INCONTRI DI FORMAZIONE MEDICO-LEGALE. LA … · 2018-12-15 · natura della colpa (specifica ....

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SEZIONE DIPARTIMENTALE DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI INCONTRI DI FORMAZIONE MEDICO-LEGALE. LA RESPONSABILITA’ MEDICA IL PUNTO DI VISTA DEL MEDICO LEGALE MICHELANGELO BRUNO CASALI, MD PhD MILANO, OSPEDALE V. BUZZI 5 DICEMBRE 2012

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SEZIONE DIPARTIMENTALE DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI

INCONTRI DI FORMAZIONE MEDICO-LEGALE. LA RESPONSABILITA’ MEDICA IL PUNTO DI VISTA DEL MEDICO LEGALE MICHELANGELO BRUNO CASALI, MD PhD MILANO, OSPEDALE V. BUZZI 5 DICEMBRE 2012

Responsabilità Medica versus Responsabilità Sanitaria Responsabilità Sanitaria = Responsabilità Medica + Responsabilità di struttura sanitaria + Responsabilità di esercenti prof san non medici (infermieri, fisioterapisti, farmacisti, tecnici, ecc.)

Responsabilità = capacità di sostenere in maniera produttiva gli oneri della propria posizione professionale (responsabilità in forma verticale) e le aspettative dei propri clienti/pazienti (responsabilità in forma orizzontale). Responsabilità verticale dipendente da cornice legislativa. Responsabilità orizzontale dipendente da cornice culturale.

Responsabilità penale (dinanzi alla collettività dei cittadini) Responsabilità civile (dinanzi al singolo danneggiato) Responsabilità amministrativa (dinanzi al portafoglio pubblico) Responsabilità deontologica (dinanzi ai colleghi)

Dal punto di vista metodologico (1): - approccio ad una questione di presunta Resp Prof Medica con collegialità di competenze (competenza medico-legale + competenza clinica) - no al Fai da Te del medico legale (carente competenza di contenuto) o del clinico (carente competenza di metodo medico-forense)

Dal punto di vista metodologico (2): - una storia da scrivere su base documentale (CC ed

altra documentazione clinica) - elementi da acquisire dal paziente vivo o deceduto

(visita medico-legale oppure autopsia) - una oggettiva valutazione della condotta dei singoli

medici coinvolti (il medico legale domanda ed il clinico risponde) e la eventuale identificazione della natura della colpa (specifica versus generica)

- la definizione delle conseguenze della acclarata condotta colposa (concretizzazione di un fatto reato versus concretizzazione di un danno risarcibile)

- CONTRADDITTORIO TRA CT

Dal punto di vista metodologico (3): - specie in caso di colpa omissiva → ragionamento cd.

controfattuale (cosa sarebbe successo se invece …) - leggi di copertura - esigenza probatoria penalistica (certezza) versus

esigenza probatoria civilistica (probabilità) - diverso esito di una stessa vicenda in ambito penale

(ad es. assoluzione) ed in ambito civile (ad es. condanna al risarcimento)

Le conseguenze di interesse forense di una colpa medica: - in ambito penale, omicidio colposo + lesioni

personali colpose (gradazione a seconda di durata, natura ed outcome della malattia penalisticamente intesa)

- in ambito civile, danno biologico temporaneo e permanente (barème, tabelle, personalizzazioni) + danno patrimoniale (danno emergente e da lucro cessante)

Ambiti di trattazione della Responsabilità Medica: - ambito giudiziale (CT disposta dall’Ufficio ed

intervento delle parti con CTP). Interesse di giustizia. Ambito della medicina legale tradizionale.

- ambito stragiudiziale (confronto a distanza tra CTP). Interesse collettivo di correttezza e di convenienza. Ambito della medicina legale tradizionale e della medicina delle assicurazioni

La Responsabilità Medica vista nella prospettiva della struttura nosocomiale: - importanza della medicina legale ospedaliera - nesso tra medicina legale ospedaliera e clinical risk

management - collaborazione tra medicina legale ospedaliera e

medicina della assicurazione operante (CVS) - «patologia» del CVS di struttura pubblica (Corte dei

Conti)

La Responsabilità Medica e la Mediazione ex DLgs 28/2010: - uno strumento (per la Responsabilità Medica) nel

complesso non idoneo alla materia - nicchie di applicabilità (odontoiatria) - reale novità rispetto alla Consulenza ex art. 696

bis? - reale utilità al posto di una buona fase

stragiudiziale?

La Responsabilità Medica e la cd. Legge Balduzzi: - dal punto di vista metodologico, maggiore

attenzione del Giudicante alle cd. Linea Guida - maggiore rilevanza degli aspetti di colpa lieve

versus colpa grave - dal punto di vista metodologico, raccomandazione

per una maggiore omogeneità di indagine in corso di CTU

- auspicata riforma della costituzione degli albi CTU (la patologia dello strumento CTU)

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