INDICAZIONE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE O SE … · normativa nazionale secondo la procedura...

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1. INDICAZIONE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE O SE DIVERSO DI CONFEZIONAMENTO 2. DECRETO LEGISLATIVO SANZIONI Reg. 1169/2011 E ADATTAMENTO NORME NAZIONALI ETICHETTATURA 3. INDICAZIONE DELL’ORIGINE IN ETICHETTA DEL RISO - Decreto 26 luglio 2017 4. MERCATO INTERNO DEL RISO –D.lgs 4 AGOSTO 2017, N. 131 5. INDICAZIONE DELL’ORIGINE IN ETICHETTA DEL GRANO DURO PER PASTE DI SEMOLA DI GRANO DURO-Decreto 26 luglio 2017 6. L’INDICAZIONE FACOLTATIVA DI QUALITÀ “PRODOTTO DI MONTAGNA”- Decreto 26 luglio 2017 1. MOCA-NOTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE 2. RISCHI MICROBIOLOGICI NEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI 3. FIPRONIL CONTAMINAZIONE NELLE UOVA E NEI PRODOTTI DERIVATI 4. FOOD SUPPLY CHAIN -CONSULTAZIONE 5. EFSA- SICUREZZA ALIMENTARE NELLE PICCOLE IMPRESE DI VENDITA AL DETTAGLIO 6. REGOLAMENTO SUI CONTROLLI UFFICIALI REG. 625/2017 7. CORTE DI GIUSTIZIA FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI 1. PESCA MARITTIMA- Decreto 20 luglio 2017 2. VADEMECUM ICQRF E CONTROLLI CAMPAGNA VITIVINICOLA 2017-2018

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1. INDICAZIONE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE O SE DIVERSO DI CONFEZIONAMENTO

2. DECRETO LEGISLATIVO SANZIONI Reg. 1169/2011 E ADATTAMENTO NORME NAZIONALI ETICHETTATURA

3. INDICAZIONE DELL’ORIGINE IN ETICHETTA DEL RISO - Decreto 26 luglio 2017 4. MERCATO INTERNO DEL RISO –D.lgs 4 AGOSTO 2017, N. 131 5. INDICAZIONE DELL’ORIGINE IN ETICHETTA DEL GRANO DURO PER PASTE DI SEMOLA DI

GRANO DURO-Decreto 26 luglio 2017 6. L’INDICAZIONE FACOLTATIVA DI QUALITÀ “PRODOTTO DI MONTAGNA”- Decreto 26 luglio

2017

1. MOCA-NOTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE 2. RISCHI MICROBIOLOGICI NEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI 3. FIPRONIL CONTAMINAZIONE NELLE UOVA E NEI PRODOTTI DERIVATI 4. FOOD SUPPLY CHAIN -CONSULTAZIONE 5. EFSA- SICUREZZA ALIMENTARE NELLE PICCOLE IMPRESE DI VENDITA AL DETTAGLIO 6. REGOLAMENTO SUI CONTROLLI UFFICIALI REG. 625/2017 7. CORTE DI GIUSTIZIA FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI

1. PESCA MARITTIMA- Decreto 20 luglio 2017 2. VADEMECUM ICQRF E CONTROLLI CAMPAGNA VITIVINICOLA 2017-2018

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Il Consiglio dei Ministri n. 44 del 15 settembre 2017 ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo

recante “Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di

produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 -

Legge di delegazione europea 2015”.

Il decreto reintroduce l'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta.

L'obbligo era già sancito dalla legge italiana, ma è stato abrogato in seguito al riordino della normativa

europea (Reg. 1169/2011) in materia di etichettatura alimentare.

L'Italia ha stabilito la sua reintroduzione al fine di garantire, oltre che una corretta e completa informazione

al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e,

di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

La legge di delega affida la competenza per il controllo del rispetto della norma e l'applicazione delle

eventuali sanzioni all'Ispettorato repressione frodi (ICQRF - Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e

della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari)

Il decreto prevede, dunque, per tutti i prodotti alimentari preimballati l’obbligo dell’indicazione

sull’etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di

garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata

rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela

della salute.

In attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dall’art. 6 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di

delegazione europea 2015), il decreto prevede un rafforzamento e una semplificazione del sistema

sanzionatorio nazionale per le violazioni delle disposizioni stabilite dal provvedimento, individuando quale

autorità amministrativa competente il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e

della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari

e forestali, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all’Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato, nonché quelle degli organi preposti all’accertamento delle violazioni.

Si rileva infine che il testo del provvedimento ha subito molte variazioni la prima versione del decreto lo

scorso 4 aprile 2017 era stata notificata dal Governo Italiano alla Commissione europea e aveva acquisito il

parere della Conferenza permanente Stato regioni e delle Commissioni parlamentari.

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La Commissione europea ha però ritenuto che tale versione del decreto non fosse conforme al

regolamento Ue n. 1169/2011, e di conseguenza il Governo italiano lo ha ritirato. Il testo è stato, pertanto

modificato e rinotificato lo scorso 3 agosto alla Commissione europea e subito dopo il testo è stato

approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri.

Pertanto per avere indicazioni più precise in merito al testo provvedimento sarà opportuno attendere la

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che dovrebbe avvenire nei prossimi di 30 giorni.

Lo schema di decreto legislativo (AG 456), predisposto sulla base della delega contenuta nella legge 12

agosto 2016, n. 170 (Legge di delegazione europea 2015), è volto ad adeguare l’ordinamento nazionale alle

disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai

consumatori.

L’art. 5 della citata legge delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della

normativa nazionale secondo la procedura ordinaria di cui alla legge n. 234/2012.

Tra i princìpi e criteri direttivi specifici previsti sempre dalla legge di delegazione europea 2015, all’articolo

5, lettera b) è, infatti, prevista una disciplina del sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni

amministrative delle disposizioni stabilite dal medesimo provvedimento.

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo

scorso 8 settembre e dovrà ottenere i pareri delle Commissioni delle due Camere ed acquisire il parere in

Conferenza Stato regioni, per essere definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri.

Con il riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare, operato dal regolamento

(UE) n. 1169/2011, molte disposizioni nazionali contenute nella norma quadro, costituita dal decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, non sono più applicabili. Il provvedimento prevede, infatti,

l’abrogazione espressa del decreto legislativo 1992 n. 109.

Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Reg.

11169/2011, abroga la disposizioni del D.lgs 109/1992 divenute inapplicabili in quanto materia armonizzata

dal Regolamento comunitario e nel contempo adegua le disposizioni non armonizzate del D.lgs n. 109/1992

alle prescrizioni del regolamento.

Lo schema di decreto oltre a individuare con maggior precisione gli obblighi di informazioni per gli

operatori del settore alimentare prevede un sistema sanzionatorio particolarmente punitivo sotto il profilo

della repressione soprattutto in relazione alle sanzioni fino ad oggi vigenti.

Per quanto riguarda gli obblighi informativi sugli alimenti non preimballati forniti dalle collettività il decreto

riporta il contenuto della circolare n. 0003674P del 06 febbraio del 2015 del Ministero della Salute

conferendo forza di legge alle disposizioni ivi contenute

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto è stato pubblicato il decreto ministeriale volto ad introdurre

una disciplina sperimentale sull’indicazione dell’origine del riso .

Le indicazioni da porre sull’ etichetta del riso sono tre:

➢ “Paese di coltivazione del riso”: nome del paese nel quale è stato coltivato il risone

➢ “Paese di lavorazione”: nome del Paese nel quale è stata effettuata la lavorazione e/o

trasformazione del risone

➢ “Paese di confezionamento”: nome del Paese nel quale è stato confezionato il riso

Nel caso in cui il riso sia stato coltivato, lavorato e confezionato nello stesso paese, può essere usata la

dicitura unica “origine del riso”: nome del paese.

Alternativamente, l’art. 3 prevede che nel caso in cui ciascuna delle operazioni di cui all’ art. 2 avvenga nei

territori di più paesi, appartenenti all’UE o meno, per indicare il luogo dove è stata effettuata la singola

operazione possono essere usate le seguenti diciture, in base al luogo di provenienza: “UE”, “non UE”, “UE

Il provvedimento prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali preveda apposite

campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto.

Tali indicazioni precisa il decreto devono essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso

campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Le medesime

indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) , definita nell’allegato IV del

regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, non sia

inferiore a 1,2 millimetri.

Infine il decreto prevede che per le violazioni degli obblighi si applicano le sanzioni previste dall’art. 18,

comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 con un importo minimo di 1600 euro e uno

massimo di 9500 euro. (in tal senso Com 48 del 30 agosto)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2017, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 4 agosto 2017,

n. 131, recante “Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell'articolo 31 della

legge 28 luglio 2016, n. 154”.

Il decreto, emanato in attuazione della legge delega per la semplificazione, razionalizzazione e competitività

dei settori agricolo e agroalimentare (art. 31, della legge 28 luglio 2016, n. 154), introduce nuove norme

volte a regolamentare il mercato interno del riso.

Il decreto entrerà in vigore l’ 8 dicembre 2017 ed aggiorna la normativa risalente al 1958 (Legge 18 marzo

1958, n. 325,) che sarà abrogata a decorrere dal 1° settembre 2018.

Il provvedimento è finalizzato alla salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e all'indirizzo del

miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione, alla valorizzazione della produzione risicola,

quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socioeconomica del territorio in cui è praticata e

alla tutela del consumatore, anche in ordine alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di

vendita del riso.

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Sulla confezione è consentito l'utilizzo di nomi di fantasia ed è consentito indicare che il prodotto possiede

particolari caratteristiche, purché tali indicazioni non siano in contrasto con la denominazione dell'alimento

e non inducano in errore il consumatore sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione del

prodotto.

Nella denominazione dell'alimento deve figurare:

a) l'indicazione «semilavorato» o «integrale» o «semigreggio» se la lavorazione subita è diversa da quella

indicata nel testo del decreto;

b) il particolare trattamento subito;

c) il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro e se dovuto alle caratteristiche ereditarie

delle varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Ente Nazionale Risi svolgono attività di controllo

sull'applicazione delle disposizioni del decreto.Nel provvedimento sono altresì previste le sanzioni per la

violazione delle disposizioni, salvo che il fatto costituisca reato.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 191 del 17 agosto è stato pubblicato il Decreto 26 luglio 2017 sull’origine in

etichetta del grano duro per paste di grano duro.

Le disposizioni del decreto si applicano alle paste alimentari di grano di cui al DPR 187/2001, ad eccezione

delle paste di cui agli art. 9 e 12 dello stesso DPR. Resta fermo il criterio di acquisizione dell’origine ai sensi

della vigente normativa europea.

Sull’ etichetta della pasta è necessario che vengano riportate le seguenti informazioni :

➢ “Paese di coltivazione del grano”: nome del paese nel quale è stato coltivato il grano duro

➢ “Paese di molitura”: nome del Paese nel quale è stata ottenuta la semola di grano duro

Nel caso in cui le operazioni di cui all’art. 2 avvengano nei territori di più paesi, appartenenti all’UE o meno,

per indicare il luogo dove è stata effettuata la singola operazione possono essere usate le seguenti diciture

in base al luogo di provenienza: “UE”, “non UE”, “UE e non UE”.

Alternativamente, qualora il grano usato è stato coltivato per almeno il cinquanta per cento in un singolo

Paese, per indicare l’operazione di coltivazione può essere utilizzata la seguente dicitura: “nome del Paese”

nel quale è stato coltivato almeno il cinquanta per cento del grano duro “e altri Paesi”: “UE”, “non UE”, “UE

e non UE” a seconda dell’ origine. (Com 48 del 30 agosto)

Dopo aver raggiunto l’intesa in Conferenza Stato regioni lo scorso 22 giugno, il Decreto 26 luglio 2017

“Disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE)

n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»“ è

stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre u.s..

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Il decreto prevede, infatti, che l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto da montagna” possa essere

utilizzata per descrivere i prodotti destinati al consumo umano per i quali sia le materie prime che gli

alimenti per gli animali provengono essenzialmente da zone di montagna; e nel caso di prodotti trasformati

anche la trasformazione, compresa la stagionatura e la maturazione, deve aver luogo in zone di montagna.

L’indicazione facoltativa può essere, infatti, applicata ai prodotti:

➢ ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e lì trasformati;

➢ derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di

montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone;

➢ derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di

transumanza nelle zone di montagna.

Il testo prevede, che la proporzione dei mangimi non prodotti in zone di montagna non debba essere

superiore al 75% nel caso dei suini; 40% per i ruminanti; 50% per gli altri animali da allevamento.

Questi ultimi due parametri, specifica il decreto, non si applicano per gli animali transumanti quando sono

allevati al di fuori delle zone di montagna. Inoltre per semplificare e rendere più agevole l’attività di

controllo relativamente ai parametri sopra indicati il Mipaaf, entro un anno dalla data di entrata in vigore,

dovrebbe adottare delle linee guida.

Il decreto specifica, inoltre, che l'indicazione facoltativa può essere applicata anche ai prodotti

dell'apicoltura, e ai prodotti di origine vegetale, a condizione che le api abbiano raccolto il nettare e il

polline esclusivamente nelle zone di montagna e che le piante vengano coltivate in zone di montagna.

I prodotti quali le erbe, le spezie e lo zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti di origine animale e

vegetale, possono anche provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purchè tali prodotti non

superino il 50% del peso totale degli ingredienti. In merito alle operazioni di macellazione di animali e

sezionamento e disossamento delle carcasse e a quelle di spremitura dell'olio di oliva, gli impianti devono,

essere situati non oltre 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna. Mentre per il latte e i

prodotti lattiero caseari, ottenuti al di fuori delle zone di montagna, gli impianti di trasformazione in

funzione dal 3 gennaio 2013, possono essere situati ad una distanza non superiore ai 10 km dal confine

amministrativo della zona di montagna.

Il provvedimento prevede che gli operatori devono adempiere alle prescrizioni previste per la

rintracciabilità di cui al Reg. 178/2002 e devono garantire una rintracciabilità dei prodotti di montagna delle

materie prime e dei mangimi destinati ad essere utilizzati nel ciclo di produzione. La tracciabilità, specifica il

decreto, deve essere assicurata in ogni fase della produzione, della trasformazione e della

commercializzazione e la relativa documentazione deve essere fornita su richiesta degli organi di

controllo.(Com n. 39 27.06.2017)

MOCA -NOTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 28 LUGLIO 2017

Il Ministero della Salute con nota n. 31641 del 28 luglio 2017 relativa al D.Lgs. 10 febbraio 2017, n. 29,

recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n.

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1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati

a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti” ha specificato quanto segue.

Con l’articolo 6 del predetto decreto è stata introdotta la previsione di un obbligo, per gli operatori del

settore dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA), di comunicazione

all’autorità sanitaria territorialmente competente degli stabilimenti posti sotto il proprio controllo che

eseguono le attività di cui al regolamento CE n. 2023/2006. La disposizione nasce dall’esigenza di creare

un’anagrafica di settore e agevolare, di fatto, le attività di controllo, in conformità a quanto previsto dalle

vigenti norme europee e nazionali in materia.

Pertanto con l’articolo 6 del D.lgs è stato previsto che tutti gli operatori che effettuano attività di

produzione, trasformazione, deposito e distribuzione di MOCA sono tenuti alla comunicazione.

Si fa presente, infine, che il distributore dal consumatore finale e l’utilizzatore di MOCA, ossia colui che non

opera alcuna trasformazione del prodotto, ma si limita ad usarlo tal quale per la propria attività, sono stati

esclusi dall’obbligo di comunicazione.

Inoltre il provvedimento specifica che nel caso in cui l’attività posta in essere dall’operatore sia già soggetta

a registrazione o a riconoscimento, ai sensi dei Regolamenti CE 852/2004 ed 853/2004, per evitare un

doppio processo di informazione, che la comunicazione possa essere contenuta direttamente nella SCIA

che gli stessi sono tenuti a presentare, anche mediante un’integrazione della stessa. (Com. n. 33 del 15

maggio 2017).

RISCHI MICROBIOLOGICI NEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 23 maggio scorso n. 163 è stata pubblicata la

"Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per la gestione dei rischi microbiologici nei

prodotti ortofrutticoli freschi a livello di produzione primaria mediante una corretta igiene".

L'obiettivo del documento è aiutare i coltivatori (indipendentemente dalle loro dimensioni) ad applicare

correttamente e in maniera uniforme i requisiti di igiene connessi alla produzione e al trattamento dei

prodotti ortofrutticoli freschi.

La comunicazione fornisce orientamenti su come affrontare i rischi microbiologici riguardanti la sicurezza

degli alimenti mediante le buone pratiche agricole (Bpa) e le buone pratiche igieniche (Bpi) nella

produzione primaria (ovvero coltivazione, raccolta e post-raccolta) dei prodotti ortofrutticoli freschi venduti

crudi (non trasformati) ai consumatori o a seguito di una lavorazione minima (ossia lavati, selezionati,

confezionati), anche durante il trasporto, a condizione che tali attività non alterino sostanzialmente la loro

natura, come stabilito nella definizione dell'allegato I del regolamento (CE) 852/2004.

L'attuazione di questi orientamenti dovrebbe essere considerata una priorità per qualsiasi prodotto

ortofrutticolo consumato crudo e, laddove possibile, dovrebbe costituire un riferimento anche per i

prodotti ortofrutticoli che vengono consumati cotti

CONTAMINAZIONE DI FIPRONIL NELLE UOVA E NEI PRODOTTI DERIVATI

Il Ministero della Salute, in merito alla circolazione di lotti di uova e derivati contaminati da fipronil a partire

dall’8 agosto, in stretta collaborazione con le autorità sanitarie regionali e i Carabinieri Nas, ha messo in

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atto misure per la gestione delle segnalazioni pervenute tramite il sistema di allerta RASFF, che riguardano

anche l’Italia oltre ad attivare le procedure per l’identificazione, il blocco e l’eventuale rintraccio delle

partite.

Il primo incontro tra la Commissione europea e gli esperti degli Stati membri (Comitato permanente per le

piante, gli animali, il cibo e l'alimentazione, c.d. Comitato PAFF) sulla questione della contaminazione da

Fipronil in allevamenti destinati alla produzione di uova si è tenuto lo scorso 30 agosto. Nel corso

dell'incontro sono state precisate le modalità per la notifica delle allerte, le procedure di ritiro e di

richiamo, la gestione degli animali e delle uova negli allevamenti interessati da contaminazione, nonché i

fattori di concentrazione da applicare per la valutazione di conformità degli ovoprodotti. In merito

all’allerta il Ministero della Salute ha firmato con alcune associazioni di categoria che hanno richiesto di

condividere un piano di autocontrollo rafforzato che coinvolga gli allevamenti di galline ovaiole dei propri

associati, al fine di contribuire ad identificare le cause di contaminazione lungo la filiera e di ristabilire la

fiducia dei consumatori.

Il protocollo di intesa vede coinvolte sia le associazioni di categoria della produzione primaria della filiera

delle uova sia quelle della classificazione e trasformazione delle uova e della produzione e distribuzione

degli ovoprodotti e alimenti che li contengono. il protocollo risponde anche all'invito da parte della

Commissione di raccogliere dati, da inviare all' EFSA entro il 30 Novembre p.v., riguardo la contaminazione

da diversi acaricidi (12 in tutto) nelle uova e nella carne di pollo. La raccolta dati ha lo scopo di ottenere una

visione complessiva della contaminazione a livello europeo.

Da ultimo si segnala che il 26 settembre 2017 ha avuto luogo a Bruxelles una riunione ministeriale di alto

livello sul seguito dell'incidente di Fipronil. La Commissione e gli Stati membri hanno adottato un accordo

su un totale di 19 "misure" di cui sono elencate le più rilevanti. In particolare si è messo in luce come sia

importante che le imprese facciano costantemente l’autocontrollo.

FOOD SUPPLY CHAIN CONSULTAZIONE

La Commissione europea, lo scorso 16 agosto ha lanciato una consultazione pubblica volta a migliorare la

catena di approvvigionamento alimentare (Food Supply Chain) a cui sarà possibile rispondere entro e non

oltre il prossimo 17 novembre. La Commissione utilizzerà le informazioni raccolte tramite questo sondaggio

dell'UE per avviare un processo di valutazione d'impatto che potrà dar luogo a misure di governance a

livello dell'UE quali regolamenti o raccomandazioni.

Attraverso la consultazione la Commissione europea intende delineare un quadro esaustivo della situazione

della filiera agroalimentare, analizzando le seguenti aree tematiche:

➢ pratiche commerciali sleali

➢ trasparenza del mercato

➢ cooperazione tra produttori.

Il questionario è, infatti, suddiviso in tre parti, la prima sul tema delle pratiche commerciali sleali su cui la

Commissione europea intende sapere se “se sussistono motivi per ritenere che il valore aggiunto della

filiera agroalimentare non sia adeguatamente distribuito a tutti i livelli della catena”. In questa sezione il

sondaggio intende raccogliere informazioni relative al verificarsi delle pratiche commerciali e alla necessità

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e convenienza di adottare eventuali misure a livello europeo per affrontare o regolamentare tali pratiche

commerciali.

La seconda parte del questionario è invece incentrata sulla trasparenza del mercato e si riferisce alla

disponibilità pubblica delle informazioni pertinenti (in particolare i prezzi, ma anche tempo atmosferico,

produzione, commercio, consumo e utilizzo, scorte, costi) per tutti gli operatori del mercato lungo l'intera

filiera alimentare. Nella relazione della task force per i mercati agricoli la Commissione mette in evidenza

che la disponibilità, l’accuratezza, la comparabilità e la tempestività dei dati sulla trasparenza di mercato

non sono equivalenti per tutti gli attori e in tutte le fasi della filiera alimentare e per i diversi prodotti

interessati. Questo secondo la Commissione potrebbe porre alcune parti interessate in una posizione di

svantaggio nel pianificare la loro produzione oppure durante le trattative sulla vendita dei propri prodotti

rispetto ad altre parti interessate. La Commissione sul punto sta, infatti, valutando l'utilità di introdurre

ulteriori disposizioni dell'UE sulla trasparenza di mercato, come ad esempio l'introduzione, a livello dell'UE,

di nuovi obblighi di comunicazione dei prezzi per tutti gli operatori della filiera. Inoltre la Commissione

intende analizzare il livello di trasparenza del mercato lungo tutta la filiera e individuando ove sia possibile i

punti in cui migliorarlo. Posto che un certo grado di concorrenza è necessario, la consultazione permetterà

di valutare se sia necessario introdurre disposizioni supplementari per garantire la trasparenza del mercato

europeo. La Commissione europea sembra pertanto intenzionata ad intervenire per garantire il buon

funzionamento della filiera agroalimentare. Sul tema della pratiche commerciali sleali Eurocommerce

ritiene che gli Stati hanno già sviluppato soluzioni normative per cui non c’è spazio per giungere ad una

legislazione comunitaria armonizzata.

Si ricorda infine che in Italia per cercare di eliminare eventuali forme di squilibrio tra imprese che operano

nel settore agro alimentare è stato introdotto, già da cinque anni, l’art. 62 del d.l. 1/2012 che prescrive

specifiche disposizioni applicabili ai contratti di cessione dei prodotti agroalimentari (l’obbligo di redazione

in forma scritta, un determinato contenuto minimo ed il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza,

proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni).

PARERE DELL'EFSA IN MERITO SEMPLIFICAZIONE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE NELLE PICCOLE IMPRESE

DI VENDITA AL DETTAGLIO.

Il documento presenta nel dettaglio i diagrammi di flusso che possono essere utilizzati per identificare le

fasi di processo delle attività di macelleria, negozio di generi alimentari, panetteria, pescheria e gelateria,

sulla base delle quali adottare il sistema di gestione della sicurezza.

TAVOLO TECNICO SULLA SICUREZZA NUTRIZIONALE (TASIN)

L'8 settembre 2017 scorso è stato costituito presso il Ministero della Salute un Tavolo tecnico sulla

sicurezza nutrizionale (TaSiN), con funzioni di osservatorio per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

provincie autonome.

Da quanto si legga dal comunicato del Mipaaf al TaSiN sono attribuite funzioni di coordinamento delle

iniziative legate alla sorveglianza nutrizionale e di orientamento, quale punto di confluenza di una rete

nazionale da implementare, allo scopo di:

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➢ favorire lo sviluppo di processi decisionali utili a favorire una sana alimentazione, sulla base di

adeguate conoscenze della situazione esistente e delle evidenze scientifiche;

➢ definire una metodologia preliminare alle scelte di governo in materia di alimentazione;

➢ stabilire orientamenti educazionali e formativi;

➢ elaborare proposte strategiche destinate al vertice istituzionale.

Il TaSiN prevede al suo interno componenti di varie professionalità appartenenti alle Istituzioni centrali e

regionali, alle Società scientifiche, al mondo accademico e al settore produttivo.

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI UFFICIALI

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 95 del 07 aprile scorso è stato pubblicato il Regolamento sui

controlli ufficiali. Il testo comunitario sui controlli ufficiali riguarda tutte le fasi della produzione, della

trasformazione e della distribuzione di animali e merci interessati dalla legislazione alimentare.

Per l’esecuzione dei controlli ufficiali gli Stati membri designano le autorità preposte ai controlli ufficiali.

Il Regolamento riconosce agli Stati membri la facoltà di individuare il personale più adatto a eseguire tali

controlli, a condizione che in tutta la filiera agroalimentare sia assicurato un livello elevato di protezione

della sanità umana, animale e vegetale, nonché del benessere degli animali, e che siano rispettati le norme

e gli obblighi internazionali.

In particolare per quanto concerne il finanziamento dei controlli ufficiali il provvedimento comunitario

prevede che gli Stati provvedono affinchè siano disponibili risorse finanziarie adeguate per fornire alle

autorità competenti sia il personale e le altre risorse necessarie per effettuare i controlli ufficiali.

Il regolamento prevede che le autorità devono riscuotere le tariffe secondo uno dei seguenti metodi di

calcolo o una loro combinazione:

➢ Le tariffe possano essere calcolate forfettariamente sulla base dei costi complessivi dei controlli

ufficiali sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo e applicati a tutti gli

operatori indipendentemente dal fatto che siano stati eseguiti o no controlli ufficiali nel corso del

periodo di riferimento in relazione a ciascun operatore soggetto alla tariffa. Inoltre il regolamento

prevede che nello stabilire il livello delle tariffe da riscuotere per ciascun settore le autorità

prendono in considerazione l’impatto che il tipo e le dimensioni dell’attività in questione ed i

relativi fattori di rischio hanno sulla distribuzione dei costi complessivi;

➢ Sulla base del calcolo dei costi reali di ogni singolo controllo ufficiale e applicati agli operatori

soggetti al controllo;

Per maggiori approfondimenti verrà a breve pubblicata sul sito confederale una nota informativa.

CONTROLLI UFFICIALI – FINANZIAMENTO - SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA

La Corte di Giustizia Europea con sentenza n. (C‑519/16) del 26/07/2017 si è pronunciata in merito alla

legittimità del pagamento di una tassa finalizzata a finanziare i costi di esecuzione dei controlli ufficiali

nell’ambito della sicurezza alimentare, della protezione e della salute degli animali e delle piante (C‑

519/16).

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Secondo la pronuncia gli operatori del settore alimentare anche se non direttamente coinvolti nei controlli

ufficiali possono essere soggetti al pagamento di tasse nazionali al fine di contribuire all'organizzazione dei

controlli ufficiali.( Vedi Com 52 del 14 settembre)

MODALITÀ ATTUATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI IN MATERIA DI PESCA

MARITTIMA Decreto 20 luglio 2017

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 luglio

2017 del Mipaaf con il quale vengono definite le modalità, i termini e le procedure per l’applicazione della

sanzione della sospensione dell’esercizio commerciale, di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 4/2012,

che disciplina il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Il provvedimento è entrato in

vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto in esame, prevede la sospensione dell’esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi

per:

➢ chiunque detenga, sbarca, trasborda, trasporta, commercializza e somministra esemplari di specie

ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa vigente. In caso di cattura,

accidentale o accessoria di quest’ultimi esemplari è, inoltre, vietato conservarli a bordo, trasportarli

e commercializzarli per il consumo umano diretto. (art. 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6 del

decreto legislativo n. 4/2012);

➢ i titolari degli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni di cui

all'art. 11, commi 10 e 11 del decreto legislativo n. 4/2012. In particolare se ad esempio il pescato

proviene da un soggetto che ha violato le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva,

ricreativa e subacquea o ha ceduto un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore

degli anni sedici o, ad esempio, nel caso in cui il pescatore sportivo sia riuscito a pescare

giornalmente un quantitativo totale di prodotto superiore a 5 kg.(Vedi nostra com 54 del 19

settembre).

VADEMECUM ICQRF E CONTROLLI CAMPAGNA VITIVINICOLA 2017-2018

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato un vademecum per tutti gli

operatori del settore nel quale sono riassunti i principali adempimenti a carico delle imprese vitivinicole, le

norme di riferimento e le disposizioni applicative.

Il Vademecum tratta i seguenti argomenti:

➢ Documenti di accompagnamento e registri (ricordiamo che dal 1° gennaio 2017 i registri nel settore

vitivinicolo sono tenuti in forma esclusivamente telematica);

➢ Dichiarazione di giacenza - Dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola;

➢ Pratiche enologiche;

➢ 4 Sottoprodotti;

➢ Centri d’intermediazione uve e gli stabilimenti destinati alla trasformazione di uve da tavola;

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➢ Detenzione di mosti con titolo alcolometrico inferiore all’ 8% in volume;

➢ Regime degli stabilimenti dove sui effettuano lavorazioni promiscue;

➢ Sostanze zuccherine (obbligo della tenuta del registro delle sostanze zuccherine da parte dei

produttori, confezionatori, grossisti e utilizzatori);

➢ Norme sul vino “biologico” (DM 12 luglio 2012);

➢ Norme sugli allergeni

Il Ministero ricorda che l’ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei

prodotti agroalimentari), sulla base delle specifiche linee guida già diramate, effettuerà i controlli sulla

raccolta e la movimentazione delle uve, sulle operazioni di trasformazione e sulla circolazione dei prodotti e

dei sottoprodotti vitivinicoli ottenuti.

Sono inoltre previsti controlli sui prodotti in ingresso ai porti e sulla produzione dei mosti concentrati e dei

mosti concentrati rettificati.