

l’integrità fisica o il diritto alla vita.

sportiva, della federazione nazionale e di tutti gli altri soggetti facenti parte dell’ordinamento sportivo. 24 La giustizia sportiva ha esigenze di rapidità ed è affidata ad organi federali o a collegi arbitrali con specifica competenza in materie tecniche sportive, quali, ad esempio, i regolamenti di gioco e l’organizzazione delle gare. Si divide in quattro settori: giustizia tecnica (sovraintende alla regolarità delle gare e alla omologazione dei risultati), giustizia disciplinare (riguarda sia le persone fisiche che le associazioni), giustizia amministrativa (giudizio sugli atti delle autorità federali che ledano le situazioni giuridiche dei tesserati protette dall’ordinamento) e giustizia economica (soprattutto in campo professionistico in merito ai rapporti economici e contrattuali tra società e propri tesserati).

12

Page 16: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

La Cassazione25, ponendosi il problema se le norme federali che

prevedono l’arbitrato in ambito sportivo costituissero una preventiva

rinuncia alla tutela giurisdizionale statuale, ha sancito il principio

secondo il quale “il vincolo di giustizia non comporta rinuncia a

qualunque tutela, in quanto l’ordinamento pone in essere un sistema,

nella forma dell’arbitrato irrituale ex art. 806 c.p.c., che costituisce

espressione dell’autonomia privata costituzionalmente garantita.

Detto sistema consente alle parti, sempre che si versi in materia non

attinente ai diritti fondamentali, di scegliere altri soggetti, quali gli

arbitri, per la tutela dei loro diritti in luogo dei giudici ordinari, ai quali

è demandata la funzione giurisdizionale ai sensi dell’art. 102 Cost.,

risultando detta scelta una modalità di esercizio del diritto di difesa di

cui all’art. 24 Cost. ”.

Parrebbe quindi carattere essenziale dell’ordinamento sportivo quello

di muoversi in un ambito proprio che, solo marginalmente, ha contatti

con lo Stato.

Ma esso, pur essendo autonomo, non dovrebbe entrare in conflitto con

l’ordinamento generale dovendone rispettare i principi fondamentali.

Come è stato evidenziato26 “l’autonomia si arresta al cospetto delle

norme di relazione; poiché queste tutelano situazioni giuridiche

soggettive e status che rilevano sul piano generale, si può riassumere

quanto detto asserendo che gli atti generali e astratti e quelli puntuali e

concreti emanati dai soggetti dell’ordinamento sportivo non possono

ledere situazioni giuridiche degli sportivi – contemporaneamente

soggetti dell’ordinamento generale – da quest’ultimo tutelate.

Da ciò deriva che, allorché risultino implicati siffatti valori, non può

essere negata la rilevanza per l’ordinamento generale della relativa

25 Si veda Frau, “La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Profili generali”, in Resp. Civile 2006, 1208 e Cass. Civ. 28 settembre 2005, n. 18919, in Mass. Giust. Civ., 2005, fasc. 7, 8 26 Si rimanda a Fracchia, voce “Sport”, in Digesto discipline pubblicistiche, vol. XVI, 1999, 473

13

Page 17: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

controversia e la conseguente giurisdizione del giudice

dell’ordinamento statale”27.

E’ possibile pertanto che, da un rapporto di reciproca indifferenza tra i

due ordinamenti, si passi ad un rapporto di conflitto tra i medesimi

poiché ognuno di essi, procedendo in modo autonomo alla

qualificazione dello stesso fatto o rapporto, può ben giungere a

conclusioni differenti rispetto a quelle compiute dall’altro.

Nell’ambito di un rapporto di reciproco riconoscimento tra

ordinamento giuridico e ordinamento sportivo, la giurisprudenza dagli

anni ottanta in poi ha affermato28 che lo Stato ha comunque la piena

potestà sulle controversie tra privati che abbiano ad oggetto richieste di

risarcimento del danno per responsabilità civile che pur si manifestino

nel settore sportivo (così come di sanzionare penalmente le condotte

sportive che integrino gli estremi del reato). Poiché l’ordinamento

sportivo ha un potere di autonormazione sostanzialmente

regolamentare ed interno, si è osservato29, che “le controversie aventi

ad oggetto una richiesta di risarcimento del danno extracontrattuale

devono essere ricondotte alla giurisdizione ordinaria, in quanto

concernenti un diritto che trova la sua unica tutela nell’ordinamento

giuridico positivo”.

Il giudizio sulla responsabilità civile rimane pertanto di cognizione

esclusiva del giudice ordinario, di pertinenza dell’ordinamento

giuridico generale.

27 Il problema della compatibilità con l’ordinamento statale è spesso di difficile inquadramento in riferimento ai provvedimenti sanzionatori adottati dagli organi della giustizia sportiva. Basti ricordare il c.d. “caso Catania”, in merito al rifiuto opposto dagli organi sportivi alla richiesta di iscrizione della società sportiva Catania Calcio al campionato di serie C/1 avverso il quale la società calcistica ha proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. della Sicilia e per cui si rimanda a Coccia, “Il caso Catania”, in Riv. Dir. Sport., 1993, 247 ss. 28 Cass. Civ., 26 ottobre 1989, n. 4399, in Foro it., 1990, I, 899; Trib. Trento 14 marzo 1980, in Riv. Dir. Sport., 1981, 60 29 Frau, “La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Profili generali”, cit., 1208

14

Page 18: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Attuali, alla luce del crescente sviluppo che sta assumendo il fenomeno

sportivo in ambito giurisprudenziale, restano i principi fondamentali

espressi in merito dalla già citata sentenza della Cassazione del 197830;

- l’organizzazione sportiva è un ordinamento giuridico sezionale

a base plurisoggettiva; è autonomo, originario, e attinge la sua

fonte dall’ordinamento giuridico internazionale;

- l ’ordinamento sportivo ha potestà amministrativa e normativa;

- il rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale è di

reciproco riconoscimento a seguito della legge 16.2.1942, n.

426, istitutiva del C.O.N.I.31 ;

- la potestà amministrativa dell’ordinamento sportivo si esplica

attraverso l’emanazione di norme attinenti all’ordinamento e al

funzionamento delle proprie strutture e alla regolamentazione e

disciplina dello svolgimento dell’attività sportiva.

In conclusione, pare evidente come l’ordinamento giuridico statale, pur

riconoscendo autonomia ed originarietà all’ordinamento sportivo, non

abbia invece attribuito rilevanza autonoma e riservata al diritto

sportivo: lo Stato potrebbe intervenire in detta materia imponendo i

propri principi.

Correlativamente, l’ordinamento sportivo potrebbe accettare le regole

imposte dallo Stato ove le ritenga compatibili con i propri principi o,

altrimenti, rifiutare l’intervento statale.

Trattasi di materia assai delicata, quella dell’ipotesi di conflitti tra

ordinamenti originari e distinti, nella quale si ritiene debba prevalere il

principio di ragionevolezza al fine di raggiungere un bilanciamento tra

interessi contrapposti e parimenti meritevoli di tutela.

30 Si veda Cass. 11 febbraio 1978, n. 625, cit., e Frattarolo, La responsabilità civile per le attività sportive, Milano, 1984, 13 31 Si veda Giampetraglia, Riflessioni in tema di responsabilità sportiva, cit., 49 “La valenza pubblicistica del fenomeno sportivo è sempre assicurata dalla posizione al vertice dell’ordinamento di settore del C.O.N.I. , a seguito del riordino disposto con D. Lgs. 23 luglio 1999 n. 242, in attuazione dell’art. 11 della L. 15 marzo 1997 n. 59, ente avente personalità giuridica di diritto pubblico”.

15

Page 19: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Capitolo secondo

LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA

Sommario: 1. Nozione di responsabilità civile sportiva in relazione

alla responsabilità civile in generale. - 1.2. La responsabilità civile

sportiva - 1.3. La colpa sportiva: fondamento e criteri di valutazione. -

1.4. - Le c.d. regole tecniche. - 1.5. Il rischio sportivo. - 1.6. Rapporto

tra referto arbitrale e giudizio di responsabilità in sede ordinaria. - 2.

Le varie ipotesi di responsabilità civile sportiva: elencazione.

Responsabilità dell’atleta; responsabilità degli organizzatori di

manifestazioni sportive; responsabilità dei gestori di impianti sportivi.

- 3. Rapporto tra responsabilità civile sportiva e art. 2050 codice

civile. - 4. Responsabilità dei partecipanti ad un evento sportivo. - 4.1.

Responsabilità dell’atleta verso i terzi non partecipanti alla

competizione. - 5. Responsabilità degli organizzatori di manifestazioni

sportive. - 6. Responsabilità dei gestori di impianti sportivi. - 7.

Responsabilità delle società sportive. - 8. Un quadro complessivo della

responsabilità civile sportiva.

16

Page 20: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

1. - Nozione di responsabilità civile sportiva in relazione alla

responsabilità civile in generale - L’art. 1173 cod. civ. elenca le varie

fonti delle obbligazioni32, la cui violazione può dar luogo a due tipi di

responsabilità:

a) contrattuale, (derivante dalle obbligazioni ex contractu), il

cui contenuto e i cui limiti trovano la loro causa in un rapporto

contrattuale posto in essere dalle parti e sul quale si modella;

b) extracontrattuale o aquiliana, (derivante dalle obbligazioni

ex delictu, da fatto illecito), che ricorre ogni volta in cui sia

ravvisabile la violazione del principio del neminem laedere, che

non tutela le aspettative di adempimento bensì si propone di

ripristinare lo status quo ante l’illecito attraverso l’eliminazione

dei danni.

Esistono poi delle fattispecie c.d. “di confine”, ricollegabili alla nascita

di obbligazioni a seguito di “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in

conformità dell’ordinamento giuridico”, tra le quali, a titolo di

esempio, possiamo menzionare le ipotesi di responsabilità nascente

dalla violazione di obblighi di informazione o dai doveri di

protezione33.

Nel nostro ordinamento la clausola generale di responsabilità è dettata

dall’art. 2043 cod. civ., secondo il quale “qualunque fatto doloso o

colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha

commesso il fatto a risarcire il danno”. Vi sono anche altre specie di

fatti illeciti creati dal legislatore in relazione a particolari rapporti o

situazioni soggettive, e figure di confine tra diritto privato e diritto

32 Art. 1173. Fonti delle obbligazioni – Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico. 33 Si veda Giampetraglia, Riflessioni in tema di responsabilità sportiva, cit., 82 che specifica come le ipotesi di cui sopra possano integrare il contenuto di un rapporto avente fonte contrattuale tra soggetti determinati, alla luce della clausola generale dell’obbligo di comportamento secondo correttezza ex art. 1175 cod. civ.

17

Page 21: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

pubblico34; ciò a dimostrazione di come le norme del codice non siano

più sufficienti a regolare tale settore, venendo sempre più

frequentemente integrate o modificate da leggi speciali che esprimono

un’esigenza fortemente sentita di adeguamento del sistema della

responsabilità al mutamento sociale.

Nel corso degli anni sul piano legislativo vi è stata una trasformazione

del concetto di responsabilità civile. Principio ispiratore della

disciplina nelle intenzioni del legislatore del 1942 era quello del

neminem laedere, che si rifaceva ad un sistema di carattere tipicamente

sanzionatorio, caratterizzato da un’attenzione preminente alla figura

del soggetto danneggiante chiamato a rispondere a titolo di colpa, con

una limitazione tassativa dell’ambito di tutela accordato al

danneggiato, circoscritta al risarcimento del danno di interessi aventi

natura essenzialmente patrimoniale35.

Successivamente si è assistito ad un mutamento di prospettiva che ha

portato ad uno spostamento dell’attenzione dalla posizione del

danneggiante a quella del danneggiato, sentendo forte l’esigenza

primaria di sollevare il soggetto ingiustamente leso dalle conseguenze

del danno patito per trasferirle su chi, per legge, ne deve assumere la

responsabilità. La funzione della responsabilità civile cessa di avere in

tal modo carattere squisitamente sanzionatorio per divenire

sostanzialmente riparatoria, concependo il risarcimento del danno

come uno strumento di riparazione di un danno ingiusto, un mezzo

destinato a rimuovere le conseguenze negative ricadenti sul patrimonio

in occasione della lesione di situazioni giuridiche soggettive.

34 Si pensi, nel primo caso, al rapporto tra sorveglianti e incapaci di intendere e di volere, tra datori di lavoro e propri dipendenti, tra insegnanti e allievi mentre, per la seconda ipotesi, alla situazione soggettiva connessa alla custodia di una cosa o con la proprietà di un edificio; per le figure di illecito al confine tra diritto privato e diritto pubblico citiamo la disciplina della L. 8 luglio 1986, n. 349, relativa al c.d. “danno ambientale”. 35 Si veda Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile 3, Obbligazioni e contratti, Torino 1989, 673 “Principio ispiratore della disciplina dei delitti e dei quasi delitti – così venivano chiamati i fatti illeciti nel codice civile del 1865 – era il divieto di offendere: alterum non laedere”.

18

Page 22: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Il nuovo sistema della responsabilità civile è fondato su due capisaldi:

- una regola generale di responsabilità prevista dall’art. 2043

cod. civ. che delinea un modello di atipicità dei fatti illeciti e

codifica due principi maturati nel corso dei secoli e nati da

esigenze economiche ed ideologiche: il principio “nessuna

responsabilità senza colpa” e il principio secondo il quale il

danno rilevante deriva dalla “lesione di un diritto”36.

- le previsioni speciali (tipiche) di responsabilità, delineate di

volta in volta dal legislatore in specifici settori a seguito della

trasformazione della realtà economico sociale, ognuna con una

propria disciplina in merito al criterio di imputazione del

danno, di delimitazione dell’ambito di operatività e di eventuali

cause di esonero da responsabilità.

Il legislatore ha scelto come criterio generale d’imputazione quello

della colpa, che “assume tutte le caratteristiche di un criterio elastico,

che consente al sistema della responsabilità civile di acquisire la

necessaria flessibilità, adeguando la fissità del dettato normativo alla

mutevolezza della realtà economico – sociale”37.

36 Da cui la regola che è risarcibile soltanto il danno causato da un comportamento negligente (colpa) o intenzionale (dolo) di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere. 37 Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile 3, Obbligazioni e contratti, cit., 690. Come fa notare Giampetraglia, Riflessioni in tema di responsabilità sportiva, cit., 89 “In linea generale può dirsi che il legislatore abbia scelto come criterio generale di imputazione quello della colpa. Tuttavia, in alcuni casi tassativamente previsti dalla legge, ricorrono ipotesi di responsabilità nelle quali un soggetto risponde del danno cagionato sulla base del mero nesso di causalità tra l’evento dannoso ed il comportamento dell’agente, indipendentemente dalla sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa. Si tratta dei casi di responsabilità oggettiva”. Ricordiamo, a tal proposito, la responsabilità senza colpa dell’art. 2049 cod. civ., che non concede a padroni e committenti di fornire la prova contraria quando è loro imputato un fatto dannoso arrecato dal dipendente o commesso, e l’art. 2054 comma ultimo cod. civ. laddove si precisa che il proprietario, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il conducente dell’autoveicolo sono in ogni caso

19

Page 23: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

1.2. - La responsabilità civile sportiva - Parlare di responsabilità in

ambito sportivo può sembrare un controsenso, in quanto lo sport

dovrebbe rientrare tra le attività a carattere ludico a cui l’uomo si

dedica per migliorare la propria salute fisica e mentale mentre, d’altro

canto, la responsabilità evoca la violazione di norme poste

dall’ordinamento.

Non v’è dubbio però che oggigiorno lo sport, soprattutto a determinati

livelli, abbia perso la sua connotazione iniziale di attività ludico

motoria e sia divenuto sempre più una sorta di “mega macchina da

soldi. Naturale conseguenza di tale impropria trasformazione è la

necessità di monetizzare qualsiasi situazione legata al mondo dello

sportivo, dall’evento in sé alle lesioni cagionate nel corso dello

stesso.”38

La responsabilità in campo sportivo investe prevalentemente la sfera

extracontrattuale in quanto la funzione dello sport è l’esercizio diretto

a mantenere e migliorare la forma fisica, esulando perciò l’aspetto

patrimoniale.

L’esercizio della pratica sportiva, specialmente se si tratta di sport

violenti o pericolosi, può causare eventi dannosi che possono

interessare tanto la lesione di diritti della personalità (ad esempio il

diritto alla salute), che patrimoniali dei partecipanti a tale attività e dei

terzi.

Particolarmente studiata e discussa in dottrina è la rilevanza che si

debba o meno attribuire alla categoria della “responsabilità civile

sportiva”, con riferimento ai danni che si possono verificare durante lo

svolgimento e l’organizzazione di attività sportive.

Preso atto che l’espressione “responsabilità sportiva” fa parte non solo

del linguaggio comune ma anche di quello giuridico, resta da verificare

se ad essa debba assegnarsi o meno un’autonomia concettuale, ossia se

responsabili per i danni provocati da vizi di costruzione o difetti di manutenzione del veicolo. 38 Conte, Il risarcimento del danno nello sport, Torino, 2004

20

Page 24: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

riconoscere oppure no valenza autonoma rispetto alla categoria della

responsabilità civile tout court, atteso che tale espressione starebbe ad

indicare tutti quei fatti posti in essere da soggetti impegnati nella

pratica sportiva o che gravitano intorno ad essa, (si pensi non solo agli

atleti ma anche agli organizzatori, ai gestori di impianti sportivi, alle

società sportive, etc.), che comportano conseguenze dannose ed

ingiuste nei confronti di altri soggetti, partecipanti o non, alla

competizione.

La responsabilità civile sportiva si porrebbe quindi come un ampio

bacino in cui far confluire e catalogare le varie ipotesi di danni

cagionate durante l’esercizio di attività sportive coinvolgendo i

soggetti più vari che, direttamente o indirettamente, sono interessati dal

fenomeno sportivo.

In dottrina non sono mancati i tentativi di riconoscere alla

responsabilità civile sportiva caratteri di autonomia rispetto alla

clausola generale di responsabilità prevista dall’art. 2043 cod. civ.

Si è sostenuto39 che la responsabilità sportiva, in quanto connessa

all’ordinamento giuridico sportivo, segua criteri particolari e diversi

rispetto alla responsabilità civile ordinaria poiché i principi informatori

che fondano l’ordinamento sportivo, avendo caratteri propri e

peculiari, non rinvenibili in altro ordinamento settoriale, esigono una

trattazione differenziata in sede di accertamento della responsabilità.

Conseguenza di tale impostazione è che non si avrebbe un unico

modello di imputazione della responsabilità bensì ve ne sarebbero

39 Si rimanda a Scialoja, “Responsabilità sportiva”, in Dig. Disc. Priv. Sez. Civ., XVII, 1998, 414 “Quali sono dunque questi fattori che caratterizzano la responsabilità sportiva, giustificandone l’autonoma rilevanza giuridica rispetto alle varie ipotesi di responsabilità giuridica? In primo luogo i principi generali informatori dell’ordinamento sportivo, ai quali vanno ricondotte tutte le attività legate al mondo dello sport e nei quali queste ultime trovano la loro ragion d’essere: l’agonismo come estrinsecazione dell’attività, la lealtà competitiva, la probità e la rettitudine, il disinteresse degli atleti, l’assenza di stimoli concorrenziali nello svolgimento dell’attività, il principio della responsabilità oggettiva. Questi fondamenti, ai quali si conforma la responsabilità sportiva in senso stretto, acquistano una precisa valenza anche in tema di responsabilità sportiva in senso lato”.

21

Page 25: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

molteplici in relazione al tipo di sport praticato e alle regole tecniche

previste per ciascuna disciplina40.

Altra parte della dottrina41 ha invece negato che alla responsabilità

derivante dall’organizzazione e dall’esercizio di attività sportive si

debba riconoscere l’applicazione di principi e regole diversi da quelli

comuni; non si riconosce autonomia alla responsabilità sportiva poiché

non ci si trova di fronte ad un sistema organico, autonomo e coerente.

L’ordinamento sportivo ha potestà normativa autonoma ma non

giuridica, e da questo consegue una mancanza di un’autonomia

specifica della responsabilità sportiva.

Infatti, come ha sottolineato anche la giurisprudenza42, non vi è motivo

di riconoscere, sul piano del diritto positivo, una tutela autonoma a

situazioni giuridiche soggettive la cui lesione sia avvenuta in ambito

sportivo rispetto a qualsiasi altra ipotesi di lesione di diritti determinata

da un comportamento colposo o doloso.

Si perviene in tal modo alla conclusione che le ipotesi di danni in

ambito sportivo rientrano nella clausola generale di responsabilità

prevista dall’art. 2043 cod. civ.: per aversi responsabilità civile (anche

sportiva) è necessario che un atto, per qualificarsi illecito, produca una

40 Così come sottolineano Bona, Castelnuovo, Monateri, La responsabilità civile nello sport, Milano, 2002, 4 “Nonostante gli sforzi non si è giunti tuttavia ad avere un unico modello d’imputazione della responsabilità, perché in realtà ve ne sono molteplici a seconda del tipo di sport e dei soggetti coinvolti nell’evento dannoso, cosicché il tentativo di offrire una teoria unitaria deve necessariamente fare i conti con la presenza di una vasta congerie di standard speciali di condotta, i cui contenuti sono strettamente collegati alle regole ed alla fenomenologia che contraddistinguono ogni attività sportiva”. 41 Si veda Alpa, “La responsabilità civile in generale e nell’attività sportiva, in Riv. Dir. Sport., 1984, 472 “In materia di attività sportiva, salve le regole relative alle manifestazioni agonistiche, non si applicano norme specifiche o principi diversi da quelli codicistici e consolidati nella tradizione (…) Mantenere in vita la c.d. responsabilità sportiva significa alimentare equivoci e dubbi”. 42 Si rimanda a Cass. 26 ottobre 1989, n. 4399, cit., 899 in cui la Suprema Corte enuncia il principio dell’unità della tutela giurisdizionale risarcitoria dinanzi al giudice ordinario delle situazioni giuridiche soggettive che si trovano ad essere lese nel compimento della pratica sportiva.

22

Page 26: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

lesione di un interesse giuridicamente protetto e che tale atto contra ius

sia imputabile all’agente a titolo di colpa o dolo43.

Indipendentemente dalla tesi a cui si voglia aderire per ricostruire

l’ambito di applicabilità dell’espressione “responsabilità sportiva”, è

però evidente che tale tipo di responsabilità racchiude in sé

indiscutibili peculiarità, poiché disciplinata sia nei regolamenti delle

singole federazioni che nella legislazione ordinaria.

Ciò conduce frequentemente ad un possibile intreccio tra i due

ordinamenti che talvolta si traduce in una sovrapposizione di piani e di

problemi generatrice spesso di confusione.

La responsabilità civile in ambito sportivo assume importanza poiché

strettamente connessa alla tematica del risarcimento del danno patito

dal soggetto leso dalla condotta; ma, proprio per le peculiari

caratteristiche che, come ricordato, connotano l’attività sportiva,

spesso è particolarmente difficile individuare il soggetto civilmente

responsabile dei danni cagionati nell’espletamento di tale attività44.

43 Si veda la massima espressa in tal senso da Trib. Bolzano 7 novembre 1984, in Resp. civ. prev., 1985, 105 “Sebbene ai fini della valutazione della responsabilità civile in ambito sportivo debba tenersi in considerazione la particolarità della condotta in relazione alle regole del gioco previste per la singola attività sportiva, la giurisprudenza riconduce il fenomeno della responsabilità sportiva alla regola generale di cui all’art. 2043 c. c.” 44 Da evidenziare come restano escluse dall’ambito di applicazione della responsabilità sportiva una serie di situazioni in cui, sebbene l’evento lesivo sia sorto durante lo svolgimento di un’attività sportiva, quest’ultima appaia occasionale (ad esempio una partitella di pallone tra amici in cortile). Infatti anche il singolo può dedicarsi allo svolgimento di attività sportiva al di fuori di ogni competizione e di ogni contesto organizzativo (si pensi al jogging praticato dall’ “uomo comune” al solo fine di mantenersi in forma). Ciò risponde alla natura dello sport come pratica libera e diffusa, principio espresso anche dalla legislazione dall’art. 1 della L. 23.3.1981 n. 91 che recita “l’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”. Così come riportato in Scialoja, “Responsabilità sportiva”, cit., 416 “Se si individua la responsabilità sportiva nelle ipotesi in cui la responsabilità giuridica, nelle sue articolazioni – civile, penale e amministrativa – si riconnette all’ordinamento sportivo, rimarranno esterne alla categoria tutte quelle situazioni nelle quali la risarcibilità del danno o la sanzione penale o amministrativa derivano dallo svolgimento di un’attività agonistica non programmatica – posta cioè in essere al di fuori di un’organizzazione strutturata, intesa come attività del tempo libero, o a carattere meramente ludico, oppure come attività programmata ma estranea

23

Page 27: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Tale tipo di danno, secondo parte della dottrina45, dovrà essere valutato

secondo le regole generali dell’ordinamento statuale sulla

responsabilità civile, pur dovendo comunque tenere in considerazione

l’esistenza di un autonomo corpus di norme emanate dall’ordinamento

sportivo.

Da ciò appare evidente come la responsabilità sportiva possa essere

ritenuta una sottospecie della responsabilità civile e che non sia

possibile farne un tipo di responsabilità a sé stante svincolata dalle

regole generali.

1.3. - La colpa sportiva: fondamento e criteri di valutazione - Partendo

dall’assunto che le attività sportive non vengono regolate dal codice

civile ma sono comunque ammesse e incoraggiate dall’ordinamento,

bisogna chiedersi quali siano i limiti entro i quali l’attività sportiva

possa legittimamente svolgersi e se la sussistenza della colpa, quale

criterio di imputazione della responsabilità, debba essere valutata alla

stregua dei criteri ordinari o se invece segua delle regole particolari: è

il problema del rapporto tra colpa “ordinaria” e colpa c.d. “sportiva”.

Il termine “colpa” indica, in diritto civile, qualsiasi forma di

imprudenza, negligenza, imperizia che il danneggiante ha commesso

nel porre in essere l’atto o l’attività dalla quale è derivato il danno.

Come già ricordato, l’art. 2043 cod. civ. recita che “qualunque fatto

doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui

che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

all’ordinamento sportivo (come, ad esempio, l’attività sportiva di tipo scolastico, la c.d. educazione fisica). In tutti questi casi non vi è dubbio che le norme dell’ordinamento sportivo non avranno alcuna incidenza sulla qualificazione e sull’accertamento della responsabilità”. 45 E’ la conclusione a cui perviene Alpa, “La responsabilità civile in generale e nell’attività sportiva”, in Riv. Dir. Sport., cit., per il quale, essendo superflua l’individuazione della categoria “responsabilità sportiva”, le ipotesi di danni derivanti dallo svolgimento di attività sportive andrebbero ricondotte nell’ambito della responsabilità civile in generale.

24

Page 28: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

In base al principio dell’unitarietà del concetto di colpa civile e colpa

penale, la definizione si trae dall’art. 43 cod. pen. che definisce il

delitto “colposo o contro l’intenzione quando l’evento, anche se

preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza

o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi,

regolamenti, ordini o discipline”.

La responsabilità per colpa dell’agente sta ad indicare che egli

risponde per non aver indirizzato la propria condotta all’uso di quelle

attenzioni e cautele che ciascuno è tenuto ad adottare nei rapporti

quotidiani.

Con il concetto di “colpa sportiva” si indicano tutti quei casi in cui,

nell’esercizio di un’attività sportiva, a causa di negligenza,

imprudenza, imperizia, o a causa di violazione di regole, ordinamenti o

discipline, si arrecano danni a terzi.

La colpa sportiva ha criteri di valutazione diversi rispetto alla colpa

ordinaria proprio in virtù dei caratteri particolari che connotano

l’attività sportiva e che sono anche i principi informatori

dell’ordinamento sportivo; agonismo, lealtà nelle competizioni,

probità, rettitudine.

I criteri di valutazione della colpa sportiva sono due:

- il rispetto (o meno) delle c.d. regole tecniche

- il c.d. rischio sportivo

1.4. - Le c.d. regole tecniche - Le regole tecniche sono emanate dalle

singole federazioni sportive nell’ambito della loro autonoma potestà

normativa e sono destinate a regolamentare lo svolgimento delle

singole discipline e la condotta sportiva e tecnica alla quale l’atleta

deve attenersi durante la competizione e anche prima e dopo la stessa.

25

Page 29: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Tali regole hanno non solo la funzione di garantire l’equilibrio della

gara ma anche di prevenire eventuali fatti dannosi che possono

interessare tanto l’integrità fisica dei partecipanti alla competizione che

di altri (terzi) interessati all’evento sportivo46.

Si riscontrano in giurisprudenza sempre più espressi riferimenti al fatto

che la regola tecnica sportiva abbia anche una finalità di protezione

dell’atleta.

La Cassazione47, sul punto, ha affermato che nell’ambito delle regole

tecniche “ci sono norme di regolamento dettate proprio per

salvaguardare l’incolumità dei partecipanti e norme che hanno invece

di mira la salvaguardia della natura di quel determinato sport, come ad

esempio nel gioco del calcio le regole sul fallo di mano, sul fuorigioco

e così via, la cui violazione solo fortuitamente potrebbe essere, in

ipotesi, causa di lesioni”.

Ed ancora, in merito al gioco dell’hockey48: “la norma federale

prevista per il gioco dell’hockey nell’esecuzione del colpo (la quale

impone al giocatore di non giocare o non tentare di giocare la palla con

nessuna parte del bastone al di sopra della spalla), è dettata per evitare

i rischi di incidenti nell’utilizzazione di uno strumento di gioco

pericoloso e la relativa violazione costituisce motivo di colpa ex art.

2043 cod. civ. ”.

Ci si è chiesti in che modo la valutazione dell’infrazione della norma

tecnico sportiva concorra all’affermazione dell’eventuale sussistenza

dell’illecito secondo la previsione dell’art. 2043 cod. civ.; detto in altri

46 Le regole sportive sono di due tipi: organizzative (riguardanti il funzionamento tecnico – amministrativo degli organi sportivi) e tecniche. Queste ultime si suddividono in regole tecniche “di gioco”, (disciplinanti le regole della singola disciplina sportiva, come, ad esempio, il fuorigioco ed il fallo tecnico nel gioco del calcio) e regole tecniche “di gara” (le quali, oltre all’affermazione dei principi di lealtà e correttezza della pratica sportiva, contengono misure volte alla prevenzione dei possibili danni tra atleti sul campo di gioco (sempre in merito al calcio, pensiamo al divieto della “carica sul portiere”). 47 Cass. Pen., sez. V, 30 aprile 1992, in Giust. Pen., 1993, 2, 279. 48 Cass. Civ., 6 marzo 1998, n. 2486, in Responsabilità civile, 1999, 1099

26

Page 30: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

termini ci si domanda quale sia il valore di queste regole ai fini della

responsabilità civile.

Va in primis osservato che non sempre alla violazione delle regole

tecniche consegue responsabilità in sede civile. Si tratta di tutte quelle

norme, rappresentanti la maggioranza delle regole tecniche, che non

sono dettate con l’intento di prevenire eventi dannosi ma che invece

riguardano le regole per lo svolgimento del gioco (le c.d. regole

tecniche di gioco che riguardano, ad esempio nello sport del calcio, la

divisa dei giocatori, le caratteristiche del terreno di gioco, i ruoli di

ognuno di essi, il c.d. fuorigioco, etc.).

Se queste regole non vengono osservate nessuna conseguenza nascerà

sul piano civile; si tratta di un “illecito sportivo” che, come ben è stato

definito49, è “un illecito che non può identificarsi come illecito penale

né come illecito civile: non può identificarsi come illecito penale

perché il fatto che lo costituisce non è considerato come reato dalle

leggi dello Stato, non può identificarsi come illecito civile perché si

esplica in un campo diverso da quello che dà motivo alla responsabilità

civile e si esprime con un fatto che non dà motivo ad un risarcimento

di danni, e il sistema sanzionatorio non si ispira a criteri satisfattori

civili”. I regolamenti emanati dalle federazioni rappresentano perciò un

parametro di valutazione per la verifica del rispetto delle regole di

condotta fissate dall’autorità preposta allo scopo di gioco (ad esempio

il c.d. fallo del fuorigioco, nel gioco del calcio, rilevante per

l’ordinamento sportivo ma irrilevante sul piano civile e penale per

l’ordinamento statale).

Ci si domanda se queste regole, emanate nell’ottica sanzionatoria di

una condotta tecnicamente irregolare ai fini della validità e correttezza

della competizione sportiva, siano o meno rilevanti ai fini di un

giudizio di responsabilità in sede civile.

49 Sul concetto di illecito sportivo si rimanda a Mirto, “L’illecito sportivo e l’invasione di campo”, in Riv. Dir. Sport., 1952, fasc. 2, 3

27

Page 31: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

D’altro canto è possibile rilevare che, all’opposto, la regolare

esecuzione tecnica della gara ed il rispetto del relativo regolamento

emanato dalla federazione di appartenenza, non sempre esula l’agente

da un’eventuale responsabilità per fatto illecito in campo civile.

Quid iuris, ai fini di un giudizio di responsabilità in sede civile, se un

giocatore ha rispettato le regole tecniche di gioco e nonostante questo

abbia cagionato un danno ad altri? La dottrina ha esaminato la

questione se l’osservanza delle regole tecniche di gioco, in particolare

di quelle che hanno come contenuto l’imporre ai giocatori particolari

cautele al fine di evitare un evento dannoso, escluda sempre la

responsabilità così come la loro inosservanza la comporti

necessariamente.

Dato per pacifico che nessuna efficacia scriminante possa essere

attribuita al fatto doloso causa di danno ingiusto, così come in caso di

c.d. fallo di reazione o di fallo a gioco fermo, come già riconosciuto

dalla Cassazione penale nella sentenza 1951/200050 e ribadito da parte

della dottrina,51 ai fini del rapporto tra norma ordinaria e norma

sportiva, in dottrina si sono confrontate tre distinte ipotesi ricostruttive.

50 Si veda Cass. Pen., 21 febbraio 2000, n. 1951, in Riv. dir. penale, 2000, 333 “Il comportamento dello sportivo che cagioni un evento lesivo a un avversario violando volontariamente le norme regolamentari del gioco e disattendendo così i doveri di lealtà verso l’avversario non è scriminato dalla causa di giustificazione dell’esercizio dell’attività sportiva, ma è penalmente perseguibile. Di tale fatto si risponderà a titolo di colpa, ove questo si verifichi nel corso di un’azione di gioco; la responsabilità sarà, invece, a titolo di dolo, quando la gara sia soltanto l’occasione dell’azione volta a cagionare l’evento oppure quando il comportamento posto in essere dall’autore del fatto lesivo non sia immediatamente rivolto allo svolgimento della gara, ma piuttosto diretto a intimorire l’antagonista o a punirlo per un fallo involontario subito”. Si rammenti il recente episodio di aggressione subito dal portiere della squadra di calcio del Messina in una partita di campionato di serie B da parte di un c.d. tifoso (teppista) della squadra avversaria; così come il caso di lesioni volontarie per cui è stato ritenuto colpevole un attaccante che, nel corso di una partita di calcio, aveva colpito, ferendolo, il portiere avversario con una ginocchiata dopo che l’azione per il possesso della palla si era esaurita (Trib. Marsala 29 ottobre 1981, in Riv. Dir. Sport., 1982, 197) 51 Così come indicato da Frattarolo, La responsabilità civile per le attività sportive, Milano, 1984, 36 “L’attività sportiva, al pari di qualsiasi altra attività umana, anche se particolarmente utile dal punto di vista dell’ordinamento, non sfugge ai principi generali che presiedono all’applicazione della sanzione o della pena. A tali principi occorrerà pertanto rifarsi per stabilire la liceità di una determinata condotta e l’imputabilità dell’evento da essa derivato”.

28

Page 32: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Secondo una prima opzione interpretativa si è affermato che la

responsabilità ordinaria sussiste solo ove sia stata violata anche la

regola sportiva, cosi che in caso di osservanza del regolamento, non

residua alcun profilo di responsabilità52.

La seconda ipotesi, meno restrittiva53, ha sostenuto che la violazione

della regola sportiva non comporta necessariamente una valutazione di

responsabilità, in quanto esiste un margine di azioni fallose e

potenzialmente lesive che sono sì contrarie ai regolamenti di gioco ma

che rientrerebbero nel c.d. “rischio del fallo” che ogni atleta

consapevolmente assume nel momento in cui pratica attività sportiva.

L’ultima tesi, particolarmente rigorosa, ritiene che l’atleta, pur

rispettoso delle regole tecniche di gioco, possa essere chiamato a

rispondere in caso di mancato rispetto dei principi generali

dell’ordinamento, tra cui, in primis, quello del neminem laedere.

La giurisprudenza54 aveva sostenuto che “l’osservanza delle

disposizioni prescritte dai regolamenti generali e particolari sportivi

per l’organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni sportive, al

pari dell’osservanza delle eventuali norme stabilite allo stesso fine

dall’ordinamento statuale, costituisce il presupposto per la

qualificazione del rapporto sportivo, ma non rende senz’altro lecita

l’attività che ne scaturisce, dipendendo detta valutazione dal rispetto

del diritto dei terzi, la cui protezione è affidata al diritto obiettivo ed ai

suoi principi generali di ordine pubblico, tra cui essenziale quello del

neminem laedere. Sotto questo aspetto, quindi, la norma tecnica

integra quella generale senza sovrapporsi, disciplinando la prima

l’impiego di mezzi occorrenti al raggiungimento delle finalità sportive,

determinando la seconda quando dette finalità siano lecite e come

operare perché la condotta a conseguirle non trasmodino in danno dei

terzi. In particolare, l’esercizio dei poteri sportivi e delle attività 52 Carabba, “Illecito sportivo e illecito penale”, in Riv. Dir. Sport., 1981, 195 53 Frau, La responsabilità sportiva, in La responsabilità civile, a cura di Cendon, X, Torino, 1998, 313 54 Si veda Trib. Bari 31 marzo 1958, in Arch. Giur. Circ., 1958, 1047

29

Page 33: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

sportive, quando sia conforme all’ordinamento di settore, dà vita a

rapporti giuridici legittimi, che, per essere di natura essenzialmente

tecnica e volontaria, sono assistiti da una presunzione di liceità, la

quale viene meno soltanto di fronte alla sussistenza di contrari

elementi di carattere obiettivo. Situazione questa del tutto opposta a

quella, già accennata, determinata in campo civilistico dal danno

prodotto nell’esercizio di attività pericolose, che genera una

presunzione di colpa e l’inversione dell’onere della prova”.

La Cassazione55, nei primi anni cinquanta, si era spinta anche più oltre,

affermando che “l’atleta, oltre al rispetto delle regole tecniche, debba

possedere un senso vigile ed umanitario del rispetto dell’integrità fisica

e della vita sia dell’avversario sia dei terzi”.

Ora, anche a seguito della polemica56 sorta in dottrina sulla scia della

sentenza in oggetto, è evidente che è molto arduo stabilire quando

l’atleta non abbia conservato il controllo della propria azione.

Sembrerebbe preferibile quindi aderire alla ricostruzione57 secondo la

quale “è la violazione delle norme di comportamento stabilite dai

regolamenti di gara che costituisce il sintomo concreto dell’esistenza

della colpa dei partecipanti e degli altri soggetti interessati alla gara”58.

55 Cass. 9 ottobre 1950, in Riv. Dir. Sport., 1950, 107 56 Si ricordi, per inciso, la polemica scatenata dal Cecchi avverso il principio enunciato dalla sentenza della Cassazione di cui sopra; “Se si vuole eliminare il pericolo non v’è altro da fare che questo: sopprimere il giuoco sportivo.” Cecchi, “Lesioni colpose nelle partite di calcio”, in Resp. civ. prev., 1951, 55 57 Frattarolo, La responsabilità civile per le attività sportive, cit., 48 58 In merito al rapporto tra regole tecniche e principi generali dell’ordinamento, possiamo rilevare come in alcuni casi il giudizio di responsabilità in sede penale e/o civile sia servito ad integrare le lacune dei vari regolamenti emanati dalle federazioni. In ambito calcistico, possiamo ricordare la c.d. “carica al portiere”, ammessa un tempo dal regolamento e successivamente proibita. E’ lo stesso legislatore sportivo a modificare o a imporre dei criteri più rigidi di gioco anche al fine dell’incolumità degli stessi atleti e, forse, sperando in tal modo di ridurre le ingerenze del giudice ordinario in ambito sportivo. Ma, proprio il fatto che la giurisprudenza a sua tempo abbia integrato le lacune di un regolamento di gioco, (si ricordi Trib. Bari 31 marzo 1958, cit.) starebbe a dimostrare che le norme tecniche non sempre sono in grado di prefigurare in modo completo ed esaustivo tutte le condotte che possono rilevarsi pericolose (e ciò può essere sostenuto a maggior ragione nel caso di sport di più recente affermazione, i cui regolamenti potrebbero avere bisogno di un tempo tecnico di “rodaggio”).

30

Page 34: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

In dottrina, tale orientamento risulta oggi essere prevalente essendo

stato sostenuto che se si ammettesse l’automatismo che alla violazione

delle regole tecniche equivale la responsabilità in sede civile,

probabilmente si dovrebbe dichiarare la fine di qualsiasi sport.

Come è stato a ragione osservato59 “ il rispetto delle regole tecniche

della gara e delle norme di comportamento si pone quale criterio

valutativo della mancata responsabilità della condotta agonistica (deve

escludere la responsabilità civile o penale se l’intervento del giocatore

danneggiante si è realizzato nel quadro di un’azione di gioco e solo per

la concitazione dell’azione si è risolto in un evento dannoso); i normali

principi, in tema di responsabilità, trovano applicazione tutte le volte in

cui la condotta lesiva dell’atleta esuli dalle regole dello sport praticato,

integrando gli estremi dell’intenzionalità o della colpa grave, ovvero

quando manca un nesso di funzionalità tra la condotta lesiva e lo

svolgimento della competizione”60.

Secondo un orientamento già espresso in sede penale61 e che

recentemente sembra aver trovato riscontro nelle Sezioni Civili della

Cassazione, il criterio distintivo ai fini di valutazione della

responsabilità dell’atleta sembra essere quello del collegamento

funzionale tra l’azione fallosa e le finalità del gioco: se viene accertata

59 Agnino, “La limitata risarcibilità delle lesioni da fallo di gioco”, in Riv. Dir. Sport., 2000, 196 60 E’ orientamento ormai concorde in dottrina che la valutazione degli illeciti commessi durante lo svolgimento della gara si atteggia in maniera diversa se lo svolgimento della competizione sia stato una semplice occasione per aggredire l’avversario e tale azione fallosa non sia connessa finalisticamente all’azione di gioco. In questo caso rileva la volontà specifica di aggredire l’avversario non supportata da intenti agonistici, tale che l’esercizio dello sport non può ovviamente atteggiarsi a causa scriminante del comportamento dell’atleta danneggiante. 61 Si rimanda a Cass. Pen., 30 aprile 1992, cit., ove vertendosi in merito al reato di lesioni conseguenti ad atterramento di un calciatore lanciato a rete, si è affermato che “il giocatore di calcio è conscio della possibilità, o addirittura della probabilità, di essere irregolarmente atterrato con uno sgambetto, o con una spinta che superi i limiti regolamentari, e partecipando al gioco tacitamente consente al rischio di subire in conseguenza di ciò lesioni”, da ciò arrivando a dedurre che il limite del rischio consentito si deve ritenere superato solo “quando il fallo, oltre che essere volontario, sia di tale durezza da comportare la prevedibilità di pericolo serio dell’evento lesivo a carico dell’avversario, che in tal caso viene esposto ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipante medio”.

31

Page 35: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

l’esistenza di tale collegamento tra azione sportiva e finalità del gioco,

l’atleta danneggiante si vedrà esente da responsabilità.

Si sancisce, in tal modo, il riconoscimento di una serie di condotte

tecniche esenti da responsabilità anche se commesse in violazione

delle regole del gioco.

1.5. - Il rischio sportivo - Altro parametro di valutazione della colpa

sportiva, oltre quello delle c.d. regole tecniche, è quello del c.d. rischio

sportivo, che altro non è che l’accettazione, da parte dell’atleta che

decide di intraprendere l’esercizio di una disciplina sportiva, delle

possibili conseguenze lesive che rientrano nell’alea normale correlata

all’attività sportiva praticata62.

Ciò significa che, chi pratica uno sport, accetta di esporsi, entro

margini e limiti determinati, ad eventi potenzialmente dannosi.

Questo indicherebbe, sul piano della responsabilità civile, che “una

determinata azione generalmente ritenuta rischiosa o lesiva, possa

invece essere giudicata normale se esplicata nell’ambito di una contesa

sportiva”63.

I danni a cui lo sportivo va incontro nell’esercizio della pratica dello

sport possono essere considerati eventualità connaturali alla stessa

attività sportiva, per cui ricadono esclusivamente sullo stesso atleta che

non potrà rivalersi contro alcuno se tale danno rientra nell’alea

normale di quella determinata attività sportiva e se è stato causato

senza violazione di leggi o regolamenti64.

62 Da rilevare che il rischio sportivo opera solo per i partecipanti all’evento sportivo, non per i terzi, (ad esempio il pubblico), che hanno diritto di pretendere la tutela della loro incolumità attraverso la predisposizione delle opportune cautele da parte degli organizzatori e gestori degli impianti sportivi. Di questo si dirà oltre. 63 Per un quadro giurisprudenziale recente sul c.d. rischio sportivo, si rimanda a Frau, “La responsabilità civile nella giurisprudenza – Profili generali”, cit. 64 Pensiamo allo sport equestre che racchiude una situazione di pericolo dovuta al cavallo, animale facilmente spaventabile.

32

Page 36: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Il rischio sportivo opera in tal modo come una “scriminante sportiva”65

determinando una sospensione delle regole ordinarie, per cui non

vengono risarciti danni che normalmente lo sarebbero e, fatti che

comunemente vengono qualificati illeciti, cessano di essere considerati

antigiuridici66.

65 Lo sport opererebbe come una sorta di scriminante sportiva in quanto provoca una sospensione delle regole ordinarie in tema di responsabilità. In ambito penale si è assai dibattuto sul fondamento di questo particolare regime. La prima tesi, ormai storicamente superata, è stata quella relativa al fondamento consuetudinario della liceità dell’attività sportiva, riconoscendo il rischio come connaturale ad ogni tipo di sport e per consuetudine accettato (si trattava di una sentenza emessa dalla Cassazione nel 1928 per reato di omicidio preterintenzionale per lesioni mortali cagionate in un incontro di boxe. Si rimanda a Cass. Pen. 24 febbraio 1928 in Giur. It., 1928, 141). La seconda ipotesi riconduceva la scriminante sportiva al consenso dell’avente diritto ex art. 50 c.p. argomentando che colui che partecipa ad una competizione sportiva presterebbe il proprio consenso a subire offese alla propria integrità fisica accettando il rischio che è connaturale alla specifica disciplina sportiva esercitata. Altra ipotesi sosteneva la non punibilità delle offese all’integrità fisica provocate in ambito sportivo in riferimento all’art. 51 c.p. che disciplina l’esercizio di un proprio diritto, espresso nel noto brocardo qui iure suo utitur, neminem laedit, non potendo l’ordinamento consentire e vietare contemporaneamente un’azione o un comportamento. Allo stato dei fatti parrebbe pienamente condivisibile quanto sostenuto da Benedetti, Sport violento – sport pericoloso: tra libertà di disporre del proprio corpo e risarcimento del danno, cit., 376 “La giurisprudenza penale con alcune interessanti sentenze pronunciate nel 2000, ha osservato che l’esercizio dell’attività sportiva costituisce una causa di giustificazione non codificata, che trova la sua ragione nel fatto che le competizioni sportive, per i benefici che apportano, sono incoraggiate dallo Stato; la Suprema Corte ha evidenziato che non possono invece ritenersi condivisibili le ricostruzioni che qualificano la natura della scriminante dell’attività sportiva secondo il paradigma del consenso dell’avente diritto ex art. 50 c.p. oppure rinvenendo il fondamento nell’esercizio di un diritto, rilevante ai sensi dell’art. 51 c.p. Peraltro in queste decisioni la Corte di Cassazione, con un certo rigore, ha ritenuto comunque fonte di responsabilità penale colposa la commissione di falli “volontari”, dettati dall’ansia di risultato, mentre restano coperte dalla scriminante sportiva solo le lesioni conseguenti alle violazioni involontarie del regolamento. Giova comunque sottolineare come sia invece condivisibile l’impostazione della Cassazione Penale orientata verso una valutazione strettamente legata al caso concreto delle lesioni conseguenti ad attività sportive agonistiche”. 66 Ovviamente, come riportato in tema di regole tecniche, l’assunzione del rischio non è incondizionata; il limite fondamentale in relazione al quale ciascun atleta accetta tale rischio di eventuali lesioni è il rispetto delle regole tecniche previste dalle federazioni per ogni disciplina sportiva. Si parla, in tal caso, di c.d. rischio consentito, concetto che la Cassazione Penale, nella sentenza del 23 maggio 2005, n. 19473, in Responsabilità civile, 2005, 1034, ha così definito: il rischio consentito “deve ritenersi coincidente con il rispetto delle regole tecniche, che individuano, secondo una preventiva valutazione fatta dalla normazione secondaria (cioè dal regolamento sportivo), il limite della ragionevole componente di rischio di cui ciascun praticante deve avere piena consapevolezza sin dal momento in cui decide di praticare, in forma agonistica, un determinato sport”.

33

Page 37: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Il rischio sportivo è elemento di cui il giudice deve tenere conto nel

giudicare se un comportamento sia o meno rispettoso di quei canoni di

diligenza e prudenza riscontrabili in qualsiasi comportamento umano,

soprattutto considerando le situazioni di pericolo in cui si svolgono

alcuni sport.

La condotta dell’atleta e il relativo quantum di colpa sportiva viene

pertanto valutata non sulla figura dell’uomo medio, bensì sul concetto

di “atleta medio”, ossia di un atleta che, in una determinata disciplina,

osservi un comportamento di media avvedutezza in relazione alle

caratteristiche tecniche e alle finalità dell’attività sportiva praticata; in

tal modo un’azione che, generalmente, può considerarsi pericolosa,

può essere ritenuta normale rispetto ad un determinato sport.

Come ha ribadito la Suprema Corte, quando le regole tecniche non

sono state rispettate si avrà un’ipotesi di colpa non scriminata se “vi è

il superamento del rischio consentito in quella determinata pratica

sportiva ed al quale il gareggiante consente”. Ed è stato rilevato che

tale superamento si verifica “quando il fallo, oltre che essere

volontario, sia di tale durezza da comportare la prevedibilità di

pericolo serio dell’evento lesivo a carico dell’avversario, che in tal

caso viene esposto ad un rischio superiore a quello accettabile dal

partecipante medio”67.

Le regole tecniche di gioco rilevano al fine di individuare la misura di

violazione consentita in ciascuno sport, ossia il rischio che l’atleta

accetta nel momento in cui decide di partecipare alla competizione.

Ma stabilire la soglia del rischio consentito per ciascuna disciplina sportiva non è questione facile, poiché si tratta di valutazioni la cui soluzione spetta al giudice di merito che dovrà valutare e ricostruire con attenzione l’azione di gioco nella quale si è verificato l’evento dannoso, se tale azione rientra nelle regole dello sport praticato e indagare circa l’animus dell’atleta, ossia la volontà di questi di recare danno all’avversario. Si tratta, in sostanza, di un’attenta e approfondita analisi del caso concreto. 67 Si rimanda a Cass. Pen., 30 novembre 1992, n. 9627, in Foro it., 1993, II, 79

34

Page 38: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Per escludere che la condotta tenuta dall’atleta sia illecita deve essere

considerato il rapporto tra la condotta fallosa e la violenza base

consentita nella disciplina sportiva praticata.

Il quantum di rischio sportivo varia non soltanto a seconda del tipo di

sport praticato, essendo connaturali ad alcune discipline sportive una

violenza necessaria (ad esempio nella boxe), eventuale (ad esempio nel

calcio) o nulla (ad esempio tennis, pallavolo), ma anche in relazione al

tipo di gara esercitata68; mancando esigenze agonistiche e di

competizione, la condotta lesiva dell’atleta andrà valutata con maggior

rigore in allenamento e nelle dimostrazioni sportive non competitive,

essendo egli tenuto all’osservanza delle norme di comune esperienza,

prudenza, diligenza e perizia69.

Si deve osservare come l’assunzione del rischio sportivo non sia

illimitata; l’esenzione di responsabilità cessa di operare nel caso in cui

la condotta lesiva dell’atleta travalichi i confini dei regolamenti

emanati dalle federazioni per ogni singola attività sportiva, integrando

il tal modo gli estremi della colpa grave e dell’intenzionalità ed inoltre

quando manchi un nesso di funzionalità tra condotta lesiva e

svolgimento della competizione.

Le basi giuridiche sulle quali poggia l’accettazione del rischio sportivo

sono state oggetto di ricostruzioni diverse in dottrina.

Una prima ricostruzione ha individuato tale fondamento su un tacito

accordo di assunzione del rischio tra i vari partecipanti all’attività 68 E’ evidente che il quantum di rischio di cui l’atleta deve farsi carico varia in rapporto al contenuto di violenza consentito dai regolamenti delle singole federazioni sportive, per cui, negli esempi in questione, assistiamo a gradazioni di rischio e di violenza notevolmente differenziate. 69 La Cassazione ha affermato che “il rischio accettabile ed accettato varia, infatti, a seconda che si tratti di incontro fra professionisti o fra dilettanti, o di semplice allenamento, o di gara amichevole, fino a dover diventare minimo nel caso di incontri fra squadre di ragazzi o fanciulli”. Si rimanda a Cass. Pen., 30 aprile 1992, cit. e a Trib. Genova 4 maggio 2000 in Foro it., 2001, I, 1402 dove il giudice ha condannato per lesioni l’istruttore durante una lezione di karate svoltasi in palestra, sostenendo che, pur ammettendo una zona di rischio che l’atleta, con la sua scelta sportiva, accettava, l’istruttore aveva l’obbligo di tutelare l’incolumità fisica degli allievi oltre il rischio “naturale”.

35

Page 39: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

sportiva, riconducendo l’accettazione del rischio nell’ambito delle

clausole di esonero della responsabilità.

Si è affermato70 che “è come se i partecipanti avessero stipulato un

patto reciproco di esonero dalla responsabilità aquiliana normalmente

presente in tale situazione. E’, infatti, uno scambio di volontà né più né

meno che nelle clausole di esonero propriamente dette; solo che qui

tale scambio di volontà non è espresso, ma normalmente tacito”.

Altra corrente71 ha invece sostenuto che il rischio sportivo non sia

fondato su un atto abdicativo dell’atleta che renderebbe lecito ciò che

invece è antigiuridico, ma bensì si rapporti al concetto di liceità della

stessa attività sportiva, per cui la condotta tenuta dagli atleti rientra

nell’alea normale delle specifiche discipline risultando, per tal ragione,

conforme all’ordinamento.

Così argomentando, non sarà ritenuta responsabile una condotta che,

oggettivamente pericolosa, rientra nei margini di rischio lecito ed

ammesso per una determinata disciplina sportiva72.

1.6. - Rapporto tra referto arbitrale e giudizio di responsabilità in sede

ordinaria - Per concludere, merita dedicare un breve cenno alla

valutazione effettuata dal direttore di gara con il referto arbitrale ed ai

suoi rapporti con il giudizio di responsabilità in sede ordinaria.

70 Si rimanda allo scritto di Busnelli e Ponzanelli, “Rischio sportivo e responsabilità civile”, in Resp. civ. prev., 1984, 287 71 Frattarolo, La responsabilità civile per le attività sportive, cit., 56 “Si ritorna così al criterio informatore della valutazione della responsabilità sportiva, perché la misura della normalità e della liceità del rischio non può che essere data, fondamentalmente, che dal rispetto delle norme che regolano lo svolgimento normale dell’attività sportiva considerata”. 72 Giova ricordare che le riflessioni effettuate in tema di responsabilità sportiva, si riferiscono allo sport esercitato a livello agonistico sotto l’egida del Coni e delle Federazioni. La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie ritengono tuttavia che il giudizio di valutazione di responsabilità basato sul rispetto delle c.d. regole tecniche e sul c.d. rischio del fallo, possa applicarsi anche all’attività sportiva organizzata da altri enti (ad esempio Uisp, Csi), in quanto adottano le medesime regole di gara e sono animate dal medesimo spirito agonistico delle precedenti. Al fenomeno dell’ attività occasionale ed amatoriale si applicherà, invece, il principio generale del neminem laedere sancito nell’art. 2043 cod. civ.

36

Page 40: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

L’arbitro della gara ed il giudice operano su piani sostanzialmente

diversi. L’arbitro ha il potere-dovere, a lui affidato dall’ordinamento

sportivo, di dirigere la gara affinché essa si svolga secondo i consueti

principi di lealtà, correttezza e parità competitiva che sono i cardini

portanti della materia sportiva. Il giudice, operando sul piano

dell’ordinamento generale, ha il compito accertare la verità dei fatti ai

fini di un’eventuale dichiarazione di responsabilità civile e/o penale.

Le decisioni a cui perviene il giudice non hanno valore

nell’ordinamento sportivo, così come il referto arbitrale emesso dal

direttore di gara non ha valore vincolante per il giudice ordinario;

quest’ultimo, ovviamente, potrà avvalersi di tutti i mezzi di prova che

ritiene necessari tra cui, eventualmente il referto arbitrale, assimilabile

ad una consulenza tecnica sui generis, ma, in veste di peritus

peritorum, sarà libero di valutare nel modo che ritiene più opportuno la

condotta incriminata, potendosi discostare dalla valutazione effettuata

nel referto arbitrale dal giudice di gara.

2. - Le varie ipotesi di responsabilità civile sportiva: elencazione.

Responsabilità dell’atleta; responsabilità degli organizzatori di

manifestazioni sportive; responsabilità dei gestori di impianti sportivi

- Le ipotesi più significative di responsabilità civile sportiva, ossia di

soggetti chiamati e rispondere per i danni ingiusti cagionati a seguito di

svolgimento di attività sportiva, riguardano da un lato, quei soggetti

che prendono parte “sul campo” alle competizioni e, dall’altro, coloro

che, invece, restano “dietro le quinte” ma che svolgono importanti

compiti organizzativi e di promozione dell’attività sportiva.

Operando una distinzione che non vuole essere esaustiva, data la

varietà e complessità dei soggetti che operano, a vario titolo, in ambito

37

Page 41: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

sportivo, nel primo gruppo73 faremo rientrare le ipotesi di

responsabilità degli atleti, i quali sono gli unici che, in senso stretto,

esercitano attività sportiva.

Gli atleti rispondono a titolo di dolo e/o di colpa per i danni cagionati

dalle loro azioni verso gli altri atleti partecipanti alla competizione e,

come sostenuto da una parte minoritaria della dottrina74, anche verso i

terzi estranei (spettatori) alla stessa (opinione a mio avviso non

condivisibile, poiché gli atleti dovrebbero preoccuparsi solamente del

rispetto delle regole del gioco e di ciò che avviene sul campo di gara,

mentre ciò che succede all’esterno del perimetro di gioco dovrebbe

riguardare altri soggetti come, ad esempio, gli organizzatori ed i

gestori degli impianti sportivi).

Tra i soggetti che invece non prendono parte attiva sul campo ma che

sono variamente e strettamente inquadrati nell’ambito dell’attività

sportiva, si ricordino, tra le altre75, gli organizzatori di manifestazioni

sportive ed i gestori di impianti sportivi (figure spesso coincidenti).

Gli organizzatori di manifestazioni sportive hanno il compito di

predisporre i mezzi necessari alla competizione e sono tenuti ad

adottare le cautele idonee alla prevenzione di eventi dannosi.

73 Data la varietà delle figure che operano in ambito sportivo, vogliamo menzionare e trattare solo le più importanti. Per completezza di informazione è bene però ricordare che tra i soggetti che operano direttamente sul campo possono essere inquadrati, oltre agli atleti, gli ufficiali di gara, i c.d. arbitri delle competizioni, che hanno il compito di verificare l’attrezzatura sportiva dei partecipanti e di vigilare sul rispetto dei regolamenti di gioco, eventualmente sanzionando comportamenti ritenuti irregolari; gli allenatori ed istruttori, con il compito di preparare e guidare i partecipanti alla competizione. 74 Di Martino, La responsabilità civile nelle attività pericolose e nucleari, Milano, 1979 75 Solo per citare altre figure che operano “dietro le quinte”, ricordiamo quella del medico sportivo (e del medico sociale, ove presente), che può incorrere in responsabilità soprattutto per gli eventi dannosi che colpiscono l’atleta erroneamente ritenuto idoneo a svolgere o a proseguire una determinata attività sportiva; quella delle società sportive chiamate a rispondere ex art. 2049 cod. civ. per il fatto illecito commesso dall’atleta loro tesserato; quella delle Federazioni Sportive, nonché, la responsabilità genitoriale prevista ex art. 2048 cod. civ. e di cui ci occuperemo dettagliatamente più avanti.

38

Page 42: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Essi, in caso di danno, saranno chiamati a rispondere sia verso gli

atleti, sia verso i terzi non partecipanti (spettatori), a titolo contrattuale

(se paganti) e/o extracontrattuale (se non paganti).

Pacifica è inoltre in dottrina la tesi della responsabilità indiretta dell’

organizzatore per la condotta colposa degli ausiliari e collaboratori ex

art. 2049 cod. civ.76

I gestori degli impianti sportivi sono coloro che mettono a disposizione

il luogo dove si effettua la gara, che deve rispondere a standard di

sicurezza. Hanno il dovere di provvedere alla manutenzione periodica

degli impianti medesimi e di adottare tutte le opportune cautele per

evitare danni ai terzi spettatori (ad esempio far rispettare la capienza

massima dello stadio o di un palazzetto, predisporre la divisione del

pubblico in opportuni settori separati per evitare il contatto tra le

tifoserie avverse, etc.).

Essi risponderanno pertanto verso i terzi non solo ex art. 2043 cod.

civ., ma anche ex art. 2050 cod. civ. per esercizio di attività pericolosa

a seconda del tipo di impianto e di sport praticato, ex art. 2051 cod.

civ. per danni cagionati da cose in custodia, ed ex art. 2053 per danni

derivanti da rovina di edificio.

Analizzeremo nel prosieguo e dettagliatamente le ipotesi di

responsabilità civile sportiva che interessano i soggetti menzionati

sopra; per concludere la trattazione sulla responsabilità civile in ambito

sportivo merita un’analisi l’ipotesi speciale di responsabilità civile

prevista ex art. 2050 cod. civ. “Responsabilità per l’esercizio di attività

pericolose” , correlata all’attività sportiva.

76 Vogliamo ricordare come in dottrina si sia affermata la nullità delle c.d. clausole di esonero da responsabilità dell’organizzatore previste in alcuni regolamenti sportivi o sottoscritte dai gareggianti oppure stampate sui biglietti di ingresso alle manifestazioni sportive. Tali clausole di esonero si configurano come vere e proprie clausole vessatorie e pertanto abusive, poiché tali accordi non valgono a derogare ai principi di ordine pubblico e pertanto non escludono la responsabilità dell’organizzatore in caso di danno dovuto ad un suo comportamento colposo.

39

Page 43: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

3. - Rapporto tra responsabilità civile sportiva e art. 2050 codice civile

- Argomento di discussione assai dibattuto in dottrina è l’eventuale

inquadramento delle discipline sportive tra le attività pericolose ai

sensi dell’art. 2050 cod. civ.

Tale tipo di responsabilità riguarda chi svolge un’attività pericolosa,

ma ritenuta lecita dall’ordinamento77, per sua natura o per la natura dei

mezzi impiegati tale che l’esercente risponde del danno se non prova di

aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.

Attività pericolosa significa dunque attività altamente rischiosa, per la

quale vi sono notevoli probabilità di creare danni a terzi.

I presupposti per aversi applicabilità dell’art. 2050 cod. civ. sono:

- la presenza di una serie di atti, talché possa parlarsi di attività e

non di un singolo atto isolato;

- la pericolosità, insita nella natura dell’attività stessa oppure da

ricercarsi nei mezzi adoperati, da valutarsi sulla base di un

giudizio prognostico ex ante sulla probabile potenzialità

dannosa di detta attività.

Un tempo la giurisprudenza interpretava restrittivamente questa

espressione e riteneva pericolose solo le attività espressamente

qualificate tali dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza del 18 giugno

1932, n. 773 oppure prese in considerazione dalle norme sulla

prevenzione degli infortuni o per la tutela dell’incolumità pubblica.

77 L’art. 2050 cod. civ. - Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose - recita testualmente: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. Tale disposizione si riferisce a tutte quelle attività potenzialmente pericolose e, pertanto, destinate a generare danni con alto tasso di probabilità, ma considerate lecite dall’ordinamento a causa dell’elevata importanza nell’ambito della vita quotidiana (si pensi, ad esempio, alla produzione dell’energia nucleare, all’attività venatoria, etc.). Infatti, come osserva Giampetraglia, Riflessioni in tema di responsabilità sportiva, cit., 141, “considerare lecita un’attività che è potenzialmente illecita dipende, una volta disposta l’adozione delle cautele necessarie atte a garantire l’incolumità dei collaboratori e dei terzi, dal rapporto che si viene a creare tra il livello dei rischi che ne possono derivare ed il grado di utilità che invece l’attività stessa è in grado di produrre”.

40

Page 44: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Ora, invece, la giurisprudenza ha ampliato la serie di attività cui si

applica la norma, ritenendo che possono considerarsi pericolose tutte le

attività “che comportino la rilevante possibilità del verificarsi del

danno per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi

adoperati”78.

Essere costretti ad adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno

significa rispondere anche del fortuito e, comunque, di qualsiasi evento

che si è prodotto, tale che il danno sia dovuto ad un’azione di colui che

esercita un’attività pericolosa o ad una sua omissione.

Si tratta, in sostanza, di una responsabilità semioggettiva, poiché

presupposto dell’applicazione dell’art. 2050 cod. civ. è che un danno

sia stato cagionato dall’esercizio dell’attività pericolosa e che sussista

un nesso di causalità tra lo svolgimento di tale attività e l’evento

dannoso79.

Come accennato in apertura di questo paragrafo, resta da verificare se

l’art. 2050 cod. civ. possa essere applicato all’attività sportiva o,

quanto meno, ad una parte di essa80.

78 Ci riferiamo a Cass. 8 aprile 1978, n. 1629, in Resp. civ. prev., 1978, 856 79 E ne consegue che assistiamo ad un’inversione dell’onere della prova rispetto all’ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. con conseguenze di non poco conto poiché, come riportato in Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile 3, Obbligazioni e contratti, cit., 758, “La configurazione di un tale dovere, imposto dalla legge a chiunque svolga (contrattualmente o meno) attività pericolose, in ragione della circostanza che l’agente si trova nella condizione più favorevole per adottare ogni misura possibile di cautela, induce a considerare la prova della mancanza di colpa del danneggiante quale causa di esonero da responsabilità soltanto quando da essa possono ricavarsi elementi presuntivi circa l’identificazione di una causa non imputabile (caso fortuito, forza maggiore, fatto del terzo o del danneggiato) che abbia reso oggettivamente impossibile l’adempimento, e consente così di spiegare e di precisare l’indirizzo della giurisprudenza prevalente, che tende in concreto a apprezzare con particolare rigore detta prova. Il che equivale a dire, in ultima analisi, che si è in presenza di un’ipotesi di responsabilità semioggettiva”. 80 Ci riferiamo ai c.d. sport “estremi”, (contrapposti alle discipline sportive “tradizionali”), considerati racchiudere il concetto di pericolosità in re ipsa ma per i quali manca una definizione legislativa. Invero è opportuno far notare come questa sia una distinzione piuttosto sociologica che tecnica, infatti non si può certamente ritenere che alcuni sport classificati estremi siano certamente più pericolosi di quelli tradizionali, ciò in riferimento sia alla sfera dei danneggiati (stessi atleti e/o terzi), sia in considerazione del fatto che, mentre alcuni sport sono senz’altro riconducibili a questa categoria, ve ne sono altri che invece mal si prestano ad una classificazione di questo genere, poiché non rientranti nell’equazione “sport violenti – sport pericolosi”.

41

Page 45: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Si deve muovere da una considerazione preliminare; l’attività

pericolosa, così come intesa dall’art. 2050 cod. civ., mal si presta ad

essere applicata in ambito sportivo a causa delle peculiari

caratteristiche che connotato quest’ultimo, talché risulta molto

difficoltoso, a priori, individuare delle attività sportive da poter

classificare come pericolose.

Se applichiamo all’attività sportiva i criteri di individuazione

dell’attività pericolosa ex art. 2050 cod. civ.81, è evidente che il

concetto di “pericolosità sportiva” non coincide con quello di attività

individuata come pericolosa da tale norma, poiché come a ragione

osservato82 “per l’applicazione dell’art. 2050 cod. civ. non è

sufficiente un singolo atto isolato, ma è necessario che il fatto dannoso

si inserisca in un’attività che abbia una certa continuità e

predisposizione di mezzi; inoltre la valutazione della pericolosità deve

essere effettuata non ex post con un giudizio basato sulla gravità del

danno, ma ex ante mediante una valutazione statistica discendente da

una precisazione legislativa o dalla natura dell’attività medesima.

Questo modello mal si adatta ai danni derivanti dalla pratica sportiva”.

Inoltre il concetto di pericolosità dell’attività sportiva mal si presta ad

essere applicato ai danni subiti dai soggetti che prendono parte alla

competizione (gli atleti che, oltretutto, si sottopongono

volontariamente al rischio sportivo) mentre può senz’altro riguardare

81 Il criterio per individuare un’attività pericolosa è di tipo statistico, poiché una serie di atti può ritenersi pericolosa se, nel tempo, provoca una grande quantità di danni (c.d. criterio statistico - quantitativo) oppure i danni causati sono pochi ma di notevole entità (c.d. criterio statistico - qualitativo). Per valutare la potenzialità dannosa di una determinata attività si fa riferimento ai c.d. indici di pericolosità, tali essendo, ad esempio, la previsione legislativa di pericolosità dell’attività, il rilascio di autorizzazioni amministrative per lo svolgimento di determinate attività ritenute pericolose, le tabelle di rischio delle assicurazioni. E’ evidente che il concetto di pericolosità è variabile nel tempo, poiché attività che un tempo erano ritenute pericolose possono cessare di esserlo grazie allo sviluppo degli accorgimenti elaborati dal progresso scientifico e tecnico e, di converso, attività considerate innocue possono essere foriere di eventi dannosi inaspettati. 82 Si rimanda a Benedetti, Sport violento – sport pericoloso: tra libertà di disporre del proprio corpo e risarcimento del danno, cit., 370

42

Page 46: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

la responsabilità degli organizzatori verso i terzi non partecipanti e

verso gli spettatori.

Parrebbe poi non trovare argomentazione logicamente condivisibile la

circostanza che il legislatore abbia inteso promuovere l’attività

sportiva in quanto foriera di benefici per il singolo e la collettività, e ne

sottometta le sue conseguenze dannose al regime peculiare di

responsabilità previsto dall’art. 2050 cod. civ. (con l’assurda

conseguenza che, ad esempio, l’atleta danneggiato dovrebbe soltanto

provare il danno da lui subito e la pericolosità dell’attività da cui ha

avuto origine a fronte di un onere probatorio assai gravoso per il

danneggiante).

Bene ha fatto, pertanto, la giurisprudenza, in assenza di un concetto

generale di pericolosità riferibile a tutti gli sport, ad effettuare una

valutazione caso per caso delle vicende ad essa sottoposte, lasciando

l’apprezzamento direttamente ai singoli giudici investiti del fatto

concreto, ricordando che, nella casistica giurisprudenziale, tra gli sport

ritenuti attività pericolosa sono stati ricompresi, ad esempio,

l’organizzazione di gare automobilistiche, l’attività venatoria, l’attività

degli aeroclub, l’attività equestre mentre, all’opposto, non è stata

ritenuta pericolosa l’attività sciistica83.

83 Per una casistica giurisprudenziale ricordiamo, tra le numerose pronunce: in tema di pericolosità dell’attività venatoria, ritenuta pericolosa data la natura dei mezzi impiegati, Cass. 30 novembre 1977, n. 5222, in Mass. Giur. It., 1977 dove afferma che “l’attività venatoria, in quanto comporta l’uso di armi da fuoco, deve essere considerata attività pericolosa, e pertanto chi danneggia altri nello svolgimento di essa è tenuto a risarcire il danno se non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo”, ed ancora Cass. 23 dicembre 1968, n. 4072, in Mass. Giur. It., 1968 e Cass. 28 settembre 1964, n. 2442, in Mass. Giur. It., 1964; in tema di organizzazione di gare automobilistiche si rimanda a App. Milano 2 giugno 1981, in Rep. Giust. Civ., 1982, in Resp. civ. prev., 36 che fonda l’applicazione dell’art. 2050 cod. civ. alla pericolosità intrinseca di tale attività sportiva, distinguendo inoltre su gare a “circuito aperto” al pubblico (gare su strada) e gare a “circuito chiuso”, per le quali ultime la giurisprudenza ha affermato che non trovano applicazione le norme dettate per la circolazione stradale, attese le finalità sportive di tali competizioni, salvo, ovviamente, il principio generale del neminem laedere previsto dall’art. 2043 cod. civ.; in merito all’attività equestre, si veda App. Perugia 18 dicembre 1992, in Rass. Giur. Umbra, 1993, 1 che ha qualificato come pericolosa l’attività ippica e di maneggio considerando il fatto che dette attività si svolgono tramite l’utilizzo dei cavalli di cui va tenuta in debita considerazione l’indole e il comportamento e Cass.

43

Page 47: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

A tal proposito un cenno particolare merita lo sport del calcio e la

relativa attività di organizzazione di competizioni calcistiche dato il

grande seguito che tale sport ha in ambito mondiale ma anche,

purtroppo, in relazione al fenomeno ormai tristemente noto della

violenza negli stadi che, ultimamente, ha caratterizzato la cronaca

sportiva italiana.

Preliminarmente, si ritiene opportuno evidenziare come il concetto di

pericolosità (o meno) di una disciplina sportiva, non corrisponda con

quello di pericolosità della relativa organizzazione, in quanto può

accadere che ad uno sport classificato come violento (si pensi alla

boxe), consegua un’attività di organizzazione priva dei requisiti di

pericolosità e viceversa, cosicché l’esercizio di uno sport non

pericoloso, come quello del calcio di cui ci occupiamo (classificato tra

gli sport a contatto eventuale, dove la violenza non rientra nell’ambito

del contenuto tipico regolamentare di tale disciplina), può invero

comportare la pericolosità della relativa organizzazione nella gestione

di uno stadio che può mettere a rischio l’incolumità degli spettatori.

E’ interessante osservare come la giurisprudenza sia arrivata, col

passare degli anni e il mutare dei costumi, ad inquadrare l’attività di

organizzazione di manifestazioni calcistiche nell’ambito delle attività

pericolose di cui all’art. 2050 cod. civ.84

24 settembre 1998, n. 9581 in Riv. dir. sport., 1998, 450 che ha sostenuto che lo svolgimento dell’attività di equitazione sotto la direzione di un istruttore assume i caratteri di attività pericolosa di cui all’art. 2050 cod. civ. solo in presenza di allievi inesperti, tali, ad esempio, i principianti, che non siano in grado di controllare le reazioni imprevedibili dell’animale; per l’attività sciistica, dopo una prima qualificazione da parte della giurisprudenza come attività sportiva intrinsecamente pericolosa (ci riferiamo a Pret. Porretta Terme 20 giugno 1968, in Resp. civ. prev., 1968, 495), l’opinione oggi prevalente è che detta attività non rivesta il connotato della pericolosità e si debba pertanto assoggettare al regime generale di cui all’art. 2043 cod. civ. (si veda App. Bologna 26 febbraio 1972, in Dir. Prat. Ass., 1973, 815; e, più recente, Cass. 15 marzo 2001, n. 2216, in Danno e Resp., 2001, 372). 84 Da evidenziare come l’organizzazione di una competizione calcistica a livello professionistico sia l’unica attività ritenuta pericolosa dalla giurisprudenza così come previsto ex art. 2050 cod. civ.

44

Page 48: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Infatti, dopo un primo orientamento contrario85, si è giunti oggi a

riconoscere una responsabilità oggettiva a carico delle società per i

danni provocati durante una manifestazione calcistica di livello

professionistico.

Secondo il Tribunale di Ascoli Piceno86 “l’attività calcistica e la

gestione di uno stadio costituiscono attività pericolose, ciò imponendo

l’adozione di particolari misure idonee ad evitare il verificarsi di eventi

dannosi nei confronti del pubblico. Detto obbligo incombe in

particolare sul presidente della società sportiva che, in quanto tale, ha

anche il dovere di impedire che terzi introducano nello stadio materiale

pericoloso (….). Solo una specifica delega di funzioni a persona

idonea in ordine alla prevenzione di situazioni lesive della sicurezza e

dell’incolumità potrebbe esimere da responsabilità il presidente della

società. Responsabilità analoga va ravvisata in capo ai cosiddetti

‘addetti al campo’, dipendenti della società sportiva, che con il loro

comportamento omissivo, consistente nel non essere intervenuti a

rimuovere la situazione di pericolo, abbiano contribuito alla

verificazione dell’evento dannoso”.

Nella stessa ottica è stato affermato87 che “l’organizzazione di una

manifestazione calcistica di livello professionistico va qualificata come

attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 cod. civ. ”.

85 Si fa riferimento alla sentenza dei primi anni ’70 con cui il Tribunale di Milano rigettò la richiesta di risarcimento avanzata da uno spettatore nei confronti del Milan A. C. che, durante l’incontro Milan – Fiorentina era stato colpito in pieno volto da un petardo (Trib. Milano 19 ottobre 1972, in Riv. Dir. Sport., 1973, 81) anche se, successivamente, lo stesso Tribunale riconobbe che “i comportamenti violenti degli spettatori erano, in realtà, astrattamente configurabili anche se non apparivano ragionevolmente e in concreto fronteggiabili in modo adeguato, verosimilmente neppure col porre accanto a ogni spettatore un vigilante” (Trib. Milano 21 marzo 1988, in Riv. Dir. Sport., 1989, 68) 86 Si fa riferimento a Trib. Ascoli Piceno 13 maggio 1989, n. 26 in Riv. Dir. Sport., 1989, 496 87 In tal senso Trib. Milano 21 settembre 1998, in Danno e Resp. Civ., 1999, 234 dove si evidenzia che il concetto di pericolosità previsto dall’art. 2050 cod. civ. non vale ad individuare immutabilmente e definitivamente una categoria ben precisa di attività ma comprende o quelle espressamente ritenute tali dalla legge o quelle riconosciute tali dal giudice in merito alla possibilità del verificarsi di danni in relazione alla loro stessa natura o a quella dei mezzi utilizzati.

45

Page 49: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

L’evolversi giurisprudenziale starebbe in tal caso a dimostrare come in

un’ottica di valutazione casistica rimessa al libero apprezzamento del

giudice investito della questione, la nozione di pericolosità dell’attività

sportiva e della relativa organizzazione in riferimento all’art. 2050 cod.

civ., possano svolgere una certa utilità se utilizzate in modo versatile

ed adeguato all’evolversi del costume sociale, per ricercare una

soluzione risarcitoria in un ambito di un settore particolare, quale

quello sportivo, pur rimanendo all’interno del principio generale del

neminem laedere.

4. - Responsabilità dei partecipanti ad un evento sportivo - L’atleta è il

protagonista principale dell’attività sportiva in quanto unico soggetto

che la esercita in senso stretto (il c.d. soggetto attivo).

La condotta dell’atleta, così come ogni altro comportamento umano,

può cagionare danni e divenire quindi fonte di responsabilità civile e

penale.

Si distinguono, a tal proposito, due ipotesi:

- la responsabilità dell’atleta verso gli altri partecipanti alla

competizione.

- la responsabilità dell’atleta verso i terzi non partecipanti alla

gara.

Di conseguenza l’organizzazione di una partita di calcio a livello professionistico viene inquadrata nel novero delle attività pericolose ex art. 2050 cod. civ. in quanto considerata tale da espresse norme di legge (ricordiamo, ad esempio, tra i più recenti interventi normativi la legge 13.12.1989 n. 401, la legge 19 ottobre 2001 n. 377, la c.d. legge Pisanu del 2003, n. 88 e le numerose misure emanate a seguito dei recenti disordini dello scorso campionato di calcio in occasione dei fatti delittuosi accaduti a Catania, che prevedono l’obbligo di chiusura al pubblico degli stadi privi di tornelli o di zone di prefiltraggio, il divieto della vendita di biglietti per i tifosi in trasferta,la detenzione fino a quattro anni per chi lancia negli stadi fumogeni o petardi) ed in quanto oggettivamente pericolosa, come tristemente dimostrato dalla lunga serie di incidenti che si ripetono ad ogni inizio campionato.

46

Page 50: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

E’ dovuto un breve richiamo ai principi già elaborati dalla dottrina e

dalla giurisprudenza in merito al settore peculiare della responsabilità

sportiva88 dai quali muovere per trattare di un’eventuale responsabilità

dell’atleta che ha cagionato il danno con conseguente obbligo di

risarcimento; si dovrà, in altri termini, valutare se la condotta tenuta

dall’atleta possa qualificarsi illecita e, in particolare, se il danno da

essa cagionato sia ingiusto.

La prima considerazione da cui muovere è che lo sport provoca una

sospensione delle regole ordinarie tale che fatti che normalmente sono

penalmente illeciti cessano di esserlo e, lato civilistico, non vengono

risarciti danni che normalmente lo sarebbero.

E’ certo che coloro che partecipano ad attività sportive lo fanno

volontariamente così come consapevolmente si espongono al c.d.

rischio sportivo, che altro non è che l’accettazione, da parte dell’atleta,

delle possibili conseguenze lesive che rientrano nell’alea normale

correlata all’attività sportiva praticata.

Ogni disciplina sportiva è infatti connotata da un certo grado di

competitività ed agonismo che talvolta porta al contrasto fisico tra

contendenti con conseguente rischio per l’incolumità degli stessi; da

ciò, secondo parte della dottrina, consegue che gli atleti è come se

avessero implicitamente e tacitamente accettato l’eventualità del

prodursi di lesioni fisiche tramite un accordo di assunzione dei normali

rischi sportivi89.

Il punto di incontro tra lo svolgimento dell’attività sportiva, lecita ed

incoraggiata dall’ordinamento, e la necessità di ristorare il danno

88 Si rimanda, per una trattazione più approfondita, a quanto scritto nel cap. 2, par. 1, in tema di responsabilità civile sportiva in relazione alla clausola generale di responsabilità civile ex art. 2043 cod. civ. In particolare i concetti fondamentali di liceità della pratica sportiva e le nozioni di rischio sportivo, colpa sportiva e regole tecniche. 89 Si fa riferimento alla tesi di Busnelli – Ponzanelli, “Rischio sportivo e responsabilità civile”, cit., 286, dove gli Autori sostengono che con l’accettazione del rischio sportivo da parte degli atleti vi sia uno scambio di volontà, non espresso ma tacito, che li esonera dalla responsabilità aquiliana “normalmente presente in tale situazione”.

47

Page 51: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

ingiusto cagionato nell’ambito di tale attività, è stato trovato dalla

giurisprudenza penale90 nella qualificazione dell’attività sportiva come

“causa di giustificazione atipica o non codificata”, che troverebbe

spiegazione nel fatto che “la competizione sportiva è non solo

ammessa ma anche incoraggiata, per gli effetti positivi che svolge sulle

condizioni fisiche della popolazione, dalla legge e dallo Stato ma è

anzi ritenuta dalla coscienza sociale come un’attività assai positiva per

l’armonico sviluppo della intera comunità ”.

In base all’assunto di cui sopra si ritiene che nel comportamento

dell’atleta, pur rispettoso delle regole del gioco, che cagiona un danno

fisico ad altro partecipante, viene a mancare l’antigiuridicità che

autorizza l’intervento punitivo dello Stato.

La Suprema Corte chiarisce inoltre che tale scriminante sportiva non

opera indistintamente ma che “è circoscritta e condizionata al rispetto

delle norme disciplinanti ciascuna attività sportiva, richiedendosi

altresì all’atleta di adeguare la propria condotta anche a norme generali

di prudenza e diligenza”91.

Premesso quanto sopra, possiamo individuare tre settori di valutazione

del comportamento sportivo dell’atleta ai fini di un eventuale giudizio

di responsabilità.

90 Si rimanda a Cass. Pen. 21 febbraio 2000, n. 1951, cit. 91 La Corte fa richiamo specifico al rispetto delle c.d. regole tecniche “di gara”, emanate dalle singole Federazioni sportive con riferimento ai principi di lealtà e correttezza che dovrebbero caratterizzare ogni disciplina sportiva, anche in tema di prevenzione dei danni che possono scaturire dalla pratica dell’attività medesima (si pensi, ad esempio, al divieto della “carica al portiere” nel gioco del calcio o al divieto di colpi sotto la cintura nella boxe). Infatti l’assunzione del rischio da parte degli atleti non è incondizionata, ma il limite fondamentale in relazione al quale ciascun atleta accetta il verificarsi di possibili lesioni da altro atleta è il rispetto delle regole tecniche. Si parla, in tal caso, di “rischio consentito”, nozione non facile da individuare a priori, trattandosi per lo più di questione di fatto la cui soluzione sarà demandata al giudice di merito investito del caso concreto che dovrà verificare, se da parte di chi si sia reso colpevole di una violazione di regole sportive che abbia cagionato danni fisici all’avversario, vi sia stato il rispetto dei principi di lealtà e correttezza tipici di quello sport, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo della competizione, della sua natura, delle caratteristiche di pari esperienza tra contendenti. Si veda Cass. Pen. 8 ottobre 1992, n. 9627, in Foro it., 1993, II, 79

48

Page 52: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Da una parte abbiamo l’area di completa liceità della condotta tenuta

dall’atleta (anche se produttiva di danni all’avversario), che

corrisponde, in sostanza, all’area della scriminante sportiva da

identificarsi con il rispetto delle c.d. regole di “buona condotta”.

L’atleta sarà pertanto esente da responsabilità se ha tenuto un

comportamento che può essere qualificato come “corretto”, improntato

al rispetto delle regole tecnico – sportive e dei principi generali

dell’ordinamento (tra cui, in primis, quello del neminem laedere),

mantenendo una condotta volta al raggiungimento delle finalità

agonistiche tale che l’azione lesiva sia rimasta nei limiti dell’attività

sportiva.

Sul fronte opposto, invece, l’atleta sarà chiamato a rispondere a titolo

di dolo quando la gara sia stata soltanto l’occasione per cagionare il

danno all’avversario92.

Un punto di chiarificazione in merito all’ambito di applicabilità della

scriminante sportiva ai fatti dannosi cagionati nell’esercizio di detta

attività, è arrivato della Cassazione Penale93, la quale ha affermato che

“il comportamento dello sportivo che cagioni un evento lesivo a un

avversario violando volontariamente le norme regolamentari del gioco

e disattendendo così i doveri di lealtà verso l’avversario non è 92 Tali massime sono state più volte affermate dalla giurisprudenza, tra le cui pronunce più recenti citiamo Cass. 8 agosto 2002, n. 12012, in Foro it., I, 2003, 168 che individua nel collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo i limiti entro i quali la condotta lesiva può essere considerata non antigiuridica, collegamento che andrà escluso “se l’atto sia compiuto allo scopo di ledere ovvero con una valenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco”; App. Genova 9 novembre 2004, n. 800, in Corriere Merito, 2005, 171 che, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile a seguito di infortunio sportivo, afferma che “sussiste la responsabilità dell’agente in ipotesi di atti compiuti con lo scopo specifico di ledere, quand’anche gli stessi non costituiscano violazione delle regole dell’attività svolta. La responsabilità non sussiste, invece, se le lesioni sono conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza violazione delle regole sportive; la responsabilità non sussiste neppure se, pur in presenza di estremi di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso. In questi ultimi casi, tuttavia, il nesso funzionale con l’attività sportiva non è sufficiente ad escludere la responsabilità ogniqualvolta venga impiegato dall’agente un grado di violenza o di irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato ovvero col contesto ambientale nel quale l’attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che ad essa prendono parte”. 93 Cass. 21 febbraio 2000, n. 1951, cit.

49

Page 53: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

scriminato dalla causa di giustificazione dell’esercizio dell’attività

sportiva, ma è penalmente perseguibile. Di tale fatto egli risponderà a

titolo di colpa, ove questo si verifichi nel corso di un’azione di gioco;

la responsabilità sarà, invece, a titolo di dolo, quando la gara sia

soltanto l’occasione dell’azione volta a cagionare l’evento oppure

quando il comportamento posto in essere dall’autore del fatto lesivo

non sia immediatamente rivolto allo svolgimento della gara, ma sia

piuttosto diretto a intimorire l’antagonista o a punirlo per un fallo

involontario subito”.

Tra i due estremi (assenza di responsabilità – responsabilità per dolo)

si colloca l’ampia casistica rappresentata dal danno cagionato in

ambito sportivo in funzione del gioco ma con violazione delle regole.

L’eventuale responsabilità dell’atleta sarà misurata e graduata

sull’accertamento della c.d. colpa sportiva94, variabile in base al tipo di

sport praticato, dei soggetti coinvolti, del tipo di gara95.

In conclusione, ferma restando la necessità di valutazione del caso

concreto da parte del giudice investito della questione, sembra potersi

sostenere che il criterio distintivo di valutazione delle violazioni tra

regole del gioco lecite e illecite, si riassume sostanzialmente nei

seguenti termini:

- il giudice affermerà la responsabilità del partecipante – agente

nel caso di atti da esso compiuti al solo specifico scopo di

ledere, anche se detti atti non integrano una violazione delle

regole tecniche previste per l’attività sportiva praticata (si 94 Per tale concetto si rimanda al par. 1 del cap. 2 95 Così, ad esempio, sarà valutata con maggior rigore la condotta generatrice di danno in allenamento, mancando in tal caso le esigenze agonistiche e di competizione volte al risultato tipiche delle gare ufficiali (si veda, ad esempio, App. Milano 14 ottobre 1960, in Riv. Dir. Sport., 1961, 196 dove è stato ritenuto colpevole un pugile per le lesioni mortali causate allo sparring partner di categoria inferiore a cui erano stati inferti colpi di durezza tale da non essere giustificabile con le finalità dell’allenamento); e tale metro di valutazione dovrà essere applicato anche nel caso di mere esibizioni sportive (così come evidenziato da Trib. Roma 4 aprile 1996, in Resp. civ. prev., 1996, 1247, che, in occasione di un incontro di scherma, ha ritenuto colposa la condotta dell’atleta che aveva superato i limiti correlati al carattere di mera esibizione della gara, imprimendo al fioretto una forza eccessiva e causando in tal modo lesioni gravissime all’altro contendente).

50

Page 54: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

pensi, ad esempio, nel gioco nel calcio, al fallo di reazione o a

quello commesso al solo fine di intimorire l’avversario);

- la responsabilità andrà invece esclusa ogni volta in cui le

lesioni siano conseguenza di un atto posto in essere senza

violazione delle regole sportive oppure se detta violazione vi

sia stata ma l’atto sia funzionalmente connesso all’attività

sportiva praticata96.

L’atleta sarà quindi ritenuto responsabile non solo per mancato rispetto

delle regole sportive ma anche per un utilizzo di una foga agonistica

troppo esasperata, estranea alla logica del gioco medesimo. E il

rispetto delle regole della disciplina sportiva praticata non lo esonera

certo da responsabilità se, con dolo o colpa grave, superi i limiti

imposti dal contesto nel quale si svolge la competizione.

4.1. - Responsabilità dell’atleta verso i terzi non partecipanti alla

competizione - La responsabilità dell’atleta per i danni cagionati ai

terzi non partecipanti alla competizione si configura in modo del tutto

peculiare rispetto alla responsabilità di tale soggetto verso i soggetti

partecipanti poiché, rispetto ai primi, non può certamente sostenersi la

volontaria accettazione del rischio sportivo, ad esempio, degli

spettatori. Coloro che assistono ad una manifestazione sportiva hanno

il diritto di pretendere che la propria incolumità venga tutelata con

l’adozione delle opportune cautele, ciò valendo anche in caso di

spettacolo sportivo pericoloso97.

96 Il nesso funzionale tra atto e attività è escluso ogni volta che sia impiegato un grado di violenza o di irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, o col contesto ambientale in cui lo sport si svolge o con le caratteristiche delle persone che vi prendono parte. 97 Così come riconosciuto da Cass. Pen. 12 aprile 1973, in Riv. Dir. Sport., 1975, 183 quando afferma che “l’assistere volontariamente negli spazi opportunamente destinati al pubblico o, comunque, al di fuori del campo di gara, ad una

51

Page 55: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

In dottrina si sono delineate due ipotesi ricostruttive diverse che

trattano la nozione di responsabilità dell’atleta in modo differente

relazionandola con il terzo che può trovarsi ad essere leso dalla

condotta sportiva del gareggiante.

Secondo un primo orientamento98 la responsabilità del partecipante

alla competizione nei confronti del terzo andrà esclusa ogni volta che

sia accertata l’esatta osservanza delle regole del gioco, in quanto

l’atleta deve occuparsi soltanto di ciò che accade sul campo, non

potendosi certamente richiedere la rinuncia ad un determinato gesto

tecnico per timore di ferire gli spettatori.

Come acutamente sottolineato “è bene ricordare che in un buon

numero di casi in cui vengono coinvolti gli spettatori o i terzi la

responsabilità dell’evento è ricollegabile al comportamento omissivo o

negligente di soggetti diversi dai partecipanti, per esempio gli

organizzatori o i commissari di gara, mentre non è raro che siano stati

proprio gli spettatori o i terzi, con il loro comportamento imprudente, a

concorrere efficacemente alla produzione del sinistro”.

Altra parte della dottrina99 ha fondato l’assenza di responsabilità

dell’atleta nei confronti di particolari figure di terzi che, per il loro

incarico, hanno la possibilità di avvicinarsi ai bordi del campo di gara e

conseguentemente di esporsi al pericolo di subire lesioni (quindi, in tal

senso, volontariamente si esporrebbero al rischio sportivo), tali ad

esempio, i raccattapalle o i fotografi; in tal caso nessun addebito di

responsabilità potrà essere mosso all’atleta se nella condotta del terzo

sia stata ravvisata un’imprudenza per essersi portato troppo vicino al

campo di gioco.

Secondo questa prima tesi, ai fini di esenzione da responsabilità

dell’atleta vi sarebbe il dato dell’oggettiva assenza di colpa del

manifestazione sportiva permeata di pericolosità non implica per lo spettatore l’accettazione di una situazione di rischio”. 98 Frattarolo, La responsabilità civile per le attività sportive, cit. ,73 99 Stipo, “La responsabilità civile nell’esercizio dello sport”, in Riv. Dir. Sport.,1961, 15

52

Page 56: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

danneggiante, al quale la giurisprudenza ha fatto riferimento fin dai

primi anni cinquanta100.

Merita ricordare come si sia sostenuto101 anche che i criteri che

fondano l’esonero da responsabilità dell’atleta verso gli altri

partecipanti (il rispetto delle regole del gioco e delle norme di

prudenza compatibili con le finalità della gara) non valgano in

relazione ai danni subiti dai terzi non partecipanti (per i quali l’atleta

verrebbe ad essere considerato sempre responsabile), in quanto in

riferimento a questi ultimi la non partecipazione alla competizione

escluderebbe l’accettazione del rischio ad essa connessa.

Tale tesi presta il fianco a critiche poiché, come obiettato102 “non si

vede come l’atleta che ha mantenuto la propria condotta entro i limiti

sopra accennati debba essere considerato esente da colpa nell’ipotesi in

cui l’evento lesivo riguardi un altro partecipante e debba, invece,

essere considerato responsabile se l’evento interessa un terzo estraneo

alla gara. In questo caso non tanto rileva la situazione soggettiva del

danneggiato e la relativa assunzione del rischio, quanto piuttosto

l’oggettiva assenza di colpa del danneggiante. E ciò sia quando il terzo,

per esempio lo spettatore, sia consapevole del pericolo implicito della

gara, sia quando egli si trovi del tutto casualmente nel luogo di

svolgimento della stessa gara e sia quindi ignaro di quel pericolo”.

Nel caso in cui nei danni cagionati a terzi sia ravvisabile un concorso

della condotta di più atleti, se il fatto dannoso può essere riportato ad

una sola condotta giuridicamente rilevante, la responsabilità solidale

degli altri gareggianti andrà esclusa. Tale esclusione si avrà anche nel

100 In tal senso Trib. Roma 12 marzo 1957, in Riv. Dir. Sport., 1957, 56 che ha escluso la responsabilità dell’atleta che, in allenamento, con un tiro sbagliato aveva infranto il vetro di una finestra dietro cui si trovava un bambino; più recentemente Trib. Milano 12 novembre 1992, in Resp. civ. prev., 1993, 616 che ha escluso che per le lesioni riportate da uno spettatore da una palla scagliata erroneamente in una partita di squash fosse responsabile l’atleta, addossandosi piuttosto tale responsabilità al circolo sportivo organizzatore per non aver adottato misure idonee a proteggere gli spettatori . 101 Di Martino, La responsabilità civile nelle attività pericolose e nucleari, 1979, cit. 102 Frattarolo, La responsabilità civile per le attività sportive, cit., 73

53

Page 57: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

caso di discipline che richiedono la collaborazione di più atleti uniti in

squadra o la collaborazione di soggetti che non partecipano alla gara

ma rivestono il ruolo di coadiutori, quando sia ravvisabile unicamente

in relazione al comportamento di un solo partecipante alla

competizione il nesso di causalità con l’evento lesivo che si è prodotto

(in senso contrario invece si è espressa parte della dottrina e della

giurisprudenza, affermando la responsabilità solidale di tutti i

partecipanti nel caso in cui non sia possibile identificare l’autore della

condotta generatrice del danno)103.

In merito alla valutazione del concorso di colpa si applica il criterio

proporzionale ex art. 1227, comma 1, cod. civ., secondo cui “se il fatto

colposo della vittima ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento

è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze

che ne sono derivate”104.

Nei casi in cui nella produzione dell’evento dannoso possa ravvisarsi

una responsabilità concorrente non di altri partecipanti bensì di terzi

estranei alla competizione che, con il loro comportamento imprudente,

concorrono al verificarsi del danno, (si pensi, ad esempio, al pubblico

che assiste alle gare automobilistiche nei punti più pericolosi della

pista), si distingue a seconda che la competizione avvenga su circuito

all’uopo destinato (gare su pista) o fuori dall’impianto (gare su strada).

103 La Cassazione ha escluso il concorso di responsabilità tra due motociclisti poiché dall’esame delle modalità dello scontro aveva individuato il contributo causale esclusivo all’incidente di uno solo dei contendenti (Cass. Pen. 2 marzo 1951, in Riv. Dir. Sport., 1952, 49); in senso contrario, in dottrina si è espresso Stipo, “La responsabilità civile nell’esercizio dello sport”, in Riv. Dir. Sport., cit., mentre in giurisprudenza è stata affermata più volte, soprattutto in tema di attività sportive ritenute pericolose, la responsabilità solidale di tutti i partecipanti ad una battuta di caccia al cinghiale anche se il ferimento di un passante è stato determinato dal colpo sparato da uno solo di essi (App. Firenze 22 giugno 1951, in Rep. Foro it., 1951, voce Resp. Civ., nn. 102-103), oppure in tema di gara di tiro a segno e di uccisione di un passante, in tal senso si è espresso App. Firenze 20 febbraio 1951, in Giur. Tosc., 1951, 446. 104 In tal senso si è espresso Trib. Roma 4 aprile 1996, cit., che ha giustificato l’attribuzione nella misura del 65% in capo all’istruttrice di scherma che aveva cagionato danno all’avversaria (minorenne) trafiggendole l’occhio, argomentando che a causa della maggiore professionalità rivestita rispetto all’altra contendente, ella avrebbe dovuto adeguare la sua condotta ai limiti di quella che doveva restare un’esibizione.

54

Page 58: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Nel primo caso in genere non è l’atleta il soggetto tenuto al

risarcimento del danno che deriva dalla sua azione in quanto, ferma

restando la possibilità di ravvisare una colpa concorrente in capo al

terzo, nella maggioranza dei casi saranno chiamati a rispondere gli

organizzatori ed i gestori degli impianti sportivi nei quali si svolge la

competizione; ma nell’ipotesi in cui il terzo spettatore è l’unico

responsabile del danno a lui stesso cagionato (si pensi, ad esempio, ad

un’intrusione di campo) si ritengono applicabili gli articoli 2056 e

1227 cod. civ.105

Per le competizioni che si svolgono invece fuori dagli impianti la

colpa dovrà essere valutata secondo la clausola generale di

responsabilità dell’art. 2043, non avendo nessuna efficacia esimente il

rispetto del regolamento di gara.

5. - Responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive -

Definizione esaustiva della figura dell’organizzatore è stata fornita da

quella dottrina106 che descrive tale soggetto come “la persona fisica, la

persona giuridica, l’associazione, il comitato che promuove,

assumendosene tutte le responsabilità (civili, penali, amministrative)

nell’ambito dell’ordinamento giuridico dello Stato, l’incontro di uno o

più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una o più

discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di

spettatori e, quindi, indipendentemente dal pubblico spettacolo”.

In ambito sportivo si distinguono tre figure specifiche di organizzatori:

“l’organizzatore di diritto”, federato e regolarmente autorizzato ad

organizzare manifestazioni; “l’organizzatore di fatto”, per indicare

quello non federato e non regolarmente autorizzato o federato e non

105 Per cui se il comportamento colposo del terzo ha concorso a causare il danno, il risarcimento a lui spettante sarà diminuito secondo l’entità della colpa che ad esso viene attribuita dal giudice (criterio proporzionale). 106 Dini, “L’organizzatore e le competizioni: limiti della responsabilità” in Riv. Dir. Sport., 1971, 418

55

Page 59: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

regolarmente autorizzato; “l’organizzatore pro tempore”, non federato

ma regolarmente autorizzato.

Tale classificazione ha efficacia meramente interna all’ordinamento

sportivo, (nel senso che i risultati di una competizione saranno

omologati o meno a seconda della posizione dell’organizzatore),

mentre non rileva ai fini di un’eventuale responsabilità per fatto

illecito, per la quale l’organizzatore risponderà in sede civile (in caso

di risarcimento del danno ingiusto) o penale (in caso di commissione di

un fatto penalmente rilevante), sia verso i partecipanti alla

competizione che nei confronti dei terzi.

Oltre al rispetto del principio generale del neminem laedere,

l’organizzatore è chiamato ad osservare tutta una serie di obblighi che,

seppur non gli garantiscono l’esenzione da responsabilità per i danni

occorsi durante lo svolgimento della manifestazione sportiva, quanto

meno possono alleggerire la sua posizione; tali sono, ad esempio,

l’assicurare il regolare svolgimento della competizione, il garantire il

rispetto dell’incolumità fisica di atleti e spettatori, il controllo dei

mezzi tecnici utilizzati dai gareggianti, la verifica della sicurezza dei

luoghi e degli impianti sportivi, il riscontro delle condizioni psico –

fisiche degli atleti.

In merito alla responsabilità dell’organizzatore nei confronti

dell’atleta, parte della dottrina107 ha individuato tre settori in relazione

ai quali l’organizzatore può essere chiamato a rispondere:

- inadeguatezza o pericolosità dei mezzi tecnici utilizzati per la

gara;

- inidoneità e/o insicurezza dei luoghi e degli impianti dove si

svolge la competizione;

- inidoneità psico – fisica degli atleti.

107 Conrado, “Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità dell’organizzatore di una manifestazione sportiva”, in Riv. Dir. Sport., 1991, 8

56

Page 60: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Sotto il primo profilo, quando gli atleti devono utilizzare mezzi tecnici

per lo svolgimento della gara (si pensi, nell’atletica, all’asta per il

saltatore, all’arma per lo schermidore, al giavellotto per il lanciatore),

l’organizzatore ha il dovere di adeguarli ai precetti contenuti nei

regolamenti federali e di assicurarsi che siano efficienti e sicuri, così

come è tenuto ad approntare tutte le misure necessarie per evitare il

verificarsi di fatti dannosi (ad esempio, adeguata protezione con rete

metallica di protezione della pedana per il lancio del martello) a

seguito del loro utilizzo108.

Se l’atleta fa uso di mezzi tecnici propri, l’organizzatore è tenuto alla

verifica della loro conformità alle disposizioni federali e sarà esente da

responsabilità se gli stessi, per le caratteristiche intrinseche o per l’uso

che ne sia stato fatto, abbiano causato danni agli atleti o a terzi109.

L’organizzatore sarà chiamato a rispondere anche in caso di omesso

obbligo di custodia e conservazione degli attrezzi, soprattutto se questi

risultino particolarmente pericolosi e da tale inosservanza si sia

verificato un fatto lesivo110.

Tra gli obblighi dell’organizzatore vi è anche quello della verifica

dell’idoneità e della sicurezza dei luoghi destinati alla competizione,

sia in fase iniziale nel momento in cui si richiede l’omologazione alla

federazione sportiva, sia successivamente, in merito all’obbligo di

manutenzione per impedire danni ai terzi ed agli atleti.

108 Osserva, a ragione, Frattarolo, La responsabilità civile per le attività sportive, cit., 129 che “è arduo poter affermare la responsabilità a carico di chicchessia perché le caratteristiche tecniche dei mezzi e degli attrezzi impiegati nelle diverse discipline sportive in un determinato momento sono spesso il frutto di continue ricerche, di sperimentazioni, di miglioramenti diretti non solo a rendere ottimali le prestazioni atletiche ma anche a renderle più sicure e minimizzare il rischio”. 109 Frattarolo, La responsabilità civile per le attività sportive, cit., 125 Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui l’atleta, con dolo, sostituisce il mezzo già verificato dall’organizzatore con altro non confacente alle prescrizioni del regolamento federale. 110 Si veda Trib. Rovereto 10 dicembre 1971, in Riv. Dir. Sport., 1971, 431 ove si discuteva della fattispecie in cui un giovane atleta, dopo essersi impossessato indebitamente di un giavellotto nel corso di una manifestazione sportiva, lo aveva lanciato contro un altro atleta, ferendolo. Il giudice, oltre ad una responsabilità per colpa del genitore per omessa vigilanza del minore, aveva ritenuto responsabile anche l’organizzatore per omessa custodia degli attrezzi .

57

Page 61: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Pertanto l’organizzatore sarà chiamato, in osservanza del generale

principio di prudenza, non solo al rispetto delle norme regolamentari

sportive e alle prescrizioni di legge in senso stretto sulla sicurezza, ma

dovrà anche predisporre tutte le cautele necessarie ad evitare che nei

luoghi dove si svolge la competizione sportiva possano verificarsi

danni verso i terzi o gli stessi atleti. Così, ad esempio, dovrà apporre

cartelli segnalatori del tracciato di gara, predisporre transenne e altri

mezzi a tutela dell’incolumità degli spettatori, predisporre un servizio

di sorveglianza, provvedere al servizio di assistenza sanitaria sul

campo di gioco; di fatto, l’attività di predisposizione delle opportune

cautele da parte dell’organizzatore sarà parametrata al rischio insito

nella singola disciplina sportiva rapportato al caso concreto e alle

norme di comune prudenza e diligenza111.

La dottrina dominante112 ha inoltre negato che la sola osservanza delle

disposizioni del regolamento di gara e il rispetto delle prescrizioni

contenute nelle leggi di pubblica sicurezza113, (quali, ad esempio, la

necessaria autorizzazione del questore) siano sufficienti ad escludere la

responsabilità dell’organizzatore, al quale viene invece richiesta la

predisposizione di tutte le misure precauzionali idonee a prevenire il 111 Ha affermato la Corte di Appello di Genova che “sussiste la responsabilità dell’organizzatore per l’incidente occorso a un atleta durante la competizione sportiva quando egli abbia omesso di assicurare con tutte le opportune cautele che lo svolgimento della manifestazione potesse aver luogo senza pericolo per l’incolumità delle persone partecipanti” (App. Genova 4 settembre 1991, in Riv. Dir. Sport., 1992, 79). In tal senso, recentemente, si è espressa la Cassazione che ha ritenuto gli organizzatori colpevoli se le cautele adottate sono inidonee; infatti a carico degli organizzatori si può configurare una responsabilità colposa per violazione della regola generale del neminem laedere se non abbiano adottato tutte le cautele idonee a garantire l’incolumità dei gareggianti e del pubblico (Cass. Civ. 27 ottobre 2005, n. 20908, in Responsabilità civile, 2006, 601 nel caso di specie si discuteva di una gara di go – kart per la quale l’organizzatore era stato ritenuto responsabile per i danni cagionati ai terzi spettatori in quanto non aveva provveduto affinché la zona ai lati della pista fosse lasciata libera per tutta l’ampiezza prevista dal regolamento e non aveva verificato l’avvenuto collocamento di un numero idoneo di balle di paglia ai bordi della pista e nelle zone di maggior rischio). 112 Frattarolo, La responsabilità civile per le attività sportive, cit., 117; Conrado, “Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità dell’organizzatore di una manifestazione sportiva”, cit., 8 113 In particolare si ricordino gli artt. 68 e 71 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (che prevedono la necessaria licenza del questore del luogo in cui si svolge la manifestazione sportiva in caso di luogo pubblico o aperto al pubblico).

58

Page 62: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

pericolo di eventi dannosi verso gli atleti ed i terzi spettatori in

conformità del normale criterio di prudenza e diligenza, in particolar

modo nel caso in cui tali manifestazioni sportive si svolgano su luoghi

destinati alla collettività (si pensi alle gare automobilistiche su strada,

ai rallyes, alle gare nautiche). Pertanto, la mancanza

dell’autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni sportive non è

decisiva ai fini dell’accertamento della responsabilità civile e penale

dell’organizzatore per i danni cagionati agli atleti e/o ai terzi durante lo

svolgimento della competizione, in quanto, eccettuate le ipotesi di

responsabilità oggettiva previste ex lege, l’organizzatore sarà chiamato

a rispondere solo ove si ravvisi una sua condotta colposa che non può

essere identificata unicamente nella mancata autorizzazione.

Esulano dall’applicazione dell’art. 2043 cod. civ. le ipotesi in cui

l’organizzazione di una manifestazione sportiva rientri tra le attività

qualificate pericolose ai sensi dell’art. 2050 cod. civ.114, tale essendo

ritenuta, ad esempio, l’organizzazione di una partita di calcio a livello

professionistico115.

In tale ottica, recentemente il Tribunale di Torino116 ha affermato che

“il comportamento di un tifoso che in occasione di una partita di calcio

di serie A provoca un danno ad altro tifoso con il lancio di un ordigno

fumogeno, non può essere considerato fatto del terzo e, quindi, caso

114 Per la trattazione approfondita di tale argomento rimandiamo a quanto scritto supra, cap. 2, par. 3. Vogliamo solo ricordare come l’art. 2050 cod. civ. sia una norma a struttura aperta, poiché attività pericolose non sono soltanto quelle qualificate tali dalla legge di P.S. o da altre leggi speciali ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per la natura dei mezzi utilizzati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi dell’evento dannoso a causa della loro potenzialità offensiva. Sarà pertanto il giudice, investito del caso concreto, a dover valutare tutti gli elementi di fatto acquisiti al processo per poi decidere anche in base a nozioni di comune esperienza. La responsabilità prevista da tale articolo rientra certamente tra le ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto l’organizzatore chiamato a rispondere delle conseguenze dannose verificatesi a seguito di organizzazione di manifestazione sportiva, dovrà dimostrare, ai fini liberatori, non solo di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno ma che tale evento infausto, per le modalità con cui si è svolto e per l’imprevedibilità ed inevitabilità, sia riconducibile al caso fortuito. 115 In tal senso, tra le altre, ricordiamo Trib. Milano 21 settembre 1998, cit.; App. Milano 18 maggio 2001, in Foro padano, 2002, I, 205; Trib. Ascoli Piceno 13 maggio 1989, cit. 116 Trib. Torino 11 novembre 2004, in Responsabilità civile, 2006, 141

59

Page 63: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

fortuito, ai fini dell’esonero della responsabilità per attività pericolosa

della società organizzatrice della partita”.

Gli stessi principi sembrano comunque essere adottati dalla

giurisprudenza anche in merito all’organizzazione di competizioni

automobilistiche o motociclistiche, ritenute attività pericolose ai sensi

dell’art. 2050 cod. civ., quando afferma117, ad esempio, in riferimento

alle seconde che, “posto che l’organizzazione di una gara

motociclistica su circuito aperto al traffico (anche se di regolarità) è da

considerarsi attività pericolosa, l’organizzatore è responsabile per i

danni arrecati dai concorrenti ai fondi ubicati lungo il percorso, a meno

che non fornisca la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure

idonee ad evitare il danno”.

Dottrina e giurisprudenza ritengono concordemente responsabile

l’organizzatore anche per la condotta colposa dei propri dipendenti o

ausiliari qualora ricorrano i presupposti dell’art. 2049 cod. civ.118

Rientra tra i compiti dell’organizzatore anche l’accertamento delle

condizioni psico – fisiche degli atleti. A tale proposito egli sarà tenuto

alla verifica della completezza della documentazione degli

accertamenti sanitari predisposti dalla federazione di appartenenza

dell’atleta; nel caso manchi la diagnosi federale o l’atleta abbia subito

un infortunio proprio in prossimità delle gare, l’organizzatore sarà

tenuto alla verifica delle reali condizioni psico - fisiche del gareggiante

117 Cass. Civ. 24 gennaio 2000, n. 749, in Riv. Dir. Sport., 2001, 192 118 Vi sarà responsabilità dell’organizzatore per fatto dei propri ausiliari o dipendenti ogni volta che sarà possibile configurare un rapporto organico tra l’organizzatore ed i propri collaboratori che, in esecuzione di un ordine ricevuto, esplichino compiti inerenti alla preparazione e svolgimento della gara. Si pensi, ad esempio, all’organizzazione di gare su strada (automobilistiche, ciclistiche, motociclistiche), secondo i cui regolamenti l’organizzatore deve nominare uno o più direttori di gara con il compito di controllare il regolare andamento dell’evento sportivo e la regolare adozione delle regole previste per evitare o limitare danni agli stessi gareggianti o a terzi. In dottrina si veda Frattarolo, La responsabilità civile per le attività sportive, cit., 144 e Giannini, “La responsabilità civile degli organizzatori di manifestazioni sportive”, in Riv. Dir. Sport., 1986, 280. In giurisprudenza si rimanda a Cass. 10 luglio 1968, n. 2414, in Resp. civ. prev., 1969, 335; Trib. Ascoli Piceno 13 maggio 1989, cit., che ha affermato la colpevolezza degli addetti al campo per i danni risentiti dagli spettatori all’interno dello stadio.

60

Page 64: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

tramite l’accertamento di un medico, specializzato preferibilmente in

medicina sportiva, e al cui giudizio dovrà attenersi.

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all’organizzatore o al

medico sportivo nel caso di comportamento doloso da parte dell’atleta

che abbia condotto ad uno sviamento o ad un ritardo della diagnosi

nascondendo le sue reali condizioni fisiche119.

Parte della dottrina120 riconduce nell’ambito di tale obbligo

dell’organizzatore anche quello di evitare il confronto tra atleti di

diversa esperienza e capacità, “specialmente nelle discipline (come il

pugilato e l’automobilismo) dove tale squilibrio possa determinare una

situazione di pericolo per l’incolumità stessa dei partecipanti”.

Nell’ambito della responsabilità civile dell’organizzatore di

competizioni sportive, il cui fondamento è generalmente individuato

nella clausola generale dell’art. 2043 cod. civ., possono coesistere

ipotesi di cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;

ciò accade di frequente in materia di risarcimento danni nei confronti

del pubblico che assiste alla manifestazione121.

119 Come riportato da Bertini, La responsabilità sportiva, cit., 127 “La rilevanza della condotta dell’atleta, tesa a fuorviare una corretta diagnosi da parte del medico sportivo, è stata sottolineata in un significativo precedente giurisprudenziale, relativo al calciatore del Perugia Renato Curi, deceduto nel corso di una partita a seguito di improvviso attacco di cuore (Cass. Pen. 9 giugno 1981, in Foro it., 1982, II, 268). La Suprema Corte, nel valutare l’imputazione di omicidio colposo a carico del medico sociale del Perugia e del direttore del centro medico della F.G.I.C. per la morte del calciatore Curi, ha evidenziato che l’atleta, nonostante fosse affetto da un’infermità che gli cagionava notevoli sofferenze nel corso dei suoi impegni sportivi, non si era mai doluto con alcuno (medici, familiari, amici, colleghi) di tali sofferenze, ma aveva anzi partecipato all’attività agonistica in modo brillante, riscuotendo popolarità e ammirazione, sia superando i compagni di squadra sia, a livelli elevati, le ripetute prove sotto sforzo cui veniva sottoposto”. Ricordiamo,a tal proposito, che l’art. 66 delle norme di organizzazione interna della F.G.I.C. prevede, per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale, la presenza obbligatoria nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante. 120 Dini, “L’organizzatore e le competizioni: limiti della responsabilità”, cit., 428 121 Ricordiamo che, quanto riportato ad inizio di questo stesso paragrafo in merito all’osservanza dei regolamenti federali da parte dell’organizzatore e al rispetto del principio generale del neminem laedere ai fini di esonero da responsabilità, ricorre

61

Page 65: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Già in dottrina si era sostenuto122 che “verso gli spettatori paganti

l’organizzatore abbia una responsabilità di natura contrattuale, a

seguito dell’obbligazione assunta di fornire loro attraverso il

corrispettivo dell’acquisto del biglietto una prestazione (lo svolgimento

della manifestazione), tenendoli anche indenni da pericoli e rischi”.

Tra l’organizzatore e lo spettatore si individua123 la conclusione di un

contratto innominato, il contratto di spettacolo, per il quale lo

spettatore, oltre all’obbligazione principale di poter assistere alla

manifestazione, ha anche un’obbligazione accessoria individuabile nel

diritto di pretendere che sia garantita la sua incolumità ed essere tenuto

indenne dagli eventuali pericoli ricollegabili all’attività cui assiste.

Anche la giurisprudenza sembrerebbe confermare l’impostazione della

dottrina quando, ad esempio, riconosce che “l’obbligo di garantire il

godimento dello spettacolo include il dovere di adottare tutte le misure

idonee ad assicurare l’incolumità degli spettatori”, trattandosi di

misura accessoria rispetto a quella principale di fornire lo spettacolo,

chiarendo inoltre che, una volta che la manifestazione sia terminata, gli

spettatori che hanno lasciato il luogo in cui esso si è svolta non

possono vantare nessuna pretesa risarcitoria in ordine ad un contratto

che ha esaurito ogni sua funzione124.

Di contro, la responsabilità dell’organizzatore sarà di natura

esclusivamente extra – contrattuale nei confronti di coloro che, abusivi

o non paganti, assistono alla competizione, fondandosi tale tipo di

tutela sul principio generale del neminem laedere ex art. 2043 cod.

civ.125

anche nell’ipotesi di danni a terzi spettatori, così come ad es. riportato in Cass. 16 gennaio 1985, n. 97, in Riv. Dir. Sport., 1985, 214; Trib. Milano 12 novembre 1992, cit. 122 Giannini, “La responsabilità civile degli organizzatori di manifestazioni sportive”, cit., 281 123 Stipo, “La responsabilità civile nell’esercizio dello sport”, in Riv. Dir. Sport., cit., 44 124 App. Milano 30 marzo 1990, in Riv. Dir. Sport., 1990, 495 125 Diversi saranno anche gli effetti in tema di onere della prova, poiché mentre in caso di responsabilità contrattuale l’attore sarà tenuto a dimostrare solo il fatto

62

Page 66: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

La possibilità di cumulo dei due tipi di responsabilità è stata

individuata126 quando “un unico comportamento, risalente allo stesso

autore, e quindi un evento dannoso unico nella sua genesi soggettiva,

appaia di per sé lesivo non solo di specifici diritti derivanti al

contraente da specifiche clausole contrattuali, ma anche dei diritti

assoluti”, tale, ad esempio, il non subire pregiudizio alla propria

incolumità fisica.

L’organizzatore sarà in definitiva esente da responsabilità nelle ipotesi

in cui:

- il suo comportamento e la sua attività di organizzazione della

manifestazione sportiva siano stati improntati al rispetto del

principio del neminem laedere, avendo adottato, oltre alle

prescrizioni di leggi e regolamenti, tutte le cautele necessarie in

funzione dell’osservanza dell’obbligo generale di vigilanza e

prudenza (sia verso gli atleti che nei confronti degli spettatori);

- nei confronti dell’atleta abbia “predisposto le normali cautele

atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica

attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti

sportivi”127;

- l’evento dannoso si sia verificato a seguito di caso fortuito,

colpa esclusiva dell’atleta, dei terzi o della stessa vittima.

Per quanto riguarda le clausole di esonero da responsabilità che,

talvolta, gli organizzatori fanno sottoscrivere agli atleti o che vengono

giuridico da cui deriva il suo credito, spettando al convenuto l’onere di dimostrare che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, nella responsabilità extracontrattuale l’attore deve provare non soltanto il fatto da cui ha preso origine l’obbligazione ma anche la colpa del debitore. 126 Cass. 7 agosto 1982, n. 4437, in Resp. civ. prev., 1984, 78 127 Per cui i danni dagli atleti eventualmente sofferti e rientranti nell’alea normale del gioco, ricadono sugli stessi, come affermato da Cass. 20 febbraio 1997, n. 1564, in Danno e resp., 1997, 455

63

Page 67: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

stampate sui biglietti d’ingresso alla manifestazione per quanto

riguarda gli spettatori, non si può che convenire con quanto affermato

dalla dottrina128 che reputa, nell’ipotesi in cui il fatto dannoso sia il

risultato di una condotta colposa dell’organizzatore e/o dei suoi

ausiliari, tali soggetti responsabili, dovendosi ritenere tali clausole

affette da nullità assoluta ex art. 1229 cod. civ. secondo comma, per

violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

6. - Responsabilità dei gestori di impianti sportivi - La gestione di

impianti sportivi comprende attività diverse tra loro che richiedono

competenze specifiche in svariati settori, riguardando non soltanto

l’assicurare il corretto funzionamento degli impianti e la loro

manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche nozioni , ad esempio,

in campo amministrativo e contabile.

Tale attività può dar luogo a responsabilità del gestore che, in primo

luogo, è chiamato a garantire la sicurezza e l’incolumità di coloro

(atleti e spettatori) che accedono all’impianto129.

Accade spesso che la figura del gestore di un impianto sportivo

coincida con quella dell’organizzatore di competizioni sportive,

essendo tale attività di gestione funzionalmente e finalisticamente

collegata all’organizzazione e all’ospitalità di manifestazioni sportive

all’interno di tali strutture. In tal caso possiamo certamente ritenere

applicabile in tema di responsabilità del gestore quanto sopra detto in

merito alla responsabilità dell’organizzatore di eventi sportivi130.

128 Frattarolo, La responsabilità civile per le attività sportive, cit., 121. 129 Come specificato in giurisprudenza, tra i doveri principali del gestore vi è quello di provvedere alla manutenzione periodica e non consentire l’ingresso in uno stadio o in un palazzetto a un numero eccessivo di spettatori, rispettando il limite di capienza dell’impianto (Cass. 31 marzo 1966, n. 363, in Riv. Dir. Sport., 1967, 112). 130 Ad esempio l’art. 2050 cod. civ. se l’attività di gestione sia ritenuta pericolosa o l’art. 2049 cod. civ. sulla responsabilità del gestore per il fatto commesso dai propri dipendenti.

64

Page 68: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Quando, invece, l’attività di gestione non sia collegata

all’organizzazione di competizioni ma consista unicamente nella messa

a disposizione dei locali e degli impianti a terzi per lo svolgimento di

attività non agonistica, il gestore sarà chiamato a vigilare sulla

sicurezza delle attrezzature e degli impianti e tenuto ad adottare tutte le

misure idonee ad evitare danni ai terzi utenti.

Nel caso in cui il gestore non sia anche proprietario dell’impianto131,

nei confronti dei terzi danneggiati sarà chiamato a rispondere

unicamente il primo, su cui incombe l’obbligo di provvedere alla

manutenzione periodica dell’impianto ed il rispetto del limite massimo

di capienza così come previsto dalla normativa in materia di sicurezza.

In giurisprudenza, la responsabilità del gestore per danni a terzi viene

inquadrata nell’ambito della responsabilità extracontrattuale,

riconducendola alternativamente nell’alveo dell’art. 2043 cod. civ. o

dell’art. 2050 cod. civ. a seconda del tipo di impianto e di sport

praticato132. Così, ad esempio, è stata ritenuta pericolosa133 la gestione

di una pista di go - karts134, l’attività di gestione di un parco di

131 Si pensi ai numerosi casi in cui l’impianto, solitamente di proprietà comunale, venga dato in gestione alle società sportive; in tali casi i rapporti tra proprietario dell’edificio e gestore sono regolamentati dal contratto tra essi intercorso mentre nei riguardi dei terzi danneggiati risponderà unicamente il gestore in quanto tenuto alla verifica delle condizioni di agibilità, funzionalità e sicurezza di tali edifici. 132 Per la pericolosità della gestione di uno stadio di calcio ricordiamo come, dopo un primo trend giurisprudenziale arrivato fino ai primi anni novanta e che tendeva ad escludere detta qualificazione per l’organizzazione di competizioni calcistiche, si sia arrivati oggi a qualificare come attività pericolosa l’organizzazione di tali manifestazioni e, di conseguenza, anche la connessa gestione di uno stadio di calcio (a tal proposito si rimanda a Trib. Milano 21 settembre 1998, cit.). 133 Sulla pericolosità della gestione di impianti sportivi i giudici si sono espressi in modo non uniforme. Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci per i danni subiti dallo sciatore. Si ritiene prevalentemente in giurisprudenza che tale tipo di responsabilità abbia natura contrattuale, derivante dall’acquisto dello ski pass in ragione del quale, dietro corrispettivo, il gestore offre la possibilità di utilizzare le piste e di godere dei servizi di risalita (Trib. Pinerolo 18 ottobre 2000, in Danno e resp., 2002, 75). La Cassazione (Cass. 26 aprile 2004, n. 7916, in Guida dir., 2004, fasc. 19, 32) ha qualificato pericolosa l’attività di gestione dell’impianto da sci con particolare riferimento alle modalità con cui viene esercitata tale attività e traendo indizio dall’obbligo dei gestori di stipulare un contratto di assicurazione così come indicato dall’art. 4 della L. 363/2000 sugli obblighi dei gestori delle aree sciabili. Non si esclude comunque la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. 134 Pret. Bologna 4 febbraio 1964, in Resp. civ. prev., 1964, 2772

65

Page 69: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

divertimenti per le lesioni subite da persone che avevano preso posto

su un bob135, in alcuni casi è stata ritenuta pericolosa la gestione di una

piscina136 mentre in altri è stata negata137, così come in tal senso si è

ritenuto per l’attività di gestione di un maneggio138. Non costituisce

invece attività pericolosa la gestione di una pista di autoscontro139.

Quando il danno a terzi sia dovuto ad una manutenzione insufficiente

o ad un difetto strutturale dell’impianto, si è ritenuto applicabile al

gestore il regime previsto dall’art. 2051 cod. civ. in materia di danni

cagionati da cose in custodia140 e, se sia anche proprietario

dell’edificio, quanto previsto dall’ art. 2053 cod. civ. quando il danno,

ad esempio, derivi da un crollo (anche parziale) dello stesso141.

135 Cass. 27 luglio 1990, n. 7571, in Resp. civ. prev., 1991, 458 136 Trib. Milano 5 settembre 1966, in Riv. Dir. Sport., 1966, 372; App. Firenze 24 novembre 1964, in Resp. civ. prev., 1965, 194, che ha ritenuto che l’opacità dell’acqua della piscina, che impediva di seguire e controllare i movimenti dei nuotatori immersi sotto il livello dell’acqua, fosse indice di particolare pericolosità. 137 Trib. Alessandria 30 dicembre 1967, in Arch. Resp. Civ., 1969, 889, che ha escluso la pericolosità dell’attività di gestione della piscina destinata a principianti del nuoto nel caso di edificio immune da difetti di costruzione e di manutenzione e contenente acqua limpida alta poco più di un metro 138 App. Catania, 26 marzo 1982, in Riv. Dir. Sport., 1982, 192; contra Trib. Asti 31 dicembre 1992, in Riv. Dir. Sport., 1993, 746 139 Trib. Chiavari 17 gennaio 1997, in Giur. Merito, 1998, 448 140 A tal proposito si segnala quanto affermato in Cass. 28 ottobre 1995, n. 11264, in Riv. Dir. Sport., 1996, 87 che ha ritenuto responsabile il gestore di un impianto tennistico per danni cagionati all’atleta (lesione tibio-tarsica) a causa di un difetto di manutenzione del campo di gioco (buca non sistemata adeguatamente). Il gestore risponde per difetti di manutenzione e per insidie e trabocchetti presenti nell’impianto. Da evidenziare quanto affermato da Cass. Pen. 24 gennaio 2006, in Resp. e risarcimento, 2006, fasc. 7, 74 in merito alla posizione di garanzia riconosciuta in capo al responsabile di una società sportiva, tenuto, anche ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., a garantire l’incolumità fisica degli utenti e ad adottare tutte le cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti del rischio connaturato alla normale pratica sportiva. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha escluso la responsabilità del presidente di una società calcistica in merito all’incidente mortale occorso ad un atleta che, dopo essersi appeso ad una traversa di una porta da calcio non ancorata al suolo, era stato coinvolto nella caduta della medesima riportando un grave trauma cranico che ne causò la morte. Si ritenne che nella fattispecie mancava il requisito della colpa specifica in capo al gestore dell’impianto, in quanto il mancato ancoraggio della porta da calcio, specificamente previsto dal regolamento di gioco, non riguardava una porta apposta sul terreno di gioco ma posizionata in luogo distante dal campo e in condizioni tali - sotto un albero – da rendere evidente che si trattava di un’attrezzatura che non doveva essere utilizzata). 141 Ricordiamo il caso giurisprudenziale che vide citati per responsabilità il Comune di Firenze (quale proprietario dell’impianto) e l’A.C. Fiorentina (quale società

66

Page 70: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

In conclusione possiamo rilevare come le ipotesi di responsabilità del

gestore di impianti sportivi siano più ampie rispetto a quelle

dell’organizzatore di manifestazioni, imponendo conseguentemente

oneri maggiori che parte della dottrina142 ha inquadrato nel rischio

d’impresa, equiparando la figura del gestore di impianti sportivi a

quella dell’imprenditore, ritenendo che il gestore “è il soggetto che si

trova nella posizione migliore per prevenire il danno adottando misure

di sicurezza per assicurarsi contro il costo degli incidenti recati dalle

sue attività d’impresa”.

7. - Responsabilità delle società sportive - Resta infine da analizzare la

eventuale responsabilità delle società sportive. Essa può assumere

rilevanza in due direzioni principali: in materia di danno cagionato dai

propri atleti agli atleti della squadra avversaria nel corso di una

competizione e nelle ipotesi di danni subiti dagli stessi atleti tesserati

per la società143.

organizzatrice dell’incontro Fiorentina – Juventus del 15 dicembre 1957). In tale occasione vi fu un crollo di una ringhiera metallica che delimitava gli spalti ed il ferimento di circa un centinaio di tifosi. I giudici affermarono in linea di principio l’applicabilità al proprietario di uno stadio dell’art. 2053, ma condannarono al risarcimento la solo A.C. Fiorentina, sul presupposto che, quale organizzatore della competizione e gestore dello stadio, avrebbe dovuto evitare il sovraffollamento delle gradinate che fu la causa esclusiva del crollo della ringhiera metallica. (App. Firenze 3 aprile 1963, in Riv. Dir. Sport., 1964, 235; “Allorché risulti dimostrato che la rovina di un edificio si è verificata per fatto esclusivo di una persona diversa dal proprietario dell’edificio stesso viene meno la presunzione di cui all’art. 2053 cod. civ. nei confronti del proprietario”). 142 Bona, Castelnuovo, Monateri, La responsabilità civile nello sport, cit., 48 143 Merita ricordare come, essendo le società (o associazioni sportive) soggetti facenti parte contemporaneamente di due ordinamenti, quello sportivo e quello statale, accanto alla ordinaria responsabilità civile e penale, coesista la responsabilità sportiva, di tipo oggettivo, nei casi previsti dai regolamenti federali, la cui ratio risponde ad un’esigenza di tutela dei terzi con conseguente obbligo, a capo delle società, di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari atti ad evitare il verificarsi di accadimenti che potrebbero rivelarsi dannosi e compromettere, di conseguenza, la regolarità della stagione sportiva. Come evidenziato da Valori, Il diritto nello sport, Torino, 2005, 167, “Per le società sportive è prevista una responsabilità nei seguenti casi: a) quando il fatto sia commesso da chi rappresenta l’ente ai sensi della normativa federale; b) quando il fatto sia commesso da persone estranee alla società ma lo stesso risulti vantaggioso per la compagine sociale; c) in conseguenza di fatti violenti commessi dai propri

67

Page 71: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

I recenti indirizzi giurisprudenziali e dottrinali hanno ritenuto

sussistere la responsabilità solidale della società non solo per il

comportamento dei propri atleti ma anche per quello dei propri

istruttori.

La dottrina maggioritaria144, anche a seguito della legge 23 marzo

1981, n. 91 recante “Norme in materia di rapporti tra società sportive e

professionisti” che, in ambito calcistico, ha riconosciuto la natura

subordinata del rapporto intercorrente tra società di calcio e

calciatore145, ha esteso l’applicabilità dell’art. 2049 cod. civ. in materia

di responsabilità dei padroni e committenti anche alle società sportive

per fatto commesso dai loro tesserati (atleti, allenatori, dirigenti),

ritenendosi sufficiente, ai fini della responsabilità indiretta prevista da

tale norma, anche un incarico di carattere occasionale o temporaneo

che importi un vincolo di direzione e sorveglianza, sebbene tale

vincolo non si concreti in una vera e propria subordinazione (si pensi,

ad esempio, al potere di direzione e sorveglianza del club di

appartenenza nei confronti del proprio tesserato, esplicantesi nella

possibilità di impartire direttive e di effettuare controlli

comportamentali sull’operato di tali soggetti).

L’art. 2049 cod. civ. prevede una vera e propria forma di responsabilità

oggettiva per fatto altrui, talché si ritiene sufficiente, per affermare la

responsabilità della società (committente), un nesso di causalità

necessaria tra l’illecito e il rapporto che lega i due soggetti (società –

sostenitori in occasione o a causa di una gara”. Le sanzioni applicabili in tali casi, più o meno onerose in relazione alla gravità dei fatti, consistono in una serie di provvedimenti riguardanti lo svolgimento delle gare quali, ad esempio, la squalifica del campo, la penalizzazione in classifica oppure in sanzioni (ammende) di natura economica. 144 In tal senso Frattarolo, La responsabilità civile per le attività sportive, cit., 91, quando ritiene sufficiente, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2049 cod. civ. alle società sportive, un rapporto di vigilanza tra committente (società sportiva) e commesso (atleta e/o tesserato) per una prestazione che può essere occasionale o continuativa, resa dall’atleta professionista così come da quello dilettante; e Bona, Castelnuovo, Monateri, La responsabilità civile nello sport, cit., 89. 145 Per cui le società calcistiche possono essere chiamate a rispondere dei danni cagionati dai propri atleti nell’esercizio dell’attività sportiva ai sensi dell’art. 2049 cod. civ.

68

Page 72: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

propri tesserati) per cui il danno, anche se causato da un solo atto, sia

comunque riferibile alle mansioni affidate e compiuto sotto il potere di

controllo e di vigilanza della società.

Prevalendo in giurisprudenza l’orientamento che sostiene l’obbligo, in

capo alla società sportiva, “di garantire con mezzi organizzativi idonei

l’incolumità fisica degli allievi” e la necessità della relativa

organizzazione dei corsi “vigilando sull’attività degli istruttori e

sull’andamento delle lezioni al fine di impedire che vengano superati i

confini del rischio connaturato all’attività sportiva stessa”146, è stata

dichiarata solidalmente responsabile la società sportiva sia per il

comportamento dei propri atleti che per quello dei propri istruttori;

così si è ritenuto che “qualora risulti accertato che l’infortunio occorso

ad un atleta durante una competizione sportiva, anche contraddistinta

da elevato agonismo (nella specie, una partita ufficiale di hockey su

pista), è stato provocato da un gesto avulso dalla dinamica del gioco e

diretto a ledere l’avversario, va dichiarata la responsabilità solidale

dell’autore del gesto e della società sportiva nelle cui file quest’ultimo

militava”; in altra pronuncia, oltre alla responsabilità del maestro di

tennis è stata ritenuta sussistere quella solidale del gestore del circolo

ed organizzatore del corso durante il quale l’allievo si era infortunato;

ed ancora, si è affermata la responsabilità solidale della scuola di sci

con il proprio maestro che aveva omesso di assicurarsi che gli allievi,

che stavano assistendo alla gara, si fermassero ad una distanza

adeguata dall’ultima porta dello slalom in modo da evitare la collisione

con i discesisti147.

Se questo risulta essere oggi l’orientamento prevalente in dottrina e

giurisprudenza, merita ad ogni modo ricordare la corrente minoritaria

146 Trib. Genova 4 maggio 2000, cit., nel caso di specie si è dichiarata la responsabilità a titolo contrattuale della società sportiva avente ad oggetto l’esercizio del karate per le lesioni subite da un’allieva che, invitata durante una lezione a partecipare ad una lotta con una cintura nera, subiva una mossa che le causava la rottura del menisco. 147 Trib. Monza 5 giugno 1997, in Riv. Dir. Sport., 1997, 758; Trib. Monza 13 settembre 1988, cit.; Trib. Bolzano 21 marzo 1993, in Il nuovo dir., 1993, 149.

69

Page 73: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

che ha sostenuto l’inapplicabilità dell’art. 2049 cod. civ. in capo alle

società sportive, sostenendo che nelle prestazioni dell’atleta si ravvisa

un’estrinsecazione individuale, quale la ricerca dell’affermazione

sportiva, ritenuta non essere in rapporto causale con l’attività della

società sportiva organizzatrice148; ed in tale filone va collocata l’ormai

risalente pronuncia con cui i giudici hanno ritenuto mancare il

fondamento per affermare la responsabilità ex art. 2049 cod. civ. della

società di appartenenza del giocatore in base al rilievo che, durante lo

svolgimento di una gara calcistica, la vigilanza sul gioco e sul

comportamento dei giocatori in campo è riservata esclusivamente

all’arbitro, per cui la società non può prevenire o eliminare le reazioni

personali ed incontrollabili dei giocatori determinate dalla foga

agonistica che permea la competizione149.

Per quanto riguarda l’ipotesi di danni subiti dall’atleta tesserato per la

società, recentemente si è affermata la responsabilità contrattuale delle

società calcistiche a livello professionistico per infortuni subiti dai

calciatori, seguendo un filone giurisprudenziale consolidato che ha

portato ad un notevole incremento degli oneri di controllo da parte

delle società sui propri tesserati, così come già sancito dalla citata

legge 23 marzo 1981, n. 91.

La Suprema Corte ha affermato come sia un onere specifico della

società operare un continuo monitoraggio delle condizioni di salute dei

propri atleti al fine di prevenire rischi di nuovi infortuni o

aggravamenti di precedenti lesioni, rientrando detti compiti nel più

ampio raggio di tutela del diritto alla salute, garantito

costituzionalmente; e, anche ove faccia difetto una specifica norma

148 Giannini, “La responsabilità civile degli organizzatori di manifestazioni sportive”, cit., 279 149 Trib. Bari 10 giugno 1960, in Dir. giur., 1963, 83, con nota critica di Scognamiglio, “In tema di responsabilità della società sportiva ex art. 2049 c.c. per illecito del giocatore”, che rileva invece come la società abbia sul giocatore “un intenso potere di direzione, disciplina e controllo che non viene ad interrompersi durante la gara, rispetto alla quale l’arbitro ha solo un potere di disciplina del gioco” ed inoltre come la società ritragga, dall’attività dei calciatori, “un vantaggio certo che pure vale ad integrare la ratio dell’art. 2049 c.c.”.

70

Page 74: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

preventiva, tale conclusione troverebbe conforto nel disposto dell’art.

2087 cod. civ. che impone al datore di lavoro di adottare le misure

generali di prudenza e di diligenza nonché tutte le cautele necessarie,

secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutela dell’integrità fisica

del lavoratore150.

Volendo in conclusione riassumere quelle che, ad oggi, anche in

relazione ai più recenti orientamenti giurisprudenziali151, risultano

essere le ipotesi di responsabilità ex art. 2049 cod. civ. in ambito

sportivo in materia di risarcimento del danno riconducibile alla società

per scelta dei propri organi, possiamo evidenziare come si affermi

ormai concordemente la responsabilità della società sportiva nel caso

di danno cagionato da comportamento dei propri atleti e dei propri

istruttori; parimenti la società sportiva sarà chiamata a rispondere in

ipotesi di danno subìto dallo stesso atleta tesserato per la società.

8. - Un quadro complessivo della responsabilità civile sportiva - I

danni che possono verificarsi durante l’esercizio o l’organizzazione

della pratica sportiva vengono ricondotti da parte della dottrina

all’interno della responsabilità civile sportiva, riconoscendo a tale 150 Cass. 8 gennaio 2003, n.85, in Guida dir., 2003, 6, 47 che ha ritenuto sussistere la responsabilità contrattuale della società calcistica per infortunio subito dal proprio tesserato, preceduto da altri dello stesso tipo, da cui sia derivata la totale inabilità a proseguire l’attività agonistica. Si trattava del caso di un calciatore professionista tesserato nelle file del Novara Calcio che, nel corso della propria carriera, aveva subito due importanti infortuni con conseguenti interventi chirurgici al metatarso del piede destro. Prima di riprendere l’attività agonistica il calciatore era stato ritenuto idoneo a seguito di visita presso l’Istituto di medicina dello sport di Torino; trascorse però solo due settimane da tale visita, il calciatore subì per la terza volta, durante una partita di allenamento, il medesimo infortunio, dal quale derivò la totale inabilità al gioco del calcio ed una inabilità permanente del 12%. La Corte condannò la società di appartenenza al risarcimento dei danni subiti sulla base del disposto degli articoli 2087 e 2043 cod. civ., ravvisando nel comportamento tenuto dalla società una condotta colposa poiché, essendo a conoscenza della storia clinica dell’atleta, non aveva correttamente informato l’Istituto di medicina dello sport degli infortuni precedentemente subiti causando, in tal modo, uno sviamento della diagnosi ed inoltre per non aver la stessa società provveduto ad effettuare tramite i propri medici dei controlli approfonditi sulle condizioni di salute del proprio atleta all’inizio del ritiro precampionato. 151 Cass. 8 gennaio 2003, n. 85, cit.

71

Page 75: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

categoria caratteri di autonomia rispetto alla clausola generale di

responsabilità prevista dall’art. 2043 cod. civ.152

All’interno di tale ampio bacino sono state individuate specifiche

ipotesi di responsabilità civile, tra le quali, volendo menzionare solo le

più importanti, possiamo ricordare; la responsabilità degli atleti (sia

verso gli altri partecipanti all’attività sportiva che verso i terzi), la

responsabilità degli ufficiali di gara (chiamati a rispondere per

inosservanza dell’obbligo di verifica dell’attrezzatura sportiva dei

partecipanti e per la mancata applicazione dei regolamenti di gioco), la

responsabilità di allenatori ed istruttori (per i danni cagionati da allievo

ad altro allievo o per i danni da loro stessi cagionati all’allievo) e delle

società sportive di appartenenza (chiamate a rispondere ex art. 2049),

la responsabilità del medico sportivo (e del medico sociale, ove

presente, in materia di controlli sanitari e di rilascio delle certificazioni

di idoneità alla pratica sportiva), la responsabilità degli organizzatori di

manifestazioni sportive e dei gestori di impianti sportivi, (che potrà

essere sia di natura contrattuale che extracontrattuale e che potrà

riguardare sia i partecipanti all’evento sportivo che i terzi).

Secondo tale ricostruzione, sicuramente bilanciata rispetto agli

interessi in gioco, si ritiene che in ambito sportivo vi sia una

sospensione delle regole ordinarie di responsabilità, tale che non

vengono risarciti danni che normalmente lo sarebbero e fatti che

sarebbero penalmente illeciti cessano di esserlo; la recente

giurisprudenza penale153 ha sostenuto che l’esercizio dell’attività

sportiva rappresenterebbe un causa di giustificazione non codificata 152 In merito all’inquadramento della responsabilità civile sportiva come categoria autonoma rispetto alla responsabilità civile tout court, si rimanda al par. 1 di questo stesso capitolo. In dottrina l’autonomia concettuale di tale categoria è stata sostenuta da Scialoja, “Responsabilità sportiva”, cit., mentre contra si è espresso Alpa, “La responsabilità civile in generale e nell’attività sportiva”, cit. 153 In tal senso Cass. Pen. 21 febbraio 2000, cit., e Cass. Pen. 2 giugno 2000, n. 8910, in Riv. pen., 2000, 1148. L’altra ipotesi, decisamente troppo rigorosa, ritiene che ad ogni violazione delle regole del gioco consegua una responsabilità per le lesioni cagionate; ricostruzione che va, evidentemente, in contrasto con i principi ispiratori dell’attività sportiva agonistica. In tal senso si veda, in dottrina, Carabba, “Illecito sportivo e illecito penale”, cit.

72

Page 76: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

avente fondamento nel fatto che lo sport è incoraggiato dallo Stato in

quanto foriero di benefici per chi lo pratica.

Analizzando il regime di responsabilità dell’atleta, appare evidente che

la colpa, quale criterio di imputazione della responsabilità, subisce in

tale ambito una valutazione sulla base di criteri differenti rispetto a

quelli operanti nel regime ordinario, tali essendo rappresentati dai

parametri delle c.d. regole tecniche e dal rischio sportivo154; di

conseguenza non si avrà un unico modello di imputazione della

responsabilità bensì ve ne saranno molteplici in relazione al tipo di

sport praticato e alle regole tecniche emanate dalle Federazioni per

ciascuna disciplina. Sulla base di tali parametri si riterrà pertanto

sussistere la responsabilità dell’atleta quando la condotta tenuta

durante la competizione abbia superato i limiti imposti dalle regole del

gioco e la gara abbia rappresentato soltanto l’occasione per ledere

l’avversario. Ciò appare coerente con la scelta sistematica effettuata

dal nostro ordinamento che, se da un lato incoraggia la pratica sportiva

e richiede all’atleta il rispetto dell’integrità fisica della vita

dell’avversario e dei terzi, dall’altro non potrebbe certamente punire

troppo severamente, sotto il profilo risarcitorio, i partecipanti che,

altrimenti, si troverebbero di fatto nell’impossibilità di esprimere i

valori connaturali all’esercizio dello sport, quali, ad esempio,

l’agonismo e la competizione.

Giova infine ricordare come sotto il profilo risarcitorio non paia

adeguata l’applicazione dell’art. 2050 cod. civ. in tema di

responsabilità per attività pericolose alla figura dell’atleta155, mentre

154 Per tali concetti e per la definizione di colpa sportiva si rimanda a quanto già ampiamente riportato nel par. 1 di questo capitolo. 155 Come detto supra, i partecipanti ad un’attività sportiva si espongono volontariamente al c.d. rischio sportivo, cioè alle possibili conseguenze dannose rientranti nell’alea normale dell’attività praticata; inoltre l’attività sportiva è difficilmente inquadrabile nell’ambito di quella attività ritenuta “rilevante” secondo tale articolo, in quanto, in primis, non definita tale da nessuna norma di legge e per di più non presentando probabilità statistiche di danno così elevate da valutarla, secondo un giudizio probabilistico – statistico ex ante, come pericolosa.

73

Page 77: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

può essere senz’altro utilizzata per la responsabilità degli organizzatori

di manifestazioni sportive nei confronti degli spettatori alla gara.

L’applicazione di detto articolo imporrebbe a carico del danneggiante un più gravoso regime di responsabilità rispetto a quello ordinario previsto dall’art. 2043 cod. civ.

74

Page 78: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Capitolo terzo.

MINORI E RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA.

Sommario: 1. Le regole degli articoli 2047 e 2048 cod. civ. in generale

e in relazione allo sport. - 2. Responsabilità dei genitori. - 3.

Responsabilità degli istruttori. - 3.1. Responsabilità degli insegnanti di

educazione fisica.

1. - Le regole degli articoli 2047 e 2048 cod. civ. in generale e in

relazione allo sport - Gli articoli 2047 e 2048 cod. civ. prevedono,

all’interno dell’ordinamento, delle ipotesi speciali di responsabilità in

materia di danno cagionato dall’incapace e in tema di responsabilità

dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte. Le previsioni

normative speciali di responsabilità156 introducono delle regole

156 Tra le altre, ricordiamo le fattispecie regolate dagli articoli 2049, 2050, 2051, 2053, cod. civ. in materia, rispettivamente, di responsabilità dei padroni e committenti, di responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, di danno cagionato da cose in custodia e di danno cagionato da animali. Si ritiene opportuno evidenziare come le diverse previsioni normative di responsabilità possano concorrere non solo tra loro ma anche con l’art. 2043 cod. civ.; si pensi, ad esempio, alla responsabilità dell’insegnante per culpa in vigilando,

75

Page 79: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

particolari rispetto alla clausola generale dell’art. 2043 cod. civ., aventi

come denominatore comune l’intento di agevolare la situazione

probatoria del danneggiato, (esonerato dal fornire la dimostrazione

dell’altrui colpevolezza non rientrando, l’elemento soggettivo del dolo

o della colpa del responsabile, tra i fatti che egli deve provare in

giudizio), attraverso un’inversione dell’onere probatorio a fronte di

un’esigenza di tutela di interessi specifici che il legislatore ha

considerato come meritevoli di particolare attenzione ed individuato a

priori.

In tali ipotesi il soggetto responsabile, obbligato al risarcimento del

danno, viene identificato in base a determinati fatti (ad esempio lo

svolgimento di un’attività ritenuta pericolosa, così come previsto

dall’art. 2050 cod. civ.) o situazioni (si pensi alle figure del

“committente”, del “custode”, o del “proprietario” previste,

rispettivamente, dagli articoli 2049, 2051 e 2053 cod. civ.) potendo, in

taluni casi, anche non essere l’autore del fatto illecito (così come

previsto dall’art. 2049 cod. civ. che, in materia di responsabilità dei

padroni e committenti, regola un’ipotesi di responsabilità per fatto

altrui); di conseguenza, anche la prova liberatoria richiesta al soggetto

responsabile si prospetta diversamente a seconda delle situazioni

ipotizzate (così, ad esempio, egli dovrà provare di non aver potuto

impedire il fatto nelle fattispecie previste dagli artt. 2047 e 2048 cod.

civ., o di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno

secondo quanto previsto dall’art. 2050 cod. civ.) fino ad arrivare ad

essere assente nella fattispecie regolata dall’art. 2049 cod. civ.,

trattandosi di tipica ipotesi di responsabilità oggettiva.

Sebbene le fattispecie regolate dagli art. 2047 e 2048 cod. civ. abbiano

in comune la medesima prova liberatoria (“non aver potuto impedire il

fatto”), diversi sono i loro presupposti e l’ambito di applicazione delle (art. 2048, 2°comma, cod. civ.), che non esclude quella in educando del genitore (art. 2048, 1°comma, cod. civ.); o alla responsabilità dell’allievo che ha causato un danno all’avversario di gioco ex art. 2043 cod. civ. concorrente con quella dell’allenatore per culpa in vigilando ex art. 2048, 2°comma, cod. civ.

76

Page 80: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

due norme: l’art. 2047 cod. civ. riguarda il fatto dannoso cagionato da

persona incapace di intendere e di volere (il minore non ancora maturo

per compiere scelte di comportamento autonome), mentre l’art. 2048,

1° comma, cod. civ. si occupa dell’ipotesi di fatto illecito commesso da

un minore di età capace di intendere e di volere (il c.d. incapace

legale)157.

Se nella fattispecie regolata dall’art. 2047 cod. civ. “il risarcimento

sarà dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace salvo che

provi di non aver potuto impedire il fatto”, l’art. 2048, 1° comma, cod.

civ. aggiunge, alla responsabilità diretta del minore verso il

danneggiato, quella dei genitori per culpa in educando158, (tenuti

pertanto a risarcire il danno in via solidale col proprio figlio); si reputa

opportuno precisare come, con l’espressione culpa in educando, più

che indicare una vera e propria colpa dei genitori in senso tecnico, tale

che non si possa parlare di una vera e propria condotta censurabile in

questo settore, si intenda piuttosto quello che è il possibile contenuto

della prova liberatoria a disposizione di tali soggetti, che potranno

liberarsi con la dimostrazione di aver educato correttamente il proprio

figlio.

Altra ipotesi di responsabilità vicaria analoga a quella dei genitori, è

quella prevista dal 2° comma dell’art. 2048 cod. civ., per culpa in

vigilando, a carico dei precettori159 e di coloro che insegnano un

mestiere o un’arte, per il fatto illecito commesso dagli allievi ed

apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Anche in tal

157 Si fanno rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 2048, 1° comma, cod. civ. tutti i fatti illeciti commessi dai c.d. grandi minori, ossia coloro che si avvicinano al raggiungimento della maggiore età e che hanno acquisito un grado di maturazione tale da autodeterminarsi nelle proprie scelte e nei propri comportamenti. 158 La responsabilità dei genitori è un tipico esempio di responsabilità per fatto altrui (la c.d. responsabilità vicaria per il fatto illecito commesso dal figlio minore) che consente al danneggiato di essere garantito, in merito al risarcimento del danno, anche dal patrimonio dei genitori. 159 Nell’arcaica figura dei “precettori” la giurisprudenza ricomprende gli insegnanti di ogni ordine e grado e, in generale, tutti coloro che svolgono funzioni di vigilanza accessorie all’insegnamento, ad esempio, gli insegnanti di educazioni fisica, gli istruttori sportivi, gli allenatori.

77

Page 81: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

caso la prova liberatoria richiesta a questi soggetti ai fini

dell’esenzione da responsabilità sarà quella di dimostrare di “non aver

potuto impedire il fatto”, consistente, nello specifico, nella

dimostrazione dell’assolvimento dell’obbligo di vigilanza loro imposto

sui propri allievi.

Alla luce di quanto sopra, considerato il numero crescente di minori

che vengono avviati, in taluni casi già in tenera età, alla pratica

sportiva, merita indagare se, del danno cagionato in ambito sportivo

dai “piccoli allievi”, possano essere chiamati a rispondere, in base al

disposto degli artt. 2047 e 2048 cod. civ. i genitori, gli allenatori, gli

istruttori e gli insegnanti; in altri termini, quale sia il rapporto tra il

minore e la responsabilità civile sportiva.

Esulerà invece dalla presente trattazione il tema, sempre più attuale,

complesso ed affascinante, della tutela dell’integrità fisica del minore

che i genitori, gli allenatori e gli istruttori sono tenuti a salvaguardare:

si pensi, ad esempio, alle problematiche connesse ai settori giovanili

delle società calcistiche dove gli allievi vengono spesso sottoposti ad

allenamenti eccessivi che possono influire negativamente sulla loro

salute, oppure alla somministrazione di sostanze dopanti, quali il

Nandrolone, il c.d. ormone della crescita, rispetto alla quale è

certamente ipotizzabile una responsabilità dell’istruttore che

somministri tale sostanza ma anche che ne favorisca semplicemente

l’assunzione tenendo una condotta puramente omissiva non

adoperandosi per impedire tale evento; o, ancora, alle pressioni

psicologiche alle quali, in un momento delicato della crescita, vengono

sottoposti i piccoli atleti, spesso discriminati ed esclusi dalle

competizioni in assenza di idonee motivazioni tecniche.

In tali casi si avverte l’esigenza, sempre più impellente, di tutela del

minore “dallo” sport o, più correttamente, dalle modalità esasperate di

esercizio della stessa pratica sportiva, ai fini di un recupero dell’aspetto

78

Page 82: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

più ludico del gioco che dovrebbe caratterizzare tale attività, a maggior

ragione se rivolta a minori.

2. - Responsabilità dei genitori - La dottrina e la giurisprudenza

ritengono concordemente che anche in materia sportiva, stante il

dovere di controllo e di educare che fa capo ai genitori sui propri figli,

possa trovare applicazione l’art. 2048, 1° comma, cod. civ., che

configura la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal

figlio minore non emancipato160.

Come specificato supra161, la dottrina ha inquadrato tale responsabilità

tra quelle di tipo oggettivo per rischio tipico, non diversamente da

quella prevista in capo ai datori di lavoro o agli insegnanti; lo scopo

dell’art. 2048 cod. civ. è infatti quello di creare incentivi alla

prevenzione degli incidenti tramite l’operato di soggetti, (nel caso di

specie i genitori), che sono nella situazione più idonea a prevenire

l’illecito dei propri figli conviventi. La responsabilità genitoriale si

fonda quindi su una presunzione di colpa che determina un’inversione

dell’onere probatorio a favore del danneggiato; spetterà ai genitori, per

liberarsi da responsabilità, fornire la prova di non aver potuto impedire

il fatto illecito commesso dal figlio minore.

Tale prova liberatoria viene intesa in senso abbastanza ampio,

risolvendosi in una dimostrazione di aver adottato una vigilanza

adeguata al grado di educazione sportiva impartita al minore tale da

non poter essere configurata, a carico dei genitori, né responsabilità per

culpa in educando, né per culpa in vigilando. In tal senso si è espressa

la Suprema Corte in più occasioni162 quando ha affermato che “per

vincere la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2048 cod. civ. i

160 Naturalmente il minore dovrà essere capace di intendere e di volere, altrimenti si applicherà l’art. 2047 cod. civ. 161 Si rimanda al par. 1 di questo capitolo. 162 Si veda Cass. 6 maggio 1986, n. 3031, in Giur. it., 1986, I, 1527 e Cass. 24 ottobre 1988, n. 5751, in Foro it., 1989, I, 98.

79

Page 83: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

genitori devono provare che al minore è stata impartita una sana

educazione e che è stata svolta nei suoi confronti una vigilanza

adeguata all’età, al carattere e all’indole di esso. Tale prova liberatoria

sarà validamente fornita, e pertanto i genitori non dovranno risarcire il

danno causato dal figlio durante una pratica sportiva, se essi

dimostrano di aver correttamente avviato il minore all’attività sportiva

e di averlo adeguatamente vigilato in occasione del fatto illecito”; e,

ancora, quando si è statuito che “in caso di danno provocato da un

minore, qualora il solo esame del fatto dannoso non consenta di

affermare oppure escludere la responsabilità dei genitori, questi sono

ammessi a fornire la prova liberatoria, che consiste nella dimostrazione

di aver esercitato una vigilanza adeguata al grado di educazione e

maturazione del proprio figlio”.

Seguendo tale indirizzo il Tribunale di Aosta163 ha ravvisto un

concorso di colpa pari al 30% in capo ai genitori di una minore che,

mentre assistevano assieme alla figlia ad un allenamento del gioco

della rebatta164, non avevano adeguatamente vigilato sulla stessa che,

inseguendo una pallina con altri amici, si era venuta a trovare sul

terreno di gioco ricevendo in tal modo un colpo da un giocatore.

Sulla base degli orientamenti espressi dalla Suprema Corte, si ritiene in

dottrina che i genitori non debbano rispondere del fatto illecito

commesso dal figlio minore quando esso si presenti come del tutto

anomalo in relazione all’indole e alle tendenze abituali del fanciullo,

all’educazione ricevuta e alla normale vigilanza dovuta; ossia in tutti

quei casi in cui il fatto del minore non sia ex ante prevedibile dai

soggetti che su di esso esercitano la potestà. Ciò non significa che il

genitore, per andare esente da responsabilità, debba accompagnare

costantemente il minore nelle proprie attività sportive ma si reputa

sufficiente che impartisca un’educazione sportiva consona all’età, al 163 Trib. Aosta 16 novembre 1989, in Riv. Dir. Sport., 1990, 67. 164 La rebatta è un gioco il cui obiettivo consiste nel colpire la palla, posta a terra su una leva detta “fioletta”, con un bastone cercando di mandarla il più lontano possibile.

80

Page 84: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

grado di maturazione del minore e allo sport praticato. Così, ad

esempio, come osservato, “in caso di infortunio avvenuto sulle piste da

sci, non si può richiedere che il genitore scii costantemente col minore,

e perciò se il genitore ha fatto di tutto perché il minore fosse

adeguatamente istruito in merito all’uso del mezzo tecnico ed alla

comprensione della possibile illiceità degli atti, il genitore ha fatto tutto

quello che poteva fare”165. Ovviamente, in mancanza della prova

liberatoria, la responsabilità dei genitori assumerà portata piena,

comprensiva sia dei danni patrimoniali che non patrimoniali.

Si ritiene che la responsabilità prevista in capo ai genitori ex art. 2048,

1° comma, cod. civ. debba essere ad ogni modo esclusa quando la

condotta del minore, generatrice di danno, sia posta in essere durante

una gara o durante gli allenamenti o, comunque, in tutte quelle

occasioni in cui il minore sia affidato alla disciplina ed al controllo di

soggetti estranei alla potestà e alla tutela166; in tali casi sembrerebbe

più corretto applicare il 2° comma dell’art. 2048 cod. civ., stante

l’inquadramento degli allenatori ed istruttori sportivi nell’ampia

categoria dei “precettori”, così come affermato in giurisprudenza167.

In relazione a quanto previsto ex art. 2048 cod. civ. sulla responsabilità

solidale fra minore e genitore (o fra minore ed istruttore), parte della

dottrina168 ritiene che possa peraltro configurarsi anche una

responsabilità solidale fra genitori ed istruttori, distinguendo tra culpa

165 Bona, Castelnuovo, Monateri, La responsabilità civile nello sport, cit., 91. 166 In tal senso Frattarolo, La responsabilità civile per le attività sportive, cit., 95 “L’unico caso che consta in giurisprudenza è quello risolto da Trib. Rovereto 10 dicembre 1971, in Riv. Dir. Sport., 1971, 431, puntuale nell’ammettere la responsabilità del genitore per danni causati dal lancio di un giavellotto eseguito a margine di prove di selezione giovanile di atletica e nel negare la responsabilità della società sportiva organizzatrice, ex artt. 2049 e 2051 c.c., non partecipando di fatto il minore alle suddette prove”. 167 La giurisprudenza interpreta estensivamente la ormai superata figura del precettore, ricomprendendo in tale categoria le figure dei maestri e di tutti gli insegnanti in genere, di ogni ordine e rango, degli istruttori sportivi e degli allenatori (Trib. Monza 13 settembre 1988, in Riv. Dir. Sport., 1990, 192; Pret. Malè 9 novembre 1983, in Riv. giur. della scuola, 1985, 375). 168 Patti, “Insegnamento dello sport e responsabilità civile”, in Resp. civ. prev., 513; Bona, Castelnuovo, Monateri, La responsabilità civile nello sport, cit., 89.

81

Page 85: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

in vigilando, imputabile agli istruttori, e culpa in educando facente

capo ai genitori169. Se, però, da un lato appare evidente la ratio

dell’art. 2048 cod. civ. quando, per ragioni di protezione del minore e

di tutela del danneggiato giustifica la scelta legislativa a favore della

responsabilità solidale del minore con genitori ed istruttori, non

sembrerebbe altrettanto chiaramente condivisibile l’ipotesi della

responsabilità solidale tra genitori ed istruttori, parendo piuttosto

un’estremizzazione dell’oggettivizzazione della responsabilità dei

genitori, chiamati a rispondere per fatti avvenuti in loro assenza e in

momenti in cui il minore è affidato al controllo e alla disciplina di

soggetti estranei (gli istruttori, appunto) alla potestà e alla tutela. Più

correttamente parrebbe doversi condividere l’opinione di quanti

sostengono170 che la responsabilità ex art. 2048 1° comma cod. civ.

vada esclusa non soltanto in caso di ricorrenza del caso fortuito ma

anche quando il fatto che ha causato l’illecito sia avvenuto durante lo

svolgimento di una gara o durante gli allenamenti, circostanze nelle

quali il minore è affidato a soggetti tenuti alla vigilanza ma che, su di

esso, non esercitano né la potestà né la tutela.

3. - Responsabilità degli istruttori - Del danno cagionato dall’allievo

durante la pratica sportiva possono essere chiamati a rispondere, in

base al disposto degli articoli 2047 e 2048 cod. civ., i precettori, gli

istruttori e gli allenatori, personalmente oppure solidalmente con i

gestori dell’impianto o gli organizzatori della competizione sportiva o,

come ritiene parte della dottrina171, anche con i genitori del minore.

169 In tal caso la vittima potrà chiedere il risarcimento del danno cumulativamente o alternativamente verso i due condebitori, ossia verso i soggetti tenuti ad inibire il comportamento dannoso posto in essere dal minore. 170 Frattarolo, La responsabilità civile per le attività sportive, cit., 95; Giampetraglia, Riflessioni in tema di responsabilità sportiva, cit., 172; Conte, Il risarcimento del danno nello sport, cit., 49. 171 Si veda supra, par. 2.

82

Page 86: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Gli allenatori e gli istruttori sono i soggetti che si occupano della

formazione sportiva degli allievi loro affidati, sui quali esercitano

poteri di direzione e di controllo, non solo tecnico ma anche

disciplinare. La loro condotta dovrà essere tanto più accorta quanto

maggiore sarà il livello di pericolosità dello sport da praticare e

modulata in relazione alle minori capacità di apprendimento degli

allievi; essi dovranno a tal fine tener conto sia delle capacità del

singolo praticante (e su di esse regolare i loro insegnamenti), sia

adottare in via preventiva tutte le misure organizzative e disciplinari

idonee ad evitare una situazione di pericolo che favorisca la nascita del

danno. Tali soggetti saranno infatti chiamati a rispondere non solo in

caso di mancata adozione delle opportune cautele finalizzate a

prevenire l’evento dannoso ma anche per omissione dei poteri di

controllo e di direzione sugli allievi, tale obblighi trovando

fondamento, in primo luogo, sulle disposizioni previste dagli articoli

2043 e 2048 cod. civ. ed inoltre anche in un eventuale contratto

intercorso tra le parti172.

La giurisprudenza ritiene a tal fine che la valutazione del

comportamento tenuto dall’istruttore non debba effettuarsi in base ai

parametri previsti secondo uno standard astratto di “buon insegnante”,

bensì debba operarsi sul singolo caso concreto, dovendo tener conto di

circostanze quali l’età, la formazione, il grado di maturità dell’allievo e

le condizioni ambientali nelle quali si è svolto l’insegnamento della

disciplina; di conseguenza, la probabilità di affermare la responsabilità

dell’istruttore sarà maggiore in caso di allievo minorenne ed inesperto

nella disciplina sportiva, richiedendosi in tali situazioni una vigilanza

massima per continuità ed attenzione173. In tal senso, una pronuncia

172 In particolare, il dettato dell’art. 2048 cod. civ. richiede agli istruttori, allenatori, maestri ed insegnanti in genere, per esentarsi da responsabilità, la dimostrazione dell’adozione in via preventiva di tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare la situazione di pericolo foriera di danno 173 Vigilanza che, con l’approssimarsi della maggiore età e l’acquisizione dell’esperienza e della dimestichezza sportiva, potrà via via allentarsi. (Cass. 7

83

Page 87: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

ormai risalente ha giudicato responsabile l’allenatore di pugilato che

aveva consentito un incontro di allenamento tra un pugile di categoria

e peso superiore e uno, oltretutto principiante, di categoria e peso

inferiore, per aver omesso di controllare che il primo si attenesse alle

disposizioni di non portare attacchi e per non aver fornito al secondo il

caschetto di protezione174; più recentemente, il Tribunale di Monza ha

giudicato imprudente il comportamento del maestro di tennis che non

aveva predisposto idonee cautele atte ad evitare che gli allievi, una

volta terminato il proprio turno di servizio, nel raccogliere le palline si

trovassero esposti alla traiettoria degli allievi situati nella parte opposta

del campo, statuendo che “sussiste la responsabilità dell’istruttore di

tennis ex artt. 2043 e 2048 c.c. per il danno che un allievo abbia

procurato ad un altro allievo, ambedue minori, nel corso ed in

occasione di una lezione di tennis”175.

Superato l’orientamento della dottrina più risalente, che negava

l’applicazione dell’art. 2047 cod. civ. in ambito sportivo asserendo

l’impossibilità, per un incapace di intendere e di volere, di praticare

uno sport, l’orientamento più recente, anche a seguito del mutamento

dei costumi della società moderna che tende ad avviare i bambini

all’esercizio della pratica sportiva già in tenera età, (si pensi, ad

esempio, alla pratica del nuoto a cui sempre più spesso vengono

indirizzati i bambini ancora in fasce), ritiene che, nel caso di allievo

incapace di intendere e di volere176 si possa certamente applicare il

disposto di tale articolo, riconoscendo la responsabilità in capo al

genitore o al soggetto tenuto alla sorveglianza per il danno commesso

dall’incapace, salvo che si non dimostri di non aver potuto impedire il

dicembre 1968 n. 3933, in Mass. Giur. it., 1968; Cass. 4 marzo 1977 n. 894, in Mass. Giur. it., 1977; Cass. 15 gennaio 1980 n. 369, in Foro pad., 1981, I, 329). 174 Trib. Monza 21 settembre 1947, in Riv. Dir. Sport., 1947, 443 175 Trib. Monza 13 settembre 1988, cit. 176 Si ricordi quanto affermato da Cass. 27 marzo 1984, n. 2027, in Rep. Giur. it., 1984, 3443, secondo cui “il giudizio sulla sussistenza o meno della capacità si risolve in un apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità”.

84

Page 88: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

fatto177. A carico di tali soggetti (genitore e, nel caso che qui interessa,

istruttore) è posta una presunzione iuris tantum di responsabilità per

difetto di sorveglianza (culpa in vigilando)178, che potrà essere vinta

solamente con la dimostrazione di non aver mai creato o lasciato

permanere situazioni di pericolo nelle quali il minore incapace abbia

potuto causare eventi dannosi con il proprio comportamento.

Nel caso in cui, invece, il danno in ambito sportivo venga cagionato da

un minore capace di intendere e di volere, la norma a cui fare

riferimento è l’art. 2048 cod. civ. che al 2° comma sancisce la

responsabilità dei precettori e di coloro che insegnano un mestiere o

un’arte, per il tempo in cui i minori si trovano sotto la loro

vigilanza179.

E’ opportuno ricordare come la giurisprudenza interpreti

estensivamente la ormai superata figura del precettore, ritenendo ad

essa assimilabili quelle dei maestri e di tutti gli insegnanti in genere,

minore ex art. 2043 cod. civ. e, solidalmente, del “precettore” tenuto

degli istruttori sportivi e degli allenatori180.

Nell’ipotesi di danno ad altri cagionato dal minore capace di intendere

e di volere potrà ravvisarsi una responsabilità personale dello stesso

177 Sull’inapplicabilità dell’art. 2047 cod. civ. alla pratica sportiva si rimanda a Stipo, “La responsabilità civile nell’esercizio dello sport”, cit. contra, invece, Patti, “Insegnamento dello sport e responsabilità civile”, in Resp. civ. prev., 1992, 510. 178 In dottrina si è sottolineato come la prova liberatoria a cui sono chiamati i precettori e gli istruttori (“non aver potuto impedire il fatto”), sia sostanzialmente diversa rispetto a quella esigibile dai genitori ai fini dell’esenzione da responsabilità, poiché i primi non saranno tenuti, così come richiesto ai genitori, a dimostrare di aver adottato una vigilanza adeguata al grado di educazione impartito al minore, non rientrando tra i compiti dell’istruttore provvedere all’educazione del minore così come invece deve fare il genitore (chiamato a rispondere anche per culpa in educando). 179 L’art. 2048 cod. civ. prevede al primo comma la responsabilità dei genitori o del tutore per il danno cagionato dal fatto illecito del minore non emancipato; nel secondo comma sancisce la responsabilità dei precettori e di coloro che insegnano un mestiere o un’arte per il danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui erano sotto la loro vigilanza; il terzo comma, infine, specifica che tali soggetti saranno esenti da responsabilità solo nel caso in cui provino di non aver potuto impedire il fatto. 180 Così, ad esempio, rientrano nella categoria dei precettori non solo gli insegnanti di educazione fisica, ma anche gli istruttori sportivi in genere, come i maestri di tennis e gli istruttori di sci (Trib. Monza 13 settembre 1988, cit. e Pret. Malè 9 novembre 1983, cit.).

85

Page 89: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

alla sua sorveglianza181; in tal caso, infatti, il danno è la risultante di

due violazioni che hanno concorso a determinarlo (quella dell’allievo

che ha materialmente commesso il fatto e quella, omissiva,

dell’istruttore che aveva l’obbligo di impedirlo), di conseguenza

entrambi i soggetti saranno chiamati al risarcimento. Così, ad esempio,

è stata affermata la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. del minore

che, durante la fase di riscaldamento di una partita di hockey su prato,

aveva colpito accidentalmente al volto un compagno con un colpo di

mazza (responsabilità ritenuta sussistere per specifica violazione della

regola di gioco che vieta di giocare la palla col bastone al di sopra

della spalla), mentre l’istruttore è stato ritenuto responsabile ex art.

2048 cod. civ. per aver omesso di far rispettare la distanza di sicurezza

tra i giocatori182.

Nei casi di responsabilità solidale tra “precettore” ed allievo, al primo

non viene riconosciuta azione di rivalsa (che lo tenga indenne da ogni

onere risarcitorio) contro l’allievo, pertanto egli sarà tenuto a

rispondere, per la sua parte, delle conseguenze del fatto dannoso che ha

commesso, con applicazione dei criteri di ripartizione della colpa

secondo quanto indicato dall’art. 2055 cod. civ.183

E’ controverso se la responsabilità del precettore presupponga la

minore età dell’allievo oppure ne prescinda; le sentenze emesse in

materia fanno quasi sempre riferimento ad allievi di minore età ma

181 Ma, come abbiamo esposto supra, cap. 2, parte della dottrina ritiene sussistere detto vincolo di solidarietà, in caso di minore, anche tra responsabilità dei genitori per culpa in educando, e quella degli istruttori per culpa in vigilando, quando sia accertata a carico dei genitori una educazione inadeguata del minore alla vita di relazione. 182 Cass. 6 marzo 1998, n. 2486, cit., che ha ritenuto sussistere la responsabilità dell’organizzatore della gara per avere l’istruttore omesso di predisporre le cautele necessarie ad evitare le lesioni personali riportate da un minore ad opera di un compagno di squadra durante l’attività sportiva svoltasi sotto la sua sorveglianza. 183 Cass. 22 ottobre 1965, n. 2202, in Giur. it., 1966, I, 1281. L’art. 2055 cod. civ. in tema di responsabilità solidale statuisce che, “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”.

86

Page 90: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

parte della dottrina ritiene applicabile il regime previsto dal secondo

comma dell’art. 2048 cod. civ. anche in caso di soggetti maggiorenni,

argomentando che, quando il danno causato dall’allievo sia

intrinsecamente legato all’attività sportiva svolta sotto la vigilanza

dell’istruttore, ciò che rileva non è la maggiore o minore età

dell’allievo bensì la ricollegabilità dell’evento dannoso alla omessa

vigilanza o alla carenza di istruzioni tecniche sufficienti impartite

dall’istruttore al proprio allievo184. Secondo questa corrente

interpretativa, si ritiene che la responsabilità degli istruttori vada

ricondotta all’obbligo di garanzia che sorge in capo ai medesimi con lo

specifico fine di tutelare il diritto alla salute degli allievi in

considerazione dell’incapacità dei loro titolari, in determinate

situazioni, di proteggerli in modo adeguato.

In tal senso si è espressa la Pretura di Belluno185 che ha giudicato

colpevole di omicidio colposo, per omesso impedimento dell’evento,

l’istruttore responsabile che in occasione dello svolgimento di attività

aviolancistica aveva omesso il controllo pre-volo dei documenti

attestanti l’abilitazione di un paracadutista senza inibirgli il lancio, con

esito letale per mancata apertura del paracadute, in condizioni meteo

fortemente perturbate. Nella vicenda si è ritenuto sussistere il nesso di

causalità tra il comportamento omissivo dell’istruttore e l’evento -

184 Sull’applicabilità dell’art. 2048, 2° comma c.c. in caso di allievi minori si veda App. Torino 8 giugno 1968, in Giur. It., 1969, I, 2, 492; App. Torino 5 aprile 1968, in Arch. Resp. civ., 1968, 913 secondo cui la responsabilità dei precettori e dei maestri d’arte per il fatto illecito degli allievi presuppone la minore età del sottoposto, in quanto in tal caso la sanzione della corresponsabilità delle persone indicate dall’art. 2048 cod. civ. troverebbe la sua giustificazione nel particolare dovere di sorveglianza che incombe su tali soggetti verso allievi che, pur capaci di intendere e di volere, per l’età immatura necessitano ancora di particolare guida e sorveglianza. Sempre in tal senso Trib. Monza 13 settembre 1988, cit., che ha condannato l’istruttore di tennis per le lesioni riportate da un allievo colpito da una pallina in occasione di un servizio effettuato da altro allievo. Contra in dottrina, a favore dell’applicabilità del regime contemplato dall’art. 2048 cod. civ. anche ad allievi maggiorenni, si sono espressi Corsaro, “Sulla natura giuridica della responsabilità del precettore”, in Riv. dir. comm., 1967, 38 e Patti, “Insegnamento dello sport e responsabilità civile”, cit. mentre in giurisprudenza si segnala Pret. Belluno 3 novembre 1993, in Foro it., 1994, II, 468; e App. Catania 26 marzo 1982, cit. 185 Pret. Belluno 3 novembre 1993, cit.

87

Page 91: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

morte del paracadutista. Ed ancora, ai sensi dell’art. 2052 cod. civ.

(danno cagionato da animali), è stato ritenuto responsabile dei danni

subìti da un’amazzone sbalzata da cavallo l’istruttore – manovratore

dell’animale che aveva consentito alla donna non solo di montare a

cavallo alla prima lezione senza adottare alcuna precauzione ma anche

di procedere ad un passo veloce e con un’andatura pericolosa per una

principiante186.

Così come si ritiene che la responsabilità dell’istruttore sia ravvisabile

in tutti quei casi in cui non solo l’evento dannoso sia oggettivamente o

soggettivamente prevedibile, ma venga finanche agevolato dalla

mancanza di cure e attenzioni da parte di tale soggetto, la

responsabilità per culpa in vigilando andrà esclusa quando sia fornita,

da parte dell’istruttore, non solo la prova dell’adozione di ogni cautela

organizzativa e disciplinare al fine di evitare possibili danni ma, come

la giurisprudenza ha più volte ribadito, anche quella di aver di fatto

mantenuto una vigilanza adeguata all’età, al grado di formazione

sportiva e alla maturità degli allievi187. Così la Cassazione188 ha

statuito che “deve escludersi la responsabilità contrattuale di una

scuola di sci per le lesioni che un allievo subisca nel corso di una

lezione ad opera di terzi che lo investa su una pista aperta a tutti ove il

maestro del quale la scuola si avvale, si trovi nella materiale

impossibilità di evitare l’evento dannoso e nel suo comportamento

esulino profili di colpa”.

Parimenti il regime presuntivo di responsabilità previsto dall’art. 2048

cod. civ. non opererà in caso di ricorrenza del caso fortuito189,

nell’ipotesi di danno dovuto a fatto esclusivo dell’allievo quando

186 App. Catania 26 marzo 1982, cit. 187 Si veda Cass. 27 marzo 1984, cit., ove si è affermato la responsabilità di istruttori di minori durante un corso di nuoto in piscina per non aver fornito prova liberatoria idonea a superare la presunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 2048 cod. civ. e Cass. 6 maggio 1986, n. 3031, cit. 188 Cass. 25 maggio 2000, n. 6866, in Mass. Giur. comm., 2000, 1109 189 Per essere esentato da responsabilità l’istruttore dovrà dimostrare che l’evento, per le modalità in cui si è svolto, è stato imprevedibile ed improvviso, tale che, pur avendo adottato la dovuta vigilanza, esso non avrebbe potuto essere evitato.

88

Page 92: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

emerga una responsabilità personale ex art. 2043 cod. civ., e nei

rapporti interni tra istruttore e allievo, in riferimento alle ipotesi di

danno da quest’ultimo subìto. In tale ultimo caso, (allievo infortunatosi

nell’esercizio di un’attività sportiva), si ritiene operante sia la clausola

generale di responsabilità contemplata dall’art. 2043 cod. civ., sia il

regime di responsabilità contrattuale previsto dall’art. 1218 cod. civ.

reputando, parte della dottrina e della giurisprudenza, che l’iscrizione

di un allievo ad un corso comporti da parte dell’istruttore l’impegno a

garantire l’integrità fisica dell’allievo stesso190. Va inoltre ricordato

come non ogni evento dannoso per l’allievo sia ascrivibile

all’istruttore; egli sarà infatti esente da responsabilità per quelli che

rientrano nel rischio normale insito nell’attività sportiva dall’allievo

praticata191.

3.1. - Responsabilità degli insegnanti di educazione fisica - A seguito

dell’interpretazione estensiva operata dalla dottrina e dalla

giurisprudenza sulla arcaica nozione di precettore, ricomprendendovi

in tale categoria non solo gli allenatori e gli istruttori sportivi ma anche

gli insegnanti di ogni ordine e grado, operanti tanto nella scuola

pubblica che in quella privata, analoghe considerazioni già esposte

supra in tema di responsabilità degli istruttori ed allenatori possono

farsi anche per gli insegnanti di educazione fisica, ai quali sarà

sicuramente applicabile il disposto del 2° comma dell’art. 2048 cod.

civ. che prevede la responsabilità di tali soggetti per il fatto dannoso

cagionato dai loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

190 Patti, “Insegnamento dello sport e responsabilità civile”, cit., 514; in giurisprudenza, tra le numerose sentenze si segnalano Cass. 27 marzo 1984, n. 2027, cit.; App. Milano 6 ottobre 1987, in Riv. Dir. Sport., 1987, 450; Trib. Monza 13 settembre 1988, cit. 191 Sull’esclusione da responsabilità dell’istruttore in relazione al concetto del c.d. rischio sportivo assunto dall’atleta, più volte richiamato, si segnalano in giurisprudenza Trib. Latina, 17 marzo 1994, in Riv. Dir. Sport., 1995, 410 e Trib. Napoli 12 maggio 1993, in Riv. Dir. Sport., 1994, 434.

89

Page 93: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Ribadito il dovere di controllo tecnico e disciplinare nonché l’obbligo

di vigilanza che gli insegnanti di educazione fisica (di fatto, istruttori

sportivi) hanno sui propri alunni, la loro responsabilità per culpa in

vigilando potrà manifestarsi non soltanto ogni volta che sussista un

difetto od una mancanza di tale potere ma anche quando abbiano

omesso di adottare le opportune cautele idonee ad evitare l’insorgere di

una situazione di pericolo foriera di danno.

La giurisprudenza ha più volte riaffermato il carattere preventivo della

sorveglianza degli insegnanti sui propri alunni, richiedendosi un grado

di vigilanza massima nelle classi inferiori che potrà via via allentarsi

con l’avvicinarsi alla maggiore età degli allievi, specificando come tale

sorveglianza non rivesta carattere assoluto come tale determinabile a

priori ma vada di volta in volta valutata e adattata in relazione al

singolo caso concreto, dovendosi tener conto dell’età, del grado di

formazione e di maturità degli alunni192.

Da quanto premesso, può affermarsi che l’insegnante, per vincere la

presunzione di responsabilità posta a suo carico dall’art. 2048 cod.

civ., deve dimostrare che l’evento dannoso, per le modalità con cui si è

svolto, è stato improvviso ed imprevedibile, tale che, nonostante

l’adeguata vigilanza, non avrebbe potuto essere impedito; si tratta, in

definitiva, di provare l’esistenza del caso fortuito.

I casi di giurisprudenza degli ultimi anni sembrerebbero confermare la

linea interpretativa appena esposta: così, ad esempio, in merito alla

mancata dimostrazione di adozione preventiva, da parte

dell’insegnante, di cautele idonee ad evitare l’evento dannoso, la

Cassazione ha affermato la responsabilità del docente tenuto alla

sorveglianza per il danno subito da un suo allievo dodicenne, colpito al

volto da un sasso scagliato da un compagno, mentre stava giocando a

pallone nel cortile della scuola, essendosi in tal caso ravvisate in capo

all’insegnante carenze organizzative adeguate a prevenire l’evento e 192 Cass. 7 dicembre 1968, n. 3933, cit.; Cass. 4 marzo 1977, n. 894, cit.; Cass. 15 gennaio 1980, n. 369, cit.

90

Page 94: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

ritenendo che il gesto che ha cagionato il danno non poteva certamente

considerarsi repentino ed imprevedibile essendo scaturito da una

situazione di contrasto sorta precedentemente tra gli stessi allievi193.

Talvolta la giurisprudenza ha estremizzato la responsabilità del

personale docente mostrando eccessivo rigore, ad esempio ponendo a

carico degli insegnanti la responsabilità per i danni cagionati ad uno

studente anche quando la causa di essi era ignota. Nel caso esaminato

dalla Cassazione si è ha affermata la responsabilità degli insegnanti

presenti ad una gara sportiva scolastica per i danni riportati da uno

scolaro minorenne colpito da un attrezzo sportivo mentre assisteva alla

gara, statuendo che “la responsabilità dei precettori per il danno

causato dal fatto illecito dei loro allievi, nel caso in cui gli stessi

precettori non abbiano fornito la prova dell’impossibilità di impedire il

fatto e non sia possibile ricostruire le esatte modalità dell’evento

lesivo, può essere fondata su un ragionamento induttivo dal quale

risulti senza dubbio la colpa dei precettori medesimi”194. La soluzione

adottata dalla Suprema Corte lascia però indubbiamente perplessi,

poiché se non è possibile ricostruire le esatte modalità dell’evento

lesivo non si comprende in base a quale ragionamento induttivo possa

senza dubbio affermarsi la colpa degli insegnanti; nel caso di specie, la

Corte sembrerebbe piuttosto aver voluto addossare al corpo docente

una responsabilità per rischio tipico delle attività da essi

organizzate195.

Infine, in altro caso occorso ad un allievo maggiorenne, infortunatosi

durante l’ora di educazione fisica di una classe di scuola media

superiore sotto la vigilanza del relativo insegnante196, si è statuito che

193 Cass. 27 marzo 1984, n. 2027, cit. 194 Cass. 22 novembre 1991, n. 12538, in Riv. Dir. Sport., 1992, 660. 195 Bona, Castelnuovo, Monateri, La responsabilità civile nello sport, cit., 89 196 Nel caso di specie si trattava di uno scontro di gioco tra due compagne durante una partita di pallavolo, a causa del quale l’allieva infortunata, maggiorenne, chiedeva il risarcimento dei danni patiti per l’inosservanza degli obblighi di vigilanza posti a carico del personale scolastico. (Giudice di Pace Napoli, sezione V, 7 ottobre 2005, in La responsabilità civile, 2006, 906)

91

Page 95: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

“la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante, nel caso di

condotta autolesiva dell’allievo, va ricondotta non già nell’ambito della

responsabilità extracontrattuale, bensì in quello della responsabilità

contrattuale, con applicazione del regime probatorio di cui all’art. 1218

c.c. Nel farlo, lo specifico obbligo di protezione e vigilanza a carico

del personale docente va però commisurato all’età e al grado di

maturazione raggiunto dagli allievi, in relazione alle circostanze del

caso concreto ed in ossequio al principio di auto responsabilità che

deve ispirare le azioni di ogni adulto”; nel caso in questione si è

esclusa la responsabilità dell’insegnante di educazione fisica per non

avere la parte attrice dedotto in giudizio alcuna “fattispecie concreta

che possa far ipotizzare la violazione di uno specifico obbligo di

protezione e vigilanza del personale docente della scuola nei suoi

processuale,

ell’Amministrazione di appartenenza dell’insegnante.

confronti”.

A fronte delle considerazione di cui sopra, è d’obbligo ricordare che, in

merito alla responsabilità degli insegnanti nelle scuole, la disciplina

introdotta dall’art. 61 della legge 11 luglio 1980 n. 312 ha previsto la

limitazione di suddetta responsabilità del personale scolastico per i

danni prodotti a terzi nell’esercizio del loro obbligo di vigilanza sugli

alunni, alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, escludendo così ogni

presunzione di culpa in vigilando ex art. 2048 cod. civ. e riconoscendo

altresì la legittimazione passiva, sul piano

d

92

Page 96: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Capitolo quarto.

I DANNI D LOGIE E

CRITERI DI LIQUIDAZIONE.

’atleta. - 2.

isarcimento del danno subito da società o enti sportivi.

dovi rientrare le conseguenze

A ATTIVITA’ SPORTIVA: TIPO

Sommario: 1. Risarcimento del danno subito dall

R

1. - Risarcimento del danno subito dall’atleta - Nonostante le

caratteristiche peculiari che, come abbiamo visto, connotano l’ambito

sportivo, il responsabile del danno cagionato all’atleta sarà tenuto al

risarcimento secondo i principi generali previsti dall’ordinamento

(anche se non mancano, come verrà specificato in seguito, alcune

peculiarità riferite soprattutto alla sfera degli atleti professionisti),

atteso che dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi

nell’interpretare estensivamente il concetto di “danno ingiusto”

ricavabile dall’art. 2043 cod. civ., facen

negative derivanti dall’attività sportiva.

93

Page 97: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Il danno patrimoniale subito dall’atleta rappresenta pertanto la

categoria più importante di danno risarcibile. Ai fini della sua

liquidazione, premessa indispensabile è quella relativa alla

qualificazione della stessa attività sportiva in senso professionistico o

dilettantistico; distinzione che, come è stato osservato, deve basarsi su

specifiche situazioni di fatto, non avendo rilevanza le classificazioni

ufficiali elaborate dagli enti sportivi197 e che incide, in maniera

significativa, sui criteri di quantificazione e liquidazione del danno

subito dall’atleta. Nel primo caso, l’attività sportiva esercitata

professionalmente rappresenta infatti una fonte di guadagno e di

sostentamento per lo sportivo mentre, nel secondo, la medesima

va la sua

proprio perché variabili da caso a caso e difficilmente ipotizzabili a

attività non è certamente produttiva di lucro, essendo esercitata in

forma dilettantistica o amatoriale, a fini ludici.

Così, se nel caso di atleta praticante attività sportiva soltanto a livello

dilettantistico, la dottrina è concorde nel ritenere una minore incidenza

del danno subito proprio in relazione all’assenza di un guadagno vero e

proprio ricavabile dall’attività sportiva, la cui liquidazione dovendosi

concretare sulla base di criteri che tengano conto della situazione

personale e patrimoniale del danneggiato198, la situazione cambia

radicalmente prospettiva nel caso di infortunio subito da atleta

professionista; quest’ultimo, infatti, trae dall’attività sporti

fonte di sostentamento, per cui si renderà necessario un trattamento

diverso rispetto a chi pratica lo sport soltanto per fini ludici.

I criteri di valutazione del danno patrimoniale subito dal professionista

sono più incerti rispetto a quelli utilizzati in caso di atleta dilettante

197 Frattarolo, La responsabilità civile per le attività sportive, cit., 165. 198 Rilevano Bona, Castelnuovo e Monateri, La responsabilità civile nello sport, cit., 103 come “per l’atleta dilettante l’onere della prova del danno diventi più gravoso ed articolato: se il danno alla sfera sportiva è sostanzialmente in re ipsa per lo sportivo professionista (soprattutto quando ad essere lese sono parti del corpo funzionali allo svolgimento dello sport), per il dilettante il percorso probatorio è ben più tortuoso, dovendo a tal fine allegare una serie di elementi (quali la frequenza con cui la vittima praticava lo sport, l’importanza attribuita dal danneggiato alla pratica sportiva, i livelli di esperienza raggiunti) non richiesti al professionista.

94

Page 98: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

priori essendo legati ad eventi del tutto variabili nella carriera

agonistica dello sportivo. Tra quelli comunemente utilizzati dai giudici

fama, commisurando a tali parametri i guadagni

ttività agonistica quale fonte di proventi), e la vita

attuite nei contratti stipulati dagli atleti con

la propria società.

in sede di quantificazione dei danni, vi sono:

- la considerazione del momento della carriera dello sportivo in

cui avviene l’infortunio, distinguendosi se all’inizio, al culmine

o in un momento finale della stessa. Non avendo, infatti, la

carriera sportiva un andamento lineare, ma essendo legata a

fattori del tutto incerti ed imprevedibili, si ritiene che, in tale

valutazione, debba seguirsi il criterio comparativo prendendo in

considerazione altri sportivi nella stessa disciplina di uguale

livello e

perduti;

- la valutazione dello scarto esistente tra la vita atletica che

ciascun tipo di sport presuppone, (cioè la maggiore o minore

durata dell’a

fisica199;

- la valutazione dei compensi percepiti dall’atleta, che possono

essere rappresentati, oltre che da uno stipendio fisso (che

diminuisce con l’avvicinarsi della fine della carriera

agonistica), anche da entità variabili quali i premi, gli ingaggi,

le sponsorizzazioni ed i proventi da pubblicità, che risultano

essere talvolta una componente economica preponderante

rispetto alle cifre p

Sulla base dei criteri sopra indicati, spetterà all’atleta danneggiato

provare l’entità del danno; ciò non toglie che, se esistono difficoltà

199 Tale valutazione, ai fini di una personalizzazione del danno, andrà fatta sulla base di elementi di comune esperienza e non attraverso l’utilizzo delle tabelle previste dal D. M. 5 luglio 1975 che disciplina l’accesso alle singole attività sportive, indicando l’età d’inizio e l’età limite di ogni attività agonistica secondo criteri ispirati a principi di tutela sanitaria che non coincidono ovviamente con l’effettiva durata dell’attività agonistica come fonte di guadagni (Frattarolo, La responsabilità civile per le attività sportive, cit., 167).

95

Page 99: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

oggettive di quantificazione, detti criteri possano comunque

rappresentare un valido ausilio per il giudice in vista di una

etterà di

he abbia prodotto una

quantificazione in via equitativa.

Altri casi frequenti di danni da attività sportiva sono quelli che, a

seguito di infortunio di gioco, producono un’invalidità permanente o

anche temporanea a carico dell’atleta danneggiato, al quale sp

provarne l’esistenza, la (le) tipologia(e) e il quantum di esso.

Il danno biologico e il danno morale sono le due componenti principali

del risarcimento del danno. Per lo sportivo il danno biologico è

rappresentato dalla “lesione all’integrità psicofisica della persona,

suscettibile di valutazione medico-legale e risarcibile

indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di reddito del

danneggiato”, così come normativamente previsto dall’art. 5, 3°

comma, della legge 5 marzo 2001, n. 57. In caso di danno biologico

subito da atleta professionista, la Suprema Corte200 ha evidenziato

come esso si compenetri con quello patrimoniale; “in caso di lesione

dell’integrità psico-fisica della persona, detta menomazione dà luogo

di per sé a danno biologico, che come tale va provato e risarcito

indipendentemente dal fatto che da esso sia derivata anche una perdita

patrimoniale. Pertanto, la riduzione della capacità lavorativa generica,

vista in sé e non per l’effetto di un mancato guadagno, è risarcibile

sotto il profilo del danno biologico. Qualora, invece, a detta riduzione

della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità

di guadagno, detta diminuzione integra un danno patrimoniale. Ne

consegue che non può farsi discendere in modo automatico

dall’invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante,

derivando esso solo da quella invalidità c

riduzione della capacità lavorativa specifica”.

200 Cass. 11 agosto 2000, n. 10725, in Danno e resp., 2000, 946.

96

Page 100: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Il danno morale, ritenuto applicabile ove esistenti i presupposti del

reato secondo quanto previsto dall’art. 2059 cod. civ.201, è costituito

dall’insieme di sofferenze legate all’infortunio subito dall’atleta,

nonché dal dolore e dal patimento connesso ai vari trattamenti medici e

riabilitativi cui la vittima si è dovuta sottoporre per recuperare,

totalmente o parzialmente, la propria integrità fisica. In dottrina si è

evidenziato come il danno morale segua il danno biologico come

un’ombra; laddove è risarcito il danno biologico è altresì riconosciuto

il danno morale202. Esso viene di solito commisurato in una

percentuale del danno biologico e, nel caso dello sportivo, può essere

personalizzato tenuto conto ad esempio, come dicevamo supra, dei

dolori che l’atleta dovrà sopportare nell’esercizio futuro dello sport

oltre ai patimenti sopportati durante il programma di riabilitazione

necessario per tornare a livelli competitivi.

Altra parte del danno biologico è rappresentata dal danno psichico,

definito come l’alterazione patologica dell’equilibrio della vittima

direttamente causata dall’evento lesivo. La giurisprudenza richiede al

danneggiato una prova assai rigorosa di tale danno, rendendosi

necessaria una consulenza tecnica da parte di un medico specialista che

ne dimostri non solo l’esistenza in capo al danneggiato, ma anche il

nesso di causalità di esso con l’evento lesivo. Una componente a sè

stante del danno biologico è rappresentata dalla figura del danno

esistenziale, parzialmente diversa dal danno fisico, e che

ricomprenderebbe i concreti pregiudizi alla sfera esistenziale dell’atleta

danneggiato attraverso la compromissione delle attività realizzatrici

della persona, manifestandosi attraverso vari elementi quali gli stati di

malessere diffuso, l’ansia, l’irritabilità, la depressione, il senso di

frustrazione e le difficoltà a far fronte alle normali incombenze; in tale

201 E pertanto applicabile in campo sportivo poiché in caso di danno alla persona subito dall’atleta la lesione personale configura indubbiamente, perlomeno in astratto, reato (Bona, Castelnuovo, Monateri, La responsabilità civile nello sport, cit., 106). 202 Bona, Castelnuovo, Monateri, La responsabilità civile nello sport, cit., 104.

97

Page 101: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

categoria rientrerebbero, pertanto, tutte quelle manifestazioni di

disagio, anche reversibili, che incidono in maniera significativa sulla

qualità della vita di colui che ha subito il danno. In tale ottica il danno

fisico ed esistenziale si porrebbero come criteri utilizzabili per

quantificare nel migliore dei modi possibili il danno subito dallo

ipotesi rappresentate dalla mancata possibilità di partecipazione alla

gara non a seguito di infortunio, bensì a causa di comportamenti della

sportivo attraverso un’operazione che ricomprenda, complessivamente,

tutte le componenti relative alle sofferenze, non solo fisiche ma anche

psichiche, patite dall’atleta.

Date le caratteristiche peculiari che si rinvengono nell’attività sportiva,

è d’obbligo segnalare una particolare categoria di danno che non si

rinviene nelle ordinarie forme di responsabilità; tale è il c.d. danno da

perdita di chance che, in riferimento all’attività sportiva

professionistica, rappresenterebbe per l’atleta un probabile mancato

futuro guadagno, “posto che la chance è un’entità patrimoniale,

giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma

valutazione e la sua perdita configura un danno attuale e risarcibile

(consistente non in un lucro cessante ma in un danno emergente da

perdita di possibilità attuale), a condizione che il soggetto che agisce

per il risarcimento ne provi, anche secondo un calcolo di probabilità o

per presunzioni, la sussistenza”203. La perdita di chance si

sostanzierebbe, in definitiva, nell’impossibilità per l’atleta, proprio a

causa dell’evento lesivo, di poter partecipare alle competizioni

agonistiche o di concludere nuovi contratti con società sportive e

sponsor. Seguendo tale prospettiva, in capo all’atleta i confini tra il

danno da perdita di chance e tra quello patrimoniale futuro per lucro

cessante sembrerebbero davvero labili; parte della dottrina ritiene più

correttamente applicabile questa categoria di danno a tutte quelle

203 Cass. 21 luglio 2003, n.11322, in Foro it., 2004, I, 155 che, in merito al caso di un calciatore dilettante costretto ad interrompere la carriera a seguito di incidente stradale, ha stabilito che, ai fini del risarcimento, sia necessaria la prova dell’effettivo danno subito, anche mediante presunzioni o attraverso un calcolo di probabilità.

98

Page 102: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

società sportiva di appartenenza dell’atleta che ne impedisca la

partecipazione in assenza di adeguate motivazioni o all’accertamento

sempre fare ricorso ad

na valutazione in via equitativa del danno205.

prestazione dell’atleta per un periodo più o meno lungo oppure

erroneo del medico che gli inibisca di gareggiare204.

In conclusione, è doveroso accennare al problema dell’incidenza del

danno da attività sportiva subito dal minore, premettendo che si tratta

di materia di valutazione alquanto difficile; si tratta infatti di provare,

per presunzioni, ciò che il giovane atleta avrebbe potuto ricavare dal

proseguimento dell’attività sportiva interrotta a causa dell’infortunio,

non tanto in riferimento a probabili introiti economici futuri quanto,

piuttosto, in relazione a tutto ciò che, a livello di soddisfazione e

realizzazione personale, il minore avrebbe potuto ottenere. Premesso

quanto sopra e riconosciuta la difficoltà di precisa individuazione e

determinazione del quantum risarcibile, il giudice, sulla scorta delle

considerazioni innanzi fatte, potrà comunque

u

2. - Risarcimento del danno subito da società o enti sportivi - Anche le

società sportive presso cui l’atleta professionista è tesserato possono

ricevere pregiudizio dall’infortunio che egli abbia subito, tale evento

negativo concretandosi, di fatto, nell’impossibilità di usufruire della

204 Bona, Castelnuovo, Monateri, La responsabilità civile nello sport, cit., 114; “La privazione della chance di conseguire il risultato che viene impedito dal fatto illecito del terzo costituisce una voce autonoma di danno patrimoniale, il c.d. danno da perdita di chance”. 205 Preme precisare, come riportato da parte della dottrina, che “il profilo sportivo del danno biologico può rilevare anche per i soggetti in tenerissima età, che ancora non hanno intrapreso attività sportive: un bambino che riporti una lesione di una certa entità ben difficilmente potrà aspirare a praticare degli sport e questo pregiudizio può ben essere considerato in sede di personalizzazione del danno biologico, esattamente come all’interno di questa categoria si attribuisce rilievo al danno alla vita di relazione o alla perdita e/o riduzione della capacità lavorativa generica. In questi casi, soprattutto quando la lesione dell’integrità psicofisica è di una certa entità, possiamo comunque affermare che è possibile attribuire rilevanza alla sfera sportiva valorizzando correttamente l’età della vittima, che del resto è uno dei parametri basilari per la personalizzazione del danno biologico”. (Bona, Castelnuovo, Monateri, La responsabilità civile nello sport, cit., 103).

99

Page 103: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

nell’ipotesi, decisamente più grave, in cui l’atleta debba cessare la

propria attività agonistica.

I casi che hanno fatto scuola in questo settore sono rappresentati dalle

tragedie, tristemente note, che colpirono tra gli anni cinquanta e

sessanta la società Torino Calcio che, nel 1949 perdette l’intera

squadra nel disastro aereo di Superga206 e, nel 1967, il giocatore Gigi

Meroni in seguito ad incidente automobilistico207.

Nel primo caso il Torino Calcio citò in giudizio il vettore aereo per il

danno patito, ponendo a fondamento della propria azione la

configurazione del diritto della società alle prestazione calcistiche dei

propri giocatori come un diritto assoluto, avente ad oggetto un bene

immateriale di notevole valore economico. La Suprema Corte però non

accolse tale impostazione rilevando che “non possono essere

considerati come di diritto reale i rapporti che intercorrono tra un ente

sportivo e gli atleti ingaggiati per costituire una squadra di calcio,

anche se tale squadra venga considerata come unità organica e nucleo

essenziale del patrimonio dell’ente. Pertanto l’associazione calcistica

non può sperimentare l’azione aquiliana contro la compagnia di

navigazione aerea, quale responsabile del disastro in cui hanno trovato

la morte i giocatori ad essa appartenenti, e ciò anche nel caso in cui

l’infortunio abbia distrutto, con la morte dei giocatori, l’intera squadra

dell’associazione”208.

206 In quell’occasione la prima squadra del Torino, di ritorno da una partita di coppa giocata in Portogallo, perì a causa dello schianto dell’aereo, in fase di atterraggio, sulle colline di Superga. La società chiamò in causa il vettore aereo per il danno economico subito a causa della perdita dei 10/11 dei propri giocatori di prima squadra. 207 Il calciatore Gigi Meroni perì in un incidente stradale nell’ottobre del 1967, travolto mentre, a piedi, attraversava un corso, da un soggetto allora minorenne. 208 Cass. 4 luglio 1953, n. 2085, in Foro it., 1953, I, 1087.

100

Page 104: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Nel caso Meroni209 invece, sebbene la Cassazione riconobbe la

risarcibilità del danno cagionato dal terzo al diritto del creditore (a

condizione che tale danno fosse conseguenza immediata e diretta

dell’altrui comportamento), la domanda di risarcimento del Torino

Calcio non venne comunque accolta per mancanza della prova che la

perdita subita dalla società per la morte del proprio tesserato fosse

definitiva ed irreparabile; infatti la società non era stata in grado di

dimostrare di non potersi procurare in altro modo le prestazioni che

erano venute a mancare a seguito dell’incidente. La Corte statuì che “è

sufficiente la probabilità del danno per la pronuncia di condanna

generica, ma quando la fattispecie dedotta in giudizio consiste nella

lesione di un diritto di credito ad opera di un terzo, e specificamente

nel caso di morte per fatto illecito altrui, per l’accoglimento della

domanda è richiesto che la morte del debitore determini per sé un

danno definitivo ed irreparabile, nel senso che il creditore non possa

procurarsi da altri quelle prestazioni che gli vengono a mancare. Il

fatto che un giocatore, la cui morte, per colpa altrui, viene lamentata,

fosse altamente quotato nel mercato calcistico consentendo alla società

di conseguire un guadagno mediante la sua cessione ad altra squadra,

non rientra nell’ambito del danno risarcibile, perché non è compreso

nel rapporto obbligatorio esistente tra società e giocatore, cioè nella

specifica obbligazione di fare210”.

209 La società Torino Calcio, in sede di giudizio per risarcimento danni, prospettò sempre la ricostruzione della violazione di un diritto assoluto, specificando però che in tale ipotesi il diritto assoluto violato era quello dell’imprenditore all’avviamento della propria azienda di spettacoli sportivi che, essendo vincolato alla società a tempo indeterminato, ne costituiva un elemento. (Bona, Castelnuovo, Monateri, La responsabilità civile nello sport, cit., 121). 210 Cass. 29 marzo 1978, n. 1459, in Riv. Dir. Sport., 1978, 13.

101

Page 105: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Come rilevato in dottrina211, le limitazioni alla richiesta di risarcimento

danni che entrambe le sentenze ponevano in capo alla società, erano

dettate più da ragioni di opportunità sociale che giuridica,

estrinsecandosi nell’esigenza di salvaguardare, in primo luogo, gli

interessi dei familiari superstiti, non addossandogli, pertanto, anche il

risarcimento del danno sofferto dalla società calcistica di appartenenza

dell’atleta. La giurisprudenza più recente212, invece, sembrerebbe aver

riconosciuto, a livello di principi generali, (che mutatis mutandis

possono essere comunque applicabili ai danni risentiti dalle società

sportive a seguito di infortunio di un proprio atleta tesserato), una

tutela più forte del diritto di credito della società sportiva in qualità di

datore di lavoro; lesione del diritto di credito che non deve essere

limitata all’impossibilità o maggiore onerosità della sostituzione del

proprio atleta, ma deve essere estesa anche alle retribuzione erogate “a

vuoto”, cioè a tutti quei casi in cui la squadra non abbia potuto

avvalersi delle prestazioni dell’atleta avendo l’infortunio procuratogli

un’abilità temporanea alla prestazione sportiva.

211 Si riporta quanto scritto da Visintini, Trattato breve della responsabilità civile, II ed., Padova, 1999, 434. “In linea generale si può dunque osservare come, nei casi Superga e Meroni, il criterio guida delle decisioni negative dei giudici di legittimità e di merito in ordine alla risarcibilità della lesione del credito sia stata l’opportunità di non addossare al privato responsabile dell’incidente – e quindi dell’uccisione del/i calciatore/i – la responsabilità per danni, oltre che nei confronti dei familiari superstiti, anche nei confronti della società di appartenenza; si sarebbe altrimenti pervenuti a un’ingiustizia sostanziale, in quanto i congiunti superstiti, dovendo subire il concorso con altri legittimati quale, appunto, la società sportiva creditrice, avrebbero ottenuto a titolo risarcitorio somme certamente inferiori a quelle effettivamente ricevute”. 212 Cass. 25 giugno 1993, n. 7063, in Mass. Foro it., 1993, 684. “Il responsabile di lesioni personali in danno di lavoratore dipendente, che abbiano provocato la sua invalidità temporanea lavorativa assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative del predetto dipendente, e ciò a prescindere dalla prova della sua sostituzione o della conseguente diminuzione della produzione, atteso che l’esborso delle retribuzioni e dei relativi contributi previdenziali obbligatori esprime il normale valore delle prestazioni perdute, salvo restando la risarcibilità dell’ulteriore pregiudizio patrimoniale eventualmente subito dal medesimo datore di lavoro in caso di comprovata necessità di sostituzione del lavoratore assente con elementi esterni all’azienda, o di particolare nocumento alla produzione”.

102

Page 106: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Capitolo quinto.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

Sommario: 1. - Considerazioni conclusive.

1. - Considerazioni conclusive - Nell’analisi del problema della

responsabilità civile sportiva non si può certamente prescindere dalla

riflessione in merito alla complessità del fenomeno sportivo, che

ricomprende una serie di attività tra loro estremamente eterogenee ma

aventi in comune, almeno in origine, la loro natura essenzialmente non

utilitaristica. Tuttavia, a fronte di una trasformazione sempre più rapida

e talvolta caotica nei costumi della società moderna, anche lo sport ha

subito un’evoluzione di pari passo, perdendo in gran parte la sua

connotazione di base, essenzialmente ludica, per lasciare spazio ad una

estrema monetizzazione di ogni attività che sia ad esso correlata.

Per questo motivo, e con sempre maggior frequenza, dato che il rischio

di danni derivante dall’esercizio dello sport risulta essere forse più alto

rispetto ad altre attività umane a causa delle modalità di svolgimento,

103

Page 107: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

dell’impegno e della foga agonistica che gli atleti profondono nelle

competizioni, sia la dottrina che la giurisprudenza si sono già da tempo

interrogate sulla categoria della responsabilità civile sportiva e,

segnatamente, sulla autonomia di tale espressione rispetto al concetto

di responsabilità civile ordinaria prevista nel nostro ordinamento dalla

clausola generale dell’art. 2043 cod. civ. Riguardo a tale tema

sembrerebbe doversi concordare con quanti propendono per un

inquadramento autonomo della categoria della “responsabilità civile

sportiva”, riconoscendo come non sia sistematicamente pensabile di

applicare il regime ordinario di responsabilità ad ogni ipotesi di danno

occorso in ambito sportivo.

E’ infatti innegabile che chi partecipa ad eventi sportivi accetta i rischi

di possibili lesioni fisiche che ad essi sono connessi, inoltre non si

spiegherebbe l’empasse in cui incorrerebbe il nostro ordinamento

quando, da un lato, incoraggerebbe la pratica sportiva in quanto foriera

di numerosi benefici sulla salute psico – fisica dei praticanti e,

dall’altro, tratterebbe i partecipanti assai severamente sotto il profilo

risarcitorio, rendendo di fatto quasi impossibile l’espressione della

carica agonistica tipica di ogni disciplina sportiva.

Deve pertanto ritenersi, in virtù dei singolari principi che connotano il

mondo sportivo, e anche in linea con gli orientamenti giurisprudenziali

più recenti che hanno visto i giudici inclini, in linea di principio, a

trattare con minor rigore i casi di responsabilità civile in tale ambito

utilizzando uno standard di responsabilità meno stringente rispetto a

quello ordinario, che le lesioni risarcibili in ambito sportivo debbano

essere soltanto quelle rappresentate da condotte “imprevedibili”

dell’atleta che, come tali, si pongono al di fuori di qualsiasi

collegamento funzionale con le regole del gioco, che delineerebbero il

rischio tipico che il partecipante alla competizione accetta di poter

subire. Le regole del gioco (rectius, l’accettazione delle regole del

gioco) rappresenterebbero, in tale ottica, una sorta di scriminante non

104

Page 108: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

codificata, un tacito accordo cui si sottoporrebbero i partecipanti ad

una competizione sportiva, che sposterebbe, allargandone le maglie, i

confini della normale responsabilità civile ritenendo risarcibili soltanto

i danni che esorbitino dal rischio consentito (e, come tale, previsto ed

accettato dagli atleti), al contempo bilanciando i valori agonistici e la

limitazione di responsabilità che, di fatto, si rende all’uopo necessaria,

pena la vanificazione di ogni estrinsecazione agonistica competitiva.

E’ anche vero d’altro canto che, nonostante gli sforzi profusi dalla

dottrina, è oggettivamente difficile, se non impossibile, inquadrare

entro i confini di un unico modello di imputazione della responsabilità

le lesioni (e i danni ad esse relativi) occorse in ambito sportivo, poiché

ve ne sono molteplici a seconda del tipo di sport praticato e dei

soggetti coinvolti nell’evento dannoso (non ci riferiamo solo agli atleti

ma anche altri soggetti, tali gli organizzatori, i gestori, etc. che, a vario

titolo, ruotano intorno al mondo dello sport).

Sembrerebbe sicuramente più opportuno, anche in riferimento ai

tentativi di un eventuale inquadramento, da parte della dottrina, di

alcune attività sportive all’interno delle attività pericolose secondo

quanto previsto dalla definizione della norma dell’art. 2050 cod. civ., e

in considerazione dei diversi interessi che possono venire in rilievo a

seconda delle circostanze, ricercare la soluzione più adeguata ad

eventuali controverse risarcitorie tramite un approccio caso per caso

alla singola vicenda, ove i giudici dovranno soffermarsi a valutare la

meritevolezza della singola attività esercitata in vista dell’effettuazione

del bilanciamento di interessi con i danni da essa scaturenti, rimanendo

peraltro entro i confini della regola del principio generale del neminem

laedere e avendo sempre ben presente che, data la particolarità del

settore sportivo, dove le regole ordinarie sono sospese, anche in sede

risarcitoria non potrà prescindersi da tale primaria considerazione.

105

Page 109: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

BIBLIOGRAFIA

AGNINO, “La limitata risarcibilità delle lesioni da fallo di gioco”, in

Riv. Dir. Sport., 2000, 195.

ALPA, “La responsabilità civile in generale e nell’attività sportiva”, in

Riv. Dir. Sport., 1984, 471.

AURELIANO, “La responsabilità risarcitoria dell’organizzatore

dell’evento sportivo: il caso Juventus”, in Responsabilità civile, 2006,

141.

BARCA, “Fallo di gioco: presupposti e limiti del risarcimento del

danno”, in Corriere Merito, 2005, 171.

BEGHINI, L’illecito civile e penale sportivo, Padova, 1999.

BENEDETTI, Sport violento – sport pericoloso: tra libertà di disporre

del proprio corpo e risarcimento del danno, in Breccia – Pizzorusso,

Atti di disposizione del proprio corpo, a cura di Romboli, Pisa, 2007.

BERTINI, La responsabilità sportiva, Milano, 2002.

BESSONE, Casi e questioni di diritto privato, vol. XX, La

responsabilità nello sport, Milano, 2002.

BONA, CASTELNUOVO, MONATERI, La responsabilità civile

nello sport, Milano, 2002.

BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, Diritto civile 3,

obbligazioni e contratti, Torino, 1989.

106

Page 110: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

BRECCIA, BRUSCUGLIA, BUSNELLI, GIARDINA, GIUSTI, LOI,

NAVARRETTA, PALADINI, POLETTI, ZANA, Diritto Privato,

parte seconda, Utet, 2004.

BUSNELLI, PONZANELLI, “Rischio sportivo e responsabilità

civile”, in Resp. civ. prev., 1984, 283.

CALCATERRA, “La responsabilità per le lesioni all’integrità fisica

conseguenti ad una pratica sportiva”, in Responsabilità civile, 2005,

346.

CAMPIONE, “Gestione dell’area sciabile e regole di responsabilità”,

in Responsabilità Civile, 2006, 979.

CARABBA, “Illecito sportivo e illecito penale”, in Riv. Dir. Sport.,

1981, 195.

CARNELUTTI, “Figura giuridica dell’arbitro sportivo”, in Riv. Dir.

Proc., 1953, 20.

CECCHI, “Lesioni colpose nelle partite di calcio”, in Resp. civ. prev.,

1951, 55.

CHIRE’, “La responsabilità del giocatore di calcetto tra rischio

consentito e violazione delle regole del gioco”, in Riv. Dir. Sport.,

2000, 192.

COCCIA, “ Il caso Catania”, in Riv. Dir. Sport., 1993, 247.

COCCIA, Diritto dello sport, Firenze, 2004.

CONRADO, “Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità

dell’organizzatore di una manifestazione sportiva”, in Riv. Dir. Sport.,

1991, 8.

CONTE, Il risarcimento del danno nello sport, Torino, 2004.

CORSARO, “Sulla natura giuridica della responsabilità del

precettore”, in Riv. dir. comm., 1967, 38.

DI MARTINO, La responsabilità civile nelle attività pericolose e

nucleari, Milano, 1979.

DINI, “L’organizzatore e le competizioni: limiti della responsabilità”,

in Riv. Dir. Sport., 1971, 416.

107

Page 111: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

FACCI, “La responsabilità civile nello sport”, in Responsabilità civile,

2005, n.47, 646.

FACCI, “La responsabilità del partecipante ad una competizione

sportiva”, in Responsabilità civile, 2005, 1038.

FILIPPI, “La responsabilità degli organizzatori di eventi sportivi”, in

Responsabilità civile, 2006, 601.

FRACCHIA, voce “Sport”, in Digesto Discipline Pubblicistiche, vol.

XVI, 1999, 467.

FRASCAROLI, voce “Sport”, in Enciclopedia del Diritto, XLIII,

Milano, 1990, 513.

FRATTAROLO, La responsabilità civile per le attività sportive,

Milano, 1984.

FRAU, Responsabilità Sportiva in Il diritto civile nella giurisprudenza

a cura di Cendon, Torino, 1988.

FRAU, La responsabilità sportiva, in La responsabilità civile, a cura

di Cendon, X, Torino, 1998, 308.

FRAU, “La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza – Profili

generali”, in Responsabilità Civile, 2006, 1206.

FURNO, “Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi

sportivi”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1952, 619.

GHERARDI, “Responsabilità contrattuale delle società calcistiche a

livello professionistico per infortuni subiti dai calciatori, in Resp. civ.

prev., 2003, 765.

GIAMPETRAGLIA, Riflessioni in tema di responsabilità sportiva,

Napoli, 2003.

GIANNINI, “La responsabilità civile degli organizzatori di

manifestazioni sportive”, in Riv. Dir. Sport., 1986, 277.

IANNARELLI, La responsabilità civile, in Casi e questioni di diritto

privato, Giuffrè, 2002.

INTRONA, “Il problema della responsabilità del medico nel giudizio

di idoneità alla pratica agonistica”, in Riv. Dir. Sport., 1983, 1.

108

Page 112: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

IZZO, MERONE, TORTORA, Il diritto dello sport, Torino, 2007.

LAGHEZZA, “Karatè, lesioni personali e responsabilità contrattuale

della società sportiva, in Riv. Dir. Sport., 2000, 693.

LIOTTA, Attività sportive e responsabilità dell’organizzatore, Napoli,

2005.

MAIETTA, “Responsabilità dell’organizzatore sportivo per lancio di

fumogeni”, in Danno e resp., 2006, 767.

MIRTO, “L’illecito sportivo e l’invasione di campo”, in Riv. Dir.

Sport., 1952, fasc. 2, 3.

PAGLIARA, “Ordinamento giuridico e responsabilità oggettiva”, in

Riv. Dir. Sport., 1989, 159.

PALMIERI, “Oltre l’agonismo: competizioni sportive e responsabilità

civile” in Riv. Dir. Sport., 1997, 764.

PATTI, “Insegnamento dello sport e responsabilità civile”, in Resp.

civ. prev., 1992, 510.

PEZZELLA, “Colpa sportiva e responsabilità dell’atleta” in Dir. e

giustizia, 2005, fasc. 44, 59.

PRELATI, “Quando il gioco si fa duro - L’attività ludica, tra la

responsabilità civile ordinaria e il rischio sportivo” in Rassegna

Giuridica Umbra, 2004, 468.

SANINO, Diritto Sportivo, Padova, 2002.

SANINO, voce “Sport”, in Enc. Giuridica, XXX, Roma, 1993, 1.

SCIALOJA, “Responsabilità sportiva”, in Dig. Disc. Priv. Sez. Civ.,

XVII, 1998, 411.

SCOGNAMIGLIO, “In tema di responsabilità della società sportiva ex

art. 2049 c.c. per illecito del calciatore”, in Dir. giur., 1963, 81.

STIPO, “La responsabilità civile nell’esercizio dello sport”, in Riv.

Dir. Sport., 1961, 15.

TASSONE, “I concorrenti vanno fuori strada ma la Cassazione no: una

pronuncia in tema di responsabilità dell’organizzatore di gara

motociclistica”, in Riv. Dir. Sport., 2001, 195.

109

Page 113: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

TASSONE, “Sport estremi e responsabilità civile”, in Danno e Resp.,

2002, 1179.

VALORI, Il diritto nello sport, Torino, 2005.

VIDIRI, “Lo sport del calcio è un’attività pericolosa?”, in Corriere

giur., 2007, 491.

VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, II ed., Padova,

1999, 434.

VISINTINI, “L’organizzazione di una partita di calcio è un’attività

pericolosa?” in Giur. it., 2005, 979.

.

110

Page 114: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

GIURISPRUDENZA

PRETURA

Pret. Bologna 4 febbraio 1964, in Resp. civ. prev., 1964, 2772

Pret. Porretta Terme 20 giugno 1968, in Resp. civ. prev., 1968, 495

Pret. Malè 9 novembre 1983, in Riv. giur. della scuola, 1985, 375

Pret. Belluno 3 novembre 1993, in Foro it., 1994, II, 468

GIUDICE DI PACE

Giudice di Pace, Napoli, sezione V, 7 ottobre 2005, in La

responsabilità civile, 2006, 906

TRIBUNALE

Trib. Monza 21 settembre 1947, in Riv. Dir. Sport., 1947, 443

Trib. Roma 12 marzo 1957, in Riv. Dir. Sport., 1957, 56

Trib. Bari 31 marzo 1958, in Arch. Giur. Circ., 1958, 1047

Trib. Bari 10 giugno 1960, in Dir. giur., 1963, 83

Trib. Milano 5 settembre 1966, in Riv. Dir. Sport., 1966, 372

Trib. Alessandria 30 dicembre 1967, in Arch. Resp. Civ., 1969, 889

111

Page 115: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Trib. Rovereto 10 dicembre 1971, in Riv. Dir. Sport., 1971, 431

Trib. Milano 19 ottobre 1972, in Riv. Dir. Sport., 1973, 81

Trib. Trento 14 marzo 1980, in Riv. Dir. Sport., 1981, 60

Trib. Marsala 29 ottobre 1981, in Riv. Dir. Sport., 1982, 197

Trib. Bolzano 7 novembre 1984, in Resp. civ. prev., 1985, 105

Trib. Milano 21 marzo 1988, in Riv. Dir. Sport., 1989, 68

Trib. Monza 13 settembre 1988, in Riv. Dir. Sport., 1990, 192

Trib. Ascoli Piceno 13 maggio 1989, in Riv. Dir. Sport., 1989, 496

Trib. Aosta 16 novembre 1989, in Riv. Dir. Sport., 1990, 67

Trib. Milano 12 novembre 1992, in Resp. civ. prev., 1993, 616

Trib. Asti 31 dicembre 1992, in Riv. Dir. Sport., 1993, 746

Trib. Bolzano 21 marzo 1993, in Il nuovo dir., 1993, 149

Trib. Napoli 12 maggio 1993, in Riv. Dir. Sport., 1994, 434

Trib. Latina 17 marzo 1994, in Riv. Dir. Sport., 1995, 410

Trib. Roma 4 aprile 1996, in Resp. civ. prev., 1996, 1247

Trib. Chiavari 17 gennaio 1997, in Giur. Merito, 1998, 448

Trib. Monza 5 giugno 1997, in Riv. Dir. Sport., 1997, 758

Trib. Milano 21 settembre 1998, in Danno e resp. civ., 1999, 234

Trib. Genova 4 maggio 2000, in Foro it., 2001, I, 1402

Trib. Pinerolo 18 ottobre 2000, in Danno e resp., 2002, 75

Trib. Torino 11 novembre 2004, in Responsabilità civile, 2006, 141

CORTE DI APPELLO

App. Firenze 20 febbraio 1951, in Giur. Tosc., 1951, 446

App. Firenze 22 giugno 1951, in Rep. Foro it., 1951, voce Resp. Civ.,

n. 102-103

App. Milano 14 ottobre 1960, in Riv. Dir. Sport., 1961, 196

App. Firenze 3 aprile 1963, in Riv. Dir. Sport., 1964, 235

App. Firenze 24 novembre 1964, in Resp. civ. prev., 1965, 194

112

Page 116: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

App. Torino, 5 aprile 1968, in Arch. Resp. civ., 1968, 913

App. Torino 8 giugno 1968, in Giur. It., 1969, I, 2, 492

App. Bologna 26 febbraio 1972, in Dir. Prat. Ass., 1973, 815

App. Milano, 2 giugno 1981, in Rep. Giust. Civ., 1982, in Resp. civ.

prev., 36

App. Catania 26 marzo 1982, in Riv. Dir. Sport., 1982, 192

App. Milano 6 ottobre 1987, in Riv. Dir. Sport., 1987, 450

App. Milano 30 marzo 1990, in Riv. Dir. Sport., 1990, 495

App. Genova 4 settembre 1991, in Riv. Dir. Sport., 1992, 79

App. Perugia 18 dicembre 1992, in Rass. Giur. Umbra, 1993, 1

App. Milano 18 maggio 2001, in Foro Padano, 2002, I, 205

App. Genova, 9 novembre 2004, n. 800, in Corriere Merito, 2005, 171

CASSAZIONE

Cass. Pen. 24 febbraio 1928, in Giur. it., 1928, 141

Cass. 9 ottobre 1950, in Riv. Dir. Sport., 1950, 107

Cass. Pen. 2 marzo 1951, in Riv. Dir. Sport., 1952, 49

Cass. 4 luglio 1953, n. 2085, in Foro it., 1953, I, 1087

Cass. Civ. 28 settembre 1964, n. 2442, in Mass. Giur. It., 1964

Cass. 22 ottobre 1965, n. 2202, in Giur. it., 1966, I, 1281

Cass. 31 marzo 1966, n. 363, in Riv. Dir. Sport., 1967, 112

Cass. Civ. 10 luglio 1968, n. 2414, in Resp. civ. prev., 1969, 335

Cass. 7 dicembre 1968, n. 3933, in Mass. Giur. it., 1968

Cass. Civ. 23 dicembre 1968, n. 4072, in Mass. Giur. It., 1968

Cass. Pen. 12 aprile 1973, in Riv. Dir. Sport., 1975, 183

Cass. 4 marzo 1977, n. 894, in Mass. Giur. it., 1977

Cass. Civ. 30 novembre 1977, n. 5222, in Mass. Giur. It., 1977

Cass. Civ. 11 febbraio 1978, n. 625, in Foro it., 1978, I, 862

113

Page 117: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

Cass. 29 marzo 1978, n. 1459, in Riv. Dir. Sport., 1978, 13

Cass. 8 aprile 1978, n. 1629, in Resp. civ. prev., 1978, 856

Cass. 15 gennaio 1980, n. 369, in Foro pad., 1981, I, 329

Cass. Pen. 9 giugno 1981, in Foro it., 1982, II, 268

Cass. Civ. 7 agosto 1982, n. 4437, in Resp. civ. prev., 1984, 78

Cass. Civ. 27 marzo 1984, n. 2027, in Rep. Giur. it., 1984, 3443

Cass. Civ. 16 gennaio 1985, n. 97, in Riv. Dir. Sport., 1985, 214

Cass. Civ. 6 maggio 1986, n. 3031, in Giur. it., 1986, I, 1527

Cass. Civ. 24 ottobre 1988, n. 5751, in Foro it., 1989, I, 98

Cass. Sez. Un. 26 ottobre 1989, n. 4399, in Foro it., 1990, I, 899;

Cass. Civ. 27 luglio 1990, n. 7571, in Resp. civ. prev., 1991, 458

Cass. 22 novembre 1991, n. 12535, in Riv. Dir. Sport., 1992, 60

Cass. Pen. 30 aprile 1992, in Giust. Pen., 1993, 2, 279

Cass. Pen. 8 ottobre 1992, n. 9627, in Foro it., 1993, II, 79

Cass. Pen. 30 novembre 1992, n. 9627, in Foro it., 1993, II, 79

Cass. 25 giugno 1993, n. 7063, in Mass. Foro it., 1993, 684

Cass. Civ. 28 ottobre 1995, n. 11264, in Riv. Dir. Sport., 1996, 87

Cass. 31 marzo 1996, n. 363, in Riv. Dir. Sport., 1967, 112

Cass. 20 febbraio 1997, n. 1564, in Danno e resp., 1997, 455

Cass. Civ. 6 marzo 1998, n. 2486, in Responsabilità civile, 1999, 1099

Cass. 24 settembre 1998, n. 9581, in Riv. Dir. Sport., 1998, 450

Cass. Civ. 24 gennaio 2000, in Riv. Dir. Sport., 2001, 192

Cass. Pen. 21 febbraio 2000, n. 1951, in Riv. dir. penale, 2000, 333

Cass. 25 maggio 2000, n. 6866, in Mass. Giur. comm., 2000, 1109

Cass. Pen. 2 giugno 2000, n. 8910, in Riv. pen., 2000, 1148

Cass. 11 agosto 2000, n. 10725, in Danno e resp., 2000, 946

Cass. 15 marzo 2001, n. 2216, in Danno e resp., 2001, 372

Cass. Civ. 8 agosto 2002, n. 12012, in Foro it., 2003, I, 168

Cass. 8 gennaio 2003, n.85, in Guida dir., 2003, 6, 47

Cass. 21 luglio 2003, n. 11322, in Foro it., 2004, I, 155

Cass. 26 aprile 2004, n. 7916, in Guida dir., 2004, fasc. 19, 32

114

Page 118: INDICE - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport · LA RESPONSABILITA’ CIVILE SPORTIVA . Introduzione. Lo sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato

115

Cass. Pen. 23 maggio 2005, n. 19473, in Responsabilità civile, 2005,

1034

Cass. Civ. 28 settembre 2005, n. 18919, in Mass. Giust. Civ., 2005,

fasc. 7,8

Cass. Civ. 27 ottobre 2005, n. 20908, in Responsabilità civile, 2006,

601

Cass. Pen. 24 gennaio 2006, in Resp. e risarcimento, 2006, fasc. 7, 74