IncIdenza - Benvenuto

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anno 15, 2017 INCIDENZA antico dell’ dialoghi di storia greca

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Pubblicazione annuale Registrazione del Tribunale di Napoli n. 5337 del 14.10.2002 ISSN: 1971-2995 Abbreviazione assegnata da l’Année Philologique: IncidAntico www.incidenzadellantico.it
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Comitato editoriale e di redazione Maurizio Bugno, Eduardo Federico, Marcello Lupi, Gabriella Pironti, Vittorio Saldutti, Amedeo Visconti
Impaginazione Serena Cuoppolo
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Abstracts
Saggi Egidia Occhipinti, Xenophon’s reading of Herodotus. Mythical patterns and ‘national’ stereotypes Eleonora Pischedda, Senofonte ed Eubulo. Lettera aperta a un maggio- rente Daniela Motta, Il demos in Erodiano Wanda Nobile, Il mito di Minosse e Dedalo in Sicilia e la fondazione di Gela Miriam Valdés Guía, Atenea Nike, Panateneas y victoria sobre los gigantes. Conflicto interno y paz en el Ática del siglo VI a.C. Carmine Pisano, Sulle «tracce» di Strabone: la grecità di Neapolis in età imperiale
Note Silvana Cagnazzi, Le leggi di Solone Stefania Tuccinardi, Architetture funerarie e reimpiego dell’antico a Teggiano
Rassegne Alessandro Arienzo, Thucydides Anglicus. Gli Eight Bookes di Thomas Hobbes tra politica, filologia ed erudizione Massimiliano Lanzillo, Uno, nessuno, centomila. A proposito di due recenti volumi su Pericle
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Recensioni Barthold Georg Niebuhr, Storie di eroi greci raccontate a mio figlio, a cura di C. Montepaone, traduzione e note di M. Catarzi (Eduardo Federico) Gli oggetti sulla scena teatrale ateniese. Funzione rappresentazione comunica- zione, a cura di A. Coppola, C. Barone, M. Salvadori (Valentina Caruso) Richard Evans, Ancient Syracuse. From Foundation to Fourth Century Collapse (Riccardo Sciacchitano)
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Egidia Occhipinti, Xenophon’s reading of Herodotus. Mythical patterns and ‘national’ stereotypes [9-30]
This study offers a discussion on the debt to Herodotus of Xenophon’s Hellenica with reference to the characterisation of Athenians and Spartans. It shows that some mythical accounts, such as the stories of the Amazons, Adrastus, the Heraclides, which developed after the Persian wars, were well-known from Herodotus onwards, both to historians and orators, and influenced the shaping of a crystallised image of the two cities: Athens appears as a magnanimous city, which helps all victims of injustice, Sparta is instead a selfish city. There is a good deal of common places about these two cities in Xenophon’s time, and some topoi were probably also shared by others.
Herodotus – Xenophon – Isocrates – mythical and historical paradigms – cultural stereotypes
Eleonora Pischedda, Senofonte ed Eubulo. Lettera aperta a un maggiorente [31-48]
This work intends to focus on the nature of the relationship between Eubulus, Xenophon and his Poroi. At the present we do not know if Xenophon’s Poroi was an open letter to the polis’ officers or an attempt to offer a new economic and political programme, maybe both of them. By comparing the available evidence (literary sources, epigraphic data and archaeological evidence) with all the proposals and claims made by Xenophon in his last work, I have tried to answer this question and to discover how many of Xenophon’s proposals were carried out, by who and in which cases Xenophon’s advice preceded some Athenian reforms.
Xenophon’s Poroi – Athenian imperialism – ancient greek economic thought – Eubulus – democracy and public economy
Abstracts
Daniela Motta, Il demos in Erodiano [49-81]
In Herodian’s historical view the demos appears to play an important political role in critical stages of the Roman empire. The political success of an emperor depends on the popular approval in Rome or in the provincial cities, besides the support of the soldiers. The analysis of the words demos and ochlos, used by Herodian with different values, reveals that the historian cannot be defined filopopular, but shows throughout interest in the popular partecipation in civil struggles.
Herodian – Emperor – demos – ochlos – civil wars
Wanda Nobile, Il mito di Minosse e Dedalo in Sicilia e la fondazione di Gela [83-103]
This article starts from the exegesis of the mythical tradition about Daedalus and Minos in Sicily, considered as a product of a historic reality, that is the foundation of Gela by the rhodium-cretan apoikoi. In particular, the work intends to survey the connection between the above-mentioned tradition and the one concerning the foundation of the apoikia, as well as to reconstruct the evolution of the mythical tradition, basing on literary sources and archaeological evidence. Lastly, by comparing the versions of Herodotus and Diodorus of Sicily, this article aims to demonstrate the congruence of the choices made by these authors and also to provide useful elements for the exegesis of some unclear sources (Antioch., FGrHist 555 F 13 = Strab. VI 3, 2).
Daedalus – Minos – Sicily – foundation – Gela
Miriam Valdés Guía, Atenea Nike, Panateneas y victoria sobre los gigantes. Conflicto interno y paz en el Ática del s. VI a.C. [105- 131]
The inauguration of the Athena Nike cult in archaic Athens during the second quarter of the sixth century is undoubtedly associated with the reorganization of the Panathenaea in 566 BC and with the victory of the goddess against the giants, a topic closely linked to the penteteric festival. Through the examination of the Athenian versions of this Panhellenic myth, which involve characters like Erichthonius or the Pallantids, it is argued that the cult of Nike and its mythical elaborations could be associated to the claim of victory by one or another faction in the context of the stasis that marked the Athenian history of the sixth century.
Athena Nike – Erichthonius – archaic stasis – Gigantomachy – Panathenaia
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Carmine Pisano, Sulle «tracce» di Strabone: la grecità di Neapolis in età imperiale [133-153]
In the fifth book of his Geography, Strabo describes the ancient colony of Neapolis in imperial age, noting that «very many traces of Greek culture are preserved there – gymnasia, ephebeia, phratriae, and Greek names of things, although the people are Romans». This passage poses two important issues concerning respectively: the Strabo’s position towards Rome; the status of Neapolis’ Greek identity in Augustan age and his relationship with the imperial power.
Strabo – Neapolis – traces – Greek identity – imperial power
Silvana Cagnazzi, Le leggi di Solone [155-170]
Solon, named archon, was also entrusted with the task of giving laws to Athens. Thanks to Plutarch we know some of these new laws and the difficulties encountered by Solon in making them accepted. Great was the discontent of the wealthier for the laws on heiresses, protected as women in marriage, and on wills, with which even a person who was not part of the family could be named an heir. On the other hand, the poor were dissatisfied with the laws that prohibited the sale of girls, daughters and sisters, and with some of those that regulated life in the countryside. In formulating some laws to protect women, sons and daughters, Solon could draw inspiration from the Code of Hammurabi.
Solon – laws – marriage – heirs – Hammurabi
Stefania Tuccinardi, Architetture funerarie e reimpiego dell’antico a Teggiano [171-206]
This paper focuses on funerary architectures of ancient Tegianum, a municipium of Roman Lucania. The current city of Teggiano has very few ancient monuments still visible but there is an extraordinary amount of spolia, reused in churches and city buildings. The analysis of these materials (i. e.: steles with Oscan and Latin inscriptions, doric friezes and coffered ceilings), although decontextualized, allows us to reconstruct the development of funerary use and architectures between the end of the 2nd Century BC and the early Imperial Age. In this perspective we discuss the cultural and artistic relationships between the lucanian municipium, the Greek cities of Southern Italy and Eastern Mediterranean, and the new cultural models dictated from Rome.
Tegianum – funerary architectures – stele – spolia – Romanisation
Agli inizi del VI secolo, Atene era dilaniata dalla situazione di povertà e addirittura di schiavitù in cui erano venuti a trovarsi i piccoli contadini, una situazione così grave che cominciava ad impensierire, per i suoi temi- bili risvolti, persino i ricchi 1, che ne erano i responsabili. Essi, considerati dalla tradizione gli Ateniesi più saggi (ο φρονιμτατοι), avevano perciò eletto arconte Solone 2, affidandogli il compito di porre fine ai contrasti; la scelta era piaciuta comunque anche ai poveri che intravedevano in lui la persona fidata e brava (πιστν; χρηστν) che poteva migliorare la loro condizione 3. L’arconte era entrato in carica avendo in più i due importanti ruoli di pacificatore e di legislatore 4; la delega ad operare era senza vincoli (ο τ μν, τ δοχ, πντα δμαλς πιτρψαντες) e Solone poteva fare ciò che gli sembrava più opportuno ( τι δοκοη) 5. Investito di così ampi poteri 6, aveva intrapreso anche l’arduo lavoro di
1 Penso alla notizia di Aristotele (Pol. V 6, 1305a), peraltro isolata nella tradizione, secondo la quale pochi decenni prima a Megara erano state sgozzate le greggi dei ricchi mentre pascolavano lungo il fiume.
2 Nel 594 secondo Diogene Laerzio, I 62, che dipende da Sosicrate di Rodi. La data alta è difesa da Giannattasio Andria 1989, 85-88. Una datazione più bassa, 592, si ricava da Aristotele (Ath. Resp. 14,1). Secondo Rhodes 1981, 120-121, più che di una diversa cronologia si tratterebbe di un banale errore di calcolo di Aristotele o della sua fonte.
3 Plut. Sol. 13-14,1-3. 4 διαλλακτς e νομοθτης (Plut. Sol. 14,3). 5 Plut. Sol. 16,5. 6 Aristotele sottolinea l’eccezionalità della sua magistratura (Ath. Resp. 5,2) e non
esita a definirlo κριος τν πραγμτων (6,1). Plutarco riferisce anche che fu offerta a Solone la possibilità di instaurare la tirannide, ma che egli rifiutò (Sol. 14,4-5). Sui poteri
Le leggi di Solone
Silvana Cagnazzi Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’
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legislatore, e, con l’abituale orgoglio 7, ne aveva sintetizzato la felice riu- scita, affermando nei suoi versi: θεσμος θ’ μοως τ κακ τε κγαθ [...] γραψα, «leggi ho scritto ugualmente per il cattivo e per il buono», ad indicare aristocratici e non 8.
Di queste buone leggi rimangono solo frammenti, tràditi sul finire del IV secolo da Aristotele e soprattutto nel I secolo d.C. da Plutarco 9, mentre in Erodoto, pur cronologicamente più vicino, compare appena un accenno alla codificazione nel lungo racconto della storia di Creso 10. Le tre fonti concordano sulle inaspettate difficoltà incontrate da Solone nel fare accettare e rispettare le sue leggi. Erodoto ricorda che in Egitto, alla corte di Amasi, e nella ricca e potente Sardi, meta obbligata per tutti i sapienti della Grecia, alla corte di Creso, arrivò anche Solone, allonta- natosi dalla sua città con la scusa di fare nuove esperienze, ma in realtà per non vedersi costretto ad abrogare le leggi che aveva dato, sicuro, oltre tutto, che da soli i suoi concittadini non avrebbero potuto agire,
eccezionali di Solone vd. Levi 1968, 90-91; Rodrigues 2013. Sul rifiuto di Solone alla tirannide vd. Cagnazzi 2005, 14-16. Eccessivo mi pare lo scetticismo di Raaflaub 1996, 1035 ss., (che si muove sulla scia di Lefkowitz 2012) circa la possibilità di ricostruire la figura storica di Solone dal momento che la si ricava – come d’altra parte accadeva già in antico – dai suoi stessi versi. La difficoltà espressa da Raaflaub è condivisa da Pezzoli, Curnis 2012, 386.
7 Soddisfazione per la sua attività di pacificatore Solone manifesta in Arist. Ath. Resp. 12,1 e 3 (= frr. 7 e 30, vv. 1-17; 20-27 Gentili-Prato).
8 Arist. Ath. Resp. 12,4 (= fr. 30, vv. 18-20 Gentili-Prato); vd. Vox 1984, 109 ss. Per l’impiego del verbo γρφειν vd. Loraux 1988. Da Plutarco (Sol. 3,5) sappiamo che secondo alcuni (νιοι δ φασιν) le leggi furono scritte in esametri: Solone non si sarebbe discostato così dalla tradizione della legislazione orale secondo la quale le leggi erano cantate con accompagnamento musicale e il verso e il ritmo garantivano la loro esatta riproposizione; vd. Camassa 1996, 561-563; Id. 2014, 81-82. Sullo scarso livello di alfabetizzazione delle popolazioni che hanno conosciuto un codice, vd. ancora Camassa 1988. A riguardo si può sempre ricordare l’episodio della vita di Aristide risalente agli inizi del V secolo (Plut. Arist. 7,7): uno sprovveduto uomo di campagna, che neanche lo conosceva e non sapeva scrivere, nell’assemblea che doveva decidere l’ostracismo di alcuni uomini politici, chiese proprio ad Aristide di scrivere sul coccio il suo nome. Secondo Missiou 2011, l’alfabetizzazione di massa ad Atene è connessa alla presenza di un governo democratico.
9 Arist. Ath. Resp. 8,5; 35,2; Plut. Sol. 20-24. Per l’uso fattone dagli oratori, vd. ad esempio Dem. XXIII passim; Lys. X passim; And. I 95; 111. Tutti i frammenti sono raccolti da Ruschenbusch 1966 (con l’edizione postuma curata da Klaus Bringmann); vd. ora anche Leão, Rhodes 2015, che contiene frammenti non presenti nella edizione di Ruschenbusch.
10 Hdt. I 29,1. Da notare che il grande legislatore entra nel racconto erodoteo, sia qui che in II 177,2 (vd. infra, 164 e n. 45), con il suo etnico (Σλων νρ θηναος), come se fosse uno straniero, un segno della lenta stratificazione dell’opera e forse un indizio degli orizzonti più persiani che greci di Erodoto; vd. Cagnazzi 2012.
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legati come erano da grandi giuramenti a rispettarle 11. Aristotele insiste sulla formulazione per niente semplice e chiara (in particolare delle leggi relative alle eredità e alle ereditiere) che faceva sorgere inevitabilmente molte controversie che il tribunale era poi chiamato a dirimere. Plutarco, che è l’unica fonte in grado di riportare molte leggi, da quelle sulle ere- ditiere e i testamenti a quelle sulla campagna, fornisce la testimonianza più interessante segnalando un viavai di persone in casa di Solone pronte sia a suggerire emendamenti che a porre quesiti 12.
È strano che le leggi, per la cui formulazione Solone aveva avuto pie- na libertà di azione, avessero suscitato tanto malcontento. D’altra parte esse erano improntate ad uno straordinario senso della giustizia, tanto che Plutarco può riferire che quando chiesero a Solone, forse proprio per metterlo in difficoltà, se avesse scritto le leggi migliori per gli Ate- niesi (τος ρστους θηναοις νμους γραψεν), il legislatore rispose pacato che aveva dato le migliori che essi avrebbero accettato (ν ν προσεδξαντο τος ρστους) 13. Sembra quindi opportuno esaminare il contenuto delle leggi e la loro portata da molti Ateniesi considerata dannosa, certamente perché troppo innovativa. A stare alla tradizione confluita in Plutarco, infatti, le leggi non avrebbero soltanto scardinato una situazione politica, sociale ed economica, ma avrebbero trasformato la mentalità degli Ateniesi.
Sino ad allora ad Atene molte situazioni erano regolamentate dalle leggi da poco date da Dracone 14, che Solone si affrettò ad abrogare la- sciando in vigore soltanto quelle sull’omicidio 15. Inoltre, mentre prima
11 Secondo Erodoto (I 29,2), Solone avrebbe imposto l’obbligo di mantenere in vita le leggi per dieci anni; secondo Aristotele (Ath. Resp. 7,2) e Plutarco (Sol. 25,1), sarebbe stato impossibile modificarle prima che fossero passati cento anni. Plutarco (Lyc. 29,1-4) riferisce che anche Licurgo, soddisfatto della legislazione data e desiderando che fosse «immortale e immutabile», θνατον […] κα κνητον, si allontanò da Sparta dopo aver fatto giurare ai re, agli Anziani e agli altri cittadini che non avrebbero apportato alcun cambiamento sino al suo ritorno. Delle leggi del legislatore spartano destinate a «restare immutabili», κνητοι διαμνειν, discute Senofonte (Lac. Resp. 14,1; cfr. 1,2). Sulla inalterabilità delle leggi vd. Camassa 2011, 117 ss.
12 Arist. Ath. Resp. 9,2; 11,1; Plut. Sol. 25,6. 13 Plut. Sol. 15,2. 14 Nel 621, sotto l’arcontato di Aristecmo: Arist. Ath. Resp. 4,1; Eus. Chron., II, p.
90 Schöne. Vd. De Sanctis 1975, 205 ss. (= pp. 159 ss. della seconda edizione, Torino 1912); Id. 1939, 469 ss.; Develin 1989, 31-32.
15 Secondo la testimonianza di Arist. Ath. Resp. 7,1: νμους θηκεν λλους, τος δ Δρκοντος θεσμος πασαντο χρμενοι πλν τν φονικν; cfr. Plut. Sol. 17,1, il quale spiega che le leggi precedenti furono abolite perché erano troppo severe e aggiunge che l’oratore Demade poté dire che erano scritte col sangue e non con l’inchiostro (17,3 = Demad. fr. 23 De Falco).
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l’accesso alla vita politica era reso possibile sulla base di due requisiti, la nascita e la ricchezza - naturalmente da essa derivata - (ριστνδην κα πλουτνδην), stabilì l’allargamento del corpo civico che ora poteva ricoprire cariche pubbliche purché in possesso di un reddito adeguato all’importanza delle magistrature 16.
Sistemata così rapidamente la questione del codice penale e quella di una costituzione più aperta, si poneva a Solone la difficoltà di regolamentare per legge le questioni civili, probabilmente poco affrontate nel loro insie- me, non ultimo per la loro notevole varietà. Non mancavano comunque dei precedenti: da Aristotele sappiamo che nel VII secolo a Tebe, Filolao di Corinto si era occupato della famiglia, in particolare dell’adozione, e soprattutto dell’eredità; che nel VI secolo a Catania, il bravo Caronda, per primo, si era occupato del reato di falsa testimonianza; che a Reggio, Androdamante si era occupato delle ereditiere 17.
Ed ecco che anche il legislatore di Atene si occupava di unioni matri- moniali e di eredità: a) affrontava il delicato problema di una ereditiera e stabiliva che chi la sposava dovesse avere rapporti con lei almeno tre volte al mese, e che, dopo un primo fallito matrimonio con un uomo rivelatosi impotente, la donna potesse risposarsi con un parente stretto del marito; b) vietava le doti troppo ricche; c) rendeva possibili i testamenti 18.
Le tre leggi, il cui obiettivo era porre un freno all’accumulo delle ricchezze, furono certamente suggerite a Solone dalle reali condizioni della città, spaccata tra ricchi che diventavano sempre più ricchi e poveri
16 Sui due requisiti vd. Arist. Ath. Resp. 3,1 e 6; sulla costituzione ancora Ath. Resp. 7,1 e 3; 8; cfr. Plut. Sol. 18,1-2.
17 Pol. II 12, 1274a-b. Su queste figure di legislatori vd. Pezzoli, Curnis 2012, 396 ss. 18 Il resoconto più compatto della legislazione soloniana è in Plutarco, nella Vita di
Solone, ai capitoli 20-24. Nel lavoro le leggi verranno analizzate secondo il medesimo ordine seguito dalla fonte. Poche e incomprensibili sono, infatti, le tracce dell’originaria successione delle leggi nelle tavole. L’elemento più interessante è che nella prima tavola (quindi all’inizio del codice) compariva la legge che stabiliva che l’arconte dovesse lan- ciare maledizioni contro chi esportava illegalmente generi alimentari oppure che pagasse una multa di cento dracme (Plut. Sol. 24,2). Da un passo precedente si apprende che la tredicesima tavola recava l’ottava legge, la quale stabiliva che riacquistavano il diritto di cittadinanza coloro che ne erano stati privati prima dell’arcontato di Solone, a meno che non fossero stati condannati per omicidio, per strage oppure fossero in esilio per avere tentato di instaurare la tirannide (19,4). L’ultima traccia poggia sulla testimonianza di Demetrio del Falero, il quale era in grado di calcolare che il premio di cinque dracme, dato a chi catturava un lupo, e di una dracma, dato a chi catturava un cucciolo di lupo, corrispondevano al valore di un bue e di una pecora fissato nella sedicesima tavola (23,4). L’ammontare della multa e dei premi fissato in dracme è proprio di un lessico moder- nizzante, se si condivide l’ipotesi dell’assenza della circolazione della moneta al tempo di Solone; vd. Rhodes 1981, 126; Crawford 1982, 14 ss. Ma sul problema vd. anche le interessanti considerazioni di Harris 1997, spec. 110, e di Faraguna 2012, 188.
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che diventavano sempre più poveri. Plutarco sottolinea la concretezza della legislazione quando riferisce che Solone adattò le leggi alla situa- zione piuttosto che la situazione alle leggi (τος πργμασι τος νμους μλλον τ πργματα τος νμοις προσαρμζων) 19. A riprova si può ricordare che Solone, nell’Atene d’inizio secolo, nella quale acceso era il contrasto tra i nobili e il popolo 20, aveva voluto una legge che rendeva privo dei diritti politici (τιμον) chi, in caso di discordia, non si schierava con una delle due parti, una legge che gli procurò subito delle critiche e fu giudicata singolare e strana (διος e παρδοξος) 21.
Consideriamo ora nello specifico lo spirito delle tre leggi per capire il loro impatto sugli Ateniesi. A proposito della prima legge, che entrava con forza nell’intimità della coppia, si legge in Plutarco che «sembra stra- vagante e ridicola», τοπος δ δοκε κα γελοος. Parole molto forti nelle quali sembra di poter cogliere, più che il punto di vista di Plutarco o delle sue fonti, l’eco di una parte dell’opinione pubblica ateniese e la reazione sdegnata dei mariti messi da parte. A conferma di tale interpretazione si può sottolineare che – come si legge subito dopo – non mancavano comunque coloro che, più saggiamente, consideravano la nuova legge un bene, τοτο δ ρθς χειν τινς φασι, perché, nel ripristinare una legge di natura, ricopriva di vergogna il marito che aveva contratto matrimonio attratto dalla posizione patrimoniale della moglie, ed approvavano che la legge stabilisse che l’ereditiera, a quel punto, non potesse scegliere un uomo qualsiasi con il quale risposarsi, ma un parente del marito, al fine di garantire al medesimo casato la discendenza 22.
Molto interessante è, dal punto di vista formale, nell’espressione τινς φασι l’uso del plurale e del presente con cui nel testo di Plutarco è inserito il giudizio dei contemporanei di Solone. Il presente φασι e il precedente δοκε si possono confrontare con altri presenti analoghi che contengono giudizi sull’operato del legislatore: ε δ’ χει (20,3), è bene che l’ereditiera sposi un parente del marito; ες τοτο δ συντελε (20,4), è in linea con questa disposizione che la sposa mangi una mela cotogna prima
19 Plut. Sol. 22,3. In 22,1 e in 22,3 è l’uso del verbo ρω (ρν […] νμον γραψεν e ρν […] ταξεν) a sottolineare che la legge risponde a una esigenza concreta. La stessa concretezza era alla base dell’azione politica di Solone, il quale «vedendo» che il popolo era tronfio e ardito per la cancellazione dei debiti, istituì un secondo consiglio: ρν τν δμον οδοντα κα θρασυνμενον τ τν χρεν φσει δευτραν προσκατνειμε βουλν (19,1).
20 Il grave problema sociale è descritto da Arist. Ath. Resp. 2 (μετ δ τατα συνβη στασισαι τος τε γνωρμους κα τ πλθος πολν χρνον κτλ.) e da Plut. Sol. 13,3-4.
21 Plut. Sol. 20,1; cfr. Arist. Ath. Resp. 8,5. 22 Plut. Sol. 20,2. Sul diritto di famiglia, vd. le osservazioni di Piccirilli 1990 , 224-226.
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di chiudersi in camera con lo sposo 23; παινεται (21,1), è lodata la legge di Solone che vieta di parlar male di un morto; δοκοσι (23,1), sembrano molto strane le leggi sulle donne; παρχει δποραν (24,4), presenta difficoltà la legge sulla concessione della cittadinanza limitata agli esuli e a coloro che si trasferivano ad Atene con la famiglia; τοτο δ ποισαι φασιν (24,4), dicono che l’abbia fatto perché essi davano maggiori garanzie.
La seconda legge stabiliva l’ammontare della dote, ridotta a tre abiti e ad un corredo di poco valore, con il lodevole obiettivo – può riferire Plutarco grazie alle sue fonti – di riportare l’istituzione del matrimonio ad un legame affettivo tra i coniugi e di toglierle ogni patina di interesse 24.
La terza legge dava la innovativa possibilità ad una persona di lasciare, in assenza di figli, liberamente i propri beni ad eredi scelti al di fuori della famiglia. Solone riconosceva così più valore ai legami di amicizia che a quelli familiari e, con questa legge – riferisce Plutarco –, si procurò una buona fama (εδοκμησε) 25.
Nonostante Solone si vanti di avere scritto leggi avendo in mente, di volta in volta, tutte le fasce economiche e sociali, è chiaro che le tre appena ricordate non potevano che toccare e persino danneggiare i più ricchi, vale a dire gli aristocratici, passati rapidamente, dalla rassegnata scelta dell’arconte pacificatore e dall’atteggiamento di piena fiducia nel legislatore, alla critica 26.
23 La notizia di una disposizione di Solone secondo la quale la sposa doveva giacere con lo sposo dopo aver mangiato una mela cotogna, perché, con la bocca profumata, l’incontro fosse più piacevole, compare anche in Plut. Coniug. Praec. 138d e Aitia Rom. et Gr. 279f. Sul legame del frutto con la dea dell’amore vd. Pirenne-Delforge 1994, 410 ss.
24 Plut. Sol. 20,6: ο γρ βολετο μισθοφρον οδ’ νιον εναι τν γμον. An- che in 20,1, l’interpretazione del provvedimento del legislatore relativo all’obbligatorio coinvolgimento dei cittadini nella lotta delle fazioni è introdotta con il verbo βολομαι: βολεται δ’ ς οικε κτλ. Tali osservazioni potrebbero risalire a Ermippo di Smirne, che nel III secolo in due sue opere (περ νομοθετν e περ τν πτ σοφν) si era occupato dei legislatori e dei sapienti. Le altre fonti citate da Plutarco per la legislazione soloniana sono Eraclide Pontico, allievo di Speusippo (successo a Platone alla guida dell’Accademia) e di Aristotele, citato in 22,4, e Demetrio del Falero, bibliotecario ad Alessandria, citato in 23,3. Gli ultimi due commentatori potrebbero a loro volta avere utilizzato l’opera, per noi perduta, περ τν Σλωνος ξνων, di Aristotele, il primo a indagare sulle intenzioni del legislatore; cfr. Ruschenbusch 1966, 40 ss. Non è chiaro se il fine della legge fosse quello di contrastare l’ostentazione del lusso (cfr. Piccirilli 1990, 230 che la definisce una legge suntuaria) oppure la dispersione della ricchezza delle grandi famiglie.
25 Plut. Sol. 21,3. 26 È infatti impensabile che fosse stato «the common people» a richiedere leggi scritte;
vd. le obiezioni di Camassa 1988, 131 a Bonner, Smith 1968, 67. Sulla polarizzazione tra ricchi aristocratici e poveri ‘democratici’, vd. Arist. Ath. Resp. 2,1-2; 5,1; 6,2-3; cfr. Cagnazzi 1980, 307; Ead. 1984, 11-12.
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Ancora più innovative erano le leggi pensate a tutela di soggetti deboli, i figli e, in particolare, le figlie.
Tra le preoccupazioni principali di Solone c’era la pace sociale e, «vedendo» (ρν) che la città si riempiva di gente che si trasferiva nella regione peraltro molto povera e improduttiva dell’Attica e che, di conseguenza, dal mare non arrivavano beni perché non c’era alcuna possibilità di scambio, spinse i cittadini ai lavori manuali. Arrivò quindi a stabilire con una legge che un figlio non era obbligato a mantenere il padre, se questi non gli aveva insegnato un mestiere. Con un’altra legge, giudicata forse già dai contemporanei un intervento particolarmente duro (κενο δδη σφοδρτατον), stabilì che un figlio, nato dall’unione con un’etera, non aveva l’obbligo di mantenere il padre 27. Le due leggi non riguardavano i ricchi aristocratici, che verosimilmente non avevano bisogno di essere mantenuti dai figli e i cui figli non avevano bisogno di imparare un mestiere, mentre le fasce sociali interessate alla nuova economia, non più soltanto agricola, erano quelle più basse: gli zeugiti e soprattutto i teti 28.
A loro volta le leggi di Solone sulle donne punivano ora, con un in- tervento moralizzatore, non solo la violenza carnale, ma anche la vendita delle ragazze, figlie e sorelle. Queste leggi suscitarono molto scalpore, come si può ricavare dalle parole λως δ πλεστην χειν τοπαν ο περ τν γυναικν νμοι τ Σλωνι δοκοσι 29. È possibile cogliere nell’espressione πλεστην τοπαν 30 l’eco dei giudizi espressi, in parti- colare sulla seconda legge, dai contemporanei del legislatore, scontenti di essere così privati del guadagno proveniente dal turpe commercio. La prassi doveva essere in vita soprattutto nei ceti più umili e bisognosi. Sappiamo infatti che la povertà dei contadini privati della loro terra aveva raggiunto livelli di guardia, al punto che molti (πολλο) erano costretti a vendere i figli senza la paura di essere puniti, dal momento che nessuna legge lo impediva 31.
Estremamente innovative dovevano apparire anche le leggi con le quali Solone intendeva regolamentare la vita in campagna. Esse fissavano una buona ricompensa per chi consegnava un lupo; sancivano l’utilizza- zione dei pozzi pubblici, oppure del pozzo del vicino, soltanto dopo che
27 Plut. Sol. 22,1; 4. 28 Cfr. Sciacchitano 2014, 128. 29 Plut. Sol. 23,1. 30 Da notare che poco prima (a 20,2) è impiegato l’aggettivo τοπος a proposito
della legge sulle ereditiere. 31 Plut. Sol. 13,5.
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il contadino avesse scavato abbastanza in profondità nel proprio terreno e non avesse trovato acqua; stabilivano la distanza alla quale dovevano essere piantati gli alberi, soprattutto il fico e l’olivo, lungo il confine, perché non danneggiassero con le radici il campo del vicino; la distanza alla quale dovevano essere sistemati nuovi alveari rispetto a quelli già esistenti del vicino; il divieto di esportazione dei prodotti della terra, tranne l’olio 32.
Solone si attribuisce il merito di non avere ceduto alla richiesta di distribuzione della terra 33. Tuttavia, con la liberazione dalla schiavitù 34, con la cancellazione dei debiti, la σεισχθεια 35, e con la rimozione dei cippi di confine (ροι) 36 posti abusivamente dagli aristocratici a contenere terre sacre e pubbliche delle quali si erano impossessati 37, i piccoli con- tadini sfruttati avrebbero potuto pian piano recuperare della terra 38. Le leggi agrarie miravano, quindi, a tutelare, nella recente ripartizione della popolazione, la fascia sociale più debole. Lo spirito che animava Solone legislatore era però lo stesso che era alla base della sua azione politica, a proposito della quale egli con orgoglio dichiara di avere dato al popolo tanto privilegio quanto basta 39. Le leggi intendevano, infatti, ripristinare, anche se con qualche garanzia in più, le passate condizioni di vita dei meno abbienti e sottrarli, grazie alla ritrovata possibilità di lavorare, alla forzata dipendenza dai più ricchi. Nella visione lungimirante dell’uomo politico, anche se lentamente, si sarebbe potuti arrivare a garantire in città una sia pur limitata mobilità sociale. Così si può spiegare la notizia di Aristotele relativa all’esistenza di un’epigrafe, risalente comunque all’inizio del V secolo incisa sulla statua di Antemione, un teta che, en- trato a far parte della classe dei ricchi cavalieri, lasciava di tale fortunato
32 Plut. Sol. 23,3-24,1. 33 Arist. Ath. Resp. 12,3 (= fr. 29b, vv. 8-9 Gentili-Prato); cfr. Ath. Resp. 12,5 (= fr.
31 Gentili-Prato). Glielo impediva tra l’altro la sua carica di arconte, se si può retrodatare la notizia di Aristotele secondo la quale il magistrato doveva tutelare la proprietà per la durata della sua carica (Ath. Resp. 56,2).
34 Arist. Ath. Resp. 12,4 (= fr. 30, vv. 8-15 Gentili-Prato). 35 Il termine non figura nei frammenti di Solone, ma compare più tardi in Arist.
Ath. Resp. 6,1-2; 12,4 e in Plut. Sol. 15-16. 36 Arist. Ath. Resp. 12,4 (= fr. 30, v. 6 Gentili-Prato). 37 Dem. XIX 254 (= fr. 3, vv. 12-14 Gentili-Prato). 38 Per questa proposta di ricostruzione e per l’analisi delle fonti, sempre utile è Ma-
saracchia 1958, 137 ss.; cfr. Piccirilli 1990, 199 ss.; ma vd. soprattutto i recenti contributi di van Wees 2006 e di Faraguna 2012. In tale quadro suonano comunque pesanti le parole di Aristotele quando scrive che ai teti Solone diede «soltanto», μνον, la possibilità di partecipare all’assemblea e ai tribunali (Ath. Resp. 7,3). Sulla istituzione del tribunale popolare e sulla sua importanza nella vita politica ateniese, vd. Bearzot, Loddo 2015.
39 Arist. Ath. Resp. 12,1 (= fr. 7, v. 1 Gentili-Prato): δμ μν γρ δωκα τσον γρας σσον παρκε.
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passaggio un ricordo imperituro, senza dimenticare di ringraziare gli dèi: νκειται […] ν κροπλει εκν Διφλου, φ πιγγραπται τδε Διφλου Ανθεμων τνδ νθηκε θεος, / θητικο ντ τλους ππδ μειψμενος 40.
Eppure, nonostante ancora una volta il legislatore intendesse miglio- rare le condizioni di vita in città, i suoi provvedimenti non furono esenti da critiche. Lo si può ricavare da Plutarco che, grazie alle sue fonti, può aggiungere che Solone «pensava» che bisognasse aiutare nel bisogno, non incoraggiare l’ozio 41, segno che tra i più poveri c’era anche chi aveva ormai fatto della propria condizione un ‘lavoro’. Insieme alla notizia della determinazione, attraverso la legge, della distanza alla quale andavano piantati gli alberi, Plutarco è anche in grado di riportare il giudizio di co- loro che erano pronti a riconoscere al legislatore, non ultimo, una grande esperienza delle colture: ρισε δ κα φυτειν μτρα μλ μπερως. Il complimento induce a riflettere su quali fossero le fasce sociali che potevano trarre vantaggio dalla corretta e ordinata messa a dimora degli olivi e si può pensare che ad essere soddisfatti fossero i ricchi, proprietari di estese aree coltivabili.
Particolarmente interessante è un’altra legge riportata da Plutarco. Sempre sollecito della realizzazione della pacifica convivenza, Solone, che era stato eletto arconte in una città nella quale con la violenza era stata tolta ai più poveri la possibilità di sopravvivere, che scriveva a chia- re lettere di non volere procurarsi ricchezze ingiustamente (δκως), e denunciava quanti si erano arricchiti con azioni ingiuste (δκοις ργμασι) 42, legiferò perché tutti vivessero onestamente. Dispose quindi che l’Areopago controllasse da dove ciascuno traeva i mezzi per vivere e punisse gli sfaccendati 43.
Il legislatore non aveva recepito la legge da altri legislatori greci e magnogreci, ma dal re Amasi d’Egitto. Questi – si legge in Erodoto – era un uomo di origini semplici (δημτης) e non di famiglia illu- stre (οκης οκ πιφανος), che quando non aveva di che vivere (τ πιτδεια), se ne andava in giro a rubare. La sua personale esperienza
40 Arist. Ath. Resp. 7,4. Sui problemi testuali e storici del passo e dell’iscrizione, vd. Rhodes 1981, 143-145.
41 Plut. Sol. 23,6: πορ γρ ετο δεν βοηθεν, οκ ργαν φοδιζειν. 42 Vd. Stob. (περ δικαιοσνης) III 9,23 (= fr. 1, vv. 7-8 Gentili-Prato [cfr. Plut.
Sol. 2,4]); Dem. XIX 254 (= fr. 3, v. 11 Gentili-Prato). 43 Plut. Sol. 22,3. La legge è comunemente assimilata al νμος ργας (vd. ad esempio
Piccirilli 1990, 239), peraltro di difficile attribuzione: essa potrebbe, infatti, risalire sia a Dracone (Plut. Sol. 17,2; cfr. fr. XI Gernet-Bizos dell’orazione di Lisia Contro Aristone) sia al tiranno Pisistrato, secondo la testimonianza di Teofrasto (Plut. Sol. 31,5).
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gli aveva suggerito, una volta divenuto re, di stabilire con una legge il controllo, fatto ogni anno dal governatore della provincia, delle entrate di ciascuno. Probabilmente Solone conobbe la legge in uno dei tanti viaggi fatti quando era ancora giovane (νος ν) e per rimpinguare le finanze prosciugate dal padre si era dato al commercio 44; in seguito, nel suo ruolo di legislatore, la utilizzò e gli Ateniesi se ne servono sempre, perché è una legge senza biasimo (τ κενοι ς αε χρωνται, ντι μμ νμ), in una parola perfetta 45.
La notizia erodotea suggerisce di continuare a cercare a oriente an- tichi codici ai quali Solone poté ispirarsi 46; e, in particolare, penserei al codice del re babilonese Hammurabi 47. Esso era noto già in antico: il cilindro di basalto nero, sul quale le leggi erano state incise in accadico nella prima metà del XVIII secolo, nella prima metà del XII secolo fu portato da Babilonia a Susa come bottino di guerra dal sovrano elamita Shutruk-Nakhunte (I); in seguito sopravvisse alla distruzione di Susa del 646 da parte del colto re assiro Assurbanipal, che anzi provvide a farne
44 Plut. Sol. 2,1 (= Hermipp., FGrHistCont 1026 F14a). La notizia è in contrasto con quella erodotea (I 30,1) di un viaggio fatto da Solone in Egitto soltanto dopo aver dato le leggi ad Atene e quindi in età più matura, tradizione che sancisce la superiorità di Atene e che non convince Bollansée 1999, 189-197; cfr. Gazzano 2011. Il problema è spinoso tanto più che si può osservare che, se – come suggerisce Erodoto – si colloca la partenza di Solone dopo il 594, il soggiorno alla corte di Amasi e a quella di Creso non coincide con la durata dei regni dei due sovrani, che vanno rispettivamente dal 570 al 526 e dal 560 al 546; vd. How, Wells 1928, 66-67. Di tale difficoltà cronologica non sembra essersi accorto lo storico per il quale il soggiorno di Solone a Sardi sarebbe avvenuto nel 553; cfr. Asheri 1988, 282. Molto interessante per la storia della tradizione il commento di Plutarco (Sol. 27,1), disposto a passar sopra ad ogni difficoltà cronologica pur di salvare la notizia dell’incontro con Creso che mette così bene in luce la grandezza d’animo e la saggezza dell’eroe della Vita.
45 Hdt. II 177; 172,2; 174,1. La stessa collocazione cronologica del viaggio in Egitto del giovane Solone compare in Diod. I 77,5; cfr. 98,1. A proposito dell’origine straniera della legge si può notare che l’aggettivo πιτδειος è un neologismo erodoteo e che l’aggettivo μωμος è un hapax erodoteo (vd. Powell 1938, s. vv.).
46 «Contribuì […] a indurre i Greci alla codificazione – osservava De Sanctis 1975, 466 – l’esempio di quegli Orientali con cui si trovavano più a contatto. Leggi scritte erano in uso fin da tempo antichissimo nell’Asia Minore, e a noi stessi molto ne è trasmesso da documenti assiri e hittiti». Il primo a dare un codice era stato il re sumero Ur-Nammu, che regnò tra la fine del XXII e l’inizio del XXI secolo; dopo di lui Lipit-Ishtar nella seconda metà del XX secolo. Questi re legislatori vegliano sul loro popolo come pastori ed è molto interessante che l’immagine compaia in seguito a occidente a proposito del legislatore di Locri, Zaleuco. In un frammento della Costituzione dei Locresi di Aristotele (548 Rose) egli è un pastore (ποιμν) al quale Atena suggerisce le leggi da dare alla città; vd. Camassa 1986, 141 ss.; Id. 1996, 567-568. Sulla storia orientale, vd. la bella sintesi di Liverani 1988, 267-269; 325; 410-415.
47 Sulla diversa figura del legislatore in Grecia e nel Vicino Oriente, vd. Harris 2006, 293 ss.
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fare una copia per la biblioteca di Ninive, e a Susa, divenuta in seguito la capitale dell’impero persiano, rimase e qui è stato ritrovato 48.
All’inizio del prologo 49, Hammurabi dichiara di essere stato chiamato dagli dèi Anu il Sublime, re degli Anunaki (un gruppo di divinità sumere), e Bel, il signore di Cielo e Terra, tramite Marduk, il pantocratore figlio di Ea (il Dio della giustizia), a portare giustizia nel paese impedendo che il forte opprimesse il debole e, dopo avere elencato le sue azioni e le sue doti, soddisfatto, alla fine del prologo, afferma di avere assicurato il benessere del popolo. Nell’epilogo il re invita ogni suo successore a non cambiare le leggi, se non vuole essere maledetto da tutti gli dèi, lui e la sua discendenza. Allo stesso modo Solone, fedele al suo ruolo di pa- cificatore, è sicuro che la tormentata Atene non andrà in rovina perché Zeus e Pallade Atena la proteggono e che la giustizia tornerà a regolare i rapporti tra gli uomini; poi, altrettanto sicuro della bontà delle sue leggi, si preoccupa di assicurare ad esse «forza» (σχν) con un giuramento sacro che le renda non abrogabili 50.
Ma non sono tanto questi generici richiami che colpiscono nel con- fronto tra i due legislatori, il babilonese e l’ateniese, e nemmeno il contesto nel quale si trovano ad operare, una critica situazione sociale ed econo- mica determinata dall’indebitamento e dal progressivo impoverimento dei piccoli contadini 51. A oriente tale situazione ha già determinato la frequente pubblicazione di editti regi che annullavano i debiti contratti in stato di necessità e la schiavitù che ne conseguiva 52.
È invece molto interessante che nel codice di Hammurabi e, poi, tra le leggi di Solone, compaiano leggi con disposizioni simili che, da una parte, intendono tutelare soggetti deboli: le mogli, le figlie e i figli; dall’altra, fissare l’asse ereditario con l’introduzione della libera scelta dell’erede. Si può, infatti, ricordare che nel codice babilonese si stabilisce che in un matrimonio nel quale l’uomo non abbia rapporti con la donna, questa non possa essere considerata sua moglie (articolo 128); che un uomo non
48 Portato alla luce tra il dicembre del 1901 e il gennaio del 1902 dall’archeologo francese Jacques de Morgan, il testo fu subito tradotto dal padre domenicano Jean-Vincent Scheil (Code des lois de Hammurabi [Droit Privé], roi de Babylone, vers l’an 2000 av. J.-C., in Mémoires de la Délegation en Perse, IV, 1902; La loi de Hammurabi [vers 2000 av. J.C.], Paris 1904). Si trova al Museo del Louvre a Parigi.
49 Ho presente la traduzione inglese di Robert F. Harper, Chicago 1904, che leggo sul sito http://oll.libertyfund.org/titles/1276.
50 Dem. XIX 254 (= fr. 3, vv. 1-4; 30-39 Gentili-Prato); Arist. Ath. Resp. 7,1. 51 Vd. Klengel 1993, 112-114. 52 Un’eco si può riconoscere nel codice di Hammurabi, che assicura dopo tre anni
la liberazione delle persone vendute (articolo 117).
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possa allontanare la moglie dalla propria casa senza provare la sua colpa e che la donna, nel caso non abbia colpa, possa ritornare alla casa paterna con la sua dote (articolo 142); che un uomo, sposato con una donna ri- velatasi sterile, possa prendere una concubina, ma che questa non possa essere considerata uguale alla moglie (articolo 145); e analogamente che un uomo, sposato con una donna che sia colpita da una malattia, non possa allontanarla dalla sua casa e che debba avere cura di lei sino alla morte (articolo 148); nel caso però che la donna non voglia restare nella casa del marito, si stabilisce che possa tornare nella casa paterna con la sua dote (articolo 149). A tutela dei figli il codice babilonese prevede che nel caso la moglie muoia, ma ci siano dei figli, la dote vada ai figli e non possa tornare a suo padre (articolo 162); che un padre possa dare in eredità, con testamento, terre o case al figlio preferito e che alla sua morte quel lascito non rientri nel patrimonio da dividersi tra i fratelli (articolo 165); che il padre che voglia diseredare un figlio, nel caso questi non risulti colpevole, non possa farlo (articolo 168); e ancora che una figlia, che sia concubina, nel caso il padre muoia senza averle dato la dote e un marito, debba ricevere una dote adeguata dai fratelli che le assicureranno anche un marito (articolo 184).
Torniamo ora all’Atene degli inizi del VI secolo. Le leggi di Solone, contro tutte le speranze degli scontenti, furiosi detrattori, rimasero in vigore e nel 409, dopo la fine del governo dei Quattrocento, si decise anzi di passare ad una loro revisione e trascrizione. Tra gli incaricati della trascrizione figura il corrotto Nicomaco, accusato da Lisia di avere conservato la sua carica, anziché per quattro mesi, per sei lunghi anni aggiungendo e cancellando leggi per denaro, e sbeffeggiato per essersi quasi sostituito all’antico legislatore 53. In un decreto inciso su una stele di marmo, le leggi da trascrivere sono fatte risalire a Dracone, ma si legge anche che la prima tavola riportava la legge sull’omicidio involontario, punito non con la solita pena di morte 54, ma con l’esilio: la disposizione potrebbe essere una traccia dell’intervento di Solone che distingueva questo reato dall’omicidio volontario 55. E quasi un secolo dopo Aristo-
53 Lys. XXX 2; Thuc. VIII 97,2. 54 Plut. Sol. 17,2. 55 Il decreto è IG I3 1, 104; vd. in particolare le ll. 10-12 (= IG I2 115 = Tod, 87 =
Meiggs-Lewis2, 86). L’osservazione sui due tipi di omicidio contemplati da Solone è in Tod 1946, 215-216. Al contrario, Gagarin 1981 pensa che sulla stele si legga l’inizio della legge originale di Dracone. Per un’analisi dell’espressione κ προνοας, vd. Pepe 2009-2010. La testimonianza epigrafica fornisce un particolare in più rispetto al testo di Aristotele (Ath. Resp. 7,1) e di Plutarco (Sol. 17,1), i quali affermano semplicemente che Solone abrogò le leggi del predecessore tranne quelle sull’omicidio (πλν τν φονικν).
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tele segnala che ai suoi tempi gli Ateniesi si servivano ancora (τι κα νν) della legge di Solone relativa alla nomina, in seguito a sorteggio, dei tesorieri, mentre non si servivano più (οκτι) della legge di Solone relativa alla riscossione delle imposte e al pagamento delle spese da parte dei naucrari 56.
Ma già prima della loro trascrizione ad Atene alla fine del V secolo, le leggi di Solone avevano varcato i confini della città per diventare un modello se, come riferisce Livio, nel 454 tre patrizi, Spurio Postumio Albo, Aulo Manlio e Publio Sulpicio Camerino, furono mandati ad Atene col compito di trascriverle: missi legati Athenas [...] iussique inclitas leges Solonis describere 57. D’altra parte già Cicerone riportava la testimonianza di Demetrio del Falero secondo la quale era passata nelle dodici tavole la legge di Solone che proibiva i funerali sfarzosi e accompagnati da molte lamentazioni 58. E ancora nel II secolo d.C. – come si legge nel Digesto – Gaio inserisce nella sua opera la legge agraria di Solone che stabiliva la distanza dal campo del vicino alla quale andavano piantati gli alberi del fico e dell’olivo 59.
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I due legislatori sono accomunati per il loro operato in Andocide (I 81; 83-84), il quale riporta il decreto, proposto da Tisameno nel 403 all’indomani del ristabilimento della democrazia ad Atene, che stabiliva di avvalersi delle loro disposizioni; cfr. Xen. Hell. II 4,42. Cercano di dimostrare che il decreto presente nell’orazione non è autentico (come al contrario sostengono ad esempio MacDowell 1962; Rhodes 1991) Canevaro, Harris 2012, 110-116; ai due autori risponde puntualmente, schierandosi per l’autenticità del decreto, Hansen 2016. In linea con il recupero delle leggi di Solone sembra comunque l’erezione nel IV secolo di una sua statua in bronzo, posta davanti alla Stoà Pecile, che Pausania (I 16,1) vedeva ancora ai suoi tempi; cfr. Beschi, Musti 1982, 317. Anche per Demostene (XXVI 2,23) e per Eliano (V. H. VIII 16) la statua si trovava nell’agora.
56 Arist. Ath. Resp. 8,1 e 3. Sui problemi storici dei due passi rinvio a Rhodes 1981, 146 ss.; cfr. De Sanctis 1975, 307 ss.; Hignett 1952, passim.
57 Liv. III 31,8; 10,5-6; cfr. Dion. Hal. AR X 51,5; 52,4. Iustin. Dig. I 2,2 riporta la testimonianza di Pomponio che parla dell’invio dei decemviri incaricati di cercare le leggi per Roma più genericamente in città greche, per quos peterentur leges a Graecis civitatibus. Sulla storicità della notizia di Livio vd. Ogilvie 1965, 449-450.
58 Cic. de leg. II 23,59; 25,64; vd. Plut. Sol. 21,4 ss. 59 Iustin. Dig. X 1,13.
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