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1 Servizio di consulenza in materia di commercio, turismo e altre attività produttive Risposta ai quesiti posti tramite posta elettronica Febbraio 2013 Per trovare l’argomento che stai cercando, clicca Ctrl+F e inserisci la parola chiave N. Dato quesito Quesito Data risposta Risposta 11 29 gennaio 2013 struttura per attività di tiro sportivo a 300 mt fatta dal comune e data in concessione ad una associazione sportiva tiratori affiliata CONI per accesso loro affiliati e utenti con permesso porto d’armi. ad aprile 2012 mi ha detto che l’associazione avrebbe dovuto presentare richiesta di autorizzazione al sindaco ed allegare: perizia impatto acustico, agibilità struttura, assicurazione, regolamento tenuta registri presenze e parere non vincolante commissione questura su materie esplodenti. Le chiedo se è cambiato qualcosa, se è tutt’ora necessaria la richiesta di autorizzazione o si deve procedere in altro modo essendo una pratica sportiva come sottolineano i futuri gestori della struttura. La perizia impatto acustico, nel caso, dovrà essere inviata all’Arpa ed attendere suo parere? 1 febbraio 2013 Il rilascio dell’autorizzazione è necessario solamente nel caso in cui siano le manifestazioni svolte assumano carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico. Nel caso in cui siano invece solo delle manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso, ai sensi dell’articolo 123 del R.D. 635/40 “approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza”, al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione. In ogni caso, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza come indicate nella prima parte del quesito. 12 1 febbraio 2013 In una nostra comunicazione verbale, mese di dicembre 2012 mi aveva detto che commercio al minuto e all'ingrosso possono coesistere negli stessi locali, grazie alla liberalizzazione prevista da... non trovo più i riferimenti normativi. Cortesemente potrebbe comunicarmeli 1 febbraio 2013 La vendita congiunta dettaglio ingrosso non può più essere vietata dopo le previsioni del D.lgs 59/2010 in quanto non possono essere poste limitazioni alla libertà di impresa del singolo individuo e quindi tale commercio congiunto non deve essere negato. 13 7 febbraio 2013 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 27.11.2007 erano state approvate le “Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie e 8 febbraio 2013 La finalità contenuta nell’articolo 34 del d.l. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011, per altro ribadite dall’articolo 1del d.l. 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge 27/2012, in tema

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Servizio di consulenza in materia di commercio, turismo e altre attività produttive

Risposta ai quesiti posti tramite posta elettronica

Febbraio 2013

Per trovare l’argomento che stai cercando, clicca Ctrl+F e inserisci la parola chiave

N. Dato quesito

Quesito Data risposta

Risposta

11 29 gennaio 2013

struttura per attività di tiro sportivo a 300 mt fatta dal comune e data in concessione ad una associazione sportiva tiratori affiliata CONI per accesso loro affiliati e utenti con permesso porto d’armi. ad aprile 2012 mi ha detto che l’associazione avrebbe dovuto presentare richiesta di autorizzazione al sindaco ed allegare: perizia impatto acustico, agibilità struttura, assicurazione, regolamento tenuta registri presenze e parere non vincolante commissione questura su materie esplodenti. Le chiedo se è cambiato qualcosa, se è tutt’ora necessaria la richiesta di autorizzazione o si deve procedere in altro modo essendo una pratica sportiva come sottolineano i futuri gestori della struttura. La perizia impatto acustico, nel caso, dovrà essere inviata all’Arpa ed attendere suo parere?

1 febbraio 2013

Il rilascio dell’autorizzazione è necessario solamente nel caso in cui siano le manifestazioni svolte assumano carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico. Nel caso in cui siano invece solo delle manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso, ai sensi dell’articolo 123 del R.D. 635/40 “approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza”, al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione. In ogni caso, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza come indicate nella prima parte del quesito.

12 1 febbraio 2013

In una nostra comunicazione verbale, mese di dicembre 2012 mi aveva detto che commercio al minuto e all'ingrosso possono coesistere negli stessi locali, grazie alla liberalizzazione prevista da... non trovo più i riferimenti normativi. Cortesemente potrebbe comunicarmeli

1 febbraio 2013

La vendita congiunta dettaglio ingrosso non può più essere vietata dopo le previsioni del D.lgs 59/2010 in quanto non possono essere poste limitazioni alla libertà di impresa del singolo individuo e quindi tale commercio congiunto non deve essere negato.

13 7 febbraio 2013

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 27.11.2007 erano state approvate le “Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie e

8 febbraio 2013

La finalità contenuta nell’articolo 34 del d.l. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011, per altro ribadite dall’articolo 1del d.l. 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge 27/2012, in tema

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grandi strutture di vendita – Programmazione urbanistica-commerciale.”, con le quali, oltre a definire il procedimento autorizzatorio delle medie e delle grandi strutture di vendita, si dettavano indirizzi di programmazione urbanistico-commerciale integrativi al PRGC in vigore. Uno degli indirizzi di tale programmazione prevedeva che all’interno del centro storico naturale, per salvaguardare le caratteristiche, l’immagine ed il decoro del bene culturale rappresentato da luoghi di particolare pregio ed interesse storico, architettonico, ambientale e culturale della città, nonché in coerenza con i programmi di viabilità, limitazioni o interdizione del traffico veicolare, si ritenevano incompatibili le seguenti attività: a) depositi o magazzini non funzionalmente collegati ad attività in essere; b) nuove aperture o trasferimenti e trasformazioni merceologiche di autorizzazioni già esistenti in sexy shop; c) commercio all’ingrosso con annesso deposito merci ad eccezione ove esistono attività commerciali all’ingrosso consolidate nel tempo per tradizione e cultura; d) attività commerciali per la vendita di elettrodomestici ingombranti (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie e simili), materie prime tessili e simili, rottami e materiale di recupero, articoli per l’imballaggio industriale, autoveicoli e simili, imbarcazioni e relative attrezzature, motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi, pneumatici e relativi accessori e ricambi, combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili, macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’industria, materiali e componenti meccanici e simili, materiali antincendio e accessori, macchine e attrezzature per l’agricoltura, prodotti chimici destinati all’attività industriale, oli lubrificanti destinati all’attività industriale, impianti di gas liquido, impianti di condizionamento e altri similari; e) sale per videogiochi; f) attività di cui agli articoli 68 e 69 del RD 773/31 TULPS

di liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante, è quella di garantire, in armonia con l’articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale, e ciò con obbligo espresso alle Regioni di adeguamento della legislazione di loro competenza ai riferiti principi e regole generali fanno ritenere che sarebbe opportuno abrogare tutte le limitazioni indicate nel quesito; per quanto riguarda le sale giochi rimando il lettore alla seconda parte del quesito. A tal riguardo, è stabilito che “la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, che possono giustificare l’introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità”. Per altro verso, con disposizione in commento sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti: a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area; b) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio di una attività economica; c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche; d) la limitazione dell’esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti; e) la limitazione dell’esercizio di una attività economica attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta

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svolte in locali aperti al pubblico; g) carrozzerie ed autofficine per la riparazione di auto e motocicli; h) cooperative di consumo e spacci interni esercenti attività di vendita prospicienti sulla strada; i) hard-discount e soft-discout; j) medie e grandi strutture qualunque sia la dimensione né come nuove attività né come trasferimento, ampliamenti o accorpamenti di esercizi già in essere. Dalle ultime notizie avute dal Celva oramai qualche mese fa, l’argomento “programmazione di medie e grandi strutture di vendita” sarà oggetto di predisposizione da parte del Celva di una programmazione tipo, che potranno adottare tutti i Comuni valdostani, anche alla luce delle modificazioni della LR 12/1999 che verranno adottate dal Consiglio regionale – V. disegno di legge regionale n. 204. Come Ufficio Commercio, invece, nell’ambito di un lavoro di revisione dei regolamenti e degli atti programmatori comunali alla luce delle novità/liberalizzazioni introdotte dai decreti Monti dell’anno 2012, stiamo valutando come gestire il divieto di esercizio di determinate attività all’interno del centro storico. L’art. 3, comma 8 del D.L 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 prevede l’abrogazione delle restrizioni di accesso ed esercizio delle attività economiche, laddove per restrizione si intende anche il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area. Anche l’art. 34, comma 3 del D.L. 201/2011 conv. dalla L. 214/2011 abroga le restrizioni relative al divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area. Veniamo al primo quesito: siamo tenuti ad abrogare tutte le limitazioni sopra elencate oppure, con una motivazione di tutela

all’operatore; f) l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi; g) l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta. Va segnalata una pronuncia del TAR Lazio sezione II-ter 2758/2010 che ha bocciato una delibera del Comune di Roma, la 36/2006 con cui – a integrazione della precedente delibera 187/03 -, l’amministrazione capitolina dettava nuove regole in materia di riqualificazione del commercio, dell’artigianato e delle altre attività esercitabili in centro storico. La delibera veniva impugnata dal proprietario di una gelateria artigiana cui si negava l’apertura, nella parte in cui il provvedimento comunale disponeva il divieto – nelle zone di rispetto e nei rioni Pigna, Colonna, Campo Marzio, S. Angelo – di apertura di nuove attività di gelateria artigianale. Il ricorrente chiedeva l’annullamento dei provvedimenti adottati dal Comune di Roma deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili. In realtà la delibera del Comune di Roma, seppur motivata con la necessità di riqualificare il commercio e l’artigianato, disponeva semplicemente, come misura specifica, il divieto di apertura di nuove attività, senza alcuna forma di programmazione, senza neppure prevedere alcun periodo di transizione o regolamentare gli eventuali subentri. Il TAR Lazio, pur riconoscendo in capo all’amministrazione comunale un potere di controllo sulle attività intraprese particolarmente penetrante sui nuovi insediamenti produttivi del centro storico, al fine di salvaguardare le caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi al patrimonio artistico ed ambientale, ha affermato che il detto potere di controllo e di autorizzazione del Comune debba essere esercitato nel quadro generale dei principi che governano la materia e nell’ambito delle attività ormai in essere nella città storica e soprattutto tenendo conto delle singole caratteristiche dei locali in cui esse si svolgono, al fine di contemperare l’interesse

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di ordine pubblico, di interesse generale, di decoro, ecc possiamo mantenere il divieto per sale giochi, sexy shop e attività di cui agli articoli 68 e 69 TULPS?

pubblico al decoro ed alla salvaguardia del centro storico di Roma e l’incomprimibile esigenza degli imprenditori privati che nel centro storico esercitano o vorrebbero esercitare la loro impresa. Alla stregua di tale premessa, pertanto, la delibera impugnata è stata ritenuta illegittima in quanto immotivatamente pone un divieto assoluto per un preciso tipo di attività commerciale, senza tener conto di parametri legati al territorio, o al numero di attività similari già in essere, e si pone in violazione, in primo luogo, del principio del libero esercizio dell’attività imprenditoriale; in secondo luogo appare irragionevole anche in relazione ai criteri succitati volti alla promozione delle attività artigianali rispetto a quelle di carattere industriale. A ben vedere, infatti, secondo il Giudice Amministrativo l’esercizio del potere di controllo ed indirizzo da parte dell’amministrazione comunale deve esplicarsi secondo criteri di ragionevolezza che impongono di astenersi dal porre divieti assoluti ad alcune categorie di attività commerciali, modificando senza alcuna fase di transizione, il relativo regime autorizzatorio. Per quanto riguarda le sale giochi richiamo due sentenze di tribunali amministrativi: la prima del TAR Lombardia, Brescia, sez. II del 9 ottobre 2012 e la seconda del Tar Lombardia, Milano, sez. I del 31 gennaio 2013, n. 296. Con la prima sentenza il TAR Brescia stabilisce l’illegittima del regolamento comunale che impone l’apertura in determinati orari ad un esercizio pubblico, nella fattispecie sala giochi annessa a bar mentre con la seconda sentenza è stabilito che le amministrazioni comunali possono regolare tali attività mediante l’esercizio del potere previsto dall’art. 50, comma 7, del d.lgs. 267/2000, cioè graduando, in funzione della tutela dell’interesse pubblico prevalente, gli orari di apertura e chiusura al pubblico in quanto il regime di liberalizzazione è, applicabile soltanto agli esercizi commerciali e quelli di somministrazione, mentre sono esclusi i pubblici esercizi, salvo che l’attività di gioco o scommessa sia svolta – in modo accessorio o, comunque, non prevalente – all’interno delle due

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tipologie commerciali. I giudici amministrativi ricordano che l’orientamento della Corte Costituzionale (sentenza 300/2001) riconosce potestà legislativa regionale nel dettare limiti alle attività di sale giochi, ai fini della tutela dei soggetti più fragili, sempre che non rilevino ragioni di pubblica sicurezza, nell’ambito delle materie di competenza. Ancorché assegnate alle cure amministrative degli enti locali segnatamente l’urbanistica e la viabilità; da qui l’imposizione di “distanze minime tra le sole giochi e i siti sensibili e l’imposizione di una dotazione minima di parcheggi o mediante altre soluzioni che risolvano eventuali problemi di congestione del traffico.” E’ illegittimo sempre secondo il TAR “il regolamento comunale per l’installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e svago, nella parte in cui stabilisce il “divieto di aperture di sale giochi ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri (calcolati come il raggio di un cerchio il cui centro è l’ingresso principale del locale), da scuole, luoghi di culto, centri di aggregazione giovanili, centri anziani, centri sanitari e altri locali destinati stabilmente all’accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali, ancorché gli stessi siano ubicati in altri ambiti urbanistici contermini a quello interessato dall’istanza di rilascio della licenza”, nonché nella parte in cui prevede che “i locali destinati ad attività di sala gioco dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti (…) distanza non inferiore a 500 metri (calcolati come il raggio di un cerchio il cui centro è l’ingresso principale del locale), dalle scuole, luoghi di culto, centri sanitari e altri locali” destinati stabilmente all’accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali ancorché gli stessi siano ubicati in altri ambiti urbanistici contermini a quello interessato dall’istanza di rilascio della licenza”, considerato che dall’esame di tali disposizioni emerge uno sviamento dell’Amministrazione dall’esercizio dei poteri ad essa attribuiti dall’art. 50, comma 7 del d.lgs. 267/2000, che invece circoscrive la competenza dei Comuni alla regolazione

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degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi. Nel caso di specie, di contro, la limitazione all’insediamento di tali attività è stata perseguita mediante l’approvazione – in un regolamento nominalmente destinato a disciplinare “il funzionamento di sale pubbliche da gioco e per l’installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e svago” – di prescrizioni di natura urbanistica, da ritenersi illegittime in quanto dirette ad inibire l’avvio di simili iniziative “in altri ambiti urbanistici contermini a quello interessato dall’istanza di rilascio della licenza”. Secondo il parere dello scrivente, le limitazioni che si potranno prevedere devono essere motivate da ragioni di concorrenza o discriminatorie, in particolare le limitazioni dovranno essere adeguatamente indicate e motivate fra quelle contenute nell’articolo 8 comma 1 lettera h) del D.lgs 59/2010, quali motivi imperativi di interesse generale.

14 7 febbraio 2013

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 27.11.2007 erano state approvate le “Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie e grandi strutture di vendita – Programmazione urbanistica-commerciale.”, con le quali, oltre a definire il procedimento autorizzatorio delle medie e delle grandi strutture di vendita, si dettavano indirizzi di programmazione urbanistico-commerciale integrativi al PRGC in vigore. Uno degli indirizzi di tale programmazione prevedeva che all’interno del centro storico naturale, per salvaguardare le caratteristiche, l’immagine ed il decoro del bene culturale rappresentato da luoghi di particolare pregio ed interesse storico, architettonico, ambientale e culturale della città, nonché in coerenza con i programmi di viabilità, limitazioni o interdizione del traffico veicolare, si ritenevano incompatibili le seguenti attività: a) depositi o magazzini non funzionalmente collegati ad

attività in essere; b) nuove aperture o trasferimenti e trasformazioni

8 febbraio 2013

Per quanto riguarda il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività, ovvero la licenza prevista dall’articolo 86 del TULPS, rammentiamo che l’intestatario di tale licenza deve possedere i requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del TULPS che potrebbero essere autocertificati e quindi rendendo il procedimento sottoponibile a SCIA, solo se l’ente rimuoverà la facoltà assegnata all’autorità dal comma 2 del citato articolo 11, che consente di non rilasciare la licenza a chi abbia riportato determinate condanne; è proprio quindi tale facoltà e non obbligo che non consente la presentazione della SCIA (almeno così ha sostenuto anche recentemente il ministero dell'interno - si veda nel sito la news 03/10/2011 - Scia: non si applica alle licenze di polizia - Quesito Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - Potenza 28/9/2011). L’ente potrebbe rimuovere tale facoltà prevedendo, magari in un regolamento, che la SCIA può essere presentata di chi si dichiara di non essere nelle condizioni previste dalla comma 2 dell’articolo 11, oltre a possedere anche i restanti requisiti previsti dall’articolo 11 e 92.

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merceologiche di autorizzazioni già esistenti in sexy shop; c) commercio all’ingrosso con annesso deposito merci ad

eccezione ove esistono attività commerciali all’ingrosso consolidate nel tempo per tradizione e cultura;

d) attività commerciali per la vendita di elettrodomestici ingombranti (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie e simili), materie prime tessili e simili, rottami e materiale di recupero, articoli per l’imballaggio industriale, autoveicoli e simili, imbarcazioni e relative attrezzature, motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi, pneumatici e relativi accessori e ricambi, combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili, macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’industria, materiali e componenti meccanici e simili, materiali antincendio e accessori, macchine e attrezzature per l’agricoltura, prodotti chimici destinati all’attività industriale, oli lubrificanti destinati all’attività industriale, impianti di gas liquido, impianti di condizionamento e altri similari;

e) sale per videogiochi; f) attività di cui agli articoli 68 e 69 del RD 773/31 TULPS

svolte in locali aperti al pubblico; g) carrozzerie ed autofficine per la riparazione di auto e

motocicli; h) cooperative di consumo e spacci interni esercenti attività di

vendita prospicienti sulla strada; i) hard-discount e soft-discout; j) medie e grandi strutture qualunque sia la dimensione né

come nuove attività né come trasferimento, ampliamenti o accorpamenti di esercizi già in essere.

Dalle ultime notizie avute dal Celva oramai qualche mese fa, l’argomento “programmazione di medie e grandi strutture di vendita” sarà oggetto di predisposizione da parte del Celva di una programmazione tipo, che potranno adottare tutti i Comuni valdostani, anche alla luce delle modificazioni della LR 12/1999

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che verranno adottate dal Consiglio regionale – V. disegno di legge regionale n. 204. Come Ufficio Commercio, invece, nell’ambito di un lavoro di revisione dei regolamenti e degli atti programmatori comunali alla luce delle novità/liberalizzazioni introdotte dai decreti Monti dell’anno 2012, stiamo valutando come gestire il divieto di esercizio di determinate attività all’interno del centro storico. L’art. 3, comma 8 del D.L 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 prevede l’abrogazione delle restrizioni di accesso ed esercizio delle attività economiche, laddove per restrizione si intende anche il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area. Anche l’art. 34, comma 3 del D.L. 201/2011 conv. dalla L. 214/2011 abroga le restrizioni relative al divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area. Veniamo al Secondo quesito: nel caso in cui abrogheremo con Deliberazione di Consiglio Comunale le restrizioni sulle sale per videogiochi, l’apertura di una sala giochi sarà soggetta alla sola presentazione di una SCIA anziché al rilascio di autorizzazione?

15 7 febbraio 2013

Per l’esercizio dell’attività di sala bingo è sufficiente la richiesta di autorizzazione alla Questura o c’è anche una procedura che riguarda il Comune?

8 febbraio 2013

La competenza al rilascio della licenza di Bingo di cui all’articolo 88 del TULPS è della questura.

16 11 febbraio 2013

Facendo azienda per gestire gli alloggi comunali dobbiamo vedere cosa ci serve per iscriverci per gestire una Cav cosa dobbiamo fare? Come Comune i requisiti li abbiamo?

12 febbraio 2013

Per avviare la gestione dell’attività si deve presentare la SCIA al Sindaco del Comune dove si intende svolgere l’attività con la modulistica predisposta dalla Regione che si trova nel sito dello sportello Unico sezione modulistica – modulistica amministrazione regionale. Ai sensi dell’articolo 17 – 5 comma della legge regionale 11/96 si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di due o più unità abitative ad uso turistico. Non sono richiesti requisiti professionali specifici ma solo quelli

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morali. Nel caso in cui sia il Comune ha affittare l’azienda il gestore presenterà a sua volta la SCIA di subingresso nella gestione.

17 19 febbraio 2013

Buona sera con la presente chiedo quali prassi adottare per una situazione relativa al commercio su area pubblica: Il Sig. Paperino è titolare di un posteggio di tipo A per il commercio su area pubblica presso il mercato stagionale estivo. Durante tutta l’estate presenzia ai mercati con la propria autorizzazione. A dicembre 2012 il Comune riceve una comunicazione dal Sig. Gastone che in data maggio 2012 (e quindi prima dell’inizio della stagione estiva) ha acquistato il posteggio del Sig. Paperino e chiede ora la voltura dell’autorizzazione. La polizia locale ha quindi accertato che il Sig. Paperino in pratica ha occupato impropriamente durante tutta l’estate il posteggio di Gastone che se rimasto vuoto doveva essere messo a disposizione degli spuntisti e non esclusivamente del Sig. Paperino. Chiediamo ora se la polizia locale debba prendere provvedimenti in merito con il Sig. Paperino e se le presenze sono da considerarsi valide per future graduatorie.

20 febbraio 2013

La condotta di Paperino è alquanto discutibile. In effetti in data 16 maggio Il Paperino ha ceduto l’azienda con effetto immediato al Sig. Gastone e da tale data il sig. Paperino continuando a presentarsi al mercato. non avendone più titoli . Il comune ha avuto notizia dell’avvenuta cessione dell’azienda nel mese di dicembre e quindi accertato che dal 10 maggio alla data della segnalazione da parte del sig. Gastone il sig. Paperino ha sempre partecipato al mercato dovrà iniziare il procedimento per la sanzione di cui al primo comma dell’articolo 29 del d. lgs. 114/98, cosi come non dovranno più essere considerate le presenze registrate al sig. Paperino dal 16 maggio.

18 22 febbraio 2013

'Oratorio XXXXX titolare di autorizzazione di case per ferie mi chiede se è possibile nel mese di giugno avere un'autorizzazione per attendamenti occasionali presso l'area di loro proprietà adiacente alla struttura? Bisogna sempre sentire (e quindi avere un parere?) la struttura regionale competente in materia di vincolo idrogeologico nonché l'autorità sanitaria locale circa la salubrità dell'area prescelta? Comunque il tutto va autorizzato dal Sindaco o fanno SCIA?

26 febbraio 2013

La materia è disciplinata dal Capo IV (disposizioni in materia di attendamenti occasionali) artt. 19 - 20 e 21 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34) e s.m.e i. La norma prevede due possibilità per gli enti o associazioni senza finalità di lucro per la realizzazione degli scopi sociali: 1. ATTENDAMENTO OCCASIONALE (come da quesito): periodo massimo autorizzabile quarantotto ore, in località non servite da complessi ricettivi all'aperto e comunque site a distanza non inferiore a metri 500 dal più vicino complesso attivo. 2. CAMPEGGI MOBILI IN TENDA: periodo massimo di sessanta giorni, siti in aree, pubbliche o private, nelle quali siano assicurati,

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oltre che un comodo accesso per gli automezzi, i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della salute pubblica. Il Sindaco autorizza gli attendamenti occasionali e i campeggi mobili, sentita la struttura regionale competente in materia di vincolo idrogeologico, nonché l'autorità sanitaria locale circa la salubrità dell'area prescelta. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai bivacchi alpinistici in tende, realizzati a quote superiori a metri 2.500 slm. La violazione comporta, a carico dei contravventori, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 300 a € 1.700. L’autorizzazione potrà essere sostituita dalla SCIA a condizione che il soggetto richiedente ottenga un parere del servizio idrogeologico e il nulla osta da parte dell’autorità sanitaria locale circa la salubrità dell'area prescelta e relativamente all’attività di ATTENDAMENTO OCCASIONALE autocertifichi di avere i requisiti oggettivo ovvero la distanza dal più vicino complesso attivo e per il CAMPEGGI MOBILI IN TENDA di avere un comodo accesso per gli automezzi.

19 26 febbraio 2013

Una associazione , in occasione di una festa annuale, vorrebbe fare anche una lotteria e pertanto, vorremmo sapere se lo svolgimento della stessa deve essere autorizzata dal Comune e, se possibile, avere indicazioni sulla procedura da seguire..

27 febbraio 2013

La materia è disciplinata dal d.P.R. 430/01. Ai sensi dell’articolo 13 del citato d.P.R. è vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite: a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza,

promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;

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b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);

c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

Il successivo articolo 14 al comma 1 stabilisce che la comunicazione per poter svolgere una manifestazione di sorte deve essere inviata al prefetto e al sindaco almeno trenta giorni prima (e si presume dell'inizio della vendita dei biglietti o cartelle anche se la norma non lo precisa). Alla comunicazione va allegata il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori. E’ il Prefetto che vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza: a) delle condizioni previste dal presente regolamento; b) della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2. I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni e sono l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. L'estrazione della lotteria è pubblica; le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti messi in vendita. Per le lotterie un rappresentante dell'ente organizzatore provvede

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prima dell'estrazione a ritirare tutti i biglietti rimasti invenduti. I biglietti non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco. Si rammenta inoltre che con circolare prot. 4632 del 14 aprile 2004 l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, al fine di dare attuazione all’articolo 39, comma 13 quinquies, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni con legge 24 novembre 2003, n.326 ha precisato che, al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere manifestazioni di sorte locale devono inviare, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dall’art.14 del d.p.r. n.430/2001, una autonoma comunicazione all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, nelle forme e con le modalità stabilite con provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione. Dunque i soggetti che intendono svolgere manifestazioni di sorte locale devono inviare: 1. Inviare comunicazione all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, nelle forme e con le modalità stabilite con provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dall’articolo 14 del d.p.r. n.430/2001; 2. Inviare la comunicazione prevista dall’articolo 14 del d.p.r. n.430/2001 al Sindaco e al Prefetto almeno trenta giorni prima indicando gli estremi della comunicazione di cui al punto 1.

20 28 febbraio 2013

a) una concessione decennale rilasciata il 30.11.1999, rinnovata o tacitamente rinnovata nel 2009, ha ancora scadenza il 30.11.2019, cioè ha di nuovo validità decennale? b) Se no, qual è la nuova data di scadenza e perché? c) Lo stesso discorso vale per tutte le concessioni decennali

28 febbraio 2013

a) Ai sensi del punto 8 lettera c) del Documento unitario della conferenza delle regioni e province autonome del 24 gennaio 2013 “le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al

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rinnovate o tacitamente rinnovate prima dell'entrata in vigore del Dlgs 59/2010 (8 maggio 2010) ?

momento di rilascio o di rinnovo” c) Certo vale anche tutte le concessioni decennali rinnovate o tacitamente rinnovate prima dell'entrata in vigore del Dlgs 59/2010

21 28 febbraio 2013

se oggi ho un posto vacante nel mercato, nel bando per l'assegnazione del posteggio, devo indicare i nuovi criteri riportati nell'intesa del 5 luglio 2012? Se sì, dovrò preventivamente modificare il Regolamento comunale (indicando questi nuovi criteri) o aspettare che i criteri di priorità vengano inseriti nella Legge regionale e quindi oggi applicare ancora quelli attualmente in vigore con la Legge regionale 20/1999?

28 febbraio 2013

Si La Regione dovrebbe dare i criteri di priorità anche se in realtà con il Documento del 24 gennaio 2013 gli spazi di modifica sono assai limitati. In effetti ai sensi del punto 4 lettera b) del Documento unitario della conferenza delle regioni e province autonome del 24 gennaio 2013 “Le regione propongono di applicare nel caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi siti in mercati già istituiti, i criteri di cui al punto 2, del presente documento” ovvero: a) criterio della maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese: 1) l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell’eventuale dante causa. Le Regioni propongono, a tal fine, la seguente ripartizione di punteggi: anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40 anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50 anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60. 2) l’anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 40 punti, per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione; b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri

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storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore: oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 7 punti, per l’assunzione dell’impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti; c) criterio relativo alla presentazione da parte dell’impresa partecipante alla selezione per l’assegnazione del posteggio del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio: le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 3 punti per l’impresa che presenta i menzionati certificati.

22 28 febbraio 2013

Attualmente il mercato stagionale decorre dal 15 giugno fino al 15 settembre, nella giornata del giovedì; a seconda degli anni, ho 13 o 14 giornate di mercato. Preso atto, dagli anni passati (dal 2000 al 2012 ), che a giugno e a settembre la maggior parte degli spazi (38 - 40 spazi su 44 disponibili) non vengono occupati né dai titolari delle concessioni né dagli spuntisti, per modificarne il periodo stagionale, per esempio portarlo dal 1 luglio al 31 agosto (periodo in cui siamo sicuri che gli spazi vengono tutti occupati o dai titolari o dagli spuntisti), l'Amministrazione comunale, previa comunicazione ai titolari delle concessione, può modificare il regolamento comunale variando tale periodo o ci sono dei limiti da rispettare?

28 febbraio 2013

La modifica al periodo di svolgimento del mercato andrebbe deliberata solo se la totalità degli operatori è d’accordo; in effetti la riduzione del periodo di validità della concessione e dell’autorizzazione potrebbero avere delle ripercussioni sull’attività degli operatori. Secondo il parere dello scrivente sarebbe opportuno non modificare detto periodo.

23 27 febbraio 2013

Nuove assegnazioni a seguito di bando semestrale per coprire posti vacanti. Prima il problema non si poneva (10 + rinnovo); ora, in attesa del nuovo regolamento, dobbiamo forse fissare nel bando la durata (da 9 a 12) in base all'intesa? ...In effetti nei bandi

28 febbraio 2013

Con documento unitario della “Conferenza Regioni e delle provincie autonome” del 24 gennaio 2013 le Regioni hanno proposto di fissare la durata delle concessioni pari a 12 anni. La risposta è quindi positiva.

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pubblicati ora a febbraio ciò non è stato fatto e quindi quale sarà la durata delle concessioni / autorizzazioni che andremo a rilasciare? Possiamo fissare la durata a 12 anni, in analogia a quelle che rilasceremo a seguito del parallelo bando per coprire i posti del nuovo mercato del venerdì, per il quale avevamo sì stabilito tale durata con la delibera di Consiglio che istituiva il nuovo mercato? Ti chiedo di fare chiarezza

24 27 febbraio 2013

Subingressi attività commerciale su area pubblica. Fino ad ora facevamo una nuova autorizzazione intestata al subentrante. Credo invece sia più corretto non rilasciare una nuova autorizzazione (dovranno allegare la comunicazione di subingresso alla'autorizzazione originaria rilasciata a suo tempo al cedente , tenuto anche conto che la durata (residua) della concessione vada per forza calcolata così come dice l'Intesa (comma 8, lettera b): quindi: - subingressi in attività scadute dopo aprile 2010: dovranno scadere per forza nel mese di aprile 2017; - subingressi in attività che scadono tra la data dell'Intesa e i 5 anni successivi: scadenza per forza nel 2017. Ti chiedo di confermare o meno quanto quanto ipotizzato

28 febbraio 2013

Il subentrante presenterà una SCIA per quanto riguarda l’aspetto autorizzatorio. Per quanto riguarda l’aspetto concessionatorio rilascerei una presa d’atto di variazione di intestazione. Le scadenze indicate sono corrette.

25 27 febbraio 2013

Concessioni box mercato coperto e posteggi fuori mercato. Casi che a mio modo vanno trattati esattamente come quelli precedenti e quindi si pone anche qui il problema di definire la durata delle concessioni / autorizzazioni nonché la corretta procedura per i subingressi. Ti chiedo di confermare o meno quanto quanto ipotizzato

28 febbraio 2013

La durata e la procedura per i subingressi deve essere esattamente come indicato sopra.