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9. Sintesi delle misure di piano Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio 1 Indice del documento PREMESSA .......................................................................................................................................................................... 3 MISURE DI BASE ................................................................................................................................................................. 4 DIRETTIVE DI CUI ALLA PARTE A DELL’ALLEGATO VI DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE ........................................................................ 4 Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione e Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ................................................................................................................................................. 4 Direttiva 79/409/CEE e la direttiva 2009/147/CE sugli uccelli selvatici e successivi atti modificativi ....................... 5 Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ............................................. 7 Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso II) .............................................................................................. 8 Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione......................... 10 Direttiva 91/271/CEE - Trattamento acque reflue urbane ...................................................................................... 11 Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari ......................................................................................................... 11 Direttiva 91/676/CEE sui nitrati .............................................................................................................................. 12 Direttiva 92/43/CEE sugli habitat............................................................................................................................ 13 ALTRE DIRETTIVE COMUNITARIE INERENTI LE FINALITÀ DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE................................................................... 18 Direttiva 2006/44/CE, che sostituisce e codifica la direttiva 78/659/CEE acque idonee alla vita dei pesci ......... 18 Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento ................................................................................................................................................................................. 19 Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione............................................. 19 Direttiva 2006/11/CE, che sostituisce e codifica la Direttiva 76/464/CEE - inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico ................................................................................................. 21 Regolamento 528/2012 e la Direttiva 98/8/CE sui biocidi ...................................................................................... 21 Direttiva 2006/113/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 79/923/CE qualità delle acque destinate alla molluschicoltura ...................................................................................................................................................... 22 Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica .............................................................................. 23 Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque ............... 24 Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino .................................................................................. 24 Misure adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell’utilizzo idrico (punto 7.2 All. VII diretti va 2000/60/CE) ............................................................................................................................................................ 27 Misure adottate ai fini dell’individuazione e della protezione delle acque destinate all’uso umano (punto 7.3 All. VII direttiva 2000/60/CE)......................................................................................................................................... 29 Misure adottate ai fini dell’individuazione e della protezione delle acque destinate all’uso umano (punto 7.3 All. VII direttiva 2000/60/CE)......................................................................................................................................... 29 Misure utilizzate per i controlli sull’estrazione e l’arginamento delle acque (punto 7.4 - All. VII direttiva 2000/60/CE) ............................................................................................................................................................ 30 Misure per il controllo delle fonti di inquinamento puntuale di cui all’art.11 par. 3 lettera g) (punto 7.5 All. VII direttiva 2000/60/CE) .............................................................................................................................................. 32 Misure volte a garantire condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato ecologico prescritto art.11 par. 3 lettera i) (punto 7.5 All. VII direttiva 2000/60/CE) .......................................... 32 Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati scarichi diretti nelle acque sotterranee (punto 7.6 All. VII direttiva 2000/60/CE ............................................................................................................................................... 32 Misure adottate per il controllo e la riduzione dell’immissione delle sostanze prioritarie nell’ambiente idrico (punto 7.7 All. VII direttiva 2000/60/CE) ................................................................................................................. 33 Misure adottate ai fini della prevenzione e del controllo degli inquinanti accidentali (punto 7.9 All. VII direttiva 2000/60/CE) ............................................................................................................................................................ 34 Misure adottate per i corpi idrici a rischio di non raggiungimento degli obiettivi (punto 7.9 All. VII direttiva 2000/60/CE) ............................................................................................................................................................ 34 MISURE SUPPLEMENTARI ................................................................................................................................................ 36 ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PRIMO PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE ............................................................... 38 MODIFICHE ALLE SCHEDE NORMA .................................................................................................................................. 47 SCHEDA NORMA N. 1 - TUTELA DEI CORSI DACQUA RICADENTI IN AREE DI ELEVATO INTERESSE AMBIENTALE E NATURALISTICO. .............. 47

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9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

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PREMESSA .......................................................................................................................................................................... 3

MISURE DI BASE ................................................................................................................................................................. 4

DIRETTIVE DI CUI ALLA PARTE A DELL’ALLEGATO VI DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE ........................................................................ 4 Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione e Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ................................................................................................................................................. 4 Direttiva 79/409/CEE e la direttiva 2009/147/CE sugli uccelli selvatici e successivi atti modificativi ....................... 5 Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ............................................. 7 Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso II) .............................................................................................. 8 Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione......................... 10 Direttiva 91/271/CEE - Trattamento acque reflue urbane ...................................................................................... 11 Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari ......................................................................................................... 11 Direttiva 91/676/CEE sui nitrati .............................................................................................................................. 12 Direttiva 92/43/CEE sugli habitat ............................................................................................................................ 13

ALTRE DIRETTIVE COMUNITARIE INERENTI LE FINALITÀ DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE ................................................................... 18 Direttiva 2006/44/CE, che sostituisce e codifica la direttiva 78/659/CEE – acque idonee alla vita dei pesci ......... 18 Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento................................................................................................................................................................................. 19 Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione............................................. 19 Direttiva 2006/11/CE, che sostituisce e codifica la Direttiva 76/464/CEE - inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico ................................................................................................. 21 Regolamento 528/2012 e la Direttiva 98/8/CE sui biocidi ...................................................................................... 21 Direttiva 2006/113/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 79/923/CE – qualità delle acque destinate alla molluschicoltura ...................................................................................................................................................... 22 Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica .............................................................................. 23 Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque ............... 24 Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino .................................................................................. 24 Misure adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell’utilizzo idrico (punto 7.2 All. VII direttiva 2000/60/CE) ............................................................................................................................................................ 27 Misure adottate ai fini dell’individuazione e della protezione delle acque destinate all’uso umano (punto 7.3 All. VII direttiva 2000/60/CE)......................................................................................................................................... 29 Misure adottate ai fini dell’individuazione e della protezione delle acque destinate all’uso umano (punto 7.3 All. VII direttiva 2000/60/CE)......................................................................................................................................... 29 Misure utilizzate per i controlli sull’estrazione e l’arginamento delle acque (punto 7.4 - All. VII direttiva 2000/60/CE) ............................................................................................................................................................ 30 Misure per il controllo delle fonti di inquinamento puntuale di cui all’art.11 par. 3 lettera g) (punto 7.5 All. VII direttiva 2000/60/CE) .............................................................................................................................................. 32 Misure volte a garantire condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato ecologico prescritto – art.11 par. 3 lettera i) (punto 7.5 All. VII direttiva 2000/60/CE) .......................................... 32 Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati scarichi diretti nelle acque sotterranee (punto 7.6 All. VII direttiva 2000/60/CE ............................................................................................................................................... 32 Misure adottate per il controllo e la riduzione dell’immissione delle sostanze prioritarie nell’ambiente idrico (punto 7.7 All. VII direttiva 2000/60/CE) ................................................................................................................. 33 Misure adottate ai fini della prevenzione e del controllo degli inquinanti accidentali (punto 7.9 All. VII direttiva 2000/60/CE) ............................................................................................................................................................ 34 Misure adottate per i corpi idrici a rischio di non raggiungimento degli obiettivi (punto 7.9 All. VII direttiva 2000/60/CE) ............................................................................................................................................................ 34

MISURE SUPPLEMENTARI ................................................................................................................................................ 36

ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PRIMO PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE ............................................................... 38

MODIFICHE ALLE SCHEDE NORMA .................................................................................................................................. 47

SCHEDA NORMA N. 1 - TUTELA DEI CORSI D’ACQUA RICADENTI IN AREE DI ELEVATO INTERESSE AMBIENTALE E NATURALISTICO. .............. 47

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SCHEDA NORMA N. 4 - DISCIPLINA DELLE DERIVAZIONI DA ACQUE SUPERFICIALI AL FINE DI GARANTIRE IL DEFLUSSO MINIMO VITALE E

SALVAGUARDARE L’AMBIENTE FLUVIALE. ................................................................................................................................ 47 SCHEDA NORMA N. 7 - LIMITAZIONI TEMPORANEE ALLE DERIVAZIONI DA ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE DEL BACINO DEL LAGO DI

MASSACIUCCOLI. .............................................................................................................................................................. 49 SCHEDA NORMA N. 9 - DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEI MATERIALI INERTI UBICATI LUNGO L’ASTA DEL FIUME SERCHIO E

DEL SUO AFFLUENTE PRINCIPALE (TORRENTE LIMA). ................................................................................................................. 49 SCHEDA NORMA N. 10 - DISCIPLINA DELLE DERIVAZIONI DA ACQUE SORGIVE. ............................................................................... 50 SCHEDA NORMA 11- MODALITÀ ATTUATIVE DEL PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE ...................................................................... 50

MISURE SUPPLEMENTARI DEL PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE- I AGGIORNAMENTO ............................................. 51

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PIANO ......................................................................................................................... 58

CALIBRAZIONE DELLE MISURE DI PIANO ......................................................................................................................... 62

SCHEDE NORMA ............................................................................................................................................................... 64

MISURE PER LE AREE PROTETTE ...................................................................................................................................... 65

COSTI DELLE MISURE SUPPLEMENTARI ........................................................................................................................... 66

Elenco degli allegati

Allegato 9B – Calibrazione delle misure di piano Allegato 9C – Sintesi delle misure supplementari Allegato 9D – Schede Norme n. 1, 4, 7, 9, 10, 11 Allegato 9E – Schede Indirizzi Vincolanti n. 6, 18, 19, 20, 24, 25, 36 Allegato 9F – Sintesi delle misure di base per le aree protette

Cartografie

Tav. 9.1 – Scheda Norma n. 1 – Tutela dei corsi d’acqua ricadenti in aree di elevato interesse ambientale e naturalistico - Aree di elevato interesse ambientale e naturalistico Tav. 9.2 – Scheda Norma n. 4 - Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l’ambiente fluviale – Sistema idraulico strategico Tav. 9.3 – Scheda Norma n. 4 - Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l’ambiente fluviale – Modello digitale del terreno Tav. 9.4 – Scheda Norma n. 4 - Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l’ambiente fluviale – Carta della permeabilità Tav. 9.5 – Scheda Norma n. 4 - Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l’ambiente fluviale – Mappaggio biologico Tav. 9.6 – Scheda Norma n. 4 - Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l’ambiente fluviale – Sistemi ambientali

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Premessa

L'articolo 11, paragrafo 1, della Direttiva 2000/60/CE prevede che, per ciascun distretto idrografico, ogni Stato membro predisponga un programma di misure, con lo scopo di realizzare gli obiettivi ambientali previsti all’art. 4 della direttiva stessa, per le acque superficiali, sotterranee e per le aree protette. Tali programmi di misure devono, inoltre, tener conto dei risultati delle analisi delle caratteristiche del distretto idrografico, dell’esame dell’impatto ambientale delle attività umane e dell’analisi economica dell'utilizzo idrico. I programmi di misure includono:

le "misure di base", indicate all’art. 11, paragrafo 3, della direttiva, per lo più derivanti dall’attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigenti;

le "misure supplementari", previste dall’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva, ovvero misure addizionali oltre alle misure di base, qualora queste ultime non risultino sufficienti al conseguimento degli obiettivi ambientali. Un elenco non limitativo di queste ultime è fornito dall’allegato VI, parte B, della direttiva.

Nel territorio del distretto molte azioni, fondamentali per il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, sono già in atto ad opera della stessa Autorità di bacino e di altri enti: tali misure sono illustrate nel Piano di gestione. Il capitolo successivo contiene una illustrazione sintetica delle misure adottate per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque e per ottemperare alle richieste di cui ai Punti 7.1-7.11 dell'Allegato VII alla direttiva 2000/60/CE. Tale capitolo, che evidenzia le modalità di recepimento a livello nazionale e regionale delle direttive comunitarie sulla protezione delle acque (con particolare riferimento alle Direttive di cui alla Parte A dell'allegato VI della direttiva), nonché di altre direttive inerenti le finalità della Direttiva 2000/60/CE, fornisce per ognuna, oltre ad una breve descrizione, il livello di implementazione a livello statale e regionale, con riferimenti, ove esistono, a specifiche azioni e interventi individuati nel Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010 (di seguito PRAA), approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con Deliberazione n. 32 del 14 marzo 2007, elaborato anch’esso sulla base degli obiettivi ambientali strategici europei ed internazionali. Sono state peraltro citate altre azioni specifiche esistenti, ove riconosciute inerenti.

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Misure di base

Direttive di cui alla Parte A dell’Allegato VI della Direttiva 2000/60/CE

Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione e Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione La Direttiva 76/160/CEE, abrogata dalla direttiva 2006/7/CE, riguardava la qualità delle acque di balneazione, ad eccezione delle acque destinate a usi terapeutici e delle acque di piscina. Fissava i criteri minimi di qualità cui devono rispondere le acque di balneazione, ovvero i parametri fisico-chimici e microbiologici, i valori limite tassativi e i valori indicativi di questi parametri, la frequenza minima di campionatura ed il metodo di analisi o di ispezione di tali acque. La Direttiva 2006/7/CE è relativa alle acque di superficie che possono essere luogo di balneazione, ad eccezione delle piscine e delle terme, delle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici, nonchè delle acque confinate separate artificialmente dalle acque superficiali o sotterranee. La direttiva fissa due parametri di analisi (enterococchi intestinali ed Escherichia coli) al posto dei 19 della direttiva 76/160/CEE. Questi parametri servono per sorvegliare e valutare la qualità delle acque di balneazione identificate, nonché per la classificazione in base alla qualità. Possono essere eventualmente presi in considerazione altri parametri, come la presenza di cianobatteri o di microalghe. Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia La nuova direttiva europea sulle acque di balneazione (2006/7/CE) è stata recepita in Italia con il D.Lgs 116/08 e il D.M. 30/03/10. La precedente Direttiva 76/160/CEE è stata recepita in Italia dalle seguenti norme: D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, come modificato dal D.M. 29 gennaio 1992, dalla L. 12 giugno 1993, n. 185; L. 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), art.18. Il D.P.R. 470/82 sarà abrogato a decorrere dal 31/12/2014 dal D.Lgs. 30-5-2008 n. 116. Il D.Lgs. 116/2008 prevede un radicale cambiamento dello spirito dei controlli, finalizzati ad una maggiore tutela sanitaria dei bagnanti rispetto a quanto previsto dalla previgente Direttiva e dal D.P.R. 470/82. La nuova normativa in materia di gestione della qualità delle acque di balneazione prevede, relativamente alla classificazione prevista a carico delle Regioni, nuovi requisiti di qualità, basati sui parametri Escherichia coli ed Enterococchi Intestinali e criteri di valutazione, basati sul calcolo del 90° percentile ed eventualmente del 95° percentile dei dati rilevati nell’ultima stagione balneare e nelle 2-3 stagioni balneari precedenti. Per la valutazione della qualità delle acque di balneazione il D.Lgs. 116/2008 prevede che, nelle more dell’acquisizione dei nuovi dati microbiologici in numero sufficiente per la classificazione, i parametri previsti dal D.P.R. n. 470/82, Coliformi Fecali e Streptococchi Fecali, siano considerati equivalenti ai parametri della Direttiva, Escherichia coli ed Enterococchi Intestinali. Il D.Lgs. 152/2006 all’art. 83 comma 2, prevede che per le acque non idonee alla balneazione, le regioni comunichino al Ministero dell'Ambiente, con periodicità annuale prima dell'inizio della stagione balneare, tutte le informazioni relative alle cause di non balneabilità ed alle misure che si intendono adottare. Recepimento ed attuazione della Direttiva a scala regionale e di distretto La Regione Toscana ha provveduto, secondo quanto previsto dal D.P.R. 470/82, all’individuazione annuale delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento. In particolare, in previsione dell’introduzione della normativa prevista dal D.Lgs.116/08, la Regione ha coinvolto i Comuni e l’ARPAT in incontri specifici illustrativi dei contenuti della nuova normativa, e ha programmato iniziative informative attraverso l’anticipazione di azioni volte al coinvolgimento dell’utenza e dei portatori di interesse; ha inoltre prodotto un opuscolo illustrativo sui contenuti della nuova normativa, diffusa a tutti gli enti competenti (comuni, province, ASL) e a tutti i portatori di interesse.

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A partire dalla stagione 2010 in Regione Toscana è stata data piena applicazione alla direttiva europea sulle acque di balneazione che innova, come già detto, sostanzialmente tutto il sistema di controlli in questo settore: è stata introdotta la “classificazione” di qualità delle acque di balneazione e gli accertamenti previsti dalla normativa precedente (D.P.R. 470/82 e smi) sono sostituiti da 2 parametri microbiologici (Escherichia coli ed Enterococchi intestinali). L’approccio è coerente alle recenti direttive ambientali e, in particolare, alla Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE), introducendo i concetti di gestione e valutazione del rischio. Viene, di fatto, modificato tutto il sistema di controllo: - cambiano i criteri e le definizioni delle acque di balneazione - cambiano frequenze di prelievo ed i parametri da analizzare - si introduce la classificazione e la previsione - cambiano i limiti e la gestione dei divieti per inquinamento - aumenta l’importanza della comunicazione e dell’informazione. Inoltre la L.R. 20/2010 Capo IV - Disposizioni per la gestione della qualità delle acque Sezione I - Coordinamento con gli strumenti di pianificazione Art. 17 - Norme per l'attuazione del piano di tutela delle acque, disciplina le Acque destinate alla balneazione ed alla molluschicoltura. All’interno del distretto idrografico del Serchio, pertanto l’attuazione delle disposizioni della direttiva europea risulta pertanto programmata e in corso. Per ulteriori considerazioni sull’argomento, si rimanda al documento 5 Registro delle aree protette del presente Piano di gestione delle acque.

Direttiva 79/409/CEE e la direttiva 2009/147/CE sugli uccelli selvatici e successivi atti modificativi La prima Direttiva comunitaria in materia di conservazione della natura è stata la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che rimane in vigore e si integra all'interno delle disposizioni della Direttiva Habitat. La Direttiva Uccelli riconosce la perdita e il degrado degli habitat come i più gravi fattori di rischio per la conservazione degli uccelli selvatici; si pone quindi l'obiettivo di proteggere gli habitat delle specie elencate nell'Allegato I e di quelle migratorie non elencate che ritornano regolarmente, attraverso una rete coerente di Zone di Protezione Speciale (ZPS) che includano i territori più adatti alla sopravvivenza di queste specie. Diversamente dai SIC (cfr. paragrafo relativo alla Direttiva 92/43/CEE sugli Habitat), la cui designazione in ZSC richiede una lunga procedura, le ZPS sono designate direttamente dagli Stati membri ed entrano automaticamente a far parte della rete Natura 2000. La Direttiva invita gli Stati membri ad adottare un regime generale di protezione delle specie, che includa una serie di divieti relativi a specifiche attività di minaccia diretta o disturbo; si vieta anche il commercio di esemplari vivi o morti o parti di essi, con alcune eccezioni per le specie elencate nell'Allegato III (III/1 in tutti gli Stati membri; III/2 negli Stati che lo richiedano e in accordo con la Commissione). La Direttiva riconosce la legittimità della caccia per le specie elencate in Allegato II (II/1 in tutti gli Stati membri; II/2 negli Stati menzionati) e fornisce indicazioni per una caccia sostenibile. In particolare, vieta l'uso di metodi di cattura o uccisione di massa o non selettivi, ed in particolare quelli elencati nell'Allegato IV a). Vieta altresì qualsiasi tipo di caccia con i mezzi di trasporto elencati nell'Allegato IV b). La Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è stata successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26 gennaio 2010, serie L 20.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia Il recepimento in Italia della Direttiva Uccelli è avvenuto attraverso la Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992. Il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 s.m.i.“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche”, integra il recepimento della Direttiva Uccelli. L’art 6 di tale Regolamento (Zone di protezione speciale) sostituito dal D.P.R. n. 120/2003, stabilisce che la rete "Natura 2000" comprende le Zone di

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protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, rendendo cosi obbligatorie anche per queste, come per le aree della direttiva Habitat, le misure di tutela e l’applicazione della valutazione di incidenza nei casi in cui un piano o un progetto di opera o intervento possa avere incidenza significativa su un sito segnalato in sede Comunitaria tra i siti di importanza comunitaria (SIC) o le zone di protezione speciale (ZPS). I siti individuati ai sensi della Direttiva Uccelli vengono designati direttamente dagli Stati membri come Zone di Protezione Speciale (ZPS), entrano automaticamente a far parte della rete Natura 2000. L'identificazione e la delimitazione delle ZPS si basa interamente su criteri scientifici; è mirata a proteggere i territori più idonei in numero e superficie alla conservazione delle specie elencate nell'Allegato I e di quelle migratorie non elencate che ritornano regolarmente. I dati sulle ZPS vengono trasmessi alla Commissione attraverso l'uso degli stessi Formulari Standard utilizzati per i pSIC (cfr. paragrafo sulla Direttiva Habitat), completi di cartografie. La Commissione valuta se i siti designati sono sufficienti a formare una rete coerente per la protezione delle specie. In caso di insufficiente designazione di ZPS da parte di uno Stato la Commissione può attivare una procedura di infrazione. In Italia l'individuazione delle ZPS spetta alle Regioni e alle Province autonome, che trasmettono i dati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; il Ministero, dopo la verifica della completezza e congruenza delle informazioni acquisite, trasmette i dati alla Commissione Europea. Le ZPS si intendono designate dalla data di trasmissione alla Commissione e l’elenco aggiornato delle ZPS viene pubblicato sul sito internet del Ministero, alla sezione “Elenco delle ZPS”, si veda a tal proposito il DM dell’8 agosto 2014 (G.U. n. 217 del 18-9-2014). Si ricorda inoltre:

- D.P.C.M. 27 settembre 1997 “Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/79/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici” che, al fine di garantire l’omogeneità di applicazione della direttiva comunitaria volta alla conservazione degli uccelli selvatici, disciplina le modalità di esercizio delle deroghe di cui all’art. 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE. Tale D.P.C.M. è stato annullato dalla Corte costituzionale, con sentenza 10-14 maggio 1999, n. 169 (Gazz. Uff. 19 maggio 1999, n. 20 - Serie speciale), la quale ha dichiarato, tra l'altro, che non spetta allo Stato disciplinare le modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lett. c), della direttiva comunitaria 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

- D.M. 3 settembre 2002 del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio che contiene le linee guida per la gestione dei siti della rete “Natura 2000”;

- la Legge 3 ottobre 2002, n. 221 che costituisce integrazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, poiché dispone l’inserimento dell’art. 19-bis avente per oggetto l’esercizio delle deroghe previste dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE;

- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, che reca i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) ed alle zone di protezione speciale (ZPS).

- Decreto del 6 novembre 2012 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha stabilito le modalità di trasmissione e la tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli, di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE.

- Decreto datato 8 agosto 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2014, il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato il nuovo elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), in sostituzione di quello contenuto del D.M. 19 giugno 2009.

Recepimento ed attuazione della Direttiva a scala regionale e di distretto La Regione Toscana ha dato attuazione alla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", 92/43/CEE "Habitat" e al D.P.R. 357/97 con l'emanazione della L.R. 56/00 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche): con tale legge la Regione ha sviluppato una articolata

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politica di tutela della diversità biologica, ampliando il quadro di azioni previste per la conservazione della natura. Con la D.G.R.T. n. 454/08 sono state definite le misure di protezione per le ZPS. Tale deliberazione ha dato attuazione ai criteri minimi uniformi per la definizione di misure per la conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone a Protezione Speciale (ZPS), contenuti nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007; in tale deliberazione vengono approvati i divieti e gli obblighi da applicare in tutte le ZPS. Si riporta inoltre la normativa regionale di riferimento in materia: • L.R. 6 aprile 2000, n.56 - Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n.49. • D.G.R. 21 ottobre 2002, n. 1148 - L.R. 56/2000 - Indicazioni tecniche per l'individuazione e la pianificazione delle aree di collegamento ecologico. • D.G.R. 5 luglio 2004, n. 644 Attuazione art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00, Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR). •Deliberazione n. 454 del 16 giugno 2008, del Consiglio regionale della Toscana ha dato attuazione ai criteri minimi uniformi per la definizione di misure per la conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone a Protezione Speciale (ZPS), contenuti nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 Per ulteriori considerazioni sull’argomento, si rimanda al documento 5 Registro delle aree protette del presente Piano di gestione delle acque.

Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano La Direttiva 98/83/CE è finalizzata alla protezione della salute delle persone, stabilendo requisiti di salubrità e pulizia cui devono soddisfare le acque potabili nella Comunità. Si applica a tutte le acque destinate al consumo umano, salvo le acque minerali naturali e le acque medicinali. La Direttiva è stata modificata dai regolamenti: - Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 - Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia La Direttiva e stata recepita in Italia dalle seguenti norme: • D.Lgs. 31/2001, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”; • D.Lgs. 27/2002 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”. Il D.Lgs. 31/2001 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 27/2002, disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone salubrità e pulizia. Definisce inoltre le procedure per la richiesta di deroga temporanea associata a nuovi valori limite da rispettare fino al risanamento. Sono fuori dal campo di applicazione del decreto le acque minerali naturali e medicinali riconosciute e le acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualità delle stesse non ha ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consumatori interessati. Il decreto fissa standard di qualità relativi all’acqua distribuita a scopo idropotabile tramite reti acquedottistiche, bottiglie o cisterne, nonché impiegata nelle industrie per la preparazione degli alimenti; introduce la ricerca di parametri nuovi di controllo e stabilisce valori più restrittivi per alcuni parametri tossici, come piombo, nichel ed arsenico. La parte terza del D.Lgs 152/2006 contiene le norme di recepimento delle seguenti direttive comunitarie: a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

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Le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile sono acque a specifica destinazione insieme alle acque destinate alla balneazione, alle acque dolci destinate alla vita dei pesci e dei molluschi. In ottemperanza al D. Lgs. 152/2006 (art. 80), le acque dolci superficiali utilizzate a scopo idropotabile sono state classificate nelle categorie A1, A2, A3 secondo le metodologie previste dall’Allegato 2 alla parte III dello stesso decreto. A seconda della classe a cui appartengono, le acque superficiali, devono essere sottoposte ad una diversa tipologia di trattamento di potabilizzazione: • categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione; • categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione; • categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e disinfezione Recepimento ed attuazione della Direttiva a scala regionale e di distretto La Regione Toscana con D.G.R. 28 febbraio 2005, n.320 ha adottato le“Linee guida per l’applicazione del D. Lgs. 31/2001 relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano”. Inoltre la L.R. 20/2010 Capo IV - Disposizioni per la gestione della qualità delle acque Sezione I - Coordinamento con gli strumenti di pianificazione Art. 17 - Norme per l'attuazione del piano di tutela delle acque, disciplina le Acque superficiali destinate alla potabilizzazione. Indicazioni sono inoltre contenute nel Piano di Tutela delle Acque – Obiettivi di qualità acque a specifica destinazione. Si ricorda inoltre la misura di Piano “Definizione, da parte della Regione Toscana, sentita l’Autorità di Ambito competente, di apposita disciplina di salvaguardia del corpo idrico “Serchio Lucchese” al fine di tutelare i punti di captazione delle acque destinate all’uso potabile situati nelle aree di pertinenza di tali corpi idrici (art. 94, D. Lgs. 152/2006)”. Per ulteriori considerazioni sull’argomento, si rimanda al documento 5 Registro delle aree protette del presente Piano di gestione delle acque. Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso II) La direttiva 96/82/CE si incentra sulla protezione dell'ambiente andando a disciplinare le sostanze ritenute pericolose per l'ambiente (in particolare le sostanze tossiche per l'acqua). La direttiva si applica agli stabilimenti in cui sono presenti, o in cui si reputa possano essere generate in caso di incidente, sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’ allegato. Sono stati inclusi nuovi requisiti riguardanti in particolare i sistemi di gestione della sicurezza, i piani di emergenza, l'assetto del territorio o il rafforzamento delle disposizioni relative alle ispezioni o all'informazione del pubblico. La Direttiva è stata modificata da: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 Direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2003 Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia In Italia, il Decreto Legislativo 17-08-1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, stabilisce misure più restrittive di quelle previste dalla direttiva comunitaria ed introduce: l’obbligo di predisporre un sistema di gestione della sicurezza, la previsione di una idonea pianificazione dell’uso del territorio, la previsione del possibile verificarsi dell’ "effetto domino", il coinvolgimento attivo della popolazione, sia nella decisione per la realizzazione di nuovi impianti o modifiche sostanziali degli stessi, sia nella pianificazione esterna, un più adeguato sistema ispettivo. Il decreto legislativo 334/99 attribuisce alle regioni i seguenti compiti: competenze amministrative riguardanti l'esame dei rapporti di sicurezza, compiti di vigilanza e controllo, definizione delle procedure per interventi di salvaguardia del territorio in presenza di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti. L'attribuzione dei compiti avviene a seguito dell'esecuzione di tre condizioni, previste dall'art. 72 del decreto legislativo 112/98:

• attivazione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) • disciplina della materia con legge regionale

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• sottoscrizione di un accordo di programma tra Stato e Regione. Il D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238 costituisce, invece, attuazione della direttiva 2003/105/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Tale decreto interviene pertanto ad emendare il precedente D.Lgs. 334/1999 introducendo:

• le modifiche necessarie al recepimento della direttiva succitata; • le correzioni volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione avviata per non conforme recepimento della direttiva 96/82/CE; • le correzioni di errori presenti nella precedente stesura normativa.

L’impianto generale del D.Lgs. 334/99 non viene pertanto modificato, salvo l’abolizione dell’art. 5, comma 3. In estrema sintesi la nuova norma prevede:

• modifiche del campo di applicazione del decreto; • estensione dei processi di partecipazione ed informazione; • maggiore rilevanza attribuita alla pianificazione del territorio; • procedure di valutazione del rapporto di sicurezza e misure di controllo.

Recepimento ed attuazione della Direttiva a scala regionale e di distretto La Regione Toscana con L.R. n. 30 del 20 marzo 2000 ha adottato “Nuove norme in materia di attività a rischio incidenti rilevanti”. L'entrata in vigore di tale legge è subordinata all'Accordo di Programma tra Stato e Regione Toscana, ai sensi dell'art.72 del D.Lgs.112/98. Direttive 85/337/CEE e 2011/92/UE - concernenti la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati La direttiva 85/337/CEE e s.m.i. , ha introdotto in Europa la procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, quale strumento fondamentale di politica ambientale. La procedura di VIA si basa sul principio dell’azione preventiva, in base alla quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti. La struttura della procedura viene concepita per dare informazioni sulle conseguenze ambientali di un’azione, prima che la decisione venga adottata, per cui si definisce nella sua evoluzione come uno strumento che cerca di introdurre a monte della progettazione uno strumento utile per il processo decisionale, nonché come una procedura che possa guidare il processo stesso in maniera partecipata con la popolazione interessata. La VIA nasce quindi come strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sulla salute umana e su alcune componenti ambientali quali la fauna, la flora, il suolo, le acque, l’aria, il clima, il paesaggio e il patrimonio culturale e sull’interazione fra questi fattori e componenti. Obiettivo del processo di VIA è proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema. La direttiva 85/337/CEE è stata abrogata dalla Direttiva 2011/92/UE, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato V, parte B. La Direttiva 2011/92/UE è stata modificata recentemente dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, quest’ultima è entrata in vigore il 16 maggio 2014 e gli Stati membri dovranno recepirla entro il 16 maggio 2017. Le principali novità introdotte dalla Direttiva 2014/52/UE riguardano:

- La separazione funzionale tra Autorità competente e Committente, per evitare i conflitti di interesse;

- Le sanzioni che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; - Le informazioni ambientali che devono essere tempestive e disponibili anche in formato

elettronico. La revisione della Direttiva 2011/92/UE dovrebbe altresì garantire il miglioramento della protezione ambientale, una maggiore efficienza delle risorse e il sostegno alla crescita sostenibile nell’Unione.

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Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia La parte seconda del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” s.m.i costituisce attualmente il recepimento ed attuazione in Italia della direttiva VIA (Dir. 85/337/CEE). Recepimento ed attuazione della Direttiva a scala regionale Con la Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza la regione Toscana disciplina tra l’altro le procedure relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale di determinati progetti, in attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 e con la direttiva 2003/35/CE, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione La direttiva mira a proteggere le persone, gli animali, le piante e l'ambiente contro la possibilità di effetti nocivi della diffusione incontrollata dei fanghi di depurazione sui terreni agricoli. I fanghi di depurazione possono essere utilizzati in agricoltura, a condizione che lo Stato membro ne regolamenti l'uso. La direttiva fissa valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti nel suolo, nei fanghi e per la massima quantità annue di metalli pesanti che possono essere introdotti nel suolo. L'utilizzo di fanghi di depurazione è vietato se la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo supera i valori limite fissati in conformità con l'allegato A. La Direttiva è stata successivamente modificata da: - Direttiva 91/692/CEE del Consiglio del 23 dicembre 1991 - Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003 - Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 - Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia C 241 21 29.8.1994 (adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio) Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia Il riferimento italiano per il recepimento della Direttiva sui fanghi di depurazione è il D.Lgs. 27-1- 1992 n. 99 “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.” Tale decreto ha lo scopo di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione. Il decreto disciplina tuttavia esclusivamente la fase di applicazione al suolo dei fanghi di depurazione mentre le fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento degli stessi fanghi sono soggette alla normativa sui rifiuti speciali, contenuta nel D.Lgs. 152/06, e che costituisce pertanto anche il completamento al recepimento della direttiva europea sui fanghi di depurazione. I fanghi di depurazione possono trovare utilizzo in agricoltura nel rispetto delle seguenti condizioni: devono essere stati sottoposti a trattamento (ossia a stabilizzazione per contenere/eliminare i possibili effetti igienico sanitari); devono essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno; non devono contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente in generale. Chiunque intenda utilizzare fanghi di depurazione in attività proprie o di terzi (soggetti utilizzatori) è tenuto a: ottenere l’autorizzazione dall’Autorità competente (Regione o Ente delegato); notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla Regione, alla Provincia ed al Comune competente l’inizio delle operazioni di utilizzazione. Lo smaltimento in discarica dei fanghi è esplicitamente vietato dalla norma qualora contengano una quantità di sostanza secca inferiore al 25%, che proibisce l’invio a discarica di materiali fluidi e ad alto contenuto di sostanza organica putrescibile.

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In materia di fanghi di depurazione vanno poi citati il D.Lgs. 217 del 26 aprile 2006 "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" che disciplina tra l’altro l’uso degli ammendanti in agricoltura tra cui il compostato misto ed il D.M. ambiente 3/08/2005 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”. Recepimento ed attuazione della Direttiva a scala regionale e di distretto La Regione Toscana ha dato attuazione alla direttiva con L.R. 18.5.1998 n. 25 – Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati e successive modifiche ed integrazioni.

Direttiva 91/271/CEE - Trattamento acque reflue urbane La direttiva 91/271/CEE, disciplina la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane ed il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. L’obiettivo è la protezione dell'ambiente da eventuali effetti negativi causati dallo scarico di tali acque. Gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali devono essere soggette a regolamentazioni e/o autorizzazione specifiche da parte delle autorità competenti. La direttiva ha stabilito un calendario per gli Stati membri, per la fornitura di sistemi di raccolta e di trattamento per le acque reflue urbane negli agglomerati corrispondenti alle categorie previste dalla direttiva. La Direttiva è stata modificata da: - Direttiva 98/15/CE della Commissione del 27 febbraio 1998 - Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 - Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 - Direttiva 2013/64/UE del Consiglio del 17 dicembre 2013 Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia In Italia Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) “Norme in materia ambientale” contiene le norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio del 12 giugno 2003, n. 185 approva il regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue. In particolare, il regolamento definisce le destinazioni d’uso ammissibili; individua i requisiti di qualità delle acque reflue ai fini del loro riutilizzo; impegna le regioni a definire un primo elenco degli impianti di depurazione di acque reflue urbane il cui scarico deve conformarsi ai precedenti requisiti; dispone il controllo dell’impianto di recupero delle acque reflue da parte dell’autorità competente e dallo stesso gestore dell’impianto (autocontrollo); detta modalità di riutilizzo irriguo delle acque reflue. Recepimento ed attuazione della Direttiva a scala regionale e di distretto Con l’approvazione dei Piani di Tutela delle Acque Regionali l’interno materia afferente alle acque reflue urbane ha trovato organica composizione. La Regione Toscana ha dato attuazione alla direttiva fin dal 2001 con la L.R. 64/2001 e dal suo regolamento di attuazione RG n. 28R/2003. Queste due norme sono state successivamente sostituite ed integrate dalla L.R. 31 maggio 2006, n. 20 –“Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e dal relativo regolamento di attuazione, D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”. In ottemperanza al disposto dell'art. 91 del D.Lgs. 152/06 (già art. 18 del D.Lgs. 152/99) la Regione Toscana ha identificato sul proprio territorio alcune aree sensibili; sulla base della proposta di Giunta, il Consiglio Regionale ha deliberato ad oggi, nel territorio del Distretto del Serchio, l’area sensibile del Lago di Massaciuccoli.

Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari La Direttiva ha l’obiettivo di prevenire gli impatti negativi sull’ambiente derivanti dai prodotti fitosanitari (erbicidi, insetticidi, fungicidi, molluschicidi ed altri pesticidi utilizzati per proteggere le piante) e stabilisce norme uniformi per la valutazione, l'autorizzazione, l'immissione sul mercato ed il controllo all'interno dell'Unione europea di tali prodotti. Nuovi prodotti fitosanitari devono essere approvati prima di essere

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venduti o utilizzati. L'autorizzazione per i nuovi prodotti è concessa dallo Stato membro sul cui territorio il prodotto viene immesso sul mercato per la prima volta. Ogni trimestre, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i prodotti fitosanitari autorizzati o revocati. Inoltre, ogni anno gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei prodotti autorizzati sul loro territorio. Per quanto riguarda le sostanze attive presenti sul mercato, la Direttiva prevede un programma di valutazione di tali sostanze per un periodo di 12 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva. Dalla fine del 2003, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata incaricata di valutare i rischi, mentre la Commissione è ancora responsabile per l'adozione di decisioni relative alla gestione dei rischi. La Direttiva è stata modificata numerose volte, in ultimo da Direttiva di esecuzione 2011/60/UE della Commissione del 23 maggio 2011. Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia In Italia il recepimento della Direttiva sui prodotti fitosanitari è costituita dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194 “Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari”. Tale decreto legislativo ha posto le basi per la regolamentazione dell’immissione in commercio di tali prodotti e per la conseguente salvaguardia delle risorse idriche e per l’ambiente. Il comma 21 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 194/1995 prevedeva inoltre che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, il Ministero dell’Ambiente definisse i criteri per l’individuazione delle aree vulnerabili, nelle quali chiedere l’applicazione delle limitazioni e delle esclusioni di impiego dei prodotti fitosanitari allo scopo di proteggere le risorse idriche. Il Ministero dell’Ambiente ha assolto a tale adempimento inserendo nel decreto legislativo n.152 del 1999 (abrogato dal D.Lgs 152/2006), recante “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, l’art. 20 riguardante le “Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili”, le cui modalità attuative sono indicate nell’Allegato 7 Parte B dello stesso decreto legislativo. L’articolo 20, al comma 1 prevede: “Con le modalità previste dall’art. 19 e sulla base delle indicazioni contenute nell’allegato 7/B, le regioni identificano le aree di cui all’art. 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall’inquinamento derivante dall’uso di prodotti fitosanitari”. Obiettivo di questa norma e quindi assicurare una sempre più completa ed efficace tutela dello specifico comparto ambientale relativo alle risorse idriche, attuando i principi di derivazione comunitaria. Il D.Lgs 152/2006 ha fatto propri i contenuti del previgente testo in materia di prodotti fitosanitari. Recepimento ed attuazione della Direttiva a scala regionale e nel distretto In Regione Toscana la direttiva è stata recepita con Legge regionale 10 luglio 1999, n. 36 “Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura”, modificata con la L.R. 41/2006. La legge disciplina l’impiego dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e/o geodisinfestante per scopi non agricoli ai sensi dell’art. 5, comma 22 del succitato D.Lgs, n. 194/1995; disciplina altresì le procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura al fine di assicurare il controllo mirato, nell’ambito delle rispettive competenze, da parte delle Aziende USL e dell’ ARPAT sul corretto impiego di tali prodotti secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nell’etichetta e nel rispetto delle buone pratiche di utilizzo ai sensi dell’art. 3 del DLgs 194/95.

Direttiva 91/676/CEE sui nitrati La Direttiva Nitrati ha lo scopo di proteggere le acque comunitarie contro i nitrati di origine agricola che sono la causa principale dell'inquinamento delle acque da fonti diffuse. In particolare, gli Stati membri devono stabilire, nel proprio territorio le acque superficiali e sotterranee contaminate da nitrati, o a rischio di contaminazione, secondo procedimento e alcuni criteri specifici definiti nella Direttiva stessa (in particolare, quando la concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee supera i 50 mg/l), le zone vulnerabili che contribuiscono all'inquinamento, i codici volontari di buone pratiche agricole.

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La Direttiva è stata modificata da: - Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 L 284 1 31.10.2003 - Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia In Italia il recepimento della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole è costituito dal D.Lgs. n. 152 del 1999, confluito nel D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni. In particolare l’art. 92 reca le modalità di individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Inoltre il comma 5 prevede che in queste zone debbano essere attuati i programmi di azione obbligatori, definiti sulla base delle indicazioni e delle misure di cui all’Allegato 7/A-IV alla parte terza del decreto. Il decreto recepisce inoltre il limite all’applicazione di effluenti zootecnici fissato dalla direttiva 91/676/CE pari a 170 kg di N/ha/anno in zone vulnerabili da nitrati. Inoltre, il DM 7 aprile 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali contiene i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Oltre all’indicazione di tali criteri, il decreto reca indicazione per il trattamento e lo stoccaggio dei reflui, le norme per la loro utilizzazione agronomica in zone vulnerabili ed i criteri per la disciplina delle comunicazioni e del trasporto degli effluenti zootecnici e delle acque reflue. Il decreto pone inoltre il limite di 340 kg di N/ha/anno per tutti i terreni agricoli non ricompresi in zone vulnerabili da nitrati. Recepimento ed attuazione della Direttiva a scala regionale e di distretto In ottemperanza al disposto dell'art. 92 del D.Lgs. 152/06 (già art. 19 del D.Lgs. 152/99) che recepisce la direttiva nitrati 91/676/CEE, la Regione Toscana ha individuato sul proprio territorio alcune zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Sulla base delle proposte della Giunta, il Consiglio Regionale ha deliberato la perimetrazione, per il distretto del Serchio, del bacino del Lago di Massaciuccoli. Altri riferimenti normativi regionale sono: • D.P.G.R. 13 luglio 2006, n. 32/R - Regolamento recante definizione del programma d’azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all’articolo 92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in attuazione della direttiva del Consiglio 91/976/CEE del 12 dicembre 1991. • Piano di Tutela delle Acque. Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 6 del 25 gennaio 2005. L’attuazione della direttiva avviene anche tramite L.R. 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e dal D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R ”Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”, che al titolo IV disciplina l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. • Per quanto concerne il monitoraggio dell’area vulnerabile ai nitrati (Lago di Massaciuccoli) presente nel bacino del fiume Serchio i documenti di riferimento utile a comprendere la rete di monitoraggio utilizzata ed i reliativi risultati sono il documento prodotto dalla Regione Toscana ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE “Report 2008-2011 Relazione di sintesi” (Aprile 2012) e la “Relazione ex art. 10 della Direttiva nitrati e previsione della futura evoluzione della qualità dei corpi idrici”. Per ulteriori considerazioni sull’argomento, si rimanda al documento 5 Registro delle aree protette del presente Piano di gestione delle acque.

Direttiva 92/43/CEE sugli habitat Nel 1992 l’Unione Europea con la cosiddetta Direttiva Habitat, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, per garantire la tutela della biodiversità (habitat naturali e specie di particolare interesse conservazionistico), ha previsto la costituzione di una rete ecologica europea denominata Rete natura 2000. Con tale termine si intende, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, l’insieme dei territori protetti costituito dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ovvero dai Siti di Importanza

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Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE. I SIC sono siti che contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie, in uno stato di conservazione soddisfacente. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare designa i SIC come Zone Speciali di Conservazione, entro il termine massimo di sei anni, con decreto adottato d'intesa con ciascuna Regione e provincia autonoma interessata. Le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sono di fatto dei SIC a cui sono applicate, entro un termine massimo di 6 mesi dall’istituzione, le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato soddisfacente degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è stato designato. Le ZPS sono previste e regolamentate dalla Direttiva comunitaria 79/409 “Uccelli” (abrogata e sostituita dalla Dir. 2009/147/CE). L'obiettivo delle ZPS è la “conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico” che viene raggiunto non solo attraverso la tutela dell’avifauna ma anche attraverso la protezione dei loro habitat naturali. Le ZPS entrano automaticamente a far parte quindi della rete Natura 2000. Diversamente dai SIC, soggetti alla successiva designazione come ZSC, le ZPS mantengono la stessa designazione. Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia In Italia, la direttiva Habitat è stata recepita con moltissimi provvedimenti. I primi sono stati la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. Per i SIC il riferimento normativo più recente è il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 aprile 2014 “Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea”, abrogazione effettuata in considerazione dell’aggiornamento della lista dei Siti di importanza comunitaria (SIC), adottato con decisioni di esecuzione della Commissione 2013/738/EU del 7 novembre 2013 per i siti della regione biogeografica alpina, 2013/741/EU del 7 novembre 2013 per i siti della regione biogeografica continentale e 2013/739/EU del 7 novembre 2013 per i siti della regione biogeografica mediterranea. Con tale decreto le decisioni di esecuzione della Commissione europea che adottano la lista aggiornata dei siti di importanza comunitaria per le regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea sono di diretta applicazione nell’ordinamento italiano e sono pubblicate nel sito Internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Recepimento ed attuazione della Direttiva a scala regionale e di distretto

La Regione Toscana ha recepito e attuato le citate Direttive 92/43/CEE (Habitat), 79/409/CEE (Uccelli) e il D.P.R. 357/97 attraverso la Legge del 6 aprile 2000, n. 56 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”, ampliando il quadro di azioni previste per la conservazione della natura e allargando l’applicazione delle disposizioni previste a tutti i Siti di Importanza Regionale (SIR). Sito di Importanza Regionale (SIR) è una denominazione che comprende i siti della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale – ZPS classificate ai sensi della Direttiva Uccelli, e Siti di Importanza Comunitaria – SIC – classificati ai sensi della Direttiva Habitat) e quelli individuati esclusivamente sulla base dei criteri definiti dalla LR 56/00. Questi ultimi, non compresi nella rete natura 2000, sono stati individuati dalla Regione con lo scopo di ampliare il quadro d’azione comunitario tutelando habitat e specie animali e vegetali non contemplati fra quelli da tutelare previsti dalle citate direttive comunitarie. Secondo la L.R. 56/00 il SIR è un’area geograficamente definita, la cui superficie risulta chiaramente delimitata, che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie di interesse regionale. Per le specie che occupano ampi territori, i Siti di Importanza Regionale

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corrispondono ai luoghi, all’interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita e alla riproduzione. L'elenco dei SIR (Allegato D della L.R. 56/00) viene aggiornato con D.C.R. sulla base di eventuali nuove proposte di designazione di SIC o ZPS da parte dei soggetti competenti ai sensi della L.R. 56/00 (province e enti parco) che vengono poi sottoposte a specifica valutazione da parte del settore che, verifica non solo la presenza di tutta la documentazione richiesta (formulario standard Natura 2000, relazione scientifica, cartografia in scala adeguata, ecc….) ma anche l’attendibilità delle motivazioni scientifiche alla base della richiesta di riconoscimento. Per ulteriori considerazioni sull’argomento, si rimanda al documento 5 Registro delle aree protette del presente Piano di gestione delle acque.

Direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)

La Direttiva 2010/75/UE (Direttiva IED) ha abrogato dal 7/01/2014 la Direttiva 2008/1/CE (conosciuta anche come "direttiva IPPC" che a sua volta aveva abrogato la Direttiva 96/61/CE), salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di attuazione nel diritto nazionale. Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia Il recepimento italiano della Direttiva 2008/1/CE è il D.Lgs. 152/2006 parte II “procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”. Tale D.Lgs è stato recentemente modificato dal D.Lgs. 46/2014. Il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, ha infatti recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). Il provvedimento, che è vigente dal 11/04/2014, apporta importanti modifiche al Codice Ambientale (D.Lgs. 152/2006) in materia di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), Incenerimento e Coincenerimento dei rifiuti ed Emissioni in atmosfera. Le principali novità relativamente alla disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, quasi completamente riscritta dal nuovo Decreto, sono riassunte di seguito (tratto da ARPAT news). Oggetto dell’AIA non sono più gli impianti ma le installazioni La definizione ricalca in buona parte la precedente, con la novità che le attività tecnicamente connesse anche quando condotte da diverso gestore sono considerate attività accessorie dell’installazione. Attività accessorie sono quindi soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale anche se condotte da un gestore diverso da quello che conduce l’installazione AIA. Ampliamento delle attività assoggettate ad AIA Vengono aumentate ed ampliate le categorie di attività per cui è prevista l’Autorizzazione Integrata Ambientale. Le categorie maggiormente interessate dalle modifiche sono: ‘attività energetiche’, ‘produzione e trasformazione dei metalli’, ‘industria chimica’, ‘trattamento dei rifiuti’ e ‘trattamento e trasformazione di materie prime animali e vegetali’. Valori limite di emissione(VLE) e migliori tecniche disponibili (BAT) I valori limiti di emissione (VLE) e le altre condizioni dell’autorizzazione devono essere fissati dall'autorità competente sulla base delle conclusioni sulle BAT. I VLE garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. Per determinare i VLE bisogna tenere esplicitamente conto dell’eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. In casi specifici, l'autorità competente, motivando la scelta, può fissare VLE meno severi a condizione che si dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali. Condizioni di autorizzazione più rigorose di quelle previste dalle conclusioni sulle BAT La valutazione sulla necessità di misure più rigorose non è più affidata all'autorità competente ma deve essere riconosciuta da uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera. Relazione di riferimento e chiusura del sito

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Nella presentazione della domanda di AIA il gestore, nel caso in cui le attività svolte all’interno dell’installazione comportino l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose ai sensi del regolamento CLP, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, deve predisporre - prima della messa in esercizio dell'installazione - una relazione di riferimento che contenga informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee relativamente alle sostanze pericolose. Tale documento e deve essere presentato unitamente alla domanda di autorizzazione oppure in occasione di rinnovo delle autorizzazioni già in essere. I contenuti della relazione verranno stabiliti attraverso uno o più DM. Incidenti e inconvenienti In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve informare immediatamente l’autorità competente e l'ente responsabile degli accertamenti ed adottare subito misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventi. L’autorità competente può decidere di imporre ulteriori misure complementari, anche su proposta dell’ente responsabile degli accertamenti, per limitare le conseguenze ambientali dell’incidente. Procedure di rilascio/rinnovo e riesame Per quanto riguarda la procedura di rilascio, l’autorità competente deve pubblicare sul proprio sito internet almeno il contenuto della decisione, una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, se sono stati fissati VLE meno severe i motivi di questa decisione. Deve inoltre pubblicare sul sito - entro 15 giorni dall'avvio - l'annuncio di avvio del procedimento. Per le installazioni di competenza regionale, è prevista la partecipazione in Conferenza di servizi anche delle altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA e la partecipazione di una autorità competente in materia di Seveso per le installazioni soggette a questa normativa. Non si parla più esplicitamente di rinnovo ma di riesame periodico dell’autorizzazione relativo a tutta o parte dell’installazione. Tale riesame è previsto:

entro quattro anni dalla pubblicazione nella GUUE delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione

dopo 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (tale termine diventa di 12 anni per le installazioni certificate UNI EN ISO 14001 e 16 anni per le installazioni registrate EMAS)

Contenuto dell'AIA Tra le novità ci sono: VLE, condizioni di autorizzazioni e requisiti di controllo fissati sulla base delle conclusioni delle BAT, possibilità di stabilire il numero massimo, la massima durata ed intensità di superamenti dei VLE che non rientrano tra le situazioni di incidenti, l’obbligatorietà delle ulteriori disposizioni e misure per la protezione del suolo e delle acque sotterranee, per la gestione dei rifiuti e per la riduzione dell'impatto acustico, tra i controlli programmati va prevista almeno una ‘ispezione ambientale completa’ e vanno previsti controlli programmati almeno ogni 5 anni per le acque superficiali ed ogni 10 per il suolo. Devono essere previste le condizioni per assicurare il ripristino del sito alla cessazione definitiva delle attività svolte nell’installazione. Modifiche sostanziali e non Oltre agli obblighi previsti dalla previgente normativa, il gestore deve anche informare l'autorità competente riguardo ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi delle normative in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, valutazione di impatto ambientale e materia urbanistica. L’informativa va fatta prima della realizzazione degli interventi. Ispezioni e verifica delle condizioni dell’AIA È espressamente previsto che ci sia almeno un’ispezione ordinaria completa presso l’installazione, inoltre le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di AIA con quelle previste in materia di VIA e in materia di Seveso. L’autorità di controllo almeno dopo ogni visita in loco deve redigere una relazione che contenga i pertinenti riscontri in merito alla conformità alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione va notificata al gestore ed all'autorità competente entro 2 mesi ed è resa disponibile al pubblico. Viene introdotto il piano d’ispezione ambientale regionale dove sono definite le attività ispettive in sito per tutte le installazioni soggette all’AIA. Il piano deve essere aggiornato periodicamente a cura della Regione, sentito il MATT per le AIA statali. La

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definizione della frequenza delle visite in sito deve essere fatta attraverso la valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni interessate. Altra novità è l’ente responsabile degli accertamenti previsti dall’AIA che continua a rimanere l'ISPRA, per gli impianti di competenza statale, mentre a livello regionale il compito non è più direttamente delle ARPA/APPA, bensì delle autorità competenti, che si avvalgono di queste. Sanzioni L’ art. 29-quattuordecies è stato profondamente modificato per rendere le sanzioni più proporzionali, coordinate ed allineate, dove più severe, con le sanzioni previste dalle discipline specifiche. Coordinamento con altre discipline Non è più prevista la possibilità di usare se si vuole la procedura semplificata per il recupero dei rifiuti, che è sostituita dall’AIA, in un secondo tempo. E’ stato reso più chiaro il rapporto tra AIA e autorizzazione unica degli impianti di smaltimento/recupero di rifiuti. Per tali attività svolte nelle installazioni soggette ad AIA questa costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica. Le condizioni e misure supplementari per l'AIA devono essere contenute nella VIA e vanno rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate ai sensi della normativa AIA. Comunicazione e scambio di informazioni Per garantire l'uniformità di applicazione delle disposizioni sull’AIA viene istituito un Coordinamento tra MATTM, Regioni e UPI (Unione delle Province italiane), al quale partecipano rappresentanti di ISPRA e su indicazioni delle Regioni e delle Province Autonome anche rappresentanti delle ARPA/APPA.

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Altre Direttive comunitarie inerenti le finalità della Direttiva 2000/60/CE

Direttiva 2006/44/CE, che sostituisce e codifica la direttiva 78/659/CEE – acque idonee alla vita dei pesci La direttiva 2006/44/CE sostituisce e codifica la direttiva 78/659/CEE, modificata dalla direttiva 91/692/CEE e del regolamento (CE) n. 807/2003. La direttiva 2006/44/CE si è limitata a raccogliere insieme formalmente il testo originale della direttiva 78/659/CEE e le sue successive modifiche, senza modificare le disposizioni di base. La direttiva 78/659/CE è abrogata dalla direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013. La direttiva riguarda la tutela e/o il miglioramento della qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Gli Stati membri sono tenuti a designare le acque dolci che devono essere considerate idonee per il pesce di allevamento. Queste si suddividono in acque salmonicole e ciprinicole. La direttiva stabilisce i criteri minimi di qualità che devono essere soddisfatte da tali acque, ovvero le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche, i valori limite vincolanti, la frequenza minima di campionamento e metodi di riferimento per l'analisi di tali acque. Gli Stati membri sono tenuti a fissare i valori che si applicano a tali acque in conformità con le linee guida contenute nella direttiva. Gli Stati membri possono fissare requisiti più severi di quelli stabiliti dalla direttiva. La Direttiva 2006/44/CE è stata modificata dal Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008. Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia In Italia, la normativa di riferimento è il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, che contiene le norme di recepimento della Direttiva 78/659/CEE, in particolare gli articoli 84 e 85. L’art 84 comma 1 del D.Lgs. 152/06 prevede che “le regioni effettuano la designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci.” Ai fini della designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati: • i corsi d’acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello stato, parchi e riserve naturali regionali; • i laghi naturali ed artificiali, stagni ed altri corpi idrici situati negli ambiti della lettera a); • le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 1971 sulla protezione delle zone umide (D.P.R. n. 448/1976) nonché quelle comprese nelle oasi di protezione della fauna istituite dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della L. n. 157/1992; • le acque dolci superficiali che, pur se non comprese nelle categorie precedenti, abbiano un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto habitat di specie vegetali o animali rare o in via di estinzione ovvero in quanto sede di ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica, che presentano un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica. Sono escluse le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l’allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali ad uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l’allontanamento di liquami ed acque reflue industriali. La designazione e la classificazione, ad opera delle regioni, devono essere gradualmente estese fino ad interessare l’intero corpo idrico anche se resta la possibilità di classificare alcuni tratti come acque salmonicole (acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni) ed altri come acque ciprinicole (acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille). L’art. 85 individua i requisiti al quale devono rispondere le acque idonee alla vita dei pesci (i valori imperativi sono riportati nella Tabella 1/B dell’Allegato 2 alla parte terza del decreto) ed impegna le amministrazioni regionali a promuovere la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate.

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Recepimento ed attuazione della Direttiva nel a scala regionale e nel distretto La Regione Toscana ha dato attuazione con DGR n. 225/2003 “Acquisizione del quadro conoscitivo relativo alla qualità delle acque superficiali ed a specifica destinazione ai sensi del D.Lgs 152/99 e smi – Attuazione della DGRT n. 101/2003”. La delibera ristruttura nella forma attuale i tratti fluviali e lacuali caratterizzati dalla presenza di fauna ittica ciprinicola o salmonicola definendo nel contempo la rete di monitoraggio. Inoltre la L.R. 20/2010 Capo IV - Disposizioni per la gestione della qualità delle acque Sezione I - Coordinamento con gli strumenti di pianificazione Art. 17 - Norme per l'attuazione del piano di tutela delle acque, disciplina le Acque dolci idonee alla vita dei pesci. Inoltre, nel presente Piano di Gestione della acque sono stati individuati i corpi idrici idonei alla vita dei pesci, designandoli come area per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico (si vedano i documenti n. 5 Registro delle aree protette e n. 6. Reti e programmi di monitoraggio). Per ulteriori considerazioni sull’argomento, si rimanda al documento 5 Registro delle aree protette del presente Piano di gestione delle acque.

Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento La Direttiva 2006/118/CE ha l’obiettivo di prevenire e combattere l'inquinamento delle acque sotterranee. Le sue disposizioni comprendono:

• criteri per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee; • criteri per individuare tendenze significative e durature all'aumento dei livelli di inquinamento nelle acque sotterranee e per definire i punti di partenza per l'inversione di tali tendenze; • azioni per prevenire e limitare gli scarichi indiretti (dopo percolazione attraverso il suolo o il sottosuolo) di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee.

Si ricorda che la Direttiva 80/68/CE richiamata nel primo Piano di Gestione delle Acque è stata abrogata dalla direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013. In merito la Direttiva 2006/11/CE ricorda, nelle premesse, che è necessario garantire la continuità della protezione prevista dalla direttiva 80/68/CEE relativamente alle misure volte a prevenire o limitare le immissioni dirette e indirette di inquinanti nelle acque sotterranee e che è necessario prevedere misure di transizione per il periodo che intercorre tra la data di attuazione della direttiva e la data di abrogazione della direttiva 80/68/CEE. Pertanto la Direttiva 2006/11/CE nel periodo intercorrente tra il 16 gennaio 2009 e il 22 dicembre 2013 disciplinava che qualsiasi nuova procedura di autorizzazione ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 80/68/CEE dovesse tener conto dei requisiti stabiliti agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2006/11/CE. Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia In Italia, il provvedimento che recepisce la direttiva 2006/118/CE è il D.Lgs. n. 30 del 16/03/2009 “Attuazione della direttiva 2006/118/CE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento” che modifica il D.Lgs 152/2006. Con tale decreto vengono definiti i criteri per l’identificazione dei corpi idrici interessati, gli standard di qualità ed i valori soglia per la valutazione del buono stato chimico delle acque, i criteri per individuare e contrastare alti valori di inquinamento, le modalità di monitoraggio.

Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione La necessità di realizzare, all’interno della Comunità Europea, un quadro unitario sulla valutazione e la gestione del rischio di alluvioni è maturata in seguito ai gravi eventi alluvionali che hanno coinvolto in modo esteso gli stati centrosettentrionali del continente tra il 1998 e il 2004 ed ha portato all‘adozione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2007/60/CE (‘direttiva alluvioni’). Tale direttiva istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, volto a ridurne le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche (art. 1). Secondo la direttiva ridurre questi rischi è possibile e auspicabile ma, per essere efficaci, le misure per ridurre tali rischi dovrebbero, per quanto possibile, essere coordinate a livello di bacino idrografico (punto 3. del preambolo).

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Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia A livello nazionale italiano in attuazione e recepimento della Direttiva 2007/60/CE è stato emanato il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 che ha individuato nelle Autorità di bacino distrettuali, di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale) gli enti responsabili della redazione del Piano di gestione nei bacini di competenza, con esclusione della parte di Piano inerente la gestione in fase di evento (sistema di allertamento per il rischio idraulico a fini di protezione civile e tutte le attività connesse), per la quale la competenza è stata affidata alle Regioni (D.Lgs. 49/2010 art. 7 comma 3 lettera b). In attesa della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali, il D. Lgs. 10 febbraio 2010 n. 219 ha attribuito alle Autorità di bacino ex legge 183/89, ciascuna sul territorio di propria competenza, l’adempimento degli obblighi previsti dal citato decreto 49/2010. Le Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali sono state quindi individuate quali Unita di Gestione (Unit of Management, UoM). La direttiva 2007/60/CE e il D.Lgs. di recepimento n.49 indicano, in sintesi, che la redazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni avviene in tre fasi successive: 1) Valutazione preliminare del rischio [artt. 4 e 5 della Direttiva 2007/60/CE; artt. 4 e 5 del D.Lgs. 49/2010; da completarsi entro il 22 dicembre 2011] 2) Redazione delle mappe di pericolosità e rischio [art. 6 della Direttiva 2007/60/CE; art.6 D.Lgs. 49/2010; da completarsi entro il 22 dicembre 2013 secondo la direttiva; scadenza anticipata al 22 giugno 2013 dal D.Lgs. 49/2010]; 3) Predisposizione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni [art.7 della Direttiva 2007/60/CE; art.7 D.Lgs. 49/2010; da completarsi entro il 22 dicembre 2015 secondo la direttiva; scadenza anticipata al 22 giugno 2015 dal D.Lgs. 49/2010]. I sopracitati riferimenti normativi prevedono inoltre cicli successivi di riesame ed eventuale aggiornamento di tutte e tre le fasi sopra citate. In particolare il D.Lgs. 49/2010 (art.12) individua le scadenze successive come segue: 22 settembre 2018 (Valutazione Preliminare del Rischio/perimetrazione delle aree potenzialmente a rischio di alluvione), 22 settembre 2019 (Mappe di pericolosità e rischio), 22 settembre 2021 (Piano di Gestione Alluvioni). Recepimento ed attuazione della Direttiva nella scala di distretto Si riportano di seguito le principali tappe dell’attività svolte: - Settembre 2010: in attuazione del D. Lgs. 49/2010, ed in particolare dell’articolo 11, l’Autorità di bacino del fiume Serchio ha predisposto il materiale necessario (Report 1: Eventi alluvionali passati e Report 2: Pericolosità idraulica e vulnerabilità nel territorio del distretto) per la richiesta di deroga relativa alla valutazione preliminare del rischio, avvalendosi dell’approfondito quadro conoscitivo derivato dal Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, redatto in seguito allo sviluppo della legislazione nazionale nel settore della difesa del suolo (Legge 183/1989 provvedimenti successivi) e approvato nel febbraio 2005. - 20 Dicembre 2012: l’Autorità di bacino ha avviato la fase di partecipazione pubblica sulla formazione del Piano con un forum divulgativo, in occasione della pubblicazione del calendario e del programma di lavoro e con la richiesta di contributo ai portatori di interesse sugli "elementi esposti a rischio di alluvione" ed ha provveduto alla pubblicazione delle mappe sul sito web istituzionale; - 19 giugno 2013: il Comitato Tecnico ha approvato la metodologia da seguirsi per la redazione delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvione del distretto del Serchio ed ha predisposto pertanto le mappe richieste dal D.Lgs. 49/2010. Le stesse sono state quindi sottoposte a partecipazione durante il secondo semestre del 2013. - 6 dicembre 2013: il Comitato Tecnico ha approvato la versione definitiva delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni predisposte dalla Segreteria Tecnica per rispondere a quanto richiesto dalla direttiva europea e dal decreto di recepimento. In particolare sono state predisposte mappe di pericolosità per tre scenari (alluvioni frequenti ossia ad elevata probabilità di accadimento P3, alluvioni poco frequenti ossia a media probabilità di accadimento P2, alluvioni rare di estrema intensità ossia a bassa probabilità di accadimento P1) e mappe di rischio ai sensi del D.Lgs. 49/2010, che suddividono gli elementi esposti in classi di rischio secondo quanto indicato nel DPCM 29 settembre 1998, e mappe di rischio ai sensi della

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direttiva 2007/60/CE (art.6 comma 5) che indicano le tipologie di elementi a rischio interessati da ciascun scenario alluvionale. - 16 Dicembre 2013: è stata aperta la fase di consultazione pubblica sul documento “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni – Partecipazione attiva art. 66 comma 7 lett. b) D.Lgs. 152/2006 - Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque del bacino”, mediante pubblicazione dello stesso sul sito web dell’ente; - 23 Dicembre 2013: il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Serchio ha preso atto delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, predisposte nel rispetto dei contenuti e dei termini di cui all’art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e all’art. 6 del D.Lgs. 49/2010, ed ha approvato l’avvio delle ulteriori attività ai fini dei successivi adempimenti comunitari. Per la consultazione delle mappe di pericolosità e di rischio e di tutti i documenti già prodotti si rimanda al seguente link http://www.autorita.bacinoserchio.it/pianodigestione_alluvioni .

Direttiva 2006/11/CE, che sostituisce e codifica la Direttiva 76/464/CEE - inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico La direttiva 2006/11/CE codifica e sostituisce la direttiva 76/464/CEE e successive modifiche; tale direttiva sarà abrogata dalla direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013. La direttiva, che si applica alle acque interne superficiali, nelle acque territoriali e acque interne del litorale, stabilisce le norme per la protezione e la prevenzione dall’inquinamento provocato dagli scarichi di talune sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico. Sono previsti due elenchi di tali sostanze. L'inquinamento provocato dallo scarico di sostanze dell'elenco I, deve essere eliminato; l'inquinamento a partire dai prodotti di cui all'elenco II deve essere ridotto. Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) contiene le norme di recepimento della direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico. La tabella 1/A dell’allegato 1 alla parte III definisce gli standard di qualità per l’inquinamento provocato dalle sostanze pericolose (art. 78). Il Capo III disciplina nello specifico le procedure di autorizzazione preventiva degli scarichi, in particolare l’art. 108 disciplina le modalità di autorizzazione degli scarichi di sostanze pericolose. Recepimento ed attuazione della Direttiva a scala regionale e di distretto In Regione Toscana sono vigenti: - la L.R. 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e il relativo regolamento di attuazione, D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R . - la L.R. 10 luglio 1999, n. 36 “Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura”.

Regolamento 528/2012 e la Direttiva 98/8/CE sui biocidi Fatti salvi gli articoli 86, da 89 a 93, e 95 del regolamento 528/2012 (relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi), la direttiva 98/8/CE (concernente l'autorizzazione e l'immissione sul mercato dei biocidi negli Stati membri) è abrogata con effetto dal 1 settembre 2013. Il regolamento ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente. Le disposizioni del regolamento si fondano sul principio di precauzione, nell’ottica di tutelare la salute umana, la salute animale e l’ambiente. La tutela dei gruppi vulnerabili è oggetto di particolare attenzione. Il regolamento disciplina: a) la creazione, a livello di Unione, di un elenco di principi attivi utilizzabili nei biocidi; b) l’autorizzazione dei biocidi; c) il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all’interno dell’Unione;

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d) la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi all’interno di uno o più Stati membri o dell’Unione; e) l’immissione sul mercato di articoli trattati. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La data di applicazione indicata nel Regolamento è il 1° settembre 2013. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il Regolamento è stato successivamente modificato con: - Regolamento delegato (UE) n. 736/2013 della Commissione del 17 maggio 2013 - Regolamento delegato (UE) n. 837/2013 della Commissione del 25 giugno 2013 - Regolamento (UE) n. 334/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2014 Mentre la Direttiva è stata modificata in ultimo con: - Direttiva 2013/44/UE della Commissione del 30 luglio 2013 Recepimento ed attuazione della Direttiva in ItaliaAd oggi in Italia è vigente il D.Lgs. 25-2-2000 n. 174 “Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi”. La norma dispone che, in via generale, l’immissione sul mercato e l’utilizzazione sul territorio italiano di un biocidi sia sottoposta all’autorizzazione del Ministero della Sanità. L’immissione sul mercato e l’utilizzazione di un biocida a basso rischio è invece consentita previa registrazione da parte del Ministero della Sanità.

Direttiva 2006/113/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 79/923/CE – qualità delle acque destinate alla molluschicoltura La direttiva 2006/113/CE sostituisce e codifica la direttiva 79/923/CEE, che è stata abrogata dalla direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013. La direttiva 2006/113/CE è una modifica formale che ha lo scopo di riunire la direttiva originaria e le successive modifiche in un unico atto legislativo senza alterarne le disposizioni fondamentali. La direttiva 2006/113/CE riguarda la qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, cioè le acque idonee per lo sviluppo dei molluschi (molluschi bivalvi e gasteropodi). Essa si applica alle acque costiere e acque salmastre, che hanno bisogno di protezione o miglioramento per consentire di sviluppare molluschi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura destinati al consumo umano. Spetta agli Stati membri designare queste acque. La designazione può essere aggiornata (designazione di nuove acque) o modificata (modifica della denominazione), a condizione che questa non aumenti l'inquinamento delle acque costiere o salmastre. La Direttiva è stata modificata dal Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008. Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) contiene le norme di recepimento in Italia della direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, in particolare gli articoli 87 e 88. L’articolo 87, ai commi 1 e 2, prevede che: “1) Le regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, designano, nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre che sono sede di banchi e di popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo. 2) Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure alla revisione delle designazioni già effettuate, in funzione dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione.” L’art. 88 individua i requisiti di qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi. Il comma 2, in particolare prevede che, se da un campionamento risulta che uno o più valori dei parametri non sono rispettati, le autorità competenti al controllo accertano se l’inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento e le regioni adottano misure appropriate. Recepimento ed attuazione della Direttiva a scala regionale e di distretto In Regione Toscana vige la Delibera di Giunta regionale n. 225/2003 “Acquisizione del quadro conoscitivo relativo alla qualità delle acque superficiali ed a specifica destinazione ai sensi del D.Lgs 152/99 e smi –

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Attuazione della DGRT n. 101/2003”. La delibera ristruttura nella forma attuale i tratti marini caratterizzati dalla presenza di molluschicoltura definendo nel contempo la rete di monitoraggio. Inoltre la L.R. 20/2010 Capo IV - Disposizioni per la gestione della qualità delle acque Sezione I - Coordinamento con gli strumenti di pianificazione Art. 17 - Norme per l'attuazione del piano di tutela delle acque, disciplina le acque destinate alla balneazione ed alla molluschicoltura. Per ulteriori considerazioni sull’argomento, si rimanda al documento 5 Registro delle aree protette del presente Piano di gestione delle acque.

Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica La direttiva 2001/42/CE introduce un regime di preventiva valutazione ambientale in fase di pianificazione e programmazione. Essa ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. La valutazione ambientale strategica è obbligatoria per i piani e i programmi che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte seconda) e successive modifiche ed integrazioni, costituisce attualmente il recepimento e l’attuazione in Italia della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Recepimento ed attuazione della Direttiva a scala regionale e di distretto Con la Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza la regione Toscana disciplina tra l’altro le procedure relative alla procedura di valutazione ambientale strategica, in attuazione della direttiva 2001/42/CE , e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Direttiva 2008/98/CE e s.m.i. relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive La direttiva 2006/12/CE che codificava e sostituiva la direttiva 75/442/CEE e le sue successive modifiche (in particolare la Direttiva 91/156/CEE)è stata abrogata dalla Direttiva 2008/98/CE. Quest’ultima Direttiva stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia. La Direttiva 2008/98/CE stabilisce una gerarchia dei rifiuti che deve essere applicata quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e e) smaltimento. Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia La direttiva 2008/98/CE, è stata recepita nella normativa italiana dal D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni. In particolare La parte quarta del decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo

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gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso

delle risorse e migliorandone l’efficacia. In particolare il D.Lgs. 152/2006 parte quarta disciplina con il titolo I la gestione dei rifiuti ( in particolare il capo ii) disciplina le competenze, il capo iii) disciplina il servizio di gestione integrata dei rifiuti, il capo iv) disciplina le autorizzazioni e le iscrizioni, il capo v) tratta delle procedure semplificate) con il titolo II la gestione degli imballaggi, con il titolo III la gestione di particolari categorie di rifiuti, con il titolo III bis l’incenerimento e in coincenerimento dei rifiuti, con il titolo IV la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Recepimento ed attuazione della Direttiva a scala regionale e di distretto Il 19 dicembre 2013 il Consiglio regionale con propria deliberazione n. 106 ha adottato il "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)". Il PRB, redatto secondo quanto indicato dalla legge regionale 25/1998 e s.m.i.(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati , e successive modifiche ed integrazioni) e dal decreto legislativo 152/2006, è lo strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare. Si ricorda inoltre tra gli altri riferimenti legislativi regionali in materia di rifiuti la D.P.G.R. 25 FEBBRAIO 2004, N. 14/R, - Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche modificato in ultimo da d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R.

Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque La Direttiva 2008/105/CE istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE. La Direttiva è stata modificata con la Direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia In Italia, Il D.M. 14 aprile 2009, n. 56 (di modifica del D.Lgs 152/2006) approva il regolamento recante “Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l’identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo. In tale contesto, al fine di raggiungere il buono stato chimico, le Regioni sono chiamate ad applicare, per le sostanze dell’elenco di priorità, gli standard di qualità ambientale individuati dalla direttiva 2008/105/CE. Tale testo legislativo contiene le disposizioni della proposta della suddetta direttiva.

Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino La Direttiva 2008/56/CE promuove l'integrazione delle esigenze ambientali in tutti gli ambiti politici pertinenti e ha l'intento di ''costituire il pilastro ambientale della futura politica marittima dell'Unione europea''. Entro il 2020, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino, preservarne la qualità, prevenirne il degrado o, laddove possibile, ripristinare gli ecosistemi delle zone danneggiate. La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 15 luglio 2010 e la Commissione provvederà a riferire dei risultati raggiunti entro il 2014; la sua attuazione sarà inoltre supportata dagli strumenti finanziari comunitari esistenti.

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Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia In Italia la Direttiva è stata recepita con il D.Lgs 190/2010 e s.m.i. recante “Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino”. Il decreto istituisce un quadro diretto all'elaborazione di strategie per l'ambiente marino e all'adozione delle misure necessarie a conseguire e a mantenere un buono stato ambientale entro il 2020. Il Decreto ha come principio e finalità che nell'ambiente marino deve essere garantito un uso sostenibile delle risorse, in considerazione dell'interesse generale. A tal fine stabilisce che le strategie per l'ambiente marino: a) applicano un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane per assicurare che la pressione complessiva di tali attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buon stato ambientale; b) salvaguardano la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo; c) considerano gli effetti transfrontalieri sulla qualità dell'ambiente marino degli Stati terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina; d) rafforzano la conservazione della biodiversità dell'ambiente marino, attraverso l'ampliamento e l'integrazione della rete delle aree marine protette previste dalla vigente normativa e di tutte le altre misure di protezione; e) perseguono la progressiva eliminazione dell'inquinamento dell'ambiente marino; f) assicurano che le azioni di monitoraggio e la ricerca scientifica sul mare siano orientate all'acquisizione delle conoscenze necessarie per la razionale utilizzazione delle sue risorse e potenzialità. Il decreto contribuisce inoltre alla coerenza tra le diverse politiche settoriali, gli accordi, le misure legislative, gli strumenti di conoscenza e monitoraggio, gli strumenti di pianificazione e programmazione che hanno un impatto sull'ambiente marino e mira a garantire l'integrazione delle implicazioni ambientali nelle stesse politiche settoriali. Il Decreto stabilisce che il Ministero dell'ambiente esercita la funzione di Autorità competente per il coordinamento delle attività previste dal decreto stesso. Si ricorda inoltre che il DM 17/10/2014 ha determinato nell’allegato I i requisiti del buono stato ambientale delle acque marine di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2010.

Convenzione di Ramsar Zone umide di interesse internazionale: sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar. La Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 è stata ratificata e resa esecutiva dall'Italia con il D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, e con il successivo DPR 11 febbraio 1987, n. 184. Gli strumenti attuativi prevedono, in aggiunta alla partecipazione alle attività internazionali comuni previste dalla Convenzione, una serie di impegni nazionali, quali:

1. attività di monitoraggio e sperimentazione nelle "zone umide" designate ai sensi del D.P.R. 13 marzo 1976, n.448;

2. attivazione di modelli per la gestione di "Zone Umide"; 3. attuazione del "Piano strategico 1997-2002" sulla base del documento "Linee guida per un Piano

Nazionale per le Zone Umide"; 4. designazione di nuove zone umide, ai sensi del D.P.R. 13.3.1976, n. 448; 5. preparazione del "Rapporto Nazionale" per ogni Conferenza delle Parti.

Per quello che concerne il territorio di competenza dell’Autorità di Bacino del fiume Serchio, con D.G.R. n. 231 del 15.03.2004, è stato richiesto l’inserimento dell’area del bacino del lago di Massaciuccoli nelle aree umide di cui alla Convenzione di Ramsar. Con Decreto ministeriale n. 299 del 21\10\2013 la zona umida denominata “Lago e Padule di Massaciuccoli – Macchia di Migliarino - Tenuta di San Rossore”, ubicata nei comuni di Viareggio e Massarosa (Provincia di Lucca) e di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano (Provincia di Pisa) è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della “Convenzione relativa alle zone umide di importanza

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internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici”, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Toscana, il Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, le provincie di Lucca e Pisa, i Comuni di Viareggio, Massarosa, Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano devono assicurare, per quanto di competenza, il rispetto degli obiettivi fissati dalla convenzione di Ramsar. Per ulteriori considerazioni sull’argomento, si rimanda al documento 5 Registro delle aree protette del presente Piano di gestione delle acque.

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Misure adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell’utilizzo idrico (punto 7.2 All. VII direttiva 2000/60/CE) Il riferimento nella direttiva 2000/60/CE per tali misure è costituito dall’art. 9 sul recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi finanziari, ambientali e della risorsa, prendendo in considerazione il principio "chi inquina paga". Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia In Italia, il riferimento normativo per tale misura è il D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006, art 119 (Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici). Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità le Autorità competenti tengono conto del principio del “recupero dei costi dei servizi idrici”, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata secondo il principio "chi inquina paga". Entro il 2010 le Autorità competenti provvedono ad attuare politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE, anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in civile, agricolo e industriale. L’Autorità di Bacino del Fiume Serchio in ossequio alla DQA sta definendo una metodologia al fine di definire una adeguata politica dei prezzi che tenga conto degli effetti che ne conseguono in termini di sostenibilità ambientale, economica, sociale e di adeguatezza della copertura degli stessi costi con l’obiettivo di un uso efficiente della risorsa, cercando anche di individuare la combinazione di misure che diano il miglior risultato in termini di efficacia al minor prezzo, garantendo, contestualmente, la sostenibilità socioeconomica e l’equilibrio economico-finanziario alla gestione dei servizi idrici. Infatti dovranno comunque essere tenute in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione in questione. In particolare:

a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali

e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell’acqua; b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, quali quelli civile, industriale

e agricolo, contribuiscono adeguatamente al recupero dei costi sulla base dell'analisi economica.

Il recupero di tali costi deve essere garantito, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 9 della DQA, attraverso la contribuzione dei singoli utilizzatori della risorsa in coerenza con il principio del “chi inquina paga”, ma anche del “chi utilizza paga”.

Si intendono utilizzatori i beneficiari ed utenti dei servizi idrici e/o i titolari di una concessione di derivazione d’acqua ai sensi del T.U. 1775/1933 s.m.i. o di qualsiasi altra autorizzazione, permesso o altro atto dispositivo o costitutivo di diritti sulla base di normative nazionali o regionali, escluse eventuali autorizzazioni o licenze rilasciate dai consorzi di bonifica agli utenti del servizio idrico di irrigazione.

Recepimento ed attuazione della Direttiva a scala regionale e di distretto La Regione Toscana ha recepito la L.36/1994 con la L.R. 21/07/1995 n. 81- Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36- "Disposizioni in materia di risorse idriche”, e la successiva LR 04/04/1997 n. 26 - Norme di indirizzo per l'organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Sulla scorta delle indicazioni date dalla normativa nazionale la Regione Toscana, con Legge Regionale n. 81/95, aveva provveduto a: suddividere il territorio regionale in 6 Ambiti Ottimali (Toscana Nord, Basso Valdarno, Medio Valdarno, Alto Valdarno, Ombrone e Toscana Costa), a scegliere per ogni ATO la forma giuridica ed ad approvare uno schema tipo di Statuto. L'Autorità di Ambito

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

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svolgeva funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico integrato.

Con la Legge Regionale 28.12.2011 n. 69 (1) viene istituita l’Autorità Idrica Toscana (AIT) per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in sostituzione dell'Autorità di Ambito che svolgeva funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico integrato e a partire dal 1° gennaio 2012 le funzioni precedentemente esercitate dall'Autorità di Ambito sono trasferite all' Autorità Idrica Toscana (www.autoritaidrica.toscana.it). L'Autorità Idrica Toscana ricomprende per l’intera Regione Toscana sei società a cui è stato affidata la gestione del Servizio Idrico Integrato:

1. Acque S.p.A. opera nel territorio della Conferenza Territoriale n. 2 "Basso Valdarno"; 2. Acquedotto del Fiora S.p.A. in quello della Conferenza Territoriale n. 6 "Ombrone"; 3. Asa S.p.A. nel territorio della Conferenza Territoriale n. 5 "Toscana Costa"; 4. Gaia S.p.A. opera nel territorio della Conferenza Territoriale n. 1 "Toscana Nord"; 5. Nuove Acque S.p.A. nel territorio della Conferenza Territoriale n. 4 "Alto Valdarno"; 6. Publiacqua S.p.A. in quello della Conferenza Territoriale n. 3 "Medio Valdarno".

Tutte le aziende erogano i servizi in attuazione della legislazione nazionale (D.Lgs. n. 152/2006) e regionale (L.R. n. 69/2011). A queste sei aziende si aggiunge poi la società Geal S.p.A. che gestisce il Servizio Idrico Integrato nel Comune di Lucca in virtù dell'affidamento compiuto a suo tempo dal Comune e del Protocollo d'intesa sottoscritto dalla stessa Amministrazione con la società Geal S.p.A. e l'ex-AATO n. 1 nel quale si attribuisce all'Autorità Idrica Toscana le funzioni di programmazione e controllo del servizio in conformità con il principio di unitarietà della gestione (art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006). Le funzioni di competenza dell’Autorità Idrica Toscana attengono in particolare al controllo delle tariffe, al controllo dei livelli dei servizi, al controllo degli investimenti, all’attività di supporto al consumatore, alla revisione tariffaria triennale, al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura.

Tra gli organi di controllo sulla qualità del servizio idrico integrato e gestione integrata dei rifiuti urbani è confermato il “Comitato di qualità servizio idrico integrato” istituito ai sensi dell’art. 47 della legge Regionale n. 69/2011 presso il Consiglio regionale della Toscana con il compito sia di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti sia di garantire, la qualità, l'universalità e l'economicità delle prestazioni. Il Comitato regionale per la qualità del servizio, attraverso adeguati strumenti di partecipazione, ha quindi la funzione di segnalare le criticità, formulare le proposte di miglioramento ed infine esprimere i pareri preventivi all’Autorità Idrica Toscana sugli atti di programmazione, organizzazione e controllo del servizio idrico integrato.

Nell’area del distretto del bacino del Serchio sono presenti i seguenti servizi idrici:

Autorità Idrica Toscana (AIT) GESTORE

www.autoritaidrica.toscana.it

GEAL SPA :Gestione esercizio acquedotti lucchesi: http://www.geal-lucca.it/

GAIA SPA: Gestore zona Mediavalle di Garfagnana: http://www.gaia-spa.it/ http://www.gaia-spa.it/new_site/articolazione-tariffaria/tariffe_2007.pdf

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

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ACQUE SPA: Gestore zona Pisa: http://www.acque.net/ http://www.acque.net/menu_sx/bolletta/tariffa_fornitura.asp

ASA SPA: Gestore zona Livorno (fuori dal Distretto Idrografico del Fiume Serchio, ma alimentata dai campi pozzi interni al bacino): http://www.asaspa.it/

Il Piano di Gestione delle Acque, in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, è corredato dall’analisi economica tesa, fra l’altro, a valutare il livello di attuale recupero dei costi del servizio idrico. Si veda il documento n. 8 Analisi economica sull’utilizzo idrico.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 25 settembre 2012, n. 77 Approvazione degli indirizzi per l’articolazione organizzativa dell’autorità idrica toscana ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’Autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007). L.R. 28 dicembre 2011, n. 69 (1) Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007.

DPCM 20 luglio 2012 G.U. n. 231 del 3-10-2012) Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Assegnazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (art. 1, comma 1 lett. d) del compito di definire i criteri omogenei per la determinazione dei costi ambientali e della risorsa (Environmental and Resource Costs - ERC). Misure adottate ai fini dell’individuazione e della protezione delle acque destinate all’uso umano (punto 7.3 All. VII direttiva 2000/60/CE) Il riferimento nella direttiva 2000/60/CE per tali misure è costituito dall’art. 7 sulle acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile, secondo il quale gli Stati membri, all'interno di ciascun distretto idrografico, individuano tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano che forniscono in media oltre 10 m3 al giorno o servono più di 50 persone e i corpi idrici destinati a tale uso futuro e provvedono al monitoraggio, a norma dell'allegato V, dei corpi idrici che forniscono in media oltre 100 m3 al giorno.

Misure adottate ai fini dell’individuazione e della protezione delle acque destinate all’uso umano (punto 7.3 All. VII direttiva 2000/60/CE) Il riferimento nella direttiva 2000/60/CE per tali misure è costituito dall’art. 7 sulle acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile, secondo il quale gli Stati membri, all'interno di ciascun distretto idrografico, individuano tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano che forniscono in media oltre 10 m3 al giorno o servono più di 50 persone e i corpi idrici destinati a tale uso futuro e provvedono al monitoraggio, a norma dell'allegato V, dei corpi idrici che forniscono in media oltre 100 m3 al giorno.

9. Sintesi delle misure di piano

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Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia Tale misura si riconduce in Italia alle seguenti norme:

- D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 - art 94 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) al comma 1 è previsto che “su proposta delle Autorità d'ambito, le Regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.”

- D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 - art 163 (Gestione delle aree di salvaguardia) al comma 1 è previsto che “per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.”

- Accordo del 12 dicembre 2002 tra Governo e le Regioni e le Province autonome – (Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del D.Lgs.152/1999) individua i criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia e l'estensione delle diverse zone sono stabiliti in funzione delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, idrologiche e idrochimiche delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa da acque superficiali.

- D.M. Salute 6-4-2004 n. 174 - Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

Recepimento ed attuazione della Direttiva a scala regionale e di distretto In Toscana, in ottemperanza al disposto dell'art. 94 del D.Lgs. 152/06, su proposta delle Autorità di Ambito (ATO), la Regione individua le aree di salvaguardia delle acque superficiali e delle acque sotterranee destinate al consumo umano distinte in zona di tutela assoluta e zone di rispetto. Nel caso in cui le aree non siano state individuate, vale quanto previsto dall'art. 94 comma 6 del D.Lgs.152/06 che recita "In assenza dell'individuazione da parte delle regioni della zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione". Il riferimento normativo è costituito dal Piano di Tutela delle Acque, adottato con Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 6 del 25 gennaio 2005. Per ulteriori considerazioni sull’argomento, si rimanda al documento 5 Registro delle aree protette del presente Piano di gestione delle acque.

Misure utilizzate per i controlli sull’estrazione e l’arginamento delle acque (punto 7.4 - All. VII direttiva 2000/60/CE) Il punto 7.4. dell’Allegato VII della direttiva 2000/60 prevede una sintesi dei controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque, con rimando ai registri e specificazione dei casi in cui sono state concesse esenzioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera e). In particolare l’art. 11 , paragrafo 3 lettera e) prevede tra le “misure di base”:“e) misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e dell'arginamento delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o più registri delle estrazioni e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per l'estrazione e l'arginamento. Dette misure sono periodicamente riesaminate e, se del caso, aggiornate. Gli Stati membri possono esentare dalle misure di controllo le estrazioni e gli arginamenti che non hanno alcun impatto significativo sullo stato delle acque”. Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia In Italia il riferimento normativo per tali misure è il seguente:

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- il R.D. 1775/1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche ed impianti elettrici”, che costituisce il riferimento fondamentale per la disciplina delle utilizzazioni di acque pubbliche, ed in particolare, all’art. 17 proibisce la derivazione o l’utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell’autorità competente; le uniche eccezioni sono quelle previste dal comma 2 del medesimo articolo (raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici) e dall’art. 93 (usi domestici di acque sotterranee);

- il D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 reca misure per il “Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche” e che all’art. 10, comma 1, prevede che “Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, siano denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio”;

- con il D.Lgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" lo Stato, a seguito del trasferimento di funzioni di cui al D.Lgs. 112/98, detta direttive in materia . La dichiarazione di pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo comporta che l’utilizzo delle stesse sia assoggettato al rilascio di apposita concessione;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche”, che all’art. 1, in particolare, dispone che “appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi e cisterne”; per queste ultime la raccolta è libera e non è soggetta a licenza o concessione di derivazione;

- la Legge 17 agosto 1999, n. 2901, la quale prevede che tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, siano denunciati dai proprietari possessori o utilizzatori alla regione, alla provincia competente per territorio;

- il D.Lgs. 152/2006, che detta le “norme fondamentali” da rispettare per il rilascio delle concessioni. L’art. 95 (Pianificazione del bilancio idrico), comma 5, impegna le Autorità concedenti ad effettuare il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico; le medesime Autorità provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative. Il comma 3 impegna le regioni e le province autonome, sulla base dei criteri adottati dalle Autorità di bacino e delle linee guida adottate dal Ministro dell’ambiente, a definire gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivati ed eventualmente restituiti, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all’Autorità concedente. L’art. 96 reca modifiche al regio decreto 1775/1933 ed in particolare l’obbligo di sottoporre le domande di concessione d’acqua al parere preventivo dell’Autorità di bacino “in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto”.

Recepimento ed attuazione della Direttiva a scala regionale e di distretto Il PTA della Regione Toscana detta i principi fondamentali e norme per la tutela e l’uso razionale della risorsa idrica ed inoltre nell’ambito delle funzioni trasferite in materia di demanio idrico e nel rispetto delle direttive statali sopra riportate. Si ricordano inoltre i seguenti atti:

- L.R. 11 dicembre 1998, n.91 “Norme per la difesa del suolo “

1 Per la proroga del termine per le denunce dei pozzi vedi l'art. 23, comma 6-bis, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 258 e modificato, da ultimo, dall'art. 19-octies, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e dall'art. 23-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 96, comma 7, D.Lgs. 3

aprile 2006, n. 152.

9. Sintesi delle misure di piano

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- LR 21 novembre 2008, n. 62 “ Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2008. art. 34, 35, 36”.

- D.G.R. 5 agosto 2002, n.886 - Linee d`indirizzo per la formazione dei Piani stralcio equilibrio risorse idriche nei Bacini Regionali.

Misure per il controllo delle fonti di inquinamento puntuale di cui all’art.11 par. 3 lettera g) (punto 7.5 All. VII direttiva 2000/60/CE) Il riferimento nella direttiva 2000/60/CE per tali misure è costituito dall’art. 11 paragrafo 3 lettera g) che prevede tra le “misure di base”: ”g) per gli scarichi da origine puntuale che possono provocare inquinamento, l'obbligo di una disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, che stabiliscono controlli delle emissioni per gli inquinanti in questione, compresi i controlli a norma dell'articolo 10 e dell'articolo 16. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre.” Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia In Italia il riferimento per tali misure è il seguente:

- D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 - parte Terza - Sezione II - Titolo III - Capo III - Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi (artt. da 100 a 108) - Titolo IV - Capo II - Autorizzazione agli scarichi (artt. da 124 a 127).

Recepimento ed attuazione della Direttiva a scala regionale e di distretto In Regione Toscana la direttiva è attuata dalla L.R 31 maggio 2006, n. 20 – “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e dal D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”. Nelle due norme sono date disposizione specifiche sul regime degli scarichi di acque reflue e sul sistema autorizzativo.

Misure volte a garantire condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato ecologico prescritto – art.11 par. 3 lettera i) (punto 7.5 All. VII direttiva 2000/60/CE) Il riferimento nella direttiva 2000/60/CE per tali misure è costituito dall’art. 11 paragrafo 3 lettera i) che prevede tra le “misure di base”: “i) per qualsiasi altro impatto negativo considerevole sullo stato dei corpi idrici, di cui all'articolo 5 e all'allegato II, in particolare misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto o un buon potenziale ecologico per i corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati. Le misure di controllo possono consistere in un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora un tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria. Le misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre.” Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia Nell’ordinamento italiano, il riferimento per tali misure è costituito dal D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 - parte Terza – “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”.

Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati scarichi diretti nelle acque sotterranee (punto 7.6 All. VII direttiva 2000/60/CE Il punto 7.6. dell’Allegato VII della direttiva 2000/60/CE prevede una specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera j), gli scarichi diretti nelle acque sotterranee. In particolare l’art. 11, paragrafo 3 lettera j) prevede tra le “misure di base”: “j) divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee, fatte salve le disposizioni in appresso.”. Gli Stati membri possono autorizzare la reintroduzione nella medesima falda di acque utilizzate a scopi geotermici. Essi, inoltre,

9. Sintesi delle misure di piano

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possono autorizzare scarichi diretti nelle acque sotterranee a determinate condizioni, indicate nello stesso articolo 11. Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia Nella legislazione italiana, secondo l’art.104 del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152, è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. Vi sono tuttavia delle deroghe, possono essere infatti autorizzati:

- gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico;

- gli scarichi di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico;

- scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera.

Recepimento ed attuazione della Direttiva a scala regionale e di distretto In Regione Toscana sono stati autorizzate solo le fattispecie previste dalla legge nazionale e trattandosi di scarico in corpo idrico la competenza ricade sulle Province (LR 20/2006). Fanno eccezione le reiniezioni a scopo geotermico che sono autorizzate, nell’ambito della Legge 9 dicembre 1986, n. 896 “Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche”, dalla Regione Toscana. Si richiama inoltre quanto già illustrato nei paragrafi relativi all’attuazione della Direttiva 2006/118/CE (in materia di protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento).

Misure adottate per il controllo e la riduzione dell’immissione delle sostanze prioritarie nell’ambiente idrico (punto 7.7 All. VII direttiva 2000/60/CE) Il riferimento normativo comunitario per tali misure è costituito dalla direttiva 2000/60/CE, dalla Decisione 2455/2001/CE relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque, che modifica la direttiva 2000/60/CE, e dalla recente direttiva 2008/105/CE s.m.i. L’art.16 della Direttiva 2000/60/CE prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino misure specifiche per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile. Le misure contro tali inquinanti mirano a ridurre progressivamente e, per la sostanze pericolose prioritarie di cui all'articolo 2, punto 3 della dir. 2000/60/CE, ad arrestare o gradualmente eliminare, gli scarichi, emissioni e perdite. La Decisione 2455/2001/CE relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva2000/60/CE, adotta l'elenco di sostanze prioritarie, comprese le sostanze individuate come sostanze pericolose prioritarie di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2000/60/CE. Tale elenco, contenuto nell'allegato alla decisione, è aggiunto alla direttiva 2000/60/CE in quanto allegato X. La Direttiva 2008/105/CE s.m.i. istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE. La direttiva modifica l’allegato X della direttiva 2000/60/CE che è pertanto sostituito dal testo di cui all'allegato II della direttiva 2008/105/CE.s.m.i. Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia In Italia, tali misure sono previste nel D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte Terza, Sezione II) e s.m.i., che persegue, tra gli altri, l’obiettivo di proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente

9. Sintesi delle misure di piano

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marino, allo scopo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie. Il raggiungimento di tale obiettivo si realizza attraverso l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorché contenenti sostanze pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche. (art.74 D.Lgs. 3-4-2006 n. 152). A tal fine l’art. 78 individua gli standard di qualità per l’ambiente acquatico, mentre il successivo art. 108 riporta disposizioni relative agli scarichi delle sostanze pericolose. La Decisione 2455/2001/CE, che contiene l’elenco delle sostanze prioritarie e pericolose prioritarie, non richiede recepimento in quanto direttamente già vincolante per gli Stati membri (le Decisioni comunitarie sono vincolanti in tutti i loro elementi per coloro ai quali sono destinate; esse non richiedono il recepimento in una normativa di applicazione nazionale). L’elenco sostanze prioritarie nell'ambiente idrico è stato comunque integrato nell’Allegato 1 (Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale) alla parte terza del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152.

Misure adottate ai fini della prevenzione e del controllo degli inquinanti accidentali (punto 7.9 All. VII direttiva 2000/60/CE) Il riferimento nella Dir. 2000/60 per tali misure è costituito dall’art. 11 paragrafo 3 lettera l), che prevede tra le “misure di base”: “l) ogni misura necessaria al fine di evitare perdite significative di inquinanti dagli impianti tecnici e per evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale, ad esempio dovuti ad inondazioni, anche mediante sistemi per rilevare o dare l'allarme al verificarsi di tali eventi, comprese tutte le misure atte a ridurre il rischio per gli ecosistemi acquatici, in caso di incidenti che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti.” Inoltre, l’Allegato V- Stato delle acque superficiali- della Dir. 2000/60/CE, al punto 1.3.3 - Progettazione del monitoraggio di indagine (dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali), prevede che “Il monitoraggio di indagine sia effettuato: - per valutare l'ampiezza e gli impatti dell'inquinamento accidentale e costituisce la base per l'elaborazione di un programma di misure volte al raggiungimento degli obiettivi ambientali e di misure specifiche atte a porre rimedio agli effetti dell'inquinamento accidentale.” Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia Quanto previsto nel punto 1.3.3 dell’Allegato V della Direttiva 2000/60/CE è stato recepito tal quale nella legislazione italiana, nel punto A3.6 (Progettazione del monitoraggio di indagine) dell’Allegato 1 alla parte Terza del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152.

Misure adottate per i corpi idrici a rischio di non raggiungimento degli obiettivi (punto 7.9 All. VII direttiva 2000/60/CE) Il riferimento nella direttiva per tali misure è costituito dall’art. 11, paragrafo 5 che prevede: “Allorché i dati del monitoraggio o dati di altro tipo indicano che il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 4 per il corpo idrico considerato è improbabile, gli Stati membri assicurano che: - si indaghi sulle cause delle eventuali carenze, - siano esaminati e riveduti, a seconda delle necessità, i pertinenti permessi e autorizzazioni, - siano riesaminati e adattati, a seconda delle necessità, programmi di monitoraggio, - siano stabilite le misure supplementari eventualmente necessarie per consentire il raggiungimento di detti obiettivi, compresa la fissazione di appropriati standard di qualità ambientale secondo le procedure di cui all'allegato V. Allorché le cause in questione derivano da circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e tali da non poter essere ragionevolmente previste, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate lo Stato membro può decretare che le misure supplementari non sono applicabili, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 6”. Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

35

Quanto previsto nell’art. 4, paragrafo 6 della Direttiva 2000/60/CE è stato recepito nella legislazione italiana al comma 10 dell’art. 77 del D. Lgs. 3-4-2006 n. 152. Recepimento ed attuazione della Direttiva a scala regionale e di distretto Il programma di monitoraggio operativo che la Regione Toscana eseguirà sui corpi idrici identificati a rischio costituisce adempimento del predetto art. 11, paragrafo 5, della direttiva 2000/60/CE.

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

36

Misure supplementari

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE per «misure supplementari» si intendono i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, con l'intento di realizzare gli obiettivi fissati. L'allegato VI, parte B, della direttiva presenta il seguente elenco non limitativo di tali misure supplementari: i) provvedimenti legislativi ii) provvedimenti amministrativi iii) strumenti economici o fiscali iv) accordi negoziati in materia ambientale v) riduzione delle emissioni vi) codici di buona prassi vii) ricostituzione e ripristino delle zone umide viii) riduzione delle estrazioni ix) misure di gestione della domanda, tra le quali la promozione di una produzione agricola adeguata alla situazione, ad esempio raccolti a basso fabbisogno idrico nelle zone colpite da siccità x) misure tese a favorire l'efficienza e il riutilizzo, tra le quali l'incentivazione delle tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e tecniche di irrigazione a basso consumo idrico xi) progetti di costruzione xii) impianti di desalinizzazione xiii) progetti di ripristino xiv) ravvenamento artificiale delle falde acquifere xv) progetti educativi xvi) progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione xvii) altre misure opportune. Gli Stati membri possono altresì adottare ulteriori misure supplementari per garantire una protezione aggiuntiva ai corpi idrici ovvero un loro miglioramento. Il presente Piano di gestione delle acque stabilisce come misure supplementari, da porre in atto a complemento delle misure di base, e necessarie per il raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, così come riportati e declinati nel documento n. 7 Obiettivi di piano, stati di qualità, deroghe, le azioni specifiche descritte nei successivi paragrafi. Inoltre il Piano di gestione articola le misure secondo i tre diversi gradi di cogenza, classificandole in: - “Indirizzi non vincolanti” (misure n. 2, 3, 13 ) - “Indirizzi vincolanti” (misure n. 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 30 e 36): misure per le quali, confermata la necessità della loro attuazione da parte degli Enti competenti, è stata ampliata la discrezionalità riconosciuta agli stessi Enti nelle modalità attuative delle misure. Ad alcune di esse sono associate “Schede Indirizzi Vincolanti”. - “Norme di Piano” (misure n. 1, 4, 9, 7, 32, 33, 34, 35): misure che assumono valore vincolante per Enti pubblici e soggetti privati Sulle misure già previste nel primo Piano di Gestione delle Acque e confermate nel presente aggiornamento è stata condotta la valutazione circa i probabili effetti da esse indotte sull’ambiente tramite lo specifico Rapporto ambientale del Piano (documenti del primo Piano di Gestione: n. 11 Rapporto ambientale – Aspetti pertinenti lo stato attuale dell’ambiente, n. 12 Rapporto ambientale- Rapporto dei contenuti e degli obiettivi del Piano di gestione delle acque con altri pertinenti piani o programmi, n. 13 Rapporto ambientale – Valutazione degli effetti ambientali significativi e Valutazione di incidenza, Rapporto di monitoraggio, n. 14 Rapporto ambientale – Sintesi non tecnica). Già dal 2010 è stato ritenuto di non effettuare valutazioni sulle misure di base, di cui al capitolo precedente, in quanto già contenute in specifici atti di pianificazione o programmi, di competenza di enti diversi dall’Autorità di bacino del fiume Serchio, sui quali comunque sono

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

37

già state condotte le valutazioni ambientali richieste dalle disposizioni legislative vigenti al momento della loro approvazione. È infine importante evidenziare la coerenza delle misure supplementari individuate dal Piano di Gestione con i principi di difesa del suolo da raggiungere anche attraverso lo sviluppo del Piano di Gestione del rischio di Alluvioni, strumento di pianificazione il cui iter procede di pari passo con l’aggiornamento del presente Piano. Ciò emerge in particolare dall’analisi delle seguenti misure: - n. 5: Individuazione, da parte dell’Autorità di Distretto Idrografico del fiume Serchio, di aree attigue a corpi idrici superficiali in cui promuovere la riqualificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali mediante emanazione di apposita disciplina, congruente con le previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico, volta a regolamentare le tipologie di intervento possibili e la metodologia per la loro effettuazione. - n.6: Definizione di un “Codice di Buona Prassi” per la gestione della vegetazione riparia lungo i corsi d’acqua. (SCHEDA 6). - n.9: Delocalizzazione degli impianti di lavorazione dei materiali inerti ubicati lungo l’asta del fiume Serchio e del suo affluente principale (torrente Lima) (SCHEDA 9) - n.11 Istituzione, a cura dell’Autorità di Distretto del fiume Serchio, di un tavolo tecnico sperimentale, costituito dai rappresentanti di tutti gli enti competenti, che costituisca la sede di confronto, elaborazione dati, scambio di informazioni e proposte operative inerenti la gestione degli svasi in coda di piena per il sistema idroelettrico. - n.23 Definizione, da parte dell’ Autorità di Distretto del fiume Serchio, della provincia di Lucca e di Pistoia, di un modello matematico per la valutazione del trasporto solido del fiume Serchio e del torrente Lima e la conseguente individuazione dei tratti in erosione o in sovralluvionamento al fine di ripristinare le originarie condizioni idromorfologiche, con il supporto di organismi universitari. - n.24: Monitoraggio dei livelli idraulici negli invasi del reticolo idraulico strategico (SCHEDA 24). Le misure suddette, avendo stretta interconnessione con la difesa del suolo dal rischio idraulico, assumono per questa Autorità di Bacino massima rilevanza. Pertanto nell’individuazione delle priorità nell’attuazione/finanziamento delle misure supplementari del presente Piano, ad esse sarà dato il massimo rilievo. Ulteriori considerazioni sulle priorità delle misure supplementari saranno effettuate congiuntamente agli altri enti competenti, sulla base degli stati di qualità dei corpi idrici e degli obiettivi individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e sulla base delle risorse economiche disponibili, nella fase di attuazione del piano.

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

38

Attuazione delle misure del primo Piano di Gestione delle Acque Si riporta di seguito il report sullo stato delle misure (report PoM) inviato ad ISPRA attraverso il nodo nazionale WISE nel 2012, che può essere considerato rappresentativo del livello attuale di attuazione delle misure stesse, al fine di comprendere il grado di avanzamento delle misure ricomprese nel primo Piano di gestione delle Acque.

Gli indicatori di attuazione valutano l’avanzamento dell’attuazione delle misure di Piano: nella

tabella che segue sono riportate le misure di Piano con il riferimento agli obiettivi che intendono

soddisfare. La seguente matrice individua gli indicatori di attuazione per ciascuna misura di Piano

riportando, ove possibile, un valore numerico o comunque i dati utili a verificare oggettivamente lo

stato di attuazione della stessa. Nelle note sono riportati commenti e osservazioni utili a

comprendere/interpretare il dato.

Dal momento che non risulta possibile definire percentualmente un livello di attuazione della

misura, se non quando la misura sia stata completamente attuata (100%) o nel caso non sia stata

ancora attuata (0%) si è utilizzato un metodo qualitativo per evidenziare questa informazione.

Ove sia possibile, quindi, il trend sarà evidenziato in modo qualitativo attraverso la seguente legenda:

Conclusa

In corso

Avviato il procedimento amministrativo

Non avviata

Stato di attuazione delle misure supplementari del PdG 2010

ID.

azione MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE

NOTE STATO DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI PIANO

1

Tutela dei corsi d’acqua ricadenti in aree di elevato interesse ambientale e naturalistico

AT1-Pareri favorevoli rilasciati per concessioni di derivazione : n°4 concessioni con parere favorevole (di cui 2 a uso agricolo e 2 a uso industriale) e 1 concessione con prescrizione a uso agricolo

Trattandosi di una misura regolamentare è immediatamente applicata quale disciplina amministrativa. Si applica per ogni richiesta di concessione (nuova o per rinnovo) nelle aree indicate nel PdG nella tav 9.1. Non sono state rilasciati pareri favorevoli a uso idroelettrico

2

Definizione, da parte della Regione Toscana, sentita l’Autorità di Ambito competente, di apposita disciplina di salvaguardia del corpo idrico “Serchio Lucchese” al fine di tutelare i punti di captazione delle acque destinate all’uso potabile situati nelle aree di pertinenza di tali corpi idrici (art. 94, D.Lgs. 152/2006).

AT2-Aree di salvaguardia istituite: 1

L’area di salvaguardia del campo pozzi di S. Alessio nel comune di Lucca, è stata delimitata con DGRT 419/2006 (BURT n° 27 del 05/07/2006). E’ prevista la delimitazione della zona di Sant’Alessio e a tal fine è in corso uno studio di approfondimento

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

39

ID.

azione MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE

NOTE STATO DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI PIANO

3

Programmazione, da parte delle AATO, di interventi di realizzazione di reti fognarie e di impianti di trattamento depurativo dei reflui per le zone del territorio del bacino ancora non servite, con particolare riferimento alle aree condizionanti i seguenti corpi idrici: - Torrente Acqua Bianca - Torrente di Castiglione - Torrente Corfino - Torrente Sillico - Torrente Turrite Secca - Torrente Turrite Cava - Torrente Liegora - Fosso di Gragnana - Torrente Turrite di S. Rocco - Torrente Limestre - Torrente Liesina. - Torrente Loppora (Misura di base)

AT3-N° corpi idrici su cui sono stati previsti/realizzati interventi di implementazione delle reti fognarie e dell’efficienza della depurazione /corpi idrici interessati dalla misura: 6/14

Per il dettaglio interventi realizzati e in progetto a breve termine per corpo idrico dai Comuni e dall’Autorità Idrica Toscana- ex AATO n° 1 “Toscana Nord” vd scheda dell’indicatore Cap. 3.10.1

4

Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di

garantire il DMV e salvaguardare

l'ambiente fluviale

Parte A- Definizione e disciplina del

sistema idraulico strategico

AT4-N°opere per il corretto rilascio del DMV realizzate da 2 sbarramenti del sistema idraulico strategico/n° opere previste: 2/2

Dalle comunicazioni di ENEL –Green power (Ns prot n° 3088 del 30-07-2012) e si ENEL Produzione (Ns Prot n° 2900 del 17-07-2012) è in corso lo stato di avanzamento delle attività in attuazione della Misura 4 e vengono fornite le informazioni circa lo stato di attuazione delle stesse al 31-12-2012. Sono state realizzate le opere per il corretto rilascio del DMV dai 2 sbarramenti previsti (Castelnuovo di Garfagnana e Borgo a Mozzano)

AT5-N° impianti di rilascio realizzati su canali di gronda/tot : 2/2

Per tutte le sezioni di rilascio del sistema idraulico strategico di competenza Enel Produzione SpA i rilasci vengono effettuati in conformità alla modulazione prevista nell’Appendice 1 della scheda norma 4. Sono state realizzate le opere per il corretto rilascio del DMV dai 2 canali di gronda previsti (Dalli e Ponte della Madonna)

AT6- N° impianti per la lettura sul posto e la registrazione sul supporto informatico (freq non inf a 1 h) del rilascio realizzati su dighe/tot 9/11

La chiara verifica sul posto dei rilasci risulta “completed”. La lettura diretta sul posto del valore di rilascio e la registrazione è stata attuata per i rilasci da: Tistino, Verdiana, Trombacco, Isola santa, Vagli, Garamolazzo, Villa Collemandina, Dalli, Ponte della Madonna. Mancano Castelnuovo Garf e Vicaglia. I dati registrati devono essere inviati con cadenza semestrale alla Provincia competente e all’Autorità di Distretto. Mancano sistemi di trasmissione dati

AT7-N° scale risalita pesci /tot scale risalita da realizzare: 0

E’ in fase di presentazione alla Provincia competente e all’Autorità di Distretto di uno studio di fattibilità per valutare l’eventuale compatibilità dell’inserimento di una funzionale opera per il passaggio dei pesci a Borgo a Mozzano, con la conservazione delle attuali caratteristiche strutturali della diga (incarico assegnato e studio in corso)

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

40

ID.

azione MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE

NOTE STATO DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI PIANO

Parte B- definizione e

disciplina delle

derivazioni non

appartenenti al sistema idraulico strategico

AT-Nuovi pareri per concessioni idriche rilasciate: 5

Trattandosi di una misura regolamentare è immediatamente applicata per quanto riguarda i pareri rilasciati.

Parte C – Disciplina del

fiume Serchio nel

tratto a valle del Ponte di

S. Ansano Ponte a

Moriano (LU)

Dalla comunicazione di ENEL –Green power (Ns prot n° 3088 del 30-07-2012) risulta che, al fine di conoscere in tempo reale la portata naturale dello sbarramento di Borgo a Mozzano, la società si impegna insieme a ENEL Produzione SpA, per quanto di loro competenza, a monitorare e rendere disponibile agli enti interessati i valori di portata rilasciata in Serchio

5

Individuazione, da parte dell’ Autorità di Distretto Idrografico del fiume Serchio, di aree attigue a corpi idrici superficiali in cui promuovere la riqualificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali mediante emanazione di apposita disciplina, congruente con le previsioni del PAI volta a regolamentare le tipologie di intervento possibili e la metodologia per la loro effettuazione.

N° aree oggetto ri riqualificazione =

0

La misura prevedeva 2 azioni: l’individuazione di aree attigue a

corpi idrici superficiali in cui promuovere la riqualificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali l’emanazione di apposita disciplina

Analisi in corso con personale interno all’Autorità di Bacino

NOT STARTED

6 Definizione di un “Codice di Buona

Prassi” per la gestione della vegetazione riparia lungo i corsi d’acqua

Il risultato dell’attuazione della misura è l’adozione di un Regolamento. Partecipazione al Progetto “Verso un contratto di Fiume per il Serchio” individuando un’area campione (da Ponte di Campia a Borgo a Mozzano, circa 33 km) per la sperimentazione e la successiva redazione delle Linee guida

7 Limitazioni temporanee alle derivazioni da acque superficiali e sotterranee del

bacino del Lago di Massaciuccoli

Pareri favorevoli rilasciati su

domande per nuove concessioni

pervenute : 0/3

Trattandosi di una misura regolamentare è immediatamente applicata mediante il divieto di nuovi prelievi per ogni richiesta di rilascio di concessioni. Tale divieto risulta comunque vigente già dall’adozione del Piano di Bacino stralcio “Bilancio idrico del bacino del Lago di Massaciuccoli” (Del Com Ist n° 150 del 20/02/2007 e Del Com Ist n° 169 del 21-12-2010)

n° domande di rinnovo/sanatoria

con parere favorevole rispetto

alle domande ricevute: 7/7

8

Definizione, da parte dell’ Autorità di Distretto Idrografico del fiume Serchio, del bilancio idrico per i bacini afferenti ai seguenti corpi idrici finalizzato alla successiva valutazione, da parte della provincia competente, della capacità di autodepurazione del corpo idrico e della necessità di definire valori limite di emissione per le acque reflue industriali, più restrittivi rispetto a quanto stabilito dall’all. 5 parte III del D.Lgs. 152/06 (L.R.T. 20/06):

- Torrente Ania - Torrente Pizzorna.

Per il corpo idrico “T. Celetra” la necessità dell’applicazione delle presente misura sarà valutata dall’ Autorità di Distretto Idrografico del fiume Serchio, sentita la Prov. di Lucca, a seguito dell’attribuzione dello stato di qualità da parte della RT al suddetto corpo idrico ai sensi della misura 26.

NOT STARTED

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

41

ID.

azione MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE

NOTE STATO DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI PIANO

9

Delocalizzazione degli impianti di lavorazione dei materiali inerti ubicati lungo l’asta del fiume Serchio e del suo affluente principale (T. Lima)

n° protocolli di intesa stipulati dal 2010 al 2012 sul totale dei protocolli di intesa mancanti: 1/5

La misura prevede un’attuazione su 10 anni delle seguenti azioni a)stipula protocolli di intesa per la delocalizzazione impianti b) individuazione aree idonee per ospitare gli impianti c) delocalizzazione Per la I fase è prevista la stipula di protocolli di intesa: 9 erano già stati stipulati al Dicembre 2009 . Gli impianti da de localizzare in tot sono 14 quindi occorrono ancora 5 Prot. di intesa Uno è stato stipulato in data 05/03/2010 con la ditta GF Scavi localizzata in Comune di Lucca

10

Istituzione, a cura dell’ Autorità di Distretto Idrografico del fiume Serchio, di un tavolo tecnico sperimentale, costituito dai rappresentanti di tutti gli enti competenti, che rappresenti la sede di confronto, elaborazione dati, scambio di informazioni inerenti il fenomeno di subsidenza del bacino del Lago di Massaciuccoli al fine di ottenere proposte concordate per la sua mitigazione e il monitoraggio dell’esecuzione delle proposte stesse

In data 25/09/2012 è stata istituita formalmente la “cabina di regia decisionale” prevista dal documento “Nodo idraulico del canale Burlamacca: porte vinciane storiche e nuova barriera mobile – Protocollo di funzionamento” I firmatari: Regione Toscana, Autorità di bacino del fiume Serchio, Consorzio di Bonifica Versilia - Massaciuccoli, ARPAT, Provincia di Lucca, Provincia di Pisa, Ente Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Comune di Viareggio, Comune di Massarosa, Comune di Vecchiano,. Capitaneria di Porto di Viareggio,

11

Istituzione, a cura dell’ Autorità di Distretto Idrografico del fiume Serchio, di un tavolo tecnico sperimentale, costituito dai rappresentanti di tutti gli enti competenti, che costituisca la sede di confronto, elaborazione dati, scambio di informazioni e proposte operative inerenti la gestione degli svasi in coda di piena per il sistema idroelettrico.

NOT STARTED

12

Istituzione, a cura dell’ Autorità di Distretto Idrografico del fiume Serchio, di un tavolo tecnico sperimentale, costituito dai rappresentanti di tutti gli enti competenti, che costituisca la sede di confronto, elaborazione dati, scambio di informazioni e proposte operative inerenti le modalità di eliminazione/riduzione delle acque saline depositate nelle ex buche di sabbia silicea presenti nel bacino del Lago di Massaciuccoli

In data 25/09/2012 è stata istituita formalmente la “cabina di regia decisionale” prevista dal documento “Nodo idraulico del canale Burlamacca: porte vinciane storiche e nuova barriera mobile – Protocollo di funzionamento” I firmatari: Regione Toscana, Autorità di bacino del fiume Serchio, Consorzio di Bonifica Versilia - Massaciuccoli, ARPAT, Provincia di Lucca, Provincia di Pisa, Ente Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Comune di Viareggio, Comune di Massarosa, Comune di Vecchiano,. Capitaneria di Porto di Viareggio,

13

Verifica della fattibilità e valutazione costi/benefici dell’intervento di realizzazione del collegamento tra il depuratore di Pontetetto in Comune di Lucca e quello di Casa del Lupo in Comune di Capannori

NOT STARTED

14

Programmazione, da parte dell’ Autorità di Distretto Idrografico del fiume Serchio sentite le prov. competenti, della realizzazione di rampe di risalita dei pesci agli sbarramenti fluviali più importanti, al fine di garantire il

N° scale di risalita in progetto realizzate rispetto alle scale di risalita previste dalla misura: 3/7

Gli sbarramenti considerati prioritari lungo l’asta del Serchio per l’applicazione di questa misura risultano: Filettole, Ripafratta, Palazzaccio, S. Gimignano, Piaggione, Ponte di Campia

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

42

ID.

azione MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE

NOTE STATO DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI PIANO

ripristino della continuità longitudinale del corso d’acqua e quindi la riapertura dei corridoi ecologici.

N° scale di risalita realizzate/in corso di realizzazione rispetto alle scale di risalita previste dalla misura 1/7

Inoltre sul T. Lima lo sbarramento di Ravacce. I progetti in corso sono quelli c/o gli sbarramenti di Palazzaccio, di Piaggione e di Ravacce La scala di risalita è in fase di realizzazione c/o lo sbarramento di S. Gimignano Le scale di risalita che potranno essere realizzate sono quelle che sono state previste all’interno di progetti per lo sfruttamento idroelettrico delle traverse esistenti

15

Promozione di intervento di ristrutturazione e di riqualificazione del fabbricato costituente il Casello Idraulico esistente presso le porte Vinciane sul Canale Burlamacca al fine di giungere a un utilizzo pubblico quale sede di cabina di regia delle opere idrauliche e di laboratorio di analisi.

In data 25/09/2012 è stata istituita formalmente la “cabina di regia decisionale” prevista dal documento “Nodo idraulico del canale Burlamacca: porte vinciane storiche e nuova barriera mobile – Protocollo di funzionamento” I firmatari: Regione Toscana, Autorità di bacino del fiume Serchio, Consorzio di Bonifica Versilia - Massaciuccoli, ARPAT, Provincia di Lucca, Provincia di Pisa, Ente Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Comune di Viareggio, Comune di Massarosa, Comune di Vecchiano,. Capitaneria di Porto di Viareggio,

17

Messa a punto di attività di diffusione permanente alla cittadinanza del Piano

di Gestione da parte dell’ Autorità di Distretto Idrografico del fiume Serchio

Interventi di partecipazione

attuati: 5

Attività: Lucca 16/04/2010 Seminario di

aggiornamento “recente evoluzione del quadro normativo nell’ambito della professione del geologo” Lucca 04/05/2010 Workshop

Progetto WATERinCORE Gestione sostenibile dell’acqua attraverso l’accrescimento della responsabilità comune nei bacini fluviali mediterranei – I contratti di fiume Pubblicazione del quaderno dell’AdB

“Le acque del bacino del Serchio- sintesi del Piano di Gestione” Opuscolo su internet

“Sperimentazione sui rilasci dagli sbarramenti ENEL del bacino del Serchio” 16/07/21012 pubblicati sul sito

internet del’AdB le integrazioni al Rapporto Ambientale del PdG Acque e il Parere finale della Commissione VAS

18

Realizzazione di banca dati georeferenziata unica e omogenea, che raccolga i dati di : - risultati dei monitoraggi ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., del d.lgs. 30/2009 - esiti dei controlli sugli scarichi depuratori pubblici - esiti dei controlli interni/esterni acque potabili ai sensi del d.lgs. 31/01 - esiti dei controlli agli scarichi privati - concessioni idriche - autorizzazioni allo scarico

NOT STARTED

19 Monitoraggio dei fabbisogni e degli utilizzi irrigui nel Bacino del L. di Massaciuccoli

NOT STARTED

20 Monitoraggio delle coltivazioni nel Bacino del L. di Massaciuccoli

NOT STARTED

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

43

ID.

azione MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE

NOTE STATO DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI PIANO

21

Definizione di un modello idrogeologico condiviso dell’acquifero della piana di Lucca, da parte del’Autorità di Distretto Idrografico del fiume Serchio, dell’Autorità di Distretto dell’Appennino Sett., delle prov. di Pisa e di Lucca, con il supporto di organismi universitari.

3FASI/4

Fasi: a) Finanziamento b) Affidamento incarico c) elaborazione modello

matematico d) condivisione del modello da

parte degli Enti coinvolti

22

Sperimentazione nelle “enclosures” del Lago di Massaciuccoli di applicazioni di flocculanti volti all’abbattimento del fitoplancton.

100%

Con comunicazione del 31/07/2012 (Ns Prot. N° 3193 del 06/08(2012) ARPAT – Dipto di Lucca comunicava che la misura non vincolante n° 22 risultava nella fase “completed”. In particolare si precisava che “gli esiti della sperimentazione non sono stati soddisfacenti a causa dell’eccessiva concentrazione di cellule microalgali presenti nella colonna d’acqua durante tutti i mesi dell’anno, circostanza dovuta alla forte concentrazione di nutrienti disponibili sia nel fondale stesso del lago sia dovuti ad apporti di origine esterna. I quantitativi di solfato di alluminio necessari all’abbattimento delle microalghe, seppur in regime controllato all’interno di enclosures, hanno sconsigliato l’utilizzo di questa tecnica su vaste estensioni a causa della conseguente massiccia introduzione di Al nell’ambiente. Si potranno eseguire nuove prove qualora si presentino condizioni di minor densità fitoplanctonica nella colonna d’acqua”

23

Definizione, da parte dell’Autorità di Distretto Idrografico del fiume Serchio e della Prov di Lucca, di un modello matematico per la valutazione del trasporto solido del fiume Serchio e la conseguente individuazione dei tratti in erosione o in sovralluvionamento al fine di ripristinare le originarie condizioni idromorfologiche, con il supporto di organismi universitari.

100%

E’stato condotto uno studio dall’Università di Firenze- Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (Incarico conferito dalla Provincia di Lucca nel Maggio 2011) relativo alla valutazione del trasporto solido del fiume Serchio nel tratto Ponte di Campia- Piaggione (esteso circa 25 km)

24 Monitoraggio dei livelli idraulici negli invasi del reticolo idraulico strategico

N° misuratori di livello installati

100% ma senza il sistema di

trasmissione dati in tempo reale

E’ strettamente legata alla misura 4 parte A e individua le modalità per

a) l’installazione negli invasi del reticolo idraulico strategico di strumenti di misurazione del livello idrico

b) la trasmissione dei dati rilevati in tempo reale

c) la costruzione di un database Dalla comunicazione di ENEL –Green power (Ns prot n° 3088 del 30-07-2012) si ricava che tutte le dighe e/o sbarramenti del Sistema idraulico strategico di competenza ENEL Produzione SpA sono dotati di un sistema di misura in continuo del livello idrico e del relativo volume invasato che permette anche la registrazione dati. Non essendo state ancora realizzate le fasi b) e c) è stato realizzato un archivio dei dati inviati con cadenza periodica

25

Individuazione delle modalità operative volte a incentivare un uso sostenibile della risorsa idrica nel Bacino del Lago di Massaciuccoli

NOT STARTED

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

44

ID.

azione MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE

NOTE STATO DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI PIANO

26

Valutazione, da parte della Regione Toscana, della necessità di predisporre indagini specifiche, nell’ambito del programma di monitoraggio ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, al fine di individuare gli effetti indotti dalla presenza di : Cave, miniere e ravaneti sui seguenti corpi idrici superficiali : - Torrente Acqua Bianca - Torrente Corfino - Torrente Pedogna - Rio Guappero - Torrente Turrite Secca - Torrente Celetra - Fosso di Gragnana - Canale Burlamacca - Lago di Massaciuccoli - Canale Farabola - Torrente Serchio di

Gramolazzo - Fosso Lussia - Fosso Tambura - Torrente Lima - Lago di Vagli - Fosso delle Cavine e sui seguenti corpi idrici sotterranei:

- Carbonatico della serie toscana metamorfica

- Pianura costiera - Carbonatico non

metamorfico destra del fiume Serchio

Attività agricole sui seguenti corpi idrici superficiali:

- Torrente Freddana - Anguillara - Fosso Doppio - Fosso di Gragnana - Ozzeri - Costa del Serchio

Corpi idrici superficiali interessati da cave e ravaneti

N° corpi idrici superficiali monitorati (indicatori di qualità biologica) dalla RT secondo il programma di monitoraggio 2010-2012/corpi idrici superficiali indicati dalla misura su cui insistono cave e ravaneti 8/15

Come da comunicazione della Regione Toscana- Direzione Generale delle politiche territoriali, ambientali e per la mobilità-Settore Tutela e Gestione delle Risorse Idriche (Ns Prot n° 3154 del 02/08/2012) la Regione non ha predisposto delle indagini specifiche e nel normale protocollo di monitoraggio non vi sono tutti i corpi idrici

Vd indicatore di contesto CS16

NOT STARTED

Corpi idrici sotterranei su cui insistono cave e ravaneti

N° corpi idrici sotterranei monitorati (sostanze pericolose tra cui idrocarburi) dalla RT secondo il programma di monitoraggio 2010-2012/corpi idrici sotterranei indicati dalla misura su cui insistono cave e ravaneti 3/3

Come da comunicazione della Regione Toscana- Direzione Generale delle politiche territoriali, ambientali e per la mobilità-Settore Tutela e Gestione delle Risorse Idriche (Ns Prot n° 3154 del 02/08/2012) per 3 corpi idrici sotterranei sono state campionate le sostanze pericolose, tra le quali gli idrocarburi:

Carbonatico della serie toscana metamorfica

Pianura costiera Carbonatico non metamorfico

in destra del fiume Serchip

Corpi idrici superficiali su cui insistono attività agricole

N° corpi idrici superficiali monitorati dalla RT secondo il programma di monitoraggio 2010-2012/corpi idrici superficiali indicati dalla misura su cui insistono attività agricole: 0

NOT STARTED

27

Individuazione, da parte della Regione Toscana, degli stati di qualità dei corpi idrici del Piano di Gestione, a seguito del recepimento delle disposizioni contenute nella disciplina normativa nazionale su: - corpi idrici, analisi di pressioni e

impatti, attribuzione dello stato di rischio (DM 131/2008);

- definizione del programma di monitoraggio ed esecuzione dello stesso (ai sensi del DM 56/2009, del D. Lgs. 30/2009, del decreto in corso di definizione sui criteri tecnici per la

Attribuzione stato di rischio per i corpi idrici

Con Del GR973 del 29/10/2012 la Regione ha effettuato la Tipizzazione e caratterizzazione dei corpi idrici interni, superficiali e sotterranei della Toscana ai sensi del D.Lgs 152/06 e del D. Lgs 30/09

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

45

ID.

azione MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE

NOTE STATO DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI PIANO

classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali), finalizzato anche all’applicazione degli standard di qualità ambientale per le sostanze dell’elenco di priorità al fine di raggiungere o mantenere il buono stato chimico delle acque superficiali;e revisione del Piano di Gestione, da parte della Autorità di bacino, al seguito di tale classificazione di qualità.

Definizione ed esecuzione del programma di monitoraggio

Come da comunicazione della Regione Toscana- Direzione Generale delle politiche territoriali, ambientali e per la mobilità-Settore Tutela e Gestione delle Risorse Idriche (Ns Prot n° 3154 del 02/08/2012) è in corso il monitoraggio istituzionale 2010-2012. Per i dati 2010-2011 vd CS16 Stato di qualità dei corpi idrici superficiali CS17 Stato di qualità delle acque marino-costiere CS18 Stato di qualità dei corpi idrici sotterranei

27bis

Determinazione, da parte della Regione Toscana, nell’ambito dell’attività di monitoraggio, dei dati necessari all’individuazione (da parte della stessa Regione e dell’Autorità di bacino) delle tendenze significative e durature all’aumento di concentrazioni di inquinanti e dei punti di partenza per l’inversione di tendenza, ai sensi del’art. 5, comma 1, del D. Lgs 30/2009.

N° corpi idrici sotterranei classificati a

rischio: 5

Con Del GRT n°973 del 29/10/2012 la Regione ha effettuato la Tipizzazione e caratterizzazione dei corpi idrici interni, superficiali e sotterranei della Toscana ai sensi del D.Lgs 152/06 e del D. Lgs 30/09

28

Messa a punto di un sistema di monitoraggio delle caratteristiche economico ambientali delle proposte progettuali e di misure, volto a supportare la valutazione economica delle misure nell’aggiornamento del Piano di Gestione.

NOT STARTED

29

Identificazione degli specifici costi (finanziari, della risorsa, ambientali) legati alle diverse attività nelle aree individuate come critiche dalla Relazione sull’analisi economica del Piano di Gestione, da utilizzare per l’aggiornamento del piano stesso

NOT STARTED

30

Verifica, da parte della Regione Toscana e di Arpat, della necessità di realizzare una carta della natura che definisca la localizzazione e l’estensione degli habitat e delle specie igrofili di interesse conservazionistico nelle zone umide segnalate nel bacino del Serchio, di seguito elencate, non comprese nel perimetro delle aree già tutelate per legge, allo scopo di istituire nuove “aree protette” e/o individuare specifiche misure di conservazione: Bottacci di Massa Pisana (Piana di Lucca) Padule di Verciano e Sorbano (Piana di Lucca) Lago di Casoli (Val di Lima) Lago del Bagno o di Pra’ di Lama (Pieve Fosciana - Garfagnana) Laghi di Cella (Garfagnana) Lame di Capraia (Sillico - Garfagnana) Lago della Bega (Pugliano - Garfagnana) Laghi di Sillano (Garfagnana)

n° aree indagate 6/6

Al momento della redazione del monitoraggio 2011 del PdG la Provincia di Lucca aveva inserito le aree dei Bottacci di Massa Pisana e del Padule di Verciano e Sorbano in aree protette.

Quindi l’indagine di caratterizzazione preliminare è stata svolta dall’AdB sulle altre 6 aree in modo preliminare (manca cartografia habitat e analisi di dettaglio) L’indagine ha rivelato la necessità di escludere dall’elenco la zona delle Lame di Capraia che non presenta specifici caratteri di zona umida

N° aree su cui sono stati effettuati specifici studi: 2/6

Il Comune di Bagni di Lucca, con fondi della Provincia di Lucca, ha finanziato uno studio di caratterizzazione dei massicci calcarei della Penna di Lucchio e di Monte Memoriante. I dati sono pubblicati. L’area è stata proposta quale SIR-SIC L’Unione di Comuni della Garfagnana, con fondi della Provincia di Lucca, sta conducendo studi specifici e interventi di restauro ecologico dei laghi di Cella. I primi dati portano alla proposta di inserimento dell’area nel SIR-SIC “Monte Castellino –Le Forbici” ampliando l’attuale perimetro

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

46

ID.

azione MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE

NOTE STATO DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI PIANO

N° aree inserite in aree protette 2/8

I Bottacci di Massa Pisana sono stati inseriti dalla Provincia di Lucca nel SIR-SIC “Monte Pisano” in occasione della proposta di ampliamento approvata dalla Regione Toscana con Del C.R. 80/2009. Con la stessa Delibera di Consiglio Regionale è stata approvata la proposta di perimetrazione di un nuovo SIR-SIC “Padule di Verciano, Prati alle Fontane, Padule delle Monache

31

Istituzione, da parte della Regione Toscana, di un monitoraggio specifico per il controllo della qualità delle acque nei punti di approvvigionamento idropotabile ubicati all’interno dell’acquifero degli Scisti, quarziti e anageniti del “Verrucano”, in Comune di Capannori (loc. Guamo)

n° stazioni di monitoraggio attivate sul corpo idrico: 1

Come da comunicazione della Regione Toscana- Direzione Generale delle politiche territoriali, ambientali e per la mobilità-Settore Tutela e Gestione delle Risorse Idriche (Ns Prot n° 3154 del 02/08/2012) è stata inserita nel programma di monitoraggio una stazione sul corpo idrico e sono previsti 2 anni di monitoraggio: 2012 e 2015

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

47

Modifiche alle Schede Norma Rispetto al vigente Piano di Gestione delle Acque, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Serchio con delibera n. 164 del 24/2/2010, e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8/2/2013, l’aggiornamento in corso di formazione contiene modifiche alle seguenti Schede Norma:

- Scheda Norma N. 1 - Tutela dei corsi d’acqua ricadenti in aree di elevato interesse ambientale e

naturalistico. - Scheda norma N. 4 - Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso

minimo vitale e salvaguardare l’ambiente fluviale. - Scheda Norma N. 7 - Limitazioni temporanee alle derivazioni da acque superficiali e sotterranee del

bacino del lago di Massaciuccoli - Scheda Norma N. 9 - Disposizioni per gli impianti di lavorazione dei materiali inerti ubicati lungo

l’asta del fiume Serchio e del suo affluente principale (torrente Lima) Inoltre, l’aggiornamento del Piano di Gestione contiene una nuova Scheda Norma, la N. 10, recante “Disciplina delle derivazioni da acque sorgive”.

Di seguito vengono illustrati brevemente i motivi di tali modifiche, motivi ulteriori alle considerazioni che sono riportate nel documento 12 relativo alle modifiche introdotte al Piano di Gestione per effetto delle raccomandazioni del Ministero dell’Ambiente e degli Enti competenti in materia ambientale sulla verifica di Assoggettabilità a VAS.

Scheda Norma N. 1 - Tutela dei corsi d’acqua ricadenti in aree di elevato interesse ambientale e naturalistico.

Le modifiche apportate alla Scheda Norma 1 derivano essenzialmente dal recepimento, all’interno della medesima, dei contenuti della “Circolare illustrativa di attuazione delle misure supplementari n° 1, 4, 7, 9 del Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio”, che fu redatta dall’Autorità di bacino dopo l’adozione del Piano stesso e che oggi fa già parte integrante del vigente Piano di Gestione delle Acque, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8/2/2013. Inoltre, nei primi anni di attuazione del Piano di Gestione, il lavoro di istruttoria delle pratiche connesse all’uso delle acque superficiali e sotterranee (pervenute all’Autorità di bacino per la redazione dei pareri di sua competenza) ha rivelato alcune possibili difficoltà interpretative e attuative delle norme di tale Scheda Norma 1: da qui è emersa la necessità di introdurre alcune correzioni per facilitare la sua corretta comprensione e attuazione da parte dei privati, mantenendone invariati la sostanza e l’obiettivo di tutela delle acque superficiali. A questa ragione va ricondotta la scelta di definire con maggiore chiarezza il “limite” di portate derivate (inferiori a 1 litro/secondo e che comunque rilascino in alveo almeno la metà della portata istantanea) sotto il quale, in virtù del loro limitato impatto ambientale, è prevista la possibilità di richiedere alcune deroghe alla loro regolamentazione (contenuta nella Scheda Norma 4 del medesimo Piano).

Scheda norma N. 4 - Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l’ambiente fluviale.

Oltre a quanto illustrato nel documento 12, alcune modifiche apportate alla Scheda Norma 4 derivano dal recepimento, all’interno della stessa, dei contenuti della “Circolare illustrativa di attuazione delle misure

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

48

supplementari n° 1, 4, 7, 9 del Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio”, sopra richiamata: a questa ragione, in particolare, va ricondotto l’inserimento dell’Appendice 5 (Misure di mitigazione per rinnovi di concessioni). Inoltre, analogamente a quanto illustrato per la Scheda norma 1, negli ultimi anni il lavoro di istruttoria delle pratiche connesse all’uso delle acque superficiali e sotterranee ha rivelato alcune possibili difficoltà interpretative e attuative delle disposizioni della Scheda Norma 4: da qui è emersa la necessità di inserire alcune correzioni per facilitare la sua corretta comprensione e attuazione. In tal senso, in particolare, all’articolo 10 “Regolamentazione” della “parte B” della scheda è stato modificata la disciplina dei sistemi di monitoraggio per il passaggio della fauna ittica, ed è stato introdotto l’art. 10 bis per definire con chiarezza i limiti e le condizioni secondo le quali saranno possibili alcune deroghe alla regolamentazione dei prelievi di acque superficiali. Infine, alcune correzioni alla Scheda Norma sono derivate dal mutato panorama legislativo regionale, ovvero da quello in corso di modifica (all’art. 10, per esempio, viene fatto riferimento ai regolamenti regionali in materia di attingimento e monitoraggio delle acque pubbliche).

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

49

Scheda Norma N. 7 - Limitazioni temporanee alle derivazioni da acque superficiali e sotterranee del bacino del lago di Massaciuccoli.

Le maggiori modifiche alla Scheda Norma 7 derivano dal recepimento, all’interno delle medesime scheda, delle Norme Tecniche di Attuazione del “Piano di bacino, stralcio per il bilancio idrico del Lago di Massaciuccoli” (piano adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 169 del 21/12/2010) come modificate da questa Autorità per effetto delle prescrizioni dettate dal Ministero dell’Ambiente nel “parere motivato” del 19/4/2012, rilasciato a conclusione della procedure di VAS di tale Piano di Bacino. A tale proposito è opportuno precisare che il “Piano di bacino, stralcio per il bilancio idrico del Lago di Massaciuccoli”, aggiornato e modificato secondo i contenuti del suddetto parere motivato, era stato trasmesso nell’agosto 2013 ai competenti Ministeri e, ad oggi, si è ancora in attesa della sua approvazione definitiva. Oltre a ciò, l’aggiunta dell’ultimo paragrafo della Scheda Norma 7 (“Disposizioni per rinnovi di concessioni, concessioni preferenziali e concessioni in sanatoria”) è dovuto dal recepimento della Circolare illustrativa sopra menzionata.

Scheda Norma N. 9 - Disposizioni per gli impianti di lavorazione dei materiali inerti ubicati lungo l’asta del fiume Serchio e del suo affluente principale (torrente Lima).

Per illustrare e comprendere i motivi delle modifiche alla Scheda Norma 9, è utile ricordarne i contenuti nonché illustrare lo stato attuazione dei “Protocolli di intesa” stipulati tra il 2005 e il 2009 per la delocalizzazione degli impianti di lavorazione dei materiali inerti ubicati lungo l’asta del fiume Serchio e del suo torrente Lima. Il primo Piano di Gestione delle Acque proponeva una disciplina volta a programmare e ad attuare la delocalizzazione degli impianti, mediante il coinvolgimenti attivo di tutti gli “attori” pubblici e privati. Ricordiamo infatti che i provvedimenti di delocalizzazione impongono la collaborazione degli enti titolari delle competenze in materia urbanistica, e in particolare dei comuni, che sono chiamati a collaborare all’individuazione delle aree idonee per le nuove localizzazioni degli impianti nonché a portare avanti in maniera tempestiva le relative procedure urbanistiche. Più precisamente, il Piano proponeva la sottoscrizione di “protocolli di intesa” da parte di:

ditte interessate (proprietarie e/o affittuarie delle aree e delle attività); comune interessato; provincia interessata; Autorità di Distretto Pilota del Fiume Serchio.

I protocolli dovevano essere strutturati secondo il seguente schema: - Premesse - Impegni delle parti - Tempistica - Gestione del regime transitorio - Ripristino dello stato dei luoghi originario - Verifiche periodiche.

Nel periodo intercorrente tra la stipula dei protocolli e l’effettiva delocalizzazione delle attività e degli impianti, gli stessi protocolli dovevano prevedere idonee misure in grado di garantire la transitoria operatività delle ditte coinvolte.

Tra il 2005 e il 2009 sono stati stipulati 9 protocolli di intesa per la delocalizzazione di ditte localizzate nei Comuni di Lucca, Capannori, Barga e Gallicano.

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

50

Nel mesi di ottobre-novembre 2014, in attuazione degli stessi protocolli e in preparazione del presente aggiornamento di Piano di Gestione, l’Autorità di bacino ha avviato una verifica dello stato di attuazione degli impegni presi dai firmatari di tali protocolli. E’ stato verificato che i Comuni firmatari, pur non avendo ancora individuato un’area alternativa idonea, da un punto di vista ambientale, paesaggistico e infrastrutturale, per la delocalizzazione, anche per effetto della formazione e adozione del nuovo PIT regionale, hanno manifestato espressamente l’interesse e la possibilità di individuarla rapidamente, allo scopo di garantire la permanenza della ditta nell’ambito del proprio territorio: a tal fine hanno richiesto la proroga di un anno della fase relativa all’avvio dei procedimenti delle dovute varianti urbanistiche e connesse Valutazioni Ambientali Strategiche, ferme restando le scadenze ultime già fissate per la delocalizzazione delle attività e il ripristino delle aree attualmente occupate, dichiarando che alla nuova scadenza, in caso di mancato adempimento, gli impegni presi nel protocollo dovranno intendersi non più attuabili. Poiché la delocalizzazione delle ditte rimane una priorità, in considerazione delle condizioni di pericolosità idraulica delle aree occupate e dei possibili effetti negativi sulla qualità delle acque, la Scheda Norma 9 dell’aggiornamento del Piano di Gestione ha lo scopo di definire le nuove scadenze temporali intermedie, fermo restando la scadenza ultima già fissate per la delocalizzazione e il rispristino della aree attualmente occupate.

Scheda norma N. 10 - Disciplina delle derivazioni da acque sorgive.

L’inserimento della Scheda Norma N. 10 si è resa necessaria per riempire una lacuna esistente nel primo Piano di Gestione delle Acque: lo stesso infatti, pur contenendo una specifica disciplina di salvaguardia per le acque superficiali e sotterranee (cfr. Schede Norma n. 1, 4 e 7), non prevedeva una regolamentazione per le derivazioni di acque sorgive, definite come “emergenza di acque sotterranee sulla superficie terrestre, dovuta a cause naturali”.

Scheda Norma 11- Modalità attuative del Piano di Gestione delle Acque L’inserimento della scheda norma 11 ha l’obiettivo di garantire l’attuazione dei contenuti e degli obiettivi del

presente Piano di Gestione, individuando disposizioni riguardanti: - l’attuazione delle “misure strutturali” del Piano, di cui all’allegato 9B; - la formazione degli strumenti della pianificazione territoriale (Piani Strutturali comunali, Piani

Territoriali dei Parchi) e degli atti di governo del territorio (Regolamenti Urbanistici comunali, Piani di Gestione dei Parchi, piani attuativi);

- la disciplina delle singole azioni di trasformazione permanente del territorio e delle risorse naturali acqua, suolo e sottosuolo.

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

51

Misure supplementari del Piano di Gestione delle Acque- I Aggiornamento Si riporta di seguito l’elenco completo ed aggiornato delle misure di Piano. Sulle misure che erano già presenti nel primo Piano di Gestione delle Acque è stata fatta una specifica valutazione in merito alla necessità di conferma e/o modifica (già descritte al paragrafo precedente e nel documento 12, che contiene le modifiche emerse a seguito delle raccomandazioni del Ministero dell’Ambiente sulla verifica di assoggettabilità a VAS) in funzione dello stato di attuazione delle stesse e della necessità di realizzazione in relazione agli stati di qualità dei corpi idrici. Le misure sono inoltre state integrate con ulteriori misure che si sono rese necessarie a seguito del lavoro di analisi condotto su pressioni e stati di qualità corpo idrico per corpo idrico. Provvedimenti amministrativi 1. Tutela dei corsi d’acqua ricadenti in aree di elevato interesse ambientale e naturalistico (SCHEDA 1).

(Misura confermata con modifiche: La scheda norma è stata modificata come descritto al paragrafo precedente)

2. Definizione, da parte della Regione Toscana, sentita l’Autorità di Ambito competente, di apposita disciplina di salvaguardia del corpo idrico “Serchio Lucchese” al fine di tutelare i punti di captazione delle acque destinate all’uso potabile situati nelle aree di pertinenza di tali corpi idrici (art. 94, D. Lgs. 152/2006). [Misura di base] (Misura confermata: Misura che si ritiene importante confermare in quanto misura di base ai sensi dell’articolo 11 comma 3 della Direttiva 2000/60/CE )

3. Programmazione, da parte dell’ Autorità Idrica Toscana, di interventi di realizzazione di reti fognarie e di impianti di trattamento depurativo dei reflui per le zone del territorio del bacino ancora non servite, con particolare riferimento alle aree condizionanti i seguenti corpi idrici [Misura di base]:

Pressione Corpi idrici sotterranei Corpi idrici superficiali

1_1 Urban waste water

Pianura di Lucca - zona di Bientina Valdarno inferiore e piana costiera pisana - zona Pisa Valdarno inferiore e piana costiera pisana - zona Pisa - falda profonda Versilia e riviera apuana

Fosso Farabola Fiume Serchio Lucchese Canale Ozzeri Canale Burlamacca

1_1 Urban waste water Not Connected

Alta e media valle del Serchio Valdarno inferiore e piana costiera pisana - zona Pisa Valdarno inferiore e piana costiera pisana - zona Pisa - falda profonda

Fiume Serchio (2) medio sup. Torrente Loppora

(Misura confermata con modifiche: Misura che si ritiene importante confermare modificandone i contenuti in relazione all’analisi condotta sulle pressioni e sugli stati di qualità aggiornati dei corpi idrici)

4. Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il Deflusso Minimo Vitale e salvaguardare l'ambiente fluviale (SCHEDA 4). (Misura confermata con modifiche: La scheda norma è stata modificata come descritto al paragrafo precedente e nel documento 12 di recepimento delle raccomandazioni del Ministero dell’Ambiente e degli Enti competenti in materia ambientale sulla verifica di Assoggettabilità a VAS).

5. Individuazione, da parte dell’Autorità di Distretto Idrografico del fiume Serchio, di aree attigue a corpi idrici superficiali in cui promuovere la riqualificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali mediante emanazione di apposita disciplina, congruente con le previsioni del Piano di Assetto

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

52

Idrogeologico, volta a regolamentare le tipologie di intervento possibili e la metodologia per la loro effettuazione, con particolare riferimento ai seguenti copri idrici:

(Misura confermata con modifiche: Misura che si ritiene importante confermare modificandone i contenuti in relazione all’analisi condotta sulle pressioni e sugli stati di qualità aggiornati dei corpi idrici) 6. Definizione di un “Codice di Buona Prassi” per la gestione della vegetazione riparia lungo i corsi

d’acqua. (SCHEDA 6). (Misura confermata: Misura che si ritiene importante confermare in relazione al fatto che è stato avviato il procedimento amministrativo per la sua attuazione e che tale misura è importante per tutti i corpi idrici al fine di garantirne il non deterioramento)

7. Limitazioni temporanee alle derivazioni da acque superficiali e sotterranee del bacino del lago di Massaciuccoli (SCHEDA 7). (Misura confermata con modifiche: La scheda norma è stata modificata come descritto al paragrafo precedente)

8. Definizione, da parte dell’Autorità di Distretto Idrografico del fiume Serchio, del bilancio idrico per i bacini afferenti ai seguenti corpi idrici finalizzato alla successiva valutazione, da parte della provincia competente, della capacità di autodepurazione del corpo idrico e della necessità di definire valori limite di emissione per le acque reflue industriali più restrittivi, da raggiungere in modo graduale, rispetto a quanto stabilito dall’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 (Legge Regionale Toscana 20/2006): -- Torrente Ania -- Torrente Pizzorna. Per il corpo idrico “Torrente Celetra” la necessità dell’applicazione delle presente misura sarà valutata dall’ Autorità di Distretto Idrografico del fiume Serchio, sentita la Provincia di Lucca, al seguito dell’attribuzione dello stato di qualità da parte della Regione Toscana al suddetto corpo idrico ai sensi della misura n. 26. (Misura confermata: Misura che si ritiene importante confermare anche in relazione all’analisi condotta sulle pressioni e sugli stati di qualità aggiornati dei corpi idrici)

Accordi negoziati in materia ambientale 9. Delocalizzazione degli impianti di lavorazione dei materiali inerti ubicati lungo l’asta del fiume Serchio e

del suo affluente principale (torrente Lima) (SCHEDA 9) (Misura confermata con modifiche: La scheda norma è stata modificata come descritto al paragrafo precedente)

10. Istituzione, a cura dell’Autorità di Distretto del fiume Serchio, di un tavolo tecnico sperimentale, costituito dai rappresentanti di tutti gli enti competenti, che costituisca la sede di confronto, elaborazione dati, scambio di informazioni inerenti il fenomeno di subsidenza del bacino del lago di Massaciuccoli al fine della determinazione di proposte operative per la sua mitigazione e per il monitoraggio dell’esecuzione delle proposte stesse. (Misura confermata: Misura che, viste le pluralità di problematiche del bacino del lago di Massaciuccoli, si ritiene importante confermare anche per garantire il giusto coordinamento con la Direttiva 2007/60/CE )

11. Istituzione, a cura dell’Autorità di Distretto del fiume Serchio, di un tavolo tecnico sperimentale, costituito dai rappresentanti di tutti gli enti competenti, che costituisca la sede di confronto, elaborazione dati, scambio di informazioni e proposte operative inerenti la gestione degli svasi in coda di piena per il sistema idroelettrico. (Misura confermata: Misura che si ritiene importante confermare anche per garantire il giusto coordinamento con la Direttiva 2007/60/CE )

12. Istituzione, a cura dell’Autorità di Distretto del fiume Serchio, di un tavolo tecnico sperimentale, costituito dai rappresentanti di tutti gli enti competenti, che costituisca la sede di confronto, elaborazione dati, scambio di informazioni e proposte operative inerenti le modalità di eliminazione/riduzione delle acque saline depositate nelle ex buche di sabbia silicea presenti nel bacino del lago di Massaciuccoli. (Misura confermata: Misura che si ritiene importante confermare anche alla luce degli studi condotti recentemente in merito alla salinità nel lago di Massaciuccoli, cfr. Allegato 6C)

Progetti di costruzione 13. Verifica della fattibilità e valutazione costi/benefici dell’intervento di realizzazione del collegamento tra

il depuratore di Pontetetto in comune di Lucca e quello di Casa del Lupo in comune di Capannori.

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

53

(Misura confermata con modifiche: misura che si ritiene importante confermare anche alla luce delle significatività della pressione “urban waste water”sui corpi idrici ricadenti nell’area di interesse della misura stessa).

14. Programmazione, da parte dell’Autorità di Distretto del fiume Serchio sentite le province competenti, della realizzazione di rampe di risalita dei pesci agli sbarramenti fluviali più importanti, al fine di garantire il ripristino della continuità longitudinale del corso d’acqua e quindi la riapertura dei corridoi ecologici, con riferimento ai seguenti corpi idrici:

Corpi idrici superficiali

4_2 Dams

Fiume Serchio (3) Monte Torrente Corfino Turrite di Gallicano Torrente Lima Torrente Limestre Torrente Edron

(Misura confermata con modifiche: Misura che si ritiene importante confermare anche in relazione all’analisi condotta sulle pressioni e sugli stati di qualità aggiornati dei corpi idrici, sulla base della quale sono stati specificati i corpi idrici per i quali la misura necessita di attuazione) 15. Promozione di intervento di ristrutturazione e di riqualificazione del fabbricato costituente il Casello

Idraulico esistente presso le porte Vinciane sul canale Burlamacca al fine di giungere ad suo un utilizzo pubblico quale sede di cabina di regia delle opere idrauliche e di laboratorio di analisi. (Misura confermata: Misura che si ritiene importante confermare in relazione al fatto che è stata già avviata e che la stessa risulta di particolare importanza per la gestione del nodo idraulico sul canale Burlamacca )

Misure tese a favorire l’efficienza ed il riutilizzo 16. Aggiornamento dei Regolamenti Edilizi comunali per la disciplina del recupero acque. (Misura

supplementare inserita nella “Proposta di Piano di gestione”, ma non confermata nella versione finale del primo Piano di gestione delle Acque perché già presente fra le misure di base).

Progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione 17. Messa a punto di attività di diffusione permanente alla cittadinanza del Piano di Gestione, da parte

dell’Autorità di Distretto del fiume Serchio. (Misura confermata in raccordo con il principio della partecipazione pubblica previsto dalla stessa Direttiva 2000/60/CE ).

18. Realizzazione di banca dati georeferenziata unica ed omogenea, che raccolga i dati di: - risultati dei monitoraggi ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del d.lgs. 30/2009 -esiti dei controlli sugli scarichi dei depuratori pubblici -esiti dei controlli interni/esterni sulle acque potabili ai sensi del D.Lgs. 31/01 -esiti dei controlli agli scarichi privati -concessioni idriche -autorizzazioni allo scarico (SCHEDA 18) (Misura confermata :Misura che si ritiene importante confermare al fine di garantire una più ampia diffusione dei dati, anche in accordo con i regolamenti regionali in materia ).

19. Monitoraggio dei fabbisogni e degli utilizzi irrigui nel bacino del Lago di Massaciuccoli (SCHEDA 19) (Misura confermata: Misura che, viste le pluralità di problematiche del bacino del lago di Massaciuccoli, si ritiene importante confermare e di cui è stata verificata la coerenza con il Piano di Sviluppo Rurale Regionale)

20. Monitoraggio delle coltivazioni nel bacino del Lago di Massaciuccoli (SCHEDA 20) (Misura confermata: Misura che, viste le pluralità di problematiche del bacino del lago di Massaciuccoli, si ritiene importante confermare e di cui è stata verificata la coerenza con il Piano di Sviluppo Rurale Regionale)

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

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21. Condivisione e taratura da parte degli Enti competenti del modello idrogeologico condiviso dell’acquifero della piana di Lucca (Misura confermata: Misura confermata ma modificata nei contenuti sulla base dello stato di attuazione della stessa)

22. Sperimentazione nelle “enclosures” del lago di Massaciuccoli di applicazioni di flocculanti volti all’abbattimento del fitoplancton. Misura (Misura completata)

23. Definizione, da parte dell’ Autorità di Distretto del fiume Serchio, della provincia di Lucca e di Pistoia, di un modello matematico per la valutazione del trasporto solido del fiume Serchio e del torrente Lima e la conseguente individuazione dei tratti in erosione o in sovralluvionamento al fine di ripristinare le originarie condizioni idromorfologiche, con il supporto di organismi universitari. (Misura confermata: Misura parzialmente avviata che si ritiene importante confermare anche per garantire il giusto coordinamento con la Direttiva 2007/60/CE )

24. Monitoraggio dei livelli idraulici negli invasi del reticolo idraulico strategico (SCHEDA 24) (Misura confermata: Misura che si ritiene importante confermare anche per garantire il giusto coordinamento con la Direttiva 2007/60/CE )

Strumenti fiscali 25. Individuazione delle modalità operative volte ad incentivare un uso sostenibile della risorsa idrica nel

bacino del lago di Massaciuccoli. (SCHEDA 25) (Misura confermata: Misura che, viste le pluralità di problematiche del bacino del lago di Massaciuccoli, si ritiene importante confermare e di cui è stata verificata la coerenza con il Piano di Sviluppo Rurale Regionale)

Altre misure opportune 26. Predisposizione di studi di caratterizzazione su cave, miniere, discariche e siti contaminati sui seguenti

corpi idrici superficiali e sotterranei:

Pressione Corpi idrici sotterranei Corpi idrici superficiali

2_10_c Cave miniere e discariche

Metamorfico Alpi Apuane Alta e media valle del Serchio Valdarno inferiore e piana costiera pisana - zona Pisa Valdarno inferiore e piana costiera pisana - zona Pisa - falda profonda Versilia e riviera apuana Pianura di Lucca - zona freatica e del Serchio Carbonatico di S. Maria del giudice e dei monti pisani Arenarie di avanfossa della toscana nord-orientale - zona dorsale appenninica Carbonatico della val di lima e sinistra Serchio Carbonatico non metamorfico delle alpi apuane

Turrite Secca T. Serchio di Gramolazzo Torrente Pedogna Torrente Acqua Bianca Torrente Acqua Bianca 1 Fosso Tambura

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

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1_5 Siti contaminati

Metamorfico Alpi Apuane Alta e media valle del Serchio Valdarno inferiore e piana costiera pisana - zona Pisa Valdarno inferiore e piana costiera pisana - zona Pisa - falda profonda Versilia e riviera apuana Pianura di Lucca - zona freatica e del Serchio Arenarie di avanfossa della toscana nord-orientale - zona dorsale appenninica Carbonatico della val di lima e sinistra Serchio Carbonatico non metamorfico delle alpi apuane Arenarie di Avanfossa della toscana nord-orientale - zona monti d'oltre Serchio

Turrite Secca Turrite di Gallicano Torrente Freddana Torrente di Castiglione Torrente Ania Fosso Farabola Fosso Doppio Fosso di Gragnana Fosso dell’Anguillara Fiume Serchio Lucchese Fiume Serchio (3) Monte Canale Ozzeri Canale Burlamacca Turrite Cava Turrite cava 1 Torrente Segone Torrente Pedogna Torrente Limestre Torrente Lima Torrente Fegana Torrente Edron Torrente Corsonna Torrente Contesora Torrente Acqua Bianca Fosso Tambura Fossa della Liesina Fiume Serchio 1 Fiume Serchio 2 Fiume Serchio Soraggio 1 Fiume Serchio Soraggio 2 Fiume Serchio di sillano

(Misura modificata: Misura che si ritiene importante confermare modificandone i contenuti in relazione all’analisi condotta sulle pressioni e sugli stati di qualità aggiornati dei corpi idrici)

27. Individuazione, da parte della Regione Toscana, degli stati di qualità dei corpi idrici del Piano di Gestione, al seguito del recepimento delle disposizioni contenute nella disciplina normativa nazionale su: -- corpi idrici, analisi di pressioni e impatti, attribuzione dello stato di rischio (DM 131/2008); -- definizione del programma di monitoraggio ed esecuzione dello stesso (ai sensi del DM 56/2009, del D. Lgs. 30/2009, del decreto in corso di definizione sui criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali), finalizzato anche all’applicazione degli standard di qualità ambientale per le sostanze dell’elenco di priorità al fine di raggiungere o mantenere il buono stato chimico delle acque superficiali; e revisione del Piano di Gestione, da parte della Autorità di bacino, al seguito di tale classificazione di qualità. (Misura eliminata: obblighi di legge in essere)

27 bis - Determinazione, da parte della Regione Toscana, nell’ambito dell’attività di monitoraggio, dei dati necessari all’individuazione (da parte della stessa Regione e dell’Autorità di bacino) delle tendenze significative e durature all’aumento di concentrazioni di inquinanti e dei punti di partenza per l’inversione di tendenza, ai sensi del’art. 5, comma 1, del D. Lgs 30/2009. (Misura eliminata: obblighi di legge in essere) 28. Messa a punto di un sistema di monitoraggio delle caratteristiche economico ambientali delle proposte

progettuali e di misure, volto a supportare la valutazione economica delle misure nell’aggiornamento del Piano di Gestione. (Misura eliminata: la misura è stata eliminata in quanto “superata” con i recenti sviluppi in tema di analisi economica (cfr. bozza di linee giuda sull’analisi economica))

29. Identificazione degli specifici costi (finanziari, della risorsa, ambientali) legati alle diverse attività nelle aree individuate come critiche dalla Relazione sull’analisi economica del Piano di Gestione, da utilizzare

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

56

per l’aggiornamento del piano stesso. (Misura eliminata: la misura è stata eliminata in quanto “superata” con i recenti sviluppi in tema di analisi economica (cfr. bozza di linee giuda sull’analisi economica))

Misure per le aree protette 30. - Verifica, da parte della Regione Toscana e di Arpat, della necessità di realizzare una carta della natura

che definisca la localizzazione e l’estensione degli habitat e delle specie igrofili di interesse conservazionistico nelle zone umide segnalate nel bacino del Serchio, di seguito elencate, non comprese nel perimetro delle aree già tutelate per legge, allo scopo di istituire nuove “aree protette” e/o individuare specifiche misure di conservazione: - Bottacci di Massa Pisana (Piana di Lucca) - Padule di Verciano e Sorbano (Piana di Lucca) - Lago di Casoli (Val di Lima) - Lago del Bagno o di Pra’ di Lama (Pieve Fosciana - Garfagnana) - Laghi di Cella (Garfagnana) - Lame di Capraia (Sillico - Garfagnana) - Lago della Bega (Pugliano - Garfagnana) - Laghi di Sillano (Garfagnana). (Misura confermata con modifiche: Misura il cui iter di attuazione risulta avviato, in particolare sono state riconosciute come aree protette le aree dei Bottacci di Massa Pisana (Piana di Lucca) e del Padule di Verciano e Sorbano (Piana di Lucca). Per la altre aree manca ancora una pronuncia ufficiale sullo studio prodotto da parte degli Enti competenti, si ritiene pertanto importante confermare la misura.)

31. Istituzione, da parte della Regione Toscana, di un monitoraggio specifico per il controllo della qualità delle acque nei punti di approvvigionamento idropotabile ubicati all’interno degli Scisti, quarziti ed anageniti del “Verrucano”, in Comune di Capannori (loc. Guamo). (Misura eliminata: misura già attuata e conclusa)

Nuove misure supplementari individuate dal Piano di Gestione delle Acque- I Aggiornamento 32. Disciplina delle derivazioni da acque sorgive (SCHEDA 10). (Nuova Misura che si è resa necessaria per

riempire una lacuna esistente nel primo Piano di Gestione delle Acque, vedi paragrafo precedente) 33. Misura per la realizzazione nuovi impianti industriali (cfr. documento analisi economica e scheda norma

11) 34. Misura per l’abbattimento del carico inquinante derivante dalla presenza di impianti di acquacoltura

(cfr. documento analisi economica e scheda norma 11) 35. Misura per il trattamento delle acque dilavanti (cfr. documento analisi economica e scheda norma 11) 36. Approfondimenti del lago di Massaciuccoli (Scheda indirizzo vincolante n.36)

Tabella di sintesi - Suddivisione delle misure di piano in: “norme di piano”, “indirizzi vincolanti” e “indirizzi

non vincolanti” Norme di piano

(allegato 9D) Indirizzi vincolanti

(allegato 9E) Indirizzi non

vincolanti

1 (Tutela corsi d’acqua in aree protette) X

(Scheda norma N.1)

2 (Salvaguardia acque potabili Serchio)

X 3 (ATO) X

9. Sintesi delle misure di piano

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Provvedimenti amministrativi

4 (Disciplina DMV)

X (Scheda norma N.4)

5 (Rinaturalizzazione aree contigue al corso d’acqua)

X

6 (Gestione vegetazione riparia)

X (Scheda indirizzo vincolante N. 6)

7 (Conferma efficacia limitazioni Massaciuccoli) X

(Scheda norma N. 7)

8 (Bilancio idrico Ania, Pizzorna, Celetra)

X

32 (Disciplina delle derivazioni da acque sorgive) X

(Scheda norma N. 10)

Accordi negoziati in materia ambientale

9 (Delocalizzazione inerti)

X (Scheda norma N. 9)

10 (Tavoli Tecnici subsidenza) X

11 (Tavoli Tecnici svasi in coda di piena)

X

12 (Tavoli Tecnici buche di sabbia silicea)

X

Progetti di costruzione

13 (Collegamento depuratore Pontetetto)

X 14 (Scale pesci per ripristino continuità fluviale)

X

15 (Riqualificazione casello idraulico)

X

Progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione

17 (Attività di diffusione permanente)

X

18 (Database monitoraggi e scarichi)

X (Scheda indirizzo vincolante N. 18)

19 (Monitoraggio fabbisogni irrigui Massaciuccoli)

X (Scheda indirizzo vincolante N. 19)

20 (Monitoraggio coltivazioni Massaciuccoli)

X (Scheda indirizzo vincolante N. 20)

21 (Modello idrogeologico della piana di Lucca)

X

22 (“Enclousures” lago Massaciuccoli)

X 23 (Modello Matematico per il trasporto solido del Serchio e del T. Lima)

X

24 (Monitoraggio livelli idraulici invasi Enel)

X (Scheda indirizzo vincolante N. 24)

Strumenti fiscali 25 (Incentivazioni risparmio idrico)

X (Scheda indirizzo

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

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vincolante N. 25) Altre misure opportune

26 (Monitoraggi per effetti da cave-miniere-ravaneti ecc.)

X

27 (Individuazione stati qualità corpi idrici)

X

27 bis (Individuazione tendenze evolutive inquinanti)

X

28 (Monitoraggio caratteristiche economiche)

X

29 (Individuazione costi) X

33 Misura per la realizzazione nuovi impianti industriali

X 34 Misura per l’abbattimento del carico inquinante derivante dalla presenza di impianti di acquacoltura

X

35 Misura per il trattamento delle acque dilavanti

X 36. Approfondimenti del Lago di Massaciuccoli

X

Scheda indirizzo vincolante N. 36)

Misure per le aree protette

30 (Verifica perimetrazione nuove aree protette)

X

31 (Monitoraggio Verrucano X

Raggiungimento degli obiettivi di Piano Le suddette misure supplementari sono state individuate al fine di garantire il soddisfacimento, unitamente a quelle di base, degli obiettivi del Piano di gestione delle acque, derivati dagli obiettivi posti dalla direttiva 2000/60/CE e declinati al documento 7 Obiettivi di piano, stati di qualità e deroghe. Di seguito si illustrano le misure supplementari di piano in rapporto agli obiettivi da raggiungere. Tabella 1- Rapporto tra obiettivi e misure supplementari del piano Obiettivo generale Promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche

Obiettivo specifico Ridurre le perdite nel settore civile ed agricolo

Misure di piano 19. Monitoraggio dei fabbisogni e degli utilizzi irrigui nel Bacino del Lago di Massaciuccoli

20. Monitoraggio delle coltivazioni nel Bacino del Lago di Massaciuccoli

Obiettivo specifico Riutilizzare le acque depurate

Misure di piano 13 Verifica della fattibilità e valutazione costi/benefici dell’intervento di realizzazione del collegamento tra il depuratore di Pontetetto in comune di Lucca e quello di Casa del Lupo in comune di Capannori.

Obiettivo specifico

Riequilibrare le attività di prelievo delle risorse idriche

Misure di piano 1. Tutela dei corsi d’acqua ricadenti in aree di elevato interesse ambientale e naturalistico

2. Definizione, da parte della Regione Toscana, sentita l’Autorità di Ambito competente, di apposita disciplina di salvaguardia del corpo idrico “Serchio Lucchese” al fine di tutelare i punti di captazione delle acque destinate all’uso potabile situati nelle aree di pertinenza di tali corpi idrici (art. 94, D. Lgs. 152/2006).

3. Programmazione, da parte dell’ Autorità Idrica Toscana, di interventi di realizzazione di reti fognarie e di impianti di trattamento depurativo dei reflui per le zone del territorio del bacino ancora non servite, con particolare riferimento alle aree condizionanti i corpi idrici indicati [Misura di base]

19. Monitoraggio dei fabbisogni e degli utilizzi irrigui nel Bacino del Lago di Massaciuccoli

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

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21. Condivisione e taratura da parte degli Enti competenti del modello idrogeologico condiviso dell’acquifero della piana di Lucca

Obiettivo specifico Ridurre i consumi

Misure di piano 15. Promozione di intervento di ristrutturazione e di riqualificazione del fabbricato costituente il Casello Idraulico esistente presso le porte Vinciane sul canale Burlamacca al fine di giungere ad suo un utilizzo pubblico quale sede di cabina di regia delle opere idrauliche e di laboratorio di analisi.

7. Conferma dell’efficacia delle limitazioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del Progetto di Piano di bacino, stralcio bilancio idrico del bacino del lago di Massaciuccoli, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Serchio in data 20 febbraio 2007 con delibera n° 150

13. Promozione di intervento di realizzazione del collegamento tra il depuratore di Pontetetto in comune di Lucca e quello di Casa del Lupo in comune di Capannori.

19. Monitoraggio dei fabbisogni e degli utilizzi irrigui nel Bacino del Lago di Massaciuccoli

25. Individuazione delle modalità operative volte ad incentivare un uso sostenibile della risorsa idrica nel bacino del lago di Massaciuccoli.

Obiettivo generale Migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e di quelli terrestri ad essi collegati e la capacità di auto depurazione dei corsi d’acqua

Obiettivo specifico Garantire il deflusso minimo vitale nei corsi d’acqua

Misure di piano 1. Tutela dei corsi d’acqua ricadenti in aree di elevato interesse ambientale e naturalistico

4. Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il Deflusso Minimo Vitale e salvaguardare l’ambiente fluviale

24. Monitoraggio dei livelli idraulici negli invasi del reticolo idraulico strategico

Obiettivo specifico Ridurre i fenomeni di intrusione marina

Misure di piano 15. Promozione di intervento di ristrutturazione e di riqualificazione del fabbricato costituente il Casello Idraulico esistente presso le porte Vinciane sul canale Burlamacca al fine di giungere ad suo un utilizzo pubblico quale sede di cabina di regia delle opere idrauliche e di laboratorio di analisi.

7. Limitazioni temporanee alle derivazioni da acque superficiali e sotterranee del bacino del lago di Massaciuccoli

12. Istituzione, a cura dell’Autorità di Distretto del fiume Serchio, di un tavolo tecnico sperimentale, costituito dai rappresentanti di tutti gli enti competenti, che costituisca la sede di confronto, elaborazione dati, scambio di informazioni e proposte operative inerenti le modalità di eliminazione/riduzione delle acque saline depositate nelle ex buche di sabbia silicea presenti nel bacino del lago di Massaciuccoli

Obiettivo specifico Migliorare la gestione degli invasi in riferimento alle problematiche di trasporto solido e di interrimento

Misure di piano 11. Istituzione, a cura dell’Autorità di Distretto del fiume Serchio, di un tavolo tecnico sperimentale, costituito dai rappresentanti di tutti gli enti competenti, che costituisca la sede di confronto, elaborazione dati, scambio di informazioni e proposte operative inerenti la gestione degli svasi in coda di piena per il sistema idroelettrico.

24. Monitoraggio dei livelli idraulici negli invasi del reticolo idraulico strategico

Obiettivo generale Riduzione degli effetti negativi indotti dalle alterazioni morfologiche in atto

Obiettivo specifico Ridurre gli impatti antropici

Misure di piano 9. Delocalizzazione degli impianti di lavorazione dei materiali inerti ubicati lungo l’asta del fiume Serchio e del suo affluente principale (torrente Lima)

1. Tutela dei corsi d’acqua ricadenti in aree di elevato interesse ambientale e naturalistico

15. Promozione di intervento di ristrutturazione e di riqualificazione del fabbricato costituente il Casello Idraulico esistente presso le porte Vinciane sul canale Burlamacca al fine di giungere ad suo un utilizzo pubblico quale sede di cabina di regia delle opere idrauliche e di laboratorio di analisi.

5. Individuazione, da parte dell’Autorità di Distretto Idrografico del fiume Serchio, di aree attigue a corpi idrici superficiali in cui promuovere la riqualificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali mediante emanazione di apposita disciplina, congruente con le previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico, volta a regolamentare le tipologie di intervento possibili e la metodologia per la loro effettuazione.

14. Programmazione, da parte dell’Autorità di Distretto del fiume Serchio sentite le province competenti, della realizzazione di rampe di risalita dei pesci agli sbarramenti fluviali più importanti, al fine di garantire il ripristino della continuità longitudinale del corso d’acqua e quindi la riapertura dei corridoi ecologici.

34.Misura per l’abbattimento del carico inquinante derivante dalla presenza di impianti di acquacoltura

35.Misura per il trattamento delle acque dilavanti

Obiettivo specifico Utilizzo di pratiche agricole ambientalmente sostenibili

Misure di piano 19. Monitoraggio delle coltivazioni nel Bacino del Lago di Massaciuccoli

Obiettivo specifico Ridurre/limitare i fenomeni di subsidenza localizzati

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

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Misure di piano 10. Istituzione, a cura dell’Autorità di Distretto del fiume Serchio, di un tavolo tecnico sperimentale, costituito dai rappresentanti di tutti gli enti competenti, che costituisca la sede di confronto, elaborazione dati, scambio di informazioni inerenti il fenomeno di subsidenza del bacino del lago di Massaciuccoli al fine della determinazione di proposte operative per la sua mitigazione e per il monitoraggio dell’esecuzione delle proposte stesse.

Obiettivo specifico Recupero della funzionalità fluviale

Misure di piano 9. Delocalizzazione degli impianti di lavorazione dei materiali inerti ubicati lungo l’asta del fiume Serchio e del suo affluente principale (torrente Lima)

5. Individuazione, da parte dell’Autorità di Distretto Idrografico del fiume Serchio, di aree attigue a corpi idrici superficiali in cui promuovere la riqualificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali mediante emanazione di apposita disciplina, congruente con le previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico, volta a regolamentare le tipologie di intervento possibili e la metodologia per la loro effettuazione.

6. Definizione di un “Codice di Buona Prassi” per la gestione della vegetazione riparia lungo i corsi d’acqua.

14. Programmazione, da parte dell’Autorità di Distretto del fiume Serchio sentite le province competenti, della realizzazione di rampe di risalita dei pesci agli sbarramenti fluviali più importanti, al fine di garantire il ripristino della continuità longitudinale del corso d’acqua e quindi la riapertura dei corridoi ecologici

23. Definizione, da parte dell’ Autorità di Distretto del fiume Serchio, della provincia di Lucca e di Pistoia, di un modello matematico per la valutazione del trasporto solido del fiume Serchio e del torrente Lima e la conseguente individuazione dei tratti in erosione o in sovralluvionamento al fine di ripristinare le originarie condizioni idromorfologiche, con il supporto di organismi universitari.

Obiettivo specifico Ripristino dell’assetto fluviale naturale

Misure di piano 9. Delocalizzazione degli impianti di lavorazione dei materiali inerti ubicati lungo l’asta del fiume Serchio e del suo affluente principale (torrente Lima)

Obiettivo specifico Ridurre i fenomeni di subsidenza indotti dalle attività di bonifica

Misure di piano 19. Monitoraggio delle coltivazioni nel Bacino del Lago di Massaciuccoli

20. Monitoraggio dei fabbisogni e degli utilizzi irrigui nel Bacino del Lago di Massaciuccoli

10. Istituzione, a cura dell’Autorità di Distretto del fiume Serchio, di un tavolo tecnico sperimentale, costituito dai rappresentanti di tutti gli enti competenti, che costituisca la sede di confronto, elaborazione dati, scambio di informazioni inerenti il fenomeno di subsidenza del bacino del lago di Massaciuccoli al fine della determinazione di proposte operative per la sua mitigazione e per il monitoraggio dell’esecuzione delle proposte stesse

Obiettivo generale Incrementare e salvaguardare la biodiversità e potenziare le funzionalità della rete ecologica ed il grado di connettività naturale

Obiettivo specifico Ridurre il livello di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee

Misure di piano 1. Tutela dei corsi d’acqua ricadenti in aree di elevato interesse ambientale e naturalistico

2. Definizione, da parte della Regione Toscana, sentita l’Autorità di Ambito competente, di apposita disciplina di salvaguardia dei corpi idrici “Serchio Lucchese” al fine di tutelare i punti di captazione delle acque destinate all’uso potabile situati nelle aree di pertinenza di tali corpi idrici (art. 94, D. Lgs. 152/2006).

3. Programmazione, da parte dell’ Autorità Idrica Toscana, di interventi di realizzazione di reti fognarie e di impianti di trattamento depurativo dei reflui per le zone del territorio del bacino ancora non servite, con particolare riferimento alle aree condizionanti i corpi idrici indicati [Misura di base]

8.Definizione, da parte dell’Autorità di Distretto Idrografico del fiume Serchio, del bilancio idrico per i bacini afferenti ai seguenti corpi idrici finalizzato alla successiva valutazione, da parte della provincia competente, della capacità di autodepurazione del corpo idrico e della necessità di definire valori limite di emissione per le acque reflue industriali più restrittivi, da raggiungere in modo graduale, rispetto a quanto stabilito dall’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 (Legge Regionale Toscana 20/2006): -- Torrente Ania -- Torrente Pizzorna. Per il corpo idrico “Torrente Celetra” la necessità dell’applicazione delle presente misura sarà valutata dall’ Autorità di Distretto Idrografico del fiume Serchio, sentita la Provincia di Lucca, al seguito dell’attribuzione dello stato di qualità da parte della Regione Toscana al suddetto corpo idrico ai sensi della misura n. 26.

26.Predisposizione di studi di caratterizzazione su cave, miniere, discariche e siti contaminati sui corpi idrici superficiali e sotterranei indicati

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

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34.Misura per l’abbattimento del carico inquinante derivante dalla presenza di impianti di acquacoltura

35.Misura per il trattamento delle acque dilavanti

33.Misura per la realizzazione nuovi impianti industriali

Obiettivo specifico Protezione della biodiversità nelle aree protette

Misure di Piano 1. Tutela dei corsi d’acqua ricadenti in aree di elevato interesse ambientale e naturalistico

22. Sperimentazione nelle “enclosures” del lago di Massaciuccoli di applicazioni di flocculanti volti all’abbattimento del fitoplancton

14. Programmazione, da parte dell’Autorità di Distretto del fiume Serchio sentite le province competenti, della realizzazione di rampe di risalita dei pesci agli sbarramenti fluviali più importanti, al fine di garantire il ripristino della continuità longitudinale del corso d’acqua e quindi la riapertura dei corridoi ecologici

30. Verifica, da parte della Regione Toscana e di Arpat, della necessità di realizzare una carta della natura che definisca la localizzazione e l’estensione degli habitat e delle specie igrofili di interesse conservazionistico nelle zone umide segnalate nel bacino del Serchio, di seguito elencate, non comprese nel perimetro delle aree già tutelate per legge, allo scopo di istituire nuove “aree protette” e/o individuare specifiche misure di conservazione: Bottacci di Massa Pisana (Piana di Lucca) Padule di Verciano e Sorbano (Piana di Lucca) Lago di Casoli (Val di Lima) Lago del Bagno o di Pra’ di Lama (Pieve Fosciana - Garfagnana) Laghi di Cella (Garfagnana) Lame di Capraia (Sillico - Garfagnana) Lago della Bega (Pugliano - Garfagnana) Laghi di Sillano (Garfagnana).

31. Istituzione, da parte della Regione Toscana, di un monitoraggio specifico per il controllo della qualità delle acque nei punti di approvvigionamento idropotabile ubicati all’interno dell’acquifero degli Scisti, quarziti ed anageniti del “Verrucano”, in Comune di Capannori (loc. Guamo).

.

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

62

Calibrazione delle misure di piano

In allegato 9B Calibrazione delle misure di piano viene fornito l’elenco dei corpi idrici superficiali e sotterranei del distretto associati alle misure di Piano, di base e supplementari. Le misure sono suddivise tra quelle necessarie a garantire il non peggioramento dello stato di qualità e quelle individuate al fine di conseguire l’obiettivo assegnato dal Piano ad ogni corpo idrico. L’allegato 9B è stato redatto per una migliore comprensione del processo di pianificazione che ha portato alla individuazione delle misure di piano, con riferimento al quadro conoscitivo disponibile, per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla direttiva 2000/60/CE. L’analisi riportata nell’allegato è stata condotta per ogni corpo idrico, sia superficiale che sotterraneo, individuato dal Piano, per il quale sono indicati: Stato di qualità: è lo stato di qualità (ecologico e chimico per le acque superficiali; quantitativo e chimico per le acque sotterranee) attribuito sulla base delle risultanze dei monitoraggi pregressi disponibili secondo il D. Lgs. 152/99 e di campagne per la valutazione dell’indice IBE, e supportato da giudizio esperto. E’ da intendersi pertanto quale stato di qualità di “prima approssimazione”, in attesa di essere confermato dalle compagne di monitoraggio da condursi ai sensi dell’articolo 8 della direttiva. Classe di rischio: esprime la probabilità che il corpo idrico possa non raggiungere uno degli obiettivi posti dalla direttiva, in funzione della maggiore o minore efficacia nel tempo delle misure supplementari proposte dal Piano per quel corpo idrico. Gli obiettivi di Piano sono gli stessi indicati dalla direttiva: 1) non deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico; 2) raggiungimento del buono stato di qualità del corpo idrico entro il 2015 (con riguardo al potenziale ecologico per i corpi idrici artificiali e fortemente modificati); 3) eliminazione delle sostanze pericolose prioritarie; 4) raggiungimento degli obiettivi specifici previsti per le aree protette. Pressioni significative: sono considerate significative le pressioni il cui impatto sia tale da impedire il raggiungimento di uno degli obiettivi di Piano. Per ogni pressione riconosciuta come significativa sono state individuate le misure (di base e supplementari) necessarie per garantire il raggiungimento degli obiettivi di Piano. Misure di base: sono le misure che necessariamente il Piano di Gestione deve contenere, in adempimento a specifiche richieste dell’UE (contenute nella direttiva 2000/60/CE – articolo 1, paragrafo 3, lettere da b) a j)- e in altre direttive specifiche sulle acque – articolo 1, paragrafo 3, lettera a) che rimanda all’allegato VI, parte A, della direttiva 2000/60/CE). Tali misure di base sono comunque utili al raggiungimento degli obiettivi di Piano e possono anche essere sufficienti in tale senso. Può verificarsi il caso dell’esistenza di misure di base che garantiscono il raggiungimento dell’ obiettivo del buono stato di qualità del corpo idrico, ma la cui attuazione sia tecnicamente incompatibile con l’annualità 2015 e quindi diano adito alla richiesta di proroga ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4 della direttiva, ma non alla individuazione di misure supplementari. Misure supplementari: sono le misure individuate in aggiunta a quelle di base, qualora queste ultime non siano sufficienti per il raggiungimento degli obiettivi di piano. Il processo pianificatorio che ha portato all’individuazione delle misure supplementari è stato articolato con riferimento agli obiettivi di piano:

1) Non deterioramento dello stato di qualità accertato dal Piano: se presenti pressioni sul corpo idrico in grado di deteriorare il suo stato di qualità, sono state individuate le misure di base o supplementari necessarie. Ciò soprattutto nel caso che lo stato di qualità attuale del corpo idrico sia buono od elevato.

2) Raggiungimento dello stato di qualità buono: se presenti pressioni in grado di impedire il raggiungimento del buono stato del corpo idrico sono state individuate le misure di base che devono ancora esplicare efficacia nei confronti di tali pressioni; se tali misure di base sono state valutate come insufficienti a garantire lo stato buono sono state individuate misure supplementari

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

63

adeguate. Nei confronti dell’efficacia temporale di tali misure (tanto di base quanto supplementari) sono state richieste le proroghe necessarie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE.

3) Raggiungimento degli obiettivi specifici di conservazione delle aree protette: la tutela delle aree protette all’interno del Piano di Gestione è stata effettuata attraverso l’individuazione di misure specifiche per tali aree quali la misura n.1 “Tutela dei corsi d’acqua ricadenti in aree di elevato interesse ambientale e naturalistico”, la misura n. 30 “ Verifica, da parte della Regione Toscana e di Arpat, della necessità di realizzare una carta della natura che definisca la localizzazione e l’estensione degli habitat e delle specie igrofili di interesse conservazionistico nelle zone umide segnalate nel bacino del Serchio, di seguito elencate, non comprese nel perimetro delle aree già tutelate per legge, allo scopo di istituire nuove “aree protette” e/o individuare specifiche misure di conservazione: - Bottacci di Massa Pisana (Piana di Lucca) - Padule di Verciano e Sorbano (Piana di Lucca) - Lago di Casoli (Val di Lima) - Lago del Bagno o di Pra’ di Lama (Pieve Fosciana - Garfagnana) - Laghi di Cella (Garfagnana) - Lame di Capraia (Sillico - Garfagnana) - Lago della Bega (Pugliano - Garfagnana) - Laghi di Sillano (Garfagnana)”. e la misura n.31 “Istituzione, da parte della Regione Toscana, di un monitoraggio specifico per il controllo della qualità delle acque nei punti di approvvigionamento idropotabile ubicati all’interno degli Scisti, quarziti ed anageniti del “Verrucano”, in Comune di Capannori (loc. Guamo)”. Esistono infine all’interno del Piano di Gestione misure che esplicano la loro efficacia non soltanto all’interno delle aree protette ma in tutto il distretto, volte alla tutela della naturalità dei corsi d’acqua.

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

64

Schede Norma Per alcune delle misure supplementari il presente Piano di gestione dettaglia, in apposite Schede Norma, le loro modalità applicative, che assumono valore vincolante per enti pubblici e soggetti privati. Le schede suddette sono riportate in: Allegato 9D - Scheda Norma n. 1 - Tutela dei corsi d’acqua ricadenti in aree di elevato interesse ambientale e naturalistico - Aree di elevato interesse ambientale e naturalistico Tavola n. 9.1 – Scheda Norma n. 1 – Tutela dei corsi d’acqua ricadenti in aree di elevato interesse ambientale e naturalistico - Aree di elevato interesse ambientale e naturalistico Allegato 9D – Scheda Norma n. 4 - Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l’ambiente fluviale Tavola 9.2 – Scheda Norma n. 4 - Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l’ambiente fluviale – Sistema idraulico strategico Tavola 9.3 – Scheda Norma n. 4 - Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l’ambiente fluviale – Modello digitale del terreno Tavola 9.4 – Scheda Norma n. 4 - Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l’ambiente fluviale – Carta della permeabilità Tavola 9.5 – Scheda Norma n. 4 - Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l’ambiente fluviale – Mappaggio biologico Tavola 9.6 – Scheda Norma n. 4 - Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l’ambiente fluviale – Sistemi ambientali Allegato 9D – Scheda Norma n. 7 - Limitazioni temporanee alle derivazioni da acque superficiali e sotterranee del bacino del lago di Massaciuccoli Allegato 9D – Scheda Norma n. 9 - Delocalizzazione degli impianti di lavorazione dei materiali inerti ubicati lungo l’asta del fiume Serchio e del suo affluente principale (torrente Lima) Allegato 9 D- Scheda Norma 10 - Disciplina delle derivazioni da acque sorgive. Allegato 9 D- Scheda Norma 11 – Modalità attuative del Piano di Gestione delle Acque.

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

65

Misure per le aree protette

Il presente Piano di gestione assume quali misure di piano per le aree protette le misure individuate dalla Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 644/2004 e quelle degli atti di pianificazione specifici, aventi anche efficacia e valenza di Piani di gestione dei SIR, così come riepilogati nell’ Allegato al presente Piano di gestione 9G Sintesi delle misure di base per le aree protette. I SIR SIC n° 5 “Monte la Nuda- Monte Tondo” e SIC n° 10 “Monte Castellino- Le Forbici” risultano dotati di piano di gestione redatto nell’ambito del progetto LIFE Natura “Conservazione delle praterie montane dell’Appeninino Tosco-Emiliano” approvato con Del C.P.n° 75 del 08/05/2008 dalla Provincia di Lucca (e dalla Provincia di Massa per quanto concerne il SIC n° 5). Le misure suddette sono misure di base del presente Piano di gestione delle acque; per esse non viene effettuata la valutazione degli effetti ambientali in quanto comprese in atti di pianificazione che hanno già espletato le procedure per la valutazione ambientale strategica. Come misure supplementari necessarie, a supporto delle misure di base, per tendere all’obiettivo indicato dalla direttiva 2000/60/CE per le aree protette, il presente Piano di gestione individua le seguenti (peraltro già elencate nel precedente capitolo Elenco delle misure supplementari): 1. Tutela dei corsi d’acqua ricadenti in aree di elevato interesse ambientale e naturalistico (SCHEDA 1). 30. - Verifica, da parte della Regione Toscana e di Arpat, della necessità di realizzare una carta della natura che definisca la localizzazione e l’estensione degli habitat e delle specie igrofili di interesse conservazionistico nelle zone umide segnalate nel bacino del Serchio, di seguito elencate, non comprese nel perimetro delle aree già tutelate per legge, allo scopo di istituire nuove “aree protette” e/o individuare specifiche misure di conservazione:

- Bottacci di Massa Pisana (Piana di Lucca) - Padule di Verciano e Sorbano (Piana di Lucca) - Lago di Casoli (Val di Lima) - Lago del Bagno o di Pra’ di Lama (Pieve Fosciana - Garfagnana) - Laghi di Cella (Garfagnana) - Lame di Capraia (Sillico - Garfagnana) - Lago della Bega (Pugliano - Garfagnana) - Laghi di Sillano (Garfagnana).

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

66

Costi delle misure supplementari L’analisi delle pressioni e degli impatti condotta nel bacino del Serchio è stata utilizzata al fine di determinare non solo se il corpo idrico, in conseguenza degli utilizzi, sia a rischio di non raggiungere l’obiettivo ambientale imposto dalla DQA ma anche per determinare le misure necessarie al raggiungimento di tale obiettivo e valutare la loro fattibilità anche in relazione al loro costo di realizzazione. La definizione corretta delle misure è il primo passo per la corretta stima dei costi ambientali che rappresenta un passaggio determinante e delicato nell’elaborazione del presente Piano di Gestione delle acque. In accordo con le linee guida del Ministero dell’Ambiente l’Autorità di bacino ha adottano un metodo di stima basato sulla valutazione e recupero dei costi di intervento (misure) per la riparazione del “danno” ambientale nonché per il miglioramento e la protezione del bene ambientale e del corpo idrico in funzione del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale imposti dalla DQA. Di seguito sono dettagliate le pressioni individuate relativamente ai corpi idrici:

PRESSIONI CORPI IDRICI SUP.

PRESSIONI CORPI IDRICI SUP.

1_1 Urban waste water

Fosso Farabola Fiume Serchio Lucchese Canale Ozzeri Canale Burlamacca

2_10_c Cave miniere e discariche

Turrite Secca

1_3 IED_plants

Torrente Pizzorna Torrente Celetra Torrente Ania Canale Ozzeri

2_10_d fitofarmaci Fosso Doppio Fosso dell’Anguillara

1_5 Siti contaminati

Turrite Secca Turrite di Gallicano Torrente Freddana Torrente di Castiglione Torrente Ania Fosso Farabola Fosso Doppio Fosso di Gragnana Fosso dell’Anguillara Fiume Serchio Lucchese Fiume Serchio (3) Monte Canale Ozzeri Canale Burlamacca

2_10_e Nutrienti in agricoltura Fosso Doppio Fosso dell’Anguillara

1_8 Acquacoltura

Turrite di Gallicano Torrente di Castiglione Torrente Celetra Fiume Serchio Lucchese Fiume Serchio (3) Monte

3 Water Abstraction

Fosso Farabola Fosso Doppio Fosso dell’Anguillara Canale Ozzeri Canale Burlamacca

2_1 Urban runoff

Turrite di Gallicano Torrente Celetra Fosso Farabola Fosso Doppio Fosso delle Cavine Fosso dell’Anguillara Fiume Serchio Lucchese Canale Ozzeri Canale Burlamacca

4_1 Physical alterations Turrite di Gallicano Fosso Farabola

2_2 agricolture

Fosso Farabola Fosso Doppio Canale Burlamacca Fosso dell’Anguillara

4_2 Dams Fiume Serchio (3) Monte

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

67

2_3 Transport

Torrente Pizzorna Torrente Freddana Torrente di Castiglione Fosso Farabola Fosso delle Cavine Canale Ozzeri Canale Burlamacca

4_3 Flow diversions

Turrite di Gallicano Torrente Ania Torrente di Castiglione Torrente Pizzorna

2_10 Zone industriali

Torrente Freddana Fosso Farabola Canale Ozzeri Canale Burlamacca

5_2 Exploitation removal of animals

Torrente di Castiglione Torrente Celetra Turrite di Gallicano Fiume Serchio (3) Monte Fiume Serchio Lucchese

Tabella 13 - Corpi idrici superficiali fiumi – pressioni

CORPI IDRICI SUP. COSTA PRESSIONI

CORPI IDRICI SOTTER. PRESSIONI

1_1 Urban waste water Costa Pisana Costa del Serchio Costa della Versilia

2_10_a Acque reflue industriali Costa Pisana Costa del Serchio Costa della Versilia

1_9_a Urban waste water NOTConnected

Costa Pisana Costa del Serchio

2_10_b zone industriali Costa Pisana Costa del Serchio Costa della Versilia

2_1 Urban runoff Costa Pisana Costa del Serchio Costa della Versilia

2_10_c Cave miniere e discariche Costa Pisana

2_2 agricolture Costa Pisana 2_10_d fitofarmaci Costa Pisana

2_10_e Nutrienti in agricoltura Costa Pisana

Tabella 14 - Corpi idrici superficiali coste – pressioni

PRESSIONI CORPI IDRICI SUP. LAGHI

PRESSIONI CORPI IDRICI SUP. LAGHI

1_1 Urban waste water 1_5 Siti contaminati 2_1 Urban runoff 2_2 agricolture 2_3 transport 2_10_a Acque reflue industriali 2_10_b zone industriali 3 water abstraction

Lago di Massaciuccoli

2_10_c Cave miniere e discariche 4_2 dams

Lago di Vagli

Tabella 15 - Corpi idrici superficiali laghi – pressioni

PRESSIONI CORPI IDRICI SOTTER. PRESSIONI CORPI IDRICI SOTTER.

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

68

1_1 Urban waste water

Pianura di Lucca - zona di Bientina Valdarno inferiore e piana costiera pisana - zona Pisa Valdarno inferiore e piana costiera pisana - zona Pisa - falda profonda Versilia e riviera apuana

2_10_c Cave miniere e discariche

Carbonatico di S. Maria del giudice e dei monti pisani

1_5 Siti contaminati

Pianura di Lucca - zona di Bientina Alta e media valle del Serchio Valdarno inferiore e piana costiera pisana - zona Pisa Valdarno inferiore e piana costiera pisana - zona Pisa - falda profonda Versilia e riviera apuana Pianura di Lucca - zona freatica e del Serchio

2_10_d fitofarmaci Pianura di Lucca - zona di Bientina

1_9_a Urban waste water NOTConnected

Alta e media valle del Serchio Valdarno inferiore e piana costiera pisana - zona Pisa Valdarno inferiore e piana costiera pisana - zona Pisa - falda profonda

2_10_e Nutrienti in agricoltura

Valdarno inferiore e piana costiera pisana - zona Pisa Valdarno inferiore e piana costiera pisana - zona Pisa - falda profonda

2_1 Urban runoff Alta e media valle del Serchio 3 Water Abstraction

Pianura di Lucca - zona di Bientina Valdarno inferiore e piana costiera pisana - zona Pisa Valdarno inferiore e piana costiera pisana - zona Pisa - falda profonda Versilia e riviera apuana Pianura di Lucca - zona freatica e del Serchio

2_2 agricolture Pianura di Lucca - zona di Bientina 2_10_a Acque reflue industriali

Pianura di Lucca - zona di Bientina Alta e media valle del Serchio

Tabella 16 - Corpi idrici sotterranei – pressioni

Le misure sono state distinte tra misure di base e misure supplementari strutturali e non strutturali. A

questa distinzione è stata aggiunta una ulteriore distinzione nel caso la misura abbia effetti localizzati

oppure diffusi. Queste distinzioni permettono di effettuare considerazioni sulla scelta della misura,

sull’applicazione del monitoraggio degli effetti dell’applicazione della misura, sul rapporto

costo/effetto/beneficio e sulla adeguatezza della misura stessa da un punto di vista socio-economico.

Altre valutazioni condotte sono relative alla convergenza delle misure individuate con quelle indicate

dal Piano di Gestione Alluvioni. La convergenza delle misure per i due piani di gestione diventa

determinante non solo per l’aspetto economico, perché una misura condivisa da entrambi i piani potrà

essere supportata da un unico quadro economico ed eventualmente finanziata una sola volta, ma anche

per l’efficacia delle misure stesse, le principali misure individuate dal Piano alluvioni, infatti, dovranno

essere preliminarmente analizzate in modo sinergico con l’efficacia delle misure del Piano acque.

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

69

Rispetto al “climate change” sono state considerate significative quelle misure che determinano oltre

ad un aumento di qualità del corpo idrico anche un significativo aumento della quantità d’acqua in alveo

che contribuisce al mantenimento del biota acquatico.

Di seguito sono descritte le misure applicate alla seguenti pressioni: 1_1 Urban waste water, 1_1 Urban

waste water not connected, 2_10_a Acque reflue industriali, 1_3 IED_plants (ICCP + IED), 1_5 Siti

contaminati, 1_8 Acquacoltura, 2_1 Urban runoff, 2_3 Transport, 2_10 Zone industriali, 3 water

abstraction; 4_3 Flow diversions, 4_2 Dams.

Misura per il miglioramento e potenziamento della depurazione corrispondente alle pressioni 1_1 Urban

waste water, 1_1 Urban waste water not connected, 2_10_a Acque reflue industriali

Misura di base: a questo gruppo di misure appartengono gli Accordi Quadro indicati nel DPRG n. 148 del

7 ottobre 2014 “Accordo di Programma per la tutela delle foci fluviali e delle acque marino costiere delle

riviera apuo-versiliese” e nel DPRG n. 833 - 6 ottobre 2014 “Accordo di Programma Quadro per

l’attuazione del Piano Straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a

potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Approvazione dello Schema di Accordo”.

Misura supplementare strutturale con effetto diffuso: dato che la pressione è determinata dalla

mancanza o inadeguatezza degli impianti di depurazione in relazione agli abitanti equivalenti presenti sul

territorio afferente si ritiene che oltre alle misure di base debbano essere individuate misure supplementari

di tipo strutturali mediante adeguamento dei depuratori esistenti e/o realizzazione di nuovi depuratori. Per

la stima del costo dell’adeguamento è stato individuato di volta in volta il numero di abitanti equivalenti

non coperti da depuratore e a questi applicato un costo di realizzazione di tipo strutturale (Є/AbEq). Per i

non connessi diventa prioritario il collegamento alla rete fognaria esistente.

Misura per la realizzazione nuovi impianti industriali corrispondente alla pressione 1_3 IED_plants (ICCP +

IED)

Misura di base: per la realizzazione di nuovi impianti la Normativa Europea recepita dalla normativa

nazionale impone parametri di riferimento che dovranno essere rispettati al momento del rilascio nel corpo

idrico. Quindi è sufficiente attenersi a quanto previsto dalla Direttiva europea 96/61/CE (Integrated

Pollution Prevention Control - IPPC) e alla Direttiva 2010/75/UE (Industrial Emissions Directive IED).

Misura supplementare strutturale con effetto diffuso: dato che la pressione è determinata dalla

mancanza o inadeguatezza degli impianti di scarico e/o depurazione in relazione alla tipologia di

parametrichi chimico fisici scaricati nel corpo idrico si richiede che questi vengano adeguati in rispetto delle

normative vigenti. Per la stima del costo dell’adeguamento sono stati individuati i volumi di acqua da

trattare prima della re immissione nel corpo idrico (Є/Mc).

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

70

Misura per la caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati corrispondente alla pressione 1_5 Siti

contaminati

Misura di base: per individuare esattamente l’origine della pressione sul sito contaminato dovranno

essere condotti approfonditi studi di caratterizzazione al fine di identificare la tipologia di intervento

(Isolamento dei siti e/o trattamento del materiale inquinante e/o trattamento acque, ecc..). Solamente la

preliminare caratterizzazione consentirà di individuare il corretto metodo di intervento.

Misura supplementare strutturale con effetto localizzata: una volta caratterizzato correttamente

potranno essere programmati interventi efficaci anche in rispetto al rapporto costi/benficio come: 1)

asportazione di materiale, bonificarlo abbassandone il grado di contaminazione e successivamente da

conferirlo in discarica apposita (Є/mc); 2) predisporre sistemi impermeabilizzazione sia della superficie

esposta sia della parte a cntato con il terreno vergine (Є/mq); 3) trattamento delle acque percolanti dal sito

contaminato (Є/mc); ecc… Queste tipologie di intervento potranno essere computate solamente una volta

ben identificate.

Misura per l’abbattimento del carico inquinante corrispondente alla pressione 1_8 Acquacoltura

Misura di base: l’acquacoltura è la produzione di organismi acquatici, realizzata in acque dolci, marine o

salmastre. La pressione dell’acquacoltura varia in funzione della tipologia applicata: estensiva, intensiva o

semi – estensiva. Per i nuovi impianti è sufficiente attenersi alle normative vigenti in materia di scarichi

D.Lgs. n. 152/2006, articolo 101, comma 7 mentre per gli impianti esistenti dovranno adeguarsi alla vigente

normativa in materia di scarichi.

Misura supplementare strutturale con effetto localizzata: gli impianti di acquacoltura esistenti dovranno

adeguarsi alla vigente normativa in materia di scarichi attraverso la realizzazione di nuovi depuratori o di

adeguare gli esistenti con opportuni filtri in modo da abbattere il carico organico immesso nel corpo idrico.

Misura per il trattamento delle acque dilavanti corrispondente alle pressioni 2_1 Urban runoff, 2_3

Transport, 2_10 Zone industriali

Misura di base: all’origine della pressione risulta essere un mancato trattamento delle acque di prima

pioggia derivanti sia dal dilavamento delle strade sia dei piazzali di lavorazione e/o di parcheggio in aree

industriale sia dal dilavamento delle aree urbane compresi i tetti degli edifici. Mentre per le nuove

previsioni è sufficiente attenersi alle normative vigenti in materia ed in particolare al D.L. 152/06, art. 113 -

“Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne” per l’esistente sono necessarie opere strutturali.

Misura supplementare strutturale con effetto diffuso: una volta caratterizzato correttamente la

provenienza della pressione sarà possibile intervenire con differenti modalità come: 1) dotare di vasche di

prima pioggia le strade asfaltate a maggior circolazione di mezzi (Є/mq); 2) dotare di idonei filtri i collettori

d’acqua di dilavamento il costo è computato in base ai volumi di acqua trattata (Є/mc); 3) dotare la viabilità

delle aree industriali e i piazzali di lavorazione di vasche trattamento acque con predisposizioni di filtri; 4)

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

71

prevedere e programmare la manutenzione della viabilità e delle opere connesse (Є/mq); 3) ecc… Queste

tipologie di intervento potranno essere computate solamente una volta stabilito il rapporto

costo/beneficio, l’eventuale sproporzione di costo rispetto ad altri interventi strutturali proposti.

Misura per il mantenimento del biota in alveo corrispondente alle misure 3 water abstraction; 4_3 Flow

diversions

Misura di base: la pressione è dovuta essenzialmente alla scarsa quantità di acqua rilasciata in alveo.

Per rimediare a questa condizione risulta indispensabile la modulazione del DMV in particolare il rilascio

deve assicurare il mantenimento del biota in alveo. Gli impianti esistenti dovranno adeguarsi aumentando il

rilascio ed i nuovi attenersi a quanto previsto dalla Direttiva 2000/60 allegato 6.

Misura supplementare: non previste.

Misura per la riconnessione della continuità fluviale del corso d’acqua corrispondente alla pressione 4_2

Dams

Misura di base: la pressione è dovuta essenzialmente alla scarsa quantità di acqua rilasciata in alveo.

Per rimediare a questa condizione risulta indispensabile la modulazione del DMV in particolare il rilascio

deve assicurare il mantenimento della vita animale e vegetale in alveo. Gli impianti esistenti dovranno

adeguarsi aumentando il rilascio ed i nuovi attenersi a quanto previsto dalla Direttiva 2000/60 allegato 6.

Misura supplementare strutturale con effetto diffuso: gli interventi dovranno consentire la

riconnessione della continuità fluviale e consisteranno principalmente nella realizzazione di scale di risalita

dei pesci che dovranno essere realizzate seguendo le linee guida nazionali.

PRESSIONI TIPOLOGIA DI

MISURA

PRESSIONI TIPOLOGIA DI MISURA

1_1 Urban waste water Strutturale diffusa 2_10_c Cave miniere e

discariche Strutturale puntuale

1_3 IED_plants Strutturale puntuale 2_10_d fitofarmaci Strutturale diffusa

1_5 Siti contaminati Non strutturale 2_10_e Nutrienti in

agricoltura Strutturale diffusa

1_8 Acquacoltura Strutturale puntuale 3 Water Abstraction Strutturale puntuale

2_1 Urban runoff Strutturale diffusa 4_1 Physical alterations Non strutturale

2_2 agricolture Strutturale diffusa 4_2 Dams Strutturale puntuale

2_3 Transport Strutturale diffusa 4_3 Flow diversions Strutturale diffusa

2_10 Zone industriali Strutturale diffusa 5_2 Exploitation

removal of animals

Tabella - Pressioni supplementari/tipologia di misure

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

72

Tipologia di pressione Unità Quantità Costo totale Є

Rio Vorno In assenza di pressioni significative non si prevedono misure

Rio Guappero 2_1 Urban runoff 2.00 Є/mq 1.822.276 mq 3.644.552,00

1_5 Siti contaminati Da definire Da definire Da definire

Torrente Corfino 1_5 Siti contaminati Da definire Da definire Da definire

Turrite Secca 2_10 Acque reflue industriale Є/mc Da definire Da definire

1_5 Siti contaminati Da definire Da definire Da definire

Turrite di Gallicano

1_5 Siti contaminati Da definire Da definire Da definire

1_8 Acquacoltura Є/mc Da definire Da definire

2_1 Urban runoff 2.00 Є/mq 841.557 mq 1.683.114,00

4_1 Physical alterations Є/ml Da definire Da definire

Torrente Pizzorna 2_3 Transport 2.00 Є/mq

Strada Comunale: 71.721 m Strada Provinciale: 21.269 m Strada Statale: 0 m

1.116.600,00

1_3 IED_plants Є/mc Da definire Da definire

Torrente Freddana

1_5 Siti contaminati Da definire Da definire Da definire

2_3 Transport 2.00 Є/mq Strada Comunale: 15.324 m Strada Provinciale: 40 m Strada Statale: 173 m

186.444,00

2_10 Zone industriali 2.00 Є/mq 24.190 mq 48.380,00

Torrente di Castiglione

1_5 Siti contaminati Da definire Da definire Da definire

1_8 Acquacoltura Є/mc Da definire Da definire

2_3 Transport 2.00 Є/mq Strada Comunale: 20.694 m Strada Provinciale: 39.362 m Strada Statale: 24.710m

1.017.192,00

Torrente Celetra

1_3 IED_plants Є/mc Da definire Da definire

1_8 Acquacoltura Є/mc Da definire Da definire

2_1 Urban runoff 2.00 Є/mq 500.995 mq 1.001.990,00

Torrente Ania 1_3 IED_plants Є/mc Da definire Da definire

1_5 Siti contaminati Da definire Da definire Da definire

Fosso Farabola

1_1 Urban waste water 200 Є/AbEq

1_5 Siti contaminati Da definire Da definire Da definire

2_1 Urban runoff 2.00 Є/mq 15.655.094 mq 31.310.188,00

2_3 Transport 2.00 Є/mq Strada Comunale: 90.421 m Strada Provinciale: 24.965 m Strada Statale: 46.577 m

1.943.556,00

2_10 Zone industriali 2.00 Є/mq 4.713.135 mq 9.426.270,00

4_1 Physical alterations Є/ml Da definire Da definire

Fosso Doppio 1_5 Siti contaminati Da definire Da definire Da definire

2_1 Urban runoff 2.00 Є/mq 4.743.843 mq 9.426.270,00

Fosso di Gragnana 1_5 Siti contaminati Da definire Da definire Da definire

Fosso delle Cavine

2_1 Urban runoff 2.00 Є/mq 1145551 mq 2.291.102,00

2_3 Transport 2.00 Є/mq Strada Comunale: 16.446 m Strada Provinciale: 1.666 m

217.344,00

9. Sintesi delle misure di piano

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio

73

Strada Statale: 0 m

Fosso dell’Anguillara

1_5 Siti contaminati Da definire Da definire Da definire

2_1 Urban runoff 2.00 Є/mq Da definire Da definire

Fiume Serchio Lucchese

1_1 Urban waste water 200 Є/AbEq

1_5 Siti contaminati Da definire Da definire Da definire

1_8 Acquacoltura Є/mc Da definire Da definire

2_1 Urban runoff 2.00 Є/mq 4.588.622 mq

Fiume Serchio (3) Monte

1_5 Siti contaminati Da definire Da definire Da definire

1_8 Acquacoltura Є/mq Da definire Da definire

4_2 Dams Є/dh Da definire Da definire

Canale Ozzeri

1_1 Urban waste water 200 Є/AbEq

1_3 IED_plants Є/mc Da definire Da definire

1_5 Siti contaminati Da definire Da definire Da definire

2_1 Urban runoff 2.00 Є/mq 12.702.697 mq

2_3 Transport 2.00 Є/mq Strada Comunale: 106.799 m Strada Provinciale: 4.982 m Strada Statale: 19.071 m

2_10 Zone industriali 2.00 Є/mq 3.810.870 mq

Canale Burlamacca

1_1 Urban waste water 200 Є/AbEq

1_5 Siti contaminati Da definire Da definire Da definire

2_1 Urban runoff 2.00 Є/mq 15655094 mq 31.310.188,00

2_3 Transport 2.00 Є/mq Strada Comunale: 90.421 m Strada Provinciale: 24.965 m Strada Statale: 46.577 m

1.943.556,00

2_10 Zone industriali 2.00 Є/mq 4.713.135 mq 9.426.270,00

Tabella - Stima dei costi di alcune delle misure individuate